17.2016.155
Partecipazione attiva ad una rissa sfociata nel ferimento di tre persone. Pena mitigata in ragione del lungo tempo trascorso e della violazione del principio di celerità
13 dicembre 2016Italiano47 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.155+191
Locarno
13 dicembre 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 22 giugno 2015 da
AP 1
e da
AP 2
entrambe rappr. DI 1
contro la sentenza emanata nei loro
confronti il 9 giugno 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata l’8 agosto 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 29 agosto 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 5561/2014
del 2 dicembre 2014, la PP PP 1 ha ritenuto AP 2 autrice colpevole di:
“1. aggressione
per avere, in data 30 agosto 2010, nei pressi del
posteggio del Padiglione Conza a Lugano, agendo in correità con la sorella AP 1,
preso parte
all’aggressione ai danni di PC 1 ePC 2, strattonandole per i capelli e colpendole
con calci, schiaffi, pugni, e – in particolare, per procurare più dolore – con
il tacco della scarpa, cagionando a PC 1 un trauma distorsivo cervicale con
frattura della vertebra del processo spinoso C6, uno strappo del legamento
collaterale ulnare all’articolazione metacarpofalangea 1 del pollice della mano
destra e una contusione escoriativa a livello dell’avambraccio sinistro,
lesioni attestate dai certificati medici 30 agosto 2010 (Dr. ssa med. __________),
4 novembre 2010 (Dr. med. __________), 8 novembre 2010 (Dr. med. __________), 9
novembre 2010 (Dr. med. __________), 12 novembre 2010 (Dr. med. __________), 3
dicembre 2010 (Dr. med. __________) e 17 marzo 2011 (Dr. med. __________) agli
atti, e cagionando a PC 2 un trauma distorsivo cervicale, un trauma cranico non
commotivo e un trauma contusivo dorsale e addominale, attestati dal certificato
medico 30 agosto 2010 (Dr. ssa __________) agli atti;
2. diffamazione
per avere, in
data 2 settembre 2011 a Davesco Soragno, durante una telefonata intercorsa fra
lei e __________, incolpato o perlomeno reso sospetta la sorella PC 1 di
condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla di lei
reputazione, in particolare per aver ammonito l’interlocutore che PC 1 sarebbe
una donna “di cattivo affare”, solita ad approfittare delle persone anziane,
dedita al meretricio e che suo figlio sarebbe il frutto di questo lavoro;
3. ingiuria
per avere, in
data 3 ottobre 2011, presso la Scuola Superiore Alberghiera a Bellinzona,
offeso l’onore di PC 1, tacciandola di “lesbica”;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli artt. 134, 173 cifra 1 e 177 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42
cpv. 1 e 4 CP”
e
ne ha proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da
fr. 60.- l’una, per complessivi fr. 3'600.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 800.-, con l’avvertenza
che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva sarebbe stata di
8 giorni. Le accusatrici private sono state rinviate al competente foro civile
per le loro pretese di tale natura.
L’accusa
ha pure postulato la condanna della prevenuta al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese di fr. 200.-.
B. Con decreto d’accusa
n. 5563/2014 del 2 dicembre 2014, la PP PP 1 ha ritenuto AP 1 autrice colpevole
di:
“1. aggressione
per avere, in
data 30 agosto 2010, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza a Lugano,
agendo in correità con la sorella AP 2,
preso parte
all’aggressione ai danni di PC 1 e PC 2, colpendole con calci, schiaffi e
pugni, procurando a PC 1 un trauma distorsivo cervicale con frattura della
vertebra del processo spinoso C6, uno strappo del legamento collaterale ulnare
all’articolazione metacarpofalangea 1 del pollice della mano destra e una
contusione escoriativa a livello dell’avambraccio sinistro, lesioni attestate
dai certificati medici 30 agosto 2010 (Dr. ssa med. __________), 4 novembre
2010 (Dr. med. __________), 8 novembre 2010 (Dr. med. C__________), 9 novembre
2010 (Dr. med. __________), 12 novembre 2010 (Dr. med. __________), 3 dicembre
2010 (Dr. med. __________) e 17 marzo 2011 (Dr. med. __________) agli atti, e
cagionando a PC 2 un trauma distorsivo cervicale, un trauma cranico non
commotivo e un trauma contusivo dorsale e addominale, attestati dal certificato
medico 30 agosto 2010 (Dr. ssa __________), agli atti;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 134 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP”
e
ne ha proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da
fr. 110.- l’una, per complessivi fr. 4'950.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 1'000.-, con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva sarebbe stata
di 10 giorni. Le accusatrici private sono state rinviate al competente foro
civile per le loro pretese di tale natura.
L’accusa
ha pure postulato la condanna della prevenuta al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 200.-.
C. In occasione del
dibattimento di primo grado del 4 maggio 2016, la giudice ha comunicato alle
parti la sua intenzione di esaminare, come subordinata, anche il reato di
rissa. A tal proposito, dopo aver sospeso l’udienza ed averla aggiornata al 1.
giugno 2016, ha contattato il procuratore pubblico. Ottenuto il consenso
scritto di quest’ultimo, con la richiesta di ritornare l’incarto non appena
Considerandi
possibile per l’esame della responsabilità penale delle altre due sorelle (doc.
PP n. 16), alla riapertura del procedimento, il Pretore ha così sottoposto alle
parti, in aggiunta, anche tale reato.
L’imputazione,
per quanto qui d’interesse ed oltre a quanto contenuto nei rispettivi DA, è
così stata estesa a quella di rissa per avere:
“a carico di AP 2:
per avere in
data 30 agosto 2010, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza a Lugano,
unitamente alle sorelle AP 1, PC 2 e PC 1 preso parte ad una rissa che ha avuto
come conseguenza il ferimento di PC 1 che ha subito un trauma distorsivo
cervicale con frattura della vertebra del processo spinoso C6, uno strappo del
legamento collaterale ulnare all’articolazione metacarpofalangea 1 del pollice
della mano destra e una contusione escoriativa a livello dell’avambraccio
sinistro, lesioni attestate dai certificati medici 30 agosto 2010 (Dr. ssa med.
__________), 4 novembre 2010 (Dr. med. __________), 8 novembre 2010 (Dr. med. __________),
9.
novembre 2010 (Dr. med. __________), 12 novembre 2010 (Dr. med. __________),
3.
dicembre 2010 (Dr. med. __________) e 17 marzo 2011 (Dr. med. __________)
agli atti, nonché il ferimento di PC 2 che ha subito un trauma distorsivo
cervicale, un trauma cranico non commotivo e un trauma contusivo dorsale e
addominale, attestati dal certificato medico 30 agosto 2010 (Dr. ssa __________)
agli atti;
a carico di AP
1:
per avere in
data 30 agosto 2010, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza a Lugano,
unitamente alle sorelle AP 2, PC 2 e PC 1 preso parte ad una rissa che ha avuto
come conseguenza il ferimento di PC 1 che ha subito un trauma distorsivo
cervicale con frattura della vertebra del processo spinoso C6, uno strappo del
legamento collaterale ulnare all’articolazione metacarpofalangea 1 del pollice
della mano destra e una contusione escoriativa a livello dell’avambraccio
sinistro, lesioni attestate dai certificati medici 30 agosto 2010 (Dr. ssa med.
