17.2016.18
Conferma della condanna per tentato omicidio. Valutazione della credibilità dell’imputato e dell’accusatore privato. Colpo inferto con il collo rotto di una bottiglia in vetro al collo della vittima.
3 ottobre 2016Italiano69 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.18
17.2016.186
Locarno
5 ottobre 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente,
Marco Frigerio e Francesca Lepori Colombo
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 18 dicembre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 17
dicembre 2015 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei
confronti di IM 1 (motivazione scritta intimata il 4 febbraio 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 23 febbraio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con atto d’accusa n.
67/2013 del 27 giugno 2013, la PP 1 ha ritenuto autori colpevoli:
“A. IM 1 e AP 1 in correità
1.
aggressione
per avere,
partecipato
all’aggressione di PC 1 che ha avuto per conseguenza la lesione del medesimo,
e meglio,
a Bellinzona,
il 28 dicembre 2011,
dopo un
alterco verbale fra i tre,
in
particolare AP 1 colpendo PC 1 nella zona spalla/ testa, a mano di una
bottiglia di Corona e
IM 1
spintonandolo,
nel mentre PC
1 cercava di chiamare la polizia e di allontanarli con il braccio sinistro,
liberandosi
poi PC 1,
avvicinandosi
nuovamente AP 1 e IM 1 ad PC 1, cosicché PC 1 perse l’equilibrio, cadendo così
a terra su di un fianco,
colpendolo
quindi IM 1 con un calcio e AP 1 con un pugno e nel mentre PC 1, coprendosi la
testa con le braccia, tentava di rialzarsi, AP 1 gli tirava infine un’ulteriore
pedata, dandosi poi entrambi alla fuga,
con la
conseguenza che per il loro agire PC 1 riportò le lesioni descritte nel parere
medico legale:
e meglio:
"
Soluzione di continuo al padiglione auricolare destro suturata con un punto in
filo strisce adesive con altra piccola soluzione di continuo sempre a carico
del medesimo padiglione auricolare destro. La palpazione del cuoio cappelluto
circostante è dolorabile.
Marcata
tumefazione della regione periorbirtale e malare sinistra con vasto coinvolgimento
ecchimoticio e aree di escoriazione nel contesto lesivo.
Lesione
lacero cervicale destra del collo suturata con punti staccati in filo nel
contesto di un’area tumefatta e dolente alla palpazione”;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato
previsto: dall’art. 134 CP;
B. AP 1,
singolarmente
2.
contravvenzione alla LF Stup
per avere, senza essere autorizzato,
a Lugano,
il 29
dicembre 2011,
personalmente
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;
Fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 19a LFStup;
C. IM 1,
singolarmente
3.
aggressione
per avere,
a Bellinzona,
il 4 febbraio 2008,
unitamente a __________,
partecipato all’aggressione diPC 2,
e meglio
colpendo con calci e pugni la vittima nel mentre questi si trovava dapprima in
piedi e poi a terra, con la conseguenza che riportò le lesioni descritte nel
certificato medico dell’Ospedale regionale di Bellinzona e Valli del 26
febbraio 2008 (agli atti);
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 134 CP;
4.
infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo
compreso fra il giugno 2008 sino al 27 settembre 2008, a Bellinzona,
- detenuto
a scopo di vendita un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 191
grammi, nonché
- alienato
un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 100 grammi
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 19 cifra 1LFStup;
5.
ripetuta guida in stato di inattitudine
5.1 per avere,
a Cadenazzo,
il 24 marzo 2008,
circolato
alla guida del veicolo Opel targato __________ con un livello di THC nel sangue
superiore ai limiti consentiti dall’ordinanza sull’ammissione della
circolazione stradale così come si evince dai risultati dell’istituto di
medicina legale;
5.2 per
avere,
a Hinwil,
il 12 aprile 2009,
circolato
alla guida della vettura Ford Ka targata __________, con la presenza di valori
del sangue sia per cocaina che THC superiori ai limiti consentiti
dall’ordinanza sull’ammissione della circolazione stradale rispettivamente
sotto l’influsso di sostanze alcoliche (0.67g‰ -1.12 g ‰)
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 91 cifra 1 e 2 LCStr;
6.
ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca
6.1 per avere, a Tenero, il 27 aprile 2008, circolato
alla guida della vettura Opel Corsa C12 targata __________ nonostante fosse in
revoca della licenza di condurre;
6.2 per
avere, a Muralto, il 22 aprile 2009, circolato alla guida del veicolo Ford Ka
Targata __________, nonostante la licenza di condurre gli fosse stata
sequestrata il 12 aprile 2009 a Zurigo a seguito dei fatti di cui al punto.
5.2;
6.3 per
avere, a Sant’Antonino e Locarno, nel corso del periodo maggio 2010/ 12 luglio
2010, ripetutamente circolato alla guida della vettura Citroen C1 targata __________,
nonostante fosse in revoca della licenza di condurre;
6.4 per
avere, a Bellinzona, il 28 dicembre 2011, circolato alla guida della vettura
Ford Focus targata __________ nonostante fosse in revoca della licenza di
condurre;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 95 cifra 1 lettera b LCStr;
7. furto
d’uso
7.1 per avere, a Bellinzona, il 22 aprile 2009,
sottratto a scopo d’uso la vettura Ford Ka Targata __________ di proprietà di
terzi, circolandovi nella maniera descritta nel punto 6.2;
7.2 per avere,
a Sant’Antonino, nel periodo maggio 2010 – 12 luglio 2010, ripetutamente
sottratto a scopo d’uso la vettura Citroen C1, targata __________ di proprietà
del fratello;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 94 cifra 1 e 2 LCStr;
8.
Infrazione grave alle norme della circolazione
per avere, a Tenero, in data 27 aprile 2008, perdendo
la padronanza del veicolo Opel Corsa targata __________, gravemente infranto le
norme della circolazione stradale andando ad invadere la corsia di contromano;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 90 cifra 2LCStr;
9.
danneggiamento
per avere, a Hinwil, il 12.04.2009
danneggiato
la vettura di proprietà della Finass Reisen AG, targata __________, colpendola
con un calcio;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 144 CP;
10. furto
per avere,
a
Sant’Antonino, presso le scuole elementari, nella notte fra il 18 ed il 19 agosto
2010,
al fine di
procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto un
computer Macintosh G5 di proprietà del Municipio di Sant’Antonino del valore di
CHF 3261.00 (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 139 CP;
11.
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
dal mese di
luglio 2010 sino a marzo 2013, personalmente consumato un imprecisato
quantitativo di cocaina e di marijuana, ma almeno un grammo di cocaina e 20
grammi di marijuana;
avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’ art. 19a LFStup;”
B. Con scritto 23
novembre 2015, il Procuratore pubblico PP 1 ha comunicato alla Corte di prime
cure di aver aggiunto, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 333 cpv. 1
CPP, in concorso con il reato di aggressione a carico di AP 1, anche quello di
tentato omicidio, art. 111 CP in relazione con art. 22 CP. Inoltre ha informato
che le infrazioni ascritte a IM 1 di cui ai punti n. 4, 5.1., 5.2., 6.1., 8 e
11 (periodo luglio 2010/16 dicembre 2012) dell’AA si sono nel frattempo
prescritte, così come è avvenuto per il punto B 2 dell’AA concernente AP 1
(doc. TPC 26).
L’imputazione, per
quanto qui d’interesse, è così divenuta:
“A. AP 1, singolarmente
1.
tentato omicidio
per avere,
a Bellinzona,
all'interno del parcheggio in via __________, il 28 dicembre 2011,
tentato di
uccidere una persona,
e meglio,
dopo un
animato alterco verbale fra IM 1 e PC 1 in merito alla segnaletica da adottare
nella rotatoria, PC 1 decideva di chiamare la Polizia con il telefono
cellulare,
con la
conseguenza che AP 1, sino a quel momento rimasto seduto all'interno della
vettura di IM 1, lato passeggero, usciva dalla medesima con in mano una
bottiglia di Corona e si avvicinava a PC 1 dicendogli non farlo, tentando
parimenti di strappargli il telefono dalla mano, non riuscendovi, PC 1 alzava
di conseguenza il braccio (destro) della mano con cui teneva il telefono,
tenendo a distanza con il braccio sinistro IM 1 e AP 1 colpendo AP 1 a quel
punto ripetutamente con la bottiglia PC 1, dapprima sul lato destro, dietro
l'orecchio, con la conseguenza che la bottiglia si ruppe,
e quindi
colpendo nuovamente PC 1, sempre all'altezza del capo, lato destro, con la
bottiglia a quel punto frantumata, con la conseguenza che un frammento di vetro
della bottiglia di 4.5 x 2 cm si conficcò nel collo di PC 1, e più precisamente
penetrò all'interno del muscolo sterno cleido mastoideo, tanto da dover essere
asportato chirurgicamente, cagionandogli le sottostanti lesioni:
"
Soluzione di continuo al padiglione auricolare destro suturata con un punto in
filo strisce adesive con altra piccola soluzione di continuo sempre a carico
del medesimo padiglione auricolare destro. La palpazione del cuoio cappelluto
circostante è dolorabile nonché una lesione lacero cervicale destra del collo
suturata con punti staccati in filo nel contesto di un'area tumefatta e dolente
alla palpazione";
non risultando le lesioni sopradescritte letali per
mera fatalità;
B. IM 1 e AP
1 in correità
2.
aggressione
per avere,
partecipato
all'aggressione di PC 1 che ha avuto per conseguenza la lesione del medesimo,
e meglio,
a Bellinzona,
all'interno del parcheggio in via __________, il 28 dicembre 2011, PC 1, dopo
essere stato colpito come descritto al punto A1 del presente ACC, tirando un
pugno, si liberava dalla presenza di IM 1 e AP 1, andandogli IM 1 nuovamente
incontro, PC 1 lo afferrava e lo lanciava verso la recinzione, avvicinandosi
tuttavia AP 1 e IM 1 ad PC 1, cosicché PC 1 perse l'equilibrio, cadendo a terra
su di un fianco, colpendolo quindi IM 1 con un calcio e AP 1 con un pugno, e
nel mentre PC 1, coprendosi la testa con le braccia, tentava di rialzarsi, AP 1
gli tirava infine un'ulteriore pedata, dandosi poi entrambi alla fuga, con la
conseguenza che per il loro agire PC 1 riportò le lesioni descritte nel parere
medico legale,
e meglio:
"Marcata
tumefazione della regione periorbirtale e malare sinistra con vasto
coinvolgimento ecchimoticio e aree di escoriazione nel contesto lesivo".
