17.2016.154
Valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell’accusatrice privata e di altri partecipanti al procedimento. Conferma della condanna per vie di fatto
5 dicembre 2016Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.154
Locarno
5 dicembre 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera,
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 19 maggio 2016 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata l’11
maggio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata
il 12 maggio 2016) nei suoi confronti
richiamata la dichiarazione di appello 22 agosto 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto:
A. AP 1, nato il __________
a __________ in __________, è cittadino svizzero e vive a __________.
Nel 2012, in occasione di un
matrimonio di parenti in Germania, ha conosciuto PC 1 nata __________ - di
origini serbe - e, in pratica, le ha subito proposto di sposarlo.
Alcuni mesi dopo si è recato da
lei a Belgrado - poiché nel frattempo, la ragazza era stata rimpatriata - per capire
le sue intenzioni e, una volta rientrato in Svizzera, ha, poi, formalizzato i
documenti necessari per il matrimonio, avvenuto il 26 luglio 2013.
Da subito sono iniziati i
disaccordi all’interno della coppia, peggiorati, poi, con la nascita della figlia
__________ (nata il __________).
Dall’8 dicembre 2014 PC 1 e AP
1 vivono separati. La figlia è stata affidata alla madre, con diritto di visita
a favore del padre da esercitare presso l’istituto __________ di __________.
Da - almeno - un anno l’imputato
non esercita tale diritto di visita.
AP 1 lavora come autista di
autobus presso __________, __________ per un salario dichiarato di circa fr.
4'400.- netti al mese per tredici mensilità (si tratta di una media, visto che
il salario può variare a dipendenza dei turni).
Egli è tenuto a versare alla
moglie - per sé e per la figlia – un contributo alimentare mensile di fr.
1'450.- (cui si aggiunge un contributo alimentare di fr. 600.- mensili versato
a favore del figlio di quattro anni, avuto con un’altra donna).
AP 1 non è incensurato:
egli è stato, infatti, condannato l’11 marzo 2014 dalla Pretura penale per i
reati di vie di fatto e minaccia, commessi - nel periodo da novembre 2011 a
giugno 2012 - ai danni della precedente compagna __________, alla pena
pecuniaria di 15 aliquote da fr. 70.- cadauna (pena sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni).
B. Dagli atti emerge che
- da subito dopo il matrimonio - i litigi tra i coniugi AP 1 erano frequenti e
che la polizia, a far tempo dal mese di agosto 2014, è intervenuta in alcune
occasioni presso la loro abitazione.
I
fatti qui in discussione, si riferiscono a quanto accaduto agli inizi di
dicembre 2014, quando PC 1 - a seguito dell’ennesima lite con il marito - ha
lasciato l’abitazione coniugale ed è stata collocata in una casa protetta.
In
quei giorni - segnatamente in data 10 dicembre 2014 - gli inquirenti hanno
sentito il marito che ha negato di aver mai messo le mani addosso alla moglie e
di averla minacciata, riferendo, invece, di litigi verbali per futili motivi.
Due
giorni dopo è stata sentita la moglie che, invece, ha sostenuto di essere stata
picchiata con violenza e ripetutamente (“capitava in pratica ogni settimana”)
sia dal marito che dal suocero, e ciò fin dal giorno successivo al matrimonio.
Ha anche raccontato di essere stata minacciata di morte - a più riprese - da
entrambi e che il marito non le concedeva nessuna libertà, impedendole di avere
un telefono, di uscire di casa liberamente, di avere contatti con altre persone
e, persino, di imparare l’italiano per costringerla a dover fare affidamento
solo su di lui. Ha sostenuto di non aver mai riferito di tali violenze agli
agenti intervenuti prima del dicembre 2014, perché altrimenti il marito
l’avrebbe picchiata di più.
C. Dopo alcuni altri
atti istruttori, con decreto d’accusa DA 470/2015 del 2 febbraio 2015, il
procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di
1. ripetute
vie di fatto
per
avere, tra il 19 agosto 2014 e il 10 dicembre 2014, a __________, colpendola
con pugni e calci e afferrandola per il collo e per i capelli, commesso vie di
fatto nei confronti della moglie PC 1;
2. ripetuta
minaccia
per
avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1, usando
grave minaccia, incusso timore e spavento alla moglie PC 1, minacciando di
ucciderla e di riportarla in Serbia;
Fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 180 CP;
richiamati
gli artt. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CP
e
ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da
fr. 90.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 5'400.-) sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.-
(con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con
una pena detentiva di 5 giorni) e al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
Non
ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna decretata nei suoi
confronti dalla Pretura penale l’11.03.2014, ma ha prolungato il periodo di
prova di un anno.
