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Decisione

17.2016.155

Partecipazione attiva ad una rissa sfociata nel ferimento di tre persone. Pena mitigata in ragione del lungo tempo trascorso e della violazione del principio di celerità

13 dicembre 2016Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli artt. 134, 173 cifra 1 e 177 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42

cpv. 1 e 4 CP”

e

ne ha proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da

fr. 60.- l’una, per complessivi fr. 3'600.-, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 800.-, con l’avvertenza

che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva sarebbe stata di

8 giorni. Le accusatrici private sono state rinviate al competente foro civile

per le loro pretese di tale natura.

L’accusa

ha pure postulato la condanna della prevenuta al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese di fr. 200.-.

B. Con decreto d’accusa

n. 5563/2014 del 2 dicembre 2014, la PP PP 1 ha ritenuto AP 1 autrice colpevole

di:

“1. aggressione

per avere, in

data 30 agosto 2010, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza a Lugano,

agendo in correità con la sorella AP 2,

preso parte

all’aggressione ai danni di PC 1 e PC 2, colpendole con calci, schiaffi e

pugni, procurando a PC 1 un trauma distorsivo cervicale con frattura della

vertebra del processo spinoso C6, uno strappo del legamento collaterale ulnare

all’articolazione metacarpofalangea 1 del pollice della mano destra e una

contusione escoriativa a livello dell’avambraccio sinistro, lesioni attestate

dai certificati medici 30 agosto 2010 (Dr. ssa med. __________), 4 novembre

2010 (Dr. med. __________), 8 novembre 2010 (Dr. med. C__________), 9 novembre

2010 (Dr. med. __________), 12 novembre 2010 (Dr. med. __________), 3 dicembre

2010 (Dr. med. __________) e 17 marzo 2011 (Dr. med. __________) agli atti, e

cagionando a PC 2 un trauma distorsivo cervicale, un trauma cranico non

commotivo e un trauma contusivo dorsale e addominale, attestati dal certificato

medico 30 agosto 2010 (Dr. ssa __________), agli atti;

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 134 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP

e

ne ha proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da

fr. 110.- l’una, per complessivi fr. 4'950.-, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 1'000.-, con l’avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva sarebbe stata

di 10 giorni. Le accusatrici private sono state rinviate al competente foro

civile per le loro pretese di tale natura.

L’accusa

ha pure postulato la condanna della prevenuta al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 200.-.

C. In occasione del

dibattimento di primo grado del 4 maggio 2016, la giudice ha comunicato alle

parti la sua intenzione di esaminare, come subordinata, anche il reato di

rissa. A tal proposito, dopo aver sospeso l’udienza ed averla aggiornata al 1.

giugno 2016, ha contattato il procuratore pubblico. Ottenuto il consenso

scritto di quest’ultimo, con la richiesta di ritornare l’incarto non appena

Considerandi

possibile per l’esame della responsabilità penale delle altre due sorelle (doc.

PP n. 16), alla riapertura del procedimento, il Pretore ha così sottoposto alle

parti, in aggiunta, anche tale reato.

L’imputazione,

per quanto qui d’interesse ed oltre a quanto contenuto nei rispettivi DA, è

così stata estesa a quella di rissa per avere:

“a carico di AP 2:

per avere in

data 30 agosto 2010, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza a Lugano,

unitamente alle sorelle AP 1, PC 2 e PC 1 preso parte ad una rissa che ha avuto

come conseguenza il ferimento di PC 1 che ha subito un trauma distorsivo

cervicale con frattura della vertebra del processo spinoso C6, uno strappo del

legamento collaterale ulnare all’articolazione metacarpofalangea 1 del pollice

della mano destra e una contusione escoriativa a livello dell’avambraccio

sinistro, lesioni attestate dai certificati medici 30 agosto 2010 (Dr. ssa med.

__________), 4 novembre 2010 (Dr. med. __________), 8 novembre 2010 (Dr. med. __________),

9.

novembre 2010 (Dr. med. __________), 12 novembre 2010 (Dr. med. __________),

3.

dicembre 2010 (Dr. med. __________) e 17 marzo 2011 (Dr. med. __________)

agli atti, nonché il ferimento di PC 2 che ha subito un trauma distorsivo

cervicale, un trauma cranico non commotivo e un trauma contusivo dorsale e

addominale, attestati dal certificato medico 30 agosto 2010 (Dr. ssa __________)

agli atti;

a carico di AP

1:

per avere in

data 30 agosto 2010, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza a Lugano,

unitamente alle sorelle AP 2, PC 2 e PC 1 preso parte ad una rissa che ha avuto

come conseguenza il ferimento di PC 1 che ha subito un trauma distorsivo

cervicale con frattura della vertebra del processo spinoso C6, uno strappo del

legamento collaterale ulnare all’articolazione metacarpofalangea 1 del pollice

della mano destra e una contusione escoriativa a livello dell’avambraccio

sinistro, lesioni attestate dai certificati medici 30 agosto 2010 (Dr. ssa med.

__________), 4 novembre 2010 (Dr. med. __________), 8 novembre 2010 (Dr. med. __________),

9.

novembre 2010 (Dr. med. __________), 12 novembre 2010 (Dr. med. __________),

3.

dicembre 2010 (Dr. med. __________) e 17 marzo 2011 (Dr. med. __________)

agli atti, nonché il ferimento di PC 2 che ha subito un trauma distorsivo

cervicale, un trauma cranico non commotivo e un trauma contusivo dorsale e

addominale, attestati dal certificato medico 30 agosto 2010 (Dr. ssa __________)

agli atti”.

D. Con sentenza del 9

giugno 2015 la giudice della Pretura penale ha ritenuto le qui appellanti

autrici colpevoli di rissa, per i fatti descritti nell’estensione dei

rispettivi DA del 1. giugno 2016, qui sopra ripresa, e le ha, di conseguenza,

prosciolte dall’accusa di aggressione.

AP

2.

è stata pure assolta dalle imputazioni di diffamazione e ingiuria.

A

AP 2 è stata così inflitta una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da

fr. 60.- l’una, per un totale di fr. 900.-, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 180.- (pena sostitutiva

in caso di mancato pagamento, 3 giorni di detenzione) ed al pagamento di tasse

e spese giudiziarie di fr. 720.-. Allo Stato sono state accollate tasse e spese

giudiziarie per fr. 130.-. All’imputata è, pure, stata riconosciuta

un’indennità ex art. 429 CPP di fr. 500.-.