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato
previsto: dall'art. 134 CP”.
C. Con ulteriori due
atti d’accusa, nr. 119/2015 dell’8 settembre 2015 (doc. TPC 9) e nr. 162/2015
del 24 novembre 2015 (doc. TPC 29), la Procuratrice pubblica PP 1 ha ritenuto IM
1 autore colpevole di svariati altri, nuovi, reati, tra i quali un’aggressione
avvenuta il17 novembre 2014 a Bellinzona ai danni diPC 3.
D. Con sentenza del 17
dicembre 2015 la Corte delle assise criminali ha, per quanto concerne il qui
appellante, dichiarato AP 1 autore colpevole di:
“2.1.
tentato omicidio
commesso a
Bellinzona, il 28.12.2011, ai danni di PC 1;
2.2. rissa
per avere a
Bellinzona, il 28.12.2011, partecipato ad una rissa con IM 1 e PC 1;
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa 67/2013 del 27.6.2013 nonché nello scritto
23.11.2015 del Procuratore pubblico e precisato nei considerandi.”.
La fattispecie di aggressione è stata quindi connotata come rissa,
ritenuto un ruolo più attivo della vittima. Di riflesso, l’appellante è stato
prosciolto dall’imputazione di aggressione di cui al punto B.2. dello scritto
23 novembre 2011 del PP.
AP
1 è stato così condannato alla pena di 36 mesi di detenzione, da dedursi il
carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente in ragione di 30 mesi,
per un periodo di prova di due anni, e da espiare per i restanti 6 mesi.
Inoltre
egli, in solido con IM 1, è stato condannato a versare all’AP PC 1 fr.
21'087.45 per spese legali.
La
tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese procedurali sono state poste a
carico dei condannati, in solido, con una ripartizione interna di 7/10 a carico
di IM 1, 2/10 a carico di AP 1 e 1/10 a carico dello Stato.
preso atto che - con tempestivo annuncio, AP 1 ha
interposto appello contro la sentenza della Corte delle assise criminali.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, egli ha confermato la sua intenzione di
impugnare la condanna, con dichiarazione di appello 23 febbraio 2016, con cui
ha precisato di impugnare i dispositivi n. 2.1., relativamente alla qualifica
dei fatti così come alla colpevolezza, con richiesta di essere prosciolto
dall’imputazione di tentato omicidio, nonché i punti n. 5.2. e n. 7 concernenti
la pena, della quale postula una massiccia riduzione in considerazione del
rivendicato proscioglimento. Pure appellati sono i dispositivi n. 9, sulla
quantificazione delle pretese civili, per la quale postula un rinvio al
competente foro civile, e n. 16, sull’accollamento di tasse e spese;
- non
sono state introdotte istanze probatorie;
esperito il
pubblico dibattimento il 15 settembre 2016, durante il quale:
l’avv.
DI 1, difensore di AP 1, ha confermato le richieste formulate con la
dichiarazione d’appello, spiegandone i fondamenti, ed ha postulato il
riconoscimento di eque indennità ex art. 429 CPP. L’appello è volto a
contestare la condanna per tentato omicidio, non la pena, che per un simile
reato appare anche alla difesa piuttosto mite. A suo dire, i primi giudici
hanno commesso un errore fondando la loro decisione sulla versione dei fatti
fornita da PC 1. In effetti l’accusatore privato non è credibile, mentre
l’imputato ha fornito una descrizione degli eventi attendibile. Di conseguenza
bisogna accertare che vi è stato un unico colpo inferto con la bottiglia, che
questa era stata impugnata per il corpo e non per il collo e che ciò è avvenuto
dopo che PC 1 ha spinto IM 1 contro la ramina e nel momento in cui aveva
afferrato AP 1 per la giacca con l’intenzione di fare lo stesso con lui. Il
coccio di vetro non è dunque entrato nel collo a seguito di un secondo colpo
inferto impugnando il collo della Corona rotta alla stregua di un coltello. A suo
dire è verosimile che, frantumandosi, il coccio sia rimasto tra gli indumenti
nella zona del collo e che poi vi sia penetrato a seguito di una spinta causata
da un altro contatto (un pugno, una botta, l'impatto con il suolo, ecc.).
In
base a queste considerazioni, per il suo patrocinatore, il prevenuto deve
essere prosciolto dall’accusa di tentato omicidio, che, al massimo, può essere
tramutata in una condanna per lesioni semplici aggravate. Inoltre, si impone il
rinvio dell’accusatore privato al competente foro civile, considerato che non
può essere accolta la richiesta di indennizzo avanzata, che comprende anche
prestazioni non necessarie e, dunque, non coperte dall’art. 433 CPP;
il
PP, dal canto suo, ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma
integrale della sentenza impugnata, illustrando nel dettaglio i motivi che la
rendono condivisibile. Tra le altre cose ha evidenziato come la credibilità di AP
1 sia stata ulteriormente minata dal fatto di aver mentito anche alla Corte di
appello in merito al suo consumo di stupefacenti dopo i fatti;
Ritenuto in
fatto e in diritto
L’accusato
1. Sulla persona
dell’imputato non è possibile trovare riscontri nella sentenza di primo grado,
poiché essa si limita a rinviare ad alcuni verbali, senza però riprenderne o
riassumerne il contenuto.
Di principio, un simile
modo di procedere non ossequia i dettami del CPP, laddove un rimando è previsto
solo dall’art. 82 cpv. 4 CPP per la procedura di ricorso, ma alla sentenza di
primo grado, mentre tale facoltà non è concessa ai giudici di prime cure e,
soprattutto, non come rinvio a verbali istruttori o dibattimentali.
Sulla questione la sentenza
impugnata è da considerarsi carente di motivazione. A prescindere dagli aspetti
procedurali, il problema che un simile metodo comporta è quello che la
decisione diviene di difficile lettura per tutti coloro (per la maggior parte
senza formazione giuridica) che ne sono interessati ed è, senza la possibilità
di consultare gli atti cui rimanda, incomprensibile relativamente agli aspetti
così trattati.
Potendo questa lacuna essere
facilmente colmata, la scrivente Corte se ne può far carico senza particolari
danni per le parti.
2. AP 1 è nato a __________
l’__________. In seguito, quasi subito, si è trasferito a Cadenazzo con la
famiglia, ove ha frequentato, con qualche difficoltà ed una bocciatura, le
scuole dell’obbligo.
Terminate
le Medie, ha svolto un apprendistato come meccanico presso il garage __________,
concluso il quale gli è stato concesso di rimanere in ditta a lavorare.
L’accusato
ha dichiarato (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 2) che ai tempi dei fatti in
discussione, usciva la sera e gli capitava, nel week end, di bere qualche birra
o Vodka Redbull. Inoltre ha ammesso che, a partire dal 2010, aveva iniziato a
fare uso di cocaina, saltuariamente al week end, consumando, a suo dire, circa
una o due strisce ogni due mesi (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 2). A questo
ha aggiunto di fumare marijuana regolarmente, una o due volte alla settimana.
Richiesto
di esprimersi in merito al suo consumo di droghe dopo i fatti, al processo
d’appello egli ha sostenuto di non consumare più stupefacenti. Tuttavia, subito
dopo la risposta, la Procuratrice lo ha smentito producendo alla Corte un
rapporto di contravvenzione alla LStup del 7 luglio 2016, concernente 1 grammo
di cocaina accertato, ma dal quale risulta che egli si è opposto alle analisi
delle urine ed ha avuto, nella primavera 2016, 23 contatti telefonici con una
persona arrestata per spaccio e dalla quale ha ammesso aver acquistato, qualche
volta, lo stupefacente (doc. dib. d'appello 1).
Con
il correo, IM 1, si conoscevano sin dai tempi delle scuole Medie e, nel
dicembre 2011, si vedevano tutti i venerdì sera per una pizza a ristorante __________
(MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 3).
Attualmente è domiciliato a __________
(comune di __________), ove abita con la madre ed il fratello.
Dopo la sua scarcerazione, a
seguito dei fatti in questione, il prevenuto ha lavorato ancora per qualche
mese presso il precedente datore, per poi fare un’esperienza professionale,
sempre come meccanico, in Svizzera interna. Rientrato in Ticino, è stato
impiegato da un garage di __________ nell’ambito di un progetto occupazionale
ed ha iniziato una formazione interna come magazziniere. Da gennaio 2016 è
stato assunto al 100% con un salario mensile di fr. 3'600.-.
Ha una compagna fissa da
qualche anno, con la quale ancora non convive, ma con cui vorrebbe costruire un
futuro.
Dal
raggiungimento della maggiore età non ha precedenti penali (doc. TPC 15 e 25),
mentre in precedenza sono stati emanati a suo carico due decreti d’accusa (il 2
febbraio 2007 e il 1 febbraio 2008).
3. Un paio di mesi prima
degli eventi che hanno dato avvio alla presente procedura, il 1. novembre 2011,
AP 1 aveva iniziato la scuola reclute come fuciliere a Coira, tant’è che il 28
dicembre 2011 si trovava in Ticino per un congedo iniziato il giorno precedente
e che avrebbe dovuto terminare il 9 gennaio seguente. La sua condotta durante
la parte di servizio militare svolta non è stata certamente esemplare, come si
può leggere nel rapporto trasmesso agli inquirenti dal suo capo sezione (AI
58), che lo descrive come una persona incapace di controllarsi, che, in
situazioni di stress, non riesce a mantenere la calma e diventa, talvolta,
violenta. Nello scritto accompagnatorio si accenna addirittura ad un episodio
avvenuto in occasione di un servizio di guardia domenicale, durante il quale il
prevenuto avrebbe colpito un commilitone con cui aveva avuto un diverbio per
futili motivi.
Il caso è stato
chiuso senza alcuna sanzione disciplinare.
Dall'arresto
il servizio militare non è mai stato ripreso, l'imputato non essendo stato più
convocato.
I fatti
4. Oggetto dell’appello
sono i fatti avvenuti il 28 dicembre 2011 all’interno di un parcheggio di via __________
a Bellinzona.