D. Sempre il 02.02.2015,
il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________,
suocero di PC 1, poiché difettava la querela penale e, quindi, il presupposto
processuale per procedere.
Considerandi
E. A seguito
dell’opposizione interposta il 10 febbraio 2015 e dopo il pubblico dibattimento
tenutosi i giorni 3 dicembre 2015, 19 gennaio 2016, 22 marzo 2016 e 10 maggio
2016, il giudice della Pretura penale ha assolto AP 1 dall’imputazione di
ripetuta minaccia (dispositivo n. 2), mentre lo ha ritenuto autore colpevole di
vie di fatto
per avere, il
10.
dicembre 2014, a __________, colpendola con un calcio e afferrandola per i
capelli, commesso vie di fatto nei confronti della moglie PC 1 (dispositivo n.
1),
e
lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.-
cadauna (per un totale di fr. 2'700.-), condizionalmente sospesa per un periodo
di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.- (con l’avvertenza che, in caso
di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni)
e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-
(dispositivo n. 3).
Il primo giudice non ha
revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di cui alla sentenza 11 marzo 2014 della
Pretura penale, ne ha tuttavia prolungato di un anno il periodo di prova,
inizialmente fissato a 2 anni (dispositivo n. 5).
Il giudice di prime cure ha
anche assegnato a AP 1 un’indennità di fr. 2'000.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a
CPP (dispositivo n. 6).
F. Ricevuto il
Dispositivo
dispositivo della sentenza in data 13 maggio 2016, AP 1 ha presentato annuncio
di appello con scritto 19 maggio 2016.
G. AP 1 ha, il 22 agosto
2016, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello in
cui ha indicato di contestare l’intera sentenza (in particolare, l’accertamento
e la qualifica giuridica dei fatti operati dal primo giudice) e di chiedere il
suo proscioglimento da ogni accusa.
Sebbene l’appellante - e per
esso il suo difensore - abbia scritto di voler impugnare l’intera sentenza,
dalla lettura della dichiarazione nel suo complesso emerge - in modo univoco -
che la volontà dell’appellante è quella di chiedere il proscioglimento da ogni
accusa, per cui vi è da ritenere che i dispositivi n. 2 e n. 6 della sentenza -
che prevedono il proscioglimento dall’imputazione di ripetuta minaccia e
l’assegnazione di un’indennità di fr. 2'000.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP -
non siano impugnati e siano, pertanto, passati in giudicato.
H. Con scritto
13.10.2016 il PP ha comunicato di non essere intenzionato a partecipare al
dibattimento e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
I. In occasione del
pubblico dibattimento di appello, esperito il 22 novembre 2016, la difesa di AP
1 ha confermato quanto chiesto con la dichiarazione di appello 22 agosto 2016
chiedendo il proscioglimento e il riconoscimento di un’indennità ex art. 429
cpv. 1 lett. a CPP corrispondente alla nota di onorario prodotta.
1. Secondo l’ipotesi
accusatoria fatta (parzialmente) propria dal primo giudice, i fatti in
discussione sono avvenuti durante il matrimonio. Sennonché - diversamente dal
PP che (fondandosi erroneamente sul cpv. 1 dell’art. 126 CP) imputava a AP 1
ripetuti episodi di vie di fatto e, quindi, il reato reiterato perseguibile d’ufficio
- il primo giudice ha ritenuto fondata l’accusa per un unico episodio. Con il
che il procedimento è diventato a querela di parte (art. 126 cpv. 1 CP).
Pur
se, nel suo giudizio, il primo giudice non si è confrontato con la questione a
sapere se sia dato il presupposto processuale della querela, esso è da
ritenersi adempiuto visto che, nel verbale 12 dicembre 2014, l’AP ha
manifestato la sua volontà di chiedere che il marito venga punito affermando di
essersi fatta accompagnare da un conoscente fino al posto di polizia di Chiasso
“per poter formalizzare la denuncia” (verbale 12 dicembre 2014, pag. 4).
2. A fronte
dell’imputazione di percosse ripetute sull’arco di circa quattro mesi (tra il
19 agosto e il 10 dicembre 2014), il primo giudice ha - come detto - ritenuto
che agli atti vi è materiale probatorio sufficiente unicamente a fondare
l’accertamento di un solo episodio di “violenza domestica”: egli ha, infatti,
condannato l’imputato per avere colpito la moglie con un calcio e per averla
afferrata per i capelli in data 10 dicembre 2014.
