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17.2016.172

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 dicembre 2016Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I contatti per l’acquisto della merce avvenivano sempre tra il qui

imputato, da una parte, e i signori __________, __________ o __________,

dall’altra. Le fatture venivano, poi, emesse a carico della __________.

3. __________ era

un’impresa di gessatura, a quel tempo ufficialmente amministrata dall’AU __________,

sostituito in tale ruolo, nell’agosto 2013, da __________. La società è, poi,

fallita il 14 novembre 2013 ed è stata radiata dal registro di commercio il 26

novembre 2013 a seguito della sospensione della procedura di fallimento per

mancanza d’attivo.

4. Ad inizio 2013, 13

fatture emesse tra il 31 maggio ed il 30 novembre 2012 sono rimaste scoperte

per una somma complessiva di fr. 14'508.66 (AI 1, doc. D), così che PC 1, dopo

aver inviato diversi solleciti, ha fissato a __________, con missiva del 4

giugno 2013, un ultimo termine al 12 giugno 2013 per il pagamento completo del

debito, annunciando che, qualora non vi avesse dato seguito, sarebbe stata

avviata la procedura esecutiva per l’incasso del dovuto (AI 1, doc. E).

Non essendo

successo nulla, il 12 giugno 2013, PC 1 ha inoltrato all’Ufficio esecuzione di

Bellinzona una domanda d’esecuzione a carico della ditta del prevenuto per

l’intero ammontare insoluto (AI 1, doc. F).

La procedura

che ne ha fatto seguito, iniziata con il precetto esecutivo n. 717980, è

sfociata in un’istanza di rigetto dell’opposizione introdotta di fronte al

pretore aggiunto del distretto di Bellinzona (AI 1, doc. H).

5. Con scritto del 31

luglio 2013, AP 1 ha comunicato al Pretore aggiunto che non tutte le

fatture del PE n. 717980 erano a carico della __________, poiché una parte

rilevante di queste, per complessivi fr. 11'454.33, era di pertinenza della __________

di __________.

A sostegno della sua

tesi, l’accusato ha prodotto una dichiarazione datata 21 dicembre 2012, dal

seguente contenuto:

“La ditta __________ di __________ dichiara e conferma

che le fatture di seguito menzionate per acquisto materiale, non sono a carico

della ditta __________ di __________, in quanto il materiale è stato acquistato

ed usufruito dalla __________.

La

ditta __________ si è occupata solo del ritiro.

Per

accettazione/conferma:

__________”

Per __________ ha firmato lo stesso AP 1, mentre sotto il nome

dell’altra ditta, compare un autografo non comprensibile (AI 1, doc. I).

Unitamente

a questo documento, il prevenuto ha trasmesso alla Pretura 13 fatture emesse da

PC 1 a nome di __________, su 8 delle quali era stata apposta un’etichetta

autocollante con l’indicazione della ditta e dell’indirizzo di __________ ed

un’altra, più piccolina, con la sola indicazione della ditta (AI 12). La prima

è stata attaccata in prossimità dell’indirizzo originale del destinatario (__________),

senza coprirlo ma con una freccia fatta a mano che da quest’ultimo va

all’etichetta. Quella piccola, per contro, è stata applicata nella casella prevista

per la persona di riferimento.

6. Il 7 agosto

2013 PC 1 ha inviato le proprie osservazioni al giudice civile, precisando che “la

presa a carico da parte della ditta __________ delle fatture intestate a __________

non è mai stata da noi autorizzata e ne veniamo a conoscenza solo oggi dalle

copie documenti che ci avete fornito: nessuna comunicazione ci è mai stata

inviata” (AI 1, doc. L) e chiarendo di non essere disponibili a riconoscere

tale cessione di credito, essendo anche __________ sua cliente ed avendo

anch’essa debiti per fatture non saldate da oltre un anno per fr. 18'365.45.

All’udienza di rigetto

dell’opposizione del 29 ottobre 2013, __________ ha consegnato una

dichiarazione 9 ottobre 2013 con cui __________, come visto AU di ___________,

ha attestato che il timbro sulla fattura n. 1202472 del 30 settembre 2012 a

carico di __________ non è della sua azienda, e che la dichiarazione 21

dicembre 2012 non è stata sottoscritta dai responsabili di __________ (AI 1,

doc. M).

