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Decisione

17.2016.18

Conferma della condanna per tentato omicidio. Valutazione della credibilità dell’imputato e dell’accusatore privato. Colpo inferto con il collo rotto di una bottiglia in vetro al collo della vittima.

3 ottobre 2016Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 19a LFStup;

C. IM 1,

singolarmente

3.

aggressione

per avere,

a Bellinzona,

il 4 febbraio 2008,

unitamente a __________,

partecipato all’aggressione diPC 2,

e meglio

colpendo con calci e pugni la vittima nel mentre questi si trovava dapprima in

piedi e poi a terra, con la conseguenza che riportò le lesioni descritte nel

certificato medico dell’Ospedale regionale di Bellinzona e Valli del 26

febbraio 2008 (agli atti);

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 134 CP;

4.

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo

compreso fra il giugno 2008 sino al 27 settembre 2008, a Bellinzona,

- detenuto

a scopo di vendita un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 191

grammi, nonché

- alienato

un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 100 grammi

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 19 cifra 1LFStup;

5.

ripetuta guida in stato di inattitudine

5.1 per avere,

a Cadenazzo,

il 24 marzo 2008,

circolato

alla guida del veicolo Opel targato __________ con un livello di THC nel sangue

superiore ai limiti consentiti dall’ordinanza sull’ammissione della

circolazione stradale così come si evince dai risultati dell’istituto di

medicina legale;

5.2 per

avere,

a Hinwil,

il 12 aprile 2009,

circolato

alla guida della vettura Ford Ka targata __________, con la presenza di valori

del sangue sia per cocaina che THC superiori ai limiti consentiti

dall’ordinanza sull’ammissione della circolazione stradale rispettivamente

sotto l’influsso di sostanze alcoliche (0.67g‰ -1.12 g ‰)

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 91 cifra 1 e 2 LCStr;

6.

ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca

6.1 per avere, a Tenero, il 27 aprile 2008, circolato

alla guida della vettura Opel Corsa C12 targata __________ nonostante fosse in

revoca della licenza di condurre;

6.2 per

avere, a Muralto, il 22 aprile 2009, circolato alla guida del veicolo Ford Ka

Targata __________, nonostante la licenza di condurre gli fosse stata

sequestrata il 12 aprile 2009 a Zurigo a seguito dei fatti di cui al punto.

5.2;

6.3 per

avere, a Sant’Antonino e Locarno, nel corso del periodo maggio 2010/ 12 luglio

2010, ripetutamente circolato alla guida della vettura Citroen C1 targata __________,

nonostante fosse in revoca della licenza di condurre;

6.4 per

avere, a Bellinzona, il 28 dicembre 2011, circolato alla guida della vettura

Ford Focus targata __________ nonostante fosse in revoca della licenza di

condurre;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 95 cifra 1 lettera b LCStr;

7. furto

d’uso

7.1 per avere, a Bellinzona, il 22 aprile 2009,

sottratto a scopo d’uso la vettura Ford Ka Targata __________ di proprietà di

terzi, circolandovi nella maniera descritta nel punto 6.2;

7.2 per avere,

a Sant’Antonino, nel periodo maggio 2010 – 12 luglio 2010, ripetutamente

sottratto a scopo d’uso la vettura Citroen C1, targata __________ di proprietà

del fratello;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 94 cifra 1 e 2 LCStr;

8.

Infrazione grave alle norme della circolazione

per avere, a Tenero, in data 27 aprile 2008, perdendo

la padronanza del veicolo Opel Corsa targata __________, gravemente infranto le

norme della circolazione stradale andando ad invadere la corsia di contromano;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 90 cifra 2LCStr;

9.

danneggiamento

per avere, a Hinwil, il 12.04.2009

danneggiato

la vettura di proprietà della Finass Reisen AG, targata __________, colpendola

con un calcio;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 144 CP;

10. furto

per avere,

a

Sant’Antonino, presso le scuole elementari, nella notte fra il 18 ed il 19 agosto

2010,

al fine di

procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto un

computer Macintosh G5 di proprietà del Municipio di Sant’Antonino del valore di

CHF 3261.00 (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);

fatti avvenuti:

nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 139 CP;

11.

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

dal mese di

luglio 2010 sino a marzo 2013, personalmente consumato un imprecisato

quantitativo di cocaina e di marijuana, ma almeno un grammo di cocaina e 20

grammi di marijuana;

avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’ art. 19a LFStup;”

B. Con scritto 23

novembre 2015, il Procuratore pubblico PP 1 ha comunicato alla Corte di prime

cure di aver aggiunto, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 333 cpv. 1

CPP, in concorso con il reato di aggressione a carico di AP 1, anche quello di

tentato omicidio, art. 111 CP in relazione con art. 22 CP. Inoltre ha informato

che le infrazioni ascritte a IM 1 di cui ai punti n. 4, 5.1., 5.2., 6.1., 8 e

11 (periodo luglio 2010/16 dicembre 2012) dell’AA si sono nel frattempo

prescritte, così come è avvenuto per il punto B 2 dell’AA concernente AP 1

(doc. TPC 26).

L’imputazione, per

quanto qui d’interesse, è così divenuta:

“A. AP 1, singolarmente

1.

tentato omicidio

per avere,

a Bellinzona,

all'interno del parcheggio in via __________, il 28 dicembre 2011,

tentato di

uccidere una persona,

e meglio,

dopo un

animato alterco verbale fra IM 1 e PC 1 in merito alla segnaletica da adottare

nella rotatoria, PC 1 decideva di chiamare la Polizia con il telefono

cellulare,

con la

conseguenza che AP 1, sino a quel momento rimasto seduto all'interno della

vettura di IM 1, lato passeggero, usciva dalla medesima con in mano una

bottiglia di Corona e si avvicinava a PC 1 dicendogli non farlo, tentando

parimenti di strappargli il telefono dalla mano, non riuscendovi, PC 1 alzava

di conseguenza il braccio (destro) della mano con cui teneva il telefono,

tenendo a distanza con il braccio sinistro IM 1 e AP 1 colpendo AP 1 a quel

punto ripetutamente con la bottiglia PC 1, dapprima sul lato destro, dietro

l'orecchio, con la conseguenza che la bottiglia si ruppe,

e quindi

colpendo nuovamente PC 1, sempre all'altezza del capo, lato destro, con la

bottiglia a quel punto frantumata, con la conseguenza che un frammento di vetro

della bottiglia di 4.5 x 2 cm si conficcò nel collo di PC 1, e più precisamente

penetrò all'interno del muscolo sterno cleido mastoideo, tanto da dover essere

asportato chirurgicamente, cagionandogli le sottostanti lesioni:

"

Soluzione di continuo al padiglione auricolare destro suturata con un punto in

filo strisce adesive con altra piccola soluzione di continuo sempre a carico

del medesimo padiglione auricolare destro. La palpazione del cuoio cappelluto

circostante è dolorabile nonché una lesione lacero cervicale destra del collo

suturata con punti staccati in filo nel contesto di un'area tumefatta e dolente

alla palpazione";

non risultando le lesioni sopradescritte letali per

mera fatalità;

B. IM 1 e AP

1 in correità

2.

aggressione

per avere,

partecipato

all'aggressione di PC 1 che ha avuto per conseguenza la lesione del medesimo,

e meglio,

a Bellinzona,

all'interno del parcheggio in via __________, il 28 dicembre 2011, PC 1, dopo

essere stato colpito come descritto al punto A1 del presente ACC, tirando un

pugno, si liberava dalla presenza di IM 1 e AP 1, andandogli IM 1 nuovamente

incontro, PC 1 lo afferrava e lo lanciava verso la recinzione, avvicinandosi

tuttavia AP 1 e IM 1 ad PC 1, cosicché PC 1 perse l'equilibrio, cadendo a terra

su di un fianco, colpendolo quindi IM 1 con un calcio e AP 1 con un pugno, e

nel mentre PC 1, coprendosi la testa con le braccia, tentava di rialzarsi, AP 1

gli tirava infine un'ulteriore pedata, dandosi poi entrambi alla fuga, con la

conseguenza che per il loro agire PC 1 riportò le lesioni descritte nel parere

medico legale,

e meglio:

"Marcata

tumefazione della regione periorbirtale e malare sinistra con vasto

coinvolgimento ecchimoticio e aree di escoriazione nel contesto lesivo".

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato

previsto: dall'art. 134 CP”.

C. Con ulteriori due

atti d’accusa, nr. 119/2015 dell’8 settembre 2015 (doc. TPC 9) e nr. 162/2015

del 24 novembre 2015 (doc. TPC 29), la Procuratrice pubblica PP 1 ha ritenuto IM

1 autore colpevole di svariati altri, nuovi, reati, tra i quali un’aggressione

avvenuta il17 novembre 2014 a Bellinzona ai danni diPC 3.

D. Con sentenza del 17

dicembre 2015 la Corte delle assise criminali ha, per quanto concerne il qui

appellante, dichiarato AP 1 autore colpevole di:

“2.1.

tentato omicidio

commesso a

Bellinzona, il 28.12.2011, ai danni di PC 1;

2.2. rissa

per avere a

Bellinzona, il 28.12.2011, partecipato ad una rissa con IM 1 e PC 1;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa 67/2013 del 27.6.2013 nonché nello scritto

23.11.2015 del Procuratore pubblico e precisato nei considerandi.”.

La fattispecie di aggressione è stata quindi connotata come rissa,

ritenuto un ruolo più attivo della vittima. Di riflesso, l’appellante è stato

prosciolto dall’imputazione di aggressione di cui al punto B.2. dello scritto

23 novembre 2011 del PP.

AP

1 è stato così condannato alla pena di 36 mesi di detenzione, da dedursi il

carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente in ragione di 30 mesi,

per un periodo di prova di due anni, e da espiare per i restanti 6 mesi.

Inoltre

egli, in solido con IM 1, è stato condannato a versare all’AP PC 1 fr.

21'087.45 per spese legali.