A

AP 1 è stata inflitta una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr.

110.

- l’una, per un totale di fr. 1'650.-, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 330.- (pena sostitutiva

in caso di mancato pagamento, 3 giorni di detenzione) ed al pagamento di tasse

e spese giudiziarie di fr. 750.-.

Eventuali

pretese di risarcimento del danno sono state rinviate al foro civile.

preso atto che - con tempestivo annuncio, AP 2 e AP

1.

hanno interposto appello contro la sentenza della Pretura penale.

Dopo avere ricevuto la

motivazione scritta (intimata oltre un anno dopo la comunicazione del

Dispositivo

dispositivo, l’8 agosto 2016), entrambe hanno confermato l’intenzione di

impugnare la condanna, con dichiarazione di appello 29 agosto 2016, con cui hanno

precisato di impugnare i dispositivi n. 3., 3.1., 3.2., 4., 4.1., 4.2., postulando

il loro proscioglimento dall’accusa di rissa, con conseguente assegnazione di

tasse e spese allo Stato.

- contestualmente

alla dichiarazione di appello, le ricorrenti hanno introdotto delle istanze

probatorie, respinte integralmente con decisione del 28 ottobre 2016;

esperito il

pubblico dibattimento il 5 dicembre 2016, al quale hanno partecipato solo le

appellanti e durante il quale l’avv. DI 1, loro difensore, ha confermato le

richieste formulate con la dichiarazione d’appello, spiegandone i fondamenti,

ed ha postulato il riconoscimento di eque indennità ex art. 429 CPP.

Ritenuto in

fatto e in diritto

Le accusate e i

rapporti con le due sorelle

1. AP 2 è la quinta di

otto sorelle, tra le quali si annoverano AP 1, PC 1 e PC 2. Ella è nata il __________

a __________, in Marocco, ma si è trasferita in Svizzera, ove era in precedenza,

nel 1986, arrivata PC 1. Nel 1989 ha ottenuto il certificato di esercente e da

allora è sempre stata attiva nell’ambito della ristorazione. Ha due figli: __________,

nata il __________ dal matrimonio con un professore arabo di nome __________, ed

un ragazzo, nato il 30 giugno 2004 (MP del 12 maggio 2011, AI 21 classeur 2,

pag. 5 seg.).

AP 1 è nata il __________ a __________

(Marocco) e attualmente vive con il marito __________, di professione

bibliotecario a Mendrisio, a Melano. Sua figlia, __________ avuta il __________

dall’ex marito __________, abita con lei, mentre un secondo figlio, __________,

nato il __________ a Beni Mellalda da una relazione precedente, è all’estero

(AI 26, class. n. 2).

Al processo d’appello ha

dichiarato di lavorare a tempo parziale come barista.

Anche PC 1 è nata nella stessa

località marocchina delle imputate, il 3 marzo 1965, ove ha trascorso la prima

parte della sua vita, per poi trasferirsi nel nostro Paese e formare una

famiglia. Lo stesso ha fatto PC 2, nata a Beni Mellal il __________.

2. Al momento della

lite del 30 agosto 2010, i rapporti tra le 4 sorelle, divise in due

schieramenti che vedevano le imputate da una parte e le altre due dall’altra,

si erano già deteriorati da un paio d’anni in maniera grave per questioni

relative a cessioni di terreni in Marocco e per aspetti relativi al pagamento

dei costi di cura della madre, __________, gravemente malata di tumore e fatta

venire in Ticino, inizialmente con l’accordo di tutte, per essere curata dal

team del dr. __________.

La

diatriba era degenerata al punto da indurre PC 1 e PC 2 a far sottoscrivere

all’anziana genitrice uno scritto, autenticato da un notaio, con il quale

diffidava le qui prevenute dal chiedere informazioni sul suo stato di salute,

dal prendere decisioni che la riguardassero e dal visitarla qualora si fosse

trovata ricoverata in una struttura sanitaria, mentre autorizzava loro due a

prendersi carico di lei (AI 1, class. n. 1).

Nemmeno

negli ultimi attimi di vita della madre, spirata il 12 dicembre 2009

all’Ospedale civico di Lugano, le quattro sorelle sono riuscite ad addivenire

ad una tregua, tant’è che alle prevenute è stato solo concesso di vederla

brevemente sul letto di morte, ma poi, su richiesta di PC 1 e PC 2, sono state

allontanate da sanitari e polizia sulla scorta dei contenuti della diffida.

A

partire dal novembre 2009 PC 1 e PC 2 hanno sporto svariate querele penali nei

confronti delle imputate per reati contro l’onore, minaccia, vie di fatto e

tentate lesioni semplici (AI 7 e AI 8 class. n. 1).

Dall’altra

parte, anche AP 2 ha querelato le due sorelle “antagoniste” per i reati di

lesioni semplici, vie di fatto e ingiuria, in relazione ad un litigio avvenuto

il 3 ottobre 2011 presso la scuola superiore alberghiera di Bellinzona.

Inoltre,

tra le parti, sono state avviate anche delle procedure di natura civile ed

esecutiva, alcune delle quali pure in Marocco, per i beni ivi ubicati.

Tutte

le querele reciproche si sono concluse con dei decreti di abbandono del

dicembre 2014, ad eccezione di quelle concernenti i fatti qui in disamina.

I fatti del 30

agosto 2010

3. Il mattino del 30

agosto 2010, PC 1 e PC 2 si sono date appuntamento alle 11:00 sul piazzale del

Padiglione Conza di Lugano, per pranzare assieme ai loro figli, come avveniva,

per tradizione, ad ogni inizio di anno scolastico.

Nello

stesso luogo erano presenti anche le altre due sorelle AP 2 e AP 1: la prima

perché stava accompagnando la figlia __________ al liceo, e la seconda perché

aveva appena accompagnato la figlia __________ allo stesso istituto scolastico.

Verso

le ore 11:00, le quattro sorelle si sono trovate, non si sa bene se per caso o

per volontà di qualcuna di esse, faccia a faccia e sono subito iniziate le

provocazioni verbali, degenerate ben presto in una zuffa fisica, con

accapigliamenti, botte e cadute sull’asfalto. Alla stessa è stata costretta ad

assistere anche __________, che ha dapprima scattato due fotografie, poi

ammesse agli atti, ed in un secondo tempo, tentato di separare le contendenti.

Sulla

scena erano presenti almeno uno, se non due, testimoni, che tuttavia non hanno

potuto essere identificati.

