17.2016.162
Appello in materia di contravvenzioni. Accertamento fattuale manifestamente inesatto. Proscioglimento
30 gennaio 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.162
17.2017.47
Locarno
30 gennaio 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Sezione
della circolazione
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 23 giugno 2016 da
AP 1
rappr. PA 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 15 giugno 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 19 agosto 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 25 agosto 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.
29849/404 del 28 agosto 2015, la Sezione della circolazione ha dichiarato AP 1
autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione poiché, il 12
maggio 2015 a Collina D’Oro, alla guida del veicolo __________, effettuava la
manovra di sorpasso di un ciclista in prossimità di una curva senza visuale ed
invadendo per metà la corsia opposta, creando in questo modo pericolo alla
circolazione.
L’autorità
amministrativa ha, quindi, proposto la condanna del prevenuto alla multa di fr.
400.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi
fr. 130.-.
Contro
il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 15 giugno 2016 (motivazione scritta
intimata il 19 agosto 2016), il presidente della Pretura penale ha riconosciuto
AP 1 autore colpevole di:
infrazione alle norme della circolazione
per
avere, il 12 maggio 2015 a Collina D’Oro, alla guida del veicolo __________
effettuato la manovra di sorpasso di un ciclista in prossimità di una curva
senza visuale ed invadendo per metà la corsia opposta, creando in questo modo
pericolo alla circolazione
e
lo ha condannato alla multa di fr. 200.- e al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie per complessivi fr. 430.-.
C. Il
23 giugno 2016 AP 1 ha presentato annuncio d’appello (I) che ha tempestivamente
confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 25 agosto 2016
(III) in cui ha precisato di appellare l’intera sentenza chiedendo il
proscioglimento e - quale istanza probatoria - il sopralluogo al fine di
determinare sul posto lo stato di fatto nonché la correttezza del sorpasso.
D. Con decreto 30 agosto
2016, la presidente di questa Corte ha respinto l’istanza probatoria ritenuto
che il sopralluogo non appariva necessario, poiché - così come già deciso in
prima sede - le foto in atti nonché la documentazione satellitare e stradale
visibile in internet sono sufficienti per il giudizio che questa Corte è
chiamata ad esprimere (IV).
E. In
applicazione dell’art. 400 cpv. 2 CPP e visto, in particolare, che la sentenza
di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, contestualmente al
respingimento dell’istanza probatoria, la presidente di questa Corte ha
informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed
ha ordinato l’intimazione della dichiarazione d’appello alla Sezione della
circolazione e alla Pretura penale, impartendo nello stesso tempo all’imputato
un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta (IV).
F. Con scritto 19
ottobre 2016 l’appellante ha comunicato di rinviare, per la motivazione, alla
dichiarazione di appello 25 agosto 2016 già stilata in forma estesa (V) e la
presidente di questa Corte, in data 21 ottobre 2016, ha ordinato l’intimazione
del suddetto scritto alla Sezione della circolazione e alla Pretura penale
assegnando un termine di 20 giorni per la presentazione di osservazioni (VI).
G. Con
scritti rispettivamente 24 e 27 ottobre 2016 sia la Pretura penale (VII) che la
Sezione della circolazione (VIII) hanno comunicato di non avere particolari
osservazioni da formulare.
H. In
data 3 novembre 2016 la presidente di questa corte ha ordinato l’intimazione
dello scritto 24 ottobre 2016 della Pretura penale a AP 1 e alla Sezione della
circolazione e l’intimazione dello scritto 27 ottobre 2016 della Sezione della
circolazione a AP 1 e alla Pretura penale (IX).
in
diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel
caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva
esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente
che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono
essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
In questi casi, dunque, la
Corte d’appello dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle
questioni di diritto (Mini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398,
n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad
art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28,
pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) che
si verifica quando, nel suo accertamento dei fatti, il primo giudice ha
misconosciuto manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso senza valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante,
suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha
negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1
consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag.
4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze
ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22 dicembre
2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).