La

tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese procedurali sono state poste a

carico dei condannati, in solido, con una ripartizione interna di 7/10 a carico

di IM 1, 2/10 a carico di AP 1 e 1/10 a carico dello Stato.

preso atto che - con tempestivo annuncio, AP 1 ha

interposto appello contro la sentenza della Corte delle assise criminali.

Dopo avere ricevuto la

motivazione scritta della pronuncia, egli ha confermato la sua intenzione di

impugnare la condanna, con dichiarazione di appello 23 febbraio 2016, con cui

ha precisato di impugnare i dispositivi n. 2.1., relativamente alla qualifica

dei fatti così come alla colpevolezza, con richiesta di essere prosciolto

dall’imputazione di tentato omicidio, nonché i punti n. 5.2. e n. 7 concernenti

la pena, della quale postula una massiccia riduzione in considerazione del

rivendicato proscioglimento. Pure appellati sono i dispositivi n. 9, sulla

quantificazione delle pretese civili, per la quale postula un rinvio al

competente foro civile, e n. 16, sull’accollamento di tasse e spese;

- non

sono state introdotte istanze probatorie;

esperito il

pubblico dibattimento il 15 settembre 2016, durante il quale:

l’avv.

DI 1, difensore di AP 1, ha confermato le richieste formulate con la

dichiarazione d’appello, spiegandone i fondamenti, ed ha postulato il

riconoscimento di eque indennità ex art. 429 CPP. L’appello è volto a

contestare la condanna per tentato omicidio, non la pena, che per un simile

reato appare anche alla difesa piuttosto mite. A suo dire, i primi giudici

hanno commesso un errore fondando la loro decisione sulla versione dei fatti

fornita da PC 1. In effetti l’accusatore privato non è credibile, mentre

l’imputato ha fornito una descrizione degli eventi attendibile. Di conseguenza

bisogna accertare che vi è stato un unico colpo inferto con la bottiglia, che

questa era stata impugnata per il corpo e non per il collo e che ciò è avvenuto

dopo che PC 1 ha spinto IM 1 contro la ramina e nel momento in cui aveva

afferrato AP 1 per la giacca con l’intenzione di fare lo stesso con lui. Il

coccio di vetro non è dunque entrato nel collo a seguito di un secondo colpo

inferto impugnando il collo della Corona rotta alla stregua di un coltello. A suo

dire è verosimile che, frantumandosi, il coccio sia rimasto tra gli indumenti

nella zona del collo e che poi vi sia penetrato a seguito di una spinta causata

da un altro contatto (un pugno, una botta, l'impatto con il suolo, ecc.).

In

base a queste considerazioni, per il suo patrocinatore, il prevenuto deve

essere prosciolto dall’accusa di tentato omicidio, che, al massimo, può essere

tramutata in una condanna per lesioni semplici aggravate. Inoltre, si impone il

rinvio dell’accusatore privato al competente foro civile, considerato che non

può essere accolta la richiesta di indennizzo avanzata, che comprende anche

prestazioni non necessarie e, dunque, non coperte dall’art. 433 CPP;

il

PP, dal canto suo, ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma

integrale della sentenza impugnata, illustrando nel dettaglio i motivi che la

rendono condivisibile. Tra le altre cose ha evidenziato come la credibilità di AP

1 sia stata ulteriormente minata dal fatto di aver mentito anche alla Corte di

appello in merito al suo consumo di stupefacenti dopo i fatti;

Ritenuto in

fatto e in diritto

L’accusato

1. Sulla persona

dell’imputato non è possibile trovare riscontri nella sentenza di primo grado,

poiché essa si limita a rinviare ad alcuni verbali, senza però riprenderne o

riassumerne il contenuto.

Di principio, un simile

modo di procedere non ossequia i dettami del CPP, laddove un rimando è previsto

solo dall’art. 82 cpv. 4 CPP per la procedura di ricorso, ma alla sentenza di

primo grado, mentre tale facoltà non è concessa ai giudici di prime cure e,

soprattutto, non come rinvio a verbali istruttori o dibattimentali.

Sulla questione la sentenza

impugnata è da considerarsi carente di motivazione. A prescindere dagli aspetti

procedurali, il problema che un simile metodo comporta è quello che la

decisione diviene di difficile lettura per tutti coloro (per la maggior parte

senza formazione giuridica) che ne sono interessati ed è, senza la possibilità

di consultare gli atti cui rimanda, incomprensibile relativamente agli aspetti

così trattati.

Potendo questa lacuna essere

facilmente colmata, la scrivente Corte se ne può far carico senza particolari

danni per le parti.

2. AP 1 è nato a __________

l’__________. In seguito, quasi subito, si è trasferito a Cadenazzo con la

famiglia, ove ha frequentato, con qualche difficoltà ed una bocciatura, le

scuole dell’obbligo.

Terminate

le Medie, ha svolto un apprendistato come meccanico presso il garage __________,

concluso il quale gli è stato concesso di rimanere in ditta a lavorare.

L’accusato

ha dichiarato (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 2) che ai tempi dei fatti in

discussione, usciva la sera e gli capitava, nel week end, di bere qualche birra

o Vodka Redbull. Inoltre ha ammesso che, a partire dal 2010, aveva iniziato a

fare uso di cocaina, saltuariamente al week end, consumando, a suo dire, circa

una o due strisce ogni due mesi (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 2). A questo

ha aggiunto di fumare marijuana regolarmente, una o due volte alla settimana.

Richiesto

di esprimersi in merito al suo consumo di droghe dopo i fatti, al processo

d’appello egli ha sostenuto di non consumare più stupefacenti. Tuttavia, subito

dopo la risposta, la Procuratrice lo ha smentito producendo alla Corte un

rapporto di contravvenzione alla LStup del 7 luglio 2016, concernente 1 grammo

di cocaina accertato, ma dal quale risulta che egli si è opposto alle analisi

delle urine ed ha avuto, nella primavera 2016, 23 contatti telefonici con una

persona arrestata per spaccio e dalla quale ha ammesso aver acquistato, qualche

volta, lo stupefacente (doc. dib. d'appello 1).

Con

il correo, IM 1, si conoscevano sin dai tempi delle scuole Medie e, nel

dicembre 2011, si vedevano tutti i venerdì sera per una pizza a ristorante __________

(MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 3).

Attualmente è domiciliato a __________

(comune di __________), ove abita con la madre ed il fratello.

Dopo la sua scarcerazione, a

seguito dei fatti in questione, il prevenuto ha lavorato ancora per qualche

mese presso il precedente datore, per poi fare un’esperienza professionale,

sempre come meccanico, in Svizzera interna. Rientrato in Ticino, è stato

impiegato da un garage di __________ nell’ambito di un progetto occupazionale

ed ha iniziato una formazione interna come magazziniere. Da gennaio 2016 è

stato assunto al 100% con un salario mensile di fr. 3'600.-.

Ha una compagna fissa da

qualche anno, con la quale ancora non convive, ma con cui vorrebbe costruire un

futuro.

Dal

raggiungimento della maggiore età non ha precedenti penali (doc. TPC 15 e 25),

mentre in precedenza sono stati emanati a suo carico due decreti d’accusa (il 2

febbraio 2007 e il 1 febbraio 2008).

3. Un paio di mesi prima

degli eventi che hanno dato avvio alla presente procedura, il 1. novembre 2011,

AP 1 aveva iniziato la scuola reclute come fuciliere a Coira, tant’è che il 28

dicembre 2011 si trovava in Ticino per un congedo iniziato il giorno precedente

e che avrebbe dovuto terminare il 9 gennaio seguente. La sua condotta durante

la parte di servizio militare svolta non è stata certamente esemplare, come si

può leggere nel rapporto trasmesso agli inquirenti dal suo capo sezione (AI

58), che lo descrive come una persona incapace di controllarsi, che, in

situazioni di stress, non riesce a mantenere la calma e diventa, talvolta,

violenta. Nello scritto accompagnatorio si accenna addirittura ad un episodio

avvenuto in occasione di un servizio di guardia domenicale, durante il quale il

prevenuto avrebbe colpito un commilitone con cui aveva avuto un diverbio per

futili motivi.

Il caso è stato

chiuso senza alcuna sanzione disciplinare.

Dall'arresto

il servizio militare non è mai stato ripreso, l'imputato non essendo stato più

convocato.

I fatti

4. Oggetto dell’appello

sono i fatti avvenuti il 28 dicembre 2011 all’interno di un parcheggio di via __________

a Bellinzona.

Buona parte degli eventi non è

contestata, mentre è controversa la ricostruzione delle modalità con cui AP 1

avrebbe colpito l’accusatore privato con la bottiglia di birra, rispettivamente

la connotazione giuridica dei suoi gesti.

La sentenza impugnata, consid.

7, pag. 26 segg., non descrive lo svolgimento dei fatti dal loro inizio, ma si

limita a valutare le differenti versioni su punti singoli della lite. Anche in

questo caso vi è una - invero incomprensibile - carenza di motivazione, che andrebbe

sanata dai primi giudici. In effetti, di regola, solo una descrizione completa,

cronologica e logica degli eventi principali, se del caso anche solo sintetica,

consente di valutare compiutamente le deposizioni delle parti e dare più peso

ad una o all’altra di esse, garantendo un esame e dei confronti più estesi e

dunque più affidabili. Soprattutto laddove, oltre alle persone coinvolte, non è

possibile far capo a testimonianze dirette.

Talvolta, per praticità, si

giustificano ricostruzioni parziali, ma nei casi di reati gravi, come il

tentato omicidio qui in oggetto, e a fronte di contestazioni specifiche, questo

modo di procedere non è condivisibile e lede i noti principi del CPP relativi

al contenuto delle sentenze (art. 81 CPP).

Viste queste importanti carenze

- non volendo procedere ad un rinvio dell'incarto, onde evitare formalismi che

prolungherebbero ulteriormente la procedura, ma volendo a sua volta evitare un

rimando per questi motivi dal TF - questa Corte è quindi chiamata a ricostruire

anche gli eventi per la prima volta.

