17.2016.152
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8 febbraio 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.152
17.2017.48
Locarno
8 febbraio 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 27 novembre 2015 e presentato da
AP 1,
rappr. dall’avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 16 novembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata l’8 agosto 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 5 settembre 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto:
A. La sera del 24 marzo
2014 la polizia interveniva in Via __________ a __________, a seguito della
segnalazione telefonica da parte di __________ e __________ che, dopo aver
visto l’autovettura che seguiva la loro andare a sbattere contro dei paletti,
decidevano di fermarsi e, notando che la strada era piena di detriti e che la
conducente dell’auto all’origine dell’incidente dava l’impressione di essere
alterata dall’alcol, allertavano la polizia.
Gli agenti intervenuti
costatavano che, all’altezza di Via __________, due paletti erano stati
divelti. Sul luogo non vi era nessuno e neppure erano presenti veicoli. Il
giorno successivo, identificavano la protagonista dell’incidente in AP 1.
B. Esperiti alcuni atti
istruttori - in particolare dopo aver proceduto agli interrogatori di __________
e dell’imputata - con DA 3234/2014 datato 28 luglio 2014, il procuratore
pubblico ha messo in stato d’accusa AP 1 siccome ritenuta autrice colpevole di:
1.1. infrazione alle norme della circolazione
per avere,
circolando con la vettura Alfa Romeo targata __________, negligentemente perso
la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro dei paletti siti sulla
sua destra;
Fatti
avvenuti ad ____ il 24.03.2014;
reato
previsto dall’art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
1.2. elusione di
provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi
intenzionalmente opposta alla prova del sangue o ad un esame sanitario
completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo del
suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo
presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora
dell’incidente, ecc.) che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova
dell’alito o del sangue;
avvenuti ad ________ il 24.03.2014;
reato
previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr.;
1.3. inosservanza dei doveri in caso d’incidente
per aver
abbandonato il luogo dell’incidente sufferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza indugio la polizia;
avvenuti ad _____ il 24.03.2014;
reato
previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCSTR. in rel. con l’art. 51 cpv. 3 LCStr.
Il procuratore pubblico
ha, quindi, proposto una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr.
100.- ciascuna per complessivi fr. 9'000.- (da espiare) con pagamento di tasse
e spese di giustizia.
C. A seguito
dell’opposizione interposta dall’imputata e dopo il pubblico dibattimento
tenutosi i giorni 19 ottobre e 16 novembre 2015, il giudice della Pretura
penale ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di infrazione alle norme della
circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
e inosservanza dei doveri in caso d’incidente e l’ha condannata alla pena di
240 ore di lavoro di pubblica utilità (sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 anni), alla multa di fr. 900.- e al pagamento di tasse e spese di
complessivi fr. 950.-.
D. AP 1 ha presentato
tempestivo annuncio d’appello che ha confermato con dichiarazione 5 settembre
2016 in cui (pur facendo riferimento soltanto ai punti 1.1, 1.2 e 2, quindi,
senza menzionare il punto 1.3) ha indicato di contestare l’intera sentenza.
Ella ha chiesto il proscioglimento dai reati di elusione di provvedimenti per
accertare l’inattitudine alla guida e di inosservanza dei doveri in caso
d’incidente e la condanna - solo per il reato di infrazione alle norme della
circolazione - al pagamento di una multa di fr. 600.- con tassa di giustizia e
spese a carico dello Stato.
L’appellante
si è, poi, limitata a protestare tasse, spese e ripetibili senza né
quantificare né documentare la sua richiesta.
Contestualmente alla
dichiarazione di appello, AP 1 ha chiesto l’audizione testimoniale di __________,
impiegato presso il Comune di __________, allo scopo di confermare l’avvenuta
notifica dell’incidente, da parte sua, il giorno successivo ai fatti.
E. L’istanza probatoria
è stata respinta dalla presidente di questa Corte con decreto 4
ottobre 2016, poiché la testimonianza
riguardava un fatto rimasto incontestato e inconferente ai fini del
giudizio.
F. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 2 CPP, contestualmente alla reiezione dell’istanza probatoria, la presidente di questa Corte ha
assegnato alle parti un termine per comunicare il loro consenso alla
trattazione dell’appello in procedura scritta.
G. Con scritto 17
ottobre 2016, rispettivamente con email 18 ottobre 2016, il difensore
dell’imputata e il procuratore pubblico hanno comunicato il loro consenso alla
trattazione dell’appello in procedura scritta.
