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Decisione

17.2016.175

Appello dell’imputato parz. respinto. Condanna per tentato omicidio confermata ma per dolo eventuale (uso del coltello). Abbandono per attività lucrativa senza autorizzazione. Commisurazione della pen

8 febbraio 2017Italiano96 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti

8. In data 24 ottobre

2015 AP 1 ha aggredito PC 1 con un coltello per tagliare il pane, ferendolo

superficialmente all’emivolto destro e, in maniera più seria, alla mano

sinistra.

Come si vedrà in seguito, a fornire l’energia di attivazione per

il diverbio tra i due contendenti è stata la gelosia del prevenuto nei

confronti di una donna, allora appena maggiorenne, della regione, __________,

conosciuta un mese e mezzo circa prima dei fatti.

Sul tipo di rapporto tra loro, le versioni sono discrepanti.

L’uomo ha dichiarato che lei era la sua ragazza e che la loro relazione, iniziata

un mesetto dopo il loro primo incontro, alla rotonda di Piazza Castello, era in

quei giorni, sì, traballante, ma comunque non ancora finita (“in sospeso”,

PG 4 novembre 2011, pag. 4, 5 e 7, allegato al rapporto d’inchiesta). A suo

dire, egli era intenzionato ad avere una storia seria con lei e ad arrivare al

matrimonio.

In appello ha precisato che “con __________ ci eravamo appena

conosciuti e stavamo per fidanzarci, ma la storia è finita così, subito. Il

giorno dei fatti eravamo ancora in una situazione di crisi. Non era finita del

tutto, ma non andava bene. Non era la ragazza che aveva dei problemi con me,

piuttosto la madre. La mamma di __________ è una drogata e a me non piaceva

come si comportava con la figlia. __________, invece, non beve e non fuma. E’

proprio questo il problema: a me non piaceva che la madre la portasse nei posti

dove c’erano drogati, volevo che lei potesse frequentare gente normale.”

(VI in verb. dib. d’appello, pag. 3).

Per la giovane diciottenne (PG 31 ottobre 2015, pag. 2 segg.,

allegato al rapporto d’inchiesta), invece, tra loro non vi è mai stata nessuna

relazione amorosa. Erano semplicemente amici. Si erano conosciuti al lago, ove

lei si recava con la madre, e lui ci aveva provato subito, dicendole che voleva

mettersi con lei e che vedeva un futuro per loro. Dopo un primo periodo in cui

si è dimostrato gentile, ha iniziato a pensare che lei fosse innamorata di lui

e a palesare la sua gelosia, con atteggiamenti possessivi, anche in pubblico.

Proprio per questo, visto che la situazione stava diventando pesante, ad un

certo punto, lei ha deciso di prendere le distanze dal prevenuto e di evitarlo.

Questi, dal canto suo, ha continuato a scriverle messaggi con i quali le

comunicava di voler stare ancora con lei.

La ragazza ha, comunque sia, ammesso che la sua confidenza nei

confronti del prevenuto era stata, inizialmente, più ampia di quella che si dà

ad un amico qualsiasi: pur negando di aver mai avuto rapporti sessuali, sapendo

che lui era interessato a lei, gli aveva talvolta concesso di tenerla per mano

ed era rimasta una notte a dormire in camera sua. In quell’occasione aveva

tentato nuovamente l’approccio ma lei ha respinto le avances (PG 31 ottobre

2015, pag. 3, allegato al rapporto d’inchiesta).

La versione di __________ è stata confermata anche dalla madre di

lei, __________ (PG 31 ottobre 2015, pag. 2 segg., allegato a rapporto

d’inchiesta).

Due testi sentiti in merito, __________ (PG 28 ottobre 2015, pag.

3, allegato al rapporto d’inchiesta) e __________ (PG 30 ottobre 2015, pag. 3,

allegato al rapporto d’inchiesta) hanno sostenuto di sapere che i due ragazzi

si frequentavano e lo facevano apertamente. __________ ha asserito che si

davano anche baci in pubblico, cosa che aveva visto con i suoi occhi.

Sia quel che sia, per quanto qui d’importanza, si può concludere

che tra l’appellante e __________ vi era stata, per un breve periodo, una

relazione e che, se per la donna era ormai acqua passata, per AP 1 la storia

non era ancora definitivamente conclusa, aspirando egli ancora, a quel momento,

a farla diventare un rapporto stabile.

9. La dinamica della

prima fase di quanto accaduto il 24 ottobre 2015 non è, nei punti decisivi per

la sentenza, di per sé contestata. In effetti, dopo le prime reticenze, anche

l’imputato ha ammesso di aver avuto una discussione con la vittima perché,

mentre stava giocando a scacchi sul lungolago di Muralto - nella zona in faccia

al Ristorante __________ (ex __________), ove ci sono i gradini che scendono

direttamente in acqua - con il suo amico __________ (__________), vedendo

quella che lui riteneva essere la sua ragazza, __________, e la di lei madre in

compagnia del gruppo di 5 cittadini africani di colore si era indispettito e,

dopo averli fissati con una certa intensità, quando PC 1 gli è passato vicino

con la bicicletta - atto che quest’ultimo sostiene essere avvenuto per caso,

mentre il prevenuto ritiene essere stato volontario, a titolo provocatorio - vi

è stato uno scambio di insulti.

Sostanzialmente, non è determinante qui sapere chi ha iniziato ad

aggredire verbalmente chi, anche se è assodato che il tutto è partito da una

frase del tipo “hai problemi?” pronunciata da AP 1, con evidente tono di

sfida, all’indirizzo di PC 1 (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 4),

così come non è risolutivo appurare se sia stato il prevenuto a ingiuriare per

primo la vittima, in arabo, con l’epiteto “scopo tua madre”, come da

questa sostenuto (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 3), o se invece

sia stata lei a dirgli subito, sempre in arabo, “figlio di puttana”.

Importante è piuttosto che l’appellante, in quei frangenti, si è sentito

tacciare con quest’ultima espressione e pure con “anch’io scopo tua madre”,

così come ammesso da PC 1.

Dopo questo primo scambio verbale, AP 1 è tornato a giocare con

l’amico, mentre l’accusatore privato è rientrato nel gruppo in cui si trovavano

i suoi compagni e le due donne.

Poco più tardi il prevenuto si è alzato, impugnando una lattina di

birra che stava bevendo, per andare a parlare con __________ (detto “__________”

o “__________”), che lui già conosceva e che considerava “amico”, soprattutto

per questioni di acquisto e consumo in comune di marijuana. A suo dire, lo

avrebbe interpellato per capire per quale motivo PC 1 l’aveva insultato.

Fatto sta che vicino a __________ c’era anche la vittima e che,

subito, i due hanno ricominciato a discutere in arabo con dei toni che hanno

indotto __________, che non conosce l’arabo, a pensare che si stessero

reciprocamente ingiuriando (PG __________ 28 ottobre 2015, pag. 3, allegato al

rapporto d’inchiesta). Quest’ultimo ha quindi chiesto ad entrambi, in italiano,

di smetterla e AP 1 si è così allontanato, gettando a terra la birra.

A seguito del diverbio, l’equilibrio emotivo dell’appellante aveva

subito un’importante destabilizzazione. Egli si era sentito pesantemente offeso

dagli insulti di PC 1, che considerava inaccettabili, a maggior ragione perché formulati

in pubblico e alla presenza della sua ex compagna (sentimento irrazionale,

visto che erano state dette in arabo, lingua a lei sconosciuta, così come a

buona parte delle altre persone presenti in loco). Inoltre l’atteggiamento

assunto da __________, che a suo dire non lo aveva difeso come si aspettava,

aveva contribuito ad accrescere il sentimento di umiliazione che lo aveva

pervaso. Di riflesso, nel prevenuto è cresciuta una rabbia molto forte nei

confronti della vittima, rea di avergli fatto fare una brutta figura in

pubblico:

“Ho

buttato la lattina per terra non in direzione di __________ o di PC 1, ma sugli

scalini verso il lago. L’ho fatto perché ero arrabbiato, sia perché __________

non era intervenuto in mia difesa e continuava a ridere, sia perché PC 1 mi

aveva insultato in presenza della mia ragazza.” (MP confronto 11 dicembre 2015,

AI 61, pag. 4)

“Confermo

che quando ho lasciato il lungolago di Muralto per andare al ___________ ero

arrabbiato con PC 1 per quello che mi aveva detto. Confermo anche che avevo un

po’ di paura di lui e delle altre persone perché pensavo che mi volessero

rincorrere.

(…)

Confermo che non ero geloso per il fatto che __________ fosse in compagnia di PC

1 e di altri uomini. Ero invece rimasto male per il fatto che lui mi avesse

offeso in presenza di __________ e di sua mamma.” (MP AP 1 12 febbraio 2016, AI

84, pag. 3)

“Io

ero arrabbiato. Ero ferito nell’orgoglio, siccome ero stato insultato da tutti

davanti alla mia ex ragazza e sua madre. Inoltre anche il mio amico aveva

sorriso. PC 1 aveva insultato la mia famiglia e mia madre. (…) non è che non

riuscivo a ragionare, ma si trattava di orgoglio.” (VI dib. di primo grado,

pag. 4).

10. Dopo questo secondo

battibecco, AP 1 è rientrato dall’amico __________ e, sedutosi nuovamente per

giocare, ha iniziato a fissare il gruppetto delle persone di colore (PG __________

del 30 ottobre 2015, pag. 5, allegato al rapporto d’inchiesta).

A suo dire, PC 1, anche in questi frangenti, da lontano,

continuava ad insultarlo (VI dib di primo grado, pag. 3), cosa che la vittima

ha negato d’aver fatto.

Qualche minuto dopo, AP 1 si è alzato ed ha detto all’amico di

aspettarlo che sarebbe tornato in 5 minuti (VI __________ 30 ottobre 2015, pag.

5, allegato al rapporto d’inchiesta) e si è diretto all’Osteria __________, ove

alloggiava, distante circa una decina di minuti di marcia dal punto in cui si

trovavano.

A detta di PC 1, quando l’appellante si è allontanato, le altre

persone del suo gruppo erano già partite e lui era rimasto solo con __________

(MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 6).

11. Partito dal lungolago

di Muralto, l’accusato ha raggiunto l’Osteria __________ e, visto l’aiuto

cuoco/cameriere __________, gli ha chiesto se poteva avere un coltello (MP 26

ottobre 2015, AI 6, pag. 5; MP 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 4). Alla contro-domanda

di quest’ultimo volta a conoscere il motivo per il quale aveva bisogno di un

coltello, egli ha risposto che sarebbe servito per tagliare il pane (MP 26

ottobre 2015, AI 6, pag. 5).

Molla ha replicato che non glielo avrebbe dato, ma che però poteva

prendere un coltello di quelli in metallo che normalmente si usano come posate;

proposta che egli non ha accettato, asserendo che non andava bene (PG __________

26 ottobre 2015, pag. 2, allegato al rapporto d’inchiesta). A questo punto, AP

1 ha domandato se avrebbe potuto rivolgersi al cuoco e, avendo ottenuto risposta

affermativa, ha interpellato __________, che, fidandosi di lui e non

sospettando di nulla, gli ha dato un coltello per il pane dalla punta

arrotondata, con una lama seghettata lunga circa 25 cm e un’impugnatura in

legno di circa 13 cm (reperto TI 2015 10 1139 agli atti, la cui foto è acclusa

ad es. al verbale PG __________ 29 ottobre 2015, allegato al rapporto

d’inchiesta), con la preghiera di riportarlo subito.

In merito a quanto avvenuto al __________, AP 1 ha dichiarato: “Quando

sono arrivato al __________ ero ancora arrabbiato, per cui non ragionavo più ed

è per questo che mi sono fatto dare il coltello del pane.” (MP 12 febbraio

2016, AI 84, pag. 3). In appello ha precisato d’aver chiesto a loro l’utensile “perché

sapevo che si fidavano di me e me l’avrebbero dato” (VI in verb. dib.

d’appello, pag. 4).