5. Il 28 dicembre 2011,

PC 1 e la moglie hanno trascorso il pomeriggio a Milano e, rientrati alla

stazione di Chiasso verso le 19:00, hanno recuperato l’auto, una Subaru targata

__________, per recarsi a cena da parenti ad Arzo.

Durante il pasto è stata bevuta

una bottiglia di vino rosso in 4 persone e, al termine, l’accusatore privato ha

ancora preso un caffè corretto grappa ed una limonata (MP 2 gennaio 2012, AI

27, pag. 2).

Verso le 22:00/22:30 la coppia è ripartita per rientrare al

proprio domicilio di Bellinzona, al numero civico __________ di __________. Non

disponendo di un parcheggio sotto casa, PC 1 ha lasciato la moglie davanti al

portone principale e si è diretto verso la strada parallela sottostante, via __________,

ove è situato il piazzale di sosta del palazzo. Egli ha così risalito il __________

ed imboccato la discesa di via __________, sino a giungere alla rotatoria,

dalla quale avrebbe potuto immettersi su via __________.

6. AP 1 ha iniziato la

serata del 28 dicembre 2011 in pizzeria a Lugano, con suo fratello ed un amico,

dove ha mangiato una pizza e bevuto un prosecco (MP 30 dicembre 2011, AI 17,

pag. 3). Verso le 22:00, dopo una tappa al casinò locale, i tre sono partiti

alla volta di Bellinzona, recandosi direttamente al Bar __________, ove il

prevenuto è stato raggiunto dall’amico e qui correo IM 1 verso le 23:15 (PP di

confronto 13 gennaio 2012, AI 69, pag. 2).

Nel locale l’appellante ha

bevuto qualcosa, ma non ricorda esattamente cosa, pur supponendo si sia

trattato di una birra (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 2).

In seguito, dopo le 23:30, AP 1

e l’amico sono partiti dall’esercizio pubblico con l’intenzione di andare a Cadenazzo,

comune nel quale abitavano entrambi, e proseguire poi per Lugano.

L’appellante aveva con sé una

bottiglia di birra della marca Corona, acquistata proprio prima di partire e

dalla quale aveva tirato solo un paio di sorsi.

Saliti sull’automobile di IM 1,

da lui guidata, i due giovani hanno preso la direzione della stazione, quindi

la stessa dell’accusatore privato, per scendere, come lui, da via __________,

sino a raggiungere la rotatoria che incrocia su via __________ e ritrovarsi

dietro all’auto di PC 1.

7. Mentre l’accusatore

privato stava per entrare nella rotatoria, o quando vi era da poco entrato,

dopo aver rallentato, ha sentito un lungo colpo di clacson provenire da dietro,

proprio dall’auto che è risultata essere quella dei due imputati. La reazione di

PC 1 è stata quella di fermare il suo veicolo all’interno della rotatoria,

mentre IM 1 gli è transitato vicino ed ha deviato sulla prima uscita a destra,

quella che porta ai parcheggi delle FFS (PP PC 1 2 gennaio 2012, AI 27 pag. 3;

PP IM 1 30 dicembre 2011, AI 16, pag. 3).

Subito dopo, IM 1, innervosito

dal comportamento dell’automobilista, ha parcheggiato l’auto nel primo stallo

che ha trovato.

Dal canto suo PC 1, invece di

proseguire verso la sua destinazione, ha preso l’uscita subito dopo, quella su via

__________, ed ha fermato il suo mezzo sulla carreggiata, all’altezza di quella

dei due ragazzi.

IM 1 è subito sceso dal

veicolo, mentre nel contempo l’accusatore privato ha abbassato il finestrino

sul lato passeggeri ed ha chiesto cosa fosse successo e perché aveva suonato il

clacson (PP confronto 13 gennaio 2012, AI 69, pag. 4), domanda alla quale

l’antagonista ha risposto che era perché lui era in mezzo alla rotonda e non

aveva messo la freccia per uscire. PC 1, a sua volta, ha ribattuto che non era

tenuto ad accendere l’indicatore di direzione in quel punto, perché non doveva

svoltare su via __________ ma avrebbe dovuto prendere l’uscita seguente. Da qui

è nata una discussione piuttosto animata che ha portato l’accusatore privato ad

uscire dall’abitacolo e avvicinarsi a IM 1.

PC 1 ha riconosciuto aver

messo, a quel punto, le mani sul petto di IM 1 dicendogli di calmarsi, poiché

lo aveva visto molto agitato, ma di averle tolte subito, non appena questi gli

aveva intimato di farlo (PP di confronto 13 gennaio 2012, AI 69, pag. 4). Egli

ha pure ammesso di aver reagito alla frase, detta a toni alti: “metti la

freccia, ti sei fermato in mezzo alla rotonda” andando verso di lui dicendo

un poco conciliante “cosa cazzo vuoi, io la freccia la metto quando esco” (PP

2 gennaio 2012, AI 27, pag. 4), rispettivamente puntualizzato che non gli

sembrava che IM 1 avesse risposto con parolacce (PP confronto 13 gennaio 2012,

AI 69, pag. 6).

La discussione è continuata

ancora con toni accesi, ma senza che si venisse alle mani, sino a quando PC 1 -

che a suo dire aveva capito, dall’odore, che IM 1 aveva bevuto - ha detto che

avrebbe chiamato la polizia per chiarire quando va messa la freccia in una

rotatoria ed ha preso in mano il suo telefono cellulare. Lo scopo principale di

questa mossa, secondo l’accusatore privato, era quello di fare allontanare

l’avversario, speculando sul fatto che, sapendo che gli agenti gli avrebbero

creato problemi, si sarebbe impaurito e se ne sarebbe andato (PP confronto 13

gennaio 2012, AI 69, pag. 8).

IM 1 ha subito chiesto

all’accusatore privato di mettere via il telefono, asserendo che avrebbero

potuto risolvere la questione tra loro.

PC 1, dal canto suo, ha tentato

di comporre il numero 1811 per cercare quello della polizia, che non conosceva

a memoria.

A quel punto AP 1 è uscito

dall’automobile con in mano la bottiglia di birra ed ha raggiunto i due

protagonisti del diverbio.

8. Anche AP 1, così

come il suo amico, intervenendo nella discussione, ha subito chiesto a PC 1 di

non chiamare la polizia. Questi, per contro, continuava ad insistere nel

volerlo fare, mettendosi il cellulare all’orecchio a più riprese, gesto al

quale l’appellante ha altrettante volte reagito, abbassandoglielo con le mani.

Da qui in poi quanto successo

durante la disputa è controverso.

L’accusatore privato sostiene

che AP 1 non si sia limitato a togliergli il braccio dall'orecchio, ma abbia

anche tentato di afferrare il suo telefono. A quel punto egli, cercando da un

lato di alzare con il braccio destro l’apparecchio per verificare se aveva

digitato il numero giusto, ha provato, con l’altro braccio, a tenerli lontani

(PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 6). In quel momento, sempre secondo

il suo racconto, egli ha ricevuto un colpo molto forte alla nuca e dietro

l’orecchio destro ed altri tre o quattro colpi alla testa, pure dietro. Come

difesa, ha tentato di liberarsi tirando un pugno nella direzione da cui

provenivano i colpi, senza saper ora ricordare se ha colpito qualcuno o meno.

Nel contempo si è spostato verso l’interno del parcheggio, perdendo di vista i

due aggressori perché intento ad evitare le botte. Vedendo poi IM 1 arrivare

nella sua direzione, PC 1 lo ha preso per la giacca e lo ha lanciato in

direzione della recinzione del terreno delle FFS. Poco dopo si è accorto

nuovamente che i due ragazzi stavano andando verso di lui e, indietreggiando,

non si sa come, forse inciampando, è caduto a terra (PP confronto 20 gennaio

2012, AI 91, pag. 6), come un sacco, sul fianco sinistro (PP confronto 13

gennaio 2012, AI 68, pag. 12). Al suolo, mentre cercava di proteggersi il volto

con le mani, è stato raggiunto da pugni (quattro o cinque) e calci (tre o

quattro) alla testa, che egli ha presunto essere stati inferti da entrambi gli

imputati (PP confronto 13 gennaio 2012, AI 68, pag. 12). Nel contempo egli ha

cercato di rialzarsi, senza riuscire a raggiungere la posizione eretta. In quel

frangente ha ricevuto un forte colpo alla nuca, che ha presunto essere un

pugno, dopo il quale si è sentito mancare ed ha dovuto appoggiarsi ad una

macchina parcheggiata li vicino. A quel punto ha sentito i due ragazzi gridare “andiamocene,

scappiamo!”, li ha visti salire in auto e fare marcia indietro nella sua

direzione, al ché, facendo due o tre passi, è riuscito a tirare due o tre calci

al veicolo, raggiungendone il bagagliaio e la fiancata sinistra (PP confronto

13 gennaio 2012, AI 68, pag. 12). Poi sono partiti.

Dal

canto suo AP 1 ha contestato di aver tentato di strappare il telefonino

all’accusatore privato (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 6) e ha

sostenuto che IM 1 sia stato scaraventato verso la recinzione prima che lui

colpisse la vittima. In seguito, l’uomo avrebbe tentato di afferrare per i

vestiti anche lui, così che, per difendersi, lo ha colpito istintivamente con

la bottiglia di birra che teneva nella mano sinistra, ancora mezza piena, in

direzione guancia-collo (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 7).

Dopo

questo unico colpo, egli ha sempre asserito di non averne assestati altri con

la bottiglia rotta: “Io l’ho colpito in una sola occasione perché mi sono

sentito attaccato” (verb. dib. TPC, pag. 4) e “ribadisco che la

bottiglia mi si è rotta in mano al primo colpo e nessuno ha usato i frammenti

della stessa successivamente” (MP di confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag.

15).

