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Decisione

17.2016.17

Condanna per diffamazione per avere, durante un incontro, incolpato e reso sospetto un terzo di avere rubato o essersi appropriato di merce e soldi all'interno di una ditta

2 ottobre 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

riferimento a situazioni o a fatti specifici che potevano essere addebitati a PC

1”.

l’incontro con CC1

6. Nei giorni

successivi al 24 maggio 2011 AP 1 ebbe a incontrare CC1 con il quale pranzò. In

tale incontro avvenuto a Ligornetto si parlò del licenziamento di PC 1

CC1, sentito quale testimone in polizia il 23 maggio 2012 ed in

aula nel procedimento di prima istanza, dopo avere precisato di vantare un

credito di ca. CHF 30'000.- nei confronti di PC 1 per vendite di vino maturate

prima che lui iniziasse a lavorare per la __________, confermava di avere -

sentito del licenziamento di PC 1 - sollecitato un incontro con AP 1 in quanto

aveva interesse a “chiarire questo aspetto del licenziamento perché in caso

di problemi avrei valutato se dare ancora forniture alla __________”.

All’incontro AP 1 avrebbe riferito “che PC 1 aveva portato via

della merce della __________ che si trovava in un punto franco o in un

magazzino e l’aveva venduta personalmente. Ricordo che aveva detto che si

trattava di bottiglie di prosecco, in numero di migliaia. Si trattava del

prosecco __________. Sono parole che mi ha detto AP 1, il quale in pratica

aveva detto che PC 1 aveva truffato la ditta. Non so però dire con certezza se AP

1 avesse utilizzato la parola truffato. Confermo oggi che AP 1 non solo ha

lasciato intendere che cosa avesse fatto PC 1, ma lo ha anche espressamente

detto. AP 1 si diceva certo di tali atti, anche se non abbiamo mai parlato di

importi” (cfr. verbale di audizione CC1, allegato al verbale dib. di primo

grado, pag. 1).

7. Tra le parti PC 1 e __________

- in conseguenza al licenziamento immediato del 16 maggio 2011 - si è svolta

una procedura semplificata contenziosa di natura civilistica, innanzi alla

Pretura di Lugano sezione 1 (inc. SE 2011.307).

Secondo il Giudice civile, i motivi gravi necessari a legittimare

il licenziamento immediato ex art. 337 CO non sono stati dimostrati (vedi

sentenza pag. 6), inoltre “dall’istruttoria risulta che tutti i venditori

avevano un proprio conto denominato “privato” o “passante”, sul quale

confluivano gli ordini di quei clienti della società convenuta che non

desideravano una fattura a loro intestata, la quale veniva emessa come se l’acquirente

fosse un passante e/o un dipendente della ditta stessa, e che alla consegna

pagavano in contanti la merce all’autista o al venditore, il quale consegnava

poi quanto ricevuto alla società …” (vedi sentenza pag. 5).

Con sentenza 4 febbraio 2016, il Pretore ha parzialmente accolto

la petizione di PC 1 condannando la __________ al pagamento di un importo di

CHF 7'102.95, oltre ad accessori (vedi punto 1) ed ha pure parzialmente accolto

la domanda riconvenzionale della società condannando PC 1 a pagare CHF 3'103.35

oltre ad accessori.

L’importo riconosciuto a favore di PC 1 costituisce il saldo

dovuto per l’indennità per ingiusto licenziamento ex art. 337 c cpv. 3 CO

riconosciuta in una mensilità di stipendio (vedi sentenza pag. 7).

L’importo a favore della __________, per contro, costituisce una

parte di quanto il dipendente ha incassato sul conto “privato” o “passante”

senza riversarlo alla propria datrice di lavoro e senza compensarlo con il

proprio credito (vedi sentenza pag. 8).

La sentenza della Pretura di Lugano sezione 1 (4 febbraio 2016) è

stata emessa posteriormente al giudizio della Pretura penale di Bellinzona (7

maggio 2015).

La medesima è stata prodotta da AP 1 in allegato alla dichiarazione

di appello del 1° marzo 2016, il quale ha pure prodotto altri documenti sia in

allegato alla dichiarazione, sia in allegato alla motivazione di appello del 28

giugno 2016, in particolare alcuni verbali di testimonianze rese nel

procedimento civile.

