17.2016.192
I cittadini canadesi che si recano in Svizzera per motivi professionali disponendo del relativo visto, ma che vi facciano ingresso per questioni personali pochi giorni prima della sua decorrenza, non
30 gennaio 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.192
17.2016.202
Locarno
30 gennaio 2017/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 7 ottobre 2016 da
AP 1
rappr. dal DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 5 ottobre 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 12 ottobre 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 28 ottobre 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.
5346/2015 del 3 dicembre 2015, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autrice
colpevole di:
contravvenzione
alla LF sugli stranieri [entrata illegale per negligenza (art. 115 cpv. 1
lett. a e cpv. 3 LStr)]
per essere, in data 22 agosto 2015 a Zurigo e
più precisamente all’aeroporto, entrata illegalmente in Svizzera, non accorgendosi
che il visto sul proprio passaporto canadese era valido solamente dal 24 agosto
2015.
Il
procuratore pubblico ha, quindi, proposto la condanna della prevenuta alla
multa di fr. 200.-, oltre al pagamento delle tasse e spese di giustizia per
complessivi fr. 200.-.
Contro
il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
Fatti
B. Dopo il dibattimento,
con sentenza del 5 ottobre 2016, il giudice della Pretura penale, statuendo
sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e la pena contenute nel decreto
d’accusa accollando alla condannata tasse e spese di giustizia per complessivi
fr. 500.-.
C. In data 7 ottobre
2016, AP 1 ha annunciato la sua volontà di appellare la sentenza pretorile e,
in data 28 ottobre 2016, ha trasmesso a questa Corte la sua dichiarazione
scritta (e motivata) d’appello, in cui ha postulato la sua assoluzione con
protesta di spese e ripetibili.
D. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di
primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 31 ottobre 2016,
la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta ed ha assegnato al procuratore pubblico e alla
giurisdizione inferiore un termine di 20 giorni per la presentazione di
eventuali osservazioni (art. 390 cpv. 2 CPP).
E. Con scritto 8
novembre 2016, il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione dell’appello e
la conferma della sentenza impugnata, mentre, il 9 novembre 2016, la Pretura
penale ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di
questa Corte.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere
unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei
fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non
possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
2.
a) Giusta l’art. 5 cpv. 1
Legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20, versione 20.07.2015 vigente al
momento dei fatti e più favorevole all’imputata rispetto a quella attuale) lo
straniero che intende entrare in Svizzera:
a. dev’essere
in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio
del confine e, se richiesto, di un visto;
b. deve
disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;
c. non
deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le
relazioni internazionali della Svizzera; e
d. non
dev’essere oggetto di una misura di respingimento.
Questa
norma, relativa all’entrata in territorio svizzero, si applica soltanto se gli
Accordi di associazione alla normativa Schengen non contemplino disposizioni
divergenti.
b) Per quanto riguarda
le condizioni d’entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni,
l’art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto
del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204, versione 01.07.2015), rinvia all’art. 5
del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere
Schengen GU L 105 del 13.04.2006, pag. 1).
L’art. 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 (il cui contenuto
corrisponde largamente a quello dell’art. 5 LStr) indica, al paragrafo 1 lett.
b, fra le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi per soggiorni
previsti nel territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a
tre mesi nell’arco dei sei mesi, il possesso di un visto valido, ma soltanto se
richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo
2001.
Quest’ultimo
regolamento esenta, segnatamente, i cittadini del Canada dal suddetto obbligo
di visto per i soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi (regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio ad art. 1 paragrafo 2 in rel. ad all. II).
L’esito
non muta dal profilo giuridico, nel caso dei cittadini canadesi, applicando la
predetta normativa nella versione attualmente in vigore (cfr. art. 2 OEV (stato
15.11
) in combinato disposto con art. 6 paragrafo 1 lett. b Reg. (UE) n.
399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e con art. 1
paragrafo 2 in rel. ad all. II Reg. (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001).
c) L’art. 115 LStr
prevede al cpv. 1 lett. a) che è punito con una pena detentiva sino a un anno o
con una pena pecuniaria chiunque viola le prescrizioni in materia d’entrata in
Svizzera secondo il predetto art. 5, mentre, al cpv. 3, precisa che se l’autore
ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Risultanze
dell’inchiesta
3.
AP 1 è una cittadina
canadese, nata a Vancouver, giocatrice professionista di __________, che nel
2015.
