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Decisione

17.2016.153

Incidente della circ. stradale. Obblighi del conducente ex art. 51 cpv. 3 LCStr e nozione di immediatezza. Art. 55 cpv.1 LCStr: In caso di incidente, il conducente deve attendersi un controllo dell'al

15 marzo 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________, autostrada A2 il 16.04.2015;

reato

previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr.;

1.2. inosservanza dei doveri in caso d’incidente

per aver

abbandonato il luogo del suddetto incidente senza osservare i doveri impostigli

dalla legge, in specie senza avvertire senza indugio la polizia;

e ne ha proposto la

condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna

per complessivi fr. 6’000.- (sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni), alla multa di fr. 1’200.- (con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 12 giorni) nonché al pagamento di

tasse e spese per complessivi fr. 1’300.-.

C. Dopo il dibattimento

tenutosi il 20 giugno 2016, la giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1

autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, elusione di

provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida e inosservanza dei doveri

in caso d’incidente e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote

giornaliere (da fr. 100.- ciascuna), alla multa di fr. 1’200.- (con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una

pena detentiva di 12 giorni) e al pagamento di tasse e spese.

La

pena pecuniaria è stata sospesa condizionalmente, con un periodo di prova di 2

anni.

D. AP 1 ha

tempestivamente annunciato la sua intenzione di presentare appello che ha

confermato con dichiarazione 16 agosto 2016 in cui ha contestato l’intera sentenza

e postulato la sua assoluzione.

E. Con il consenso delle

parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta.

Delle argomentazioni difensive si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

Il PP e il giudice di primo grado si sono limitati a chiedere la

reiezione dell’appello senza sviluppare particolari osservazioni.

Considerandi

I

fatti

1.

La dinamica dei

fatti è – nella sostanza – incontestata e può essere così riassunta.

Il 16 aprile 2015, verso

le ore 02:30 del mattino, AP 1, proveniente dal casinò di Campione d’Italia, circolava

con la sua vettura in direzione del suo domicilio (__________) quando, in

territorio di __________, ha visto due cervi che attraversavano la strada. Non riuscendo

ad evitarli, entrava in collisione con uno dei due (verbale d’interrogatorio

del 22.4.2015, doc. 1 dell’incarto del ministero pubblico, pag. 3).

Dopo essersi fermato – a suo

dire, a pochi metri dal luogo dell’incidente – per constatare i danni subiti, AP

1.

si è rimesso alla guida ed ha proseguito il suo viaggio sino alla dogana

italiana dove ha segnalato l’accaduto alle guardie di confine (verbale

d’interrogatorio del 22.4.2015, doc. 1 dell’incarto del ministero pubblico,

pag. 3).

Nel frattempo, allertata dagli

operai delle strade nazionali, è giunta sul posto la polizia che, come detto,

ha trovato la targa che ha permesso di risalire all’imputato (rapporto di

polizia del 30.4.2015, informazioni complementari, doc. 1 dell’incarto del

ministero pubblico, pag. 3).

Il mattino del giorno successivo

ai fatti, l’appellante informava la sua avvocatessa italiana dell’accaduto.

2.

L’imputato – che, in

sostanza, ha riconosciuto che i fatti si sono svolti così come indicato al

considerando che precede – ha precisato che, essendo astemio, era sobrio al

momento dei fatti ed ha affermato che la presenza degli animali sull’autostrada

era circostanza per lui talmente imprevedibile da rendere inevitabile la

collisione (verbale 20.06.2016 allegato al verbale del dibattimento di primo

grado, pag. 1; verbale d’interrogatorio del 22.4.2015, doc. 1 dell’incarto del

ministero pubblico, pag. 3).

Al dibattimento di primo

grado, egli ha, poi, evidenziato quanto segue:

-

dopo la collisione egli era in stato di choc;

-

dal luogo in cui si è fermato per costatare i danni subiti dalla sua vettura,

ha potuto vedere che l’animale ferito era sul bordo della strada;

-

se avesse avuto con sé il cellulare, avrebbe avvisato subito la polizia;

-

i doganieri italiani cui si è rivolto gli hanno detto di non avere alcuna

competenza sulla questione;

-

visto che la dogana svizzera era sguarnita, egli è rientrato al proprio

domicilio dicendosi che avrebbe avvertito la polizia il mattino seguente (verbale

20.06.2016

allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1).

a)

Sentita al dibattimento di primo grado, __________, compagna dell’imputato, ha

segnatamente confermato che questi, la sera dell’incidente, aveva dimenticato

il cellulare a casa (verbale di audizione del 20.6.2016 allegati al verbale del

dibattimento di primo grado, pag. 1).

