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Decisione

17.2016.177

Appello dell’imputato respinto. Condanna per rapina confermata. Commisurazione della pena

18 gennaio 2017Italiano81 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti di questo procedimento confermo che per due mesi ho lavorato a Londra

per due mesi come scafalista. Dopo di che sono tornato a casa in Lituania per

tornare successivamente a Londra e tentare di trovare un lavoro. Ho quindi

lavorato in un albergo e meglio presso l’Hilton di Londra e poi mi sono

licenziato perché il lavoro non mi piaceva e sono quindi stato arrestato”

(VI PP 22.02.2016 ore 14.00 pag. 4).

1.2. In merito alla

sua situazione finanziaria, durante l’inchiesta l’imputato precisava di vivere “grazie

ai soldi che mi davano mensilmente i miei genitori. Loro non mi davano un

importo fisso. Quando avevo bisogno di soldi loro me li davano. A D del PP

rispondo che mio papà grazie al suo lavoro in Norvegia guadagna bene e

quindi mi dava lui i soldi. A D del PP rispondo che io non pensavo di

essere arrestato e quindi non ho pensato che dovevo ricordarmi di quanto e

quando mi davano i miei genitori ogni mese. Quando avevo bisogno dei soldi li

chiedevo e loro me li davano. Io non ho mai dovuto rubare per mantenermi”

(VI PP 09.09.2015 pag. 3).

Al dibattimento d’appello, AP 1 ha raccontato che, una volta

uscito dal carcere (il 6 novembre 2014), si è iscritto a un ufficio di

collocamento ed ha vissuto con i genitori in Lituania. Dopo i fatti del 15

dicembre 2016 a Chiasso, egli è tornato in Lituania. Nel gennaio 2016 si è

trasferito in Inghilterra, dove ha lavorato per due mesi in una fabbrica come

magazziniere, per poi tornare in Lituania. Ha fatto nuovamente ritorno a Londra

e ha lavorato, per un mese, in un albergo. Lasciato il lavoro perché non gli

piaceva, è rimasto in Inghilterra per cercarne un altro, ma è stato arrestato. AP

1 conosce 5 lingue: il lituano, il russo, l’inglese, il francese e l’italiano

(verbale del dibattimento 12 gennaio 2017, pagg. 2 e 3).

precedenti

penali

7. Dalle sentenze

estere acquisite agli atti e

tradotte in italiano (AI 94) risultano, a carico di AP 1, le seguenti condanne:

1) Sentenza

10.04.2006 del 2° Tribunale distrettuale della città di Vilnius:

-

rapina, codice penale lituano art. 180, fatti del 13.07.2005

Condanna alla pena di 6 mesi di reclusione sospesa per 2 anni e

adozione di un provvedimento educativo consistente nell’imposizione

dell’obbligo di rimanere a casa dalle ore 21:00 alle ore 6:00 e di continuare

gli studi;

2) Sentenza

12.06.2008 del 1° Tribunale distrettuale della città di Vilnius:

- rapina, codice penale lituano art. 180, fatti

del 16.08.2007

- lesioni gravi, codice penale lituano, art. 135,

fatti del 14.09.2007

- lesioni semplici, codice penale lituano, art.

140, fatti del 31.10.2007

Condanna

alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione parzialmente aggiuntiva alla pena

inflitta con sentenza 26.04.2007 dal 2° Tribunale distrettuale della città di

Vilnius (non acquisita agli atti) con conseguente pena complessiva di 3 anni e

5 mesi di reclusione;

3) Sentenza

08.08.2008 del Tribunale distrettuale della Provincia di Kaisiadorys:

- lesioni

semplici, codice penale lituano art. 140, fatti del 28.07.2008 avvenuti in

carcere

Condanna

alla pena di 6 mesi di reclusione parzialmente aggiuntiva alla pena inflitta

con sentenza 12.06.2008 del 1° Tribunale distrettuale della città di Vilnius

con conseguente pena complessiva di 2 anni e 10 mesi di reclusione;

4) Sentenza

10.12.2008 del 2° Tribunale distrettuale della città di Vilnius e sentenza

02.03.2009 del Tribunale della contea di Vilnius:

- infrazione alle norme della circolazione,

codice penale lituano art. 181, fatti del 24.06.2007

- omissione di soccorso, codice penale lituano

art. 144, fatti del 24.06.2007

Condanna alla pena di 4 anni e 6 mesi aggiuntiva alla pena inflitta con

sentenza 12.06.2008 del 1° Tribunale distrettuale della città di Vilnius con

conseguente pena complessiva di 5 anni e 6 mesi

5) Sentenza

27.01.2010 del Tribunale distrettuale della provincia di Vilkaviskis:

- resistenza a pubblico ufficiale, codice

penale lituano art. 286, fatti del 11.01.2010 avvenuti in carcere

Condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi di

reclusione parzialmente aggiuntiva alla pena inflitta con sentenza 02.03.2009

del Tribunale della contea di Vilnius con conseguente pena complessiva di 7

anni

7.1. Non risultano

iscrizioni a casellario giudiziale in Svizzera (AI 37.1), in Germania (AI 61) e

in Inghilterra (AI 43).

circostanze

dell’arresto

8. Le circostanze che

hanno portato all’arresto sono ben descritte nella sentenza impugnata ai

considerandi da 3.1 a 3.13 ai quali si rimanda.

svolgimento dei fatti (rimasto

incontestato)

la dinamica

della rapina

9. Il 15 dicembre 2014,

alle ore 10:24, veniva commessa una rapina ai danni PC 1 a Chiasso.

Il filmato della

videosorveglianza del negozio mostra che i rapinatori erano quattro, due dei

quali sono stati - in seguito - identificati in AP 1 e __________, mentre gli

altri due sono rimasti ignoti - di loro si conosce soltanto il soprannome: “il

piccolo” per l’uno, “il grasso” per l’altro.

Sempre il filmato della

videosorveglianza permette di ricostruire la dinamica dei fatti che, in estrema

sintesi, è la seguente:

- una

prima persona (“il piccolo”) entrava in negozio, subito seguita da una

seconda persona ( “il grasso”) e, dopo qualche istante, da altre due

mascherate e non riconoscibili (AP 1 e __________);

- la

gerente, PC 2, dopo aver fatto una telefonata (al meccanico orologiaio, come da

lei riferito, chiedendogli di venire in negozio poiché si era insospettita)

veniva raggiunta dal “grasso” che la afferrava, la buttava a terra e la

tratteneva per il collo, puntandole una pistola (poi risultata essere finta);

- il “piccolo”

andava, quindi, nell’ufficio a fianco del bancone per accertarsi che non vi

fossero altre persone presenti e nel tentativo - non riuscito - di prelevare la

cassetta della videosorveglianza (come spiegato da AP 1);

- nel

frattempo, AP 1 e __________ rompevano la vetrina degli orologi marca Vacheron

Constantin con un piede di porco, arraffavano gli orologi e li mettevano in un

sacchetto che avevano portato con loro;

- il “piccolo”

si dirigeva verso la gerente - che si trovava a terra - e le spruzzava lo spray

al pepe al volto. Prima di uscire, spruzzava lo spray ancora un paio di volte

all’interno del negozio;

- quasi

contemporaneamente uscivano dal negozio anche AP 1 e __________ mentre “il

grasso” - che si era occupato di neutralizzare la gerente - usciva per

ultimo.

la fuga

10. Dagli altri filmati della

videosorveglianza acquisiti agli atti e dagli accertamenti che ne sono derivati

emerge che - una volta usciti dal negozio - AP 1 e __________ si davano alla

fuga in direzione di un parcheggio, raggiunto il quale consegnavano la merce

sottratta (consistente in sette orologi di marca Vacheron Constantin per un

importo di complessivi fr. 97'075.95) ad un altro correo, di nome __________

(altri dati non noti), che era lì ad attenderli.

Si dirigevano poi - in sella alle biciclette che erano state in

precedenza appositamente predisposte per la fuga e lasciate nel parcheggio -

verso una baracca abbandonata (precedentemente individuata) dove lasciavano gli

indumenti e gli oggetti utilizzati per la rapina.

Proseguivano, in seguito, la loro fuga - sempre in sella alle

biciclette - raggiungendo il territorio di Vacallo. Qui abbandonanavano le

biciclette per poi proseguire a piedi in direzione della stazione ferroviaria

di Balerna. Sul tragitto venivano fermati dalla polizia e successivamente

rilasciati (non sussistendo, a quel momento, elementi per collegarli alla

rapina).