è stata ingaggiata dalla Società __________.
In
data 17 agosto 2015 la Sezione della Popolazione – Ufficio della migrazione –
autorizzava la rappresentanza elvetica a Vancouver a rilasciare il visto
d’entrata a favore della giocatrice.
L’appellante,
partita in aereo dal Canada in possesso del predetto visto valido dal 24 agosto
2015.
al 23 novembre 2015, è entrata in Svizzera il 22 agosto 2015 dalla dogana
aeroportuale di Zurigo-Kloten, senza che le venisse eccepito alcunché da parte
delle preposte autorità di controllo.
Il
2.
settembre 2015, l’insorgente si è annunciata presso il Servizio regionale
degli stranieri di Locarno, informandolo dell’avvenuto inizio della sua
attività lucrativa al 24 agosto 2015.
Il
18.
settembre 2015 le è stato rilasciato un “permesso di dimora L con attività”
valido fino al 30 giugno 2016.
4.
Convocata oralmente
il 24 settembre 2015 presso la Gendarmeria di Locarno, AP 1 è stata interrogata
dall’autorità di polizia il 1° ottobre 2015 nell’ambito di un procedimento
penale aperto nei suoi confronti per titolo di entrata, partenza e soggiorno
illegali (art. 115 cpv. 1 lett. a, b, d LStr).
Sui
fatti qui in esame, AP 1, dopo aver appreso nella sostanza che le s’imputava di
essere entrata in Svizzera due giorni prima della validità del suo visto, ha
dichiarato:
“ voglio precisare che la società __________
ha regolarmente inoltrato la richiesta per ottenere un visto d’entrata a mio
nome ed in data 17 agosto 2015 l’ufficio della Sezione della Popolazione,
autorizzava il Consolato Generale di Vancouver al rilascio di tale atto.
Nel frattempo la
società __________ ha organizzato il volo d’arrivo Vancouver/Zurigo e di fatto
il viaggio è avvenuto in data 22 agosto 2015.
Personalmente non
ho alcuna colpa d’essere entrata in anticipo in Svizzera ed il tutto è stato
certamente dovuto ad una svista da parte della società. Sicuramente non
volevano fare qualcosa d’illegale” (cfr. verbale AP 1 01.10.2015, allegato
all’AI 1, pag. 4).
L’istruttoria
è, in seguito, sfociata nel decreto d’accusa n. 5346/2015 del 3 dicembre 2015
citato in ingresso.
Giudizio di primo grado
5.
Dinanzi al pretore, AP
1, dopo aver dichiarato (invero in modo incongruente rispetto a quanto detto in
precedenza) di aver personalmente prenotato il volo per la Svizzera, ha
aggiunto che il suo arrivo sul territorio elvetico, anzitempo rispetto alla
validità del visto, era dovuto a ragioni personali, non riconducibili
all’esercizio dell’attività lucrativa:
“Lei è
arrivata in Svizzera al 22 agosto e non ha visto che il Visto era valido dal 24
agosto?
Io so che il
mio visto professionale per lavoro iniziava il 24 agosto e io ritenevo che come
cittadina canadese potevo entrare in Svizzera con il passaporto che avevo con
me.
Quindi si
è accorta che il Visto partiva dal 24 agosto?
Sì ma credevo
che significava che potevo iniziare a lavorare il 24 agosto. Io ho iniziato a
lavorare al 24 agosto, ma pensavo che come cittadina canadese che non ha ancora
iniziato a lavorare potevo giungere in Svizzera anche prima.
La
difesa: Se lei non fosse arrivata in Svizzera per giocare, sarebbe
comunque venuta per passare la fine dell’estate con il suo amico?
Sì perché non
l’avevo visto da tutta l’estate e sarei venuta comunque per vacanza.
La difesa: la relazione con il suo compagno continua tutt’ora?
Sì (cfr.
verbale d’interrogatorio dell’imputata, allegato al verbale dib. di primo
grado).
6.
Sempre nell’ambito del dibattimento di
prima sede, l’imputata ha versato agli atti due dichiarazioni scritte a riprova
di quanto da lei sostenuto.
Nella prima, __________,
cittadino svizzero, ha asserito che:
“ AP 1 era al momento del suo arrivo
in Svizzera il 22 agosto 2015 la mia convivente. Essa ha soggiornato al mio
precedente domicilio di Via __________, __________ fino al 1 ottobre 2015, data
alla quale ci siamo trasferiti insieme a Lugano, dove viviamo tutt’ora. La
nostra relazione è cominciata nel mese di febbraio 2014, quando AP 1 evolveva
nella __________.
