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Decisione

17.2016.192

I cittadini canadesi che si recano in Svizzera per motivi professionali disponendo del relativo visto, ma che vi facciano ingresso per questioni personali pochi giorni prima della sua decorrenza, non

30 gennaio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo il dibattimento,

con sentenza del 5 ottobre 2016, il giudice della Pretura penale, statuendo

sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e la pena contenute nel decreto

d’accusa accollando alla condannata tasse e spese di giustizia per complessivi

fr. 500.-.

C. In data 7 ottobre

2016, AP 1 ha annunciato la sua volontà di appellare la sentenza pretorile e,

in data 28 ottobre 2016, ha trasmesso a questa Corte la sua dichiarazione

scritta (e motivata) d’appello, in cui ha postulato la sua assoluzione con

protesta di spese e ripetibili.

D. In applicazione

dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di

primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 31 ottobre 2016,

la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato

trattato in procedura scritta ed ha assegnato al procuratore pubblico e alla

giurisdizione inferiore un termine di 20 giorni per la presentazione di

eventuali osservazioni (art. 390 cpv. 2 CPP).

E. Con scritto 8

novembre 2016, il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e

la conferma della sentenza impugnata, mentre, il 9 novembre 2016, la Pretura

penale ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di

questa Corte.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4

CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado

concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere

unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei

fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non

possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

2.

a) Giusta l’art. 5 cpv. 1

Legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20, versione 20.07.2015 vigente al

momento dei fatti e più favorevole all’imputata rispetto a quella attuale) lo

straniero che intende entrare in Svizzera:

a. dev’essere

in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio

del confine e, se richiesto, di un visto;

b. deve

disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;

c. non

deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le

relazioni internazionali della Svizzera; e

d. non

dev’essere oggetto di una misura di respingimento.

Questa

norma, relativa all’entrata in territorio svizzero, si applica soltanto se gli

Accordi di associazione alla normativa Schengen non contemplino disposizioni

divergenti.

b) Per quanto riguarda

le condizioni d’entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni,

l’art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto

del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204, versione 01.07.2015), rinvia all’art. 5

del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15

marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di

attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere

Schengen GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1).

L’art. 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 (il cui contenuto

corrisponde largamente a quello dell’art. 5 LStr) indica, al paragrafo 1 lett.

b, fra le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi per soggiorni

previsti nel territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a

tre mesi nell’arco dei sei mesi, il possesso di un visto valido, ma soltanto se

richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo

2001.

Quest’ultimo

regolamento esenta, segnatamente, i cittadini del Canada dal suddetto obbligo

di visto per i soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi (regolamento

(CE) n. 539/2001 del Consiglio ad art. 1 paragrafo 2 in rel. ad all. II).

L’esito

non muta dal profilo giuridico, nel caso dei cittadini canadesi, applicando la

predetta normativa nella versione attualmente in vigore (cfr. art. 2 OEV (stato

15.11

) in combinato disposto con art. 6 paragrafo 1 lett. b Reg. (UE) n.

399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e con art. 1

paragrafo 2 in rel. ad all. II Reg. (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15

marzo 2001).

c) L’art. 115 LStr

prevede al cpv. 1 lett. a) che è punito con una pena detentiva sino a un anno o

con una pena pecuniaria chiunque viola le prescrizioni in materia d’entrata in

Svizzera secondo il predetto art. 5, mentre, al cpv. 3, precisa che se l’autore

ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Risultanze

dell’inchiesta

3.

AP 1 è una cittadina

canadese, nata a Vancouver, giocatrice professionista di __________, che nel

2015.

è stata ingaggiata dalla Società __________.

In

data 17 agosto 2015 la Sezione della Popolazione – Ufficio della migrazione –

autorizzava la rappresentanza elvetica a Vancouver a rilasciare il visto

d’entrata a favore della giocatrice.

L’appellante,

partita in aereo dal Canada in possesso del predetto visto valido dal 24 agosto

2015.

al 23 novembre 2015, è entrata in Svizzera il 22 agosto 2015 dalla dogana

aeroportuale di Zurigo-Kloten, senza che le venisse eccepito alcunché da parte

delle preposte autorità di controllo.

