17.2016.172
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7 dicembre 2016Italiano34 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.172
17.2016.187
17.2016.229
Locarno
7 dicembre 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 15 giugno 2016 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti l’8 giugno 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 26 settembre 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con DA 1965/2015 dell’11
maggio 2015, il procuratore pubblico PP 1 ha messo in stato d’accusa AP 1
siccome ritenuto autore colpevole di:
“ 1. falsità in documenti, ripetuta
per avere, a
Bellinzona, presso la sede della __________ (società di cui AP 1 era gerente
con firma individuale), oggi in liquidazione, e in altre non meglio specificate
località, nel periodo tra luglio 2012 e dicembre 2012, ripetutamente formato un
documento falso od alterato un documento vero, oppure abusato dell’altrui firma
autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppositizio, oppure attestato in un documento, contrariamente alla verità, un
fatto di importanza giuridica,
e meglio,
per avere, al
fine di sottrarsi al pagamento di 8 (otto) fatture a carico di __________ per
forniture di materiali emesse da PC 1 (ora divenuta PC 1) durante il periodo da
luglio a ottobre 2012,
1.1. alterato le 8 (otto) fatture di cui sopra,
segnatamente:
fattura
n. 1905 del 15.07.2012 per CHF 2'012.63,
fattura
n. 1995 del 31.07.2012 per CHF 1'746.38,
fattura
n. 1202162 del 31.08.2012 per CHF 652.05,
fattura
n. 1202472 del 30.09.2012 per CHF 3'565.10,
fattura
n. 1202474 del 30.09.2012 per CHF 407.05,
fattura
n. 1202473 del 30.09.2012 per CHF 575.80,
fattura
n. 1202726 del 25.10.2012 per CHF 718.50,
fattura
n. 1202732 del 26.10.2012 per CHF 1'776.85,
e
formato 2 (due) ulteriori fatture false all’indirizzo di __________,
segnatamente:
fattura
no. 32/12 del 12.12.2012 per CHF 11'454.33
e
medesima fattura n. 31 (recte: 32)/12 del 21.12.2012 con annotazione in
calce,
attestando,
contrariamente al vero, che le forniture erano destinate a __________
riconducibile a __________, la cui firma autentica ha alterato come al sub.
1.2. che segue nel medesimo contesto fattuale;
1.2.
abusato della firma autentica
di __________ (amministratore unico di __________, in liquidazione, __________)
sulla dichiarazione del 21.12.2012 dalla quale emergeva che in realtà era __________
ad aver acquistato e beneficiato delle forniture oggetto delle suddette
fatture;
2. truffa processuale, tentata
per avere, a Bellinzona, nel periodo tra il mese di
luglio 2013 e il mese di novembre 2013, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia il Pretore Aggiunto del
Distretto di Bellinzona, affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure
confermandone subdolamente l’errore, inducendolo in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio, per avere, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, prodotto in una causa di
rigetto dell’opposizione presentata da PC 1 la documentazione oggetto del reato
di falsità in documenti di cui al sub. 1. al fine di ingannare il Giudice e
ottenere la reiezione dell’istanza di parte avversa e sfuggire così all’incasso
delle suddette fatture, ritenuto comunque che la PC 1, non ha ottenuto ragione,
indipendentemente dalla produzione della falsa documentazione da parte
dell’imputato”.
Il decreto in oggetto ha proposto una pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, per complessivi fr. 9’900.-,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una
multa di fr. 500.- ed al pagamento di tasse e spese di giustizia. L’accusatore
privato è stato rinviato al competente foro civile per le sue pretese di tale
natura.
B. Con sentenza 8 giugno
2016, il presidente della Pretura penale, confermando solo parzialmente il DA,
ha giudicato l’appellante autore colpevole di:
falsità in documenti
per avere, a Bellinzona, presso la sede della __________ (società di
cui AP 1 era gerente con firma individuale), oggi in liquidazione (recte:
radiata), nel dicembre 2012, abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui
segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, e meglio, per
avere, al fine di sottrarsi al pagamento di 8 (otto) fatture a carico di __________
per forniture di materiali emesse da PC 1 (ora divenuta PC 1), abusato della
firma autentica di __________ sulla dichiarazione del 21.12.2012 dalla quale
emergeva che in realtà era __________ ad aver acquistato e beneficiato delle
forniture oggetto delle suddette fatture;
e di
tentata truffa processuale
per
avere, a Bellinzona, nel periodo tra il mese di luglio 2013 e il mese di
novembre 2013, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentato di
ingannare con astuzia il Pretore Aggiunto del Distretto di Bellinzona,
affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone
subdolamente l’errore, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui, e meglio, per avere, per procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, prodotto in una causa di rigetto dell’opposizione
presentata da PC 1 la documentazione oggetto del reato di falsità in documenti
di cui sub. 1.1. al fine di ingannare il Giudice e ottenere la reiezione
dell’istanza di parte avversa e sfuggire così all’incasso delle suddette
fatture, ritenuto comunque che la PC 1, non ha ottenuto ragione,
indipendentemente dalla produzione della falsa documentazione da parte
dell’imputato;
e lo ha condannato alla
pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, per complessivi
fr. 4’200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre
alla multa di fr. 400.-. La tassa e le spese giudiziarie, accollate al
condannato, sono state fissate in complessivi fr. 1'400.-. Il giudice di prime
cure ha, inoltre, condannato il prevenuto a corrispondere alla PC 1 fr. 4'000.-
a titolo di indennità ai sensi dell’art. 433 CPP. L’AP è stata rinviata al
competente foro civile per le sue pretese di tale natura. La nota professionale
del difensore d’ufficio DI 1 è stata approvata per un importo di fr. 12'890.85
ed è stata posta a carico dello Stato.