L’appello

3.

a. L’appellante

sostiene che, nel caso concreto, difettano i presupposti del reato

d’inosservanza dei doveri in caso d’incidente.

Da un lato, perché egli si

è immediatamente fermato e assicurato che l’incidente non aveva causato un

pericolo per la sicurezza della circolazione. Dall’altro, perché – non avendo

con sé il suo cellulare al momento dei fatti – egli ha tentato di far fronte ai

suoi obblighi segnalando l’incidente ai doganieri italiani e, poi, l’indomani, incaricando

la sua avvocatessa di avvertire la polizia svizzera (dichiarazione di appello 11.10.2016,

consid. 2.1. b), pag. 3 e 4).

Ciò ritenuto e considerato, inoltre, che la

polizia è stata comunque allertata, l’appellante conclude per l’assenza dei

presupposti oggettivi del reato. Per l’aspetto soggettivo, rileva di avere dimostrato

di non aver avuto alcuna intenzione di rendersi irreperibile.

Conclude

affermando, a titolo abbondanziale, che non essendo svizzero, non poteva

conoscere la legge applicabile alla fattispecie, in particolare l’esigenza di immediatezza dell’avviso alla polizia (dichiarazione

di appello 11.10.2016, consid. 2.1. d), pag. 5 e 6).

b. AP 1 contesta,

inoltre, la realizzazione del reato di elusione di provvedimenti per accertare

l’inattitudine alla guida.

Egli sostiene,

innanzitutto, che l’aver passato la serata al casinò e il non avere notato la

perdita della targa non sono, di per sé, elementi che giustificano il sospetto

di uno stato di ebbrezza. E questo, a maggior

ragione, in una persona astemia quale lui é.

Rileva, a sostegno del suo

dirsi lucido al momento dei fatti, che, in caso

contrario, i doganieri italiani non l’avrebbero lasciato proseguire con la

vettura e che la collisione è attribuibile, non alla sua persona, ma ad un

evento non prevedibile.

Conclude sostenendo che, in queste condizioni e vista la sua

scusabile ignoranza del diritto svizzero, egli non poteva prevedere che sarebbe

stato sottoposto a un provvedimento volto ad accertare la capacità alla guida (dichiarazione

di appello 11.10.2016, consid. 2.2. b) e c), pag. 6 e 7).

In diritto

Inosservanza dei doveri

in caso d’incidente

4.1

Per l’art. 92 cpv. 1

LCStr. chiunque, in caso d'incidente, non osserva i doveri

impostigli dalla legge, è punito con la multa.

L’art. 51

LCStr. stabilisce – per tutte le persone coinvolte in un

incidente – l’obbligo generale di fermarsi subito e di

provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (cpv. 1).

Se ci sono soltanto danni materiali, la legge prevede che il loro autore deve

avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò

è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia (cpv.3).

Risultano da

questa norma due doveri in caso d’incidente stradale la cui inadempienza è

sanzionata dall’art. 92 cpv. 1 LCStr., ossia (1) il dovere di fermarsi subito e

di provvedere alla sicurezza della circolazione e (2) il dovere di avvisare

immediatamente il danneggiato o, quando questi non è raggiungibile, la polizia.

In caso di

incidenti che hanno comportato delle lesioni oppure la morte di animali

selvatici, l’incidente deve essere annunciato alla polizia oppure ad un

guardiacaccia (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la

circulation routière commenté, 4e ed., Basilea 2015, ad art. 51 LCStr., n.

3.

).