“Il piccolo” e “il grasso”, usciti dal negozio, si

davano anche loro alla fuga per poi abbandonare, nei cespugli, la pistola finta

e lo spray al pepe. “Il piccolo” faceva subito perdere le proprie

tracce, mentre “il grasso” - in sella a una bicicletta - raggiungeva la

baracca citata e, lasciatovi degli oggetti, faceva anch’egli perdere le proprie

tracce.

ammissioni e riscontri oggettivi

11. Sebbene inizialmente

non sia stato per nulla collaborativo (VI PG 09.09.2015, AI 97, all. 1; VI PP

09.09.2015, AI 40), AP 1 ha, per finire, ammesso la sua partecipazione alla

rapina del 15 dicembre 2014 ai danni PC 1 a Chiasso.

12. Come

già rilevato dai primi giudici, oltre alle dichiarazioni dell’imputato, diversi

elementi oggettivi concorrono, del resto, a comprovare la sua partecipazione

alla rapina, segnatamente:

- le

immagini della videosorveglianza acquisite agli atti che lo riprendono pochi

minuti dopo la commissione della rapina a Chiasso, prima in bicicletta insieme

a __________, poi a piedi mentre con lui si allontana dal luogo della rapina;

- i

riscontri del suo DNA sugli oggetti rinvenuti sul luogo della rapina,

rispettivamente sul materiale ritrovato all’interno della baracca nella quale i

rapinatori hanno lasciato gli oggetti e gli indumenti usati per perpetrare il

colpo;

- il

suo fermo, poco dopo la rapina, mentre con __________ si dirige a piedi in

direzione di Balerna (che lo colloca, quindi, nelle vicinanze del luogo in cui

è stata commessa la rapina poco dopo la sua commissione);

- le

dichiarazioni del correo __________ - nel frattempo fermato e arrestato in

Norvegia a seguito di mandato di cattura ed estradato in Svizzera il 14 luglio

2016 - il quale ha confermato che AP 1 ha preso parte alla rapina messa a segno

a Chiasso (VI PP 15.07.2016, AI 117 inc. MP 2016.229).

antefatti alla rapina

13. Dall’inchiesta è

emerso che, a inizio dicembre 2014, AP 1 e __________ - che si erano conosciuti

in carcere, in Lituania - partivano da __________ (in Lituania) insieme a __________

(che guidava l’auto), al “piccolo” e al “grasso” e, con loro,

raggiungevano Milano.

Una

volta a Milano, incontravano un altro cittadino lituano di nome __________ -

conoscente di __________ - il quale spiegava loro i dettagli del colpo che

sarebbe stato perpetrato in Svizzera ai danni di un’orologeria e la

ripartizione e l’attribuzione dei ruoli. A AP 1 e a __________ veniva promessa

una ricompensa di 2'000.- euro.

Il

15 dicembre 2014, __________, __________, AP 1, __________, “il piccolo”

e “il grasso” partivano dalla stazione Centrale di Milano col treno in

direzione di Chiasso. Una volta arrivati a destinazione, Romas mostrava ai

correi PC 1 in __________, le vie di fuga, le biciclette posteggiate per la

fuga, la baracca dove lasciare gli indumenti e gli oggetti utilizzati per la

rapina e la strada da percorrere per raggiungere la stazione di Balerna.

fatti contestati

(da accertare)

movente del

viaggio

14. AP 1 contesta di

essere partito dalla Lituania con l’intenzione di commettere delle rapine e

sostiene che la sua intenzione era quella di commettere dei furti.

__________ gli avrebbe

raccontato di avere un conoscente in Germania che poteva dar loro un lavoro e

fargli guadagnare dei soldi - 2'000.-€ in due giorni - “rubando dalle

automobili delle apparecchiature elettroniche” (VI PP 19.09.2015, pag. 2; verbale

del dibattimento 12 gennaio 2017, pag. 3, dove ha precisato che si trattava di

computer).

Solo durante il viaggio, a

bordo di un’auto guidata da una persona di nome __________ insieme con altre

due persone (“il piccolo” e “il grasso”), lui e __________ si sarebbero

accorti che la destinazione non era la Germania, ma l’Italia.

E solo una volta giunti a

Milano, l’imputato si sarebbe reso conto che si trattava di commettere una

rapina in Svizzera, dopo che __________ aveva incontrato una persona chiamata __________

che aveva detto loro che avrebbero dovuto fare un’altra cosa rispetto ai furti

in macchina, e meglio “dovevano rompere la vetrina di un negozio e prendere

gli orologi” (VI PP 19.09.2015, pag. 2). Anche in occasione del

dibattimento d’appello, l’imputato ha - sostanzialmente - confermato la sua

versione (verbale del dibattimento 12 gennaio 2017, pag. 3).

La tesi dell’imputato non può trovare credito.

a. Innanzitutto va

rilevato che il suo comportamento processuale generale, non concorre certo a

dare credibilità alla versione dell’imputato. Anzi.

a.1. AP 1, inizialmente, ha

dichiarato alla polizia di non aver commesso nessun reato e di non essere andato “nel negozio di Chiasso” pur trovandosi nelle

vicinanze.

Richiesto

di spiegare cosa ci faceva quel giorno a Chiasso, ha affermato di essere

arrivato il mattino presto, col treno, in provenienza da Milano, insieme a un suo

conoscente di nome __________ - del quale aveva appreso il cognome solo dai

documenti dell’estradizione - perché __________ gli aveva proposto un lavoro

presso un cantiere e lui aveva accettato, visto che in quel momento non aveva

un’occupazione e gli servivano soldi per vivere.

Richiesto

di spiegare nel dettaglio cosa avevano fatto lui e __________ una volta

arrivati a Chiasso, raccontava di aver fatto un giro in città aspettando il

colloquio di lavoro previsto verso mezzogiorno.

Incalzato

dall’interrogante con domande puntuali e con fotografie che lo ritraevano - in

sella alla bici e a piedi - per le strade di Chiasso subito dopo la rapina, con

fotografie degli oggetti e degli indumenti usati per commettere la rapina e

ritrovati in una baracca poco distante dalla gioielleria, con fotografie delle

biciclette usate per scappare e poi abbandonate e, ancora, con il filmato della

videosorveglianza del negozio, AP 1 rifiutava di rispondere e si limitava a

dire di non aver visto nulla - nelle fotografie e nel filmato - che potesse

ricondurre alla sua persona (VI PG 09.09.2015).

Nel

tentativo di adattare la sua versione alle risultanze dell’inchiesta che gli

agenti interroganti - man a mano - gli contestavano, AP 1 cadeva spesso in

contraddizione, fornendo spiegazioni ben poco convincenti. Ad esempio, quando

affermava di aver girato per Chiasso soltanto a piedi, per poi ritrattare le

sue dichiarazioni a fronte di una fotografia che lo mostrava in sella alla

bicicletta insieme a __________:

“Il PP mi chiede come concilio il fatto che in

precedenza io abbia dichiarato di essermi spostato a Chiasso solo a piedi e non

con altri mezzi e rispondo che io prima passeggiavo a piedi e poi è arrivato __________

(…) lui mi ha detto che dovevamo andare a raggiungere il datore di lavoro.

Lungo la strada siamo arrivati nei pressi di una recinzione dove c’erano due

biciclette e __________ mi ha detto ‘prendiamole, tanto sono le nostre. Sono

quelle che useremo per andare a lavorare. Le ho acquistate io”

(VI PP 09.09.2015, pag. 6).

Anche dopo aver saputo che il DNA di __________ era stato

rinvenuto su un passamontagna nascosto in una botola di una baracca nei pressi

della gioielleria, e che insieme al passamontagna erano stati ritrovati dei

portaorologi di plastica identici a quelli della gioielleria rapinata,

rispettivamente scarpe e indumenti identici a quelli usati dai rapinatori,

confrontato inoltre con il riscontro di essere stato in compagnia di __________

quattro minuti dopo la rapina in Via Emilio Bossi (a poca distanza dalla

gioielleria), AP 1 continuava a sostenere la sua estraneità ai fatti:

“ io non c’entro nulla con questa

rapina. Nessuno può dire che mi ha visto commettere la rapina.Se __________ è

stato in gioielleria vi sarà stato con un’altra persona che non sono io. Non

sono stato io a commettere la rapina. Magari a __________ serviva un alibi ed

ecco perché mi ha chiamato”

(VI PP

09.09.2015, pag. 9).

a.2. Soltanto confrontato

con il ritrovamento del suo DNA su un paio di scarpe marca HDM tipo Converse,

in tela nera, n. 43, ritrovate nel vano sotto il pavimento della baracca di Via

__________ a Chiasso (e, come mostra il filmato della videosorveglianza,

indossate da uno dei due rapinatori mascherati), AP 1 diceva di voler “raccontare

come sono andate le cose” (VI PP 17.09.2015, pag. 2).