H. In data 18 ottobre
2016, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni
per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione di appello.
I. Con scritto 27
ottobre 2016 l’appellante ha comunicato di rinviare, per la motivazione, alla
dichiarazione di appello 5 settembre 2016 - già stilata in forma estesa - e la
presidente di questa Corte, in data 28 ottobre 2016, ha, quindi, ordinato
l’intimazione della dichiarazione di appello al procuratore pubblico e alla
pretura penale assegnando un termine di 20 giorni per la presentazione di
osservazioni.
L. Nelle sue
osservazioni 2 novembre 2016 il procuratore pubblico ha postulato la reiezione
dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, mentre con scritto 9
novembre 2016 il giudice della pretura penale ha comunicato di non avere
particolari osservazioni da formulare.
M. In data 10 novembre
2016 la presidente di questa corte ha ordinato l’intimazione delle osservazioni
2 novembre 2016 del procuratore pubblico all’imputata e alla pretura penale e
l’intimazione dello scritto 9 novembre 2016 della pretura penale all’imputata e
al procuratore pubblico.
Considerandi
i
fatti
1.
La dinamica dei
fatti è - nella sostanza - incontestata e può essere così riassunta.
Il 24 marzo 2014, verso le
otto di sera, AP 1, circolando con la sua vettura in territorio di ______,
perdeva la padronanza del suo veicolo andando, così, a sbattere contro alcuni
paletti presenti a lato della strada che, di conseguenza, venivano divelti. __________
e __________ (che, con la loro auto, precedevano quella dell’imputata),
sentendo un forte colpo e accorgendosi - guardando nello specchietto
retrovisore - dell’incidente, si fermavano e raggiungevano l’auto incidentata.
Una volta accertato che la conducente non aveva riportato ferite, vedendo che
la strada era piena di detriti e avendo la percezione che la donna al volante
fosse alterata dall’alcol, __________ allertava la polizia che - intervenuta
sul luogo dell’incidente alle ore 20:47 (cfr. email 14.10.2015 dell’appuntato __________,
doc. 18 dell’incarto della pretura penale) - costatava sia l’assenza del
veicolo all’origine dell’accaduto sia quella della sua conducente. Solo il
giorno seguente la polizia, saputo che l’auto incidentata era stata rimorchiata
e portata via dalla ditta S.R. Servizio Rapido Sagl di __________ (quest’ultimo
chiamato dall’imputata e dal suo compagno, __________), riusciva a risalire a AP
1.
Nel frattempo quest’ultima, il mattino del giorno successivo ai fatti, si
presentava personalmente presso il Municipio di __________ segnalando
l’accaduto.
2.
a) Sulle dichiarazioni
rese agli inquirenti e al giudice di prime cure si richiamano, in applicazione
dell’art. 82 cpv. 4 CPP:
- per AP 1 i
consid. 4 e 8 della sentenza impugnata,
- per __________ il
consid. 3,
- per __________ il
consid. 9 e
- per Gabriele
Gentile il consid. 10.
b) L’imputata ha, in
sostanza, riconosciuto che i fatti si sono svolti così come indicato al
considerando che precede, ammettendo, in particolare, di aver perso la
padronanza del suo veicolo “a causa di una distrazione momentanea” senza,
tuttavia, sapersi capacitare del perché (VI PG 01.04.2014, pag. 2). Solo al
dibattimento di primo grado ha ipotizzato - senza, però, esserne certa - di
poter ricondurre la perdita di padronanza del mezzo o alla presenza dei due
cani che avrebbe avuto con sé (e di cui prima non aveva fatto menzione) o al
cellulare (verbale 19.10.2015 allegato al verbale del dibattimento di primo
grado, pag. 1).
AP 1 ha, anche, dichiarato
che poteva immaginarsi che la polizia l’avrebbe sottoposta a un controllo
dell’alcol (verbale 19.10.2015 allegato al verbale del dibattimento di primo grado,
pag. 1). Ma ha, comunque, tenuto a precisare che non aveva consumato bevande
alcoliche (VI PG 01.04.2014, pag. 3) e che, quindi, era perfettamente sobria. __________
(compagno dell’imputata) e __________ (titolare del garage che si è occupato di
portar via il veicolo incidentato), entrambi arrivati sul luogo dell’incidente
alcune decine di minuti dopo il suo verificarsi, hanno affermato di non aver
notato, nell’appellante, atteggiamenti indicativi di un consumo di alcol (cfr.
verbali 19.10.2015 allegati al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 2,
rispettivamente pag. 1).
