17.2016.193
Violazione del principio accusatorio non essendo i fatti rimproverati all'imputato circoscritti in maniera sufficientemente precisa. Assenza d'imprevidenza colpevole di un automobilista che investe un
6 giugno 2017Italiano43 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.193
17.2017.122
Locarno
6 giugno 2017/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 13 maggio 2016 da
AP 1
rappr. da DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 13 maggio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 13 ottobre 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 19 ottobre 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A.Sabato 16
giugno 2012 in via __________, nel comune di __________, alle ore 11:30, PC 1 (nato
il __________), in sella alla sua bicicletta da corsa, è stato vittima di un
incidente della circolazione che ne ha comportato il decesso.
Quel giorno egli stava
pedalando “a ruota” dell’amico __________, pure lui in sella ad una bicicletta
da corsa, quando la sua ruota anteriore è entrata in contatto con quella
posteriore di quest’ultimo, facendolo improvvisamente cadere a terra.
Qualche istante prima, dietro
di loro, era sopraggiunta AP 1 alla guida di una Mercedes Benz classe A 170 __________,
che, proprio nel momento della caduta al suolo di PC 1, ha iniziato la manovra
di sorpasso dei due ciclisti.
In questo modo, il ciclista si
è ritrovato con la parte superiore del corpo proprio davanti al veicolo
dell’imputata, che nulla ha potuto fare per evitarlo.
Accortasi dell’incidente,
l’imputata ha fermato l’auto in uno spiazzo a pochi metri dall’impatto e ne è
prontamente scesa per accertarsi delle condizioni di salute dell’uomo.
Essendo stato sin da subito
evidente che il ciclista si era ferito in maniera seria, sono stati
immediatamente allertati i soccorsi. Trasportato al Pronto soccorso
dell’Ospedale Regionale di Lugano, PC 1 è stato operato d’urgenza per un grave
trauma toracico accompagnato da ingenti perdite ematiche. Malauguratamente la
toracotomia con aspirazione del sangue dal cavo pleurico e la laparotomia non
hanno permesso di salvare il paziente che, poco dopo, alle 13:30, è spirato a
causa di un arresto cardiaco (AI 17).
Sui
fatti è stato tempestivamente promosso un procedimento penale contro ignoti.
L’inchiesta che ne è scaturita ha comportato l’esame in dettaglio delle
posizioni delle varie persone coinvolte.
B. Con decisione 16
settembre 2013, il procuratore pubblico PP 1 ha decretato l’abbandono del
procedimento penale nei confronti di AP 1 (art. 319 CPP). Nei considerandi si
può leggere come alla base di questa risoluzione vi sia stato il fatto che gli
accertamenti oggettivi (scientifici) sulla dinamica dell’incidente non avessero
permesso di definire la posizione esatta della vettura al momento della caduta
del ciclista - segnatamente la distanza laterale tra i due - e la sua velocità.
Inoltre ha influito il fatto che non fosse stato possibile confermare, sempre
da un punto di vista tecnico-scientifico, che ci sia stato un investimento con
sormontamento del ciclista da parte della Mercedes-Benz dell’appellante
(consid. 8 della decisione, che si trova in atti tra l’AI 91 e l’AI 92). Per il
magistrato “l’ipotesi più accreditata sulla dinamica dell’incidente è che il
ciclista, per cause sconosciute e non accertabili, ha dapprima tamponato
l’amico che lo precedeva per poi cadere a terra in mezzo alla carreggiata sul
suo fianco sinistro. L’imputata, che a quel momento era già in fase di sorpasso
(o all’inizio della manovra di sorpasso) e quindi in prossimità del ciclista,
ha colpito l’uomo con l’angolo anteriore destro dell’auto, sormontandolo
parzialmente all’altezza dell’emitorace sinistro” (consid. 8 della
decisione).
Statuendo
su reclamo delle AP PC 2 ePC 3, con sentenza del 12 dicembre 2013, la Corte dei
reclami penali (CRP) ha annullato il decreto di abbandono del 16 settembre 2013
e ritornato gli atti al magistrato inquirente affinché approfondisse
maggiormente alcuni estremi della fattispecie. In modo particolare per
determinare, nei limiti del possibile, la distanza laterale tra l’automobile e
il ciclista, la velocità del veicolo ed altri aspetti oggettivi, per poi
esaminare se l’imputata ha violato le norme di prudenza che si imponevano nelle
circostanze concrete e, in caso di risposta positiva, la sussistenza di un
nesso di causalità naturale e adeguato.
C. Dopo aver
Considerandi
effettuato gli approfondimenti d’inchiesta indicati dalla CRP e valutato
nuovamente la fattispecie, con decisione del 10 dicembre 2014 (AI 135), il
procuratore pubblico ha, per la seconda volta, decretato l’abbandono della
procedura nei confronti di AP 1. A suo modo di vedere, gli accertamenti
oggettivi sono rimasti insufficienti per riuscire a determinare la posizione
del veicolo al momento della caduta della vittima e per accertare che questa
sia stata investita da esso. Inoltre, la distanza laterale tra automezzo e
biciletta è risultata essere elevata. L’ipotesi più accreditata della dinamica
dell’incidente è quindi rimasta quella indicata nel precedente decreto di
abbandono (AI 135, pag. 15). Per il magistrato, circolando ad una velocità
inferiore ai 50 km/h e avendo mantenuto una distanza sufficiente, non vi
sarebbero indizi di una violazione di norme della circolazione stradale. Viste
le caratteristiche del luogo in cui è avvenuto l’incidente e le circostanze
specifiche, secondo il procuratore nemmeno si imponeva una prudenza
accresciuta. In modo particolare, non vi sarebbero gli estremi per imporre
all’imputata un divieto imperativo di sorpasso dei ciclisti (AI 135, pag. 16).
Anche contro questo decreto PC
3.
e PC 2 hanno interposto reclamo alla CRP.
Con sentenza del 12 febbraio
2015.
(AI 144), l’autorità di ricorso ha accolto l’istanza ed annullato anche il
secondo decreto di abbandono, ritornando gli atti al magistrato inquirente affinché
procedesse ad emanare un decreto d’accusa o a promuovere l’accusa nei confronti
di AP 1. In effetti, per i giudici della CRP, la fattispecie in esame è
tutt’altro che chiara, sicché, in applicazione del principio “in dubio pro
duriore” (art. 5 cpv. 1 Cost. e art. 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art.
319.
cpv. 1 e 324 CPP; STF 6B_152/2014 del 6 gennaio 2015 consid. 3.1;
6B_699/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 3.1.) si impone la promozione
dell’accusa.