Dopo
aver rilevato che il rapporto coniugale tra l’imputato e l’AP è stato
caratterizzato, fin da subito, da frequenti litigi, il giudice di prime cure ha
ricordato quanto dichiarato dall’AP secondo cui il marito, senza alcun motivo,
avrebbe usato regolarmente violenza nei suoi confronti - in pratica
settimanalmente - colpendola con pugni e calci (anche quando era incinta della
figlia) e impedendole qualsiasi libertà, in particolare vietandole di uscire e
di avere contatti con altre persone (sentenza impugnata consid. 2, pagg. 2-3).
Procedendo, poi, alla
disamina dell’imputazione contenuta nel decreto d’accusa, il primo giudice - fondando
il suo giudizio sulla testimonianza di __________ e sulle dichiarazioni dell’AP,
cfr. sentenza impugnata, consid. 3, pag. 3 - ha ritenuto che:
“non si può far altro che concludere che agli atti vi sono sufficienti
prove per confermare il reato di cui al decreto d’accusa, non però per la forma
della reiterazione in quanto solo i fatti del 10 dicembre 2014 risultano essere
debitamente comprovati”.
(sentenza
impugnata, consid. 8, pag. 6).
3. L’imputato
ha ribadito anche in sede d’appello la sua innocenza sostenendo, in estrema
sintesi, che il materiale su cui il primo giudice ha fondato il suo
accertamento non ha alcuna valenza probatoria e che - in particolare - né l’AP
né la teste __________ sono credibili.
4. L’AP
ha raccontato di aver subìto regolarmente delle percosse dal marito (“capitava
ogni settimana”), l’ultima volta agli inizi di dicembre 2014 (verbale 12
dicembre 2014, pag. 3). Riguardo ai fatti del dicembre 2014 ha - in sostanza -
riferito di aver avuto un grande litigio col marito durante il fine settimana
del 6/7 dicembre 2014 e di essere stata picchiata anche in quest’occasione: il
marito, l’avrebbe, infatti, afferrata per i capelli e colpita con un calcio.
Proprio questo (ennesimo) episodio l’avrebbe convinta a lasciare l’abitazione
coniugale. Ciò che è avvenuto il lunedì successivo, 8 dicembre 2014.
Questa
Corte ha ritenuto pienamente credibili le dichiarazioni dell’AP.
a. La
donna - in particolare nel suo verbale dibattimentale del 22 novembre 2016 - ha
descritto in modo pacato e senza ostilità le violenze subìte dal marito, e il
suo racconto ha messo bene in evidenza la situazione di completo smarrimento
nella quale è venuta a trovarsi agli inizi di dicembre, proprio a fronte
dell’ultimo episodio di violenza domestica. L’AP ha, infatti, riferito:
- di
aver chiesto aiuto alla polizia di Chiasso “poiché non sapevo bene né cosa
fare né dove andare”;
- di
aver seguito il consiglio dei poliziotti e preso con sé “dei fogli” per
la denuncia (anche se - non conoscendo la lingua italiana - “non ho capito
quasi nulla di quello che c’era scritto”);
- di
essersi recata da una ginecologa per farsi visitare (così come suggeritole dai
poliziotti (evidentemente inesperti) che, probabilmente per problemi di lingua,
non avevano capito che le violenze subite dalla donna non erano di natura
sessuale);
- di
aver girovagato per Chiasso (a fronte del rifiuto dello studio medico di
visitarla poiché non aveva appuntamento) per cercare “un po’ di nascondermi”
e perché “a quel punto non sapevo dove andare”;
- di
aver chiamato sua madre in Germania per chiederle aiuto;
- di
aver aspettato in strada, con la bambina, fino alle undici di sera, che una
cugina (contattata dalla madre) la venisse a prendere con il marito da Zurigo;
- di
essersi recata quella sera stessa a Zurigo, a dormire a casa della cugina;
- di
essersi rivolta (per il tramite del marito della cugina) alle forze dell’ordine
di Zurigo per poi tornare in Ticino, dopo che la polizia di Zurigo le aveva
consigliato di rivolgersi a quella del suo cantone di residenza;
- infine
di essersi recata nuovamente presso il posto di polizia di Chiasso dove è poi
stata - finalmente - verbalizzata (“a quel punto hanno chiamato
un’interprete e io ho potuto raccontare quel che mi era successo. Sono rimasta
circa due o tre ore in polizia poi loro mi hanno mandato in una casa delle
donne”).
Il resoconto dell’AP sulla sua
reazione di fronte all’ennesimo episodio di violenza domestica, è genuino,
spontaneo e restituisce - perfettamente - lo stato di turbamento in cui ella si
trovava: solo una persona realmente spaventata ed esausta, agisce così come da
lei descritto.