__________), 4 novembre 2010 (Dr. med. __________), 8 novembre 2010 (Dr. med. __________),
9.
novembre 2010 (Dr. med. __________), 12 novembre 2010 (Dr. med. __________),
3.
dicembre 2010 (Dr. med. __________) e 17 marzo 2011 (Dr. med. __________)
agli atti, nonché il ferimento di PC 2 che ha subito un trauma distorsivo
cervicale, un trauma cranico non commotivo e un trauma contusivo dorsale e
addominale, attestati dal certificato medico 30 agosto 2010 (Dr. ssa __________)
agli atti”.
D. Con sentenza del 9
giugno 2015 la giudice della Pretura penale ha ritenuto le qui appellanti
autrici colpevoli di rissa, per i fatti descritti nell’estensione dei
rispettivi DA del 1. giugno 2016, qui sopra ripresa, e le ha, di conseguenza,
prosciolte dall’accusa di aggressione.
AP
2.
è stata pure assolta dalle imputazioni di diffamazione e ingiuria.
A
AP 2 è stata così inflitta una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da
fr. 60.- l’una, per un totale di fr. 900.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 180.- (pena sostitutiva
in caso di mancato pagamento, 3 giorni di detenzione) ed al pagamento di tasse
e spese giudiziarie di fr. 720.-. Allo Stato sono state accollate tasse e spese
giudiziarie per fr. 130.-. All’imputata è, pure, stata riconosciuta
un’indennità ex art. 429 CPP di fr. 500.-.
A
AP 1 è stata inflitta una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr.
110.
- l’una, per un totale di fr. 1'650.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 330.- (pena sostitutiva
in caso di mancato pagamento, 3 giorni di detenzione) ed al pagamento di tasse
e spese giudiziarie di fr. 750.-.
Eventuali
pretese di risarcimento del danno sono state rinviate al foro civile.
preso atto che - con tempestivo annuncio, AP 2 e AP
1.
hanno interposto appello contro la sentenza della Pretura penale.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta (intimata oltre un anno dopo la comunicazione del
Dispositivo
dispositivo, l’8 agosto 2016), entrambe hanno confermato l’intenzione di
impugnare la condanna, con dichiarazione di appello 29 agosto 2016, con cui hanno
precisato di impugnare i dispositivi n. 3., 3.1., 3.2., 4., 4.1., 4.2., postulando
il loro proscioglimento dall’accusa di rissa, con conseguente assegnazione di
tasse e spese allo Stato.
- contestualmente
alla dichiarazione di appello, le ricorrenti hanno introdotto delle istanze
probatorie, respinte integralmente con decisione del 28 ottobre 2016;
esperito il
pubblico dibattimento il 5 dicembre 2016, al quale hanno partecipato solo le
appellanti e durante il quale l’avv. DI 1, loro difensore, ha confermato le
richieste formulate con la dichiarazione d’appello, spiegandone i fondamenti,
ed ha postulato il riconoscimento di eque indennità ex art. 429 CPP.
Ritenuto in
fatto e in diritto
Le accusate e i
rapporti con le due sorelle
1. AP 2 è la quinta di
otto sorelle, tra le quali si annoverano AP 1, PC 1 e PC 2. Ella è nata il __________
a __________, in Marocco, ma si è trasferita in Svizzera, ove era in precedenza,
nel 1986, arrivata PC 1. Nel 1989 ha ottenuto il certificato di esercente e da
allora è sempre stata attiva nell’ambito della ristorazione. Ha due figli: __________,
nata il __________ dal matrimonio con un professore arabo di nome __________, ed
un ragazzo, nato il 30 giugno 2004 (MP del 12 maggio 2011, AI 21 classeur 2,
pag. 5 seg.).
AP 1 è nata il __________ a __________
(Marocco) e attualmente vive con il marito __________, di professione
bibliotecario a Mendrisio, a Melano. Sua figlia, __________ avuta il __________
dall’ex marito __________, abita con lei, mentre un secondo figlio, __________,
nato il __________ a Beni Mellalda da una relazione precedente, è all’estero
(AI 26, class. n. 2).
Al processo d’appello ha
dichiarato di lavorare a tempo parziale come barista.
Anche PC 1 è nata nella stessa
località marocchina delle imputate, il 3 marzo 1965, ove ha trascorso la prima
parte della sua vita, per poi trasferirsi nel nostro Paese e formare una
famiglia. Lo stesso ha fatto PC 2, nata a Beni Mellal il __________.
2. Al momento della
lite del 30 agosto 2010, i rapporti tra le 4 sorelle, divise in due
schieramenti che vedevano le imputate da una parte e le altre due dall’altra,
si erano già deteriorati da un paio d’anni in maniera grave per questioni
relative a cessioni di terreni in Marocco e per aspetti relativi al pagamento
dei costi di cura della madre, __________, gravemente malata di tumore e fatta
venire in Ticino, inizialmente con l’accordo di tutte, per essere curata dal
team del dr. __________.
La
diatriba era degenerata al punto da indurre PC 1 e PC 2 a far sottoscrivere
all’anziana genitrice uno scritto, autenticato da un notaio, con il quale
diffidava le qui prevenute dal chiedere informazioni sul suo stato di salute,
dal prendere decisioni che la riguardassero e dal visitarla qualora si fosse
trovata ricoverata in una struttura sanitaria, mentre autorizzava loro due a
prendersi carico di lei (AI 1, class. n. 1).
Nemmeno
negli ultimi attimi di vita della madre, spirata il 12 dicembre 2009
all’Ospedale civico di Lugano, le quattro sorelle sono riuscite ad addivenire
ad una tregua, tant’è che alle prevenute è stato solo concesso di vederla
brevemente sul letto di morte, ma poi, su richiesta di PC 1 e PC 2, sono state
allontanate da sanitari e polizia sulla scorta dei contenuti della diffida.
A
partire dal novembre 2009 PC 1 e PC 2 hanno sporto svariate querele penali nei
confronti delle imputate per reati contro l’onore, minaccia, vie di fatto e
tentate lesioni semplici (AI 7 e AI 8 class. n. 1).
Dall’altra
parte, anche AP 2 ha querelato le due sorelle “antagoniste” per i reati di
lesioni semplici, vie di fatto e ingiuria, in relazione ad un litigio avvenuto
il 3 ottobre 2011 presso la scuola superiore alberghiera di Bellinzona.