In

seguito, sempre secondo la sua versione, quando PC 1 è caduto a terra, mentre

cercava di rialzarsi, lui gli ha sferrato un pugno all’altezza del viso,

seguito poi, visto che egli continuava a tentare di rimettersi in piedi, da un

calcio sulla spalla sinistra che gli ha fatto perdere nuovamente l’equilibrio,

di modo da andare a finire verso una macchina posteggiata lì vicino (MP

confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 9). Quando l’accusatore privato era al

suolo, anche IM 1, secondo il correo, gli ha dato un calcio (MP confronto 20

gennaio 2012, AI 91, pag. 14). Fatto ciò, sono entrambi scappati con l'auto di IM

1, impauriti.

9. Quanto avvenuto dopo

la lite è anche rimasto, per ciò che qui importa, incontestato.

PC 1, accompagnato dalla moglie

- subito allertata e raggiunta a casa con il proprio veicolo - e dal fratello,

si è recato a Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni.

Il rapporto n. 3001883 del

nosocomio (AI 10) riporta che il paziente è giunto in sede alle 23:45, asserendo

di essere stato aggredito e presentando un ematoma perioculare oltre ad una

ferita lacero contusa alla parte destra del collo, ma negando di aver perso

conoscenza.

Gli altri parametri erano

invece nella norma.

Insospettiti dal suo stato e

dalle sue dichiarazioni, i medici lo hanno sottoposto ad una TAC cerebrale (AI

70), del massiccio facciale e del collo, dalla quale è emersa la presenza di un

corpo estraneo di vetro delle dimensioni di circa 4.5 cm x 2 cm (il perito

giudiziario l’ha misurato più precisamente ed ha concluso per una grandezza di

4.8 cm x 1 cm, AI 8, pag. 4), proprio all’interno del collo. Vista la posizione

delicata, il frammento è stato immediatamente asportato chirurgicamente, in

anestesia locale, con susseguente sutura, ed il paziente è stato dimesso alle

ore 01:00.

Il coccio di vetro è risultato

provenire dalla bottiglia di birra che AP 1 ha rotto in testa all’accusatore

privato. Dall’immagine agli atti (allegata all’AI 8), si può notare come la sua

forma sia analoga a quella di una lama ed abbia, oltre a margini taglienti, una

parte appuntita, come spesso accade quando si frantuma una bottiglia.

Incaricato dal PP di redigere

un rapporto medico legale sulle lesioni subite da PC 1, il dr. __________,

dell’Azienda Ospedaliera di __________ operativa di medicina legale, ha

chiarito che esse, tutto sommato, sono state di entità clinica poco rilevante,

e sono guarite in breve tempo, così che il peritato non si è mai trovato in una

situazione di concreto pericolo di vita. Nondimeno, ha puntualizzato il medico,

questo non deve trarre in inganno poiché, tenuto conto della posizione in cui è

stato trovato il pezzo di vetro, la vittima ha corso un grave rischio per la

sua salute e, addirittura, per la sua vita, che non si è concretizzato solo

grazie ad una serie di fortunate coincidenze:

“Il frammento stesso e il resto della bottiglia non

sono arrivati a ledere alcuna struttura rilevante per la vita del soggetto, né

per il determinarsi di lesioni permanenti. Peraltro, è indubbia la contiguità

dei tessuti interessati con grossi vasi venosi e arteriosi e grosse strutture

nervose. La natura del mezzo lesivo in quel particolare contesto era tale da

poter provocare con spostamento di pochi centimetri, forse millimetri, lesioni

che avrebbero potuto ledere in maniera consistente tali strutture mettendo

certamente in pericolo la vita del paziente e/o potendone determinare gravi

lesioni permanenti.

(…) E’,

infine, utile precisare che la stessa difficoltà incontrata dai chirurghi

nell’individuazione e nell’estrazione del frammento di vetro rende conto della profondità

della lesione e della pericolosità della stessa nel momento in cui si produsse,

ma anche nelle fasi successive durante le quali un frammento di vetro tagliente

era profondamente ritenuto nei tessuti molli lacero-cervicali. ” (AI 8, pag. 4

seg.).

Interrogato in merito in

contraddittorio, il perito giudiziario ha, dopo visita del paziente, analisi

del materiale medico e dei risultati della TAC, parimenti stabilito che “la

penetrazione del frammento è avvenuta dal basso verso l’alto e dal davanti

verso il dietro, con una inclinazione di circa 45° gradi sul piano orizzontale”

(MP Antonio __________ del 25 gennaio 2012, AI 114, pag. 4).

Accertamento

dei fatti oggetto di contestazione

10. La presenza di

versioni discordanti tra le parti in causa, impone una valutazione

dell’attendibilità delle loro dichiarazioni.

Per questo tipo di

esame, risultano essere rilevanti la linearità e la costanza nel tempo delle loro

deposizioni, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o

meno di indizi esterni in grado di supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15

febbraio 2010 consid. 1.2). Inoltre, è necessario appurare se sussistono

eventuali riscontri oggettivi che suffragano una tesi piuttosto che l’altra

(STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2;6B_1012/2009 del 15 febbraio

2010 consid. 1.2;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2).

Rilevante

è, pure, la coerenza comportamentale delle parti, che va valutata sia durante

che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Per una più completa

illustrazione dei principi su cui si fonda l’analisi, si rinvia alla Sentenza

del Tribunale federale del 30 maggio 2011 (STF 6B_539/2010; cfr. anche DTF 129

I 49, consid. 5).

Le

dichiarazioni

11. Per procedere

all’analisi delle dichiarazioni dei protagonisti, se ne impone innanzitutto -

seppur con il rischio di una certa ripetitività - un sunto cronologico.

Nel

suo primo verbale, reso di fronte agli agenti il 29 dicembre 2011 alla presenza

del suo primo difensore (AI 13), AP 1 ha dichiarato che, dopo che IM 1 ha

parcheggiato l’auto nel posteggio FFS e PC 1 ha lasciato la sua sulla strada,

quest’ultimo ne è uscito e si è incamminato verso di loro. Anche IM 1 è sceso

dal veicolo ed è andato in direzione dell’accusatore privato. Tra i due è nata

una discussione accesa, ma lui non ha sentito cosa dicevano. Dopo un attimo,

pure lui li ha raggiunti ed ha chiesto ad PC 1 per quale motivo stesse urlando,

per poi dirgli di abbassare la voce. Questi, invece di calmarsi, se l’è presa

con lui e, contemporaneamente, ha preso il telefono dalla tasca dicendo che

avrebbe chiamato qualcuno per sistemare la situazione. AP 1 gli ha quindi

chiesto perché volesse telefonare ed ha cercato di afferrare il cellulare,

riuscendovi al secondo tentativo. A questo punto l’accusatore privato gli è

saltato addosso agguantandolo per i vestiti e lui ha reagito come poteva.

Essendo una mano occupata dall’apparecchio telefonico e l’altra dalla birra,

ha, a suo dire non volontariamente, colpito con quest’ultima la testa o il

volto dell’aggressore (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 2).

A

seguito di questa colluttazione l’appellante è caduto a terra, mentre IM 1 è a

sua volta intervenuto nuovamente, facendosi così scaraventare da PC 1 contro

una ramina. Quest’ultimo si è puoi nuovamente avvicinato all’imputato, ancora a

terra, che vedendosi attaccato si è subito rialzato e gli ha sferrato due

pugni, uno dei quali in faccia. PC 1 è così indietreggiato ed è inciampato

mentre camminava all’indietro, cadendo. A questo punto, lui e IM 1 sono

rientrati in auto e mentre stavano per uscire dal parcheggio, l’accusatore ha

dato due calci alla vettura (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 2 seg.). I due

sono poi andati a casa di IM 1, ove questi è rimasto, mentre l’appellante è

stato raggiunto dal fratello con il quale si è recato a Lugano per trascorrere

la nottata al Casinò ed alla discoteca __________ (PG 29 dicembre 2011, AI 13,

pag. 3).

Ad

esplicita domanda, AP 1 ha dichiarato che non era vero che PC 1 ha detto loro di

voler chiamare la polizia (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3).

Sempre

su domanda diretta, l’imputato ha pure asserito di aver colpito con la

bottiglia una sola volta la vittima, ammettendo che la stessa si è rotta ed

ipotizzando che “è possibile che la bottiglia rompendosi e durante la

colluttazione abbia anche ferito ulteriormente PC 1 in modo non voluto.”

(PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 4).

Infine,

ha negato di aver consumato stupefacenti negli ultimi anni, ricordando che al

momento era anche in servizio militare, ove è vietato l’uso di tali sostanze

(PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 4)

In

occasione del suo interrogatorio del giorno seguente, il 30 dicembre 2011, di

fronte al procuratore pubblico (AI 17), il prevenuto ha innanzitutto confessato

di consumare cocaina, nella misura di una o due strisce ogni 2 mesi, ed ha

riconosciuto di averne assunta anche la sera dei fatti. Egli ha pure affermato

di fumare, una o due volte a settimana, marijuana (MP 30 dicembre 2011, AI 17,

pag. 2).

Proseguendo,

AP 1 ha dichiarato di non saper dire se sia sceso prima PC 1 dalla sua auto o IM

1, avendo solo visto quest’ultimo uscire dal veicolo, ma non la vittima (MP 30

dicembre 2011, AI 17, pag. 4 e 5). Parimenti, ha corretto quando asserito il

giorno prima ammettendo, a fatica, che l'uomo aveva detto che avrebbe chiamato

la polizia, non semplicemente “qualcuno”, e che lui stesso gli aveva ribattuto

che non era necessario allertare le forze dell’ordine (PP 30 dicembre 2011, AI

17, pag. 5 e 6).

Sull’uso

della bottiglia, l’imputato ha illustrato come PC 1, nel tentativo di

riprendersi il telefono, l'ha ghermito per la camicia e lui, per liberarsi, l'ha

colpito a casaccio, ma che, sentendone il rumore, aveva capito che la bottiglia

si era rotta (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 7). Il colpo con l’oggetto di

vetro è stato solo uno e lui ha asserito di non sapere come la vittima si sia

potuta procurare quelle ferite. Egli ha pure spiegato di sapere quali sono i

rischi di colpire una persona con una bottiglia rotta, paragonabili a quelli

dell’uso di un coltello o un’arma, e di essere cosciente che in quel modo si

può anche uccidere (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 7).