C. Contro la sentenza della
Pretura penale, l’imputato ha tempestivamente annunciato di volere interporre
appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1
ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado con
dichiarazione di appello 27 settembre 2016, con la quale ha precisato di postulare
il suo proscioglimento da ogni accusa, di non impugnare il rinvio dell’AP al
foro civile e la tassazione della nota d’onorario del suo difensore, e di
chiedere l’assegnazione di tasse e spese allo Stato, nonché il riconoscimento
di un importo di fr. 14'084.85 oltre interessi al 5% su fr. 4'981.40 dal 29
luglio 2014 e su fr. 9'067.45 dal 9 giugno 2016 a copertura dei costi di
patrocinio maturati sino al dibattimento di prima istanza (art. 429 CPP), ai
quali andranno aggiunti quelli per la procedura d’appello.
Unitamente
alla dichiarazione d’appello, il prevenuto ha formulato istanza probatoria
chiedendo l’assunzione della documentazione prodotta con la stessa e
l’audizione testimoniale di __________. Il teste è stato citato per il
dibattimento d’appello. I documenti trasmessi sono stati acquisiti agli atti.
Contro
la tassazione della nota, il difensore ha interposto reclamo alla CRP ai sensi
dell’art. 135 cpv. 3 CPP.
esperito il pubblico dibattimento il 24 novembre 2016, al quale la PP ha
preannunciato di non essere intenzionata a partecipare, così come ha fatto
l’avv. __________, patrocinatrice dell’AP, entrambi chiedendo la conferma della
condanna decretata dalla Pretura penale, e durante il quale l’avv. DI 1
ha chiesto il proscioglimento del suo assistito dai reati di falsità in
documenti e truffa processuale, protestando tasse, spese e indennità ex art.
429 cpv. 1 lett. a CPP, oltre che la reiezione delle richieste dell’AP.
Ritenuto
in fatto e in diritto
1. AP 1, cittadino
italiano, nato il __________ a __________ beneficia di un permesso di domicilio
(C) UE/AELS ed è domiciliato a __________. Divorziato, è padre di due figli, di
sette e due anni, avuti dall’attuale compagna.
È professionalmente
attivo come gessatore.
Dal
17 gennaio 2012 sino al 25 febbraio 2014, data della dichiarazione di
fallimento, è stato gerente con firma individuale della __________ (in seguito,
solo __________), impresa di gessatura con sede a __________. La ditta è stata
radiata dal Registro di commercio in data 21 luglio 2014, a seguito della
sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo (cfr. estratto
del Registro di commercio).
Non
avendo mai avuto diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto amministratore
della società fallita, e non sentendosela di iniziare a lavorare, nonostante la
creazione di una nuova società (la ditta individuale __________ di AP 1), sino
a quando la questione penale non si sarà risolta, l’accusato è riuscito - e
riesce - a vivere solo grazie all’aiuto dei famigliari.
AP
1 è incensurato.
2. PC 1 (ora SA), __________,
il cui direttore era __________, è una società il cui scopo iscritto a RC è “L’importazione,
l’esportazione, il commercio, la rappresentanza, l’acquisto, la vendita di
prodotti ed accessori destinati all’istallazione di controsoffittature
integrate, pareti mobili, cartongessi ed affini, nonché ogni attività
direttamente od indirettamente collegata con lo scopo sociale”. In questo
contesto, la ditta, tra il maggio ed il novembre 2012, ha concluso dei
contratti con __________ per la fornitura di materiale di finitura (quale, ad es.,
intonaco in sacchi) e di una macchina intonacatrice.
Fatti
I contatti per l’acquisto della merce avvenivano sempre tra il qui
imputato, da una parte, e i signori __________, __________ o __________,
dall’altra. Le fatture venivano, poi, emesse a carico della __________.
3. __________ era
un’impresa di gessatura, a quel tempo ufficialmente amministrata dall’AU __________,
sostituito in tale ruolo, nell’agosto 2013, da __________. La società è, poi,
fallita il 14 novembre 2013 ed è stata radiata dal registro di commercio il 26
novembre 2013 a seguito della sospensione della procedura di fallimento per
mancanza d’attivo.
