17.2016.194
Appello dell’accusatore privato respinto. Proscioglimento dell’imputato per lesioni semplici confermato. Legittima difesa esimente. Indennizzo dell’accusatore privato a favore dell’imputato per le spe
20 febbraio 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.194
17.2017.57+58+62
Locarno
20 febbraio 2017/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 4 agosto 2016 da
AP 1
rappr. dall’avv. DI 1
contro la sentenza emanata il
13 luglio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta
intimata il 13 ottobre 2016) nei confronti di
IM 1
rappr. dall’avv. DI 2
richiamata la dichiarazione di appello 27 ottobre 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto:
A. Il procedimento
penale nei confronti di IM 1 è stato avviato a seguito della denuncia sporta,
il 20 gennaio 2015, da AP 1 che, presentatisi in polizia, ha sostenuto di
essere stata, un paio di giorni prima, picchiata dal marito.
Sulle dichiarazioni da lei rese
agli inquirenti, si richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il
consid. 2 della sentenza impugnata:
“ alla polizia AP 1 ha indicato come
in passato l’imputato l’avrebbe picchiata e minacciata diverse volte, motivo
anche per il quale sarebbe andata e ritornata più volte dalla Romania, suo
paese d’origine; il 2 gennaio 2015 l’accusatrice privata si sarebbe infine
decisa a tornare in Ticino per divorziare e risolvere tutti i problemi e
rientrare in seguito in Romania dove nel frattempo aveva lasciato __________,
figlio comune della coppia (AI 2 verbale interrogatorio AP 1 20.1.2015, pagg.
3,4).
Sempre secondo quanto riferito dall’accusatrice
privata, la sera del 18 gennaio 2015 la medesima si trovava nella casa in cui
viveva il marito a Sala Capriasca con la sorella che era venuta a trovarla.
Verso le 20.00 l’accusatrice privata sarebbe uscita dalla stanza in cui
alloggiava per andare a recuperare un cuscino per la sorella nella camera di IM
1. Mentre usciva da quest’ultima camera sarebbe arrivato il marito che
prendendola per la gola le avrebbe detto “che cazzo fai nella mia camera” e in
seguito l’avrebbe sbattuta per tutta la stanza ripetendole che non aveva il
diritto di entrarvi (AI 2 verbale interrogatorio AP 1 20.1.2015, pag. 4).
Mentre la moglie si sarebbe trovata a terra l’imputato l’avrebbe poi presa per
le gambe e trascinata fino in salotto dove prima di lasciarla andare le avrebbe
messo le ginocchia sulla pancia schiacciandola. L’accusatrice privata e la
sorella - che nel frattempo era uscita dalla stanza in cui si trovava poiché
avrebbe sentito le grida di AP 1 - si sarebbero infine rinchiuse a chiave nella
camera della moglie. Il giorno dopo, visti i forti dolori, l’accusatrice
privata si sarebbe decisa a recarsi all’ospedale Civico per farsi visitare (AI
2 verbale interrogatorio AP 1 20.1.2015, pag. 4).” (sentenza impugnata, pagg. 2
e 3).
B. Il
denunciato ha contestato le dichiarazioni dell’allora moglie.
Dapprima egli ha descritto alla
polizia le sue vicissitudini coniugali, sottolineando come il rapporto con la
denunciante - sempre burrascoso - si fosse interrotto nel 2013 e come, soltanto
a gennaio 2014, una volta saputo che lui aveva avviato una procedura di
divorzio, la donna si fosse rifatta viva chiedendogli di rinunciare ai suoi
propositi.
Sempre in applicazione dell’art
84 cpv. 4 CPP, si richiama, sul tema, il consid. 3 della sentenza impugnata:
“ L’imputato, sentito dalla polizia il
22 gennaio 2015, ha riferito che AP 1 non sopportava, poiché gelosa, che lui
avesse dei contatti con la sua ex moglie o che sentisse e vedesse i suoi due
figli avuti da quest’ultima (AI 2 verbale interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag.
