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Decisione

17.2016.152

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 febbraio 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti ad ____ il 24.03.2014;

reato

previsto dall’art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

1.2. elusione di

provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi

intenzionalmente opposta alla prova del sangue o ad un esame sanitario

completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo del

suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo

presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora

dell’incidente, ecc.) che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova

dell’alito o del sangue;

avvenuti ad ________ il 24.03.2014;

reato

previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr.;

1.3. inosservanza dei doveri in caso d’incidente

per aver

abbandonato il luogo dell’incidente sufferito senza osservare i doveri

impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato

o avvertire senza indugio la polizia;

avvenuti ad _____ il 24.03.2014;

reato

previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCSTR. in rel. con l’art. 51 cpv. 3 LCStr.

Il procuratore pubblico

ha, quindi, proposto una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr.

100.- ciascuna per complessivi fr. 9'000.- (da espiare) con pagamento di tasse

e spese di giustizia.

C. A seguito

dell’opposizione interposta dall’imputata e dopo il pubblico dibattimento

tenutosi i giorni 19 ottobre e 16 novembre 2015, il giudice della Pretura

penale ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di infrazione alle norme della

circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

e inosservanza dei doveri in caso d’incidente e l’ha condannata alla pena di

240 ore di lavoro di pubblica utilità (sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 4 anni), alla multa di fr. 900.- e al pagamento di tasse e spese di

complessivi fr. 950.-.

D. AP 1 ha presentato

tempestivo annuncio d’appello che ha confermato con dichiarazione 5 settembre

2016 in cui (pur facendo riferimento soltanto ai punti 1.1, 1.2 e 2, quindi,

senza menzionare il punto 1.3) ha indicato di contestare l’intera sentenza.

Ella ha chiesto il proscioglimento dai reati di elusione di provvedimenti per

accertare l’inattitudine alla guida e di inosservanza dei doveri in caso

d’incidente e la condanna - solo per il reato di infrazione alle norme della

circolazione - al pagamento di una multa di fr. 600.- con tassa di giustizia e

spese a carico dello Stato.

L’appellante

si è, poi, limitata a protestare tasse, spese e ripetibili senza né

quantificare né documentare la sua richiesta.

Contestualmente alla

dichiarazione di appello, AP 1 ha chiesto l’audizione testimoniale di __________,

impiegato presso il Comune di __________, allo scopo di confermare l’avvenuta

notifica dell’incidente, da parte sua, il giorno successivo ai fatti.

E. L’istanza probatoria

è stata respinta dalla presidente di questa Corte con decreto 4

ottobre 2016, poiché la testimonianza

riguardava un fatto rimasto incontestato e inconferente ai fini del

giudizio.

F. In applicazione

dell’art. 406 cpv. 2 CPP, contestualmente alla reiezione dell’istanza probatoria, la presidente di questa Corte ha

assegnato alle parti un termine per comunicare il loro consenso alla

trattazione dell’appello in procedura scritta.

G. Con scritto 17

ottobre 2016, rispettivamente con email 18 ottobre 2016, il difensore

dell’imputata e il procuratore pubblico hanno comunicato il loro consenso alla

trattazione dell’appello in procedura scritta.

H. In data 18 ottobre

2016, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni

per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione di appello.

I. Con scritto 27

ottobre 2016 l’appellante ha comunicato di rinviare, per la motivazione, alla

dichiarazione di appello 5 settembre 2016 - già stilata in forma estesa - e la

presidente di questa Corte, in data 28 ottobre 2016, ha, quindi, ordinato

l’intimazione della dichiarazione di appello al procuratore pubblico e alla

pretura penale assegnando un termine di 20 giorni per la presentazione di

osservazioni.

L. Nelle sue

osservazioni 2 novembre 2016 il procuratore pubblico ha postulato la reiezione

dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, mentre con scritto 9

novembre 2016 il giudice della pretura penale ha comunicato di non avere

particolari osservazioni da formulare.

M. In data 10 novembre

2016 la presidente di questa corte ha ordinato l’intimazione delle osservazioni

2 novembre 2016 del procuratore pubblico all’imputata e alla pretura penale e

l’intimazione dello scritto 9 novembre 2016 della pretura penale all’imputata e

al procuratore pubblico.

