17.2016.17
Condanna per diffamazione per avere, durante un incontro, incolpato e reso sospetto un terzo di avere rubato o essersi appropriato di merce e soldi all'interno di una ditta
2 ottobre 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.17
Locarno
2 ottobre 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Marco Frigerio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 18 maggio 2015 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 7 maggio 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 4 febbraio 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 1. marzo 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto A. Con
sentenza 7 maggio 2015 la Pretura penale di Bellinzona, confermando solo in
parte il decreto di accusa 26 agosto 2014 della PP PP 1, ha dichiarato AP 1 autore
colpevole di diffamazione per avere,
a Lugano, il 13 maggio 2011,
parlando al telefono con __________, rispettivamente nei giorni successivi al
24 maggio 2011, durante un incontro con CC1, incolpato e reso sospetto PC 1 di
avere rubato o di essersi appropriato di merce e soldi all’interno della ditta,
e l’ha condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere
da CHF 250.- cadauna, pena sospesa per due anni, alla multa di CHF 200.- ed al
versamento di un indennizzo di CHF 4'172.- a favore dell’accusatore privato PC
1.
AP 1 è stato, per contro, assolto dalle altre imputazioni
(diffamazione relativamente alle affermazioni espresse alla riunione del 16
maggio 2011 e coazione) rivoltegli con il citato DA.
L’assoluzione è passata in giudicato in assenza di impugnazione.
B. Contro la condanna AP
1 ha formulato appello.
Nel gravame egli contesta le conclusioni del giudizio di prima
istanza invocando la violazione del principio in dubio pro reo per quanto
attiene alle affermazioni rese dal teste __________, le cui allegazioni
risulterebbero meno “genuine, credibili e coerenti”, per rapporto a
quanto espresso dall’avv. __________.
Inoltre, egli ha indicato che la Pretura penale ha erroneamente
valutato le circostanze non riconoscendo come la prova della buona fede vada
ammessa anche quando “i sospetti esistenti nel momento in cui è stata resa
la dichiarazione incriminata vengono successivamente confermati”. Nel
parallelo contenzioso civile sarebbe, infatti, risultato come, alla cessazione
del rapporto di impiego, PC 1 aveva omesso di riversare al proprio datore di
lavoro gli importi di CHF 13'253.- e di CHF 3'103.05, ciò che di fatto
costituirebbe conferma dell’appropriazione indebita.
Richiedendo il proscioglimento da ogni imputazione, AP 1 ha pure
chiesto il riconoscimento di un’indennità, ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, di
CHF 4'500.- per la prima istanza e di CHF 2'000.- per l’appello.
C. Nelle osservazioni 30
marzo 2016 alla dichiarazione di appello, PC 1 ha postulato la reiezione del
gravame - a suo parere - carente dal profilo della motivazione.
Con decisione incidentale 12 maggio 2016, questa Corte ha avuto
modo di respingere l’eccezione formale ricordando come la dichiarazione di
appello non soggiace a particolari esigenze di motivazione (art. 399 cpv. 3 e 4
CPP).
Con osservazioni 27 luglio 2016 alle motivazioni di appello,
l’accusatore privato ha ulteriormente contestato le argomentazioni
dell’appellante evidenziando, tra l’altro, come la prova della verità o della
buona fede vada apportata con riferimento al momento in cui si proferiscono
parole diffamanti. Al momento di proferire tali “parole”, AP 1 non avrebbe, in
ogni caso, effettuato gli approfondimenti necessari.
PC 1 ha indicato, in particolare, come sul suo “conto privato”
egli ha, sì, incassato importi destinati all’azienda, tuttavia un tal modo di
procedere - che prevedeva pagamenti da parte di clienti all’estero su conti
privati intestati a dipendenti (alfine di evitare fatturazioni all’estero) -
costituiva una prassi per la datrice di lavoro.
Egli non si sarebbe, dunque, appropriato di nulla, bensì limitato
ad esercitare il proprio diritto di ritenzione in conseguenza al licenziamento.
considerato
L’accusato
1. AP 1 è nato il __________,
è coniugato ed ha a carico la cognata (affetta da morbo di Parkinson).
Da ventinove anni è titolare della fiduciaria __________ di __________
del cui consiglio di amministrazione è presidente.
Dalla fiduciaria ha dichiarato di percepire uno stipendio di CHF
84'000.- netti all’anno. In alcuni anni ha pure potuto contare su dei bonus;
quello del 2013 è stato di CHF 200'000.-.