3). Egli ha pure indicato che l’accusatrice privata in passato sarebbe più
volte andata e tornata dalla Romania con il figlio __________ a seguito di vari
litigi avvenuti fra le parti; l’8 novembre 2013 AP 1 sarebbe poi partita per la
Romania indicando all’allora ancor marito che non sarebbe più ritornata in
Ticino. Verso metà novembre quest’ultima l’avrebbe tuttavia chiamato dicendogli
di essere a Lugano e chiedendo di poter passare a casa per prendere tutte le
sue cose, richiesta alla quale l’imputato avrebbe acconsentito; dopodiché i due
non si sarebbero più rivisti. Nel marzo del 2014 IM 1 avrebbe quindi iniziato
la procedura di divorzio in Serbia e nel seguente mese di luglio, quando l’accusatrice
privata si sarebbe accorta dell’avvio della procedura di divorzio, questa
avrebbe iniziato a chiamarlo, invano, per cercare di convincerlo a non
divorziare (AI 2 verbale interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag. 5).
Successivamente, poco dopo le festività di capodanno, AP
1 si sarebbe presentata a casa dell’imputato con la sorella; IM 1 avrebbe
quindi accettato di ospitarle poiché le due non avrebbero avuto altro posto
dove andare, ma spiegando che avrebbero dormito in stanze separate e che ognuno
avrebbe svolto la propria vita separatamente. In seguito, una sera, l’imputato
avrebbe trovato un suo cassetto - il quale era stato chiuso a chiave -
completamente distrutto; da lui interpellata l’accusatrice privata gli avrebbe
risposto che al suo interno vi erano anche cose sue. Da quel momento l’imputato
non avrebbe più voluto che AP 1 mettesse piede in camera sua (AI 2 verbale
interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag. 6).
In relazione alla sera dei fatti, IM 1 ha riferito che
mentre si trovava davanti alla televisione avrebbe visto l’accusatrice privata
entrare nuovamente nella sua stanza e si sarebbe quindi subito alzato per
andare a vedere cosa stesse facendo. AP 1, non appena visto l’imputato, avrebbe
preso in mano un cuscino in modo da avere una scusa per giustificare il fatto
di trovarsi nella sua camera (AI 2 verbale interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag.
6). Di fronte al suo rifiuto espresso di uscire dalla stanza, l’imputato
l’avrebbe presa per le mani per accompagnarla all’esterno ma mentre cercava di
tirarla fuori lei si sarebbe lasciata cadere a terra e avrebbe cominciato a
dimenarsi (AI 2 verbale interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag. 6).
Alla domanda dell’agente interrogante a sapere come
giustificasse i lividi riportati dall’allora ancor moglie, l’imputato ha
risposto che, mentre lui la tirava da una parte, lei, cercando di opporsi,
sarebbe andata a sbattere contro i vari mobili presenti nella stanza,
precisando altresì che oltre a tirarla per cercare di farla uscire dalla stanza
non avrebbe usato alcun tipo di violenza nei suoi confronti (AI 2 verbale
interrogatorio IM 1 22.1.2015, pag. 6).” (sentenza impugnata, pagg. 3 e 4).
C. L’inchiesta
- proseguita con l’audizione della sorella della denunciante (AI 6) - si è
conclusa con l’emanazione del DA 1683/2015 del 29 aprile 2015 con cui il
procuratore pubblico ha dichiarato IM 1 autore colpevole di
lesioni
semplici
per
avere, a Sala Capriasca, in data 18 gennaio 2015, intenzionalmente
cagionato un danno al corpo o alla salute del proprio coniuge,
e meglio,
per avere, nell’ambito di un litigio, strattonato per le braccia,
afferrato per le mani e trascinato fuori dalla stanza da letto fino al salotto,
la moglie AP 1 cagionandole contusioni plurime così come certificato nella
lettera di dimissione 19 gennaio 2015 della dr.ssa med. __________ del Pronto
soccorso dell’Ospedale regionale di Lugano, Civico;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 123 cifra 2 cpv. 3 CP; richiamati gli art. 34,
42, 44 e 47 CP;
e
ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da
fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 600.-) sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 100.-
(con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con
una pena detentiva di 1 giorno) e al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
L’AP
è stata rinviata al foro civile.
D.