E’ quindi accertato che AP 1 ha inizialmente domandato in maniera

generica un coltello e che, solo a precisa richiesta, ha specificato che gli

sarebbe servito per tagliare il pane, così come è accertato che non si è

accontentato di una semplice posata.

Appena ottenuto quanto desiderato, il prevenuto è ripartito alla

volta del lungolago di Muralto, non prima di essersi tolto, uscito

dall’albergo, il dolcevita (in alcune occasioni ha parlato di camicia, poco

importa) che indossava ed averlo avvolto attorno al braccio destro, nascondendo

così il coltello che impugnava (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 7).

Durante la sua assenza, __________ ha chiamato con il suo telefono

cellulare AP 1, per informarsi su dove si trovasse. Nel corso della breve

conversazione, quest’ultimo ha detto all’amico di attenderlo sul lungolago e ha

voluto sapere da lui se e con chi PC 1 fosse ancora in zona (PG __________ 30

ottobre 2015, pag. 5, allegato al rapporto d’inchiesta).

Giunto a destinazione, ha liberato il braccio dal dolcevita,

tenendo comunque coperta la lama con il suo avambraccio (VI dib. di primo

grado, pag. 5), e si è subito avvicinato a PC 1, che era fermo sulla sua

bicicletta e stava parlando con __________, per confrontarsi con lui con

l’intenzione, dichiarata, di spaventarlo oltre che quella di farsi rispettare:

“Confermo che

quando mi sono fatto consegnare il coltello al __________ volevo tornare al

lungolago per farmi rispettare. Con questo intendo dire che voleva che PC 1 si

rimangiasse quello che aveva detto. Volevo che mi chiedesse scusa.” (MP AP 1 1.

dicembre 2015, AI 51, pag. 5);

“Sono poi ritornato sul lungolago a Muralto perché

volevo spaventare PC 1 e fare in modo che si rimangiasse le offese che mi aveva

fatto, in modo tale che questo non si ripetesse più. Volevo farmi rispettare.” (MP

AP 1 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 3).

12. Sulle modalità con cui

il diverbio con il coltello è avvenuto vi sono varie, diverse, versioni

dell’imputato, nonché quelle dei testimoni interrogati.

La presenza di resoconti discordanti tra le parti in causa, impone

una valutazione dell’attendibilità delle loro dichiarazioni.

Per questo tipo di esame, risultano essere rilevanti la linearità

e la costanza nel tempo delle loro deposizioni, la loro logica intrinseca, la

loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni in grado di

supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2). Inoltre, è

necessario appurare se sussistono eventuali riscontri oggettivi che suffragano

una tesi piuttosto che l’altra (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid.

1.2;6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2;6P.218/2006 del 30 marzo

2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2).

Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale delle parti, che va

valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Per una più completa illustrazione dei principi su cui si fonda

l’analisi, si rinvia alla Sentenza del Tribunale federale del 30 maggio 2011

(STF 6B_539/2010; cfr. anche DTF 129 I 49, consid. 5).

13. Nel suo primo

interrogatorio del 24 ottobre 2015 (allegato al rapporto d’arresto, AI 1, pag.

8 seg.), AP 1 ha riferito che PC 1y, quando

lo ha visto, gli avrebbe detto “sei ancora qua marocchino di merda” e,

non appena notato il coltello, lo ha afferrato per il braccio destro con il

quale lo impugnava così che entrambi sono caduti sulla bicicletta. Poi gli

amici dell’AP li avrebbero separati e PC 1 gli avrebbe dato un pacchetto di

sigarette, nel quale ce n’era pure una confezionata con marijuana. Subito dopo

sarebbe stato nuovamente raggiunto da PC 1 ed i suoi amici che lo avrebbero

spintonato. Spaventato, l’imputato avrebbe ferito la vittima alla mano con il

coltello e si sarebbe poi allontanato. In quell’interrogatorio non è stato in

grado di spiegare la ferita alla guancia riportata da PC 1, ipotizzando solo

che se la sarebbe potuta essere procurata quando, dopo la ferita alla mano, si

era ritrovato sulle ginocchia.

Sentito dal procuratore pubblico il 26 ottobre 2015 (AI 6), ha

spiegato che, arrivato al lungolago, ha ritrovato la vittima, __________ (__________)

e gli altri due ragazzi di colore allo stesso posto. Si è fermato davanti a PC

1, che era ancora sulla bicicletta, e gli avrebbe chiesto perché aveva

insultato lui e sua madre e perché gli aveva detto di andarsene. In quei

momenti teneva ancora il coltello con la mano destra, avvolto nell’indumento.

Durante la discussione il suo interlocutore lo avrebbe afferrato per la

maglietta bianca e lo avrebbe tirato a sé, così che entrambi sarebbero caduti a

terra, sulla bicicletta. Una persona lo avrebbe poi trascinato per i pantaloni,

mentre PC 1 gli avrebbe afferrato il braccio destro, graffiandolo e

strappandogli la camicia che copriva l’arma. A quel punto l’imputato si è

arrabbiato, si è alzato in piedi, si è allontanato di circa 4 metri andando sul

prato, si è tolto la maglietta e avrebbe mostrato il coltello. PC 1, a sua

volta, si sarebbe messo in piedi e si sarebbe diretto verso di lui, con le

braccia alzate per picchiarlo. A quel punto lui, con la lama, lo avrebbe “picchiato

sulla mano”, dall’alto verso il basso, ferendolo. Espressamente richiesto

in merito, AP 1 ha asserito di non aver cercato di colpirlo orizzontalmente e

direttamente con il coltello, ma di essersi limitato al movimento dall’alto

verso il basso, così che la ferita alla mano è stata accidentale, non voluta.

Il

prevenuto ha pure ammesso che con il gesto fatto con il coltello (dall’alto

verso il basso) avrebbe potuto fare del male alla vittima in modo molto più

grave ed ha aggiunto che “io non l’ho provocato e se avessi voluto fargliela

pagare l’avrei aggredito subito con il coltello, cosa che invece non ho fatto”

(MP 26 ottobre 2015, AI 6, pag. 6 segg.).

All’interrogatorio del 1. dicembre 2015 AP 1, confermando la sua

versione, ha aggiunto, con molta reticenza, d’aver fatto con il coltello anche

un movimento dal basso all’alto, pur definendolo un gesto con il quale

intendeva intimare alla vittima di allontanarsi, e di averlo colpito, sempre

(quindi più di una volta), longitudinalmente:

“Arrivato davanti a PC 1 ho dapprima cercato con le

parole di chiedergli perché mi aveva insultato e di ottenere le sue scuse, ma

lui mi ha ulteriormente insultato. È stato a quel momento che ho tolto il

coltello per fargli paura.

ADR che non

volevo colpirlo. Non so neppure io cosa volessi fare. (…) lo non volevo ferirlo

alla guancia né alla mano, ma questo è avvenuto inavvertitamente durante la

lite. Mi sono reso conto di averlo colpito alla mano, ma non al viso.

ADR non

volevo uccidere PC 1, anche perché non ero abbastanza vicino a lui, ma volevo

semplicemente fargli paura, farmi rispettare e ottenere le sue scuse. Mi rendo

conto che ho comunque avuto un comportamento pericoloso, che non avevo avuto

prima di allora (…).

(…) ADR che non

ho mai cercato di colpire direttamente con il coltello PC 1, nel senso di

orizzontalmente verso il suo corpo, ma sempre longitudinalmente, come ho già

raccontato. So che un testimone ha detto di avermi visto tentare di colpire PC

1 orizzontalmente e direttamente, ma questo non è corretto. È vero che dopo

aver ferito alla mano PC 1 con il coltello ho fatto segno di allontanarsi e nel

contempo dicevo a __________ di portarlo via. Il mio gesto fatto con il

coltello impugnato nella mano destra era fatto dal basso verso l'alto ed è quindi

possibile che il testimone abbia mal interpretato questo mio gesto. Vorrei far

notare che, se ben ricordo, PC 1 portava una giacca impermeabile di colore nero

e con quell'abbigliamento non avrei sicuramente potuto colpirlo

orizzontalmente. Inoltre il coltello ha la lama molle e non rigida.” (MP 1.

dicembre 2015, AI 51, pag. 5 seg.).

In occasione del verbale di confronto con l’accusatore privato

dell’11 dicembre 2015, AP 1 ha di nuovo modificato la sua descrizione dell’uso

dell’arma, asserendo che ad un certo punto, dopo essere stato ancora insultato,

l’ha alzata, atto che ha indotto PC 1 a sollevare a sua volta la mano, così che

lui, inavvertitamente, l’ha ferito. Inoltre, ha aggiunto - contraddicendosi

nella stessa deposizione - la novità che, mentre parlava, muoveva il coltello a

destra e sinistra e che, così facendo, ha colpito senza volerlo la mano:

“Io

ho iniziato a discutere con PC 1, chiedendogli perché aveva problemi con me e

perché mi aveva insultato. A un certo punto lui mi ha nuovamente insultato, per

cui ho preso il coltello, alzandolo. A quel punto PC 1 ha alzato la mano e io

inavvertitamente l’ho colpito.

ADR

non è vero che ho cercato di colpirlo in faccia con il coltello (…). Non so

come si sia ferito alla guancia destra.

(…)

ADR ribadisco che non ho cercato di colpire direttamente PC 1 con il coltello,

ma lo muovevo a destra e a sinistra mentre parlavo dicendogli che mia mamma non

è una puttana.

(…)

AD ribadisco che non volevo colpire PC 1 con il coltello, ma unicamente fargli

paura. Muovevo il coltello a destra e a sinistra e in uno di questi movimenti

ho colpito inavvertitamente la sua mano. Quando mi sono accorto del sangue ho

smesso e mi sono allontanato.” (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 9 e

11).

All’interrogatorio finale del 12 febbraio 2016 (AI 84, pag. 3), AP

1 ha negato d’aver colpito la vittima al volto, riconoscendo invece, come fatto

in precedenza, d’averla ferita inavvertitamente alla mano quando questa ha

cercato di bloccarlo. Egli ha pure precisato che, quando ha fatto il movimento

dall’alto al basso con il coltello, era a una distanza tale (un metro e

ottanta) da non poter toccare PC 1, aggiungendo: “ricordo che avevo il

braccio steso in avanti con il quale impugnavo il coltello e lui, estendendo il

suo braccio, cercava di bloccare il mio coltello”.

Al processo di primo grado ha, una volta di più, cambiato versione,

riconoscendo d’aver tentato di colpire reiteratamente la vittima con la lama

con movimenti orizzontali, ma solo mentre si stava allontanando, per farla

andare via (VI dib. di primo grado, pag. 6). Anche la descrizione di com’è

avvenuta la lesione della mano è stata variata: “Quando parlavo con lui

chiedendogli perché mi aveva insultato, lui mi ha insultato ancora e ha alzato

la mano. Io ho alzato il coltello dicendogli che non poteva insultarmi e così

l’ho ferito al dito.” (VI dib. di primo grado, pag. 6).

14. Dalle testimonianze

delle persone che hanno assistito direttamente alla scena, il coltello ha avuto

un ruolo centrale in questo secondo litigio, è stato usato per fare del male

alla vittima sin da subito e, de facto, lo è stato a più riprese, nel tentativo

di colpirla, sia con movimenti orizzontali che con movimenti verticali.

__________ ha assistito allo scontro con il coltello solo quando

questo era già iniziato. In effetti, il turista zurighese in Ticino con la

moglie, che aveva appena parcheggiato la sua vettura vicino al ristorante __________,

si è girato in direzione dei contendenti solo dopo aver udito le loro grida;

quando, quindi, la prima coltellata era già stata sferrata. Voltando lo sguardo

verso di loro, ha visto due uomini di colore e uno di carnagione bianca,

abbronzato, con baffetti o pizzetto che impugnava nella mano destra un coltello

di circa 30 cm:

“Verso le 17:40 abbiamo udito delle grida ed ho

guardato in quella direzione. Ad una distanza di circa 15-20 metri al massimo

da me vi erano 3 uomini.

