17.2016.175
Appello dell’imputato parz. respinto. Condanna per tentato omicidio confermata ma per dolo eventuale (uso del coltello). Abbandono per attività lucrativa senza autorizzazione. Commisurazione della pen
8 febbraio 2017Italiano96 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.175+190
17.2017.55
Locarno
8 febbraio 2017/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, presidente,
Ilario Bernasconi e Francesca Lepori Colombo
assessori giurati:
AS 1
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 17 giugno 2016 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
Alias:
__________, nato il 23 febbraio
1982, cittadino marocchino,
__________, nato il 23
febbraio 1982, cittadino marocchino,
__________, nato il 23
febbraio 1982, cittadino marocchino,
__________,
nato il 23 agosto 1982, cittadino marocchino,
e con appello incidentale del 3 ottobre 2016 presentato dal
PP 1
contro la sentenza emanata il 9
giugno 2016 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1
(motivazione scritta intimata il 7 settembre 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 27 settembre 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
che:
A. Il 23 marzo 2016 il
procuratore pubblico ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali
di Locarno nei confronti di AP 1 ritenendolo autore colpevole di:
“1. tentato omicidio intenzionale
per avere,
a Muralto, sul lungolago
Motta,
il 24 ottobre 2015, verso
le ore 17:30 circa,
a mano di un’arma da
taglio, tentato intenzionalmente di uccidere PC 1 (nato il 01.01.1983),
e meglio per avere,
verso le ore 17:00 circa,
mentre era seduto sugli scalini in riva al lago con __________ detto “__________”,
incontrato casualmente PC 1,
in compagnia __________ detto “__________”, __________ sua ex-compagna, la
madre __________ e altre persone,
dopo un primo alterco con
lui, conclusosi con uno scambio reciproco d’insulti e il suo allontanamento,
affrontato poco dopo
nuovamente PC 1, avvicinandosi a lui e a __________, che si trovavano a circa
20 m. di distanza vicino ai giardinetti, per parlare con loro, ritornando poi
da __________ e di seguito rientrando di corsa all’Osteria __________ dove
alloggiava,
indotto con l’inganno il
cuoco dell’esercizio pubblico a consegnargli un coltello da pane, con punta
arrotondata e lama seghettata della lunghezza di 25.50 cm. circa,
raggiunto velocemente il
lungolago, tenendo il coltello nascosto lungo l’avanbraccio destro avvolto
sotto la camicia,
avvicinato e aggredito
improvvisamente la vittima che si era fermata in sella alla bicicletta a
parlare con __________, brandendo ripetutamente il coltello verso di lei,
dall’alto verso il basso e longitudinalmente, ma anche orizzontalmente,
sfiorandole dapprima il
volto, causandole una ferita da taglio all’emivolto destro superficiale di
circa 7 cm. di lunghezza e, successivamente, colpendola alla mano sinistra,
causandole una ferita lacero-contusa in sede dorsale del quinto dito, che ha
interessato anche i tendini estensori e una frattura pluriframmentaria con
perdita di sostanza ossea, come meglio descritto nella cartella medica e nei
certificati medici 26 e 28 ottobre 2015 dell’Ospedale Regionale di Locarno La
Carità, come pure nella relazione medico-legale 28 dicembre 2015 della Dr.ssa __________
agli atti,
tentato di uccidere,
rispettivamente preso in considerazione di uccidere, con tale suo agire, PC 1,
non riuscendo nel suo
intento per puro caso, a seguito della reazione della vittima e dell’intervento
di __________ che si intrometteva tra loro, riuscendo a farlo desistere,
ritenuto che il mezzo
utilizzato e le modalità messe in atto erano idonee a cagionare alla vittima
danni al corpo potenzialmente letali;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo 20 maggio - 24
ottobre 2015,
a Locarno, Muralto e in
altre imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato
intenzionalmente un imprecisato quantitativo di marijuana, nonché detenuto il 5
e il 24 ottobre 2015, 0,5 grammi lordi di cocaina, rispettivamente 0,68 grammi
lordi di marijuana, sostanze destinate al suo consumo personale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 111 CP in relazione con l’art. 22
CP e art. 19a LS.”.
B. In occasione del processo
di primo grado, tenutosi l’8 e 9 giugno 2016 davanti alla Corte delle assise criminali,
il Presidente del tribunale, sentite le dichiarazioni rese dall’imputato in occasione
del suo interrogatorio dibattimentale, ha proposto di estendere l’accusa al
reato di attività lucrativa senza autorizzazione di cui all’art. 115 cpv. 1
lett. c LStr, “per avere, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2015 e il 24
ottobre 2015, a Locarno e in altre imprecisate località, esercitato senza
permesso un’attività lucrativa quale giardiniere in Svizzera”.
A
verbale, le parti hanno semplicemente “preso atto” di questa proposta (verbale
dib. di primo grado, pag. 3).
C. Con sentenza 9 giugno
2016 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole
di:
“1.1.
tentato omicidio intenzionale
per avere,
il 24 ottobre 2015, a Muralto,
a mano di un coltello per il pane
con lama della lunghezza di circa 25.5 cm, intenzionalmente tentato di uccidere
PC 1, brandendo ripetutamente il coltello verso di lui, dall’alto verso il
basso, longitudinalmente e orizzontalmente, sfiorandogli dapprima il volto,
causando una ferita da taglio all’emivolto destro superficiale di circa 7 cm e
causandogli poi una ferita lacero-contusa in sede dorsale del quinto dito, che
ha interessato anche i tendini estensori e una frattura pluriframmentaria con
perdita di sostanza ossea;
1.2.
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra il 20
maggio e il 24 ottobre 2015, a Locarno, Muralto e in altre imprecisate
località,
senza essere autorizzato, consumato
intenzionalmente mediamente 2 spinelli di
marijuana al giorno,
nonché detenuto, il 5 e il 14
ottobre 2015, 0.5 grammi di cocaina, rispettivamente 0.68 grammi di marijuana,
sostanze destinate al suo consumo personale;
1.3.
attività lucrativa senza autorizzazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 24
agosto 2015 e il 24 ottobre 2015, a Locarno e in altre imprecisate località,
esercitato senza permesso
un’attività lucrativa quale giardiniere in Svizzera;
e
meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.”.
e, accertando che egli ha agito per dolo diretto, lo ha condannato
ad una pena detentiva di 5 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
nonché al pagamento di una multa di fr. 200.-.
Inoltre, il prevenuto è stato
condannato a versare all’accusatore privato PC 1 fr. 2'206.40 a titolo di
partecipazione alle spese legali, da devolvere allo stato in quanto
beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP). Per il rimanente,
l’accusatore privato è stato rinviato al competente foro civile.
Parimenti, è stata ordinata la
confisca del coltello per il pane con lama seghettata e la confisca e distruzione
dello stupefacente sequestrato. Gli ulteriori oggetti posti sotto sequestro
sono stati dissequestrati a favore di AP 1.
La Corte di prime cure ha pure approvato le note dei due difensori
d’ufficio che si sono succeduti nel patrocinio del prevenuto, per complessivi
fr. 10'678.30, così come ha approvato quella del legale dell’accusatore privato
per fr. 2'206.40, pure lui ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
D.
AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la
sentenza della Corte delle assise criminali.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 27 settembre
2016, il condannato ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2
(solo parzialmente), 1.3, 2, 2.1, 2.2, 3, 4, 7 e 8.3 della sentenza di prime
cure, postulando il suo proscioglimento dai reati di tentato omicidio
intenzionale, di attività lucrativa senza autorizzazione, di detenzione di 0.68
g di cocaina (recte: 0.5 g). Di riflesso postula la condanna unicamente ad una
multa, da fissare in fr. 100.- per il consumo di marijuana. In via subordinata invoca
una massiccia riduzione della pena. Da annullare sono pure la decisione di
risarcimento della vittima e quella di rinvio al foro civile per le sue
ulteriori pretese, così come il dispositivo su tasse e spese, da accollare allo
Stato. Infine, per l’appellante, è da annullare anche la decisione di accollare
al prevenuto i costi per la difesa d’ufficio in caso di ritorno a miglior
fortuna.
Con appello incidentale 3
ottobre 2015, il procuratore pubblico ha impugnato il dispositivo n. 2.1,
chiedendo che AP 1 venga condannato alla pena proposta in requisitoria.
Nessuna delle parti ha
formulato istanze probatorie.
E. Il 7 e 8 febbraio
2017 è stato esperito il pubblico dibattimento d’appello, in occasione del
quale:
- il PP,
richiamando la ricostruzione dei fatti e le considerazioni della sentenza
impugnata, che ha fatto sue, ha rilevato come l’imputato non sia credibile.
Nella valutazione della fattispecie non si deve trascurare che, durante il
tragitto fino al __________ e ritorno, il prevenuto ha avuto tutto il tempo di
riflettere su quanto stava facendo, che parlando con i cuochi è riuscito
abilmente a dissimulare il suo stato d’animo e che mai ha avuto un momento
d’esitazione nel suo agire. Egli voleva vendicare l’affronto aggredendo la
vittima, non di certo spaventarla e basta. Da considerare è pure il movente:
assolutamente futile, così come il fatto che l’aggressione si è interrotta solo
grazie all’intervento di __________ (__________). In conclusione, il magistrato
ha chiesto quindi la conferma della condanna per tentato omicidio. Lo stesso
risultato deve essere raggiunto per le condanne di contravvenzione alla LStup e
per quella di attività lucrativa senza permesso, che tra l’altro si fonda
proprio sulle dichiarazioni dell’accusato. La pena detentiva inflitta deve
essere per contro modificata ed aumentata a 6 anni e 6 mesi, mentre la multa di
fr. 200.- appare adeguata;
- il difensore
dell’imputato ha chiesto il proscioglimento dall’accusa di tentato omicidio e
da quella di infrazione alla LStr, così come da quella per contravvenzione alla
LStup con riferimento al possesso di 0.5 g di cocaina, con riconoscimento di
indennità ai sensi dell’art. 429 CPP, quantificate in dettaglio nell’istanza
scritta prodotta. L’avv. DI 1 ha pure sottolineato come una condanna per
tentate lesioni gravi o lesioni semplici non può entrare in considerazione
sulla scorta del principio ne bis in idem, ritenuto il decreto di abbandono del
23 marzo 2016. In via subordinata ha postulato una massiccia riduzione della
pena inflitta in prima sede, che tenga conto del risultato degli atti ascritti
al suo assistito, del dolo eventuale (non quindi diretto) con il quale ha
agito, del contesto particolare in cui si sono svolti i fatti, della
provocazione da parte della vittima, della vita difficile dell’imputato, della
sua bassa scolarizzazione e della depressione di cui soffre, del suo sincero
pentimento e della desistenza. Inoltre, se è accertato come fatto in primo
grado, che il prevenuto ha agito in preda a rabbia incontrollata, gli deve
essere riconosciuta una scemata imputabilità, quantomeno quale fattore di
riduzione della pena. Di riflesso gli oggetti sequestrati devono essere
liberati, le istanze di risarcimento dell’AP respinte e le spese accollate allo
Stato.
Ritenuto in
fatto e in diritto
L’accusato
1. Sull’identità
dell’imputato non vi sono dati certi. In base a quanto egli ha dichiarato, si
chiama AP 1 ed è nato il __________ a __________, in Marocco.
Alle autorità egli è tuttavia conosciuto anche con altre
generalità, e meglio come __________, nato il 23 febbraio 1982, come __________,
nato il 23 febbraio 1982, come __________, nato il 23 febbraio 1982 e come __________,
nato il 23 agosto 1982.
A detta del prevenuto, le differenze nella registrazione del nome
sono dovute ad errori da parte dei funzionari preposti, che avrebbero sbagliato
a scrivere il nome (VI dib. di primo grado, pag. 2), ma lui ha sempre fornito
dati corretti sulla sua persona.
2. In occasione del suo
interrogatorio del 26 ottobre 2015 (AI 6, pag. 2 seg.), AP 1 ha spiegato di
essere nato a __________ il 23 agosto 1982, terzo di 4 fratelli. Nella città
marocchina ha frequentato i primi sei anni di scuola, per poi interrompere gli
studi ed iniziare a lavorare, svolgendo varie attività, tra cui quella
principale come vetraio.
Nel 2007 ha lasciato l’Africa, per non meglio precisati “problemi
in patria” (VI in verb. dib. d’appello, pag. 3), per recarsi, con un barcone,
in Italia. Approdato a Salerno, ha trovato impiego un po’ come bracciante, sino
a quando non si è trasferito al Nord, a Milano e Varese, ove ha lavorato in
nero per un medico estetico quale manutentore dei suoi appartamenti di Milano,
Gallarate e Varese, con un salario di Euro 300.- netti al mese.
A detta dell’appellante, a fine 2014 il rapporto d’impiego con il
medico si sarebbe concluso e lui avrebbe dapprima tentato di trovare un’altra
occupazione; non riuscendovi e non avendo un posto dove stare, ha deciso di
emigrare.
In realtà, i motivi dell’arrivo nel nostro Paese sono altri. In
effetti, dagli atti (AI 83) emerge che l’imputato era stato scarcerato in data
13 aprile 2015, ma, con ordinanza 20 aprile 2015, la Corte d’Appello di Milano,
preso atto che le norme di condotta imposte con la liberazione non erano state
rispettate, ha disposto il ripristino delle misure cautelari in carcere,
facendo ordine ad ogni ufficiale ed agente di polizia di catturarlo ed
immediatamente condurlo in un istituto di custodia. L’abbandono del suolo
italiano risulta quindi essere stato indotto prevalentemente dalla volontà di
sfuggire al procedimento penale ed al mandato di arresto nei suoi confronti.
In Italia era un clandestino. Aveva inizialmente un passaporto
marocchino, che poi asserisce d’aver perso.
Giunto in Svizzera il 19 maggio 2015, entrando dal valico doganale
di Chiasso, ha chiesto subito asilo politico. Ospite del CRS di Chiasso, ha
avuto modo di essere impiegato dal Soccorso Operaio per dei lavori di giardinaggio
e altro a favore del Comune di Chiasso. A seguito di un infortunio, è stato poi
costretto a sospendere anche questa attività ed è stato trasferito dalle nostre
autorità a Camorino e, poi, verso l’agosto 2015, all’Osteria __________ di __________.
In questo albergo ha conosciuto quello che lui chiama __________ -
ma il cui vero nome è __________ - un ragazzo ucraino con il quale passava gran
parte della sua giornata e unitamente al quale era riuscito a farsi incaricare
dal gerente dell’hotel di fare le pulizie in cambio di fr. 10.- al giorno. Per AP
1, __________ era l’unico amico che aveva. La sua famiglia è rimasta in
Marocco.