Il giudice - che deve sempre
apprezzare le prove in modo globale e non puntuale - non incorre, invece, in
arbitrio né quando accerta i fatti deducendoli, in modo sostenibile, da
elementi e indizi convergenti che, se presi singolarmente, risultano tutti o in
parte insufficienti, né quando li accerta fondandosi su argomenti che, pur
essendo in parte fragili, giustificano in modo sostenibile la convinzione a cui
è giunto (STF del 22.06.2016, inc.6B_275/2015, consid. 2.1.; STF del
10.07.2015, inc.6B_563/2014, consid. 1.1).
Per essere arbitraria la
decisione del primo giudice non deve essere solo discutibile o criticabile, ma
è necessario che sia insostenibile nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8
consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Ritenuto come l’appello giusta
l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da molti
precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale al
Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin,
op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,
op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di accertamento dei fatti manifestamente
inesatto - ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento - va sollevata (cfr.
anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere che […]
l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata in modo
preciso (STF del 29.06.2016, inc.6B_1271/2015, consid. 2.1.).
Per motivare l’arbitrio, non è
sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una
diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile
essa appaia. Nè è sufficiente far valere nuovamente le proprie ragioni,
contestare i fatti ammessi dal primo giudice o ridiscutere il modo in cui sono
stati accertati come se si trattasse di motivare un appello destinato a
un'autorità munita di libera cognizione (STF del 29.06.2016, inc.6B_1271/2015,
consid. 2.1.).
È, invece, necessario
dimostrare, in modo dettagliato e documentato, il motivo per cui l’accertamento
dei fatti svolto dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in
chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in
modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;
137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In assenza di censure e di
motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza, l’appello va
dichiarato inammissibile.
2. Nella sua
motivazione scritta d’appello, AP 1, chiedendo il suo proscioglimento in virtù
del principio in dubio pro reo, ha censurato l’accertamento dei fatti operato
dal primo giudice rilevando come esso sia in manifesto contrasto con le seguenti
circostanze:
- la
linearità e costanza (e, quindi, la credibilità) delle sue dichiarazioni
secondo cui egli ha semplicemente superato il ciclista a velocità regolare su
un tratto rettilineo con linea tratteggiata;
- l’inverosimiglianza
della versione dell’agente __________, peraltro rilevata dallo stesso primo
giudice,
e
come esso sia, essenzialmente, il frutto di un’opinione, del tutto soggettiva e
arbitraria, del primo giudice secondo cui l’inseguimento da parte degli agenti
di polizia prova, di per sé, che qualcosa di grave é successo.
Sennonché
- prosegue l’appellante - che la manovra da lui effettuata non fosse pericolosa
emerge con chiarezza da tre circostanze:
- la
polizia ha proseguito sino al primo spiazzo prima di invertire la marcia e
fermarlo,
- l’agente
alla guida, al momento dell’incrocio delle due vetture, non ha frenato e si è
limitato a spostarsi e
- l’altro
collega di pattuglia non ha saputo fornire alcun dettaglio utile per il
giudizio.
3.
3.1. Il
presidente della Pretura penale - dopo aver ricordato che le constatazioni di
un agente di polizia non godono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza e dopo aver dato atto che le versioni dell’agente __________ e
dell’appellante divergono sul punto in cui è avvenuta la manovra di sorpasso
del ciclista - si è soffermato sulla versione dei fatti fornita dall’agente e
ha, in particolare, rilevato che:
“sulla credibilità dell’agente qualche dubbio invero
traspare. In particolare urta il fatto che in corso di procedura egli abbia
parzialmente rivisto l’addebito mosso all’imputato, senza che tale modifica
possa essere in qualche modo ascritta a una svista dell’estensore del rapporto
di contravvenzione (ovvero colui che immette i dati dell’infrazione nel sistema
informatico), tanto meno a un automatismo del sistema informatico, come
ventilato dall’agente durante l’istruttoria dibattimentale: infatti nel
rapporto di contravvenzione che riprende testualmente le indicazioni da lui
manoscritte subito dopo la presunta infrazione, egli contestava
all’imputato un’invasione completa di corsia, poi ridotta a metà corsia in sede
di controsservazioni.
