17.2016.153
Incidente della circ. stradale. Obblighi del conducente ex art. 51 cpv. 3 LCStr e nozione di immediatezza. Art. 55 cpv.1 LCStr: In caso di incidente, il conducente deve attendersi un controllo dell'al
15 marzo 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.153
17.2017.76
Locarno
15 marzo 2017/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Yasmine Dellagana-Sabry, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 21 giugno 2016 da
AP 1,
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 20 giugno 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata l’8 agosto 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 16 agosto 2016;
esaminati gli atti;
A. La notte del 16
aprile 2015, la polizia cantonale interveniva sull’autostrada A2 (direzione
sud), in territorio di __________, a seguito della segnalazione telefonica di
alcuni operai delle strade nazionali che avevano notato un cervo ferito ai lati
della carreggiata.
Gli agenti intervenuti
costatavano che, sul luogo, non vi era nessun teste né traccia del veicolo
coinvolto nella collisione. Rinvenivano, tuttavia, una targa che si è, poi,
rivelata appartenere a AP 1.
B. A conclusione di una
breve inchiesta, con DA 2719/2015 datato 6 luglio 2015, il procuratore pubblico
ha messo in stato di accusa AP 1 siccome ritenuto autore colpevole di:
1.1. elusione di
provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi
intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario
completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente
(investimento di un cervo) rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo
presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora
dell’incidente, ecc.) che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova
dell’alito o del sangue;
Fatti
avvenuti a __________, autostrada A2 il 16.04.2015;
reato
previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr.;
1.2. inosservanza dei doveri in caso d’incidente
per aver
abbandonato il luogo del suddetto incidente senza osservare i doveri impostigli
dalla legge, in specie senza avvertire senza indugio la polizia;
e ne ha proposto la
condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna
per complessivi fr. 6’000.- (sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni), alla multa di fr. 1’200.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 12 giorni) nonché al pagamento di
tasse e spese per complessivi fr. 1’300.-.
C. Dopo il dibattimento
tenutosi il 20 giugno 2016, la giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, elusione di
provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida e inosservanza dei doveri
in caso d’incidente e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere (da fr. 100.- ciascuna), alla multa di fr. 1’200.- (con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una
pena detentiva di 12 giorni) e al pagamento di tasse e spese.
La
pena pecuniaria è stata sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 2
anni.
D. AP 1 ha
tempestivamente annunciato la sua intenzione di presentare appello che ha
confermato con dichiarazione 16 agosto 2016 in cui ha contestato l’intera sentenza
e postulato la sua assoluzione.
E. Con il consenso delle
parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta.
Delle argomentazioni difensive si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Il PP e il giudice di primo grado si sono limitati a chiedere la
reiezione dell’appello senza sviluppare particolari osservazioni.
Considerandi
I
fatti
1.
La dinamica dei
fatti è – nella sostanza – incontestata e può essere così riassunta.
Il 16 aprile 2015, verso
le ore 02:30 del mattino, AP 1, proveniente dal casinò di Campione d’Italia, circolava
con la sua vettura in direzione del suo domicilio (__________) quando, in
territorio di __________, ha visto due cervi che attraversavano la strada. Non riuscendo
ad evitarli, entrava in collisione con uno dei due (verbale d’interrogatorio
del 22.4.2015, doc. 1 dell’incarto del ministero pubblico, pag. 3).
Dopo essersi fermato – a suo
dire, a pochi metri dal luogo dell’incidente – per constatare i danni subiti, AP
1.
si è rimesso alla guida ed ha proseguito il suo viaggio sino alla dogana
italiana dove ha segnalato l’accaduto alle guardie di confine (verbale
d’interrogatorio del 22.4.2015, doc. 1 dell’incarto del ministero pubblico,
pag. 3).
Nel frattempo, allertata dagli
operai delle strade nazionali, è giunta sul posto la polizia che, come detto,
ha trovato la targa che ha permesso di risalire all’imputato (rapporto di
polizia del 30.4.2015, informazioni complementari, doc. 1 dell’incarto del
ministero pubblico, pag. 3).
Il mattino del giorno successivo
ai fatti, l’appellante informava la sua avvocatessa italiana dell’accaduto.
2.