Attesto
inoltre, per conoscenza diretta, che AP 1 ha iniziato gli allenamenti con il __________
il 24 agosto 2015” (cfr.
dichiarazione scritta __________, allegata al verbale dib. di primo grado).
Nella seconda, __________, cittadino svizzero, ha
affermato:
“ in qualità di Presidente della
Società __________ mi sono occupato di organizzare l’arrivo della signora AP 1
in Svizzera. A tal fine, ho segnatamente acquistato il biglietto aereo per
permettere alla signora AP 1 di venire in Svizzera. La data per noi favorevole
era il 21 agosto 2015 con arrivo il 22. Non mi sono preoccupato della
differenza con la data del visto in quanto sapevo che andava a trovare il
proprio fidanzato per cui ritenevo che come cittadina canadese le bastasse poi
annunciarsi nei giorni successivi all’inizio dell’attività sportiva. Preciso
che essa non ha usufruito di prestazioni della Società (alloggio, vitto,
autovettura) prima di iniziare l’attività lavorativa.
Gli
allenamenti per la stagione 2015/2016 sono iniziati lunedì 24 agosto 2015” (cfr. dichiarazione scritta __________,
allegata al verbale dib. di primo grado).
7.
Nel
giudizio impugnato, il pretore ha dedotto dal profilo del diritto che, sulla
base di un’interpretazione teleologica della normativa vigente in materia, il
legislatore ha distinto le tipologie di persone che giungono in Svizzera in
turisti e in professionisti, per permettere e agevolare il loro controllo,
imponendo, a chi vi entra per lavorare, condizioni più rigorose rispetto a
quelle cui sottostanno i vacanzieri.
Ciò
premesso, per il primo giudice:
“ il legislatore non intendeva
certamente prevedere il diritto di chi è giunto in Svizzera con diversi
obiettivi di “frammentare” la propria permanenza, sottoponendo i vari periodi
trascorsi a condizioni differenti a dipendenza della concreta attività, privata
o professionale, che si esercita in un determinato periodo. Ammettere il
contrario significherebbe in effetti vanificare le possibilità di controllo
della Guardia di Confine al momento dell’arrivo di una persona giunta in
Svizzera con un solo viaggio e anche per lavorare” (cfr. sentenza impugnata,
consid. 6, pag. 4).
A mente del pretore è, del
resto, anche da considerare che:
“ l’interessata è giunta in Svizzera con
l’intenzione di rimanerci per un periodo più lungo di 2 giorni e che aveva da
tempo programmato un unico viaggio di andata e ritorno verso il Canada. Diverso
sarebbe stato se fosse entrata in Svizzera il 22 agosto 2015 e uscita prima del
24.
agosto 2015 per poi ri-raggiungerla per lavorare. Diverso sarebbe pure stato
se avesse chiesto un visto valido per la data del suo arrivo” (cfr. sentenza
impugnata, consid. 6, pag. 4).
Da qui la decisione pretorile in cui AP 1 è
stata dichiarata autrice colpevole di contravvenzione alla LF
sugli stranieri – entrata illegale per negligenza ed è stata condannata
alla multa di fr. 200.-, così come proposto dal PP.
Appello
8.
Nel suo gravame, AP
1.
sostiene che la sentenza impugnata, pur ricostruendo
correttamente i fatti, si fonda su un’errata applicazione del diritto nella
misura in cui condanna, sulla base di una presunta interpretazione teleologica
della normativa vigente, una cittadina canadese per entrata illegale ai sensi
dell’art. 115 cpv. 1 lett. a LStr.
L’insorgente
ribadisce quanto asserito al dibattimento di primo grado, ovvero di essere
venuta in Svizzera due giorni prima della validità del visto per raggiungere il
suo fidanzato __________, dimorante ad __________.
ll suo ingresso sul territorio
elvetico, a detta della ricorrente, non è punibile in quanto, entrando per
scopi personali con permanenza fino a 90 giorni sull’arco di 180 giorni, si
applica la normativa Schengen che non prevede l’obbligo del visto per i
cittadini canadesi.
Né - aggiunge - vi è una base
legale che, come sostenuto dal pretore, obbligherebbe uno straniero venuto in
Svizzera come turista a lasciare il suolo elvetico al termine del breve periodo
turistico per poi rientrarvi per lavorare.