(…) Ho capito la parola “puttana” e “dammi il

coltello”.

(…) Inizialmente ha tentato direttamente di colpire la

persona di colore vestita di nero al ventre.

La tentata coltellata è stata fatta in modo

orizzontale e diretto. Successivamente agitava in aria il coltello.

Successivamente la persona ferita riusciva a spingere

via l’autore. Di seguito la persona di colore che è stata aggredita è riuscita

a dare una pedata all’aggressore.

In seguito la persona con in mano il coltello tentava

ancora più volte di colpire la persona di colore vestita di nero agitando il

coltello a destra e sinistra, praticamente agitandolo in aria.

La persona vestita di nero in questi frangenti metteva

le mani in avanti per difendersi ed in questo momento è stato ferito alla mano.

(…)

D: Vi erano altre persone coinvolte nella lite?

R: Solo le

tre persone, ma una è rimasta estranea ai fatti e non ha partecipato alla lite,

anzi tentava di calmare la situazione e dividere i contendenti.” (PG __________

24 ottobre 2015, pag. 2 segg., allegato al rapporto d’inchiesta)

__________, che si trovava per caso in zona alla guida della sua

auto, mentre era fermo al semaforo ha notato una persona dalla carnagione

olivastra, in canottiera, attraversare di corsa le strisce pedonali davanti a

lui. In seguito, lo ha visto impugnare un oggetto cromato di fronte ad un

gruppetto di persone ed agitarlo in maniera minacciosa. Egli ha confermato che

l’imputato era molto vicino ai ragazzi aggrediti, pur non potendo dire se uno

di essi sia stato colpito (PG __________ 24 ottobre 2015, pag. 2 seg., allegato

al rapporto d’inchiesta).

__________, sentito quale persona informata sui fatti, ha

spiegato:

“Dopo che AP 1 se n’è andato anche gli africani se ne

sono andati perché dovevano andare a mangiare in caserma. Anche la __________ e

la mamma sono andate (…). Insomma alla fine siamo rimasti io e __________ e

avevamo deciso di andare a casa a cucinare mi pare un pollo. (…) __________

così si è messo in sella alla bici mentre io mi sono incamminato in direzione

della piazza Grande. __________ si è fermato all’altezza dove c’era il russo e

hanno parlato un po’ in inglese e un po’ in italiano. Ho sentito che il russo

era dispiaciuto con quello che era successo e pensava che magari noi non gli avremmo

più rivolto la parola. Io dicevo che era tutto a posto. Io ho lasciato che __________

continuasse a parlare con il russo quindi io mi sono incamminato verso il

Debarcadero e dopo aver fatto forse 20 passi ho visto arrivare di corsa verso

di me AP 1. AP 1 era agitato e mi diceva che sua mamma non è una puttana per

cui si è rimesso a correre e io mi sono voltato e ho visto che AP 1 stava

andando verso __________.

ADR ricordo che AP 1 aveva un coltello nella mano

destra e quando mi sono voltato per vedere dove andasse ho visto la lama di un

coltello dietro al suo braccio. Insomma impugnava il coltello in maniera da non

farlo vedere dal davanti.

(…) Quando ho visto che AP 1 stava camminando

velocemente e con decisione verso __________ io mi sono voltato e ho chiamato

ad alta voce “__________”. Ho visto che __________ mi ha guardato e si è

accorto che stava arrivando AP 1 ma ormai era già lì. Ho potuto ben vedere che __________

Considerandi

era in sella alla bici e AP 1 che con il coltello che aveva in mano destra ha colpito

in faccia. Ricordo che AP 1 ha proprio dato una coltellata in faccia a __________

che fortunatamente ha avuto l’istinto di andare indietro per poi cadere a

terra.

AP 1 cercava ancora di colpire __________ perché ho

proprio visto che agitava il coltello nel senso che lo brandiva da destra a

sinistra proprio per colpire _______. Ho visto anche che AP 1 ha tentato di

colpire __________ con dei colpi dritti orizzontali verso di lui.

Confermo che quando __________ era caduto a terra AP 1

ha cercato di colpirlo ma lui era veloce perché riusciva a schivare i colpi in

quanto si era subito rialzato. __________ ha cercato di evitare le coltellate

andando indietro.

ADR io mi ero avvicinato a loro quando ho visto che AP

1.

stava andando verso __________ e stimo che avessi una distanza da loro di

circa 5-6 passi. Infatti ricordo che in quei momenti AP 1 era fuori, urlava ma

non ricordo in che lingua e io volevo intervenire per dividerli ma non volevo

nemmeno essere ferito.

So solo che a un certo punto, __________ ha cercato di

afferrare le mani di AP 1 e ci è anche riuscito. A pensarci bene __________

aveva preso i polsi ma AP 1 continuava ad agitarsi per liberarsi dalla presa ma

poi __________ ha lasciato le sue mani e io mi sono messo in mezzo.

Per quanto concerne la ferita di __________ io so solo

che alla fine avevo visto che la sua mano perdeva sangue ma non ho visto il

momento esatto in cui è stato colpito.

AP 1 era molto veloce con il coltello e lo brandiva da

destra a sinistra, poi lo maneggiava dall’alto in basso per poi tentare di

colpirlo in modo orizzontale. (…) Tutta la scena sarà durata circa 3-4 minuti.

La lite è finita perché io mi sono messo in mezzo e ho

guardato AP 1 negli occhi dicendogli di smettere mentre __________ si

allontanava e stava dietro di me. A AP 1 dicevo che non lo avrei lasciato

passare.

AP 1 aveva sempre il coltello in mano e mi diceva che

lasciava il posto perché mi rispetta e che voleva andare a cercare la puttana.”

(PG __________ 28 ottobre 2015, pag. 3 segg., allegato al rapporto

d’inchiesta).

__________, cameriera al ristorante __________ - posizionato di

fronte al lungolago di Muralto, ad una distanza di oltre 60 m dal luogo dei

fatti (in base alle misurazioni con google maps) - mentre stava servendo delle

bibite a clienti seduti ai tavolini esterni, ha sentito delle urla. Alzato lo

sguardo, ha notato un gruppo di tre uomini, due dei quali stavano litigando,

mentre il terzo cercava di separarli. La donna ha visto il ragazzo dalla pelle

chiara manovrare in aria, da destra a sinistra, in direzione del ragazzo di

colore un attrezzo, ad una distanza che ha stimato essere di circa 2 metri. In

un secondo tempo, quando stava scappando, ha visto che l’oggetto in questione

era un coltello per il pane, che egli si era infilato nei jeans (PG __________

del 29 ottobre 2015, pag. 3 seg., allegato al rapporto d’inchiesta).

__________, che si trovava inizialmente a 2-3 metri dalla scena

(divenuti in seguito 10 metri perché si è un po’ scostato per timore) ha

illustrato come, quando AP 1 ha raggiunto PC 1, che era a suo dire in moto

sulla sua bicicletta, ha subito usato il coltello contro di lui, con un

movimento dall’alto verso il basso. L’accusatore privato ha tentato di

difendersi alzando la mano ma - sempre secondo il cittadino ucraino - probabilmente

è stato colpito perché ha lanciato un urlo. Dopo questo primo colpo, al teste è

sembrato che la vittima, subito scesa dalla bicicletta, avesse cercato

nuovamente di difendersi, sempre alzando la mano e indietreggiando. Circa le

modalità di aggressione con l’arma, __________ ha dichiarato dapprima di aver

avuto l’impressione che il prevenuto volesse colpire il viso e/o la mano

dell’antagonista, per poi aggiungere, subito dopo, di aver avuto più

l’impressione che volesse colpire le braccia. L’interrogato ha pure notato che __________

ha cercato di intromettersi per sedare la lite. Lui, invece, non ha avuto il

coraggio di farlo ed è riuscito solo a dire di smetterla. Aveva paura che

l’amico potesse prendersela anche con lui. L’aggressore aveva, a suo modo di

vedere, la chiara intenzione di colpire la vittima e, di conseguenza, quando

questa cercava di indietreggiare, andava verso di lei urlando “allora mia

mamma è una puttana?”. Il coltello veniva maneggiato dall’alto al basso e,

qualche volta, in maniera tale da formare una X, con colpi dati obliquamente

dall’alto al basso. Per contro, __________ non ha visto AP 1 sferzare fendenti

in direzione orizzontale (PG __________ 30 ottobre 2015, pag. 6, allegato al

rapporto d’inchiesta).

__________, cittadino tunisino ospite dell’Hotel __________ come AP

1, ha visto, da lontano, quest’ultimo correre con il coltello impugnato in modo

che la lama fosse coperta dall’avambraccio, al quale era appoggiata, e, non

appena raggiunto l’antagonista, ha sferrato un colpo da destra verso sinistra,

con la lama sempre nella posizione lungo l’avambraccio. Lui ha notato solo un

colpo di coltello, che ha poi provocato la lesione alla mano del malcapitato,

perché la visuale era in parte ostruita dalla vegetazione (PG 3 novembre 2015,

pag. 4 seg., allegato al rapporto d’inchiesta).

15.

PC 1 è stato

interrogato due volte. Nel primo verbale egli ha dichiarato:

“A

questo punto mi sono girato verso i semafori dell’imbarcadero poiché _____

stava già camminando in direzione della mia macchina.

Come

mi stavo girando ho sentito __________ dire “attenzione” e poi ho visto che

stava arrivando verso di me il marocchino a torso nudo con un coltello infilato

dentro nei pantaloni davanti mentre l’altro coltello lo aveva nella mano destra

che era alzata.

(…)

Il marocchino ha dato un colpo dall’alto verso il basso che mi ha ferito in

faccia. (…) Quando sono stato colpito mi trovavo in sella alla bici. Dopo ho

gettato la bici e sono andato indietro ma il marocchino veniva verso di me e

cercava di attaccarmi nel senso che agitava il coltello dall’alto verso il

basso in aria dicendomi “ti ammazzo” “hai insultato mia madre”.

Il

marocchino cercava di colpirmi nel senso che agitava il coltello verso di me

avvicinandosi per poi volermi colpire.

Io

volevo prendere la sua mano che aveva in mano il coltello per prenderglielo

anche se vedevo che aveva nei pantaloni davanti.

Ho

cercato di prendere il coltello siccome il marocchino continuava a venire verso

di me ma sono stato ferito. Infatti quando lui agitava il coltello in mano ho

cercato di afferrare con la mia mano sinistra la sua mano destra ma sono stato

ferito. Il marocchino mi ha accoltellato nel senso che mi ha colpito quando ho

cercato di disarmarlo o meglio di bloccargli la sua mano.

La

lama mi ha ferito al mignolo e mi ha fatto un bel taglio. Infatti il mio

mignolo l’ho visto penzolare. Io ho urlato dal male e quasi sono andato in

terra, nel senso che mi sono abbassato verso la mia sinistra.

Io

ho cercato di scappare verso i giardini e ricordo di aver sentito la gente

presente dire “chiamate la polizia”.

Il

marocchino continuava a venire verso di me con l’intenzione di colpirmi perché

ho visto che agitava ancora il coltello verso di me mentre io andavo indietro

verso i giardini. Il marocchino continuava sempre ad insultarmi in arabo.

A

un certo punto il marocchino se n’è andato forse perché ha sentito la gente

dire “chiamate la polizia”.

(…)

Per quanto mi concerne voglio dire che questo marocchino ha cercato di

uccidermi e io ho cercato di difendermi ma non avevo armi.” (PG PC 1 27 ottobre

2015, pag. 4 e pag. 8, allegato al rapporto d’inchiesta).