E il suo comportamento
istintivo, impulsivo e anche un po’ sconclusionato è del tutto coerente con
l’ennesima situazione di violenza domestica descritta e con il suo spaesamento
di donna completamente sola in un paese di cui, praticamente, non conosce
nulla.
b. Le
dichiarazioni dell’AP sono, del resto, supportate - perlomeno per quanto
concerne i fatti del dicembre 2014 - da quelle della teste __________, la quale
ha riferito di avere assistito ad un episodio del tutto simile a quello
descritto dall’AP.
__________
ha, infatti, raccontato che in un’occasione - trovandosi a casa dei coniugi __________
- ha visto il marito picchiare la moglie, e in particolare:
“
(ndr. le) ha
tirato i capelli, le ha tirato un calcio e poi l’ha buttata fuori. Ho visto
questa scena personalmente ero nel salotto” (verbale dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 2).
Ha
pure precisato che, dopo essere stata picchiata dal marito, PC 1 è stata chiusa
fuori dal salotto e che “con me era presente anche la mamma dell’imputato” (verbale
dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 4).
Il
racconto della teste coincide con quello dell’AP che ha riferito, come detto,
di un grande litigio col marito - situandolo il fine settimana del 6/7 dicembre
2014 - in occasione del quale questi l’ha strattonata per i capelli e l’ha
colpita con un calcio. L’AP ha - anche - affermato che, dopo averla colpita con
un calcio:
“
mi ha mandato
fuori dal salotto e ha chiuso la porta a chiave. Nel salotto sono rimasti lui e
mia cugina e anche la mamma di lui che nel frattempo era arrivata” (verbale dibattimentale 22 novembre 2016,
pag. 8).
Anche
con riferimento alle persone presenti, al locale della casa in cui si sono
svolti i fatti e alla reazione del marito subito dopo gli stessi, i racconti
delle due donne sono, quindi, perfettamente congruenti.
c. E’
ben vero che la teste __________ non ha ricordato la data esatta dell’episodio
che ha descritto. Tuttavia, interrogata al dibattimento di primo grado e
ammonita a dire la verità, ha saputo ricordare e raccontare - senza tanti
fronzoli - i fatti ai quali aveva assistito: fatti, lo si ripete, che sono del
tutto identici a quelli descritti dall’AP e relativi al dicembre 2014.
Per
questa stessa ragione, l’obiezione dell’imputato (volta a destituire di
fedefacenza la dichiarazione scritta della teste prodotta agli atti dalla
patrocinatrice dell’AP), secondo cui __________ non saprebbe scrivere (verbale
dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 4) - quand’anche veritiera - è comunque
ininfluente, ritenuto che decisive - ai fini della presente procedura - sono le
dichiarazioni rese a verbale, di cui non vi è alcun motivo di dubitare.
Del
resto, proprio il fatto di non aver saputo ricordare la data esatta
dell’episodio di violenza al quale aveva assistito, smentisce - a ben vedere -
la tesi dell’imputato secondo cui la teste sarebbe in qualche modo prevenuta e
si sarebbe “preparata” al processo (come da lui sostenuto nel dibattimento di
primo grado).
Per
tacere del fatto che l’appellante - sempre nel dibattimento davanti alla
Pretura penale - ha reso dichiarazioni a dir poco incongruenti e prive di ogni
logica quando - nel tentativo di sminuire la portata della testimonianza di __________
- si è detto convinto che la stessa fosse stata pagata dai genitori della
moglie per fare una falsa testimonianza perché “nel nostro paese d’origine
si usa fare questo”; e quando - richiesto di spiegare quale sarebbe stata
la motivazione dei genitori dell’AP - ha affermato che gli stessi “volevano
rovinarmi … in una situazione contorta si fa di tutto per rovinare un
matrimonio” (verbale dibattimentale 22.03.2016, pag. 4). Posto che nulla
supporta le dichiarazioni dell’imputato, è - comunque - del tutto illogico che
i genitori dell’AP abbiano sborsato dei soldi e pagato la teste, per “rovinare”
un matrimonio in realtà già irrimediabilmente compromesso. Tanto più che dagli
atti emerge che i genitori dell’AP, più che delle sorti del matrimonio, erano
seriamente preoccupati per la loro figlia (cfr. telefonata del padre alla
polizia in data 8 dicembre 2016, riportata nello scritto 24 marzo 2016 a firma
del coordinatore della polizia cantonale in ambito di violenza domestica,
prodotto dalla patrocinatrice dell’AP in sede di dibattimento d’appello).