4. Ad inizio 2013, 13
fatture emesse tra il 31 maggio ed il 30 novembre 2012 sono rimaste scoperte
per una somma complessiva di fr. 14'508.66 (AI 1, doc. D), così che PC 1, dopo
aver inviato diversi solleciti, ha fissato a __________, con missiva del 4
giugno 2013, un ultimo termine al 12 giugno 2013 per il pagamento completo del
debito, annunciando che, qualora non vi avesse dato seguito, sarebbe stata
avviata la procedura esecutiva per l’incasso del dovuto (AI 1, doc. E).
Non essendo
successo nulla, il 12 giugno 2013, PC 1 ha inoltrato all’Ufficio esecuzione di
Bellinzona una domanda d’esecuzione a carico della ditta del prevenuto per
l’intero ammontare insoluto (AI 1, doc. F).
La procedura
che ne ha fatto seguito, iniziata con il precetto esecutivo n. 717980, è
sfociata in un’istanza di rigetto dell’opposizione introdotta di fronte al
pretore aggiunto del distretto di Bellinzona (AI 1, doc. H).
5. Con scritto del 31
luglio 2013, AP 1 ha comunicato al Pretore aggiunto che non tutte le
fatture del PE n. 717980 erano a carico della __________, poiché una parte
rilevante di queste, per complessivi fr. 11'454.33, era di pertinenza della __________
di __________.
A sostegno della sua
tesi, l’accusato ha prodotto una dichiarazione datata 21 dicembre 2012, dal
seguente contenuto:
“La ditta __________ di __________ dichiara e conferma
che le fatture di seguito menzionate per acquisto materiale, non sono a carico
della ditta __________ di __________, in quanto il materiale è stato acquistato
ed usufruito dalla __________.
La
ditta __________ si è occupata solo del ritiro.
Per
accettazione/conferma:
__________”
Per __________ ha firmato lo stesso AP 1, mentre sotto il nome
dell’altra ditta, compare un autografo non comprensibile (AI 1, doc. I).
Unitamente
a questo documento, il prevenuto ha trasmesso alla Pretura 13 fatture emesse da
PC 1 a nome di __________, su 8 delle quali era stata apposta un’etichetta
autocollante con l’indicazione della ditta e dell’indirizzo di __________ ed
un’altra, più piccolina, con la sola indicazione della ditta (AI 12). La prima
è stata attaccata in prossimità dell’indirizzo originale del destinatario (__________),
senza coprirlo ma con una freccia fatta a mano che da quest’ultimo va
all’etichetta. Quella piccola, per contro, è stata applicata nella casella prevista
per la persona di riferimento.
6. Il 7 agosto
2013 PC 1 ha inviato le proprie osservazioni al giudice civile, precisando che “la
presa a carico da parte della ditta __________ delle fatture intestate a __________
non è mai stata da noi autorizzata e ne veniamo a conoscenza solo oggi dalle
copie documenti che ci avete fornito: nessuna comunicazione ci è mai stata
inviata” (AI 1, doc. L) e chiarendo di non essere disponibili a riconoscere
tale cessione di credito, essendo anche __________ sua cliente ed avendo
anch’essa debiti per fatture non saldate da oltre un anno per fr. 18'365.45.
All’udienza di rigetto
dell’opposizione del 29 ottobre 2013, __________ ha consegnato una
dichiarazione 9 ottobre 2013 con cui __________, come visto AU di ___________,
ha attestato che il timbro sulla fattura n. 1202472 del 30 settembre 2012 a
carico di __________ non è della sua azienda, e che la dichiarazione 21
dicembre 2012 non è stata sottoscritta dai responsabili di __________ (AI 1,
doc. M).
Sull’altro
fronte, il prevenuto ha esibito una fattura n. 32/12 emessa da __________ a
carico di __________, concernente il “cantiere di Magliaso” e riportante nella
descrizione 8 fatture PC 1, per complessivi fr. 11'454.33. La stessa è stata
accompagnata da una sua seconda versione, identica se non per la data, 21
dicembre 2012, in calce alla quale è stato aggiunto un nota bene specificante: “Questa
fattura viene annullata. Come concordato e confermato telefonicamente,
l’importo summenzionato è totalmente a vostro carico.” (AI 1, doc. O e AI
12). Inoltre sono state prodotte anche delle fatture di PC 1 a carico di __________,
riconosciute come corrette (AI 12).
Proprio
sulla scorta delle fatture riconosciute, con sentenza del 6 novembre 2013, il
Pretore aggiunto ha soltanto parzialmente accolto l’istanza di rigetto
dell’opposizione, limitatamente a fr. 2'801.51, non essendo, per il resto, il
credito rivendicato stato sufficientemente sostanziato (AI 1, doc. R).
7. Il 10 dicembre 2013
il patrocinatore di PC 1 ha sporto querela penale nei confronti di AP 1 “ed
eventualmente altri coinvolti” per titolo di falsità in documenti, truffa
processuale tentata e danneggiamento.