Al verbale di confronto con l’appellante ha ribadito di aver visto

questi corrergli incontro con il coltello per il pane in mano ed un altro infilato

nei pantaloni. Diversamente dal primo interrogatorio, in questo PC 1, almeno

inizialmente, non ha più raccontato d’essere stato avvertito da __________

dell’arrivo dell’antagonista, ma di essersene accorto perché egli, mentre lo

stava per raggiungere, prima di sferrare il colpo che lo ha ferito di striscio

alla guancia, lo aveva insultato ad alta voce: “Lui era vicino a me ed è per

questo che mi sono tirato in dietro. E’ per questo che mi ha preso unicamente

di striscio sull’orecchio e sulla guancia destra. Se lui non avesse parlato ed

io mi fossi accorto di lui, mi avrebbe sicuramente colpito al volto.

Probabilmente prima di colpirmi mi ha detto “Adesso ti faccio vedere io negro

di merda”” (MP di confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 8). Nel proseguo

della verbalizzazione, tuttavia, ha lasciato spazio anche alla versione del

primo interrogatorio, riconoscendo come possibile che egli l’abbia visto

arrivare, pochi secondi prima dell’attacco, e che era pure possibile che __________

(__________) l’avesse avvertito urlando il suo nome.

Quanto successo dopo la prima coltellata è stato poi illustrato in

linea con quanto già fatto in precedenza: egli ha lasciato subito cadere la

bicicletta, cercato una via di fuga e tentato di difendersi. L’accusatore privato

ha pure ribadito d’essersi ferito nel tentativo di afferrare la mano con cui

l’aggressore impugnava l’arma, così come che AP 1 ha tentato a più riprese di

colpirlo. Sulla modalità d’azione ha affermato che “il primo colpo con il

coltello AP 1 me l’ha dato dall’alto verso il basso. Gli altri me li dava in

tutte le direzioni, cercando di colpire la parte del mio corpo più vicina a

lui. In uno di questi movimenti lui ha visto la mia mano e mi ha colpito.

Mentre lui tentava di colpirmi, io cercavo di schivare i colpi e mi spostavo

continuamente, anche se dopo avermi colpito alla mano, stavo per svenire.”

(MP di confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 10).

PC 1 ha ripetuto nuovamente, poi, che AP 1, durante l’attacco, gli

avrebbe urlato “ti ammazzo” (MP di confronto 11 dicembre 2015, AI 61,

pag. 11).

16.

Le fotografie in atti

delle ferite riportate dall’accusatore privato, così come i relativi

certificati medici (AI 27), attestano una lesione da taglio superficiale

all’emivolto destro con direzione orizzontale che va dalla guancia verso la

parte superiore dell’orecchio, e una profonda ferita da taglio lacero contusa

in sede dorsale del V dito della mano sinistra (quindi sulla parte superiore

della mano) “con impotenza funzionale estensoria e non flessoria, esposizione

tendinea del tendine estensore del V dito mano sinistra zona IV”, oltre

alla “frattura pluriframmentaria, dislocata metaepifisaria prossimale della

falange prossimale del V dito mano sinistra”.

In

merito, la perizia medico legale 28 dicembre 2015 ordinata dal Ministero

pubblico alla dr.ssa __________ (AI 71) ha concluso che lo sfregio al volto

appare essere una superficiale lesione cutanea lineare il cui mezzo di

produzione non è identificabile sulla sola scorta della ferita ma che, a fronte

delle dichiarazioni rese, appare certamente compatibile per essere stata

prodotta da un superficiale scivolamento della lama del coltello sulla cute

(pag. 3). Per contro la lesione alla mano è stata sicuramente prodotta con

un’arma da taglio che ha agito sulla cute con direzione prossimo-distale e

inclinazione dorso-palmare ed appare compatibile per essere stata prodotta con

l’arma sequestrata (pag. 3).

In

altri termini, a prescindere dalle dovute generiche riserve, considerato che

prima dell’attacco PC 1 non presentava alcuna ferita e che la dinamica

descritta, anche volendo considerare valide tutte le versioni proposte, non

lascia spazi per ipotizzare altre possibili cause, è certo che entrambe le

lesioni sono state la conseguenza diretta dell’uso del coltello per il pane

fatto dall’appellante contro l’accusatore privato.

Quale ulteriore elemento oggettivo a carico dell’imputato, vi sono

i risultati degli esami del DNA, che hanno permesso di rinvenire tracce di

quello dell’accusatore privato sia sulla lama del coltello del pane che sulla

maglietta di AP 1 (AI 38). Per di più, pure sul manico in legno dell’arma

impropria sono state rinvenute tracce tali da non poter escludere che si tratti

del DNA della vittima e di quello di AP 1 (AI 38).

17.

Anche sulla fine della

lite vi sono versioni discordanti. Il prevenuto ha sostenuto che, non appena ha

visto il sangue sulla mano di PC 1, si è fermato e si è allontanato, per poi

nascondere il coltello vicino alla bucalettere di un immobile su una via nelle

vicinanze (MP AP 1 26 ottobre 2015, AI 6, pag. 7; MP AP 1 12 febbraio 2015, AI

84, pag. 2).

La vittima, per contro,

ha asserito che l’assalitore si sarebbe allontanato perché avrebbe sentito

qualcuno gridare d’aver chiamato la polizia. Egli ha parimenti rilevato come

nel corso dell’alterco, __________ (__________) sia intervenuto per cercare di

fermarlo (MP confronto 11 dicembre 2015, AI 61, pag. 10). In quei momenti, ad

ogni buon conto, la sua attenzione era indirizzata, comprensibilmente, sulla

ferita, per cui non è stato in grado di fornire risposte apodittiche circa ciò

che è avvenuto: “ADR rispondo che non ho visto se AP 1 ha cercato di colpire

anche __________, poiché quando mi sono accorto di essere stato ferito alla

mano ero preoccupato pe quello che mi era successo.” (MP confronto 11

dicembre 2015, AI 61, pag. 10).

__________ ha spiegato che l’imputato si è, ad un certo punto,

tolto la canottiera e, con il coltello in mano, è scappato in direzione della

stazione. Davanti al ristorante Sensi si è messo l’arma sul dorso, nascosta in

parte nei pantaloni. Egli ha iniziato la salita di via Cattori per poi

immettersi in una viuzza laterale (PG __________ 24 ottobre 2015, pag. 3,

allegato al rapporto d’inchiesta).

__________ ha raccontato che la lite è terminata perché lui si è

frapposto tra i due rivali e, guardando AP 1 negli occhi, gli ha detto di

smettere, mentre PC 1, dietro di lui, ha potuto allontanarsi (PG __________ del

28.

ottobre 2015, pag. 4, allegato al rapporto d’inchiesta).

__________ ha confermato che __________ ad un certo punto si è messo

fra i litiganti e non si è più spostato, inducendo AP 1 ad andarsene: “A un

certo punto è intervenuto __________ che si è messo davanti a PC 1 e AP 1

diceva a PC 1 “io ho rispetto di te non ti voglio colpire, spostati” ma __________

è rimasto al suo posto. AP 1 a questo punto si è girato ed ha attraversato la

strada sulle strisce pendonali (…)” (PG __________ del 30 ottobre 2015,

pag. 7, allegato al rapporto d’inchiesta).

__________, che comunque sia non poteva vedere tutta la scena

dalla sua posizione, ha dichiarato che l’imputato se ne è andato appena ha

capito d’aver ferito l’antagonista (PG __________ del 3 novembre 2015, pag. 4,

allegato al rapporto d’inchiesta).

L’imputato è, poi, stato fermato nelle vicinanze da una delle

pattuglie della polizia allertate da diverse persone che avevano assistito ai

fatti.

18.

La perizia medico

legale relativa alle lesioni riportate da PC 1, ordinata dal Ministero pubblico

alla dr.ssa __________ ha stabilito, da un lato, che l’accusatore privato non

si è mai trovato in pericolo di vita. Tuttavia, sempre secondo il medico

legale, lo strumento utilizzato avrebbe potuto certamente causare lesioni assai

più gravi di quelle provocate e potenzialmente letali, se utilizzato come strumento

da taglio su differenti distretti anatomici, come ad esempio il collo, con un

colpo inferto con la lama diretta perpendicolarmente alla cute. Infatti, in

quella regione decorrono, in posizione superficiale, grossi vasi sia arteriosi

che venosi che, se lesi, determinano una massiva fuoriuscita di sangue con

sviluppo, nell’arco di pochi minuti, di uno shock emorragico e, quindi, del

decesso (AI 71, pag. 4).

19.

Ben ponderate le prove

assunte, tenuto conto che l’imputato non è stato per nulla lineare, ha fornito a

più riprese, sui punti cardine della vicenda, versioni differenti ed ha fatto

ammissioni solo quando è stato messo alle strette, considerato che le foto

delle lesioni in atti attestano di un taglio al viso orizzontale e che vi sono

dei testi assolutamente neutrali, sui quali si può fare affidamento, questa

Corte condivide le conclusioni di quella di prime cure circa lo svolgimento dei

fatti.

Di

conseguenza, in prima battuta, in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si richiamano

le motivazioni contenute nei considerandi 93 e segg. della sentenza impugnata.

Le deposizioni lineari e tra loro convergenti, nei punti

essenziali, di __________, __________, __________, __________, __________, __________

e PC 1 consentono avantutto di smentire l’imputato su quanto ha dichiarato in

merito alla fase topica del litigio e su quelle che egli ha asserito essere

state le sue intenzioni. In effetti, l’analisi incrociata delle dichiarazioni

riportate nei considerandi che precedono, permette di concludere che l’arma è

stata recuperata ed usata da AP 1 per attaccare la vittima con la chiara

intenzione di ferirla.

E’ accertato che il primo colpo è stato dato proditoriamente da AP

1.

non appena è riuscito ad avvicinarsi a sufficienza per colpire la vittima, e

che è stato sferrato dall’alto verso il basso. Pure acclarato è che solo grazie

all’avvertimento di __________, PC 1 è riuscito, all’ultimo istante, a schivare

la lama levandosi dalla traiettoria. Lo testimoniano le dichiarazioni dei testi

che si sono trovati più vicini alla scena ed hanno potuto meglio vedere cosa è

accaduto, cioè __________ e __________: credibili su tutti i fronti, sia per la

coerenza delle loro dichiarazioni, sia per la logica e fluidità intrinseca

delle loro descrizioni dei fatti, sia per i punti in comune con le deposizioni

degli altri testi e della vittima. A tal proposito non si può dimenticare che,

di tutte le persone sentite, loro due sono stati gli unici, oltre ai

protagonisti diretti, ad assistere alla scena sin dall’inizio. L’attenzione di

una parte degli altri testi su quanto stava accadendo è stata attirata dalle

urla, quindi quando l’attacco era già iniziato, mentre l’altra parte aveva una

visuale ostruita, rispettivamente doveva concentrarsi su altre attività quali

la guida o servire i clienti, sicché non hanno avuto la possibilità di

assistere ai fatti nella loro interezza.

D’altronde, un assalto con il coltello immediato, senza tentativo

di avviare un dialogo, si concilia certamente di più con il fatto che l’imputato,

a corsa, sia andato sino al __________ per recuperare un arma, che abbia

rifiutato di prendere una semplice posata, che abbia corso sino a raggiungere

la vittima e che, sino all’ultimo istante, l’abbia tenuta nascosta a

quest’ultima celandola con l’avambraccio. Tutti indizi di una volontà di

passare all’azione, non di semplicemente limitarsi a una discussione o di

spaventare l’avversario. In questo caso, infatti, avrebbe avuto più senso far

vedere la lama già da lontano o quantomeno all’inizio della discussione (che

questa Corte non ritiene credibile essere avvenuta) che AP 1, in maniera non

credibile, sostiene aver tentato di avviare prima di essere stato nuovamente

insultato ed aver usato l’arma.

Ciò posto, il fatto che il prevenuto abbia estratto il coltello ed

abbia approfittato, con il primo fendente, dell’effetto sorpresa, esclude ogni

ipotesi di un uso ad effetto intimidatorio. Pure irrealistico è pensare ad uno

scopo difensivo.