Buona parte degli eventi non è
contestata, mentre è controversa la ricostruzione delle modalità con cui AP 1
avrebbe colpito l’accusatore privato con la bottiglia di birra, rispettivamente
la connotazione giuridica dei suoi gesti.
La sentenza impugnata, consid.
7, pag. 26 segg., non descrive lo svolgimento dei fatti dal loro inizio, ma si
limita a valutare le differenti versioni su punti singoli della lite. Anche in
questo caso vi è una - invero incomprensibile - carenza di motivazione, che andrebbe
sanata dai primi giudici. In effetti, di regola, solo una descrizione completa,
cronologica e logica degli eventi principali, se del caso anche solo sintetica,
consente di valutare compiutamente le deposizioni delle parti e dare più peso
ad una o all’altra di esse, garantendo un esame e dei confronti più estesi e
dunque più affidabili. Soprattutto laddove, oltre alle persone coinvolte, non è
possibile far capo a testimonianze dirette.
Talvolta, per praticità, si
giustificano ricostruzioni parziali, ma nei casi di reati gravi, come il
tentato omicidio qui in oggetto, e a fronte di contestazioni specifiche, questo
modo di procedere non è condivisibile e lede i noti principi del CPP relativi
al contenuto delle sentenze (art. 81 CPP).
Viste queste importanti carenze
- non volendo procedere ad un rinvio dell'incarto, onde evitare formalismi che
prolungherebbero ulteriormente la procedura, ma volendo a sua volta evitare un
rimando per questi motivi dal TF - questa Corte è quindi chiamata a ricostruire
anche gli eventi per la prima volta.
5. Il 28 dicembre 2011,
PC 1 e la moglie hanno trascorso il pomeriggio a Milano e, rientrati alla
stazione di Chiasso verso le 19:00, hanno recuperato l’auto, una Subaru targata
__________, per recarsi a cena da parenti ad Arzo.
Durante il pasto è stata bevuta
una bottiglia di vino rosso in 4 persone e, al termine, l’accusatore privato ha
ancora preso un caffè corretto grappa ed una limonata (MP 2 gennaio 2012, AI
27, pag. 2).
Verso le 22:00/22:30 la coppia è ripartita per rientrare al
proprio domicilio di Bellinzona, al numero civico __________ di __________. Non
disponendo di un parcheggio sotto casa, PC 1 ha lasciato la moglie davanti al
portone principale e si è diretto verso la strada parallela sottostante, via __________,
ove è situato il piazzale di sosta del palazzo. Egli ha così risalito il __________
ed imboccato la discesa di via __________, sino a giungere alla rotatoria,
dalla quale avrebbe potuto immettersi su via __________.
6. AP 1 ha iniziato la
serata del 28 dicembre 2011 in pizzeria a Lugano, con suo fratello ed un amico,
dove ha mangiato una pizza e bevuto un prosecco (MP 30 dicembre 2011, AI 17,
pag. 3). Verso le 22:00, dopo una tappa al casinò locale, i tre sono partiti
alla volta di Bellinzona, recandosi direttamente al Bar __________, ove il
prevenuto è stato raggiunto dall’amico e qui correo IM 1 verso le 23:15 (PP di
confronto 13 gennaio 2012, AI 69, pag. 2).
Nel locale l’appellante ha
bevuto qualcosa, ma non ricorda esattamente cosa, pur supponendo si sia
trattato di una birra (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 2).
In seguito, dopo le 23:30, AP 1
e l’amico sono partiti dall’esercizio pubblico con l’intenzione di andare a Cadenazzo,
comune nel quale abitavano entrambi, e proseguire poi per Lugano.
L’appellante aveva con sé una
bottiglia di birra della marca Corona, acquistata proprio prima di partire e
dalla quale aveva tirato solo un paio di sorsi.
Saliti sull’automobile di IM 1,
da lui guidata, i due giovani hanno preso la direzione della stazione, quindi
la stessa dell’accusatore privato, per scendere, come lui, da via __________,
sino a raggiungere la rotatoria che incrocia su via __________ e ritrovarsi
dietro all’auto di PC 1.
7. Mentre l’accusatore
privato stava per entrare nella rotatoria, o quando vi era da poco entrato,
dopo aver rallentato, ha sentito un lungo colpo di clacson provenire da dietro,
proprio dall’auto che è risultata essere quella dei due imputati. La reazione di
PC 1 è stata quella di fermare il suo veicolo all’interno della rotatoria,
mentre IM 1 gli è transitato vicino ed ha deviato sulla prima uscita a destra,
quella che porta ai parcheggi delle FFS (PP PC 1 2 gennaio 2012, AI 27 pag. 3;
PP IM 1 30 dicembre 2011, AI 16, pag. 3).
Subito dopo, IM 1, innervosito
dal comportamento dell’automobilista, ha parcheggiato l’auto nel primo stallo
che ha trovato.
Dal canto suo PC 1, invece di
proseguire verso la sua destinazione, ha preso l’uscita subito dopo, quella su via
__________, ed ha fermato il suo mezzo sulla carreggiata, all’altezza di quella
dei due ragazzi.
IM 1 è subito sceso dal
veicolo, mentre nel contempo l’accusatore privato ha abbassato il finestrino
sul lato passeggeri ed ha chiesto cosa fosse successo e perché aveva suonato il
clacson (PP confronto 13 gennaio 2012, AI 69, pag. 4), domanda alla quale
l’antagonista ha risposto che era perché lui era in mezzo alla rotonda e non
aveva messo la freccia per uscire. PC 1, a sua volta, ha ribattuto che non era
tenuto ad accendere l’indicatore di direzione in quel punto, perché non doveva
svoltare su via __________ ma avrebbe dovuto prendere l’uscita seguente. Da qui
è nata una discussione piuttosto animata che ha portato l’accusatore privato ad
uscire dall’abitacolo e avvicinarsi a IM 1.
PC 1 ha riconosciuto aver
messo, a quel punto, le mani sul petto di IM 1 dicendogli di calmarsi, poiché
lo aveva visto molto agitato, ma di averle tolte subito, non appena questi gli
aveva intimato di farlo (PP di confronto 13 gennaio 2012, AI 69, pag. 4). Egli
ha pure ammesso di aver reagito alla frase, detta a toni alti: “metti la
freccia, ti sei fermato in mezzo alla rotonda” andando verso di lui dicendo
un poco conciliante “cosa cazzo vuoi, io la freccia la metto quando esco” (PP
2 gennaio 2012, AI 27, pag. 4), rispettivamente puntualizzato che non gli
sembrava che IM 1 avesse risposto con parolacce (PP confronto 13 gennaio 2012,
AI 69, pag. 6).
La discussione è continuata
ancora con toni accesi, ma senza che si venisse alle mani, sino a quando PC 1 -
che a suo dire aveva capito, dall’odore, che IM 1 aveva bevuto - ha detto che
avrebbe chiamato la polizia per chiarire quando va messa la freccia in una
rotatoria ed ha preso in mano il suo telefono cellulare. Lo scopo principale di
questa mossa, secondo l’accusatore privato, era quello di fare allontanare
l’avversario, speculando sul fatto che, sapendo che gli agenti gli avrebbero
creato problemi, si sarebbe impaurito e se ne sarebbe andato (PP confronto 13
gennaio 2012, AI 69, pag. 8).
IM 1 ha subito chiesto
all’accusatore privato di mettere via il telefono, asserendo che avrebbero
potuto risolvere la questione tra loro.
PC 1, dal canto suo, ha tentato
di comporre il numero 1811 per cercare quello della polizia, che non conosceva
a memoria.
A quel punto AP 1 è uscito
dall’automobile con in mano la bottiglia di birra ed ha raggiunto i due
protagonisti del diverbio.
8. Anche AP 1, così
come il suo amico, intervenendo nella discussione, ha subito chiesto a PC 1 di
non chiamare la polizia. Questi, per contro, continuava ad insistere nel
volerlo fare, mettendosi il cellulare all’orecchio a più riprese, gesto al
quale l’appellante ha altrettante volte reagito, abbassandoglielo con le mani.
Da qui in poi quanto successo
durante la disputa è controverso.
L’accusatore privato sostiene
che AP 1 non si sia limitato a togliergli il braccio dall'orecchio, ma abbia
anche tentato di afferrare il suo telefono. A quel punto egli, cercando da un
lato di alzare con il braccio destro l’apparecchio per verificare se aveva
digitato il numero giusto, ha provato, con l’altro braccio, a tenerli lontani
(PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 6). In quel momento, sempre secondo
il suo racconto, egli ha ricevuto un colpo molto forte alla nuca e dietro
l’orecchio destro ed altri tre o quattro colpi alla testa, pure dietro. Come
difesa, ha tentato di liberarsi tirando un pugno nella direzione da cui
provenivano i colpi, senza saper ora ricordare se ha colpito qualcuno o meno.
Nel contempo si è spostato verso l’interno del parcheggio, perdendo di vista i
due aggressori perché intento ad evitare le botte. Vedendo poi IM 1 arrivare
nella sua direzione, PC 1 lo ha preso per la giacca e lo ha lanciato in
direzione della recinzione del terreno delle FFS. Poco dopo si è accorto
nuovamente che i due ragazzi stavano andando verso di lui e, indietreggiando,
non si sa come, forse inciampando, è caduto a terra (PP confronto 20 gennaio
2012, AI 91, pag. 6), come un sacco, sul fianco sinistro (PP confronto 13
gennaio 2012, AI 68, pag. 12). Al suolo, mentre cercava di proteggersi il volto
con le mani, è stato raggiunto da pugni (quattro o cinque) e calci (tre o
quattro) alla testa, che egli ha presunto essere stati inferti da entrambi gli
imputati (PP confronto 13 gennaio 2012, AI 68, pag. 12). Nel contempo egli ha
cercato di rialzarsi, senza riuscire a raggiungere la posizione eretta. In quel
frangente ha ricevuto un forte colpo alla nuca, che ha presunto essere un
pugno, dopo il quale si è sentito mancare ed ha dovuto appoggiarsi ad una
macchina parcheggiata li vicino. A quel punto ha sentito i due ragazzi gridare “andiamocene,
scappiamo!”, li ha visti salire in auto e fare marcia indietro nella sua
direzione, al ché, facendo due o tre passi, è riuscito a tirare due o tre calci
al veicolo, raggiungendone il bagagliaio e la fiancata sinistra (PP confronto
13 gennaio 2012, AI 68, pag. 12). Poi sono partiti.
