17.2016.158
Lesioni semplici a seguito di una vigorosa stretta di mano. Accertamento dei fatti sulla base di concordanti elementi probatori. Riduzione della pena pecuniaria in ragione della violazione del princip
12 aprile 2017Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.158
Locarno
12 aprile 2017/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 16 settembre 2015 da
AP 1
e a
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 9 settembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 17 agosto 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 13 settembre 2016;
esaminati gli atti;
ritento che:
A. Il 10 luglio 2012 AP
1 e la moglieAC 1, separati di fatto da qualche tempo, si sono incrociati per
caso con i rispettivi veicoli a Ruvigliana. A bordo di quello dell’imputato era
presente anche un’altra donna, risultata essere __________, cittadina ucraina.
Quando l’accusatrice privata si è fermata in un parcheggio, il
marito le si è affiancato e, sceso dall’automobile, si è diretto verso la sua
per, approfittando di un momento propizio, sottrarle le chiavi e ritornare di
corsa nella sua vettura.
AC 1, ha subito rincorso il prevenuto ed ha tentato di riprendersi
il maltolto introducendosi nella sua macchina attraverso il finestrino
laterale. Secondo l’imputato, in quei frangenti, la moglie lo avrebbe
picchiato, cosa che lei ha veementemente negato, asserendo che era stato invece
il consorte ad averla colpita sulla testa e ad impedirle fisicamente di prendere
le chiavi picchiandola e tirandole i capelli.
La donna ha poi dichiarato che, al momento in cui è riuscita ad
afferrare le chiavi, il marito le ha stretto con violenza la mano, causandole
la lesione descritta nel certificato medico.
Dopo essersi impossessata nuovamente delle sue chiavi, AC 1 ha
lasciato il luogo, così come ha fatto l’uomo.
B. In data 8 ottobre
2012, AC 1 ha sporto querela nei confronti del marito per titolo di lesioni
colpose gravi, (art. 125 cpv. 2), in subordine semplici (art. 125 cpv. 1 CP).
A comprova della lesione subita, l’accusatrice privata ha
prodotto, allegandolo alla querela, un certificato medico rilasciato dal dott. __________
il 6 ottobre 2012 (allegato a querela, AI 1) confermando e precisando le
ipotesi formulate dal primo certificato:
“ Anamnesicamente, il 10 luglio 2012,
ha avuto un’aggressione con stretta importante alla mano destra che ha portato
alla distorsione della F IV con strappo del legamento collaterale radiale alla
MF IV di destra. Nel frattempo, oltre al dolore legato all’instabilità MF IV a
destra, è subentrata una modica tendinite dei flessori superficiale e profonda
del IV raggio all’altezza del primo legamento anulare.”.
Nel corso delle indagini che hanno fatto seguito alla querela, AC
1 ha consegnato anche il certificato medico del Pronto soccorso dell’Ospedale
regionale di Lugano, allestito dal dott. __________ il 10 luglio 2012 (AI 5),
nel quale si legge:
“ Alla visita si reperta una
dolorabilità alla mobilizzazione del IV dito della mano destra, su verosimile
trauma distorsivo. Dolorabilità alla flesso estensione ed alla palpazione del
gomito ed al livello del radio prossimale su verosimile contusione.
Dolorabilità a livello della cute della regione parietale sinistra, su trazione
dei capelli. Dolorabilità e contrattura del trapezio a destra. Non si repertano
alterazioni cutanee”.
C. A conclusione
dell’inchiesta, con decreto d’accusa n. 4094/2014 del 15 settembre 2014, il procuratore
pubblico PP 1 ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
“ lesioni semplici
per avere, il 10
luglio 2012, a Ruvigliana, intenzionalmente cagionato un danno al corpo della
moglie AC 1,
in specie, per
avere, a seguito di una discussione sorta per futili motivi, stretto la mano
della consorte con grande forza, cagionandole in questo modo una distorsione
della MF IV destra con strappo del legamento collaterale radiale MF IV destro,
attestati dai certificati medici 10 luglio 2012 (Dr. Med. __________) e 6
ottobre 2012 (Dr. Med. __________), agli atti;
(…)
reato previsto
dall’art. 123 cifra 2 cpv. 3 CPS;
richiamato l’art.
42 cpv. 1 e 4 CPS;
e ne ha proposto la condanna ad una pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-,
sospesa per un periodo di prova di 2 anni, al pagamento di una multa di fr. 600.-,
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese per fr. 200.-.