Inoltre,
tra le parti, sono state avviate anche delle procedure di natura civile ed
esecutiva, alcune delle quali pure in Marocco, per i beni ivi ubicati.
Tutte
le querele reciproche si sono concluse con dei decreti di abbandono del
dicembre 2014, ad eccezione di quelle concernenti i fatti qui in disamina.
I fatti del 30
agosto 2010
3. Il mattino del 30
agosto 2010, PC 1 e PC 2 si sono date appuntamento alle 11:00 sul piazzale del
Padiglione Conza di Lugano, per pranzare assieme ai loro figli, come avveniva,
per tradizione, ad ogni inizio di anno scolastico.
Nello
stesso luogo erano presenti anche le altre due sorelle AP 2 e AP 1: la prima
perché stava accompagnando la figlia __________ al liceo, e la seconda perché
aveva appena accompagnato la figlia __________ allo stesso istituto scolastico.
Verso
le ore 11:00, le quattro sorelle si sono trovate, non si sa bene se per caso o
per volontà di qualcuna di esse, faccia a faccia e sono subito iniziate le
provocazioni verbali, degenerate ben presto in una zuffa fisica, con
accapigliamenti, botte e cadute sull’asfalto. Alla stessa è stata costretta ad
assistere anche __________, che ha dapprima scattato due fotografie, poi
ammesse agli atti, ed in un secondo tempo, tentato di separare le contendenti.
Sulla
scena erano presenti almeno uno, se non due, testimoni, che tuttavia non hanno
potuto essere identificati.
In
esito alla lite, tutte e quattro le sorelle hanno asserito aver riportato delle
lesioni, ma solo tre di loro si sono fatte rilasciare dei certificati medici:
PC
1:
- certificato
del pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano del 30 agosto 2010 (AI 4,
class. n. 2), allestito dalla dr.ssa med. __________, che costata un trauma
distorsivo cervicale e del dito I della mano destra, oltre ad una frattura del
processo spinoso cervicale di C6 e dispone un'inabilità lavorativa del 100%
sino al 15 settembre seguente;
- certificato
medico del dr. med. __________ del 4 novembre 2010 con cui conferma le diagnosi
di frattura del processo spinoso C6 e la contusione/distorsione con
interessamento del collaterale mediale dell'estensore del dito I° a livello
della mano destra (AI 8, allegato A, class. n. 2) e chiarisce che dal momento
dell'infortunio del 30 agosto 2010 la paziente resta inabile al lavoro per
tempo indeterminato;
- certificato
medico della dr.ssa med. __________ dell'8 novembre 2010 (AI 8, allegato A, class.
n. 2), che attesta che a seguito degli eventi qui in discussione la signora PC
1 ha patito delle conseguenze psicofisiche, e stava subendo un disturbo post
traumatico con tendenze ansioso depressive;
- certificato
medico del dr. med. __________ del 9 novembre 2010 (AI 8, allegato A, class. n.
2) che conferma che la donna soffriva ancora di forti dolori dovuti alla
frattura del processo spinoso della 6 vertebra cervicale e di un importante
disturbo da stress post traumatico che richiedeva intensa presa a carico, cosa
confermata dal fatto che a quel momento ella era in trattamento da diversi
medici;
- scritto
19 gennaio 2011 del dr. med. __________ che attesta che la signora, dopo i
fatti del 30 agosto 2010 è stata vista dai medici del pronto soccorso, le cui
valutazioni cliniche e radiologiche sono state concludenti per una frattura
della vertebra cervicale C6 ed una contusione/distorsione con interessamento
del collaterale mediale/ulnare dell'estensore del dito I° a livello della mano
destra. A partire dal 15 settembre 2010 la paziente è passata a lui, quale
specialista ortopedico ed egli ha proceduto subito ad effettuare una TAC che ha
confermato l'esistenza della frattura. Pure confermata da lui è la distorsione.
Quale conseguenza, il medico preannuncia un'inabilità lavorativa a seguito
dell'evento infortunistico del 30 agosto 2010 almeno per tutto il 2011 (AI 14, class.
n. 1);
- certificato
medico 6 aprile 2011 del dr. med. __________, specialista in chirurgia della
mano, che dichiara che a causa del trauma subito all'articolazione
metacarpo-falangea è consigliato un intervento chirurgico (AI 21, class. n. 1).
PC
2:
- certificato
del pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano del 30 agosto 2010 (AI 4,
class. n. 2), allestito dalla dr.ssa med. __________, che attesta un trauma
distorsivo cervicale, un trauma cranico non commotivo ed un trauma contusivo
dorsale e addominale e ne dispone un'incapacità lavorativa al 100% sino al 2
settembre 2010;
- certificato
medico del dr. med. __________ del 22 novembre 2011, che seguiva la paziente
dal 3 settembre 2010, con cui attesta che la donna ha sviluppato uno stato
ansioso dopo l'aggressione subita a inizio settembre ed è in trattamento
medicamentoso (AI 12, class. n. 1).
AP 2:
- certificato
medico del pronto soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano del 30 agosto
2010, allestito dal dr. med. __________, che attesta un lieve trauma cranico
(AI 11, doc. 7, class. n. 2).
Tutte
le lesioni subite dalle tre sorelle e confermate dai medici sono di una certa
importanza, pur non essendo gravi.
Anche
AP 1 si è recata subito all’Ospedale, quello di Mendrisio, ma non ha prodotto
alcun attestato e non è neppure chiaro quali siano stati i problemi segnalati
(VI in verbale dib. di primo grado, pag. 1 e verbale dib. d’appello, pag. 3,
ove ha accennato ad una specie di lussazione al polso, ancora oggi visibile).
Il suo patrocinatore, in arringa di fronte alla Pretura penale, ha parlato di
un trauma contusivo al braccio destro (arringa allegata al verb. dib. di primo
grado, pag. 8 seg.).
4. Quanto precede
corrisponde a ciò che è stato possibile appurare oggettivamente. Per contro,
sulla dinamica le sorelle, a seconda dello schieramento, hanno fornito versioni
diametralmente diverse.
Prima
di addentrarsi in esse, per quanto necessario, è opportuno richiamare le due fotografie
scattate dalla figlia di AP 2. Da queste (AI 11, class. n. 2, doc. 8), si
vedono le quattro sorelle nei momenti iniziali del litigio del 30 agosto 2010: AP
2 è di spalle e, scalza, si sta confrontando con PC 1, che ha un braccio teso
verso il viso della sorella ed uno più alto, sopra la testa. AP 1 è pure di
spalle e sembra dirigersi verso il gruppo, del quale fa parte anche PC 2, che
ha un telefono all’orecchio e sta alzando una gamba contro AP 2, come per
calciarla.
E’
una scena dinamica, nella quale nessuna delle parti prevale e dalla quale
traspare in tutta evidenza come le quattro donne si siano fronteggiate faccia a
faccia.