3. Il 20 maggio 2015, AP
1 ha presentato domanda d’asilo, respinta con decisione 25 novembre 2015 dalla
Segreteria di Stato della migrazione, con la quale gli è stato parimenti
intimato di lasciare il nostro Paese entro il 20 gennaio 2016 (AI 47). A
seguito del suo arresto per i fatti qui in discussione, l’appellante non ha
potuto dar seguito alla decisione, così come non ha potuto farlo a quella
seguente, di data 17 marzo 2016, con la quale gli è stato assegnato un nuovo
termine di partenza per il 1. aprile 2016.
Al processo di primo grado egli ha dichiarato alla Corte di sapere
di dover lasciare il suolo elvetico, ma di non essere in grado di dire dove
andrà poiché non ha nessun posto dove recarsi (VI dib. di primo grado, pag. 2).
In appello ha espresso la speranza di poter rientrare in Marocco, pur
precisando che “temo che questo non sia possibile perché ho dei problemi con
gente della malavita di quel paese” (VI in verb. dib. d’appello, pag. 6).
4. Incensurato in
Svizzera (AI 5), in Francia (AI 33) e in Germania (AI 37), AP 1 ha invece dei
precedenti penali in Italia. Dall’estratto del casellario giudiziale di questo Stato
(AI 93), risulta che a suo carico sono state decretate tre condanne:
- con
sentenza 14 ottobre 2009 l’appellante è stato condannato dal Tribunale in
composizione monocratica di Varese alla reclusione di 8 mesi e alla multa di Euro
200.00 per furto in concorso. Pena sospesa condizionalmente ai sensi dell’art.
163 CP Italiano;
- con
sentenza 19 marzo 2013, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna
di AP 1 pronunciata il 27 settembre 2012 dal Tribunale di Varese, per i reati
di cessione illecita di sostanze stupefacenti, continuato, e detenzione
illecita di sostanze stupefacenti, continuato, e ne ha pure ratificato la pena
inflitta, di due anni di reclusione, oltre alla multa di Euro 8'000.00.
Con la medesima
sentenza è stata pure confermata la condanna per il reato di violenza sessuale,
continuato, commesso nell’agosto del 2010 a I-Brinzio, così come è stata
mantenuta la pena inflitta, di 6 anni di reclusione. A proposito di questa
condanna, va rilevato che inizialmente le violenze carnali addebitategli erano
due e nei confronti di due minorenni diverse. Tuttavia, una delle due accuse -
quella nei confronti di una ragazza rumena, morta nel frattempo di overdose - è
caduta per mancanza di prove.
Oltre a vari
tipi di interdizione, tra le misure di sicurezza decise dal Tribunale a carico
di AP 1 figura pure quella dell’espulsione dallo Stato Italiano.
Statuendo su
un’istanza depositata dal difensore del prevenuto tendente ad ottenere la
restituzione dei termini per l’impugnazione della condanna alla Corte suprema
di Cassazione di Roma, con ordinanza 30 settembre 2014, la Corte di appello di
Milano ha dichiarato la non esecutività della sentenza del 19 marzo 2013 e la
reviviscenza dell’efficacia della misura cautelare della custodia in carcere,
adottata dal GIP di Varese l’8 aprile 2011. Quest’ultima, ha poi perso
efficacia il 7 aprile 2015 (AI 93).
- con
sentenza 27 maggio 2014 la Corte di appello di Milano, ha confermato la
sentenza 21 febbraio 2013 del Tribunale di Varese, dichiarando AP 1 autore
colpevole di lesioni personali aggravate continuate e porto fuori dalla propria
abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello (AI 81), condannandolo ad
una pena di 8 mesi di reclusione. Con decreto del 16 novembre 2015 del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese è stata disposta la
sospensione dell’esecuzione di tale pena (AI 93).
Sentito in merito, il prevenuto ha confermato d’essere stato
arrestato nel 2011 in Italia perché accusato di spaccio di stupefacenti (marijuana
e cocaina) e di violenza carnale ai danni di due ragazze, riconoscendo il
traffico di droga ma negando di aver mai avuto contatti sessuali con le
giovani. Egli ha pure precisato che, in attesa della decisione sul suo ricorso
in Cassazione, nell’aprile 2015 è stato scarcerato, per cui la sua detenzione
nel carcere di Monza è durata dall’8 aprile 2011 a metà aprile 2015, cioè 4
anni (MP 1 dicembre 2015, AI 51, pag. 2 seg. e VI dib di primo grado, pag. 2).
La
liberazione è stata decretata con un obbligo di dimora. Il mancato rispetto di
questa semplice disposizione, ha tuttavia indotto il tribunale d’appello di
Milano, come visto sopra, a revocare l’ordine di scarcerazione e spiccarne uno
di arresto immediato (AI 83).
Al processo di primo grado ha spiegato al Presidente della Corte:
“Sono stato condannato a 8 anni di detenzione per violenza sessuale in cambio
della droga e a 2 anni per stupefacenti, periodo però compreso negli 8 anni di
cui sopra. Sono poi stato condannato per un’altra violenza a 8 mesi di
detenzione.” (VI in verb. dib. di primo grado, pag. 2).
5. In Ticino AP 1 ha
ammesso di aver consumato, con una certa regolarità, marijuana. In appello,
poi, per la prima volta, ha anche riconosciuto di aver fatto uso di cocaina,
seppur in maniera meno frequente rispetto alla cannabis (VI in verb. dib.
d’appello, pag. 3).
6. In data 17 dicembre
2015 il direttore delle Strutture carcerarie cantonali ha inflitto a AP 1 - a
quel momento in carcerazione preventiva per la presente vicenda - una multa di
fr. 50.- per aver occultato una lametta all’interno della sua cella per
utilizzarla quale oggetto da taglio (AI 67).
Al processo di primo grado (VI dib di primo grado, pag. 2) il
prevenuto ha sostenuto che la lametta non era la sua ma che l’aveva trovata
insieme ad un altro ragazzo che era in cella con lui. Ciononostante, la
sanzione non è stata da lui impugnata ed è passata in giudicato.
La vittima PC 1
7. Per la descrizione
della vittima - il cui soprannome era “__________” - è sufficiente in questa
sede riprendere quanto scritto dai primi giudici, ai sensi dell’art. 82 cpv. 4
CPP:
“PC 1, anch’egli richiedente l’asilo in Svizzera, è
nato il __________ a __________ (Guinea).
In occasione del suo primo verbale
d’interrogatorio, la vittima ha dichiarato di convivere con la compagna __________
a __________ nel Canton Svitto. Avrebbe inoltre in locazione un monolocale a __________,
in Via __________, il quale gli necessiterebbe per ottenere il permesso B
scaduto da un anno (VI PG 27.10.2015, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta).
PC 1 ha pure riferito di essere
divorziato dalla ex moglie __________, con la quale avrebbe due figli – __________
di quasi 11 anni e __________ di 12 anni – i quali risiederebbero a __________
(VI PG 27.10.2015, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta).
Della vittima, di professione
manovale, non vi sono agli atti altre informazioni.” (sentenza impugnata,
consid. 9, pag. 13).
Tentato
omicidio
Fatti
I fatti
8. In data 24 ottobre
2015 AP 1 ha aggredito PC 1 con un coltello per tagliare il pane, ferendolo
superficialmente all’emivolto destro e, in maniera più seria, alla mano
sinistra.
Come si vedrà in seguito, a fornire l’energia di attivazione per
il diverbio tra i due contendenti è stata la gelosia del prevenuto nei
confronti di una donna, allora appena maggiorenne, della regione, __________,
conosciuta un mese e mezzo circa prima dei fatti.
Sul tipo di rapporto tra loro, le versioni sono discrepanti.
L’uomo ha dichiarato che lei era la sua ragazza e che la loro relazione, iniziata
un mesetto dopo il loro primo incontro, alla rotonda di Piazza Castello, era in
quei giorni, sì, traballante, ma comunque non ancora finita (“in sospeso”,
PG 4 novembre 2011, pag. 4, 5 e 7, allegato al rapporto d’inchiesta). A suo
dire, egli era intenzionato ad avere una storia seria con lei e ad arrivare al
matrimonio.
In appello ha precisato che “con __________ ci eravamo appena
conosciuti e stavamo per fidanzarci, ma la storia è finita così, subito. Il
giorno dei fatti eravamo ancora in una situazione di crisi. Non era finita del
tutto, ma non andava bene. Non era la ragazza che aveva dei problemi con me,
piuttosto la madre. La mamma di __________ è una drogata e a me non piaceva
come si comportava con la figlia. __________, invece, non beve e non fuma. E’
proprio questo il problema: a me non piaceva che la madre la portasse nei posti
dove c’erano drogati, volevo che lei potesse frequentare gente normale.”
(VI in verb. dib. d’appello, pag. 3).
Per la giovane diciottenne (PG 31 ottobre 2015, pag. 2 segg.,
allegato al rapporto d’inchiesta), invece, tra loro non vi è mai stata nessuna
relazione amorosa. Erano semplicemente amici. Si erano conosciuti al lago, ove
lei si recava con la madre, e lui ci aveva provato subito, dicendole che voleva
mettersi con lei e che vedeva un futuro per loro. Dopo un primo periodo in cui
si è dimostrato gentile, ha iniziato a pensare che lei fosse innamorata di lui
e a palesare la sua gelosia, con atteggiamenti possessivi, anche in pubblico.
Proprio per questo, visto che la situazione stava diventando pesante, ad un
certo punto, lei ha deciso di prendere le distanze dal prevenuto e di evitarlo.
Questi, dal canto suo, ha continuato a scriverle messaggi con i quali le
comunicava di voler stare ancora con lei.
La ragazza ha, comunque sia, ammesso che la sua confidenza nei
confronti del prevenuto era stata, inizialmente, più ampia di quella che si dà
ad un amico qualsiasi: pur negando di aver mai avuto rapporti sessuali, sapendo
che lui era interessato a lei, gli aveva talvolta concesso di tenerla per mano
ed era rimasta una notte a dormire in camera sua. In quell’occasione aveva
tentato nuovamente l’approccio ma lei ha respinto le avances (PG 31 ottobre
2015, pag. 3, allegato al rapporto d’inchiesta).
La versione di __________ è stata confermata anche dalla madre di
lei, __________ (PG 31 ottobre 2015, pag. 2 segg., allegato a rapporto
d’inchiesta).
Due testi sentiti in merito, __________ (PG 28 ottobre 2015, pag.
3, allegato al rapporto d’inchiesta) e __________ (PG 30 ottobre 2015, pag. 3,
allegato al rapporto d’inchiesta) hanno sostenuto di sapere che i due ragazzi
si frequentavano e lo facevano apertamente. __________ ha asserito che si
davano anche baci in pubblico, cosa che aveva visto con i suoi occhi.
Sia quel che sia, per quanto qui d’importanza, si può concludere
che tra l’appellante e __________ vi era stata, per un breve periodo, una
relazione e che, se per la donna era ormai acqua passata, per AP 1 la storia
non era ancora definitivamente conclusa, aspirando egli ancora, a quel momento,
a farla diventare un rapporto stabile.
9. La dinamica della
prima fase di quanto accaduto il 24 ottobre 2015 non è, nei punti decisivi per
la sentenza, di per sé contestata. In effetti, dopo le prime reticenze, anche
l’imputato ha ammesso di aver avuto una discussione con la vittima perché,
mentre stava giocando a scacchi sul lungolago di Muralto - nella zona in faccia
al Ristorante __________ (ex __________), ove ci sono i gradini che scendono
direttamente in acqua - con il suo amico __________ (__________), vedendo
quella che lui riteneva essere la sua ragazza, __________, e la di lei madre in
compagnia del gruppo di 5 cittadini africani di colore si era indispettito e,
dopo averli fissati con una certa intensità, quando PC 1 gli è passato vicino
con la bicicletta - atto che quest’ultimo sostiene essere avvenuto per caso,
mentre il prevenuto ritiene essere stato volontario, a titolo provocatorio - vi
è stato uno scambio di insulti.
Sostanzialmente, non è determinante qui sapere chi ha iniziato ad
aggredire verbalmente chi, anche se è assodato che il tutto è partito da una
frase del tipo “hai problemi?” pronunciata da AP 1, con evidente tono di
sfida, all’indirizzo di PC 1 (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 4),
così come non è risolutivo appurare se sia stato il prevenuto a ingiuriare per
primo la vittima, in arabo, con l’epiteto “scopo tua madre”, come da
questa sostenuto (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 3), o se invece
sia stata lei a dirgli subito, sempre in arabo, “figlio di puttana”.
Importante è piuttosto che l’appellante, in quei frangenti, si è sentito
tacciare con quest’ultima espressione e pure con “anch’io scopo tua madre”,
così come ammesso da PC 1.
Dopo questo primo scambio verbale, AP 1 è tornato a giocare con
l’amico, mentre l’accusatore privato è rientrato nel gruppo in cui si trovavano
i suoi compagni e le due donne.
Poco più tardi il prevenuto si è alzato, impugnando una lattina di
birra che stava bevendo, per andare a parlare con __________ (detto “__________”
o “__________”), che lui già conosceva e che considerava “amico”, soprattutto
per questioni di acquisto e consumo in comune di marijuana. A suo dire, lo
avrebbe interpellato per capire per quale motivo PC 1 l’aveva insultato.
Fatto sta che vicino a __________ c’era anche la vittima e che,
subito, i due hanno ricominciato a discutere in arabo con dei toni che hanno
indotto __________, che non conosce l’arabo, a pensare che si stessero
reciprocamente ingiuriando (PG __________ 28 ottobre 2015, pag. 3, allegato al
rapporto d’inchiesta). Quest’ultimo ha quindi chiesto ad entrambi, in italiano,
di smetterla e AP 1 si è così allontanato, gettando a terra la birra.