D. Il 26 settembre 2014,
AP 1 ha tempestivamente interposto opposizione contro il citato decreto
d’accusa.
Con sentenza di data 9 settembre 2015, il giudice della Pretura
penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici per i fatti
descritti nel decreto d’accusa del 15 settembre 2014, condannandolo alla pena
pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 100.- (per complessivi fr. 1'500.-),
sospesa per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 300.- e al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.- e delle spese giudiziarie di
fr. 250.-.
E. Contro la sentenza
della Pretura penale, il prevenuto ha interposto appello con tempestivo
annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1
ha confermato la sua intenzione di impugnare la condanna, con dichiarazione di
appello 14 settembre 2016, in cui ha precisato di ricorrere contro l’intera
decisione, postulandone l’annullamento e chiedendo il suo proscioglimento
dall’accusa di lesioni semplici.
F. Ottenuto il consenso
delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2
CPP), con decreto 22 novembre 2016, la presidente di questa Corte ha impartito
all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta
dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), poi prorogato. L’imputato ha così prodotto
il suo allegato scritto in data 31 gennaio/1. febbraio 2017.
Nelle sue osservazioni del 16 febbraio 2017, la PP ha chiesto che
l’appello presentato dal signor AP 1 sia integralmente respinto.
Il giudice della Pretura Penale non ha formulato osservazioni,
così come non ne ha formulate l’AP.
ritenuto
Principi
applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.
297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.
2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a
ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22) che, in applicazione
dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae
dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e
23, pag. 48 e 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory,
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF
133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401
consid. 1c/bb)
2. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi
(Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b) che, per
consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di fatto certe da cui
si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo
rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme,
una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi
(Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea
2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale
penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep.
1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque,
fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti
certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni
precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti
nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans
Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in
part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
3. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31
consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il
giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I
38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del
29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;
sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3 e nonché 17.2011.3
del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24;
Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83,
pag. 193 seg.; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag.
106; Verniory, in op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
Vita dell’appellante e precedenti penali
4. L’imputato AP 1,
cittadino svedese, è nato a Nätra (SE), il __________ 1950 ed è domiciliato a
Engelberg (Canton Obvaldo). Attualmente egli non sta svolgendo alcuna attività
lavorativa e percepisce una pensione di CHF 2'600.- netti al mese.
Nel 1983 ha fondato due società attive nel commercio di orologi di
lusso ed in seguito, nel 2008, ne ha costituita una terza (MP 27 giugno 2014,
AI 11, pag. 8 seg.). Da queste sue ditte non riceverebbe tuttavia alcun
dividendo poiché gli affari avrebbero subito una contrazione.
AP 1 è, come accennato in precedenza, ancora formalmente coniugato
con l’accusatrice privata AC 1, dalla quale è però separato da tempo e con cui
si trova ora in fase di divorzio. Dalla loro unione è nato un figlio che
attualmente ha 15 anni. A titolo di alimenti l’imputato versa mensilmente ca.
fr. 5'000.- per la consorte e fr. 2'700.- per il figlio. A suo dire, riesce a
far fronte a questo oneroso impegno finanziario grazie al prestito di un amico
(VI dib. di primo grado, pag. 1). Egli ha pure formulato istanza di modifica
dei contributi alimentari, il cui esito non è conosciuto.
AP 1 è incensurato.
Appello
5. Con l’appello AP 1 contesta
l’accertamento dei fatti effettuato dalla Corte di prime cure, così come la
qualifica giudica data loro, postulando - in via principale - il
proscioglimento, con protesta di tasse e spese di prima e seconda istanza, e -
in via subordinata - una riduzione della pena pecuniaria inflittagli, con la
richiesta che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale, il tutto
nuovamente con protesta di tasse e spese di prima e seconda istanza. Infine, il
procedente contesta tutte le pretese di risarcimento avanzante dall’AP.
In modo particolare, l’appellante nega di aver mai stretto la mano
della moglie e di averle provocato le lesioni lamentate. A ciò aggiunge che, in
ogni caso, il tipo di ferite in oggetto non raggiunge la gravità per poter
realizzare il reato di cui all’art. 123 cpv. 1 CP.