In

esito alla lite, tutte e quattro le sorelle hanno asserito aver riportato delle

lesioni, ma solo tre di loro si sono fatte rilasciare dei certificati medici:

PC

1:

- certificato

del pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano del 30 agosto 2010 (AI 4,

class. n. 2), allestito dalla dr.ssa med. __________, che costata un trauma

distorsivo cervicale e del dito I della mano destra, oltre ad una frattura del

processo spinoso cervicale di C6 e dispone un'inabilità lavorativa del 100%

sino al 15 settembre seguente;

- certificato

medico del dr. med. __________ del 4 novembre 2010 con cui conferma le diagnosi

di frattura del processo spinoso C6 e la contusione/distorsione con

interessamento del collaterale mediale dell'estensore del dito I° a livello

della mano destra (AI 8, allegato A, class. n. 2) e chiarisce che dal momento

dell'infortunio del 30 agosto 2010 la paziente resta inabile al lavoro per

tempo indeterminato;

- certificato

medico della dr.ssa med. __________ dell'8 novembre 2010 (AI 8, allegato A, class.

n. 2), che attesta che a seguito degli eventi qui in discussione la signora PC

1 ha patito delle conseguenze psicofisiche, e stava subendo un disturbo post

traumatico con tendenze ansioso depressive;

- certificato

medico del dr. med. __________ del 9 novembre 2010 (AI 8, allegato A, class. n.

2) che conferma che la donna soffriva ancora di forti dolori dovuti alla

frattura del processo spinoso della 6 vertebra cervicale e di un importante

disturbo da stress post traumatico che richiedeva intensa presa a carico, cosa

confermata dal fatto che a quel momento ella era in trattamento da diversi

medici;

- scritto

19 gennaio 2011 del dr. med. __________ che attesta che la signora, dopo i

fatti del 30 agosto 2010 è stata vista dai medici del pronto soccorso, le cui

valutazioni cliniche e radiologiche sono state concludenti per una frattura

della vertebra cervicale C6 ed una contusione/distorsione con interessamento

del collaterale mediale/ulnare dell'estensore del dito I° a livello della mano

destra. A partire dal 15 settembre 2010 la paziente è passata a lui, quale

specialista ortopedico ed egli ha proceduto subito ad effettuare una TAC che ha

confermato l'esistenza della frattura. Pure confermata da lui è la distorsione.

Quale conseguenza, il medico preannuncia un'inabilità lavorativa a seguito

dell'evento infortunistico del 30 agosto 2010 almeno per tutto il 2011 (AI 14, class.

n. 1);

- certificato

medico 6 aprile 2011 del dr. med. __________, specialista in chirurgia della

mano, che dichiara che a causa del trauma subito all'articolazione

metacarpo-falangea è consigliato un intervento chirurgico (AI 21, class. n. 1).

PC

2:

- certificato

del pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano del 30 agosto 2010 (AI 4,

class. n. 2), allestito dalla dr.ssa med. __________, che attesta un trauma

distorsivo cervicale, un trauma cranico non commotivo ed un trauma contusivo

dorsale e addominale e ne dispone un'incapacità lavorativa al 100% sino al 2

settembre 2010;

- certificato

medico del dr. med. __________ del 22 novembre 2011, che seguiva la paziente

dal 3 settembre 2010, con cui attesta che la donna ha sviluppato uno stato

ansioso dopo l'aggressione subita a inizio settembre ed è in trattamento

medicamentoso (AI 12, class. n. 1).

AP 2:

- certificato

medico del pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano del 30 agosto

2010, allestito dal dr. med. __________, che attesta un lieve trauma cranico

(AI 11, doc. 7, class. n. 2).

Tutte

le lesioni subite dalle tre sorelle e confermate dai medici sono di una certa

importanza, pur non essendo gravi.

Anche

AP 1 si è recata subito all’Ospedale, quello di Mendrisio, ma non ha prodotto

alcun attestato e non è neppure chiaro quali siano stati i problemi segnalati

(VI in verbale dib. di primo grado, pag. 1 e verbale dib. d’appello, pag. 3,

ove ha accennato ad una specie di lussazione al polso, ancora oggi visibile).

Il suo patrocinatore, in arringa di fronte alla Pretura penale, ha parlato di

un trauma contusivo al braccio destro (arringa allegata al verb. dib. di primo

grado, pag. 8 seg.).

4. Quanto precede

corrisponde a ciò che è stato possibile appurare oggettivamente. Per contro,

sulla dinamica le sorelle, a seconda dello schieramento, hanno fornito versioni

diametralmente diverse.

Prima

di addentrarsi in esse, per quanto necessario, è opportuno richiamare le due fotografie

scattate dalla figlia di AP 2. Da queste (AI 11, class. n. 2, doc. 8), si

vedono le quattro sorelle nei momenti iniziali del litigio del 30 agosto 2010: AP

2 è di spalle e, scalza, si sta confrontando con PC 1, che ha un braccio teso

verso il viso della sorella ed uno più alto, sopra la testa. AP 1 è pure di

spalle e sembra dirigersi verso il gruppo, del quale fa parte anche PC 2, che

ha un telefono all’orecchio e sta alzando una gamba contro AP 2, come per

calciarla.

E’

una scena dinamica, nella quale nessuna delle parti prevale e dalla quale

traspare in tutta evidenza come le quattro donne si siano fronteggiate faccia a

faccia.

La

posizione di PC 1, inoltre, non è certo quella di una persona che si limita a

difendersi, ma piuttosto di chi contrattacca.

5. PC 1 ha sostenuto

che, dopo aver parcheggiato vicino a PC 2 ed essere scese dall’auto, è

improvvisamente arrivata dietro di lei AP 2 che l’ha colpita con il tacco di

una scarpa che impugnava, all’avambraccio sinistro, facendola sanguinare. Il

sangue ha sporcato il maglione bianco che indossava. Ad un certo momento __________

l’ha ghermita per i capelli, sempre da dietro, facendola cadere a terra. Al suolo,

la figlia di AP 2 l’ha presa a calci. A fatica, è poi riuscita a mettersi

seduta e __________ l’ha presa di nuovo per i capelli ed ha continuato a

colpirla con ginocchiate e calci. AP 2 era pure davanti a lei e, sempre tenendola

per i capelli, cercava di farle abbassare il capo verso terra. PC 1 ha

ricordato d’aver ricevuto pedate alla schiena, alla testa, sulle spalle e alla

mano destra (MP 16 novembre 2010, AI 8, class. n. 2, pag. 2). L’attacco è

terminato quando un uomo, rimasto sconosciuto, è intervenuto per farle

smettere, così che AP 2 e la figlia sono fuggite. A questo punto, lei ha

chiamato la polizia e, dalla centrale, le è stato risposto che stava già

arrivando una pattuglia perché qualcun altro l’aveva allertata in precedenza.