Per
quanto qui d’interesse, la procedura è sfociata nella sentenza di primo grado
oggetto del presente appello, con la quale AP 1 è stato ritenuto autore
colpevole di falsità in documenti, per aver abusato della firma autentica di __________
sulla dichiarazione del 21 dicembre 2012. Per contro, non è stata seguita la
tesi dell’accusa che ha visto l’adempimento di questo reato anche
nell’apposizione delle etichette sulle 8 fatture di PC 1 all’indirizzo di __________,
così come nell’allestimento delle due fatture false intestate __________ e a
carico di __________.
Per
quanto concerne le 8 fatture, per il primo giudice, non è possibile concludere
che siano state modificate con l’intento di cambiarne il contenuto ed indurre
terze persone in errore, quanto piuttosto per una questione di chiarezza della
contabilità interna.
Le
due fatture intestate __________ sono, invece, state reputate non veritiere,
create ad arte ai meri fini di causa. Tuttavia, in quanto tali, le fatture non
costituiscono un documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP: da subito
contestate e non contabilizzate, esse non godono infatti di forza probatoria
accresciuta, ma realizzano, semmai, una menzogna scritta priva di conseguenze
penali.
AP
1 è pure stato condannato per tentata truffa processuale (art. 146 CP) poiché
il presidente della Pretura penale ha giudicato che l’uso della falsa
dichiarazione del 21 dicembre 2012 ai fini della causa configura gli estremi
del reato, essendo destinata ad ottenere una decisione non corrispondente alla
situazione materiale. Sempre secondo il primo giudice, il grado di
realizzazione è rimasto a quello di tentativo poiché la decisione civile non è
stata influenzata dalla produzione del documento falso (sentenza impugnata,
consid. 14).
8. Il giudizio dell’8
giugno 2016 è stato, come visto, impugnato di fronte a questa Corte
dall’imputato che chiede di essere prosciolto da ogni accusa.
Sostanzialmente, per AP 1,
non solo non vi è prova certa che la dichiarazione del 21 dicembre 2012 sia
stata falsificata, men che meno da lui, ma, anzi, è stata ratificata proprio da
__________, che era a quel tempo già amministratore di fatto della __________
ritenuto che la società aveva effettivamente usato il materiale fornito da PC 1.
9. Sentito durante
l’inchiesta in merito alla dichiarazione del 21 dicembre 2012, __________ ha
fornito dichiarazioni quantomeno ingarbugliate:
“Allegata
alla lettera vi è una dichiarazione datata 21.12.2012 (…) firmata da __________
e da qualcuno della __________. In sostanza quest’ultima sostiene che le
fatture menzionate a suo carico le deve effettivamente saldare lei. Trattasi di
materiale da lei acquistato, ma ritirato da __________. Mi viene chiesto di
prendere posizione in merito.
Ne
prendo atto e posso dire che forse qualche fattura del cantiere di Stabio è
effettivamente a carico della __________. Sta di fatto che né io né Nardella
abbiamo firmato la dichiarazione. Non riconosco di chi possa essere la firma
apposta a nome della __________.
Gli
agenti interroganti mi chiedono quali fatture del cantiere di Stabio sarebbero
a carico della __________. Vengo però reso attento che la località di Stabio è
stata corretta rispetto a quella originale.
Ribadisco
inoltre che la __________ non ha mai comandato del materiale alla PC 1 per
tramite di __________.” (PG 30 gennaio 2014, AI 9, pag. 6 seg.).
Interrogato nuovamente il 21 agosto 2014 dalla segretaria
giudiziaria su delega del PP, __________ ha reso una deposizione
contraddittoria, iniziata con la negazione dell’esistenza di fatture intestate
alla ditta di AP 1 ma in realtà a carico di __________, per poi lasciare spazio
alla versione di AP 1:
“A domanda dell’avv. RC 1 dico che non penso ci siano
state fatture emanate da PC 1 a nome di __________ ma di pertinenza di __________.
(…) Dico che
non ricordo di aver sottoscritto la dichiarazione del 21 dicembre 2012 di cui
al doc. I di denuncia.
Indico che
quella apposta sulla dichiarazione non è la mia firma.
Aggiungo che
a quel momento non ero amministratore della __________, per cui non avevo
diritto di firma.
(…) A domanda
dell’interrogante dico che le fatture PC 1 intestate a __________ ma di
pertinenza di __________ potrebbero ammontare a ca. CHF 4'000.-/5'000.-
(potrebbero essere superiori come inferiori). Non ricordo con esattezza.
Escludo in ogni caso che l’ammontare sia oltre CHF 11'000.-.” (MP 21 agosto
2014, AI 32, pag. 2, 5 e 6).