Dal
canto suo AP 1 ha contestato di aver tentato di strappare il telefonino
all’accusatore privato (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 6) e ha
sostenuto che IM 1 sia stato scaraventato verso la recinzione prima che lui
colpisse la vittima. In seguito, l’uomo avrebbe tentato di afferrare per i
vestiti anche lui, così che, per difendersi, lo ha colpito istintivamente con
la bottiglia di birra che teneva nella mano sinistra, ancora mezza piena, in
direzione guancia-collo (PP confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 7).
Dopo
questo unico colpo, egli ha sempre asserito di non averne assestati altri con
la bottiglia rotta: “Io l’ho colpito in una sola occasione perché mi sono
sentito attaccato” (verb. dib. TPC, pag. 4) e “ribadisco che la
bottiglia mi si è rotta in mano al primo colpo e nessuno ha usato i frammenti
della stessa successivamente” (MP di confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag.
15).
In
seguito, sempre secondo la sua versione, quando PC 1 è caduto a terra, mentre
cercava di rialzarsi, lui gli ha sferrato un pugno all’altezza del viso,
seguito poi, visto che egli continuava a tentare di rimettersi in piedi, da un
calcio sulla spalla sinistra che gli ha fatto perdere nuovamente l’equilibrio,
di modo da andare a finire verso una macchina posteggiata lì vicino (MP
confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 9). Quando l’accusatore privato era al
suolo, anche IM 1, secondo il correo, gli ha dato un calcio (MP confronto 20
gennaio 2012, AI 91, pag. 14). Fatto ciò, sono entrambi scappati con l'auto di IM
1, impauriti.
9. Quanto avvenuto dopo
la lite è anche rimasto, per ciò che qui importa, incontestato.
PC 1, accompagnato dalla moglie
- subito allertata e raggiunta a casa con il proprio veicolo - e dal fratello,
si è recato a Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni.
Il rapporto n. 3001883 del
nosocomio (AI 10) riporta che il paziente è giunto in sede alle 23:45, asserendo
di essere stato aggredito e presentando un ematoma perioculare oltre ad una
ferita lacero contusa alla parte destra del collo, ma negando di aver perso
conoscenza.
Gli altri parametri erano
invece nella norma.
Insospettiti dal suo stato e
dalle sue dichiarazioni, i medici lo hanno sottoposto ad una TAC cerebrale (AI
70), del massiccio facciale e del collo, dalla quale è emersa la presenza di un
corpo estraneo di vetro delle dimensioni di circa 4.5 cm x 2 cm (il perito
giudiziario l’ha misurato più precisamente ed ha concluso per una grandezza di
4.8 cm x 1 cm, AI 8, pag. 4), proprio all’interno del collo. Vista la posizione
delicata, il frammento è stato immediatamente asportato chirurgicamente, in
anestesia locale, con susseguente sutura, ed il paziente è stato dimesso alle
ore 01:00.
Il coccio di vetro è risultato
provenire dalla bottiglia di birra che AP 1 ha rotto in testa all’accusatore
privato. Dall’immagine agli atti (allegata all’AI 8), si può notare come la sua
forma sia analoga a quella di una lama ed abbia, oltre a margini taglienti, una
parte appuntita, come spesso accade quando si frantuma una bottiglia.
Incaricato dal PP di redigere
un rapporto medico legale sulle lesioni subite da PC 1, il dr. __________,
dell’Azienda Ospedaliera di __________ operativa di medicina legale, ha
chiarito che esse, tutto sommato, sono state di entità clinica poco rilevante,
e sono guarite in breve tempo, così che il peritato non si è mai trovato in una
situazione di concreto pericolo di vita. Nondimeno, ha puntualizzato il medico,
questo non deve trarre in inganno poiché, tenuto conto della posizione in cui è
stato trovato il pezzo di vetro, la vittima ha corso un grave rischio per la
sua salute e, addirittura, per la sua vita, che non si è concretizzato solo
grazie ad una serie di fortunate coincidenze:
“Il frammento stesso e il resto della bottiglia non
sono arrivati a ledere alcuna struttura rilevante per la vita del soggetto, né
per il determinarsi di lesioni permanenti. Peraltro, è indubbia la contiguità
dei tessuti interessati con grossi vasi venosi e arteriosi e grosse strutture
nervose. La natura del mezzo lesivo in quel particolare contesto era tale da
poter provocare con spostamento di pochi centimetri, forse millimetri, lesioni
che avrebbero potuto ledere in maniera consistente tali strutture mettendo
certamente in pericolo la vita del paziente e/o potendone determinare gravi
lesioni permanenti.
(…) E’,
infine, utile precisare che la stessa difficoltà incontrata dai chirurghi
nell’individuazione e nell’estrazione del frammento di vetro rende conto della profondità
della lesione e della pericolosità della stessa nel momento in cui si produsse,
ma anche nelle fasi successive durante le quali un frammento di vetro tagliente
era profondamente ritenuto nei tessuti molli lacero-cervicali. ” (AI 8, pag. 4
seg.).
Interrogato in merito in
contraddittorio, il perito giudiziario ha, dopo visita del paziente, analisi
del materiale medico e dei risultati della TAC, parimenti stabilito che “la
penetrazione del frammento è avvenuta dal basso verso l’alto e dal davanti
verso il dietro, con una inclinazione di circa 45° gradi sul piano orizzontale”
(MP Antonio __________ del 25 gennaio 2012, AI 114, pag. 4).
Accertamento
dei fatti oggetto di contestazione
10. La presenza di
versioni discordanti tra le parti in causa, impone una valutazione
dell’attendibilità delle loro dichiarazioni.
Per questo tipo di
esame, risultano essere rilevanti la linearità e la costanza nel tempo delle loro
deposizioni, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o
meno di indizi esterni in grado di supportarle (STF 6B_1012/2009 del 15
febbraio 2010 consid. 1.2). Inoltre, è necessario appurare se sussistono
eventuali riscontri oggettivi che suffragano una tesi piuttosto che l’altra
(STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2;6B_1012/2009 del 15 febbraio
2010 consid. 1.2;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2).
Rilevante
è, pure, la coerenza comportamentale delle parti, che va valutata sia durante
che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Per una più completa
illustrazione dei principi su cui si fonda l’analisi, si rinvia alla Sentenza
del Tribunale federale del 30 maggio 2011 (STF 6B_539/2010; cfr. anche DTF 129
I 49, consid. 5).
Le
dichiarazioni
11. Per procedere
all’analisi delle dichiarazioni dei protagonisti, se ne impone innanzitutto -
seppur con il rischio di una certa ripetitività - un sunto cronologico.
Nel
suo primo verbale, reso di fronte agli agenti il 29 dicembre 2011 alla presenza
del suo primo difensore (AI 13), AP 1 ha dichiarato che, dopo che IM 1 ha
parcheggiato l’auto nel posteggio FFS e PC 1 ha lasciato la sua sulla strada,
quest’ultimo ne è uscito e si è incamminato verso di loro. Anche IM 1 è sceso
dal veicolo ed è andato in direzione dell’accusatore privato. Tra i due è nata
una discussione accesa, ma lui non ha sentito cosa dicevano. Dopo un attimo,
pure lui li ha raggiunti ed ha chiesto ad PC 1 per quale motivo stesse urlando,
per poi dirgli di abbassare la voce. Questi, invece di calmarsi, se l’è presa
con lui e, contemporaneamente, ha preso il telefono dalla tasca dicendo che
avrebbe chiamato qualcuno per sistemare la situazione. AP 1 gli ha quindi
chiesto perché volesse telefonare ed ha cercato di afferrare il cellulare,
riuscendovi al secondo tentativo. A questo punto l’accusatore privato gli è
saltato addosso agguantandolo per i vestiti e lui ha reagito come poteva.
Essendo una mano occupata dall’apparecchio telefonico e l’altra dalla birra,
ha, a suo dire non volontariamente, colpito con quest’ultima la testa o il
volto dell’aggressore (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 2).
A
seguito di questa colluttazione l’appellante è caduto a terra, mentre IM 1 è a
sua volta intervenuto nuovamente, facendosi così scaraventare da PC 1 contro
una ramina. Quest’ultimo si è puoi nuovamente avvicinato all’imputato, ancora a
terra, che vedendosi attaccato si è subito rialzato e gli ha sferrato due
pugni, uno dei quali in faccia. PC 1 è così indietreggiato ed è inciampato
mentre camminava all’indietro, cadendo. A questo punto, lui e IM 1 sono
rientrati in auto e mentre stavano per uscire dal parcheggio, l’accusatore ha
dato due calci alla vettura (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 2 seg.). I due
sono poi andati a casa di IM 1, ove questi è rimasto, mentre l’appellante è
stato raggiunto dal fratello con il quale si è recato a Lugano per trascorrere
la nottata al Casinò ed alla discoteca __________ (PG 29 dicembre 2011, AI 13,
pag. 3).
Ad
esplicita domanda, AP 1 ha dichiarato che non era vero che PC 1 ha detto loro di
voler chiamare la polizia (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3).
Sempre
su domanda diretta, l’imputato ha pure asserito di aver colpito con la
bottiglia una sola volta la vittima, ammettendo che la stessa si è rotta ed
ipotizzando che “è possibile che la bottiglia rompendosi e durante la
colluttazione abbia anche ferito ulteriormente PC 1 in modo non voluto.”
(PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 4).
Infine,
ha negato di aver consumato stupefacenti negli ultimi anni, ricordando che al
momento era anche in servizio militare, ove è vietato l’uso di tali sostanze
(PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 4)
In
occasione del suo interrogatorio del giorno seguente, il 30 dicembre 2011, di
fronte al procuratore pubblico (AI 17), il prevenuto ha innanzitutto confessato
di consumare cocaina, nella misura di una o due strisce ogni 2 mesi, ed ha
riconosciuto di averne assunta anche la sera dei fatti. Egli ha pure affermato
di fumare, una o due volte a settimana, marijuana (MP 30 dicembre 2011, AI 17,
pag. 2).