La
posizione di PC 1, inoltre, non è certo quella di una persona che si limita a
difendersi, ma piuttosto di chi contrattacca.
5. PC 1 ha sostenuto
che, dopo aver parcheggiato vicino a PC 2 ed essere scese dall’auto, è
improvvisamente arrivata dietro di lei AP 2 che l’ha colpita con il tacco di
una scarpa che impugnava, all’avambraccio sinistro, facendola sanguinare. Il
sangue ha sporcato il maglione bianco che indossava. Ad un certo momento __________
l’ha ghermita per i capelli, sempre da dietro, facendola cadere a terra. Al suolo,
la figlia di AP 2 l’ha presa a calci. A fatica, è poi riuscita a mettersi
seduta e __________ l’ha presa di nuovo per i capelli ed ha continuato a
colpirla con ginocchiate e calci. AP 2 era pure davanti a lei e, sempre tenendola
per i capelli, cercava di farle abbassare il capo verso terra. PC 1 ha
ricordato d’aver ricevuto pedate alla schiena, alla testa, sulle spalle e alla
mano destra (MP 16 novembre 2010, AI 8, class. n. 2, pag. 2). L’attacco è
terminato quando un uomo, rimasto sconosciuto, è intervenuto per farle
smettere, così che AP 2 e la figlia sono fuggite. A questo punto, lei ha
chiamato la polizia e, dalla centrale, le è stato risposto che stava già
arrivando una pattuglia perché qualcun altro l’aveva allertata in precedenza.
La donna ha pure precisato che mentre lei veniva picchiata, anche la sorella PC
2 subiva la stessa sorte, ma che lei non ha visto nulla. Infine ella ha
denunciato il furto di un prezioso orologio Cartier, che sarebbe a suo dire avvenuto
durante la lotta (MP 16 novembre 2010, AI 8, classeur 2, pag. 2).
In
primo grado, PC 1 ha dichiarato che una volta scesa dall’auto ha visto AP 2 e AP
1, unitamente a __________, dirigersi verso di lei. PC 2 era a circa 2 metri ed
anche lei ha visto le tre donne. AP 2 è arrivata con l’intento di metterle le
mani addosso, l’ha insultata, ma lei non ha reagito, così che questa ha
cominciato a picchiarla e le ha tirato i capelli per avvicinarla a sé. Nel
frattempo è stata presa alla coda anche da __________ e a quel punto è caduta a
terra sulla schiena. Una volta al suolo, AP 2 le ha stortato anche il dito.
Inoltre le due donne, madre e figlia, l’hanno pure colpita con calci e pugni.
Anche PC 2 era a terra, con sopra AP 1. Un ragazzo è intervenuto a liberarla ed
un altro ha aiutato PC 2. A domanda diretta a sapere se aveva già avuto
problemi di salute prima, la donna ha risposto negativamente, così come ha
fatto alla domanda se ricordasse un momento in cui tutte e 4 le sorelle si sono
trovate assieme a discutere o litigare. Visionate le fotografie in atti, PC 2
ha dapprima dovuto correggere quest’ultima affermazione e, poi, ha precisato
che esse ritrarrebbero la fase finale della disputa (VI dib. di primo grado,
pag. 2).
Come
si vede, tra le due deposizioni vi sono delle differenze di rilievo, così come
ve ne sono rispetto a quanto mostrano le immagini, tra cui:
- l’aggressione
da dietro non è più menzionata al cospetto della giudice di prime cure, ma,
anzi, si parla di un attacco frontale;
- se
le foto riprendono la fase finale, come ha sostenuto, significa che le due
sorelle non sono scappate subito dopo l’intervento dello sconosciuto come
asserito la prima volta;
- nelle
foto non si vede alcuna macchia di sangue sulla maglia bianca;
- le
fotografie hanno immediatamente smentito la dichiarazione secondo la quale le
quattro sorelle non si sono trovate mai assieme a litigare, quel giorno;
- in
aula non ha fatto accenni al fatto che AP 2 si era tolta le scarpe e l’ha
colpita con il tacco, ferendola. Fatto anomalo, ritenuto che la prima volta ha
posto ripetutamente l’accento su questo fatto;
- PC
1, da quanto si vede nelle foto, non ha avuto un atteggiamento
passivo/difensivo.
6. PC 2 ha asserito che,
mentre scendeva dall’automobile, tenendo in mano il cellulare, si è sentita
prendere per i capelli da dietro da qualcuno. Questa persona, poi risultata
essere AP 1, l’ha trascinata, sempre tenendola per i capelli, facendola cadere
a terra e facendole battere il capo. A terra è stata poi colpita con calci alla
pancia, sferrati con scarpe con i tacchi. Lei, in stato di shock, non ha mai
reagito. Ad un certo punto qualcuno si è gettato sopra di lei per proteggerla e
allontanare AP 1. A quel momento, lei è riuscita a mettersi seduta e mentre era
in quella posizione è arrivata sua sorella AP 2 che l’ha colpita con il tacco
delle scarpe, che impugnava, alla spalla e alla sinistra della schiena. Mentre
succedeva questo, AP 1 la prendeva di nuovo per i capelli tenendola a terra (MP
11 novembre 2010, AI 7, class. n. 2, pag. 2). Poi è intervenuto un ragazzo e le
due sorelle sono scappate. Lui ha preso il numero di targa e glielo ha scritto
sul braccio, per poi andarsene. E’ stata così lei a chiamare la polizia, che le
ha risposto che erano già giunte altre telefonate. A suo dire, lei non ha mai
colpito le sorelle antagoniste.
Di
fronte alla Pretura penale, PC 2 ha sostenuto di essere stata aggredita alle
spalle da AP 1, che l’ha presa per i capelli, senza che prima lei si sia
accorta della presenza sua e di AP 2. Cadendo a terra ha dapprima picchiato la
testa ed è poi stata presa a calci dalla sorella che, con una mano, la teneva
sempre per la coda. Un ragazzo è fortunatamente intervenuto chiedendo a AP 1 di
lasciarla, e poi si è buttato sopra di lei per liberarla dall’aggressore, che è
scappata via. Non ha per contro né visto, né sentito, __________. Richiesta dal
difensore di esprimersi in merito a quanto aveva dichiarato l’11 novembre 2010
e meglio che quando era a terra, mentre AP 2 la picchiava con le scarpe, AP 1
la teneva per i capelli, PC 2 ha rifiutato di rispondere. Visionate infine le
fotografie, PC 2 ha asserito trattarsi delle fasi finali della disputa (VI dib.
di primo grado, pag. 2).
Le
incongruenze sono qui in primo luogo con quanto asserito da PC 1, che ha
sostenuto che anche lei aveva visto le due imputate e la figlia dirigersi verso
di loro. Inoltre, al processo di fronte alla Pretura penale, ella non ha più
sostenuto di essere stata picchiata dalle due imputate, ma solo da AP 1.
