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Decisione

17.2016.157

Messa in commercio di apparecchi, sapendo, almeno a titolo eventuale, della loro attitudine a essere utilizzati per l'ascolto o la ripresa illecita di suoni o immagini e possesso illegale di una bombo

15 marzo 2017Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto d’accusa

n. 3089/2014 del 14 luglio 2014 il procuratore pubblico PP 1 ha posto in stato

d’accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino AP 1, siccome ritenuto

autore colpevole di:

“1. messa in

circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono

e delle immagini

per

avere, durante un periodo non meglio precisato ma almeno da settembre/ottobre

2013 (data d’inizio attività della __________) al 17 dicembre 2013, a Manno, in

qualità di socio e gerente della società precitata, messo in circolazione

importando, esportando, acquistando, vendendo (tramite il sito __________),

nonché posseduto apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto

illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, e meglio per avere messo

in circolazione almeno 30 apparecchi tecnici destinati a scopi illeciti poiché

dissimulati in oggetti d’uso e commercio comune (chiavi USB, penne, orologi,

calcolatrici, portachiavi, radio, telecomando, libro e sensori) e dunque

difficilmente riconoscibili;

2. infrazione alla LF sulle armi e sulle

munizioni

per avere, a Manno, presso la __________, perlomeno dal

settembre/ottobre 2013, senza diritto posseduto armi, parti di armi essenziali

o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di

munizioni, e meglio 1 bomboletta spray al pepe contenente il clorobenzilideno

malononitrilo;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di

tempo;

reati

previsti dagli artt. 179sexies cifra 1 CP e 33 cpv. 1 lett. a

LArm;

richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4, 44 cpv. 2 CPS”;

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 40 aliquote

giornaliere

di fr. 100.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

4'000.–,

sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre

anni,

alla multa di fr. 800.–, con pena detentiva sostitutiva di 8

giorni

e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle

spese

giudiziarie di fr. 100.–.

Il procuratore pubblico ha

inoltre fatto ordine al prevenuto di non più mettere in circolazione e

soprattutto vendere gli apparecchi tecnici destinati all’ascolto illecito o

alla presa illecita di suoni od immagini tramite il sito internet __________.

Infine

ha confermato il sequestro operato dalla polizia il 17 dicembre 2013 dei

seguenti oggetti:

- 1 radio

sveglia con video camera occultata con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);

-

3 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e

telecomando (Rep. __________);

-

2 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e

telecomando (Rep. __________);

-

2 penne con videocamera occultata audio e video con cavo USB (Rep. __________);

-

7 penne registratore audio occultata, marca Memo Q con astuccio

(Rep.

__________);

-

1 registratore audio per ambientali con cavo USB, cuffie e telecomando (Rep.

__________);

-

3 flash pen USB con registratore audio occultato, bianco (Rep. __________);

-

3 flash pen USB con videocamera occultata audio e video, nero

(Rep.

__________);

-

4 flash pen USB con registratore audio occultato, marca REC, argento e blu (Rep.

__________);

-

Considerandi

2.

portachiavi con videocamera occultata audio e video marca Velleman

Leisure, nero (Rep. __________);

-

1.

calcolatrice con registratore audio occultato, marca Memo Q, cavo USB (Rep.

__________);

-

1.

orologio da polso con videocamera occultata, audio e video

(Rep.

__________);

-

1.

orologio da tavola con videocamera occultata, audio e video con cavo USB (Rep.

__________);

-

1.

libero con videocamera occultata, audio e video (Rep. __________);

-

2.

ambientale GSM con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);

-

1.

telecomando universale con videocamera occultata, audio e video, marca

Chunghop, nero (Rep. __________);

-

1.

telefono cellulare iPhone con videocamera occultata, audio e video con

cavo USB e 2 adattatori (Rep. __________);

-

1.

ambientale audio con alimentazione a rete (Rep. __________);

-

3.

ambientali RF con confezione (Rep, __________);

-

1.

ambientale RF (Rep. __________);

-

1.

sensore di movimento con videocamera occultata, audio e video, marca Konig

cavo jack e USB e telecomando (Rep. __________);

-

1.

sensore antincendio con videocamera occultata, audio e video, cavo USB e

telecomando (Rep. __________);

-

1.

spray al pepe (Rep. __________).”

B. AP 1 ha interposto

tempestiva opposizione al ricordato decreto d’accusa, cosicché il procuratore

pubblico ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

Previo dibattimento,

tenutosi il 14 dicembre 2015, con sentenza di ugual data la giudice della

Pretura penale ha pressoché integralmente confermato il decreto d’accusa. Il

giudizio impugnato diverge, in effetti, dal decreto d’accusa solo per la durata

del periodo di prova, ridotto da tre a due anni e per l’ordine di dissequestro

dei due oggetti figuranti nell’elenco di cui sopra, repertati con i numeri __________

e __________.

C. Contro la sentenza

della Pretura penale, l’imputato ha tempestivamente annunciato appello.

Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, egli ha confermato la sua

intenzione di impugnare la sentenza con dichiarazione d’appello del 5 settembre

2016.

ove ha precisato di ricorrere contro l’intera decisione, postulando il suo

proscioglimento dall’accusa di messa in circolazione e propaganda di apparecchi

di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini e di infrazione alla

Legge federale sulle armi e sulle munizioni, con contestuale riconoscimento di

un’indennità per i costi di difesa dell’ordine di fr. 13'000.– + IVA, nonché il

dissequestro degli oggetti sequestrati.

Un’istanza

probatoria dell’imputato (prova peritale e testimoniale), formulata con la dichiarazione

d’appello, è stata respinta dalla direzione del procedimento con decreto 20

ottobre 2016.

L’imputato

ha chiesto di essere interrogato dalla Corte, sicché l’appello è stato trattato

in procedura orale.

Il

dibattimento si è tenuto il 15 febbraio 2017 alla presenza dell’imputato e del

suo difensore, mentre che il procuratore pubblico con scritto del 23 dicembre

2016.

ha declinato la sua partecipazione, postulando nondimeno la conferma del

primo giudizio.

In

coda alla propria arringa, il difensore ha ribadito la richiesta di

proscioglimento integrale dell’imputato. In via subordinata, egli ha postulato

l’esenzione da ogni pena e, in via ancor più subordinata, che la pena

pecuniaria sia contenuta in 5 aliquote giornaliere di fr. 50.– cadauna. Il tutto,

con riconoscimento di un’indennità a suo favore di fr. 13'000.– più IVA.

Considerato

in fatto e in

diritto:

1.

Il 17 novembre 2013

un sedicente “Gruppo __________” segnalava al Consigliere di Stato Norman

Gobbi, con copia al Ministero Pubblico della Confederazione (antenna di

Lugano), una violazione dell’art. 179sexies CP, allegando una serie

di documenti internet, riguardanti negozi di articoli per spionaggio e

controspionaggio “__________” siti a Milano, in Viale __________, in Via

__________ e in Viale __________ e “__________”, con indirizzo in Via __________

a Manno (AI 4). In particolare, e per quanto qui d’interesse, risultava che il

sito __________ pubblicizzava prodotti spy audio e video quali occhiali da

vista, orologi, sveglie, penne, orologi da tavolo con spy, e altro ancora. Ciò

che indiziava, secondo il segnalante, la messa in circolazione e propaganda di

apparecchi di ascolto e di registrazione (illeciti) del suono e delle immagini

nascosti in oggetti di uso comune, reato previsto, appunto, dall’art. 179sexies

CP.

La segnalazione era in

seguito trasmessa, per competenza, al Ministero Pubblico di Lugano che, per

mano dell’ex procuratore pubblico __________, il 13 dicembre 2013 emetteva un

ordine di perquisizione e sequestro presso __________, Via __________, Manno,

società costituita il 27 maggio 2013, facente capo a AP 1, socio gerente,

nonché intestatario del dominio __________ (AI 1).

2.

Il 17 dicembre 2013

la polizia cantonale ha eseguito la perquisizione nei locali della __________,

provvedendo al sequestro di 43 apparecchi tecnici destinati all’ascolto o alla

presa di suoni o immagini, dissimulati in oggetti d’uso e commercio comune,

come chiavi USB, penne, orologi, calcolatrici, portachiavi, ecc., oltre a uno

Jammer GSM (vedi AI 6, all. 7), 4 spray al pepe, documentazione varia e

classificatori (AI 6 all. 5, 11 e 12).

3.