Questa

conclusione è sorretta da quanto dichiarato dai testi (tutti) e dall’accusatore

privato in merito a ciò che è avvenuto dopo il primo colpo. In effetti, la

descrizione degli eventi che essi hanno fornito - presa in maniera complessiva

e in considerazione delle differenti possibilità di prendere atto di ciò che

stava accadendo, influenzate dal momento in cui hanno rivolto lo sguardo a ciò

che stava accadendo, dalla distanza e dalla visuale che potevano avere sugli

antagonisti - porta a stabilire che la lama è stata brandita per essere vibrata

a destra e a manca a più riprese, sempre con movimenti che andavano nella

direzione dell’accusatore privato. Movimenti che non avevano alcuna logica e

che sono stati effettuati prevalentemente dall’alto al basso, in maniera

obliqua (a X), ma anche orizzontalmente e probabilmente anche dal basso all’alto.

Pure acclarato

è che la reazione della vittima è stata quella di lasciar cadere la bicicletta a

terra e di tentare di sfuggire indietreggiando, rispettivamente di allontanare

l’aggressore e di fermare la mano con cui impugnava il coltello.

Le prove in

atti, poi, portano a stabilire che l’imputato ha tentato di colmare la distanza

tra lui e la vittima quando questa ha tentato di sfuggirgli in maniera

sconclusionata dettata, inevitabilmente, dallo stupore e dalla paura,

riavvicinandosi a lei a più riprese, sempre brandendo l’arma con l’intenzione

di colpirla e riuscendo, con alcune di queste sciabolate, ad arrivare ancora

molto vicino alla parte superiore del corpo di PC 1, come illustrato in maniera

credibile, oltre che da questi, anche da __________ e __________.

Il fatto che

alcuni testi (__________, __________ e __________) abbiano riferito che AP 1

agitava il coltello in aria, non deve indurre nell’errore di pensare che quanto

la loro visto fosse piuttosto uno show intimidatorio, fatto a distanza e senza

rischi per l’antagonista. In effetti, __________ ha dichiarato anche le parti

erano molto vicine e __________ che AP 1 ha tentato più volte di colpire PC 1. __________

ha stimato in due metri la distanza tra loro, ma su questa indicazione non si

può fare grande affidamento, poiché ha assistito ai fatti da una distanza di

oltre 60 m, distratta dal suo lavoro al punto che è rientrata al ristorante e

poi è nuovamente uscita sulla terrazza e perché ha con ogni evidenza assistito

solo ad una parte della lite.

Quando un

fendente va a vuoto - perché mal assestato o perché schivato - risulta

inevitabilmente essere scoccato nell’aria.

Che la

distanza tra imputato e aggressore sia stata molto ravvicinata è tra l’altro

attestato già dal semplice fatto che PC 1 ha subito ben due ferite da arma da

taglio.

I testimoni

sono parimenti credibili nella loro descrizione delle circostanze nelle quali

il diverbio è terminato, e meglio laddove hanno spiegato che l’appellante non

si è fermato e allontanato spontaneamente, ma solo dopo l’intervento di terze

persone.

A tutto ciò va pure aggiunto che la violenza con cui è stata assestata

la coltellata che ha ferito PC 1 alla mano, desumibile - pur tenuto conto della

possibilità che sia stata amplificata dalla forza del movimento contrario del

braccio della vittima - dalla profondità della lesione e dalle sue conseguenze,

non si concilia minimamente con un atto intimidatorio nel vero senso del

termine.

20.

Riassumendo, tutto quanto ben

ponderato, questa Corte accerta pertanto che i fatti, nella seconda fase, si

sono svolti come segue:

AP 1, dopo essere espressamente andato al __________ per

recuperare un coltello da usare per aggredire la vittima, cosciente che quello

era il luogo dove avrebbe potuto più facilmente procurarselo sfruttando la

fiducia del personale, è tornato, sul lungolago di Muralto ove sapeva, grazie

alla telefonata ricevuta dall’amico __________, avrebbe ancora trovato PC 1,

nascondendo l’arma all’interno della camicia arrotolata che si era appositamente

levato. Giunto in prossimità della vittima, che si trovava ferma a cavallo

della propria bicicletta e stava discutendo con __________, si è liberato

dell’indumento, impugnando il coltello a rovescio, in modo tale che la lama

rimanesse celata lungo l’avambraccio.

Sfruttando l’effetto sorpresa, egli, in preda all’ira, si è subito

avventato su PC 1. Il primo colpo, assestato proditoriamente, ha potuto essere

evitato dall’accusatore privato, accortosi all’ultimo istante dell’aggressore

grazie alle urla d’avvertimento del suo amico __________ che aveva visto la

lama, solo con un brusco movimento all’indietro.

Nonostante la pronta reazione, che ha impedito all’aggressore di

andare completamente a segno, la vittima si è provocata la lunga ferita

superficiale che dalla guancia arriva fin quasi alla parte alta dell’orecchio.

Tenuto conto delle foto in atti della stessa, non si può che concludere che la

lama ha raggiunto il volto con una direzione orizzontale rispetto allo stesso.

Sin da queste prime battute, l’aggressione è stata accompagnata da

urla da parte del prevenuto, con le quali chiedeva spiegazioni in merito agli

insulti che, nel diverbio precedente, aveva ricevuto da lui in risposta ai

suoi.

In seguito, AP 1, si è ulteriormente avventato sull’antagonista,

cercando ancora di colpirlo con il coltello, facendo con esso movimenti un po’

in tutte le direzioni: sia a X, che verticali, che orizzontali, tutti sempre

verso di lui. In questi frangenti l’unica reazione di PC 1 è stata quella di

indietreggiare ulteriormente e di cercare di difendersi alzando le mani e

tentando di afferrare il braccio con il quale l’imputato impugnava l’arma.

Proprio in uno di questi tentativi, l’accusatore privato è stato ferito alla

mano.

La potenza e la violenza con cui l’attacco con il coltello è

avvenuto, che trovano, come detto, riprova nella profondità della ferita alla

mano della vittima, rendono del tutto inverosimili le affermazioni

dell’appellante laddove ha sostenuto che la lama era agitata in aria con scopo intimidatorio,

per spaventare la vittima e per indicarle di andarsene.

Nonostante AP 1 si sia reso conto d’aver ferito PC 1 perché lo ha

visto sanguinare, egli non ha desistito spontaneamente dall’attacco, ma si è

allontanato solo dopo che __________ si è messo in mezzo e dopo aver sentito

che qualcuno aveva allertato la polizia.

Infine, sullo stato psicologico e sulle intenzioni dell’imputato,

questa Corte non ha alcun dubbio che egli, profondamente offeso ed arrabbiato

(MP AP 1 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 3), volesse vendicarsi per le offese che

riteneva aver ingiustamente subito facendo del male a PC 1. Che la situazione

fosse altamente pericolosa ed imprevedibile è stato confermato anche dall’amico

__________, che, pur essendo “dalla sua parte”, non ha osato avvicinarsi per il

timore che se la prendesse anche con lui.

Diritto

art. 111 CP

21.

Commette omicidio

intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una

persona.

Il

tentativo, art. 22 CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi

soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza

che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid.

1.4.2

pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento

intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10

luglio 2012 consid. 1.1.1).

Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o

un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine

che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il

rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo

eventuale (DTF 133 IV 9 consid.

4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si

produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel

caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid.

4.2

).

22.

E’ indubbio che anche

un coltello per il pane con lama di 25 cm circa, solida e seghettata,

nonostante la punta arrotondata, sia uno strumento idoneo a provocare la morte

di una persona, come dichiarato dal perito giudiziario (AI 71).

Questo già solo

in teoria. Nel caso che ci occupa, poi, la lama ha dimostrato concretamente di

essere sufficientemente affilata per tagliare con facilità, anche

profondamente, non solo il pane, ma pure la carne umana e, persino, per incidere

seriamente le ossa, come quelle di una falange.

Se usato,

quindi, in modo tale che il filo della lama scorresse lungo la cute della

vittima in un distretto corporeo ove vi sono organi vitali o vasi sanguigni

primari, come quella del collo, ma non solo (ad esempio anche quello sotto la

clavicola e sotto al braccio ove è posizionata l’arteria subclavia, oppure

quello percorso dall’arteria femorale), il coltello in questione avrebbe potuto

cagionare ferite potenzialmente letali.

In una situazione dinamica, nella quale l’aggressore non ha il

controllo sui movimenti della vittima e, come in questo caso, tenta di colpire

un po’ a casaccio - come capita - provocando inevitabilmente anche delle

reazioni confuse da parte della persona presa di mira, è praticamente

impossibile prevedere dove andrà a finire la coltellata, sicché il rischio che

un fendente recida un vaso sanguigno primario, è concreto ed elevato. Così come

alto, di riflesso, è il rischio che un simile gesto abbia conseguenze fatali.

23.

Sotto l’aspetto soggettivo, agendo

come ha fatto, non sussistendo la prova dell’intenzione diretta di uccidere (riconosciuta

invece in prima sede), ma solo quella che egli volesse fare del male

all’accusatore privato, si può in ogni caso concludere che l’appellante ha

commesso il reato per dolo eventuale, essendosi assunto il rischio, fondato, di

tranciare zone vitali con conseguenze mortali. E’ un fatto giuridico notorio

che anche con la lama seghettata di un coltello per il pane di grosse

dimensioni come quello in questione è possibile provocare tagli profondi che

possono raggiungere facilmente vasi sanguigni importanti, reciderli e portare

rapidamente la persona che ha subito l’aggressione ad una morte per

dissanguamento. Così come è a tutti conosciuto che tale rischio è elevato alla

potenza se le stoccate raggiungono il collo. Essendo la punta del coltello

arrotondata, questo non penetra direttamente nella carne, ma vi scorre, potendo

cagionare uno squarcio profondo di grosse dimensioni, che, se danneggia appunto

vene o arterie primarie, risulta essere addirittura più difficilmente

contenibile rispetto a una ferita di punta (ragionamento applicato in

considerazione di quelli ben esposti nelle STF 6B_808/2013 del 19 maggio 2014,

consid. 2.3.;6B_475/2012 del consid. 2).

D’altronde lo

stesso imputato ha dovuto riconoscere, seppur con l’aiuto dell’interrogante e

con un ragionamento a posteriori, che con le sue gesta avrebbe potuto anche

uccidere l’accusatore privato (MP 12 febbraio 2016, AI 84, pag. 3).

Di conseguenza, l’appellante ha preso in considerazione per lo

meno che un attacco come quello portato a PC 1 potesse con elevata probabilità

provocargli delle ferite letali.

Su questo punto, l’appello è pertanto respinto e la condanna per

tentato omicidio confermata.

Contravvenzione

alla LStup

24.

La Corte delle assise

criminali, con la sentenza impugnata, confermando integralmente l’atto

d’accusa, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti per avere, nel periodo tra il 20 maggio e il 24 ottobre 2015

consumato mediamente due spinelli di marijuana al giorno, nonché per avere

detenuto, il 5 ed il 14 ottobre 2015, 0.5 g di cocaina, rinvenuta all’interno

di una penna trovata addosso all’appellante, rispettivamente 0.68 g di

marijuana, sostanze destinate al consumo personale (sentenza impugnata,

Dispositivo

dispositivo n. 1.2.).

I fatti sono stati ammessi quasi integralmente, ad eccezione della

detenzione dei 0.5 g di cocaina. A tal proposito, il prevenuto ha sostenuto di

essere stato completamente ignaro che all’interno della penna fosse stata

celata della droga.

Con l’appello, fondandosi su questa presa di posizione, AP 1

postula il suo proscioglimento dall’accusa di detenzione di quei 0.5 g di

cocaina.

25. Questa Corte, così

come i primi giudici, non ritiene credibile l’imputato neppure su questa

questione.

AP 1, in effetti, ha cambiato anche qui versione a più riprese,

dimostrando così che quanto raccontato non corrisponde alla realtà.

