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Decisione

17.2016.194

Appello dell’accusatore privato respinto. Proscioglimento dell’imputato per lesioni semplici confermato. Legittima difesa esimente. Indennizzo dell’accusatore privato a favore dell’imputato per le spe

20 febbraio 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1. Il

primo giudice ha, così, valutato il materiale probatorio raccolto:

“ Nella fattispecie risulta chiaro che

le versioni fornite dalle parti sono discordanti, occorre quindi analizzare le

stesse e paragonarle in particolare con quanto dichiarato dalla testimone,

ricordato come quest’ultima sia comunque la sorella dell’accusatrice privata e

le sue dichiarazioni vadano perciò apprezzate con una certa prudenza.

10.1. Al di là delle dichiarazioni rilasciate dalle parti in

merito alla situazione esistente nei mesi precedenti alla sera dei fatti di cui

è qui questione - situazione sulla quale ambo le parti si sono invero espresse

in maniera anche diffusa ma che in definitiva non è da una parte pertinente

alla presente procedura e dall’altra nemmeno verificabile - questa giudice non

può non rilevare come le versioni fornite dall’accusatrice privata e dalla

testimone in merito all’accadimento dei fatti imputati a IM 1 divergano su

elementi essenziali.

In

particolare AP 1 ha riferito che “quando è arrivata mia sorella eravamo tra

il salotto e la camera, era il momento in cui io ero per terra e lui mi

trascinava” (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 6).

Circostanza ribadita poco dopo “quando è arrivata mia sorella io ero già per

terra” (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 7). La teste

per contro ha chiaramente indicato che “raggiunta la stanza di IM 1 vedevo

mia sorella che piangeva seduta sulla sedia e con una mano si toccava la

schiena” (AI 6 verbale interrogatorio __________, 10.02.2015, pag. 3).

Inoltre

l’accusatrice privata ha riferito che una volta in salotto l’imputato le

avrebbe messo le ginocchia sulla pancia schiacciandola (AI 2 verbale

interrogatorio AP 1 20.1.2015, pag. 4; verbale interrogatorio AP 1 al

dibattimento 8.3.2016, pag. 6) mentre di tale atto non vi è traccia nelle

dichiarazioni della sorella la quale ha per contro affermato “una volta in

salotto IM 1 lasciava AP 1” (AI 6 verbale interrogatorio __________,

10.02.2015, pag. 4).

10.2. Indipendentemente

da quanto sopra, va inoltre evidenziato come vi siano forti dubbi in

relazione alla credibilità dell’accusatrice privata e ciò per almeno altre due

ragioni qui di seguito riportate.

10.2.1. Vi è da una parte la questione del cassetto rotto

dell’imputato che si trovava nella sua camera: l’accusatrice privata al

dibattimento ha in effetti dichiarato che tale cassetto era già difettato e non

si chiudeva bene, non era chiuso a chiave, lei poi l’avrebbe semplicemente

aperto e si sarebbe rotto (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento

8.3.2016, pag. 6), mentre la teste ha riportato che la sorella le avrebbe detto

di averlo dovuto rompere poiché quel cassetto normalmente sempre aperto, quel

giorno era stranamente chiuso (AI 6 verbale interrogatorio __________,

10.02.2015, pag. 4). Confrontata con tale discrepanza AP 1 ha tentato di

fornire una spiegazione indicando che in realtà avrebbe inteso dire alla

sorella che il cassetto era chiuso poiché difettato ma non perché chiuso

dall’imputato (verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 6),

tuttavia a fronte della chiara dichiarazione resa dalla teste una tale

spiegazione appare ben poco credibile.

10.2.2. Vi è poi

la questione legata al permesso di soggiorno, e meglio il fatto che AP 1 al

dibattimento abbia chiaramente dichiarato di non aver mai avuto nessun problema

di permesso sebbene l’imputato abbia prodotto un messaggio della stessa dal

quale si evince chiaramente il contrario. Anche in questo caso AP 1,

confrontata con tale incongruenza, ha fornito una versione ben poco plausibile

(cfr. verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pag. 4).