Sebbene si
possa ammettere che a caldo l’agente abbia enfatizzato quanto successo,
accentuando la pericolosità della manovra eseguita dall’imputato, è d’uopo
rilevare che già nel rapporto di controsservazioni (passato lo spavento) egli
ha poi specificato meglio l’addebito e mitigato l’ampiezza dei fatti.
Ciò detto,
questo giudice ritiene che un fatto di una certa gravità dev’essere
senz’altro successo, caso contrario la reazione degli agenti, che (giocoforza)
hanno deciso di comune accordo di mettersi all’inseguimento del SUV e a
procedere al fermo del conducente per intimargli la contravvenzione,
risulterebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile (…)
Ora, al di là
delle pecche ravvisate nell’agire dell’agente, non vi è motivo di
dubitare del punto in cui, secondo lui, sarebbe avvenuto il sorpasso. Su questo
aspetto non vi sono infatti elementi per ritenere che egli abbia mentito. E’
certamente lecito credere che abbia esagerato sulla gravità dell’infrazione, ma
concludere per ciò solo che egli abbia inventato tutto di sana pianta,
significherebbe spingere all’eccesso il principio in dubio pro reo”
(sent.
impugnata, consid. 8.2, pagg. 4-5).
3.2. Continuando
nella sua valutazione del materiale probatorio, il giudice di primo grado ha
ritenuto che la versione resa dall’imputato nel corso dell’istruttoria
dibattimentale “non è propriamente compatibile con la teoria della semplice
manovra corrente e regolare”, ritenuto che egli stesso ha precisato che la
manovra di rientro dal sorpasso sarebbe stata “ritardata, senza meglio
circostanziare tale circostanza” ed ha pure ammesso di aver intuito il
motivo del fermo, “ciò che sembrerebbe confortare l’ipotesi della manovra
improvvida o quantomeno intempestiva sostenuta dagli agenti” (sent.
impugnata, consid. 8.2, pag. 5).
3.3. Sulla
scorta di queste considerazioni, il primo giudice ha, quindi, accertato che AP
1 ha sorpassato un ciclista in prossimità di una curva senza visuale così come
alle dichiarazioni dell’agente __________.
4. Così
facendo, il primo giudice è incorso in un errore manifesto, poiché non ha
tenuto conto dei vizi che minano pesantemente e irrimediabilmente la
credibilità della versione dell’agente.
Cambiamento
di versione
4.1. Sui
medesimi fatti, l’agente __________ ha dato due versioni, totalmente diverse
l’una dall’altra.
Nel
foglietto manoscritto allestito nell’immediatezza dei fatti (il cui contenuto
è, poi, stato ripreso nel rapporto di contravvenzione 3 giugno 2015), __________
ha annotato che l’imputato aveva eseguito un
sorpasso “in curva” con “invasione completa altra corsia” e
conseguente “messa in pericolo” (cfr. foglietto allegato allo scritto 12
aprile 2016 della polizia di Collina D’Oro).
Nel
rapporto di controsservazioni 30 giugno 2015, egli ha - per contro - esposto
quanto accaduto il 12 maggio 2015 in maniera ben diversa, senza peraltro
fornire spiegazione alcuna sul motivo del
cambiamento di versione. E questo, nonostante si
trattasse, senza dubbio, di una modifica sostanziale.
In questo secondo scritto, infatti, __________ ha affermato che AP 1 aveva sorpassato “un
ciclista, in una curva piegante a destra senza visuale, invadendo per metà la corsia
opposta”.
Ora,
accertare se - in concreto - l’invasione della corsia opposta è stata completa
oppure è avvenuta solo per metà è essenziale per valutare l’effettiva
pericolosità della manovra di sorpasso: in questo senso, il cambiamento di
rotta di __________, proprio su tale aspetto, inficia pesantemente la sua
credibilità e, di conseguenza, la verosimiglianza delle sue dichiarazioni.