L’imputato – che, in
sostanza, ha riconosciuto che i fatti si sono svolti così come indicato al
considerando che precede – ha precisato che, essendo astemio, era sobrio al
momento dei fatti ed ha affermato che la presenza degli animali sull’autostrada
era circostanza per lui talmente imprevedibile da rendere inevitabile la
collisione (verbale 20.06.2016 allegato al verbale del dibattimento di primo
grado, pag. 1; verbale d’interrogatorio del 22.4.2015, doc. 1 dell’incarto del
ministero pubblico, pag. 3).
Al dibattimento di primo
grado, egli ha, poi, evidenziato quanto segue:
-
dopo la collisione egli era in stato di choc;
-
dal luogo in cui si è fermato per costatare i danni subiti dalla sua vettura,
ha potuto vedere che l’animale ferito era sul bordo della strada;
-
se avesse avuto con sé il cellulare, avrebbe avvisato subito la polizia;
-
i doganieri italiani cui si è rivolto gli hanno detto di non avere alcuna
competenza sulla questione;
-
visto che la dogana svizzera era sguarnita, egli è rientrato al proprio
domicilio dicendosi che avrebbe avvertito la polizia il mattino seguente (verbale
20.06.2016
allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1).
a)
Sentita al dibattimento di primo grado, __________, compagna dell’imputato, ha
segnatamente confermato che questi, la sera dell’incidente, aveva dimenticato
il cellulare a casa (verbale di audizione del 20.6.2016 allegati al verbale del
dibattimento di primo grado, pag. 1).
L’appello
3.
a. L’appellante
sostiene che, nel caso concreto, difettano i presupposti del reato
d’inosservanza dei doveri in caso d’incidente.
Da un lato, perché egli si
è immediatamente fermato e assicurato che l’incidente non aveva causato un
pericolo per la sicurezza della circolazione. Dall’altro, perché – non avendo
con sé il suo cellulare al momento dei fatti – egli ha tentato di far fronte ai
suoi obblighi segnalando l’incidente ai doganieri italiani e, poi, l’indomani, incaricando
la sua avvocatessa di avvertire la polizia svizzera (dichiarazione di appello 11.10.2016,
consid. 2.1. b), pag. 3 e 4).
Ciò ritenuto e considerato, inoltre, che la
polizia è stata comunque allertata, l’appellante conclude per l’assenza dei
presupposti oggettivi del reato. Per l’aspetto soggettivo, rileva di avere dimostrato
di non aver avuto alcuna intenzione di rendersi irreperibile.
Conclude
affermando, a titolo abbondanziale, che non essendo svizzero, non poteva
conoscere la legge applicabile alla fattispecie, in particolare l’esigenza di immediatezza dell’avviso alla polizia (dichiarazione
di appello 11.10.2016, consid. 2.1. d), pag. 5 e 6).
b. AP 1 contesta,
inoltre, la realizzazione del reato di elusione di provvedimenti per accertare
l’inattitudine alla guida.
Egli sostiene,
innanzitutto, che l’aver passato la serata al casinò e il non avere notato la
perdita della targa non sono, di per sé, elementi che giustificano il sospetto
di uno stato di ebbrezza. E questo, a maggior
ragione, in una persona astemia quale lui é.
Rileva, a sostegno del suo
dirsi lucido al momento dei fatti, che, in caso
contrario, i doganieri italiani non l’avrebbero lasciato proseguire con la
vettura e che la collisione è attribuibile, non alla sua persona, ma ad un
evento non prevedibile.
Conclude sostenendo che, in queste condizioni e vista la sua
scusabile ignoranza del diritto svizzero, egli non poteva prevedere che sarebbe
stato sottoposto a un provvedimento volto ad accertare la capacità alla guida (dichiarazione
di appello 11.10.2016, consid. 2.2. b) e c), pag. 6 e 7).
In diritto
Inosservanza dei doveri
in caso d’incidente
4.1
Per l’art. 92 cpv. 1
LCStr. chiunque, in caso d'incidente, non osserva i doveri
impostigli dalla legge, è punito con la multa.
L’art. 51
LCStr. stabilisce – per tutte le persone coinvolte in un
incidente – l’obbligo generale di fermarsi subito e di
provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (cpv. 1).
Se ci sono soltanto danni materiali, la legge prevede che il loro autore deve
avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò
è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia (cpv.3).
Risultano da
questa norma due doveri in caso d’incidente stradale la cui inadempienza è
sanzionata dall’art. 92 cpv. 1 LCStr., ossia (1) il dovere di fermarsi subito e
di provvedere alla sicurezza della circolazione e (2) il dovere di avvisare
immediatamente il danneggiato o, quando questi non è raggiungibile, la polizia.