Differentemente da quanto scritto nel certificato medico del 30 agosto 2010 a
suo nome, ella non ha mai accennato d’essere stata malmenata a colpi
d’ombrello. Inoltre, anche lei come la sorella, ha dovuto ammettere, dopo aver
visionato le fotografie ed aver detto che erano state prese alla fine del litigio,
che le imputate non erano scappate subito dopo l’intervento dei due ragazzi,
come sostenuto inizialmente.
7. AP 1 ha spiegato che
lei e la sorella avevano appena lasciato i figli al liceo ed erano andate a
recuperare le auto al parcheggio Conza quando ha visto PC 2 entrare nel
piazzale. Poco dopo, sono state raggiunte da lei e da PC 1, a piedi, da dietro.
A suo dire, è stata attaccata da dietro e si è difesa, ma si è trattato di una
disputa ad esclusivo livello verbale, non fisico. Confrontata con i certificati
medici prodotti, ella ha ribadito di essersi limitata a difendersi e che
esistevano anche dei documenti che provano che pure lei è stata aggredita (MP
26 luglio 2012, AI 36, class. n. 1, pag. 12 seg.). Nel prosieguo del verbale,
messa al corrente delle dichiarazioni delle sorelle, ha poi affermato che lei e
PC 2 si sono solo spintonate e che ella non è caduta a terra, precisando successivamente
che nessuna delle quattro sorelle è caduta al suolo (MP 26 luglio 2012, AI 36, class.
n. 1, pag. 13). Infine, ha tenuto ad evidenziare come PC 1 soffrisse da tempo
di problemi alla schiena, per cui, sicuramente, le lesioni lamentate sono
precedenti al 30 agosto 2010.
Al
processo di primo grado (dichiarazioni confermate in appello dopo rilettura del
relativo verbale) ha puntualizzato che, mentre stava camminando con AP 2, ha
visto PC 2 vicina alla sua auto intenta a togliere le scarpe con il tacco e
mettere le infradito. Poi, dopo aver fatto ancora un po’ di strada, PC 2 l’ha
presa da dietro per i capelli, al ché lei ha reagito agguantandola per la
spalla, da dietro, allungando la mano per tirarla davanti a sé e farle mollare
la presa, riuscendoci. Non ha saputo ricordare se ha preso PC 2 per i capelli.
Quando è successo questo, girando un po’ la testa, ha visto che AP 2 era a
terra. All’inizio erano tutte e 4 vicine, poi sono finite lontano 5-6 metri. PC
2 non è mai invece caduta a terra (VI dib. di primo grado, pag. 1 seg.).
Per
l’imputata, la principale contraddizione sta nel fatto che nel primo verbale
inizialmente ha asserito che tra lei e le due sorelle, che l’hanno attaccata da
tergo, non vi sono state che urla, per poi modificare la versione e sostenere
d’essere stata aggredita solo da una di loro e di essersi difesa anche
fisicamente.
8. AP 2 ha affermato d’aver,
per puro caso, incontrato la sorella AP 1 al parcheggio del Conza, da poco uscita
dalla sua vettura e che, assieme, si sono incamminate con sua figlia __________
che le seguiva. Improvvisamente, ha riferito, si è trovata di fronte PC 1 e PC
2, in piedi, vicino ai loro veicoli. Queste hanno iniziato subito ad aggredirla
verbalmente dicendo “Vecchia, te l’abbiamo fatta, hai visto che non sei
riuscita a salutare la tua mamma?”. Poi PC 1 è andata verso di lei e l’ha
afferrata per i capelli, atto al quale ha reagito spingendola per allontanarla.
PC 1 ha aperto la sua macchina ed ha estratto un ombrello. Vedendo ciò, lei si
è spaventata. Si è quindi tolta un sandalo col tacco per difendersi. In seguito,
ha cercato di scappare ma PC 1 l’ha inseguita e le ha dato un’ombrellata in
testa. Lei, per contro, non ha colpito PC 1 con il sandalo. Poi lei (AP 2) è
scappata e se ne è andata via, per farsi in un secondo tempo visitare al pronto
soccorso (MP 12 maggio 2011, AI 21, class. n. 2, pag. 2). Ad esplicita domanda
dell’interrogante, che le ha chiesto come mai al nosocomio ha detto di essere
stata colpita con pugni e schiaffi, ha confermato di essere stata picchiata
anche in quel modo. A suo dire, __________ non è intervenuta in sua difesa - ma
si è limitata a spingerla (lei, AP 2) e dirle (sempre a lei, AP 2) di andare
via - così come non lo ha fatto AP 1 (MP 12 maggio 2011, AI 21, class. n. 2,
pag. 3 seg.). Sempre su domanda diretta, ha negato che AP 1 e PC 2 si siano
picchiate. Quest’ultima non ha nemmeno malmenato lei. Anche per AP 2, PC 1 aveva
problemi alla schiena già precedentemente alla lite, perché anni prima era
andata a lavorare in un night a Ginevra ed era tornata con la schiena rotta, in
seguito curata sotto copertura finanziaria della cassa malati (MP 12 maggio
2011, AI 21, class. n. 2, pag. 5).
Al
primo processo ha raccontato che quando le hanno viste, PC 1 e PC 2 si sono
avvicinate a loro, una da una parte e l’altra dall’altra, e tutte e quattro si
sono insultate vicendevolmente, in arabo. PC 1 l’ha in seguito presa per i
capelli, mollando la presa poco dopo, anche perché __________ l’ha spinta via (PC
1), dicendole (a PC 1) di lasciare stare sua madre. PC 1 si è allontanata ed è
andata a prendere l’ombrello dal baule della sua auto. Lei, vedendo questo, ha
preso la sua scarpa dal piede. La figlia __________ ha, nel frattempo, scattato
delle foto, dopo di che lei le ha detto di andare a scuola. Nel frattempo ha
visto AP 1 e PC 2 che si stavano strattonando per i capelli. Tutto è durato
pochi secondi e poi ognuna se ne è andata. PC 1 non ha avuto il tempo di
picchiarla con l’ombrello, ma ha potuto solo tirarglielo addosso, senza
prenderla. Inoltre ha ammesso di aver preso anche lei PC 1 per i capelli, ma
per difendersi. Mentre inizialmente tutte e 4 le sorelle erano vicine, in un
secondo tempo si sono ritrovate a litigare a coppie a una distanza di 5-6
metri.
In
appello, dopo che le è stata riletta, la prevenuta ha confermato la deposizione
resa in prima sede, rettificando, tuttavia, quanto detto in merito all’uso
dell’ombrello, asserendo di essere stata colpita in testa dalla sorella e che
il colpo non è stato troppo violento solo grazie al fatto che è riuscita a
tirarsi un po’ indietro (verbale dib. d’appello, pag. 2 seg.).