Nella
nuova versione compaiono, poi, altri due elementi che erano del tutto assenti
nell’annotazione manoscritta: l’imputato avrebbe sorpassato “un ciclista”
e lo avrebbe fatto “in una curva senza visuale”. Anche in questo caso,
non si tratta certo di circostanze di poco conto: stabilire quale fosse la
visuale nel punto in cui è avvenuto il sorpasso, rispettivamente identificare
il mezzo sorpassato, sono - certamente - questioni fondamentali per giudicare
se il comportamento dell’imputato è stato tale da creare un pericolo agli altri
utenti della strada. E anche in questo caso, la comparsa di nuovi elementi non
è stata minimamente spiegata, nello scritto, dall’agente.
Spiegazioni
sull’esistenza di accertamenti diversi
4.2. Ma
non solo. Le ragioni con cui __________ ha spiegato la rilevata modifica di
versione, non solo sono chiaramente smentite dalle risultanze in atti, ma urtano persino contro la logica e il buon senso.
a) Interrogato durante il dibattimento
in Pretura penale, __________ ha - in particolare - affermato:
“Non ho compilato personalmente il rapporto di
contravvenzione; questo compito spetta a un collega. Da parte degli agenti
viene semplicemente segnalato quanto avvenuto (tutti i dati e l’infrazione
commessa). Non sono in grado di dire per quale motivo il collega nel rapporto
di contravvenzione ha indicato che l’invasione della corsia opposta sarebbe
avvenuta completamente. Può darsi che si tratti di un automatismo del sistema
informatico. Io non ho mai detto che l’invasione era completa, rilevo che se lo
fosse stata vi sarebbe stata una collisione frontale. I dati di cui ho detto
vengono trasmessi al collega su un semplice foglio di carta”
(verbale
2 marzo 2016, pag. 2).
La spiegazione dell’agente,
oltre ad essere priva di qualsiasi logica, contrasta manifestamente con quanto
emerge dagli atti.
Nel rapporto di contravvenzione
è stato, infatti, ripreso esattamente quanto indicato da __________ nel
foglietto manoscritto: non vi è stato, dunque, alcun errore da parte di chi,
redigendo il rapporto, si è limitato a trascrivere - esattamente - ciò che
figurava sull’appunto a mano.
Del resto, non si vede quale “automatismo
informatico” possa intervenire durante l’immissione
di dati nel computer partendo da un appunto manoscritto (quindi in assenza di
qualsiasi automatismo). L’errore, semmai, sarebbe umano, segnatamente da
parte del redattore del rapporto. Sennonché - nel caso concreto - un tale
errore, come detto, non si è verificato, ritenuto come il rapporto riporti
fedelmente il contenuto del foglio manoscritto.
Proprio a fronte dell’identità
di contenuti tra l’appunto a mano di __________ e il rapporto di
contravvenzione (che riferiscono entrambi di un’invasione completa della corsia
opposta) è, poi, del tutto incomprensibile la dichiarazione dell’agente secondo
cui egli non si sapeva spiegare il motivo per cui il collega avrebbe parlato,
nel rapporto, di un’invasione completa della corsia opposta.
Per tacere del fatto che __________
non è assolutamente credibile quando ha preteso di non aver mai detto che
l’invasione era stata completa: benché l’appunto scritto a mano da lui non gli
sia stato ostenso (poiché non ancora acquisito agli atti al momento del suo
verbale), è certo che sia stato lui a redigerlo. Il foglietto è stato, infatti,
mostrato al collega di pattuglia __________, il quale ha affermato di non aver
redatto lui l’appunto e di riconoscervi la grafia di __________ (cfr. verbale
15 giugno 2016, pag. 2).
b) Il
primo giudice ha attribuito il cambiamento di
rotta dell’agente __________ a un’enfatizzazione
“a caldo” dovuta allo spavento (sent. impugnata, consid. 8.2, pag. 5). Si
tratta di una considerazione smentita dagli atti nella misura in cui, sentito a
verbale, __________ non ha attribuito la sua prima versione allo spavento (che,
poi, ha detto di avere provato) ma ha sostenuto (in ciò manifestamente smentito
dagli atti) di non aver mai detto che l’invasione della corsia opposta era
stata completa e di non capire per quale motivo tale indicazione sia stata
ripresa nel rapporto di contravvenzione.