Nel primo interrogatorio ha riferito che la penna gli era stata

donata da amici incontrati al porto (PG 5 ottobre 2015 citato nel verbale MP 1

dicembre 2015, AI 51, pag. 3). Il 26 ottobre 2015 (AI 6, pag. 5) ha sostenuto

che l’oggetto gli era stato regalato da __________ e che lui ha scoperto cosa

c’era dentro solo quando è stata aperta dagli agenti che lo avevano fermato, il

5 ottobre 2015, sul lungolago.

Il 1. dicembre 2015 (AI 51, pag. 3) ha confermato agli inquirenti

che la penna gli sarebbe stata data da __________, precisando che il 5 ottobre

2015 aveva detto agli agenti d’averla trovata nei pressi del Castello di

Locarno perché non voleva fare il nome dell’amico.

In occasione del processo di primo grado, l’imputato ha poi

dichiarato al Presidente della Corte d’aver trovato la penna al Festival di

Locarno, aggiungendo che egli non consuma cocaina (VI in verb. dib. di primo

grado, pag. 7)

In appello, infine, egli ha per la prima volta ammesso che a quei

tempi faceva uso di cocaina, anche se sporadicamente, per poi ribadire di aver

trovato la penna al Castello durante il festival (VI in verb. dib. d'appello,

pag. 3 e 7).

A fronte di simili deposizioni, altalenanti, non si può certo fare

affidamento su quanto detto dall’appellante. Un atteggiamento processuale di

questo genere è indiscutibilmente indizio della volontà di cercare di fornire

un’esposizione degli eventi diversa da quanto avvenuto realmente, con il solo

scopo di liberarsi dall’accusa in oggetto.

La tesi accusatoria è consolidata dalla confessione fatta dall’appellante

al processo di fronte alla scrivente Corte d’aver consumato saltuariamente

proprio cocaina, fatto negato durante tutta la procedura penale, poiché

fornisce un motivo indiscutibile al possesso della sostanza, che prima poteva

solo essere ipotizzato.

Condividendo appieno le conclusioni dei primi giudici, è quindi

del tutto inverosimile che il prevenuto sia venuto in possesso della penna

contenente la droga per caso e che non se ne sia accorto.

Altrettando impensabile è che un suo amico abbia regalato a lui la

penna con nascosto lo stupefacente senza dirgli nulla, ritenuto anche che,

quando ha avanzato questa versione dei fatti, ancora sosteneva con veemenza di

non consumare quella droga. Non vi è alcun motivo che possa giustificare un

simile agire.

Non si dimentichi, infine, che era abitudine dell'appellante

dissimulare sostanze stupefacenti in oggetti che di primo acchito possono

sembrare: come fatto con la cocaina, ha fatto pure con la marijuana, visto che

uno spinello era nascosto in un pacchetto di normali sigarette.

26. Giuridicamente, la

prima corte ha giudicato non punibile ai sensi dell’art. 19b LStup la

detenzione di marijuana e cocaina, mentre il consumo è stato sanzionato,

ricadendo sotto l’art. 19a LStup, con una multa quantificata in fr. 200.-

(laddove il PP aveva ne proposto una di fr. 100.-).

L’art. 19a cifra 1 LStup prescrive la multa per chiunque, senza

essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure per colui che

commette un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio

consumo.

Nei

casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena,

con la possibilità di pronunciare un ammonimento (art. 19a cifra 2 LStup).

Giusta l’art. 19b cpv. 1 LStup, chi prepara un’esigua quantità di

stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente

un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne

possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile. Per esigua quantità

si intendono 10 g di uno stupefacente che produce effetti del tipo canapa (cpv.

2).

Il termine “esigua quantità” è stato interpretato in maniera

differente dai vari tribunali (il MP di Basilea ha ad es. considerato tali 5 g

di eroina e 2 g di cocaina, mentre quello dei Grigioni 0.1 g di eroina e 0.2 g

di cocaina, Hug-Beeli, BetmG-Komm, art. 19b n. 31 segg.), sicché sussiste un

ampio margine d’apprezzamento. Per la valutazione della fattispecie deve poi

essere considerato che, qualora l’autore fornisca a più persone o qualora vi

siano casi di consumo ripetuto, ogni fornitura deve essere trattata

isolatamente, senza che i quantitativi vengano sommati. In altri termini, a

fronte di una ripetuta infrazione di questo tipo, è determinante l’esiguità di

ogni singola fornitura, mentre è irrilevante il quantitativo complessivo

(Hug-Beeli, op. cit., art. 19b n. 37).

L’art. 19b LStup entra in linea di conto solo per gli atti

preparatori al consumo personale (ricadendo l’assunzione di stupefacenti sotto

l’art. 19a LStup), rispettivamente solo per la cessione a terzi di droga in

vista del consumo personale. In quest’ultimo caso il legislatore ha voluto

evitare che dei consumatori ricadessero nella categoria dei trafficanti solo

perché concedono ad altri consumatori della sostanza da usare assieme, come

avviene ad esempio quando si fanno girare spinelli. Si è voluto, in altri

termini, evitare che in situazioni di questo genere, trovasse applicazione

l’art. 19 cpv. 1 LStup.

Non qualsiasi cessione gratuita di stupefacenti ricade sotto

questa norma, ma solo quando lo scopo è quello del consumo assieme, simultaneo.

In caso contrario subentra l’infrazione dell’art. 19 cpv. 1 LStup.

La cessione e il consumo simultaneo non devono per forza

coincidere temporalmente e logisticamente: se l’autore cede una esigua quantità

di stupefacente ad un terzo con l’intenzione di consumarla poi, in un secondo

tempo, assieme, l’art. 19b cpv. 1 LStup è adempito anche se poi, per finire, il

consumo in comune non si concretizza, ad esempio perché il terzo,

contrariamente agli accordi, ne fa uso da solo. Decisiva per l’applicazione

della disposizione è l’intenzione soggettiva dell’imputato (Hug-Beeli, op.

cit., art. 19b n. 46).

27. Accertato che il

possesso dei 0.5 g di cocaina era ben noto all’appellante, ricordato che per la

detenzione della marijuana e della cocaina stessa i giudici di prime cure hanno

già riconosciuto all’imputato l’attenuante dell’esigua quantità, soluzione che

anche la Corte d’appello condivide, preso atto che una reformatio in peius non

sarebbe pensabile già a fronte del mancato appello in merito da parte

dell’accusa, non si può in questa sede far altro che confermare la decisione

impugnata e respingere l’impugnativa, senza che sia necessario approfondire

ulteriormente la questione.

La condanna per il consumo di marijuana, per contro, è passata in

giudicato.

Attività

lucrativa senza autorizzazione

28. La Corte delle assise

criminali, dopo che, durante l’interrogatorio dibattimentale, AP 1 ha

dichiarato di aver acquistato la marijuana con il provento del suo lavoro di

giardiniere svolto in Svizzera, ha ritenuto di dover estendere l’accusa anche

al reato di attività lucrativa senza autorizzazione ai sensi dell’art. 115 cpv.

1 lett. c LStr.

L’appellante

è stato pertanto condannato per avere, nel periodo compreso tra il 24 agosto

2015 ed il 24 ottobre 2015, a Locarno ed in altre imprecisate località,

esercitato senza permesso un’attività lucrativa.

29. L’estensione

dell’accusa è stata così concretizzata:

“Viste le

dichiarazioni rese dall’imputato nel verbale d’interrogatorio dibattimentale,

il Presidente propone di estendere l’accusa al reato di attività lucrativa

senza autorizzazione di cui all’art. 115 cpv. 1 lett. c LStr, per avere, nel

periodo compreso tra il 24 agosto 2015 ed il 24 ottobre 2015, a Locarno e in

altre imprecisate località, esercitato senza permesso un’attività lucrativa quale

giardiniere in Svizzera.

Le parti ne

prendono atto.” (verbale dib. di primo grado, pag. 3)

Nella

sua arringa, il PP non ha preso posizione alcuna circa l’accusa per

l’infrazione alla LStr, mentre l’imputato ne ha postulato il proscioglimento,

rilevando l’assenza di riscontri oggettivi.

30. Giusta l’art. 333 cpv.

2 CPP, se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri

reati dell’imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di

estendere l’accusa.

Il

giudice può poi fondare la sua sentenza su un’accusa modificata o estesa

soltanto se sono stati salvaguardati i diritti delle parti, art. 333 cpv. 4

CPP.

La competenza della modifica e dell’estensione dell’atto d’accusa

compete unicamente al pubblico ministero. Il tribunale non può procedere

autonomamente a simili cambiamenti, così come non può costringere l’accusa a

seguirlo. Se il pubblico ministero rifiuta di completare o modificare l’atto

d’accusa, il tribunale è definitivamente legato ai fatti in esso indicati

(Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Basilea, 2 ed.,

n. 3 e 7 ad art. 333).

31. Le modalità con cui

l’estensione dell’accusa è avvenuta non rispecchiano i dettami dell’art. 333

CPP, poiché la stessa è stata effettuata dalla Corte ed il Procuratore pubblico

ne ha semplicemente preso atto, mentre avrebbe perlomeno dovuto aderirvi

esplicitamente.

Ciononostante,

onde evitare eccessivi formalismi, non essendovi d'altro canto a verbale

neppure un rifiuto esplicito della proposta della Corte da parte di accusa e

difesa, questo tribunale ritiene che l’estensione possa essere considerata

avvenuta in maniera valida.

32. Il contenuto dell’atto

di accusa è regolato dall’art. 325 cpv. 1 CPP che menziona in modo esaustivo i

suoi elementi costitutivi: da un lato, esso deve contenere le informazioni che

permettono di stabilire le parti e le autorità penali coinvolte nel

procedimento (lett. a-e). Dall’altro, esso deve indicare i fatti contestati

all’imputato nonché le infrazioni da lui realizzate (lett. f e g).

In particolare, l’art. 325 cpv.

1 lett. f CPP dispone che l’atto d’accusa indichi in modo quanto possibile

succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato specificando dove e

quando, come e con quali effetti sono stati commessi (DTF 120 IV 348 consid. 3c;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione,

Zurigo 2013, ad art. 325, n. 7, pag. 632; Schubarth, in Commentaire romand,

Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 325, n. 9, pag. 1479 e

n. 17, pag. 1480; Landshut/Bosshard, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo

2014, ad art. 325, n. 8, pag. 1936; Noseda, in Commentario CPP, Zurigo/San

Gallo 2010, ad art. 325, n. 3, pag. 618).

Pur dovendosi limitare

all’essenziale (Messaggio, pag. 1179; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 325, n.

7, pag. 632; Riklin, Kommentar StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 325, n.

5, pag. 534), l’AA deve indicare - chiaramente e precisamente - gli elementi

necessari per la valutazione giuridica, cioè gli elementi costitutivi oggettivi

e soggettivi del reato (STF 6B_357/2013 del 29 agosto 2013 consid. 1.1; Schmid,

Handbuch, § 80, n. 1267, pag. 580; Perrier Depeursinge, CPP Annoté PPMin/LTF/LAV/DPA/

LOAP, Basilea 2015, ad art. 325, pag. 411; Riedo/Fiolka/Niggli, op. cit., n.

2414, pag. 385) così da permettere la sussunzione (DTF 140 IV 188, consid. 1.3;

133 IV 235 consid. 6.2.f; 120 IV 348, consid. 2; STF 6B_20/2011 del 23 maggio

2011, consid. 3.3; Landshut/Bosshard, op. cit., art. 325 n.

10; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 325 n. 8). L’AA - oltre a riportare

le particolarità relative al luogo e al tempo della commissione del reato -

deve, dunque, permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che

connotano l’illecito: devono, in particolare, evincersi gli elementi

costitutivi dell’infrazione, il tipo di colpevolezza (ovvero se il

comportamento imputato è intenzionale o negligente), la forma di partecipazione

(correità, istigazione, complicità), lo stadio di perfezionamento (reato

tentato o consumato) e gli eventuali concorsi (DTF 120 IV 348, consid. 3).