Concludendo, l’appellante chiede di essere
prosciolta dalla contravvenzione per entrata illegale ai sensi dell’art. 115
cpv. 1 lett. a LStr (CARP doc. III, pag. 4-19).
8.1
Per costante
giurisprudenza, la legge è da interpretare in primo luogo attenendosi al testo
(interpretazione letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato
letterale, sul senso del termine e l’uso che ne viene fatto nella lingua, le
tre versioni linguistiche essendo, di principio, equivalenti (DTF 135 IV 113
consid. 2.4.2 con rinvii). Qualora il testo non sia del tutto chiaro, se più
interpretazioni dello stesso risultino possibili, occorre individuare la vera
portata della norma, considerandone i lavori preparatori (interpretazione
storica), lo scopo da essa perseguito, il suo spirito, i valori sui quali la disposizione
trova fondamento (interpretazione teleologica), nonché il senso che essa assume
nel proprio contesto (interpretazione sistematica) (DTF 137 IV 99 consid. 1.2;
136.
III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 consid. 2.2; 134 I 184 consid. 5.1 e
rinvii).
L’interpretazione
della legge penale da parte del giudice sottostà al principio “nulla poena
sine lege” previsto dall’art. 1 CP.
Questo
principio non vieta al giudice di adottare un’interpretazione estensiva della
legge. Non gli è invece consentito di creare nuove fattispecie punibili. Vere e
proprie lacune possono essere colmate soltanto a favore dell’imputato DTF 137
IV 99 consid. 1.2, 103 IV 129 consid. 3a e rinvii).
8.2
a) Nel caso di specie, AP
1, come accertato anche dal primo giudice e come emerge dagli atti, è arrivata
in Svizzera il 22 agosto 2015 per motivi personali, due giorni prima della
decorrenza del visto e dell’inizio della sua attività professionale.
Quel
giorno AP 1 ha, infatti, raggiunto __________, al quale
era sentimentalmente legata da febbraio del 2014 (ovvero fin da quando ella
giocava nella __________), ed è andata ad abitare presso di lui, dapprima ad Ascona
(fino al 01.10.2015) e poi a Lugano.
Incontestata è, pure, la
circostanza che l’appellante ha iniziato la sua attività lavorativa presso la
Società __________ il 24 agosto 2015 e che, prima di questa data, la società
sportiva non le ha erogato alcuna prestazione legata alla sua professione
(alloggio, vitto, autovettura).
b) Dal profilo giuridico,
l’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr (versione 20.07.2015, i cui requisiti
giusta lett. b, c e d si presumono in concreto dati in quanto non
contestati dal PP), esige, come visto, che lo straniero, intenzionato ad
entrare in Svizzera, sia in possesso di un documento di legittimazione
riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto.
Il
testo dell’art. 2 OEV (versione 01.07.2015), per stabilire le condizioni
d’entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni nell’arco di sei mesi,
rinvia in modo chiaro all’art. 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 che, a sua
volta, condiziona l’ingresso di un cittadino di paesi terzi nello spazio
Schengen al possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001.
L’art.
1.
paragrafo 2 in combinato con l’allegato II di quest’ultimo regolamento, in
modo altrettanto inequivocabile, esenta i cittadini del Canada dall’obbligo del
visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri
per soggiorni la cui durata globale non superi i tre mesi.
La
normativa, che si applica al caso di specie, è d’immediata comprensione e di
univoca intellegibilità. Vista la chiarezza del testo, il giudice può pertanto
limitarsi ad un un’interpretazione letterale dello stesso.
A
torto, il primo giudice, ha voluto andare oltre il chiaro tenore letterale
della norma.
Dapprima, perché, in applicazione della giurisprudenza succitata,
egli avrebbe dovuto limitarsi ad un’interpretazione letterale del testo.
Poi, perché la conclusione cui egli è giunto - e meglio che lo
straniero che giunge in Svizzera con obiettivi differenziati nel tempo
(dapprima quello turistico e poi quello lavorativo) non può “frammentare”
la propria permanenza in parti con diversa regolamentazione - crea
un’arbitraria disparità di trattamento nella misura in cui, secondo la tesi
pretorile, allo straniero in possesso di un permesso di lavoro viene negata la
possibilità di entrare prima in Svizzera per scopi personali, possibilità,
invece, concessa al cittadino dello stesso Stato non titolare di un simile
permesso.