Contestualmente al gravame è
pure stata formulata un’istanza di ricusazione nei confronti del procuratore
pubblico, respinta dalla CRP.
D. Il 15 aprile 2015 la
procuratrice pubblica PP 1 ha così emanato l’atto d’accusa n. 41/2015, con il
quale ha ritenuto l’appellante autrice colpevole di:
“omicidio
colposo
per avere,
in data 16.06.2012, verso le ore 11.30, a __________, circolando sulla via __________
in direzione di __________, alla guida del veicolo Mercedes-Benz A 170 targato __________,
entrando in contatto, durante una manovra di sorpasso, con il ciclista PC 1 (__________)
che proseguiva nella sua stessa direzione, provocato a quest’ultimo, per
imprevidenza colpevole, lesioni tali da causarne il decesso;
fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto dall’art. 117 CP”.
E. Con sentenza 13
maggio 2016 (motivazione intimata il 13 ottobre 2016), la giudice della Pretura
penale ha confermato integralmente l’atto d’accusa. L’imputata è stata, di
conseguenza, condannata alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr.
50.
- l’una, per complessivi fr. 2'000.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, cui ha cumulato una multa di fr. 400.-. Inoltre AP
1.
è stata condannata al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi
fr. 10'800.-. Gli accusatori privati sono stati rinviati al foro civile per le
loro eventuali pretese. Infine, con il dispositivo n. 4 il Pretore ha stabilito
che la tassazione della nota d’onorario del difensore d’ufficio, nonché la
quantificazione degli indennizzi ai sensi dell’art. 433 CPP sarebbe stata
decisa con atti separati.
Con
decreto 12 ottobre 2016, la giudice della Pretura penale ha approvato la nota
professionale dell’avv. DI 1 per fr. 7'477.90.
Con
un ulteriore decreto, datato 13 ottobre 2016, la giudice ha, poi, condannato AP
1.
a rifondere, quale indennità ai sensi dell’art. 433 CPP, fr. 9'940.- a PC 4 e PC 5 e fr.
8'753.40 a PC 2.
F. Contro la sentenza di
prime cure, l’imputata ha interposto appello con tempestivo annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1,
mediante dichiarazione d’appello del 19 ottobre 2016, ha confermato la sua
intenzione di impugnare la sentenza di condanna 13 maggio/14 ottobre 2016 e di
impugnare pure il decreto 13 ottobre 2016 relativo alla condanna all’indennizzo
degli accusatori privati. Nel suo scritto, l’imputata ha precisato di ricorrere
contro i dispositivi n. 1., 2., 4. e 5 della sentenza di merito, postulando il
suo proscioglimento dall’accusa di omicidio colposo e l’annullamento dei
Dispositivo
dispositivi relativi alla pena, al pagamento di tasse e spese di giustizia ed
agli indennizzi degli AP. Inoltre ha, appunto, chiesto l’annullamento del
decreto del 13 ottobre 2016 concernente la quantificazione di questi indennizzi
ai sensi dell’art. 433 CPP.
G. Non sono state
introdotte istanze probatorie.
H. Ottenuto il consenso
delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2
CPP), con decreto 1. dicembre 2016, la presidente di questa Corte ha impartito
all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta
dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), prodotta in data 20 dicembre 2016 (doc.
CARP XII). L’allegato della prevenuta è stato intimato alle altre parti, alle
quali è stato fissato un termine per eventualmente prendere posizione.
Con
scritto datato 9 gennaio 2017 il giudice della Pretura penale ha comunicato di
rimettersi al prudente giudizio di questa Corte (doc. CARP XVI).
PC
5 e PC 4 hanno prodotto le loro osservazioni in data 10/11 gennaio 2017 (doc.
CARP XVII). Il procuratore pubblico lo ha fatto l’11/12 gennaio 2017 (doc. CARP
XVIII), PC 3 e PC 2 il 30/31 gennaio 2017 (doc. CARP XX).
Ritenuto in
fatto e in diritto
L’imputata
1. AP 1, agente
immobiliare alle dipendenze di una società con sede in Ticino, è nata il __________
in Italia, a __________, comune nel quale attualmente vive con la sua famiglia.
Dal marito, che svolge la sua stessa professione, ha avuto due figlie ormai
maggiorenni, ma ancora agli studi.
Il
suo reddito mensile netto è di fr. 2'345.- (su 13 mensilità), cui si aggiungono
le provvigioni sugli affari immobiliari procacciati. Al dibattimento di primo
grado ha indicato che, per il 2015, ha ricevuto a tale titolo un compenso di
circa fr. 10'000.- (VI in verb. dib. di primo grado, pag. 2).
L’appello
2. Con il suo appello,
la ricorrente ha in primo luogo eccepito una violazione del principio
accusatorio, in quanto la delimitazione dei fatti del DA effettuata dalla PP in
occasione del dibattimento all’imprevidenza colpevole consistente nel mancato
rispetto delle distanze con il ciclista che ha cagionato l’entrata in contatto
con questo, è stata negletta, avendo il giudice di prime cure dapprima scartato
l’ipotesi di una violazione delle distanze prescritte e, poi, fondato la
condanna su una violazione delle norme di sicurezza in base alle quali, in
quella tratta, si imponeva di attendere che la strada diventasse più larga
prima di effettuare il sorpasso.
La sentenza
impugnata deve essere di conseguenza annullata.
Sul
merito, AP 1 ha contestato l’accertamento dei fatti effettuato nella sentenza
impugnata. In effetti, a suo dire, non ha potuto essere sufficientemente
provato che la vittima sia stata sormontata dal suo veicolo. Pure contestato,
atteso che sia la velocità dell’automobile che le distanze dai ciclisti erano
conformi alle disposizioni di legge, è che le condizioni della strada e le
altre circostanze specifiche imponessero una maggior prudenza, una guida
particolarmente difensiva e un’attenzione aumentata.
La
sentenza impugnata contiene in proposito una contraddizione che ne evidenzia
l’erroneità: da un lato, la giudice ha accertato che la distanza minima per il
sorpasso è stata abbondantemente rispettata e, dall’altro, ha concluso che
l’imputata avrebbe dovuto attendere l’allargamento della strada per disporre di
più spazio. La larghezza della carreggiata, per l’insorgente, era più che
sufficiente per effettuare il sorpasso di due ciclisti in totale sicurezza:
basti pensare che, oltre ad aver rispettato con ampio margine la distanza di
sicurezza, a sinistra del suo veicolo vi era ancora uno spazio di un metro.
Nessuna circostanza, dunque, imponeva di rinunciare al superamento in quel
punto. Nella fattispecie deve trovare applicazione il principio dell’affidamento
di cui all’art. 26 LCStr.