PC 1 si oppone alla loro produzione ritenuto che tali verbali già

erano disponibili al momento del giudizio di prima istanza.

Considerandi

8.

Gli art. 173 e seg.

CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una

persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti.

Secondo il Tribunale Federale, la protezione dell’onore garantita

dal diritto penale è più limitata per rapporto alla protezione dell’onore

garantita dal diritto civile (art. 28 e seguenti CC): il diritto penale

protegge, in effetti, unicamente il diritto della persona alla considerazione

morale non il suo diritto alla considerazione sociale (Barrelet/Werly, Droit de

la communication, 2a edizione, Berna 2011, pag. 363 n. 1200,

Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l’adulte, Berna 2014, pag. 188 n. 535 a, DTF129 III 715, 122 IV 311, 119 IV

44).

Il diritto penale intende, infatti, garantire il diritto al

rispetto che risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona

interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.11;

132.

IV 112 consid. 2.1). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle

espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di

cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione

che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007 del 22.2.2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30

del 2.9.2009 consid. 3a e rinvii).

Se un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una

persona è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima

le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione

oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le

attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119

IV 47 consid. 2a; Riklin, in Basel Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, vor

art. 173, n. 28 ss., Barrelet/Werly, op. cit., pag. 363 n. 1201).

L’intenzionalità deve riferirsi all’affermazione diffamante; il

dolo eventuale è tuttavia sufficiente. Non è, invece, necessario un particolare

“animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue

affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò

nonostante, le abbia proferite (Riklin, in op. cit., ad art. 173 n. 7-8; Corboz,

Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010 ad art. 173

n. 48-50). Per la diffamazione occorre, ulteriormente, che l’autore abbia avuto

l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi (CARP 17.2014.198 del

13.5.2015

pag. 16 consid. 9.1).

L’art. 173 CP (diffamazione) si distingue dall’art. 177 CP

(ingiuria) in quanto riferibile unicamente ad allegazioni di fatto e non

semplicemente a un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c; 92 IV 98

consid. 4). Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non

bastano, a meno che non siano assimilabili ai cosiddetti giudizi misti, ossia

espressioni polisemiche consistenti, da un lato, nell’allegazione di fatti,

dall’altro, in un giudizio di valore (DTF 121 IV 76 consid. 2 a; Riklin, in op.

cit., vor art. 173 n. 33-36; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 35-36). Un fatto,

al contrario del giudizio di valore, è, per definizione, un avvenimento del

presente o del passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e

percepibile e che può essere oggetto di una prova (DTF 118 IV 41 consid. 3).

Perché vi sia diffamazione non occorre che il fatto riprovevole

sia direttamente imputato al terzo, ma è sufficiente che il terzo sia reso

sospetto di tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato:

l’autore non può giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria

fonte (CARP 12.2014.198 del 13.5.2015 pag. 15 consid. 7.2).

9.

L’art. 173 cpv. 2 CP

prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di

avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure dimostra di avere

avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).

La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o

divulgato le affermazioni lesive dell’onore senza che queste fossero

giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,

prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare se

riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cpv. 3 CP). I due

requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della

maldicenza - devono concorrere cumulativamente. Ciò significa che l’autore va

ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi

sufficienti, ma si sia prefisso di fare della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid.

3) oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire

l’affermazione lesiva, egli non aveva intenzione di fare prevalentemente della

maldicenza.

L’imputato può, quindi, liberarsi dalle accuse se riesce a

dimostrare che quanto ha affermato è veritiero. Se la diffamazione consiste in

un giudizio di valore accompagnato da un’allegazione di fatto (giudizio di

valore misto), egli deve sostanziare i fatti alla base del giudizio di valore.

La prova della buona fede si distingue dalla prova della verità.

Per stabilirne l’ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la

comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui

l’autore disponeva all’epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi

potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona

fede non può, dunque, fondarsi su elementi sconosciuti all’autore all’epoca

della sua dichiarazione. Incombe all’imputato provare gli elementi di cui

disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il

giudice dovrà, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché

l’autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò

che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 consid. 3b,

Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 75).