__________ ha, per contro,
riferito di aver notato che l’auto di AP 1, prima dell’incidente, continuava ad
avvicinarsi e allontanarsi dalla loro e procedeva a zig-zag e ha, anche,
affermato di avere avuto la percezione che, subito dopo l’incidente, l’imputata
fosse alterata dall’alcol (VI PG 29.03.2014, pag. 3 e 4). Proprio a seguito di
questa percezione - oltre che per il fatto che
la strada era piena di detriti - lei e il suo compagno __________ decidevano
di avvertire la polizia.
L’appellante ha, poi,
raccontato, di aver dato per scontato che, la polizia era, subito, stata
allertata da __________: perché quest’ultima le aveva detto che l’avrebbe
chiamata e perché, effettivamente, poco dopo, vedeva la donna col telefono in
mano (verbale 19.10.2015 allegato al verbale del dibattimento di primo grado,
pag. 1).
Che la polizia sia stata
allertata è accertato, ed è stato __________ a farlo, poiché - come detto -
aveva notato che la strada, dopo l’incidente, era piena di detriti e perché “la
conducente sembrava alterata dall’alcol o da altro” (VI PG 29.03.2014 __________,
pag. 2).
Pure accertato, è che il
giorno seguente AP 1 si è recata personalmente in Municipio ad _____ per
segnalare l’accaduto e fornire i suoi dati.
l’appello
3.
L’appellante
sostiene che, nel caso concreto, difettano i presupposti del reato
d’inosservanza dei doveri in caso d’incidente.
Da un lato, poiché la
polizia è subito stata allertata da __________ - circostanza, a lei nota, in
virtù della quale non si è, quindi, preoccupata di avvisarla nuovamente a sua
volta - e, dall’altro, perché il giorno seguente si è personalmente recata
presso il Municipio di __________ a segnalare l’accaduto, assumendosi la piena
responsabilità del danno cagionato (dichiarazione di appello 05.09.2016,
consid. 2, pag. 3 e 4).
Il tempestivo annuncio
alla polizia da parte di __________ e il fatto che il terzo danneggiato abbia
ricevuto i dati relativi all’autore del danno, escluderebbero la realizzazione
dei presupposti oggettivi del reato, mentre - per l’aspetto soggettivo -
l’imputata avrebbe dimostrato di non aver avuto alcuna intenzione di dileguarsi
presentandosi, il mattino seguente, presso il Municipio.
AP 1 contesta, anche, la
realizzazione del reato di elusione di provvedimenti per accertare
l’inattitudine alla guida.
Da una parte, perché non
le incombeva alcun obbligo di avvisare la polizia - ritenuto che, quest’ultima,
era già stata allertata da __________ e che il danneggiato (il Municipio di __________)
era stato informato il mattino del giorno seguente, da lei, dell’incidente - e,
dall’altra, poiché in considerazione delle circostanze legate all’incidente -
con danni di poco conto e nessuna messa in pericolo per altri utenti della
strada - non è ragionevolmente ammissibile sostenere che la polizia avrebbe
ordinato un provvedimento per accertare la sua capacità alla guida.
A dire dell’appellante,
poi, il fatto che lei sia rimasta sul luogo dell’incidente per 30-60 minuti e
le dichiarazioni del compagno - __________ - secondo cui era perfettamente
sobria (a confronto di quelle confuse rese da __________ su tale aspetto),
sarebbero tutti indizi atti a far ritenere che, essendo stata del tutto sobria,
non avrebbe avuto alcuna ragione - e, quindi, alcuna intenzione - di eludere la
prova del sangue o il test dell’alcol (dichiarazione di appello 05.09.2016,
consid. 3, pag. 4-6).
Benché l’appellante abbia,
in sé, impugnato l’intera sentenza pretorile, nella dichiarazione d’appello 5
settembre 2016 ha chiesto il proscioglimento dai due reati sopra citati,
postulando una sua condanna a una multa di fr. 600.- limitatamente
all’infrazione alle norme della circolazione conseguente alla perdita di padronanza
del proprio veicolo (dichiarazione di appello 05.09.2016, consid. 4, pag. 6).
Tale reato, quindi, non è contestato.
in diritto
inosservanza dei doveri
in caso d’incidente
4.1
Per l’art. 92 cpv. 1
LCStr. chiunque, in caso d'incidente, non osserva i doveri
impostigli dalla legge, è punito con la multa.