Davanti agli

inquirenti, AP 1 ha affermato di aver gestito come titolare, tra il 1974 e il

1986.

in Italia, un’agenzia investigativa che collaborava con carabinieri,

polizia, guardia di finanza, polizie private e anche avvocati, tramite

l’organizzazione di corsi specialistici. In seguito ha fondato un’altra società

di consulenza e investigazioni, attiva anche nella vendita di prodotti per

sordomuti, aprendo poi, nel 1996, il suo primo negozio a Milano “dove

vendevo videocamere e registratori audio nascosti in oggetti”.

All’inizio

del 2013 l’imputato ha deciso di trasferirsi in Ticino per insediarvi

un’attività di “corsi e consulenza per la sicurezza”.

A

tale scopo si è rivolto a __________, fiduciario commercialista e

amministratore unico della __________ di Lugano, che il 27 maggio 2013 ha

costituito per lui la __________, divenendone socio e gerente, ruolo poi ceduto

all’imputato il 16 settembre 2013, una volta che questi aveva ottenuto il

permesso di risiedere in Svizzera. L’attività di __________ è iniziata

nell’autunno 2013 con la messa online del sito __________, ove figuravano i

prodotti offerti, che non venivano però venduti online, bensì “sempre di persona”.

Confrontato

con i contenuti dell’art. 179sexies CP, AP 1 ha dichiarato che prima

di iniziare a vendere videocamere e registratori audio nascosti in Svizzera, si

era informato presso il suo commercialista __________, il quale aveva

telefonato, in sua presenza, a un avvocato. Inoltre, egli avrebbe assunto

ulteriori informazioni presso il signor __________ dell’ufficio dei permessi

(Servizio autorizzazioni commercio e giochi).

Circa le modalità di

offerta, egli ha precisato che i clienti, una volta consultato l’assortimento

dei prodotti su internet, prendevano contatto con lui, dopodiché vi era un

incontro ove egli ascoltava le loro esigenze e consigliava il prodotto. Sempre

a suo dire, nulla è mai stato venduto in Svizzera (verbale di polizia del 18

dicembre 2013, pag. 3-4, AI 6, all. 1), ciò che ha tenuto a ribadire davanti

alla giudice della Pretura penale:

“Tutta la merce sequestrata era destinata alla

vendita, che però non era ancora avvenuta in quanto l’attività non era ancora

iniziata in Svizzera. Avevo venduto della merce che era depositata nel mio

negozio di Manno a dei clienti in Italia, spedendola ai diretti interessati

residenti in Italia. Il sito internet faceva parte dell’attività che non ho

avviato a seguito dell’inchiesta. Io procedo con la mia attività in Italia che

si occupa della vendita di prodotti simili a quelli sequestrati, ma non ho più

fatto nulla né con il sito né con il mio negozio di Manno, né in Svizzera né in

Italia dove non ho più spedito nemmeno detta merce” (verbale dib. di 1° grado,

pag. 1).

4.

Il fiduciario __________,

sentito dalla polizia il 14 febbraio 2014, ha dichiarato di occuparsi della

gestione contabile della __________, fornendo in seguito un quadro un po’

diverso – rispetto a quello indicato dall’imputato – delle informazioni date a

quest’ultimo in vista dell’inizio dell’attività, rispettivamente della

telefonata fatta all’avvocato in presenza di AP 1:

“Lui

era venuto da me e mi aveva domandato chiarimenti in merito all’attività di

investigazione privata. Inoltre mi accennava in modo generico di registratori

audio, video e sistemi di comunicazione radio. Faceva anche l’esempio di

bonifiche di ambienti da microspie. In sostanza mi aveva detto ciò che faceva

in Italia come attività. Da parte mia affermavo che per l’attività di

investigazione ci voleva un’autorizzazione e che per il resto bisognava

informarsi. Per questa ragione telefonavo all’avv. __________, il quale a sua

volta asseriva che dipendeva da cosa effettivamente veniva commercializzato.

Dopo questa conversazione invitavo AP 1 ad informarsi presso le autorità

competenti” (verbale di polizia del 14 febbraio 2014, pag. 2, AI 6, all. 4).

5.

Il 22 gennaio 2014

la polizia cantonale ha interrogato nuovamente AP 1, questa volta però in

relazione all’ipotesi di reato di infrazione alla Legge federale sulle armi e

le munizioni, con oggetto una bomboletta spray contenente clorobenzilideno

malononitrilo rinvenuta nei locali della __________. L’imputato ha giustificato

il suo utilizzo a fini didattici, soggiungendo che il prodotto era destinato

essenzialmente alle forze dell’ordine e alle agenzie di vigilanza autorizzate.

Con questo interrogatorio si è chiusa la procedura preliminare, cui ha fatto

seguito, il 14 luglio 2014 l’emanazione del decreto d’accusa ricordato in

ingresso.

Messa

in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del

suono e delle immagini

6.

L’art. 179sexies

cifra 1 CP dispone che chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista,

immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta

o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati

specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od

immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro

favore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria.

a) L’infrazione ha per

oggetto i mezzi (apparecchi) tecnici che consentono la commissione delle

infrazioni previste agli art. 179bis – 179quater CP, segnatamente

l’ascolto e la registrazione di conversazioni estranee (art. 179bis

CP), la registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP)

e la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa

d’immagine (art. 179quater CP). Secondo la definizione legale,

l’oggetto in questione deve servire specificatamente a un utilizzo illecito.

L’avverbio impiegato nella versione tedesca e francese della norma (“insbesondere”,

“en particulier”) è giustamente ritenuto vago e infelice in dottrina, non

escludendo che l’infrazione possa riferirsi anche ad apparecchi come

fotocamere, registratori teleobiettivi, ecc., ovvero a mezzi tecnici di uso

comune, ma al contempo suscettibili di utilizzo punibile ai sensi degli art. 179bis

– 179quater CP. Da qui l’esigenza di una definizione del

discrimine tra oggetto lecito e quello illecito ai sensi dell’art. 179sexies

CP, giacché diversamente anche la vendita di un normale teleobiettivo ad

un dectective privato potrebbe ricadere sotto l’art. 179sexies CP

(Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, pag. 673, n. 3;

Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., Zurigo 2013, pag. 415; von Ins/Wyder, in:

Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 179sexies CP,

n. 4; SJZ 71/1975, pag. 211). Distanziandosi da un’opinione minoritaria, che

vorrebbe la norma applicabile unicamente agli apparecchi concepiti e destinati

esclusivamente ad uno scopo illegale (Stratenwerth/Jenny/ Bommer,

Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 7a ed., Berna 2010, pag. 279 e seg.,

n. 64; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra-Zurigo-Basilea 2009,

pag. 684, n. 2286; Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad

art. 179sexies CP, n. 2), dottrina e giurisprudenza concordano nel

ritenere che, per sua natura, l’apparecchio deve servire oggettivamente e

secondo l’esperienza principalmente, ma non esclusivamente, ad ascolti o a

registrazioni del suono clandestini. Determinante è la destinazione (“Zweckbestimmung”)

che il fabbricante, il venditore, ecc. attribuiscono all’apparecchio e non

l’uso concreto che ne farà l’acquirente. Il giudice dovrà perciò procedere a un

apprezzamento oggettivo ed esaminare se l’apparecchio, per sua natura, serva

principalmente ad ascoltare o registrare suoni o immagini in maniera

clandestina. Dunque, la funzione principale dell’apparecchio o, in ogni caso

quella che viene d’acchito alla mente, dev’essere illecita. Indizi che

permettono di ritenere un utilizzo a fini illeciti sono deducibili dalle

peculiarità del dispositivo. Si pensi, in particolare, ai dispositivi

dissimulati in oggetti d’uso comune che ne mascherano la forma rendendo

impossibile la loro identificazione, come penne, gioielli, fermagli per

cravatte, portasigarette, ecc., ma anche ad apparecchi che, per le loro

dimensioni ridotte (“cimici”), consentono di essere occultati nelle immediate

vicinanze della scena (ad es. in vasi lampade, quadri, ecc.) e di registrare

dati, suoni e immagini clandestinamente (STF 6B_552/2014 del 25 settembre 2014

consid. 2.1.2; SJZ 71/1975, pag. 212; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, 3a

ed., Berna 2013, ad art. 179sexies CP, n.1; Corboz, op. cit., ad

art. 179sexies CP, n. 3; Donatsch, op. cit., pag. 416;

Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., pag. 280, n. 64; forumpoenale 3/2015, regesto

a pag. 139).