L’ipotesi
del giudice di prime cure è, quindi, già per questo motivo, arbitraria.
L’arbitrarietà di tale ipotesi si palesa
maggiormente se si considera che le dichiarazioni di __________ - l’agente che,
quel giorno, era di pattuglia con __________ - permettono di escludere, con
tranquillità, che spavento ci sia stato. Il collega di pattuglia, infatti, non
ha ricordato nulla con riferimento all’imputato, rispettivamente al luogo in
cui i fatti sono avvenuti, mentre ha saputo citare altri episodi/incidenti che,
nel corso della sua attività, lo hanno visto coinvolto: si tratta di circostanza
indicativa del fatto che, qualsiasi cosa sia successa il 12 maggio 2015, non ha
suscitato, in lui, una sensazione di pericolo per sé o per gli altri. Temeraria
è, in queste circostanze, la tesi che vuole un __________ spaventato.
Altri
elementi che minano la credibilità dell’agente
4.3. La
non verosimiglianza delle dichiarazioni dell’agente __________ è, poi,
confermata anche da altri elementi.
a)
Detto che il giudice di prime cure non ha - espressamente -chiesto all’agente
di spiegare per quale motivo egli riferiva del ciclista soltanto nel rapporto
di controsservazioni, nel suo verbale dibattimentale __________ ha dichiarato:
“Posso pure confermare che l’imputato ha effettuato il
sorpasso di un ciclista, così ci ha pure detto quando è stato fermato
(…)
Da
parte mia sul momento ho visto solo il veicolo BMW comparire in parte sulla mia
corsia di marcia. In seguito, perché mi è stato detto dal conducente fermato,
sono venuto a sapere che stava superando un ciclista. Sul momento io il ciclista
non l’ho visto perché mi sono spaventato e ho dovuto cercare di evitare il
veicolo che mi veniva incontro”.
(verbale 2 marzo 2016, pag. 2;
sott. del red.).
A prescindere dal fatto che in
un primo tempo, rispondendo al giudice, __________ sembra lasciar intendere che
la circostanza del sorpasso di un ciclista non gli fosse, solo, stata riferita
dall’imputato, ma l’avesse constatata anche lui (diversamente non si comprende
l’utilizzo del termine “pure”), mentre poco dopo dice di non aver visto il
ciclista e di aver saputo solo in seguito che la manovra sarebbe stata da
ricondurre al sorpasso di un ciclista, il fatto in sé che egli non si sia
accorto, al momento dei fatti, di tale circostanza, contribuisce a destituire
di solidità e credibilità le sue dichiarazioni.
b) Analogo
discorso vale per la questione della visuale.
Anche su questo importante
aspetto, il foglietto manoscritto allestito subito dopo i fatti, è - come detto
- del tutto silente: l’agente non si è minimamente espresso sull’effettiva
visuale al momento del sorpasso. Il fatto che la curva fosse “senza visuale”
compare, anch’esso, soltanto nel rapporto di controsservazioni del 30 giugno
2016. Ritenuto come si tratti di un aspetto più che rilevante per la
valutazione del comportamento dell’automobilista, l’improvvisa sua menzione in
corso di procedura contravvenzionale già avviata genera più che un dubbio sulla
sua veridicità.
c) Non
contribuisce, poi, ad accrescere la credibilità in generale dell’agente __________
il fatto che, chiamato dal primo giudice a indicare chi era di pattuglia con
lui il giorno dei fatti, egli ha, in un primo tempo, rifiutato di fornirne il
nominativo paventando la possibilità di ritorsioni. A prescindere dal fatto che
non risulta dagli atti che l’imputato abbia mai assunto - anche solo nei toni -
atteggiamenti minacciosi o aggressivi nei confronti di chi lo aveva fermato e
multato, lascia perplessi che un agente di polizia chiamato a testimoniare di
fronte a un giudice - peraltro nell’ambito di un caso bagatellare, trattandosi
di contravvenzione - rifiuti, perlomeno in un primo tempo, di fornire il nome
del collega di pattuglia. Si tratta di un atteggiamento palesemente e
ingiustificatamente reticente che contribuisce a minare pesantemente la
credibilità dell’agente.