Considerandi

i

fatti

1.

La dinamica dei

fatti è - nella sostanza - incontestata e può essere così riassunta.

Il 24 marzo 2014, verso le

otto di sera, AP 1, circolando con la sua vettura in territorio di ______,

perdeva la padronanza del suo veicolo andando, così, a sbattere contro alcuni

paletti presenti a lato della strada che, di conseguenza, venivano divelti. __________

e __________ (che, con la loro auto, precedevano quella dell’imputata),

sentendo un forte colpo e accorgendosi - guardando nello specchietto

retrovisore - dell’incidente, si fermavano e raggiungevano l’auto incidentata.

Una volta accertato che la conducente non aveva riportato ferite, vedendo che

la strada era piena di detriti e avendo la percezione che la donna al volante

fosse alterata dall’alcol, __________ allertava la polizia che - intervenuta

sul luogo dell’incidente alle ore 20:47 (cfr. email 14.10.2015 dell’appuntato __________,

doc. 18 dell’incarto della pretura penale) - costatava sia l’assenza del

veicolo all’origine dell’accaduto sia quella della sua conducente. Solo il

giorno seguente la polizia, saputo che l’auto incidentata era stata rimorchiata

e portata via dalla ditta S.R. Servizio Rapido Sagl di __________ (quest’ultimo

chiamato dall’imputata e dal suo compagno, __________), riusciva a risalire a AP

1.

Nel frattempo quest’ultima, il mattino del giorno successivo ai fatti, si

presentava personalmente presso il Municipio di __________ segnalando

l’accaduto.

2.

a) Sulle dichiarazioni

rese agli inquirenti e al giudice di prime cure si richiamano, in applicazione

dell’art. 82 cpv. 4 CPP:

- per AP 1 i

consid. 4 e 8 della sentenza impugnata,

- per __________ il

consid. 3,

- per __________ il

consid. 9 e

- per Gabriele

Gentile il consid. 10.

b) L’imputata ha, in

sostanza, riconosciuto che i fatti si sono svolti così come indicato al

considerando che precede, ammettendo, in particolare, di aver perso la

padronanza del suo veicolo “a causa di una distrazione momentanea” senza,

tuttavia, sapersi capacitare del perché (VI PG 01.04.2014, pag. 2). Solo al

dibattimento di primo grado ha ipotizzato - senza, però, esserne certa - di

poter ricondurre la perdita di padronanza del mezzo o alla presenza dei due

cani che avrebbe avuto con sé (e di cui prima non aveva fatto menzione) o al

cellulare (verbale 19.10.2015 allegato al verbale del dibattimento di primo

grado, pag. 1).

AP 1 ha, anche, dichiarato

che poteva immaginarsi che la polizia l’avrebbe sottoposta a un controllo

dell’alcol (verbale 19.10.2015 allegato al verbale del dibattimento di primo grado,

pag. 1). Ma ha, comunque, tenuto a precisare che non aveva consumato bevande

alcoliche (VI PG 01.04.2014, pag. 3) e che, quindi, era perfettamente sobria. __________

(compagno dell’imputata) e __________ (titolare del garage che si è occupato di

portar via il veicolo incidentato), entrambi arrivati sul luogo dell’incidente

alcune decine di minuti dopo il suo verificarsi, hanno affermato di non aver

notato, nell’appellante, atteggiamenti indicativi di un consumo di alcol (cfr.

verbali 19.10.2015 allegati al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 2,

rispettivamente pag. 1).

__________ ha, per contro,

riferito di aver notato che l’auto di AP 1, prima dell’incidente, continuava ad

avvicinarsi e allontanarsi dalla loro e procedeva a zig-zag e ha, anche,

affermato di avere avuto la percezione che, subito dopo l’incidente, l’imputata

fosse alterata dall’alcol (VI PG 29.03.2014, pag. 3 e 4). Proprio a seguito di

questa percezione - oltre che per il fatto che

la strada era piena di detriti - lei e il suo compagno __________ decidevano

di avvertire la polizia.

L’appellante ha, poi,

raccontato, di aver dato per scontato che, la polizia era, subito, stata

allertata da __________: perché quest’ultima le aveva detto che l’avrebbe

chiamata e perché, effettivamente, poco dopo, vedeva la donna col telefono in

mano (verbale 19.10.2015 allegato al verbale del dibattimento di primo grado,

pag. 1).