La donna ha pure precisato che mentre lei veniva picchiata, anche la sorella PC

2 subiva la stessa sorte, ma che lei non ha visto nulla. Infine ella ha

denunciato il furto di un prezioso orologio Cartier, che sarebbe a suo dire avvenuto

durante la lotta (MP 16 novembre 2010, AI 8, classeur 2, pag. 2).

In

primo grado, PC 1 ha dichiarato che una volta scesa dall’auto ha visto AP 2 e AP

1, unitamente a __________, dirigersi verso di lei. PC 2 era a circa 2 metri ed

anche lei ha visto le tre donne. AP 2 è arrivata con l’intento di metterle le

mani addosso, l’ha insultata, ma lei non ha reagito, così che questa ha

cominciato a picchiarla e le ha tirato i capelli per avvicinarla a sé. Nel

frattempo è stata presa alla coda anche da __________ e a quel punto è caduta a

terra sulla schiena. Una volta al suolo, AP 2 le ha stortato anche il dito.

Inoltre le due donne, madre e figlia, l’hanno pure colpita con calci e pugni.

Anche PC 2 era a terra, con sopra AP 1. Un ragazzo è intervenuto a liberarla ed

un altro ha aiutato PC 2. A domanda diretta a sapere se aveva già avuto

problemi di salute prima, la donna ha risposto negativamente, così come ha

fatto alla domanda se ricordasse un momento in cui tutte e 4 le sorelle si sono

trovate assieme a discutere o litigare. Visionate le fotografie in atti, PC 2

ha dapprima dovuto correggere quest’ultima affermazione e, poi, ha precisato

che esse ritrarrebbero la fase finale della disputa (VI dib. di primo grado,

pag. 2).

Come

si vede, tra le due deposizioni vi sono delle differenze di rilievo, così come

ve ne sono rispetto a quanto mostrano le immagini, tra cui:

- l’aggressione

da dietro non è più menzionata al cospetto della giudice di prime cure, ma,

anzi, si parla di un attacco frontale;

- se

le foto riprendono la fase finale, come ha sostenuto, significa che le due

sorelle non sono scappate subito dopo l’intervento dello sconosciuto come

asserito la prima volta;

- nelle

foto non si vede alcuna macchia di sangue sulla maglia bianca;

- le

fotografie hanno immediatamente smentito la dichiarazione secondo la quale le

quattro sorelle non si sono trovate mai assieme a litigare, quel giorno;

- in

aula non ha fatto accenni al fatto che AP 2 si era tolta le scarpe e l’ha

colpita con il tacco, ferendola. Fatto anomalo, ritenuto che la prima volta ha

posto ripetutamente l’accento su questo fatto;

- PC

1, da quanto si vede nelle foto, non ha avuto un atteggiamento

passivo/difensivo.

6. PC 2 ha asserito che,

mentre scendeva dall’automobile, tenendo in mano il cellulare, si è sentita

prendere per i capelli da dietro da qualcuno. Questa persona, poi risultata

essere AP 1, l’ha trascinata, sempre tenendola per i capelli, facendola cadere

a terra e facendole battere il capo. A terra è stata poi colpita con calci alla

pancia, sferrati con scarpe con i tacchi. Lei, in stato di shock, non ha mai

reagito. Ad un certo punto qualcuno si è gettato sopra di lei per proteggerla e

allontanare AP 1. A quel momento, lei è riuscita a mettersi seduta e mentre era

in quella posizione è arrivata sua sorella AP 2 che l’ha colpita con il tacco

delle scarpe, che impugnava, alla spalla e alla sinistra della schiena. Mentre

succedeva questo, AP 1 la prendeva di nuovo per i capelli tenendola a terra (MP

11 novembre 2010, AI 7, class. n. 2, pag. 2). Poi è intervenuto un ragazzo e le

due sorelle sono scappate. Lui ha preso il numero di targa e glielo ha scritto

sul braccio, per poi andarsene. E’ stata così lei a chiamare la polizia, che le

ha risposto che erano già giunte altre telefonate. A suo dire, lei non ha mai

colpito le sorelle antagoniste.

Di

fronte alla Pretura penale, PC 2 ha sostenuto di essere stata aggredita alle

spalle da AP 1, che l’ha presa per i capelli, senza che prima lei si sia

accorta della presenza sua e di AP 2. Cadendo a terra ha dapprima picchiato la

testa ed è poi stata presa a calci dalla sorella che, con una mano, la teneva

sempre per la coda. Un ragazzo è fortunatamente intervenuto chiedendo a AP 1 di

lasciarla, e poi si è buttato sopra di lei per liberarla dall’aggressore, che è

scappata via. Non ha per contro né visto, né sentito, __________. Richiesta dal

difensore di esprimersi in merito a quanto aveva dichiarato l’11 novembre 2010

e meglio che quando era a terra, mentre AP 2 la picchiava con le scarpe, AP 1

la teneva per i capelli, PC 2 ha rifiutato di rispondere. Visionate infine le

fotografie, PC 2 ha asserito trattarsi delle fasi finali della disputa (VI dib.

di primo grado, pag. 2).

Le

incongruenze sono qui in primo luogo con quanto asserito da PC 1, che ha

sostenuto che anche lei aveva visto le due imputate e la figlia dirigersi verso

di loro. Inoltre, al processo di fronte alla Pretura penale, ella non ha più

sostenuto di essere stata picchiata dalle due imputate, ma solo da AP 1.

Differentemente da quanto scritto nel certificato medico del 30 agosto 2010 a

suo nome, ella non ha mai accennato d’essere stata malmenata a colpi

d’ombrello. Inoltre, anche lei come la sorella, ha dovuto ammettere, dopo aver

visionato le fotografie ed aver detto che erano state prese alla fine del litigio,

che le imputate non erano scappate subito dopo l’intervento dei due ragazzi,

come sostenuto inizialmente.

7. AP 1 ha spiegato che

lei e la sorella avevano appena lasciato i figli al liceo ed erano andate a

recuperare le auto al parcheggio Conza quando ha visto PC 2 entrare nel

piazzale. Poco dopo, sono state raggiunte da lei e da PC 1, a piedi, da dietro.