A seguito dell’opposizione interposta dall’imputato e dopo il pubblico
dibattimento tenutosi i giorni 23 febbraio, 8 marzo e 13 luglio 2016, il
giudice della Pretura penale ha assolto IM 1 a cui sono stati assegnati fr
4.600.- a titolo di indennità ex art 429 cpv 1 lett a CPP. La tassa e le spese
sono state poste a carico dello Stato.
E. AP
1 ha presentato tempestivo annuncio d’appello che ha confermato con
dichiarazione 27 ottobre 2016 in cui ha indicato di contestare l’intera
sentenza (in particolare, l’accertamento e la qualifica giuridica dei fatti
operati dal primo giudice) e chiesto la condanna di IM 1 per il reato di
lesioni semplici così come al DA 29 aprile 2015.
F. Il
PP ha comunicato, telefonicamente, di non essere intenzionato a partecipare al
dibattimento.
G. Con
istanza 10 febbraio 2017 l’imputato ha chiesto che l’avv. DI 2 venga nominato
quale suo difensore d’ufficio dicendosi sprovvisto dei mezzi necessari.
H. In
occasione del pubblico dibattimento di appello, esperito il 13 febbraio 2017,
l’AP ha confermato la sua richiesta cui ha aggiunto quella di essere risarcita
per le spese legali sopportate con un’indennità di fr. 7'698.20.
IM
1 ha, invece, chiesto il proprio proscioglimento, la conferma dell’indennità
assegnatagli in primo grado e un’indennità per le spese di patrocinio sostenute
per il procedimento d’appello di fr. 1'509.75 (fatta salva la richiesta di
nomina dell’avv. DI 2 quale difensore d’ufficio).
accertamento dei
Fatti
1. Il
primo giudice ha, così, valutato il materiale probatorio raccolto:
“ Nella fattispecie risulta chiaro che
le versioni fornite dalle parti sono discordanti, occorre quindi analizzare le
stesse e paragonarle in particolare con quanto dichiarato dalla testimone,
ricordato come quest’ultima sia comunque la sorella dell’accusatrice privata e
le sue dichiarazioni vadano perciò apprezzate con una certa prudenza.
10.1. Al di là delle dichiarazioni rilasciate dalle parti in
merito alla situazione esistente nei mesi precedenti alla sera dei fatti di cui
è qui questione - situazione sulla quale ambo le parti si sono invero espresse
in maniera anche diffusa ma che in definitiva non è da una parte pertinente
alla presente procedura e dall’altra nemmeno verificabile - questa giudice non
può non rilevare come le versioni fornite dall’accusatrice privata e dalla
testimone in merito all’accadimento dei fatti imputati a IM 1 divergano su
elementi essenziali.
In
particolare AP 1 ha riferito che “quando è arrivata mia sorella eravamo tra
il salotto e la camera, era il momento in cui io ero per terra e lui mi
trascinava” (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 6).
Circostanza ribadita poco dopo “quando è arrivata mia sorella io ero già per
terra” (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 7). La teste
per contro ha chiaramente indicato che “raggiunta la stanza di IM 1 vedevo
mia sorella che piangeva seduta sulla sedia e con una mano si toccava la
schiena” (AI 6 verbale interrogatorio __________, 10.02.2015, pag. 3).
Inoltre
l’accusatrice privata ha riferito che una volta in salotto l’imputato le
avrebbe messo le ginocchia sulla pancia schiacciandola (AI 2 verbale
interrogatorio AP 1 20.1.2015, pag. 4; verbale interrogatorio AP 1 al
dibattimento 8.3.2016, pag. 6) mentre di tale atto non vi è traccia nelle
dichiarazioni della sorella la quale ha per contro affermato “una volta in
salotto IM 1 lasciava AP 1” (AI 6 verbale interrogatorio __________,
10.02.2015, pag. 4).
10.2. Indipendentemente
da quanto sopra, va inoltre evidenziato come vi siano forti dubbi in
relazione alla credibilità dell’accusatrice privata e ciò per almeno altre due
ragioni qui di seguito riportate.