Il

2.

settembre 2015, l’insorgente si è annunciata presso il Servizio regionale

degli stranieri di Locarno, informandolo dell’avvenuto inizio della sua

attività lucrativa al 24 agosto 2015.

Il

18.

settembre 2015 le è stato rilasciato un “permesso di dimora L con attività”

valido fino al 30 giugno 2016.

4.

Convocata oralmente

il 24 settembre 2015 presso la Gendarmeria di Locarno, AP 1 è stata interrogata

dall’autorità di polizia il 1° ottobre 2015 nell’ambito di un procedimento

penale aperto nei suoi confronti per titolo di entrata, partenza e soggiorno

illegali (art. 115 cpv. 1 lett. a, b, d LStr).

Sui

fatti qui in esame, AP 1, dopo aver appreso nella sostanza che le s’imputava di

essere entrata in Svizzera due giorni prima della validità del suo visto, ha

dichiarato:

“ voglio precisare che la società __________

ha regolarmente inoltrato la richiesta per ottenere un visto d’entrata a mio

nome ed in data 17 agosto 2015 l’ufficio della Sezione della Popolazione,

autorizzava il Consolato Generale di Vancouver al rilascio di tale atto.

Nel frattempo la

società __________ ha organizzato il volo d’arrivo Vancouver/Zurigo e di fatto

il viaggio è avvenuto in data 22 agosto 2015.

Personalmente non

ho alcuna colpa d’essere entrata in anticipo in Svizzera ed il tutto è stato

certamente dovuto ad una svista da parte della società. Sicuramente non

volevano fare qualcosa d’illegale” (cfr. verbale AP 1 01.10.2015, allegato

all’AI 1, pag. 4).

L’istruttoria

è, in seguito, sfociata nel decreto d’accusa n. 5346/2015 del 3 dicembre 2015

citato in ingresso.

Giudizio di primo grado

5.

Dinanzi al pretore, AP

1, dopo aver dichiarato (invero in modo incongruente rispetto a quanto detto in

precedenza) di aver personalmente prenotato il volo per la Svizzera, ha

aggiunto che il suo arrivo sul territorio elvetico, anzitempo rispetto alla

validità del visto, era dovuto a ragioni personali, non riconducibili

all’esercizio dell’attività lucrativa:

“Lei è

arrivata in Svizzera al 22 agosto e non ha visto che il Visto era valido dal 24

agosto?

Io so che il

mio visto professionale per lavoro iniziava il 24 agosto e io ritenevo che come

cittadina canadese potevo entrare in Svizzera con il passaporto che avevo con

me.

Quindi si

è accorta che il Visto partiva dal 24 agosto?

Sì ma credevo

che significava che potevo iniziare a lavorare il 24 agosto. Io ho iniziato a

lavorare al 24 agosto, ma pensavo che come cittadina canadese che non ha ancora

iniziato a lavorare potevo giungere in Svizzera anche prima.

La

difesa: Se lei non fosse arrivata in Svizzera per giocare, sarebbe

comunque venuta per passare la fine dell’estate con il suo amico?

Sì perché non

l’avevo visto da tutta l’estate e sarei venuta comunque per vacanza.

La difesa: la relazione con il suo compagno continua tutt’ora?

Sì (cfr.

verbale d’interrogatorio dell’imputata, allegato al verbale dib. di primo

grado).

6.

Sempre nell’ambito del dibattimento di

prima sede, l’imputata ha versato agli atti due dichiarazioni scritte a riprova

di quanto da lei sostenuto.

Nella prima, __________,

cittadino svizzero, ha asserito che:

“ AP 1 era al momento del suo arrivo

in Svizzera il 22 agosto 2015 la mia convivente. Essa ha soggiornato al mio

precedente domicilio di Via __________, __________ fino al 1 ottobre 2015, data

alla quale ci siamo trasferiti insieme a Lugano, dove viviamo tutt’ora. La

nostra relazione è cominciata nel mese di febbraio 2014, quando AP 1 evolveva

nella __________.

Attesto

inoltre, per conoscenza diretta, che AP 1 ha iniziato gli allenamenti con il __________

il 24 agosto 2015” (cfr.

dichiarazione scritta __________, allegata al verbale dib. di primo grado).

