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Decisione

17.2016.193

Violazione del principio accusatorio non essendo i fatti rimproverati all'imputato circoscritti in maniera sufficientemente precisa. Assenza d'imprevidenza colpevole di un automobilista che investe un

6 giugno 2017Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

A.Sabato 16

giugno 2012 in via __________, nel comune di __________, alle ore 11:30, PC 1 (nato

il __________), in sella alla sua bicicletta da corsa, è stato vittima di un

incidente della circolazione che ne ha comportato il decesso.

Quel giorno egli stava

pedalando “a ruota” dell’amico __________, pure lui in sella ad una bicicletta

da corsa, quando la sua ruota anteriore è entrata in contatto con quella

posteriore di quest’ultimo, facendolo improvvisamente cadere a terra.

Qualche istante prima, dietro

di loro, era sopraggiunta AP 1 alla guida di una Mercedes Benz classe A 170 __________,

che, proprio nel momento della caduta al suolo di PC 1, ha iniziato la manovra

di sorpasso dei due ciclisti.

In questo modo, il ciclista si

è ritrovato con la parte superiore del corpo proprio davanti al veicolo

dell’imputata, che nulla ha potuto fare per evitarlo.

Accortasi dell’incidente,

l’imputata ha fermato l’auto in uno spiazzo a pochi metri dall’impatto e ne è

prontamente scesa per accertarsi delle condizioni di salute dell’uomo.

Essendo stato sin da subito

evidente che il ciclista si era ferito in maniera seria, sono stati

immediatamente allertati i soccorsi. Trasportato al Pronto soccorso

dell’Ospedale Regionale di Lugano, PC 1 è stato operato d’urgenza per un grave

trauma toracico accompagnato da ingenti perdite ematiche. Malauguratamente la

toracotomia con aspirazione del sangue dal cavo pleurico e la laparotomia non

hanno permesso di salvare il paziente che, poco dopo, alle 13:30, è spirato a

causa di un arresto cardiaco (AI 17).

Sui

fatti è stato tempestivamente promosso un procedimento penale contro ignoti.

L’inchiesta che ne è scaturita ha comportato l’esame in dettaglio delle

posizioni delle varie persone coinvolte.

B. Con decisione 16

settembre 2013, il procuratore pubblico PP 1 ha decretato l’abbandono del

procedimento penale nei confronti di AP 1 (art. 319 CPP). Nei considerandi si

può leggere come alla base di questa risoluzione vi sia stato il fatto che gli

accertamenti oggettivi (scientifici) sulla dinamica dell’incidente non avessero

permesso di definire la posizione esatta della vettura al momento della caduta

del ciclista - segnatamente la distanza laterale tra i due - e la sua velocità.

Inoltre ha influito il fatto che non fosse stato possibile confermare, sempre

da un punto di vista tecnico-scientifico, che ci sia stato un investimento con

sormontamento del ciclista da parte della Mercedes-Benz dell’appellante

(consid. 8 della decisione, che si trova in atti tra l’AI 91 e l’AI 92). Per il

magistrato “l’ipotesi più accreditata sulla dinamica dell’incidente è che il

ciclista, per cause sconosciute e non accertabili, ha dapprima tamponato

l’amico che lo precedeva per poi cadere a terra in mezzo alla carreggiata sul

suo fianco sinistro. L’imputata, che a quel momento era già in fase di sorpasso

(o all’inizio della manovra di sorpasso) e quindi in prossimità del ciclista,

ha colpito l’uomo con l’angolo anteriore destro dell’auto, sormontandolo

parzialmente all’altezza dell’emitorace sinistro” (consid. 8 della

decisione).

Statuendo

su reclamo delle AP PC 2 ePC 3, con sentenza del 12 dicembre 2013, la Corte dei

reclami penali (CRP) ha annullato il decreto di abbandono del 16 settembre 2013

e ritornato gli atti al magistrato inquirente affinché approfondisse

maggiormente alcuni estremi della fattispecie. In modo particolare per

determinare, nei limiti del possibile, la distanza laterale tra l’automobile e

il ciclista, la velocità del veicolo ed altri aspetti oggettivi, per poi

esaminare se l’imputata ha violato le norme di prudenza che si imponevano nelle

circostanze concrete e, in caso di risposta positiva, la sussistenza di un

nesso di causalità naturale e adeguato.

C. Dopo aver

Considerandi

effettuato gli approfondimenti d’inchiesta indicati dalla CRP e valutato

nuovamente la fattispecie, con decisione del 10 dicembre 2014 (AI 135), il

procuratore pubblico ha, per la seconda volta, decretato l’abbandono della

procedura nei confronti di AP 1. A suo modo di vedere, gli accertamenti

oggettivi sono rimasti insufficienti per riuscire a determinare la posizione

del veicolo al momento della caduta della vittima e per accertare che questa

sia stata investita da esso. Inoltre, la distanza laterale tra automezzo e

biciletta è risultata essere elevata. L’ipotesi più accreditata della dinamica

dell’incidente è quindi rimasta quella indicata nel precedente decreto di

abbandono (AI 135, pag. 15). Per il magistrato, circolando ad una velocità

inferiore ai 50 km/h e avendo mantenuto una distanza sufficiente, non vi

sarebbero indizi di una violazione di norme della circolazione stradale. Viste

le caratteristiche del luogo in cui è avvenuto l’incidente e le circostanze

specifiche, secondo il procuratore nemmeno si imponeva una prudenza

accresciuta. In modo particolare, non vi sarebbero gli estremi per imporre

all’imputata un divieto imperativo di sorpasso dei ciclisti (AI 135, pag. 16).

Anche contro questo decreto PC

3.

e PC 2 hanno interposto reclamo alla CRP.

Con sentenza del 12 febbraio

2015.

(AI 144), l’autorità di ricorso ha accolto l’istanza ed annullato anche il

secondo decreto di abbandono, ritornando gli atti al magistrato inquirente affinché

procedesse ad emanare un decreto d’accusa o a promuovere l’accusa nei confronti

di AP 1. In effetti, per i giudici della CRP, la fattispecie in esame è

tutt’altro che chiara, sicché, in applicazione del principio “in dubio pro

duriore” (art. 5 cpv. 1 Cost. e art. 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art.

319.

cpv. 1 e 324 CPP; STF 6B_152/2014 del 6 gennaio 2015 consid. 3.1;

6B_699/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 3.1.) si impone la promozione

dell’accusa.

Contestualmente al gravame è

pure stata formulata un’istanza di ricusazione nei confronti del procuratore

pubblico, respinta dalla CRP.

