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17.2016.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 maggio 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e tempo;

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni - di fr. 1’200.- (corrispondenti

a 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna), e alla multa di fr. 500.-,

senza revocare la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote

giornaliere da fr. 30.- ciascuna decretata dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 3 marzo 2010, ma prolungandone di un anno il periodo di prova;

- il prevenuto ha sollevato

tempestiva opposizione contro il decreto d’accusa;

- in

relazione ai medesimi fatti il procuratore pubblico ha emanato un decreto

d’accusa anche nei confronti di IM 1 (che, pure, ha interposto opposizione) e

di __________ (che, invece, ha accettato il DA);

- il

procedimento a carico di AP 1 e quello nei confronti di IM 1 sono stati

congiunti dalla giudice della Pretura penale con decreto 5 giugno 2014 (doc. 2 in inc. PRPEN 81.2013.512);

- esperito

il dibattimento, il pretore, con sentenza 7 ottobre 2014, ha condannato

entrambi gli imputati per i reati a loro ascritti, confermando le pene previste

nei rispettivi DA, fatta eccezione, per AP 1, della multa (ridotta da fr. 500.-

a fr. 240.-), della pena sostitutiva di

quest’ultima (aumentata da 5 a 8 giorni) e del periodo di prova della

sospensione condizionale della pena pecuniaria (ridotto da 3 a 2 anni) e, per IM

1, della multa (ridotta da fr. 600.- a fr. 300.-) e della sua pena sostitutiva

(aumentata da 6 a 10 giorni);

- dopo aver annunciato

l’appello, IM 1 non ha inoltrato la necessaria dichiarazione scritta (art. 399

cpv. 3 CPP), di modo che il relativo procedimento è stato stralciato dai ruoli

(CARP inc. 17.2016.3);

preso atto che - contro la sentenza della Pretura

penale, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello ed ha

confermato tale sua intenzione nella dichiarazione 12 gennaio 2016 in cui ha

chiesto di essere prosciolto sia dall’imputazione di violenza o minaccia contro

le autorità e i funzionari (disp. 1.1) che da quella di ingiuria (disp. 1.2).

L’appellante

non ha inoltrato istanze probatorie (doc. CARP I e III).

esperito il

pubblico dibattimento in data 19 aprile 2016 durante il quale:

- l’avv.

DI 1 ha chiesto il proscioglimento del suo assistito da ogni accusa nonché

l’attribuzione di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per complessivi fr.

4’070.50 per le spese legali sostenute;

considerato:

accertamento dei

1. Risulta

dagli atti che, la sera del 1. marzo 2013, dopo aver guardato una

partita di calcio, AP 1, __________ e IM 1 decidevano di recarsi (a piedi) al __________

di Ascona dove sono rimasti, bevendo alcune birre, dalle 22.30/23.00 fino alle

00.30/00.40, ora in cui si sono incamminati in direzione del __________, altro

EP di Ascona dove erano attesi per una festa di compleanno (MP inc.

2013.2494, AI 2 all.1 pag. 2, all. 4 pag. 2, all. 6 pag. 2).

Come risulterà dagli esami

etanografici effettuati più tardi in gendarmeria, AP 1 aveva un tasso

alcolemico dell’1.21‰, __________ dell’1,12 ‰ e IM 1 dell’1,90 ‰

(cfr. MP inc. 2013.2494, AI 2, all. 1, pag. 5, all. 4, pag. 3, all. 6

pag. 2).

Considerandi

2.

Nel

tragitto verso il __________, all’altezza di via __________, una pattuglia

della polizia fermava i tre giovani per un controllo. L’intervento,

eseguito da due agenti della polizia comunale a seguito di una

segnalazione per presunti danneggiamenti a un cantiere poco distante, si

svolgeva senza problemi. Così come rilevato, in particolare, da AP 1, da IM 1 e

dallo stesso agente __________, dopo un controllo dei documenti, gli agenti

hanno lasciato i tre liberi di proseguire il loro cammino (MP inc. 2013.2494,

AI 2 all. 1 pag. 2; AI 8 pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 2). Secondo AP 1, i

due poliziotti, nel lasciarli proseguire, dissero loro che, comunque, in caso

di necessità, avrebbero saputo dove trovarli (verb. dib. d’appello, pag. 2).