10.2.1. Vi è da una parte la questione del cassetto rotto
dell’imputato che si trovava nella sua camera: l’accusatrice privata al
dibattimento ha in effetti dichiarato che tale cassetto era già difettato e non
si chiudeva bene, non era chiuso a chiave, lei poi l’avrebbe semplicemente
aperto e si sarebbe rotto (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento
8.3.2016, pag. 6), mentre la teste ha riportato che la sorella le avrebbe detto
di averlo dovuto rompere poiché quel cassetto normalmente sempre aperto, quel
giorno era stranamente chiuso (AI 6 verbale interrogatorio __________,
10.02.2015, pag. 4). Confrontata con tale discrepanza AP 1 ha tentato di
fornire una spiegazione indicando che in realtà avrebbe inteso dire alla
sorella che il cassetto era chiuso poiché difettato ma non perché chiuso
dall’imputato (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 6),
tuttavia a fronte della chiara dichiarazione resa dalla teste una tale
spiegazione appare ben poco credibile.
10.2.2. Vi è poi
la questione legata al permesso di soggiorno, e meglio il fatto che AP 1 al
dibattimento abbia chiaramente dichiarato di non aver mai avuto nessun problema
di permesso sebbene l’imputato abbia prodotto un messaggio della stessa dal
quale si evince chiaramente il contrario. Anche in questo caso AP 1,
confrontata con tale incongruenza, ha fornito una versione ben poco plausibile
(cfr. verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 4).
Dopo un
contatto telefonico della scrivente giudice con l’ufficio degli stranieri, dal
quale è emerso che all’accusatrice privata sarebbe stato revocato a causa della
separazione dell’unione coniugale il permesso B precedentemente rilasciatole,
decisione da quest’ultima contestata dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e
poi al Tribunale cantonale amministrativo, la stessa è stata invitata a
produrre la documentazione relativa alla questione del suo permesso di
soggiorno.
Con scritto
11 marzo 2016 AP 1 ha quindi in particolare prodotto il ricorso da lei
interposto al Consiglio di Stato del 12 giugno 2015, la decisione del Consiglio
di Stato del 25 novembre 2015 ed il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
del 15 gennaio 2016.
Da tale
documentazione risulta che in effetti l’Ufficio immigrazione della Sezione
della popolazione con decisione 12 maggio 2015 aveva revocato il permesso di
dimora “B” UE/AELS di AP 1 intimandole di lasciare la Svizzera entro il 12
luglio 2015 e ciò a causa del fatto che la stessa non viveva più con il marito
(cfr. ricorso 12.6.2015 al Consiglio di Stato, pag. 2), decisione poi come
detto contestata davanti alle autorità superiori.
L’affermazione
dell’accusatrice privata secondo la quale la stessa non aveva “nessun
problema di permesso, assolutamente” (verbale interrogatorio AP 1 al
dibattimento 8.3.2016, pag. 4), a fronte del messaggio sms da lei scritto
all’imputato e della seguente decisione di revoca del permesso di soggiorno da
parte dell’Ufficio dell’immigrazione appare quindi palesemente inveritiera.
10.3. Va di
transenna evidenziato come la questione relativa al permesso di soggiorno di AP
1, oltre come visto a inficiare pesantemente la sua credibilità, può altresì
permettere di comprendere, o perlomeno di rendere spiegabile con un certo grado
di verosimiglianza, il perché la medesima avrebbe dovuto mentire in relazione
agli accadimenti rimproverati all’allora marito.
L’accusatrice privata ha dichiarato di aver smesso di
lavorare a Lamone al “__________” ad agosto 2014 e di essere poi rientrata in
Romania perché in agosto il bar era chiuso a seguito del cambio di gestione
(verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pagg. 4,5). AP 1 ha
quindi precisato che quando è rientrata in Svizzera, da settembre 2014, non ha
più ripreso il lavoro perché la nuova gerenza non aveva più bisogno di lei, da
settembre si è quindi messa a cercare lavoro (verbale interrogatorio AP 1 al
dibattimento 8.3.2016, pag. 5). Un’attività lucrativa AP 1 l’ha poi trovata
unicamente a partire dal mese di luglio 2015 (cfr. ricorso 12.6.2015 al
Consiglio di Stato, pag. 4 a contrario; ricorso 15.1.2016 al TRAM, pag.