Accertamento dei fatti
6. Come documentato dai
certificati medici in atti, il 10 luglio 2012 la signora AC 1 ha subito una
distorsione della mano con strappo di un legamento, che ha comportato dolori e
problemi che si sono protratti almeno per tre mesi (attestato rilasciato dal
pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di Lugano il 10 luglio 2012, AI 5, in
relazione con certificato 6 ottobre 2012 del dr. med. __________, redatto
all’attenzione della compagnia assicurativa della signora AC 1, allegato ad AI
1).
7. In merito allo
svolgimento dei fatti all’interno del veicolo dell’imputato, con particolare
riferimento alla stretta di mano ai danni dell’accusatrice privata, le parti
hanno fornito, come accennato in precedenza, resoconti divergenti.
Durante l’interrogatorio dell’8 aprile 2013, l’imputato ha
dichiarato:
“ D: Lei ha stretto le mani della
moglie mentre lei voleva riprendere le chiavi?
R: No, mi sono
piegato all’interno del veicolo, nella mano destra avevo le chiavi, con quella
sinistra ho aperto la porta che spingevo con il piede sinistro. Lei mi
picchiava ma io no.
D: AC 1 ha
dichiarato che quando voleva riprendere le chiavi, la donna che lei aveva al
suo fianco, ha cercato di portarle via le chiavi per ridargliele. Oltre a
questo lei la colpiva in testa e le tirava i capelli. Cos’ha da dire in merito?
R: la persona che
era in macchina con me, è uscita dalla macchina, non era neanche più dentro con
me. In relazione a quanto da lei dichiarato dopo posso solo dire che è tutto
falso”. (PG AP 1 dell’8 aprile 2013, AI 3, pag. 5 seg.).
In occasione dell’interrogatorio di fronte al procuratore
pubblico, il 27 giugno 2014, AP 1 ha nuovamente smentito d’aver colpito in
testa la moglie e averle tirato i capelli. Egli ha parimenti negato d’aver
stretto la mano della signora AC 1, affermando che per lui era impossibile
farlo in quanto aveva entrambe le mani occupate. Le lesioni riportate, dunque,
sarebbero imputabili ad altre cause, indipendenti dalla sua volontà:
“ Confermo quanto ho dichiarato in
occasione del verbale di Polizia e aggiungo che ho anche un testimone che ha
assistito alla scena (__________che abita in Ucraina). Consegno
all’interrogante una dichiarazione rilasciata da __________ in inglese che
conferma la mia versione dei fatti (doc. 2).
(…) Mia moglie si
è così sporta dal finestrino della mia autovettura per riprendersele. A questo
punto, è nato un diverbio. Preciso subito che io non ho colpito mia moglie in
alcun modo, ma è stata lei ad introdursi dal finestrino lasciato aperto nella
mia autovettura. In quest’occasione, per cercare di sottrarmi da lei, ho
riportato degli ematomi al fianco destro come riportato dalla foto di cui al
doc. 3. Gli altri ematomi di cui alle foto doc. 4 me li ha causati AC 1 nel
tentativo di recuperare le chiavi.
ADR __________ si
è spaventata, ha aperto la porta ed è uscita a guardare lo spettacolo.
L’interrogante mi
chiede come mai solo adesso informo che in occasione del litigio del 10 luglio
2012 avrei subito delle contusioni, in particolare perché non l’ho detto in
occasione del verbale di Polizia dell’8 aprile 2013.
In agosto 2012 io
mi ero accordato con AC 1 per risolvere amichevolmente questa questione su
proposta dei nostri avvocati che erano tutti d’accordo. Pertanto io ho rispettato
questa cosa e non ho sporto denuncia a mia volta.
ADR che in
occasione del verbale di Polizia dell’8 aprile 2013 io non avevo con me le foto
e non le ho mai allegate prima d’ora perché ero convinto che questa questione
fosse chiusa.
(…) È vero che appena
ho preso le chiavi di AC 1 mi sono recato immediatamente alla mia auto e mi
sono seduto al posto di guida. Questo lo dice anche __________ nella sua
dichiarazione.
(…) Infatti,
quando mia moglie si è sporta dal finestrino, io mi sono accucciato sul sedile
per allontanare il più possibile le chiavi e con il piede sono riuscito ad
aprire la portiera. In questo modo AC 1 è rimasta letteralmente “appesa” alla
portiera dell’auto, incastrata nel finestrino aperto.
Questo per dire
che io non avrei mai potuto colpire in testa e tirare i capelli a mia moglie.