b) Diversamente dagli

art. 179 – 179quater CP, il reato dell’art. 179sexies

cifra 1 CP è perseguibile d’ufficio. Per sua natura esso Reprime una

serie di atti preparatori finalizzati a rendere possibile l’ascolto o la

ripresa di immagini clandestini (Donatsch, op. cit., pag. 415). I comportamenti

punibili sono enunciati in maniera estremamente larga (Corboz, op. cit., ad

art. 179sexies CP, n. 5; Trechsel/Pieth, op. cit. ad art. 179sexies

CP, n. 1 e 3; Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll,

Code pénal, Petit commentaire, Basilea 2008, ad art. 179sexies CP,

n. 5): la norma contempla, infatti, una moltitudine di atti aventi per oggetto

un apparecchio tecnico destinato principalmente all’ascolto ed alla ripresa di

suoni e immagini clandestini. Sono punibili la creazione di un tale

apparecchio, la sua importazione, rispettivamente esportazione, l’acquisto (a

titolo oneroso, o meno, oppure in vista di una rivendita, o meno), la

conservazione, il semplice possesso, lo spostamento da un luogo all’altro, la

consegna a terzi (formula generale che include vendita, scambio, donazione,

locazione oppure scambio), l’immissione sul mercato, così come la pubblicità a

favore di tali strumenti e le indicazioni per la sua fabbricazione (Corboz, op.

cit., ad art. 179sexies CP, n. 5).

c) Dal profilo

soggettivo l’infrazione è intenzionale e presuppone la coscienza, almeno a

titolo eventuale, dell’attitudine particolare dell’apparecchio a essere

utilizzato per l’ascolto o la presa illecita di suoni od immagini. Non è

necessario che l’autore conosca la destinazione concreta dell’apparecchio,

essendo sufficiente che egli accetti l’idea che l’apparecchio verrà utilizzato

in maniera illegale (Corboz, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 8;

Trechsel/Pieth, op. cit. ad art. 179sexies CP, n. 5; STF 6B_552/2014

del 25 settembre 2014 consid. 2.1.2).

d) Dopo aver passato in

rassegna giurisprudenza e dottrina, afferenti al reato di messa in circolazione

e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle

immagini (art. 179sexies CP), la giudice della Pretura penale ha

esaminato, attraverso un “apprezzamento oggettivo”, i singoli

Dispositivo

dispositivi sequestrati ed elencati nel decreto d’accusa, pervenendo alla

conclusione che tutti ricadevano sotto l’applicabilità dell’art. 179sexies

CP, siccome destinati principalmente all’ascolto, alla registrazione dei

suoni e delle immagini in maniera illecita, con due sole eccezioni: un iPhone

nero con due adattatori e un cavo USB (Rep __________) e un sensore di

movimento con videocamera occultata, audio e video, marca Konig, cavo jack e

USB e telecomando (Rep __________), oggetti di cui ha poi disposto il

dissequestro.

La

prima giudice addebita a AP 1 l’importazione, l’esportazione, l’acquisto, la

vendita, nonché il possesso, ossia in pratica la messa in circolazione degli

oggetti esaminati.

L’elemento

soggettivo è pure dato, secondo il giudizio impugnato, non essendo AP 1

legittimato a ignorare che gli apparecchi messi in circolazione erano destinati

ad ascoltare e registrare suoni e/o immagini all’insaputa di terzi.

Esperto

del ramo, egli non poteva disattendere l’idea che tali apparecchi potessero

essere utilizzati abusivamente dagli acquirenti. Intenzionalità, altresì

ravvisabile negli insufficienti accertamenti e passi intrapresi presso le

autorità competenti, come suggerito dall’avv. __________ e da __________. Non

va infine dimenticato, sempre per la prima giudice, che il nome di dominio (“__________”),

utilizzato per pubblicizzare i suoi prodotti, è indicativo quantomeno

dell’esistenza di un dolo eventuale in punto all’illegalità e al possibile

utilizzo illecito degli oggetti propagandati e venduti (sentenza impugnata,

consid. 9, pag. 10-13).

e) Al dibattimento

d’appello, l’imputato ha ribadito che gli oggetti sequestratigli sono

liberamente reperibili in Svizzera, come comprovato dagli apparecchi prodotti

al primo dibattimento (doc. dib. 2, 3 e 4), acquistati a Mendrisio presso

FoxTown. Egli ha altresì confermato che in Italia vi sono moltissimi negozi,

compreso il suo, che vendono legalmente questo tipo di articoli, ricordando

che, in sostanza, qualsiasi smartphone, così come ogni AppleWatch, e lo stesso

orologio Samsung da lui indossato al dibattimento, contengono una telecamera

nascosta e un registratore di suoni.

Quanto

alla sua attività tra Svizzera e Italia e alle informazioni assunte prima di

dare avvio alla sua attività in Svizzera, egli ha poi precisato:

“Dal

2013 ho interrotto definitivamente la vendita di dispositivi e oggetti tecnici

in Svizzera. In Svizzera faccio solo consulenze mentre che in Italia oltre alle

consulenze abbiamo dei negozi che vendono questo tipo di prodotti. Le bonifiche

le faccio in Italia e la consulenza anche dalla Svizzera. Io non ho mai pensato

di vendere prodotti per spionaggio e in Italia ho sempre liberamente venduto

apparecchi, simili a quelli sequestrati, a forze dell’ordine e privati. Ad

esempio le “Iene” sono dei clienti. Per questa ragione non ho compreso la

situazione in cui mi trovo ora.

__________

è registrata in Italia a nome della società che ho con mio figlio in Italia.

(…)

Confermo

di aver chiesto al mio fiduciario commercialista signor __________ informazioni

sulla liceità dell’attività che intendevo intraprendere, questo riferito sia

alle attività di sicurezza (bonifiche) sia a quella della vendita che veniva

promozionata su internet. Preciso che non veniva venduto niente su internet, ma

la vendita avrebbe dovuto avvenire personalmente.

Preciso

inoltre che le vendite a clienti italiani avvenivano per il tramite dei nostri

negozi italiani a persone italiane. Anche la fatturazione avveniva in Italia.

In definitiva, non essendo ancora partita l’attività, gli oggetti sequestrati

sono semplicemente rimasti immobilizzati in Svizzera.

(…)

A

domanda della Corte rispondo che fu il signor __________ a indirizzarmi al

signor __________. Ho avuto un colloquio di persona con quest’ultimo alla

presenza di mio figlio che era interessato per la questione di investigazione.

Ho chiesto al signor __________ di esprimersi sui tre ambiti miei che erano

quello della vendita degli oggetti appena ispezionati, quello delle

investigazioni con la possibilità di poter collaborare con le forze dell’ordine

svizzere e quello della vendita degli spray antiaggressione. In modo generico

mi ha dato l’ok. Di scritto non c’è niente.”

(verbale dib.

d’appello, pag. 2 e 5)

In arringa, la difesa ha ripreso gli argomenti già esposti in

prima sede, sostenendo, a guisa di esempio, che una radiosveglia con inserita

una telecamera non può più dirsi oggi un oggetto concepito in particolare per

un’utilizzazione illecita, poiché la sua funzione principale potrebbe essere

quella dell’uso domestico, come la sorveglianza di un neonato, di un animale

domestico, di ladri che entrano in casa. Anche le penne con video trasmettitore

integrato sequestrate hanno, per la difesa, un sapore antico per rapporto agli

smartwatch offerti dalla __________ di Mendrisio e agli oggetti prodotti in

prima sede, liberamente reperiti presso la stessa __________ all’interno del

centro commerciale FoxTown. Da osservare, sempre stando alla difesa, che il

portachiavi con videocamera prodotto in prima sede (sub doc. dib. 4) e

acquistato presso __________ è assolutamente identico ai due sequestrati

all’imputato (Rep __________). Anche in questo caso, a mente della difesa, non

si può affermare che l’apparecchio sia concepito in particolare per

un’utilizzazione illecita, poiché alla luce dell’evoluzione tecnologica,

oggigiorno questo tipo di dispositivi può servire, ad es., come dittafono o ad

uso videoconferenza.