Il 19
dicembre 2014, il teste è poi stato messo a conoscenza dei contenuti di una
registrazione - fatta da AP 1 a sua insaputa - di una conversazione da loro
avuta in merito alle fatture in questione. Egli, dopo aver preso atto della
possibilità di sporgere querela ai sensi dell’art. 179ter CP, cosa che mai ha
fatto, ha accettato di ascoltare la registrazione ed acquisire agli atti la
trascrizione dei suoi contenuti. Poi, su domanda esplicita del difensore, __________
ha modificato quanto detto in precedenza, ammettendo che è possibile che egli
abbia firmato il documento del 21 dicembre 2012, e aggiungendo che ha firmato
la dichiarazione 9 ottobre 2013 senza nemmeno conoscerne i contenuti:
“L’avv. DI 1 mi chiede se non è possibile che lo
scritto 9 ottobre di cui al doc. M di denuncia abbia creato problemi a AP 1 per
la dichiarazione 21 dicembre 2012 di cui al doc. I di denuncia, in
considerazione del contenuto della conversazione appena ascoltata.
Non ricordo
di aver sottoscritto la dichiarazione 21 dicembre 2012. E’ possibile che io
l’abbia firmata. Ho firmato tanti documenti. Non mi sembra di riconoscere la
mia firma ma è possibile che io l’abbia firmata.
Il signor AP
1 mi chiede di indicare se mi sono messo d’accordo con qualcuno per allestire
lo scritto del 9 ottobre e se si con chi.
Dichiaro solo
di aver firmato lo scritto e di non averlo mai visto prima.” (MP 19 dicembre
2014, AI 47, pag. 5).
In
base a queste ammissioni, dunque, l’attestazione con la quale __________
avrebbe sostenuto di non aver sottoscritto il riconoscimento di debito del 21
dicembre 2012 (AI 1, doc. M) non ha alcun valore, poiché egli ha dovuto
riconoscere di averla firmata senza nemmeno conoscerne i contenuti.
10. In appello, __________
è stato sentito in qualità di teste e, su esplicita domanda, dopo averlo
riletto, ha confermato integralmente il verbale del 19 dicembre 2014, chiarendo
una volta per tutte che tra la sua ditta e quella del prevenuto vi erano
stretti legami contrattuali, in quanto egli faceva capo a __________ per il
subappalto di lavori appaltati a __________. __________ forniva principalmente
la manodopera:
“Preciso che spesso io collaboravo in questo modo con
l’imputato, quando avevo troppo lavoro gli passavo i cantieri e poi quando mi
pagavano gli davo subito i soldi. Problemi gravi sono sorti con il cantiere di
Magliaso quando il signor __________ su una fattura di fr. 150'000.- mi ha
pagato solo fr. 21'000.-. Questo scoperto ha fatto crollare sia me che il
signor AP 1.
(…) AP 1 è
andato nei problemi perché io non essendo stato pagato non ho potuto pagare
lui.
Mi viene
ostenso il documento C di appello e rispondo che potrebbe essere, ma non ne
sono sicuro essendo passato tanto tempo, che questo sia il materiale usato su
un cantiere di __________ di Stabio presso il quale i lavori sono stati
eseguiti in subappalto da __________ come prestazione di manodopera.” (verbale
dib. d’appello, pag. 4 seg.).
Falsità in
documenti e truffa processuale
11. Per fondare la sua
decisione di condanna, il presidente della Pretura penale si è dilungato
nell’analisi dei rapporti contrattuali tra le parti, delle dichiarazioni delle
persone coinvolte e nei paragoni grafologici, concludendo:
“Alla
luce del contenuto menzognero della dichiarazione e dei vari documenti che la
accompagnano, come pure delle modalità e circostanze di tempo in cui è
comparsa, si deve concludere che, contrariamente all’assunto dell’imputato, la
firma sulla dichiarazione del 21 dicembre 2012 non è stata apposta da __________,
ma falsificata intenzionalmente dall’imputato medesimo. Egli era difatti
l’unico ad avere un interesse, in specie di natura economica e processuale, a
confezionare una simile dichiarazione da produrre nell’ambito di una causa
Considerandi
giudiziaria al fine di opporre a PC 1 una pretesa nei confronti di __________,
in realtà fondata su altre fonti di obbligazione.” (sentenza impugnata, consid.
12.
IV).
Ora, il decreto d’accusa
prevede esplicitamente che la falsità in documenti in relazione alla
dichiarazione del 21 dicembre 2012 sarebbe consistita nell’abuso della firma di
__________. In altre parole nella sua falsificazione materiale.
La
truffa processuale si sarebbe, invece, realizzata con la produzione alla
Pretura della documentazione oggetto del reato di falsità in documenti, quindi
sempre la dichiarazione con la firma considerata falsa.
12.
Ogni fattispecie
penale va esaminata, tra le altre cose, tenendo in considerazione il principio
della presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e quello
"in dubio pro reo". Nella valutazione delle prove, quando
sussistono dubbi che i fatti si siano verificati come
sostenuto dall’accusa, il giudice deve accertare gli eventi secondo la versione
più favorevole all’imputato. La massima non impone che l'amministrazione delle
prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché
sempre possibili: il principio è disatteso solo quando il giudice penale
avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale ed oggettiva delle prove,
rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla
colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid.