Quanto

avvenuto successivamente è stato inizialmente descritto più o meno come già

fatto alla polizia, cioè che dopo essere lui caduto a terra si è rialzato e ha

tirato due pugni a PC 1, centrandolo con il secondo al viso e facendolo cadere,

per poi scappare alla macchina. In seguito, tuttavia, ha dovuto ammettere di

non essersi limitato a fuggire, ma di avere sferrato a PC 1, che stava cercando

di risollevarsi, un calcio alla spalla o alla testa o al torace (MP 30 dicembre

2011, AI 17, pag. 8).

Richiesto

di spiegare cosa intendesse quando ha dichiarato che era possibile che la

ferita al collo della vittima fosse stata provocata durante la colluttazione in

modo non voluto, il prevenuto ha precisato che si è trattato solo di un’ipotesi

e che capiva che è difficile, se non impossibile, che PC 1 possa essersi ferito

in quel modo (PP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 8). A fine verbale ha poi

fornito la seguente descrizione: “(…) ho cercato di liberarmi così facendo

involontariamente l’ho colpito alla testa. La bottiglia rotta, scivolando la

mano sul collo (…) può aver fatto pressione sul collo medesimo, per cui un

vetro è finito dentro al collo. Confermo di non aver dato due colpi distinti.”

(MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 13)

Alla

domanda di dove fosse IM 1 quando lui ha assestato il calcio all’accusatore

privato che si trovava al suolo, egli ha dapprima dichiarato che era in auto,

non al suo fianco, per poi correggersi, dopo che gli sono state prospettate le deposizioni

in merito di IM 1 stesso, dicendo che non poteva escludere che si stesse già

dirigendo all’auto (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 12).

Il

20 gennaio 2012 è avvenuto un confronto tra AP 1 e PC 1 (AI 91), in occasione

del quale la versione sulle modalità di uso della bottiglia è cambiata

nuovamente, in quanto l'imputato ha ammesso di non aver preso dalle mani

dell'accusatore privato il telefono cellulare, come sino a quel momento

sostenuto, chiarendo di essersi limitato ad abbassare il braccio della vittima

per impedirgli di chiamare la polizia (MP confronto 20 gennaio 2012, AI 91,

pag. 6 seg.). Inoltre è pure cambiata la collocazione temporale dello stesso,

in quanto il prevenuto ha dichiarato di aver rotto la bottiglia in testa alla

vittima dopo che questi lo aveva spintonato, per poi prendere IM 1 e lanciarlo

contro la ramina, per infine tornare da lui ed afferrarlo per la giacca (PP

confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 7 seg.). Dopo aver sentito la bottiglia

rompersi, vedendo che PC 1 aveva mollato la presa ed è indietreggiato, lui gli

è allora andato incontro e gli ha sferrato dapprima un pugno andato a vuoto e,

poi, uno al viso, cosa che l'ha fatto cadere all’indietro (MP confronto 20

gennaio 2012, AI 91, pag. 5). La vittima ha cercato subito di rialzarsi, ma l'accusato

lo ha immediatamente fermato sferrandogli un ulteriore pugno, atto che gli ha

fatto perdere ancora l’equilibrio. A questo punto, IM 1 ha raggiunto

l’accusatore privato, ancora a terra, per colpirlo con un calcio, che

l’imputato ha dichiarato non aver visto dove essere andato a segno. Dopodiché,

quando IM 1 stava rientrando in auto, anche il prevenuto, notato che stava

sempre cercando di rimettersi in piedi, gli ha tirato un calcio, non secco ma “come

per spingerlo”, prendendolo sulla spalla sinistra (MP confronto 20 gennaio

2012, AI 91, pag. 9 e 14). PC 1 ha perso dunque nuovamente l’equilibrio ed è

finito contro un’automobile parcheggiata. AP 1, invece, è salito sul veicolo

dell’amico, che gli aveva urlato “andiamo”, e i due sono immediatamente ripartiti.

In quel frangente l'uomo è riuscito a dare due calci alla vettura (MP confronto

20 gennaio 2012, AI 91, pag. 10).

Il

30 gennaio 2012 l’appellante ha, di massima, ribadito quanto dichiarato al

confronto. Egli ha pure negato nuovamente d’aver usato una seconda volta la

bottiglia, spiegando - affinando quando detto in precedenza - che la stessa si

è rotta quando ha portato la sua mano dal basso verso l’alto, vicino alla

guancia/mascella; proseguendo la mano, i frammenti di vetro rimasti sulla

stessa possono essere entrati nel collo di PC 1, laddove per contro la sua mano

(dell’appellante) non si è ferita perché probabilmente la plastica della

bottiglia (cioè l'etichetta) l’ha protetta (MP 30 gennaio 2012, AI 132, pag.

7). Al momento dell’atto lui impugnava, sì, la bottiglia, ma non la teneva

stretta nella mano.

Inoltre,

differentemente da quanto detto in precedenza, ha saputo puntualizzare che IM 1

ha colpito PC 1, a terra, con un calcio alle gambe (MP 30 gennaio 2012, AI 132,

pag. 8).

Il

6 aprile 2012 (AI 251) oltre a confermare le precedenti dichiarazioni, AP 1 ha

avuto modo di spiegare che il colpo al capo della vittima con la bottiglia è

stato inferto con un movimento dal basso verso l’alto, allargando il braccio,

con una modalità simile a quello che si fa per una sberla o con la racchetta da

tennis (MP 6 aprile 2012, AI 251, pag. 5). Egli ha pure mantenuto la sua

versione circa il fatto di essere stato afferrato da PC 1 per la giacca,

nonostante sulla stessa non sia stato rinvenuto il DNA dell’accusatore privato

(MP 6 aprile 2012, AI 251, pag. 5).

Al

processo di primo grado l’imputato si è limitato a confermare la propria

versione così come resa in sede d’istruttoria, rinviando ai relativi verbali.

Al

dibattimento d’appello ha specificato ulteriormente che nel colpire, aveva

sempre tenuto in mano la Corona per la base, non per il collo, e che non appena

la stessa si è frantumata, lui l’ha mollata, riaffermando che non vi è stato un

secondo attacco con l’oggetto in questione (V dib. d’appello, pag. 3).

12. PC 1, come rettamente

rilevato già dai primi giudici, è stato lineare e sostanzialmente coerente nel

corso di tutta l’istruttoria.

Il 29 dicembre 2011 (AI 13)

egli ha dichiarato agli agenti di aver sentito, quando si trovava nella rotonda

in questione, un lungo colpo di clacson proveniente da un’auto che circolava

dietro di lui a distanza ravvicinata e di aver subito frenato, notando che

questo veicolo ha subito svoltato a destra imboccando l’accesso del parcheggio

delle ferrovie. A sua volta, visto ciò, egli ha girato su via __________ e si è

arrestato all’altezza dello stallo ove si era fermata l’auto dei due ragazzi. Ha

quindi abbassato il finestrino anteriore destro e ha notato che IM 1 è uscito

subito dall’abitacolo, per cui gli ha chiesto che cosa volesse, ottenendo come

risposta il fatto che lui, per l’interlocutore, avrebbe dovuto mettere la

freccia. Da ciò è nata una discussione tra loro, nel corso della quale lui ha

deciso di uscire dalla propria automobile e si è avvicinato al giovane sino ad

arrivare a circa 20 cm dal suo corpo (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 2). Da

quella posizione ha potuto istantaneamente sentire che il suo alito puzzava di

alcool. Vedendo che IM 1 non voleva sentire ragione, PC 1 ha quindi tolto il

telefono cellulare di tasca dicendogli che avrebbe chiamato la polizia per

chiarire la questione di quando bisogna usare le frecce e con anche lo scopo,

questo non dichiarato esplicitamente, di farne controllare il tasso alcolemico.

Mentre lui cercava il numero

della polizia con l’apposito servizio 1811, AP 1 è sceso a sua volta dall’auto

con una bottiglia in mano e gli ha chiesto di non allertare gli agenti. Avendo

lui insistito nel farlo, questi ha tentato di prendergli il telefono dalle

mani, operazione che l’accusatore privato ha tentato di bloccare tenendo

l’appellante lontano con una mano. A questo punto, entrambi gli antagonisti si

sono avventati contro di lui, rompendogli la bottiglia in testa e dandogli dei

pugni al volto (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3).

L’accusatore privato non è

stato in grado di dire se ha ricevuto prima i pugni o la bottigliata; ha

tuttavia supposto che, dopo che la bottiglia è stata spaccata contro il suo

cranio, la parte rimasta in mano a AP 1 - il collo - è stata da questi usata

come un coltello per colpirlo nuovamente alla gola, così che il frammento

ritrovato dai medici vi si è conficcato (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3).

PC 1 ha continuato raccontando

di essersi poi girato e d’aver tirato un pugno per allontanarli, senza saper

dire se con esso ha colpito qualcuno. In seguito, egli ha preso IM 1 per la

giacca e lo ha gettato contro la recinzione delle Officine FFS. Quest’ultimo si

è subito rialzato e entrambi i ragazzi gli sono andati nuovamente contro,

sferrando pugni e facendolo così cadere al suolo. I colpi contro di lui sono

continuati anche quando si è trovato a terra e cercava di ripararsi la testa

con le mani, così come quando ha tentato di rialzarsi, momento in cui ha

ricevuto un forte pugno che l’ha intontito e costretto ad appoggiarsi ad una

macchina parcheggiata lì vicino (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3). Quando è

riuscito a rialzarsi, i due hanno visto che sanguinava abbondantemente e sono

fuggiti in auto. L’accusatore privato è riuscito tuttavia ancora a calciare un

paio di volte il veicolo in fuga sulla fiancata sinistra - allo scopo

dichiarato di marcarlo e renderlo riconoscibile - così come, per sua fortuna, a

prendere il numero di targa.