Questa
Corte ha, quindi, ritenuto credibili e fedefacenti le dichiarazioni della teste
__________ la cui congruenza con quelle rese dall’AP è manifesta.
d. PC
1 ha riferito che il marito l’ha afferrata per i capelli - strattonandola -
il sabato 6 dicembre 2014 e l’ha colpita con un calcio la domenica successiva,
il 7 dicembre 2014. La teste __________ ha, come detto, riferito che i due atti
di violenza sono avvenuti nel medesimo giorno e che lei vi ha assistito
direttamente.
Dapprima
va rilevato che non può essere equivocato - perché chiaro - che i fatti
raccontati dalle due donne sono in concreto identici.
Ciò
posto, è più che normale - e perfettamente comprensibile - che l’AP - a fronte
dello stato di agitazione nel quale è venuta a trovarsi durante quel fine di
settimana, e a fronte della sequenza di eventi (gravosi e destabilizzanti) che
da lì sono poi scaturiti (l’allontanamento dall’abitazione coniugale, la
sistemazione in una casa protetta, l’apertura del procedimento penale nei
confronti del marito) - possa aver avuto qualche incertezza nel collocare -
tutti - i fatti nella loro esatta successione temporale.
Indicativo,
in proposito, quanto dichiarato dall’AP nel dibattimento d’appello:
“
Io mi scuso, ma
son successe talmente tante cose in poco tempo che a volte faccio fatica a collocarle
esattamente nel tempo” (verbale
dibattimentale 22 novembre 2016, pag. 9).
Del
resto, quando racconta degli avvenimenti del 6/7 dicembre 2014, l’AP riferisce
di un “grande litigio” protrattosi perlomeno per un’intera giornata e la
sua percezione è che quegli accadimenti costituiscono un unico episodio che le
ha, poi, fatto maturare la decisione di lasciare l’abitazione coniugale. A ciò
aggiungasi che avendo l’AP sostenuto - in maniera peraltro credibile - di
essere stata picchiata dal marito regolarmente, si può ben comprendere qualche
difficoltà, da parte sua, nel ricordare e situare esattamente nel tempo tutto
quanto subìto.
e. Va,
inoltre, rilevato che in occasione del suo primo verbale reso davanti alla
polizia, segnatamente in data 12 dicembre 2014, l’AP non ha avuto l’ausilio di
un interprete di lingua albanese, bensì serba (che, quindi, non le è stato di
alcuna utilità). A causa di ciò - come osservato dalla sua patrocinatrice al
dibattimento d’appello - l’interrogatorio si è sostanzialmente svolto in
italiano, lingua che PC 1, a quel momento, non capiva e non parlava (e che,
anche al dibattimento d’appello - a distanza di quasi due anni - ha mostrato di
conoscere poco).
Non
ha da essere argomentato che, con queste premesse, il contenuto del verbale di
data 12 dicembre 2014 deve essere preso con una certa cautela: nel senso che
non si possono certo utilizzare piccole incongruenze - manifestamente
riconducibili a problemi linguistici - per tentare, come ha fatto la Difesa, di
destituire di attendibilità la versione dell’AP.
Nemmeno
per il verbale dibattimentale in Pretura penale del 22 marzo 2016 era presente
un interprete, per cui - anche in questo caso - l’interrogatorio si è svolto in
italiano. Significative, al riguardo, le dichiarazioni dell’AP rese nel corso
del dibattimento d’appello:
“
L’avv. DI 1 mi
fa notare che in Pretura ho collegato l’episodio (ndr. le due sberle da parte
del suocero) che ora dico essere successo precedentemente con la mia partenza
dall’abitazione coniugale. Se è così mi dispiace. Evidentemente non ho capito
quello che mi han chiesto o non sono stata in grado di spiegarmi bene. Mi hanno
interrogata in italiano” (verbale
dibattimentale 22.11.2016, pag. 9).
Al dibattimento d’appello,
invece, l’AP era accompagnata da un interprete di lingua albanese: con il che PC
1 ha potuto esprimersi compiutamente e comprendere appieno le domande che le
venivano poste. Anche se, nel frattempo, erano ormai trascorsi quasi due anni
dai fatti e, quindi, il ricordo era - evidentemente - meno nitido (in specie,
sui dettagli) e meno preciso.
f. Pur
con le difficoltà linguistiche che hanno contraddistinto i suoi verbali che
hanno preceduto il dibattimento in appello, l’AP ha - comunque - sempre
affermato che i fatti qui in discussione sono avvenuti di domenica. Nel suo
verbale dibattimentale 03.12.2015 ha, infatti, dichiarato di essere stata
picchiata dal marito il giorno prima di essersi allontanata dall’abitazione
coniugale (con il che, essendosi allontanata lunedì 8 dicembre 2014, i fatti
sono avvenuti domenica 7 dicembre 2014), mentre nel suo verbale dibattimentale
22.03.2016 ha affermato:
“
io ho chiesto
alla polizia se potevo partire con loro, ma mi hanno detto che era domenica e
di aspettare fino a lunedì” (verbale dibattimentale 22.03.2016).