Pertanto,

a mente del difensore, i criteri adottati dalla prima giudice nella

qualificazione giuridica degli oggetti sequestrati appaiono discutibili, poiché

disattendono che la tecnologia è oggi alla portata di tutti per effetto di una

sorta di “democratizzazione della tecnologia”. Se, ai tempi delle

telecamere enormi che tutti ricordano, un’apparecchio di dimensioni ridotte

poteva lasciar pensare ad un uso illecito, oggi non è più così. Le telecamere “GoPro”,

ad esempio, vengono vendute in grandi imballaggi senza alcun rapporto

con le dimensioni del contenuto, tanto si sono rimpicciolite per effetto

dell’evoluzione tecnologica. Per ottenere una funzione di spia, non ha più

senso oggi bucare un libro e inserirvi una telecamera. I nuovi dispositivi sono

talmente piccoli che possono essere posizionati ovunque, senza pericolo di

essere scoperti. Inconcepibile dunque, oggi, giudicare illegale un oggetto per

le sue dimensioni o per il fatto che sia dotato anche di altre funzioni oltre a

quella dell’oggetto di uso comune in cui è integrato. In questo senso, per la

difesa, il catalogo degli oggetti illeciti esposto nel primo giudizio si fonda

su considerazioni banali, giacché la punibilità deve toccare solo gli

apparecchi costruiti appositamente per farne uso illecito. Gli oggetti

sequestrati sono liberamente acquistabili nei supermarket e anche in rete (ad

es., su amazon) poiché non si tratta di oggetti definibili come

specificatamente destinati ad ascolti illeciti.

f) Nel corso

dell’istruttoria dibattimentale la Corte ha ispezionato gli oggetti incriminati

e posti sotto sequestro (sopra, lett. A, pag. 3-4). Qui di seguito sono riprese

(direttamente dal verbale del dibattimento) le osservazioni dell’imputato sui

singoli oggetti sequestrati, fatte seguire dalle considerazioni della Corte.

Rep

__________ - radiosveglia con videocamera

“Preciso

che non si tratta di una radiosveglia ma di un orologio da tavolo. È un sistema

video con DVR integrato (si tratta di un registratore di immagini). L’obiettivo

è posto sopra le ore 12.00.

Raffronto

questo oggetto con la radiosveglia da me prodotta al primo dibattimento (doc.

dib. 3), liberamente da me acquistata nel negozio __________ all’interno del

Fox Town. L’oggetto è tuttora in vendita. Anche questo è un oggetto con

dispositivo audio e video, più sofisticato rispetto a quello precedente perché

l’apparecchio si mette in funzione con il passaggio di una persona”. (verbale

dib. d’appello, pag. 3)

Va

dato atto che non trattasi di una radiosveglia (tale è stata repertata), bensì

di un orologio da tavolo. Ma ciò non cambia le cose, giacché solo un occhio

particolarmente allenato è in grado di identificare l’obiettivo della

videocamera: un puntino millimetrico, di colore nero su sfondo nero, situato

sopra le ore XII. Siamo in presenza di una videocamera, contenente un

registratore d’immagini e munita di presa USB, indiscutibilmente occultata in

un comune orologio da tavolo. Poco importa che un oggetto simile sia stato

acquistato dall’imputato in un negozio ticinese. Ciò nulla toglie al fatto che

la prima cosa che viene alla mente, alla luce dell’occultamento del dispositivo

video, è che l’oggetto in questione non è concepito per la sorveglianza di

bambini o di ambienti (oltre alla sua funzione di orologio), ma

specificatamente per la ripresa senza consenso delle persone inquadrate

dall’obiettivo, pertanto in violazione della loro sfera privata. L’illegalità

dell’oggetto è d’immediata evidenza.

Rep

__________ - 3 videocamere ambientali

“Si

tratta di una videocamera con DVR integrato. Questo dispositivo può essere

usato in mille modi legali, ad esempio posizionato vicino allo specchietto

della macchina allo scopo di riprendere la strada oppure per controllare i

bambini che stanno seduti sui sedili posteriori. L’oggetto in sé sembra

semplicemente un registratore con videocamera, nel senso che non ha le

sembianze di un oggetto diverso.

Tale

oggetto è comparabile con quello da me prodotto in primo grado sotto doc. dib.

2. Anche questo è audio video e sulla scatola sono indicate con delle

fotografie le varie modalità d’uso possibili, con ad esempio la possibilità di

agganciarlo alla cintura o sul taschino. L’apparecchio è utilizzabile anche

unicamente in funzione audio. Anche questo oggetto è stato acquistato presso

Fox Town”. (ibidem)

La

Corte dissente dall’affermazione, secondo cui “l’oggetto in sé sembra

semplicemente un registratore con videocamera, nel senso che non ha le

sembianze di un oggetto diverso”. In realtà, l’oggetto non assomiglia

neanche lontanamente a un registratore con videocamera. Semplicemente non ha le

sembianze di un oggetto di comune conoscenza. Piuttosto piatto e di forma

indefinibile, l’apparecchio è ricoperto (praticamente galvanizzato) da una

guaina nera, apparentemente in gomma. Il dispositivo è dotato di presa USB e di

un’entrata per una scheda SD. Su una delle due superfici più ampie vi sono tre

piccole aperture indefinibili, tanto che solo un occhio esperto è in grado di

identificare a quale delle tre aperture corrisponda l’obiettivo.

Che

tale apparecchio possa “essere usato in mille modi legali” è certamente

sostenibile. Ma ciò non significa nulla, giacché ragionando per converso è

pacifico che anche un qualsiasi smartphone o un AppleWatch (ma anche un coltello

da cucina, per usare l’esempio fatto proprio dall’imputato al dibattimento)

possono prestarsi ad un uso illecito.

Il

fatto è che l’apparecchio in rassegna, per le sue dimensioni ridotte, non è in

nessun modo manipolabile né utilizzabile come normale videocamera. Non si

capisce, poi, come esso possa essere applicato all’interno di un’autovettura,

non essendo dotato di supporto né punti di aggancio. Tantomeno l’imputato ha

saputo giustificare il senso e le possibili modalità di utilizzo per il controllo

dei bambini seduti sui sedili posteriori dell’automobile.

Il

colore nero, il materiale del tutto inusuale che lo ricopre, l’assenza di ogni

estetica (l’oggetto è indefinibile), oltre che le ridotte dimensioni, lasciano

pensare d’acchito ad un utilizzo clandestino, celato al soggetto ripreso.

L’imputato parrebbe assimilare questi apparecchi alle cosiddette “dash cam”,

sennonché le varie tipologie di “dash cam” reperibili su internet, si

differenziano totalmente, per forma e dimensioni, dagli oggetti in esame. Per

la Corte si tratta dunque pacificamente di apparecchi ai sensi dell’art. 179sexies

cifra 1 CP.

Rep

__________ - 2 videocamere ambientali

“Diversamente dalle indicazioni date nella sentenza impugnata, non si

tratta di ambientali audio e video ma soltanto di sistemi audio. Non c’è

telecomando anche perché il dispositivo non è utilizzabile con telecomando. Può

essere utilizzato ad esempio per controllare dei bambini in un altro locale o a

distanza, per es. dal giardino. L’indicazione in sentenza di utilizzabilità per

“tracciamento delle automobili rubate” non è corretta in quanto l’apparecchio

non dispone di GPS. Preciso che l’indicazione contraria sul bigliettino

contenuto nell’involucro non è corretta. Sicuramente si tratta di un

bigliettino attinente ad altro oggetto che per sbaglio è finito in quella

scatola. L’attività di controllo a distanza dei bambini è esattamente la stessa

di quella di analoghi oggetti venduti nelle farmacie.

Rispondendo

al mio patrocinatore confermo che un dispositivo con videocamera e audio messo

in un garage per sorvegliare il parcheggio ha una capacità superiore perché dà

oltre al suono anche l’immagine video. Le due videocamere ambientali non hanno

l’apparenza di un altro oggetto”. (ibidem)

Pur

concordando con l’imputato che trattasi di due ambientali con sola funzione

audio e non audio/video (come erroneamente repertoriati), e pur ammesso che,

siccome privi di GPS questi oggetti non sono idonei al “tracciamento delle

automobili rubate”, si tratta comunque di oggetti di piccole dimensioni,

ben lontani dal richiamare alla mente un utilizzo per controllo a distanza di

bambini. Anche qui, forma (un parallelepipedo) e dimensioni (5 cm di lato) sono

indicativi di una specifica funzione di spia, sicché gli apparecchi in questione

sono per loro natura illegali ai sensi dell’art. 179sexies cifra 1

CP.

Rep

__________ - 2 penne con videocamera

“Si tratta di penne con dispositivo USB. Con questo prodotto si possono

eseguire le seguenti operazioni: filmare documenti, prendere degli appunti o

archiviare dati e registrare audio. La capacità è molto limitata (1 ora)”. (ibidem)

In una comune penna è

dissimulata una videocamera con registratore audio e video. Inserendo la penna

nel taschino anteriore della giacca è possibile filmare e registrare l’ignara

persona che si ha davanti. Tale è la precipua funzione di questo oggetto,

indipendentemente dal suo possibile uso come comune penna.