Ma anche da questo momento in poi,

l’imputato ha reso dichiarazioni tutt’altro che lineari e convincenti su molti

aspetti della vicenda.

a.3. Nello stesso verbale

in cui diceva di voler raccontare come erano andate le cose, all’interrogante

che gli chiedeva cosa pensava che avrebbe fatto la signora della gioielleria

vedendoli prendere gli orologi, rispondeva che:

“ io pensavo che lei si sarebbe

limitata a schiacciare il bottone rosso facendo di conseguenza arrivare la

polizia. Non pensavo che sarebbe stata usata violenza contro questa donna”

(VI PP

17.09.2015, pag. 6).

La sua tesi è inconsistente.

Non solo perché l’imputato -

come attestato dai suoi precedenti penali, anche specifici - non è certo uno

sprovveduto e non può, quindi, essere creduto quando, in sostanza, lascia

intendere di non essersi posto la questione di come sarebbe stata

“neutralizzata” la signora, nonostante abbia pensato che la stessa avrebbe

chiamato la polizia.

Ma anche perché non è verosimile

che un’organizzazione dedita alla commissione di rapine - come preteso dallo

stesso imputato, VI PP 17.08.2015, pag. 8 - lasci le persone reclutate per

commetterle nella più totale ignoranza su questioni essenziali quali, appunto,

il modo per neutralizzare la vittima (da cui dipende la riuscita del colpo).

a.4. Pur messo a confronto

con i fotogrammi del filmato della videosorveglianza da cui emerge che il

sacchetto - nel quale è stata riposta la refurtiva - non era presente fintanto

che in negozio c’erano soltanto “il piccolo” e “il grasso”,

mentre dal fotogramma si vede che esso veniva portato all’interno del negozio e

appoggiato a terra proprio da lui, l’imputato affermava di non vedere niente

dai fotogrammi e di non avere avuto con sé un sacchetto (VI PP 23.12.2015, pag.

3).

a.5. A domanda

dell’interrogante che gli chiedeva se, durante il viaggio dalla Lituania, aveva

parlato con “il piccolo” e “il grasso” rispondeva di non aver

praticamente parlato con loro, di non sapere dove fossero diretti “né cosa

avrebbero fatto a destinazione e né se sarebbero tornati o meno con noi” (VI

PP 22.10.2015, pag. 3).

Una risposta ben poco verosimile - specie se si considera che il

viaggio era durato almeno due giorni - e che peraltro contraddice le sue precedenti

affermazioni, secondo cui gli era ben chiaro cosa avrebbero fatto “il

piccolo” e “il grasso” una volta giunti a destinazione:

“ sì abbiamo parlato un po’ ma del più

e del meno e meglio dove avevano vissuto, dove avevano lavorato, ma non nel

senso dove avevano commesso dei reati. Per esempio quello grasso aveva detto

che in passato aveva lavorato in un cantiere in Olanda ma senza dare troppi

dettagli. Da quello che ho potuto capire, loro in passato avevano

effettivamente già fatto altri colpi e questo perché avevano detto che loro

facevano un po’ di soldi all’estero e quindi io ho ipotizzato che si trattasse

di atti illegali. Ora ricordo che hanno anche proprio precisato che in Germania

avevano rubato delle vetture o parti di esse. Inoltre durante il viaggio ci

dissero che stavano per andare a commettere un altro colpo. L’autista a

quel punto disse che una volta raggiunta la destinazione avrebbero avuto

maggiori informazioni sul da farsi”

(VI PP

17.09.2015, pagg. 4-5; sott. del red.).

Inconsistente è pure la tesi secondo cui egli ha preteso di non

conoscere i loro nomi. La circostanza non è credibile, avendo egli - come detto

- viaggiato con loro dalla Lituania all’Italia per almeno due giorni e

soggiornato presso il medesimo albergo a Milano per alcuni giorni. A maggior

ragione se si considera - come riferito da __________ - che:

“ io e AP 1 in questi giorni (ndr. a

Milano) frequentavamo il grasso e il piccolo nel senso che andavamo nelle

reciproche stanze (…) parlavamo anche della rapina da eseguire. Passavamo anche

il tempo assieme a bere birra”

(VI PP

18.08.2016, pag. 3, inc. MP 2016.229).

Al dibattimento d’appello AP 1 -

contraddicendo la versione del correo - ha affermato di non avere, in pratica,

mai visto “il piccolo” e “il grasso” durante il soggiorno a Milano, poiché i

due alloggiavano in una camera ad un piano diverso dal loro e __________ ha,

sempre, dato le informazioni utili per le rapine di Chiasso e Lucerna -

separatamente a lui e a __________, mai in presenza degli altri due (verbale

del dibattimento 12 gennaio 2017, pag. 3).

Per tutte queste ragioni, anche il fatto che AP 1 - confrontato

con i fotogrammi che ritraevano “il piccolo” e “il grasso” per il

tentativo di rapina a Lucerna, AI 65 - abbia affermato di non ricordare “le facce

dei miei correi” perché sarebbe trascorso un anno dai fatti (VI PP

23.12.2015, pag. 5), non può essere ritenuto verosimile ed è indicativo di come

egli non si sia distanziato né dai suoi correi né da quanto commesso.

a.6. Anche sulla sua conoscenza

di __________, AP 1 non è stato per nulla trasparente e ha sottaciuto, fino a

inchiesta inoltrata, di averlo conosciuto in carcere, in Lituania.

Nel suo verbale del 9 settembre 2015 affermava di averlo

conosciuto circa un anno e mezzo prima, tramite amici, e di averlo visto (fino

al loro viaggio in Svizzera), 3 o 4 volte (VI 09.09.2015, pag. 4). Nuovamente

richiesto dall’interrogante di spiegare come lo aveva conosciuto, nel suo

verbale 22 ottobre 2015 dichiarava:

“ io lui lo conosco da 2 o 3 anni ma non

so essere più preciso. Il mio avvocato mi fa notare che il 09.09.2015 ho

dichiarato di averlo conosciuto circa 1 anno e mezzo fa. Lo so ma non

ricordo, diciamo che lo conosco da circa 2 anni. In merito alle circostanze in

cui ho conosciuto __________ dico che non so cosa dire, non mi ricordo quando e

perché l’ho conosciuto. Io ho tanti amici in Lituania. A D del verbalizzante

rispondo che non vado spesso a __________ ma __________ credo di averlo

conosciuto là tramite amicizie comuni. Io comunque ho già risposto a questa

domanda in un precedente verbale quindi non capisco perché mi viene fatta

nuovamente. Mi riconfermo in quanto detto”

(VI PP

22.10.2015, pag. 2).

Soltanto confrontato con l’accertamento secondo cui era stato

rilasciato dal carcere in Lituania solo il 6 novembre 2014 dopo aver scontato

una pena di 7 anni (come emerge dalle sentenze estere acquisite agli atti), AP

1 è stato costretto ad ammettere di aver conosciuto __________ in carcere (VI

PP 22.10.2015, pag. 2), circostanza che ha, poi, confermato al dibattimento

d’appello (verbale del dibattimento 12 gennaio 2017, pag. 3).

a.7. L’imputato ha avuto un

atteggiamento a dir poco reticente anche sui suoi precedenti penali.

Nel suo primo verbale a

precisa domanda dell’interrogante che gli chiedeva se avesse dei precedenti

penali si è rifiutato di rispondere (VI PG 09.09.2015, pag. 7).

Alla medesima domanda, nel

suo verbale successivo, ammetteva di essere “rimasto coinvolto in un

incidente stradale in cui è morta una persona” - precisando che si era

trattato di una “disgrazia”- e, all’età di 14 anni, in una rissa, ma di

non avere “mai avuto procedimenti penali a mio carico in nessuna parte del

mondo”. A precisa contestazione dell’interrogante, ammetteva di aver

commesso una rapina “quando avevo 14 anni e avevo rubato un telefonino a un

ragazzo più grande di me e meglio nel corso della rissa di cui ho parlato

prima. Nella rissa in questione è stato rubato anche un telefono e io sono

stato accusato anche per questo furto” (VI PP 09.09.2015, pagg. 3-4).

Interrogato il 22.10.2015, AP 1 - parlando della pretesa proposta

di __________ di partire dalla Lituania per andare a commettere dei furti in

Germania - affermava:

“ quella del furto all’interno delle

automobili era la prima volta che mi veniva proposto di commettere qualche cosa

di illecito. Io non l’avevo mai fatto e non sapevo come avrei dovuto

comportarmi”

(VI PP

22.10.2015, pag. 5).