E a
ben vedere, anche quando è stata sentita dalla polizia il 12 dicembre 2014 -
nella misura in cui ha riferito di essere stata picchiata dal marito, l’ultima
volta, la settimana prima rispetto al suo verbale, cfr. verbale 12 dicembre 2014,
pag. 3 - l’AP ha fornito un’indicazione temporale corretta: il 12 dicembre 2014
era, infatti, un venerdì, e i fatti si sono svolti la domenica precedente,
quindi, la settimana prima.
Ciò
contribuisce a rendere assolutamente credibili le dichiarazioni dell’AP e
smentisce la tesi della Difesa, secondo cui ella avrebbe fornito indicazioni
contradditorie proprio sulle circostanze temporali in cui i fatti sono
avvenuti.
5. Dagli
atti emerge chiaramente che l’AP ha lasciato l’abitazione coniugale l’8
dicembre 2014 e che - da allora - non ha più rivisto il marito, se non in aula
penale. Lo ha riferito PC 1 (verbale dibattimentale 22 novembre 2016, pag. 8),
ma l’ha affermato anche l’imputato (verbale dibattimentale 03.12.2015, pag. 2).
Inoltre,
dallo scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in
ambito di violenza domestica (prodotto dal patrocinatore dell’AP in sede di
dibattimento d’appello), risulta che:
- il
09 dicembre 2014 (ore 15:36) l’imputato “si presentava presso la Gendarmeria
di Chiasso per segnalare l’allontanamento dal domicilio della moglie”;
- il
10 dicembre 2014 (ore 8:20) l’imputato “informava la Gendarmeria di Chiasso
che dalla Germania gli era stato comunicato che moglie e figlia stavano bene e
di non cercarle”;
- sempre
il 10 dicembre 2014 (ore 16:54) l’imputato “veniva verbalizzato in qualità
di PIF presso la Gendarmeria di Chiasso. Allo stesso si faceva prendere atto
che moglie e figlia si trovavano in luogo sicuro ma che lo stesso doveva
rimanere a lui anonimo”.
Alla luce di quanto precede, è
escluso che i fatti qui in rassegna possano essere accaduti il 10 dicembre 2014
come, invece, ritenuto dal primo giudice il quale, a questo proposito, è
incorso in un errore manifesto. Ciò è dimostrato dalle dichiarazioni - almeno
su questo punto - congruenti dell’AP e dell’imputato e dal citato scritto,
stante il quale - già il 9 dicembre 2014 - l’imputato aveva avvertito la
polizia dell’allontanamento della moglie e il 10 dicembre 2014 quest’ultima già
era stata collocata in una casa protetta.
Al riguardo va rilevato che il
rapporto di violenza domestica della polizia - che riporta l’indicazione 10
dicembre 2014 quale data dell’episodio di violenza - è manifestamente
sbagliato. Del resto esso non è stato allestito - come avviene, invece,
abitualmente - nel momento in cui la polizia è stata interpellata, bensì una
ventina di giorni dopo, ciò che già di per sé ne sminuisce la portata. In ogni
caso, la circostanza temporale ivi contenuta è in contrasto con tutto il resto
del materiale probatorio agli atti e - persino - con lo scrittto 24 marzo 2016
della stessa polizia che riconosce che il 10 dicembre 2014 i fatti qui in
discussione si erano già consumati e l’AP era già stata collocata in una
struttura protetta. Il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29 dicembre 2014
riproduce, poi, l’errore che viene nuovamente ripreso dal primo giudice.