Il 2 novembre 2012 è stato condannato dal Tribunale di Como I ad
una multa di euro 8'600.-. Richiesto di esprimersi al riguardo, in prima
istanza l’accusato ha risposto “credo che è stato ritenuto un abuso
d’ufficio o una violazione di domicilio”, allorquando “quale organo di
una società, sono entrato in un appartamento affittato a Campione”.
Il contesto fattuale
2. La vicenda all’esame
riguarda quanto avvenuto nella primavera 2011 nell’ambito della gestione della __________
(di seguito __________).
Di tale società AP 1 risulta essere stato socio (con una quota di
CHF 10'000.-) e presidente della gerenza dal dicembre 2008 all’inizio di
novembre del 2013, in seguito socio e gerente sino al settembre 2014 e, da
allora, gerente con firma individuale.
Le due quote di fr. 10'000.-, corrispondenti all’intero capitale
sociale della ditta, sono attualmente intestate all’avv. __________.
3. In data 19/22 agosto
2011 PC 1, dipendente della __________ con funzione di responsabile della rete
di vendita dei prodotti, ha sporto denuncia per diffamazione, subordinatamente
calunnia e ingiuria, nei confronti di AP 1 e di __________ (nel frattempo
deceduto), lamentando che AP 1 aveva annunciato il suo licenziamento ai clienti
della __________ facendo intendere che ciò fosse avvenuto per comportamenti
scorretti e persino illeciti.
Nella querela PC 1 incolpava, inoltre, AP 1 di avere poi
comunicato ai clienti e ai dipendenti della __________ che lui avrebbe “rubato
e commesso delle appropriazioni indebite nei confronti della società”
(querela pto. 4 pag. 2).
4. Esperita
l’istruttoria, il Procuratore Pubblico - dopo un primo decreto di non luogo a
procedere emanato l’8 marzo 2012 (annullato a seguito di riapertura
dell’inchiesta e stralciato con decisione 23 aprile 2012 della Corte dei
reclami penali del Tribunale di appello) e dopo un secondo decreto di abbandono
emanato il 23 aprile 2014 (annullato dalla Corte dei reclami penali in data 13
agosto 2014) - procedeva ad emettere il decreto di accusa 26 agosto 2014.
Nel decreto di accusa il PP ravvisava adempiuti gli estremi della
diffamazione
“ per avere (ndr. il AP 1), a Lugano,
il 16 maggio 2011, presso la società __________, in occasione di una riunione
da lui organizzata in qualità di direttore, in presenza dei dipendenti e
collaboratori della ditta, tra cui __________, rispettivamente nei giorni
successivi al 24 maggio 2011, parlando al telefono con i suoi clienti __________
e CC1, incolpato e reso sospetto PC 1 di aver rubato o di essersi appropriato
di merce e soldi all’interno della ditta”.
Come indicato al precedente consid. A, sub iudice restano
unicamente - dopo il giudizio parzialmente assolutorio emesso dalla Pretura penale
il 7 maggio 2015 passato in giudicato - le affermazioni che AP 1 avrebbe
proferito nel corso della telefonata con __________ del 13 maggio 2011 e
nell’incontro con CC1 avvenuto dopo il 24 maggio 2011 a Ligornetto.
la telefonata del 13 maggio 2011 con __________
5. __________ è un
viticoltore enologo che riforniva la __________ con vino proprio. Egli è anche
il nipote di PC 1.
Sentito quale testimone in polizia (vedi verbale 12 dicembre 2011
e 23 maggio 2012, nonché al dibattimento di prima istanza) egli ha riferito “di
essere stato contattato telefonicamente dal signor AP 1” e di ricordare “la
telefonata in quanto era molto particolare” nel senso che il AP 1 gli aveva
chiesto più volte “riservatezza” nel senso di evitare di informarne lo
zio. Pur non ricordando l’esplicito utilizzo del termine “rubare”, __________
ha indicato che “dal contesto della telefonata si capiva chiaramente che si
parlava di un furto o di un’appropriazione indebita di merce e di soldi”
conseguenti a “vendite fittizie”.
Interrogato in merito, AP 1 ha confermato la telefonata effettuata
“alla presenza dell’avv. __________”; egli ha, tuttavia, contestato di
avere chiesto ad __________ di “mantenere la riservatezza” e di avere
accennato a “strane manovre”. La telefonata avrebbe avuto quale unico
scopo di spiegare che lo zio “non era più alle nostre (ndr. della __________)
dipendenze e che per eventuali contratti futuri se ne poteva parlare”.