Io non ho
assolutamente stretto la mano di AC 1, non vedo come potrei visto che lei si
trovava appesa alla portiera aperta. Per me era comunque impossibile stringere
la sua mano, perché avevo nella mia mano destra le chiavi dell’automobile che
non volevo mollare cercando di tenerle lontane da lei, e con la mano sinistra
tenevo aperta la portiera.
Ripeto che io non
ho assolutamente picchiato né stretto la mano, né tirato i capelli a AC 1
dunque non mi spiego i certificati medici summenzionati.
(…) Io contesto
il tenore del certificato medico del 10 luglio 2012 poiché a mio parere non è
vero che io ho colpito AC 1. Le eventuali lesioni che lamenta di aver riportato
e che sono state certificate sono probabilmente dovute al fatto che la sua
testa ha verosimilmente sfregato contro il tetto dell’automobile nel momento in
cui io ho aperto la portiera. Io non mi sento assolutamente colpevole, poiché è
stata lei la prima a volersi introdurre nella mia automobile.” (MP AP 1 del 27
giugno 2014, AI 11, pag. 3 segg.).
In occasione del processo di primo grado l’imputato si è
sostanzialmente riconfermato nelle sue posizioni.
8. Dal canto suo,
l’accusatrice privata ha invece dichiarato:
“ E’ rientrato nella sua auto e, prima
che riuscisse a partire, sono entrata dal finestrino della sua macchina, dal
lato del conducente, unicamente per riprendermi le chiavi. Io ero sporta
all’interno del veicolo davanti a mio marito, lui mi colpiva la testa, mi
tirava i capelli per farmi andare via, io volevo unicamente prendere le mie
chiavi. Quando ero sporta all’interno del veicolo di mio marito, la ragazza al
suo fianco cercava di darmi le chiavi, mentre lui me le strappava. Ad un certo
momento mi ha stretto così forte la mia mano da causarmi una lesione ad un
tendine di un dito” (PG AC 1 del 6 marzo 2013, AI 3 pag. 4).
Durante l’interrogatorio del 12 aprile 2013, dopo essere venuta a
conoscenza della versione del marito, la signora AC 1 così si è espressa:
“ D: Com’è venuta in possesso delle
chiavi all’interno della vettura AP 1?
R: Le chiavi
erano finite sul tappetino del passeggero anteriore. Le ho raccolte diverse
volte, anche grazie all’aiuto del passeggero ma mio marito continuava a
strapparmele torcendomi il dito come da lesioni riportate”.
9. Nel corso della
procedura, l’imputato ha prodotto una dichiarazione scritta di __________, la
persona seduta al suo fianco al momento dei fatti, sulla quale si legge che,
dopo che egli ha preso le chiavi dell’automobile dell’AP ed è rientrato nel suo
veicolo, la donna si è introdotta nell’abitacolo attraverso il finestrino per
cercare di riprendersele. __________ ha considerato che in quei frangenti AP 1
abbia messo le chiavi sotto al sedile del passeggero: “I think he put them
under my passengers seat”. (AI 11, doc. 2).
10. In base a quanto
precede, si può accertare, grazie alla conferma da parte di __________, che AP
1, nel tentativo di impedire alla signora AC 1 di riprendersele, aveva messo le
chiavi sotto al sedile del passeggero. Queste, dunque, non erano, come invece
affermato dall’imputato, nella sua mano.
Tale dettaglio smentisce le dichiarazioni dell’appellante circa il
fatto che aveva entrambe le mani occupate e rafforza, di riflesso, quelle della
vittima.
A questo elemento si aggiunge quanto si legge nello scritto della
signora __________, colei che il 10 luglio 2012 ha chiamato la polizia. Dalla
sua dichiarazione emerge in maniera evidente come AP 1, quel giorno, sia stato
molto aggressivo e violento nei confronti della moglie, al punto da indurla a
richiedere l’intervento delle forze dell’ordine: “(…) da casa mia vedevo un
diverbio fra un uomo e una donna. Abbandono casa mia e scendo sul piazzale.
Vista la situazione precaria causa l’aggressività violenta e sproporzionata dell’uomo
sulla donna chiamo la polizia (…)” (allegato a AI 1).