A suo dire, è stata attaccata da dietro e si è difesa, ma si è trattato di una

disputa ad esclusivo livello verbale, non fisico. Confrontata con i certificati

medici prodotti, ella ha ribadito di essersi limitata a difendersi e che

esistevano anche dei documenti che provano che pure lei è stata aggredita (MP

26 luglio 2012, AI 36, class. n. 1, pag. 12 seg.). Nel prosieguo del verbale,

messa al corrente delle dichiarazioni delle sorelle, ha poi affermato che lei e

PC 2 si sono solo spintonate e che ella non è caduta a terra, precisando successivamente

che nessuna delle quattro sorelle è caduta al suolo (MP 26 luglio 2012, AI 36, class.

n. 1, pag. 13). Infine, ha tenuto ad evidenziare come PC 1 soffrisse da tempo

di problemi alla schiena, per cui, sicuramente, le lesioni lamentate sono

precedenti al 30 agosto 2010.

Al

processo di primo grado (dichiarazioni confermate in appello dopo rilettura del

relativo verbale) ha puntualizzato che, mentre stava camminando con AP 2, ha

visto PC 2 vicina alla sua auto intenta a togliere le scarpe con il tacco e

mettere le infradito. Poi, dopo aver fatto ancora un po’ di strada, PC 2 l’ha

presa da dietro per i capelli, al ché lei ha reagito agguantandola per la

spalla, da dietro, allungando la mano per tirarla davanti a sé e farle mollare

la presa, riuscendoci. Non ha saputo ricordare se ha preso PC 2 per i capelli.

Quando è successo questo, girando un po’ la testa, ha visto che AP 2 era a

terra. All’inizio erano tutte e 4 vicine, poi sono finite lontano 5-6 metri. PC

2 non è mai invece caduta a terra (VI dib. di primo grado, pag. 1 seg.).

Per

l’imputata, la principale contraddizione sta nel fatto che nel primo verbale

inizialmente ha asserito che tra lei e le due sorelle, che l’hanno attaccata da

tergo, non vi sono state che urla, per poi modificare la versione e sostenere

d’essere stata aggredita solo da una di loro e di essersi difesa anche

fisicamente.

8. AP 2 ha affermato d’aver,

per puro caso, incontrato la sorella AP 1 al parcheggio del Conza, da poco uscita

dalla sua vettura e che, assieme, si sono incamminate con sua figlia __________

che le seguiva. Improvvisamente, ha riferito, si è trovata di fronte PC 1 e PC

2, in piedi, vicino ai loro veicoli. Queste hanno iniziato subito ad aggredirla

verbalmente dicendo “Vecchia, te l’abbiamo fatta, hai visto che non sei

riuscita a salutare la tua mamma?”. Poi PC 1 è andata verso di lei e l’ha

afferrata per i capelli, atto al quale ha reagito spingendola per allontanarla.

PC 1 ha aperto la sua macchina ed ha estratto un ombrello. Vedendo ciò, lei si

è spaventata. Si è quindi tolta un sandalo col tacco per difendersi. In seguito,

ha cercato di scappare ma PC 1 l’ha inseguita e le ha dato un’ombrellata in

testa. Lei, per contro, non ha colpito PC 1 con il sandalo. Poi lei (AP 2) è

scappata e se ne è andata via, per farsi in un secondo tempo visitare al pronto

soccorso (MP 12 maggio 2011, AI 21, class. n. 2, pag. 2). Ad esplicita domanda

dell’interrogante, che le ha chiesto come mai al nosocomio ha detto di essere

stata colpita con pugni e schiaffi, ha confermato di essere stata picchiata

anche in quel modo. A suo dire, __________ non è intervenuta in sua difesa - ma

si è limitata a spingerla (lei, AP 2) e dirle (sempre a lei, AP 2) di andare

via - così come non lo ha fatto AP 1 (MP 12 maggio 2011, AI 21, class. n. 2,

pag. 3 seg.). Sempre su domanda diretta, ha negato che AP 1 e PC 2 si siano

picchiate. Quest’ultima non ha nemmeno malmenato lei. Anche per AP 2, PC 1 aveva

problemi alla schiena già precedentemente alla lite, perché anni prima era

andata a lavorare in un night a Ginevra ed era tornata con la schiena rotta, in

seguito curata sotto copertura finanziaria della cassa malati (MP 12 maggio

2011, AI 21, class. n. 2, pag. 5).

Al

primo processo ha raccontato che quando le hanno viste, PC 1 e PC 2 si sono

avvicinate a loro, una da una parte e l’altra dall’altra, e tutte e quattro si

sono insultate vicendevolmente, in arabo. PC 1 l’ha in seguito presa per i

capelli, mollando la presa poco dopo, anche perché __________ l’ha spinta via (PC

1), dicendole (a PC 1) di lasciare stare sua madre. PC 1 si è allontanata ed è

andata a prendere l’ombrello dal baule della sua auto. Lei, vedendo questo, ha

preso la sua scarpa dal piede. La figlia __________ ha, nel frattempo, scattato

delle foto, dopo di che lei le ha detto di andare a scuola. Nel frattempo ha

visto AP 1 e PC 2 che si stavano strattonando per i capelli. Tutto è durato

pochi secondi e poi ognuna se ne è andata. PC 1 non ha avuto il tempo di

picchiarla con l’ombrello, ma ha potuto solo tirarglielo addosso, senza

prenderla. Inoltre ha ammesso di aver preso anche lei PC 1 per i capelli, ma

per difendersi. Mentre inizialmente tutte e 4 le sorelle erano vicine, in un

secondo tempo si sono ritrovate a litigare a coppie a una distanza di 5-6

metri.

In

appello, dopo che le è stata riletta, la prevenuta ha confermato la deposizione

resa in prima sede, rettificando, tuttavia, quanto detto in merito all’uso

dell’ombrello, asserendo di essere stata colpita in testa dalla sorella e che

il colpo non è stato troppo violento solo grazie al fatto che è riuscita a

tirarsi un po’ indietro (verbale dib. d’appello, pag. 2 seg.).