Sull’altro

fronte, il prevenuto ha esibito una fattura n. 32/12 emessa da __________ a

carico di __________, concernente il “cantiere di Magliaso” e riportante nella

descrizione 8 fatture PC 1, per complessivi fr. 11'454.33. La stessa è stata

accompagnata da una sua seconda versione, identica se non per la data, 21

dicembre 2012, in calce alla quale è stato aggiunto un nota bene specificante: “Questa

fattura viene annullata. Come concordato e confermato telefonicamente,

l’importo summenzionato è totalmente a vostro carico.” (AI 1, doc. O e AI

12). Inoltre sono state prodotte anche delle fatture di PC 1 a carico di __________,

riconosciute come corrette (AI 12).

Proprio

sulla scorta delle fatture riconosciute, con sentenza del 6 novembre 2013, il

Pretore aggiunto ha soltanto parzialmente accolto l’istanza di rigetto

dell’opposizione, limitatamente a fr. 2'801.51, non essendo, per il resto, il

credito rivendicato stato sufficientemente sostanziato (AI 1, doc. R).

7. Il 10 dicembre 2013

il patrocinatore di PC 1 ha sporto querela penale nei confronti di AP 1 “ed

eventualmente altri coinvolti” per titolo di falsità in documenti, truffa

processuale tentata e danneggiamento.

Per

quanto qui d’interesse, la procedura è sfociata nella sentenza di primo grado

oggetto del presente appello, con la quale AP 1 è stato ritenuto autore

colpevole di falsità in documenti, per aver abusato della firma autentica di __________

sulla dichiarazione del 21 dicembre 2012. Per contro, non è stata seguita la

tesi dell’accusa che ha visto l’adempimento di questo reato anche

nell’apposizione delle etichette sulle 8 fatture di PC 1 all’indirizzo di __________,

così come nell’allestimento delle due fatture false intestate __________ e a

carico di __________.

Per

quanto concerne le 8 fatture, per il primo giudice, non è possibile concludere

che siano state modificate con l’intento di cambiarne il contenuto ed indurre

terze persone in errore, quanto piuttosto per una questione di chiarezza della

contabilità interna.

Le

due fatture intestate __________ sono, invece, state reputate non veritiere,

create ad arte ai meri fini di causa. Tuttavia, in quanto tali, le fatture non

costituiscono un documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP: da subito

contestate e non contabilizzate, esse non godono infatti di forza probatoria

accresciuta, ma realizzano, semmai, una menzogna scritta priva di conseguenze

penali.

AP

1 è pure stato condannato per tentata truffa processuale (art. 146 CP) poiché

il presidente della Pretura penale ha giudicato che l’uso della falsa

dichiarazione del 21 dicembre 2012 ai fini della causa configura gli estremi

del reato, essendo destinata ad ottenere una decisione non corrispondente alla

situazione materiale. Sempre secondo il primo giudice, il grado di

realizzazione è rimasto a quello di tentativo poiché la decisione civile non è

stata influenzata dalla produzione del documento falso (sentenza impugnata,

consid. 14).

8. Il giudizio dell’8

giugno 2016 è stato, come visto, impugnato di fronte a questa Corte

dall’imputato che chiede di essere prosciolto da ogni accusa.

Sostanzialmente, per AP 1,

non solo non vi è prova certa che la dichiarazione del 21 dicembre 2012 sia

stata falsificata, men che meno da lui, ma, anzi, è stata ratificata proprio da

__________, che era a quel tempo già amministratore di fatto della __________

ritenuto che la società aveva effettivamente usato il materiale fornito da PC 1.

9. Sentito durante

l’inchiesta in merito alla dichiarazione del 21 dicembre 2012, __________ ha

fornito dichiarazioni quantomeno ingarbugliate:

“Allegata

alla lettera vi è una dichiarazione datata 21.12.2012 (…) firmata da __________

e da qualcuno della __________. In sostanza quest’ultima sostiene che le

fatture menzionate a suo carico le deve effettivamente saldare lei. Trattasi di

materiale da lei acquistato, ma ritirato da __________. Mi viene chiesto di

prendere posizione in merito.

Ne

prendo atto e posso dire che forse qualche fattura del cantiere di Stabio è

effettivamente a carico della __________. Sta di fatto che né io né Nardella

abbiamo firmato la dichiarazione. Non riconosco di chi possa essere la firma

apposta a nome della __________.