L’avv. __________, pure sentito in sede di prima istanza, ha
confermato di avere assistito alla telefonata tra AP 1 e __________, indicando
che essa probabilmente non era “in viva voce” e che fu “corta”.
Oggetto
della telefonata era il fatto che, con il licenziamento di PC 1, “tutti
i rapporti economici dovevano da quel momento passare attraverso gli organi
della ditta”. Il legale escludeva pure che AP 1 avesse “fatto
Fatti
riferimento a situazioni o a fatti specifici che potevano essere addebitati a PC
1”.
l’incontro con CC1
6. Nei giorni
successivi al 24 maggio 2011 AP 1 ebbe a incontrare CC1 con il quale pranzò. In
tale incontro avvenuto a Ligornetto si parlò del licenziamento di PC 1
CC1, sentito quale testimone in polizia il 23 maggio 2012 ed in
aula nel procedimento di prima istanza, dopo avere precisato di vantare un
credito di ca. CHF 30'000.- nei confronti di PC 1 per vendite di vino maturate
prima che lui iniziasse a lavorare per la __________, confermava di avere -
sentito del licenziamento di PC 1 - sollecitato un incontro con AP 1 in quanto
aveva interesse a “chiarire questo aspetto del licenziamento perché in caso
di problemi avrei valutato se dare ancora forniture alla __________”.
All’incontro AP 1 avrebbe riferito “che PC 1 aveva portato via
della merce della __________ che si trovava in un punto franco o in un
magazzino e l’aveva venduta personalmente. Ricordo che aveva detto che si
trattava di bottiglie di prosecco, in numero di migliaia. Si trattava del
prosecco __________. Sono parole che mi ha detto AP 1, il quale in pratica
aveva detto che PC 1 aveva truffato la ditta. Non so però dire con certezza se AP
1 avesse utilizzato la parola truffato. Confermo oggi che AP 1 non solo ha
lasciato intendere che cosa avesse fatto PC 1, ma lo ha anche espressamente
detto. AP 1 si diceva certo di tali atti, anche se non abbiamo mai parlato di
importi” (cfr. verbale di audizione CC1, allegato al verbale dib. di primo
grado, pag. 1).
7. Tra le parti PC 1 e __________
- in conseguenza al licenziamento immediato del 16 maggio 2011 - si è svolta
una procedura semplificata contenziosa di natura civilistica, innanzi alla
Pretura di Lugano sezione 1 (inc. SE 2011.307).
Secondo il Giudice civile, i motivi gravi necessari a legittimare
il licenziamento immediato ex art. 337 CO non sono stati dimostrati (vedi
sentenza pag. 6), inoltre “dall’istruttoria risulta che tutti i venditori
avevano un proprio conto denominato “privato” o “passante”, sul quale
confluivano gli ordini di quei clienti della società convenuta che non
desideravano una fattura a loro intestata, la quale veniva emessa come se l’acquirente
fosse un passante e/o un dipendente della ditta stessa, e che alla consegna
pagavano in contanti la merce all’autista o al venditore, il quale consegnava
poi quanto ricevuto alla società …” (vedi sentenza pag. 5).
Con sentenza 4 febbraio 2016, il Pretore ha parzialmente accolto
la petizione di PC 1 condannando la __________ al pagamento di un importo di
CHF 7'102.95, oltre ad accessori (vedi punto 1) ed ha pure parzialmente accolto
la domanda riconvenzionale della società condannando PC 1 a pagare CHF 3'103.35
oltre ad accessori.
L’importo riconosciuto a favore di PC 1 costituisce il saldo
dovuto per l’indennità per ingiusto licenziamento ex art. 337 c cpv. 3 CO
riconosciuta in una mensilità di stipendio (vedi sentenza pag. 7).
L’importo a favore della __________, per contro, costituisce una
parte di quanto il dipendente ha incassato sul conto “privato” o “passante”
senza riversarlo alla propria datrice di lavoro e senza compensarlo con il
proprio credito (vedi sentenza pag. 8).
La sentenza della Pretura di Lugano sezione 1 (4 febbraio 2016) è
stata emessa posteriormente al giudizio della Pretura penale di Bellinzona (7
maggio 2015).
La medesima è stata prodotta da AP 1 in allegato alla dichiarazione
di appello del 1° marzo 2016, il quale ha pure prodotto altri documenti sia in
allegato alla dichiarazione, sia in allegato alla motivazione di appello del 28
giugno 2016, in particolare alcuni verbali di testimonianze rese nel
procedimento civile.