2a e rinvii).
Sulla
scorta di questo caposaldo del diritto penale, a fronte delle dichiarazioni
della persona direttamente coinvolta, cioè __________, sorgendo dubbi
insormontabili che lo scritto in questione sia un falso, non si può che
accertare che esso è stato effettivamente siglato da lui.
D’altronde,
a ulteriormente supportare questa conclusione, contribuisce il fatto che è da
considerarsi accertato che le ditte __________ e __________ collaboravano su
vari cantieri (PG __________ del 10 aprile 2014, AI 11, pag. 4).
Dalle
dichiarazioni di __________, risulta che __________ forniva a __________
manodopera per i cantieri di quest’ultima (MP 24 febbraio 2014, AI 10, pag. 4).
Egli ha pure ammesso che, almeno una volta, è capitato che la sua ditta facesse
ordinazioni di materiale per il tramite di ditte terze, ed in particolare di
quella del prevenuto (MP 24 febbraio 2014, AI 10, pag. 5 e 6).
Anche
nei rapporti con PC 1 le due società erano direttamente collegate e si
intersecavano. Lo stesso responsabile di PC 1 (ora SA) ha ammesso di essersi
incontrato più volte con __________ e AP 1, assieme, per discutere di cantieri,
prezzi e condizioni d’offerta (PG __________ del 10 aprile 2014, AI 11, pag.
5).
Indirettamente,
poi, lo stesso __________ ha ammesso che alcune delle fatture in questione
erano per dei cantieri di __________ (“Riflettendo ora, per quanto ne so io,
non tutte queste 13 fatture erano per dei cantieri di __________”, PG __________
del 10 aprile 2014, AI 11, pag. 9).
Infine,
vi sono le dichiarazioni rese a verbale da __________ in occasione
dell’interrogatorio del 19 dicembre 2014 (AI 47) e del processo d’appello,
riprese nei considerandi precedenti di questa sentenza, oltre che i contenuti della
conversazione registrata dal prevenuto e non acquisita agli atti sino al
dibattimento d’appello, in occasione del quale, al proposito, egli ha
esplicitamente espresso il suo consenso alla sua utilizzazione (nonostante, invero,
vi sia agli atti già la sua trascrizione, allegata al verbale, indubbiamente
utilizzabile già prima di questa autorizzazione che rende la registrazione
lecita).
13.
Nella fattispecie, dovendosi
concludere che il documento del 21 dicembre 2012 è stato siglato proprio da __________,
è dimostrato che tale documento non costituisce un falso materiale e, di
riflesso, AP 1 deve essere prosciolto dall’accusa di falsità in documenti (art.
251.
CP).
14.
Lo stesso destino
incombe anche sull’accusa di truffa processuale (art. 146 CP, DTF 112 IV 197).
In effetti, partendo dalla
costatazione che la fattispecie prospettata con il decreto d’accusa e
parzialmente confermata con la sentenza di primo grado si fondava sull’uso di
fatture (DA) e della dichiarazione 21 dicembre 2012 (DA e sentenza) false,
essendo stato appurato che nessun documento falso è stato prodotto alla Pretura
di Bellinzona, il prevenuto deve essere prosciolto anche da questa imputazione.
Indipendentemente
dalla veridicità del contenuto della dichiarazione del 21 dicembre 2012, la
stessa, non essendo stata falsificata materialmente, costituirebbe al massimo
una menzogna semplice, che non costituirebbe neppure un falso ideologico,
poiché, ha una mera valenza di allegazione di parte e non gode di valore probatorio
accresciuto con riferimento ai suoi contenuti (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131
IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1).
Inoltre,
nel caso che ci occupa, essa avrebbe dovuto dimostrare un fatto ininfluente per
la causa di merito, poiché senza alcun effetto sui rapporti contrattuali tra __________
e PC 1, come dimostrato dall’esito della vertenza.
Ma
vi è di più: per la realizzazione della fattispecie di truffa processuale è
necessario anche lo scopo dell’indebito profitto, che non sussiste se il
creditore inganna l’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento di un
credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore (STF
6B_1047/2013 consid. 5.2 con la quale ha confermato la sentenza di questa corte
CARP 16 settembre 2013, inc. 17.2013.131; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie
spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1216, pag. 364 con riferimenti
dottrinali in nota 880; Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, Losanna 2007, ad.
art. 146, n. 1.26 che cita VD Cass 21.5.1990, TSJ 87, 1991, n. 15, BJP 1994 n.
589.
secondo cui non vi è scopo di indebito profitto se l’autore crede che, con
il suo inganno, determinerà la vittima a pagare ciò che effettivamente gli
deve). In base alle dichiarazioni di __________, l’imputato ha prodotto al
Pretore aggiunto dei documenti per tentare di dimostrare di non essere debitore
dell’importo, in realtà dovuto a PC 1 dalla __________, cosa che equivale
all’atto di voler provare l’esistenza (qui la non esistenza) di un debito
realmente esistente (qui non sussistente). Egli non ha, quindi, agito con lo
scopo di conseguire un indebito profitto.