Nella seconda, __________, cittadino svizzero, ha

affermato:

“ in qualità di Presidente della

Società __________ mi sono occupato di organizzare l’arrivo della signora AP 1

in Svizzera. A tal fine, ho segnatamente acquistato il biglietto aereo per

permettere alla signora AP 1 di venire in Svizzera. La data per noi favorevole

era il 21 agosto 2015 con arrivo il 22. Non mi sono preoccupato della

differenza con la data del visto in quanto sapevo che andava a trovare il

proprio fidanzato per cui ritenevo che come cittadina canadese le bastasse poi

annunciarsi nei giorni successivi all’inizio dell’attività sportiva. Preciso

che essa non ha usufruito di prestazioni della Società (alloggio, vitto,

autovettura) prima di iniziare l’attività lavorativa.

Gli

allenamenti per la stagione 2015/2016 sono iniziati lunedì 24 agosto 2015” (cfr. dichiarazione scritta __________,

allegata al verbale dib. di primo grado).

7.

Nel

giudizio impugnato, il pretore ha dedotto dal profilo del diritto che, sulla

base di un’interpretazione teleologica della normativa vigente in materia, il

legislatore ha distinto le tipologie di persone che giungono in Svizzera in

turisti e in professionisti, per permettere e agevolare il loro controllo,

imponendo, a chi vi entra per lavorare, condizioni più rigorose rispetto a

quelle cui sottostanno i vacanzieri.

Ciò

premesso, per il primo giudice:

“ il legislatore non intendeva

certamente prevedere il diritto di chi è giunto in Svizzera con diversi

obiettivi di “frammentare” la propria permanenza, sottoponendo i vari periodi

trascorsi a condizioni differenti a dipendenza della concreta attività, privata

o professionale, che si esercita in un determinato periodo. Ammettere il

contrario significherebbe in effetti vanificare le possibilità di controllo

della Guardia di Confine al momento dell’arrivo di una persona giunta in

Svizzera con un solo viaggio e anche per lavorare” (cfr. sentenza impugnata,

consid. 6, pag. 4).

A mente del pretore è, del

resto, anche da considerare che:

“ l’interessata è giunta in Svizzera con

l’intenzione di rimanerci per un periodo più lungo di 2 giorni e che aveva da

tempo programmato un unico viaggio di andata e ritorno verso il Canada. Diverso

sarebbe stato se fosse entrata in Svizzera il 22 agosto 2015 e uscita prima del

24.

agosto 2015 per poi ri-raggiungerla per lavorare. Diverso sarebbe pure stato

se avesse chiesto un visto valido per la data del suo arrivo” (cfr. sentenza

impugnata, consid. 6, pag. 4).

Da qui la decisione pretorile in cui AP 1 è

stata dichiarata autrice colpevole di contravvenzione alla LF

sugli stranieri – entrata illegale per negligenza ed è stata condannata

alla multa di fr. 200.-, così come proposto dal PP.

Appello

8.

Nel suo gravame, AP

1.

sostiene che la sentenza impugnata, pur ricostruendo

correttamente i fatti, si fonda su un’errata applicazione del diritto nella

misura in cui condanna, sulla base di una presunta interpretazione teleologica

della normativa vigente, una cittadina canadese per entrata illegale ai sensi

dell’art. 115 cpv. 1 lett. a LStr.

L’insorgente

ribadisce quanto asserito al dibattimento di primo grado, ovvero di essere

venuta in Svizzera due giorni prima della validità del visto per raggiungere il

suo fidanzato __________, dimorante ad __________.

ll suo ingresso sul territorio

elvetico, a detta della ricorrente, non è punibile in quanto, entrando per

scopi personali con permanenza fino a 90 giorni sull’arco di 180 giorni, si

applica la normativa Schengen che non prevede l’obbligo del visto per i

cittadini canadesi.

Né - aggiunge - vi è una base

legale che, come sostenuto dal pretore, obbligherebbe uno straniero venuto in

Svizzera come turista a lasciare il suolo elvetico al termine del breve periodo

turistico per poi rientrarvi per lavorare.

Concludendo, l’appellante chiede di essere

prosciolta dalla contravvenzione per entrata illegale ai sensi dell’art. 115

cpv. 1 lett. a LStr (CARP doc. III, pag. 4-19).