Non appena gli aggressori si

sono allontanati, PC 1 ha chiamato con il telefono cellulare la moglie, che ha

subito raggiunto guidando lui stesso l’auto e che l’ha poi accompagnato in

ospedale.

Il 2 gennaio 2012, al

Procuratore pubblico, egli ha confermato la sua versione, precisando o

aggiungendo:

- che a IM 1,

quando lo ha raggiunto dopo essere uscito dall’auto, ha messo le mani sul

petto, ha detto “cosa cazzo vuoi, io la freccia la metto quando esco” e

che, in quel momento, il suo tono di voce era acceso perché si era anche lui

innervosito (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 4);

- che dopo

aver lanciato IM 1 contro la recinzione, entrambi il ragazzi sono andati verso

di lui e lui, non sa se per i colpi da loro inferti o perché è inciampato, è

caduto a terra (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 5);

- che quando

era a terra non si era ancora accorto che perdeva sangue, ma lo ha fatto solo

in un secondo tempo, quando i ragazzi erano già scappati e lui ha telefonato

alla moglie (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 6);

- che non sapeva

dire come è stato ferito con la bottiglia perché non ha visto, per cui, quanto

dichiarato nel corso del precedente interrogatorio in merito, era il frutto di

una sua deduzione, partendo dal presupposto che a terra non ha ricevuto

bottigliate. Sul momento lui nemmeno ha sentito che la bottiglia si era rotta

(MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 6 e pag. 8);

- che dopo

averla raggiunta con la sua auto, sua moglie si è messa al volante della stessa

fino all’ospedale (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 7)

- che lui

non ha trattenuto AP 1 per la giacca e questi non ha cercato di liberarsi, così

come non gli pare di essere caduto per il pugno dell’appellante (MP 2 gennaio

2012, AI 27, pag. 8);

- che lui ha

detto di aver ricevuto un pugno mentre cercava di rimettersi in piedi, non un

calcio, come asserito da AP 1, perché credeva fosse un cazzotto visto che si

era già rialzato e gli sembra difficile calciare sino a quell’altezza (MP 2

gennaio 2012, AI 27, pag. 8);

- che lui è

sceso dall’auto perché voleva far capire a IM 1, che non lo ascoltava, le sue

ragioni. Sicuramente era scocciato per l’atteggiamento di quest’ultimo ma di

certo non voleva iniziare una lite fisica. Non sa dire se lui ha insultato IM 1

e presume che questi non lo abbia ingiuriato (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 8).

Messo

a confronto, dapprima, con IM 1, PC 1 (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69) ha

descritto nuovamente in fatti ribadendo quanto già esposto in precedenza. Degno

di nota è solo che egli ha in particolare indicato ulteriormente che, quando è

uscito dall’auto e si è avvicinato a IM 1, gli ha messo le mani addosso, sul petto,

con una certa forza che non ritiene tuttavia essere stata analoga a quella di

uno spintone, dicendogli di calmarsi e che questi gli ha risposto di toglierle,

cosa che lui ha subito fatto (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 4).

Egli ha pure asserito di aver notato AP 1 impugnare una bottiglia, mezza piena,

ma di non saper specificare come la stesse tenendo (MP confronto 17 gennaio

2012, AI 69, pag. 9). Inoltre ha ricordato di non aver visto chi e in che modo

l’ha colpito la prima volta, poiché era intento a guardare il display del

telefono, che teneva con il braccio destro sollevato sopra la sua testa, e ad

allontanare con la sinistra chi glielo voleva prendere (MP confronto 17 gennaio

2012, AI 69, pag. 9 e 14), così come che dopo essere stato colpito da dietro si

è girato per cercare, con il braccio destro, di dare dei pugni per difendersi

(senza poter dire se ha colpito qualcuno). Proseguendo con la descrizione, ha

raccontato che in seguito ha afferrato IM 1, lo ha trascinato per prendere lo

slancio e scagliarlo il più lontano possibile da lui, verso il muro, per

liberarsi (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 9). A terra, poi, è caduto

per uno sgambetto o perché è inciampato, ma non propriamente all’indietro,

quanto piuttosto “come un sacco” sul fianco sinistro (MP confronto 17

gennaio 2012, AI 69, pag. 10). Quando era disteso sull’asfalto ha ricevuto tre

o quattro calci e quattro o cinque pugni, ma non ha saputo dirlo con esattezza

(MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 12).

In

occasione del confronto con AP 1 (AI 91), vi sono state poche novità di

rilievo, avendo PC 1 ripetuto, senza contraddizioni, la versione già resa in

precedenza. Su precisa domanda, egli ha dichiarato che la quantificazione di

calci e pugni effettuata nel verbale precedente era il frutto di una stima, ma

che lui era sicuro di aver ricevuto più di un pugno e più di un calcio (MP

confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 11).

Credibilità

delle parti

13. Da quanto testé

riportato, risulta come PC 1 abbia reso delle dichiarazioni lineari,

coerenti, prive di contraddizioni di rilievo e in linea con i riscontri

oggettivi.

Egli ha sempre

cercato di essere completo ed oggettivo nella descrizione dei fatti, ammettendo

senza remore anche d’aver commesso degli atti eufemisticamente poco illuminati,

che non giocano di certo a suo favore, come l’aver frenato in rotonda per

reazione all’uso del clacson, l’aver usato toni aggressivi e volgari nei

confronti di IM 1 oppure l’avergli messo le mani addosso, sul petto, nella fase

iniziale della discussione, gesto certamente non conciliante. Inoltre ha pure

parlato apertamente delle sue reazioni nei confronti dei due antagonisti, e

meglio di averli a sua volta malmenati, seppur per difesa.

L’accusatore privato,

nelle sue deposizioni, non ha avuto problemi a fornire spiegazioni sensate e

plausibili in merito a sue asserzioni che, secondo gli inquirenti, potevano

apparire errate, incomplete o contraddittorie. Un esempio per tutti è quello

della quantificazione dei colpi ricevuti che, pur risultando evidente da

un’attenta lettura, egli ha precisato essere il frutto di una stima, dunque da

non prendere come un dato assoluto e preciso.

Alla stessa stregua,

la vittima ha, come visto, potuto puntualizzare che la sua affermazione fatta

alla polizia, per la quale dopo che la bottiglia era stata rotta sulla sua

testa, il collo della stessa è stato usato dall’imputato come un pugnale per

ferirlo alla gola (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3), era pure frutto di una

deduzione fondata sulla certezza che in seguito, a terra, non è più stata

colpita con la bottiglia (PP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 6). Si tratta qui

indubbiamente di una motivazione credibile, frutto in un ragionamento logico e

condivisibile.

14. Sull’altro fronte, AP

1 non appare credibile.

Innanzitutto è stato,

nel primo verbale, reticente a parlare del suo consumo di stupefacenti e, solo

in un secondo tempo, ha riconosciuto che quella sera aveva fumato marijuana e sniffato

cocaina.

Inoltre, egli ha

cambiato versione sul momento in cui ha colpito l’accusatore privato con la

bottiglia, situato inizialmente, in linea con la versione di questi, nella fase

in cui egli ha tentato di evitare che l'uomo telefonasse alla polizia, mentre

in seguito il tutto è stato spostato, in maniera del tutto improbabile, a dopo

che PC 1 ha spinto lui lontano, per poi afferrare e lanciare IM 1 contro la

ramina e infine tornare da lui e prenderlo per la giacca, con l’apparente

intenzione di offrirgli lo stesso tipo di servizio. Quest’ultima versione, poco

attendibile, è smentita anche dal fatto che sulla giacca di AP 1 non sono state

rinvenute tracce del DNA di PC 1 (AI 251, all. A).

La giustificazione

addotta ancora al processo d’appello per questa modifica della descrizione

cronologica degli eventi e cioè che al primo verbale egli era ancora stanco,

confuso e sotto shock, mentre che al secondo, quello di fronte al PP, era

spaventato, francamente non convince ed appare essere di comodo, ad usum

Delphini. Da una lettura dei verbali iniziali non emerge alcun elemento che

possa far pensare che egli, in quelle occasioni, abbia raccontato una verità

distorta perché turbato o perché è incappato in un errore.

A questo proposito

non va trascurato che le sue prime descrizioni (cui si aggiunge quella al GPC)

sono state rese liberamente ed in presenza del difensore, garante dei diritti

dell’imputato, per cui una generica contestazione non è certamente in grado di

indebolirne i contenuti.

A ciò si aggiunge che

il prevenuto ha riconosciuto solo al secondo verbale che PC 1 aveva loro

chiaramente espresso l’intenzione di voler chiamare la polizia, mentre nell’interrogatorio

precedente aveva unicamente riferito che egli avrebbe genericamente detto di

voler telefonare a “qualcuno” per risolvere la faccenda, illustrazione

dei fatti che lascia pensare ad una minaccia ben diversa da quella di informare

le forze dell’ordine.

L’accusato non è

stato lineare neppure dove ha, dapprima, sostenuto di aver strappato dalle mani

della vittima il telefono cellulare, per poi dichiarare candidamente (MP 20

gennaio 2012, AI 91 pag. 7) di non essere mai riuscito nemmeno ad afferrarlo.

Anche nel descrivere la

posizione di IM 1 nei vari momenti della lite, AP 1 è stato molto incostante e

contraddittorio, arrivando a fare asserzioni verosimili solo dopo che gli

interroganti gli avevano prospettato quanto detto dal correo.

Fondamentalmente, AP

1 non ha mantenuto una linea costante e non ha dimostrato di essere disposto a

fornire una descrizione corretta e completa dei fatti, quanto piuttosto di voler,

fors’anche comprensibilmente dal suo punto di vista, evitare di appesantire la

propria posizione. Così facendo, ha tuttavia tolto forza alle proprie

dichiarazioni.