Richiamato il consid. 6a, anche

questo oggetto è illegale.

Rep

__________ - 7 penne con registratore audio

“È una classica penna che scrive normalmente. Oltre a questo, io posso

registrare audio (appunti o altro). Per registrare, si utilizza la clip

spostandola verso l’alto. Nel manuale in inglese non si parla da nessuna parte

di spionaggio. Queste penne possono essere acquistate in negozi o anche in

rete, per esempio su Amazon”. (ibidem)

Idem

come al reperto precedente, con la sola differenza che le 7 penne in questione

sono prive della funzione video.

Rep

__________ - 1 registratore audio per ambientali

“È semplicemente un registratore audio utilizzabile ad esempio come

dittafono o per lunghe registrazioni perché ha una capacità fino attorno alle

6/7 ore. C’è annesso il cavetto con i comandi per utilizzarlo come

registratore. Non si tratta di oggetto dissimulato in un altro oggetto. Pure

questo oggetto è in libera vendita”.

(verbale

dib. d’appello, pag. 4)

Valgono

qui, per quanto attiene al materiale utilizzato, alla forma e alle dimensioni,

le considerazioni riferite al Rep __________.

La

conformazione, le dimensioni e il materiale avvolgente (guaina in gomma)

indicano in modo evidente che il dispositivo è concepito specificatamente per

essere occultato e consentire registrazioni e ascolti illeciti. Da qui la sua

illegalità ex art. 179sexies cifra 1 CP.

Rep

__________ - 2 flash pen USB con registratore audio

“È un prodotto contenente la classica memoria USB. Si può attivare il

registratore audio con una rotellina. Anche questo è in commercio come semplice

registratore digitale con contemporanea funzione USB”. (ibidem)

Trattasi

effettivamente di registratori digitali audio con funzione USB. La loro

particolarità risiede nel fatto che il registratore è occultato in una classica

pennetta USB. Lo scopo specifico è, di tutta evidenza, l’ascolto nascosto (o

clandestino) e, quindi, illecito.

Rep.

__________ - 3 flash pen USB con videocamera audio e video

“C’è il manuale in inglese dove non c’è scritto da nessuna parte che è

utilizzabile per spionaggio. Anche qui abbiamo la classica USB per memorizzare

dati. In testa c’è la videocamera ben visibile. Ci sono pulsanti laterali per

l’attivazione”. (ibidem)

Vale

qui lo stesso discorso fatto per il Rep __________. Unica differenza che queste

pennette sono dotate non solo di funzione di registrazione audio ma anche

video. La dissimulazione del dispositivo in una pennetta USB rende la

telecamera integrata tutt’altro che “ben visibile”.

Rep

__________ - 4 flash pen USB con registratore audio

“Stesse

osservazioni valgono per il Rep __________. Anche in questo caso sulla scatola

non ci sta scritto che è un prodotto per spionaggio.

Il

mio avvocato fa osservare che anche la confezione indica chiaramente che

l’oggetto può essere messo in vendita sugli stand di qualsiasi supermercato”. (ibidem)

Idem

come al Rep __________.

Il

carattere di apparecchio spia non viene meno – come invece vorrebbe la difesa –

per la forma dell’imballaggio (munito di gancio per essere appeso sugli

appositi stand in più esemplari).

Rep

__________ - 2 portachiavi con videocamera audio e video

“Si

tratta di due portachiavi con videocamera audio e video. I prodotti sono

assolutamente identici a quello da me acquistati presso Fox Town e prodotti in

primo grado sub doc. dib. 4. Anche qui sulle istruzioni non c’è scritto che fa

spionaggio”. (ibidem)

La

videocamera audio e video con presa USB è dissimulata in un portachiavi, che a

sua volta richiama alla mente un comune telecomando per l’apertura e la

chiusura della porta di un’autorimessa.

Il

libero acquisto di analogo oggetto fatto dall’imputato presso FoxTown non tange

l’illiceità ex art. 179sexies cifra 1 CP di questi dispositivi.

Rep.

__________ - Calcolatrice con registratore audio

“È un registratore audio che può essere usato come dittafono. Il prodotto

mostra sia nell’imballaggio che sul prodotto stesso la funzione di

registrazione. Anche in questo caso l’imballaggio presenta un gancio destinato

alla distribuzione di massa”. (ibidem)

Nuovamente

un registratore audio, questa volta dissimulato in una normale calcolatrice da

tavolo. Concepirne l’utilizzo come dittafono ipotizzato dall’imputato appare

quanto mai arduo. La destinazione specifica e prevalente dell’apparecchio

all’ascolto illecito è d’immediato richiamo.

Quanto

all’imballaggio, vale lo stesso discorso fatto per il Rep __________.

Rep

__________ - orologio da polso con videocamera audio e video

“L’orologio contiene un registratore limitato audio e video (autonomia

50 minuti). La fotocamera è posizionata sopra le ore 12.00. La scatola indica

chiaramente che si tratta di una “camera watch”. L’orologio che porto al polso

oggi di marca Samsung ha le stesse funzioni ma molto più potenziate. Lo stesso

discorso vale per l’Apple Watch. Il mio orologio, che si trova in commercio

dappertutto, oltre a quelle del Reperto ha altre funzioni come ad esempio

quella di trasmettere direttamente su un altro telefono o computer le foto

scattate”. (ibidem)

Valgono

qui le considerazioni fatte per il Rep __________, salvo che in questo caso

l’orologio non è da tavolo ma da polso.

Rep

__________ - Orologio da tavola con videocamera audio e video

“Si tratta effettivamente di un orologio da tavolo con possibilità di

registrazione audio e video. Queste funzioni non sono occultate ma integrate

nell’apparecchio. Aggiungo che l’apparecchio è praticamente identico a doc. dib.

3 di primo grado”. (ibidem)

L’affermazione

che le funzioni audio e video “non sono occultate ma integrate

nell’apparecchio” è semplicemente insostenibile. Impossibile scorgere

obiettivo e microfono, siccome perfettamente dissimulati in un comune orologio

da tavolo. L’illiceità ex art. 179sexies cifra 1 CP è rafforzata

dalla presenza di un telecomando per l’attivazione delle (sole) funzioni spia.

Rep

__________ - 1 libro con videocamera audio e video

“È un libro con sul dorso una telecamera e una presa audio video. In

questo caso c’è l’occultamento della funzione”. (ibidem)

Come

visto, l’occultamento delle funzioni è pacificamente ammesso dall’imputato.

Si

tratta di una scatola, alla quale è stata data - a dir poco rudimentalmente -

la forma della copertina di un libro, contenente un trasmettitore audio e video.

Il microfono e la telecamera sono posizionati sul dorso del libro, per dar modo

di effettuare le riprese nascondendolo tra gli altri libri di una libreria.

Internamente l’oggetto è privo degli elementi che caratterizzano un libro: le

pagine. Semplicemente non ha funzione di libro ma esclusivamente di contenitore

per videocamere audio e video da occultare tra gli altri libri a scopo di

eseguire riprese audio e video illecite.

Rep

__________ - 2 ambientali GSM

“In realtà, non si tratta di un ambientale GSM ma di un registratore

audio video. Valgono per questo oggetto le osservazioni fatte per il Rep __________”.

(ibidem)

Per

la forma, il colore e i materiali valgono qui le considerazioni fatte per i Rep

__________ e __________. L’obiettivo della videocamera, ben visibile, non ne fa

un apparecchio lecito. Le funzioni sono attivabili tramite il telecomando,

segno evidente che il dispositivo non è concepito per essere utilizzato come

una normale telecamera o registratore audio, ma per essere celato e destinato a

registrazione di suoni e di riprese video illecite.

Rep

__________ - 1 telecomando universale con videocamera audio e video

“È un classico telecomando con all’interno una telecamera e un

registratore video. Non c’è possibilità di registrazione audio, contrariamente

a quanto indicato in sentenza. Non c’è indicazione di uso spionistico e la

confezione è fatta per essere appeso nei supermercati. L’apparecchio non

trasmette immagini e non è utilizzabile al di fuori della casa. Pertanto ha una

funzione inferiore a quella di un Apple Watch”. (verbale dib. d’appello, pag.

4-5)

Ancorché

utilizzabile praticamente solo in casa e dotato di funzioni limitate rispetto

ad un AppleWatch, non fa dubbio che trattasi di un dispositivo audio e video

dissimulato in un oggetto d’uso comune, qual è un normale telecomando TV. Le

funzioni di registratore audio e video ne costituiscono la caratteristica

specifica di apparecchio destinato all’ascolto illecito o alla presa illecita

di suoni e immagini.