A seguito del diverbio, l’equilibrio emotivo dell’appellante aveva
subito un’importante destabilizzazione. Egli si era sentito pesantemente offeso
dagli insulti di PC 1, che considerava inaccettabili, a maggior ragione perché formulati
in pubblico e alla presenza della sua ex compagna (sentimento irrazionale,
visto che erano state dette in arabo, lingua a lei sconosciuta, così come a
buona parte delle altre persone presenti in loco). Inoltre l’atteggiamento
assunto da __________, che a suo dire non lo aveva difeso come si aspettava,
aveva contribuito ad accrescere il sentimento di umiliazione che lo aveva
pervaso. Di riflesso, nel prevenuto è cresciuta una rabbia molto forte nei
confronti della vittima, rea di avergli fatto fare una brutta figura in
pubblico:
“Ho
buttato la lattina per terra non in direzione di __________ o di PC 1, ma sugli
scalini verso il lago. L’ho fatto perché ero arrabbiato, sia perché __________
non era intervenuto in mia difesa e continuava a ridere, sia perché PC 1 mi
aveva insultato in presenza della mia ragazza.” (MP confronto 11 dicembre 2015,
AI 61, pag. 4)
“Confermo
che quando ho lasciato il lungolago di Muralto per andare al ___________ ero
arrabbiato con PC 1 per quello che mi aveva detto. Confermo anche che avevo un
po’ di paura di lui e delle altre persone perché pensavo che mi volessero
rincorrere.
(…)
Confermo che non ero geloso per il fatto che __________ fosse in compagnia di PC
1 e di altri uomini. Ero invece rimasto male per il fatto che lui mi avesse
offeso in presenza di __________ e di sua mamma.” (MP AP 1 12 febbraio 2016, AI
84, pag. 3)
“Io
ero arrabbiato. Ero ferito nell’orgoglio, siccome ero stato insultato da tutti
davanti alla mia ex ragazza e sua madre. Inoltre anche il mio amico aveva
sorriso. PC 1 aveva insultato la mia famiglia e mia madre. (…) non è che non
riuscivo a ragionare, ma si trattava di orgoglio.” (VI dib. di primo grado,
pag. 4).
10. Dopo questo secondo
battibecco, AP 1 è rientrato dall’amico __________ e, sedutosi nuovamente per
giocare, ha iniziato a fissare il gruppetto delle persone di colore (PG __________
del 30 ottobre 2015, pag. 5, allegato al rapporto d’inchiesta).
A suo dire, PC 1, anche in questi frangenti, da lontano,
continuava ad insultarlo (VI dib di primo grado, pag. 3), cosa che la vittima
ha negato d’aver fatto.
Qualche minuto dopo, AP 1 si è alzato ed ha detto all’amico di
aspettarlo che sarebbe tornato in 5 minuti (VI __________ 30 ottobre 2015, pag.
5, allegato al rapporto d’inchiesta) e si è diretto all’Osteria __________, ove
alloggiava, distante circa una decina di minuti di marcia dal punto in cui si
trovavano.
A detta di PC 1, quando l’appellante si è allontanato, le altre
persone del suo gruppo erano già partite e lui era rimasto solo con __________
(MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 6).
11. Partito dal lungolago
di Muralto, l’accusato ha raggiunto l’Osteria __________ e, visto l’aiuto
cuoco/cameriere __________, gli ha chiesto se poteva avere un coltello (MP 26
ottobre 2015, AI 6, pag. 5; MP 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 4). Alla contro-domanda
di quest’ultimo volta a conoscere il motivo per il quale aveva bisogno di un
coltello, egli ha risposto che sarebbe servito per tagliare il pane (MP 26
ottobre 2015, AI 6, pag. 5).
Molla ha replicato che non glielo avrebbe dato, ma che però poteva
prendere un coltello di quelli in metallo che normalmente si usano come posate;
proposta che egli non ha accettato, asserendo che non andava bene (PG __________
26 ottobre 2015, pag. 2, allegato al rapporto d’inchiesta). A questo punto, AP
1 ha domandato se avrebbe potuto rivolgersi al cuoco e, avendo ottenuto risposta
affermativa, ha interpellato __________, che, fidandosi di lui e non
sospettando di nulla, gli ha dato un coltello per il pane dalla punta
arrotondata, con una lama seghettata lunga circa 25 cm e un’impugnatura in
legno di circa 13 cm (reperto TI 2015 10 1139 agli atti, la cui foto è acclusa
ad es. al verbale PG __________ 29 ottobre 2015, allegato al rapporto
d’inchiesta), con la preghiera di riportarlo subito.
In merito a quanto avvenuto al __________, AP 1 ha dichiarato: “Quando
sono arrivato al __________ ero ancora arrabbiato, per cui non ragionavo più ed
è per questo che mi sono fatto dare il coltello del pane.” (MP 12 febbraio
2016, AI 84, pag. 3). In appello ha precisato d’aver chiesto a loro l’utensile “perché
sapevo che si fidavano di me e me l’avrebbero dato” (VI in verb. dib.
d’appello, pag. 4).
E’ quindi accertato che AP 1 ha inizialmente domandato in maniera
generica un coltello e che, solo a precisa richiesta, ha specificato che gli
sarebbe servito per tagliare il pane, così come è accertato che non si è
accontentato di una semplice posata.
Appena ottenuto quanto desiderato, il prevenuto è ripartito alla
volta del lungolago di Muralto, non prima di essersi tolto, uscito
dall’albergo, il dolcevita (in alcune occasioni ha parlato di camicia, poco
importa) che indossava ed averlo avvolto attorno al braccio destro, nascondendo
così il coltello che impugnava (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 7).
Durante la sua assenza, __________ ha chiamato con il suo telefono
cellulare AP 1, per informarsi su dove si trovasse. Nel corso della breve
conversazione, quest’ultimo ha detto all’amico di attenderlo sul lungolago e ha
voluto sapere da lui se e con chi PC 1 fosse ancora in zona (PG __________ 30
ottobre 2015, pag. 5, allegato al rapporto d’inchiesta).
Giunto a destinazione, ha liberato il braccio dal dolcevita,
tenendo comunque coperta la lama con il suo avambraccio (VI dib. di primo
grado, pag. 5), e si è subito avvicinato a PC 1, che era fermo sulla sua
bicicletta e stava parlando con __________, per confrontarsi con lui con
l’intenzione, dichiarata, di spaventarlo oltre che quella di farsi rispettare:
“Confermo che
quando mi sono fatto consegnare il coltello al __________ volevo tornare al
lungolago per farmi rispettare. Con questo intendo dire che voleva che PC 1 si
rimangiasse quello che aveva detto. Volevo che mi chiedesse scusa.” (MP AP 1 1.
dicembre 2015, AI 51, pag. 5);
“Sono poi ritornato sul lungolago a Muralto perché
volevo spaventare PC 1 e fare in modo che si rimangiasse le offese che mi aveva
fatto, in modo tale che questo non si ripetesse più. Volevo farmi rispettare.” (MP
AP 1 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 3).
12. Sulle modalità con cui
il diverbio con il coltello è avvenuto vi sono varie, diverse, versioni
dell’imputato, nonché quelle dei testimoni interrogati.
La presenza di resoconti discordanti tra le parti in causa, impone
una valutazione dell’attendibilità delle loro dichiarazioni.
Per questo tipo di esame, risultano essere rilevanti la linearità
e la costanza nel tempo delle loro deposizioni, la loro logica intrinseca, la
loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni in grado di
supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2). Inoltre, è
necessario appurare se sussistono eventuali riscontri oggettivi che suffragano
una tesi piuttosto che l’altra (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid.
1.2;6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2;6P.218/2006 del 30 marzo
2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2).
Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale delle parti, che va
valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Per una più completa illustrazione dei principi su cui si fonda
l’analisi, si rinvia alla Sentenza del Tribunale federale del 30 maggio 2011
(STF 6B_539/2010; cfr. anche DTF 129 I 49, consid. 5).
13. Nel suo primo
interrogatorio del 24 ottobre 2015 (allegato al rapporto d’arresto, AI 1, pag.
8 seg.), AP 1 ha riferito che PC 1y, quando
lo ha visto, gli avrebbe detto “sei ancora qua marocchino di merda” e,
non appena notato il coltello, lo ha afferrato per il braccio destro con il
quale lo impugnava così che entrambi sono caduti sulla bicicletta. Poi gli
amici dell’AP li avrebbero separati e PC 1 gli avrebbe dato un pacchetto di
sigarette, nel quale ce n’era pure una confezionata con marijuana. Subito dopo
sarebbe stato nuovamente raggiunto da PC 1 ed i suoi amici che lo avrebbero
spintonato. Spaventato, l’imputato avrebbe ferito la vittima alla mano con il
coltello e si sarebbe poi allontanato. In quell’interrogatorio non è stato in
grado di spiegare la ferita alla guancia riportata da PC 1, ipotizzando solo
che se la sarebbe potuta essere procurata quando, dopo la ferita alla mano, si
era ritrovato sulle ginocchia.
Sentito dal procuratore pubblico il 26 ottobre 2015 (AI 6), ha
spiegato che, arrivato al lungolago, ha ritrovato la vittima, __________ (__________)
e gli altri due ragazzi di colore allo stesso posto. Si è fermato davanti a PC
1, che era ancora sulla bicicletta, e gli avrebbe chiesto perché aveva
insultato lui e sua madre e perché gli aveva detto di andarsene. In quei
momenti teneva ancora il coltello con la mano destra, avvolto nell’indumento.
Durante la discussione il suo interlocutore lo avrebbe afferrato per la
maglietta bianca e lo avrebbe tirato a sé, così che entrambi sarebbero caduti a
terra, sulla bicicletta. Una persona lo avrebbe poi trascinato per i pantaloni,
mentre PC 1 gli avrebbe afferrato il braccio destro, graffiandolo e
strappandogli la camicia che copriva l’arma. A quel punto l’imputato si è
arrabbiato, si è alzato in piedi, si è allontanato di circa 4 metri andando sul
prato, si è tolto la maglietta e avrebbe mostrato il coltello. PC 1, a sua
volta, si sarebbe messo in piedi e si sarebbe diretto verso di lui, con le
braccia alzate per picchiarlo. A quel punto lui, con la lama, lo avrebbe “picchiato
sulla mano”, dall’alto verso il basso, ferendolo. Espressamente richiesto
in merito, AP 1 ha asserito di non aver cercato di colpirlo orizzontalmente e
direttamente con il coltello, ma di essersi limitato al movimento dall’alto
verso il basso, così che la ferita alla mano è stata accidentale, non voluta.
Il
prevenuto ha pure ammesso che con il gesto fatto con il coltello (dall’alto
verso il basso) avrebbe potuto fare del male alla vittima in modo molto più
grave ed ha aggiunto che “io non l’ho provocato e se avessi voluto fargliela
pagare l’avrei aggredito subito con il coltello, cosa che invece non ho fatto”
(MP 26 ottobre 2015, AI 6, pag. 6 segg.).
All’interrogatorio del 1. dicembre 2015 AP 1, confermando la sua
versione, ha aggiunto, con molta reticenza, d’aver fatto con il coltello anche
un movimento dal basso all’alto, pur definendolo un gesto con il quale
intendeva intimare alla vittima di allontanarsi, e di averlo colpito, sempre
(quindi più di una volta), longitudinalmente:
“Arrivato davanti a PC 1 ho dapprima cercato con le
parole di chiedergli perché mi aveva insultato e di ottenere le sue scuse, ma
lui mi ha ulteriormente insultato. È stato a quel momento che ho tolto il
coltello per fargli paura.
ADR che non
volevo colpirlo. Non so neppure io cosa volessi fare. (…) lo non volevo ferirlo
alla guancia né alla mano, ma questo è avvenuto inavvertitamente durante la
lite. Mi sono reso conto di averlo colpito alla mano, ma non al viso.
ADR non
volevo uccidere PC 1, anche perché non ero abbastanza vicino a lui, ma volevo
semplicemente fargli paura, farmi rispettare e ottenere le sue scuse. Mi rendo
conto che ho comunque avuto un comportamento pericoloso, che non avevo avuto
prima di allora (…).
(…) ADR che non
ho mai cercato di colpire direttamente con il coltello PC 1, nel senso di
orizzontalmente verso il suo corpo, ma sempre longitudinalmente, come ho già
raccontato. So che un testimone ha detto di avermi visto tentare di colpire PC
1 orizzontalmente e direttamente, ma questo non è corretto. È vero che dopo
aver ferito alla mano PC 1 con il coltello ho fatto segno di allontanarsi e nel
contempo dicevo a __________ di portarlo via. Il mio gesto fatto con il
coltello impugnato nella mano destra era fatto dal basso verso l'alto ed è quindi
possibile che il testimone abbia mal interpretato questo mio gesto. Vorrei far
notare che, se ben ricordo, PC 1 portava una giacca impermeabile di colore nero
e con quell'abbigliamento non avrei sicuramente potuto colpirlo
orizzontalmente. Inoltre il coltello ha la lama molle e non rigida.” (MP 1.
dicembre 2015, AI 51, pag. 5 seg.).
In occasione del verbale di confronto con l’accusatore privato
dell’11 dicembre 2015, AP 1 ha di nuovo modificato la sua descrizione dell’uso
dell’arma, asserendo che ad un certo punto, dopo essere stato ancora insultato,
l’ha alzata, atto che ha indotto PC 1 a sollevare a sua volta la mano, così che
lui, inavvertitamente, l’ha ferito. Inoltre, ha aggiunto - contraddicendosi
nella stessa deposizione - la novità che, mentre parlava, muoveva il coltello a
destra e sinistra e che, così facendo, ha colpito senza volerlo la mano:
“Io
ho iniziato a discutere con PC 1, chiedendogli perché aveva problemi con me e
perché mi aveva insultato. A un certo punto lui mi ha nuovamente insultato, per
cui ho preso il coltello, alzandolo. A quel punto PC 1 ha alzato la mano e io
inavvertitamente l’ho colpito.
ADR
non è vero che ho cercato di colpirlo in faccia con il coltello (…). Non so
come si sia ferito alla guancia destra.
(…)
ADR ribadisco che non ho cercato di colpire direttamente PC 1 con il coltello,
ma lo muovevo a destra e a sinistra mentre parlavo dicendogli che mia mamma non
è una puttana.
(…)
AD ribadisco che non volevo colpire PC 1 con il coltello, ma unicamente fargli
paura. Muovevo il coltello a destra e a sinistra e in uno di questi movimenti
ho colpito inavvertitamente la sua mano. Quando mi sono accorto del sangue ho
smesso e mi sono allontanato.” (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 9 e
11).
All’interrogatorio finale del 12 febbraio 2016 (AI 84, pag. 3), AP
1 ha negato d’aver colpito la vittima al volto, riconoscendo invece, come fatto
in precedenza, d’averla ferita inavvertitamente alla mano quando questa ha
cercato di bloccarlo. Egli ha pure precisato che, quando ha fatto il movimento
dall’alto al basso con il coltello, era a una distanza tale (un metro e
ottanta) da non poter toccare PC 1, aggiungendo: “ricordo che avevo il
braccio steso in avanti con il quale impugnavo il coltello e lui, estendendo il
suo braccio, cercava di bloccare il mio coltello”.