Gli

agenti interroganti mi chiedono quali fatture del cantiere di Stabio sarebbero

a carico della __________. Vengo però reso attento che la località di Stabio è

stata corretta rispetto a quella originale.

Ribadisco

inoltre che la __________ non ha mai comandato del materiale alla PC 1 per

tramite di __________.” (PG 30 gennaio 2014, AI 9, pag. 6 seg.).

Interrogato nuovamente il 21 agosto 2014 dalla segretaria

giudiziaria su delega del PP, __________ ha reso una deposizione

contraddittoria, iniziata con la negazione dell’esistenza di fatture intestate

alla ditta di AP 1 ma in realtà a carico di __________, per poi lasciare spazio

alla versione di AP 1:

“A domanda dell’avv. RC 1 dico che non penso ci siano

state fatture emanate da PC 1 a nome di __________ ma di pertinenza di __________.

(…) Dico che

non ricordo di aver sottoscritto la dichiarazione del 21 dicembre 2012 di cui

al doc. I di denuncia.

Indico che

quella apposta sulla dichiarazione non è la mia firma.

Aggiungo che

a quel momento non ero amministratore della __________, per cui non avevo

diritto di firma.

(…) A domanda

dell’interrogante dico che le fatture PC 1 intestate a __________ ma di

pertinenza di __________ potrebbero ammontare a ca. CHF 4'000.-/5'000.-

(potrebbero essere superiori come inferiori). Non ricordo con esattezza.

Escludo in ogni caso che l’ammontare sia oltre CHF 11'000.-.” (MP 21 agosto

2014, AI 32, pag. 2, 5 e 6).

Il 19

dicembre 2014, il teste è poi stato messo a conoscenza dei contenuti di una

registrazione - fatta da AP 1 a sua insaputa - di una conversazione da loro

avuta in merito alle fatture in questione. Egli, dopo aver preso atto della

possibilità di sporgere querela ai sensi dell’art. 179ter CP, cosa che mai ha

fatto, ha accettato di ascoltare la registrazione ed acquisire agli atti la

trascrizione dei suoi contenuti. Poi, su domanda esplicita del difensore, __________

ha modificato quanto detto in precedenza, ammettendo che è possibile che egli

abbia firmato il documento del 21 dicembre 2012, e aggiungendo che ha firmato

la dichiarazione 9 ottobre 2013 senza nemmeno conoscerne i contenuti:

“L’avv. DI 1 mi chiede se non è possibile che lo

scritto 9 ottobre di cui al doc. M di denuncia abbia creato problemi a AP 1 per

la dichiarazione 21 dicembre 2012 di cui al doc. I di denuncia, in

considerazione del contenuto della conversazione appena ascoltata.

Non ricordo

di aver sottoscritto la dichiarazione 21 dicembre 2012. E’ possibile che io

l’abbia firmata. Ho firmato tanti documenti. Non mi sembra di riconoscere la

mia firma ma è possibile che io l’abbia firmata.

Il signor AP

1 mi chiede di indicare se mi sono messo d’accordo con qualcuno per allestire

lo scritto del 9 ottobre e se si con chi.

Dichiaro solo

di aver firmato lo scritto e di non averlo mai visto prima.” (MP 19 dicembre

2014, AI 47, pag. 5).

In

base a queste ammissioni, dunque, l’attestazione con la quale __________

avrebbe sostenuto di non aver sottoscritto il riconoscimento di debito del 21

dicembre 2012 (AI 1, doc. M) non ha alcun valore, poiché egli ha dovuto

riconoscere di averla firmata senza nemmeno conoscerne i contenuti.

10. In appello, __________

è stato sentito in qualità di teste e, su esplicita domanda, dopo averlo

riletto, ha confermato integralmente il verbale del 19 dicembre 2014, chiarendo

una volta per tutte che tra la sua ditta e quella del prevenuto vi erano

stretti legami contrattuali, in quanto egli faceva capo a __________ per il

subappalto di lavori appaltati a __________. __________ forniva principalmente

la manodopera:

“Preciso che spesso io collaboravo in questo modo con

l’imputato, quando avevo troppo lavoro gli passavo i cantieri e poi quando mi

pagavano gli davo subito i soldi. Problemi gravi sono sorti con il cantiere di

Magliaso quando il signor __________ su una fattura di fr. 150'000.- mi ha

pagato solo fr. 21'000.-. Questo scoperto ha fatto crollare sia me che il

signor AP 1.