Il contenuto e l’estensione del dovere di verifica è valutato

esaminando i motivi per cui l’accusato si è espresso in modo diffamatorio: se

questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più

severe. Per contro, esse sono minori se l’accusato ha un interesse degno di

protezione, come ad esempio nel caso di colui che indirizza all’autorità penale

una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una

procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. 3b).

Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga

le proprie asserzioni in un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF

124.

IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 consid. 2a). In questi

casi, l’accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni

di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b). Il fatto che sia difficile per l’accusato

verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da

diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui

fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi

esternazione (DTF 105 IV 120, 92 IV 98 consid. 4; Corboz, op. cit., ad art. 173,

n. 83).

10.

Il principio della

presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 Patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP, oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conferme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre DTF 6B_230/2008 del 13.5.2008, consid. 2.1; DTF 1P.20/2002 del 19.4.2002,

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a, 120 I a 31 consid.

4b). In questi casi - come ricordato dall’art. 10. cpv. 3 CPP - il giudice deve

fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia che l’assunzione delle prove

conduca all’assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre

possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente

spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del

principio in dubio pro reo.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il

giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale o oggettiva

delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato

(DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 2c;

DTF 6B_368/2011 del 29.7.2011 consid. 1.1 nonché Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;

Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 1,

2014, ad art. 10 n. 82-83, pag. 193 e seguenti; Wohlers, Kommentar zur StPO,

2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, op. cit., ad art. 10, n. 9,

pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e

n. 47, pag. 73; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, ad art. 10,

pag. 58, n. 19).

11.

La procedura di

appello prevede che ci si basi sulle “prove assunte” nell’ambito della

procedura preliminare e della procedura di primo grado (art. 389 cpv. 1 CPP).

L’autorità di giudizio è, tuttavia, sempre legittimata ad assumere

“d’ufficio” o ad “istanza di parte” le necessarie prove supplementari (art. 389

cpv. 3 CPP). Tale facoltà è data anche in caso di procedimento scritto (art. 390

cpv. 4 CPP).

Stando alla giurisprudenza le prove supplementari devono essere

prese in considerazione a condizione di risultare pertinenti (DTF 6B_509/2012

del 22.11.2012 consid. 3.2), e ciò anche quanto trattasi di una prova non

prodotta in prima istanza (DTF 6B_654/2013 del 31.10.2013 consid. 2.2-2.3, come

pure Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, ad art. 389 pag. 1284,

nota 10).

L’appello

12.

Nella motivazione d’appello

28.

giugno 2016 AP 1 chiede il proprio integrale proscioglimento.

Per quanto attiene al colloquio telefonico con __________ egli

evidenzia che, in forza del principio in dubio pro reo, il giudice non poteva

concludere che, nel corso della telefonata del 13 maggio 2011, egli aveva

incolpato PC 1 di avere rubato o di essersi indebitamente appropriato di denaro

e di merce della __________.

Quanto espresso dal teste avv. __________ - presente alla

telefonata - risulterebbe, infatti, più credibile, atteso il legame di

parentela di __________ con PC 1 e l’esistenza - all’epoca della telefonata -

di un sospeso economico con __________.

Ulteriormente, AP 1 evidenzia di avere fornito la prova della

verità, nel senso che sarebbe stato dimostrato, dallo stesso scritto 30 agosto 2011

della patrocinatrice di PC 1, che egli non avrebbe riversato alla __________

gli importi di CHF 13'253.- e CHF 3'103.50.

Per quanto attiene all’incontro con CC1, AP 1 conferma di avere

espresso il vero e/o di essere stato in buona fede. PC 1 aveva, infatti,

venduto sottocosto a __________ bottiglie di prosecco __________, procedendo

anche ad una manomissione della fattura emessa.

L’atteggiamento assunto dal PC 1, sia in relazione al mancato

riversamento a __________ di quanto incassato a contanti, sia in relazione alla

vendita sotto costo del prosecco, legittimavano quindi le espressioni dell’appellante

riferite dal CC1.