4).
Senza un
lavoro e separata dal marito - grazie al quale aveva ottenuto il permesso di
dimora “B” per ricongiungimento familiare (cfr. ricorso 12.6.2015 al Consiglio
di Stato, pag. 2; decisione 25.11.2015 del Consiglio di Stato, pag. 1) -
l’accusatrice privata, cittadina rumena, è stata oggetto della decisione di
revoca del permesso da parte dell’Ufficio della migrazione del 12 maggio 2015.
Tale decisione è certo posteriore ai fatti
oggetto del presente procedimento, come dimostrato dall’sms spedito da AP 1 al
marito nel luglio del 2014 tuttavia è quantomeno altamente plausibile che la
stessa fosse già in precedenza a conoscenza della concreta possibilità di
vedersi revocare il permesso.
Nei ricorsi presentati dall’accusatrice privata,
avverso la summenzionata decisione dell’Ufficio della migrazione prima e contro
la decisione del Consiglio di Stato poi, la medesima ha chiaramente fatto
valere, per tentare di annullare le predette decisioni, di aver subito delle
violenze dal marito avvalendosi in particolar modo del decreto d’accusa oggetto
della presente procedura (omettendo prontamente fra l’altro di indicare che nei
confronti dello stesso era stata fatta opposizione da parte dell’imputato).
Senza voler
giungere in questa sede a conclusioni affrettate, visto quanto sopra, a mente
della scrivente giudice va ad ogni modo comunque considerato che AP 1 avrebbe
avuto con ogni verosimiglianza dei buoni motivi per inscenare di aver subito
delle lesioni da parte del coniuge.
10.4. In
considerazione di tutto quanto sopra esposto, segnatamente delle incongruenze
rilevate nelle dichiarazioni rilasciate da AP 1 e dalla testimone su elementi
essenziali dei fatti rimproverati all’imputato, delle contraddizioni apparse
nelle altre dichiarazioni rilasciate dall’accusatrice privata - e considerata
non da ultimo l’esistenza di un concreto interesse della sedicente vittima
nell’affermare le proprie dichiarazioni - in virtù perlomeno del principio in
dubio pro reo deve essere ritenuta come veritiera la versione fornita
dall’imputato.” (sentenza impugnata, consid. 10, pag 8-11).
2. Le argomentazioni
appena citate sono del tutto pertinenti e condivisibili e sono, dunque, fatte
proprie da questa Corte.
Ritenuto, poi, che i lividi
riportati dall’AP sono compatibili - per la loro localizzazione e per la loro
(generalmente ridotta) intensità con la descrizione dei fatti proposta
dall’imputato e considerato che le risultanze del dibattimento d’appello non
sono bastate a ribaltare il convincimento derivante da tali argomentazioni,
anche in questa sede l’accertamento - fondato sul principio in dubio pro reo (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii) - è che l’AP si è procurata le
lesioni (cfr. foto in atti) descritte nel certificato medico 19 gennaio 2015
della dott. __________ (PS ORL) tentando di opporsi all’imputato che cercava,
tirandola per le braccia, di farla uscire dalla sua camera.
3. Sul
modo con cui la donna cercava di opporsi al tentativo di farla uscire dalla sua
camera, l’imputato ha dato due versioni non del tutto sovrapponibili.