D. Il 15 aprile 2015 la

procuratrice pubblica PP 1 ha così emanato l’atto d’accusa n. 41/2015, con il

quale ha ritenuto l’appellante autrice colpevole di:

“omicidio

colposo

per avere,

in data 16.06.2012, verso le ore 11.30, a __________, circolando sulla via __________

in direzione di __________, alla guida del veicolo Mercedes-Benz A 170 targato __________,

entrando in contatto, durante una manovra di sorpasso, con il ciclista PC 1 (__________)

che proseguiva nella sua stessa direzione, provocato a quest’ultimo, per

imprevidenza colpevole, lesioni tali da causarne il decesso;

fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto dall’art. 117 CP”.

E. Con sentenza 13

maggio 2016 (motivazione intimata il 13 ottobre 2016), la giudice della Pretura

penale ha confermato integralmente l’atto d’accusa. L’imputata è stata, di

conseguenza, condannata alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr.

50.

- l’una, per complessivi fr. 2'000.-, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, cui ha cumulato una multa di fr. 400.-. Inoltre AP

1.

è stata condannata al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi

fr. 10'800.-. Gli accusatori privati sono stati rinviati al foro civile per le

loro eventuali pretese. Infine, con il dispositivo n. 4 il Pretore ha stabilito

che la tassazione della nota d’onorario del difensore d’ufficio, nonché la

quantificazione degli indennizzi ai sensi dell’art. 433 CPP sarebbe stata

decisa con atti separati.

Con

decreto 12 ottobre 2016, la giudice della Pretura penale ha approvato la nota

professionale dell’avv. DI 1 per fr. 7'477.90.

Con

un ulteriore decreto, datato 13 ottobre 2016, la giudice ha, poi, condannato AP

1.

a rifondere, quale indennità ai sensi dell’art. 433 CPP, fr. 9'940.- a PC 4 e PC 5 e fr.

8'753.40 a PC 2.

F. Contro la sentenza di

prime cure, l’imputata ha interposto appello con tempestivo annuncio.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1,

mediante dichiarazione d’appello del 19 ottobre 2016, ha confermato la sua

intenzione di impugnare la sentenza di condanna 13 maggio/14 ottobre 2016 e di

impugnare pure il decreto 13 ottobre 2016 relativo alla condanna all’indennizzo

degli accusatori privati. Nel suo scritto, l’imputata ha precisato di ricorrere

contro i dispositivi n. 1., 2., 4. e 5 della sentenza di merito, postulando il

suo proscioglimento dall’accusa di omicidio colposo e l’annullamento dei

Dispositivo

dispositivi relativi alla pena, al pagamento di tasse e spese di giustizia ed

agli indennizzi degli AP. Inoltre ha, appunto, chiesto l’annullamento del

decreto del 13 ottobre 2016 concernente la quantificazione di questi indennizzi

ai sensi dell’art. 433 CPP.

G. Non sono state

introdotte istanze probatorie.

H. Ottenuto il consenso

delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2

CPP), con decreto 1. dicembre 2016, la presidente di questa Corte ha impartito

all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta

dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), prodotta in data 20 dicembre 2016 (doc.

CARP XII). L’allegato della prevenuta è stato intimato alle altre parti, alle

quali è stato fissato un termine per eventualmente prendere posizione.

Con

scritto datato 9 gennaio 2017 il giudice della Pretura penale ha comunicato di

rimettersi al prudente giudizio di questa Corte (doc. CARP XVI).

PC

5 e PC 4 hanno prodotto le loro osservazioni in data 10/11 gennaio 2017 (doc.

CARP XVII). Il procuratore pubblico lo ha fatto l’11/12 gennaio 2017 (doc. CARP

XVIII), PC 3 e PC 2 il 30/31 gennaio 2017 (doc. CARP XX).

Ritenuto in

fatto e in diritto

L’imputata

1. AP 1, agente

immobiliare alle dipendenze di una società con sede in Ticino, è nata il __________

in Italia, a __________, comune nel quale attualmente vive con la sua famiglia.

Dal marito, che svolge la sua stessa professione, ha avuto due figlie ormai

maggiorenni, ma ancora agli studi.

Il

suo reddito mensile netto è di fr. 2'345.- (su 13 mensilità), cui si aggiungono

le provvigioni sugli affari immobiliari procacciati. Al dibattimento di primo

grado ha indicato che, per il 2015, ha ricevuto a tale titolo un compenso di

circa fr. 10'000.- (VI in verb. dib. di primo grado, pag. 2).

L’appello

2. Con il suo appello,

la ricorrente ha in primo luogo eccepito una violazione del principio

accusatorio, in quanto la delimitazione dei fatti del DA effettuata dalla PP in

occasione del dibattimento all’imprevidenza colpevole consistente nel mancato

rispetto delle distanze con il ciclista che ha cagionato l’entrata in contatto

con questo, è stata negletta, avendo il giudice di prime cure dapprima scartato

l’ipotesi di una violazione delle distanze prescritte e, poi, fondato la

condanna su una violazione delle norme di sicurezza in base alle quali, in

quella tratta, si imponeva di attendere che la strada diventasse più larga

prima di effettuare il sorpasso.

La sentenza

impugnata deve essere di conseguenza annullata.

Sul

merito, AP 1 ha contestato l’accertamento dei fatti effettuato nella sentenza

impugnata. In effetti, a suo dire, non ha potuto essere sufficientemente

provato che la vittima sia stata sormontata dal suo veicolo. Pure contestato,

atteso che sia la velocità dell’automobile che le distanze dai ciclisti erano

conformi alle disposizioni di legge, è che le condizioni della strada e le

altre circostanze specifiche imponessero una maggior prudenza, una guida

particolarmente difensiva e un’attenzione aumentata.

La

sentenza impugnata contiene in proposito una contraddizione che ne evidenzia

l’erroneità: da un lato, la giudice ha accertato che la distanza minima per il

sorpasso è stata abbondantemente rispettata e, dall’altro, ha concluso che

l’imputata avrebbe dovuto attendere l’allargamento della strada per disporre di

più spazio. La larghezza della carreggiata, per l’insorgente, era più che

sufficiente per effettuare il sorpasso di due ciclisti in totale sicurezza:

basti pensare che, oltre ad aver rispettato con ampio margine la distanza di

sicurezza, a sinistra del suo veicolo vi era ancora uno spazio di un metro.

Nessuna circostanza, dunque, imponeva di rinunciare al superamento in quel

punto. Nella fattispecie deve trovare applicazione il principio dell’affidamento

di cui all’art. 26 LCStr.