Infine, confrontato con l’elenco delle sue condanne precedenti

acquisite agli atti non ha potuto fare altro che confermarle (VI PP 22.10.2015,

pagg. 2-3; cfr, anche, verb. dib. d’appello, 12 gennaio 2017, pag. 3).

a.8. Questa Corte non ha,

quindi, creduto all’imputato già solo per il suo atteggiamento processuale

generale e, in particolare, già solo per il fatto che ha modificato le proprie

dichiarazioni e/o ne ha rese di nuove, sempre e soltanto nel tentativo di

adattare la propria versione ai riscontri che gli inquirenti - mano a mano -

gli contestavano.

Ciò nell’evidente intento

di minimizzare le proprie responsabilità, evitando l’ammissione di fatti che

non fossero già ampiamente comprovati, rispettivamente evitando di fornire

informazioni sui correi - mostrando, così, di non volersi distanziare da loro

e, quindi, di non essersi minimamente distanziato da quanto commesso.

Questo suo atteggiamento è

peraltro ben illustrato dalla domanda che l’imputato - appena giunto in

Svizzera, all’inizio del suo primo verbale, dopo aver appreso per quali fatti

veniva interrogato e dopo aver risposto soltanto a una domanda sulla sua vita

- poneva all’interrogante. Egli chiedeva, infatti, “quante persone sono

state arrestate” (VI PG 09.09.2015, pag. 3), e ciò - manifestamente - per

poter “calibrare” e “dosare” le sue successive risposte.

b. La versione di AP 1 -

secondo cui avrebbe saputo solo una volta arrivato a Milano che si trattava di

compiere delle rapine - è poi anche priva di logica e inverosimile, se si

considera che - come del resto da lui affermato - dietro a __________ c’era

un’organizzazione criminale dedita alla commissione di rapine.

Come rettamente rilevato dai primi giudici, non è per niente

credibile che una simile organizzazione recluti delle persone ignare e tenute

all’oscuro fino all’ultimo del compito e del ruolo per il quale vengono

assoldate, con il rischio di non poter contare su esecutori affidabili e sicuri

nell’azione e - anche - con il rischio di dover sopportare il fallimento (e i

relativi costi) del colpo previsto e pianificato (sent. impugnata, consid. 6.2,

pag. 39).

c. Al riguardo va poi

rilevato che __________ ha inizialmente negato di aver proposto a AP 1 di

seguirlo in Germania per commettere dei furti di apparecchiature elettroniche

dalle auto (VI 15.07.2016, pag. 8, AI 117 inc. MP 2016.229) - sconfessando così

la tesi dell’imputato. Egli ha affermato di essere partito dalla Lituania

perché un suo conoscente di nome “Dainus” gli aveva proposto un lavoro a

Milano, nell’edilizia, proposta che lui aveva allargato anche all’imputato. A

suo dire egli avrebbe saputo solo a Milano che, in realtà, avrebbe dovuto “rompere

delle vetrine” e fare, quindi, dei furti (VI PP 15.07.2016, pag. 4, AI 117

inc. MP 2016.229).

Solo nel suo verbale 18.08.2016, __________ ritrattava

parzialmente la sua versione e raccontava di aver saputo che si trattava di

fare dei furti in Svizzera e che non era vero che pensava di lavorare

nell’edilizia (VI PP 18.08.2016, pag. 2, AI 133 inc. MP 2016.229). Il giorno

dopo il loro arrivo a Milano - dopo aver accompagnato __________ a Lucerna

(dove vi è stato un tentativo di rapina tuttora oggetto d’inchiesta) - __________

gli avrebbe detto che:

“ non avremmo dovuto più fare dei

furti ma delle rapine dicendo che i piani erano cambiati”

(VI PP

18.08.2016, pag. 3, AI 133, inc. MP 2016.229).

Quanto precede, non è soltanto indicativo del reciproco tentativo

di __________ e di AP 1 di andare l’uno a rimorchio delle dichiarazioni

dell’altro (a mano a mano che queste venivano contestate loro dagli

inquirenti).

La circostanza è - anche -

indicativa di una versione “preconfezionata” (il lavoro nell’edilizia quale

motivo del viaggio dalla Lituania all’Italia) che i due si erano preparati.

Sennonché, a fronte delle domande puntuali dell’interrogante e dovendo fornire

i dettagli della vicenda, tale versione ha poi mostrato pecche e contraddizioni

di non poco conto, finendo per sgretolarsi.

Anche un simile comportamento

contribuisce a destituire di credibilià la versione dell’imputato.

le minacce

15. AP 1 ha anche

sostenuto di essersi inizialmente rifiutato di fare “il colpo” e di

averlo, poi, commesso soltanto perché ha avuto paura delle ritorsioni da parte

“dell’organizzazione” che lui aveva capito esserci dietro a Romas e che era

composta da persone “più in alto di lui” (VI PP 17.09.2015, pag. 3; verb.

dib. d’appello 12 gennaio 2017, pag. 3).

In sostanza, l’imputato ha

sostenuto di aver commesso la rapina perché “costretto fisicamente e

psicologicamente” (dichiarazione d’appello 26 settembre 2016).

AP 1 ha, in particolare,

raccontato che il suo rifiuto di effettuare il colpo sarebbe avvenuto qualche

giorno prima del 15 dicembre 2014 (l’11 o il 12 dicembre, cfr. verb. dib.

d’appello 12 gennaio 2017, pag. 3), quando - raggiunta Chiasso col treno il

mattino presto, tutti presenti - __________ avrebbe mostrato loro il parcheggio

dove si trovavano le biciclette predisposte per la fuga, il percorso per

raggiungere la stazione ferroviaria di Balerna dopo aver messo a segno il colpo

e il luogo dove si trovava il negozio. A lui e a __________ il luogo non

sarebbe “piaciuto” e avrebbero entrambi avuto paura: __________ perché quello “era

un posto da cui era difficile scappare”, lui “perché era la prima volta

che stavo per commettere un reato di questo tipo e meglio un furto”. __________

avrebbe anche rilevato che non c’era nemmeno un posto per lasciare gli

indumenti. AP 1 avrebbe, quindi, chiesto a __________ se non si poteva fare il

colpo di notte, per “evitare la gente, sia quella presente per la città che

quella in negozio” e __________ gli avrebbe risposto negativamente, perché

di notte gli orologi venivano tolti dalla vetrina. Lui e __________ avrebbero,

pertanto, detto a __________ che loro non intendevano fare il colpo - previsto

per quello stesso giorno - e a quel punto __________ diceva loro che in quel

caso ci sarebbero state delle ritorsioni nei loro confronti da parte

“dell’organizzazione”:

“ quando abbiamo detto a __________

che non avremmo compiuto il colpo, lui ci disse che ci sarebbero stati grossi

problemi per noi. Noi a __________ avevamo detto che saremmo tornati in Italia

e Romas ci disse una cosa del tipo ‘vedrete cosa succederà in Italia visto che

non volete più fare il colpo’ e questo in ragione di ciò che avrebbe deciso

l’organizzazione. Insomma mi sono sentito minacciato. Io e __________ pensavamo

di commettere un semplice furto e quindi pensavamo che sarebbe stato

altrettanto semplice dire di no e invece dopo quello che ci aveva detto __________

abbiamo avuto paura (…) Il giorno del sopralluogo mi sono rifiutato di fare il

colpo. Mi sono rifiutato anche se __________ mi aveva detto qualcosa del tipo

‘o fai il colpo, oppure ci sarebbero state conseguenze a Milano da parte

dell’organizzazione nei tuoi confronti’. Malgrado questo mi sono rifiutato di

fare il colpo e non ho avuto paura di tornare a Milano perché ho pensato che

avrei potuto parlare con queste persone dell’organizzazione e trovare una

soluzione”

(VI PP

17.09.2015, pagg. 7-8).

Ritornati a Milano, la sera stessa __________ li avrebbe portati

da una “persona sportiva, ben vestita, robusta, lituana” alla quale

l’imputato avrebbe detto che si sarebbe rifiutato di “commettere la rapina

con le persone dentro al negozio” e gli avrebbe proposto di fare il colpo

di notte. Al che la persona avrebbe prospettato loro ritorsioni e conseguenze

negative, in particolare:

“ questa persona ha iniziato a gridare

dicendo che erano stati spesi tanti soldi per l’organizzazione del colpo e che

non avremmo potuto semplicemente rifiutarci e andarcene senza conseguenze. Ci

disse che nessuno ci avrebbe riportato in Lituania. Ci ha detto che c’erano

state persone come noi che ad un certo punto non volevano più fare il colpo ma

che, dopo averli picchiati, avevano cambiato idea e deciso di commettere il

colpo. Inoltre, ci disse che se non avessimo fatto il colpo saremmo stati

debitori nei confronti dell’organizzazione per i soldi spesi per i preparativi

del colpo e meglio 10'000 della valuta lituana che corrispondono a circa euro

3'000: aveva anche detto che c’erano stati dei controlli per molto tempo nei

pressi della gioielleria e questo per vedere le abitudini dei proprietari,

oltre ad altre spese quali la benzina”.