Alla polizia ha detto:
“ visto il suo rifiuto ad uscire, la
prendevo dalle mani per accompagnarla all’esterno. Mentre io cercavo di
tirarla, lei si lanciava a terra. Da lì ha cominciato a dimenarsi, cercando di
non farsi prendere. Fortunatamente riuscivo ad afferrarla dalle braccia e
l’accompagnavo fuori (…) io la tiravo da una parte, lei cercando di opporsi,
andava a sbattere contro i vari mobili presenti nella stanza” (IM 1, 22.1.2015,
pag. 6)
Il racconto fatto al primo
giudice e in occasione del dibattimento d’appello è, invece, più ricco di
dettagli:
“ (…) è entrata in camera mia (…) ha
aperto l’armadio e stava guardando, cercando qualcosa (…) le ho detto di
chiudere la porta invitandola gentilmente ad uscire (…) lei mi ha detto che
sarebbe uscita “quando mi pare e piace”. Io le ho detto di uscire subito (…) si
rifiutava di uscire e pure si tirava indietro allora ho quindi cercato di
accompagnarla, guidandola con le mani. Io la tiravo ma lei si rifiutava
appoggiandosi contro l’armadio che aveva le porte di vetro. Da lì ho provato di
nuovo a portarla fuori e lei si buttava sul letto e dal letto, quando ho
cercato di prenderla di nuovo, si è lanciata sulla sedia (…) Io l’ho presa di
nuovo perché mi tirava dei calci e alla fine l’ho tirata fuori tenendola per le
mani bloccandole le gambe tirandola fuori dalla camera” (verb. dib. di primo
grado, interrogatorio dell’imputato, pag. 4)”.
“ Ad un certo punto ho visto mia
moglie entrare nella mia camera, aprire l’armadio. Io mi sono alzato dal divano
e le ho chiesto cosa stava cercando (preciso che prima di allora, in
quell’armadio c’erano dei miei documenti). Lei mi ha risposto che stava
cercando un cuscino. Io le ho detto subito di uscire dalla mia camera. La
storia del cuscino era un’evidente scusa: nella camera in cui lei dormica c’è
un armadio a sei ante dove ci sono cuscini e coperte. L’ho nuovamente invitata
ad uscire. Lei, però, ha rifiutato dicendo che lei sarebbe uscita quando “le
pare e piace”. A quel punto l’ho nuovamente invitata ad uscire mettendole una
mano sulla schiena e spingendola per accompagnarla fuori. Lei si è ribellata
nuovamente, allora l’ho afferrata per i polsi e l’ho tirata per farla uscire.
Lei si è ribellata. Tirandomi delle pedate e delle ginocchiate. In più si
buttava sul letto, sulla sedia, … insomma si buttava un po’ a peso morto.
Quando mi tirava le pedate, sono riuscito a prenderle tra le mie ginocchia le
sue gambe (visto che era per terra) e a trascinarla fuori dalla mia camera.
Quando era fuori, io l’ho lasciata ma lei si è rialzata ed è nuovamente
rientrata nella mia camera ribadendo che ne sarebbe uscita soltanto quando
avrebbe voluto lei. Nella mia camera ha chiamato al telefono la sorella (non
quella che era lì in camera con lei) chiedendole di dire al marito di chiamarmi
e di esortarmi a darmi una calmata poiché, in caso contrario, avrebbe chiamato
la polizia. A quel punto, vista la sua determinazione e la sua voglia di
provocarmi, ho deciso di andarmene: ho preso la giacca e la macchina e sono
partito”.
(verb. dib. d’appello, interrogatorio dell’imputato,
pag. 3).
La questione a sapere se il
racconto fatto al primo giudice e in occasione del dibattimento d’appello sia
una modifica oppure una completazione della versione data ai poliziotti può
rimanere indecisa perché, come vedremo, l’imputato va assolto anche
nell’ipotesi - più blanda - secondo cui la moglie si è limitata a resistere al
suo tentativo di farla uscire dalla camera, senza colpirlo e/o tentare di
colpirlo con dei calci (ipotesi, quest’ultima, ritenuta dalla prima giudice).
4. Va,
infine, sottolineato che, al momento dei fatti ritenuti dal DA, i coniugi __________
vivevano separati. La moglie - che da almeno un paio d’anni viveva in Romania -
era tornata in Ticino per cercare di convincere il marito a ritirare l’azione
di divorzio. In quella sua permanenza, alloggiava nell’appartamento locato dal
marito. I due, però, dormivano in camere separate.
Considerandi
5.
Le
lesioni constatate al PS dell’ospedale di Lugano possono essere attribuite o al
dimenarsi dell’AP o alla forza esercitata dall’imputato per trascinare la donna
fuori dalla sua camera.
Di quelle che la donna si è
procurata dimenandosi - o meglio, buttandosi di qua e di là e lasciandosi
cadere - non può, certamente, essere ritenuto responsabile l’imputato che,
secondo gli accertamenti comuni a questa Corte e al primo giudice, si è
limitato a trascinare l’allora moglie tirandola per le braccia/mani.