Dopo un

contatto telefonico della scrivente giudice con l’ufficio degli stranieri, dal

quale è emerso che all’accusatrice privata sarebbe stato revocato a causa della

separazione dell’unione coniugale il permesso B precedentemente rilasciatole,

decisione da quest’ultima contestata dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e

poi al Tribunale cantonale amministrativo, la stessa è stata invitata a

produrre la documentazione relativa alla questione del suo permesso di

soggiorno.

Con scritto

11 marzo 2016 AP 1 ha quindi in particolare prodotto il ricorso da lei

interposto al Consiglio di Stato del 12 giugno 2015, la decisione del Consiglio

di Stato del 25 novembre 2015 ed il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

del 15 gennaio 2016.

Da tale

documentazione risulta che in effetti l’Ufficio immigrazione della Sezione

della popolazione con decisione 12 maggio 2015 aveva revocato il permesso di

dimora “B” UE/AELS di AP 1 intimandole di lasciare la Svizzera entro il 12

luglio 2015 e ciò a causa del fatto che la stessa non viveva più con il marito

(cfr. ricorso 12.6.2015 al Consiglio di Stato, pag. 2), decisione poi come

detto contestata davanti alle autorità superiori.

L’affermazione

dell’accusatrice privata secondo la quale la stessa non aveva “nessun

problema di permesso, assolutamente” (verbale interrogatorio AP 1 al

dibattimento 8.3.2016, pag. 4), a fronte del messaggio sms da lei scritto

all’imputato e della seguente decisione di revoca del permesso di soggiorno da

parte dell’Ufficio dell’immigrazione appare quindi palesemente inveritiera.

10.3. Va di

transenna evidenziato come la questione relativa al permesso di soggiorno di AP

1, oltre come visto a inficiare pesantemente la sua credibilità, può altresì

permettere di comprendere, o perlomeno di rendere spiegabile con un certo grado

di verosimiglianza, il perché la medesima avrebbe dovuto mentire in relazione

agli accadimenti rimproverati all’allora marito.

L’accusatrice privata ha dichiarato di aver smesso di

lavorare a Lamone al “__________” ad agosto 2014 e di essere poi rientrata in

Romania perché in agosto il bar era chiuso a seguito del cambio di gestione

(verbale interrogatorio AP 1 al dibattimento 8.3.2016, pagg. 4,5). AP 1 ha

quindi precisato che quando è rientrata in Svizzera, da settembre 2014, non ha

più ripreso il lavoro perché la nuova gerenza non aveva più bisogno di lei, da

settembre si è quindi messa a cercare lavoro (verbale interrogatorio AP 1 al

dibattimento 8.3.2016, pag. 5). Un’attività lucrativa AP 1 l’ha poi trovata

unicamente a partire dal mese di luglio 2015 (cfr. ricorso 12.6.2015 al

Consiglio di Stato, pag. 4 a contrario; ricorso 15.1.2016 al TRAM, pag.

4).

Senza un

lavoro e separata dal marito - grazie al quale aveva ottenuto il permesso di

dimora “B” per ricongiungimento familiare (cfr. ricorso 12.6.2015 al Consiglio

di Stato, pag. 2; decisione 25.11.2015 del Consiglio di Stato, pag. 1) -

l’accusatrice privata, cittadina rumena, è stata oggetto della decisione di

revoca del permesso da parte dell’Ufficio della migrazione del 12 maggio 2015.

Tale decisione è certo posteriore ai fatti

oggetto del presente procedimento, come dimostrato dall’sms spedito da AP 1 al

marito nel luglio del 2014 tuttavia è quantomeno altamente plausibile che la

stessa fosse già in precedenza a conoscenza della concreta possibilità di

vedersi revocare il permesso.

