17.2016.157
Messa in commercio di apparecchi, sapendo, almeno a titolo eventuale, della loro attitudine a essere utilizzati per l'ascolto o la ripresa illecita di suoni o immagini e possesso illegale di una bombo
15 marzo 2017Italiano54 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.157
Locarno
15 marzo 2017/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 21 dicembre 2015 da
AP 1
e
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 14 dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata l’8 agosto 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 5 settembre 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con decreto d’accusa
n. 3089/2014 del 14 luglio 2014 il procuratore pubblico PP 1 ha posto in stato
d’accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino AP 1, siccome ritenuto
autore colpevole di:
“1. messa in
circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono
e delle immagini
per
avere, durante un periodo non meglio precisato ma almeno da settembre/ottobre
2013 (data d’inizio attività della __________) al 17 dicembre 2013, a Manno, in
qualità di socio e gerente della società precitata, messo in circolazione
importando, esportando, acquistando, vendendo (tramite il sito __________),
nonché posseduto apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto
illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, e meglio per avere messo
in circolazione almeno 30 apparecchi tecnici destinati a scopi illeciti poiché
dissimulati in oggetti d’uso e commercio comune (chiavi USB, penne, orologi,
calcolatrici, portachiavi, radio, telecomando, libro e sensori) e dunque
difficilmente riconoscibili;
2. infrazione alla LF sulle armi e sulle
munizioni
per avere, a Manno, presso la __________, perlomeno dal
settembre/ottobre 2013, senza diritto posseduto armi, parti di armi essenziali
o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di
munizioni, e meglio 1 bomboletta spray al pepe contenente il clorobenzilideno
malononitrilo;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di
tempo;
reati
previsti dagli artt. 179sexies cifra 1 CP e 33 cpv. 1 lett. a
LArm;
richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4, 44 cpv. 2 CPS”;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 40 aliquote
giornaliere
di fr. 100.– cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
4'000.–,
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni,
alla multa di fr. 800.–, con pena detentiva sostitutiva di 8
giorni
e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle
spese
giudiziarie di fr. 100.–.
Il procuratore pubblico ha
inoltre fatto ordine al prevenuto di non più mettere in circolazione e
soprattutto vendere gli apparecchi tecnici destinati all’ascolto illecito o
alla presa illecita di suoni od immagini tramite il sito internet __________.
Infine
ha confermato il sequestro operato dalla polizia il 17 dicembre 2013 dei
seguenti oggetti:
“
- 1 radio
sveglia con video camera occultata con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);
-
3 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e
telecomando (Rep. __________);
-
2 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e
telecomando (Rep. __________);
-
2 penne con videocamera occultata audio e video con cavo USB (Rep. __________);
-
7 penne registratore audio occultata, marca Memo Q con astuccio
(Rep.
__________);
-
1 registratore audio per ambientali con cavo USB, cuffie e telecomando (Rep.
__________);
-
3 flash pen USB con registratore audio occultato, bianco (Rep. __________);
-
3 flash pen USB con videocamera occultata audio e video, nero
(Rep.
__________);
-
4 flash pen USB con registratore audio occultato, marca REC, argento e blu (Rep.
__________);
-
Considerandi
2.
portachiavi con videocamera occultata audio e video marca Velleman
Leisure, nero (Rep. __________);
-
1.
calcolatrice con registratore audio occultato, marca Memo Q, cavo USB (Rep.
__________);
-
1.
orologio da polso con videocamera occultata, audio e video
(Rep.
__________);
-
1.
orologio da tavola con videocamera occultata, audio e video con cavo USB (Rep.
__________);
-
1.
libero con videocamera occultata, audio e video (Rep. __________);
-
2.
ambientale GSM con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);
-
1.
telecomando universale con videocamera occultata, audio e video, marca
Chunghop, nero (Rep. __________);
-
1.
telefono cellulare iPhone con videocamera occultata, audio e video con
cavo USB e 2 adattatori (Rep. __________);
-
1.
ambientale audio con alimentazione a rete (Rep. __________);
-
3.
ambientali RF con confezione (Rep, __________);
-
1.
ambientale RF (Rep. __________);
-
1.
sensore di movimento con videocamera occultata, audio e video, marca Konig
cavo jack e USB e telecomando (Rep. __________);
-
1.
sensore antincendio con videocamera occultata, audio e video, cavo USB e
telecomando (Rep. __________);
-
1.
spray al pepe (Rep. __________).”
B. AP 1 ha interposto
tempestiva opposizione al ricordato decreto d’accusa, cosicché il procuratore
pubblico ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
Previo dibattimento,
tenutosi il 14 dicembre 2015, con sentenza di ugual data la giudice della
Pretura penale ha pressoché integralmente confermato il decreto d’accusa. Il
giudizio impugnato diverge, in effetti, dal decreto d’accusa solo per la durata
del periodo di prova, ridotto da tre a due anni e per l’ordine di dissequestro
dei due oggetti figuranti nell’elenco di cui sopra, repertati con i numeri __________
e __________.
C. Contro la sentenza
della Pretura penale, l’imputato ha tempestivamente annunciato appello.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, egli ha confermato la sua
intenzione di impugnare la sentenza con dichiarazione d’appello del 5 settembre
2016.
ove ha precisato di ricorrere contro l’intera decisione, postulando il suo
proscioglimento dall’accusa di messa in circolazione e propaganda di apparecchi
di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini e di infrazione alla
Legge federale sulle armi e sulle munizioni, con contestuale riconoscimento di
un’indennità per i costi di difesa dell’ordine di fr. 13'000.– + IVA, nonché il
dissequestro degli oggetti sequestrati.
Un’istanza
probatoria dell’imputato (prova peritale e testimoniale), formulata con la dichiarazione
d’appello, è stata respinta dalla direzione del procedimento con decreto 20
ottobre 2016.
L’imputato
ha chiesto di essere interrogato dalla Corte, sicché l’appello è stato trattato
in procedura orale.
Il
dibattimento si è tenuto il 15 febbraio 2017 alla presenza dell’imputato e del
suo difensore, mentre che il procuratore pubblico con scritto del 23 dicembre
2016.
ha declinato la sua partecipazione, postulando nondimeno la conferma del
primo giudizio.
In
coda alla propria arringa, il difensore ha ribadito la richiesta di
proscioglimento integrale dell’imputato. In via subordinata, egli ha postulato
l’esenzione da ogni pena e, in via ancor più subordinata, che la pena
pecuniaria sia contenuta in 5 aliquote giornaliere di fr. 50.– cadauna. Il tutto,
con riconoscimento di un’indennità a suo favore di fr. 13'000.– più IVA.
Considerato
in fatto e in
diritto:
1.
Il 17 novembre 2013
un sedicente “Gruppo __________” segnalava al Consigliere di Stato Norman
Gobbi, con copia al Ministero Pubblico della Confederazione (antenna di
Lugano), una violazione dell’art. 179sexies CP, allegando una serie
di documenti internet, riguardanti negozi di articoli per spionaggio e
controspionaggio “__________” siti a Milano, in Viale __________, in Via
__________ e in Viale __________ e “__________”, con indirizzo in Via __________
a Manno (AI 4). In particolare, e per quanto qui d’interesse, risultava che il
sito __________ pubblicizzava prodotti spy audio e video quali occhiali da
vista, orologi, sveglie, penne, orologi da tavolo con spy, e altro ancora. Ciò
che indiziava, secondo il segnalante, la messa in circolazione e propaganda di
apparecchi di ascolto e di registrazione (illeciti) del suono e delle immagini
nascosti in oggetti di uso comune, reato previsto, appunto, dall’art. 179sexies
CP.
La segnalazione era in
seguito trasmessa, per competenza, al Ministero Pubblico di Lugano che, per
mano dell’ex procuratore pubblico __________, il 13 dicembre 2013 emetteva un
ordine di perquisizione e sequestro presso __________, Via __________, Manno,
società costituita il 27 maggio 2013, facente capo a AP 1, socio gerente,
nonché intestatario del dominio __________ (AI 1).
2.
Il 17 dicembre 2013
la polizia cantonale ha eseguito la perquisizione nei locali della __________,
provvedendo al sequestro di 43 apparecchi tecnici destinati all’ascolto o alla
presa di suoni o immagini, dissimulati in oggetti d’uso e commercio comune,
come chiavi USB, penne, orologi, calcolatrici, portachiavi, ecc., oltre a uno
Jammer GSM (vedi AI 6, all. 7), 4 spray al pepe, documentazione varia e
classificatori (AI 6 all. 5, 11 e 12).
3.