Neppure

realizzato è il presupposto della sussistenza di un nesso di causalità adeguato

tra la presunta omissione e il tragico evento. In effetti, il comportamento di

due ciclisti che circolano a 25 km/h con la ruota anteriore dell’uno

praticamente attaccata a quella posteriore dell’altro costituisce un atto

talmente azzardato da relegare in secondo piano la (eventuale e contestata)

colpa della ricorrente. Soprattutto tenuto conto che la vittima non aveva

particolare esperienza come ciclista e che non era particolarmente allenato. A

costituire la causa più probabile della sua morte è stato il comportamento

della vittima, che ha relegato su un piano secondario quello di AP 1, inteso

come l’eventuale investimento.

Il

procuratore pubblico, nelle sue osservazioni dell’11 gennaio 2016, ha, in primo

luogo, chiesto di respingere l’eccezione di violazione del principio

accusatorio. Sul merito, ha richiamato le sue considerazioni contenute nella

decisione di abbandono, sottolineando come non si debba arrivare a spingere

l’interpretazione delle norme della LCStr e del CP sino al punto da sostenere a

priori la colpa di chi guida un’automobile poiché già solo il fatto di mettersi

al volante costituisce un rischio potenziale per sé stessi e gli altri. Dal suo

punto di vista, l’imputata, viste le circostanze, non doveva prendere in

considerazione che il ciclista cadesse, non essendovi indizi che lasciassero

pensare ad un tamponamento tra le due biciclette. Tenuto conto della tipologia

della strada, dell’andamento regolare dei ciclisti, dell’assenza di traffico,

dello spazio sufficiente tra l’automobile e i ciclisti e della velocità di

guida, non si può riconoscere una negligenza nel comportamento dell’appellante,

che deve dunque venire prosciolta.

Le

AP PC 2 e PC 3, con allegato del 30 gennaio 2017, hanno negato sussistere una

violazione del principio accusatorio: la fattispecie su cui si è fondata la

giudice è la stessa indicata nell’atto d’accusa. D’altronde l’iter processuale,

che ha chiamato in causa ben due volte la CRP, ha permesso di chiarire

esattamente quali fossero le imputazioni ed i comportamenti contestati alla

prevenuta.

Sui

fatti, le AP hanno in primo luogo rilevato come il contatto tra lo pneumatico

dell’automobile e la vittima sia stato provato dalle tracce rinvenute sul

cerchione. I referti medici, poi, riferiscono chiaramente di un sormontamento

del corpo di PC 1 da parte del veicolo.

Con

riferimento alle omissioni ascritte a AP 1, l’insieme delle circostanze avrebbe

imposto all’imputata una guida particolarmente prudente e un’attenzione

accresciuta considerato che il manto stradale era dissestato, che la strada

subiva un restringimento a causa del muretto e che i due ciclisti procedevano

“ruota a ruota”. Il principio dell’affidamento non sgrava l’imputata dalle sue

colpe: se ella avesse guidato prestando l’attenzione accresciuta che le

circostanze esigevano, non avrebbe sorpassato i due ciclisti in un punto

pericoloso e non si sarebbe trovata nell’impossibilità oggettiva di scansare il

corpo del signor PC 1. Un’eventuale (da loro contestata) concolpa del ciclista

non è tale da interrompere il nesso causale adeguato. Il fatto che, circolando

ruota a ruota su una strada dissestata e disseminata di buche, potesse portare

uno dei ciclisti a cadere non è un fatto straordinario e imprevedibile.

Gli

AP PC 5 e PC 4, dal canto loro, hanno, alla stregua delle altre parti,

postulato la reiezione dell’eccezione di violazione del principio accusatorio.

Anche per loro il fatto che la CRP abbia indicato esattamente nella sua

decisione del 12 febbraio 2016 quali fossero le negligenze da ascrivere

all’imputata rende impensabile che ella non sapesse quale fosse l’oggetto del

procedere.

Nel

merito, anche dal loro punto di vista il comportamento imprevidente

dell’imputata è tale da rendere corretta la condanna sancita in prima sede:

ella ha infranto il principio generale di prudenza deducibile dall’art. 26

LCStr, non avendo debitamente tenuto conto delle circostanze che imponevano una

rinuncia al sorpasso in quel tratto di strada. A prescindere da questo, anche

se il superamento fosse stato fattibile, la distanza di 155 cm non sarebbe

stata adeguata. Tra l’altro, a questo proposito, gli AP rilevano come il

sorpasso, in realtà, sia stato effettuato a una distanza di 99 cm, non di 155

cm.

Infine,

l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato è, anche per i

genitori della vittima, assodato.

Eccezione

di violazione del principio accusatorio

3. Nell’atto d’accusa

del 15 aprile 2015 - ripreso tale e quale nel dispositivo n. 1 della sentenza

impugnata - le negligenze addebitate alla signora AP1 sono state definite,

laconicamente, come “per un’imprevidenza colpevole”. Questa locuzione,

generica e sintetica, non consente di definire sufficientemente gli addebiti

mossi alla conducente, sicché avrebbe dovuto essere accompagnata da una

descrizione precisa delle negligenze rimproveratele e considerate causa (o

concausa) del decesso della vittima.

In

effetti, il principio accusatorio (art. 9 CPP, art. 29 cpv. 2, art. 32 cpv. 2

Cost. e art. 6 n. 3 lett. a CEDU) impone, tra le varie cose, che il testo

dell’atto d’accusa sia allestito in maniera tale da consentire all'imputato di

conoscere con la necessaria precisione, quali fatti gli sono rimproverati e a

quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente

far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19

consid. 2a pag. 21). In particolare, esso deve quindi contenere un’indicazione,

succinta ma precisa, dei fatti contestati all’imputato, con la specificazione

di dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (art. 325 cpv. 1

CPP; STF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015,6B_779/2014 dell’11 dicembre 2014,

consid 1.1;6B_127/2014 del 23 settembre 2014, consid. 6.2; sentenza CARP

17.2015.72 del 26 ottobre 2015, consid. 2).

Nella

fattispecie, questi criteri minimi non sono stati rispettati.

In

simili circostanze, non potendo la lacuna essere sanata e l’accusa circoscritta

in maniera sufficiente, facendo capo ad altri atti di causa, si imporrebbe un

annullamento della sentenza in disamina ed un rinvio al Procuratore pubblico

per la completazione ai sensi di legge dell’atto d’accusa. Tuttavia, vi si

rinuncia, tenuto conto dell’esito della presente causa.