PC 1 si oppone alla loro produzione ritenuto che tali verbali già
erano disponibili al momento del giudizio di prima istanza.
Considerandi
8.
Gli art. 173 e seg.
CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere una
persona d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti.
Secondo il Tribunale Federale, la protezione dell’onore garantita
dal diritto penale è più limitata per rapporto alla protezione dell’onore
garantita dal diritto civile (art. 28 e seguenti CC): il diritto penale
protegge, in effetti, unicamente il diritto della persona alla considerazione
morale non il suo diritto alla considerazione sociale (Barrelet/Werly, Droit de
la communication, 2a edizione, Berna 2011, pag. 363 n. 1200,
Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l’adulte, Berna 2014, pag. 188 n. 535 a, DTF129 III 715, 122 IV 311, 119 IV
44).
Il diritto penale intende, infatti, garantire il diritto al
rispetto che risulta leso da affermazioni idonee ad esporre la persona
interessata al disprezzo nella sua veste di uomo (DTF 137 IV 315 consid. 2.11;
132.
IV 112 consid. 2.1). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle
espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di
cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione
che essa ha di sé stessa (DTF 6B_600/2007 del 22.2.2008 consid. 2.1; CCRP inc. 17.2007.30
del 2.9.2009 consid. 3a e rinvii).
Se un’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una
persona è una questione che va valutata, non secondo il senso che quest’ultima
le attribuisce, bensì secondo quello che essa ha in base ad un’interpretazione
oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le
attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 58 consid. 1a, 119
IV 47 consid. 2a; Riklin, in Basel Kommentar, Strafrecht II, Basilea 2013, vor
art. 173, n. 28 ss., Barrelet/Werly, op. cit., pag. 363 n. 1201).
L’intenzionalità deve riferirsi all’affermazione diffamante; il
dolo eventuale è tuttavia sufficiente. Non è, invece, necessario un particolare
“animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue
affermazioni possano nuocere all’onore della persona offesa e che, ciò
nonostante, le abbia proferite (Riklin, in op. cit., ad art. 173 n. 7-8; Corboz,
Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna 2010 ad art. 173
n. 48-50). Per la diffamazione occorre, ulteriormente, che l’autore abbia avuto
l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi (CARP 17.2014.198 del
13.5.2015
pag. 16 consid. 9.1).
L’art. 173 CP (diffamazione) si distingue dall’art. 177 CP
(ingiuria) in quanto riferibile unicamente ad allegazioni di fatto e non
semplicemente a un giudizio di valore (DTF 117 IV 29 consid. 2c; 92 IV 98
consid. 4). Una critica, una valutazione o un apprezzamento negativo non
bastano, a meno che non siano assimilabili ai cosiddetti giudizi misti, ossia
espressioni polisemiche consistenti, da un lato, nell’allegazione di fatti,
dall’altro, in un giudizio di valore (DTF 121 IV 76 consid. 2 a; Riklin, in op.
cit., vor art. 173 n. 33-36; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 35-36). Un fatto,
al contrario del giudizio di valore, è, per definizione, un avvenimento del
presente o del passato costatabile esteriormente, oggettivamente tangibile e
percepibile e che può essere oggetto di una prova (DTF 118 IV 41 consid. 3).
Perché vi sia diffamazione non occorre che il fatto riprovevole
sia direttamente imputato al terzo, ma è sufficiente che il terzo sia reso
sospetto di tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato:
l’autore non può giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria
fonte (CARP 12.2014.198 del 13.5.2015 pag. 15 consid. 7.2).
9.
L’art. 173 cpv. 2 CP
prevede che il colpevole di diffamazione non incorre in alcuna pena se prova di
avere detto o divulgato cose vere (prova della verità) oppure dimostra di avere
avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (prova della buona fede).
La prova liberatoria può essere negata se l’autore ha proferito o
divulgato le affermazioni lesive dell’onore senza che queste fossero
giustificate da un interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente,
prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare se
riferite alla vita privata o alla vita di famiglia (art. 173 cpv. 3 CP). I due
requisiti - mancato interesse pubblico e prevalente intenzione di fare della
maldicenza - devono concorrere cumulativamente. Ciò significa che l’autore va
ammesso alla prova della verità anche nel caso in cui abbia agito per motivi
sufficienti, ma si sia prefisso di fare della maldicenza (DTF 116 IV 31 consid.