Proseguendo,
AP 1 ha dichiarato di non saper dire se sia sceso prima PC 1 dalla sua auto o IM
1, avendo solo visto quest’ultimo uscire dal veicolo, ma non la vittima (MP 30
dicembre 2011, AI 17, pag. 4 e 5). Parimenti, ha corretto quando asserito il
giorno prima ammettendo, a fatica, che l'uomo aveva detto che avrebbe chiamato
la polizia, non semplicemente “qualcuno”, e che lui stesso gli aveva ribattuto
che non era necessario allertare le forze dell’ordine (PP 30 dicembre 2011, AI
17, pag. 5 e 6).
Sull’uso
della bottiglia, l’imputato ha illustrato come PC 1, nel tentativo di
riprendersi il telefono, l'ha ghermito per la camicia e lui, per liberarsi, l'ha
colpito a casaccio, ma che, sentendone il rumore, aveva capito che la bottiglia
si era rotta (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 7). Il colpo con l’oggetto di
vetro è stato solo uno e lui ha asserito di non sapere come la vittima si sia
potuta procurare quelle ferite. Egli ha pure spiegato di sapere quali sono i
rischi di colpire una persona con una bottiglia rotta, paragonabili a quelli
dell’uso di un coltello o un’arma, e di essere cosciente che in quel modo si
può anche uccidere (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 7).
Quanto
avvenuto successivamente è stato inizialmente descritto più o meno come già
fatto alla polizia, cioè che dopo essere lui caduto a terra si è rialzato e ha
tirato due pugni a PC 1, centrandolo con il secondo al viso e facendolo cadere,
per poi scappare alla macchina. In seguito, tuttavia, ha dovuto ammettere di
non essersi limitato a fuggire, ma di avere sferrato a PC 1, che stava cercando
di risollevarsi, un calcio alla spalla o alla testa o al torace (MP 30 dicembre
2011, AI 17, pag. 8).
Richiesto
di spiegare cosa intendesse quando ha dichiarato che era possibile che la
ferita al collo della vittima fosse stata provocata durante la colluttazione in
modo non voluto, il prevenuto ha precisato che si è trattato solo di un’ipotesi
e che capiva che è difficile, se non impossibile, che PC 1 possa essersi ferito
in quel modo (PP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 8). A fine verbale ha poi
fornito la seguente descrizione: “(…) ho cercato di liberarmi così facendo
involontariamente l’ho colpito alla testa. La bottiglia rotta, scivolando la
mano sul collo (…) può aver fatto pressione sul collo medesimo, per cui un
vetro è finito dentro al collo. Confermo di non aver dato due colpi distinti.”
(MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 13)
Alla
domanda di dove fosse IM 1 quando lui ha assestato il calcio all’accusatore
privato che si trovava al suolo, egli ha dapprima dichiarato che era in auto,
non al suo fianco, per poi correggersi, dopo che gli sono state prospettate le deposizioni
in merito di IM 1 stesso, dicendo che non poteva escludere che si stesse già
dirigendo all’auto (MP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 12).
Il
20 gennaio 2012 è avvenuto un confronto tra AP 1 e PC 1 (AI 91), in occasione
del quale la versione sulle modalità di uso della bottiglia è cambiata
nuovamente, in quanto l'imputato ha ammesso di non aver preso dalle mani
dell'accusatore privato il telefono cellulare, come sino a quel momento
sostenuto, chiarendo di essersi limitato ad abbassare il braccio della vittima
per impedirgli di chiamare la polizia (MP confronto 20 gennaio 2012, AI 91,
pag. 6 seg.). Inoltre è pure cambiata la collocazione temporale dello stesso,
in quanto il prevenuto ha dichiarato di aver rotto la bottiglia in testa alla
vittima dopo che questi lo aveva spintonato, per poi prendere IM 1 e lanciarlo
contro la ramina, per infine tornare da lui ed afferrarlo per la giacca (PP
confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 7 seg.). Dopo aver sentito la bottiglia
rompersi, vedendo che PC 1 aveva mollato la presa ed è indietreggiato, lui gli
è allora andato incontro e gli ha sferrato dapprima un pugno andato a vuoto e,
poi, uno al viso, cosa che l'ha fatto cadere all’indietro (MP confronto 20
gennaio 2012, AI 91, pag. 5). La vittima ha cercato subito di rialzarsi, ma l'accusato
lo ha immediatamente fermato sferrandogli un ulteriore pugno, atto che gli ha
fatto perdere ancora l’equilibrio. A questo punto, IM 1 ha raggiunto
l’accusatore privato, ancora a terra, per colpirlo con un calcio, che
l’imputato ha dichiarato non aver visto dove essere andato a segno. Dopodiché,
quando IM 1 stava rientrando in auto, anche il prevenuto, notato che stava
sempre cercando di rimettersi in piedi, gli ha tirato un calcio, non secco ma “come
per spingerlo”, prendendolo sulla spalla sinistra (MP confronto 20 gennaio
2012, AI 91, pag. 9 e 14). PC 1 ha perso dunque nuovamente l’equilibrio ed è
finito contro un’automobile parcheggiata. AP 1, invece, è salito sul veicolo
dell’amico, che gli aveva urlato “andiamo”, e i due sono immediatamente ripartiti.
In quel frangente l'uomo è riuscito a dare due calci alla vettura (MP confronto
20 gennaio 2012, AI 91, pag. 10).
Il
30 gennaio 2012 l’appellante ha, di massima, ribadito quanto dichiarato al
confronto. Egli ha pure negato nuovamente d’aver usato una seconda volta la
bottiglia, spiegando - affinando quando detto in precedenza - che la stessa si
è rotta quando ha portato la sua mano dal basso verso l’alto, vicino alla
guancia/mascella; proseguendo la mano, i frammenti di vetro rimasti sulla
stessa possono essere entrati nel collo di PC 1, laddove per contro la sua mano
(dell’appellante) non si è ferita perché probabilmente la plastica della
bottiglia (cioè l'etichetta) l’ha protetta (MP 30 gennaio 2012, AI 132, pag.
7). Al momento dell’atto lui impugnava, sì, la bottiglia, ma non la teneva
stretta nella mano.
Inoltre,
differentemente da quanto detto in precedenza, ha saputo puntualizzare che IM 1
ha colpito PC 1, a terra, con un calcio alle gambe (MP 30 gennaio 2012, AI 132,
pag. 8).
Il
6 aprile 2012 (AI 251) oltre a confermare le precedenti dichiarazioni, AP 1 ha
avuto modo di spiegare che il colpo al capo della vittima con la bottiglia è
stato inferto con un movimento dal basso verso l’alto, allargando il braccio,
con una modalità simile a quello che si fa per una sberla o con la racchetta da
tennis (MP 6 aprile 2012, AI 251, pag. 5). Egli ha pure mantenuto la sua
versione circa il fatto di essere stato afferrato da PC 1 per la giacca,
nonostante sulla stessa non sia stato rinvenuto il DNA dell’accusatore privato
(MP 6 aprile 2012, AI 251, pag. 5).
Al
processo di primo grado l’imputato si è limitato a confermare la propria
versione così come resa in sede d’istruttoria, rinviando ai relativi verbali.
Al
dibattimento d’appello ha specificato ulteriormente che nel colpire, aveva
sempre tenuto in mano la Corona per la base, non per il collo, e che non appena
la stessa si è frantumata, lui l’ha mollata, riaffermando che non vi è stato un
secondo attacco con l’oggetto in questione (V dib. d’appello, pag. 3).
12. PC 1, come rettamente
rilevato già dai primi giudici, è stato lineare e sostanzialmente coerente nel
corso di tutta l’istruttoria.
Il 29 dicembre 2011 (AI 13)
egli ha dichiarato agli agenti di aver sentito, quando si trovava nella rotonda
in questione, un lungo colpo di clacson proveniente da un’auto che circolava
dietro di lui a distanza ravvicinata e di aver subito frenato, notando che
questo veicolo ha subito svoltato a destra imboccando l’accesso del parcheggio
delle ferrovie. A sua volta, visto ciò, egli ha girato su via __________ e si è
arrestato all’altezza dello stallo ove si era fermata l’auto dei due ragazzi. Ha
quindi abbassato il finestrino anteriore destro e ha notato che IM 1 è uscito
subito dall’abitacolo, per cui gli ha chiesto che cosa volesse, ottenendo come
risposta il fatto che lui, per l’interlocutore, avrebbe dovuto mettere la
freccia. Da ciò è nata una discussione tra loro, nel corso della quale lui ha
deciso di uscire dalla propria automobile e si è avvicinato al giovane sino ad
arrivare a circa 20 cm dal suo corpo (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 2). Da
quella posizione ha potuto istantaneamente sentire che il suo alito puzzava di
alcool. Vedendo che IM 1 non voleva sentire ragione, PC 1 ha quindi tolto il
telefono cellulare di tasca dicendogli che avrebbe chiamato la polizia per
chiarire la questione di quando bisogna usare le frecce e con anche lo scopo,
questo non dichiarato esplicitamente, di farne controllare il tasso alcolemico.
Mentre lui cercava il numero
della polizia con l’apposito servizio 1811, AP 1 è sceso a sua volta dall’auto
con una bottiglia in mano e gli ha chiesto di non allertare gli agenti. Avendo
lui insistito nel farlo, questi ha tentato di prendergli il telefono dalle
mani, operazione che l’accusatore privato ha tentato di bloccare tenendo
l’appellante lontano con una mano. A questo punto, entrambi gli antagonisti si
sono avventati contro di lui, rompendogli la bottiglia in testa e dandogli dei
pugni al volto (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3).
L’accusatore privato non è
stato in grado di dire se ha ricevuto prima i pugni o la bottigliata; ha
tuttavia supposto che, dopo che la bottiglia è stata spaccata contro il suo
cranio, la parte rimasta in mano a AP 1 - il collo - è stata da questi usata
come un coltello per colpirlo nuovamente alla gola, così che il frammento
ritrovato dai medici vi si è conficcato (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3).