Investimento

del ciclista da parte dell’imputata

4. Come visto,

l’appellante non ha rimesso in discussione tutti i fatti, ma si è limitata a

puntuali eccezioni.

La prima contestazione, in

merito all’accertamento dei fatti è che non è stato a suo avviso dimostrato che

vi sia stato un investimento con sormontamento, anche solo parziale, del

ciclista da parte dell’automobile da lei guidata. In effetti, a suo dire, sulla

carrozzeria non sono state riscontrate tracce di contatto tra la bicicletta e

la Mercedes.

5. L’obiezione non può

essere accolta.

E’ vero che gli

unici segni rinvenuti sull’automobile della prevenuta riconducibili ad un

possibile impatto con la vittima sono costituiti da “una traccia di contatto

con profilo tipo puntinato” rinvenuta sul cerchione anteriore destro, il

cui disegno generale è compatibile con la trama del tessuto della maglia da

ciclista indossata dalla vittima (AI 31, foto n. 6 e 7). Vero è pure che il

prelievo effettuato su tale impronta sottoposto ad esame biologico del DNA non

ha permesso di estrarre nessun profilo DNA atto al confronto.

Ciononostante,

questo accertamento oggettivo costituisce un importante indizio, considerato

che il segno compatibile con la maglia è stato rinvenuto proprio su quella

ruota che, per posizione, avrebbe potuto entrare in contatto con il ciclista.

Inoltre,

sulla maglietta di PC 1, proprio sul fianco destro, sono state riscontrate

delle macchie di colore nero che gli esperti della polizia scientifica hanno

ritenuto essere il risultato di un contatto con una superficie nerastra “verosimilmente

la polvere presente sul cerchione della ruota destra anteriore della vettura di

AP 1” (AI 31, foto n. 15). La traccia, esaminata dagli inquirenti, non ha evidenziato

elementi concordanti con il profilo del battistrada, della spalla e del fianco

esterno del copertone della ruota anteriore dell’auto dell’imputata. Tuttavia,

si trova in corrispondenza della parte del corpo dove vi sono i più evidenti

ematomi (AI 31, foto n. 16).

Anche

questo, seppur da solo non determinante, costituisce un indizio a favore della

tesi del sormontamento. Anche perché non si vede in quale altro modo una

macchia del genere si sia potuta produrre, se non come ipotizzato dagli agenti

della scientifica.

6. La relazione medico

legale sugli accertamenti autoptici eseguiti sulla salma di PC 1 del 19 giugno

2012 (AI 10), stabilisce, fatto incontestato, che la causa del decesso è

riconducibile ad un “politraumatismo scheletrico-viscerale comportante gravi

lesioni della gabbia toracica e del parenchima polmonare che hanno determinato

uno shock emorragico e una insufficienza polmonare acuta. Inoltre la lesione

vertebrale ha verosimilmente causato i danni del sistema nervoso centrale con

aggravamento del quadro clinico.” (AI 10, pag. 12).

I

medici hanno poi aggiunto che:

“per quanto riguarda la dinamica dei fatti, possiamo

affermare che l’entità delle lesioni viscerali riportate, soprattutto la

frattura vertebrale e le molteplici fratture costali, oltre alle escoriazioni

figurate al dorso, sono indicative di un impatto ad elevata energia contro

l’emitorace sinistro dell’uomo.

In base ai

dati circostanziali disponibili appare dunque altamente probabile che

l’autovettura abbia impattato contro il torace dell’uomo; in particolare appare

verosimile che le lesioni siano state prodotte da un sormontamento parziale del

torace dell’uomo (localizzato all’emitorace sinistro) da parte

dell’autovettura.

Nel caso in

esame non è però possibile stabilire quali siano le lesioni direttamente ed

esclusivamente dovute alla caduta e quali invece quelle derivanti da un

eventuale successivo evento lesivo. Infatti, potenzialmente, la caduta stessa

poteva determinare le lesioni costali”. (AI 10, pag. 12 seg.).

Pur

non essendo conclusiva, anche la relazione medica costituisce un indizio di

rilievo a carico dell’imputata.

7. Il compagno di

gita della vittima, __________, che si trovava in sella alla bicicletta con la

ruota posteriore della quale PC 1 è entrato in contatto prima di cadere, ha

dichiarato esplicitamente di aver visto l’automobile urtare il corpo

dell’amico:

“Dichiaro che nel momento di voltarmi vedevo che PC 1

cadeva a terra sul suo fianco sinistro in mezzo alle due carreggiate.

Io rimanevo

voltato indietro e vedevo che una vettura che sopraggiungeva andava a collidere

contro il corpo del mio amico.

(…) D2: ha

visto chiaramente l’urto tra la vettura ed il corpo di PC 1?

R2: si l’ho

visto.

D3: In che

maniera è avvenuto l’urto?

R3: Ho visto

che la vettura andava a collidere con la sua parte anteriore destra contro il

corpo di PC 1. In seguito il corpo di PC 1 andava a finire sul lato destro

della carreggiata, rispetto al nostro senso di marcia.

D4: E’ sicuro

di aver visto che la vettura che seguiva ha colliso contro il corpo del suo

amico PC 1?

R4: Si,

ripeto di aver visto che la vettura che seguiva ha colliso contro il corpo.

(…) D10:

L’agente interrogante mi fa prendere atto che al PS dell’Ospedale Civico di

Lugano dichiaravo di non essere sicuro della collisione tra la vettura e la

macchina, mentre durante il verbale d’interrogatorio ha dichiarato di essere

certo del contrario. Cosa ha da dire in merito?

R10: Sul

posto dell’incidente io dicevo alla conducente della vettura che l’aveva

toccato. Da parte sua lei diceva che non vi era stata una collisione. A questo

punto io iniziavo a dubitare della mia versione, pur convinto e sicuro che fra

i due una collisione vi è stata.” (PG del 16 giugno 2012, AI 27, pag. 2 seg. e

pag. 5).

Queste

dichiarazioni sono state confermate anche di fronte al Procuratore pubblico il

24 maggio 2013 (AI 80):

“Ad un certo punto ho sentito la ruota di PC 1 toccare

la mia ruota posteriore, se non sbaglio ho sentito due colpi. Mi sono girato

sulla sinistra per vedere cosa fosse successo e ho visto PC 1 cadere a terra

sul suo lato sinistro, al centro della carreggiata. La bici era vicino a lui

perché le scarpe si trovavano ancora nei pedalini. Fino a quel momento non mi

sono spaventato perché mi sembrava fosse una caduta normale; può succedere di

perdere l’equilibrio e cadere senonché subito dietro arrivava un’auto; non

ricordo né la marca né il tipo di autovettura, ma ho visto che l’auto colpiva PC

1 che già si trovava a terra con la sua bicicletta.

