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Decisione

17.2016.154

Valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell’accusatrice privata e di altri partecipanti al procedimento. Conferma della condanna per vie di fatto

5 dicembre 2016Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 180 CP;

richiamati

gli artt. 42 cpv. 1 e 4 e 46 cpv. 2 CP

e

ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da

fr. 90.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 5'400.-) sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.-

(con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con

una pena detentiva di 5 giorni) e al pagamento della tassa di giustizia e delle

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

Non

ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna decretata nei suoi

confronti dalla Pretura penale l’11.03.2014, ma ha prolungato il periodo di

prova di un anno.

D. Sempre il 02.02.2015,

il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di __________,

suocero di PC 1, poiché difettava la querela penale e, quindi, il presupposto

processuale per procedere.

Considerandi

E. A seguito

dell’opposizione interposta il 10 febbraio 2015 e dopo il pubblico dibattimento

tenutosi i giorni 3 dicembre 2015, 19 gennaio 2016, 22 marzo 2016 e 10 maggio

2016, il giudice della Pretura penale ha assolto AP 1 dall’imputazione di

ripetuta minaccia (dispositivo n. 2), mentre lo ha ritenuto autore colpevole di

vie di fatto

per avere, il

10.

dicembre 2014, a __________, colpendola con un calcio e afferrandola per i

capelli, commesso vie di fatto nei confronti della moglie PC 1 (dispositivo n.

1),

e

lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 90.-

cadauna (per un totale di fr. 2'700.-), condizionalmente sospesa per un periodo

di prova di 3 anni, alla multa di fr. 500.- (con l’avvertenza che, in caso

di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni)

e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-

(dispositivo n. 3).

Il primo giudice non ha

revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di cui alla sentenza 11 marzo 2014 della

Pretura penale, ne ha tuttavia prolungato di un anno il periodo di prova,

inizialmente fissato a 2 anni (dispositivo n. 5).

Il giudice di prime cure ha

anche assegnato a AP 1 un’indennità di fr. 2'000.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP (dispositivo n. 6).

F. Ricevuto il

Dispositivo

dispositivo della sentenza in data 13 maggio 2016, AP 1 ha presentato annuncio

di appello con scritto 19 maggio 2016.

G. AP 1 ha, il 22 agosto

2016, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello in

cui ha indicato di contestare l’intera sentenza (in particolare, l’accertamento

e la qualifica giuridica dei fatti operati dal primo giudice) e di chiedere il

suo proscioglimento da ogni accusa.

Sebbene l’appellante - e per

esso il suo difensore - abbia scritto di voler impugnare l’intera sentenza,

dalla lettura della dichiarazione nel suo complesso emerge - in modo univoco -

che la volontà dell’appellante è quella di chiedere il proscioglimento da ogni

accusa, per cui vi è da ritenere che i dispositivi n. 2 e n. 6 della sentenza -

che prevedono il proscioglimento dall’imputazione di ripetuta minaccia e

l’assegnazione di un’indennità di fr. 2'000.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP -

non siano impugnati e siano, pertanto, passati in giudicato.

H. Con scritto

13.10.2016 il PP ha comunicato di non essere intenzionato a partecipare al

dibattimento e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

I. In occasione del

pubblico dibattimento di appello, esperito il 22 novembre 2016, la difesa di AP

1 ha confermato quanto chiesto con la dichiarazione di appello 22 agosto 2016

chiedendo il proscioglimento e il riconoscimento di un’indennità ex art. 429

cpv. 1 lett. a CPP corrispondente alla nota di onorario prodotta.

1. Secondo l’ipotesi

accusatoria fatta (parzialmente) propria dal primo giudice, i fatti in

discussione sono avvenuti durante il matrimonio. Sennonché - diversamente dal

PP che (fondandosi erroneamente sul cpv. 1 dell’art. 126 CP) imputava a AP 1

ripetuti episodi di vie di fatto e, quindi, il reato reiterato perseguibile d’ufficio

- il primo giudice ha ritenuto fondata l’accusa per un unico episodio. Con il

che il procedimento è diventato a querela di parte (art. 126 cpv. 1 CP).