(…) AP 1 è

andato nei problemi perché io non essendo stato pagato non ho potuto pagare

lui.

Mi viene

ostenso il documento C di appello e rispondo che potrebbe essere, ma non ne

sono sicuro essendo passato tanto tempo, che questo sia il materiale usato su

un cantiere di __________ di Stabio presso il quale i lavori sono stati

eseguiti in subappalto da __________ come prestazione di manodopera.” (verbale

dib. d’appello, pag. 4 seg.).

Falsità in

documenti e truffa processuale

11. Per fondare la sua

decisione di condanna, il presidente della Pretura penale si è dilungato

nell’analisi dei rapporti contrattuali tra le parti, delle dichiarazioni delle

persone coinvolte e nei paragoni grafologici, concludendo:

“Alla

luce del contenuto menzognero della dichiarazione e dei vari documenti che la

accompagnano, come pure delle modalità e circostanze di tempo in cui è

comparsa, si deve concludere che, contrariamente all’assunto dell’imputato, la

firma sulla dichiarazione del 21 dicembre 2012 non è stata apposta da __________,

ma falsificata intenzionalmente dall’imputato medesimo. Egli era difatti

l’unico ad avere un interesse, in specie di natura economica e processuale, a

confezionare una simile dichiarazione da produrre nell’ambito di una causa

Considerandi

giudiziaria al fine di opporre a PC 1 una pretesa nei confronti di __________,

in realtà fondata su altre fonti di obbligazione.” (sentenza impugnata, consid.

12.

IV).

Ora, il decreto d’accusa

prevede esplicitamente che la falsità in documenti in relazione alla

dichiarazione del 21 dicembre 2012 sarebbe consistita nell’abuso della firma di

__________. In altre parole nella sua falsificazione materiale.

La

truffa processuale si sarebbe, invece, realizzata con la produzione alla

Pretura della documentazione oggetto del reato di falsità in documenti, quindi

sempre la dichiarazione con la firma considerata falsa.

12.

Ogni fattispecie

penale va esaminata, tra le altre cose, tenendo in considerazione il principio

della presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e quello

"in dubio pro reo". Nella valutazione delle prove, quando

sussistono dubbi che i fatti si siano verificati come

sostenuto dall’accusa, il giudice deve accertare gli eventi secondo la versione

più favorevole all’imputato. La massima non impone che l'amministrazione delle

prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché

sempre possibili: il principio è disatteso solo quando il giudice penale

avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale ed oggettiva delle prove,

rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla

colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid.

2a e rinvii).

Sulla

scorta di questo caposaldo del diritto penale, a fronte delle dichiarazioni

della persona direttamente coinvolta, cioè __________, sorgendo dubbi

insormontabili che lo scritto in questione sia un falso, non si può che

accertare che esso è stato effettivamente siglato da lui.

D’altronde,

a ulteriormente supportare questa conclusione, contribuisce il fatto che è da

considerarsi accertato che le ditte __________ e __________ collaboravano su

vari cantieri (PG __________ del 10 aprile 2014, AI 11, pag. 4).

Dalle

dichiarazioni di __________, risulta che __________ forniva a __________

manodopera per i cantieri di quest’ultima (MP 24 febbraio 2014, AI 10, pag. 4).

Egli ha pure ammesso che, almeno una volta, è capitato che la sua ditta facesse

ordinazioni di materiale per il tramite di ditte terze, ed in particolare di

quella del prevenuto (MP 24 febbraio 2014, AI 10, pag. 5 e 6).

Anche

nei rapporti con PC 1 le due società erano direttamente collegate e si

intersecavano. Lo stesso responsabile di PC 1 (ora SA) ha ammesso di essersi

incontrato più volte con __________ e AP 1, assieme, per discutere di cantieri,

prezzi e condizioni d’offerta (PG __________ del 10 aprile 2014, AI 11, pag.

5).

Indirettamente,

poi, lo stesso __________ ha ammesso che alcune delle fatture in questione

erano per dei cantieri di __________ (“Riflettendo ora, per quanto ne so io,

non tutte queste 13 fatture erano per dei cantieri di __________”, PG __________

del 10 aprile 2014, AI 11, pag. 9).