Davanti agli
inquirenti, AP 1 ha affermato di aver gestito come titolare, tra il 1974 e il
1986.
in Italia, un’agenzia investigativa che collaborava con carabinieri,
polizia, guardia di finanza, polizie private e anche avvocati, tramite
l’organizzazione di corsi specialistici. In seguito ha fondato un’altra società
di consulenza e investigazioni, attiva anche nella vendita di prodotti per
sordomuti, aprendo poi, nel 1996, il suo primo negozio a Milano “dove
vendevo videocamere e registratori audio nascosti in oggetti”.
All’inizio
del 2013 l’imputato ha deciso di trasferirsi in Ticino per insediarvi
un’attività di “corsi e consulenza per la sicurezza”.
A
tale scopo si è rivolto a __________, fiduciario commercialista e
amministratore unico della __________ di Lugano, che il 27 maggio 2013 ha
costituito per lui la __________, divenendone socio e gerente, ruolo poi ceduto
all’imputato il 16 settembre 2013, una volta che questi aveva ottenuto il
permesso di risiedere in Svizzera. L’attività di __________ è iniziata
nell’autunno 2013 con la messa online del sito __________, ove figuravano i
prodotti offerti, che non venivano però venduti online, bensì “sempre di persona”.
Confrontato
con i contenuti dell’art. 179sexies CP, AP 1 ha dichiarato che prima
di iniziare a vendere videocamere e registratori audio nascosti in Svizzera, si
era informato presso il suo commercialista __________, il quale aveva
telefonato, in sua presenza, a un avvocato. Inoltre, egli avrebbe assunto
ulteriori informazioni presso il signor __________ dell’ufficio dei permessi
(Servizio autorizzazioni commercio e giochi).
Circa le modalità di
offerta, egli ha precisato che i clienti, una volta consultato l’assortimento
dei prodotti su internet, prendevano contatto con lui, dopodiché vi era un
incontro ove egli ascoltava le loro esigenze e consigliava il prodotto. Sempre
a suo dire, nulla è mai stato venduto in Svizzera (verbale di polizia del 18
dicembre 2013, pag. 3-4, AI 6, all. 1), ciò che ha tenuto a ribadire davanti
alla giudice della Pretura penale:
“Tutta la merce sequestrata era destinata alla
vendita, che però non era ancora avvenuta in quanto l’attività non era ancora
iniziata in Svizzera. Avevo venduto della merce che era depositata nel mio
negozio di Manno a dei clienti in Italia, spedendola ai diretti interessati
residenti in Italia. Il sito internet faceva parte dell’attività che non ho
avviato a seguito dell’inchiesta. Io procedo con la mia attività in Italia che
si occupa della vendita di prodotti simili a quelli sequestrati, ma non ho più
fatto nulla né con il sito né con il mio negozio di Manno, né in Svizzera né in
Italia dove non ho più spedito nemmeno detta merce” (verbale dib. di 1° grado,
pag. 1).
4.
Il fiduciario __________,
sentito dalla polizia il 14 febbraio 2014, ha dichiarato di occuparsi della
gestione contabile della __________, fornendo in seguito un quadro un po’
diverso – rispetto a quello indicato dall’imputato – delle informazioni date a
quest’ultimo in vista dell’inizio dell’attività, rispettivamente della
telefonata fatta all’avvocato in presenza di AP 1:
“Lui
era venuto da me e mi aveva domandato chiarimenti in merito all’attività di
investigazione privata. Inoltre mi accennava in modo generico di registratori
audio, video e sistemi di comunicazione radio. Faceva anche l’esempio di
bonifiche di ambienti da microspie. In sostanza mi aveva detto ciò che faceva
in Italia come attività. Da parte mia affermavo che per l’attività di
investigazione ci voleva un’autorizzazione e che per il resto bisognava
informarsi. Per questa ragione telefonavo all’avv. __________, il quale a sua
volta asseriva che dipendeva da cosa effettivamente veniva commercializzato.
Dopo questa conversazione invitavo AP 1 ad informarsi presso le autorità
competenti” (verbale di polizia del 14 febbraio 2014, pag. 2, AI 6, all. 4).
5.
Il 22 gennaio 2014
la polizia cantonale ha interrogato nuovamente AP 1, questa volta però in
relazione all’ipotesi di reato di infrazione alla Legge federale sulle armi e
le munizioni, con oggetto una bomboletta spray contenente clorobenzilideno
malononitrilo rinvenuta nei locali della __________. L’imputato ha giustificato
il suo utilizzo a fini didattici, soggiungendo che il prodotto era destinato
essenzialmente alle forze dell’ordine e alle agenzie di vigilanza autorizzate.
Con questo interrogatorio si è chiusa la procedura preliminare, cui ha fatto
seguito, il 14 luglio 2014 l’emanazione del decreto d’accusa ricordato in
ingresso.
Messa
in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del
suono e delle immagini
6.
L’art. 179sexies
cifra 1 CP dispone che chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista,
immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta
o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati
specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od
immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro
favore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria.
a) L’infrazione ha per
oggetto i mezzi (apparecchi) tecnici che consentono la commissione delle
infrazioni previste agli art. 179bis – 179quater CP, segnatamente
l’ascolto e la registrazione di conversazioni estranee (art. 179bis
CP), la registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP)
e la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa
d’immagine (art. 179quater CP). Secondo la definizione legale,
l’oggetto in questione deve servire specificatamente a un utilizzo illecito.
L’avverbio impiegato nella versione tedesca e francese della norma (“insbesondere”,
“en particulier”) è giustamente ritenuto vago e infelice in dottrina, non
escludendo che l’infrazione possa riferirsi anche ad apparecchi come
fotocamere, registratori teleobiettivi, ecc., ovvero a mezzi tecnici di uso
comune, ma al contempo suscettibili di utilizzo punibile ai sensi degli art. 179bis
– 179quater CP. Da qui l’esigenza di una definizione del
discrimine tra oggetto lecito e quello illecito ai sensi dell’art. 179sexies
CP, giacché diversamente anche la vendita di un normale teleobiettivo ad
un dectective privato potrebbe ricadere sotto l’art. 179sexies CP
(Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, pag. 673, n. 3;
Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., Zurigo 2013, pag. 415; von Ins/Wyder, in:
Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 179sexies CP,
n. 4; SJZ 71/1975, pag. 211). Distanziandosi da un’opinione minoritaria, che
vorrebbe la norma applicabile unicamente agli apparecchi concepiti e destinati
esclusivamente ad uno scopo illegale (Stratenwerth/Jenny/ Bommer,
Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 7a ed., Berna 2010, pag. 279 e seg.,
n. 64; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra-Zurigo-Basilea 2009,
pag. 684, n. 2286; Trechsel/Pieth, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad
art. 179sexies CP, n. 2), dottrina e giurisprudenza concordano nel
ritenere che, per sua natura, l’apparecchio deve servire oggettivamente e
secondo l’esperienza principalmente, ma non esclusivamente, ad ascolti o a
registrazioni del suono clandestini. Determinante è la destinazione (“Zweckbestimmung”)
che il fabbricante, il venditore, ecc. attribuiscono all’apparecchio e non
l’uso concreto che ne farà l’acquirente. Il giudice dovrà perciò procedere a un
apprezzamento oggettivo ed esaminare se l’apparecchio, per sua natura, serva
principalmente ad ascoltare o registrare suoni o immagini in maniera
clandestina. Dunque, la funzione principale dell’apparecchio o, in ogni caso
quella che viene d’acchito alla mente, dev’essere illecita. Indizi che
permettono di ritenere un utilizzo a fini illeciti sono deducibili dalle
peculiarità del dispositivo. Si pensi, in particolare, ai dispositivi
dissimulati in oggetti d’uso comune che ne mascherano la forma rendendo
impossibile la loro identificazione, come penne, gioielli, fermagli per
cravatte, portasigarette, ecc., ma anche ad apparecchi che, per le loro
dimensioni ridotte (“cimici”), consentono di essere occultati nelle immediate
vicinanze della scena (ad es. in vasi lampade, quadri, ecc.) e di registrare
dati, suoni e immagini clandestinamente (STF 6B_552/2014 del 25 settembre 2014
consid. 2.1.2; SJZ 71/1975, pag. 212; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, 3a
ed., Berna 2013, ad art. 179sexies CP, n.1; Corboz, op. cit., ad
art. 179sexies CP, n. 3; Donatsch, op. cit., pag. 416;
Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., pag. 280, n. 64; forumpoenale 3/2015, regesto
a pag. 139).