3) oppure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire
l’affermazione lesiva, egli non aveva intenzione di fare prevalentemente della
maldicenza.
L’imputato può, quindi, liberarsi dalle accuse se riesce a
dimostrare che quanto ha affermato è veritiero. Se la diffamazione consiste in
un giudizio di valore accompagnato da un’allegazione di fatto (giudizio di
valore misto), egli deve sostanziare i fatti alla base del giudizio di valore.
La prova della buona fede si distingue dalla prova della verità.
Per stabilirne l’ammissione occorre porsi al momento in cui ha avuto luogo la
comunicazione diffamatoria e valutare, in funzione degli elementi di cui
l’autore disponeva all’epoca, se sussistevano delle ragioni serie perché questi
potesse in buona fede ritenere per vero quanto affermato. La prova della buona
fede non può, dunque, fondarsi su elementi sconosciuti all’autore all’epoca
della sua dichiarazione. Incombe all’imputato provare gli elementi di cui
disponeva in quel momento, ciò che rappresenta una questione di fatto. Il
giudice dovrà, poi, apprezzare se questi elementi erano sufficienti perché
l’autore potesse credere in buona fede alla veridicità di quanto affermato, ciò
che rappresenta invece una questione di diritto (DTF 124 IV 152 consid. 3b,
Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 75).
Il contenuto e l’estensione del dovere di verifica è valutato
esaminando i motivi per cui l’accusato si è espresso in modo diffamatorio: se
questi motivi sono piuttosto inconsistenti, le esigenze di verifica sono più
severe. Per contro, esse sono minori se l’accusato ha un interesse degno di
protezione, come ad esempio nel caso di colui che indirizza all’autorità penale
una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una
procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. 3b).
Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga
le proprie asserzioni in un’ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF
124.
IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 consid. 2a). In questi
casi, l’accusato non può, per esempio, confidare ciecamente nelle dichiarazioni
di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b). Il fatto che sia difficile per l’accusato
verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da
diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui
fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi
esternazione (DTF 105 IV 120, 92 IV 98 consid. 4; Corboz, op. cit., ad art. 173,
n. 83).
10.
Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14.
cpv. 2 Patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP, oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conferme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre DTF 6B_230/2008 del 13.5.2008, consid. 2.1; DTF 1P.20/2002 del 19.4.2002,
consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a, 120 I a 31 consid.
4b). In questi casi - come ricordato dall’art. 10. cpv. 3 CPP - il giudice deve
fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia che l’assunzione delle prove
conduca all’assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre
possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente
spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del
principio in dubio pro reo.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il
giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale o oggettiva
delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato
(DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 2c;
DTF 6B_368/2011 del 29.7.2011 consid. 1.1 nonché Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;
Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. 1,
2014, ad art. 10 n. 82-83, pag. 193 e seguenti; Wohlers, Kommentar zur StPO,
2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, op. cit., ad art. 10, n. 9,
pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e
n. 47, pag. 73; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, ad art. 10,
pag. 58, n. 19).
11.
La procedura di
appello prevede che ci si basi sulle “prove assunte” nell’ambito della
procedura preliminare e della procedura di primo grado (art. 389 cpv. 1 CPP).
L’autorità di giudizio è, tuttavia, sempre legittimata ad assumere
“d’ufficio” o ad “istanza di parte” le necessarie prove supplementari (art. 389
cpv. 3 CPP). Tale facoltà è data anche in caso di procedimento scritto (art. 390
cpv. 4 CPP).
Stando alla giurisprudenza le prove supplementari devono essere
prese in considerazione a condizione di risultare pertinenti (DTF 6B_509/2012
del 22.11.2012 consid. 3.2), e ciò anche quanto trattasi di una prova non
prodotta in prima istanza (DTF 6B_654/2013 del 31.10.2013 consid. 2.2-2.3, come
pure Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, ad art. 389 pag. 1284,
nota 10).
L’appello
12.
Nella motivazione d’appello
28.
giugno 2016 AP 1 chiede il proprio integrale proscioglimento.
Per quanto attiene al colloquio telefonico con __________ egli
evidenzia che, in forza del principio in dubio pro reo, il giudice non poteva
concludere che, nel corso della telefonata del 13 maggio 2011, egli aveva
incolpato PC 1 di avere rubato o di essersi indebitamente appropriato di denaro
e di merce della __________.
Quanto espresso dal teste avv. __________ - presente alla
telefonata - risulterebbe, infatti, più credibile, atteso il legame di
parentela di __________ con PC 1 e l’esistenza - all’epoca della telefonata -
di un sospeso economico con __________.