8.1

Per costante

giurisprudenza, la legge è da interpretare in primo luogo attenendosi al testo

(interpretazione letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato

letterale, sul senso del termine e l’uso che ne viene fatto nella lingua, le

tre versioni linguistiche essendo, di principio, equivalenti (DTF 135 IV 113

consid. 2.4.2 con rinvii). Qualora il testo non sia del tutto chiaro, se più

interpretazioni dello stesso risultino possibili, occorre individuare la vera

portata della norma, considerandone i lavori preparatori (interpretazione

storica), lo scopo da essa perseguito, il suo spirito, i valori sui quali la disposizione

trova fondamento (interpretazione teleologica), nonché il senso che essa assume

nel proprio contesto (interpretazione sistematica) (DTF 137 IV 99 consid. 1.2;

136.

III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2; 134 I 184 consid. 5.1 e

rinvii).

L’interpretazione

della legge penale da parte del giudice sottostà al principio “nulla poena

sine lege” previsto dall’art. 1 CP.

Questo

principio non vieta al giudice di adottare un’interpretazione estensiva della

legge. Non gli è invece consentito di creare nuove fattispecie punibili. Vere e

proprie lacune possono essere colmate soltanto a favore dell’imputato DTF 137

IV 99 consid. 1.2, 103 IV 129 consid. 3a e rinvii).

8.2

a) Nel caso di specie, AP

1, come accertato anche dal primo giudice e come emerge dagli atti, è arrivata

in Svizzera il 22 agosto 2015 per motivi personali, due giorni prima della

decorrenza del visto e dell’inizio della sua attività professionale.

Quel

giorno AP 1 ha, infatti, raggiunto __________, al quale

era sentimentalmente legata da febbraio del 2014 (ovvero fin da quando ella

giocava nella __________), ed è andata ad abitare presso di lui, dapprima ad Ascona

(fino al 01.10.2015) e poi a Lugano.

Incontestata è, pure, la

circostanza che l’appellante ha iniziato la sua attività lavorativa presso la

Società __________ il 24 agosto 2015 e che, prima di questa data, la società

sportiva non le ha erogato alcuna prestazione legata alla sua professione

(alloggio, vitto, autovettura).

b) Dal profilo giuridico,

l’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr (versione 20.07.2015, i cui requisiti

giusta lett. b, c e d si presumono in concreto dati in quanto non

contestati dal PP), esige, come visto, che lo straniero, intenzionato ad

entrare in Svizzera, sia in possesso di un documento di legittimazione

riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto.

Il

testo dell’art. 2 OEV (versione 01.07.2015), per stabilire le condizioni

d’entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni nell’arco di sei mesi,

rinvia in modo chiaro all’art. 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 che, a sua

volta, condiziona l’ingresso di un cittadino di paesi terzi nello spazio

Schengen al possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento

(CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001.

L’art.

1.

paragrafo 2 in combinato con l’allegato II di quest’ultimo regolamento, in

modo altrettanto inequivocabile, esenta i cittadini del Canada dall’obbligo del

visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri

per soggiorni la cui durata globale non superi i tre mesi.

La

normativa, che si applica al caso di specie, è d’immediata comprensione e di

univoca intellegibilità. Vista la chiarezza del testo, il giudice può pertanto

limitarsi ad un un’interpretazione letterale dello stesso.

A

torto, il primo giudice, ha voluto andare oltre il chiaro tenore letterale

della norma.

Dapprima, perché, in applicazione della giurisprudenza succitata,

egli avrebbe dovuto limitarsi ad un’interpretazione letterale del testo.

Poi, perché la conclusione cui egli è giunto - e meglio che lo

straniero che giunge in Svizzera con obiettivi differenziati nel tempo

(dapprima quello turistico e poi quello lavorativo) non può “frammentare”

la propria permanenza in parti con diversa regolamentazione - crea

un’arbitraria disparità di trattamento nella misura in cui, secondo la tesi

pretorile, allo straniero in possesso di un permesso di lavoro viene negata la

possibilità di entrare prima in Svizzera per scopi personali, possibilità,

invece, concessa al cittadino dello stesso Stato non titolare di un simile

permesso.

Questa Corte ha, peraltro, già avuto modo di precisare (CARP inc.