Rimproveri generici sono

insufficienti (TPF SK.2012.2a del 29 marzo 2012 consid. 3;

Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 8a, pag. 1937; Heimgartner/Niggli,

op. cit., ad art. 325, n. 18, pag. 2520 e nota 50, pag. 2521;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 50,

n. 7, pag. 224). Altrettanto inammissibile è un rinvio all’intero incarto

(DTF 120 IV 348 consid. 3c; Schmid, Handbuch, § 80, n. 1267,

pag. 580; Schubarth, op. cit., ad art. 325, n. 10, pag. 1479;

Heimgartner/Niggli, op. cit., ad art. 325, n. 23, pag. 2522-2523).

In caso di reati ripetuti, i singoli reati devono essere elencati

singolarmente nell’atto di accusa (DTF 120 IV 348 consid. 3f; STF 6B_254/2013

del 1. luglio 2013 consid. 1.2;6B_451/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 2.2;

6B_528/2007 del 7 dicembre 2007 consid. 2.1.5;6B_254/2007 del 10 agosto 2007

consid. 3.2).

Per reati della stessa natura (ad esempio, furti o truffe o, come

nel nostro caso, infrazioni alla LStr), occorre indicare i singoli atti così

come i luoghi, i momenti e i danneggiati (Heimgartner/ Niggli, op. cit., ad

art. 325, n. 20, pag. 2521; Pitteloud, op. cit., ad art. 324 ss, n. 834, pag.

569; cfr. Landshut/Bosshard, op. cit., ad art. 325, n. 19, pag. 1939 secondo

cui alcune parti dei diversi episodi - ad esempio, l’identico modus operandi -

possono essere sintetizzate e indicate una volta per tutte).

Anche qualora siano diretti

contro un medesimo danneggiato, i singoli atti devono, comunque, essere

chiaramente distinti tra loro (Riklin, op. cit., ad art. 325, n. 5, pag. 524),

con anche l’indicazione del momento in cui sono stati commessi (Heimgartner/Niggli,

op. cit., ad art. 325, n. 20, pag. 2521).

33. Nella fattispecie, la

parte aggiuntiva dell’atto d’accusa, così come formulata dal Presidente della

Corte di prime cure e poi ripresa integralmente nel dispositivo, punto n. 1.3.,

è estremamente generica, poiché, ad eccezione del periodo (che è stato sommariamente

definito in quello di permanenza dell’imputato in Svizzera sino all’arresto) e

del tipo di attività, non fornisce alcuna indicazione sugli estremi della

commissione del reato. In effetti, essa nulla precisa sul numero di volte in

cui l’attività sarebbe stata esercitata, sui luoghi (“in Svizzera” è una

evidente forzatura), sui committenti e neppure sul guadagno che il prevenuto

avrebbe conseguito. In questo modo non è possibile una seria valutazione della

fattispecie.

Non

giustificandosi un rinvio per sanare la lacuna, che nemmeno è sicuro possa

essere colmata, si impone un abbandono del procedimento ai sensi dell’art. 329

cpv. 4 CPP.

34. Ciò posto, non si può

in questa sede mancare di osservare come la condanna per infrazione alla LStr

si fondi unicamente sulle dichiarazioni del prevenuto, che, chiamato a

giustificare come ha fatto ad acquistare la droga, ha sostenuto di averlo fatto

con il provento di alcuni lavoretti da giardiniere che svolgeva mediamente una

settimana al mese, guadagnando fr. 80.-/100.- al giorno (verbale di

interrogatorio dib. di primo grado, pag. 7). Essendosi egli rifiutato di fare i

nomi delle persone per le quali ha lavorato, tenuto conto che l’ipotesi che

aleggiava nell’aria era quella per la quale il denaro per ottenere la droga se

lo fosse procurato con altri tipi di attività illecita, quali in primo luogo lo

spaccio di cocaina (come quella ritrovata nella penna), sorgono fondati dubbi

sull’affidabilità di queste dichiarazioni. Una condanna basata su una risposta

singola, non sostanziata, data in simili condizioni risulterebbe essere

piuttosto fragile.

A

titolo abbondanziale si osserva che, a ben vedere, qualche accenno ad una non

meglio attività lavorativa, era stato fatto da AP 1 anche prima del

dibattimento di prime cure, ma in maniera ancor più vaga, con riferimento, in

particolare, a non meglio definiti incarichi conferitigli, non si sa bene come

né quando, dai responsabili del __________ contro un compenso mai realmente

quantificato. Se la questione fosse stata ritenuta di rilievo, avrebbe dovuto

essere stata approfondita in quello stadio. Non essendo stati fatti passi in

tal senso, non si può che desumere che per il Ministero pubblico non

sussistevano gli estremi per inquisire AP 1 in relazione a questa fattispecie.

La

pena

35. Per tutto quanto

precede, AP 1 deve essere condannato per tentato omicidio e per

contravvenzione alla LStup, mente il procedimento per il reato di attività

lucrativa senza autorizzazione deve essere abbandonato.

Chiunque

intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non

inferiore a 5 anni (art. 111 CP).

L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che

se l’autore, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non

compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti

necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

L’infrazione alla LStup

costituisce una contravvenzione sanzionata con la multa, art. 19a LStup.

Per

il concorso tra reati si richiama l’art. 49 CP, che prevede che si proceda ad

aumentare la pena per quello più grave in maniera adeguata, ma non più di una

volta e mezza il massimo della pena comminata per lo stesso. Inoltre egli è

vincolato al massimo legale della pena.

36. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne

ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione

a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa, DTF 136 IV 55 consid.

5.4).

37. La Corte di prime cure

ha condannato AP 1 a 5 anni di detenzione.

L’appellante postula, in via subordinata al proscioglimento, una

riduzione massiccia della pena.

Dal canto suo il Procuratore pubblico, con l’appello incidentale

del 3 ottobre 2016, chiede che il prevenuto venga condannato alla pena di sei

anni e sei mesi, oltre al pagamento della multa, così come rivendicato in sede

di requisitoria di primo grado.

Con la conferma della condanna per tentato omicidio e per

infrazione alla LStup, nonostante l’abbandono del procedimento per quella alla

LStr, ritenuto che quest’ultimo reato è praticamente ininfluente, questa Corte

è chiamata a commisurare la pena su basi quasi identiche a quelle su cui si è

fondata quella di primo grado.

Tutto quanto ben ponderato, le considerazioni dei primi giudici in

merito (sentenza impugnata, consid. 110 segg., pag. 77 segg.) sono in linea di

principio condivise, ma non completamente. Condiviso, anche se in base ad un

percorso di ragionamento diverso, è pure l’esito finale della commisurazione.

Ciò detto, appare necessario procedere in questa sede ad una nuova

ponderazione della pena, imponendosi basi di calcolo diverse ed essendo

necessario computare elementi nuovi, quali il dolo eventuale, non considerati

nella decisione impugnata.

In concreto, il tentato omicidio in disamina è, dal profilo

oggettivo, di una gravità situabile al di sopra del grado medio. A giustificare

una simile collocazione sulla scala di questo tipo di reato concorre

innanzitutto il fatto che è soltanto per una buona dose di fortuna che AP 1 non

risponde oggi di un omicidio consumato: non può essere dimenticato, infatti,

che la lama ha colpito il viso, orizzontalmente, solo una decina di centimetri

sopra al collo. Sarebbe bastato un altro tipo di reazione, impossibile da

prevedere e controllare, della vittima per far sì che essa andasse a recidere

organi vitali.

Anche l'arma usata, un coltello seghettato del pane, seppur

all'apparenza meno pericolosa di altri tipi di pugnale, contribuisce ad

appesantire la colpa del prevenuto: in effetti il tipo di ferite che essa

avrebbe potuto provocare sarebbe stato tale da comportare, prevalentemente, un

decesso per dissanguamento, cioè una dipartita atroce.

Non insignificante è pure il fatto che AP 1 si è sobbarcato una

marcia a passo sostenuto/corsa di almeno due chilometri per andare a recuperare

il coltello e tornare sul luogo del misfatto. Il suo atto non può essere

considerato un tutt'uno con le ingiurie che egli ha sostenuto averlo ferito.

Non vi è alcun tipo di legame di continuità temporale tra i due eventi,

elemento che rende ancor più deplorevole l'aggressione.

La spregiudicatezza e la temerarietà dell'appellante sono poi

attestate dal fatto che egli ha agito in un luogo pubblico, di fronte a

testimoni e, addirittura, a persone amiche.

Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, che dopo

il primo fendente AP 1 non si è fermato, ma ha ancora tentato a varie riprese

di accoltellare la vittima, arrestandosi solo quando __________ si è messo in

mezzo e quando ha sentito che qualcuno aveva chiamato la polizia. Egli non ha

dunque desistito spontaneamente, ma solo a seguito di ingerenze esterne.

A favore dell’appellante, evidentemente, gioca in maniera

rilevante il fatto che le ferite provocate sono rimaste al livello di lesioni

semplici e che la vittima non è mai stata, nemmeno lontanamente, in reale

pericolo di vita. A parziale contropartita di questo, va, però, rilevato come

la lesione alla mano abbia comportato un intervento operatorio da parte di un

chirurgo specializzato tutt'altro che semplice.

Un ruolo, marginale, gioca pure il fatto che PC 1 ha, comunque

sia, avuto un ruolo attivo, seppure quale reazione, nel fomentare la rabbia e

la frustrazione dell'imputato, laddove qualsiasi persona normalmente

raziocinante avrebbe lasciato perdere.

Dal profilo soggettivo rilevante, in senso aggravante, è che AP 1 abbia

deciso di ricorrere ad un’arma potenzialmente letale nonostante non si sia mai

trovato in una situazione di pericolo, non solo reale, ma neppure percepibile

soggettivamente come tale. Inoltre, non va trascurato che all’origine del

diverbio vi è stata la sua provocazione nei confronti degli uomini di colore,

la cui unica colpa è stata quella di essersi trovati in compagnia di colei che,

per lui, era la sua (ex) compagna. In questo contesto, il motivo che ha portato

all’aggressione armata - sia esso la gelosia, sia esso la volontà di salvare un

onore che, semmai è stato leso, lo è stato per colpa dell'appellante, che ha

provocato PC 1 o, comunque, non ha lasciato cadere un semplice diverbio privo

di senso tra persone che neppure si conoscevano - è indubbiamente futile,

banale al punto da potersi confondere con quelli che, come rettamente

evidenziato dai primi giudici, connotano il reato di assassinio, art. 112 CP.

Per quanto riguarda il movente, la colpa di AP 1 é, quindi, molto

grave.

Sempre in relazione alle circostanze soggettive del reato di

tentato omicidio, deve essere, poi, considerato, ad inasprimento della sua

colpa, che egli non ha agito d'impulso, ma dopo aver avuto tutto il tempo di

elaborare l'accaduto, dare il giusto peso alle ingiurie subite, e calmare la

sua rabbia: il tragitto dal lungolago al __________ (di almeno 10 minuti a

piedi per la sola andata) e quello di ritorno gli hanno consentito, oltre che

di sfogare fisicamente i fumi dell’ira, di poter ragionare su quanto stava

facendo e rendersi conto che era la cosa peggiore che potesse fare. Invece che

desistere, come il buon senso avrebbe dovuto imporgli, l’imputato ha preferito

organizzarsi in modo tale da aumentare le possibilità di successo della sua vendetta,

cercando il modo migliore per nascondere il coltello e poter sfruttare

l’effetto sorpresa.

Lo sfogo fisico della corsa e i 20 minuti di distacco non hanno

avuto alcun effetto positivo sui suoi intenti, anzi.

Tutto questo non può far altro che essere letto come

un'attestazione di una forte determinazione a delinquere.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, alla rabbia, in

questo caso, non si può assimilare una scemata imputabilità, neppure quale

elemento generico di attenuazione della pena.