Neppure

le deposizioni di AP 2 sono esenti da contraddizioni o inciampi evidenti, tra

cui i seguenti:

- dapprima

ha sostenuto che la figlia si è concentrata solo su di lei per levarla dalle

mani dell’aggressore PC 1; in un secondo tempo ha invece dichiarato che __________

ha allontanato PC 1;

- non

vi è alcuna linearità neppure in merito ai colpi con l’ombrello: dopo aver a

più riprese asserito di essere stata presa a ombrellate, in Pretura penale ha esplicitamente

detto, anche questo a più riprese, detto di non essere stata colpita e, in

appello, ha di nuovo proposto la prima versione. Inoltre, nelle foto in atti,

non si vede alcun ombrello;

- ha

parlato di pugni e schiaffi solo quando l’interrogante di prima sede glieli ha

ricordati;

- dalle

fotografie a disposizione, la sua postura non appare decisamente quella di una

persona che intende solo difendersi, quanto piuttosto quella di una che attacca

o contrattacca.

9. __________ ha

dichiarato di essere stata accompagnata a scuola dalla madre, AP 2, e che,

mentre stavano attraversando il posteggio Conza con la zia AP 1, incontrata per

caso perché anche lei accompagnava la figlia al liceo, si sono parate davanti a

loro PC 1 e PC 2. PC 1 ha subito iniziato ad insultare ed aggredire sua mamma:

ha preso con una mano, frontalmente, i capelli di quest’ultima mentre con

l’altra la colpiva con pugni e calci (PG 22 dicembre 2012, AI 38, class. n. 2,

pag. 2). Appena visto ciò, lei ha imbracciato la macchina fotografica e ha

scattato le due foto in atti. Visto però che la situazione non si calmava, è

intervenuta anche lei afferrando AP 2 per il maglione e per un braccio,

tentando di portarla via. La giovane ha pure ricordato che, ad un certo punto, PC

1 ha trascinato sua madre per i capelli sino alla sua auto, dalla quale ha

estratto un ombrello con il quale l’ha colpita. Le altre due sorelle si stavano

nel frattempo ingiuriando, ma lei non sa dire cosa abbiano fatto. Ha negato che

tra AP 2 e PC 2 ci siano stati contatti fisici o verbali, così come ha negato d’aver

colpito PC 1 con dei calci (PG 22 dicembre 2012, AI 38, class. n. 2, pag. 2

seg.).

Come

si può notare, persino la teste, che neutra non è, ha presentato i fatti

contraddicendo quanto già la madre stessa ha detto: per tutti, si evidenzia

l’incongruenza sulla modalità dell’accapigliamento, che lei ha descritto essere

avvenuto frontalmente, e sull’uso dell’ombrello (rispetto alla seconda versione

della madre, poi corretta).

10. L’impressione che si

trae dalla lettura delle varie dichiarazioni di tutte e quattro le sorelle è

quella che nessuna di loro è interamente credibile, sia perché non sono state

lineari, sia perché alcune descrizioni dei fatti si contraddicono con quelle

delle altre, sia perché il tipo di lesioni riscontrate non trova spiegazione

nel loro dire, sia perché i pochi riscontri oggettivi le sconfessano, sia

perché sono in parte illogiche ed inspiegabili.

Oltre

alle irregolarità illustrate nei considerandi che precedono, si rinvia qui

anche alle riflessioni della sentenza impugnata, che spiega dettagliatamente

quali sono i punti deboli delle varie deposizioni, in modo particolare ai

considerandi 37 e 38, così come consentito dall’art. 82 cpv. 4 CPP.

Va

poi aggiunto che è alquanto anomalo che, pur essendovi stati due testimoni ed

essendo le sorelle AP 1AP 2 abituate a querelarsi a vicenda, nessuna di esse

abbia chiesto i dati personali ai testi presenti in loco, che avrebbero potuto

facilmente corroborare le loro versioni, se integralmente veritiere. Questo

fatto, per quanto vale, lascia piuttosto intendere che nessuna di loro abbia

raccontato interamente la verità.

11. Nonostante queste

incertezze, nella vicenda sussistono dei punti fermi, accertati, che consentono

di giungere ad un giudizio.

È,

in effetti, assodato che:

- il 30 agosto 2010,

tra le 4 sorelle vi è stato un litigio, in occasione del quale esse sono venute

alle mani ed in seguito al quale tutte hanno subito delle lesioni;

- tre delle sorelle AP

1AP 2 hanno potuto provare con certificati medici d’aver subito conseguenze

fisiche e psichiche a seguito dell’evento;

- tutte le lesioni

possono essere ricondotte alla zuffa. In effetti, i traumi cranici riscontrati,

sono stati indicati dai medici come conseguenza della lite. Nonostante le

imputate sostengano il contrario, il trauma distorsivo cervicale con frattura

della vertebra C6 e lo strappo del ligamento ulnare all’articolazione

matacarpofalangea del pollice della mano destra, sono perfettamente compatibili

con le conseguenze di una baruffa del genere di quella del 30 agosto 2010. Non

vi è alcun elemento che possa anche solo lasciar sospettare che potessero

essere pregresse. Simili problemi non sono certamente della stessa natura di

quelli che, secondo le imputate, PC 1 ha avuto quando, a suo tempo (quindi

svariati anni prima) aveva lavorato in un night della Svizzera interna;

- tutte hanno

riconosciuto che la lite è stata tra due schieramenti: da una parte PC 1 e PC 2

e dall’altra le imputate;

- dalle foto si vede

che, almeno in quel momento, erano tutte e quattro molto vicine e che AP 2, PC

2 e PC 1 erano attive anche fisicamente, nessuna delle tre in una posizione di

difesa (di certo le braccia in alto, come aveva PC 1, non si sollevano per

difendersi ma per attaccare). Inoltre, nessuna delle sorelle sembra spaventata

o intenzionata a fuggire, ma, anzi, tutte tendono a convergere proprio alla

ricerca del contatto fisico.

Rissa,

art. 133 CP

12. Giusta

l’art. 133 cpv. 1 CP, chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza

la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria.

La rissa è uno scontro fisico tra almeno tre persone che vi partecipano

attivamente. Il comportamento punibile consiste proprio nel partecipare alla

lite. La nozione di “partecipazione” deve essere intesa in senso lato. Deve,

pertanto, essere considerato partecipante sia colui che colpisce un altro

protagonista, sia chiunque prenda parte attivamente al litigio compiendo un

atto di violenza (DTF 131 IV 150 consid. 2.1; 106 IV 246 consid. 3e; Corboz,

op. cit., ad art. 133 n. 2-5, Maeder, in op. cit., ad art. 133, n. 10-11,

Donatsch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 65 e seg.).

Come per il reato di aggressione, l’art. 133 cpv. 1 CP presuppone la morte o la

lesione di una persona, ciò che è una condizione oggettiva di punibilità (cfr.

Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 7 e segg.; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art.

133 n. 7).

Dal profilo soggettivo è

richiesta l’intenzione (cfr. DTF 106 IV 251 consid. 3b;

Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 13; cfr. Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 133

n. 6).

L’art.

133 cpv. 2 CP dichiara, poi, non punibile chi si limita a respingere gli

attacchi od a separare i contendenti. Ciò è il caso qualora il partecipante ad

una rissa si attivi unicamente per proteggere se stesso o un terzo o per

separare gli avversari. In questo caso, infatti, il partecipante alla rissa,

pur agendo attivamente, non provoca né alimenta lo scontro, ma si limita a

contenerne i rischi (DTF 131 IV 150 consid. 2.1.2; Corboz, op. cit., ad art.

133 n. 15, Maeder, in op. cit., ad art. 133, n. 16 e segg., Donatsch, op. cit.,

pag. 66).

La punibilità di tutti i partecipanti alla rissa non è dunque un presupposto

essenziale per una condanna di chi è andato oltre gli atti tutelati dall’art.

133 cpv. 2 CP.

Lo

scopo dell’introduzione di questa norma è quello di coprire quei casi in cui è

difficile risalire all’autore delle lesioni o delle ferite mortali. Come nel

caso che ci occupa.

Per

realizzare il reato, soggettivamente, è richiesta l’intenzione, anche nella forma

del dolo eventuale, relativamente alle circostanze che caratterizzano la rissa.

Non è invece necessario che l’autore voglia o accetti la morte, rispettivamente

le lesioni corporali, poiché questa è una condizione oggettiva della punibilità

(Corboz, op. cit., ad art. 133, n. 13).

13. La difesa ha,

avantutto (soprattutto in prima sede, meno in appello), eccepito il fatto che

ci si trova qui confrontati con due distinte zuffe che hanno visto coinvolta da

una parte PC 1 con AP 2 e, dall’altra PC 2 con AP 1. In questo modo, quindi,

non sarebbe adempito il presupposto primario della rissa, cioè l’esistenza di

un alterco tra tre o più persone.

L’argomentazione

non è condivisibile. Essa tende a voler guardare al microscopio gli eventi,

mentre che per il loro esame occorre una visione più ampia, che consenta di

vedere esattamente cosa è avvenuto.

Il

fatto che ad un certo punto della lite due sorelle stessero accapigliandosi da

una parte, mentre le altre due lo stessero facendo a 5-6 metri di distanza (elemento

tra l’altro mai emerso dalle dichiarazioni delle persone coinvolte, se non in

occasione del dibattimento, fatto che induce a dubitare della sua correttezza),

anche se fosse credibile, non sarebbe sufficiente, da solo, a destituire del

suo carattere di alterco esteso a tutte e quattro gli eventi in disamina. Il

litigio è iniziato con i due schieramenti che si sono fronteggiati, nel loro

complesso. Non è mai stato nemmeno sostenuto che le imputate ce l’avessero con

una sola delle due sorelle, così come neppure che PC 1 e PC 2 fossero quel

giorno concentrate solo su una delle imputate, separatamente tra loro.

È

stata una zuffa che le ha viste coinvolte tutte assieme.

Che

le signore siano finite a menarsi a due a due è solo dovuto al caso e, anche, ad

uno svolgersi normale di queste baruffe. In effetti, non è raro che, invece

dell’ammucchiata di stile rugbistico, anche le risse finiscano con dei pestaggi

a due a due.

Le

foto in atti sono chiare al proposito: le sorelle erano tutte e quattro vicine e,

almeno tre, stavano anche malmenandosi: PC 1, AP 2 e PC 2, mentre l’altra, AP 1,

si sta dirigendo verso il gruppo (AI 11, doc. 8). Come già scritto in

precedenza, nessuna scappa e nessuna ha assunto una posizione di difesa.

Gli

eventi sono da considerarsi un tutt’uno: prima vi sono stati gli insulti

reciproci tra i due schieramenti, indirizzati alle componenti di quello

opposto, e immediatamente dopo sono passate alle mani.

14. Nessuna delle sorelle

ha avuto un comportamento limitato a respingere gli attacchi o separare i

contendenti. Neppure quelle che, nei decreti d’accusa poi corretti, potevano

apparire le vittime dell’aggressione da parte delle appellanti. In realtà,

anch’esse hanno giocato un ruolo attivo nella zuffa: la loro aggressività emerge

in maniera lampante, una volta di più, già solo dalle foto scattate quel

giorno: la postura delle mani di PC 1 è indice di un attacco, non di una

difesa, mentre il fatto che PC 2, “in tutta tranquillità”, stesse sferrando un

calcio e nel contempo telefonando, la dice lunga sulla sua intenzione di

intervenire nella lite.

Per

quanto concerne le due imputate, non va dimenticato, vi sono esplicite

ammissioni: esse stesse hanno ammesso di aver preso per i capelli

l’antagonista, rispettivamente di essersi afferrate e spintonate

vicendevolmente (VI AP 2 in verb. dib. di primo grado, pag. 1 e 2, che lo

conferma sia per lei che per AP 1; MP AP 1 del 26 luglio 2012, AI 36 classeur

1, pag. 12 e 13, nonché suo VI in verb. dib. di primo grado, pag. 1).

15. L’altro presupposto

oggettivo, cioè quello dell’esistenza di lesioni per almeno una persona è pure

adempito. Ampiamente, essendovi prove di almeno tre persone feritesi nel corso

della rissa.

Un

lieve trauma cranico, anche se senza commozione cerebrale, è una lesione

semplice ai sensi dell’art. 123 CP, così come lo sono, a maggior ragione, tutti

i danni alla salute attestati dai certificati medici di cui al considerando n.

3 di questa sentenza.

Ognuna

di queste lesioni può venire considerata una conseguenza diretta dell’alterco

del 30 agosto 2010, compresa la rottura della vertebra C6 subita da PC 1, che,

come spiegato più sopra, non si ha motivo di dubitare possa essere invece

riconducibile a problemi pregressi come vorrebbe la difesa.

I

danni per la salute patiti da AP 2 non sono stati contemplati nel capo

d’imputazione e, quindi, in virtù del principio accusatorio, non sono inclusi

nel dispositivo di condanna, anche se avrebbero potuto essere considerati.