Che la polizia sia stata

allertata è accertato, ed è stato __________ a farlo, poiché - come detto -

aveva notato che la strada, dopo l’incidente, era piena di detriti e perché “la

conducente sembrava alterata dall’alcol o da altro” (VI PG 29.03.2014 __________,

pag. 2).

Pure accertato, è che il

giorno seguente AP 1 si è recata personalmente in Municipio ad _____ per

segnalare l’accaduto e fornire i suoi dati.

l’appello

3.

L’appellante

sostiene che, nel caso concreto, difettano i presupposti del reato

d’inosservanza dei doveri in caso d’incidente.

Da un lato, poiché la

polizia è subito stata allertata da __________ - circostanza, a lei nota, in

virtù della quale non si è, quindi, preoccupata di avvisarla nuovamente a sua

volta - e, dall’altro, perché il giorno seguente si è personalmente recata

presso il Municipio di __________ a segnalare l’accaduto, assumendosi la piena

responsabilità del danno cagionato (dichiarazione di appello 05.09.2016,

consid. 2, pag. 3 e 4).

Il tempestivo annuncio

alla polizia da parte di __________ e il fatto che il terzo danneggiato abbia

ricevuto i dati relativi all’autore del danno, escluderebbero la realizzazione

dei presupposti oggettivi del reato, mentre - per l’aspetto soggettivo -

l’imputata avrebbe dimostrato di non aver avuto alcuna intenzione di dileguarsi

presentandosi, il mattino seguente, presso il Municipio.

AP 1 contesta, anche, la

realizzazione del reato di elusione di provvedimenti per accertare

l’inattitudine alla guida.

Da una parte, perché non

le incombeva alcun obbligo di avvisare la polizia - ritenuto che, quest’ultima,

era già stata allertata da __________ e che il danneggiato (il Municipio di __________)

era stato informato il mattino del giorno seguente, da lei, dell’incidente - e,

dall’altra, poiché in considerazione delle circostanze legate all’incidente -

con danni di poco conto e nessuna messa in pericolo per altri utenti della

strada - non è ragionevolmente ammissibile sostenere che la polizia avrebbe

ordinato un provvedimento per accertare la sua capacità alla guida.

A dire dell’appellante,

poi, il fatto che lei sia rimasta sul luogo dell’incidente per 30-60 minuti e

le dichiarazioni del compagno - __________ - secondo cui era perfettamente

sobria (a confronto di quelle confuse rese da __________ su tale aspetto),

sarebbero tutti indizi atti a far ritenere che, essendo stata del tutto sobria,

non avrebbe avuto alcuna ragione - e, quindi, alcuna intenzione - di eludere la

prova del sangue o il test dell’alcol (dichiarazione di appello 05.09.2016,

consid. 3, pag. 4-6).

Benché l’appellante abbia,

in sé, impugnato l’intera sentenza pretorile, nella dichiarazione d’appello 5

settembre 2016 ha chiesto il proscioglimento dai due reati sopra citati,

postulando una sua condanna a una multa di fr. 600.- limitatamente

all’infrazione alle norme della circolazione conseguente alla perdita di padronanza

del proprio veicolo (dichiarazione di appello 05.09.2016, consid. 4, pag. 6).

Tale reato, quindi, non è contestato.

in diritto

inosservanza dei doveri

in caso d’incidente

4.1

Per l’art. 92 cpv. 1

LCStr. chiunque, in caso d'incidente, non osserva i doveri

impostigli dalla legge, è punito con la multa.

L’art. 51

LCStr. stabilisce - per tutte le persone coinvolte in un incidente - l’obbligo

generale di fermarsi subito e di provvedere, per quanto possibile, alla

sicurezza della circolazione (cpv. 1). Se ci sono soltanto danni materiali, la

legge prevede che il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato

indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza

indugio la polizia (cpv.3).

La nozione

d’immediatezza ex art. 51 cpv. 3 LCStr. deve essere interpretata in maniera

restrittiva: l’annuncio deve avvenire non appena le circostanze lo consentono,

e ciò sia per il caso di avviso al danneggiato che per quello alla polizia

(Jeanneret, Les dispositiones pénales de la Loi sur la circulation routière,

Berna 2007, ad art. 92, n. 106 e 117; Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 51 LCStr., n. 3.3).