(VI PP

17.09.2015, pag. 8).

Nonostante questo, l’imputato racconta che lui e __________ si

sarebbero comunque rifiutati di fare il colpo, con il che la persona in

questione avrebbe detto loro che se non avessero trovato i soldi, “quelli

dell’organizzazione ci avrebbero trovati in Lituania e comunque saremmo stati

picchiati in Italia” (VI PP 17.09.2015, pag. 8).

Nemmeno questo avrebbe indotto l’imputato - e __________ - ad

accettare di fare il colpo, tanto che entrambi avrebbero ribadito il loro

rifiuto alla persona in questione.

Richiesto dall’interrogante di

spiegare cosa, in definitiva, aveva fatto cambiare loro idea, AP 1 rispondeva

che:

“ fu l’insieme delle cose e meglio il

fatto di non avere soldi per tornare a casa, il fatto che potessimo essere

picchiati a Milano ed il fatto che saremmo stati loro debitori in Lituania”

(VI PP

17.09.2015, pag. 8).

Al dibattimento d’appello AP 1 ha ribadito - in

sostanza - quanto già dichiarato, raccontando che la sua intenzione era quella

di fare un furto e che soltanto perché minacciato aveva, poi, commesso una

rapina, visto che lui e __________ non avevano avuto altra scelta (verbale del

dibattimento 12 gennaio 2017, pag. 4).

a. A destituire di ogni

credibilità la versione dell’imputato secondo cui avrebbe commesso la rapina

poiché “costretto” per paura di ritorsioni nei suoi confronti da parte

“dell’organizzazione”, concorrono - oltre, come visto, al suo atteggiamento

processuale generale - diversi elementi oggettivi puntuali.

a.1. __________ rendeva

inizialmente (VI PP 15.07.2016, pagg. 1-6, AI 117 inc. MP 2016.229) delle

dichiarazioni spontanee sui fatti e affermava di essersi inizialmente rifiutato

di fare il colpo a Milano (e non a Chiasso, come preteso da AP 1), di essersi

recato a Chiasso solo il 15 dicembre 2014 per commettere la rapina (e non due

volte, come asserito dall’imputato) e di avere ricevuto pressioni per

commettere il colpo solo dal “datore di lavoro” (che in seguito identificava in

__________) e non anche da un’altra persona (“sportiva ben vestita, robusta e

lituana”, come invece riferito da AP 1). Il suo racconto mostrava - quindi -

delle evidenti incongruenze rispetto a quello dell’imputato.

__________, in particolare, riferiva di essere partito dalla

Lituania agli inizi di dicembre 2014 perché un suo conoscente di nome “Dainus”

(mai menzionato da AP 1) gli avrebbe proposto un lavoro nell’edilizia a Milano

(e non in Svizzera, come - in un primo tempo - aveva riferito AP 1).

__________, sapendo che anche

l’imputato era appena uscito dal carcere e aveva bisogno di lavorare, avrebbe

proposto anche a lui di seguirlo. Una volta giunti a Milano unitamente ad altre

tre persone - tale “__________” ed altre due denominate “il piccolo” e “il

grasso” - che lui non conosceva, avrebbe ripetutamente chiesto a __________

quando avrebbero iniziato a lavorare. Quest’ultimo avrebbe, quindi, presentato

loro “il datore di lavoro” (che in seguito __________ identificava in __________),

il quale:

“ ci ha detto subito che non ci

sarebbe stato un lavoro per noi ma c’era un’altra variante. Noi abbiamo chiesto

quale variante e lui ha risposto ‘dovrete rompere le vetrine’, nel senso che

avremmo dovuto rubare. Io e il mio amico (ndr. __________) ci siamo subito

rifiutati. Lui ha insistito, minacciandoci, dicendoci che se ci fossimo

rifiutati saremmo tornati scalzi in Lituania, ci avrebbero buttato fuori

dall’albergo e tornati in Lituania a piedi. Ha aggiunto anche che in Lituania

non sarebbe finita perché ci avrebbero cercato. Siamo tornati in albergo. Ci

siamo chiesti cosa fare. Per una settimana il datore di lavoro continuava a

tediarci, dicendo che avremmo dovuto rompere vetrine. Un giorno ci siamo

rassegnati e abbiamo detto che avremmo fatto il colpo”

(__________, VI

PP 15.07.2015, pag. 4, AI 117 inc.MP 2016.229).

Solo quando l’interrogante gli contestava le dichiarazioni di AP 1

secondo cui si sarebbero rifiutati di fare il colpo a Chiasso, obbligando tutti

a rinunciare, __________ ritrattava la sua versione: “è vero quello che dice

AP 1” (VI PP 15.07.2016, pag. 8, AI 117 inc. MP 2016.229). Chiesto di

spiegare perché non lo avesse detto prima, si rifiutava di rispondere (VI PP

15.07.2016, pag. 9, AI 117, inc. MP 2016.229).

Nei suoi verbali successivi, __________ tentava di allineare la

propria versione a quella di AP 1, facendo - nella sostanza - un racconto sulla

falsa riga di quello del correo in merito ai due viaggi a Chiasso, al rifiuto

di fare il colpo in occasione del primo viaggio a Chiasso e alle minacce subite

sia da __________ che da un’altra persona (VI PP 18.08.2016, AI 133 inc. MP

2016.229). Le sue nuove dichiarazioni sono, tuttavia, manifestamente a

rimorchio di quelle del correo - delle quali, nel frattempo, aveva avuto

conoscenza - e non possono essere credute. Del resto, con riferimento ad alcuni

aspetti sui quali ancora non aveva saputo dagli inquirenti, quale fosse in

dettaglio la posizione di AP 1, __________ si scostava dal racconto del correo.

Ad esempio quando affermava

di avere accettato di commettere la rapina subito dopo aver parlato con

“l’altra persona” (VI PP 18.08.2016, pag. 5, AI 133 inc. MP 2016.229), mentre AP

1 asseriva che, anche dopo aver parlato con questa persona, lui e __________ si

rifiutavano ancora di commettere la rapina (VI PP 17.09.2015, pag. 8).

Oppure ancora quando

affermava che la prima volta, a Chiasso, sarebbero rimasti solo per poco tempo “perché

abbiamo rifiutato subito di fare la rapina” e che non gli erano stati

spiegati tutti i dettagli (VI PG19.07.2016, pagg. 4-5, AI 126 inc. MP

2016.229), mentre AP 1 asseriva che si sarebbero comunque fermati diverse ore e

che avrebbero ricevuto tutti i dettagli, tanto che la seconda volta a Chiasso,

avrebbero atteso tre ore - senza far niente - l’apertura del negozio.

Le evidenti incongruenze tra

le dichiarazioni rese dai due correi e il tentativo continuo di __________ di

“aggiustare” la sua versione su quella di AP 1, concorrono a destituire di

credibilità la tesi del “rifiuto di commettere la rapina”.

a.2. Questa Corte non ha

creduto a AP 1 anche perché non è assolutamente verosimile che tutti i

partecipanti alla rapina abbiano semplicemente tollerato (senza in concreto

batter ciglio):

- dapprima

il fatto di dover ritornare a Milano - a causa dell’imputato e di __________ -

senza aver fatto il colpo, attirando inutilmente l’attenzione sui loro

spostamenti;

- in

seguito la loro indecisione (addirittura di alcuni giorni) se commettere o no

la rapina, ciò che avrebbe comportato non soltanto un inutile aggravio delle

spese di soggiorno e un’altrettanto inutile perdita di tempo, ma soprattutto un

rischio maggiore di attirare l’attenzione con una permanenza prolungata.