La scemata imputabilità, che questa Corte nemmeno ipotizza, va

dimostrata sulla scorta di dati scientifici, ottenibili solo con l'intervento

di un perito esperto della psiche umana. Qui, una simile prova non è stata

neppure ventilata. Ma anche a prescindere da questo, volendo dimenticare che

all'origine della vicenda vi è stato il comportamento sconsiderato

dell'imputato ("stupido" come egli rettamente lo ha definito in

aula), l'ira che lo ha pervaso è sempre stata controllabile e controllata. In

effetti, AP 1 ha dimostrato di essere stato in ogni momento in grado di

ragionare e di determinarsi di conseguenza. Prova ne è che è andato sino al suo

alloggio per procurarsi l'arma, sapendo che lì c'era gente che si fidava di

lui, che quando si è rivolto ai cuochi del __________ per chiedere un coltello,

è riuscito a dissimulare la rabbia e ad apparire del tutto normale e che nel

rientro ha avuto la freddezza di nascondere la lama prima con il vestito e,

nell'ultima fase, con l'avambraccio, così da poter ridurre al minimo le

possibilità di essere fermato prima di colpire. Che lui, al momento

dell'attacco con l'arma bianca, non sia stato in grado di dominare le sue mosse

e di mirare esattamente a una parte del corpo piuttosto che ad un altra non

dipende dalla rabbia, ma costituisce una modalità comune a tutti i litigi. In

effetti, una zuffa, per definizione, si trova in antitesi con il termine “autocontrollo”

(a meno che le persone implicate non siano dei professionisti ben allenati).

Neppure possibile è trovare un elemento a favore di AP 1 in quella

che la difesa ha definito la questione culturale: per chi proviene dal mondo

arabo, gli insulti sarebbero a suo dire un tabù, per cui non possono essere

tollerati. Inoltre, in una situazione come quella in disamina, chi ha la

cultura del prevenuto trova, secondo questa tesi, inconcepibile andarsene senza

prima aver fatto in modo che gli venga portato rispetto. A prescindere dal

fatto che si tratta di mere allegazioni di parte, non sostanziate, va rilevato

che ogni persona che commette un reato ha una propria cultura ed una propria

sensibilità - che non dipende solo dall’etnia o dalla religione - in cui è

possibile trovare un motivo dietro al suo agire. A meno che questo non sconfini

in una scemata imputabilità, tutta da dimostrare, ricostruire i ragionamenti

che stanno dietro al reato non può e non deve trasformarsi in un riconoscimento

di un attenuante.

Avuto riguardo al quadro edittale, fosse confrontata ad un

omicidio consumato e commesso per dolo diretto in circostanze analoghe a quelle

qui in discussione da un autore pienamente responsabile, questa Corte

infliggerebbe all’autore una pena detentiva aggirantesi sui 14 anni.

Nella fattispecie, essendo l’omicidio solamente tentato ed essendo

le conseguenze dell'attacco con il coltello piuttosto limitate, si impone una

riduzione di circa 5 anni.

Ritenuto che l’imputato ha agito per dolo eventuale, la pena deve

essere ulteriormente e sensibilmente ridotta di altri 4 anni.

Ciò posto, la pena detentiva adeguata alla colpa dell’autore in

relazione al tentato omicidio si aggira, dunque, sui 5 anni.

Come visto sopra, la pena stabilita in funzione delle circostanze

oggettive e soggettive attinenti al reato deve essere ponderata in base alle

circostanze personali legate all’autore.

In concreto, i precedenti del condannato e il fatto che, dalla sua

scarcerazione, abbia impiegato pochissimo tempo per commettere un reato grave

come quello in discussione, aggravano la sua posizione.

Non vi sono elementi soggettivi che consentano un ulteriore

alleggerimento della sanzione, non avendo AP 1 dimostrato alcun sincero

pentimento (per il quale non è certamente sufficiente una lettera di scuse come

quella che si trova in atti), né avendo egli spontaneamente desistito

dall’aggressione. A ciò va aggiunto che la sua collaborazione nella procedura

penale non è degna di rilievo e che, come già osservato in prima sede, non vi è

segno di una reale assunzione di responsabilità.

Le circostanze personali, soprattutto con riferimento ai

precedenti penali, imporrebbero un aumento di sei mesi della pena detentiva. Ad

esso si può rinunciare, nel caso che ci occupa, in considerazione dello scarso

grado di istruzione del prevenuto, della sua difficile vita antecedente la

commissione dei reati in Italia, delle condizioni personali e di salute, del

più che oscuro futuro post scarcerazione, nonché della sensibilità alla pena,

che, tutto sommato, con una valutazione benevola, ne compensano il peso.

AP 1 è pertanto condannato alla pena di 5 anni di

detenzione. Il carcere preventivo sofferto, pari a 54 giorni, deve essere

dedotto, così come, evidentemente, deve essere computato il periodo

dell’esecuzione anticipata della pena, iniziato il 17 dicembre 2015.

A

ciò va aggiunta, per la contravvenzione alla LStup, la multa di fr. 200.-.

Pretese

civili e indennizzo dell’AP

38. L’imputato è stato

condannato a rifondere all’accusatore privato fr. 2'206.40 a titolo di

partecipazione alle spese legali di prima sede, da devolvere allo Stato del

Cantone Ticino in quanto beneficiario del gratuito patrocinio. Per il resto PC

1 è stato rinviato al competente foro civile.

Con

il suo appello, AP 1 ha chiesto di annullare questa decisione, considerato che,

venendo a cadere l’imputazione di tentato omicidio, egli nulla deve

all’accusatore privato.

Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett.

a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle

spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato

vince la causa.

In

merito all’importo riconosciuto non sono state sollevate contestazioni

specifiche e la richiesta d’appello si basa sulla pretesa di proscioglimento

dall’accusa di tentato omicidio.

Prendendo

atto che l’appello contro tale condanna non ha trovato spazi e visto che le

prestazioni del patrocinatore di PC 1 sono da considerare adeguate e

necessarie, l’importo riconosciuto al dispositivo n. 3 della decisione

appellata merita di essere confermato.

Indennità ex art 429 CPP

39. Tenuto conto della sua

condanna, l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 va,

necessariamente, respinta.

Tassazione della nota d’onorario

40. Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al

dibattimento la sua nota d’onorario 6 febbraio 2017 relativa al procedimento

d’appello che espone complessivi fr. 4'631.20.-, di cui fr. 3'825.60 di

onorario (corrispondenti a 26.26 ore di lavoro) e fr. 462.55.- di spese, oltre

all’IVA.

a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito

secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si

svolge il procedimento.

b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l’onorario

dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo

il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I

201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2; STF

2P.17/2004 del 6 giugno 2006, consid. 8.5 e seg.).

c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del

tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,

consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti

in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Rückstuhl,

in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art.

135, n. 3, pag. 909).

d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui

va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato

ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,

pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011 inc.

17.2011.22 consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28

dicembre 2010 inc. 60.2010.42).

e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario

ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria,

prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12 novembre

2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21 giugno 1995, in

re avv. B.; 8 novembre 1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3,

pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581;

Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).

41. Dal

tempo complessivo esposto vanno dedotte le ore che eccedono quelle della durata

effettiva del dibattimento, stimata dal difensore in 8 ore, ma risultata essere

di sole 5. Vengono così tassate 18.26 ore a fr. 180.- l’una, con conseguente

approvazione dell’onorario per fr. 2'925.60.

b. Le

spese esposte sono approvate in ragione di fr. 372.55, calcolate con il forfait

del 10%, con l’aggiunta dei fr. 80.- per la trasferta.

c. L’IVA,

calcolata nella misura dell’8%, assomma a fr. 263.85.-

d. La nota

professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 3'562.-.

e. Vista

la condanna, in caso di ritorno a miglior fortuna, art. 135 cpv. 4 CPP, il

condannato dovrà risarcire allo Stato l’intero importo anticipato per la sua

difesa.

Questo vale anche per i costi di patrocinio riconosciuti e tassati con

la sentenza di primo grado per complessivi fr. 10'678.30, come stabilito

al dispositivo n. 8.3 della stessa, impugnato con l’appello. Anche su questo

punto, dunque, le pretese dell’insorgente devono essere respinte.

Tassa di giustizia e spese

42. Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del

condannato.

La tassa di giustizia e le spese di appello dovrebbero seguire la

soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) ed essere poste a carico dell’appellante.

Nondimeno, richiamate le

specifiche circostanze della fattispecie e la disastrata situazione economica

dell’imputato, nullatenente, si impone l’applicazione dell’art. 425 CPP. Le

spese processuali di primo grado, ammontanti a fr. 7'506.25, e quelle

d’appello, consistenti in complessivi fr. 2'200.- vengono di conseguenza condonate

e poste interamente a carico dello Stato.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 10, 77, 80, 81, 84, 182 e segg.,348 e segg., 379 e

segg., 398 e segg., 425, 429 e 433 CPP;

12, 22, 42, 47, 49,

51, 111 CP;

19, 19a, 19b LStup

115 LStr

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello

di AP 1 è parzialmente accolto.

II. L’appello

incidentale del procuratore pubblico è respinto.

Di conseguenza,

considerato che i dispositivi

n. 5, 6, 8.1, 8.2, 9 non sono stati impugnati e sono passati in giudicato,

1.1. AP

1 (sedicente) è giudicato autore colpevole di:

1.1.1. tentato

omicidio

per

avere,

il 24 ottobre 2015, a Muralto,

a mano di un coltello per il pane con lama della lunghezza di

circa 25.5 cm, intenzionalmente tentato di uccidere PC 1, brandendo

ripetutamente il coltello verso di lui, dall’alto verso il basso,

longitudinalmente e orizzontalmente, sfiorandogli dapprima il volto, causando

una ferita da taglio all’emivolto destro superficiale di circa 7 cm e

causandogli poi una ferita lacero-contusa in sede dorsale del quinto dito, che

ha interessato anche i tendini estensori e una frattura pluriframmentaria con

perdita di sostanza ossea;

1.1.2. contravvenzione

alla LStup

per

avere,

nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 24 ottobre 2015, a

Locarno, Muralto e in altre imprecisate località,

senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente mediamente 2

spinelli di marijuana al giorno,

nonché

detenuto, il 5 e il 14 ottobre 2015, 0.5 grammi di cocaina, rispettivamente

0.68 grammi di marijuana, sostanze destinate al suo consumo personale;

1.2. Il

procedimento a carico di AP 1 (sedicente) relativo all’accusa di

attività lucrativa senza autorizzazione è abbandonato.

1.3. AP

1 (sedicente) è condannato alla pena detentiva di 5 (cinque) anni, da

dedursi il carcere preventivo sofferto e alla multa di fr. 200.- che, in caso

di mancato pagamento, sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva di due

(2) giorni.

1.4. Gli

oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 7'506.25 sono posti a

carico dello Stato.

1.5. In

caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 (sedicente) sarà chiamato a

rimborsare allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio

per la procedura sino al processo di primo grado, art. 135 cpv. 4 CPP, per

complessivi fr. 10'678.30.

1.6. Non

si riconoscono indennizzi ex art. 429 CPP a AP 1 (sedicente).

2. AP

1 (sedicente) è condannato a versare all’accusatore privato PC 1, fr.

2'206.40 quale indennizzo delle spese legali (da devolvere allo Stato del

cantone Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio, art. 138 cpv. 2

CPP).

3. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 2'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 2’200.-

e

di per sé gravanti AP 1, in virtù del condono (art. 425 CPP), sono posti a

carico dello Stato.

4. La nota

professionale 6 febbraio 2017 dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

2'925.60

- spese fr.

372.55

- IVA fr. 263.85

Totale fr.

3'562.--

e posta a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

4.1. Contro questa

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

4.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo.

4.3. In caso di ritorno a

miglior fortuna, AP 1 (sedicente) sarà chiamato a rimborsare allo Stato

anche l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura

d’appello, art. 135 cpv. 4 CPP.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione

a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003

Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.