Neppure
realizzato è il presupposto della sussistenza di un nesso di causalità adeguato
tra la presunta omissione e il tragico evento. In effetti, il comportamento di
due ciclisti che circolano a 25 km/h con la ruota anteriore dell’uno
praticamente attaccata a quella posteriore dell’altro costituisce un atto
talmente azzardato da relegare in secondo piano la (eventuale e contestata)
colpa della ricorrente. Soprattutto tenuto conto che la vittima non aveva
particolare esperienza come ciclista e che non era particolarmente allenato. A
costituire la causa più probabile della sua morte è stato il comportamento
della vittima, che ha relegato su un piano secondario quello di AP 1, inteso
come l’eventuale investimento.
Il
procuratore pubblico, nelle sue osservazioni dell’11 gennaio 2016, ha, in primo
luogo, chiesto di respingere l’eccezione di violazione del principio
accusatorio. Sul merito, ha richiamato le sue considerazioni contenute nella
decisione di abbandono, sottolineando come non si debba arrivare a spingere
l’interpretazione delle norme della LCStr e del CP sino al punto da sostenere a
priori la colpa di chi guida un’automobile poiché già solo il fatto di mettersi
al volante costituisce un rischio potenziale per sé stessi e gli altri. Dal suo
punto di vista, l’imputata, viste le circostanze, non doveva prendere in
considerazione che il ciclista cadesse, non essendovi indizi che lasciassero
pensare ad un tamponamento tra le due biciclette. Tenuto conto della tipologia
della strada, dell’andamento regolare dei ciclisti, dell’assenza di traffico,
dello spazio sufficiente tra l’automobile e i ciclisti e della velocità di
guida, non si può riconoscere una negligenza nel comportamento dell’appellante,
che deve dunque venire prosciolta.
Le
AP PC 2 e PC 3, con allegato del 30 gennaio 2017, hanno negato sussistere una
violazione del principio accusatorio: la fattispecie su cui si è fondata la
giudice è la stessa indicata nell’atto d’accusa. D’altronde l’iter processuale,
che ha chiamato in causa ben due volte la CRP, ha permesso di chiarire
esattamente quali fossero le imputazioni ed i comportamenti contestati alla
prevenuta.
Sui
fatti, le AP hanno in primo luogo rilevato come il contatto tra lo pneumatico
dell’automobile e la vittima sia stato provato dalle tracce rinvenute sul
cerchione. I referti medici, poi, riferiscono chiaramente di un sormontamento
del corpo di PC 1 da parte del veicolo.
Con
riferimento alle omissioni ascritte a AP 1, l’insieme delle circostanze avrebbe
imposto all’imputata una guida particolarmente prudente e un’attenzione
accresciuta considerato che il manto stradale era dissestato, che la strada
subiva un restringimento a causa del muretto e che i due ciclisti procedevano
“ruota a ruota”. Il principio dell’affidamento non sgrava l’imputata dalle sue
colpe: se ella avesse guidato prestando l’attenzione accresciuta che le
circostanze esigevano, non avrebbe sorpassato i due ciclisti in un punto
pericoloso e non si sarebbe trovata nell’impossibilità oggettiva di scansare il
corpo del signor PC 1. Un’eventuale (da loro contestata) concolpa del ciclista
non è tale da interrompere il nesso causale adeguato. Il fatto che, circolando
ruota a ruota su una strada dissestata e disseminata di buche, potesse portare
uno dei ciclisti a cadere non è un fatto straordinario e imprevedibile.
Gli
AP PC 5 e PC 4, dal canto loro, hanno, alla stregua delle altre parti,
postulato la reiezione dell’eccezione di violazione del principio accusatorio.
Anche per loro il fatto che la CRP abbia indicato esattamente nella sua
decisione del 12 febbraio 2016 quali fossero le negligenze da ascrivere
all’imputata rende impensabile che ella non sapesse quale fosse l’oggetto del
procedere.
Nel
merito, anche dal loro punto di vista il comportamento imprevidente
dell’imputata è tale da rendere corretta la condanna sancita in prima sede:
ella ha infranto il principio generale di prudenza deducibile dall’art. 26
LCStr, non avendo debitamente tenuto conto delle circostanze che imponevano una
rinuncia al sorpasso in quel tratto di strada. A prescindere da questo, anche
se il superamento fosse stato fattibile, la distanza di 155 cm non sarebbe
stata adeguata. Tra l’altro, a questo proposito, gli AP rilevano come il
sorpasso, in realtà, sia stato effettuato a una distanza di 99 cm, non di 155
cm.
Infine,
l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato è, anche per i
genitori della vittima, assodato.
Eccezione
di violazione del principio accusatorio
3. Nell’atto d’accusa
del 15 aprile 2015 - ripreso tale e quale nel dispositivo n. 1 della sentenza
impugnata - le negligenze addebitate alla signora AP1 sono state definite,
laconicamente, come “per un’imprevidenza colpevole”. Questa locuzione,
generica e sintetica, non consente di definire sufficientemente gli addebiti
mossi alla conducente, sicché avrebbe dovuto essere accompagnata da una
descrizione precisa delle negligenze rimproveratele e considerate causa (o
concausa) del decesso della vittima.
In
effetti, il principio accusatorio (art. 9 CPP, art. 29 cpv. 2, art. 32 cpv. 2
Cost. e art. 6 n. 3 lett. a CEDU) impone, tra le varie cose, che il testo
dell’atto d’accusa sia allestito in maniera tale da consentire all'imputato di
conoscere con la necessaria precisione, quali fatti gli sono rimproverati e a
quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente
far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19
consid. 2a pag. 21). In particolare, esso deve quindi contenere un’indicazione,
succinta ma precisa, dei fatti contestati all’imputato, con la specificazione
di dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (art. 325 cpv. 1
CPP; STF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015,6B_779/2014 dell’11 dicembre 2014,
consid 1.1;6B_127/2014 del 23 settembre 2014, consid. 6.2; sentenza CARP
17.2015.72 del 26 ottobre 2015, consid. 2).
Nella
fattispecie, questi criteri minimi non sono stati rispettati.
In
simili circostanze, non potendo la lacuna essere sanata e l’accusa circoscritta
in maniera sufficiente, facendo capo ad altri atti di causa, si imporrebbe un
annullamento della sentenza in disamina ed un rinvio al Procuratore pubblico
per la completazione ai sensi di legge dell’atto d’accusa. Tuttavia, vi si
rinuncia, tenuto conto dell’esito della presente causa.