Ciò posto, tenuto conto che non è dato a vedere, né è stato reso
almeno verosimile, in che modo alternativo a quello indicato nel decreto
d’accusa, la signora AC 1 si possa essere procurata le lesioni riportate nei
certificati medici, compatibili invece con una potente stretta di mano, preso
atto che l’imputato non è credibile quando dice di non aver potuto stringere la
mano della vittima perché aveva entrambe le sue occupate, che egli era in quel
momento molto aggressivo e violento e che stringere l’arto con il quale AC 1
tentava di afferrare le chiavi rientra nella logica di una zuffa del genere,
questa Corte accerta, così come già fatto con la sentenza impugnata, che AP 1
ha effettivamente strizzato con forza la mano della moglie, ferendola nei modi
indicati nei certificati medici.
Lesioni semplici, art. 123 cpv. 1 CP
11. Ai sensi dell’art. 123
cifra 1 CP, chiunque intenzionalmente cagiona in altro modo un danno al corpo o
alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva
fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi il giudice può
attenuare la pena a norma dell’art. 48a CP.
Secondo la cifra 2 l’autore è perseguito d’ufficio, quando per
esempio egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o
nell’anno successivo al divorzio.
L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute
di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP.
Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la
sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici
protetti. La giurisprudenza menziona, a titolo d'esempio, le iniezioni e ogni
atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le
ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni
abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della
sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
Tra il comportamento pericoloso dell’autore e le lesioni corporali
della vittima deve poi sussistere un rapporto di causalità naturale ed adeguato
(Corboz, Les infrations en droit suisse, vol. I, 3 éd., Berna 2010, ad.
art. 223, n°16, pag. 136).
Dal profilo soggettivo l’art. 123 cifra 1 CP presuppone che le
lesioni al corpo o alla salute di una persona siano state cagionate
intenzionalmente, laddove il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 242
consid. 2b, 105 IV 303 consid. 3b, Trechsel/Crameri, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 13 ad art. 160,
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, n. 48
ad art. 160, Petit commentaire CP, 2012, nota 27 ad art. 160). La negligenza è per
contro esclusa.
12. Come detto, l’AP ha
subito una distorsione della quarta articolazione metacarpo-falangea destra con
strappo del legamento collaterale radiale della medesima, non ancora guarita al
momento del secondo certificato medico, quindi a quasi tre mesi dai fatti.
È indubbio che un simile danno corporale costituisca una lesione
semplice ai sensi dell’art. 123 cpv. 1 CP. Esso oltrepassa i limiti delle
semplici vie di fatto (art. 126 CP: aggressioni fisiche che eccedono ciò che è
socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute,
DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).
13. Pure privo di ostacoli
particolari è l’accertamento del nesso di causalità, naturale ed adeguato, tra
la vigorosa stretta di mano ai danni della signora AC 1, imputabile a AP 1, e
le lesioni da lei patite. Un simile gesto, in effetti, è del tutto idoneo a
provocare una distorsione nella regione metacarpo-falangea ed uno strappo del
legamento dell’arto in questione.
Fatti
I presupposti oggettivi del reato di lesioni semplici sono
pertanto adempiuti.
14. Ad analogo risultato
si giunge con l’esame degli aspetti soggettivi della fattispecie. In effetti,
se da un lato si può riconoscere che lo scopo principale perseguito
dall’imputato fosse quello di difendere il possesso delle chiavi (illecito,
avendole egli in precedenza strappate alla moglie senza il suo consenso),
dall’altro non si può dimenticare che egli lo ha fatto ricorrendo alla
violenza.
A fronte della una disparità evidente di forze che la natura umana
sancisce, una vigorosa stretta di mano perpetrata da un uomo ai danni di una
donna (soprattutto se di corporatura più esile come in concreto), comporta un
rischio elevato di provocare una lesione all’arto. Agendo come ha fatto,
l’appellante non poteva non prendere in considerazione le più che probabili
conseguenze del suo gesto. D’altronde, per il riconoscimento del dolo
eventuale, non è necessario che l’autore causi proprio le lesioni da lui volute
(o prese in considerazione), così come non lo è che la sua volontà riguardi
danni corporali pari, per gravità, a quelli prodottisi (Donatsch, Strafrecht
III, Delikte gegen den Einzelnen, 10a ed., Zurigo 2013, pag. 60).
15. Per tutto quanto
precede, la condanna di AP 1 per lesioni semplici, per i fatti descritti nel
decreto d’accusa, deve essere confermata e l’appello, su questi punti,
respinto.
Commisurazione della pena
16. In prima istanza è
stata inflitta all’appellante una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da
fr. 100.- l’una, per complessivi fr. 1'500.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, cui è stata aggiunta una multa di fr. 300.-.