15.
In base a tutto quanto
precede, quindi, la sentenza di primo grado deve essere annullata e AP 1 essere
prosciolto da ogni accusa.
Indennità
ai sensi dell’art. 429 CPP/ tassazione nota del difensore d’ufficio e pretese
dell’accusatore privato
16.
AP 1 ha chiesto che a
suo favore siano riconosciute indennità ex art. 429 CPP di fr. 200.- per torto
morale, di fr. 4'981.40 per spese legali, oltre interessi al 5% dal 30 luglio
2014, di fr. 8'867.45 oltre interessi al 5% dall’8 giugno 2016 e di fr.
5'348.15 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2016.
17.
Per l’art. 429 cpv. 1
lett. a CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha
diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio
dei suoi diritti procedurali.
In
base alla giurisprudenza del Tribunale federale, questa norma vale solo per le
spese dei difensori di fiducia, ma non per quelle dei difensori d’ufficio,
assunte dallo Stato (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_802/2015 del 9 dicembre
2015, consid. 9.2.). Pertanto, anche nel caso di proscioglimento, il difensore
d’ufficio è da indennizzare secondo le procedure e le regole previste per
l’art. 135 CPP.
Torto morale
18.
La richiesta del
riconoscimento di un indennizzo del torto morale quantificato in fr. 200.- deve
essere respinta. In effetti, non potendosi negare che una procedura penale come
quella in disamina comporti delle conseguenze spiacevoli per colui che ne è ingiustamente
fatto oggetto, la sofferenza psicologica patita dal richiedente nel caso
singolo, sulla quale egli fonda la richiesta di indennizzo, deve essere
sufficientemente sostanziata, non bastando qui il generico rinvio a difficoltà
nel trovare lavoro. Non è infatti dimostrato che egli sia ancora privo
d’occupazione a causa della vertenza penale: il fallimento della sua ditta non
è certamente dovuto agli addebiti mossigli dal procuratore, così come non vi è
prova che i colleghi del settore lo abbiano isolato per gli stessi motivi, come
lui asserisce essere avvenuto. D’altronde è piuttosto comune che, in ambito
edile, chi ha subito condanne penali o fallimenti riprenda subito l’attività
senza particolari difficoltà, sicché, nel settore, queste, da sole, non
costituiscono una pregiudiziale.
Tassazione della
nota
19.
a. Giusta l’art. 135 cpv.
1.
CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
b. Giusta l’art. 4 cpv.
1.
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito:
Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza
giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di
fr. 180.- l’ora. Tale ammontare è stato ancora recentemente considerato
adeguato dal Tribunale federale (DTF 132 I 201 consid. 8.7; 137 III 185 consid.
5.1
segg.; 139 IV 261 consid. 2.2.1; STF 6B_558/2015 del 29 gennaio 2016
consid. 1.2.2.;1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del
06.06
, consid. 8.5 e seg.).
c. La retribuzione del
patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza
della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato,
delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle
udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato
ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1
consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del
22.01.2009
consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea
2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909).
d. In applicazione del
principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo
corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato,
non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio
di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale
nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi
Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro
ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010
inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).
e. Non vengono
rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro,
che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di
sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per
il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996,
in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
(StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135,
n. 4, pag. 290).
f. Giusta l’art. 6
Regolamento Tpu al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario
in % dell’onorario (10% sino a fr. 5’000.-, 6% ma almeno fr. 500.- oltre i fr.
5’000.- e sino a fr. 10’000.-, 5% ma almeno fr. 600.- sino a fr. 20’000.-, 4%
ma almeno fr. 1’000.- oltre i fr. 20’000.- di onorario) quale rimborso per le
spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle
fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (cpv. 1). Il patrocinatore
ha, poi, diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del
cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate
a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e di
pernottamento e vitto fuori domicilio (cpv. 2).
20.
a. Per la procedura sino
alla sentenza di primo grado sono stati riconosciuti fr. 12'890.85 (fr.
11'583.- di onorario, fr. 353.- di spese e fr. 954.85 di IVA). L'importo, come
dichiarato dal difensore, è oggetto di reclamo di fronte alla CRP e non è,
esplicitamente, stato fatto oggetto d’appello (cfr. dichiarazione d’appello 26
settembre 2016, pag. 1).
b. Come già fatto in prima
sede, anche in merito alla procedura d'appello, l'istante chiede avantutto, il
riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 200.-, invece dei canonici fr.
180.