Rep

__________ - 2 telefoni cellulari iPhone

“Quello nero è un iPhone o un’imitazione iPhone con tutte le funzioni

iPhone “normali”. Per contro quello bianco è una semplice torcia e non ha altre

funzioni.

Il

giudice mi mostra che accendendolo e schiacciando il tasto su cui c’è il

simbolo del fulmine si attiva una specie di taser. Rispondo che non avevo mai

notato tale funzione di cui non riesco bene a comprendere il senso. In ogni

caso non si tratta di una funzione di registrazione”. (verbale dib. d’appello,

pag. 5)

Entrambi

gli oggetti non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 179sexies

cifra 1 CP e saranno trattati più avanti, al capitolo confische/dissequestri,

consid. 9b (iPhone bianco) e consid. 9c (iPhone nero).

Rep

__________ - 1 ambientale audio

“Si tratta di un trasmettitore audio che lavora su RF che trasmette

all’antenna. Bisogna poi avere un ricevitore per ascoltare. Anche in questo la

funzione audio non è occultata”. (ibidem)

In

effetti la funzione audio non è occultata. Tuttavia le dimensioni del microfono

e del trasmettitore al quale è collegato indicano chiaramente che l’apparecchio

è concepito per un uso nascosto. Da qui la sua illiceità.

Rep

__________ - 3 ambientali audio

“Idem come sopra, uno va a batteria e gli altri a corrente. L’ascolto

avviene tramite ricevitore.

Anche

in questo la funzione audio non è occultata”. (ibidem)

Trattasi

di apparecchi contenuti in piccoli parallelepipedi neri (l’unico dei tre

funzionante a batteria ha dimensioni un po’ più grandi, raggiungendo 6,5 cm di

lato). Sebbene la funzione audio non sia dissimulata in oggetti d’uso comune,

forma e dimensioni indicano chiaramente la specifica funzione spy.

Rep.

__________ - 1 ambientale audio

“Anche in questo la funzione audio non è occultata e non si tratta di

prodotti costruiti esclusivamente per ascoltare illecitamente”. (ibidem)

Vero

che la funzione non è occultata in un oggetto di uso comune, ma la realtà è

che, concettualmente, la dimensione e la forma del dispositivo non lasciano

spazio a diversa interpretazione: l’oggetto - una classica cimice - non può

avere altra specifica destinazione che l’ascolto illegale (nel senso dell’art.

179sexies cifra 1 CP).

Rep

__________ - sensore di movimento con videocamera audio e video

“È un sensore di movimento audio e video con telecamera non occultata”.

(ibidem)

Nel

primo giudizio il dispositivo è oggetto di dissequestro, qui confermato (vedi

più avanti, consid. 9b).

Rep.

__________ - sensore antincendio con videocamera audio e video

“Si tratta di un sensore con videoregistrazione integrata, erroneamente

indicato dagli inquirenti come sensore antincendio: non lo è e non è mai stato

destinato a essere messo in vendita come tale. Le funzioni sono identiche a

quelle della sveglia doc. dib. 3 di primo grado, con la differenza che il doc.

dib. 3 fa anche da sveglia mentre il sensore __________ fa soltanto le funzioni

che descrive. Le funzioni sono identiche a quelle del __________. Sono due

sensori con due forme diverse ma con la stessa attività”. (ibidem)

L’imputato

non vi riconosce le sembianze di un sensore antincendio. A mente di questa

Corte, che il dispositivo audio e video sia occultato in un oggetto

interpretabile come sensore antincendio o altro tipo di sensore e oggetto

comune non ha rilevanza, posto come la dissimulazione in un oggetto diverso da

quello apparente è pacifica.

g) Nei passaggi

precedenti, a più riprese AP 1 ha fatto osservare che, laddove esistenti, le

confezioni degli oggetti e le istruzioni d’uso non menzionano che il

dispositivo ha funzione di spia. Il criterio dell’apprezzamento oggettivo

elaborato da dottrina e giurisprudenza (sopra, consid. 6a con rinvii), verte

però sull’esame dell’oggetto come tale, ragione per cui l’utilizzo suggerito

dalle istruzioni d’uso non ha rilevanza.

h) Relativamente al

comportamento punibile, quanto messo in atto da AP 1 si identifica ampiamente

con le azioni definite dall’art. 179sexies cifra 1 CP. Anzitutto gli

oggetti sequestrati sono stati rinvenuti nei locali della __________ facente

capo a lui. Erano quindi in suo possesso e ciò basterebbe, già di per sé, a

ritenerlo autore colpevole del reato in rassegna. Affermando, poi, di aver

venduto questo tipo di articoli trasmettendoli a clienti italiani in Italia,

egli ha quindi ammesso la loro importazione, esportazione e vendita,

comportamenti pure rientranti nell’ampia definizione della norma.

Ma l’imputato ha altresì

ammesso di avere iniziato a offrire questi articoli su internet ove appaiono

sotto la definizione “spy audio e video microauricolari”, ciò che

realizza la fattispecie della propaganda a loro favore (AI 1, all. 1, pag. 1,

AI 6, all. 1, pag. 4). Egli ha anche dichiarato che la merce sequestrata era

destinata alla vendita in Svizzera, attività che però al momento del sequestro

non era ancora iniziata (verbale 1° dib., pag. 1). L’importazione, il possesso,

l’immagazzinamento e la pubblicità mediante il sito __________, finalizzati

alla vendita in Svizzera, adempiono pacificamente alla nozione di atti

peparatori (“Vorbereitungshandlungen”) che connatura il reato dell’art.

179sexies CP (Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 1; von

Ins/Wyder, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 1), sicché anche sotto

questo aspetto il comportamento punibile si trova realizzato.

i) AP 1 è persona

navigata nel campo delle investigazioni private, delle bonifiche ambientali e

della sicurezza. In tale veste egli presta consulenza a professionisti,

investigatori e forze dell’ordine. Per anni ha svolto questa attività in

Italia, dove continua a gestire un suo negozio che propone gli stessi articoli,

qui oggetto di sequestro.

Trasferendo il centro dei

suoi interessi in Svizzera, con l’intenzione di svolgervi un’attività nel

medesimo settore (compresa l’organizzazione di corsi e consulenza per la

sicurezza), impostando l’operatività della __________, e lanciando il sito __________

(con server in Germania) AP 1 si è accontentato di informazioni e assicurazioni

perlomeno insufficienti circa la legittimità di proporre sul mercato gli

oggetti in discussione. Rivoltosi al suo commercialista accennandovi solo “in

modo generico” (AI 6, all. 4, pag. 2), egli non si è premurato di seguire

il suo invito (fondato sul colloquio telefonico avuto con l’avv. __________) di

informarsi presso le autorità competenti. In proposito, l’essersi rivolto al

signor __________ dell’allora Ufficio dei permessi e dei passaporti non gli

soccorre. Intanto perché non è data a conoscere l’informazione ottenuta;

inoltre, dovendo presumere, visti i presenti accertamenti, che tale

informazione non sarebbe stata comunque priva di riserve. Lo stesso imputato

riconosce, poi, l’assenza di ogni assicurazione o autorizzazione scritta da

parte del signor __________ (cfr. sopra, consid. 6e). Nelle descritte

circostanze, la Corte ritiene che AP 1 si sia mosso in piena coscienza, almeno

a titolo eventuale, dell’attitudine particolare degli apparecchi a essere utilizzati

per l’ascolto o la presa illecita di suoni od immagini, accettando l’idea che

tali apparecchi avrebbero potuto essere utilizzati in maniera illegale dai loro

acquirenti. In concreto, anche l’elemento soggettivo si trova quindi

realizzato.

l) Per tutto quanto

precede AP 1 dev’essere dichiarato autore colpevole di messa in circolazione e

propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle

immagini, secondo l’art. 179sexies cifra 1 CP.

Infrazione alla Legge

federale sulle armi e sulle munizioni

7. Giusta l’art. 33

cpv. 1 lett. a LArm è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una

pena pecuniaria anche il solo possesso, intenzionale e senza diritto, di

un’arma. Il secondo capoverso della norma dispone che in caso di negligenza la

pena è la multa e che nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.