(…)

L’autovettura lo ha colpito con la parte anteriore destra. L’auto si trovava

abbastanza sulla sinistra e lo ha preso con il suo angolo destro e meglio nel

punto in cui si trova il fanale. Ho visto bene che l’auto ha colpito

all’altezza della spalla sinistra di PC 1; di più non so dire perché gli eventi

sono accaduti in una frazione di secondo. Ho visto comunque il corpo di PC 1

che dalla sua posizione a terra veniva rimbalzato sulla sua destra facendo il

giro in pratica di 180 gradi.

Mi viene

chiesto se l’autovettura ha sormontato il corpo di PC 1 o meno e io rispondo di

no. Ho visto che dopo il colpo il corpo è rimbalzato facendo un giro su se

stesso.” (MP 24 maggio 2013, AI 80 pag. 4).

Le

deposizioni, perentorie ed inequivocabili, sono credibili e sono confermate,

oltre che dalla tipologia delle lesioni, dalla posizione finale del corpo della

vittima, che è stata risbattuta sul lato destro della carreggiata (AI 125, foto

1 segg.).

8. Per tutto quanto

precede, si può qui accertare che l’automobile ha urtato il corpo di PC 1,

subito dopo che questi è caduto a terra, scaraventandolo dal centro verso il

lato destro della corsia, di marcia dei protagonisti.

Non

dimostrato è, invece, che vi sia stato un sormontamento nel vero senso della

parola. Sormontamento che, d’altro canto, nemmeno è stato considerato dal primo

giudice, che si è limitato a parlare di una “collisione tra l’auto e il

ciclista”.

Un

sormontamento parziale - che coincide piuttosto con uno schiacciamento parziale

del corpo con la ruota o la parte anteriore dell’automobile, sino al momento in

cui l’impatto orizzontale ha prevalso ed ha comportato lo spostamento del corpo

verso la posizione finale - tuttavia, è del tutto compatibile con l’urto qui

accertato.

Circostanze del

sorpasso e dovere di prudenza

9. Per la difesa (e per

il Procuratore pubblico), assodato che i limiti delle distanze previste dalla

giurisprudenza per il sorpasso di una bicicletta da parte di un’automobile sono

stati rispettati, tenuto conto che i due ciclisti procedevano a velocità

regolare e non avevano dato adito a dubbi circa la padronanza del veicolo e

della strada, la manovra attuata dalla signora AP 1 non ha infranto i suoi

doveri di prudenza e, tanto meno, le regole della circolazione.

Prima

di valutare l’esistenza o meno di una negligenza colpevole, è opportuno

approfondire le circostanze fattuali nelle quali il sorpasso è avvenuto.

10. Pur non essendo stata ordinata

- incomprensibilmente, vista la natura delle contestazioni e la gravità del

caso - alcuna perizia giudiziaria sulla dinamica dell’incidente, grazie alla

quale si sarebbe potuto disporre di dati oggettivi rilevanti per l’esame della

fattispecie, si può dare per assodato, poiché sostanzialmente non contestato da

nessuna delle parti, che:

·

i due ciclisti procedevano ruota a ruota ad una velocità di circa

25 km/h;

·

la loro andatura era stata, fino al momento della caduta,

regolare, fluida e senza deviazioni improvvise;

·

nel punto in cui è avvenuto l’incidente, la strada si restringe a

causa di un muretto a confine con la stessa: era larga 5.80 m prima del muretto

e 5.35 m dall’inizio dello stesso (AI 31, foto 1-4 e 15; all’AI 109, che

riporta le misure rilevate il giorno dell’incidente, si parla di 6.45 m e 5.43

m);

·

la strada al momento dell’infortunio, in quel tratto, era

dissestata (“molto dissestata” a detta del teste __________, MP del 24

maggio 2013, AI 80, pag. 4), nel senso che il fondo asfaltato era reso

irregolare dai numerosi rappezzi, come evidente dalle fotografie di cui all’AI

31 e dall’annotazione: “Su questo tratto di strada erano in corso dei lavori

di asfaltatura e la carreggiata risultava dissestata” (AI 31, commento a

foto n. 1);

·

la distanza tra il lato destro (specchietto) dell’auto e il

ciclista era di 1.65 m, se si considera la larghezza della strada di 5.43 m (AI

109), rispettivamente di 1.57 m (AI 121) se si considera che l’imputata ha

sostenuto che la distanza tra il ciglio sinistro della strada e il suo veicolo

era di 1 m (cfr. calcoli effettuati nella sentenza impugnata, consid. 15.5.,

pag. 14);

·

le biciclette circolavano ad una distanza di circa 55 cm dal

muretto (misurata dal telaio, AI 125 foto n. 8);

·

PC 1 è caduto a terra finendo con il corpo a ridosso della linea

divisoria tra le due corsie e l’ha invasa parzialmente con la parte dal torace

in su (AI 125, foto n. 9-13);

·

l’automobile dell’imputata era larga 1.97 m (AI 109), specchietti

laterali compresi; il manubrio della bicicletta 45/46 cm (AI 125, foto 8; AI

109).

Oltre

a ciò si può qui accertare che, dalle fotografie dell’AI 109, il fondo stradale

era, sì, irregolare, ma non vi erano buche nel punto in cui è stato effettuato

il sorpasso, solamente delle pezze di catrame. Inoltre, prima del muretto,

sulla corsia percorsa dai protagonisti, l’asfalto era in buono stato (AI 109,

foto 1).

11. A bocce ferme, con il

senno di poi, è evidente che la manovra di sorpasso, a fronte di una caduta

come quella verificatasi, non andava effettuata poiché nel rovinare a terra, la

vittima si è spostata a tal punto sulla sua sinistra, da non lasciare spazio a

sufficienza all’automobile, che non ha potuto evitare l’investimento.

La valutazione

delle condizioni nelle quali la manovra è avvenuta, non deve tuttavia essere

viziata da questa costatazione, poiché questo costituirebbe un hindsight bias

che arrischierebbe di falsare la bontà del giudizio.

Per

l’esame delle circostanze concrete e la sussunzione, occorre partire dalle

norme base e dalla relativa giurisprudenza.