Ulteriormente, AP 1 evidenzia di avere fornito la prova della
verità, nel senso che sarebbe stato dimostrato, dallo stesso scritto 30 agosto 2011
della patrocinatrice di PC 1, che egli non avrebbe riversato alla __________
gli importi di CHF 13'253.- e CHF 3'103.50.
Per quanto attiene all’incontro con CC1, AP 1 conferma di avere
espresso il vero e/o di essere stato in buona fede. PC 1 aveva, infatti,
venduto sottocosto a __________ bottiglie di prosecco __________, procedendo
anche ad una manomissione della fattura emessa.
L’atteggiamento assunto dal PC 1, sia in relazione al mancato
riversamento a __________ di quanto incassato a contanti, sia in relazione alla
vendita sotto costo del prosecco, legittimavano quindi le espressioni dell’appellante
riferite dal CC1.
13.
PC 1 si è espresso
sull’appello di AP 1 chiedendone la reiezione con carico di spese e ripetibili
(quantificate in CHF 4'500.-).
Nelle proprie osservazioni si è opposto alla produzione dei
documenti allegati all’appello difettando i medesimi, a suo dire, dell’elemento
di “novità” (trattandosi di verbali del 2012) e non essendo gli stessi in ogni
caso rilevanti.
Pur ammettendo di avere trattenuto sul proprio conto privato dei
pagamenti relativi a vendite aziendali, PC 1 ha precisato di non avere commesso
alcuna azione a pregiudizio dell’azienda ma di essersi limitato ad applicare
quanto da essa imposto. Intervenendo, poi, il licenziamento in tronco non sarebbe
più stato possibile consegnare tempestivamente quanto corrisposto dai clienti, avendo
per altro egli l’esigenza di tutelarsi esercitando il diritto di ritenzione e
la compensazione tra l’importo incassato e gli stipendi che la ditta gli
doveva.
PC 1 esclude, inoltre, l’applicabilità del principio in dubio pro
reo, ribadendo l’attendibilità di quanto deposto dal nipote __________ e sostenendo
che AP 1 era perfettamente al corrente dell’esistenza di conti privati
intestati ai dipendenti e che la relativa contabilità era a disposizione della __________.
14.
In primo luogo occorre
considerare che i documenti prodotti con l’appello, in particolare la sentenza
civile della Pretura di Lugano sezione 1 ed i relativi verbali dei testi,
costituiscono prove supplementari la cui utilità non può essere esclusa a
priori, siccome permettono di meglio comprendere le particolarità del rapporto
lavorativo tra PC 1 e la __________.
Ne consegue che essi vengono acquisiti agli atti della procedura
d’appello ex art. 389 cpv. 3 CPP.
Circa l’episodio della telefonata ad __________, questa Corte non
condivide il primo giudizio.
La testimonianza di __________, che ha un legame di parentela con
l’accusatore privato e che aveva dei sospesi economici con __________, è,
infatti, in palese contrasto con quella dell’avv. __________ e con le
dichiarazioni di AP 1.
Data tale contraddizione non è possibile raggiungere un
convincimento sufficiente, avuto riguardo al principio in dubio pro reo, in merito al contenuto della telefonata che AP 1
ha effettuato il 13 maggio 2011.
Il fatto che quanto indicato dall’avv. __________ in merito al
contenuto della prima telefonata, ossia quella effettuata a PC 1 che annunciava
il licenziamento, sia risultato impreciso - come evidenziato dal primo giudice -
non risulta determinante in quanto in merito al secondo colloquio telefonico le
dichiarazioni del legale italiano sono sempre risultate coerenti e conformi.
D’altro canto l’ipotesi che AP 1
abbia contattato proprio il nipote della persona che aveva appena proceduto a
licenziare esprimendosi in termini diffamatori non convince. Per quale motivo,
infatti, AP 1 - dopo essere stato invitato sia dal legale svizzero sia
dall’avv. __________ alla prudenza - avrebbe dovuto formulare accuse proprio
nel corso del colloquio con il nipote del PC 1? Il colloquio, peraltro, aveva
unicamente lo scopo di indicare a __________ che il suo riferimento all’interno
di __________ non sarebbe più stato lo zio.
Ne consegue che, non essendo dimostrato che AP 1 abbia diffamato PC
1.
incolpandolo di furto o di appropriazione indebita durante la telefonata con __________,
lo stesso debba essere prosciolto da tale imputazione.