b) Diversamente dagli
art. 179 – 179quater CP, il reato dell’art. 179sexies
cifra 1 CP è perseguibile d’ufficio. Per sua natura esso Reprime una
serie di atti preparatori finalizzati a rendere possibile l’ascolto o la
ripresa di immagini clandestini (Donatsch, op. cit., pag. 415). I comportamenti
punibili sono enunciati in maniera estremamente larga (Corboz, op. cit., ad
art. 179sexies CP, n. 5; Trechsel/Pieth, op. cit. ad art. 179sexies
CP, n. 1 e 3; Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Bettex, Stoll,
Code pénal, Petit commentaire, Basilea 2008, ad art. 179sexies CP,
n. 5): la norma contempla, infatti, una moltitudine di atti aventi per oggetto
un apparecchio tecnico destinato principalmente all’ascolto ed alla ripresa di
suoni e immagini clandestini. Sono punibili la creazione di un tale
apparecchio, la sua importazione, rispettivamente esportazione, l’acquisto (a
titolo oneroso, o meno, oppure in vista di una rivendita, o meno), la
conservazione, il semplice possesso, lo spostamento da un luogo all’altro, la
consegna a terzi (formula generale che include vendita, scambio, donazione,
locazione oppure scambio), l’immissione sul mercato, così come la pubblicità a
favore di tali strumenti e le indicazioni per la sua fabbricazione (Corboz, op.
cit., ad art. 179sexies CP, n. 5).
c) Dal profilo
soggettivo l’infrazione è intenzionale e presuppone la coscienza, almeno a
titolo eventuale, dell’attitudine particolare dell’apparecchio a essere
utilizzato per l’ascolto o la presa illecita di suoni od immagini. Non è
necessario che l’autore conosca la destinazione concreta dell’apparecchio,
essendo sufficiente che egli accetti l’idea che l’apparecchio verrà utilizzato
in maniera illegale (Corboz, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 8;
Trechsel/Pieth, op. cit. ad art. 179sexies CP, n. 5; STF 6B_552/2014
del 25 settembre 2014 consid. 2.1.2).
d) Dopo aver passato in
rassegna giurisprudenza e dottrina, afferenti al reato di messa in circolazione
e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle
immagini (art. 179sexies CP), la giudice della Pretura penale ha
esaminato, attraverso un “apprezzamento oggettivo”, i singoli
Dispositivo
dispositivi sequestrati ed elencati nel decreto d’accusa, pervenendo alla
conclusione che tutti ricadevano sotto l’applicabilità dell’art. 179sexies
CP, siccome destinati principalmente all’ascolto, alla registrazione dei
suoni e delle immagini in maniera illecita, con due sole eccezioni: un iPhone
nero con due adattatori e un cavo USB (Rep __________) e un sensore di
movimento con videocamera occultata, audio e video, marca Konig, cavo jack e
USB e telecomando (Rep __________), oggetti di cui ha poi disposto il
dissequestro.
La
prima giudice addebita a AP 1 l’importazione, l’esportazione, l’acquisto, la
vendita, nonché il possesso, ossia in pratica la messa in circolazione degli
oggetti esaminati.
L’elemento
soggettivo è pure dato, secondo il giudizio impugnato, non essendo AP 1
legittimato a ignorare che gli apparecchi messi in circolazione erano destinati
ad ascoltare e registrare suoni e/o immagini all’insaputa di terzi.
Esperto
del ramo, egli non poteva disattendere l’idea che tali apparecchi potessero
essere utilizzati abusivamente dagli acquirenti. Intenzionalità, altresì
ravvisabile negli insufficienti accertamenti e passi intrapresi presso le
autorità competenti, come suggerito dall’avv. __________ e da __________. Non
va infine dimenticato, sempre per la prima giudice, che il nome di dominio (“__________”),
utilizzato per pubblicizzare i suoi prodotti, è indicativo quantomeno
dell’esistenza di un dolo eventuale in punto all’illegalità e al possibile
utilizzo illecito degli oggetti propagandati e venduti (sentenza impugnata,
consid. 9, pag. 10-13).
e) Al dibattimento
d’appello, l’imputato ha ribadito che gli oggetti sequestratigli sono
liberamente reperibili in Svizzera, come comprovato dagli apparecchi prodotti
al primo dibattimento (doc. dib. 2, 3 e 4), acquistati a Mendrisio presso
FoxTown. Egli ha altresì confermato che in Italia vi sono moltissimi negozi,
compreso il suo, che vendono legalmente questo tipo di articoli, ricordando
che, in sostanza, qualsiasi smartphone, così come ogni AppleWatch, e lo stesso
orologio Samsung da lui indossato al dibattimento, contengono una telecamera
nascosta e un registratore di suoni.
Quanto
alla sua attività tra Svizzera e Italia e alle informazioni assunte prima di
dare avvio alla sua attività in Svizzera, egli ha poi precisato:
“Dal
2013 ho interrotto definitivamente la vendita di dispositivi e oggetti tecnici
in Svizzera. In Svizzera faccio solo consulenze mentre che in Italia oltre alle
consulenze abbiamo dei negozi che vendono questo tipo di prodotti. Le bonifiche
le faccio in Italia e la consulenza anche dalla Svizzera. Io non ho mai pensato
di vendere prodotti per spionaggio e in Italia ho sempre liberamente venduto
apparecchi, simili a quelli sequestrati, a forze dell’ordine e privati. Ad
esempio le “Iene” sono dei clienti. Per questa ragione non ho compreso la
situazione in cui mi trovo ora.
__________
è registrata in Italia a nome della società che ho con mio figlio in Italia.
(…)
Confermo
di aver chiesto al mio fiduciario commercialista signor __________ informazioni
sulla liceità dell’attività che intendevo intraprendere, questo riferito sia
alle attività di sicurezza (bonifiche) sia a quella della vendita che veniva
promozionata su internet. Preciso che non veniva venduto niente su internet, ma
la vendita avrebbe dovuto avvenire personalmente.
Preciso
inoltre che le vendite a clienti italiani avvenivano per il tramite dei nostri
negozi italiani a persone italiane. Anche la fatturazione avveniva in Italia.
In definitiva, non essendo ancora partita l’attività, gli oggetti sequestrati
sono semplicemente rimasti immobilizzati in Svizzera.
(…)
A
domanda della Corte rispondo che fu il signor __________ a indirizzarmi al
signor __________. Ho avuto un colloquio di persona con quest’ultimo alla
presenza di mio figlio che era interessato per la questione di investigazione.
Ho chiesto al signor __________ di esprimersi sui tre ambiti miei che erano
quello della vendita degli oggetti appena ispezionati, quello delle
investigazioni con la possibilità di poter collaborare con le forze dell’ordine
svizzere e quello della vendita degli spray antiaggressione. In modo generico
mi ha dato l’ok. Di scritto non c’è niente.”
(verbale dib.
d’appello, pag. 2 e 5)
In arringa, la difesa ha ripreso gli argomenti già esposti in
prima sede, sostenendo, a guisa di esempio, che una radiosveglia con inserita
una telecamera non può più dirsi oggi un oggetto concepito in particolare per
un’utilizzazione illecita, poiché la sua funzione principale potrebbe essere
quella dell’uso domestico, come la sorveglianza di un neonato, di un animale
domestico, di ladri che entrano in casa. Anche le penne con video trasmettitore
integrato sequestrate hanno, per la difesa, un sapore antico per rapporto agli
smartwatch offerti dalla __________ di Mendrisio e agli oggetti prodotti in
prima sede, liberamente reperiti presso la stessa __________ all’interno del
centro commerciale FoxTown. Da osservare, sempre stando alla difesa, che il
portachiavi con videocamera prodotto in prima sede (sub doc. dib. 4) e
acquistato presso __________ è assolutamente identico ai due sequestrati
all’imputato (Rep __________). Anche in questo caso, a mente della difesa, non
si può affermare che l’apparecchio sia concepito in particolare per
un’utilizzazione illecita, poiché alla luce dell’evoluzione tecnologica,
oggigiorno questo tipo di dispositivi può servire, ad es., come dittafono o ad
uso videoconferenza.