Investimento
del ciclista da parte dell’imputata
4. Come visto,
l’appellante non ha rimesso in discussione tutti i fatti, ma si è limitata a
puntuali eccezioni.
La prima contestazione, in
merito all’accertamento dei fatti è che non è stato a suo avviso dimostrato che
vi sia stato un investimento con sormontamento, anche solo parziale, del
ciclista da parte dell’automobile da lei guidata. In effetti, a suo dire, sulla
carrozzeria non sono state riscontrate tracce di contatto tra la bicicletta e
la Mercedes.
5. L’obiezione non può
essere accolta.
E’ vero che gli
unici segni rinvenuti sull’automobile della prevenuta riconducibili ad un
possibile impatto con la vittima sono costituiti da “una traccia di contatto
con profilo tipo puntinato” rinvenuta sul cerchione anteriore destro, il
cui disegno generale è compatibile con la trama del tessuto della maglia da
ciclista indossata dalla vittima (AI 31, foto n. 6 e 7). Vero è pure che il
prelievo effettuato su tale impronta sottoposto ad esame biologico del DNA non
ha permesso di estrarre nessun profilo DNA atto al confronto.
Ciononostante,
questo accertamento oggettivo costituisce un importante indizio, considerato
che il segno compatibile con la maglia è stato rinvenuto proprio su quella
ruota che, per posizione, avrebbe potuto entrare in contatto con il ciclista.
Inoltre,
sulla maglietta di PC 1, proprio sul fianco destro, sono state riscontrate
delle macchie di colore nero che gli esperti della polizia scientifica hanno
ritenuto essere il risultato di un contatto con una superficie nerastra “verosimilmente
la polvere presente sul cerchione della ruota destra anteriore della vettura di
AP 1” (AI 31, foto n. 15). La traccia, esaminata dagli inquirenti, non ha evidenziato
elementi concordanti con il profilo del battistrada, della spalla e del fianco
esterno del copertone della ruota anteriore dell’auto dell’imputata. Tuttavia,
si trova in corrispondenza della parte del corpo dove vi sono i più evidenti
ematomi (AI 31, foto n. 16).
Anche
questo, seppur da solo non determinante, costituisce un indizio a favore della
tesi del sormontamento. Anche perché non si vede in quale altro modo una
macchia del genere si sia potuta produrre, se non come ipotizzato dagli agenti
della scientifica.
6. La relazione medico
legale sugli accertamenti autoptici eseguiti sulla salma di PC 1 del 19 giugno
2012 (AI 10), stabilisce, fatto incontestato, che la causa del decesso è
riconducibile ad un “politraumatismo scheletrico-viscerale comportante gravi
lesioni della gabbia toracica e del parenchima polmonare che hanno determinato
uno shock emorragico e una insufficienza polmonare acuta. Inoltre la lesione
vertebrale ha verosimilmente causato i danni del sistema nervoso centrale con
aggravamento del quadro clinico.” (AI 10, pag. 12).
I
medici hanno poi aggiunto che:
“per quanto riguarda la dinamica dei fatti, possiamo
affermare che l’entità delle lesioni viscerali riportate, soprattutto la
frattura vertebrale e le molteplici fratture costali, oltre alle escoriazioni
figurate al dorso, sono indicative di un impatto ad elevata energia contro
l’emitorace sinistro dell’uomo.
In base ai
dati circostanziali disponibili appare dunque altamente probabile che
l’autovettura abbia impattato contro il torace dell’uomo; in particolare appare
verosimile che le lesioni siano state prodotte da un sormontamento parziale del
torace dell’uomo (localizzato all’emitorace sinistro) da parte
dell’autovettura.
Nel caso in
esame non è però possibile stabilire quali siano le lesioni direttamente ed
esclusivamente dovute alla caduta e quali invece quelle derivanti da un
eventuale successivo evento lesivo. Infatti, potenzialmente, la caduta stessa
poteva determinare le lesioni costali”. (AI 10, pag. 12 seg.).
Pur
non essendo conclusiva, anche la relazione medica costituisce un indizio di
rilievo a carico dell’imputata.
7. Il compagno di
gita della vittima, __________, che si trovava in sella alla bicicletta con la
ruota posteriore della quale PC 1 è entrato in contatto prima di cadere, ha
dichiarato esplicitamente di aver visto l’automobile urtare il corpo
dell’amico:
“Dichiaro che nel momento di voltarmi vedevo che PC 1
cadeva a terra sul suo fianco sinistro in mezzo alle due carreggiate.
Io rimanevo
voltato indietro e vedevo che una vettura che sopraggiungeva andava a collidere
contro il corpo del mio amico.
(…) D2: ha
visto chiaramente l’urto tra la vettura ed il corpo di PC 1?
R2: si l’ho
visto.
D3: In che
maniera è avvenuto l’urto?
R3: Ho visto
che la vettura andava a collidere con la sua parte anteriore destra contro il
corpo di PC 1. In seguito il corpo di PC 1 andava a finire sul lato destro
della carreggiata, rispetto al nostro senso di marcia.
D4: E’ sicuro
di aver visto che la vettura che seguiva ha colliso contro il corpo del suo
amico PC 1?
R4: Si,
ripeto di aver visto che la vettura che seguiva ha colliso contro il corpo.
(…) D10:
L’agente interrogante mi fa prendere atto che al PS dell’Ospedale Civico di
Lugano dichiaravo di non essere sicuro della collisione tra la vettura e la
macchina, mentre durante il verbale d’interrogatorio ha dichiarato di essere
certo del contrario. Cosa ha da dire in merito?
R10: Sul
posto dell’incidente io dicevo alla conducente della vettura che l’aveva
toccato. Da parte sua lei diceva che non vi era stata una collisione. A questo
punto io iniziavo a dubitare della mia versione, pur convinto e sicuro che fra
i due una collisione vi è stata.” (PG del 16 giugno 2012, AI 27, pag. 2 seg. e
pag. 5).
Queste
dichiarazioni sono state confermate anche di fronte al Procuratore pubblico il
24 maggio 2013 (AI 80):
“Ad un certo punto ho sentito la ruota di PC 1 toccare
la mia ruota posteriore, se non sbaglio ho sentito due colpi. Mi sono girato
sulla sinistra per vedere cosa fosse successo e ho visto PC 1 cadere a terra
sul suo lato sinistro, al centro della carreggiata. La bici era vicino a lui
perché le scarpe si trovavano ancora nei pedalini. Fino a quel momento non mi
sono spaventato perché mi sembrava fosse una caduta normale; può succedere di
perdere l’equilibrio e cadere senonché subito dietro arrivava un’auto; non
ricordo né la marca né il tipo di autovettura, ma ho visto che l’auto colpiva PC
1 che già si trovava a terra con la sua bicicletta.