Resta da esaminare quanto è stato detto nel corso dell’incontro
avvenuto con CC1 successivamente al 24 maggio 2011.
Il reato della diffamazione (art. 173 CP) si perfeziona quando,
alla presenza di terzi, una persona è resa sospetta di condotta disonorevole.
Benché il diritto penale protegga unicamente il diritto della
persona alla considerazione morale e non il suo diritto alla considerazione
sociale (Barrelet/Werly, op. cit., pag. 363 n. 1200, Steinauer/Fountoulakis,
op.cit., pag. 188 n. 535 a, DTF129 III 715, 122 IV 311, 119 IV 44), non corre
dubbio che accusare qualcuno di furto / appropriazione indebita / truffa - e
quindi di un reato penale intenzionale - adempie ai criteri di applicazione
della norma (DTF 118 IV 250, DTF 81 IV 281 consid. 1, come pure Corboz,
op.cit., art. 173, pag. 582 n. 6).
Tale aspetto non è, peraltro, mai stato posto in discussione dalla
difesa di AP 1, anche perché già la Camera dei reclami penali del Tribunale di
appello, nella sua decisione 13 agosto 2014 (consid. 4.3.3.2 pag. 10), ha
indicato che l’affermazione in discussione è tale da ledere l’onore personale
di PC 1 non essendo essa da considerarsi confinata all’ambito professionale.
Accertato l’adempimento delle condizioni del reato, deve essere
esaminata la facoltà di ricorrere alle prove liberatorie della verità e/o della
buona fede (art. 173 cpv. 3 CP).
Ritenuto che le prove liberatorie sono escluse unicamente quando
cumulativamente l’autore ha proferito o divulgato le affermazioni lesive
dell’onore senza che queste fossero giustificate da un interesse pubblico o da
un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della
maldicenza, in particolare se riferite alla vita privata o alla vita di
famiglia, questa Corte considera che le prove liberatorie non possono essere
escluse a priori sussistendo nel concreto un motivo sufficiente, dato il
rapporto di lavoro in essere ed il fatto che PC 1 fosse un venditore e CC1 un
cliente di __________. Fornire delle spiegazioni ad un cliente in merito ai
motivi del licenziamento del proprio venditore è da ritenersi un’operazione non
inusuale.
AP 1 considera che quanto detto nel corso del colloquio con CC1
risulterebbe in ogni caso legittimo in forza della prova della buona fede (vedi
5.2
delle motivazioni dell’appello); egli non si appella per contro (a ragione)
alla prova della verità che, in assenza di una condanna penale di PC 1, non è
certamente data.
La prova della buona fede - al contrario della prova della verità -
richiede tuttavia un esame delle circostanze note al momento in cui si è
proferita l’affermazione diffamatoria, alfine di verificare su quali basi colui
che ha espresso un commento diffamatorio avesse validi motivi per ritenerlo
veritiero.
Nel concreto, a AP 1 non poteva sfuggire che PC 1 disponesse di un
“conto clienti” o “conto di passaggio”: il Pretore di Lugano ha accertato che
tale prassi era imposta dal datore di lavoro a beneficio di clienti che non
volevano ricevere delle fatturazioni all’estero (vedi sentenza civile pag. 5,
nonché verbali dibattimentali __________ e __________). Prima di tacciare di
furto o di appropriazione indebita delle somme che, corrisposte su tale conto
non erano ancora state trasferite all’azienda, AP 1 avrebbe, quindi, dovuto
effettuare degli approfondimenti, e meglio verificare gli importi ottenendo
anche una chiara spiegazione da PC 1.
Si osserverà come dalla sentenza del procedimento civile si deduca
che PC 1 ha incassato i due importi in discussione (CHF 13'253.- e CHF
3'103.05) allorquando ancora lavorava per __________ e che, sul primo dei
medesimi, ha esercitato il proprio diritto alla compensazione. Per il secondo
importo, invece, per il quale il Pretore non ha ravvisato una dichiarazione di
compensazione, egli è stato condannato alla restituzione (vedi sentenza civile
punto 2).
Non risulta, in ogni caso, a carico di PC 1 l’intenzione di
appropriarsene indebitamente.
Nemmeno in questo contesto, vi erano elementi sufficienti per
giustificare un’accusa di truffa (come peraltro indicato al dibattimento dal teste
CC1, ipotesi tuttavia non rilevata nel decreto di accusa e nemmeno oggetto di
condanna). Al riguardo vale la pena di osservare come nessuna denuncia penale
sia mai stata promossa a carico della __________ e come in ambito civilistico
non sia stata fornita alcuna prova a sostegno del preteso danno conseguente
(vedi sentenza in fine a pag. 3).