Delle lesioni eventualmente
riconducibili alla forza applicata per trascinare la donna, l’imputato non può
essere ritenuto penalmente responsabile per le ragioni che seguono.
Ricordato come vi sia
violazione di domicilio quando qualcuno penetra in uno spazio chiuso senza
l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della persona che ne ha la
disponibilità effettiva (DTF 128 IV 81, 118 IV 167, 112 IV 31; Corboz, Les
infractions Vera Delnon/Rüdy in Basler Kommentar, Strafrecht II,
vol. II, Basilea 2013, ad art. 186 CP, n. 19 e 26), entrando e, poi, rimanendo
nella camera dell’allora marito nonostante la chiara volontà e, poi,
ingiunzione di quest’ultimo, la donna stava portando un’aggressione illecita ad
un bene giuridicamente protetto (cfr. art 186 CP). Da quest’aggressione
l’imputato aveva il diritto di difendersi. Ritenuto, poi, come la sua difesa
sia stata del tutto proporzionata all’attacco che egli stava subendo, trova
piena applicazione l’art 15 CP (DTF 136 IV 49; 107 IV 12;104 IV 232).
Ne segue che l’appello deve
essere respinto e IM 1 assolto.
indennizzo dell’AP
6.
Visto
l’esito dell’appello, la richiesta d’indennizzo presentata dall’AP è,
evidentemente, respinta.
indennizzo dell’imputato
prosciolto
7.1
L’indennità
ex art 429 CPP stabilita dal primo giudice per il procedimento di primo grado
in fr. 4’600.- (a carico dello Stato) è confermata.
7.2
In
considerazione del fatto che la procedura d’appello è stata promossa solo da AP
1.
(integralmente soccombente), le spese di patrocinio dell’imputato per la
procedura d’appello, in applicazione dei principi ricordati in DTF 141 IV 476 e
DTF139 IV 45, sono poste a carico dell’AP.
Questo
rende superfluo il giudizio sull’istanza con cui l’imputato ha chiesto la
nomina dell’avv. DI 2 quale difensore d’ufficio che, peraltro, anche qualora
fosse stata accolta, avrebbe potuto avere effetto solo a partire dal 10
febbraio 2017.
a) Il
dispendio orario di 2h e 20 minuti indicato nel dettaglio 10 febbraio 2017 e
relativo alla corrispondenza e comunicazione con il cliente, alla fissazione
della data del dibattimento d’appello, all’esame della documentazione in preparazione
del dibattimento d’appello, al colloquio con il cliente e all’allestimento
dell’istanza di nomina di un difensore d’ufficio, così come il dispendio orario
di 45 minuti indicato per la trasferta relativa al dibattimento d’appello,
appaiono congrui e vengono, pertanto, integralmente riconosciuti. Il dispendio
orario di 2h esposto per il dibattimento d’appello deve, per contro, essere
ridotto a 1h (durata effettiva, cfr. verbale del dibattimento 14 febbraio
2017).
b) L’onorario
riconosciuto è quindi di 4h e 5 minuti a fr. 250.- l’una, per totali fr.
1'020.83. Le spese (calcolate con il forfait del 10%) ammontano a fr. 102.08.
Su queste somme va calcolata e poi aggiunta l’IVA all’8%, cioè fr. 89.83.
tasse e spese
8.
La
tassa e le spese del procedimento d’appello per complessivi 1200.- sono a
carico dell’appellante, interamente soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 84, 348
segg., 379 segg., 398 segg., 429, 432, 436 CPP;
123
CP;
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
Di conseguenza
1.1. IM 1 è
prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici.
1.2. La
tassa e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr.
500.-, sono posti a carico dello Stato.
1.3. Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IM 1, a
titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr.
4'600.- (IVA inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la
procedura di primo grado.
2.
AP 1 verserà a IM 1 l’importo di fr. 1'212.75 quale indennizzo per le
spese di patrocinio da lui sostenute per la procedura d’appello.
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono
posti a carico di AP 1.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.