3.

Trascorsi pochi minuti da questo primo intervento, AP 1, __________

e IM 1 venivano nuovamente fermati. Questa volta, alla pattuglia della comunale

se ne era aggiunta un’altra, della cantonale, composta dagli agenti __________

e __________ (MP inc. 2013.2494, AI 2 all. 1 pag. 2-3; AI 8 pag. 2-3; AI

9.

pag. 2-3; verb. dib. d’appello, pag. 2).

Su

quanto accadde in questa seconda fase, le versioni dei protagonisti non sono

concordi.

4.

Secondo l’ipotesi

accusatoria, durante questo secondo controllo, insieme (in correità) AP 1, IM 1 e __________:

-

hanno ingiuriato gli agenti con le parole “merdosi”, “polizia

di merda”, “senza divisa non valete un cazzo” e “figli di puttana”;

- si

sono avvicinati agli agenti con fare minaccioso, urlando epiteti

quali “polizia di merda andate a fermare gli asilanti e quelli che spacciano”,

“vi brucio”, “vi brucio la divisa”, “siete delle merde”,

tanto da costringerli a indietreggiare;

- hanno

rifiutato di seguirli in gendarmeria per essere interrogati (DA 5358/2013 del 9

dicembre 2013).

5.

Dagli atti emerge che, effettivamente, in questo secondo controllo

le cose non filarono lisce come nel primo poiché i tre giovani - evidentemente

desiderosi di raggiungere la loro destinazione “festaiola” e scocciati per

essere stati fermati una seconda volta - hanno inizialmente resistito alla

richiesta degli agenti di portarli in centrale per essere interrogati.

Questo emerge dalle dichiarazioni di __________:

“ gli abbiamo detto che dovevamo

portarli in Gendarmeria e a quel punto i tre si sono agitati, hanno urlato e si

sono rifiutati di seguirci” (AI 8 pag. 3)

Che le cose siano andate così risulta, poi, anche dalle

dichiarazioni di AP 1 secondo cui durante questo secondo

controllo, gli “animi sono un po’ scaldati” poiché i poliziotti si intestardivano

a collegarli ad un evento di cui loro negavano qualsiasi paternità e per il

quale erano già stati controllati e lasciati liberi (cfr., in particolare,

verb. dib. d’appello).

Queste

dichiarazioni - concordi, congruenti con la situazione e, peraltro, conformi al

buon senso e alla comune esperienza della vita - dimostrano che, laddove

sembrano indicare che i tre fermati iniziarono ad insultare gli agenti non

appena questi scesero dalle loro auto (AI 9 pag. 3),

le dichiarazioni di __________ sono verosimilmente frutto di una

verbalizzazione frettolosa e poco precisa (del resto, lo stesso __________, a

pag. 2 del suo rapporto 2.3.2013, aveva scritto, che i fermati, “continuavano

a dichiararsi estranei ai fatti ed anzi cominciavano ad alzare i toni”,

lasciando così intendere che il tutto è iniziato così come indicato da __________

e AP 1).

6.

Detto

del mancato entusiasmo dimostrato dai tre all’annuncio che le due pattuglie di

agenti intendevano portarli in centrale per interrogarli, occorre ancora

accertare in che modo esso è manifestato.

a. È certo - poiché emerge, in sostanza, da tutte le dichiarazioni in atti

- che volarono parole grosse, e meglio che i fermati pronunciarono epiteti e

frasi del tipo di quelli indicati al punto 1. del DA.

Tuttavia, occorre ancora determinare chi ha detto

cosa.

O meglio, ritenuto che oggetto di questo giudizio è

soltanto AP 1, occorre determinare quali di queste esternazioni gli sono

attribuibili.

b. In questo

accertamento, __________ non aiuta:

“ Mi viene chiesto se ricordo

esattamente le parole utilizzate dai tre imputati e se saprei cosa è stato

detto da ciascuno dei tre.