In proposito va rilevato che

la rapina è stata pianificata minuziosamente ed eseguita senza la benché minima

incertezza, ciò che fa ritenere che le persone che l’hanno pianificata ed

eseguita siano dei “professionisti” e che, proprio per questo, non avrebbero

certo tollerato né indecisioni né un’inutile dilatazione dei tempi. Del resto è

lo stesso AP 1 a sostenere che dietro al colpo di Chiasso vi era addirittura

un’organizzazione dedita alla commissione di rapine e operante in diverse

nazioni.

a.3. Anche volendo dar

credito all’imputato sull’insistenza manifestata “dall’organizzazione”

per commettere il colpo, sta di fatto che, quando egli riferisce delle

discussioni (prima con __________ e poi con la persona “sportiva, ben

vestita, robusta e lituana”), il suo atteggiamento non è certo quello di

una persona spaventata, ma semmai di qualcuno che discute alla pari con i suoi

interlocutori e - a dispetto di quanto sostiene - per nulla impaurito.

La sua discussione con __________ (cfr. consid. 15) - quand’anche

fosse avvenuta - è un botta e risposta indicativo, semmai, di un rapporto

paritario piuttosto che di sudditanza, come emerge peraltro anche dal fatto che

lui stesso ammette di non aver avuto paura di tornare a Milano (anche dopo la

discussione con __________) “perché ho pensato che avrei potuto

parlare con queste persone dell’organizzazione e trovare una soluzione” (VI

PP 17.09.2015, pag. 8).

Del resto, nemmeno quanto

raccontato loro dall’altra persona avrebbe indotto lui e __________ ad

accettare di fare il colpo: entrambi si sarebbero ancora rifiutati, prendendosi

dell’altro tempo per decidere. Un atteggiamento, il loro, che contrasta

manifestamente con la paura che AP 1 pretende di avere avuto e con le minacce

che pretende di aver subito. Se - come da lui asserito - le minacce fossero

state serie e concrete, lui e __________ non avrebbero certamente tirato la

cosa per le lunghe con discussioni varie, ma avrebbero accettato “obtorto

collo”, subito, di commettere la rapina.

A rendere ancor più

inconsistente la versione dell’imputato, vi è pure il fatto che egli - poco

dopo aver raccontato delle asserite minacce da parte di __________ e dell’altra

persona - riferiva che:

“ __________ ci ha quindi collocati in

un’altra struttura, in un altro albergo perché erano finiti i soldi per la

sistemazione precedente. L’appartamento non si trovava distante dal primo e

anch’esso era equipaggiato di cucina. __________ ci disse che avremmo dovuto

aspettare qualche giorno prima di commettere il colpo”

(VI PP

17.09.2015, pag. 9).

Sennonché nulla nel racconto dell’imputato lascia trasparire un

fare minaccioso da parte di __________, o perlomeno spazientito a causa delle

lungaggini e delle loro conseguenze. Per tacere del fatto che se erano finiti i

soldi per la precedente sistemazione, evidentemente non c’erano nemmeno per

quella nuova.

a.4. La versione di AP 1

non regge nemmeno dal profilo temporale.

Se, come da lui preteso, in occasione del primo viaggio a Chiasso

- terminato con il loro rifiuto a commettere il colpo e col ritorno di tutti a

Milano - __________ e __________ avevano già mostrato loro il negozio, il

parcheggio, la via di fuga e, in genere, tutti i dettagli della rapina, non ha

alcun senso (ed avrebbe anzi attirato inutilmente l’attenzione) che il 15

dicembre 2014 tutti i partecipanti si recavano a Milano verso le 5 del mattino,

per poi attendere circa tre ore a Chiasso l’apertura della gioielleria. Appare

ben più verosimile che la decisione di partire il mattino presto in direzione

di Chiasso sia da ricondurre al fatto che quella era la prima volta che

andavano a Chiasso e che solo in quell’occasione avrebbero ricevuto gli

ulteriori dettagli per l’esecuzione del colpo.

Del resto, l’imputato non ha saputo spiegare in modo convincente e

credibile come avrebbero trascorso - il 15 dicembre 2014 - le quasi tre ore

dall’arrivo col treno a Chiasso alla rapina:

“ da quando siamo arrivati a Chiasso

il 15.12.2014 a quando siamo entrati nella orologeria io e __________ abbiamo

atteso senza fare niente. Abbiamo atteso due ore circa in un posto lontano

dalla gioielleria dieci minuti a piedi, ci siamo poi incamminati verso la

gioielleria e ci siamo seduti sulla scala per circa 10 minuti prima di entrare”

(VI PP

23.12.2015, pag. 3).

La tesi è inverosimile, poiché l’imputato e i suoi correi non sono

certo degli sprovveduti - come dimostra la professionalità con cui la rapina è

stata pianificata ed eseguita - e non avrebbero certo inutilmente attirato

l’attenzione sostando qualche ora, senza far niente, a Chiasso, per giunta non

lontano dal negozio.

consapevolezza del piano e

ruolo

16. AP 1 contesta, poi, di

aver condiviso l’intero piano della rapina, in particolare contesta di aver

saputo che cosa avrebbero dovuto fare gli altri e - segnatamente - di aver

saputo che la gerente del negozio sarebbe stata neutralizzata con la violenza.

Egli non può essere creduto.

a. Lo stesso imputato ha

affermato che il ruolo di __________ era proprio quello di “accogliere e

istruire” le persone che venivano poi ingaggiate per commettere i colpi”

(VI PP 17.09.2015, pagg. 3 e 4) e che “quello di Chiasso non era

probabilmente il primo colpo che veniva coordinato da __________” (VI PP

22.10.2015, pag. 4). Sul ruolo di __________, ha precisato anche che “era il

capo e ha detto a ognuno di noi cosa doveva fare, qual era il suo ruolo” (VI

PP 22.10.2015, pag. 6).

In effetti, dal racconto - seppur

reticente e poco lineare - dell’imputato emerge che la sera stessa del loro

arrivo a Milano, __________ li raggiungeva in albergo e forniva loro “i

dettagli dell’organizzazione del colpo” (VI PP 17.09.2015, pag. 3). Gli

altri dettagli, invece (sull’ubicazione del negozio, del parcheggio in cui

avrebbero trovato le bici e una persona ad attenderli per la consegna della

refurtiva, della baracca in cui lasciare indumenti e attrezzi usati per

perpetrare il colpo e sulle vie di fuga), __________, rispettivamente __________

li fornivano a Chiasso (VI PP 17.09.2015). Anche l’entrata in negozio è stata

accuratamente coordinata da __________ che “controllando la situazione dalla

sua posizione in __________ sul lato opposto della via rispetto l’entrata della

gioielleria, ha dettato i tempi d’entrata ed in sequenza sono entrati dentro la

gioielleria, “il piccolo”, “il grasso”, __________ ed io” (VI PP

22.10.2015, pag. 6).

Non si spiega, quindi, come mai - a fronte di un’organizzazione

puntuale e minuziosa della rapina come quella descritta dallo stesso imputato,

con tanto di persona appositamente predisposta ad accogliere e istruire le

altre persone reclutate - queste ultime non avrebbero ricevuto tutte le

informazioni necessarie e utili alla “buona riuscita” del colpo. Non c’è

dubbio, infatti, che la questione a sapere come sarebbe stata neutralizzata la

vittima della rapina era una questione essenziale per “la buona riuscita”

del colpo. Contrariamente a quanto preteso da AP 1, il lavoro suo e di __________

- che consisteva nel rompere le vetrine e asportare gli orologi - implicava,

gioco forza, che la persona presente in negozio venisse in qualche modo “resa

innocua” per assicurare a loro il tempo necessario per fare quanto

preventivato.

b. Del resto, è

indicativo che l’imputato ha - sostanzialmente - illustrato il ruolo di tutti (il

suo, quello di __________, ma anche quello del “piccolo” e di __________)

e che la sua spiegazione coincide con quanto, poi, effettivamente fatto da

ciascuno (come emerge dal filmato della videosorveglianza) e solo per il ruolo

del “grasso” - ovvero di colui che doveva neutralizzare

la vittima - ha reso dichiarazioni a dir poco approssimative e per nulla

convincenti:

“ il primo avrebbe dovuto chiedere al

venditore di fargli vedere degli orologi. Il secondo avrebbe invece dovuto

rubare degli orologi, mentre io e __________ saremmo dovuti entrare

successivamente ai primi due e avremmo dovuto rubare dalla vetrina gli orologi

che il venditore stava per mostrare/voleva mostrare al primo. __________ ci

aveva detto che se la vetrina non fosse stata aperta, __________ avrebbe dovuto

aprirla e che quest’operazione non sarebbe stata difficile. __________ avrebbe

dovuto aprire la vetrina con un attrezzo di colore rosso e lungo e meglio con

un piede di porco di colore rosso. __________ ha detto che io avrei dovuto

aiutare __________ a mettere via gli orologi in un sacchetto che __________

avrebbe portato con sé o che li avrei dovuti mettere in un sacchetto che avrei

avuto con me. Romas ci disse che avremmo dovuto consegnare questi sacchetti

contenenti gli orologi ad una persona che si trovava dietro al negozio (ndr. __________).