Pur

se, nel suo giudizio, il primo giudice non si è confrontato con la questione a

sapere se sia dato il presupposto processuale della querela, esso è da

ritenersi adempiuto visto che, nel verbale 12 dicembre 2014, l’AP ha

manifestato la sua volontà di chiedere che il marito venga punito affermando di

essersi fatta accompagnare da un conoscente fino al posto di polizia di Chiasso

“per poter formalizzare la denuncia” (verbale 12 dicembre 2014, pag. 4).

2. A fronte

dell’imputazione di percosse ripetute sull’arco di circa quattro mesi (tra il

19 agosto e il 10 dicembre 2014), il primo giudice ha - come detto - ritenuto

che agli atti vi è materiale probatorio sufficiente unicamente a fondare

l’accertamento di un solo episodio di “violenza domestica”: egli ha, infatti,

condannato l’imputato per avere colpito la moglie con un calcio e per averla

afferrata per i capelli in data 10 dicembre 2014.

Dopo

aver rilevato che il rapporto coniugale tra l’imputato e l’AP è stato

caratterizzato, fin da subito, da frequenti litigi, il giudice di prime cure ha

ricordato quanto dichiarato dall’AP secondo cui il marito, senza alcun motivo,

avrebbe usato regolarmente violenza nei suoi confronti - in pratica

settimanalmente - colpendola con pugni e calci (anche quando era incinta della

figlia) e impedendole qualsiasi libertà, in particolare vietandole di uscire e

di avere contatti con altre persone (sentenza impugnata consid. 2, pagg. 2-3).

Procedendo, poi, alla

disamina dell’imputazione contenuta nel decreto d’accusa, il primo giudice - fondando

il suo giudizio sulla testimonianza di __________ e sulle dichiarazioni dell’AP,

cfr. sentenza impugnata, consid. 3, pag. 3 - ha ritenuto che:

“non si può far altro che concludere che agli atti vi sono sufficienti

prove per confermare il reato di cui al decreto d’accusa, non però per la forma

della reiterazione in quanto solo i fatti del 10 dicembre 2014 risultano essere

debitamente comprovati”.

(sentenza

impugnata, consid. 8, pag. 6).

3. L’imputato

ha ribadito anche in sede d’appello la sua innocenza sostenendo, in estrema

sintesi, che il materiale su cui il primo giudice ha fondato il suo

accertamento non ha alcuna valenza probatoria e che - in particolare - né l’AP

né la teste __________ sono credibili.

4. L’AP

ha raccontato di aver subìto regolarmente delle percosse dal marito (“capitava

ogni settimana”), l’ultima volta agli inizi di dicembre 2014 (verbale 12

dicembre 2014, pag. 3). Riguardo ai fatti del dicembre 2014 ha - in sostanza -

riferito di aver avuto un grande litigio col marito durante il fine settimana

del 6/7 dicembre 2014 e di essere stata picchiata anche in quest’occasione: il

marito, l’avrebbe, infatti, afferrata per i capelli e colpita con un calcio.

Proprio questo (ennesimo) episodio l’avrebbe convinta a lasciare l’abitazione

coniugale. Ciò che è avvenuto il lunedì successivo, 8 dicembre 2014.

Questa

Corte ha ritenuto pienamente credibili le dichiarazioni dell’AP.

a. La

donna - in particolare nel suo verbale dibattimentale del 22 novembre 2016 - ha

descritto in modo pacato e senza ostilità le violenze subìte dal marito, e il

suo racconto ha messo bene in evidenza la situazione di completo smarrimento

nella quale è venuta a trovarsi agli inizi di dicembre, proprio a fronte

dell’ultimo episodio di violenza domestica. L’AP ha, infatti, riferito:

- di

aver chiesto aiuto alla polizia di Chiasso “poiché non sapevo bene né cosa

fare né dove andare”;

- di

aver seguito il consiglio dei poliziotti e preso con sé “dei fogli” per

la denuncia (anche se - non conoscendo la lingua italiana - “non ho capito

quasi nulla di quello che c’era scritto”);