La nozione d’immediatezza di cui all’art. 51 cpv. 3

LCStr deve essere interpretata in maniera severa: l’annuncio deve avvenire non

appena le circostanze lo consentono, e ciò sia per l’avviso al danneggiato che

per quello alla polizia (Jeanneret, Les dispositiones pénales de la Loi sur la

circulation routière, Berna 2007, ad art. 92, n. 106 e 117; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.3). Per l’annuncio alla polizia, l’autore del

danno non avrà molte scusanti per giustificare un eventuale ritardo, nella

misura in cui la polizia è sempre raggiungibile, perlomeno telefonicamente. Con

il che, in definitiva, il tempo concesso all’autore per avvisare la polizia,

sarà quello necessario per trovare un telefono o - se più vicino - un posto di

polizia (Jeanneret, op. cit. ad art. 92, n. 118). Chi provoca un incidente di

notte con soli danni materiali, in assenza del danneggiato, non potrà, quindi,

prevalersi del fatto che il posto di polizia era chiuso o che non era

illuminato, poiché - in un simile caso - bisogna raggiungere la polizia

telefonicamente: non è, infatti, ammissibile differire l’annuncio se, un tale

annuncio, è possibile (DTF 120 IV 73, consid. 1b; DTF 109 IV 137, consid. 2a e

3; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 51 LCStr., n.

3.

).

L’avviso

deve essere immediato e non può essere fatto un’ora dopo che l’autore è

rientrato a casa propria, rispettivamente il giorno successivo per danni

provocati la sera prima oppure, ancora, a mezzogiorno per danni provocati la

mattina (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 51

LCStr., consid. 3.3).

Questo

principio tiene conto del fatto che, spesso, l’annuncio tardivo o l’assenza di

annuncio al danneggiato o alla polizia, è motivato dal timore di doversi

sottoporre a un esame del sangue (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

op. cit. ad art. 51 LCStr., n. 3.3).

L’urgenza

dell’annuncio non dipende dalla gravità del danno causato (Jeanneret, op. cit.,

ad art. 92, n. 100; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad

art. 51 LCStr., n. 3.3).

Gli obblighi

previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr. incombono, di principio, all’autore del

danno, indipendentemente da ogni colpa e anche se quest’ultimo ha personalmente

subito un danno a causa dell’incidente (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n.

101; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis,

Zurigo/San Gallo 2011, ad art. 51 LCStr., n. 22). Quando le circostanze lo

giustificano (segnatamente per motivi di forza maggiore), l’autore può

incaricare dell’annuncio un’altra persona, senza

tuttavia che ciò lo liberi dal suo obbligo personale e senza che il terzo

diventi titolare dell’obbligo che spetta, comunque, solo all’autore medesimo

(Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 103, Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

op. cit., ad art. 51 LCStr., n. 3.1; DTF 125 IV 283, consid. 1b i.f.).

Il reato è

punibile anche se commesso per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr.).

Elusione

di provvedimenti per l’accertamento dell’inattitudine alla guida

4.2

Per l’art. 91a cpv. 1

LCStr., il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o

si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame

preliminare che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a

una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali

provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria.

I presupposti oggettivi

del reato sono due. L’autore deve, innanzitutto, aver violato l’obbligo di

avvisare la polizia in caso d’incidente stradale, sempre che un tale annuncio –

volto a chiarire le circostanze dell’incidente – fosse possibile. Occorre, poi,

che apparisse, oggettivamente, altamente verosimile che la polizia avrebbe

ordinato un provvedimento per accertare l’inattitudine alla guida (Jeanneret,

op. cit., ad art. 91a LCStr., n. 24; DTF 142 IV 324, consid. 1.1.1; STF

6B_927/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 2.1; STF dell’11 maggio 2010,

6B_216/2010 consid. 3.1).

Giusta l’art. 55 cpv. 1

LCStr., i conducenti di veicoli come anche gli utenti della

strada coinvolti in infortuni (da intendersi: incidenti) possono essere

sottoposti a un'analisi dell'alito, anche in assenza di qualsiasi sospetto

riguardo allo stato di ebrietà dell’interessato (DTF 142 IV 324, consid.