Non appare, dunque, data la buona fede al riguardo, né con
riferimento all’accusa di furto / appropriazione indebita, né con riferimento
alla truffa. Al momento del colloquio con CC1, non vi erano elementi
sufficienti per legittimare le affermazioni diffamatorie.
L’imputazione prevista all’art. 173 CP va, dunque, confermata con
riferimento a quanto l’accusato ha riferito a CC1.
La pena
15.
Tenuto conto del tempo
intercorso dai fatti e del parziale accoglimento dell’appello, questa Corte
ritiene adeguato infliggere una pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da
CHF 250.-, per complessivi CHF 1'250.-.
La pena è sospesa condizionalmente per un periodo di due anni.
Si prescinde per contro, visto la ridotta gravità del reato,
dall’attribuzione di una multa.
Le indennità
16.
L’appello è stato
accolto parzialmente: giusta l’art. 429 CPP, l’imputato va indennizzato in
proporzione per i costi della propria difesa.
Questa Corte quantifica in CHF 2'000.- l’indennizzo per la prima
istanza (aumentando quanto era stato riconosciuto al punto 5 del dispositivo della
sentenza della Pretura penale) ed in CHF 1'000.- l’indennizzo della procedura
di appello.
Gli importi sono a carico dello Stato, siccome al medesimo “incombe
la responsabilità dell’azione penale” (DTF 141 IV 476 consid. 1.1).
A PC 1, che ha preteso un indennizzo per l’intervento in appello,
quantificato in CHF 4'500.- ma non documentato, giusta l’art. 433 CPP questa
Corte - tenuto conto dell’esito del procedimento - riconosce un importo di CHF
1'000.-. L’importo è a carico di AP 1 il quale dovrà pure corrispondere un
importo ridotto a CHF 2'000.- per il primo giudizio (vedi punto 2.3 del
Dispositivo
dispositivo della sentenza della Pretura penale).
Le spese
17. Gli oneri procedurali
di prima istanza vengono modificati in conseguenza al parziale accoglimento
dell’appello, mentre gli oneri del presente giudizio consistenti nella tassa di
giustizia di CHF 2'000.- e nelle spese di CHF 200.- vanno suddivisi
proporzionalmente a carico per ½ dello Stato e per ½ di AP 1.
Per questi motivi,
visti gli
art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 398 e segg., 406 CPP,
173 CP;
34, 42, 47 e 50 CP;
e sulle spese di giustizia e le
indennità, gli art. 426, 428, 429-433, 436 cpv. 1 CPP e la LTG, rispettivamente
il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, ricordato che le assoluzioni dalle imputazioni di coazione nonché
di diffamazione per i fatti del 16 maggio 2011 sono passate in giudicato,
1.1. AP
1 è autore colpevole di diffamazione per avere a Ligornetto, durante un
incontro con CC1, avvenuto dopo il 24 maggio 2011, incolpato e reso sospetto PC
1 di avere rubato o di essersi appropriato di merce e soldi.
1.2. Di
conseguenza, AP 1 è condannato:
1.2.1. alla
pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da CHF 250.-, corrispondenti a
complessivi CHF 1'250.-;
1.2.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni;
1.2.2. al
pagamento all’accusatore privato, quale indennizzo giusta l’art. 433 CPP, di
CHF 2'000.- per il procedimento di primo grado e di CHF 1'000.- per il
procedimento d’appello.
1.3. AP
1 è assolto dall’imputazione di diffamazione per avere, a Lugano, il 13 maggio
2011, in occasione del colloquio telefonico con __________, incolpato e reso
sospetto PC 1 di aver rubato o di essersi appropriato di merce e soldi
all’interno della ditta.
1.4. Gli
oneri processuali di primo grado di complessivi CHF 2'130.- sono posti nella
misura di CHF 700.- a carico di AP 1 e per i restanti CHF 1'430.- a carico
dello Stato.
2. Gli
oneri processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di
giustizia CHF 2'000.00
- altri
disborsi CHF 200.00
CHF
2'200.00
sono posti
per ½ a carico dello Stato e per ½ a carico di AP 1 cui lo Stato verserà, quale
indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, CHF 2'000.- per la procedura di primo
grado e CHF 1'000.- per la procedura d’appello.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.