Questa Corte ha, peraltro, già avuto modo di precisare (CARP inc.
17.2014
, sentenza del 17 dicembre 2014, consid. 8) che il deposito di una
richiesta di permesso per un soggiorno duraturo non può comportare l’immediata
uscita del richiedente dalla Svizzera, ma gli impone unicamente il rispetto del
termine di 90 giorni allo scadere del quale, se la pratica è ancora pendente,
deve lasciare il Paese e attenderne l’esito all’esterno. Pure in quell’occasione,
la CARP rilevò che decidere diversamente avrebbe significato attuare
un’ingiustificata disuguaglianza tra coloro che depositano una simile istanza,
ai quali sarebbe preclusa l’entrata di 90 giorni anche qualora ne adempiano le
condizioni, e coloro che invece non hanno pendente una simile richiesta.
Si annota, qui, di transenna, che le DTF 131 IV 174 e STF
2A.20/2002 del 13 maggio 2002 non si applicano al caso concreto, nella misura
in cui la fattispecie ora sub judice è diametralmente opposta a quelle ivi
esaminate dalla giurisdizione federale.
Ne segue che la decisione impugnata va annullata e AP 1, entrata
il 22 agosto 2015 in Svizzera per scopi personali, non connessi alla sua
attività lucrativa, va assolta dalla contravvenzione di cui all’art. 115 cpv. 1
lett. a) e cpv. 3 LStr.
9.
Visto l’esito
dell’appello, le spese del procedimento di primo grado vengono poste a carico
dello Stato, così come gli oneri processuali di appello (art. 428 cpv. 1 e 3
CPP).
AP 1 ha formulato istanza di indennizzo ai sensi dell'art. 429
cpv. 1 lett. a CPP.
Per la procedura in prima sede, l’imputata ha quantificato la
pretesa in fr. 2'639.70, corrispondenti a 6 h e 25 minuti di lavoro dell'avv. DI
1.
a fr. 250.-/h, a cui ha aggiunto 3 h della MLaw __________ a fr. 180.-, oltre
a fr. 300.- di spese, e fr. 195.55 di IVA.
Questa Corte ha considerato per la praticante una tariffa oraria
di fr. 120.- anziché fr. 180.- giusta l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.
Per il resto, ha ritenuto le suddette voci congrue rispetto alla
specificità del caso, privo di particolari difficoltà, ed ha approvato la
relativa richiesta per complessivi fr. 2'445,30 (fr. 1'604,15 + 360.- + 300.- +
181,15).
Per le prestazioni effettuate in relazione alla procedura
d’appello, AP 1 ha chiesto indennità per spese di patrocinio pari a complessivi
fr. 3'308,60, corrispondenti a 2 h e 30 minuti di lavoro dell'avv. DI 1 a fr.
290.
-/h, a cui vanno ad aggiungersi 11 ore e 20 della MLaw __________ a fr.
180.
-, oltre a fr. 298,50 di spese, e fr. 245,10 di IVA.
Ciò posto, questa Corte, sempre in applicazione dell’art. 12 del
predetto Regolamento, ha ridotto da fr. 290.- a fr. 280.- la tariffa
dell’avvocato e, come in precedenza, da fr. 180.- a fr. 120.- quella della
praticante, ritenendo anche per l’appello adeguate alla moderata complessità
del caso le ulteriori voci e riconoscendo, pertanto, all’istante le pretese per
fr. 2'547.20 (fr. 700.- + fr. 1'360.- + fr. 298,50 + fr. 188,70).
Lo Stato dovrà, in conclusione, rifondere a AP 1, a titolo di
indennità di prima e seconda sede, giusta gli art. 429 segg. CPP, l’importo
complessivo di fr. 4'992,50.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e
segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 429 CPP,
1, 21 CP,
5 LStr
2
OEV,
5
del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2006,
art.
1 paragrafo 2 in rel. all’all. II del regolamento (CE) n. 539/2001 del
Consiglio del 15 marzo 2001
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è prosciolta da
ogni imputazione.
1.2. Gli oneri
processuali di primo grado, di complessivi fr. 500.-, sono posti a carico dello
Stato.
2. A titolo di
indennità di prima e seconda sede giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della
Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 4'992.50.
3. Gli oneri
processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1'500.--
- altri disborsi fr.
200.--
fr. 1'700.--
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.