- di

essersi recata da una ginecologa per farsi visitare (così come suggeritole dai

poliziotti (evidentemente inesperti) che, probabilmente per problemi di lingua,

non avevano capito che le violenze subite dalla donna non erano di natura

sessuale);

- di

aver girovagato per Chiasso (a fronte del rifiuto dello studio medico di

visitarla poiché non aveva appuntamento) per cercare “un po’ di nascondermi”

e perché “a quel punto non sapevo dove andare”;

- di

aver chiamato sua madre in Germania per chiederle aiuto;

- di

aver aspettato in strada, con la bambina, fino alle undici di sera, che una

cugina (contattata dalla madre) la venisse a prendere con il marito da Zurigo;

- di

essersi recata quella sera stessa a Zurigo, a dormire a casa della cugina;

- di

essersi rivolta (per il tramite del marito della cugina) alle forze dell’ordine

di Zurigo per poi tornare in Ticino, dopo che la polizia di Zurigo le aveva

consigliato di rivolgersi a quella del suo cantone di residenza;

- infine

di essersi recata nuovamente presso il posto di polizia di Chiasso dove è poi

stata - finalmente - verbalizzata (“a quel punto hanno chiamato

un’interprete e io ho potuto raccontare quel che mi era successo. Sono rimasta

circa due o tre ore in polizia poi loro mi hanno mandato in una casa delle

donne”).

Il resoconto dell’AP sulla sua

reazione di fronte all’ennesimo episodio di violenza domestica, è genuino,

spontaneo e restituisce - perfettamente - lo stato di turbamento in cui ella si

trovava: solo una persona realmente spaventata ed esausta, agisce così come da

lei descritto.

E il suo comportamento

istintivo, impulsivo e anche un po’ sconclusionato è del tutto coerente con

l’ennesima situazione di violenza domestica descritta e con il suo spaesamento

di donna completamente sola in un paese di cui, praticamente, non conosce

nulla.

b. Le

dichiarazioni dell’AP sono, del resto, supportate - perlomeno per quanto

concerne i fatti del dicembre 2014 - da quelle della teste __________, la quale

ha riferito di avere assistito ad un episodio del tutto simile a quello

descritto dall’AP.

__________

ha, infatti, raccontato che in un’occasione - trovandosi a casa dei coniugi __________

- ha visto il marito picchiare la moglie, e in particolare:

(ndr. le) ha

tirato i capelli, le ha tirato un calcio e poi l’ha buttata fuori. Ho visto

questa scena personalmente ero nel salotto” (verbale dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 2).

Ha

pure precisato che, dopo essere stata picchiata dal marito, PC 1 è stata chiusa

fuori dal salotto e che “con me era presente anche la mamma dell’imputato” (verbale

dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 4).

Il

racconto della teste coincide con quello dell’AP che ha riferito, come detto,

di un grande litigio col marito - situandolo il fine settimana del 6/7 dicembre

2014 - in occasione del quale questi l’ha strattonata per i capelli e l’ha

colpita con un calcio. L’AP ha - anche - affermato che, dopo averla colpita con

un calcio:

mi ha mandato

fuori dal salotto e ha chiuso la porta a chiave. Nel salotto sono rimasti lui e

mia cugina e anche la mamma di lui che nel frattempo era arrivata” (verbale dibattimentale 22 novembre 2016,

pag. 8).

Anche

con riferimento alle persone presenti, al locale della casa in cui si sono

svolti i fatti e alla reazione del marito subito dopo gli stessi, i racconti

delle due donne sono, quindi, perfettamente congruenti.

c. E’

ben vero che la teste __________ non ha ricordato la data esatta dell’episodio

che ha descritto. Tuttavia, interrogata al dibattimento di primo grado e

ammonita a dire la verità, ha saputo ricordare e raccontare - senza tanti

fronzoli - i fatti ai quali aveva assistito: fatti, lo si ripete, che sono del

tutto identici a quelli descritti dall’AP e relativi al dicembre 2014.