Nei ricorsi presentati dall’accusatrice privata,

avverso la summenzionata decisione dell’Ufficio della migrazione prima e contro

la decisione del Consiglio di Stato poi, la medesima ha chiaramente fatto

valere, per tentare di annullare le predette decisioni, di aver subito delle

violenze dal marito avvalendosi in particolar modo del decreto d’accusa oggetto

della presente procedura (omettendo prontamente fra l’altro di indicare che nei

confronti dello stesso era stata fatta opposizione da parte dell’imputato).

Senza voler

giungere in questa sede a conclusioni affrettate, visto quanto sopra, a mente

della scrivente giudice va ad ogni modo comunque considerato che AP 1 avrebbe

avuto con ogni verosimiglianza dei buoni motivi per inscenare di aver subito

delle lesioni da parte del coniuge.

10.4. In

considerazione di tutto quanto sopra esposto, segnatamente delle incongruenze

rilevate nelle dichiarazioni rilasciate da AP 1 e dalla testimone su elementi

essenziali dei fatti rimproverati all’imputato, delle contraddizioni apparse

nelle altre dichiarazioni rilasciate dall’accusatrice privata - e considerata

non da ultimo l’esistenza di un concreto interesse della sedicente vittima

nell’affermare le proprie dichiarazioni - in virtù perlomeno del principio in

dubio pro reo deve essere ritenuta come veritiera la versione fornita

dall’imputato.” (sentenza impugnata, consid. 10, pag 8-11).

2. Le argomentazioni

appena citate sono del tutto pertinenti e condivisibili e sono, dunque, fatte

proprie da questa Corte.

Ritenuto, poi, che i lividi

riportati dall’AP sono compatibili - per la loro localizzazione e per la loro

(generalmente ridotta) intensità con la descrizione dei fatti proposta

dall’imputato e considerato che le risultanze del dibattimento d’appello non

sono bastate a ribaltare il convincimento derivante da tali argomentazioni,

anche in questa sede l’accertamento - fondato sul principio in dubio pro reo (DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii) - è che l’AP si è procurata le

lesioni (cfr. foto in atti) descritte nel certificato medico 19 gennaio 2015

della dott. __________ (PS ORL) tentando di opporsi all’imputato che cercava,

tirandola per le braccia, di farla uscire dalla sua camera.

3. Sul

modo con cui la donna cercava di opporsi al tentativo di farla uscire dalla sua

camera, l’imputato ha dato due versioni non del tutto sovrapponibili.

Alla polizia ha detto:

“ visto il suo rifiuto ad uscire, la

prendevo dalle mani per accompagnarla all’esterno. Mentre io cercavo di

tirarla, lei si lanciava a terra. Da lì ha cominciato a dimenarsi, cercando di

non farsi prendere. Fortunatamente riuscivo ad afferrarla dalle braccia e

l’accompagnavo fuori (…) io la tiravo da una parte, lei cercando di opporsi,

andava a sbattere contro i vari mobili presenti nella stanza” (IM 1, 22.1.2015,

pag. 6)

Il racconto fatto al primo

giudice e in occasione del dibattimento d’appello è, invece, più ricco di

dettagli:

“ (…) è entrata in camera mia (…) ha

aperto l’armadio e stava guardando, cercando qualcosa (…) le ho detto di

chiudere la porta invitandola gentilmente ad uscire (…) lei mi ha detto che

sarebbe uscita “quando mi pare e piace”. Io le ho detto di uscire subito (…) si

rifiutava di uscire e pure si tirava indietro allora ho quindi cercato di

accompagnarla, guidandola con le mani. Io la tiravo ma lei si rifiutava

appoggiandosi contro l’armadio che aveva le porte di vetro. Da lì ho provato di

nuovo a portarla fuori e lei si buttava sul letto e dal letto, quando ho

cercato di prenderla di nuovo, si è lanciata sulla sedia (…) Io l’ho presa di

nuovo perché mi tirava dei calci e alla fine l’ho tirata fuori tenendola per le

mani bloccandole le gambe tirandola fuori dalla camera” (verb. dib. di primo

grado, interrogatorio dell’imputato, pag. 4)”.