Pertanto,
a mente del difensore, i criteri adottati dalla prima giudice nella
qualificazione giuridica degli oggetti sequestrati appaiono discutibili, poiché
disattendono che la tecnologia è oggi alla portata di tutti per effetto di una
sorta di “democratizzazione della tecnologia”. Se, ai tempi delle
telecamere enormi che tutti ricordano, un’apparecchio di dimensioni ridotte
poteva lasciar pensare ad un uso illecito, oggi non è più così. Le telecamere “GoPro”,
ad esempio, vengono vendute in grandi imballaggi senza alcun rapporto
con le dimensioni del contenuto, tanto si sono rimpicciolite per effetto
dell’evoluzione tecnologica. Per ottenere una funzione di spia, non ha più
senso oggi bucare un libro e inserirvi una telecamera. I nuovi dispositivi sono
talmente piccoli che possono essere posizionati ovunque, senza pericolo di
essere scoperti. Inconcepibile dunque, oggi, giudicare illegale un oggetto per
le sue dimensioni o per il fatto che sia dotato anche di altre funzioni oltre a
quella dell’oggetto di uso comune in cui è integrato. In questo senso, per la
difesa, il catalogo degli oggetti illeciti esposto nel primo giudizio si fonda
su considerazioni banali, giacché la punibilità deve toccare solo gli
apparecchi costruiti appositamente per farne uso illecito. Gli oggetti
sequestrati sono liberamente acquistabili nei supermarket e anche in rete (ad
es., su amazon) poiché non si tratta di oggetti definibili come
specificatamente destinati ad ascolti illeciti.
f) Nel corso
dell’istruttoria dibattimentale la Corte ha ispezionato gli oggetti incriminati
e posti sotto sequestro (sopra, lett. A, pag. 3-4). Qui di seguito sono riprese
(direttamente dal verbale del dibattimento) le osservazioni dell’imputato sui
singoli oggetti sequestrati, fatte seguire dalle considerazioni della Corte.
Rep
__________ - radiosveglia con videocamera
“Preciso
che non si tratta di una radiosveglia ma di un orologio da tavolo. È un sistema
video con DVR integrato (si tratta di un registratore di immagini). L’obiettivo
è posto sopra le ore 12.00.
Raffronto
questo oggetto con la radiosveglia da me prodotta al primo dibattimento (doc.
dib. 3), liberamente da me acquistata nel negozio __________ all’interno del
Fox Town. L’oggetto è tuttora in vendita. Anche questo è un oggetto con
dispositivo audio e video, più sofisticato rispetto a quello precedente perché
l’apparecchio si mette in funzione con il passaggio di una persona”. (verbale
dib. d’appello, pag. 3)
Va
dato atto che non trattasi di una radiosveglia (tale è stata repertata), bensì
di un orologio da tavolo. Ma ciò non cambia le cose, giacché solo un occhio
particolarmente allenato è in grado di identificare l’obiettivo della
videocamera: un puntino millimetrico, di colore nero su sfondo nero, situato
sopra le ore XII. Siamo in presenza di una videocamera, contenente un
registratore d’immagini e munita di presa USB, indiscutibilmente occultata in
un comune orologio da tavolo. Poco importa che un oggetto simile sia stato
acquistato dall’imputato in un negozio ticinese. Ciò nulla toglie al fatto che
la prima cosa che viene alla mente, alla luce dell’occultamento del dispositivo
video, è che l’oggetto in questione non è concepito per la sorveglianza di
bambini o di ambienti (oltre alla sua funzione di orologio), ma
specificatamente per la ripresa senza consenso delle persone inquadrate
dall’obiettivo, pertanto in violazione della loro sfera privata. L’illegalità
dell’oggetto è d’immediata evidenza.
Rep
__________ - 3 videocamere ambientali
“Si
tratta di una videocamera con DVR integrato. Questo dispositivo può essere
usato in mille modi legali, ad esempio posizionato vicino allo specchietto
della macchina allo scopo di riprendere la strada oppure per controllare i
bambini che stanno seduti sui sedili posteriori. L’oggetto in sé sembra
semplicemente un registratore con videocamera, nel senso che non ha le
sembianze di un oggetto diverso.
Tale
oggetto è comparabile con quello da me prodotto in primo grado sotto doc. dib.
2. Anche questo è audio video e sulla scatola sono indicate con delle
fotografie le varie modalità d’uso possibili, con ad esempio la possibilità di
agganciarlo alla cintura o sul taschino. L’apparecchio è utilizzabile anche
unicamente in funzione audio. Anche questo oggetto è stato acquistato presso
Fox Town”. (ibidem)
La
Corte dissente dall’affermazione, secondo cui “l’oggetto in sé sembra
semplicemente un registratore con videocamera, nel senso che non ha le
sembianze di un oggetto diverso”. In realtà, l’oggetto non assomiglia
neanche lontanamente a un registratore con videocamera. Semplicemente non ha le
sembianze di un oggetto di comune conoscenza. Piuttosto piatto e di forma
indefinibile, l’apparecchio è ricoperto (praticamente galvanizzato) da una
guaina nera, apparentemente in gomma. Il dispositivo è dotato di presa USB e di
un’entrata per una scheda SD. Su una delle due superfici più ampie vi sono tre
piccole aperture indefinibili, tanto che solo un occhio esperto è in grado di
identificare a quale delle tre aperture corrisponda l’obiettivo.
Che
tale apparecchio possa “essere usato in mille modi legali” è certamente
sostenibile. Ma ciò non significa nulla, giacché ragionando per converso è
pacifico che anche un qualsiasi smartphone o un AppleWatch (ma anche un coltello
da cucina, per usare l’esempio fatto proprio dall’imputato al dibattimento)
possono prestarsi ad un uso illecito.
Il
fatto è che l’apparecchio in rassegna, per le sue dimensioni ridotte, non è in
nessun modo manipolabile né utilizzabile come normale videocamera. Non si
capisce, poi, come esso possa essere applicato all’interno di un’autovettura,
non essendo dotato di supporto né punti di aggancio. Tantomeno l’imputato ha
saputo giustificare il senso e le possibili modalità di utilizzo per il controllo
dei bambini seduti sui sedili posteriori dell’automobile.
Il
colore nero, il materiale del tutto inusuale che lo ricopre, l’assenza di ogni
estetica (l’oggetto è indefinibile), oltre che le ridotte dimensioni, lasciano
pensare d’acchito ad un utilizzo clandestino, celato al soggetto ripreso.
L’imputato parrebbe assimilare questi apparecchi alle cosiddette “dash cam”,
sennonché le varie tipologie di “dash cam” reperibili su internet, si
differenziano totalmente, per forma e dimensioni, dagli oggetti in esame. Per
la Corte si tratta dunque pacificamente di apparecchi ai sensi dell’art. 179sexies
cifra 1 CP.
Rep
__________ - 2 videocamere ambientali
“Diversamente dalle indicazioni date nella sentenza impugnata, non si
tratta di ambientali audio e video ma soltanto di sistemi audio. Non c’è
telecomando anche perché il dispositivo non è utilizzabile con telecomando. Può
essere utilizzato ad esempio per controllare dei bambini in un altro locale o a
distanza, per es. dal giardino. L’indicazione in sentenza di utilizzabilità per
“tracciamento delle automobili rubate” non è corretta in quanto l’apparecchio
non dispone di GPS. Preciso che l’indicazione contraria sul bigliettino
contenuto nell’involucro non è corretta. Sicuramente si tratta di un
bigliettino attinente ad altro oggetto che per sbaglio è finito in quella
scatola. L’attività di controllo a distanza dei bambini è esattamente la stessa
di quella di analoghi oggetti venduti nelle farmacie.
Rispondendo
al mio patrocinatore confermo che un dispositivo con videocamera e audio messo
in un garage per sorvegliare il parcheggio ha una capacità superiore perché dà
oltre al suono anche l’immagine video. Le due videocamere ambientali non hanno
l’apparenza di un altro oggetto”. (ibidem)
Pur
concordando con l’imputato che trattasi di due ambientali con sola funzione
audio e non audio/video (come erroneamente repertoriati), e pur ammesso che,
siccome privi di GPS questi oggetti non sono idonei al “tracciamento delle
automobili rubate”, si tratta comunque di oggetti di piccole dimensioni,
ben lontani dal richiamare alla mente un utilizzo per controllo a distanza di
bambini. Anche qui, forma (un parallelepipedo) e dimensioni (5 cm di lato) sono
indicativi di una specifica funzione di spia, sicché gli apparecchi in questione
sono per loro natura illegali ai sensi dell’art. 179sexies cifra 1
CP.
Rep
__________ - 2 penne con videocamera
“Si tratta di penne con dispositivo USB. Con questo prodotto si possono
eseguire le seguenti operazioni: filmare documenti, prendere degli appunti o
archiviare dati e registrare audio. La capacità è molto limitata (1 ora)”. (ibidem)
In una comune penna è
dissimulata una videocamera con registratore audio e video. Inserendo la penna
nel taschino anteriore della giacca è possibile filmare e registrare l’ignara
persona che si ha davanti. Tale è la precipua funzione di questo oggetto,
indipendentemente dal suo possibile uso come comune penna.