Per

questa stessa ragione, l’obiezione dell’imputato (volta a destituire di

fedefacenza la dichiarazione scritta della teste prodotta agli atti dalla

patrocinatrice dell’AP), secondo cui __________ non saprebbe scrivere (verbale

dibattimentale 22 marzo 2016, pag. 4) - quand’anche veritiera - è comunque

ininfluente, ritenuto che decisive - ai fini della presente procedura - sono le

dichiarazioni rese a verbale, di cui non vi è alcun motivo di dubitare.

Del

resto, proprio il fatto di non aver saputo ricordare la data esatta

dell’episodio di violenza al quale aveva assistito, smentisce - a ben vedere -

la tesi dell’imputato secondo cui la teste sarebbe in qualche modo prevenuta e

si sarebbe “preparata” al processo (come da lui sostenuto nel dibattimento di

primo grado).

Per

tacere del fatto che l’appellante - sempre nel dibattimento davanti alla

Pretura penale - ha reso dichiarazioni a dir poco incongruenti e prive di ogni

logica quando - nel tentativo di sminuire la portata della testimonianza di __________

- si è detto convinto che la stessa fosse stata pagata dai genitori della

moglie per fare una falsa testimonianza perché “nel nostro paese d’origine

si usa fare questo”; e quando - richiesto di spiegare quale sarebbe stata

la motivazione dei genitori dell’AP - ha affermato che gli stessi “volevano

rovinarmi … in una situazione contorta si fa di tutto per rovinare un

matrimonio” (verbale dibattimentale 22.03.2016, pag. 4). Posto che nulla

supporta le dichiarazioni dell’imputato, è - comunque - del tutto illogico che

i genitori dell’AP abbiano sborsato dei soldi e pagato la teste, per “rovinare”

un matrimonio in realtà già irrimediabilmente compromesso. Tanto più che dagli

atti emerge che i genitori dell’AP, più che delle sorti del matrimonio, erano

seriamente preoccupati per la loro figlia (cfr. telefonata del padre alla

polizia in data 8 dicembre 2016, riportata nello scritto 24 marzo 2016 a firma

del coordinatore della polizia cantonale in ambito di violenza domestica,

prodotto dalla patrocinatrice dell’AP in sede di dibattimento d’appello).

Questa

Corte ha, quindi, ritenuto credibili e fedefacenti le dichiarazioni della teste

__________ la cui congruenza con quelle rese dall’AP è manifesta.

d. PC

1 ha riferito che il marito l’ha afferrata per i capelli - strattonandola -

il sabato 6 dicembre 2014 e l’ha colpita con un calcio la domenica successiva,

il 7 dicembre 2014. La teste __________ ha, come detto, riferito che i due atti

di violenza sono avvenuti nel medesimo giorno e che lei vi ha assistito

direttamente.

Dapprima

va rilevato che non può essere equivocato - perché chiaro - che i fatti

raccontati dalle due donne sono in concreto identici.

Ciò

posto, è più che normale - e perfettamente comprensibile - che l’AP - a fronte

dello stato di agitazione nel quale è venuta a trovarsi durante quel fine di

settimana, e a fronte della sequenza di eventi (gravosi e destabilizzanti) che

da lì sono poi scaturiti (l’allontanamento dall’abitazione coniugale, la

sistemazione in una casa protetta, l’apertura del procedimento penale nei

confronti del marito) - possa aver avuto qualche incertezza nel collocare -

tutti - i fatti nella loro esatta successione temporale.

Indicativo,

in proposito, quanto dichiarato dall’AP nel dibattimento d’appello:

Io mi scuso, ma

son successe talmente tante cose in poco tempo che a volte faccio fatica a collocarle

esattamente nel tempo” (verbale

dibattimentale 22 novembre 2016, pag. 9).