L’imputato ha chiesto, in via subordinata, una riduzione della
pena pecuniaria che tenga conto del fatto che egli è incensurato, che vi è
stata una importante provocazione da parte della moglie e che quest’ultima ha
una concolpa nell’insorgere delle lesioni.
Secondo l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2
dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (sul primato della colpa: DTF 136
IV 55 consid. 5.4.).
Contrariamente a quanto indicato dal primo giudice, l’assenza di
precedenti ha un influsso neutro nella commisurazione della pena (DTF 136 IV 1
consid. 2.6.).
Per il resto, sono condivise le argomentazioni della sentenza
impugnata, cui si rinvia integralmente in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
In linea di principio, andrebbe quindi confermata la pena di 15
aliquote giornaliere da fr. 100.-, per complessivi fr. 1'500.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr.
Considerandi
300.
-.
Violazione del principio di celerità
17.
La sentenza motivata è
stata intimata il 17 agosto 2016, ben 11 mesi e mezzo dopo il dibattimento. Di
conseguenza si impone un esame, d’ufficio, di un’eventuale violazione del
principio di celerità.
Tale principio impone alle autorità penali di procedere con la
dovuta speditezza non appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su
di lui (art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF
130.
IV 54 e 124 I 139). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una
violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità e vi
può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è
imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54). La questione di sapere se il
principio della celerità sia stato violato va decisa soprattutto in base ad un
appezzamento globale del lavoro effettuato, in cui va tenuto conto in
particolare della complessità del procedimento, del comportamento
dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono inevitabili e se
nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è l'apprezzamento globale ad
essere decisivo, fermo restando che - affinché sussista una violazione di
questo principio - non è di per sé sufficiente che un atto processuale potesse
essere compiuto anticipatamente.
La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e
costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di
tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria (STF 6S.37/2006 del 8 giugno
2006, consid. 2.1.2).
Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere
sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio
della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale
principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura
la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006
dell’8 giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).
Nel caso concreto, un periodo di quasi un anno per l’intimazione
della sentenza motivata è, non soltanto non ossequioso dell’art. 84 cpv. 4 CPP,
ma pure, di per sé, manifestamente eccessivo, poiché non giustificato dalle
circostanze del caso specifico, che non presenta alcuna particolare difficoltà.
Purtroppo, le lungaggini nella procedura che qui concerne non si
limitano a questo. In effetti, essa è rimasta ferma per quasi un anno già dal
luglio 2013 al maggio 2014 e, poi, una volta giunta in pretura penale, per
oltre un anno dall’emanazione del decreto d’accusa del settembre 2014.
Il risultato infausto di queste lungaggini è che ci troviamo ora,
nel 2017, a discutere di un caso bagatella verificatosi nel 2012.
Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve essere ridotta a
5.
aliquote giornaliere da fr. 100.-, sospesa condizionalmente per due anni,
senza l’aggiunta di alcuna multa.
Rinvio dell’AP al foro civile
18.
Con la conferma della
condanna, si impone pure quella del rinvio dell’accusatrice privata - che in un
primo tempo, il 12 luglio 2014, aveva dichiarato per iscritto di
disinteressarsi della procedura concernente le lesioni semplici - al competente
foro civile per le sue pretese di indennizzo del danno, quantificate
nell’istanza proposta in prima sede in fr. 20'000.-.
Spese
19.
Visto l’esito
dell’appello, si conferma l’attribuzione a carico di AP 1 degli oneri
processuali di prima sede (art. 428 cpv. 3 CPP).
Gli oneri processuali relativi alla procedura d’appello vengono
posti a carico di AP 1 in ragione di ¾ mentre per ¼ sono accollati allo Stato
(art. 438 cpv. 1 CPP).
Nessun indennizzo viene accordato per le spese legali sostenute
dall’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 123, 12, 47, 48a CP;
398
e segg. e 430 CPP;
art.
29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, l’art. 436 CPP rispettivamente il Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria
per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è giudicato
autore colpevole di:
lesioni
semplici
per avere, il 10 luglio 2012, a Ruvigliana,
stretto la mano della moglie AC 1 con grande forza, cagionandole
una distorsione della MF IV destra con strappo del legamento collaterale
radiale MF IV destro.
1.2. AP 1 è condannato alla
pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, per complessivi
fr. 500.-.
1.3. L’esecuzione della
pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. L’accusatrice
privata AC 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di medesima
natura.
3. Intimazione a:
-
-
-
- (AP)
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.