PC 1 ha continuato raccontando
di essersi poi girato e d’aver tirato un pugno per allontanarli, senza saper
dire se con esso ha colpito qualcuno. In seguito, egli ha preso IM 1 per la
giacca e lo ha gettato contro la recinzione delle Officine FFS. Quest’ultimo si
è subito rialzato e entrambi i ragazzi gli sono andati nuovamente contro,
sferrando pugni e facendolo così cadere al suolo. I colpi contro di lui sono
continuati anche quando si è trovato a terra e cercava di ripararsi la testa
con le mani, così come quando ha tentato di rialzarsi, momento in cui ha
ricevuto un forte pugno che l’ha intontito e costretto ad appoggiarsi ad una
macchina parcheggiata lì vicino (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3). Quando è
riuscito a rialzarsi, i due hanno visto che sanguinava abbondantemente e sono
fuggiti in auto. L’accusatore privato è riuscito tuttavia ancora a calciare un
paio di volte il veicolo in fuga sulla fiancata sinistra - allo scopo
dichiarato di marcarlo e renderlo riconoscibile - così come, per sua fortuna, a
prendere il numero di targa.
Non appena gli aggressori si
sono allontanati, PC 1 ha chiamato con il telefono cellulare la moglie, che ha
subito raggiunto guidando lui stesso l’auto e che l’ha poi accompagnato in
ospedale.
Il 2 gennaio 2012, al
Procuratore pubblico, egli ha confermato la sua versione, precisando o
aggiungendo:
- che a IM 1,
quando lo ha raggiunto dopo essere uscito dall’auto, ha messo le mani sul
petto, ha detto “cosa cazzo vuoi, io la freccia la metto quando esco” e
che, in quel momento, il suo tono di voce era acceso perché si era anche lui
innervosito (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 4);
- che dopo
aver lanciato IM 1 contro la recinzione, entrambi il ragazzi sono andati verso
di lui e lui, non sa se per i colpi da loro inferti o perché è inciampato, è
caduto a terra (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 5);
- che quando
era a terra non si era ancora accorto che perdeva sangue, ma lo ha fatto solo
in un secondo tempo, quando i ragazzi erano già scappati e lui ha telefonato
alla moglie (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 6);
- che non sapeva
dire come è stato ferito con la bottiglia perché non ha visto, per cui, quanto
dichiarato nel corso del precedente interrogatorio in merito, era il frutto di
una sua deduzione, partendo dal presupposto che a terra non ha ricevuto
bottigliate. Sul momento lui nemmeno ha sentito che la bottiglia si era rotta
(MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 6 e pag. 8);
- che dopo
averla raggiunta con la sua auto, sua moglie si è messa al volante della stessa
fino all’ospedale (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 7)
- che lui
non ha trattenuto AP 1 per la giacca e questi non ha cercato di liberarsi, così
come non gli pare di essere caduto per il pugno dell’appellante (MP 2 gennaio
2012, AI 27, pag. 8);
- che lui ha
detto di aver ricevuto un pugno mentre cercava di rimettersi in piedi, non un
calcio, come asserito da AP 1, perché credeva fosse un cazzotto visto che si
era già rialzato e gli sembra difficile calciare sino a quell’altezza (MP 2
gennaio 2012, AI 27, pag. 8);
- che lui è
sceso dall’auto perché voleva far capire a IM 1, che non lo ascoltava, le sue
ragioni. Sicuramente era scocciato per l’atteggiamento di quest’ultimo ma di
certo non voleva iniziare una lite fisica. Non sa dire se lui ha insultato IM 1
e presume che questi non lo abbia ingiuriato (MP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 8).
Messo
a confronto, dapprima, con IM 1, PC 1 (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69) ha
descritto nuovamente in fatti ribadendo quanto già esposto in precedenza. Degno
di nota è solo che egli ha in particolare indicato ulteriormente che, quando è
uscito dall’auto e si è avvicinato a IM 1, gli ha messo le mani addosso, sul petto,
con una certa forza che non ritiene tuttavia essere stata analoga a quella di
uno spintone, dicendogli di calmarsi e che questi gli ha risposto di toglierle,
cosa che lui ha subito fatto (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 4).
Egli ha pure asserito di aver notato AP 1 impugnare una bottiglia, mezza piena,
ma di non saper specificare come la stesse tenendo (MP confronto 17 gennaio
2012, AI 69, pag. 9). Inoltre ha ricordato di non aver visto chi e in che modo
l’ha colpito la prima volta, poiché era intento a guardare il display del
telefono, che teneva con il braccio destro sollevato sopra la sua testa, e ad
allontanare con la sinistra chi glielo voleva prendere (MP confronto 17 gennaio
2012, AI 69, pag. 9 e 14), così come che dopo essere stato colpito da dietro si
è girato per cercare, con il braccio destro, di dare dei pugni per difendersi
(senza poter dire se ha colpito qualcuno). Proseguendo con la descrizione, ha
raccontato che in seguito ha afferrato IM 1, lo ha trascinato per prendere lo
slancio e scagliarlo il più lontano possibile da lui, verso il muro, per
liberarsi (MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 9). A terra, poi, è caduto
per uno sgambetto o perché è inciampato, ma non propriamente all’indietro,
quanto piuttosto “come un sacco” sul fianco sinistro (MP confronto 17
gennaio 2012, AI 69, pag. 10). Quando era disteso sull’asfalto ha ricevuto tre
o quattro calci e quattro o cinque pugni, ma non ha saputo dirlo con esattezza
(MP confronto 17 gennaio 2012, AI 69, pag. 12).
In
occasione del confronto con AP 1 (AI 91), vi sono state poche novità di
rilievo, avendo PC 1 ripetuto, senza contraddizioni, la versione già resa in
precedenza. Su precisa domanda, egli ha dichiarato che la quantificazione di
calci e pugni effettuata nel verbale precedente era il frutto di una stima, ma
che lui era sicuro di aver ricevuto più di un pugno e più di un calcio (MP
confronto 20 gennaio 2012, AI 91, pag. 11).
Credibilità
delle parti
13. Da quanto testé
riportato, risulta come PC 1 abbia reso delle dichiarazioni lineari,
coerenti, prive di contraddizioni di rilievo e in linea con i riscontri
oggettivi.
Egli ha sempre
cercato di essere completo ed oggettivo nella descrizione dei fatti, ammettendo
senza remore anche d’aver commesso degli atti eufemisticamente poco illuminati,
che non giocano di certo a suo favore, come l’aver frenato in rotonda per
reazione all’uso del clacson, l’aver usato toni aggressivi e volgari nei
confronti di IM 1 oppure l’avergli messo le mani addosso, sul petto, nella fase
iniziale della discussione, gesto certamente non conciliante. Inoltre ha pure
parlato apertamente delle sue reazioni nei confronti dei due antagonisti, e
meglio di averli a sua volta malmenati, seppur per difesa.
L’accusatore privato,
nelle sue deposizioni, non ha avuto problemi a fornire spiegazioni sensate e
plausibili in merito a sue asserzioni che, secondo gli inquirenti, potevano
apparire errate, incomplete o contraddittorie. Un esempio per tutti è quello
della quantificazione dei colpi ricevuti che, pur risultando evidente da
un’attenta lettura, egli ha precisato essere il frutto di una stima, dunque da
non prendere come un dato assoluto e preciso.
Alla stessa stregua,
la vittima ha, come visto, potuto puntualizzare che la sua affermazione fatta
alla polizia, per la quale dopo che la bottiglia era stata rotta sulla sua
testa, il collo della stessa è stato usato dall’imputato come un pugnale per
ferirlo alla gola (PG 29 dicembre 2011, AI 13, pag. 3), era pure frutto di una
deduzione fondata sulla certezza che in seguito, a terra, non è più stata
colpita con la bottiglia (PP 2 gennaio 2012, AI 27, pag. 6). Si tratta qui
indubbiamente di una motivazione credibile, frutto in un ragionamento logico e
condivisibile.
14. Sull’altro fronte, AP
1 non appare credibile.
Innanzitutto è stato,
nel primo verbale, reticente a parlare del suo consumo di stupefacenti e, solo
in un secondo tempo, ha riconosciuto che quella sera aveva fumato marijuana e sniffato
cocaina.
Inoltre, egli ha
cambiato versione sul momento in cui ha colpito l’accusatore privato con la
bottiglia, situato inizialmente, in linea con la versione di questi, nella fase
in cui egli ha tentato di evitare che l'uomo telefonasse alla polizia, mentre
in seguito il tutto è stato spostato, in maniera del tutto improbabile, a dopo
che PC 1 ha spinto lui lontano, per poi afferrare e lanciare IM 1 contro la
ramina e infine tornare da lui e prenderlo per la giacca, con l’apparente
intenzione di offrirgli lo stesso tipo di servizio. Quest’ultima versione, poco
attendibile, è smentita anche dal fatto che sulla giacca di AP 1 non sono state
rinvenute tracce del DNA di PC 1 (AI 251, all. A).
La giustificazione
addotta ancora al processo d’appello per questa modifica della descrizione
cronologica degli eventi e cioè che al primo verbale egli era ancora stanco,
confuso e sotto shock, mentre che al secondo, quello di fronte al PP, era
spaventato, francamente non convince ed appare essere di comodo, ad usum
Delphini. Da una lettura dei verbali iniziali non emerge alcun elemento che
possa far pensare che egli, in quelle occasioni, abbia raccontato una verità
distorta perché turbato o perché è incappato in un errore.
A questo proposito
non va trascurato che le sue prime descrizioni (cui si aggiunge quella al GPC)
sono state rese liberamente ed in presenza del difensore, garante dei diritti
dell’imputato, per cui una generica contestazione non è certamente in grado di
indebolirne i contenuti.
A ciò si aggiunge che
il prevenuto ha riconosciuto solo al secondo verbale che PC 1 aveva loro
chiaramente espresso l’intenzione di voler chiamare la polizia, mentre nell’interrogatorio
precedente aveva unicamente riferito che egli avrebbe genericamente detto di
voler telefonare a “qualcuno” per risolvere la faccenda, illustrazione
dei fatti che lascia pensare ad una minaccia ben diversa da quella di informare
le forze dell’ordine.
L’accusato non è
stato lineare neppure dove ha, dapprima, sostenuto di aver strappato dalle mani
della vittima il telefono cellulare, per poi dichiarare candidamente (MP 20
gennaio 2012, AI 91 pag. 7) di non essere mai riuscito nemmeno ad afferrarlo.
Anche nel descrivere la
posizione di IM 1 nei vari momenti della lite, AP 1 è stato molto incostante e
contraddittorio, arrivando a fare asserzioni verosimili solo dopo che gli
interroganti gli avevano prospettato quanto detto dal correo.