Aggiunge

un tassello in più a questa conclusione, la menzogna raccontata al processo d’appello

in merito al suo consumo di droghe dopo i fatti, che attesta come egli non sia,

ancora oggi, affidabile e, quindi, come egli non abbia tratto alcuna lezione

utile da quanto avvenuto.

15. Oltre che dalle

incongruenze e contraddizioni dell’appellante, la tesi difensiva è smentita

anche dalla logica e dagli accertamenti oggettivi. In effetti, tutti i

riscontri in atti collimano con la descrizione dei fatti fornita da PC 1. In

modo particolare, solo seguendo la sua versione, e quindi quella per cui i

colpi inferti con la bottiglia sono stati più di uno, si può spiegare il

ritrovamento all’interno del suo collo - ad una profondità che ne rendeva

impossibile l’individuazione dall’esterno e che ha reso necessaria una TAC - di

un frammento di vetro della lunghezza di ben 4 cm e largo oltre 1 cm.

Per contro, come

visto, l’accusato è sempre stato tenace nel negare di avere sferrato un secondo

colpo con la parte di bottiglia rotta rimasta tra le sue mani e nell’asserire

che il frammento ritrovato all’interno del collo della vittima vi sarebbe

finito a seguito del movimento verso il basso della sua mano, dopo che egli

l’ha colpita sulla nuca rompendo la birra, rispettivamente, nella tesi più

recente avanzata dal difensore, che sia dapprima rimasto sul colletto e poi

penetrato a seguito di un colpo accidentale. Tuttavia, la persistenza nel

ripetere un’ipotesi di comodo non solo non le conferisce alcun tipo di valore,

ma addirittura scredita chi la sostiene: l’illogicità di questa versione, del

tutto incongruente, la fa apparire come un tentativo estremo di giustificare

l’ingiustificabile.

Partendo

dall’accertamento che il coccio di vetro è entrato nel collo dal basso verso

l’alto e dal davanti verso la parte posteriore, con un’inclinazione di circa

45° sul piano orizzontale (MP __________ del 25 gennaio 2012, AI 114, pag. 4:

conclusione fondata sulle chiare immagini del referto TAC, AI 70), in effetti,

già solo logica vuole che non sia - nemmeno con un grande esercizio di fantasia

- concepibile che un frammento di vetro di quelle dimensioni si conficchi così

profondamente nel muscolo del collo di una persona a seguito di un colpo con

una bottiglia ancora intatta sulla nuca, poiché l’oggetto dovrebbe prendere

delle angolazioni diverse nella stessa manipolazione, cosa impossibile.

Volendo fare un

ragionamento completo, nessuna delle ipotesi che si potrebbero prendere in

considerazione (quindi anche quelle non avanzate dalle parti) lascia spazio per

poter seriamente pensare ad un unico colpo. Se la bottiglia fosse stata

frantumata a seguito di una botta dall’alto al basso, la mano assalitrice e, di

riflesso, la parte di oggetto ancora impugnata, nel scendere dopo l’impatto,

non potrebbe che aver assunto un’angolazione opposta a quella di provenienza,

cioè con la parte frantumata che guarda verso l’alto ed il collo della

bottiglia con la parte ove si trova il tappo, verso il basso. In questo modo

essa scivola senza ostacoli sul corpo ed è impossibile che un coccio vi

penetri.

Se invece si volesse

seguire la tesi del prevenuto, quella di un colpo sferrato lateralmente, come

si fa con una racchetta da tennis, il movimento si sarebbe interrotto contro la

testa di PC 1 e non avrebbe avuto alcuna continuità verso il punto d’entrata

del coccio. Se anche quest’ultimo si fosse fermato dopo che AP 1 avrebbe

lasciato cadere la bottiglia, è praticamente impossibile che vi sia poi

penetrato con l’inclinazione accertata e con una violenza tale da finire dove è

stato trovato e non essere visibile che ad un esame con i raggi.

La difesa ha

sostenuto che, essendo la gola una “parte molle” del corpo, bastava una lieve

pressione per fare entrare il frammento. Oltre a non essere dimostrata da alcun

accertamento peritale/scientifico, una simile tesi appare decisamente fragile

anche ad un laico, poiché il termine “parti molli”, in medicina, è, sì, usato

per distinguerle dalle “parti dure” che corrispondono, in parole povere, alle

ossa, ma questo ancora non significa che siano a tal punto molli da poter

essere violate con facilità. Non basta una semplice pressione per far bucare la

cute e i muscoli ad un vetro, tantomeno per farlo entrare per oltre 4 cm nella

carne.

Pensando, infine, ad

un colpo inferto dal basso con la bottiglia piena, diventa difficile già solo

capire come la Corona possa essersi rotta, ma è certo che poi la traiettoria

avrebbe, al limite, causato ferite sopra il punto di contatto, non

evidentemente sotto.

Come attestato dal

medico legale incaricato dal Ministero pubblico, una simile lesione è invece

conciliabile con un colpo inferto direttamente con il collo rotto della

bottiglia usato alla stregua di un pugnale, ove al posto della lama si è

colpito con la parte infranta. Sin da subito, egli ha sostenuto: “E’ però

necessario precisare che la riferita modalità di produzione della lesione al

collo è perfettamente compatibile con quanto riferito da PC 1 rispetto ad un

colpo portato da una mano armata di una porzione di bottiglia in parte

frantumata e con degli spigoli vivi. In particolare è perfettamente coerente la

presenza di un frammento non piccolo di vetro indovato nelle strutture del

collo e che richiese una estrazione macchinosa da parte del personale medico.

(…) Le modalità del colpo e la natura del mezzo portano a considerare che il

fatto che nulla di tutto ciò sia successo sia semplicemente frutto di un caso

fortunato.” (referto del 29 dicembre 2011, AI 8, pag. 4).

Come già osservato, questa

posizione è stata ratificata dal dr. __________, con maggior forza, in

occasione della sua audizione del gennaio 2012, dopo aver potuto prendere

conoscenza della documentazione completa e dei verbali. In quell’occasione egli

ha avuto modo di spiegare come sia per lui praticamente impossibile immaginare un

meccanismo che consenta, con un solo contatto di causare la frantumazione della

bottiglia e provocare le ferite all’orecchio, rispettivamente al collo. Anche a

suo avviso l’unica spiegazione possibile è che vi siano stati più di un

contatto tra i frammenti della bottiglia e il capo, rispettivamente il collo

della vittima (MP __________ del 25 gennaio 2012, AI 114, pag. 5 seg.).

Partendo

dall'accertamento che il frammento è entrato dal basso verso l'alto, le

fotografie in atti e le immagini dell'esame TAC sono illuminanti anche per il

profano (AI 8 e AI 70) e, già da sole, consentono di sconfessare la tesi

difensiva: prendendo atto che le lesioni alla zona parieto-orbitale che si

vedono e che si sa essere state cagionate dalla prima botta con la Corona, sono

distanti almeno 10/15cm dal punto in cui è penetrato il pezzo di vetro, nonché

osservando la posizione finale del coccio e il taglio netto della ferita

d'entrata, non si può che pensare ad una manovra d'attacco con l'oggetto

suddivisa in due fasi: nella prima è stato usato come oggetto contundente e

nella seconda come arma da taglio/punta.

Sulla scorta di

queste riflessioni, la tesi del colpo unico è da escludere.

16. Seppur non

determinante per il giudizio, il fatto che il coimputato IM 1 abbia sostenuto

di non aver notato se AP 1 avesse impugnato una bottiglia di birra e, di conseguenza,

se questi avesse colpito la vittima con la stessa merita di essere citato. In

effetti, essendo i due amici partiti dal bar __________ assieme a piedi per

raggiungere l’auto ed essendosi AP 1 seduto accanto a IM 1, non è pensabile che

questi non si sia accorto che egli aveva preso con sé una Corona. Altrettanto

difficile è credere che egli non si sia accorto che il compagno ha spaccato la

bottiglia in testa al malcapitato PC 1, mentre invece ha visto quando questi lo

ha colpito con i pugni, che addirittura ha saputo quantificare (ad es. PP 30

dicembre 2011, AI 16, pag. 8 , 9 e 10; PP confronto 13 gennaio 2012, AI 69,

pag. 2 e 3).

Il suo silenzio su

questi elementi appare come una chiara reticenza volta a celare fatti che

avrebbero potuto e possono appesantire la posizione del qui appellante. Si

tratta quindi di un indizio a suo carico.

17. Ulteriore indizio a

favore della tesi accusatoria è il rapporto di condotta durante il periodo di

scuola reclute effettuato sino al momento dell’arresto concernente il

prevenuto, allestito dal suo superiore, il sergente capo __________, che fa

esplicito riferimento alla sua incapacità di controllarsi in situazioni di

stress (AI 58, confermato anche dal teste e commilitone __________ il 3

febbraio 2012, AI 178, pag. 3 e 5). L’aver colpito a due riprese PC 1 così come

da questi sostenuto, per una quisquiglia come una discussione sulla precedenza,

è evidentemente un atto sproporzionato e fuori luogo, tenuto conto della

situazione e del fatto che sino a quel momento non vi era stato alcun ricorso

alla forza fisica. L’irrazionalità del gesto si concilia con una sostanziale

inabilità dell’aggressore a gestirsi in momenti delicati, abbinata alla

tendenza a reagire in maniera violenta.

A carico del

prevenuto gioca inoltre il fatto che anche quando era a terra, PC 1 è stato

colpito dai due imputati con pugni e calci. Questo la dice lunga sul tipo di

accanimento nei confronti della vittima e sconfessa, se ancora ve ne fosse il

bisogno, la tesi dell’appellante, secondo la quale egli avrebbe colpito con la

bottiglia di birra l’uomo solo una volta, per difendersi.