Infine,

vi sono le dichiarazioni rese a verbale da __________ in occasione

dell’interrogatorio del 19 dicembre 2014 (AI 47) e del processo d’appello,

riprese nei considerandi precedenti di questa sentenza, oltre che i contenuti della

conversazione registrata dal prevenuto e non acquisita agli atti sino al

dibattimento d’appello, in occasione del quale, al proposito, egli ha

esplicitamente espresso il suo consenso alla sua utilizzazione (nonostante, invero,

vi sia agli atti già la sua trascrizione, allegata al verbale, indubbiamente

utilizzabile già prima di questa autorizzazione che rende la registrazione

lecita).

13.

Nella fattispecie, dovendosi

concludere che il documento del 21 dicembre 2012 è stato siglato proprio da __________,

è dimostrato che tale documento non costituisce un falso materiale e, di

riflesso, AP 1 deve essere prosciolto dall’accusa di falsità in documenti (art.

251.

CP).

14.

Lo stesso destino

incombe anche sull’accusa di truffa processuale (art. 146 CP, DTF 112 IV 197).

In effetti, partendo dalla

costatazione che la fattispecie prospettata con il decreto d’accusa e

parzialmente confermata con la sentenza di primo grado si fondava sull’uso di

fatture (DA) e della dichiarazione 21 dicembre 2012 (DA e sentenza) false,

essendo stato appurato che nessun documento falso è stato prodotto alla Pretura

di Bellinzona, il prevenuto deve essere prosciolto anche da questa imputazione.

Indipendentemente

dalla veridicità del contenuto della dichiarazione del 21 dicembre 2012, la

stessa, non essendo stata falsificata materialmente, costituirebbe al massimo

una menzogna semplice, che non costituirebbe neppure un falso ideologico,

poiché, ha una mera valenza di allegazione di parte e non gode di valore probatorio

accresciuto con riferimento ai suoi contenuti (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131

IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1).

Inoltre,

nel caso che ci occupa, essa avrebbe dovuto dimostrare un fatto ininfluente per

la causa di merito, poiché senza alcun effetto sui rapporti contrattuali tra __________

e PC 1, come dimostrato dall’esito della vertenza.

Ma

vi è di più: per la realizzazione della fattispecie di truffa processuale è

necessario anche lo scopo dell’indebito profitto, che non sussiste se il

creditore inganna l’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento di un

credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore (STF

6B_1047/2013 consid. 5.2 con la quale ha confermato la sentenza di questa corte

CARP 16 settembre 2013, inc. 17.2013.131; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie

spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1216, pag. 364 con riferimenti

dottrinali in nota 880; Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, Losanna 2007, ad.

art. 146, n. 1.26 che cita VD Cass 21.5.1990, TSJ 87, 1991, n. 15, BJP 1994 n.

589.

secondo cui non vi è scopo di indebito profitto se l’autore crede che, con

il suo inganno, determinerà la vittima a pagare ciò che effettivamente gli

deve). In base alle dichiarazioni di __________, l’imputato ha prodotto al

Pretore aggiunto dei documenti per tentare di dimostrare di non essere debitore

dell’importo, in realtà dovuto a PC 1 dalla __________, cosa che equivale

all’atto di voler provare l’esistenza (qui la non esistenza) di un debito

realmente esistente (qui non sussistente). Egli non ha, quindi, agito con lo

scopo di conseguire un indebito profitto.

15.

In base a tutto quanto

precede, quindi, la sentenza di primo grado deve essere annullata e AP 1 essere

prosciolto da ogni accusa.

Indennità

ai sensi dell’art. 429 CPP/ tassazione nota del difensore d’ufficio e pretese

dell’accusatore privato

16.

AP 1 ha chiesto che a

suo favore siano riconosciute indennità ex art. 429 CPP di fr. 200.- per torto

morale, di fr. 4'981.40 per spese legali, oltre interessi al 5% dal 30 luglio

2014, di fr. 8'867.45 oltre interessi al 5% dall’8 giugno 2016 e di fr.

5'348.15 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2016.

17.

Per l’art. 429 cpv. 1

lett. a CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha

diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio

dei suoi diritti procedurali.

In

base alla giurisprudenza del Tribunale federale, questa norma vale solo per le

spese dei difensori di fiducia, ma non per quelle dei difensori d’ufficio,

assunte dallo Stato (DTF 138 IV 205 consid. 1; STF 6B_802/2015 del 9 dicembre

2015, consid. 9.2.). Pertanto, anche nel caso di proscioglimento, il difensore

d’ufficio è da indennizzare secondo le procedure e le regole previste per

l’art. 135 CPP.

