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Decisione

17.2016.158

Lesioni semplici a seguito di una vigorosa stretta di mano. Accertamento dei fatti sulla base di concordanti elementi probatori. Riduzione della pena pecuniaria in ragione della violazione del princip

12 aprile 2017Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti oggettivi del reato di lesioni semplici sono

pertanto adempiuti.

14. Ad analogo risultato

si giunge con l’esame degli aspetti soggettivi della fattispecie. In effetti,

se da un lato si può riconoscere che lo scopo principale perseguito

dall’imputato fosse quello di difendere il possesso delle chiavi (illecito,

avendole egli in precedenza strappate alla moglie senza il suo consenso),

dall’altro non si può dimenticare che egli lo ha fatto ricorrendo alla

violenza.

A fronte della una disparità evidente di forze che la natura umana

sancisce, una vigorosa stretta di mano perpetrata da un uomo ai danni di una

donna (soprattutto se di corporatura più esile come in concreto), comporta un

rischio elevato di provocare una lesione all’arto. Agendo come ha fatto,

l’appellante non poteva non prendere in considerazione le più che probabili

conseguenze del suo gesto. D’altronde, per il riconoscimento del dolo

eventuale, non è necessario che l’autore causi proprio le lesioni da lui volute

(o prese in considerazione), così come non lo è che la sua volontà riguardi

danni corporali pari, per gravità, a quelli prodottisi (Donatsch, Strafrecht

III, Delikte gegen den Einzelnen, 10a ed., Zurigo 2013, pag. 60).

15. Per tutto quanto

precede, la condanna di AP 1 per lesioni semplici, per i fatti descritti nel

decreto d’accusa, deve essere confermata e l’appello, su questi punti,

respinto.

Commisurazione della pena

16. In prima istanza è

stata inflitta all’appellante una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da

fr. 100.- l’una, per complessivi fr. 1'500.-, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, cui è stata aggiunta una multa di fr. 300.-.

L’imputato ha chiesto, in via subordinata, una riduzione della

pena pecuniaria che tenga conto del fatto che egli è incensurato, che vi è

stata una importante provocazione da parte della moglie e che quest’ultima ha

una concolpa nell’insorgere delle lesioni.

Secondo l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di

evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (sul primato della colpa: DTF 136

IV 55 consid. 5.4.).

Contrariamente a quanto indicato dal primo giudice, l’assenza di

precedenti ha un influsso neutro nella commisurazione della pena (DTF 136 IV 1

consid. 2.6.).

Per il resto, sono condivise le argomentazioni della sentenza

impugnata, cui si rinvia integralmente in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

In linea di principio, andrebbe quindi confermata la pena di 15

aliquote giornaliere da fr. 100.-, per complessivi fr. 1'500.-, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr.

Considerandi

300.

-.

Violazione del principio di celerità

17.

La sentenza motivata è

stata intimata il 17 agosto 2016, ben 11 mesi e mezzo dopo il dibattimento. Di

conseguenza si impone un esame, d’ufficio, di un’eventuale violazione del

principio di celerità.

Tale principio impone alle autorità penali di procedere con la

dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su

di lui (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF

130.

IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una

violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi

può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è

imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il

principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un

appezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in

particolare della complessità del procedimento, del comportamento

dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se

nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad

essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di

questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse

essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e

costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di

tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria (STF 6S.37/2006 del 8 giugno

2006, consid. 2.1.2).

Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere

sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio

della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale

principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura

la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006

dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

Nel caso concreto, un periodo di quasi un anno per l’intimazione

della sentenza motivata è, non soltanto non ossequioso dell’art. 84 cpv. 4 CPP,

ma pure, di per sé, manifestamente eccessivo, poiché non giustificato dalle

circostanze del caso specifico, che non presenta alcuna particolare difficoltà.

Purtroppo, le lungaggini nella procedura che qui concerne non si

limitano a questo. In effetti, essa è rimasta ferma per quasi un anno già dal

luglio 2013 al maggio 2014 e, poi, una volta giunta in pretura penale, per

oltre un anno dall’emanazione del decreto d’accusa del settembre 2014.

Il risultato infausto di queste lungaggini è che ci troviamo ora,

nel 2017, a discutere di un caso bagatella verificatosi nel 2012.

Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve essere ridotta a

5.

aliquote giornaliere da fr. 100.-, sospesa condizionalmente per due anni,

senza l’aggiunta di alcuna multa.

Rinvio dell’AP al foro civile

18.

Con la conferma della

condanna, si impone pure quella del rinvio dell’accusatrice privata - che in un

primo tempo, il 12 luglio 2014, aveva dichiarato per iscritto di

disinteressarsi della procedura concernente le lesioni semplici - al competente

foro civile per le sue pretese di indennizzo del danno, quantificate

nell’istanza proposta in prima sede in fr. 20'000.-.

Spese

19.

Visto l’esito

dell’appello, si conferma l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri

processuali di prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).

Gli oneri processuali relativi alla procedura d’appello vengono

posti a carico di AP 1 in ragione di ¾ mentre per ¼ sono accollati allo Stato

(art. 438 cpv. 1 CPP).

Nessun indennizzo viene accordato per le spese legali sostenute

dall’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 123, 12, 47, 48a CP;

398

e segg. e 430 CPP;

art.

29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, l’art. 436 CPP rispettivamente il Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria

per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è giudicato

autore colpevole di:

lesioni

semplici

per avere, il 10 luglio 2012, a Ruvigliana,

stretto la mano della moglie AC 1 con grande forza, cagionandole

una distorsione della MF IV destra con strappo del legamento collaterale

radiale MF IV destro.

1.2. AP 1 è condannato alla

pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, per complessivi

fr. 500.-.

1.3. L’esecuzione della

pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2. L’accusatrice

privata AC 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di medesima

natura.

3. Intimazione a:

-

-

-

- (AP)

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.