Neppure
le deposizioni di AP 2 sono esenti da contraddizioni o inciampi evidenti, tra
cui i seguenti:
- dapprima
ha sostenuto che la figlia si è concentrata solo su di lei per levarla dalle
mani dell’aggressore PC 1; in un secondo tempo ha invece dichiarato che __________
ha allontanato PC 1;
- non
vi è alcuna linearità neppure in merito ai colpi con l’ombrello: dopo aver a
più riprese asserito di essere stata presa a ombrellate, in Pretura penale ha esplicitamente
detto, anche questo a più riprese, detto di non essere stata colpita e, in
appello, ha di nuovo proposto la prima versione. Inoltre, nelle foto in atti,
non si vede alcun ombrello;
- ha
parlato di pugni e schiaffi solo quando l’interrogante di prima sede glieli ha
ricordati;
- dalle
fotografie a disposizione, la sua postura non appare decisamente quella di una
persona che intende solo difendersi, quanto piuttosto quella di una che attacca
o contrattacca.
9. __________ ha
dichiarato di essere stata accompagnata a scuola dalla madre, AP 2, e che,
mentre stavano attraversando il posteggio Conza con la zia AP 1, incontrata per
caso perché anche lei accompagnava la figlia al liceo, si sono parate davanti a
loro PC 1 e PC 2. PC 1 ha subito iniziato ad insultare ed aggredire sua mamma:
ha preso con una mano, frontalmente, i capelli di quest’ultima mentre con
l’altra la colpiva con pugni e calci (PG 22 dicembre 2012, AI 38, class. n. 2,
pag. 2). Appena visto ciò, lei ha imbracciato la macchina fotografica e ha
scattato le due foto in atti. Visto però che la situazione non si calmava, è
intervenuta anche lei afferrando AP 2 per il maglione e per un braccio,
tentando di portarla via. La giovane ha pure ricordato che, ad un certo punto, PC
1 ha trascinato sua madre per i capelli sino alla sua auto, dalla quale ha
estratto un ombrello con il quale l’ha colpita. Le altre due sorelle si stavano
nel frattempo ingiuriando, ma lei non sa dire cosa abbiano fatto. Ha negato che
tra AP 2 e PC 2 ci siano stati contatti fisici o verbali, così come ha negato d’aver
colpito PC 1 con dei calci (PG 22 dicembre 2012, AI 38, class. n. 2, pag. 2
seg.).
Come
si può notare, persino la teste, che neutra non è, ha presentato i fatti
contraddicendo quanto già la madre stessa ha detto: per tutti, si evidenzia
l’incongruenza sulla modalità dell’accapigliamento, che lei ha descritto essere
avvenuto frontalmente, e sull’uso dell’ombrello (rispetto alla seconda versione
della madre, poi corretta).
10. L’impressione che si
trae dalla lettura delle varie dichiarazioni di tutte e quattro le sorelle è
quella che nessuna di loro è interamente credibile, sia perché non sono state
lineari, sia perché alcune descrizioni dei fatti si contraddicono con quelle
delle altre, sia perché il tipo di lesioni riscontrate non trova spiegazione
nel loro dire, sia perché i pochi riscontri oggettivi le sconfessano, sia
perché sono in parte illogiche ed inspiegabili.
Oltre
alle irregolarità illustrate nei considerandi che precedono, si rinvia qui
anche alle riflessioni della sentenza impugnata, che spiega dettagliatamente
quali sono i punti deboli delle varie deposizioni, in modo particolare ai
considerandi 37 e 38, così come consentito dall’art. 82 cpv. 4 CPP.
Va
poi aggiunto che è alquanto anomalo che, pur essendovi stati due testimoni ed
essendo le sorelle AP 1AP 2 abituate a querelarsi a vicenda, nessuna di esse
abbia chiesto i dati personali ai testi presenti in loco, che avrebbero potuto
facilmente corroborare le loro versioni, se integralmente veritiere. Questo
fatto, per quanto vale, lascia piuttosto intendere che nessuna di loro abbia
raccontato interamente la verità.
11. Nonostante queste
incertezze, nella vicenda sussistono dei punti fermi, accertati, che consentono
di giungere ad un giudizio.
È,
in effetti, assodato che:
- il 30 agosto 2010,
tra le 4 sorelle vi è stato un litigio, in occasione del quale esse sono venute
alle mani ed in seguito al quale tutte hanno subito delle lesioni;
- tre delle sorelle AP
1AP 2 hanno potuto provare con certificati medici d’aver subito conseguenze
fisiche e psichiche a seguito dell’evento;
- tutte le lesioni
possono essere ricondotte alla zuffa. In effetti, i traumi cranici riscontrati,
sono stati indicati dai medici come conseguenza della lite. Nonostante le
imputate sostengano il contrario, il trauma distorsivo cervicale con frattura
della vertebra C6 e lo strappo del ligamento ulnare all’articolazione
matacarpofalangea del pollice della mano destra, sono perfettamente compatibili
con le conseguenze di una baruffa del genere di quella del 30 agosto 2010. Non
vi è alcun elemento che possa anche solo lasciar sospettare che potessero
essere pregresse. Simili problemi non sono certamente della stessa natura di
quelli che, secondo le imputate, PC 1 ha avuto quando, a suo tempo (quindi
svariati anni prima) aveva lavorato in un night della Svizzera interna;
- tutte hanno
riconosciuto che la lite è stata tra due schieramenti: da una parte PC 1 e PC 2
e dall’altra le imputate;
- dalle foto si vede
che, almeno in quel momento, erano tutte e quattro molto vicine e che AP 2, PC
2 e PC 1 erano attive anche fisicamente, nessuna delle tre in una posizione di
difesa (di certo le braccia in alto, come aveva PC 1, non si sollevano per
difendersi ma per attaccare). Inoltre, nessuna delle sorelle sembra spaventata
o intenzionata a fuggire, ma, anzi, tutte tendono a convergere proprio alla
ricerca del contatto fisico.
Rissa,
art. 133 CP
12. Giusta
l’art. 133 cpv. 1 CP, chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza
la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria.
La rissa è uno scontro fisico tra almeno tre persone che vi partecipano
attivamente. Il comportamento punibile consiste proprio nel partecipare alla
lite. La nozione di “partecipazione” deve essere intesa in senso lato. Deve,
pertanto, essere considerato partecipante sia colui che colpisce un altro
protagonista, sia chiunque prenda parte attivamente al litigio compiendo un
atto di violenza (DTF 131 IV 150 consid. 2.1; 106 IV 246 consid. 3e; Corboz,
op. cit., ad art. 133 n. 2-5, Maeder, in op. cit., ad art. 133, n. 10-11,
Donatsch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 65 e seg.).