Del

resto, quando racconta degli avvenimenti del 6/7 dicembre 2014, l’AP riferisce

di un “grande litigio” protrattosi perlomeno per un’intera giornata e la

sua percezione è che quegli accadimenti costituiscono un unico episodio che le

ha, poi, fatto maturare la decisione di lasciare l’abitazione coniugale. A ciò

aggiungasi che avendo l’AP sostenuto - in maniera peraltro credibile - di

essere stata picchiata dal marito regolarmente, si può ben comprendere qualche

difficoltà, da parte sua, nel ricordare e situare esattamente nel tempo tutto

quanto subìto.

e. Va,

inoltre, rilevato che in occasione del suo primo verbale reso davanti alla

polizia, segnatamente in data 12 dicembre 2014, l’AP non ha avuto l’ausilio di

un interprete di lingua albanese, bensì serba (che, quindi, non le è stato di

alcuna utilità). A causa di ciò - come osservato dalla sua patrocinatrice al

dibattimento d’appello - l’interrogatorio si è sostanzialmente svolto in

italiano, lingua che PC 1, a quel momento, non capiva e non parlava (e che,

anche al dibattimento d’appello - a distanza di quasi due anni - ha mostrato di

conoscere poco).

Non

ha da essere argomentato che, con queste premesse, il contenuto del verbale di

data 12 dicembre 2014 deve essere preso con una certa cautela: nel senso che

non si possono certo utilizzare piccole incongruenze - manifestamente

riconducibili a problemi linguistici - per tentare, come ha fatto la Difesa, di

destituire di attendibilità la versione dell’AP.

Nemmeno

per il verbale dibattimentale in Pretura penale del 22 marzo 2016 era presente

un interprete, per cui - anche in questo caso - l’interrogatorio si è svolto in

italiano. Significative, al riguardo, le dichiarazioni dell’AP rese nel corso

del dibattimento d’appello:

L’avv. DI 1 mi

fa notare che in Pretura ho collegato l’episodio (ndr. le due sberle da parte

del suocero) che ora dico essere successo precedentemente con la mia partenza

dall’abitazione coniugale. Se è così mi dispiace. Evidentemente non ho capito

quello che mi han chiesto o non sono stata in grado di spiegarmi bene. Mi hanno

interrogata in italiano” (verbale

dibattimentale 22.11.2016, pag. 9).

Al dibattimento d’appello,

invece, l’AP era accompagnata da un interprete di lingua albanese: con il che PC

1 ha potuto esprimersi compiutamente e comprendere appieno le domande che le

venivano poste. Anche se, nel frattempo, erano ormai trascorsi quasi due anni

dai fatti e, quindi, il ricordo era - evidentemente - meno nitido (in specie,

sui dettagli) e meno preciso.

f. Pur

con le difficoltà linguistiche che hanno contraddistinto i suoi verbali che

hanno preceduto il dibattimento in appello, l’AP ha - comunque - sempre

affermato che i fatti qui in discussione sono avvenuti di domenica. Nel suo

verbale dibattimentale 03.12.2015 ha, infatti, dichiarato di essere stata

picchiata dal marito il giorno prima di essersi allontanata dall’abitazione

coniugale (con il che, essendosi allontanata lunedì 8 dicembre 2014, i fatti

sono avvenuti domenica 7 dicembre 2014), mentre nel suo verbale dibattimentale

22.03.2016 ha affermato:

io ho chiesto

alla polizia se potevo partire con loro, ma mi hanno detto che era domenica e

di aspettare fino a lunedì” (verbale dibattimentale 22.03.2016).

E a

ben vedere, anche quando è stata sentita dalla polizia il 12 dicembre 2014 -

nella misura in cui ha riferito di essere stata picchiata dal marito, l’ultima

volta, la settimana prima rispetto al suo verbale, cfr. verbale 12 dicembre 2014,

pag. 3 - l’AP ha fornito un’indicazione temporale corretta: il 12 dicembre 2014

era, infatti, un venerdì, e i fatti si sono svolti la domenica precedente,

quindi, la settimana prima.

Ciò

contribuisce a rendere assolutamente credibili le dichiarazioni dell’AP e

smentisce la tesi della Difesa, secondo cui ella avrebbe fornito indicazioni

contradditorie proprio sulle circostanze temporali in cui i fatti sono

avvenuti.

5. Dagli

atti emerge chiaramente che l’AP ha lasciato l’abitazione coniugale l’8

dicembre 2014 e che - da allora - non ha più rivisto il marito, se non in aula

penale. Lo ha riferito PC 1 (verbale dibattimentale 22 novembre 2016, pag. 8),

ma l’ha affermato anche l’imputato (verbale dibattimentale 03.12.2015, pag. 2).