Fondamentalmente, AP
1 non ha mantenuto una linea costante e non ha dimostrato di essere disposto a
fornire una descrizione corretta e completa dei fatti, quanto piuttosto di voler,
fors’anche comprensibilmente dal suo punto di vista, evitare di appesantire la
propria posizione. Così facendo, ha tuttavia tolto forza alle proprie
dichiarazioni.
Aggiunge
un tassello in più a questa conclusione, la menzogna raccontata al processo d’appello
in merito al suo consumo di droghe dopo i fatti, che attesta come egli non sia,
ancora oggi, affidabile e, quindi, come egli non abbia tratto alcuna lezione
utile da quanto avvenuto.
15. Oltre che dalle
incongruenze e contraddizioni dell’appellante, la tesi difensiva è smentita
anche dalla logica e dagli accertamenti oggettivi. In effetti, tutti i
riscontri in atti collimano con la descrizione dei fatti fornita da PC 1. In
modo particolare, solo seguendo la sua versione, e quindi quella per cui i
colpi inferti con la bottiglia sono stati più di uno, si può spiegare il
ritrovamento all’interno del suo collo - ad una profondità che ne rendeva
impossibile l’individuazione dall’esterno e che ha reso necessaria una TAC - di
un frammento di vetro della lunghezza di ben 4 cm e largo oltre 1 cm.
Per contro, come
visto, l’accusato è sempre stato tenace nel negare di avere sferrato un secondo
colpo con la parte di bottiglia rotta rimasta tra le sue mani e nell’asserire
che il frammento ritrovato all’interno del collo della vittima vi sarebbe
finito a seguito del movimento verso il basso della sua mano, dopo che egli
l’ha colpita sulla nuca rompendo la birra, rispettivamente, nella tesi più
recente avanzata dal difensore, che sia dapprima rimasto sul colletto e poi
penetrato a seguito di un colpo accidentale. Tuttavia, la persistenza nel
ripetere un’ipotesi di comodo non solo non le conferisce alcun tipo di valore,
ma addirittura scredita chi la sostiene: l’illogicità di questa versione, del
tutto incongruente, la fa apparire come un tentativo estremo di giustificare
l’ingiustificabile.
Partendo
dall’accertamento che il coccio di vetro è entrato nel collo dal basso verso
l’alto e dal davanti verso la parte posteriore, con un’inclinazione di circa
45° sul piano orizzontale (MP __________ del 25 gennaio 2012, AI 114, pag. 4:
conclusione fondata sulle chiare immagini del referto TAC, AI 70), in effetti,
già solo logica vuole che non sia - nemmeno con un grande esercizio di fantasia
- concepibile che un frammento di vetro di quelle dimensioni si conficchi così
profondamente nel muscolo del collo di una persona a seguito di un colpo con
una bottiglia ancora intatta sulla nuca, poiché l’oggetto dovrebbe prendere
delle angolazioni diverse nella stessa manipolazione, cosa impossibile.
Volendo fare un
ragionamento completo, nessuna delle ipotesi che si potrebbero prendere in
considerazione (quindi anche quelle non avanzate dalle parti) lascia spazio per
poter seriamente pensare ad un unico colpo. Se la bottiglia fosse stata
frantumata a seguito di una botta dall’alto al basso, la mano assalitrice e, di
riflesso, la parte di oggetto ancora impugnata, nel scendere dopo l’impatto,
non potrebbe che aver assunto un’angolazione opposta a quella di provenienza,
cioè con la parte frantumata che guarda verso l’alto ed il collo della
bottiglia con la parte ove si trova il tappo, verso il basso. In questo modo
essa scivola senza ostacoli sul corpo ed è impossibile che un coccio vi
penetri.
Se invece si volesse
seguire la tesi del prevenuto, quella di un colpo sferrato lateralmente, come
si fa con una racchetta da tennis, il movimento si sarebbe interrotto contro la
testa di PC 1 e non avrebbe avuto alcuna continuità verso il punto d’entrata
del coccio. Se anche quest’ultimo si fosse fermato dopo che AP 1 avrebbe
lasciato cadere la bottiglia, è praticamente impossibile che vi sia poi
penetrato con l’inclinazione accertata e con una violenza tale da finire dove è
stato trovato e non essere visibile che ad un esame con i raggi.
La difesa ha
sostenuto che, essendo la gola una “parte molle” del corpo, bastava una lieve
pressione per fare entrare il frammento. Oltre a non essere dimostrata da alcun
accertamento peritale/scientifico, una simile tesi appare decisamente fragile
anche ad un laico, poiché il termine “parti molli”, in medicina, è, sì, usato
per distinguerle dalle “parti dure” che corrispondono, in parole povere, alle
ossa, ma questo ancora non significa che siano a tal punto molli da poter
essere violate con facilità. Non basta una semplice pressione per far bucare la
cute e i muscoli ad un vetro, tantomeno per farlo entrare per oltre 4 cm nella
carne.
Pensando, infine, ad
un colpo inferto dal basso con la bottiglia piena, diventa difficile già solo
capire come la Corona possa essersi rotta, ma è certo che poi la traiettoria
avrebbe, al limite, causato ferite sopra il punto di contatto, non
evidentemente sotto.
Come attestato dal
medico legale incaricato dal Ministero pubblico, una simile lesione è invece
conciliabile con un colpo inferto direttamente con il collo rotto della
bottiglia usato alla stregua di un pugnale, ove al posto della lama si è
colpito con la parte infranta. Sin da subito, egli ha sostenuto: “E’ però
necessario precisare che la riferita modalità di produzione della lesione al
collo è perfettamente compatibile con quanto riferito da PC 1 rispetto ad un
colpo portato da una mano armata di una porzione di bottiglia in parte
frantumata e con degli spigoli vivi. In particolare è perfettamente coerente la
presenza di un frammento non piccolo di vetro indovato nelle strutture del
collo e che richiese una estrazione macchinosa da parte del personale medico.
(…) Le modalità del colpo e la natura del mezzo portano a considerare che il
fatto che nulla di tutto ciò sia successo sia semplicemente frutto di un caso
fortunato.” (referto del 29 dicembre 2011, AI 8, pag. 4).
Come già osservato, questa
posizione è stata ratificata dal dr. __________, con maggior forza, in
occasione della sua audizione del gennaio 2012, dopo aver potuto prendere
conoscenza della documentazione completa e dei verbali. In quell’occasione egli
ha avuto modo di spiegare come sia per lui praticamente impossibile immaginare un
meccanismo che consenta, con un solo contatto di causare la frantumazione della
bottiglia e provocare le ferite all’orecchio, rispettivamente al collo. Anche a
suo avviso l’unica spiegazione possibile è che vi siano stati più di un
contatto tra i frammenti della bottiglia e il capo, rispettivamente il collo
della vittima (MP __________ del 25 gennaio 2012, AI 114, pag. 5 seg.).
Partendo
dall'accertamento che il frammento è entrato dal basso verso l'alto, le
fotografie in atti e le immagini dell'esame TAC sono illuminanti anche per il
profano (AI 8 e AI 70) e, già da sole, consentono di sconfessare la tesi
difensiva: prendendo atto che le lesioni alla zona parieto-orbitale che si
vedono e che si sa essere state cagionate dalla prima botta con la Corona, sono
distanti almeno 10/15cm dal punto in cui è penetrato il pezzo di vetro, nonché
osservando la posizione finale del coccio e il taglio netto della ferita
d'entrata, non si può che pensare ad una manovra d'attacco con l'oggetto
suddivisa in due fasi: nella prima è stato usato come oggetto contundente e
nella seconda come arma da taglio/punta.
Sulla scorta di
queste riflessioni, la tesi del colpo unico è da escludere.
16. Seppur non
determinante per il giudizio, il fatto che il coimputato IM 1 abbia sostenuto
di non aver notato se AP 1 avesse impugnato una bottiglia di birra e, di conseguenza,
se questi avesse colpito la vittima con la stessa merita di essere citato. In
effetti, essendo i due amici partiti dal bar __________ assieme a piedi per
raggiungere l’auto ed essendosi AP 1 seduto accanto a IM 1, non è pensabile che
questi non si sia accorto che egli aveva preso con sé una Corona. Altrettanto
difficile è credere che egli non si sia accorto che il compagno ha spaccato la
bottiglia in testa al malcapitato PC 1, mentre invece ha visto quando questi lo
ha colpito con i pugni, che addirittura ha saputo quantificare (ad es. PP 30
dicembre 2011, AI 16, pag. 8 , 9 e 10; PP confronto 13 gennaio 2012, AI 69,
pag. 2 e 3).
Il suo silenzio su
questi elementi appare come una chiara reticenza volta a celare fatti che
avrebbero potuto e possono appesantire la posizione del qui appellante. Si
tratta quindi di un indizio a suo carico.
17. Ulteriore indizio a
favore della tesi accusatoria è il rapporto di condotta durante il periodo di
scuola reclute effettuato sino al momento dell’arresto concernente il
prevenuto, allestito dal suo superiore, il sergente capo __________, che fa
esplicito riferimento alla sua incapacità di controllarsi in situazioni di
stress (AI 58, confermato anche dal teste e commilitone __________ il 3
febbraio 2012, AI 178, pag. 3 e 5). L’aver colpito a due riprese PC 1 così come
da questi sostenuto, per una quisquiglia come una discussione sulla precedenza,
è evidentemente un atto sproporzionato e fuori luogo, tenuto conto della
situazione e del fatto che sino a quel momento non vi era stato alcun ricorso
alla forza fisica. L’irrazionalità del gesto si concilia con una sostanziale
inabilità dell’aggressore a gestirsi in momenti delicati, abbinata alla
tendenza a reagire in maniera violenta.
A carico del
prevenuto gioca inoltre il fatto che anche quando era a terra, PC 1 è stato
colpito dai due imputati con pugni e calci. Questo la dice lunga sul tipo di
accanimento nei confronti della vittima e sconfessa, se ancora ve ne fosse il
bisogno, la tesi dell’appellante, secondo la quale egli avrebbe colpito con la
bottiglia di birra l’uomo solo una volta, per difendersi.