In caso di
incidenti che hanno comportato delle lesioni oppure la morte di animali
selvatici, l’incidente deve essere annunciato alla polizia oppure ad un
guardiacaccia (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la
circulation routière commenté, 4e ed., Basilea 2015, ad art. 51 LCStr., n.
3.
).
La nozione d’immediatezza di cui all’art. 51 cpv. 3
LCStr deve essere interpretata in maniera severa: l’annuncio deve avvenire non
appena le circostanze lo consentono, e ciò sia per l’avviso al danneggiato che
per quello alla polizia (Jeanneret, Les dispositiones pénales de la Loi sur la
circulation routière, Berna 2007, ad art. 92, n. 106 e 117; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.3). Per l’annuncio alla polizia, l’autore del
danno non avrà molte scusanti per giustificare un eventuale ritardo, nella
misura in cui la polizia è sempre raggiungibile, perlomeno telefonicamente. Con
il che, in definitiva, il tempo concesso all’autore per avvisare la polizia,
sarà quello necessario per trovare un telefono o - se più vicino - un posto di
polizia (Jeanneret, op. cit. ad art. 92, n. 118). Chi provoca un incidente di
notte con soli danni materiali, in assenza del danneggiato, non potrà, quindi,
prevalersi del fatto che il posto di polizia era chiuso o che non era
illuminato, poiché - in un simile caso - bisogna raggiungere la polizia
telefonicamente: non è, infatti, ammissibile differire l’annuncio se, un tale
annuncio, è possibile (DTF 120 IV 73, consid. 1b; DTF 109 IV 137, consid. 2a e
3; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 51 LCStr., n.
3.
).
L’avviso
deve essere immediato e non può essere fatto un’ora dopo che l’autore è
rientrato a casa propria, rispettivamente il giorno successivo per danni
provocati la sera prima oppure, ancora, a mezzogiorno per danni provocati la
mattina (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 51
LCStr., consid. 3.3).
Questo
principio tiene conto del fatto che, spesso, l’annuncio tardivo o l’assenza di
annuncio al danneggiato o alla polizia, è motivato dal timore di doversi
sottoporre a un esame del sangue (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
op. cit. ad art. 51 LCStr., n. 3.3).
L’urgenza
dell’annuncio non dipende dalla gravità del danno causato (Jeanneret, op. cit.,
ad art. 92, n. 100; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad
art. 51 LCStr., n. 3.3).
Gli obblighi
previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr. incombono, di principio, all’autore del
danno, indipendentemente da ogni colpa e anche se quest’ultimo ha personalmente
subito un danno a causa dell’incidente (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n.
101; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis,
Zurigo/San Gallo 2011, ad art. 51 LCStr., n. 22). Quando le circostanze lo
giustificano (segnatamente per motivi di forza maggiore), l’autore può
incaricare dell’annuncio un’altra persona, senza
tuttavia che ciò lo liberi dal suo obbligo personale e senza che il terzo
diventi titolare dell’obbligo che spetta, comunque, solo all’autore medesimo
(Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 103, Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.1; DTF 125 IV 283, consid. 1b i.f.).
Il reato è
punibile anche se commesso per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr.).
Elusione
di provvedimenti per l’accertamento dell’inattitudine alla guida
4.2
Per l’art. 91a cpv. 1
LCStr., il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o
si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame
preliminare che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a
una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali
provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria.
I presupposti oggettivi
del reato sono due. L’autore deve, innanzitutto, aver violato l’obbligo di
avvisare la polizia in caso d’incidente stradale, sempre che un tale annuncio –
volto a chiarire le circostanze dell’incidente – fosse possibile. Occorre, poi,
che apparisse, oggettivamente, altamente verosimile che la polizia avrebbe
ordinato un provvedimento per accertare l’inattitudine alla guida (Jeanneret,
op. cit., ad art. 91a LCStr., n. 24; DTF 142 IV 324, consid. 1.1.1; STF
6B_927/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 2.1; STF dell’11 maggio 2010,
6B_216/2010 consid. 3.1).
Giusta l’art. 55 cpv. 1
LCStr., i conducenti di veicoli come anche gli utenti della
strada coinvolti in infortuni (da intendersi: incidenti) possono essere
sottoposti a un'analisi dell'alito, anche in assenza di qualsiasi sospetto
riguardo allo stato di ebrietà dell’interessato (DTF 142 IV 324, consid.