Inoltre,

dallo scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in

ambito di violenza domestica (prodotto dal patrocinatore dell’AP in sede di

dibattimento d’appello), risulta che:

- il

09 dicembre 2014 (ore 15:36) l’imputato “si presentava presso la Gendarmeria

di Chiasso per segnalare l’allontanamento dal domicilio della moglie”;

- il

10 dicembre 2014 (ore 8:20) l’imputato “informava la Gendarmeria di Chiasso

che dalla Germania gli era stato comunicato che moglie e figlia stavano bene e

di non cercarle”;

- sempre

il 10 dicembre 2014 (ore 16:54) l’imputato “veniva verbalizzato in qualità

di PIF presso la Gendarmeria di Chiasso. Allo stesso si faceva prendere atto

che moglie e figlia si trovavano in luogo sicuro ma che lo stesso doveva

rimanere a lui anonimo”.

Alla luce di quanto precede, è

escluso che i fatti qui in rassegna possano essere accaduti il 10 dicembre 2014

come, invece, ritenuto dal primo giudice il quale, a questo proposito, è

incorso in un errore manifesto. Ciò è dimostrato dalle dichiarazioni - almeno

su questo punto - congruenti dell’AP e dell’imputato e dal citato scritto,

stante il quale - già il 9 dicembre 2014 - l’imputato aveva avvertito la

polizia dell’allontanamento della moglie e il 10 dicembre 2014 quest’ultima già

era stata collocata in una casa protetta.

Al riguardo va rilevato che il

rapporto di violenza domestica della polizia - che riporta l’indicazione 10

dicembre 2014 quale data dell’episodio di violenza - è manifestamente

sbagliato. Del resto esso non è stato allestito - come avviene, invece,

abitualmente - nel momento in cui la polizia è stata interpellata, bensì una

ventina di giorni dopo, ciò che già di per sé ne sminuisce la portata. In ogni

caso, la circostanza temporale ivi contenuta è in contrasto con tutto il resto

del materiale probatorio agli atti e - persino - con lo scrittto 24 marzo 2016

della stessa polizia che riconosce che il 10 dicembre 2014 i fatti qui in

discussione si erano già consumati e l’AP era già stata collocata in una

struttura protetta. Il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29 dicembre 2014

riproduce, poi, l’errore che viene nuovamente ripreso dal primo giudice.

6. L’imputato

- come detto - ha sempre negato di aver picchiato la moglie. La sua versione è,

tuttavia, chiaramente smentita dalle dichiarazioni congruenti dell’AP e della

teste __________. Del resto, le sue dichiarazioni sono apparse, in generale,

non credibili. La Corte non gli ha, per esempio, creduto quando ha raccontato

che, dopo un litigio in cui egli era stato aggredito verbalmente dalla moglie e

da lei fatto bersaglio di lanci di oggetti, questa era inspiegabilmente fuggita

da casa scalza e con la bimba in braccio nonostante egli non l’avesse nemmeno

toccata. E, d’altra parte, le sue dichiarazioni sono state smentite da

riscontri oggettivi quando - a domanda della Presidente che gli chiedeva se

avesse picchiato altre donne - ha risposto negativamente, in palese contrasto

con la sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale con cui è stato dichiarato

autore colpevole di minaccia e vie di fatto ai danni della sua precedente

compagna, __________.

In

conclusione, sulla base del materiale probatorio agli atti, questa Corte

ritiene che l’imputato abbia commesso, nei confronti della moglie, vie di fatto

reiterate. Sennonché - in virtù del divieto di reformatio in peius ex art. 391

cpv. 2 CPP - l’appellante può essere dichiarato colpevole unicamente per i fatti

del 7 dicembre 2014.