“ Ad un certo punto ho visto mia

moglie entrare nella mia camera, aprire l’armadio. Io mi sono alzato dal divano

e le ho chiesto cosa stava cercando (preciso che prima di allora, in

quell’armadio c’erano dei miei documenti). Lei mi ha risposto che stava

cercando un cuscino. Io le ho detto subito di uscire dalla mia camera. La

storia del cuscino era un’evidente scusa: nella camera in cui lei dormica c’è

un armadio a sei ante dove ci sono cuscini e coperte. L’ho nuovamente invitata

ad uscire. Lei, però, ha rifiutato dicendo che lei sarebbe uscita quando “le

pare e piace”. A quel punto l’ho nuovamente invitata ad uscire mettendole una

mano sulla schiena e spingendola per accompagnarla fuori. Lei si è ribellata

nuovamente, allora l’ho afferrata per i polsi e l’ho tirata per farla uscire.

Lei si è ribellata. Tirandomi delle pedate e delle ginocchiate. In più si

buttava sul letto, sulla sedia, … insomma si buttava un po’ a peso morto.

Quando mi tirava le pedate, sono riuscito a prenderle tra le mie ginocchia le

sue gambe (visto che era per terra) e a trascinarla fuori dalla mia camera.

Quando era fuori, io l’ho lasciata ma lei si è rialzata ed è nuovamente

rientrata nella mia camera ribadendo che ne sarebbe uscita soltanto quando

avrebbe voluto lei. Nella mia camera ha chiamato al telefono la sorella (non

quella che era lì in camera con lei) chiedendole di dire al marito di chiamarmi

e di esortarmi a darmi una calmata poiché, in caso contrario, avrebbe chiamato

la polizia. A quel punto, vista la sua determinazione e la sua voglia di

provocarmi, ho deciso di andarmene: ho preso la giacca e la macchina e sono

partito”.

(verb. dib. d’appello, interrogatorio dell’imputato,

pag. 3).

La questione a sapere se il

racconto fatto al primo giudice e in occasione del dibattimento d’appello sia

una modifica oppure una completazione della versione data ai poliziotti può

rimanere indecisa perché, come vedremo, l’imputato va assolto anche

nell’ipotesi - più blanda - secondo cui la moglie si è limitata a resistere al

suo tentativo di farla uscire dalla camera, senza colpirlo e/o tentare di

colpirlo con dei calci (ipotesi, quest’ultima, ritenuta dalla prima giudice).

4. Va,

infine, sottolineato che, al momento dei fatti ritenuti dal DA, i coniugi __________

vivevano separati. La moglie - che da almeno un paio d’anni viveva in Romania -

era tornata in Ticino per cercare di convincere il marito a ritirare l’azione

di divorzio. In quella sua permanenza, alloggiava nell’appartamento locato dal

marito. I due, però, dormivano in camere separate.

Considerandi

5.

Le

lesioni constatate al PS dell’ospedale di Lugano possono essere attribuite o al

dimenarsi dell’AP o alla forza esercitata dall’imputato per trascinare la donna

fuori dalla sua camera.

Di quelle che la donna si è

procurata dimenandosi - o meglio, buttandosi di qua e di là e lasciandosi

cadere - non può, certamente, essere ritenuto responsabile l’imputato che,

secondo gli accertamenti comuni a questa Corte e al primo giudice, si è

limitato a trascinare l’allora moglie tirandola per le braccia/mani.

Delle lesioni eventualmente

riconducibili alla forza applicata per trascinare la donna, l’imputato non può

essere ritenuto penalmente responsabile per le ragioni che seguono.