4.4. Altri
elementi che inficiano l’accertamento di prima sede
Il primo giudice, per il suo accertamento, é partito dal presupposto che la
decisione di inseguire il veicolo dell’imputato è stata “giocoforza”
presa da entrambi gli agenti. La circostanza, in realtà, non è stata accertata,
nel senso che a nessuno dei due agenti è stata posta la specifica domanda a
sapere se la decisione di procedere all’inseguimento fosse stata presa di
comune accordo. Si tratta dunque di una mera supposizione, peraltro smentita
dal fatto che l’agente __________ ha parlato in prima persona quando ha
descritto il momento in cui è stata presa la decisione:
“Dopo l’incrocio ho invertito la marcia all’altezza
della deviazione di via Ceresio e dopo aver acceso le luci blu e la sirena ho
inseguito la BMW che ho poi fermato più avanti poco prima dell’impianto
semaforico di Carabietta, dove c’è uno spiazzo con ghiaietto”
(verbale
2 marzo 2016, pag. 1).
4.5. Il
giudice di prima sede, pur considerando urtante il fatto che l’agente abbia
modificato l’addebito nei confronti dell’imputato in corso di procedura e pur
reputando legittimo “qualche dubbio” sulla sua credibilità, ha ritenuto
che “un fatto di una certa gravità dev’essere senz’altro successo”,
altrimenti la decisione degli agenti di inseguire il veicolo dell’imputato “risulterebbe
del tutto fuori luogo e incomprensibile” (sent. impugnata, consid. 8.2,
pag. 5).
L’argomentazione non è
pertinente.
Non
si tratta di comprovare che “un fatto di una certa gravità” sia successo,
bensì di accertare se l’imputato abbia effettivamente commesso quanto
imputatogli con il decreto d’accusa (quindi, che abbia invaso per metà la
corsia opposta in una curva senza visuale).
Ora,
le incongruenze evidenziate ai considerandi precedenti impediscono - pena
l’arbitrio - di attribuire forza probante alle dichiarazioni dell’agente __________.
Ne deriva che, in applicazione del principio in dubio pro reo, i fatti andavano
e vanno accertati sulla scorta delle dichiarazioni rese da AP 1.
4.6. Ne
consegue che l’appello è accolto e che AP 1 va assolto dall’imputazione che gli
è stata rivolta.
5. Sulla
tassa di giustizia e sulle spese
Visto l’esito del giudizio, gli
oneri processuali di primo grado, consistenti in complessivi fr. 430.-, sono posti
a carico dello Stato.
Parimenti, gli oneri
processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 800.- per tassa di
giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti a carico dello Stato (art.
428 cpv. 1 CPP).
Ad AP 1 - che si è limitato, in
primo grado a richiedere genericamente un indennizzo, e in secondo grado a
protestare tasse e spese di giustizia e ripetibili senza nulla precisare e/o
documentare - è accordato, in base all’art 429 cpv 1 lett a CPP, un’indennizzo
per il dibattimento di prima sede e per la procedura d’appello pari a
complessivi fr. 2’000.-.
Per questi motivi,
visti gli
art. 10, 80 segg., 139, 379 segg., 398 segg., 406 CPP;
90
cpv. 1, 26 e 35 LCStr, 10 ONC;
nonché, sulle spese, gli art. 423 e 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità,
gli art. 428 cpv. 3 e 429 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per
Fatti
i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione
delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
è accolto.
1.1. Di
conseguenza AP 1 è prosciolto da ogni accusa.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali di primo grado - consistenti in tasse e spese giudiziarie -
per complessivi fr. 430.- (quattrocentotrenta) sono integralmente posti a
carico dello Stato.
3.
Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
Totale fr. 1’000.-
sono integralmente posti a
carico dello Stato che verserà all’appellante fr. 2000.- a titolo di indennizzo
ex art 429 cpv 1 lett a CPP, per il procedimento di primo e secondo grado.
4.
Intimazione
a:
5.
Comunicazione
a:
- Pretura
penale, Via Gaggini 1, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Via Bossi 3, 6900 Lugano
-
Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
-
Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.