Richiamato il consid. 6a, anche
questo oggetto è illegale.
Rep
__________ - 7 penne con registratore audio
“È una classica penna che scrive normalmente. Oltre a questo, io posso
registrare audio (appunti o altro). Per registrare, si utilizza la clip
spostandola verso l’alto. Nel manuale in inglese non si parla da nessuna parte
di spionaggio. Queste penne possono essere acquistate in negozi o anche in
rete, per esempio su Amazon”. (ibidem)
Idem
come al reperto precedente, con la sola differenza che le 7 penne in questione
sono prive della funzione video.
Rep
__________ - 1 registratore audio per ambientali
“È semplicemente un registratore audio utilizzabile ad esempio come
dittafono o per lunghe registrazioni perché ha una capacità fino attorno alle
6/7 ore. C’è annesso il cavetto con i comandi per utilizzarlo come
registratore. Non si tratta di oggetto dissimulato in un altro oggetto. Pure
questo oggetto è in libera vendita”.
(verbale
dib. d’appello, pag. 4)
Valgono
qui, per quanto attiene al materiale utilizzato, alla forma e alle dimensioni,
le considerazioni riferite al Rep __________.
La
conformazione, le dimensioni e il materiale avvolgente (guaina in gomma)
indicano in modo evidente che il dispositivo è concepito specificatamente per
essere occultato e consentire registrazioni e ascolti illeciti. Da qui la sua
illegalità ex art. 179sexies cifra 1 CP.
Rep
__________ - 2 flash pen USB con registratore audio
“È un prodotto contenente la classica memoria USB. Si può attivare il
registratore audio con una rotellina. Anche questo è in commercio come semplice
registratore digitale con contemporanea funzione USB”. (ibidem)
Trattasi
effettivamente di registratori digitali audio con funzione USB. La loro
particolarità risiede nel fatto che il registratore è occultato in una classica
pennetta USB. Lo scopo specifico è, di tutta evidenza, l’ascolto nascosto (o
clandestino) e, quindi, illecito.
Rep.
__________ - 3 flash pen USB con videocamera audio e video
“C’è il manuale in inglese dove non c’è scritto da nessuna parte che è
utilizzabile per spionaggio. Anche qui abbiamo la classica USB per memorizzare
dati. In testa c’è la videocamera ben visibile. Ci sono pulsanti laterali per
l’attivazione”. (ibidem)
Vale
qui lo stesso discorso fatto per il Rep __________. Unica differenza che queste
pennette sono dotate non solo di funzione di registrazione audio ma anche
video. La dissimulazione del dispositivo in una pennetta USB rende la
telecamera integrata tutt’altro che “ben visibile”.
Rep
__________ - 4 flash pen USB con registratore audio
“Stesse
osservazioni valgono per il Rep __________. Anche in questo caso sulla scatola
non ci sta scritto che è un prodotto per spionaggio.
Il
mio avvocato fa osservare che anche la confezione indica chiaramente che
l’oggetto può essere messo in vendita sugli stand di qualsiasi supermercato”. (ibidem)
Idem
come al Rep __________.
Il
carattere di apparecchio spia non viene meno – come invece vorrebbe la difesa –
per la forma dell’imballaggio (munito di gancio per essere appeso sugli
appositi stand in più esemplari).
Rep
__________ - 2 portachiavi con videocamera audio e video
“Si
tratta di due portachiavi con videocamera audio e video. I prodotti sono
assolutamente identici a quello da me acquistati presso Fox Town e prodotti in
primo grado sub doc. dib. 4. Anche qui sulle istruzioni non c’è scritto che fa
spionaggio”. (ibidem)
La
videocamera audio e video con presa USB è dissimulata in un portachiavi, che a
sua volta richiama alla mente un comune telecomando per l’apertura e la
chiusura della porta di un’autorimessa.
Il
libero acquisto di analogo oggetto fatto dall’imputato presso FoxTown non tange
l’illiceità ex art. 179sexies cifra 1 CP di questi dispositivi.
Rep.
__________ - Calcolatrice con registratore audio
“È un registratore audio che può essere usato come dittafono. Il prodotto
mostra sia nell’imballaggio che sul prodotto stesso la funzione di
registrazione. Anche in questo caso l’imballaggio presenta un gancio destinato
alla distribuzione di massa”. (ibidem)
Nuovamente
un registratore audio, questa volta dissimulato in una normale calcolatrice da
tavolo. Concepirne l’utilizzo come dittafono ipotizzato dall’imputato appare
quanto mai arduo. La destinazione specifica e prevalente dell’apparecchio
all’ascolto illecito è d’immediato richiamo.
Quanto
all’imballaggio, vale lo stesso discorso fatto per il Rep __________.
Rep
__________ - orologio da polso con videocamera audio e video
“L’orologio contiene un registratore limitato audio e video (autonomia
50 minuti). La fotocamera è posizionata sopra le ore 12.00. La scatola indica
chiaramente che si tratta di una “camera watch”. L’orologio che porto al polso
oggi di marca Samsung ha le stesse funzioni ma molto più potenziate. Lo stesso
discorso vale per l’Apple Watch. Il mio orologio, che si trova in commercio
dappertutto, oltre a quelle del Reperto ha altre funzioni come ad esempio
quella di trasmettere direttamente su un altro telefono o computer le foto
scattate”. (ibidem)
Valgono
qui le considerazioni fatte per il Rep __________, salvo che in questo caso
l’orologio non è da tavolo ma da polso.
Rep
__________ - Orologio da tavola con videocamera audio e video
“Si tratta effettivamente di un orologio da tavolo con possibilità di
registrazione audio e video. Queste funzioni non sono occultate ma integrate
nell’apparecchio. Aggiungo che l’apparecchio è praticamente identico a doc. dib.
3 di primo grado”. (ibidem)
L’affermazione
che le funzioni audio e video “non sono occultate ma integrate
nell’apparecchio” è semplicemente insostenibile. Impossibile scorgere
obiettivo e microfono, siccome perfettamente dissimulati in un comune orologio
da tavolo. L’illiceità ex art. 179sexies cifra 1 CP è rafforzata
dalla presenza di un telecomando per l’attivazione delle (sole) funzioni spia.
Rep
__________ - 1 libro con videocamera audio e video
“È un libro con sul dorso una telecamera e una presa audio video. In
questo caso c’è l’occultamento della funzione”. (ibidem)
Come
visto, l’occultamento delle funzioni è pacificamente ammesso dall’imputato.
Si
tratta di una scatola, alla quale è stata data - a dir poco rudimentalmente -
la forma della copertina di un libro, contenente un trasmettitore audio e video.
Il microfono e la telecamera sono posizionati sul dorso del libro, per dar modo
di effettuare le riprese nascondendolo tra gli altri libri di una libreria.
Internamente l’oggetto è privo degli elementi che caratterizzano un libro: le
pagine. Semplicemente non ha funzione di libro ma esclusivamente di contenitore
per videocamere audio e video da occultare tra gli altri libri a scopo di
eseguire riprese audio e video illecite.
Rep
__________ - 2 ambientali GSM
“In realtà, non si tratta di un ambientale GSM ma di un registratore
audio video. Valgono per questo oggetto le osservazioni fatte per il Rep __________”.
(ibidem)
Per
la forma, il colore e i materiali valgono qui le considerazioni fatte per i Rep
__________ e __________. L’obiettivo della videocamera, ben visibile, non ne fa
un apparecchio lecito. Le funzioni sono attivabili tramite il telecomando,
segno evidente che il dispositivo non è concepito per essere utilizzato come
una normale telecamera o registratore audio, ma per essere celato e destinato a
registrazione di suoni e di riprese video illecite.
Rep
__________ - 1 telecomando universale con videocamera audio e video
“È un classico telecomando con all’interno una telecamera e un
registratore video. Non c’è possibilità di registrazione audio, contrariamente
a quanto indicato in sentenza. Non c’è indicazione di uso spionistico e la
confezione è fatta per essere appeso nei supermercati. L’apparecchio non
trasmette immagini e non è utilizzabile al di fuori della casa. Pertanto ha una
funzione inferiore a quella di un Apple Watch”. (verbale dib. d’appello, pag.
4-5)
Ancorché
utilizzabile praticamente solo in casa e dotato di funzioni limitate rispetto
ad un AppleWatch, non fa dubbio che trattasi di un dispositivo audio e video
dissimulato in un oggetto d’uso comune, qual è un normale telecomando TV. Le
funzioni di registratore audio e video ne costituiscono la caratteristica
specifica di apparecchio destinato all’ascolto illecito o alla presa illecita
di suoni e immagini.