Al processo di primo grado ha, una volta di più, cambiato versione,
riconoscendo d’aver tentato di colpire reiteratamente la vittima con la lama
con movimenti orizzontali, ma solo mentre si stava allontanando, per farla
andare via (VI dib. di primo grado, pag. 6). Anche la descrizione di com’è
avvenuta la lesione della mano è stata variata: “Quando parlavo con lui
chiedendogli perché mi aveva insultato, lui mi ha insultato ancora e ha alzato
la mano. Io ho alzato il coltello dicendogli che non poteva insultarmi e così
l’ho ferito al dito.” (VI dib. di primo grado, pag. 6).
14. Dalle testimonianze
delle persone che hanno assistito direttamente alla scena, il coltello ha avuto
un ruolo centrale in questo secondo litigio, è stato usato per fare del male
alla vittima sin da subito e, de facto, lo è stato a più riprese, nel tentativo
di colpirla, sia con movimenti orizzontali che con movimenti verticali.
__________ ha assistito allo scontro con il coltello solo quando
questo era già iniziato. In effetti, il turista zurighese in Ticino con la
moglie, che aveva appena parcheggiato la sua vettura vicino al ristorante __________,
si è girato in direzione dei contendenti solo dopo aver udito le loro grida;
quando, quindi, la prima coltellata era già stata sferrata. Voltando lo sguardo
verso di loro, ha visto due uomini di colore e uno di carnagione bianca,
abbronzato, con baffetti o pizzetto che impugnava nella mano destra un coltello
di circa 30 cm:
“Verso le 17:40 abbiamo udito delle grida ed ho
guardato in quella direzione. Ad una distanza di circa 15-20 metri al massimo
da me vi erano 3 uomini.
(…) Ho capito la parola “puttana” e “dammi il
coltello”.
(…) Inizialmente ha tentato direttamente di colpire la
persona di colore vestita di nero al ventre.
La tentata coltellata è stata fatta in modo
orizzontale e diretto. Successivamente agitava in aria il coltello.
Successivamente la persona ferita riusciva a spingere
via l’autore. Di seguito la persona di colore che è stata aggredita è riuscita
a dare una pedata all’aggressore.
In seguito la persona con in mano il coltello tentava
ancora più volte di colpire la persona di colore vestita di nero agitando il
coltello a destra e sinistra, praticamente agitandolo in aria.
La persona vestita di nero in questi frangenti metteva
le mani in avanti per difendersi ed in questo momento è stato ferito alla mano.
(…)
D: Vi erano altre persone coinvolte nella lite?
R: Solo le
tre persone, ma una è rimasta estranea ai fatti e non ha partecipato alla lite,
anzi tentava di calmare la situazione e dividere i contendenti.” (PG __________
24 ottobre 2015, pag. 2 segg., allegato al rapporto d’inchiesta)
__________, che si trovava per caso in zona alla guida della sua
auto, mentre era fermo al semaforo ha notato una persona dalla carnagione
olivastra, in canottiera, attraversare di corsa le strisce pedonali davanti a
lui. In seguito, lo ha visto impugnare un oggetto cromato di fronte ad un
gruppetto di persone ed agitarlo in maniera minacciosa. Egli ha confermato che
l’imputato era molto vicino ai ragazzi aggrediti, pur non potendo dire se uno
di essi sia stato colpito (PG __________ 24 ottobre 2015, pag. 2 seg., allegato
al rapporto d’inchiesta).
__________, sentito quale persona informata sui fatti, ha
spiegato:
“Dopo che AP 1 se n’è andato anche gli africani se ne
sono andati perché dovevano andare a mangiare in caserma. Anche la __________ e
la mamma sono andate (…). Insomma alla fine siamo rimasti io e __________ e
avevamo deciso di andare a casa a cucinare mi pare un pollo. (…) __________
così si è messo in sella alla bici mentre io mi sono incamminato in direzione
della piazza Grande. __________ si è fermato all’altezza dove c’era il russo e
hanno parlato un po’ in inglese e un po’ in italiano. Ho sentito che il russo
era dispiaciuto con quello che era successo e pensava che magari noi non gli avremmo
più rivolto la parola. Io dicevo che era tutto a posto. Io ho lasciato che __________
continuasse a parlare con il russo quindi io mi sono incamminato verso il
Debarcadero e dopo aver fatto forse 20 passi ho visto arrivare di corsa verso
di me AP 1. AP 1 era agitato e mi diceva che sua mamma non è una puttana per
cui si è rimesso a correre e io mi sono voltato e ho visto che AP 1 stava
andando verso __________.
ADR ricordo che AP 1 aveva un coltello nella mano
destra e quando mi sono voltato per vedere dove andasse ho visto la lama di un
coltello dietro al suo braccio. Insomma impugnava il coltello in maniera da non
farlo vedere dal davanti.
(…) Quando ho visto che AP 1 stava camminando
velocemente e con decisione verso __________ io mi sono voltato e ho chiamato
ad alta voce “__________”. Ho visto che __________ mi ha guardato e si è
accorto che stava arrivando AP 1 ma ormai era già lì. Ho potuto ben vedere che __________
Considerandi
era in sella alla bici e AP 1 che con il coltello che aveva in mano destra ha colpito
in faccia. Ricordo che AP 1 ha proprio dato una coltellata in faccia a __________
che fortunatamente ha avuto l’istinto di andare indietro per poi cadere a
terra.
AP 1 cercava ancora di colpire __________ perché ho
proprio visto che agitava il coltello nel senso che lo brandiva da destra a
sinistra proprio per colpire _______. Ho visto anche che AP 1 ha tentato di
colpire __________ con dei colpi dritti orizzontali verso di lui.
Confermo che quando __________ era caduto a terra AP 1
ha cercato di colpirlo ma lui era veloce perché riusciva a schivare i colpi in
quanto si era subito rialzato. __________ ha cercato di evitare le coltellate
andando indietro.
ADR io mi ero avvicinato a loro quando ho visto che AP
1.
stava andando verso __________ e stimo che avessi una distanza da loro di
circa 5-6 passi. Infatti ricordo che in quei momenti AP 1 era fuori, urlava ma
non ricordo in che lingua e io volevo intervenire per dividerli ma non volevo
nemmeno essere ferito.
So solo che a un certo punto, __________ ha cercato di
afferrare le mani di AP 1 e ci è anche riuscito. A pensarci bene __________
aveva preso i polsi ma AP 1 continuava ad agitarsi per liberarsi dalla presa ma
poi __________ ha lasciato le sue mani e io mi sono messo in mezzo.
Per quanto concerne la ferita di __________ io so solo
che alla fine avevo visto che la sua mano perdeva sangue ma non ho visto il
momento esatto in cui è stato colpito.
AP 1 era molto veloce con il coltello e lo brandiva da
destra a sinistra, poi lo maneggiava dall’alto in basso per poi tentare di
colpirlo in modo orizzontale. (…) Tutta la scena sarà durata circa 3-4 minuti.
La lite è finita perché io mi sono messo in mezzo e ho
guardato AP 1 negli occhi dicendogli di smettere mentre __________ si
allontanava e stava dietro di me. A AP 1 dicevo che non lo avrei lasciato
passare.
AP 1 aveva sempre il coltello in mano e mi diceva che
lasciava il posto perché mi rispetta e che voleva andare a cercare la puttana.”
(PG __________ 28 ottobre 2015, pag. 3 segg., allegato al rapporto
d’inchiesta).
__________, cameriera al ristorante __________ - posizionato di
fronte al lungolago di Muralto, ad una distanza di oltre 60 m dal luogo dei
fatti (in base alle misurazioni con google maps) - mentre stava servendo delle
bibite a clienti seduti ai tavolini esterni, ha sentito delle urla. Alzato lo
sguardo, ha notato un gruppo di tre uomini, due dei quali stavano litigando,
mentre il terzo cercava di separarli. La donna ha visto il ragazzo dalla pelle
chiara manovrare in aria, da destra a sinistra, in direzione del ragazzo di
colore un attrezzo, ad una distanza che ha stimato essere di circa 2 metri. In
un secondo tempo, quando stava scappando, ha visto che l’oggetto in questione
era un coltello per il pane, che egli si era infilato nei jeans (PG __________
del 29 ottobre 2015, pag. 3 seg., allegato al rapporto d’inchiesta).
__________, che si trovava inizialmente a 2-3 metri dalla scena
(divenuti in seguito 10 metri perché si è un po’ scostato per timore) ha
illustrato come, quando AP 1 ha raggiunto PC 1, che era a suo dire in moto
sulla sua bicicletta, ha subito usato il coltello contro di lui, con un
movimento dall’alto verso il basso. L’accusatore privato ha tentato di
difendersi alzando la mano ma - sempre secondo il cittadino ucraino - probabilmente
è stato colpito perché ha lanciato un urlo. Dopo questo primo colpo, al teste è
sembrato che la vittima, subito scesa dalla bicicletta, avesse cercato
nuovamente di difendersi, sempre alzando la mano e indietreggiando. Circa le
modalità di aggressione con l’arma, __________ ha dichiarato dapprima di aver
avuto l’impressione che il prevenuto volesse colpire il viso e/o la mano
dell’antagonista, per poi aggiungere, subito dopo, di aver avuto più
l’impressione che volesse colpire le braccia. L’interrogato ha pure notato che __________
ha cercato di intromettersi per sedare la lite. Lui, invece, non ha avuto il
coraggio di farlo ed è riuscito solo a dire di smetterla. Aveva paura che
l’amico potesse prendersela anche con lui. L’aggressore aveva, a suo modo di
vedere, la chiara intenzione di colpire la vittima e, di conseguenza, quando
questa cercava di indietreggiare, andava verso di lei urlando “allora mia
mamma è una puttana?”. Il coltello veniva maneggiato dall’alto al basso e,
qualche volta, in maniera tale da formare una X, con colpi dati obliquamente
dall’alto al basso. Per contro, __________ non ha visto AP 1 sferzare fendenti
in direzione orizzontale (PG __________ 30 ottobre 2015, pag. 6, allegato al
rapporto d’inchiesta).
__________, cittadino tunisino ospite dell’Hotel __________ come AP
1, ha visto, da lontano, quest’ultimo correre con il coltello impugnato in modo
che la lama fosse coperta dall’avambraccio, al quale era appoggiata, e, non
appena raggiunto l’antagonista, ha sferrato un colpo da destra verso sinistra,
con la lama sempre nella posizione lungo l’avambraccio. Lui ha notato solo un
colpo di coltello, che ha poi provocato la lesione alla mano del malcapitato,
perché la visuale era in parte ostruita dalla vegetazione (PG 3 novembre 2015,
pag. 4 seg., allegato al rapporto d’inchiesta).
15.
PC 1 è stato
interrogato due volte. Nel primo verbale egli ha dichiarato:
“A
questo punto mi sono girato verso i semafori dell’imbarcadero poiché _____
stava già camminando in direzione della mia macchina.
Come
mi stavo girando ho sentito __________ dire “attenzione” e poi ho visto che
stava arrivando verso di me il marocchino a torso nudo con un coltello infilato
dentro nei pantaloni davanti mentre l’altro coltello lo aveva nella mano destra
che era alzata.
(…)
Il marocchino ha dato un colpo dall’alto verso il basso che mi ha ferito in
faccia. (…) Quando sono stato colpito mi trovavo in sella alla bici. Dopo ho
gettato la bici e sono andato indietro ma il marocchino veniva verso di me e
cercava di attaccarmi nel senso che agitava il coltello dall’alto verso il
basso in aria dicendomi “ti ammazzo” “hai insultato mia madre”.
Il
marocchino cercava di colpirmi nel senso che agitava il coltello verso di me
avvicinandosi per poi volermi colpire.
Io
volevo prendere la sua mano che aveva in mano il coltello per prenderglielo
anche se vedevo che aveva nei pantaloni davanti.
Ho
cercato di prendere il coltello siccome il marocchino continuava a venire verso
di me ma sono stato ferito. Infatti quando lui agitava il coltello in mano ho
cercato di afferrare con la mia mano sinistra la sua mano destra ma sono stato
ferito. Il marocchino mi ha accoltellato nel senso che mi ha colpito quando ho
cercato di disarmarlo o meglio di bloccargli la sua mano.
La
lama mi ha ferito al mignolo e mi ha fatto un bel taglio. Infatti il mio
mignolo l’ho visto penzolare. Io ho urlato dal male e quasi sono andato in
terra, nel senso che mi sono abbassato verso la mia sinistra.
Io
ho cercato di scappare verso i giardini e ricordo di aver sentito la gente
presente dire “chiamate la polizia”.
Il
marocchino continuava a venire verso di me con l’intenzione di colpirmi perché
ho visto che agitava ancora il coltello verso di me mentre io andavo indietro
verso i giardini. Il marocchino continuava sempre ad insultarmi in arabo.
A
un certo punto il marocchino se n’è andato forse perché ha sentito la gente
dire “chiamate la polizia”.
(…)
Per quanto mi concerne voglio dire che questo marocchino ha cercato di
uccidermi e io ho cercato di difendermi ma non avevo armi.” (PG PC 1 27 ottobre
2015, pag. 4 e pag. 8, allegato al rapporto d’inchiesta).
Al verbale di confronto con l’appellante ha ribadito di aver visto
questi corrergli incontro con il coltello per il pane in mano ed un altro infilato
nei pantaloni. Diversamente dal primo interrogatorio, in questo PC 1, almeno
inizialmente, non ha più raccontato d’essere stato avvertito da __________
dell’arrivo dell’antagonista, ma di essersene accorto perché egli, mentre lo
stava per raggiungere, prima di sferrare il colpo che lo ha ferito di striscio
alla guancia, lo aveva insultato ad alta voce: “Lui era vicino a me ed è per
questo che mi sono tirato in dietro. E’ per questo che mi ha preso unicamente
di striscio sull’orecchio e sulla guancia destra. Se lui non avesse parlato ed
io mi fossi accorto di lui, mi avrebbe sicuramente colpito al volto.
Probabilmente prima di colpirmi mi ha detto “Adesso ti faccio vedere io negro
di merda”” (MP di confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 8). Nel proseguo
della verbalizzazione, tuttavia, ha lasciato spazio anche alla versione del
primo interrogatorio, riconoscendo come possibile che egli l’abbia visto
arrivare, pochi secondi prima dell’attacco, e che era pure possibile che __________
(__________) l’avesse avvertito urlando il suo nome.