12.1. In base al principio

dell'affidamento, dedotto dall'art. 26 LCStr, nella

circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può,

a sua volta, confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella

misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; DTF 124 IV 81 consid. 2b; 122 IV 133 consid. 2a; STF 6B_388/2009 del 22 ottobre 2009 consid.

3.4.1,). In quest’ultima evenienza, infatti, è richiesta particolare prudenza

(art. 26 cpv. 2 LCStr)

12.2. Per potersi conformare

ai suoi doveri di prudenza il conducente deve costantemente padroneggiare il

veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr).

Il grado di attenzione che si pretende dai conducenti va valutato

tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della densità del

traffico, della configurazione del luogo, dell'orario, della visibilità e di

tutte le fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009

consid. 3.2;6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.1; DTF 122 IV 225

consid. 2; 116 IV 230 consid. 2; 103 IV 101 consid. 2b). A dipendenza delle

circostanze, può essere preteso un grado accresciuto di attenzione e di

padronanza del veicolo, ad esempio, da un conducente inesperto, nelle ore di

punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando sulla carreggiata vengono

effettuati dei lavori, quando le condizioni della circolazione non sono chiare

o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996., ad art. 31 LCStr,

n. 2.4).

Il conducente deve, poi, prendere in considerazione la possibilità

che una situazione diventi pericolosa, segnatamente quando si scorgono bambini

o anziani (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.2), oppure quando

vi sono altri elementi o segnali indicatori della possibilità che sussista un

rischio di incidente (quali la morfologia della strada, situazioni climatiche,

visibilità ridotta, comportamenti atipici da parte di altri utenti della

strada, segnalazioni ufficiali o da parte di terzi, eccetera).

12.3. A norma dell’art. 34

cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti

gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare

affiancato o dietro un altro. Per l’art. 7 cpv. 2 ONC, il conducente deve

tenere una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata,

specialmente se circola velocemente, di notte o nelle curve.

L’obbligo di mantenere una distanza sufficiente vale nei confronti

di tutti gli utenti della strada, che si tratti di veicoli dotati di motore o

veicoli che ne siano sprovvisti, e in particolar modo nei confronti dei pedoni,

non solo in caso di incrocio o sorpasso, bensì in ogni situazione di passaggio

ravvicinato (STF 6S.366/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 2.3).

12.4. Giusta l’art. 35 cpv. 2

LCStr, è consentito fare un sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di

strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che

giungono in senso inverso.

L’art. 35 cpv. 3 LCStr

stabilisce che chi sorpassa deve avere particolare riguardo agli altri utenti

della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare. Questo implica, tra

le altre cose, che, prima della manovra, venga mantenuta una distanza sufficiente

dal mezzo da superare, che durante la manovra si mantenga una distanza laterale

sufficiente da esso e che anche al momento del rientro si lasci sufficiente

spazio.

Per

la giurisprudenza, per determinare se lo spazio laterale è adeguato, bisogna

considerare la velocità raggiunta con la manovra di sorpasso, così come le

altre circostanze concrete, quali le condizioni della strada o di visibilità,

oppure anche il tipo di utente della strada da superare, rispettivamente il suo

comportamento, riconoscibile o prevedibile (STF 6B_576/2007 del 22 gennaio 2008

consid. 4.2).

Sorpassare

dei ciclisti ad una distanza inadeguata può metterne seriamente in pericolo la

sicurezza, poiché potrebbe venirne compromessa la stabilità e potrebbero cadere

(ibidem). In questo senso, la giurisprudenza richiede un’attenzione maggiorata

da parte del conducente che vuole superare quando il ciclista (ad esempio,

perché ubriaco) ha un’andatura basculante (ibidem e DTF 81 IV 85 consid. 4). In

questa situazione, l’automobilista deve concedere una distanza sufficiente per

consentire al ciclista di proseguire il suo viaggio senza mettere in pericolo

sé stesso o altri (DTF 86 IV 107 consid. 3).

In

letteratura è richiesta una distanza tra l’auto e la bicicletta superiore al

metro (STF 6B_576/2007 del 22 gennaio 2008 consid. 4.2, e rinvii. Tra di essi

vi è quello alla letteratura germanica, che parla di uno spazio di 1.5 - 2 m).

Nella

DTF 81 IV 88 è stato stabilito che una distanza di 60 cm tra lo specchietto

laterale dell’automobile e il ciclista, rispettivamente di 90 cm tra lo

specchietto e la ruota della bicicletta, può essere considerata sufficiente per

un sorpasso a 30/40 km/h su strada dritta, quando non sussistono segnali che

inducano a dover prevedere una deviazione del ciclista verso sinistra (DTF 86

IV 107 consid 4). Questo spazio deve essere raddoppiato a fronte di un ciclista

ebbro (DTF 81 IV 85 consid. 4).

Il

rispetto di questa distanza permette di poter contare su uno spazio tale da

costituire una buona “zona cuscinetto”, che consente al ciclista di cambiare

repentinamente traiettoria per evitare un ostacolo e poi rientrare sulla sua

linea di marcia, senza conseguenze.

A

titolo indicativo, si ricorda che nei Paesi a noi vicini vale di norma una

distanza minima di 1.5 m (in Italia tale distanza sta per essere inserita nel

Codice della Strada, art. 148, sulla scorta di un decreto legislativo in

discussione alle Camere: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/47607.pdf

).

13. Nel caso concreto, la

distanza tra l’automobile e il ciclista era, come detto, di almeno 1.57 m,

quindi, di principio, sufficiente e adeguata secondo i dettami della

giurisprudenza.

Dalle

immagini in atti (AI 125) si può tuttavia rilevare come la bicicletta distesa a

terra ed il corpo del ciclista ancora in sella (sagoma) occupino, da soli, uno

spazio di 176 cm (la bicicletta è alta 106 cm, foto 14, e la parte del busto

sporgente è di 70 cm, foto 13). Ne deriva che a fronte di una caduta al suolo -

anche solo ipotizzata senza spostamento laterale verso sinistra della

bicicletta (quasi impossibile da realizzarsi) - lo spazio ritenuto idoneo dalla

giurisprudenza non consentirebbe (e non ha qui consentito) di scongiurare del

tutto un incidente, perché inferiore di 20 cm a quello complessivamente occupato

a terra dal ciclista ed il suo mezzo.

Si

potrebbe così pensare che la regola del TF citata in precedenza, possa essere

considerata valida solo se non si deve tenere in considerazione che il ciclista

possa con alta verosimiglianza cadere.