Rep
__________ - 2 telefoni cellulari iPhone
“Quello nero è un iPhone o un’imitazione iPhone con tutte le funzioni
iPhone “normali”. Per contro quello bianco è una semplice torcia e non ha altre
funzioni.
Il
giudice mi mostra che accendendolo e schiacciando il tasto su cui c’è il
simbolo del fulmine si attiva una specie di taser. Rispondo che non avevo mai
notato tale funzione di cui non riesco bene a comprendere il senso. In ogni
caso non si tratta di una funzione di registrazione”. (verbale dib. d’appello,
pag. 5)
Entrambi
gli oggetti non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 179sexies
cifra 1 CP e saranno trattati più avanti, al capitolo confische/dissequestri,
consid. 9b (iPhone bianco) e consid. 9c (iPhone nero).
Rep
__________ - 1 ambientale audio
“Si tratta di un trasmettitore audio che lavora su RF che trasmette
all’antenna. Bisogna poi avere un ricevitore per ascoltare. Anche in questo la
funzione audio non è occultata”. (ibidem)
In
effetti la funzione audio non è occultata. Tuttavia le dimensioni del microfono
e del trasmettitore al quale è collegato indicano chiaramente che l’apparecchio
è concepito per un uso nascosto. Da qui la sua illiceità.
Rep
__________ - 3 ambientali audio
“Idem come sopra, uno va a batteria e gli altri a corrente. L’ascolto
avviene tramite ricevitore.
Anche
in questo la funzione audio non è occultata”. (ibidem)
Trattasi
di apparecchi contenuti in piccoli parallelepipedi neri (l’unico dei tre
funzionante a batteria ha dimensioni un po’ più grandi, raggiungendo 6,5 cm di
lato). Sebbene la funzione audio non sia dissimulata in oggetti d’uso comune,
forma e dimensioni indicano chiaramente la specifica funzione spy.
Rep.
__________ - 1 ambientale audio
“Anche in questo la funzione audio non è occultata e non si tratta di
prodotti costruiti esclusivamente per ascoltare illecitamente”. (ibidem)
Vero
che la funzione non è occultata in un oggetto di uso comune, ma la realtà è
che, concettualmente, la dimensione e la forma del dispositivo non lasciano
spazio a diversa interpretazione: l’oggetto - una classica cimice - non può
avere altra specifica destinazione che l’ascolto illegale (nel senso dell’art.
179sexies cifra 1 CP).
Rep
__________ - sensore di movimento con videocamera audio e video
“È un sensore di movimento audio e video con telecamera non occultata”.
(ibidem)
Nel
primo giudizio il dispositivo è oggetto di dissequestro, qui confermato (vedi
più avanti, consid. 9b).
Rep.
__________ - sensore antincendio con videocamera audio e video
“Si tratta di un sensore con videoregistrazione integrata, erroneamente
indicato dagli inquirenti come sensore antincendio: non lo è e non è mai stato
destinato a essere messo in vendita come tale. Le funzioni sono identiche a
quelle della sveglia doc. dib. 3 di primo grado, con la differenza che il doc.
dib. 3 fa anche da sveglia mentre il sensore __________ fa soltanto le funzioni
che descrive. Le funzioni sono identiche a quelle del __________. Sono due
sensori con due forme diverse ma con la stessa attività”. (ibidem)
L’imputato
non vi riconosce le sembianze di un sensore antincendio. A mente di questa
Corte, che il dispositivo audio e video sia occultato in un oggetto
interpretabile come sensore antincendio o altro tipo di sensore e oggetto
comune non ha rilevanza, posto come la dissimulazione in un oggetto diverso da
quello apparente è pacifica.
g) Nei passaggi
precedenti, a più riprese AP 1 ha fatto osservare che, laddove esistenti, le
confezioni degli oggetti e le istruzioni d’uso non menzionano che il
dispositivo ha funzione di spia. Il criterio dell’apprezzamento oggettivo
elaborato da dottrina e giurisprudenza (sopra, consid. 6a con rinvii), verte
però sull’esame dell’oggetto come tale, ragione per cui l’utilizzo suggerito
dalle istruzioni d’uso non ha rilevanza.
h) Relativamente al
comportamento punibile, quanto messo in atto da AP 1 si identifica ampiamente
con le azioni definite dall’art. 179sexies cifra 1 CP. Anzitutto gli
oggetti sequestrati sono stati rinvenuti nei locali della __________ facente
capo a lui. Erano quindi in suo possesso e ciò basterebbe, già di per sé, a
ritenerlo autore colpevole del reato in rassegna. Affermando, poi, di aver
venduto questo tipo di articoli trasmettendoli a clienti italiani in Italia,
egli ha quindi ammesso la loro importazione, esportazione e vendita,
comportamenti pure rientranti nell’ampia definizione della norma.
Ma l’imputato ha altresì
ammesso di avere iniziato a offrire questi articoli su internet ove appaiono
sotto la definizione “spy audio e video microauricolari”, ciò che
realizza la fattispecie della propaganda a loro favore (AI 1, all. 1, pag. 1,
AI 6, all. 1, pag. 4). Egli ha anche dichiarato che la merce sequestrata era
destinata alla vendita in Svizzera, attività che però al momento del sequestro
non era ancora iniziata (verbale 1° dib., pag. 1). L’importazione, il possesso,
l’immagazzinamento e la pubblicità mediante il sito __________, finalizzati
alla vendita in Svizzera, adempiono pacificamente alla nozione di atti
peparatori (“Vorbereitungshandlungen”) che connatura il reato dell’art.
179sexies CP (Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 1; von
Ins/Wyder, op. cit., ad art. 179sexies CP, n. 1), sicché anche sotto
questo aspetto il comportamento punibile si trova realizzato.
i) AP 1 è persona
navigata nel campo delle investigazioni private, delle bonifiche ambientali e
della sicurezza. In tale veste egli presta consulenza a professionisti,
investigatori e forze dell’ordine. Per anni ha svolto questa attività in
Italia, dove continua a gestire un suo negozio che propone gli stessi articoli,
qui oggetto di sequestro.
Trasferendo il centro dei
suoi interessi in Svizzera, con l’intenzione di svolgervi un’attività nel
medesimo settore (compresa l’organizzazione di corsi e consulenza per la
sicurezza), impostando l’operatività della __________, e lanciando il sito __________
(con server in Germania) AP 1 si è accontentato di informazioni e assicurazioni
perlomeno insufficienti circa la legittimità di proporre sul mercato gli
oggetti in discussione. Rivoltosi al suo commercialista accennandovi solo “in
modo generico” (AI 6, all. 4, pag. 2), egli non si è premurato di seguire
il suo invito (fondato sul colloquio telefonico avuto con l’avv. __________) di
informarsi presso le autorità competenti. In proposito, l’essersi rivolto al
signor __________ dell’allora Ufficio dei permessi e dei passaporti non gli
soccorre. Intanto perché non è data a conoscere l’informazione ottenuta;
inoltre, dovendo presumere, visti i presenti accertamenti, che tale
informazione non sarebbe stata comunque priva di riserve. Lo stesso imputato
riconosce, poi, l’assenza di ogni assicurazione o autorizzazione scritta da
parte del signor __________ (cfr. sopra, consid. 6e). Nelle descritte
circostanze, la Corte ritiene che AP 1 si sia mosso in piena coscienza, almeno
a titolo eventuale, dell’attitudine particolare degli apparecchi a essere utilizzati
per l’ascolto o la presa illecita di suoni od immagini, accettando l’idea che
tali apparecchi avrebbero potuto essere utilizzati in maniera illegale dai loro
acquirenti. In concreto, anche l’elemento soggettivo si trova quindi
realizzato.
l) Per tutto quanto
precede AP 1 dev’essere dichiarato autore colpevole di messa in circolazione e
propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle
immagini, secondo l’art. 179sexies cifra 1 CP.
Infrazione alla Legge
federale sulle armi e sulle munizioni
7. Giusta l’art. 33
cpv. 1 lett. a LArm è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una
pena pecuniaria anche il solo possesso, intenzionale e senza diritto, di
un’arma. Il secondo capoverso della norma dispone che in caso di negligenza la
pena è la multa e che nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.
L’art. 4 cpv. 1 lett. b
LArm annovera tra le armi anche i dispositivi che spruzzando o polverizzando
sostanze sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone. Con
richiamo a questa norma, l’art. 1 OArm parifica alle armi gli spray destinati
all’autodifesa contenenti le sostanze irritanti specificate nell’allegato 2
dell’OArm, tra le quali figura il clorobenzilideno malononitrilo. Tale sostanza
è presente nella bomboletta spray destinata all’autodifesa sequestrata nei
locali della __________ (Rep __________).
a) Orbene, per l’art. 8
cpv. 1 LArm, chiunque intende acquistare un’arma necessita di un permesso
d’acquisto di armi (art. 8 cpv. 1 LArm). Di riflesso, come esplicitato all’art.