-, sostenendo che la fattispecie sia stata particolarmente complicata. Così
non è, poiché si tratta di un caso che rientra nella normalità per i tipi di
reato che sono entrati in considerazione e per gli aspetti contingenti della
fattispecie. Anzi, per essere precisi, l'oggetto dell'appello è risultato
essere piuttosto semplice, fondandosi tutte le accuse rimaste in discussione
sulla falsificazione materiale di un unico documento. Di conseguenza la
tassazione avviene a fr. 180.-/h.
c. Complessivamente, il
difensore ha preteso che gli vengano riconosciute, per la fase seguente il
giudizio di primo grado, 24 ore di onorario.
Egli
ha fatturato 2 ore per vari contatti orali e scritti con il cliente, oltre ad
un incontro di 1 ora con lui per la preparazione e la spiegazione del processo
d'appello.
Di
queste 3 ore si giustifica riconoscerne la metà, quindi 1.5 ore. In effetti non
va dimenticato che l'appello giunge alla fine di tutta la procedura di primo
grado, durante la quale sia il difensore che il cliente hanno avuto modo di
comprendere esattamente le accuse, di scegliere le strategie difensive e,
quindi, di discutere a fondo il caso. In secondo grado gli incontri, dovendosi
evitare che siano ridondanti, sono automaticamente più brevi e si fondano su
conoscenze che non necessitano di essere nuovamente approfondite.
Per
colloqui telefonici e lettere tra l'avv. DI 1 e la Pretura penale e la CARP per
gli atti necessari, le istanze di assunzione prove (in particolare a sostegno
dell'uso della registrazione non considerata dal primo giudice), la
trasmissione di documenti processuali, sono state fatturate 3 ore. Anche in
questo caso il tempo impiegato appare eccessivo per cui deve essere ridotto a 2
ore. In merito all'istanza probatoria, non si può non rilevare che per indicare
un teste non era necessario molto tempo. Inoltre, a prescindere dall'uso della
registrazione, va ricordato che agli atti, senza contestazione di sorta, ne era
stata già acquisita la trascrizione, per cui sarebbe bastata questa.
12.
ore di lavoro sono poi state conteggiate per studio dell'incarto (2 ore),
raccolta di ulteriori prove (1.5 ore), stesura dell'arringa d'appello, sua
rilettura e elenco prove (7 ore), preparazione del pubblico dibattimento,
dell'istanza di indennizzo e delle domande a __________ (1.5 ore). Questo
dispendio orario viene integralmente riconosciuto.
Il
tempo di 5 ore per la trasferta e il processo d'appello è ridotto a 4 ore, in
considerazione della sua reale durata.
La
spiegazione della sentenza, visto l'esito, non richiederà più di 30 minuti, non
quindi l'ora prevista.
d. L'onorario
riconosciuto per la procedura d'appello è quindi di 20 ore a fr. 180.- l'una,
per totali fr. 3'600.-.
e. Per quanto concerne
le spese, l'istante ha fatturato fr. 152.-, che possono venire integralmente
rifusi.
f. Su queste somme va
calcolata e poi aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 300.20.
Complessivamente,
quindi, per la procedura d'appello, sono riconosciuti all'avv. DI 1, difensore
d'ufficio, fr. 3'600.- + fr. 152.- + fr. 300.20 = fr. 4'052.20.
g. In esito all'appello,
AP 1 non sarà chiamato a rifondere alcunché allo Stato, nemmeno in caso di
ritorno a miglior fortuna.
21.
In conclusione, l’istanza
per il riconoscimento di un’indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP deve
essere respinta.
Lo
Stato dovrà farsi carico della retribuzione del difensore d’ufficio per le
prestazioni fornite in appello, riconosciute per fr. 4'052.20.
Dovendo
la retribuzione del difensore d’ufficio essere fissata al termine del
procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP), non sono ancora maturati interessi di mora.
Pretese d’indennizzo dell’AP
(art. 433)
22.
Il
proscioglimento integrale del prevenuto comporta la reiezione delle pretese
d’indennizzo da parte sua dell’accusatore privato, che in prima sede si era
visto riconoscere fr. 4'000.- a tale titolo.
Tassa
di giustizia e spese
23.
Visto
l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono
posti a carico dello Stato (art. 428 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 84,
135, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 429, 433, 436 CPP;
110,
146, 251 CP
29
e 32 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese e sulle
ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
preso atto che il dispositivo
n. 4 della sentenza 8 giugno 2016 della Pretura penale è passato in giudicato,
non essendo stato oggetto d’appello,
1.1. AP
1 è prosciolto da ogni imputazione.
1.2. La
tassa e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr.
1'400.-, sono posti a carico dello Stato.
1.3. Non
si assegnano indennità ex art. 433 CPP all’accusatore privato PC 1.
1.4. Non
si assegnano indennità ex art. 429 CPP a AP 1.
1.5. La
nota professionale 17 novembre 2016 dell’avv. DI 1 relativa al procedimento di
secondo grado è approvata per:
- onorario fr. 3'600.00
- spese fr. 152.00
- IVA fr. 300.20
Totale fr. 4’052.20
e posta a carico dello Stato.
1.5.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla
notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
1.5.2. La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del
presente dispositivo.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono a carico della Stato.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall’art.115 LTF.