Torto morale

18.

La richiesta del

riconoscimento di un indennizzo del torto morale quantificato in fr. 200.- deve

essere respinta. In effetti, non potendosi negare che una procedura penale come

quella in disamina comporti delle conseguenze spiacevoli per colui che ne è ingiustamente

fatto oggetto, la sofferenza psicologica patita dal richiedente nel caso

singolo, sulla quale egli fonda la richiesta di indennizzo, deve essere

sufficientemente sostanziata, non bastando qui il generico rinvio a difficoltà

nel trovare lavoro. Non è infatti dimostrato che egli sia ancora privo

d’occupazione a causa della vertenza penale: il fallimento della sua ditta non

è certamente dovuto agli addebiti mossigli dal procuratore, così come non vi è

prova che i colleghi del settore lo abbiano isolato per gli stessi motivi, come

lui asserisce essere avvenuto. D’altronde è piuttosto comune che, in ambito

edile, chi ha subito condanne penali o fallimenti riprenda subito l’attività

senza particolari difficoltà, sicché, nel settore, queste, da sole, non

costituiscono una pregiudiziale.

Tassazione della

nota

19.

a. Giusta l’art. 135 cpv.

1.

CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.

b. Giusta l’art. 4 cpv.

1.

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito:

Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza

giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di

fr. 180.- l’ora. Tale ammontare è stato ancora recentemente considerato

adeguato dal Tribunale federale (DTF 132 I 201 consid. 8.7; 137 III 185 consid.

5.1

segg.; 139 IV 261 consid. 2.2.1; STF 6B_558/2015 del 29 gennaio 2016

consid. 1.2.2.;1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del

06.06

, consid. 8.5 e seg.).

c. La retribuzione del

patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza

della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato,

delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle

udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato

ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1

consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del

22.01.2009

consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire romand, CPP, Basilea

2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3, pag. 909).

d. In applicazione del

principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo

corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato,

non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio

di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale

nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi

Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro

ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29.12.2010

inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).

e. Non vengono

rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra l’altro,

che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria, prestazioni di

sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007 consid. 4; per

il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv. B.; 08.11.1996,

in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in

Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung

(StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135,

n. 4, pag. 290).

f. Giusta l’art. 6

Regolamento Tpu al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario

in % dell’onorario (10% sino a fr. 5’000.-, 6% ma almeno fr. 500.- oltre i fr.

5’000.- e sino a fr. 10’000.-, 5% ma almeno fr. 600.- sino a fr. 20’000.-, 4%

ma almeno fr. 1’000.- oltre i fr. 20’000.- di onorario) quale rimborso per le

spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle

fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (cpv. 1). Il patrocinatore

ha, poi, diritto al rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del

cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate

a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta e di

pernottamento e vitto fuori domicilio (cpv. 2).

20.

a. Per la procedura sino

alla sentenza di primo grado sono stati riconosciuti fr. 12'890.85 (fr.

11'583.- di onorario, fr. 353.- di spese e fr. 954.85 di IVA). L'importo, come

dichiarato dal difensore, è oggetto di reclamo di fronte alla CRP e non è,

esplicitamente, stato fatto oggetto d’appello (cfr. dichiarazione d’appello 26

settembre 2016, pag. 1).

b. Come già fatto in prima

sede, anche in merito alla procedura d'appello, l'istante chiede avantutto, il

riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 200.-, invece dei canonici fr.

180.

-, sostenendo che la fattispecie sia stata particolarmente complicata. Così

non è, poiché si tratta di un caso che rientra nella normalità per i tipi di

reato che sono entrati in considerazione e per gli aspetti contingenti della

fattispecie. Anzi, per essere precisi, l'oggetto dell'appello è risultato

essere piuttosto semplice, fondandosi tutte le accuse rimaste in discussione

sulla falsificazione materiale di un unico documento. Di conseguenza la

tassazione avviene a fr. 180.-/h.

c. Complessivamente, il

difensore ha preteso che gli vengano riconosciute, per la fase seguente il

giudizio di primo grado, 24 ore di onorario.

Egli

ha fatturato 2 ore per vari contatti orali e scritti con il cliente, oltre ad

un incontro di 1 ora con lui per la preparazione e la spiegazione del processo

d'appello.