13.

PC 1 si è espresso

sull’appello di AP 1 chiedendone la reiezione con carico di spese e ripetibili

(quantificate in CHF 4'500.-).

Nelle proprie osservazioni si è opposto alla produzione dei

documenti allegati all’appello difettando i medesimi, a suo dire, dell’elemento

di “novità” (trattandosi di verbali del 2012) e non essendo gli stessi in ogni

caso rilevanti.

Pur ammettendo di avere trattenuto sul proprio conto privato dei

pagamenti relativi a vendite aziendali, PC 1 ha precisato di non avere commesso

alcuna azione a pregiudizio dell’azienda ma di essersi limitato ad applicare

quanto da essa imposto. Intervenendo, poi, il licenziamento in tronco non sarebbe

più stato possibile consegnare tempestivamente quanto corrisposto dai clienti, avendo

per altro egli l’esigenza di tutelarsi esercitando il diritto di ritenzione e

la compensazione tra l’importo incassato e gli stipendi che la ditta gli

doveva.

PC 1 esclude, inoltre, l’applicabilità del principio in dubio pro

reo, ribadendo l’attendibilità di quanto deposto dal nipote __________ e sostenendo

che AP 1 era perfettamente al corrente dell’esistenza di conti privati

intestati ai dipendenti e che la relativa contabilità era a disposizione della __________.

14.

In primo luogo occorre

considerare che i documenti prodotti con l’appello, in particolare la sentenza

civile della Pretura di Lugano sezione 1 ed i relativi verbali dei testi,

costituiscono prove supplementari la cui utilità non può essere esclusa a

priori, siccome permettono di meglio comprendere le particolarità del rapporto

lavorativo tra PC 1 e la __________.

Ne consegue che essi vengono acquisiti agli atti della procedura

d’appello ex art. 389 cpv. 3 CPP.

Circa l’episodio della telefonata ad __________, questa Corte non

condivide il primo giudizio.

La testimonianza di __________, che ha un legame di parentela con

l’accusatore privato e che aveva dei sospesi economici con __________, è,

infatti, in palese contrasto con quella dell’avv. __________ e con le

dichiarazioni di AP 1.

Data tale contraddizione non è possibile raggiungere un

convincimento sufficiente, avuto riguardo al principio in dubio pro reo, in merito al contenuto della telefonata che AP 1

ha effettuato il 13 maggio 2011.

Il fatto che quanto indicato dall’avv. __________ in merito al

contenuto della prima telefonata, ossia quella effettuata a PC 1 che annunciava

il licenziamento, sia risultato impreciso - come evidenziato dal primo giudice -

non risulta determinante in quanto in merito al secondo colloquio telefonico le

dichiarazioni del legale italiano sono sempre risultate coerenti e conformi.

D’altro canto l’ipotesi che AP 1

abbia contattato proprio il nipote della persona che aveva appena proceduto a

licenziare esprimendosi in termini diffamatori non convince. Per quale motivo,

infatti, AP 1 - dopo essere stato invitato sia dal legale svizzero sia

dall’avv. __________ alla prudenza - avrebbe dovuto formulare accuse proprio

nel corso del colloquio con il nipote del PC 1? Il colloquio, peraltro, aveva

unicamente lo scopo di indicare a __________ che il suo riferimento all’interno

di __________ non sarebbe più stato lo zio.

Ne consegue che, non essendo dimostrato che AP 1 abbia diffamato PC

1.

incolpandolo di furto o di appropriazione indebita durante la telefonata con __________,

lo stesso debba essere prosciolto da tale imputazione.

Resta da esaminare quanto è stato detto nel corso dell’incontro

avvenuto con CC1 successivamente al 24 maggio 2011.

Il reato della diffamazione (art. 173 CP) si perfeziona quando,

alla presenza di terzi, una persona è resa sospetta di condotta disonorevole.