17.2014

, sentenza del 17 dicembre 2014, consid. 8) che il deposito di una

richiesta di permesso per un soggiorno duraturo non può comportare l’immediata

uscita del richiedente dalla Svizzera, ma gli impone unicamente il rispetto del

termine di 90 giorni allo scadere del quale, se la pratica è ancora pendente,

deve lasciare il Paese e attenderne l’esito all’esterno. Pure in quell’occasione,

la CARP rilevò che decidere diversamente avrebbe significato attuare

un’ingiustificata disuguaglianza tra coloro che depositano una simile istanza,

ai quali sarebbe preclusa l’entrata di 90 giorni anche qualora ne adempiano le

condizioni, e coloro che invece non hanno pendente una simile richiesta.

Si annota, qui, di transenna, che le DTF 131 IV 174 e STF

2A.20/2002 del 13 maggio 2002 non si applicano al caso concreto, nella misura

in cui la fattispecie ora sub judice è diametralmente opposta a quelle ivi

esaminate dalla giurisdizione federale.

Ne segue che la decisione impugnata va annullata e AP 1, entrata

il 22 agosto 2015 in Svizzera per scopi personali, non connessi alla sua

attività lucrativa, va assolta dalla contravvenzione di cui all’art. 115 cpv. 1

lett. a) e cpv. 3 LStr.

9.

Visto l’esito

dell’appello, le spese del procedimento di primo grado vengono poste a carico

dello Stato, così come gli oneri processuali di appello (art. 428 cpv. 1 e 3

CPP).

AP 1 ha formulato istanza di indennizzo ai sensi dell'art. 429

cpv. 1 lett. a CPP.

Per la procedura in prima sede, l’imputata ha quantificato la

pretesa in fr. 2'639.70, corrispondenti a 6 h e 25 minuti di lavoro dell'avv. DI

1.

a fr. 250.-/h, a cui ha aggiunto 3 h della MLaw __________ a fr. 180.-, oltre

a fr. 300.- di spese, e fr. 195.55 di IVA.

Questa Corte ha considerato per la praticante una tariffa oraria

di fr. 120.- anziché fr. 180.- giusta l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.

Per il resto, ha ritenuto le suddette voci congrue rispetto alla

specificità del caso, privo di particolari difficoltà, ed ha approvato la

relativa richiesta per complessivi fr. 2'445,30 (fr. 1'604,15 + 360.- + 300.- +

181,15).

Per le prestazioni effettuate in relazione alla procedura

d’appello, AP 1 ha chiesto indennità per spese di patrocinio pari a complessivi

fr. 3'308,60, corrispondenti a 2 h e 30 minuti di lavoro dell'avv. DI 1 a fr.

290.

-/h, a cui vanno ad aggiungersi 11 ore e 20 della MLaw __________ a fr.

180.

-, oltre a fr. 298,50 di spese, e fr. 245,10 di IVA.

Ciò posto, questa Corte, sempre in applicazione dell’art. 12 del

predetto Regolamento, ha ridotto da fr. 290.- a fr. 280.- la tariffa

dell’avvocato e, come in precedenza, da fr. 180.- a fr. 120.- quella della

praticante, ritenendo anche per l’appello adeguate alla moderata complessità

del caso le ulteriori voci e riconoscendo, pertanto, all’istante le pretese per

fr. 2'547.20 (fr. 700.- + fr. 1'360.- + fr. 298,50 + fr. 188,70).

Lo Stato dovrà, in conclusione, rifondere a AP 1, a titolo di

indennità di prima e seconda sede, giusta gli art. 429 segg. CPP, l’importo

complessivo di fr. 4'992,50.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 429 CPP,

1, 21 CP,

5 LStr

2

OEV,

5

del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15

marzo 2006,

art.

1 paragrafo 2 in rel. all’all. II del regolamento (CE) n. 539/2001 del

Consiglio del 15 marzo 2001

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è prosciolta da

ogni imputazione.

1.2. Gli oneri

processuali di primo grado, di complessivi fr. 500.-, sono posti a carico dello

Stato.

2. A titolo di

indennità di prima e seconda sede giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della

Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 4'992.50.

3. Gli oneri

processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1'500.--

- altri disborsi fr.

200.--

fr. 1'700.--

sono posti a carico dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.