12 LArm, è legittimato al possesso di un’arma chi ha acquistato legalmente
l’oggetto.
AP 1 non è in possesso del
permesso di acquisto dello spray in questione, né di un’autorizzazione
ufficiale italiana che lo autorizzi all’acquisto (art. 9a cpv. 1bis
LArm). Per i combinati art. 8 cpv. 1 e 12 LArm egli ha quindi acquistato e
posseduto illegalmente nel suo assortimento questo esemplare di spray irritante
(gli altri 3 spray al pepe inizialmente repertati erano stati, invece,
riconsegnati all’imputato, poiché non illegali, cfr. AI 6, all. 3, pag. 3).
Dal profilo oggettivo
l’agire di AP 1 realizza dunque l’infrazione alla LArm che gli viene imputata.
b) Riguardo ai quattro
spray per autodifesa sequestrati in prima battuta, nel suo interrogatorio di
polizia del 18 dicembre 2013, l’imputato aveva dichiarato di essersi
preventivamente interessato presso il signor __________, che l’avrebbe
rassicurato dicendogli che “non c’erano problemi” (AI 6, all. 1, pag. 5).
Nel successivo interrogatorio, egli ha giustificato l’utilizzo dell’unica
bomboletta spray rimasta in sequestro, a scopi didattici, soggiungendo che il
prodotto era destinato essenzialmente alle forze dell’ordine e alle agenzie di
vigilanza autorizzate (AI 6, all. 3, pag. 3). Egli ribadiva, poi, tali
affermazioni sia al primo dibattimento (verbale 1° dib., pag. 1), sia al
dibattimento d’appello (verbale dib. d’appello, pag. 5). Sennonché, il suo dire
è privo di qualsiasi supporto probatorio e non fa, perciò, prova di verità.
Vero è, invece, che il prodotto in questione reca le diciture in tedesco “Reizstoffsprühgerät
für den Polizeieinsatz” e in inglese “Irritant Project for authorized
personnel only”, a significare che lo spray può essere utilizzato solo
dalle forze dell’ordine o comunque da persone autorizzate, sicché AP 1 doveva
avvedersi, tenuto conto della sua pluriennale esperienza nel settore della
sicurezza, di possedere un oggetto - concretamente un’arma - utilizzabile solo
da persone debitamente autorizzate. E che egli non fosse autorizzato a tale
possesso non necessita di approfondimenti, tantomeno di scomodare il signor __________,
al quale era ben noto, come doveva esserlo anche a AP 1, che l’autorizzazione a
portare un’arma in Svizzera, così come in Italia, non viene rilasciata dietro
semplice colloquio e in forma orale. D’altronde è lo stesso imputato a
dichiarare che, in esito al colloquio, il signor __________ “in modo
generico mi ha dato l’ok” e che “di scritto non c’è niente” (verbale
dib. d’appello, pag. 5), assicurazioni che di tutta evidenza non bastano per
conferirgli qualità di possessore autorizzato.
Come rettamente
sottolineato dalla prima giudice, non vi è dunque spazio per ritenere una
semplice negligenza dell’imputato. E questo, specie pensando che egli ha
dichiarato di vantare una lunga esperienza (nel settore) in Italia, ove svolge
consulenze e tiene corsi specialistici. Sia detto, allora, sempre in linea con
il primo giudice, che la legislazione italiana disciplina in modo del tutto simile
a quella svizzera le condizioni di possesso e vendita degli spray
antiaggressione, autorizzando la vendita libera ed il porto dei cosiddetti
spray al peperoncino contenenti gas OC “oleoresin capscumil” (basato sul
principio attivo naturale del “Capsicum” (pianta della famiglia del
peperoncino), che non ha attitudine a recare offesa alla persona, vietando di
contro, in quanto sottoposti dalla normativa in materia di armi, gli spray
antiaggressione contenti ogni altro tipo di sostanze (art. 1 comma 3 della
Legge n. 110 del 18 aprile 1975; art. 1 comma 1 del Decreto del Ministero
dell’interno del 12 maggio 2011, n. 103). È pacifico, dunque, che gli spray
contenenti clorobenzilidenmalononitrile, sostanza irritante e tossica presente
nello spray sequestrato, sono vietati tanto in Svizzera quanto in Italia. Ciò
che, per le vantate esperienze, non poteva né doveva sfuggire all’imputato.
Date le circostanze, nell’agire soggettivo di AP 1 non può essere dunque
ravvisata una semplice negligenza, ma quantomeno l’agire per dolo eventuale.
c) Ne segue che
l’imputato dev’essere dichiarato autore colpevole di infrazione di cui all’art.
33 cpv. 1 lett. a LArm.
Commisurazione
della pena
8. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione
(cfr., sul primato della colpa e su presupposti della commisurazione, DTF 136
IV 55 consid. 5.4; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22
giugno 2010, consid. 2.1;6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
a) La pena comminata per
il reato di messa in circolazione e propaganda di apparecchi d’ascolto, di
registrazione del suono e delle immagini (art. 179sexies cifra 1 CP)
è la detenzione sino a tre anni o la pena pecuniaria. Identica pena è comminata
per l’infrazione alla Legge federale sulle armi e munizioni (art. 33 cpv. 1
lett. a LArm).
Il giudizio impugnato fa
proprie non solo entrambe le ipotesi accusatorie, ma anche la pena proposta dal
procuratore pubblico, divergendo dal decreto d’accusa solo su un paio di
dettagli (durata del periodo di prova e il dissequestro di due oggetti) che non
ne tangono minimamente la sostanza.
b) La prima giudice ha
ritenuto la pena proposta nel decreto d’accusa adeguata alla colpa dell’autore
anche tenuto conto che l’imputato non ha precedenti penali in Svizzera. Colpa
che comunque “non può essere minimizzata”, stante oggettivamente la
messa in circolazione (in senso lato) di oggetti atti a ledere la sfera
personale riservata “in maniera particolarmente subdola”. Sempre per la
prima giudice, la colpa non è meno grave dal profilo soggettivo, avendo
l’imputato agito “malgrado che non avesse ancora dissolto tutti i dubbi che
aveva, accettando il rischio della violazione della sfera privata di vittime
ignare”. Nella valutazione della colpa la prima giudice fa rientrare anche
la condanna a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, pronunciata in
Italia nel 1987 nei confronti di AP 1 per aver fatto installare da un
collaboratore della sua agenzia investigativa un trasmettitore audio in una
casa privata (AI 6, all. 1, pag. 5). Una condanna che, pesando sulle sue
spalle, doveva agire da deterrente e indurlo a riflettere maggiormente sulle
delicate problematiche legate alla violazione della sfera privata e sulle sue
implicazioni penali (per tutti, sentenza impugnata, consid. 11, pag. 17).
c) La Corte, pur
condividendo le motivazioni sulla colpa espresse nel primo giudizio non può
esimersi dall’osservare che la sentenza motivata è stata intimata oltre 7 mesi dopo
la comunicazione del dispositivo. Occorre, quindi, valutare se - nel caso
concreto - vi sia stata una violazione del principio di celerità. La questione
deve essere affrontata d’ufficio.
d) Il principio della
celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non
appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1
Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139).
Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della
celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di
questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa
(DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia
stato violato va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del
lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in particolare della complessità del
procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi
morti sono inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è
l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché
sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che
un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e
costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di
tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno
2006, consid. 2.1.2).
Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere
sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio
della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale
principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura
la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006
dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).
e) Nel caso concreto, un
periodo di più di 7 mesi per l’intimazione della sentenza motivata non è
soltanto irrispettoso dell’art. 84 cpv. 4 CPP, ma manifestamente eccessivo
poiché non giustificato dalle circostanze del caso specifico, che non presenta particolari
difficoltà.
Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente
essere ridotta.
In definitiva, la Corte ritiene giustificata e congruamente
commisurata
alla colpa di AP 1 ed alle circostanze
personali,
la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere
di fr. 50.– cadauna, sospesa condizionalmente, e
meglio
come a dispositivo.
f) Di contro, non ha
alcun senso confermare la norma di condotta impartita dalla prima giudice, consistente
nel “divieto di mettere in circolazione e soprattutto vendere gli apparecchi
tecnici destinati all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od
immagini tramite il sito internet __________”, ritenuto che
tale divieto già sussiste ope legis.