Quanto successo dopo la prima coltellata è stato poi illustrato in
linea con quanto già fatto in precedenza: egli ha lasciato subito cadere la
bicicletta, cercato una via di fuga e tentato di difendersi. L’accusatore privato
ha pure ribadito d’essersi ferito nel tentativo di afferrare la mano con cui
l’aggressore impugnava l’arma, così come che AP 1 ha tentato a più riprese di
colpirlo. Sulla modalità d’azione ha affermato che “il primo colpo con il
coltello AP 1 me l’ha dato dall’alto verso il basso. Gli altri me li dava in
tutte le direzioni, cercando di colpire la parte del mio corpo più vicina a
lui. In uno di questi movimenti lui ha visto la mia mano e mi ha colpito.
Mentre lui tentava di colpirmi, io cercavo di schivare i colpi e mi spostavo
continuamente, anche se dopo avermi colpito alla mano, stavo per svenire.”
(MP di confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 10).
PC 1 ha ripetuto nuovamente, poi, che AP 1, durante l’attacco, gli
avrebbe urlato “ti ammazzo” (MP di confronto 11 dicembre 2015, AI 61,
pag. 11).
16.
Le fotografie in atti
delle ferite riportate dall’accusatore privato, così come i relativi
certificati medici (AI 27), attestano una lesione da taglio superficiale
all’emivolto destro con direzione orizzontale che va dalla guancia verso la
parte superiore dell’orecchio, e una profonda ferita da taglio lacero contusa
in sede dorsale del V dito della mano sinistra (quindi sulla parte superiore
della mano) “con impotenza funzionale estensoria e non flessoria, esposizione
tendinea del tendine estensore del V dito mano sinistra zona IV”, oltre
alla “frattura pluriframmentaria, dislocata metaepifisaria prossimale della
falange prossimale del V dito mano sinistra”.
In
merito, la perizia medico legale 28 dicembre 2015 ordinata dal Ministero
pubblico alla dr.ssa __________ (AI 71) ha concluso che lo sfregio al volto
appare essere una superficiale lesione cutanea lineare il cui mezzo di
produzione non è identificabile sulla sola scorta della ferita ma che, a fronte
delle dichiarazioni rese, appare certamente compatibile per essere stata
prodotta da un superficiale scivolamento della lama del coltello sulla cute
(pag. 3). Per contro la lesione alla mano è stata sicuramente prodotta con
un’arma da taglio che ha agito sulla cute con direzione prossimo-distale e
inclinazione dorso-palmare ed appare compatibile per essere stata prodotta con
l’arma sequestrata (pag. 3).
In
altri termini, a prescindere dalle dovute generiche riserve, considerato che
prima dell’attacco PC 1 non presentava alcuna ferita e che la dinamica
descritta, anche volendo considerare valide tutte le versioni proposte, non
lascia spazi per ipotizzare altre possibili cause, è certo che entrambe le
lesioni sono state la conseguenza diretta dell’uso del coltello per il pane
fatto dall’appellante contro l’accusatore privato.
Quale ulteriore elemento oggettivo a carico dell’imputato, vi sono
i risultati degli esami del DNA, che hanno permesso di rinvenire tracce di
quello dell’accusatore privato sia sulla lama del coltello del pane che sulla
maglietta di AP 1 (AI 38). Per di più, pure sul manico in legno dell’arma
impropria sono state rinvenute tracce tali da non poter escludere che si tratti
del DNA della vittima e di quello di AP 1 (AI 38).
17.
Anche sulla fine della
lite vi sono versioni discordanti. Il prevenuto ha sostenuto che, non appena ha
visto il sangue sulla mano di PC 1, si è fermato e si è allontanato, per poi
nascondere il coltello vicino alla bucalettere di un immobile su una via nelle
vicinanze (MP AP 1 26 ottobre 2015, AI 6, pag. 7; MP AP 1 12 febbraio 2015, AI
84, pag. 2).
La vittima, per contro,
ha asserito che l’assalitore si sarebbe allontanato perché avrebbe sentito
qualcuno gridare d’aver chiamato la polizia. Egli ha parimenti rilevato come
nel corso dell’alterco, __________ (__________) sia intervenuto per cercare di
fermarlo (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 10). In quei momenti, ad
ogni buon conto, la sua attenzione era indirizzata, comprensibilmente, sulla
ferita, per cui non è stato in grado di fornire risposte apodittiche circa ciò
che è avvenuto: “ADR rispondo che non ho visto se AP 1 ha cercato di colpire
anche __________, poiché quando mi sono accorto di essere stato ferito alla
mano ero preoccupato pe quello che mi era successo.” (MP confronto 11
dicembre 2015, AI 61, pag. 10).
__________ ha spiegato che l’imputato si è, ad un certo punto,
tolto la canottiera e, con il coltello in mano, è scappato in direzione della
stazione. Davanti al ristorante Sensi si è messo l’arma sul dorso, nascosta in
parte nei pantaloni. Egli ha iniziato la salita di via Cattori per poi
immettersi in una viuzza laterale (PG __________ 24 ottobre 2015, pag. 3,
allegato al rapporto d’inchiesta).
__________ ha raccontato che la lite è terminata perché lui si è
frapposto tra i due rivali e, guardando AP 1 negli occhi, gli ha detto di
smettere, mentre PC 1, dietro di lui, ha potuto allontanarsi (PG __________ del
28.
ottobre 2015, pag. 4, allegato al rapporto d’inchiesta).
__________ ha confermato che __________ ad un certo punto si è messo
fra i litiganti e non si è più spostato, inducendo AP 1 ad andarsene: “A un
certo punto è intervenuto __________ che si è messo davanti a PC 1 e AP 1
diceva a PC 1 “io ho rispetto di te non ti voglio colpire, spostati” ma __________
è rimasto al suo posto. AP 1 a questo punto si è girato ed ha attraversato la
strada sulle strisce pendonali (…)” (PG __________ del 30 ottobre 2015,
pag. 7, allegato al rapporto d’inchiesta).
__________, che comunque sia non poteva vedere tutta la scena
dalla sua posizione, ha dichiarato che l’imputato se ne è andato appena ha
capito d’aver ferito l’antagonista (PG __________ del 3 novembre 2015, pag. 4,
allegato al rapporto d’inchiesta).
L’imputato è, poi, stato fermato nelle vicinanze da una delle
pattuglie della polizia allertate da diverse persone che avevano assistito ai
fatti.
18.
La perizia medico
legale relativa alle lesioni riportate da PC 1, ordinata dal Ministero pubblico
alla dr.ssa __________ ha stabilito, da un lato, che l’accusatore privato non
si è mai trovato in pericolo di vita. Tuttavia, sempre secondo il medico
legale, lo strumento utilizzato avrebbe potuto certamente causare lesioni assai
più gravi di quelle provocate e potenzialmente letali, se utilizzato come strumento
da taglio su differenti distretti anatomici, come ad esempio il collo, con un
colpo inferto con la lama diretta perpendicolarmente alla cute. Infatti, in
quella regione decorrono, in posizione superficiale, grossi vasi sia arteriosi
che venosi che, se lesi, determinano una massiva fuoriuscita di sangue con
sviluppo, nell’arco di pochi minuti, di uno shock emorragico e, quindi, del
decesso (AI 71, pag. 4).
19.
Ben ponderate le prove
assunte, tenuto conto che l’imputato non è stato per nulla lineare, ha fornito a
più riprese, sui punti cardine della vicenda, versioni differenti ed ha fatto
ammissioni solo quando è stato messo alle strette, considerato che le foto
delle lesioni in atti attestano di un taglio al viso orizzontale e che vi sono
dei testi assolutamente neutrali, sui quali si può fare affidamento, questa
Corte condivide le conclusioni di quella di prime cure circa lo svolgimento dei
fatti.
Di
conseguenza, in prima battuta, in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si richiamano
le motivazioni contenute nei considerandi 93 e segg. della sentenza impugnata.
Le deposizioni lineari e tra loro convergenti, nei punti
essenziali, di __________, __________, __________, __________, __________, __________
e PC 1 consentono avantutto di smentire l’imputato su quanto ha dichiarato in
merito alla fase topica del litigio e su quelle che egli ha asserito essere
state le sue intenzioni. In effetti, l’analisi incrociata delle dichiarazioni
riportate nei considerandi che precedono, permette di concludere che l’arma è
stata recuperata ed usata da AP 1 per attaccare la vittima con la chiara
intenzione di ferirla.
E’ accertato che il primo colpo è stato dato proditoriamente da AP
1.
non appena è riuscito ad avvicinarsi a sufficienza per colpire la vittima, e
che è stato sferrato dall’alto verso il basso. Pure acclarato è che solo grazie
all’avvertimento di __________, PC 1 è riuscito, all’ultimo istante, a schivare
la lama levandosi dalla traiettoria. Lo testimoniano le dichiarazioni dei testi
che si sono trovati più vicini alla scena ed hanno potuto meglio vedere cosa è
accaduto, cioè __________ e __________: credibili su tutti i fronti, sia per la
coerenza delle loro dichiarazioni, sia per la logica e fluidità intrinseca
delle loro descrizioni dei fatti, sia per i punti in comune con le deposizioni
degli altri testi e della vittima. A tal proposito non si può dimenticare che,
di tutte le persone sentite, loro due sono stati gli unici, oltre ai
protagonisti diretti, ad assistere alla scena sin dall’inizio. L’attenzione di
una parte degli altri testi su quanto stava accadendo è stata attirata dalle
urla, quindi quando l’attacco era già iniziato, mentre l’altra parte aveva una
visuale ostruita, rispettivamente doveva concentrarsi su altre attività quali
la guida o servire i clienti, sicché non hanno avuto la possibilità di
assistere ai fatti nella loro interezza.
D’altronde, un assalto con il coltello immediato, senza tentativo
di avviare un dialogo, si concilia certamente di più con il fatto che l’imputato,
a corsa, sia andato sino al __________ per recuperare un arma, che abbia
rifiutato di prendere una semplice posata, che abbia corso sino a raggiungere
la vittima e che, sino all’ultimo istante, l’abbia tenuta nascosta a
quest’ultima celandola con l’avambraccio. Tutti indizi di una volontà di
passare all’azione, non di semplicemente limitarsi a una discussione o di
spaventare l’avversario. In questo caso, infatti, avrebbe avuto più senso far
vedere la lama già da lontano o quantomeno all’inizio della discussione (che
questa Corte non ritiene credibile essere avvenuta) che AP 1, in maniera non
credibile, sostiene aver tentato di avviare prima di essere stato nuovamente
insultato ed aver usato l’arma.
Ciò posto, il fatto che il prevenuto abbia estratto il coltello ed
abbia approfittato, con il primo fendente, dell’effetto sorpresa, esclude ogni
ipotesi di un uso ad effetto intimidatorio. Pure irrealistico è pensare ad uno
scopo difensivo.
Questa
conclusione è sorretta da quanto dichiarato dai testi (tutti) e dall’accusatore
privato in merito a ciò che è avvenuto dopo il primo colpo. In effetti, la
descrizione degli eventi che essi hanno fornito - presa in maniera complessiva
e in considerazione delle differenti possibilità di prendere atto di ciò che
stava accadendo, influenzate dal momento in cui hanno rivolto lo sguardo a ciò
che stava accadendo, dalla distanza e dalla visuale che potevano avere sugli
antagonisti - porta a stabilire che la lama è stata brandita per essere vibrata
a destra e a manca a più riprese, sempre con movimenti che andavano nella
direzione dell’accusatore privato. Movimenti che non avevano alcuna logica e
che sono stati effettuati prevalentemente dall’alto al basso, in maniera
obliqua (a X), ma anche orizzontalmente e probabilmente anche dal basso all’alto.
Pure acclarato
è che la reazione della vittima è stata quella di lasciar cadere la bicicletta a
terra e di tentare di sfuggire indietreggiando, rispettivamente di allontanare
l’aggressore e di fermare la mano con cui impugnava il coltello.
Le prove in
atti, poi, portano a stabilire che l’imputato ha tentato di colmare la distanza
tra lui e la vittima quando questa ha tentato di sfuggirgli in maniera
sconclusionata dettata, inevitabilmente, dallo stupore e dalla paura,
riavvicinandosi a lei a più riprese, sempre brandendo l’arma con l’intenzione
di colpirla e riuscendo, con alcune di queste sciabolate, ad arrivare ancora
molto vicino alla parte superiore del corpo di PC 1, come illustrato in maniera
credibile, oltre che da questi, anche da __________ e __________.
Il fatto che
alcuni testi (__________, __________ e __________) abbiano riferito che AP 1
agitava il coltello in aria, non deve indurre nell’errore di pensare che quanto
la loro visto fosse piuttosto uno show intimidatorio, fatto a distanza e senza
rischi per l’antagonista. In effetti, __________ ha dichiarato anche le parti
erano molto vicine e __________ che AP 1 ha tentato più volte di colpire PC 1. __________
ha stimato in due metri la distanza tra loro, ma su questa indicazione non si
può fare grande affidamento, poiché ha assistito ai fatti da una distanza di
oltre 60 m, distratta dal suo lavoro al punto che è rientrata al ristorante e
poi è nuovamente uscita sulla terrazza e perché ha con ogni evidenza assistito
solo ad una parte della lite.
Quando un
fendente va a vuoto - perché mal assestato o perché schivato - risulta
inevitabilmente essere scoccato nell’aria.
Che la
distanza tra imputato e aggressore sia stata molto ravvicinata è tra l’altro
attestato già dal semplice fatto che PC 1 ha subito ben due ferite da arma da
taglio.
I testimoni
sono parimenti credibili nella loro descrizione delle circostanze nelle quali
il diverbio è terminato, e meglio laddove hanno spiegato che l’appellante non
si è fermato e allontanato spontaneamente, ma solo dopo l’intervento di terze
persone.
A tutto ciò va pure aggiunto che la violenza con cui è stata assestata
la coltellata che ha ferito PC 1 alla mano, desumibile - pur tenuto conto della
possibilità che sia stata amplificata dalla forza del movimento contrario del
braccio della vittima - dalla profondità della lesione e dalle sue conseguenze,
non si concilia minimamente con un atto intimidatorio nel vero senso del
termine.
20.