Come per il reato di aggressione, l’art. 133 cpv. 1 CP presuppone la morte o la
lesione di una persona, ciò che è una condizione oggettiva di punibilità (cfr.
Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 7 e segg.; Trechsel/Pieth, op. cit., ad art.
133 n. 7).
Dal profilo soggettivo è
richiesta l’intenzione (cfr. DTF 106 IV 251 consid. 3b;
Corboz, op. cit., ad art. 133 n. 13; cfr. Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 133
n. 6).
L’art.
133 cpv. 2 CP dichiara, poi, non punibile chi si limita a respingere gli
attacchi od a separare i contendenti. Ciò è il caso qualora il partecipante ad
una rissa si attivi unicamente per proteggere se stesso o un terzo o per
separare gli avversari. In questo caso, infatti, il partecipante alla rissa,
pur agendo attivamente, non provoca né alimenta lo scontro, ma si limita a
contenerne i rischi (DTF 131 IV 150 consid. 2.1.2; Corboz, op. cit., ad art.
133 n. 15, Maeder, in op. cit., ad art. 133, n. 16 e segg., Donatsch, op. cit.,
pag. 66).
La punibilità di tutti i partecipanti alla rissa non è dunque un presupposto
essenziale per una condanna di chi è andato oltre gli atti tutelati dall’art.
133 cpv. 2 CP.
Lo
scopo dell’introduzione di questa norma è quello di coprire quei casi in cui è
difficile risalire all’autore delle lesioni o delle ferite mortali. Come nel
caso che ci occupa.
Per
realizzare il reato, soggettivamente, è richiesta l’intenzione, anche nella forma
del dolo eventuale, relativamente alle circostanze che caratterizzano la rissa.
Non è invece necessario che l’autore voglia o accetti la morte, rispettivamente
le lesioni corporali, poiché questa è una condizione oggettiva della punibilità
(Corboz, op. cit., ad art. 133, n. 13).
13. La difesa ha,
avantutto (soprattutto in prima sede, meno in appello), eccepito il fatto che
ci si trova qui confrontati con due distinte zuffe che hanno visto coinvolta da
una parte PC 1 con AP 2 e, dall’altra PC 2 con AP 1. In questo modo, quindi,
non sarebbe adempito il presupposto primario della rissa, cioè l’esistenza di
un alterco tra tre o più persone.
L’argomentazione
non è condivisibile. Essa tende a voler guardare al microscopio gli eventi,
mentre che per il loro esame occorre una visione più ampia, che consenta di
vedere esattamente cosa è avvenuto.
Il
fatto che ad un certo punto della lite due sorelle stessero accapigliandosi da
una parte, mentre le altre due lo stessero facendo a 5-6 metri di distanza (elemento
tra l’altro mai emerso dalle dichiarazioni delle persone coinvolte, se non in
occasione del dibattimento, fatto che induce a dubitare della sua correttezza),
anche se fosse credibile, non sarebbe sufficiente, da solo, a destituire del
suo carattere di alterco esteso a tutte e quattro gli eventi in disamina. Il
litigio è iniziato con i due schieramenti che si sono fronteggiati, nel loro
complesso. Non è mai stato nemmeno sostenuto che le imputate ce l’avessero con
una sola delle due sorelle, così come neppure che PC 1 e PC 2 fossero quel
giorno concentrate solo su una delle imputate, separatamente tra loro.
È
stata una zuffa che le ha viste coinvolte tutte assieme.
Che
le signore siano finite a menarsi a due a due è solo dovuto al caso e, anche, ad
uno svolgersi normale di queste baruffe. In effetti, non è raro che, invece
dell’ammucchiata di stile rugbistico, anche le risse finiscano con dei pestaggi
a due a due.
Le
foto in atti sono chiare al proposito: le sorelle erano tutte e quattro vicine e,
almeno tre, stavano anche malmenandosi: PC 1, AP 2 e PC 2, mentre l’altra, AP 1,
si sta dirigendo verso il gruppo (AI 11, doc. 8). Come già scritto in
precedenza, nessuna scappa e nessuna ha assunto una posizione di difesa.
Gli
eventi sono da considerarsi un tutt’uno: prima vi sono stati gli insulti
reciproci tra i due schieramenti, indirizzati alle componenti di quello
opposto, e immediatamente dopo sono passate alle mani.
14. Nessuna delle sorelle
ha avuto un comportamento limitato a respingere gli attacchi o separare i
contendenti. Neppure quelle che, nei decreti d’accusa poi corretti, potevano
apparire le vittime dell’aggressione da parte delle appellanti. In realtà,
anch’esse hanno giocato un ruolo attivo nella zuffa: la loro aggressività emerge
in maniera lampante, una volta di più, già solo dalle foto scattate quel
giorno: la postura delle mani di PC 1 è indice di un attacco, non di una
difesa, mentre il fatto che PC 2, “in tutta tranquillità”, stesse sferrando un
calcio e nel contempo telefonando, la dice lunga sulla sua intenzione di
intervenire nella lite.
Per
quanto concerne le due imputate, non va dimenticato, vi sono esplicite
ammissioni: esse stesse hanno ammesso di aver preso per i capelli
l’antagonista, rispettivamente di essersi afferrate e spintonate
vicendevolmente (VI AP 2 in verb. dib. di primo grado, pag. 1 e 2, che lo
conferma sia per lei che per AP 1; MP AP 1 del 26 luglio 2012, AI 36 classeur
1, pag. 12 e 13, nonché suo VI in verb. dib. di primo grado, pag. 1).
15. L’altro presupposto
oggettivo, cioè quello dell’esistenza di lesioni per almeno una persona è pure
adempito. Ampiamente, essendovi prove di almeno tre persone feritesi nel corso
della rissa.
Un
lieve trauma cranico, anche se senza commozione cerebrale, è una lesione
semplice ai sensi dell’art. 123 CP, così come lo sono, a maggior ragione, tutti
i danni alla salute attestati dai certificati medici di cui al considerando n.
3 di questa sentenza.
Ognuna
di queste lesioni può venire considerata una conseguenza diretta dell’alterco
del 30 agosto 2010, compresa la rottura della vertebra C6 subita da PC 1, che,
come spiegato più sopra, non si ha motivo di dubitare possa essere invece
riconducibile a problemi pregressi come vorrebbe la difesa.
I
danni per la salute patiti da AP 2 non sono stati contemplati nel capo
d’imputazione e, quindi, in virtù del principio accusatorio, non sono inclusi
nel dispositivo di condanna, anche se avrebbero potuto essere considerati.
La
dinamica, i colpevoli diretti e le cause di queste lesioni non hanno potuto
essere accertati, ma questo non è necessario per la fattispecie in questione,
che tende proprio a punire questo tipo di eventi, nei quali è impossibile
ricostruire come sono stati cagionati i danni per la salute delle persone
coinvolte. In linea teorica, potrebbero anche essere insorte a seguito di
cadute non direttamente imputabili all’antagonista della persona che le ha
subite (anche solo nella forma di una spinta), ma a una sua imperizia.