6. L’imputato
- come detto - ha sempre negato di aver picchiato la moglie. La sua versione è,
tuttavia, chiaramente smentita dalle dichiarazioni congruenti dell’AP e della
teste __________. Del resto, le sue dichiarazioni sono apparse, in generale,
non credibili. La Corte non gli ha, per esempio, creduto quando ha raccontato
che, dopo un litigio in cui egli era stato aggredito verbalmente dalla moglie e
da lei fatto bersaglio di lanci di oggetti, questa era inspiegabilmente fuggita
da casa scalza e con la bimba in braccio nonostante egli non l’avesse nemmeno
toccata. E, d’altra parte, le sue dichiarazioni sono state smentite da
riscontri oggettivi quando - a domanda della Presidente che gli chiedeva se
avesse picchiato altre donne - ha risposto negativamente, in palese contrasto
con la sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale con cui è stato dichiarato
autore colpevole di minaccia e vie di fatto ai danni della sua precedente
compagna, __________.
In
conclusione, sulla base del materiale probatorio agli atti, questa Corte
ritiene che l’imputato abbia commesso, nei confronti della moglie, vie di fatto
reiterate. Sennonché - in virtù del divieto di reformatio in peius ex art. 391
cpv. 2 CPP - l’appellante può essere dichiarato colpevole unicamente per i fatti
del 7 dicembre 2014.
A
titolo abbondanziale, si rileva che vi sono ulteriori indizi che parlano a
favore di ripetuti atti di violenza fisica a danno di PC 1 e, quindi, della
tesi accusatoria, rispettivamente che parlano a favore della credibilità
dell’AP e, invece, contro la credibilità dell’imputato:
- il
19 agosto 2014 una vicina di casa chiedeva l’intervento della polizia avendo
notato l’AP uscire di casa gridando (verbale AP 1 10 dicembre 2014, pag. 2;
scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in
ambito di violenza domestica). Il 23 novembre 2014 - a detta dello stesso
imputato - la moglie scappava da casa con la figlia (verbale AP 1 10 dicembre
2014, pag. 2). Sempre l’imputato riferiva - senza situarla nel tempo - di una
situazione in cui lui stesso aveva chiamato la polizia, poiché la moglie -
durante una lite, dopo aver urlato contro di lui e avergli lanciato degli
oggetti - fuggiva da casa scalza, con la figlia.
Si tratta di circostanze che inducono
a ritenere che, in tutti e tre i casi, fosse successo ben più di un semplice
litigio, ciò che avvalora la versione dell’AP secondo cui il marito la
picchiava regolarmente;
- con
riferimento al livido alla gamba riscontrato dalla polizia in occasione
dell’intervento del 23 novembre 2014, l’imputato raccontava dapprima che la
moglie se l’era procurato da sola cadendo al suolo (verbale 10 dicembre 2014,
pag. 2) per, poi, contraddirsi e affermare che se l’era procurato aprendo il
divano letto della sala (verbale 29 dicembre 2014, pag. 4). Una contraddizione
che contribuisce a destituire di credibilità la versione dell’imputato;
- AP 1
ha ammesso di aver portato via il telefono alla moglie (due mesi prima dei
fatti qui in discussione), poiché quest’ultima avrebbe trascorso gran parte
della giornata a videochiamare i suoi genitori su Skype (verbale 29 dicembre
2014, pag. 4). Quest’ammissione conforta le dichiarazioni dell’AP, secondo cui
il marito aveva nei suoi confronti un comportamento prevaricatore.
7. In
sunto, è - quindi - accertato che sono dati i presupposti per ritenere che AP 1,
almeno con riferimento ai fatti del 7 dicembre 2014, abbia realizzato i
presupposti del reato di vie di fatto ai danni della moglie PC 1. La
collocazione temporale dei fatti diversa rispetto a quanto erroneamente
accertato dal primo giudice non pone problema in relazione al diritto di essere
sentito, nella misura in cui l’imputazione contestata all’appellante col
decreto d’accusa 02.02.2015 comprendeva una paletta temporale che andava dal 19
agosto 2014 al 10 dicembre 2014.
Va rilevato, a questo riguardo,
che nemmeno la dichiarazione 31 maggio 2016 dell’Ufficio del controllo abitanti
del Comune di Vacallo (prodotta al dibattimento d’appello dal difensore
dell’imputato), secondo cui l’AP avrebbe lasciato l’appartamento di Vacallo “a
partire dal 6 dicembre 2014” è suscettibile di modificare tale
accertamento. La dichiarazione, infatti, fa riferimento al verbale di udienza
della Pretura di Mendrisio-Sud datato 23 febbraio 2015 secondo cui - a partire
dal 6 dicembre 2014 - l’AP era autorizzata a vivere separata dal marito. Il
fatto che “fosse autorizzata a vivere separata”, non significa -
tuttavia - che - necessariamente - abbia effettivamente lasciato l’abitazione
coniugale a quella data. Inoltre, la citata dichiarazione è stata richiesta dal
marito a posteriori (un anno e mezzo dopo i fatti), per cui quanto in essa
contenuto non si basa su accertamenti dell’Ufficio del controllo abitanti
effettuati a suo tempo, bensì - evidentemente - sulla sola base del suddetto
verbale di udienza.