L’art. 51
LCStr. stabilisce - per tutte le persone coinvolte in un incidente - l’obbligo
generale di fermarsi subito e di provvedere, per quanto possibile, alla
sicurezza della circolazione (cpv. 1). Se ci sono soltanto danni materiali, la
legge prevede che il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato
indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza
indugio la polizia (cpv.3).
La nozione
d’immediatezza ex art. 51 cpv. 3 LCStr. deve essere interpretata in maniera
restrittiva: l’annuncio deve avvenire non appena le circostanze lo consentono,
e ciò sia per il caso di avviso al danneggiato che per quello alla polizia
(Jeanneret, Les dispositiones pénales de la Loi sur la circulation routière,
Berna 2007, ad art. 92, n. 106 e 117; Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 51 LCStr., n. 3.3).
Per l’annuncio alla polizia, l’autore del danno non avrà molte scusanti per
giustificare un eventuale ritardo, nella misura in cui la polizia è sempre
raggiungibile, perlomeno telefonicamente. Con il che, in definitiva, il tempo
concesso all’autore per avvisare la polizia, sarà quello necessario per trovare
un telefono o - se più vicino - un posto di polizia (Jeanneret, op. cit. ad
art. 92, n. 118). Chi provoca un incidente di notte con soli danni materiali,
in assenza del danneggiato, non potrà, quindi, prevalersi del fatto che il
posto di polizia era chiuso o che non era illuminato, poiché - in un simile
caso - bisogna raggiungere la polizia telefonicamente: non è, infatti,
ammissibile differire l’annuncio se, un tale annuncio, è possibile (DTF 120 IV
73, consid. 1b; DTF 109 IV 137, consid. 2a). L’avviso deve essere immediato e
non può essere fatto un’ora dopo che l’autore è rientrato a casa propria,
rispettivamente il giorno successivo per danni provocati la sera prima oppure,
ancora, a mezzogiorno per danni provocati la mattina (Bussy/Rusconi, op. cit.,
ad art. 51 LCStr., consid. 3.3). Ciò tiene conto del fatto che, spesso,
l’annuncio tardivo o l’assenza di annuncio al danneggiato o alla polizia, è
motivato dal timore di doversi sottoporre a un esame del sangue (Bussy/Rusconi,
op. cit. ad art. 51 LCStr., n. 3.3). L’urgenza dell’annuncio non dipende dalla
gravità del danno causato (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 100;
Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.3).
Gli obblighi
previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr. incombono, di principio, all’autore del danno
(e non ad altre persone implicate nell’incidente). Quando le circostanze lo
giustificano (segnatamente per motivi di forza maggiore), l’autore può
incaricare un’altra persona dell’annuncio, senza tuttavia che ciò lo liberi dal
suo obbligo personale e senza che il terzo diventi titolare dell’obbligo che
spetta, comunque, solo all’autore medesimo (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n.
103, Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.1).
Il reato è
punibile anche se commesso per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr.).
elusione
di provvedimenti per l’accertamento dell’inattitudine alla guida
4.2
Per l’art. 91a cpv. 1
LCStr., il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o
si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame
preliminare che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a
una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali
provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria.
I presupposti oggettivi
del reato sono due. L’autore deve, innanzitutto, aver violato l’obbligo di
avvisare la polizia in caso d’incidente stradale, sempre che un tale annuncio -
volto a chiarire le circostanze dell’incidente - era possibile. Occorre, poi,
che - tenuto conto delle circostanze - apparisse, oggettivamente, altamente
verosimile che la polizia avrebbe ordinato un provvedimento per accertare
l’inattitudine alla guida (Jeanneret, op. cit., ad art. 91a LCStr., n. 24; STF
6B 927/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 2.1; STF dell’11 maggio 2010,
6B_216/2010 consid. 3).
Giusta l’art. 55 cpv. 1
LCStr., i conducenti di veicoli come anche gli utenti della
strada coinvolti in infortuni (da intendersi: incidenti) possono essere sottoposti
a un'analisi dell'alito. Il tribunale federale ha avuto modo di stabilire che
in caso d’incidente occorre, in linea generale, attendersi un controllo
dell’alcolemia, a meno che l’incidente non sia manifestamente da ricondurre ad
una causa totalmente indipendente dal conducente (6B_756/2015 del 3 giugno
2016, consid. 1.1.3).