Ricordato come vi sia

violazione di domicilio quando qualcuno penetra in uno spazio chiuso senza

l'autorizzazione dell'avente diritto, ossia della persona che ne ha la

disponibilità effettiva (DTF 128 IV 81, 118 IV 167, 112 IV 31; Corboz, Les

infractions Vera Delnon/Rüdy in Basler Kommentar, Strafrecht II,

vol. II, Basilea 2013, ad art. 186 CP, n. 19 e 26), entrando e, poi, rimanendo

nella camera dell’allora marito nonostante la chiara volontà e, poi,

ingiunzione di quest’ultimo, la donna stava portando un’aggressione illecita ad

un bene giuridicamente protetto (cfr. art 186 CP). Da quest’aggressione

l’imputato aveva il diritto di difendersi. Ritenuto, poi, come la sua difesa

sia stata del tutto proporzionata all’attacco che egli stava subendo, trova

piena applicazione l’art 15 CP (DTF 136 IV 49; 107 IV 12;104 IV 232).

Ne segue che l’appello deve

essere respinto e IM 1 assolto.

indennizzo dell’AP

6.

Visto

l’esito dell’appello, la richiesta d’indennizzo presentata dall’AP è,

evidentemente, respinta.

indennizzo dell’imputato

prosciolto

7.1

L’indennità

ex art 429 CPP stabilita dal primo giudice per il procedimento di primo grado

in fr. 4’600.- (a carico dello Stato) è confermata.

7.2

In

considerazione del fatto che la procedura d’appello è stata promossa solo da AP

1.

(integralmente soccombente), le spese di patrocinio dell’imputato per la

procedura d’appello, in applicazione dei principi ricordati in DTF 141 IV 476 e

DTF139 IV 45, sono poste a carico dell’AP.

Questo

rende superfluo il giudizio sull’istanza con cui l’imputato ha chiesto la

nomina dell’avv. DI 2 quale difensore d’ufficio che, peraltro, anche qualora

fosse stata accolta, avrebbe potuto avere effetto solo a partire dal 10

febbraio 2017.

a) Il

dispendio orario di 2h e 20 minuti indicato nel dettaglio 10 febbraio 2017 e

relativo alla corrispondenza e comunicazione con il cliente, alla fissazione

della data del dibattimento d’appello, all’esame della documentazione in preparazione

del dibattimento d’appello, al colloquio con il cliente e all’allestimento

dell’istanza di nomina di un difensore d’ufficio, così come il dispendio orario

di 45 minuti indicato per la trasferta relativa al dibattimento d’appello,

appaiono congrui e vengono, pertanto, integralmente riconosciuti. Il dispendio

orario di 2h esposto per il dibattimento d’appello deve, per contro, essere

ridotto a 1h (durata effettiva, cfr. verbale del dibattimento 14 febbraio

2017).

b) L’onorario

riconosciuto è quindi di 4h e 5 minuti a fr. 250.- l’una, per totali fr.

1'020.83. Le spese (calcolate con il forfait del 10%) ammontano a fr. 102.08.

Su queste somme va calcolata e poi aggiunta l’IVA all’8%, cioè fr. 89.83.

tasse e spese

8.

La

tassa e le spese del procedimento d’appello per complessivi 1200.- sono a

carico dell’appellante, interamente soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 84, 348

segg., 379 segg., 398 segg., 429, 432, 436 CPP;

123

CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

Di conseguenza

1.1. IM 1 è

prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici.

1.2. La

tassa e i disborsi relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr.

500.-, sono posti a carico dello Stato.

1.3. Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IM 1, a

titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr.

4'600.- (IVA inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la

procedura di primo grado.

2.

AP 1 verserà a IM 1 l’importo di fr. 1'212.75 quale indennizzo per le

spese di patrocinio da lui sostenute per la procedura d’appello.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono

posti a carico di AP 1.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art.115 LTF.