16. Soggettivamente, la
fattispecie è indubbiamente stata realizzata da entrambe le appellanti: esse
erano perfettamente coscienti di partecipare ad una rissa, cioè ad un alterco
che le vedeva coinvolte assieme alle due antagoniste. Che esse abbiano preso in
considerazione, se non finanche voluto, la lesione di qualcuna di loro non è
necessario. Anche se è più che verosimile che tutte le sorelle AP 1AP 2, non
solo quelle qui a giudizio, sapessero quali erano i rischi di quanto stavano
facendo e se ne siano scientemente prese il rischio (nella versione a loro più
favorevole, ma non in quella più realistica, che sarebbe quella del dolo
diretto).
17. Per tutto quanto
precede, quindi, la sentenza di condanna delle procedenti per il reato di rissa
deve essere confermata e gli appelli respinti.
Va qui osservato che sino ad ora la posizione penale delle altre
sorelle, PC 1 e PC 2, rispetto al reato di rissa, non è stata analizzata dal
Ministero pubblico, nonostante la stessa procuratrice abbia annunciato che lo
avrebbe fatto con il suo scritto del 18 maggio 2015 (doc. PP n. 16). Tenuto
conto dei tempi della prescrizione, si impone un rapido intervento in tal
senso, indipendentemente dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Commisurazione della pena
18. Chiunque prende parte
ad una rissa ai sensi dell’art. 133 cpv. 1 CP è punito con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
a. Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto
precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi
e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa, DTF 136 IV 55 consid.
5.4).
Giusta l’art. 42
cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se
una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal
commettere nuovi crimini o delitti.
Il cpv. 4 di
questa norma prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice
può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi
dell’articolo 106 CP.
b. Giusta l’art. 48
lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di
senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha tenuto
buona condotta.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di
quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono
trascorsi (per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi,
quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio
di secondo grado; DTF 132 IV 1 consid 6.2.1. pag. 4; STF 6B_10/2010 del 10
maggio 2010).
c. Il principio della
celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non
appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1
Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139).
Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della
celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di
questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa
(DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia
stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del
lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del
procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi
morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è
l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché
sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che
un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha, ad
esempio, giudicato inaccettabili e costitutivi di una violazione del principio
di celerità un'inattività di tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria
(STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).
Siccome i ritardi nella
procedura penale non possono più essere sanati, il Tribunale federale ha fatto
derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a
livello di pena. La violazione di tale principio comporterà, nei casi più
frequenti, una riduzione oppure addirittura la rinuncia ad una pena o anche
l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54,
124 I 139 e 117 IV 124).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, laddove sono
date le condizioni per applicare sia l'art. 48 lett. e CP sia il principio
della celerità, occorre tenere conto di entrambi i fattori di riduzione,
tenendo presente sia l'entità del ritardo che l'intensità della violazione (STF
6S.37/2006 dell’8 giugno 2006).
19. La partecipazione alla
rissa del 30 agosto 2010 di tutte e quattro le sorelle, comprese le due
imputate, quindi, non può essere considerata un evento bagatellare ma - visto
il contesto nel quale si inserisce, costellato da tutta una serie di litigi con
esiti più o meno importanti che lo rendevano almeno prevedibile, se non
addirittura voluto – assume una certa rilevanza che influisce sulla colpa. Le
donne sapevano benissimo che, dalle parole, tutte sarebbero passate ai fatti e
potevano attendersi che ciò avrebbe, per finire, condotto al ferimento di
qualcuno.
Inoltre, né la presenza di
almeno una figlia di una di loro, né il fatto di trovarsi in un luogo pubblico,
hanno indotto almeno una parte di loro a ragionare ed a comportarsi civilmente.
Ciò posto, rilevato che la
commisurazione della pena non è stata oggetto di specifica contestazione,
questa Corte reputa le pene inflitte in prima sede corrette e rispettose dei
principi degli art. 47, 48 CP e 42 CP. Tuttavia, oltre al lungo tempo
trascorso, considerato dal primo giudice, vi è anche una violazione del
principio di celerità, già solo per il fatto che la sentenza motivata è stata
intimata 14 mesi dopo la comunicazione del dispositivo. Per questo, la pena
necessita di essere ulteriormente ritoccata d’ufficio verso il basso e portata
a 10 aliquote giornaliere. Le multe devono di riflesso essere contenute in fr.
120.-, rispettivamente 220.-.
Indennità ex art. 429 CPP
20. Visto l’esito dell’appello,
le pretese d’indennizzo avanzate dalle insorgenti ai sensi dell’art. 429 CPP
sono da respingere.
Tassa di giustizia e spese
21. Gli oneri processuali
di primo grado rimangono a carico delle appellanti secondo gli estremi sanciti
nella sentenza impugnata.
Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1’000.- per tassa
di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese per ciascuno dei due appelli,
seguono la soccombenza e sono posti a carico delle prevenute (art. 428 cpv. 1
CPP).
Per questi
motivi,
visti gli
art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
34, 42, 44, 47 e segg. e 133 CP,
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello interposto
da AP 2 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP
2 è dichiarata autrice colpevole di rissa per avere, il 30
agosto 2014, a Lugano, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza, preso
parte unitamente alle sorelle AP 1, PC 1 e PC 2, ad una rissa che ha avuto
quale conseguenza il ferimento di PC 1 e di PC 2, così come da certificati
medici in atti.
1.2. AP
2 è condannata
1.2.1. alla
pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta)
cadauna, per un totale di fr. 600.- (seicento);
1.2.2. alla
multa di fr. 120.- (centoventi); in caso di mancato pagamento la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
1.4. È
confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come
decisa in prima sede.
1.5. A AP 2 non sono
riconosciute indennità ex art. 429 CPP.
1.6. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr.
1’200.-
sono posti a carico di
dell’appellante.
2. L’appello
interposto da AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
2.1. AP
1 è dichiarata autrice colpevole di rissa per avere, il 30
agosto 2014, a Lugano, nei pressi del posteggio del Padiglione Conza, preso
parte unitamente alle sorelle AP 2, PC 1 e PC 2, ad una rissa che ha avuto
quale conseguenza il ferimento di PC 1 e di PC 2, così come da certificati
medici in atti.
2.2. AP
1 è condannata
2.2.1. alla pena pecuniaria di
10 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci) cadauna, per un
totale di fr. 1'100.- (millecento);
2.2.2. alla
multa di fr. 220.- (duecentoventi); in caso di mancato pagamento la pena
detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2.4. È
confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come
decisa in prima sede.
2.5. A AP 1 non sono riconosciute
indennità ex art. 429 CPP.
2.6. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr.
1’200.-
sono posti a carico di
dell’appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.