Soggettivamente, è
necessario che il conducente sia stato cosciente dell’elevata possibilità di
essere sottoposto ad un esame dell’alcolemia e del fatto che, con il suo agire,
si sarebbe sottratto a tale obbligo. Il dolo eventuale è sufficiente (STF
citata, cons. 1.1.1. in fine).
sussunzione
5.
Nel caso concreto, è
pacifico (e del resto incontestato) che AP 1 ha avuto piena coscienza di aver
divelto dei paletti e del fatto che il proprietario dell’opera, e - quindi - il
danneggiato, era l’ente pubblico. Prova ne è che l’imputata, il giorno seguente
l’incidente, si è personalmente recata in Municipio ad __________ per segnalare
l’accaduto e fornire i suoi dati (ciò che, peraltro, attesta - anche - la sua
consapevolezza circa l’obbligo di informare il danneggiato).
La questione che si pone -
posto che, evidentemente, il danneggiato non poteva essere avvisato al momento
dei fatti, perché l’incidente è avvenuto verso le ore 20:00, ora in cui gli
uffici del Municipio sono chiusi - è quella a sapere se l’appellante abbia
adempiuto l’obbligo ex art. 51 cpv. 3 LCStr. di avvertire, immediatamente, la
polizia.
a) Questa Corte
condivide, al riguardo, le pertinenti conclusioni del primo giudice, secondo
cui l’imputata ha violato tale obbligo realizzando, così, i presupposti del
reato di cui all’art. 92 cpv. 1 LCStr. (sentenza impugnata, consid. 18, pag.
13-15).
b) La versione
dell’imputata non è, infatti, credibile sotto il profilo della buona fede.
Se, realmente, ella avesse
inteso che __________ e/o __________ avrebbero, con certezza, chiamato la
polizia e avesse, quindi, ritenuto - in buona fede - di non dovervi, poi,
provvedere personalmente, il minimo che ci si poteva aspettare è che fornisse
loro i suoi dati affinché li trasmettessero agli agenti. Ciò che invece non ha
fatto, così come non si è minimamente premurata di verificare presso di loro
se, effettivamente, avevano, poi, allertato la polizia e nemmeno quando la
pattuglia sarebbe arrivata.
Anzi. Dalle dichiarazioni
di __________ emerge chiaramente che l’appellante era infastidita dalla loro
presenza e dal loro interessamento e “con tono arrogante (…) ci diceva di
andarcene via” (VI PG 29.03.2014, pag. 2). Un atteggiamento, il suo, che
denota come ella volesse allontanarli al più presto, verosimilmente proprio
perché le avevano detto che avrebbero chiamato la polizia.
Non contribuisce, poi, ad
accrescere la credibilità dell’appellante la circostanza secondo cui ha
lasciato il luogo dell’incidente prima dell’arrivo della polizia, senza
preoccuparsi di chiamare, a sua volta, non fosse che per verificare quanto
dovesse ancora attendere l’arrivo della pattuglia. A maggior ragione se si
considera che lei non aveva fornito i suoi dati a __________ e __________, e -
quindi - lasciando il luogo dell’incidente prima dell’arrivo della pattuglia,
sapeva perfettamente che la polizia non avrebbe saputo chi era all’origine
dell’incidente.
c) Quand’anche si volesse
credere all’appellante, la sua argomentazione non rileverebbe, comunque, per il
caso qui in discussione.
L’obbligo di avvertire la
polizia incombeva, infatti, a AP 1 perché era stata lei a cagionare il danno.
E, nel caso concreto, non c’erano motivi di forza maggiore (peraltro nemmeno
addotti dall’appellante) tali da giustificare una delega a terzi dell’obbligo
di avvertire la polizia. Già solo per questo motivo, l’argomento
dell’appellante non sarebbe, comunque, esimente. Per tacere del fatto che nulla
agli atti permette di dire che vi sia stata, da parte dell’imputata, una
qualsiasi volontà di delegare l’obbligo di annuncio alla polizia a __________ e
__________.
d) Il fatto che, il
giorno successivo, l’imputata ha informato il Comune di __________ dell’accaduto,
è inconferente. Un tale annuncio al danneggiato è, infatti, tardivo, come
emerge chiaramente dagli esempi citati in dottrina e giurisprudenza al
considerando in diritto.
e) Ne discende che AP 1,
pur cosciente di aver causato un danno al Comune di __________ e pur
consapevole del suo obbligo di avvertire il danneggiato, non ha
(tempestivamente) allertato la polizia e ha, per contro, deciso di ripulire la
strada dai detriti, di portare il suo veicolo presso il garage di __________
affinché venisse riparato e di lasciare il luogo dell’incidente. Così agendo,
ella ha violato l’obbligo stabilito all’art. 51 cpv. 3 LCStr., rendendosi
colpevole del reato di inosservanza dei doveri in caso d’incidente.