Confische/dissequestri
9. Per l’art. 69 cpv. 1
CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina
la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un
reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono
la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il cpv. 2 della
norma autorizza il giudice a ordinare che gli oggetti confiscati siano resi
inservibili o distrutti.
In concreto, il
procuratore pubblico propone la confisca degli oggetti elencati nel decreto
d’accusa, sequestrati nel corso della perquisizione effettuata nei locali della
__________. L’imputato vi si oppone e ne richiede il dissequestro.
a) La prima giudice ha
compiutamente esposto i principi che reggono l’istituto della confisca e ne ha
concluso che la confisca di tali oggetti (compreso lo spray antiaggressione) si
giustifica, giacché adeguata, rispettosa del principio della proporzionalità e
conforme all’art. 69 CP. Questa Corte concorda con le conclusioni esposte
nell’impugnato giudizio (cfr. consid. 13, pag. 18-19), al quale rinvia, sia per
il fatto che per il diritto (art. 82 cpv. 4 CPP).
b) Sempre in linea con
il primo giudizio va, nondimeno, esentato da confisca e dissequestrato il
sensore di movimento con videocamera occultata, audio e video, marca Konig con
cavo jack e USB di cui al Rep __________. Tale strumento, per la sua concezione,
è destinato essenzialmente alla sicurezza e alla tutela di ambienti privati
(es. case d’abitazione) da furti o dall’accesso di malintenzionati. In tal modo
esso non evidenzia carattere illecito. Il dissequestro ordinato dalla prima
giudice deve così trovare conferma.
Il
dissequestro va esteso anche all’iPhone bianco, di cui al Rep __________,
essendo assodato che tale apparecchio (in sostanza una scatola vuota con le
sembianze di un iPhone) non contiene dispositivi audio e video.
c) Per il vero, il primo
giudizio contempla anche il dissequestro di un iPhone nero, sequestrato in
prima battuta unitamente al secondo iPhone bianco di cui si è appena detto, ma
non incluso dal procuratore pubblico nella richiesta di confisca del decreto
d’accusa (i due iPhone sono stati repertati sub. Rep __________). Ai termini
dell’accertamento – rimasto incontestato – della prima giudice, l’iPhone nero è
“un telefonino con tutte le funzioni in dotazione ad un normale smartphone e
non può dunque essere ritenuto illecito” (sentenza impugnata, consid. 9,
pag. 11). Questa Corte non può che allinearsi a tale conclusione, come peraltro
già anticipato sopra (consid. 6f). Non potendo pronunciare il dissequestro di
un oggetto formalmente non colpito da sequestro, ne andrà disposta
semplicemente la riconsegna.
d) In occasione del
primo dibattimento, l’imputato ha prodotto, come mezzi di prova a suo scarico:
sub. doc. dib. 2, una microtelecamera DW; sub doc. dib. 3, una sveglia con
registratore audio e video con telecamera; sub doc. dib. 4, un portachiavi con
incorporata una microcamera, acquistati presso __________, rivenditore presente
all’interno di FoxTown.
Tali
oggetti, che a mente dell’appellante sono del tutto simili ad alcuni degli
oggetti sequestrati (sopra, consid. 6e e 6g), rimangono acquisiti agli atti del
procedimento, come mezzi di prova, sino a crescita in giudicato della sentenza,
dopodiché saranno trasmessi al ministero pubblico per i suoi incombenti.
Indennità
(art. 429 CPP)
10. Visto l’esito
dell’appello, le pretese d’indennizzo di complessivi fr. 13'000.– (+IVA)
avanzate dall’insorgente ai sensi dell’art. 429 CPP vanno respinte, a favore di
un’indennità di 200.–, fondata sull’art. 436 cpv. 2 CPP, che tiene conto della
riduzione della pena pecuniaria e delle modifiche di poco conto disposte
d’ufficio (riconsegna dell’iPhone 4 nero, Rep __________ e diniego della norma
di condotta).
Spese
11. Seguendo la prevalente
soccombenza di AP 1, gli oneri processuali d’appello andranno a suo carico in
ragione di 9/10 e per l’altro 1/10 a carico dello Stato (art. 428 CPP). Lo
stesso riparto seguiranno le tasse e le spese della giurisdizione inferiore, di
complessivi fr. 1'050.– (art. 428 cpv. 3 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 84 cpv. 3, 398 e segg,
405, 408 CPP;
29 cpv. 1 Cost., 12, 34 e
segg., 42, 44, 47 e segg., 69, 179sexies cifra 1 CP; 4 cpv. 1 lett.
b, 8 e segg., 12,17, 22a e segg., 26 e segg., 33 cpv. 1 lett. a LArm; 1 OArm e
allegato 2 all’OArm,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 426 cpv. 1, 428
cpv. 1 e 3, 436 cpv. 2 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP
1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di
1.1.1. messa in
circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono
e delle immagini
per avere, durante un
periodo non meglio precisato ma almeno da settembre/ottobre 2013 (data d’inizio
attività della Bl) al 17 dicembre 2013, a Manno, in qualità di socio e gerente
della società precitata, messo in circolazione almeno 30 apparecchi tecnici
destinati a scopi illeciti poiché dissimulati in oggetti d’uso e commercio
comune (chiavi USB, penne, orologi, calcolatrici, portachiavi, radio,
telecomando, libro e sensori) e dunque difficilmente riconoscibili;
1.1.2. infrazione alla LF
sulle armi e sulle munizioni
per avere, a Manno, presso
al __________, perlomeno dal settembre/ottobre 2013, senza diritto, posseduto una
bomboletta spray antiaggressione contenente clorobenzilideno malononitrilo.
1.2. AP 1 è condannato alla
pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 50.– (cinquanta)
cadauna, per un totale di fr. 1’000.– (mille);
1.3. L’esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni).
2. È ordinata la
confisca e la distruzione dei seguenti oggetti:
-
1 radio sveglia con video camera occultata con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);
-
3 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e telecomando
(Rep. __________);
-
2 videocamere per ambientali audio e video con cavo USB astuccio e telecomando
(Rep. __________);
-
2 penne con videocamera occultata audio e video con cavo USB (Rep. __________);
-
7 penne registratore audio occultata, marca Memo Q con astuccio (Rep. __________);
-
1 registratore audio per ambientali con cavo USB, cuffie e telecomando (Rep. __________);
-
3 flash pen USB con registratore audio occultato, bianco (Rep. __________);
-
3 flash pen USB con videocamera occultata audio e video, nero (Rep.
__________);
-
4 flash pen USB con registratore audio occultato, marca REC, argento e blu (Rep.
__________);
-
2 portachiavi con videocamera occultata audio e video marca Velleman Leisure,
nero (Rep. __________);
-
1 calcolatrice con registratore audio occultato, marca Memo Q, cavo USB (Rep. __________);
-
1 orologio da polso con videocamera occultata, audio e video (Rep. __________);
-
1 orologio da tavola con videocamera occultata, audio e video con cavo USB (Rep.
__________);
-
1 libro con videocamera occultata, audio e video (Rep. __________);
-
2 ambientale GSM con alimentazione e cavo USB (Rep. __________);
-
1 telecomando universale con videocamera occultata, audio e video, marca
Chunghop, nero (Rep. __________);
-
1 ambientale audio con alimentazione a rete (Rep. __________);
-
3 ambientali RF con confezione (Rep, __________);
-
1 ambientale RF (Rep. __________);
-
1 sensore antincendio con videocamera occultata, audio e video, cavo USB e
telecomando (Rep. __________);
-
1 spray antiaggressione contenente clorobenzilidenmalonitrile (Rep. __________).
3. Sono disposti:
3.1. il dissequestro e la
riconsegna a AP 1 del sensore di movimento con telecamera audio e video, marca
Konig, con cavo jack e USB (Rep __________), nonché dell’ iPhone bianco (imitazione)
(Rep __________);
3.2. la riconsegna a AP 1
di un telefono cellulare iPhone 4 nero (Rep __________).
4. L’istanza
d’indennizzo ex art. 429 CPP di AP 1 è respinta.
5. A AP 1 è accordata
un’indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP di fr. 200.–.
6. Gli oneri
processuali di primo grado di complessivi fr. 1'050.– vanno per 9/10 a carico
di AP 1 e per 1/10 a carico dello Stato.
7. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.–
- altri disborsi fr. 200.–
fr. 1'700.–
vanno per 9/10 a carico di AP 1 e per 1/10 a carico dello Stato.
8. Intimazione a:
-
-
-
9. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi,
3003 Berna
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.