A questo si aggiunge la

costatazione che quanto fatto dal prevenuto dopo il litigio è espressione del

fatto che l’uso della forza non sia stato un evento così anomalo nella sua

vita: lui stesso al dibattimento di prime cure, così come di fronte alla

scrivente Corte, ha riconosciuto di aver continuato come se nulla fosse la

serata, andandosene in discoteca e al casinò. Un simile comportamento, a fronte

di quanto avvenuto in precedenza, denota una dimestichezza con le zuffe ed un

totale disinteresse per la salute altrui che ben si concilia con la possibilità

di un atto come quello qui in disamina.

Indicativo è poi,

infine, che, nonostante la rissa e nonostante l’auto di IM 1 fosse stata

danneggiata dalla vittima, nessuno dei due ragazzi abbia pensato di chiamare

subito la polizia per ottenere giustizia. Se questo non è avvenuto non può

essere giustificato che con la piena coscienza di aver esagerato.

18. In base alle

considerazioni che precedono, quindi, i fatti che qui ci interessano, sono

accertati così come descritti dall’accusatore privato e come già ritenuti dalla

Corte di prime cure. E’ pertanto assodato che nel corso della lite tra PC 1, da

un lato, e IM 1 con AP 1, dall’altro, il qui appellante ha, tra le altre cose,

dapprima colpito la vittima - che aveva reagito ai suoi tentativi di prendere

il cellulare, o quantomeno di abbassare il braccio con cui lo impugnava,

tentando di allontanarlo – con un colpo di bottiglia di birra Corona sopra

l’orecchio destro di tale forza da provocarne la rottura. In seguito,

impugnando per il collo la parte di bottiglia rimastagli in mano, l’ha

nuovamente colpito con un fendente al collo, che ha provocato il distacco di un

frammento di vetro lungo 4.8 cm e largo mediamente 1 cm, andatosi a conficcare

completamente nella carne, in contiguità con grossi vasi venosi e arteriosi,

rispettivamente importanti strutture nervose. Solo il caso fortuito ha voluto

che la vittima ne uscisse senza alcuna conseguenza di rilievo, poiché sarebbe

bastato uno spostamento di pochi centimetri, forse millimetri (AI 8 pag. 4),

per provocare lesioni in grado di metterne in pericolo la vita.

Considerandi

19.

Commette omicidio

intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una

persona.

Il

tentativo, art. 22 CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi

soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza

che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113, consid.

1.4.2

pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento

intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10

luglio 2012 consid. 1.1.1).

Giusta

l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo

compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga

possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase

dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9, consid.

4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si

produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel

caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1, consid.

4.2

).

20.

È fuori da ogni dubbio

che colui che frantuma con violenza sulla testa di una persona una bottiglia di

birra, ancora mezza piena (fatto che ha influenza sul suo peso e quindi sulla

forza d’urto) per poi colpirla nuovamente con un fendente al collo di intensità

tale da far penetrare completamente nel muscolo del collo un frammento lungo

quasi 5 cm in maniera tale da non essere percepibile se non grazie ad un esame

TAC, commette un atto potenzialmente in grado di metterne a repentaglio la

vita. Che poi di per sé, per destino favorevole, l’accusatore privato non abbia

subito alcun danno di rilievo alla salute, non allevia la pericolosità dello

scellerato comportamento di AP 1, ma evidentemente porta a connotarlo come

semplice tentativo.

Dal punto di vista soggettivo,

agendo come ha fatto, potendo essere esclusa l’intenzione di uccidere, l’appellante

ha commesso il reato per dolo eventuale, essendosi assunto il rischio, più che

tangibile, di colpire zone vitali. Con riferimento al fendente alla gola, il

medico legale si è espresso senza lasciare spazi a fraintendimenti: “E’

impossibile immaginare la possibilità cosciente di evitare strutture vitali

portando un simile colpo in quella regione del corpo” (referto del 29

dicembre 2011, AI 8, pag. 4).

Egli stesso ha ammesso di

sapere bene quali pericoli comporta l’uso di una bottiglia rotta, paragonabili

a quelli di “un coltello o un’arma”, e che con la stessa si può anche

uccidere (PP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 7).

Di conseguenza, l’imputato, pur

non volendolo, ha perlomeno preso in considerazione che un attacco come quello

portato all’accusatore privato potesse ferirlo in maniera letale.

La

pena

21.

Chiunque

intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non

inferiore a 5 anni (art. 111 CP).

L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che

se l’autore, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non

compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti

necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

Il reato di rissa, non

contestato, è sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni, o con una pena

pecuniaria, art. 133 CP.

Per

il concorso tra reati si richiama l’art. 49 CP, che prevede che si proceda ad

aumentare la pena per quello più grave in maniera adeguata, ma non più di una

volta e mezza il massimo della pena comminata per lo stesso. Inoltre egli è

vincolato al massimo legale della pena.

22.

Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa, DTF 136

IV 55 consid. 5.4).

23.

La Corte di prime cure

ha condannato AP 1 a 36 mesi di detenzione, dei quali 30 sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e 6 mesi da espiare.

L’appellante

postula una riduzione della pena fondandosi soprattutto sulla sua richiesta di

proscioglimento dall’accusa di tentato omicidio (dichiarazione d’appello, doc.

CARP III, pag. 2).

Con

la conferma della condanna, l’argomento più forte per la pretesa di diminuzione

della sanzione inflitta vien meno. Pertanto le basi su cui questa Corte è

chiamata a commisurare la pena sono le stesse su cui si è fondata quella di

primo grado.

Tutto

quanto ben ponderato, le considerazioni dei primi giudici in merito (sentenza

impugnata, consid. 12, pag. 33 seg.) sono condivise, così come lo è l’esito finale.

Di

conseguenza, richiamando i relativi contenuti della sentenza appellata, così

come concesso dall’art. 82 cpv. 4 CPP, AP 1 è condannato alla pena di 36

mesi di detenzione, dei quali 30 mesi sono sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni, mentre i restanti 6 mesi sono da espiare. Il

carcere preventivo sofferto, pari a 47 giorni, deve essere dedotto.

Pretese

civili e indennizzo dell’AP

24.

L’imputato è stato

condannato a rifondere, in solido con IM 1, a PC 1 fr. 21'087.45 per i costi di

patrocinio legale di prima sede.

Con

il suo appello, AP 1 ha chiesto di rinviare l’accusatore al competente foro

civile per la quantificazione delle sue pretese di indennizzo.

Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett.

a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle

spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato

vince la causa.

In

merito all’importo riconosciuto non sono state sollevate contestazioni

specifiche e la richiesta d’appello si basa, oltre che sulla pretesa di

proscioglimento dall’accusa di tentato omicidio, su una generica obiezione

relativa al fatto che sono state fatturate molte prestazioni non necessarie.

Unica

contestazione precisa è stata quella in merito alle osservazioni dell’AP alla

CRP (AI 214 e AI 235). Si tratta di prese di posizione conseguenti ad una

relativa richiesta della CRP stessa, che si sono limitate a ribadire

l’intenzione di rimettersi al giudizio della Corte. Sono due atti dovuti e

ridotti al minimo indispensabile, la cui fatturazione deve essere ratificata.

Per

il resto, in linea con quanto esposto nella sentenza impugnata, le prestazioni

del patrocinatore di PC 1 rivendicate con istanza del 7 dicembre 2015 (doc. TPC

45), risultano essere adeguate e necessarie, così che l’importo riconosciuto al

Dispositivo

dispositivo n. 9 della decisione appellata merita di essere confermato.

A

questo andrebbero aggiunti i costi per il patrocinio legale d’appello. Tuttavia

l’accusatore privato ha rinunciato ad avanzare ulteriori richieste e ha fatto

in modo che l’intervento del proprio legale in questa fase della procedura sia

stato ridotto ai minimi termini.

Indennità ex art. 429 CPP

25. Tenuto

conto della sua condanna, l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP, presentata

da AP 1 per un importo di fr. 52'260.63 (inc. 17.2016.186), va,

necessariamente, respinta.

Tassa di giustizia e spese

26. Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del

condannato, in solido con IM 1, secondo la ripartizione interna fissata con la

sentenza impugnata (dispositivo n. 16).

La tassa di giustizia e le

spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto,

poste a carico dell’appellante. Viste le specifiche circostanze, non trova

applicazione l’art. 425 CPP.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 10, 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e

segg. e 433 CPP;

12, 22, 42, 47, 49,

51, 111 e 133 CP;

32 cpv. 1 Cost.;

6

par. 2 CEDU;

14

cpv. 2 patto ONU II

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

Di conseguenza,

considerato che i dispositivi

n. 1, 2.2, 3, 4, 5.1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 non sono stati impugnati

e sono passati in giudicato,

1.1. AP

1 è giudicato autore colpevole, oltre che del reato di rissa, di:

tentato

omicidio

per

avere

a

Bellinzona, all'interno del parcheggio in via __________, il 28 dicembre 2011,

tentato di uccidere una persona,

e

meglio per avere,

colpito

ripetutamente PC 1 con una bottiglia di Corona,

dapprima

sul lato destro, dietro l'orecchio, con la conseguenza che la bottiglia si

ruppe,

e

quindi colpendolo nuovamente, sempre all'altezza del capo, lato destro, con la

bottiglia a quel punto frantumata, con la conseguenza che un suo frammento di

vetro di 4.5 x 2 cm si conficcò nel collo di PC 1, e più precisamente penetrò

all'interno del muscolo sterno cleido mastoideo, tanto da dover essere

asportato chirurgicamente,

cagionandogli

delle lesioni non risultate letali per mera fatalità.

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa modificato del 23 novembre 2015 del Procuratore pubblico e precisato

nei considerandi.

1.2. AP 1 è

condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

1.3. L’esecuzione

della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 30 (trenta) mesi per

un periodo di prova di 2 (due) anni; per il resto, cioè 6 (sei) mesi, è da

espiare.

1.4. È

confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come

decisa in prima sede.

2. L’istanza

di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.

3. AP

1 è condannato a versare all’accusatore privato PC 1, in solido con IM 1, fr.

21'087.45 quale indennizzo delle spese legali.

4. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 1'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono

posti a carico dell’appellante.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.