Riassumendo, tutto quanto ben
ponderato, questa Corte accerta pertanto che i fatti, nella seconda fase, si
sono svolti come segue:
AP 1, dopo essere espressamente andato al __________ per
recuperare un coltello da usare per aggredire la vittima, cosciente che quello
era il luogo dove avrebbe potuto più facilmente procurarselo sfruttando la
fiducia del personale, è tornato, sul lungolago di Muralto ove sapeva, grazie
alla telefonata ricevuta dall’amico __________, avrebbe ancora trovato PC 1,
nascondendo l’arma all’interno della camicia arrotolata che si era appositamente
levato. Giunto in prossimità della vittima, che si trovava ferma a cavallo
della propria bicicletta e stava discutendo con __________, si è liberato
dell’indumento, impugnando il coltello a rovescio, in modo tale che la lama
rimanesse celata lungo l’avambraccio.
Sfruttando l’effetto sorpresa, egli, in preda all’ira, si è subito
avventato su PC 1. Il primo colpo, assestato proditoriamente, ha potuto essere
evitato dall’accusatore privato, accortosi all’ultimo istante dell’aggressore
grazie alle urla d’avvertimento del suo amico __________ che aveva visto la
lama, solo con un brusco movimento all’indietro.
Nonostante la pronta reazione, che ha impedito all’aggressore di
andare completamente a segno, la vittima si è provocata la lunga ferita
superficiale che dalla guancia arriva fin quasi alla parte alta dell’orecchio.
Tenuto conto delle foto in atti della stessa, non si può che concludere che la
lama ha raggiunto il volto con una direzione orizzontale rispetto allo stesso.
Sin da queste prime battute, l’aggressione è stata accompagnata da
urla da parte del prevenuto, con le quali chiedeva spiegazioni in merito agli
insulti che, nel diverbio precedente, aveva ricevuto da lui in risposta ai
suoi.
In seguito, AP 1, si è ulteriormente avventato sull’antagonista,
cercando ancora di colpirlo con il coltello, facendo con esso movimenti un po’
in tutte le direzioni: sia a X, che verticali, che orizzontali, tutti sempre
verso di lui. In questi frangenti l’unica reazione di PC 1 è stata quella di
indietreggiare ulteriormente e di cercare di difendersi alzando le mani e
tentando di afferrare il braccio con il quale l’imputato impugnava l’arma.
Proprio in uno di questi tentativi, l’accusatore privato è stato ferito alla
mano.
La potenza e la violenza con cui l’attacco con il coltello è
avvenuto, che trovano, come detto, riprova nella profondità della ferita alla
mano della vittima, rendono del tutto inverosimili le affermazioni
dell’appellante laddove ha sostenuto che la lama era agitata in aria con scopo intimidatorio,
per spaventare la vittima e per indicarle di andarsene.
Nonostante AP 1 si sia reso conto d’aver ferito PC 1 perché lo ha
visto sanguinare, egli non ha desistito spontaneamente dall’attacco, ma si è
allontanato solo dopo che __________ si è messo in mezzo e dopo aver sentito
che qualcuno aveva allertato la polizia.
Infine, sullo stato psicologico e sulle intenzioni dell’imputato,
questa Corte non ha alcun dubbio che egli, profondamente offeso ed arrabbiato
(MP AP 1 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 3), volesse vendicarsi per le offese che
riteneva aver ingiustamente subito facendo del male a PC 1. Che la situazione
fosse altamente pericolosa ed imprevedibile è stato confermato anche dall’amico
__________, che, pur essendo “dalla sua parte”, non ha osato avvicinarsi per il
timore che se la prendesse anche con lui.
Diritto
art. 111 CP
21.
Commette omicidio
intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una
persona.
Il
tentativo, art. 22 CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi
soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza
che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid.
1.4.2
pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento
intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10
luglio 2012 consid. 1.1.1).
Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o
un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine
che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il
rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo
eventuale (DTF 133 IV 9 consid.
4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si
produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel
caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid.
4.2
).
22.
E’ indubbio che anche
un coltello per il pane con lama di 25 cm circa, solida e seghettata,
nonostante la punta arrotondata, sia uno strumento idoneo a provocare la morte
di una persona, come dichiarato dal perito giudiziario (AI 71).
Questo già solo
in teoria. Nel caso che ci occupa, poi, la lama ha dimostrato concretamente di
essere sufficientemente affilata per tagliare con facilità, anche
profondamente, non solo il pane, ma pure la carne umana e, persino, per incidere
seriamente le ossa, come quelle di una falange.
Se usato,
quindi, in modo tale che il filo della lama scorresse lungo la cute della
vittima in un distretto corporeo ove vi sono organi vitali o vasi sanguigni
primari, come quella del collo, ma non solo (ad esempio anche quello sotto la
clavicola e sotto al braccio ove è posizionata l’arteria subclavia, oppure
quello percorso dall’arteria femorale), il coltello in questione avrebbe potuto
cagionare ferite potenzialmente letali.
In una situazione dinamica, nella quale l’aggressore non ha il
controllo sui movimenti della vittima e, come in questo caso, tenta di colpire
un po’ a casaccio - come capita - provocando inevitabilmente anche delle
reazioni confuse da parte della persona presa di mira, è praticamente
impossibile prevedere dove andrà a finire la coltellata, sicché il rischio che
un fendente recida un vaso sanguigno primario, è concreto ed elevato. Così come
alto, di riflesso, è il rischio che un simile gesto abbia conseguenze fatali.
23.
Sotto l’aspetto soggettivo, agendo
come ha fatto, non sussistendo la prova dell’intenzione diretta di uccidere (riconosciuta
invece in prima sede), ma solo quella che egli volesse fare del male
all’accusatore privato, si può in ogni caso concludere che l’appellante ha
commesso il reato per dolo eventuale, essendosi assunto il rischio, fondato, di
tranciare zone vitali con conseguenze mortali. E’ un fatto giuridico notorio
che anche con la lama seghettata di un coltello per il pane di grosse
dimensioni come quello in questione è possibile provocare tagli profondi che
possono raggiungere facilmente vasi sanguigni importanti, reciderli e portare
rapidamente la persona che ha subito l’aggressione ad una morte per
dissanguamento. Così come è a tutti conosciuto che tale rischio è elevato alla
potenza se le stoccate raggiungono il collo. Essendo la punta del coltello
arrotondata, questo non penetra direttamente nella carne, ma vi scorre, potendo
cagionare uno squarcio profondo di grosse dimensioni, che, se danneggia appunto
vene o arterie primarie, risulta essere addirittura più difficilmente
contenibile rispetto a una ferita di punta (ragionamento applicato in
considerazione di quelli ben esposti nelle STF 6B_808/2013 del 19 maggio 2014,
consid. 2.3.;6B_475/2012 del consid. 2).
D’altronde lo
stesso imputato ha dovuto riconoscere, seppur con l’aiuto dell’interrogante e
con un ragionamento a posteriori, che con le sue gesta avrebbe potuto anche
uccidere l’accusatore privato (MP 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 3).
Di conseguenza, l’appellante ha preso in considerazione per lo
meno che un attacco come quello portato a PC 1 potesse con elevata probabilità
provocargli delle ferite letali.
Su questo punto, l’appello è pertanto respinto e la condanna per
tentato omicidio confermata.
Contravvenzione
alla LStup
24.
La Corte delle assise
criminali, con la sentenza impugnata, confermando integralmente l’atto
d’accusa, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti per avere, nel periodo tra il 20 maggio e il 24 ottobre 2015
consumato mediamente due spinelli di marijuana al giorno, nonché per avere
detenuto, il 5 ed il 14 ottobre 2015, 0.5 g di cocaina, rinvenuta all’interno
di una penna trovata addosso all’appellante, rispettivamente 0.68 g di
marijuana, sostanze destinate al consumo personale (sentenza impugnata,
Dispositivo
dispositivo n. 1.2.).
I fatti sono stati ammessi quasi integralmente, ad eccezione della
detenzione dei 0.5 g di cocaina. A tal proposito, il prevenuto ha sostenuto di
essere stato completamente ignaro che all’interno della penna fosse stata
celata della droga.
Con l’appello, fondandosi su questa presa di posizione, AP 1
postula il suo proscioglimento dall’accusa di detenzione di quei 0.5 g di
cocaina.
25. Questa Corte, così
come i primi giudici, non ritiene credibile l’imputato neppure su questa
questione.
AP 1, in effetti, ha cambiato anche qui versione a più riprese,
dimostrando così che quanto raccontato non corrisponde alla realtà.
Nel primo interrogatorio ha riferito che la penna gli era stata
donata da amici incontrati al porto (PG 5 ottobre 2015 citato nel verbale MP 1
dicembre 2015, AI 51, pag. 3). Il 26 ottobre 2015 (AI 6, pag. 5) ha sostenuto
che l’oggetto gli era stato regalato da __________ e che lui ha scoperto cosa
c’era dentro solo quando è stata aperta dagli agenti che lo avevano fermato, il
5 ottobre 2015, sul lungolago.
Il 1. dicembre 2015 (AI 51, pag. 3) ha confermato agli inquirenti
che la penna gli sarebbe stata data da __________, precisando che il 5 ottobre
2015 aveva detto agli agenti d’averla trovata nei pressi del Castello di
Locarno perché non voleva fare il nome dell’amico.
In occasione del processo di primo grado, l’imputato ha poi
dichiarato al Presidente della Corte d’aver trovato la penna al Festival di
Locarno, aggiungendo che egli non consuma cocaina (VI in verb. dib. di primo
grado, pag. 7)
In appello, infine, egli ha per la prima volta ammesso che a quei
tempi faceva uso di cocaina, anche se sporadicamente, per poi ribadire di aver
trovato la penna al Castello durante il festival (VI in verb. dib. d'appello,
pag. 3 e 7).
A fronte di simili deposizioni, altalenanti, non si può certo fare
affidamento su quanto detto dall’appellante. Un atteggiamento processuale di
questo genere è indiscutibilmente indizio della volontà di cercare di fornire
un’esposizione degli eventi diversa da quanto avvenuto realmente, con il solo
scopo di liberarsi dall’accusa in oggetto.
La tesi accusatoria è consolidata dalla confessione fatta dall’appellante
al processo di fronte alla scrivente Corte d’aver consumato saltuariamente
proprio cocaina, fatto negato durante tutta la procedura penale, poiché
fornisce un motivo indiscutibile al possesso della sostanza, che prima poteva
solo essere ipotizzato.
Condividendo appieno le conclusioni dei primi giudici, è quindi
del tutto inverosimile che il prevenuto sia venuto in possesso della penna
contenente la droga per caso e che non se ne sia accorto.
Altrettando impensabile è che un suo amico abbia regalato a lui la
penna con nascosto lo stupefacente senza dirgli nulla, ritenuto anche che,
quando ha avanzato questa versione dei fatti, ancora sosteneva con veemenza di
non consumare quella droga. Non vi è alcun motivo che possa giustificare un
simile agire.
Non si dimentichi, infine, che era abitudine dell'appellante
dissimulare sostanze stupefacenti in oggetti che di primo acchito possono
sembrare: come fatto con la cocaina, ha fatto pure con la marijuana, visto che
uno spinello era nascosto in un pacchetto di normali sigarette.
26. Giuridicamente, la
prima corte ha giudicato non punibile ai sensi dell’art. 19b LStup la
detenzione di marijuana e cocaina, mentre il consumo è stato sanzionato,
ricadendo sotto l’art. 19a LStup, con una multa quantificata in fr. 200.-
(laddove il PP aveva ne proposto una di fr. 100.-).
L’art. 19a cifra 1 LStup prescrive la multa per chiunque, senza
essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure per colui che
commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio
consumo.
Nei
casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena,
con la possibilità di pronunciare un ammonimento (art. 19a cifra 2 LStup).
Giusta l’art. 19b cpv. 1 LStup, chi prepara un’esigua quantità di
stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente
un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne
possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile. Per esigua quantità
si intendono 10 g di uno stupefacente che produce effetti del tipo canapa (cpv.
2).
Il termine “esigua quantità” è stato interpretato in maniera
differente dai vari tribunali (il MP di Basilea ha ad es. considerato tali 5 g
di eroina e 2 g di cocaina, mentre quello dei Grigioni 0.1 g di eroina e 0.2 g
di cocaina, Hug-Beeli, BetmG-Komm, art. 19b n. 31 segg.), sicché sussiste un
ampio margine d’apprezzamento. Per la valutazione della fattispecie deve poi
essere considerato che, qualora l’autore fornisca a più persone o qualora vi
siano casi di consumo ripetuto, ogni fornitura deve essere trattata
isolatamente, senza che i quantitativi vengano sommati. In altri termini, a
fronte di una ripetuta infrazione di questo tipo, è determinante l’esiguità di
ogni singola fornitura, mentre è irrilevante il quantitativo complessivo
(Hug-Beeli, op. cit., art. 19b n. 37).
L’art. 19b LStup entra in linea di conto solo per gli atti
preparatori al consumo personale (ricadendo l’assunzione di stupefacenti sotto
l’art. 19a LStup), rispettivamente solo per la cessione a terzi di droga in
vista del consumo personale. In quest’ultimo caso il legislatore ha voluto
evitare che dei consumatori ricadessero nella categoria dei trafficanti solo
perché concedono ad altri consumatori della sostanza da usare assieme, come
avviene ad esempio quando si fanno girare spinelli. Si è voluto, in altri
termini, evitare che in situazioni di questo genere, trovasse applicazione
l’art. 19 cpv. 1 LStup.
Non qualsiasi cessione gratuita di stupefacenti ricade sotto
questa norma, ma solo quando lo scopo è quello del consumo assieme, simultaneo.
In caso contrario subentra l’infrazione dell’art. 19 cpv. 1 LStup.
La cessione e il consumo simultaneo non devono per forza
coincidere temporalmente e logisticamente: se l’autore cede una esigua quantità
di stupefacente ad un terzo con l’intenzione di consumarla poi, in un secondo
tempo, assieme, l’art. 19b cpv. 1 LStup è adempito anche se poi, per finire, il
consumo in comune non si concretizza, ad esempio perché il terzo,
contrariamente agli accordi, ne fa uso da solo. Decisiva per l’applicazione
della disposizione è l’intenzione soggettiva dell’imputato (Hug-Beeli, op.
cit., art. 19b n. 46).
27. Accertato che il
possesso dei 0.5 g di cocaina era ben noto all’appellante, ricordato che per la
detenzione della marijuana e della cocaina stessa i giudici di prime cure hanno
già riconosciuto all’imputato l’attenuante dell’esigua quantità, soluzione che
anche la Corte d’appello condivide, preso atto che una reformatio in peius non
sarebbe pensabile già a fronte del mancato appello in merito da parte
dell’accusa, non si può in questa sede far altro che confermare la decisione
impugnata e respingere l’impugnativa, senza che sia necessario approfondire
ulteriormente la questione.