14. Da approfondire è

quindi se, viste le circostanze specifiche, l’imputata, nell’accingersi a

superare PC 1, avrebbe dovuto tenere in considerazione un rischio accresciuto

di una perdita d’equilibrio con conseguente caduta al suolo o, almeno,

deviazione importante e radicale della traiettoria.

Prima

dell’incidente AP 1 si era trovata, su una strada stretta, dietro a due

ciclisti che, a loro volta, in base agli accertamenti effettuati grazie

all’inchiesta penale, si muovevano “ruota a ruota” in sella alla loro

bicicletta da corsa a una velocità di 25 km/h.

Evidentemente,

così facendo, i due uomini stavano infrangendo crassamente le norme della

circolazione (art. 34 cpv. 4 LCStr). Malauguratamente, nonostante la sua

pericolosità, circolare “a ruota” è una pratica piuttosto comune tra ciclisti,

poiché consente loro di risparmiare energie ed aumentare la velocità di

crociera. Se, però, in gara - in una situazione, quindi, dove i partecipanti

sono tutelati dal blocco del traffico e dal dispositivo di sicurezza - ciò è

eccezionalmente consentito, su strade normali la sua frequenza non rende questa

prassi lecita né meno rischiosa.

In

effetti, muoversi su una strada trafficata, con le ruote delle biciclette quasi

attaccate una all’altra, comporta il rischio che il ciclista dietro finisca per

toccare inavvertitamente la ruota di quello davanti e possa, quindi, perdere

l’equilibrio e cadere a terra. Il rischio è aumentato dal fatto che chi si

trova dietro ha una visuale molto limitata, pressoché nulla, poiché ostacolata

dal ciclista che lo precede. Per lui non è dunque possibile prevedere sempre i

cambiamenti di direzione e pertanto dipende spesso dalla comunicazione

tempestiva da parte di chi guida il gruppo. Comunicazione che avviene secondo

schemi consolidati tra ciclisti.

Evidentemente,

con il progressivo aumento dello spazio lasciato tra chi precede e chi segue,

il rischio diminuisce in proporzione.

15. Detto ciò, pretendere

che in circostanze come quelle in cui si è trovata la prevenuta si potesse e

dovesse tenere in considerazione un elevato rischio di totale perdita di

controllo del mezzo o di caduta al suolo da parte di uno dei due ciclisti,

sarebbe eccessivo e risulta essere improponibile.

In

effetti, in casu, non vi erano, per l’appellante, fondati motivi per ipotizzare

una situazione di pericolo accresciuto.

In

primo luogo, va rilevato che non è dimostrato che l’appellante si fosse resa

conto, o potesse rendersi conto, della reale distanza tra la ruota posteriore

di __________ e quella anteriore di PC 1. Anzi, con ogni verosimiglianza tale

fatale contiguità avrebbe potuto essere notata solo al momento del passaggio

accanto ai due uomini. Posizione che, tuttavia, per la signora AP1, non ha mai

potuto essere raggiunta, considerato che la vittima le è caduta davanti.

Ne

deriva che è accertato che AP 1 non ha visto che i due ciclisti procedevano

“ruota a ruota”.

Oltre

a ciò bisogna tenere conto che:

·

indubbiamente l’automobile è rimasta pochi istanti dietro ai due

ciclisti sicché l’imputata ha potuto notarne il comportamento solo per un breve

lasso di tempo;

·

in quei frangenti, come in precedenza, __________ e PC 1 non

avevano palesato alcun tipo di difficoltà nel padroneggiare i loro velocipedi,

avendo sino a quel punto circolato in maniera normale, fluida, senza

cambiamenti di direzione particolari;

·

entrambi i ciclisti erano debitamente equipaggiati e vestiti e

nulla poteva indurre a pensare che fossero dei principianti, o che non fossero

allenati e in grado di circolare come stavano facendo;

·

la situazione dell’asfalto, in quella tratta, era

insoddisfacente, ma non grave al punto da poter far cadere un ciclista. Di

grosse buche, come accennato, sulle foto non se ne vedono;

·

la strada era, in quel punto, diritta e la rientranza dovuta al

muretto, di circa 50 cm, poteva essere gestita in maniera scorrevole senza

problemi dai due ciclisti, senza necessità di brusche manovre, che tra l’altro

non risultano essere state effettuate.

In

simili circostanze, con la corsia di contromano libera come nella fattispecie, non

vi erano elementi da cui l’appellante doveva dedurre che il sorpasso non poteva

essere effettuato, se non a condizione, ovviamente, di rispettare la distanza

minima di 1 metro e 50 cm.

Non

essendovi stati elementi che potevano indurre a considerare un rischio

accresciuto di caduta, non è possibile immaginare un obbligo di rispetto di una

distanza laterale maggiorata, quale ad esempio quella corrispondente allo

spazio occupato dal corpo del ciclista e la sua bicicletta (superiore a 1 metro

e 76 e quindi, verosimilmente, tenuto conto dello spostamento, vicina ai 2

metri). Di riflesso, neppure si poteva imporre alla prevenuta di attendere sino

a quando la carreggiata sarebbe stata più larga, poiché già dove ha iniziato la

manovra erano date le condizioni per poterla portare a compimento nel pieno

rispetto delle norme legali.

Sostenere

il contrario, risulterebbe estremamente rigoroso e costituirebbe, in pratica,

la formalizzazione quasi totale di un divieto di sorpasso di ciclisti su strade

come quella in questione.

Di

conseguenza si può qui accertare che la signora AP 1 ha rispettato i suoi

doveri di diligenza e le norme della circolazione stradale.

16. L'art.

117 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.

Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per

negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è

colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo

le circostanze e le sue condizioni personali.

La punibilità per omicidio colposo presuppone, dunque, una

violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un

comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei

fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue

capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i

limiti del rischio ammissibile (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134

IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282

consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13

consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29). Per determinare precisamente

quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni

emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56

consid. 2.1; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3; DTF 130 IV 10 consid. 3.3; DTF 129

IV 119 consid. 2.1), a cominciare dalle norme sulla circolazione stradale (STF

6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.3;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003

consid. 3.1; DTF 122 IV 133 consid. 2a; 122 IV 225 consid. 2a; Trechsel, op.

cit., ad art. 12 CP, n. 30).

Stante

quanto accertato in precedenza, a AP 1 non può essere rimproverata alcuna

imprevidenza colpevole. Pertanto, l’appello deve essere accolto e l’imputata

prosciolta dall’accusa.