Benché il diritto penale protegga unicamente il diritto della

persona alla considerazione morale e non il suo diritto alla considerazione

sociale (Barrelet/Werly, op. cit., pag. 363 n. 1200, Steinauer/Fountoulakis,

op.cit., pag. 188 n. 535 a, DTF129 III 715, 122 IV 311, 119 IV 44), non corre

dubbio che accusare qualcuno di furto / appropriazione indebita / truffa - e

quindi di un reato penale intenzionale - adempie ai criteri di applicazione

della norma (DTF 118 IV 250, DTF 81 IV 281 consid. 1, come pure Corboz,

op.cit., art. 173, pag. 582 n. 6).

Tale aspetto non è, peraltro, mai stato posto in discussione dalla

difesa di AP 1, anche perché già la Camera dei reclami penali del Tribunale di

appello, nella sua decisione 13 agosto 2014 (consid. 4.3.3.2 pag. 10), ha

indicato che l’affermazione in discussione è tale da ledere l’onore personale

di PC 1 non essendo essa da considerarsi confinata all’ambito professionale.

Accertato l’adempimento delle condizioni del reato, deve essere

esaminata la facoltà di ricorrere alle prove liberatorie della verità e/o della

buona fede (art. 173 cpv. 3 CP).

Ritenuto che le prove liberatorie sono escluse unicamente quando

cumulativamente l’autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive

dell’onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da

un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della

maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di

famiglia, questa Corte considera che le prove liberatorie non possono essere

escluse a priori sussistendo nel concreto un motivo sufficiente, dato il

rapporto di lavoro in essere ed il fatto che PC 1 fosse un venditore e CC1 un

cliente di __________. Fornire delle spiegazioni ad un cliente in merito ai

motivi del licenziamento del proprio venditore è da ritenersi un’operazione non

inusuale.

AP 1 considera che quanto detto nel corso del colloquio con CC1

risulterebbe in ogni caso legittimo in forza della prova della buona fede (vedi

5.2

delle motivazioni dell’appello); egli non si appella per contro (a ragione)

alla prova della verità che, in assenza di una condanna penale di PC 1, non è

certamente data.

La prova della buona fede - al contrario della prova della verità -

richiede tuttavia un esame delle circostanze note al momento in cui si è

proferita l’affermazione diffamatoria, alfine di verificare su quali basi colui

che ha espresso un commento diffamatorio avesse validi motivi per ritenerlo

veritiero.

Nel concreto, a AP 1 non poteva sfuggire che PC 1 disponesse di un

“conto clienti” o “conto di passaggio”: il Pretore di Lugano ha accertato che

tale prassi era imposta dal datore di lavoro a beneficio di clienti che non

volevano ricevere delle fatturazioni all’estero (vedi sentenza civile pag. 5,

nonché verbali dibattimentali __________ e __________). Prima di tacciare di

furto o di appropriazione indebita delle somme che, corrisposte su tale conto

non erano ancora state trasferite all’azienda, AP 1 avrebbe, quindi, dovuto

effettuare degli approfondimenti, e meglio verificare gli importi ottenendo

anche una chiara spiegazione da PC 1.

Si osserverà come dalla sentenza del procedimento civile si deduca

che PC 1 ha incassato i due importi in discussione (CHF 13'253.- e CHF

3'103.05) allorquando ancora lavorava per __________ e che, sul primo dei

medesimi, ha esercitato il proprio diritto alla compensazione. Per il secondo

importo, invece, per il quale il Pretore non ha ravvisato una dichiarazione di

compensazione, egli è stato condannato alla restituzione (vedi sentenza civile

punto 2).

Non risulta, in ogni caso, a carico di PC 1 l’intenzione di

appropriarsene indebitamente.

Nemmeno in questo contesto, vi erano elementi sufficienti per

giustificare un’accusa di truffa (come peraltro indicato al dibattimento dal teste

CC1, ipotesi tuttavia non rilevata nel decreto di accusa e nemmeno oggetto di

condanna). Al riguardo vale la pena di osservare come nessuna denuncia penale

sia mai stata promossa a carico della __________ e come in ambito civilistico

non sia stata fornita alcuna prova a sostegno del preteso danno conseguente

(vedi sentenza in fine a pag. 3).