Per l’annuncio alla polizia, l’autore del danno non avrà molte scusanti per

giustificare un eventuale ritardo, nella misura in cui la polizia è sempre

raggiungibile, perlomeno telefonicamente. Con il che, in definitiva, il tempo

concesso all’autore per avvisare la polizia, sarà quello necessario per trovare

un telefono o - se più vicino - un posto di polizia (Jeanneret, op. cit. ad

art. 92, n. 118). Chi provoca un incidente di notte con soli danni materiali,

in assenza del danneggiato, non potrà, quindi, prevalersi del fatto che il

posto di polizia era chiuso o che non era illuminato, poiché - in un simile

caso - bisogna raggiungere la polizia telefonicamente: non è, infatti,

ammissibile differire l’annuncio se, un tale annuncio, è possibile (DTF 120 IV

73, consid. 1b; DTF 109 IV 137, consid. 2a). L’avviso deve essere immediato e

non può essere fatto un’ora dopo che l’autore è rientrato a casa propria,

rispettivamente il giorno successivo per danni provocati la sera prima oppure,

ancora, a mezzogiorno per danni provocati la mattina (Bussy/Rusconi, op. cit.,

ad art. 51 LCStr., consid. 3.3). Ciò tiene conto del fatto che, spesso,

l’annuncio tardivo o l’assenza di annuncio al danneggiato o alla polizia, è

motivato dal timore di doversi sottoporre a un esame del sangue (Bussy/Rusconi,

op. cit. ad art. 51 LCStr., n. 3.3). L’urgenza dell’annuncio non dipende dalla

gravità del danno causato (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 100;

Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.3).

Gli obblighi

previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr. incombono, di principio, all’autore del danno

(e non ad altre persone implicate nell’incidente). Quando le circostanze lo

giustificano (segnatamente per motivi di forza maggiore), l’autore può

incaricare un’altra persona dell’annuncio, senza tuttavia che ciò lo liberi dal

suo obbligo personale e senza che il terzo diventi titolare dell’obbligo che

spetta, comunque, solo all’autore medesimo (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n.

103, Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.1).

Il reato è

punibile anche se commesso per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr.).

elusione

di provvedimenti per l’accertamento dell’inattitudine alla guida

4.2

Per l’art. 91a cpv. 1

LCStr., il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o

si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame

preliminare che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a

una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali

provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria.

I presupposti oggettivi

del reato sono due. L’autore deve, innanzitutto, aver violato l’obbligo di

avvisare la polizia in caso d’incidente stradale, sempre che un tale annuncio -

volto a chiarire le circostanze dell’incidente - era possibile. Occorre, poi,

che - tenuto conto delle circostanze - apparisse, oggettivamente, altamente

verosimile che la polizia avrebbe ordinato un provvedimento per accertare

l’inattitudine alla guida (Jeanneret, op. cit., ad art. 91a LCStr., n. 24; STF

6B 927/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 2.1; STF dell’11 maggio 2010,

6B_216/2010 consid. 3).

Giusta l’art. 55 cpv. 1

LCStr., i conducenti di veicoli come anche gli utenti della

strada coinvolti in infortuni (da intendersi: incidenti) possono essere sottoposti

a un'analisi dell'alito. Il tribunale federale ha avuto modo di stabilire che

in caso d’incidente occorre, in linea generale, attendersi un controllo

dell’alcolemia, a meno che l’incidente non sia manifestamente da ricondurre ad

una causa totalmente indipendente dal conducente (6B_756/2015 del 3 giugno

2016, consid. 1.1.3).

Soggettivamente, è

necessario che il conducente sia stato cosciente dell’elevata possibilità di

essere sottoposto ad un esame dell’alcolemia e del fatto che, con il suo agire,

si sarebbe sottratto a tale obbligo. Il dolo eventuale è sufficiente (STF

citata, cons. 1.1.1. in fine).

sussunzione

5.

Nel caso concreto, è

pacifico (e del resto incontestato) che AP 1 ha avuto piena coscienza di aver

divelto dei paletti e del fatto che il proprietario dell’opera, e - quindi - il

danneggiato, era l’ente pubblico. Prova ne è che l’imputata, il giorno seguente

l’incidente, si è personalmente recata in Municipio ad __________ per segnalare

l’accaduto e fornire i suoi dati (ciò che, peraltro, attesta - anche - la sua

consapevolezza circa l’obbligo di informare il danneggiato).