A questo si aggiunge la
costatazione che quanto fatto dal prevenuto dopo il litigio è espressione del
fatto che l’uso della forza non sia stato un evento così anomalo nella sua
vita: lui stesso al dibattimento di prime cure, così come di fronte alla
scrivente Corte, ha riconosciuto di aver continuato come se nulla fosse la
serata, andandosene in discoteca e al casinò. Un simile comportamento, a fronte
di quanto avvenuto in precedenza, denota una dimestichezza con le zuffe ed un
totale disinteresse per la salute altrui che ben si concilia con la possibilità
di un atto come quello qui in disamina.
Indicativo è poi,
infine, che, nonostante la rissa e nonostante l’auto di IM 1 fosse stata
danneggiata dalla vittima, nessuno dei due ragazzi abbia pensato di chiamare
subito la polizia per ottenere giustizia. Se questo non è avvenuto non può
essere giustificato che con la piena coscienza di aver esagerato.
18. In base alle
considerazioni che precedono, quindi, i fatti che qui ci interessano, sono
accertati così come descritti dall’accusatore privato e come già ritenuti dalla
Corte di prime cure. E’ pertanto assodato che nel corso della lite tra PC 1, da
un lato, e IM 1 con AP 1, dall’altro, il qui appellante ha, tra le altre cose,
dapprima colpito la vittima - che aveva reagito ai suoi tentativi di prendere
il cellulare, o quantomeno di abbassare il braccio con cui lo impugnava,
tentando di allontanarlo – con un colpo di bottiglia di birra Corona sopra
l’orecchio destro di tale forza da provocarne la rottura. In seguito,
impugnando per il collo la parte di bottiglia rimastagli in mano, l’ha
nuovamente colpito con un fendente al collo, che ha provocato il distacco di un
frammento di vetro lungo 4.8 cm e largo mediamente 1 cm, andatosi a conficcare
completamente nella carne, in contiguità con grossi vasi venosi e arteriosi,
rispettivamente importanti strutture nervose. Solo il caso fortuito ha voluto
che la vittima ne uscisse senza alcuna conseguenza di rilievo, poiché sarebbe
bastato uno spostamento di pochi centimetri, forse millimetri (AI 8 pag. 4),
per provocare lesioni in grado di metterne in pericolo la vita.
Considerandi
19.
Commette omicidio
intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una
persona.
Il
tentativo, art. 22 CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi
soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza
che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113, consid.
1.4.2
pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento
intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10
luglio 2012 consid. 1.1.1).
Giusta
l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo
compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga
possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase
dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9, consid.
4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si
produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel
caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1, consid.
4.2
).
20.
È fuori da ogni dubbio
che colui che frantuma con violenza sulla testa di una persona una bottiglia di
birra, ancora mezza piena (fatto che ha influenza sul suo peso e quindi sulla
forza d’urto) per poi colpirla nuovamente con un fendente al collo di intensità
tale da far penetrare completamente nel muscolo del collo un frammento lungo
quasi 5 cm in maniera tale da non essere percepibile se non grazie ad un esame
TAC, commette un atto potenzialmente in grado di metterne a repentaglio la
vita. Che poi di per sé, per destino favorevole, l’accusatore privato non abbia
subito alcun danno di rilievo alla salute, non allevia la pericolosità dello
scellerato comportamento di AP 1, ma evidentemente porta a connotarlo come
semplice tentativo.
Dal punto di vista soggettivo,
agendo come ha fatto, potendo essere esclusa l’intenzione di uccidere, l’appellante
ha commesso il reato per dolo eventuale, essendosi assunto il rischio, più che
tangibile, di colpire zone vitali. Con riferimento al fendente alla gola, il
medico legale si è espresso senza lasciare spazi a fraintendimenti: “E’
impossibile immaginare la possibilità cosciente di evitare strutture vitali
portando un simile colpo in quella regione del corpo” (referto del 29
dicembre 2011, AI 8, pag. 4).
Egli stesso ha ammesso di
sapere bene quali pericoli comporta l’uso di una bottiglia rotta, paragonabili
a quelli di “un coltello o un’arma”, e che con la stessa si può anche
uccidere (PP 30 dicembre 2011, AI 17, pag. 7).
Di conseguenza, l’imputato, pur
non volendolo, ha perlomeno preso in considerazione che un attacco come quello
portato all’accusatore privato potesse ferirlo in maniera letale.
La
pena
21.
Chiunque
intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non
inferiore a 5 anni (art. 111 CP).
L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che
se l’autore, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non
compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti
necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.
Il reato di rissa, non
contestato, è sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni, o con una pena
pecuniaria, art. 133 CP.
Per
il concorso tra reati si richiama l’art. 49 CP, che prevede che si proceda ad
aumentare la pena per quello più grave in maniera adeguata, ma non più di una
volta e mezza il massimo della pena comminata per lo stesso. Inoltre egli è
vincolato al massimo legale della pena.
22.
Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto
precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione (cfr., sul primato della colpa, DTF 136
IV 55 consid. 5.4).
23.
La Corte di prime cure
ha condannato AP 1 a 36 mesi di detenzione, dei quali 30 sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e 6 mesi da espiare.
L’appellante
postula una riduzione della pena fondandosi soprattutto sulla sua richiesta di
proscioglimento dall’accusa di tentato omicidio (dichiarazione d’appello, doc.
CARP III, pag. 2).
Con
la conferma della condanna, l’argomento più forte per la pretesa di diminuzione
della sanzione inflitta vien meno. Pertanto le basi su cui questa Corte è
chiamata a commisurare la pena sono le stesse su cui si è fondata quella di
primo grado.
Tutto
quanto ben ponderato, le considerazioni dei primi giudici in merito (sentenza
impugnata, consid. 12, pag. 33 seg.) sono condivise, così come lo è l’esito finale.
Di
conseguenza, richiamando i relativi contenuti della sentenza appellata, così
come concesso dall’art. 82 cpv. 4 CPP, AP 1 è condannato alla pena di 36
mesi di detenzione, dei quali 30 mesi sono sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni, mentre i restanti 6 mesi sono da espiare. Il
carcere preventivo sofferto, pari a 47 giorni, deve essere dedotto.
Pretese
civili e indennizzo dell’AP
24.
L’imputato è stato
condannato a rifondere, in solido con IM 1, a PC 1 fr. 21'087.45 per i costi di
patrocinio legale di prima sede.
Con
il suo appello, AP 1 ha chiesto di rinviare l’accusatore al competente foro
civile per la quantificazione delle sue pretese di indennizzo.
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett.
a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle
spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato
vince la causa.
In
merito all’importo riconosciuto non sono state sollevate contestazioni
specifiche e la richiesta d’appello si basa, oltre che sulla pretesa di
proscioglimento dall’accusa di tentato omicidio, su una generica obiezione
relativa al fatto che sono state fatturate molte prestazioni non necessarie.
Unica
contestazione precisa è stata quella in merito alle osservazioni dell’AP alla
CRP (AI 214 e AI 235). Si tratta di prese di posizione conseguenti ad una
relativa richiesta della CRP stessa, che si sono limitate a ribadire
l’intenzione di rimettersi al giudizio della Corte. Sono due atti dovuti e
ridotti al minimo indispensabile, la cui fatturazione deve essere ratificata.
Per
il resto, in linea con quanto esposto nella sentenza impugnata, le prestazioni
del patrocinatore di PC 1 rivendicate con istanza del 7 dicembre 2015 (doc. TPC
45), risultano essere adeguate e necessarie, così che l’importo riconosciuto al
Dispositivo
dispositivo n. 9 della decisione appellata merita di essere confermato.
A
questo andrebbero aggiunti i costi per il patrocinio legale d’appello. Tuttavia
l’accusatore privato ha rinunciato ad avanzare ulteriori richieste e ha fatto
in modo che l’intervento del proprio legale in questa fase della procedura sia
stato ridotto ai minimi termini.
Indennità ex art. 429 CPP
25. Tenuto
conto della sua condanna, l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP, presentata
da AP 1 per un importo di fr. 52'260.63 (inc. 17.2016.186), va,
necessariamente, respinta.
Tassa di giustizia e spese
26. Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del
condannato, in solido con IM 1, secondo la ripartizione interna fissata con la
sentenza impugnata (dispositivo n. 16).
La tassa di giustizia e le
spese di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto,
poste a carico dell’appellante. Viste le specifiche circostanze, non trova
applicazione l’art. 425 CPP.
Per questi
motivi,
visti gli
art. 10, 77, 80, 81, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e
segg. e 433 CPP;
12, 22, 42, 47, 49,
51, 111 e 133 CP;
32 cpv. 1 Cost.;
6
par. 2 CEDU;
14
cpv. 2 patto ONU II
nonché, sulle spese e
sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
Di conseguenza,
considerato che i dispositivi
n. 1, 2.2, 3, 4, 5.1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 non sono stati impugnati
e sono passati in giudicato,
1.1. AP
1 è giudicato autore colpevole, oltre che del reato di rissa, di:
tentato
omicidio
per
avere
a
Bellinzona, all'interno del parcheggio in via __________, il 28 dicembre 2011,
tentato di uccidere una persona,
e
meglio per avere,
colpito
ripetutamente PC 1 con una bottiglia di Corona,
dapprima
sul lato destro, dietro l'orecchio, con la conseguenza che la bottiglia si
ruppe,
e
quindi colpendolo nuovamente, sempre all'altezza del capo, lato destro, con la
bottiglia a quel punto frantumata, con la conseguenza che un suo frammento di
vetro di 4.5 x 2 cm si conficcò nel collo di PC 1, e più precisamente penetrò
all'interno del muscolo sterno cleido mastoideo, tanto da dover essere
asportato chirurgicamente,
cagionandogli
delle lesioni non risultate letali per mera fatalità.
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa modificato del 23 novembre 2015 del Procuratore pubblico e precisato
nei considerandi.
1.2. AP 1 è
condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
1.3. L’esecuzione
della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 30 (trenta) mesi per
un periodo di prova di 2 (due) anni; per il resto, cioè 6 (sei) mesi, è da
espiare.
1.4. È
confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come
decisa in prima sede.
2. L’istanza
di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.
3. AP
1 è condannato a versare all’accusatore privato PC 1, in solido con IM 1, fr.
21'087.45 quale indennizzo delle spese legali.
4. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 1'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono
posti a carico dell’appellante.
5. Intimazione a:
6. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.