Non appare, dunque, data la buona fede al riguardo, né con

riferimento all’accusa di furto / appropriazione indebita, né con riferimento

alla truffa. Al momento del colloquio con CC1, non vi erano elementi

sufficienti per legittimare le affermazioni diffamatorie.

L’imputazione prevista all’art. 173 CP va, dunque, confermata con

riferimento a quanto l’accusato ha riferito a CC1.

La pena

15.

Tenuto conto del tempo

intercorso dai fatti e del parziale accoglimento dell’appello, questa Corte

ritiene adeguato infliggere una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da

CHF 250.-, per complessivi CHF 1'250.-.

La pena è sospesa condizionalmente per un periodo di due anni.

Si prescinde per contro, visto la ridotta gravità del reato,

dall’attribuzione di una multa.

Le indennità

16.

L’appello è stato

accolto parzialmente: giusta l’art. 429 CPP, l’imputato va indennizzato in

proporzione per i costi della propria difesa.

Questa Corte quantifica in CHF 2'000.- l’indennizzo per la prima

istanza (aumentando quanto era stato riconosciuto al punto 5 del dispositivo della

sentenza della Pretura penale) ed in CHF 1'000.- l’indennizzo della procedura

di appello.

Gli importi sono a carico dello Stato, siccome al medesimo “incombe

la responsabilità dell’azione penale” (DTF 141 IV 476 consid. 1.1).

A PC 1, che ha preteso un indennizzo per l’intervento in appello,

quantificato in CHF 4'500.- ma non documentato, giusta l’art. 433 CPP questa

Corte - tenuto conto dell’esito del procedimento - riconosce un importo di CHF

1'000.-. L’importo è a carico di AP 1 il quale dovrà pure corrispondere un

importo ridotto a CHF 2'000.- per il primo giudizio (vedi punto 2.3 del

Dispositivo

dispositivo della sentenza della Pretura penale).

Le spese

17. Gli oneri procedurali

di prima istanza vengono modificati in conseguenza al parziale accoglimento

dell’appello, mentre gli oneri del presente giudizio consistenti nella tassa di

giustizia di CHF 2'000.- e nelle spese di CHF 200.- vanno suddivisi

proporzionalmente a carico per ½ dello Stato e per ½ di AP 1.

Per questi motivi,

visti gli

art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 398 e segg., 406 CPP,

173 CP;

34, 42, 47 e 50 CP;

e sulle spese di giustizia e le

indennità, gli art. 426, 428, 429-433, 436 cpv. 1 CPP e la LTG, rispettivamente

il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, ricordato che le assoluzioni dalle imputazioni di coazione nonché

di diffamazione per i fatti del 16 maggio 2011 sono passate in giudicato,

1.1. AP

1 è autore colpevole di diffamazione per avere a Ligornetto, durante un

incontro con CC1, avvenuto dopo il 24 maggio 2011, incolpato e reso sospetto PC

1 di avere rubato o di essersi appropriato di merce e soldi.

1.2. Di

conseguenza, AP 1 è condannato:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da CHF 250.-, corrispondenti a

complessivi CHF 1'250.-;

1.2.1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni;

1.2.2. al

pagamento all’accusatore privato, quale indennizzo giusta l’art. 433 CPP, di

CHF 2'000.- per il procedimento di primo grado e di CHF 1'000.- per il

procedimento d’appello.

1.3. AP

1 è assolto dall’imputazione di diffamazione per avere, a Lugano, il 13 maggio

2011, in occasione del colloquio telefonico con __________, incolpato e reso

sospetto PC 1 di aver rubato o di essersi appropriato di merce e soldi

all’interno della ditta.

1.4. Gli

oneri processuali di primo grado di complessivi CHF 2'130.- sono posti nella

misura di CHF 700.- a carico di AP 1 e per i restanti CHF 1'430.- a carico

dello Stato.

2. Gli

oneri processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di

giustizia CHF 2'000.00

- altri

disborsi CHF 200.00

CHF

2'200.00

sono posti

per ½ a carico dello Stato e per ½ a carico di AP 1 cui lo Stato verserà, quale

indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, CHF 2'000.- per la procedura di primo

grado e CHF 1'000.- per la procedura d’appello.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.