1.1
). Il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che in
caso d’incidente occorre, in linea generale, attendersi un controllo
dell’alcolemia, a meno che l’incidente non sia manifestamente da ricondurre ad
una causa totalmente indipendente dal conducente (DTF 142 IV 324,
consid. 1.1.3). Infatti, più l’incidente è spiegabile da circostanze
indipendenti dal conducente (condizione climatica, configurazione del luogo,
ecc.), meno si è in presenza di un’alta verosimiglianza di un ordine di
provvedimento in virtù dell’art. 91a cpv. 1 LCStr. (STF del 16
gennaio 2015 6B_927/2014, consid. 2.1; DTF 124 IV 175,
consid. 3a; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 91a
LCStr., n. 3.1 (b)).
L’art. 91a LCStr. sanziona
il comportamento di colui che impedisce la costatazione della sua eventuale
inattitudine alla guida. Ne risulta che anche colui che non ha consumato alcol
deve, di principio, attendersi a che sia ordinata nei suoi confronti la prova
del sangue, non fosse altro che per escludere il sospetto dell'ebrietà (DTF 142
IV 324, consid. 1.1.2; DTF 105 IV 64, consid. 2; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
op. cit., ad art. 91a LCStr., n. 2.1).
Soggettivamente, è
necessario che il conducente sia stato cosciente dell’elevata possibilità di
essere sottoposto ad un esame dell’alcolemia e del fatto che, con il suo agire,
si sarebbe sottratto a tale obbligo. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF
citata, consid. 1.1.1. in fine).
La sussunzione
5.
Nel caso concreto, è
incontestato che AP 1 ha avuto piena coscienza –
del resto, il contrario sarebbe sorprendente – di essere entrato in collisione
con un animale selvatico e di averlo ferito. Ne è prova il fatto che – secondo
le sue stesse dichiarazioni – egli, dopo l’impatto, si è fermato per constatare
i danni subiti ed ha visto l’animale ferito.
La questione che si
pone è quella di sapere se l’appellante abbia adempiuto l’obbligo ex art. 51
cpv. 3 LCStr. di avvertire, immediatamente, la polizia.
a. Questa Corte
condivide, al riguardo, le pertinenti conclusioni del primo giudice secondo cui
l’imputato ha violato tale obbligo realizzando così i presupposti del reato di
cui all’art. 92 cpv. 1 LCStr. (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 7-8).
b. Le argomentazioni
difensive non sorreggono l’imputato nella misura in cui quanto da lui fatto
dopo l’investimento del cervo non basta – e di lunga – ad ossequiare i dettami
del citato disposto.
Per soddisfare
l'esigenza d'immediatezza di cui all’art. 51 cpv. 3 LCStr., l’imputato, non
provvisto di cellulare, avrebbe dovuto fare uso di uno dei telefoni d'urgenza
effettivamente disponibili sul bordo di quel tratto d’autostrada.
Nell’eventuale impossibilità pratica di far uso di tale apparecchio, egli
avrebbe, perlomeno, dovuto chiedere alle guardie di confine italiane di
mettergli a disposizione un loro apparecchio telefonico con cui avvisare gli
inquirenti svizzeri oppure ancora, in caso di risposta negativa da parte dei
funzionari italiani, avvisare la polizia svizzera non appena giunto al suo
domicilio.
L’incarico di avvisare la
polizia svizzera dato il giorno successivo al suo avvocato non giova
all’appellante. Non solo o non tanto perché l’onere di avviso spetta all’autore
materiale salvo casi eccezionali non realizzati in concreto. Ma soprattutto
perché esso è manifestamente tardivo.
c. Di transenna, si
rileva che la tesi dell’errore di diritto non va indagata nella misura in cui
emerge dagli atti che l’appellante era ben cosciente dell’obbligo di avvertire
la polizia: non solo perché, se non fosse così, mal si giustificherebbe la sua
fermata alla dogana italiana e il ricorso, la mattina successiva, alla sua
patrocinatrice, ma anche perché la sua consapevolezza di tale obbligo emerge
dalle sue stesse dichiarazioni (verbale 20.06.2016
allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1).
d. Ne discende che AP 1,
pur cosciente di aver causato un incidente e pur consapevole del suo obbligo di
avvertire la polizia, non ha (tempestivamente) fatto fronte all’obbligo
stabilito dall’art. 51 cpv. 3 LCStr., rendendosi colpevole del reato di inosservanza
dei doveri in caso d’incidente.