A

titolo abbondanziale, si rileva che vi sono ulteriori indizi che parlano a

favore di ripetuti atti di violenza fisica a danno di PC 1 e, quindi, della

tesi accusatoria, rispettivamente che parlano a favore della credibilità

dell’AP e, invece, contro la credibilità dell’imputato:

- il

19 agosto 2014 una vicina di casa chiedeva l’intervento della polizia avendo

notato l’AP uscire di casa gridando (verbale AP 1 10 dicembre 2014, pag. 2;

scritto 24 marzo 2016 a firma del coordinatore della polizia cantonale in

ambito di violenza domestica). Il 23 novembre 2014 - a detta dello stesso

imputato - la moglie scappava da casa con la figlia (verbale AP 1 10 dicembre

2014, pag. 2). Sempre l’imputato riferiva - senza situarla nel tempo - di una

situazione in cui lui stesso aveva chiamato la polizia, poiché la moglie -

durante una lite, dopo aver urlato contro di lui e avergli lanciato degli

oggetti - fuggiva da casa scalza, con la figlia.

Si tratta di circostanze che inducono

a ritenere che, in tutti e tre i casi, fosse successo ben più di un semplice

litigio, ciò che avvalora la versione dell’AP secondo cui il marito la

picchiava regolarmente;

- con

riferimento al livido alla gamba riscontrato dalla polizia in occasione

dell’intervento del 23 novembre 2014, l’imputato raccontava dapprima che la

moglie se l’era procurato da sola cadendo al suolo (verbale 10 dicembre 2014,

pag. 2) per, poi, contraddirsi e affermare che se l’era procurato aprendo il

divano letto della sala (verbale 29 dicembre 2014, pag. 4). Una contraddizione

che contribuisce a destituire di credibilità la versione dell’imputato;

- AP 1

ha ammesso di aver portato via il telefono alla moglie (due mesi prima dei

fatti qui in discussione), poiché quest’ultima avrebbe trascorso gran parte

della giornata a videochiamare i suoi genitori su Skype (verbale 29 dicembre

2014, pag. 4). Quest’ammissione conforta le dichiarazioni dell’AP, secondo cui

il marito aveva nei suoi confronti un comportamento prevaricatore.

7. In

sunto, è - quindi - accertato che sono dati i presupposti per ritenere che AP 1,

almeno con riferimento ai fatti del 7 dicembre 2014, abbia realizzato i

presupposti del reato di vie di fatto ai danni della moglie PC 1. La

collocazione temporale dei fatti diversa rispetto a quanto erroneamente

accertato dal primo giudice non pone problema in relazione al diritto di essere

sentito, nella misura in cui l’imputazione contestata all’appellante col

decreto d’accusa 02.02.2015 comprendeva una paletta temporale che andava dal 19

agosto 2014 al 10 dicembre 2014.

Va rilevato, a questo riguardo,

che nemmeno la dichiarazione 31 maggio 2016 dell’Ufficio del controllo abitanti

del Comune di Vacallo (prodotta al dibattimento d’appello dal difensore

dell’imputato), secondo cui l’AP avrebbe lasciato l’appartamento di Vacallo “a

partire dal 6 dicembre 2014” è suscettibile di modificare tale

accertamento. La dichiarazione, infatti, fa riferimento al verbale di udienza

della Pretura di Mendrisio-Sud datato 23 febbraio 2015 secondo cui - a partire

dal 6 dicembre 2014 - l’AP era autorizzata a vivere separata dal marito. Il

fatto che “fosse autorizzata a vivere separata”, non significa -

tuttavia - che - necessariamente - abbia effettivamente lasciato l’abitazione

coniugale a quella data. Inoltre, la citata dichiarazione è stata richiesta dal

marito a posteriori (un anno e mezzo dopo i fatti), per cui quanto in essa

contenuto non si basa su accertamenti dell’Ufficio del controllo abitanti

effettuati a suo tempo, bensì - evidentemente - sulla sola base del suddetto

verbale di udienza.

Pena

8. Il

primo giudice ha condannato l’imputato alla pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere da fr. 90.- cadauna (per un totale di fr. 2'700.-) condizionalmente

sospesa per un periodo di prova di 3 anni e alla multa di fr. 500.-. In

ciò, egli è incorso in un errore ritenuto che l’art. 126 CP prevede che chi

commette vie di fatto è punito con una multa.

Pertanto,

tutto ben considerato e ritenuta anche la sua recidiva, questa Corte ritiene

adeguato infliggere a AP 1 una multa di fr. 1.000.-.