(…)
L’autovettura lo ha colpito con la parte anteriore destra. L’auto si trovava
abbastanza sulla sinistra e lo ha preso con il suo angolo destro e meglio nel
punto in cui si trova il fanale. Ho visto bene che l’auto ha colpito
all’altezza della spalla sinistra di PC 1; di più non so dire perché gli eventi
sono accaduti in una frazione di secondo. Ho visto comunque il corpo di PC 1
che dalla sua posizione a terra veniva rimbalzato sulla sua destra facendo il
giro in pratica di 180 gradi.
Mi viene
chiesto se l’autovettura ha sormontato il corpo di PC 1 o meno e io rispondo di
no. Ho visto che dopo il colpo il corpo è rimbalzato facendo un giro su se
stesso.” (MP 24 maggio 2013, AI 80 pag. 4).
Le
deposizioni, perentorie ed inequivocabili, sono credibili e sono confermate,
oltre che dalla tipologia delle lesioni, dalla posizione finale del corpo della
vittima, che è stata risbattuta sul lato destro della carreggiata (AI 125, foto
1 segg.).
8. Per tutto quanto
precede, si può qui accertare che l’automobile ha urtato il corpo di PC 1,
subito dopo che questi è caduto a terra, scaraventandolo dal centro verso il
lato destro della corsia, di marcia dei protagonisti.
Non
dimostrato è, invece, che vi sia stato un sormontamento nel vero senso della
parola. Sormontamento che, d’altro canto, nemmeno è stato considerato dal primo
giudice, che si è limitato a parlare di una “collisione tra l’auto e il
ciclista”.
Un
sormontamento parziale - che coincide piuttosto con uno schiacciamento parziale
del corpo con la ruota o la parte anteriore dell’automobile, sino al momento in
cui l’impatto orizzontale ha prevalso ed ha comportato lo spostamento del corpo
verso la posizione finale - tuttavia, è del tutto compatibile con l’urto qui
accertato.
Circostanze del
sorpasso e dovere di prudenza
9. Per la difesa (e per
il Procuratore pubblico), assodato che i limiti delle distanze previste dalla
giurisprudenza per il sorpasso di una bicicletta da parte di un’automobile sono
stati rispettati, tenuto conto che i due ciclisti procedevano a velocità
regolare e non avevano dato adito a dubbi circa la padronanza del veicolo e
della strada, la manovra attuata dalla signora AP 1 non ha infranto i suoi
doveri di prudenza e, tanto meno, le regole della circolazione.
Prima
di valutare l’esistenza o meno di una negligenza colpevole, è opportuno
approfondire le circostanze fattuali nelle quali il sorpasso è avvenuto.
10. Pur non essendo stata ordinata
- incomprensibilmente, vista la natura delle contestazioni e la gravità del
caso - alcuna perizia giudiziaria sulla dinamica dell’incidente, grazie alla
quale si sarebbe potuto disporre di dati oggettivi rilevanti per l’esame della
fattispecie, si può dare per assodato, poiché sostanzialmente non contestato da
nessuna delle parti, che:
·
i due ciclisti procedevano ruota a ruota ad una velocità di circa
25 km/h;
·
la loro andatura era stata, fino al momento della caduta,
regolare, fluida e senza deviazioni improvvise;
·
nel punto in cui è avvenuto l’incidente, la strada si restringe a
causa di un muretto a confine con la stessa: era larga 5.80 m prima del muretto
e 5.35 m dall’inizio dello stesso (AI 31, foto 1-4 e 15; all’AI 109, che
riporta le misure rilevate il giorno dell’incidente, si parla di 6.45 m e 5.43
m);
·
la strada al momento dell’infortunio, in quel tratto, era
dissestata (“molto dissestata” a detta del teste __________, MP del 24
maggio 2013, AI 80, pag. 4), nel senso che il fondo asfaltato era reso
irregolare dai numerosi rappezzi, come evidente dalle fotografie di cui all’AI
31 e dall’annotazione: “Su questo tratto di strada erano in corso dei lavori
di asfaltatura e la carreggiata risultava dissestata” (AI 31, commento a
foto n. 1);
·
la distanza tra il lato destro (specchietto) dell’auto e il
ciclista era di 1.65 m, se si considera la larghezza della strada di 5.43 m (AI
109), rispettivamente di 1.57 m (AI 121) se si considera che l’imputata ha
sostenuto che la distanza tra il ciglio sinistro della strada e il suo veicolo
era di 1 m (cfr. calcoli effettuati nella sentenza impugnata, consid. 15.5.,
pag. 14);
·
le biciclette circolavano ad una distanza di circa 55 cm dal
muretto (misurata dal telaio, AI 125 foto n. 8);
·
PC 1 è caduto a terra finendo con il corpo a ridosso della linea
divisoria tra le due corsie e l’ha invasa parzialmente con la parte dal torace
in su (AI 125, foto n. 9-13);
·
l’automobile dell’imputata era larga 1.97 m (AI 109), specchietti
laterali compresi; il manubrio della bicicletta 45/46 cm (AI 125, foto 8; AI
109).
Oltre
a ciò si può qui accertare che, dalle fotografie dell’AI 109, il fondo stradale
era, sì, irregolare, ma non vi erano buche nel punto in cui è stato effettuato
il sorpasso, solamente delle pezze di catrame. Inoltre, prima del muretto,
sulla corsia percorsa dai protagonisti, l’asfalto era in buono stato (AI 109,
foto 1).
11. A bocce ferme, con il
senno di poi, è evidente che la manovra di sorpasso, a fronte di una caduta
come quella verificatasi, non andava effettuata poiché nel rovinare a terra, la
vittima si è spostata a tal punto sulla sua sinistra, da non lasciare spazio a
sufficienza all’automobile, che non ha potuto evitare l’investimento.
La valutazione
delle condizioni nelle quali la manovra è avvenuta, non deve tuttavia essere
viziata da questa costatazione, poiché questo costituirebbe un hindsight bias
che arrischierebbe di falsare la bontà del giudizio.
Per
l’esame delle circostanze concrete e la sussunzione, occorre partire dalle
norme base e dalla relativa giurisprudenza.
12.1. In base al principio
dell'affidamento, dedotto dall'art. 26 LCStr, nella
circolazione ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può,
a sua volta, confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella
misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (art. 26 cpv. 2 LCStr; DTF 124 IV 81 consid. 2b; 122 IV 133 consid. 2a; STF 6B_388/2009 del 22 ottobre 2009 consid.