Pretese

degli accusatori privati

17. Tecnicamente,

l’imputato ha impugnato tutta la sentenza di primo grado ed il decreto 13

ottobre 2016 (doc. CARP III). Tuttavia, né il rinvio al foro civile degli

accusatori privati, né la confisca e la distruzione degli effetti personali

della vittima sono stati contestati con eccezioni specifiche.

Il decreto 13

ottobre 2016 è stato impugnato con la richiesta di annullamento della condanna

al pagamento dell’indennizzo sulla base dell’auspicato proscioglimento. In

merito alle prestazioni fatturate ed a quelle riconosciute non sono invece

state sollevate contestazioni particolari.

Il

decreto del 12 ottobre 2016, relativo alla tassazione della nota d’onorario

dell’avv. __________, non è stato impugnato.

18. A

futura memoria si rileva come le modalità adottate dalla giudice della Pretura

penale per statuire sulle indennità a favore degli AP, sulle quali si è

pronunciata con separato decreto, sono errate. In effetti, in applicazione

dell’art. 81 cpv. 4 CPP, il dispositivo della decisione di merito deve

contenere, tra le altre cose, anche le decisioni circa le indennità ex art. 433

CPP. Le relative pretese devono essere sottoposte al tribunale prima della fine

del dibattimento. A tal fine il giudice ha l’obbligo di rendere attenti gli

accusatori privati del loro diritto, se ne sono dati i presupposti, di ottenere

un’indennità e del loro obbligo di quantificare le pretese (STF 6B_965/2013 del

3 dicembre 2013).

Prevedere

una procedura separata su tali aspetti, come avvenuto nella fattispecie, non è

corretto.

Ciononostante,

a titolo eccezionale, si prescinde da un rinvio per sanare l’errore, potendosi

la problematica risolvere con il presente giudizio.

19. Stante

il proscioglimento della signora AP 1, le istanze di indennizzo degli

accusatori privati devono essere respinte ed il decreto 13 ottobre 2016 della

giudice della Pretura penale va annullato. Anche su questo punto, dunque,

l’appello è accolto.

20. La

nota del patrocinatore d’ufficio di PC 3 deve essere tassata in considerazione

del fatto che egli ha nel contempo patrocinato anche la sorella, non al

beneficio del gratuito patrocinio.

Sino

alla data del decreto, 12 ottobre 2016, le prestazioni complessive riconosciute

dalla Pretura penale per il patrocinio delle sorelle PC 2 e PC 3 sono state di

fr. 16'231.30.

Per

la procedura d’appello in quanto tale, a partire dal 23 novembre 2016, sono

state fatturate 18.67 ore, a fr. 180.- l’una, che corrispondono a, arrotondati,

fr. 3'360.00. Vista la mole di lavoro, l’importo appare adeguato e può essere

integralmente approvato. Ad esso vanno aggiunti fr. 336.- di spese (10%

forfetario) e l’IVA di fr. 295.70, per complessivi fr. 3'991.70. La metà di

esso viene tassata come nota d’onorario in qualità di patrocinatore d’ufficio,

mentre l’altra metà resta a carico di PC 2.

Indennità

ex art. 429 CPP

21. Con

la motivazione d’appello, AP 1 ha introdotto anche un’istanza volta al

riconoscimento di un’indennità per ingiusto procedimento, ex art. 429 CPP,

quantificata in fr. 27'332.65, di cui fr. 25'035.- di onorario (71.53 ore e a

fr. 350.- / h), fr. 273.- di spese e fr. 2'024.- di IVA.

22. Giusta l’art. 429 cpv.

1 CPP l’imputato, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento

nei suoi confronti è abbandonato, ha diritto a un’indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.

a) e a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei

suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà

(lett. c).

Sui presupposti per

l’applicazione dell’art. 429 CPP e sui principi che reggono la quantificazione

dell’indennità, si rinvia a quanto indicato a più riprese da questa Corte, in

particolare alle sentenze CARP 17.2013.161 del 28 marzo 2014 e 17.2013.46 del 9

dicembre 2013.

Questa

Corte, in applicazione del principio della dipendenza della rimunerazione dalla

complessità della fattispecie, ritiene che la tariffa qui applicabile sia

quella per i casi semplici di fr. 280.- orari.

Nel

complesso, tenuto conto soprattutto del numero di telefonate e dell’intensa

corrispondenza, il dispendio orario indicato viene ridimensionato in 68 ore.

L’onorario

è dunque quantificato in fr. 19'040.-, cui si sommano le spese di fr. 273.- e l’IVA

di fr. 1'545.05. Di conseguenza, a AP1 è riconosciuta un’indennità per ingiusto

procedimento di fr. 20'858.05.

Sulle spese

23. Gli oneri processuali di

prima sede e del presente gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP)

e vanno, pertanto, caricati allo Stato.

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 9, 10, 77, 80, 81, 84, 182 e

segg., 325, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 433 e 429 CPP;

12, 34, 42, 47, 48

lett. e, 117 CP;

26, 31, 32, 34, 35

LCStr

3, 4, 7 ONC

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è accolto.

Di conseguenza, ricordato che il dispositivo n. 6 della sentenza

impugnata è passato in giudicato:

2.1. AP 1 è prosciolta

dall’accusa di omicidio colposo.

2.2. La

tassa di giustizia e le spese della procedura di primo grado sono poste a

carico dello Stato.

3. Il

decreto 13 ottobre 2016 della Pretura penale (inc. 82.2015.1) è annullato e le

istanze di indennizzo delle accusatrici private PC 2 e PC 3 sono respinte.

4. A

AP 1 è riconosciuta un’indennità per ingiusto procedimento (art. 429 CPP)

di fr. 20'858.05.

5. Sono ordinate la

confisca e la distruzione di una canottiera, un paio di pantaloncini, un paio

di mutande, un paio di scarpe, un paio di calze e due caschi (oggetti tutti

repertati presso la Polizia scientifica sotto il numero 2010-977).

6. La

nota professionale 30 gennaio 2017 dell’avvocato __________ concernente le

prestazioni fornite per la procedura d’appello a favore di PC 3 è approvata

per:

- onorario fr. 1'680.00

- spese fr.

168.00

- IVA (8%) fr.

147.85

Totale fr. 1'995.85

e posta a carico

dello Stato.

6.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

6.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del

patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della

Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando

l’originale del presente dispositivo.

6.3. In caso di ritorno a miglior fortuna, PC 3 sarà chiamata a rimborsare

allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la

procedura d’appello, art. 135 cpv. 4 CPP.

7. Gli oneri

processuali dell’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico dello Stato.

8. Intimazione a:

9. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.