Non

trattandosi di crimine o delitto, non vi è spazio – contrariamente a quanto

ritenuto dal primo giudice - per un prolungamento del periodo di prova per il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15

aliquote giornaliere di cui alla sentenza 11 marzo 2014 della Pretura penale

(art. 46 cpv. 2 CPP).

istanza

di indennizzo dell’accusatore privato ex art. 433 CPP

9. La patrocinatrice

dell’AP ha cifrato i costi di patrocinio in fr. 3'448.12 (fr. 180.- di spese,

fr. 3'012.70.- di onorario e fr. 255.42 di IVA.)

Il

dispendio orario esposto dal patrocinatore è di 10 h e 41 min a fr. 282.-

l’una.

Va anzitutto detto che,

non presentando il procedimento penale d’appello particolari difficoltà né

fattuali né giuridiche, la tariffa oraria deve essere ridotta a fr. 280.-/ora

(cfr. art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RS 3.1.1.7.1;

cfr., anche, sentenza CARP 17.2014.77+108 del 22 agosto 2015 consid. 35.1 e

sentenza CARP 17.2014.54 del 7 aprile 2014 consid. 6 confermata in STF

6B_449/2014 del 28 agosto 2014).

Inoltre

delle 4 ore e 10 minuti indicati per la preparazione del dibattimento, appaiono

adeguate 2 ore.

Complessivamente,

dunque, sono riconosciute 8 ore e 31 minuti a fr. 280.-, per fr. 2'384.67.

Le

spese sono riconosciute integralmente.

L’IVA ammonta a fr. 205.17.

Le spese di patrocinio per la procedura di appello sono, dunque,

riconosciute in complessivi fr. 2'769.84, corrispondenti a fr. 2'384.67 di

onorario, fr. 180.- di spese e fr. 205.17 di IVA.

Visto l’esito della procedura, l’imputato dovrà, quindi,

indennizzare l’AP in ragione di fr. 2'769.84.

istanza

di indennizzo dell’imputato ex art. 429 CPP

10. Vista

la sua condanna, l’istanza di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 CPP presentata da AP

1 va, necessariamente, respinta. A ciò nulla cambia - a fronte del manifesto

errore in cui è incorso il primo giudice sul tipo di pena - che l’imputato

venga, in questa sede, condannato soltanto a una multa anziché a una pena

pecuniaria e a una multa.

tasse,

spese e indennità

11. Visto l’esito della

procedura, la ripartizione degli oneri processuali di primo grado in ragione di

fr. 270.- a carico dello Stato e di fr. 800.- a carico dell’imputato, rimane

invariata (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).

Le

spese procedurali di appello consistenti in complessivi fr. 1200.- sono poste a

carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà all’AP fr. 2'769.80.-

(ex artt. 433 cpv. 1 lett. a CPP) a titolo di indennizzo delle spese di

patrocinio sostenute per il procedimento d’appello.

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84,

139, 334, 339, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

e 126 CP;

nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428, 433 CPP e la LTG, e, sulle

indennità, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria

per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

parzialmente accolto.

2. Di

conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2 e 6

della sentenza impugnata sono passati in giudicato:

2.1. AP

1 è dichiarato autore colpevole di vie di fatto

per

avere, il 7 dicembre 2014 a __________, afferrato per i capelli e colpito con

un calcio la moglie PC 1.

2.2. Di

conseguenza, AP 1 è condannato alla multa di fr. 1000.- che, in caso di mancato

pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 10 (dieci)

giorni.

2.3. Il

periodo di prova della pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.-

cadauna decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l’11.03.2014 non è

prolungato.

2.4. Gli

oneri processuali di primo grado consistenti in complessivi fr. 1'070.- sono

posti a carico dello Stato in ragione di fr. 270.- e a carico di AP 1 in

ragione di fr. 800.-.

3. Gli

oneri processuali per la procedura d’appello consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1200.-

sono posti a carico di AP 1.

3.1. AP

1 rifonderà a PC 1 fr. 2'769.80 ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP per la

procedura d’appello.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.