1.1

). Il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che in

caso d’incidente occorre, in linea generale, attendersi un controllo

dell’alcolemia, a meno che l’incidente non sia manifestamente da ricondurre ad

una causa totalmente indipendente dal conducente (DTF 142 IV 324,

consid. 1.1.3). Infatti, più l’incidente è spiegabile da circostanze

indipendenti dal conducente (condizione climatica, configurazione del luogo,

ecc.), meno si è in presenza di un’alta verosimiglianza di un ordine di

provvedimento in virtù dell’art. 91a cpv. 1 LCStr. (STF del 16

gennaio 2015 6B_927/2014, consid. 2.1; DTF 124 IV 175,

consid. 3a; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 91a

LCStr., n. 3.1 (b)).

L’art. 91a LCStr. sanziona

il comportamento di colui che impedisce la costatazione della sua eventuale

inattitudine alla guida. Ne risulta che anche colui che non ha consumato alcol

deve, di principio, attendersi a che sia ordinata nei suoi confronti la prova

del sangue, non fosse altro che per escludere il sospetto dell'ebrietà (DTF 142

IV 324, consid. 1.1.2; DTF 105 IV 64, consid. 2; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,

op. cit., ad art. 91a LCStr., n. 2.1).

Soggettivamente, è

necessario che il conducente sia stato cosciente dell’elevata possibilità di

essere sottoposto ad un esame dell’alcolemia e del fatto che, con il suo agire,

si sarebbe sottratto a tale obbligo. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF

citata, consid. 1.1.1. in fine).

La sussunzione

5.

Nel caso concreto, è

incontestato che AP 1 ha avuto piena coscienza –

del resto, il contrario sarebbe sorprendente – di essere entrato in collisione

con un animale selvatico e di averlo ferito. Ne è prova il fatto che – secondo

le sue stesse dichiarazioni – egli, dopo l’impatto, si è fermato per constatare

i danni subiti ed ha visto l’animale ferito.

La questione che si

pone è quella di sapere se l’appellante abbia adempiuto l’obbligo ex art. 51

cpv. 3 LCStr. di avvertire, immediatamente, la polizia.

a. Questa Corte

condivide, al riguardo, le pertinenti conclusioni del primo giudice secondo cui

l’imputato ha violato tale obbligo realizzando così i presupposti del reato di

cui all’art. 92 cpv. 1 LCStr. (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 7-8).

b. Le argomentazioni

difensive non sorreggono l’imputato nella misura in cui quanto da lui fatto

dopo l’investimento del cervo non basta – e di lunga – ad ossequiare i dettami

del citato disposto.

Per soddisfare

l'esigenza d'immediatezza di cui all’art. 51 cpv. 3 LCStr., l’imputato, non

provvisto di cellulare, avrebbe dovuto fare uso di uno dei telefoni d'urgenza

effettivamente disponibili sul bordo di quel tratto d’autostrada.

Nell’eventuale impossibilità pratica di far uso di tale apparecchio, egli

avrebbe, perlomeno, dovuto chiedere alle guardie di confine italiane di

mettergli a disposizione un loro apparecchio telefonico con cui avvisare gli

inquirenti svizzeri oppure ancora, in caso di risposta negativa da parte dei

funzionari italiani, avvisare la polizia svizzera non appena giunto al suo

domicilio.

L’incarico di avvisare la

polizia svizzera dato il giorno successivo al suo avvocato non giova

all’appellante. Non solo o non tanto perché l’onere di avviso spetta all’autore

materiale salvo casi eccezionali non realizzati in concreto. Ma soprattutto

perché esso è manifestamente tardivo.

c. Di transenna, si

rileva che la tesi dell’errore di diritto non va indagata nella misura in cui

emerge dagli atti che l’appellante era ben cosciente dell’obbligo di avvertire

la polizia: non solo perché, se non fosse così, mal si giustificherebbe la sua

fermata alla dogana italiana e il ricorso, la mattina successiva, alla sua

patrocinatrice, ma anche perché la sua consapevolezza di tale obbligo emerge

dalle sue stesse dichiarazioni (verbale 20.06.2016

allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1).

d. Ne discende che AP 1,

pur cosciente di aver causato un incidente e pur consapevole del suo obbligo di

avvertire la polizia, non ha (tempestivamente) fatto fronte all’obbligo

stabilito dall’art. 51 cpv. 3 LCStr., rendendosi colpevole del reato di inosservanza

dei doveri in caso d’incidente.

6.