3.4.1,). In quest’ultima evenienza, infatti, è richiesta particolare prudenza
(art. 26 cpv. 2 LCStr)
12.2. Per potersi conformare
ai suoi doveri di prudenza il conducente deve costantemente padroneggiare il
veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr).
Il grado di attenzione che si pretende dai conducenti va valutato
tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della densità del
traffico, della configurazione del luogo, dell'orario, della visibilità e di
tutte le fonti di pericolo prevedibili (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009
consid. 3.2;6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.5.1; DTF 122 IV 225
consid. 2; 116 IV 230 consid. 2; 103 IV 101 consid. 2b). A dipendenza delle
circostanze, può essere preteso un grado accresciuto di attenzione e di
padronanza del veicolo, ad esempio, da un conducente inesperto, nelle ore di
punta, in prossimità di una fermata di un bus, quando sulla carreggiata vengono
effettuati dei lavori, quando le condizioni della circolazione non sono chiare
o sono complicate oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996., ad art. 31 LCStr,
n. 2.4).
Il conducente deve, poi, prendere in considerazione la possibilità
che una situazione diventi pericolosa, segnatamente quando si scorgono bambini
o anziani (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4.2), oppure quando
vi sono altri elementi o segnali indicatori della possibilità che sussista un
rischio di incidente (quali la morfologia della strada, situazioni climatiche,
visibilità ridotta, comportamenti atipici da parte di altri utenti della
strada, segnalazioni ufficiali o da parte di terzi, eccetera).
12.3. A norma dell’art. 34
cpv. 4 LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti
gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare
affiancato o dietro un altro. Per l’art. 7 cpv. 2 ONC, il conducente deve
tenere una distanza sufficiente dal margine destro della carreggiata,
specialmente se circola velocemente, di notte o nelle curve.
L’obbligo di mantenere una distanza sufficiente vale nei confronti
di tutti gli utenti della strada, che si tratti di veicoli dotati di motore o
veicoli che ne siano sprovvisti, e in particolar modo nei confronti dei pedoni,
non solo in caso di incrocio o sorpasso, bensì in ogni situazione di passaggio
ravvicinato (STF 6S.366/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 2.3).
12.4. Giusta l’art. 35 cpv. 2
LCStr, è consentito fare un sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di
strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che
giungono in senso inverso.
L’art. 35 cpv. 3 LCStr
stabilisce che chi sorpassa deve avere particolare riguardo agli altri utenti
della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare. Questo implica, tra
le altre cose, che, prima della manovra, venga mantenuta una distanza sufficiente
dal mezzo da superare, che durante la manovra si mantenga una distanza laterale
sufficiente da esso e che anche al momento del rientro si lasci sufficiente
spazio.
Per
la giurisprudenza, per determinare se lo spazio laterale è adeguato, bisogna
considerare la velocità raggiunta con la manovra di sorpasso, così come le
altre circostanze concrete, quali le condizioni della strada o di visibilità,
oppure anche il tipo di utente della strada da superare, rispettivamente il suo
comportamento, riconoscibile o prevedibile (STF 6B_576/2007 del 22 gennaio 2008
consid. 4.2).
Sorpassare
dei ciclisti ad una distanza inadeguata può metterne seriamente in pericolo la
sicurezza, poiché potrebbe venirne compromessa la stabilità e potrebbero cadere
(ibidem). In questo senso, la giurisprudenza richiede un’attenzione maggiorata
da parte del conducente che vuole superare quando il ciclista (ad esempio,
perché ubriaco) ha un’andatura basculante (ibidem e DTF 81 IV 85 consid. 4). In
questa situazione, l’automobilista deve concedere una distanza sufficiente per
consentire al ciclista di proseguire il suo viaggio senza mettere in pericolo
sé stesso o altri (DTF 86 IV 107 consid. 3).
In
letteratura è richiesta una distanza tra l’auto e la bicicletta superiore al
metro (STF 6B_576/2007 del 22 gennaio 2008 consid. 4.2, e rinvii. Tra di essi
vi è quello alla letteratura germanica, che parla di uno spazio di 1.5 - 2 m).
Nella
DTF 81 IV 88 è stato stabilito che una distanza di 60 cm tra lo specchietto
laterale dell’automobile e il ciclista, rispettivamente di 90 cm tra lo
specchietto e la ruota della bicicletta, può essere considerata sufficiente per
un sorpasso a 30/40 km/h su strada dritta, quando non sussistono segnali che
inducano a dover prevedere una deviazione del ciclista verso sinistra (DTF 86
IV 107 consid 4). Questo spazio deve essere raddoppiato a fronte di un ciclista
ebbro (DTF 81 IV 85 consid. 4).
Il
rispetto di questa distanza permette di poter contare su uno spazio tale da
costituire una buona “zona cuscinetto”, che consente al ciclista di cambiare
repentinamente traiettoria per evitare un ostacolo e poi rientrare sulla sua
linea di marcia, senza conseguenze.
A
titolo indicativo, si ricorda che nei Paesi a noi vicini vale di norma una
distanza minima di 1.5 m (in Italia tale distanza sta per essere inserita nel
Codice della Strada, art. 148, sulla scorta di un decreto legislativo in
discussione alle Camere: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/47607.pdf
).
13. Nel caso concreto, la
distanza tra l’automobile e il ciclista era, come detto, di almeno 1.57 m,
quindi, di principio, sufficiente e adeguata secondo i dettami della
giurisprudenza.
Dalle
immagini in atti (AI 125) si può tuttavia rilevare come la bicicletta distesa a
terra ed il corpo del ciclista ancora in sella (sagoma) occupino, da soli, uno
spazio di 176 cm (la bicicletta è alta 106 cm, foto 14, e la parte del busto
sporgente è di 70 cm, foto 13). Ne deriva che a fronte di una caduta al suolo -
anche solo ipotizzata senza spostamento laterale verso sinistra della
bicicletta (quasi impossibile da realizzarsi) - lo spazio ritenuto idoneo dalla
giurisprudenza non consentirebbe (e non ha qui consentito) di scongiurare del
tutto un incidente, perché inferiore di 20 cm a quello complessivamente occupato
a terra dal ciclista ed il suo mezzo.
Si
potrebbe così pensare che la regola del TF citata in precedenza, possa essere
considerata valida solo se non si deve tenere in considerazione che il ciclista
possa con alta verosimiglianza cadere.
14. Da approfondire è
quindi se, viste le circostanze specifiche, l’imputata, nell’accingersi a
superare PC 1, avrebbe dovuto tenere in considerazione un rischio accresciuto
di una perdita d’equilibrio con conseguente caduta al suolo o, almeno,
deviazione importante e radicale della traiettoria.