(…) In merito

alla ripartizione dei compiti preciso che il primo che sarebbe dovuto entrare,

avrebbe dovuto anche sottrarre il video del sistema di videosorveglianza”

(VI PP

17.09.2015, pag. 4).

A fronte della chiara spiegazione del ruolo suo e di __________,

ma anche del “piccolo” e di “__________” - quella sul ruolo del “grasso”

appare molto sbrigativa, ma anche priva di logica: non si capisce per quale

motivo avrebbe dovuto “rubare degli orologi” quando, invece, questo

compito (come emerge bene dal seguito del racconto dell’imputato) spettava a

lui e a __________. E il motivo della reticenza di AP 1 nel descrivere - con

altrettanta chiarezza - il ruolo del “grasso” è manifestamente da

ricondurre al suo tentativo di minimizzare le sue responsabilità, affermando

che non sapeva che sarebbe stata usata violenza.

Per tacere del fatto che lo stesso imputato, nel medesimo verbale,

si contraddiceva proprio sul ruolo del “grasso” affermando:

“ sapevo che gli altri 2 avrebbero

dovuto farsi mostrare degli orologi e nel mentre la signora era distratta da questi

due io e __________ dovevamo, con la vetrina aperta, prendere tutti gli orologi

che potevamo e scappare. Solo se questa vetrina non era aperta, avremmo dovuto

romperla e poi scappare”

(VI PP

17.09.2015, pag. 6).

La tesi secondo cui il piano prevedeva che due persone avrebbero

chiesto di vedere degli orologi ma nessuno si sarebbe preoccupato di

neutralizzare la commessa è priva di logica e, come detto, è pure in

contraddizione con quanto affermato dallo stesso imputato secondo cui “il

grasso” avrebbe - come loro - dovuto rubare gli orologi.

c. L’imputato ha

ammesso di aver saputo che all’interno del negozio ci sarebbe stata una donna.

La circostanza emerge dalle sue dichiarazioni riportate al precedente

considerando. Già si è detto che non è credibile che la questione a sapere come

sarebbe stata neutralizzata la donna non sia stata spiegata a chi poi -

l’imputato - doveva occuparsi di asportare la refurtiva (per cui i suoi tempi

d’azione dipendevano proprio da questo).

In ogni caso (come rettamente rilevato dai primi giudici),

l’imputato - al più tardi - quando è entrato nella gioielleria per commettere

la rapina con i correi, sapeva che all’interno c’era una persona sola (cfr.

peraltro VI PP 17.09.2015, pag. 4), una donna anziana, confrontata con quattro

uomini che - evidentemente - avrebbe dovuto essere neutralizzata in qualche

modo, come poi è avvenuto, anche solo ricorrendo alla forza fisica (sent. impugnata,

consid. 6.2 pag. 39). Egli ha del resto ammesso di aver pensato che la donna si

sarebbe spaventata e di aver visto che si trattava di una persona anziana (VI

PP 23.12.2015, pag. 2).

La sua tesi secondo cui quando era in negozio avrebbe sentito una

donna gridare “e ho pensato che ci voleva spaventare o che era trattenuta

dagli altri” (VI PP 17.09.2015, pag. 4) non è per nulla credibile. Anche

perché la vittima è stata immediatamente buttata a terra per cui il solo fatto

di non vederla ma di sentirla gridare non può evidentemente avergli fatto

credere che volesse semplicemente spaventarli.

17. l’accertamento della Corte

Alla luce di quanto precede, la tesi della Difesa secondo cui

l’imputato è stato “costretto fisicamente e

psicologicamente” a commettere la rapina non può essere condivisa.

Neppure può essere condivisa

la tesi secondo cui egli non ha approvato l’intero disegno e, in particolare,

non ha saputo cosa avrebbero dovuto fare gli altri correi.

Benché sia più che plausibile

che l’imputato non fosse ai vertici dell’organizzazione criminale, la sua

partecipazione al piano criminale è stata consapevole ed è avvenuta senza che

la sua libertà fosse in qualche modo limitata.

L’imputato deve, quindi, essere dichiarato autore colpevole di

rapina, come rettamente ritenuto dalla Corte di prima sede. Il dispositivo della

sentenza - rispetto a quanto indicato dai primi giudici - deve tuttavia essere

modificato, nel senso che va precisato che la pistola con cui l’imputato e i

suoi correi hanno minacciato la titolare della gioielleria era finta.

commisurazione

della pena

18. Giusta l’art. 140 cifra

1 cpv. 1 CP commette rapina ed è punito con la pena detentiva sino a dieci anni

o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque

commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un

pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di

opporre resistenza.

a. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

b. Come già l’art. 63

vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere

commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che

codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo

di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze

legate all’atto stesso. In questo ambito, va considerato, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.

6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo, i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà

delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre

tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, considerare

i fattori legati all’autore, ovvero la sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), la reputazione, la situazione personale (stato di salute,

età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.),

il comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così

come l’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129

IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a

quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena

delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per

intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.

4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la

giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre

2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17

aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.

72, pag. 205).

c. Commisurando la

pena, i primi giudici hanno considerato quanto segue:

“ (…) la colpa dell’imputato è

oggettivamente e soggettivamente grave.

AP 1 ha percorso

migliaia di chilometri per venire in Svizzera, in terra straniera, a

commettere, con i correi, un reato grave come la rapina e ha agito per fine di

lucro, per guadagnare in breve tempo soldi facili.

L’imputato,

unitamente ai correi, ha preso di mira oggetti di lusso quali gli orologi

Vacheron Constantin e quindi un bottino importante; unitamente ai correi ha

agito in modo professionale, in base ad un piano ben studiato, come dimostra

l’esecuzione preventiva di sopralluoghi volti ad individuare le vie di fuga,

l’uso di biciclette predisposte per assicurarsi una fuga veloce, l’uso dei

guanti, di strumenti per infrangere le vetrine, la previsione di accorgimenti

per non essere identificati come quello di asportare l’impianto della

videosorveglianza all’interno della gioielleria - in concreto non riuscito -,

così come l’uso di vestiti indossati appositamente per commettere la rapina con

il cambio d’abito dopo la perpetrazione del colpo, la precisa ripartizione dei

ruoli nel momento dell’esecuzione dello stesso con la conseguente velocità e

sicurezza nell’azione, vero è che la rapina è stata messa a segno in poco più

di un minuto, come risulta dal video che l’ha ripresa.

Tutto era

accortamente predisposto per correre i minori rischi possibili nell’assicurarsi

il bottino costituito da 7 costosi orologi di marca, per un valore complessivo

di oltre fr. 97'000.-, che non sono stati recuperati.

La Corte ha

rilevato che AP 1 ha agito in modo sicuro e veloce nell’esecuzione del suo

compito e, unitamente ai correi, non si è fatto alcuno scrupolo a che venisse

affrontata una donna sola presente nella gioielleria, incurante dell’enorme

spavento che con il loro agire le veniva incusso.

La Corte ha

considerato inoltre che AP 1 non è nuovo alla commissione di reati, avendone

commessi fin da minorenne e ben oltre la maggiore età, collezionando diverse

condanne, anche importanti e per reati sicuramente gravi e tenuto poi conto che

a ciò si aggiunge il fatto che l’accusato ha delinquito anche mentre era in

carcere in Lituania ed ancora di nuovo a distanza di un solo mese dalla sua

uscita dal carcere, dopo aver scontato una pena complessiva di oltre sette

anni, a dimostrazione che il - lungo - periodo di carcerazione subita non è

certamente servito a farlo desistere dal continuare a percorrere la strada del

crimine.

Riguardo al comportamento

durante l’inchiesta va detto che AP 1 sin dall’inizio ha negato in modo deciso

ogni suo coinvolgimento e ha iniziato ad assumersi le proprie responsabilità

solo quando è stato confrontato con il riscontro oggettivo del suo DNA

ritrovato, tra l’altro, sulle scarpe nascoste nel vano sotto il pavimento della

baracca; in ogni caso, anche quando ha poi iniziato a raccontare i fatti, ha

detto bugie ed è stato poco trasparente, mentendo sui vari precedenti penali a

suo carico nonché su dove e quando aveva conosciuto __________, ammettendolo -

come visto - solo quando - acquisite agli atti le sentenze penali a suo carico

- è stato chiaro che aveva trascorso 7 anni in carcere, per cui non poteva aver

conosciuto __________ due anni prima, come aveva affermato falsamente e ciò nel

tentativo di minimizzare la portata delle sue responsabilità.