L’art. 4 cpv. 1 lett. b

LArm annovera tra le armi anche i dispositivi che spruzzando o polverizzando

sostanze sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone. Con

richiamo a questa norma, l’art. 1 OArm parifica alle armi gli spray destinati

all’autodifesa contenenti le sostanze irritanti specificate nell’allegato 2

dell’OArm, tra le quali figura il clorobenzilideno malononitrilo. Tale sostanza

è presente nella bomboletta spray destinata all’autodifesa sequestrata nei

locali della __________ (Rep __________).

a) Orbene, per l’art. 8

cpv. 1 LArm, chiunque intende acquistare un’arma necessita di un permesso

d’acquisto di armi (art. 8 cpv. 1 LArm). Di riflesso, come esplicitato all’art.

12 LArm, è legittimato al possesso di un’arma chi ha acquistato legalmente

l’oggetto.

AP 1 non è in possesso del

permesso di acquisto dello spray in questione, né di un’autorizzazione

ufficiale italiana che lo autorizzi all’acquisto (art. 9a cpv. 1bis

LArm). Per i combinati art. 8 cpv. 1 e 12 LArm egli ha quindi acquistato e

posseduto illegalmente nel suo assortimento questo esemplare di spray irritante

(gli altri 3 spray al pepe inizialmente repertati erano stati, invece,

riconsegnati all’imputato, poiché non illegali, cfr. AI 6, all. 3, pag. 3).

Dal profilo oggettivo

l’agire di AP 1 realizza dunque l’infrazione alla LArm che gli viene imputata.

b) Riguardo ai quattro

spray per autodifesa sequestrati in prima battuta, nel suo interrogatorio di

polizia del 18 dicembre 2013, l’imputato aveva dichiarato di essersi

preventivamente interessato presso il signor __________, che l’avrebbe

rassicurato dicendogli che “non c’erano problemi” (AI 6, all. 1, pag. 5).

Nel successivo interrogatorio, egli ha giustificato l’utilizzo dell’unica

bomboletta spray rimasta in sequestro, a scopi didattici, soggiungendo che il

prodotto era destinato essenzialmente alle forze dell’ordine e alle agenzie di

vigilanza autorizzate (AI 6, all. 3, pag. 3). Egli ribadiva, poi, tali

affermazioni sia al primo dibattimento (verbale 1° dib., pag. 1), sia al

dibattimento d’appello (verbale dib. d’appello, pag. 5). Sennonché, il suo dire

è privo di qualsiasi supporto probatorio e non fa, perciò, prova di verità.

Vero è, invece, che il prodotto in questione reca le diciture in tedesco “Reizstoffsprühgerät

für den Polizeieinsatz” e in inglese “Irritant Project for authorized

personnel only”, a significare che lo spray può essere utilizzato solo

dalle forze dell’ordine o comunque da persone autorizzate, sicché AP 1 doveva

avvedersi, tenuto conto della sua pluriennale esperienza nel settore della

sicurezza, di possedere un oggetto - concretamente un’arma - utilizzabile solo

da persone debitamente autorizzate. E che egli non fosse autorizzato a tale

possesso non necessita di approfondimenti, tantomeno di scomodare il signor __________,

al quale era ben noto, come doveva esserlo anche a AP 1, che l’autorizzazione a

portare un’arma in Svizzera, così come in Italia, non viene rilasciata dietro

semplice colloquio e in forma orale. D’altronde è lo stesso imputato a

dichiarare che, in esito al colloquio, il signor __________ “in modo

generico mi ha dato l’ok” e che “di scritto non c’è niente” (verbale

dib. d’appello, pag. 5), assicurazioni che di tutta evidenza non bastano per

conferirgli qualità di possessore autorizzato.

Come rettamente

sottolineato dalla prima giudice, non vi è dunque spazio per ritenere una

semplice negligenza dell’imputato. E questo, specie pensando che egli ha

dichiarato di vantare una lunga esperienza (nel settore) in Italia, ove svolge

consulenze e tiene corsi specialistici. Sia detto, allora, sempre in linea con

il primo giudice, che la legislazione italiana disciplina in modo del tutto simile

a quella svizzera le condizioni di possesso e vendita degli spray

antiaggressione, autorizzando la vendita libera ed il porto dei cosiddetti

spray al peperoncino contenenti gas OC “oleoresin capscumil” (basato sul

principio attivo naturale del “Capsicum” (pianta della famiglia del

peperoncino), che non ha attitudine a recare offesa alla persona, vietando di

contro, in quanto sottoposti dalla normativa in materia di armi, gli spray

antiaggressione contenti ogni altro tipo di sostanze (art. 1 comma 3 della

Legge n. 110 del 18 aprile 1975; art. 1 comma 1 del Decreto del Ministero

dell’interno del 12 maggio 2011, n. 103). È pacifico, dunque, che gli spray

contenenti clorobenzilidenmalononitrile, sostanza irritante e tossica presente

nello spray sequestrato, sono vietati tanto in Svizzera quanto in Italia. Ciò

che, per le vantate esperienze, non poteva né doveva sfuggire all’imputato.

Date le circostanze, nell’agire soggettivo di AP 1 non può essere dunque

ravvisata una semplice negligenza, ma quantomeno l’agire per dolo eventuale.

c) Ne segue che

l’imputato dev’essere dichiarato autore colpevole di infrazione di cui all’art.

33 cpv. 1 lett. a LArm.

Commisurazione

della pena

8. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione

(cfr., sul primato della colpa e su presupposti della commisurazione, DTF 136

IV 55 consid. 5.4; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010, consid. 2.1;6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

a) La pena comminata per

il reato di messa in circolazione e propaganda di apparecchi d’ascolto, di

registrazione del suono e delle immagini (art. 179sexies cifra 1 CP)

è la detenzione sino a tre anni o la pena pecuniaria. Identica pena è comminata

per l’infrazione alla Legge federale sulle armi e munizioni (art. 33 cpv. 1

lett. a LArm).

Il giudizio impugnato fa

proprie non solo entrambe le ipotesi accusatorie, ma anche la pena proposta dal

procuratore pubblico, divergendo dal decreto d’accusa solo su un paio di

dettagli (durata del periodo di prova e il dissequestro di due oggetti) che non

ne tangono minimamente la sostanza.

b) La prima giudice ha

ritenuto la pena proposta nel decreto d’accusa adeguata alla colpa dell’autore

anche tenuto conto che l’imputato non ha precedenti penali in Svizzera. Colpa

che comunque “non può essere minimizzata”, stante oggettivamente la

messa in circolazione (in senso lato) di oggetti atti a ledere la sfera

personale riservata “in maniera particolarmente subdola”. Sempre per la

prima giudice, la colpa non è meno grave dal profilo soggettivo, avendo

l’imputato agito “malgrado che non avesse ancora dissolto tutti i dubbi che

aveva, accettando il rischio della violazione della sfera privata di vittime

ignare”. Nella valutazione della colpa la prima giudice fa rientrare anche

la condanna a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, pronunciata in

Italia nel 1987 nei confronti di AP 1 per aver fatto installare da un

collaboratore della sua agenzia investigativa un trasmettitore audio in una

casa privata (AI 6, all. 1, pag. 5). Una condanna che, pesando sulle sue

spalle, doveva agire da deterrente e indurlo a riflettere maggiormente sulle

delicate problematiche legate alla violazione della sfera privata e sulle sue

implicazioni penali (per tutti, sentenza impugnata, consid. 11, pag. 17).

c) La Corte, pur

condividendo le motivazioni sulla colpa espresse nel primo giudizio non può

esimersi dall’osservare che la sentenza motivata è stata intimata oltre 7 mesi dopo

la comunicazione del dispositivo. Occorre, quindi, valutare se - nel caso

concreto - vi sia stata una violazione del principio di celerità. La questione

deve essere affrontata d’ufficio.

d) Il principio della

celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non

appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1

Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139).

Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della

celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di

questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa

(DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia

stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del

lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del

procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi

morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è

l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché

sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che

un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e

costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di

tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno

2006, consid. 2.1.2).

Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere

sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio

della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale

principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura

la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006

dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

e) Nel caso concreto, un

periodo di più di 7 mesi per l’intimazione della sentenza motivata non è

soltanto irrispettoso dell’art. 84 cpv. 4 CPP, ma manifestamente eccessivo

poiché non giustificato dalle circostanze del caso specifico, che non presenta particolari

difficoltà.

Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente

essere ridotta.

In definitiva, la Corte ritiene giustificata e congruamente

commisurata

alla colpa di AP 1 ed alle circostanze

personali,

la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote

giornaliere

di fr. 50.– cadauna, sospesa condizionalmente, e

meglio

come a dispositivo.

f) Di contro, non ha

alcun senso confermare la norma di condotta impartita dalla prima giudice, consistente

nel “divieto di mettere in circolazione e soprattutto vendere gli apparecchi

tecnici destinati all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od

immagini tramite il sito internet __________”, ritenuto che

tale divieto già sussiste ope legis.