6.
Con il suo
comportamento, l’appellante ha inoltre realizzato i presupposti del reato di
elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida.
E’ stato accertato che AP 1 ha violato il suo obbligo di avviso
immediato alla polizia: adempiuto è, perciò, il
primo dei due elementi oggettivi di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr. Pure
pacificamente realizzato è il secondo presupposto oggettivo. Contrariamente
alla tesi difensiva, era, infatti, altamente verosimile che l’appellante
sarebbe stato sottoposto ad un controllo per verificare la sua idoneità alla
guida: non solo perché egli era all’origine di un incidente stradale (ciò che,
di principio, basterebbe), ma anche per le circostanze del caso concreto
(l’incidente è avvenuto di notte, dopo che il conducente aveva trascorso la
serata in un esercizio pubblico).
Non meritevole di protezione è, infatti, la tesi secondo cui il
conducente non avrebbe potuto evitare la collisione poiché la presenza di
animali sulla carreggiata era circostanza del tutto imprevedibile e, quindi, un controllo non era per lui prevedibile
poiché l’incidente era attribuibile a cause del tutto estranee al conducente. Da
un lato, per costante giurisprudenza, ogni conducente deve, in particolare
durante la notte e in primavera, prendere in considerazione l’eventualità di
trovare degli animali sulla carreggiata, anche in autostrada (STF del 4 luglio
1997.
in: SJ 1997 668; DTF 100 IV 279, consid. 3d). D’altro lato, in concreto,
non si vede a che cosa di estraneo all’appellante dovesse essere ricondotta la
collisione: l’impatto è, infatti, avvenuto dopo che AP 1 aveva visto i cervi
entrare nel sedime autostradale per attraversarlo dalla sua sinistra, in una
situazione di traffico scarso e di buone condizioni climatiche e su un tratto
che egli conosceva bene.
In queste circostanze, si può concludere, con il primo giudice,
che AP 1 non poteva non attendersi ad un controllo, indipendentemente dal suo
essere – o meno – astemio. Del resto, riprova di
questa consapevolezza e della sua intenzione di sottrarsi al previsto controllo
è il fatto che egli non è tornato sul luogo dell’incidente dopo che le guardie
di confine italiane lo hanno avvertito della targa mancante.
Da quanto precede, discende che AP 1 si è reso colpevole del reato
di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida.
La
pena
7.
Non oggetto di
puntuale contestazione, la pena pecuniaria (in relazione al reato di cui
all’art 91a LCStr.) e la multa (per la contravvenzione) determinate dal primo
giudice vanno confermate in quanto ossequiose dei principi posti dall’art. 47
CP e precisati dalla giurisprudenza (DTF 136 IV 55, consid. 5.4, 5.5 e 5.8; DTF
134.
IV 17, consid. 2.1).
Confermata
è pure – e non potrebbe essere altrimenti visto il divieto della reformatio
in pejus – la sospensione condizionale della pena pecuniaria.
L’indennizzo
8.
Vista la sua
condanna, la richiesta di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presentata
da AP 1 va, necessariamente, respinta.
Le tasse e spese
9.
Gli oneri
procedurali di prima istanza vengono confermati.
Quelli del presente giudizio (tassa di giustizia di fr. 800.- e
spese per fr. 200.-) sono a carico di AP 1.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 379
segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;
34,
42, 47, 106 CP;
55
cpv. 1, 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1, LCStr. cum 51 cpv. 1 e 3, 100 LCStr.;
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di
1.1.1. inosservanza
dei doveri in caso d’incidente
per aver abbandonato il luogo dell’incidente (dopo l’investimento
di un cervo) senza avvertire la polizia;
1.1.2. elusione
di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad
un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia,
allontanandosi dal luogo dell’incidente (investimento di un cervo);
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr.
2'000.- (duemila);
1.2.2. al pagamento della
multa di fr. 1’200.- (milleduecento), con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici)
giorni;
1.2.3. l’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.4. al pagamento della
tassa di giustizia e dei disborsi di prima sede secondo quanto stabilito nella
sentenza impugnata.
2. Non si assegnano
indennità ex art. 429 CPP.
3. Gli oneri processuali
d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
800.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr.
1’000.-
sono
posti a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
-
-
-
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.