Prima
dell’incidente AP 1 si era trovata, su una strada stretta, dietro a due
ciclisti che, a loro volta, in base agli accertamenti effettuati grazie
all’inchiesta penale, si muovevano “ruota a ruota” in sella alla loro
bicicletta da corsa a una velocità di 25 km/h.
Evidentemente,
così facendo, i due uomini stavano infrangendo crassamente le norme della
circolazione (art. 34 cpv. 4 LCStr). Malauguratamente, nonostante la sua
pericolosità, circolare “a ruota” è una pratica piuttosto comune tra ciclisti,
poiché consente loro di risparmiare energie ed aumentare la velocità di
crociera. Se, però, in gara - in una situazione, quindi, dove i partecipanti
sono tutelati dal blocco del traffico e dal dispositivo di sicurezza - ciò è
eccezionalmente consentito, su strade normali la sua frequenza non rende questa
prassi lecita né meno rischiosa.
In
effetti, muoversi su una strada trafficata, con le ruote delle biciclette quasi
attaccate una all’altra, comporta il rischio che il ciclista dietro finisca per
toccare inavvertitamente la ruota di quello davanti e possa, quindi, perdere
l’equilibrio e cadere a terra. Il rischio è aumentato dal fatto che chi si
trova dietro ha una visuale molto limitata, pressoché nulla, poiché ostacolata
dal ciclista che lo precede. Per lui non è dunque possibile prevedere sempre i
cambiamenti di direzione e pertanto dipende spesso dalla comunicazione
tempestiva da parte di chi guida il gruppo. Comunicazione che avviene secondo
schemi consolidati tra ciclisti.
Evidentemente,
con il progressivo aumento dello spazio lasciato tra chi precede e chi segue,
il rischio diminuisce in proporzione.
15. Detto ciò, pretendere
che in circostanze come quelle in cui si è trovata la prevenuta si potesse e
dovesse tenere in considerazione un elevato rischio di totale perdita di
controllo del mezzo o di caduta al suolo da parte di uno dei due ciclisti,
sarebbe eccessivo e risulta essere improponibile.
In
effetti, in casu, non vi erano, per l’appellante, fondati motivi per ipotizzare
una situazione di pericolo accresciuto.
In
primo luogo, va rilevato che non è dimostrato che l’appellante si fosse resa
conto, o potesse rendersi conto, della reale distanza tra la ruota posteriore
di __________ e quella anteriore di PC 1. Anzi, con ogni verosimiglianza tale
fatale contiguità avrebbe potuto essere notata solo al momento del passaggio
accanto ai due uomini. Posizione che, tuttavia, per la signora AP1, non ha mai
potuto essere raggiunta, considerato che la vittima le è caduta davanti.
Ne
deriva che è accertato che AP 1 non ha visto che i due ciclisti procedevano
“ruota a ruota”.
Oltre
a ciò bisogna tenere conto che:
·
indubbiamente l’automobile è rimasta pochi istanti dietro ai due
ciclisti sicché l’imputata ha potuto notarne il comportamento solo per un breve
lasso di tempo;
·
in quei frangenti, come in precedenza, __________ e PC 1 non
avevano palesato alcun tipo di difficoltà nel padroneggiare i loro velocipedi,
avendo sino a quel punto circolato in maniera normale, fluida, senza
cambiamenti di direzione particolari;
·
entrambi i ciclisti erano debitamente equipaggiati e vestiti e
nulla poteva indurre a pensare che fossero dei principianti, o che non fossero
allenati e in grado di circolare come stavano facendo;
·
la situazione dell’asfalto, in quella tratta, era
insoddisfacente, ma non grave al punto da poter far cadere un ciclista. Di
grosse buche, come accennato, sulle foto non se ne vedono;
·
la strada era, in quel punto, diritta e la rientranza dovuta al
muretto, di circa 50 cm, poteva essere gestita in maniera scorrevole senza
problemi dai due ciclisti, senza necessità di brusche manovre, che tra l’altro
non risultano essere state effettuate.
In
simili circostanze, con la corsia di contromano libera come nella fattispecie, non
vi erano elementi da cui l’appellante doveva dedurre che il sorpasso non poteva
essere effettuato, se non a condizione, ovviamente, di rispettare la distanza
minima di 1 metro e 50 cm.
Non
essendovi stati elementi che potevano indurre a considerare un rischio
accresciuto di caduta, non è possibile immaginare un obbligo di rispetto di una
distanza laterale maggiorata, quale ad esempio quella corrispondente allo
spazio occupato dal corpo del ciclista e la sua bicicletta (superiore a 1 metro
e 76 e quindi, verosimilmente, tenuto conto dello spostamento, vicina ai 2
metri). Di riflesso, neppure si poteva imporre alla prevenuta di attendere sino
a quando la carreggiata sarebbe stata più larga, poiché già dove ha iniziato la
manovra erano date le condizioni per poterla portare a compimento nel pieno
rispetto delle norme legali.
Sostenere
il contrario, risulterebbe estremamente rigoroso e costituirebbe, in pratica,
la formalizzazione quasi totale di un divieto di sorpasso di ciclisti su strade
come quella in questione.
Di
conseguenza si può qui accertare che la signora AP 1 ha rispettato i suoi
doveri di diligenza e le norme della circolazione stradale.
16. L'art.
117 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chi, per negligenza, cagiona la morte di una persona.
Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP commette un crimine o un delitto per
negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è
colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo
le circostanze e le sue condizioni personali.
La punibilità per omicidio colposo presuppone, dunque, una
violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un
comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei
fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue
capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i
limiti del rischio ammissibile (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134
IV 255 consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.2; 129 IV 119 consid. 2.1; 129 IV 282
consid. 2.1; 127 IV 34 consid. 2a; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13
consid. 7a/bb; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 12 CP, n. 29). Per determinare precisamente
quali siano i doveri imposti dalla prudenza occorre riferirsi alle disposizioni
emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56
consid. 2.1; DTF 134 IV 255 consid. 4.2.3; DTF 130 IV 10 consid. 3.3; DTF 129
IV 119 consid. 2.1), a cominciare dalle norme sulla circolazione stradale (STF
6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.3;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003
consid. 3.1; DTF 122 IV 133 consid. 2a; 122 IV 225 consid. 2a; Trechsel, op.
cit., ad art. 12 CP, n. 30).
Stante
quanto accertato in precedenza, a AP 1 non può essere rimproverata alcuna
imprevidenza colpevole. Pertanto, l’appello deve essere accolto e l’imputata
prosciolta dall’accusa.