La questione che si pone -

posto che, evidentemente, il danneggiato non poteva essere avvisato al momento

dei fatti, perché l’incidente è avvenuto verso le ore 20:00, ora in cui gli

uffici del Municipio sono chiusi - è quella a sapere se l’appellante abbia

adempiuto l’obbligo ex art. 51 cpv. 3 LCStr. di avvertire, immediatamente, la

polizia.

a) Questa Corte

condivide, al riguardo, le pertinenti conclusioni del primo giudice, secondo

cui l’imputata ha violato tale obbligo realizzando, così, i presupposti del

reato di cui all’art. 92 cpv. 1 LCStr. (sentenza impugnata, consid. 18, pag.

13-15).

b) La versione

dell’imputata non è, infatti, credibile sotto il profilo della buona fede.

Se, realmente, ella avesse

inteso che __________ e/o __________ avrebbero, con certezza, chiamato la

polizia e avesse, quindi, ritenuto - in buona fede - di non dovervi, poi,

provvedere personalmente, il minimo che ci si poteva aspettare è che fornisse

loro i suoi dati affinché li trasmettessero agli agenti. Ciò che invece non ha

fatto, così come non si è minimamente premurata di verificare presso di loro

se, effettivamente, avevano, poi, allertato la polizia e nemmeno quando la

pattuglia sarebbe arrivata.

Anzi. Dalle dichiarazioni

di __________ emerge chiaramente che l’appellante era infastidita dalla loro

presenza e dal loro interessamento e “con tono arrogante (…) ci diceva di

andarcene via” (VI PG 29.03.2014, pag. 2). Un atteggiamento, il suo, che

denota come ella volesse allontanarli al più presto, verosimilmente proprio

perché le avevano detto che avrebbero chiamato la polizia.

Non contribuisce, poi, ad

accrescere la credibilità dell’appellante la circostanza secondo cui ha

lasciato il luogo dell’incidente prima dell’arrivo della polizia, senza

preoccuparsi di chiamare, a sua volta, non fosse che per verificare quanto

dovesse ancora attendere l’arrivo della pattuglia. A maggior ragione se si

considera che lei non aveva fornito i suoi dati a __________ e __________, e -

quindi - lasciando il luogo dell’incidente prima dell’arrivo della pattuglia,

sapeva perfettamente che la polizia non avrebbe saputo chi era all’origine

dell’incidente.

c) Quand’anche si volesse

credere all’appellante, la sua argomentazione non rileverebbe, comunque, per il

caso qui in discussione.

L’obbligo di avvertire la

polizia incombeva, infatti, a AP 1 perché era stata lei a cagionare il danno.

E, nel caso concreto, non c’erano motivi di forza maggiore (peraltro nemmeno

addotti dall’appellante) tali da giustificare una delega a terzi dell’obbligo

di avvertire la polizia. Già solo per questo motivo, l’argomento

dell’appellante non sarebbe, comunque, esimente. Per tacere del fatto che nulla

agli atti permette di dire che vi sia stata, da parte dell’imputata, una

qualsiasi volontà di delegare l’obbligo di annuncio alla polizia a __________ e

__________.

d) Il fatto che, il

giorno successivo, l’imputata ha informato il Comune di __________ dell’accaduto,

è inconferente. Un tale annuncio al danneggiato è, infatti, tardivo, come

emerge chiaramente dagli esempi citati in dottrina e giurisprudenza al

considerando in diritto.

e) Ne discende che AP 1,

pur cosciente di aver causato un danno al Comune di __________ e pur

consapevole del suo obbligo di avvertire il danneggiato, non ha

(tempestivamente) allertato la polizia e ha, per contro, deciso di ripulire la

strada dai detriti, di portare il suo veicolo presso il garage di __________

affinché venisse riparato e di lasciare il luogo dell’incidente. Così agendo,

ella ha violato l’obbligo stabilito all’art. 51 cpv. 3 LCStr., rendendosi

colpevole del reato di inosservanza dei doveri in caso d’incidente.

6.