Confische/dissequestri

9. Per l’art. 69 cpv. 1

CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina

la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un

reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono

la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il cpv. 2 della

norma autorizza il giudice a ordinare che gli oggetti confiscati siano resi

inservibili o distrutti.

In concreto, il

procuratore pubblico propone la confisca degli oggetti elencati nel decreto

d’accusa, sequestrati nel corso della perquisizione effettuata nei locali della

__________. L’imputato vi si oppone e ne richiede il dissequestro.

a) La prima giudice ha

compiutamente esposto i principi che reggono l’istituto della confisca e ne ha

concluso che la confisca di tali oggetti (compreso lo spray antiaggressione) si

giustifica, giacché adeguata, rispettosa del principio della proporzionalità e

conforme all’art. 69 CP. Questa Corte concorda con le conclusioni esposte

nell’impugnato giudizio (cfr. consid. 13, pag. 18-19), al quale rinvia, sia per

il fatto che per il diritto (art. 82 cpv. 4 CPP).

b) Sempre in linea con

il primo giudizio va, nondimeno, esentato da confisca e dissequestrato il

sensore di movimento con videocamera occultata, audio e video, marca Konig con

cavo jack e USB di cui al Rep __________. Tale strumento, per la sua concezione,

è destinato essenzialmente alla sicurezza e alla tutela di ambienti privati

(es. case d’abitazione) da furti o dall’accesso di malintenzionati. In tal modo

esso non evidenzia carattere illecito. Il dissequestro ordinato dalla prima

giudice deve così trovare conferma.

Il

dissequestro va esteso anche all’iPhone bianco, di cui al Rep __________,

essendo assodato che tale apparecchio (in sostanza una scatola vuota con le

sembianze di un iPhone) non contiene dispositivi audio e video.

c) Per il vero, il primo

giudizio contempla anche il dissequestro di un iPhone nero, sequestrato in

prima battuta unitamente al secondo iPhone bianco di cui si è appena detto, ma

non incluso dal procuratore pubblico nella richiesta di confisca del decreto

d’accusa (i due iPhone sono stati repertati sub. Rep __________). Ai termini

dell’accertamento – rimasto incontestato – della prima giudice, l’iPhone nero è

“un telefonino con tutte le funzioni in dotazione ad un normale smartphone e

non può dunque essere ritenuto illecito” (sentenza impugnata, consid. 9,

pag. 11). Questa Corte non può che allinearsi a tale conclusione, come peraltro

già anticipato sopra (consid. 6f). Non potendo pronunciare il dissequestro di

un oggetto formalmente non colpito da sequestro, ne andrà disposta

semplicemente la riconsegna.

d) In occasione del

primo dibattimento, l’imputato ha prodotto, come mezzi di prova a suo scarico:

sub. doc. dib. 2, una microtelecamera DW; sub doc. dib. 3, una sveglia con

registratore audio e video con telecamera; sub doc. dib. 4, un portachiavi con

incorporata una microcamera, acquistati presso __________, rivenditore presente

all’interno di FoxTown.

Tali

oggetti, che a mente dell’appellante sono del tutto simili ad alcuni degli

oggetti sequestrati (sopra, consid. 6e e 6g), rimangono acquisiti agli atti del

procedimento, come mezzi di prova, sino a crescita in giudicato della sentenza,

dopodiché saranno trasmessi al ministero pubblico per i suoi incombenti.

Indennità

(art. 429 CPP)

10. Visto l’esito

dell’appello, le pretese d’indennizzo di complessivi fr. 13'000.– (+IVA)

avanzate dall’insorgente ai sensi dell’art. 429 CPP vanno respinte, a favore di

un’indennità di 200.–, fondata sull’art. 436 cpv. 2 CPP, che tiene conto della

riduzione della pena pecuniaria e delle modifiche di poco conto disposte

d’ufficio (riconsegna dell’iPhone 4 nero, Rep __________ e diniego della norma

di condotta).

Spese

11. Seguendo la prevalente

soccombenza di AP 1, gli oneri processuali d’appello andranno a suo carico in

ragione di 9/10 e per l’altro 1/10 a carico dello Stato (art. 428 CPP). Lo

stesso riparto seguiranno le tasse e le spese della giurisdizione inferiore, di

complessivi fr. 1'050.– (art. 428 cpv. 3 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 84 cpv. 3, 398 e segg,

405, 408 CPP;

29 cpv. 1 Cost., 12, 34 e

segg., 42, 44, 47 e segg., 69, 179sexies cifra 1 CP; 4 cpv. 1 lett.

b, 8 e segg., 12,17, 22a e segg., 26 e segg., 33 cpv. 1 lett. a LArm; 1 OArm e

allegato 2 all’OArm,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 426 cpv. 1, 428

cpv. 1 e 3, 436 cpv. 2 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP

1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di

1.1.1. messa in

circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono

e delle immagini

per avere, durante un

periodo non meglio precisato ma almeno da settembre/ottobre 2013 (data d’inizio

attività della Bl) al 17 dicembre 2013, a Manno, in qualità di socio e gerente

della società precitata, messo in circolazione almeno 30 apparecchi tecnici

destinati a scopi illeciti poiché dissimulati in oggetti d’uso e commercio

comune (chiavi USB, penne, orologi, calcolatrici, portachiavi, radio,

telecomando, libro e sensori) e dunque difficilmente riconoscibili;

1.1.2. infrazione alla LF

sulle armi e sulle munizioni

per avere, a Manno, presso

al __________, perlomeno dal settembre/ottobre 2013, senza diritto, posseduto una

bomboletta spray antiaggressione contenente clorobenzilideno malononitrilo.

1.2. AP 1 è condannato alla

pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 50.– (cinquanta)

cadauna, per un totale di fr. 1’000.– (mille);

1.3. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni).

2. È ordinata la

confisca e la distruzione dei seguenti oggetti:

-

1 radio sveglia con video camera occultata con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);

-

3 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e telecomando

(Rep. __________);

-

2 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e telecomando

(Rep. __________);

-

2 penne con videocamera occultata audio e video con cavo USB (Rep. __________);

-

7 penne registratore audio occultata, marca Memo Q con astuccio (Rep. __________);

-

1 registratore audio per ambientali con cavo USB, cuffie e telecomando (Rep. __________);

-

3 flash pen USB con registratore audio occultato, bianco (Rep. __________);

-

3 flash pen USB con videocamera occultata audio e video, nero (Rep.

__________);

-

4 flash pen USB con registratore audio occultato, marca REC, argento e blu (Rep.

__________);

-

2 portachiavi con videocamera occultata audio e video marca Velleman Leisure,

nero (Rep. __________);

-

1 calcolatrice con registratore audio occultato, marca Memo Q, cavo USB (Rep. __________);

-

1 orologio da polso con videocamera occultata, audio e video (Rep. __________);

-

1 orologio da tavola con videocamera occultata, audio e video con cavo USB (Rep.

__________);

-

1 libro con videocamera occultata, audio e video (Rep. __________);

-

2 ambientale GSM con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);

-

1 telecomando universale con videocamera occultata, audio e video, marca

Chunghop, nero (Rep. __________);

-

1 ambientale audio con alimentazione a rete (Rep. __________);

-

3 ambientali RF con confezione (Rep, __________);

-

1 ambientale RF (Rep. __________);

-

1 sensore antincendio con videocamera occultata, audio e video, cavo USB e

telecomando (Rep. __________);

-

1 spray antiaggressione contenente clorobenzilidenmalonitrile (Rep. __________).

3. Sono disposti:

3.1. il dissequestro e la

riconsegna a AP 1 del sensore di movimento con telecamera audio e video, marca

Konig, con cavo jack e USB (Rep __________), nonché dell’ iPhone bianco (imitazione)

(Rep __________);

3.2. la riconsegna a AP 1

di un telefono cellulare iPhone 4 nero (Rep __________).

4. L’istanza

d’indennizzo ex art. 429 CPP di AP 1 è respinta.

5. A AP 1 è accordata

un’indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP di fr. 200.–.

6. Gli oneri

processuali di primo grado di complessivi fr. 1'050.– vanno per 9/10 a carico

di AP 1 e per 1/10 a carico dello Stato.

7. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'500.–

- altri disborsi fr. 200.–

fr. 1'700.–

vanno per 9/10 a carico di AP 1 e per 1/10 a carico dello Stato.

8. Intimazione a:

-

-

-

9. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi,

3003 Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.