Con il suo

comportamento, l’appellante ha inoltre realizzato i presupposti del reato di

elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida.

E’ stato accertato che AP 1 ha violato il suo obbligo di avviso

immediato alla polizia: adempiuto è, perciò, il

primo dei due elementi oggettivi di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr. Pure

pacificamente realizzato è il secondo presupposto oggettivo. Contrariamente

alla tesi difensiva, era, infatti, altamente verosimile che l’appellante

sarebbe stato sottoposto ad un controllo per verificare la sua idoneità alla

guida: non solo perché egli era all’origine di un incidente stradale (ciò che,

di principio, basterebbe), ma anche per le circostanze del caso concreto

(l’incidente è avvenuto di notte, dopo che il conducente aveva trascorso la

serata in un esercizio pubblico).

Non meritevole di protezione è, infatti, la tesi secondo cui il

conducente non avrebbe potuto evitare la collisione poiché la presenza di

animali sulla carreggiata era circostanza del tutto imprevedibile e, quindi, un controllo non era per lui prevedibile

poiché l’incidente era attribuibile a cause del tutto estranee al conducente. Da

un lato, per costante giurisprudenza, ogni conducente deve, in particolare

durante la notte e in primavera, prendere in considerazione l’eventualità di

trovare degli animali sulla carreggiata, anche in autostrada (STF del 4 luglio

1997.

in: SJ 1997 668; DTF 100 IV 279, consid. 3d). D’altro lato, in concreto,

non si vede a che cosa di estraneo all’appellante dovesse essere ricondotta la

collisione: l’impatto è, infatti, avvenuto dopo che AP 1 aveva visto i cervi

entrare nel sedime autostradale per attraversarlo dalla sua sinistra, in una

situazione di traffico scarso e di buone condizioni climatiche e su un tratto

che egli conosceva bene.

In queste circostanze, si può concludere, con il primo giudice,

che AP 1 non poteva non attendersi ad un controllo, indipendentemente dal suo

essere – o meno – astemio. Del resto, riprova di

questa consapevolezza e della sua intenzione di sottrarsi al previsto controllo

è il fatto che egli non è tornato sul luogo dell’incidente dopo che le guardie

di confine italiane lo hanno avvertito della targa mancante.

Da quanto precede, discende che AP 1 si è reso colpevole del reato

di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida.

La

pena

7.

Non oggetto di

puntuale contestazione, la pena pecuniaria (in relazione al reato di cui

all’art 91a LCStr.) e la multa (per la contravvenzione) determinate dal primo

giudice vanno confermate in quanto ossequiose dei principi posti dall’art. 47

CP e precisati dalla giurisprudenza (DTF 136 IV 55, consid. 5.4, 5.5 e 5.8; DTF

134.

IV 17, consid. 2.1).

Confermata

è pure – e non potrebbe essere altrimenti visto il divieto della reformatio

in pejus – la sospensione condizionale della pena pecuniaria.

L’indennizzo

8.

Vista la sua

condanna, la richiesta di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presentata

da AP 1 va, necessariamente, respinta.

Le tasse e spese

9.

Gli oneri

procedurali di prima istanza vengono confermati.

Quelli del presente giudizio (tassa di giustizia di fr. 800.- e

spese per fr. 200.-) sono a carico di AP 1.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 379

segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;

34,

42, 47, 106 CP;

55

cpv. 1, 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1, LCStr. cum 51 cpv. 1 e 3, 100 LCStr.;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di

1.1.1. inosservanza

dei doveri in caso d’incidente

per aver abbandonato il luogo dell’incidente (dopo l’investimento

di un cervo) senza avvertire la polizia;

1.1.2. elusione

di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad

un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia,

allontanandosi dal luogo dell’incidente (investimento di un cervo);

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr.

2'000.- (duemila);

1.2.2. al pagamento della

multa di fr. 1’200.- (milleduecento), con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici)

giorni;

1.2.3. l’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.4. al pagamento della

tassa di giustizia e dei disborsi di prima sede secondo quanto stabilito nella

sentenza impugnata.

2. Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP.

3. Gli oneri processuali

d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

800.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr.

1’000.-

sono

posti a carico di AP 1.

4. Intimazione a:

-

-

-

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.