Con il suo

comportamento, l’appellante ha, pure, realizzato i presupposti del reato di

elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida.

In considerazione del

fatto che nulla permette di concludere che l’incidente sia da ricondurre ad una

causa totalmente estranea all’appellante (né del resto lo sostiene

quest’ultima, che ha ammesso di aver perso la padronanza del proprio veicolo),

ne discende che, nel caso concreto, un controllo dell’alcolemia appariva,

oggettivamente, altamente verosimile.

Che l’omissione

dell’annuncio ex art. 51 cpv. 3 LCStr. non possa ragionevolmente spiegarsi, se

non con il fatto che il conducente abbia preso in considerazione di sottrarsi

alla prova del sangue, appare nel caso concreto, pacifico. Ne sono una prova

l’atteggiamento ostile dell’appellante nei confronti di chi voleva chiamare la

polizia, nonché il fatto che abbia ripulito la strada dai detriti, fatto portar

via il veicolo e lasciato il luogo dell’incidente, aspettando il giorno

successivo ad annunciarsi in Comune.

violazione

del principio di celerità

7.

La sentenza motivata

è stata intimata quasi 9 mesi dopo la comunicazione del dispositivo. Occorre,

quindi, valutare se - nel caso concreto – vi sia stata una violazione del

principio di celerità.

La questione deve essere

affrontata d’ufficio, anche se non è stata sollevata.

7.1

Il principio della

celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non

appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1

Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139).

Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della

celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di

questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa

(DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia

stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del

lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento,

del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono

inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è

l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché

sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che

un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha, ad

esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio

di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria

(STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).

Siccome i ritardi nella

procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale Federale ha fatto

derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a

livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più

frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche

l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54,

124.

I 139 e 117 IV 124).

7.2

Nel caso concreto, un

periodo di quasi 9 mesi per l’intimazione della sentenza motivata è, non

soltanto non ossequioso dell’art. 84 cpv 4 CPP; ma manifestamente eccessivo

poiché non giustificato dalle circostanze del caso specifico, che non presenta

alcuna particolare difficoltà.

Di conseguenza, la pena

pecuniaria inflitta deve imperativamente essere ridotta a 200 ore di lavoro di

pubblica utilità.

Anche la multa deve essere

ridimensionata a fr. 600.-.

Non contestata dal PP, in

forza del divieto della reformatio in pejus, non può essere riesaminata la

questione della sospensione condizionale della pena (LUP).

indennizzo

8.

Vista la sua

condanna, la richiesta di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presentata

da AP 1 - peraltro formulata in modo del tutto generico, essendosi l’appellante

limitata a protestare tasse, spese e ripetibili - va, necessariamente,

respinta.

tasse e spese

9.

Visto l’esito della

procedura, gli oneri processuali di primo grado gravano sulla condannata (art.

426.

cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), mentre quelli d’appello sono posti per 1/4 a

carico dello Stato e per 3/4 a carico dell’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 379

segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;

42,

47 CP;

90

cpv. 1, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1,

LCStr.;

3

cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP

1 è dichiarata autrice colpevole di

1.1.1. infrazione

alle norme della circolazione

per

avere, ad __________, il 24.03.2014, circolando con la vettura Alfa Romeo

targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando

conseguentemente contro dei paletti siti sulla sua destra;

1.1.2. elusione

di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per

essersi, ad __________, il 24.03.2014, intenzionalmente opposta alla prova del

sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia,

allontanandosi dal luogo del suddetto incidente;

1.1.3. inosservanza

dei doveri in caso d’incidente

per

avere, ad __________, il 24.03.2014, abbandonato il luogo dell’incidente

sufferito senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza

indugio la polizia;

1.2. AP

1 è condannata:

1.2.1. al

lavoro di pubblica utilità in ragione di 200 ore;

1.2.2. al

pagamento della multa di fr. 600.- , con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 6 giorni;

1.2.3.

l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni;

1.2.4. al

pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi di prima sede secondo quanto

stabilito nella sentenza impugnata.

2. Non

si assegnano indennità ex art. 429 CPP.

3. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti in ragione di 1/4 a

carico dello Stato e di 3/4 a carico dell’appellante.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della popolazione, Ufficio della migrazione,

6501

Bellinzona

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.