La condanna per il consumo di marijuana, per contro, è passata in
giudicato.
Attività
lucrativa senza autorizzazione
28. La Corte delle assise
criminali, dopo che, durante l’interrogatorio dibattimentale, AP 1 ha
dichiarato di aver acquistato la marijuana con il provento del suo lavoro di
giardiniere svolto in Svizzera, ha ritenuto di dover estendere l’accusa anche
al reato di attività lucrativa senza autorizzazione ai sensi dell’art. 115 cpv.
1 lett. c LStr.
L’appellante
è stato pertanto condannato per avere, nel periodo compreso tra il 24 agosto
2015 ed il 24 ottobre 2015, a Locarno ed in altre imprecisate località,
esercitato senza permesso un’attività lucrativa.
29. L’estensione
dell’accusa è stata così concretizzata:
“Viste le
dichiarazioni rese dall’imputato nel verbale d’interrogatorio dibattimentale,
il Presidente propone di estendere l’accusa al reato di attività lucrativa
senza autorizzazione di cui all’art. 115 cpv. 1 lett. c LStr, per avere, nel
periodo compreso tra il 24 agosto 2015 ed il 24 ottobre 2015, a Locarno e in
altre imprecisate località, esercitato senza permesso un’attività lucrativa quale
giardiniere in Svizzera.
Le parti ne
prendono atto.” (verbale dib. di primo grado, pag. 3)
Nella
sua arringa, il PP non ha preso posizione alcuna circa l’accusa per
l’infrazione alla LStr, mentre l’imputato ne ha postulato il proscioglimento,
rilevando l’assenza di riscontri oggettivi.
30. Giusta l’art. 333 cpv.
2 CPP, se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri
reati dell’imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di
estendere l’accusa.
Il
giudice può poi fondare la sua sentenza su un’accusa modificata o estesa
soltanto se sono stati salvaguardati i diritti delle parti, art. 333 cpv. 4
CPP.
La competenza della modifica e dell’estensione dell’atto d’accusa
compete unicamente al pubblico ministero. Il tribunale non può procedere
autonomamente a simili cambiamenti, così come non può costringere l’accusa a
seguirlo. Se il pubblico ministero rifiuta di completare o modificare l’atto
d’accusa, il tribunale è definitivamente legato ai fatti in esso indicati
(Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Basilea, 2 ed.,
n. 3 e 7 ad art. 333).
31. Le modalità con cui
l’estensione dell’accusa è avvenuta non rispecchiano i dettami dell’art. 333
CPP, poiché la stessa è stata effettuata dalla Corte ed il Procuratore pubblico
ne ha semplicemente preso atto, mentre avrebbe perlomeno dovuto aderirvi
esplicitamente.
Ciononostante,
onde evitare eccessivi formalismi, non essendovi d'altro canto a verbale
neppure un rifiuto esplicito della proposta della Corte da parte di accusa e
difesa, questo tribunale ritiene che l’estensione possa essere considerata
avvenuta in maniera valida.
32. Il contenuto dell’atto
di accusa è regolato dall’art. 325 cpv. 1 CPP che menziona in modo esaustivo i
suoi elementi costitutivi: da un lato, esso deve contenere le informazioni che
permettono di stabilire le parti e le autorità penali coinvolte nel
procedimento (lett. a-e). Dall’altro, esso deve indicare i fatti contestati
all’imputato nonché le infrazioni da lui realizzate (lett. f e g).
In particolare, l’art. 325 cpv.
1 lett. f CPP dispone che l’atto d’accusa indichi in modo quanto possibile
succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato specificando dove e
quando, come e con quali effetti sono stati commessi (DTF 120 IV 348 consid. 3c;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione,
Zurigo 2013, ad art. 325, n. 7, pag. 632; Schubarth, in Commentaire romand,
Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 325, n. 9, pag. 1479 e
n. 17, pag. 1480; Landshut/Bosshard, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo
2014, ad art. 325, n. 8, pag. 1936; Noseda, in Commentario CPP, Zurigo/San
Gallo 2010, ad art. 325, n. 3, pag. 618).
Pur dovendosi limitare
all’essenziale (Messaggio, pag. 1179; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 325, n.
7, pag. 632; Riklin, Kommentar StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 325, n.
5, pag. 534), l’AA deve indicare - chiaramente e precisamente - gli elementi
necessari per la valutazione giuridica, cioè gli elementi costitutivi oggettivi
e soggettivi del reato (STF 6B_357/2013 del 29 agosto 2013 consid. 1.1; Schmid,
Handbuch, § 80, n. 1267, pag. 580; Perrier Depeursinge, CPP Annoté PPMin/LTF/LAV/DPA/
LOAP, Basilea 2015, ad art. 325, pag. 411; Riedo/Fiolka/Niggli, op. cit., n.
2414, pag. 385) così da permettere la sussunzione (DTF 140 IV 188, consid. 1.3;
133 IV 235 consid. 6.2.f; 120 IV 348, consid. 2; STF 6B_20/2011 del 23 maggio
2011, consid. 3.3; Landshut/Bosshard, op. cit., art. 325 n.
10; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 325 n. 8). L’AA - oltre a riportare
le particolarità relative al luogo e al tempo della commissione del reato -
deve, dunque, permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che
connotano l’illecito: devono, in particolare, evincersi gli elementi
costitutivi dell’infrazione, il tipo di colpevolezza (ovvero se il
comportamento imputato è intenzionale o negligente), la forma di partecipazione
(correità, istigazione, complicità), lo stadio di perfezionamento (reato
tentato o consumato) e gli eventuali concorsi (DTF 120 IV 348, consid. 3).
Rimproveri generici sono
insufficienti (TPF SK.2012.2a del 29 marzo 2012 consid. 3;
Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 8a, pag. 1937; Heimgartner/Niggli,
op. cit., ad art. 325, n. 18, pag. 2520 e nota 50, pag. 2521;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50,
n. 7, pag. 224). Altrettanto inammissibile è un rinvio all’intero incarto
(DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Handbuch, § 80, n. 1267,
pag. 580; Schubarth, op. cit., ad art. 325, n. 10, pag. 1479;
Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 23, pag. 2522-2523).
In caso di reati ripetuti, i singoli reati devono essere elencati
singolarmente nell’atto di accusa (DTF 120 IV 348 consid. 3f; STF 6B_254/2013
del 1. luglio 2013 consid. 1.2;6B_451/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 2.2;
6B_528/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 2.1.5;6B_254/2007 del 10 agosto 2007
consid. 3.2).
Per reati della stessa natura (ad esempio, furti o truffe o, come
nel nostro caso, infrazioni alla LStr), occorre indicare i singoli atti così
come i luoghi, i momenti e i danneggiati (Heimgartner/ Niggli, op. cit., ad
art. 325, n. 20, pag. 2521; Pitteloud, op. cit., ad art. 324 ss, n. 834, pag.
569; cfr. Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 19, pag. 1939 secondo
cui alcune parti dei diversi episodi - ad esempio, l’identico modus operandi -
possono essere sintetizzate e indicate una volta per tutte).
Anche qualora siano diretti
contro un medesimo danneggiato, i singoli atti devono, comunque, essere
chiaramente distinti tra loro (Riklin, op. cit., ad art. 325, n. 5, pag. 524),
con anche l’indicazione del momento in cui sono stati commessi (Heimgartner/Niggli,
op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521).
33. Nella fattispecie, la
parte aggiuntiva dell’atto d’accusa, così come formulata dal Presidente della
Corte di prime cure e poi ripresa integralmente nel dispositivo, punto n. 1.3.,
è estremamente generica, poiché, ad eccezione del periodo (che è stato sommariamente
definito in quello di permanenza dell’imputato in Svizzera sino all’arresto) e
del tipo di attività, non fornisce alcuna indicazione sugli estremi della
commissione del reato. In effetti, essa nulla precisa sul numero di volte in
cui l’attività sarebbe stata esercitata, sui luoghi (“in Svizzera” è una
evidente forzatura), sui committenti e neppure sul guadagno che il prevenuto
avrebbe conseguito. In questo modo non è possibile una seria valutazione della
fattispecie.
Non
giustificandosi un rinvio per sanare la lacuna, che nemmeno è sicuro possa
essere colmata, si impone un abbandono del procedimento ai sensi dell’art. 329
cpv. 4 CPP.
34. Ciò posto, non si può
in questa sede mancare di osservare come la condanna per infrazione alla LStr
si fondi unicamente sulle dichiarazioni del prevenuto, che, chiamato a
giustificare come ha fatto ad acquistare la droga, ha sostenuto di averlo fatto
con il provento di alcuni lavoretti da giardiniere che svolgeva mediamente una
settimana al mese, guadagnando fr. 80.-/100.- al giorno (verbale di
interrogatorio dib. di primo grado, pag. 7). Essendosi egli rifiutato di fare i
nomi delle persone per le quali ha lavorato, tenuto conto che l’ipotesi che
aleggiava nell’aria era quella per la quale il denaro per ottenere la droga se
lo fosse procurato con altri tipi di attività illecita, quali in primo luogo lo
spaccio di cocaina (come quella ritrovata nella penna), sorgono fondati dubbi
sull’affidabilità di queste dichiarazioni. Una condanna basata su una risposta
singola, non sostanziata, data in simili condizioni risulterebbe essere
piuttosto fragile.
A
titolo abbondanziale si osserva che, a ben vedere, qualche accenno ad una non
meglio attività lavorativa, era stato fatto da AP 1 anche prima del
dibattimento di prime cure, ma in maniera ancor più vaga, con riferimento, in
particolare, a non meglio definiti incarichi conferitigli, non si sa bene come
né quando, dai responsabili del __________ contro un compenso mai realmente
quantificato. Se la questione fosse stata ritenuta di rilievo, avrebbe dovuto
essere stata approfondita in quello stadio. Non essendo stati fatti passi in
tal senso, non si può che desumere che per il Ministero pubblico non
sussistevano gli estremi per inquisire AP 1 in relazione a questa fattispecie.
La
pena
35. Per tutto quanto
precede, AP 1 deve essere condannato per tentato omicidio e per
contravvenzione alla LStup, mente il procedimento per il reato di attività
lucrativa senza autorizzazione deve essere abbandonato.
Chiunque
intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non
inferiore a 5 anni (art. 111 CP).
L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che
se l’autore, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non
compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti
necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.
L’infrazione alla LStup
costituisce una contravvenzione sanzionata con la multa, art. 19a LStup.
Per
il concorso tra reati si richiama l’art. 49 CP, che prevede che si proceda ad
aumentare la pena per quello più grave in maniera adeguata, ma non più di una
volta e mezza il massimo della pena comminata per lo stesso. Inoltre egli è
vincolato al massimo legale della pena.
36. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto
precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne
ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione
a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa, DTF 136 IV 55 consid.
5.4).
37. La Corte di prime cure
ha condannato AP 1 a 5 anni di detenzione.
L’appellante postula, in via subordinata al proscioglimento, una
riduzione massiccia della pena.
Dal canto suo il Procuratore pubblico, con l’appello incidentale
del 3 ottobre 2016, chiede che il prevenuto venga condannato alla pena di sei
anni e sei mesi, oltre al pagamento della multa, così come rivendicato in sede
di requisitoria di primo grado.
Con la conferma della condanna per tentato omicidio e per
infrazione alla LStup, nonostante l’abbandono del procedimento per quella alla
LStr, ritenuto che quest’ultimo reato è praticamente ininfluente, questa Corte
è chiamata a commisurare la pena su basi quasi identiche a quelle su cui si è
fondata quella di primo grado.
Tutto quanto ben ponderato, le considerazioni dei primi giudici in
merito (sentenza impugnata, consid. 110 segg., pag. 77 segg.) sono in linea di
principio condivise, ma non completamente. Condiviso, anche se in base ad un
percorso di ragionamento diverso, è pure l’esito finale della commisurazione.
Ciò detto, appare necessario procedere in questa sede ad una nuova
ponderazione della pena, imponendosi basi di calcolo diverse ed essendo
necessario computare elementi nuovi, quali il dolo eventuale, non considerati
nella decisione impugnata.
In concreto, il tentato omicidio in disamina è, dal profilo
oggettivo, di una gravità situabile al di sopra del grado medio. A giustificare
una simile collocazione sulla scala di questo tipo di reato concorre
innanzitutto il fatto che è soltanto per una buona dose di fortuna che AP 1 non
risponde oggi di un omicidio consumato: non può essere dimenticato, infatti,
che la lama ha colpito il viso, orizzontalmente, solo una decina di centimetri
sopra al collo. Sarebbe bastato un altro tipo di reazione, impossibile da
prevedere e controllare, della vittima per far sì che essa andasse a recidere
organi vitali.
Anche l'arma usata, un coltello seghettato del pane, seppur
all'apparenza meno pericolosa di altri tipi di pugnale, contribuisce ad
appesantire la colpa del prevenuto: in effetti il tipo di ferite che essa
avrebbe potuto provocare sarebbe stato tale da comportare, prevalentemente, un
decesso per dissanguamento, cioè una dipartita atroce.
Non insignificante è pure il fatto che AP 1 si è sobbarcato una
marcia a passo sostenuto/corsa di almeno due chilometri per andare a recuperare
il coltello e tornare sul luogo del misfatto. Il suo atto non può essere
considerato un tutt'uno con le ingiurie che egli ha sostenuto averlo ferito.
Non vi è alcun tipo di legame di continuità temporale tra i due eventi,
elemento che rende ancor più deplorevole l'aggressione.
La spregiudicatezza e la temerarietà dell'appellante sono poi
attestate dal fatto che egli ha agito in un luogo pubblico, di fronte a
testimoni e, addirittura, a persone amiche.
Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, che dopo
il primo fendente AP 1 non si è fermato, ma ha ancora tentato a varie riprese
di accoltellare la vittima, arrestandosi solo quando __________ si è messo in
mezzo e quando ha sentito che qualcuno aveva chiamato la polizia. Egli non ha
dunque desistito spontaneamente, ma solo a seguito di ingerenze esterne.
A favore dell’appellante, evidentemente, gioca in maniera
rilevante il fatto che le ferite provocate sono rimaste al livello di lesioni
semplici e che la vittima non è mai stata, nemmeno lontanamente, in reale
pericolo di vita. A parziale contropartita di questo, va, però, rilevato come
la lesione alla mano abbia comportato un intervento operatorio da parte di un
chirurgo specializzato tutt'altro che semplice.