Pretese
degli accusatori privati
17. Tecnicamente,
l’imputato ha impugnato tutta la sentenza di primo grado ed il decreto 13
ottobre 2016 (doc. CARP III). Tuttavia, né il rinvio al foro civile degli
accusatori privati, né la confisca e la distruzione degli effetti personali
della vittima sono stati contestati con eccezioni specifiche.
Il decreto 13
ottobre 2016 è stato impugnato con la richiesta di annullamento della condanna
al pagamento dell’indennizzo sulla base dell’auspicato proscioglimento. In
merito alle prestazioni fatturate ed a quelle riconosciute non sono invece
state sollevate contestazioni particolari.
Il
decreto del 12 ottobre 2016, relativo alla tassazione della nota d’onorario
dell’avv. __________, non è stato impugnato.
18. A
futura memoria si rileva come le modalità adottate dalla giudice della Pretura
penale per statuire sulle indennità a favore degli AP, sulle quali si è
pronunciata con separato decreto, sono errate. In effetti, in applicazione
dell’art. 81 cpv. 4 CPP, il dispositivo della decisione di merito deve
contenere, tra le altre cose, anche le decisioni circa le indennità ex art. 433
CPP. Le relative pretese devono essere sottoposte al tribunale prima della fine
del dibattimento. A tal fine il giudice ha l’obbligo di rendere attenti gli
accusatori privati del loro diritto, se ne sono dati i presupposti, di ottenere
un’indennità e del loro obbligo di quantificare le pretese (STF 6B_965/2013 del
3 dicembre 2013).
Prevedere
una procedura separata su tali aspetti, come avvenuto nella fattispecie, non è
corretto.
Ciononostante,
a titolo eccezionale, si prescinde da un rinvio per sanare l’errore, potendosi
la problematica risolvere con il presente giudizio.
19. Stante
il proscioglimento della signora AP 1, le istanze di indennizzo degli
accusatori privati devono essere respinte ed il decreto 13 ottobre 2016 della
giudice della Pretura penale va annullato. Anche su questo punto, dunque,
l’appello è accolto.
20. La
nota del patrocinatore d’ufficio di PC 3 deve essere tassata in considerazione
del fatto che egli ha nel contempo patrocinato anche la sorella, non al
beneficio del gratuito patrocinio.
Sino
alla data del decreto, 12 ottobre 2016, le prestazioni complessive riconosciute
dalla Pretura penale per il patrocinio delle sorelle PC 2 e PC 3 sono state di
fr. 16'231.30.
Per
la procedura d’appello in quanto tale, a partire dal 23 novembre 2016, sono
state fatturate 18.67 ore, a fr. 180.- l’una, che corrispondono a, arrotondati,
fr. 3'360.00. Vista la mole di lavoro, l’importo appare adeguato e può essere
integralmente approvato. Ad esso vanno aggiunti fr. 336.- di spese (10%
forfetario) e l’IVA di fr. 295.70, per complessivi fr. 3'991.70. La metà di
esso viene tassata come nota d’onorario in qualità di patrocinatore d’ufficio,
mentre l’altra metà resta a carico di PC 2.
Indennità
ex art. 429 CPP
21. Con
la motivazione d’appello, AP 1 ha introdotto anche un’istanza volta al
riconoscimento di un’indennità per ingiusto procedimento, ex art. 429 CPP,
quantificata in fr. 27'332.65, di cui fr. 25'035.- di onorario (71.53 ore e a
fr. 350.- / h), fr. 273.- di spese e fr. 2'024.- di IVA.
22. Giusta l’art. 429 cpv.
1 CPP l’imputato, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento
nei suoi confronti è abbandonato, ha diritto a un’indennità per le spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett.
a) e a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei
suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà
(lett. c).
Sui presupposti per
l’applicazione dell’art. 429 CPP e sui principi che reggono la quantificazione
dell’indennità, si rinvia a quanto indicato a più riprese da questa Corte, in
particolare alle sentenze CARP 17.2013.161 del 28 marzo 2014 e 17.2013.46 del 9
dicembre 2013.
Questa
Corte, in applicazione del principio della dipendenza della rimunerazione dalla
complessità della fattispecie, ritiene che la tariffa qui applicabile sia
quella per i casi semplici di fr. 280.- orari.
Nel
complesso, tenuto conto soprattutto del numero di telefonate e dell’intensa
corrispondenza, il dispendio orario indicato viene ridimensionato in 68 ore.
L’onorario
è dunque quantificato in fr. 19'040.-, cui si sommano le spese di fr. 273.- e l’IVA
di fr. 1'545.05. Di conseguenza, a AP1 è riconosciuta un’indennità per ingiusto
procedimento di fr. 20'858.05.
Sulle spese
23. Gli oneri processuali di
prima sede e del presente gravame seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP)
e vanno, pertanto, caricati allo Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 9, 10, 77, 80, 81, 84, 182 e
segg., 325, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 406, 433 e 429 CPP;
12, 34, 42, 47, 48
lett. e, 117 CP;
26, 31, 32, 34, 35
LCStr
3, 4, 7 ONC
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 426 e 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è accolto.
Di conseguenza, ricordato che il dispositivo n. 6 della sentenza
impugnata è passato in giudicato:
2.1. AP 1 è prosciolta
dall’accusa di omicidio colposo.
2.2. La
tassa di giustizia e le spese della procedura di primo grado sono poste a
carico dello Stato.
3. Il
decreto 13 ottobre 2016 della Pretura penale (inc. 82.2015.1) è annullato e le
istanze di indennizzo delle accusatrici private PC 2 e PC 3 sono respinte.
4. A
AP 1 è riconosciuta un’indennità per ingiusto procedimento (art. 429 CPP)
di fr. 20'858.05.
5. Sono ordinate la
confisca e la distruzione di una canottiera, un paio di pantaloncini, un paio
di mutande, un paio di scarpe, un paio di calze e due caschi (oggetti tutti
repertati presso la Polizia scientifica sotto il numero 2010-977).
6. La
nota professionale 30 gennaio 2017 dell’avvocato __________ concernente le
prestazioni fornite per la procedura d’appello a favore di PC 3 è approvata
per:
- onorario fr. 1'680.00
- spese fr.
168.00
- IVA (8%) fr.
147.85
Totale fr. 1'995.85
e posta a carico
dello Stato.
6.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla
notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
6.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del
patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della
Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando
l’originale del presente dispositivo.
6.3. In caso di ritorno a miglior fortuna, PC 3 sarà chiamata a rimborsare
allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la
procedura d’appello, art. 135 cpv. 4 CPP.
7. Gli oneri
processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico dello Stato.
8. Intimazione a:
9. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.