Di

queste 3 ore si giustifica riconoscerne la metà, quindi 1.5 ore. In effetti non

va dimenticato che l'appello giunge alla fine di tutta la procedura di primo

grado, durante la quale sia il difensore che il cliente hanno avuto modo di

comprendere esattamente le accuse, di scegliere le strategie difensive e,

quindi, di discutere a fondo il caso. In secondo grado gli incontri, dovendosi

evitare che siano ridondanti, sono automaticamente più brevi e si fondano su

conoscenze che non necessitano di essere nuovamente approfondite.

Per

colloqui telefonici e lettere tra l'avv. DI 1 e la Pretura penale e la CARP per

gli atti necessari, le istanze di assunzione prove (in particolare a sostegno

dell'uso della registrazione non considerata dal primo giudice), la

trasmissione di documenti processuali, sono state fatturate 3 ore. Anche in

questo caso il tempo impiegato appare eccessivo per cui deve essere ridotto a 2

ore. In merito all'istanza probatoria, non si può non rilevare che per indicare

un teste non era necessario molto tempo. Inoltre, a prescindere dall'uso della

registrazione, va ricordato che agli atti, senza contestazione di sorta, ne era

stata già acquisita la trascrizione, per cui sarebbe bastata questa.

12.

ore di lavoro sono poi state conteggiate per studio dell'incarto (2 ore),

raccolta di ulteriori prove (1.5 ore), stesura dell'arringa d'appello, sua

rilettura e elenco prove (7 ore), preparazione del pubblico dibattimento,

dell'istanza di indennizzo e delle domande a __________ (1.5 ore). Questo

dispendio orario viene integralmente riconosciuto.

Il

tempo di 5 ore per la trasferta e il processo d'appello è ridotto a 4 ore, in

considerazione della sua reale durata.

La

spiegazione della sentenza, visto l'esito, non richiederà più di 30 minuti, non

quindi l'ora prevista.

d. L'onorario

riconosciuto per la procedura d'appello è quindi di 20 ore a fr. 180.- l'una,

per totali fr. 3'600.-.

e. Per quanto concerne

le spese, l'istante ha fatturato fr. 152.-, che possono venire integralmente

rifusi.

f. Su queste somme va

calcolata e poi aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 300.20.

Complessivamente,

quindi, per la procedura d'appello, sono riconosciuti all'avv. DI 1, difensore

d'ufficio, fr. 3'600.- + fr. 152.- + fr. 300.20 = fr. 4'052.20.

g. In esito all'appello,

AP 1 non sarà chiamato a rifondere alcunché allo Stato, nemmeno in caso di

ritorno a miglior fortuna.

21.

In conclusione, l’istanza

per il riconoscimento di un’indennità giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP deve

essere respinta.

Lo

Stato dovrà farsi carico della retribuzione del difensore d’ufficio per le

prestazioni fornite in appello, riconosciute per fr. 4'052.20.

Dovendo

la retribuzione del difensore d’ufficio essere fissata al termine del

procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP), non sono ancora maturati interessi di mora.

Pretese d’indennizzo dell’AP

(art. 433)

22.

Il

proscioglimento integrale del prevenuto comporta la reiezione delle pretese

d’indennizzo da parte sua dell’accusatore privato, che in prima sede si era

visto riconoscere fr. 4'000.- a tale titolo.

Tassa

di giustizia e spese

23.

Visto

l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono

posti a carico dello Stato (art. 428 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 84,

135, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 429, 433, 436 CPP;

110,

146, 251 CP

29

e 32 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

preso atto che il dispositivo

n. 4 della sentenza 8 giugno 2016 della Pretura penale è passato in giudicato,

non essendo stato oggetto d’appello,

1.1. AP

1 è prosciolto da ogni imputazione.

1.2. La

tassa e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr.

1'400.-, sono posti a carico dello Stato.

1.3. Non

si assegnano indennità ex art. 433 CPP all’accusatore privato PC 1.

1.4. Non

si assegnano indennità ex art. 429 CPP a AP 1.

1.5. La

nota professionale 17 novembre 2016 dell’avv. DI 1 relativa al procedimento di

secondo grado è approvata per:

- onorario fr. 3'600.00

- spese fr. 152.00

- IVA fr. 300.20

Totale fr. 4’052.20

e posta a carico dello Stato.

1.5.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

1.5.2. La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono a carico della Stato.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall’art.115 LTF.