Un ruolo, marginale, gioca pure il fatto che PC 1 ha, comunque
sia, avuto un ruolo attivo, seppure quale reazione, nel fomentare la rabbia e
la frustrazione dell'imputato, laddove qualsiasi persona normalmente
raziocinante avrebbe lasciato perdere.
Dal profilo soggettivo rilevante, in senso aggravante, è che AP 1 abbia
deciso di ricorrere ad un’arma potenzialmente letale nonostante non si sia mai
trovato in una situazione di pericolo, non solo reale, ma neppure percepibile
soggettivamente come tale. Inoltre, non va trascurato che all’origine del
diverbio vi è stata la sua provocazione nei confronti degli uomini di colore,
la cui unica colpa è stata quella di essersi trovati in compagnia di colei che,
per lui, era la sua (ex) compagna. In questo contesto, il motivo che ha portato
all’aggressione armata - sia esso la gelosia, sia esso la volontà di salvare un
onore che, semmai è stato leso, lo è stato per colpa dell'appellante, che ha
provocato PC 1 o, comunque, non ha lasciato cadere un semplice diverbio privo
di senso tra persone che neppure si conoscevano - è indubbiamente futile,
banale al punto da potersi confondere con quelli che, come rettamente
evidenziato dai primi giudici, connotano il reato di assassinio, art. 112 CP.
Per quanto riguarda il movente, la colpa di AP 1 é, quindi, molto
grave.
Sempre in relazione alle circostanze soggettive del reato di
tentato omicidio, deve essere, poi, considerato, ad inasprimento della sua
colpa, che egli non ha agito d'impulso, ma dopo aver avuto tutto il tempo di
elaborare l'accaduto, dare il giusto peso alle ingiurie subite, e calmare la
sua rabbia: il tragitto dal lungolago al __________ (di almeno 10 minuti a
piedi per la sola andata) e quello di ritorno gli hanno consentito, oltre che
di sfogare fisicamente i fumi dell’ira, di poter ragionare su quanto stava
facendo e rendersi conto che era la cosa peggiore che potesse fare. Invece che
desistere, come il buon senso avrebbe dovuto imporgli, l’imputato ha preferito
organizzarsi in modo tale da aumentare le possibilità di successo della sua vendetta,
cercando il modo migliore per nascondere il coltello e poter sfruttare
l’effetto sorpresa.
Lo sfogo fisico della corsa e i 20 minuti di distacco non hanno
avuto alcun effetto positivo sui suoi intenti, anzi.
Tutto questo non può far altro che essere letto come
un'attestazione di una forte determinazione a delinquere.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, alla rabbia, in
questo caso, non si può assimilare una scemata imputabilità, neppure quale
elemento generico di attenuazione della pena.
La scemata imputabilità, che questa Corte nemmeno ipotizza, va
dimostrata sulla scorta di dati scientifici, ottenibili solo con l'intervento
di un perito esperto della psiche umana. Qui, una simile prova non è stata
neppure ventilata. Ma anche a prescindere da questo, volendo dimenticare che
all'origine della vicenda vi è stato il comportamento sconsiderato
dell'imputato ("stupido" come egli rettamente lo ha definito in
aula), l'ira che lo ha pervaso è sempre stata controllabile e controllata. In
effetti, AP 1 ha dimostrato di essere stato in ogni momento in grado di
ragionare e di determinarsi di conseguenza. Prova ne è che è andato sino al suo
alloggio per procurarsi l'arma, sapendo che lì c'era gente che si fidava di
lui, che quando si è rivolto ai cuochi del __________ per chiedere un coltello,
è riuscito a dissimulare la rabbia e ad apparire del tutto normale e che nel
rientro ha avuto la freddezza di nascondere la lama prima con il vestito e,
nell'ultima fase, con l'avambraccio, così da poter ridurre al minimo le
possibilità di essere fermato prima di colpire. Che lui, al momento
dell'attacco con l'arma bianca, non sia stato in grado di dominare le sue mosse
e di mirare esattamente a una parte del corpo piuttosto che ad un altra non
dipende dalla rabbia, ma costituisce una modalità comune a tutti i litigi. In
effetti, una zuffa, per definizione, si trova in antitesi con il termine “autocontrollo”
(a meno che le persone implicate non siano dei professionisti ben allenati).
Neppure possibile è trovare un elemento a favore di AP 1 in quella
che la difesa ha definito la questione culturale: per chi proviene dal mondo
arabo, gli insulti sarebbero a suo dire un tabù, per cui non possono essere
tollerati. Inoltre, in una situazione come quella in disamina, chi ha la
cultura del prevenuto trova, secondo questa tesi, inconcepibile andarsene senza
prima aver fatto in modo che gli venga portato rispetto. A prescindere dal
fatto che si tratta di mere allegazioni di parte, non sostanziate, va rilevato
che ogni persona che commette un reato ha una propria cultura ed una propria
sensibilità - che non dipende solo dall’etnia o dalla religione - in cui è
possibile trovare un motivo dietro al suo agire. A meno che questo non sconfini
in una scemata imputabilità, tutta da dimostrare, ricostruire i ragionamenti
che stanno dietro al reato non può e non deve trasformarsi in un riconoscimento
di un attenuante.
Avuto riguardo al quadro edittale, fosse confrontata ad un
omicidio consumato e commesso per dolo diretto in circostanze analoghe a quelle
qui in discussione da un autore pienamente responsabile, questa Corte
infliggerebbe all’autore una pena detentiva aggirantesi sui 14 anni.
Nella fattispecie, essendo l’omicidio solamente tentato ed essendo
le conseguenze dell'attacco con il coltello piuttosto limitate, si impone una
riduzione di circa 5 anni.
Ritenuto che l’imputato ha agito per dolo eventuale, la pena deve
essere ulteriormente e sensibilmente ridotta di altri 4 anni.
Ciò posto, la pena detentiva adeguata alla colpa dell’autore in
relazione al tentato omicidio si aggira, dunque, sui 5 anni.
Come visto sopra, la pena stabilita in funzione delle circostanze
oggettive e soggettive attinenti al reato deve essere ponderata in base alle
circostanze personali legate all’autore.
In concreto, i precedenti del condannato e il fatto che, dalla sua
scarcerazione, abbia impiegato pochissimo tempo per commettere un reato grave
come quello in discussione, aggravano la sua posizione.
Non vi sono elementi soggettivi che consentano un ulteriore
alleggerimento della sanzione, non avendo AP 1 dimostrato alcun sincero
pentimento (per il quale non è certamente sufficiente una lettera di scuse come
quella che si trova in atti), né avendo egli spontaneamente desistito
dall’aggressione. A ciò va aggiunto che la sua collaborazione nella procedura
penale non è degna di rilievo e che, come già osservato in prima sede, non vi è
segno di una reale assunzione di responsabilità.
Le circostanze personali, soprattutto con riferimento ai
precedenti penali, imporrebbero un aumento di sei mesi della pena detentiva. Ad
esso si può rinunciare, nel caso che ci occupa, in considerazione dello scarso
grado di istruzione del prevenuto, della sua difficile vita antecedente la
commissione dei reati in Italia, delle condizioni personali e di salute, del
più che oscuro futuro post scarcerazione, nonché della sensibilità alla pena,
che, tutto sommato, con una valutazione benevola, ne compensano il peso.
AP 1 è pertanto condannato alla pena di 5 anni di
detenzione. Il carcere preventivo sofferto, pari a 54 giorni, deve essere
dedotto, così come, evidentemente, deve essere computato il periodo
dell’esecuzione anticipata della pena, iniziato il 17 dicembre 2015.
A
ciò va aggiunta, per la contravvenzione alla LStup, la multa di fr. 200.-.
Pretese
civili e indennizzo dell’AP
38. L’imputato è stato
condannato a rifondere all’accusatore privato fr. 2'206.40 a titolo di
partecipazione alle spese legali di prima sede, da devolvere allo Stato del
Cantone Ticino in quanto beneficiario del gratuito patrocinio. Per il resto PC
1 è stato rinviato al competente foro civile.
Con
il suo appello, AP 1 ha chiesto di annullare questa decisione, considerato che,
venendo a cadere l’imputazione di tentato omicidio, egli nulla deve
all’accusatore privato.
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett.
a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle
spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato
vince la causa.
In
merito all’importo riconosciuto non sono state sollevate contestazioni
specifiche e la richiesta d’appello si basa sulla pretesa di proscioglimento
dall’accusa di tentato omicidio.
Prendendo
atto che l’appello contro tale condanna non ha trovato spazi e visto che le
prestazioni del patrocinatore di PC 1 sono da considerare adeguate e
necessarie, l’importo riconosciuto al dispositivo n. 3 della decisione
appellata merita di essere confermato.
Indennità ex art 429 CPP
39. Tenuto conto della sua
condanna, l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 va,
necessariamente, respinta.
Tassazione della nota d’onorario
40. Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al
dibattimento la sua nota d’onorario 6 febbraio 2017 relativa al procedimento
d’appello che espone complessivi fr. 4'631.20.-, di cui fr. 3'825.60 di
onorario (corrispondenti a 26.26 ore di lavoro) e fr. 462.55.- di spese, oltre
all’IVA.
a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito
secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si
svolge il procedimento.
b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l’onorario
dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo
il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I
201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2; STF
2P.17/2004 del 6 giugno 2006, consid. 8.5 e seg.).
c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del
tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,
consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti
in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Rückstuhl,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art.
135, n. 3, pag. 909).
d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui
va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole
conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato
ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e
sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga
complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,
pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011 inc.
17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28
dicembre 2010 inc. 60.2010.42).
e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario
ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria,
prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12 novembre
2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21 giugno 1995, in
re avv. B.; 8 novembre 1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3,
pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581;
Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).
41. Dal
tempo complessivo esposto vanno dedotte le ore che eccedono quelle della durata
effettiva del dibattimento, stimata dal difensore in 8 ore, ma risultata essere
di sole 5. Vengono così tassate 18.26 ore a fr. 180.- l’una, con conseguente
approvazione dell’onorario per fr. 2'925.60.
b. Le
spese esposte sono approvate in ragione di fr. 372.55, calcolate con il forfait
del 10%, con l’aggiunta dei fr. 80.- per la trasferta.
c. L’IVA,
calcolata nella misura dell’8%, assomma a fr. 263.85.-
d. La nota
professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 3'562.-.
e. Vista
la condanna, in caso di ritorno a miglior fortuna, art. 135 cpv. 4 CPP, il
condannato dovrà risarcire allo Stato l’intero importo anticipato per la sua
difesa.
Questo vale anche per i costi di patrocinio riconosciuti e tassati con
la sentenza di primo grado per complessivi fr. 10'678.30, come stabilito
al dispositivo n. 8.3 della stessa, impugnato con l’appello. Anche su questo
punto, dunque, le pretese dell’insorgente devono essere respinte.
Tassa di giustizia e spese
42. Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del
condannato.
La tassa di giustizia e le spese di appello dovrebbero seguire la
soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) ed essere poste a carico dell’appellante.
Nondimeno, richiamate le
specifiche circostanze della fattispecie e la disastrata situazione economica
dell’imputato, nullatenente, si impone l’applicazione dell’art. 425 CPP. Le
spese processuali di primo grado, ammontanti a fr. 7'506.25, e quelle
d’appello, consistenti in complessivi fr. 2'200.- vengono di conseguenza condonate
e poste interamente a carico dello Stato.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 10, 77, 80, 81, 84, 182 e segg.,348 e segg., 379 e
segg., 398 e segg., 425, 429 e 433 CPP;
12, 22, 42, 47, 49,
51, 111 CP;
19, 19a, 19b LStup
115 LStr
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
di AP 1 è parzialmente accolto.
II. L’appello
incidentale del procuratore pubblico è respinto.
Di conseguenza,
considerato che i dispositivi
n. 5, 6, 8.1, 8.2, 9 non sono stati impugnati e sono passati in giudicato,
1.1. AP
1 (sedicente) è giudicato autore colpevole di:
1.1.1. tentato
omicidio
per
avere,
il 24 ottobre 2015, a Muralto,
a mano di un coltello per il pane con lama della lunghezza di
circa 25.5 cm, intenzionalmente tentato di uccidere PC 1, brandendo
ripetutamente il coltello verso di lui, dall’alto verso il basso,
longitudinalmente e orizzontalmente, sfiorandogli dapprima il volto, causando
una ferita da taglio all’emivolto destro superficiale di circa 7 cm e
causandogli poi una ferita lacero-contusa in sede dorsale del quinto dito, che
ha interessato anche i tendini estensori e una frattura pluriframmentaria con
perdita di sostanza ossea;
1.1.2. contravvenzione
alla LStup
per
avere,
nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 24 ottobre 2015, a
Locarno, Muralto e in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente mediamente 2
spinelli di marijuana al giorno,
nonché
detenuto, il 5 e il 14 ottobre 2015, 0.5 grammi di cocaina, rispettivamente
0.68 grammi di marijuana, sostanze destinate al suo consumo personale;
1.2. Il
procedimento a carico di AP 1 (sedicente) relativo all’accusa di
attività lucrativa senza autorizzazione è abbandonato.
1.3. AP
1 (sedicente) è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da
dedursi il carcere preventivo sofferto e alla multa di fr. 200.- che, in caso
di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di due
(2) giorni.
1.4. Gli
oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 7'506.25 sono posti a
carico dello Stato.
1.5. In
caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 (sedicente) sarà chiamato a
rimborsare allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio
per la procedura sino al processo di primo grado, art. 135 cpv. 4 CPP, per
complessivi fr. 10'678.30.
1.6. Non
si riconoscono indennizzi ex art. 429 CPP a AP 1 (sedicente).
2. AP
1 (sedicente) è condannato a versare all’accusatore privato PC 1, fr.
2'206.40 quale indennizzo delle spese legali (da devolvere allo Stato del
cantone Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio, art. 138 cpv. 2
CPP).
3. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 2'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2’200.-
e
di per sé gravanti AP 1, in virtù del condono (art. 425 CPP), sono posti a
carico dello Stato.
4. La nota
professionale 6 febbraio 2017 dell’avv. DI 1 è approvata per:
- onorario fr.
2'925.60
- spese fr.
372.55
- IVA fr. 263.85
Totale fr.
3'562.--
e posta a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
4.1. Contro questa
decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
4.2. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via
Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
dispositivo.
4.3. In caso di ritorno a
miglior fortuna, AP 1 (sedicente) sarà chiamato a rimborsare allo Stato
anche l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura
d’appello, art. 135 cpv. 4 CPP.
5. Intimazione
a:
6. Comunicazione
a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003
Berna
- Direzione
del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.