La

dinamica, i colpevoli diretti e le cause di queste lesioni non hanno potuto

essere accertati, ma questo non è necessario per la fattispecie in questione,

che tende proprio a punire questo tipo di eventi, nei quali è impossibile

ricostruire come sono stati cagionati i danni per la salute delle persone

coinvolte. In linea teorica, potrebbero anche essere insorte a seguito di

cadute non direttamente imputabili all’antagonista della persona che le ha

subite (anche solo nella forma di una spinta), ma a una sua imperizia.

16. Soggettivamente, la

fattispecie è indubbiamente stata realizzata da entrambe le appellanti: esse

erano perfettamente coscienti di partecipare ad una rissa, cioè ad un alterco

che le vedeva coinvolte assieme alle due antagoniste. Che esse abbiano preso in

considerazione, se non finanche voluto, la lesione di qualcuna di loro non è

necessario. Anche se è più che verosimile che tutte le sorelle AP 1AP 2, non

solo quelle qui a giudizio, sapessero quali erano i rischi di quanto stavano

facendo e se ne siano scientemente prese il rischio (nella versione a loro più

favorevole, ma non in quella più realistica, che sarebbe quella del dolo

diretto).

17. Per tutto quanto

precede, quindi, la sentenza di condanna delle procedenti per il reato di rissa

deve essere confermata e gli appelli respinti.

Va qui osservato che sino ad ora la posizione penale delle altre

sorelle, PC 1 e PC 2, rispetto al reato di rissa, non è stata analizzata dal

Ministero pubblico, nonostante la stessa procuratrice abbia annunciato che lo

avrebbe fatto con il suo scritto del 18 maggio 2015 (doc. PP n. 16). Tenuto

conto dei tempi della prescrizione, si impone un rapido intervento in tal

senso, indipendentemente dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Commisurazione della pena

18. Chiunque prende parte

ad una rissa ai sensi dell’art. 133 cpv. 1 CP è punito con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

a. Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi

e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa, DTF 136 IV 55 consid.

5.4).

Giusta l’art. 42

cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se

una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal

commettere nuovi crimini o delitti.

Il cpv. 4 di

questa norma prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice

può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi

dell’articolo 106 CP.

b. Giusta l’art. 48

lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di

senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha tenuto

buona condotta.

Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di

quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono

trascorsi (per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi,

quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio

di secondo grado; DTF 132 IV 1 consid 6.2.1. pag. 4; STF 6B_10/2010 del 10

maggio 2010).

c. Il principio della

celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non

appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1

Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139).

Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della

celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di

questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa

(DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia

stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del

lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del

procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi

morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è

l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché

sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che

un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha, ad

esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio

di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria

(STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).

Siccome i ritardi nella

procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale federale ha fatto

derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a

livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più

frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche

l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54,

124 I 139 e 117 IV 124).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove sono

date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio

della celerità, occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione,

tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF

6S.37/2006 dell’8 giugno 2006).

19. La partecipazione alla

rissa del 30 agosto 2010 di tutte e quattro le sorelle, comprese le due

imputate, quindi, non può essere considerata un evento bagatellare ma - visto

il contesto nel quale si inserisce, costellato da tutta una serie di litigi con

esiti più o meno importanti che lo rendevano almeno prevedibile, se non

addirittura voluto – assume una certa rilevanza che influisce sulla colpa. Le

donne sapevano benissimo che, dalle parole, tutte sarebbero passate ai fatti e

potevano attendersi che ciò avrebbe, per finire, condotto al ferimento di

qualcuno.

Inoltre, né la presenza di

almeno una figlia di una di loro, né il fatto di trovarsi in un luogo pubblico,

hanno indotto almeno una parte di loro a ragionare ed a comportarsi civilmente.

Ciò posto, rilevato che la

commisurazione della pena non è stata oggetto di specifica contestazione,

questa Corte reputa le pene inflitte in prima sede corrette e rispettose dei

principi degli art. 47, 48 CP e 42 CP. Tuttavia, oltre al lungo tempo

trascorso, considerato dal primo giudice, vi è anche una violazione del

principio di celerità, già solo per il fatto che la sentenza motivata è stata

intimata 14 mesi dopo la comunicazione del dispositivo. Per questo, la pena

necessita di essere ulteriormente ritoccata d’ufficio verso il basso e portata

a 10 aliquote giornaliere. Le multe devono di riflesso essere contenute in fr.

120.-, rispettivamente 220.-.

Indennità ex art. 429 CPP

20. Visto l’esito dell’appello,

le pretese d’indennizzo avanzate dalle insorgenti ai sensi dell’art. 429 CPP

sono da respingere.

Tassa di giustizia e spese

21. Gli oneri processuali

di primo grado rimangono a carico delle appellanti secondo gli estremi sanciti

nella sentenza impugnata.

Gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1’000.- per tassa

di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese per ciascuno dei due appelli,

seguono la soccombenza e sono posti a carico delle prevenute (art. 428 cpv. 1

CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

34, 42, 44, 47 e segg. e 133 CP,

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello interposto

da AP 2 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP

2 è dichiarata autrice colpevole di rissa per avere, il 30

agosto 2014, a Lugano, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza, preso

parte unitamente alle sorelle AP 1, PC 1 e PC 2, ad una rissa che ha avuto

quale conseguenza il ferimento di PC 1 e di PC 2, così come da certificati

medici in atti.

1.2. AP

2 è condannata

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta)

cadauna, per un totale di fr. 600.- (seicento);

1.2.2. alla

multa di fr. 120.- (centoventi); in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

1.4. È

confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come

decisa in prima sede.

1.5. A AP 2 non sono

riconosciute indennità ex art. 429 CPP.

1.6. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr.

1’200.-

sono posti a carico di

dell’appellante.

2. L’appello

interposto da AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

2.1. AP

1 è dichiarata autrice colpevole di rissa per avere, il 30

agosto 2014, a Lugano, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza, preso

parte unitamente alle sorelle AP 2, PC 1 e PC 2, ad una rissa che ha avuto

quale conseguenza il ferimento di PC 1 e di PC 2, così come da certificati

medici in atti.

2.2. AP

1 è condannata

2.2.1. alla pena pecuniaria di

10 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, per un

totale di fr. 1'100.- (millecento);

2.2.2. alla

multa di fr. 220.- (duecentoventi); in caso di mancato pagamento la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

2.4. È

confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come

decisa in prima sede.

2.5. A AP 1 non sono riconosciute

indennità ex art. 429 CPP.

2.6. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr.

1’200.-

sono posti a carico di

dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.