6.
Con il suo
comportamento, l’appellante ha, pure, realizzato i presupposti del reato di
elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida.
In considerazione del
fatto che nulla permette di concludere che l’incidente sia da ricondurre ad una
causa totalmente estranea all’appellante (né del resto lo sostiene
quest’ultima, che ha ammesso di aver perso la padronanza del proprio veicolo),
ne discende che, nel caso concreto, un controllo dell’alcolemia appariva,
oggettivamente, altamente verosimile.
Che l’omissione
dell’annuncio ex art. 51 cpv. 3 LCStr. non possa ragionevolmente spiegarsi, se
non con il fatto che il conducente abbia preso in considerazione di sottrarsi
alla prova del sangue, appare nel caso concreto, pacifico. Ne sono una prova
l’atteggiamento ostile dell’appellante nei confronti di chi voleva chiamare la
polizia, nonché il fatto che abbia ripulito la strada dai detriti, fatto portar
via il veicolo e lasciato il luogo dell’incidente, aspettando il giorno
successivo ad annunciarsi in Comune.
violazione
del principio di celerità
7.
La sentenza motivata
è stata intimata quasi 9 mesi dopo la comunicazione del dispositivo. Occorre,
quindi, valutare se - nel caso concreto – vi sia stata una violazione del
principio di celerità.
La questione deve essere
affrontata d’ufficio, anche se non è stata sollevata.
7.1
Il principio della
celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non
appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1
Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139).
Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della
celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di
questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa
(DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia
stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del
lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento,
del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono
inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è
l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché
sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che
un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha, ad
esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio
di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria
(STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).
Siccome i ritardi nella
procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto
derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a
livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più
frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche
l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54,
124.
I 139 e 117 IV 124).
7.2
Nel caso concreto, un
periodo di quasi 9 mesi per l’intimazione della sentenza motivata è, non
soltanto non ossequioso dell’art. 84 cpv 4 CPP; ma manifestamente eccessivo
poiché non giustificato dalle circostanze del caso specifico, che non presenta
alcuna particolare difficoltà.
Di conseguenza, la pena
pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta a 200 ore di lavoro di
pubblica utilità.
Anche la multa deve essere
ridimensionata a fr. 600.-.
Non contestata dal PP, in
forza del divieto della reformatio in pejus, non può essere riesaminata la
questione della sospensione condizionale della pena (LUP).
indennizzo
8.
Vista la sua
condanna, la richiesta di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presentata
da AP 1 - peraltro formulata in modo del tutto generico, essendosi l’appellante
limitata a protestare tasse, spese e ripetibili - va, necessariamente,
respinta.
tasse e spese
9.
Visto l’esito della
procedura, gli oneri processuali di primo grado gravano sulla condannata (art.
426.
cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), mentre quelli d’appello sono posti per 1/4 a
carico dello Stato e per 3/4 a carico dell’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 379
segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;
42,
47 CP;
90
cpv. 1, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1,
LCStr.;
3
cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP
1 è dichiarata autrice colpevole di
1.1.1. infrazione
alle norme della circolazione
per
avere, ad __________, il 24.03.2014, circolando con la vettura Alfa Romeo
targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando
conseguentemente contro dei paletti siti sulla sua destra;
1.1.2. elusione
di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per
essersi, ad __________, il 24.03.2014, intenzionalmente opposta alla prova del
sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia,
allontanandosi dal luogo del suddetto incidente;
1.1.3. inosservanza
dei doveri in caso d’incidente
per
avere, ad __________, il 24.03.2014, abbandonato il luogo dell’incidente
sufferito senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza
indugio la polizia;
1.2. AP
1 è condannata:
1.2.1. al
lavoro di pubblica utilità in ragione di 200 ore;
1.2.2. al
pagamento della multa di fr. 600.- , con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 6 giorni;
1.2.3.
l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni;
1.2.4. al
pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi di prima sede secondo quanto
stabilito nella sentenza impugnata.
2. Non
si assegnano indennità ex art. 429 CPP.
3. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti in ragione di 1/4 a
carico dello Stato e di 3/4 a carico dell’appellante.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della popolazione, Ufficio della migrazione,
6501
Bellinzona
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.