Pena
8. Il
primo giudice ha condannato l’imputato alla pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da fr. 90.- cadauna (per un totale di fr. 2'700.-) condizionalmente
sospesa per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr. 500.-. In
ciò, egli è incorso in un errore ritenuto che l’art. 126 CP prevede che chi
commette vie di fatto è punito con una multa.
Pertanto,
tutto ben considerato e ritenuta anche la sua recidiva, questa Corte ritiene
adeguato infliggere a AP 1 una multa di fr. 1.000.-.
Non
trattandosi di crimine o delitto, non vi è spazio – contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice - per un prolungamento del periodo di prova per il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere di cui alla sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale
(art. 46 cpv. 2 CPP).
istanza
di indennizzo dell’accusatore privato ex art. 433 CPP
9. La patrocinatrice
dell’AP ha cifrato i costi di patrocinio in fr. 3'448.12 (fr. 180.- di spese,
fr. 3'012.70.- di onorario e fr. 255.42 di IVA.)
Il
dispendio orario esposto dal patrocinatore è di 10 h e 41 min a fr. 282.-
l’una.
Va anzitutto detto che,
non presentando il procedimento penale d’appello particolari difficoltà né
fattuali né giuridiche, la tariffa oraria deve essere ridotta a fr. 280.-/ora
(cfr. art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RS 3.1.1.7.1;
cfr., anche, sentenza CARP 17.2014.77+108 del 22 agosto 2015 consid. 35.1 e
sentenza CARP 17.2014.54 del 7 aprile 2014 consid. 6 confermata in STF
6B_449/2014 del 28 agosto 2014).
Inoltre
delle 4 ore e 10 minuti indicati per la preparazione del dibattimento, appaiono
adeguate 2 ore.
Complessivamente,
dunque, sono riconosciute 8 ore e 31 minuti a fr. 280.-, per fr. 2'384.67.
Le
spese sono riconosciute integralmente.
L’IVA ammonta a fr. 205.17.
Le spese di patrocinio per la procedura di appello sono, dunque,
riconosciute in complessivi fr. 2'769.84, corrispondenti a fr. 2'384.67 di
onorario, fr. 180.- di spese e fr. 205.17 di IVA.
Visto l’esito della procedura, l’imputato dovrà, quindi,
indennizzare l’AP in ragione di fr. 2'769.84.
istanza
di indennizzo dell’imputato ex art. 429 CPP
10. Vista
la sua condanna, l’istanza di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 CPP presentata da AP
1 va, necessariamente, respinta. A ciò nulla cambia - a fronte del manifesto
errore in cui è incorso il primo giudice sul tipo di pena - che l’imputato
venga, in questa sede, condannato soltanto a una multa anziché a una pena
pecuniaria e a una multa.
tasse,
spese e indennità
11. Visto l’esito della
procedura, la ripartizione degli oneri processuali di primo grado in ragione di
fr. 270.- a carico dello Stato e di fr. 800.- a carico dell’imputato, rimane
invariata (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).
Le
spese procedurali di appello consistenti in complessivi fr. 1200.- sono poste a
carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà all’AP fr. 2'769.80.-
(ex artt. 433 cpv. 1 lett. a CPP) a titolo di indennizzo delle spese di
patrocinio sostenute per il procedimento d’appello.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84,
139, 334, 339, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;
e 126 CP;
nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428, 433 CPP e la LTG, e, sulle
indennità, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria
per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
parzialmente accolto.
2. Di
conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2 e 6
della sentenza impugnata sono passati in giudicato:
2.1. AP
1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto
per
avere, il 7 dicembre 2014 a __________, afferrato per i capelli e colpito con
un calcio la moglie PC 1.
2.2. Di
conseguenza, AP 1 è condannato alla multa di fr. 1000.- che, in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci)
giorni.
2.3. Il
periodo di prova della pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.-
cadauna decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l’11.03.2014 non è
prolungato.
2.4. Gli
oneri processuali di primo grado consistenti in complessivi fr. 1'070.- sono
posti a carico dello Stato in ragione di fr. 270.- e a carico di AP 1 in
ragione di fr. 800.-.
3. Gli
oneri processuali per la procedura d’appello consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1200.-
sono posti a carico di AP 1.
3.1. AP
1 rifonderà a PC 1 fr. 2'769.80 ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP per la
procedura d’appello.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.