Pertanto, se è

vero che l’imputato per finire ha sostanzialmente ammesso le sue

responsabilità, è altrettanto vero che lo ha fatto solo a fronte di riscontri

oggettivi e ha continuato comunque ed ancora ad essere molto reticente sulla

partecipazione dei suoi correi, dimostrando con ciò di non essersi distanziato

da quanto commesso e quindi dalle persone che tirano le fila

nell’organizzazione e nella perpetrazione di simili reati, ciò che ha

dimostrato in modo lampante quando ha dichiarato di non riconoscere i suoi

correi nelle fotografie della rapina di Lucerna, che - in base ai risultati del

DNA - è certo hanno commesso anche la rapina di Chiasso.

La Corte ha

rilevato inoltre che neppure qui in carcere AP 1 ha tenuto un comportamento

corretto, avendo subito diverse sanzioni disciplinari.

A favore

dell’imputato la Corte ha tenuto conto del suo ruolo di semplice esecutore, del

fatto che si è scusato e che ha riconosciuto il risarcimento richiesto dagli

accusatori privati.

Tutto ciò

considerato e tenuto ancora conto del carcere preventivo sofferto (compreso

quello in vista dell’estradizione) lontano da casa e dai suoi familiari, la

Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 3 anni,

che è interamente da espiare in quanto l’imputato si trova nelle condizioni di

cui all’art. 42 cpv. 2 e cioè della presenza di circostanze particolarmente

favorevoli per potersi far luogo alla sospensione condizionale della pena, che

la Corte in concreto non ritiene date, perché se è vero che dopo la rapina di

Chiasso per un certo periodo AP 1 ha lavorato in Inghilterra, è altrettanto

vero che si è licenziato perché il lavoro non gli piaceva - come lui stesso ha

dichiarato - ma soprattutto che ha dimostrato di non essersi distanziato da

quanto commesso, ammettendo - come già detto - le sue responsabilità solo a

fronte di riscontri oggettivi, continuando a coprire i correi e tentando di

minimizzare la portata delle sue responsabilità, per cui il suo comportamento

processuale non fornisce solide garanzie di emendamento, rispettivamente di non

reiterazione del reato”

(sent. impugnata,

consid. 7.2., pagg. 40-43).

d. Le considerazioni dei

primi giudici sono condivise da questa Corte.

Tenuto conto della pena edittale (art. 140 cifra 1 CP), avuto

riguardo anche alla prassi delle nostre Corti (cfr., ad esempio, sentenza CARP

17.2012.42 del 22.8.2012; sentenza della Corte delle assise correzionali di

Mendrisio 72.2010.73 del 15.7.2010), e considerate tutte le circostanze del

caso concreto questa Corte ritiene che la pena inflitta dai primi giudici sia

del tutto adeguata alla colpa di AP 1.

A quanto rilevato dai primi giudici, ci si limita ad aggiungere

che, in un contesto di correità, la questione a

sapere chi abbia materialmente usato violenza contro la vittima è del tutto

irrilevante per la commisurazione della pena: AP 1 ne risponde come se fosse

stato lui a farlo nella misura in cui l’eventualità di neutralizzare la vittima

con la violenza era stata preventivata ed accettata dai correi.

Quanto agli elementi legati alla persona, va detto che, come correttamente

ritenuto in prima sede, AP 1 non beneficia di particolari circostanze

attenuanti. In particolare,

si osserva che - come accertato - invano la difesa ha cercato di

sostenere l’esistenza di minacce che avrebbero costretto l’imputato a

commettere la rapina: in realtà, la sua libertà di decidersi fra legalità ed

illegalità era intatta.

Richiamata, poi, la lunga lista di precedenti, anche specifici,

che AP 1 “vanta”, è soltanto in forza del principio

giurisprudenziale secondo cui essi aggravano la colpa ma non possono pesare

sulla commisurazione della pena in modo eccessivo poiché ciò equivarrebbe a

punire due volte (DTF 120 IV 136

consid. 3b p. 145; STF 5.7.2012 in 6B_49/2012), che questa Corte ritiene

equamente commisurata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 3 anni.

Proprio i precedenti penali dell’imputato escludono che egli possa

beneficiare della sospensione condizionale parziale della pena, ritenuto che

delle circostanze particolarmente favorevoli esatte dall’art. 43 CP in

combinazione con l’art. 42 cpv. 2 CP non c’è

nemmeno l’ombra (DTF 134 IV 1 consid. 4.2, 4.2.3 e 5.3.1; STF 6B_244/2010 del 4

giugno 2010 consid. 1).

tassazione della nota d’onorario

19. Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al

dibattimento la sua nota d’onorario 12 gennaio 2017 (che ha, poi, ritrasmesso il

medesimo giorno a questa Corte con alcune modifiche) relativa al procedimento

d’appello che espone complessivi fr. 5'022.-, di cui fr. 4'230.- di onorario

(corrispondenti a 23 ore ½ di lavoro) e fr. 420.- di spese, oltre all’IVA (cfr.

doc. I in inc. 17.2017.7).

a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito

secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si

svolge il procedimento.

b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu) l’onorario

dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo

il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I

201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006 consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del

06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).

c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del

tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid.

Considerandi

2.

; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire

romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3,

pag. 909).

d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui

va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma,

invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato

nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per

il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.;

cfr., per un altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP

del 29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).

e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario

ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza

giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007

del 12.11.2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione

21.06

, in re avv. B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3,

pag. 236; Lieber in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581;

Bernasconi ed altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4, pag. 290).

20.

Del

tempo complessivo esposto di 23 ore ½ appaiono adeguate 17 ore e 40 minuti che

vengono tassate a fr. 180.- l’ora, con conseguente approvazione dell’onorario

per fr. 3'180.-

a. Non vengono approvate 5 ore e 50 minuti per i seguenti motivi:

- il

dispendio orario complessivo esposto di 4 ore e 50 minuti per

le trasferte presso il Ministero pubblico, per i colloqui (telefonici e non)

con il PP e per le email al PP poiché riferite non a

questo procedimento penale ma a quello tuttora pendente presso il MP;

- il dispendio orario esposto

di un’ora per lo studio incarto del 07.09.2016 poiché riferito al procedimento penale tuttora pendente presso il MP;

b. Le spese

esposte sono approvate in ragione di fr. 222.-. Non vengono invece approvate le

spese di fr. 60.- relative alla trasferta presso il Ministero pubblico del

05.09

, quelle di complessivi fr. 2.- relative alle email al PP del

26.09.2016

e del 20.10.2016 e quelle di complessivi fr. 76.- relative alla

trasferta 11.01.2017 al MP e alle 13 fotocopie effettuate quel giorno presso il

MP, poiché riferite al procedimento penale tuttora pendente presso il MP.

c. L’IVA

va calcolata nella misura dell’8% e assomma a fr. 273.-

d. La nota

professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 3'675.-.

spese

21.

In

considerazione della disastrata situazione economica dell’appellante, in

applicazione dell’art 425 CPP, gli oneri processuali dell’appello consistenti

in complessivi fr. 2'200.-, sono condonati e, pertanto, posti interamente a

carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 115, 118, 135, 139, 267,

348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 429 CPP;

12, 25, 40, 43, 44, 47, 48, 48a, 50, 51, 69, 140

cifra 1 CP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese di giustizia,

l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello presentato

da AP 1 è respinto.

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i

dispositivi n. 2, 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 7.1 e 7.2 della sentenza 15 giugno 2016

della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

1.1.AP 1 è

autore colpevole di rapina,

per avere, a Chiasso, il 15

dicembre 2014, in correità con __________ e altre quattro persone non identificate

( denominate “il grasso”, “il piccolo”, “__________” e “__________”), commesso

un furto in danno dell’PC 1 minacciando la titolare PC 2 con una pistola finta

e usando violenza contro di lei, segnatamente obbligandola a sdraiarsi e

bloccandola a terra, mettendole una mano sulla bocca per impedirle di urlare e

spruzzandole dello spray al pepe in viso, sottraendo sette orologi di marca

Vacheron Constantin per un valore complessivo denunciato di fr. 97'075.95

1.2. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il

carcere preventivo sofferto;

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr.

2’200.-

in virtù del condono, vengono integralmente posti a carico dello

Stato.

3. La nota

professionale 12 gennaio 2017dell’avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr.

3'180.-

- spese fr.

222.-

- IVA fr. 273.-

Totale fr.

3'675.-

e posta a carico dello Stato.

3.1. Contro questa

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

3.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

- Etablissements de la plaine, Ch. des

Pâquerets 3, 1350 Orbe

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.