Nello

specifico non ricordo chi mi ha detto cosa” (AI 9 pag. 3)

È vero che egli ha aggiunto che “tutti e tre

hanno detto quanto contenuto nel mio rapporto di segnalazione”. Tuttavia, non ha da

essere argomentato molto per spiegare come sia del tutto inverosimile che i tre

abbiano pronunciato le stesse parole.

c. Per la questione degli insulti, __________ non è di maggior aiuto

ritenuto che, su questo tema, le sue dichiarazioni hanno ricalcato quelle di __________:

“ Non ricordo esattamente chi dei tre

ha detto cosa, so che erano tutti e tre insieme che ci insultavano”

(AI 8, pag. 3).

Le frasi minatorie sono, invece, state attribuite da

__________ ad uno solo dei tre fermati:

“ IM 1 ha detto che ci avrebbe

bruciati tutti, che avrebbe bruciato le nostre auto e le nostre divise” (AI 8,

pag. 3).

d. Maggiormente d’aiuto in questo - essenziale - accertamento risultano

essere le dichiarazioni di AP 1.

Infatti - dopo avere spiegato di essersi messo a

parlare con i due agenti della comunale per cercare di convincerli

dell’inutilità del nuovo controllo (vista la loro già dichiarata estraneità

agli ipotizzati danneggiamenti) e per convincerli, così, a lasciarli proseguire

per la loro strada - il qui appellante ha raccontato che, visto come egli

conoscesse abbastanza bene uno di quei due agenti, ha, in sintesi, cercato di

fare appello a tale conoscenza (“gli ho parlato in amicizia”, “ricordo

di avergli detto la parola “amico”). Sentendosi, però, rispondere con un “AP

1.

tu qui non sei amico di nessuno”, egli si è “offeso” ed ha

ribattuto con un “sei un buffone, senza la divisa non vali un cazzo” cui

ha aggiunto un “vai a prendere gli asilanti” per, verosimilmente

concludere, con “siete ridicoli” e “non avete un cazzo da fare”

(verb. dib. d’appello, pag. 3; verb. di interrogatorio AP 1

allegato al verb. dib. di primo grado; MP inc. 2013.2494, AI 2 all. 6 pag- 2-3).

Nel frattempo - ha continuato AP 1 - distanziati di

“almeno due metri”, __________ e IM 1 parlavano con gli agenti della

cantonale (cioè, fra gli altri, __________ e __________) e, ad un certo punto, __________

ha iniziato ad inveire contro i poliziotti proferendo frasi del tipo “vi

brucio le divise” nonché insulti quali “poliziotti di merda” e “teste

di cazzo”.

Al che - sempre secondo le dichiarazioni di AP 1 -

gli agenti reagirono urlando “addosso a __________” (cfr verb. di

interrogatorio AP 1 allegato al verb. dib. di primo grado; verb. dib.

d’appello, pag. 3).

e. Le dichiarazioni di AP 1 sono suffragate da quelle di IM 1 nella

misura in cui anche lui ha detto che fu __________ a rivolgere agli agenti di

polizia la frase “vi brucio le divise” e l’insulto “poliziotti di

merda” (AI 2 all. 1, pag. 3; verbale d’interrogatorio IM 1, pag. 2

annesso al verbale del dibattimento di primo grado).

f. Che sia stato __________ - e solo lui -

a rivolgersi agli agenti nei termini appena indicati sembra trovare ulteriore

conferma nella sua stessa deposizione: infatti, raccontando di quei momenti,

egli ha precisato che un agente reagì con la frase “…non dire cazzate __________

…” (MP inc. 2013.2494, AI 2 all. 4 pag. 3).

g. Non va, infine,

dimenticato che anche dalle appena citate dichiarazioni di __________ si evince

che non è stato AP 1 a pronunciare tali frasi (irrilevante è, per questo

giudizio, il fatto che l’agente le attribuisca a IM 1 e non a __________).

h. Per quanto qui

interessa, dunque, è accertato che AP 1, in quel secondo controllo, visti vani

i suoi tentativi di convincere i due agenti della comunale a rinunciare alla

loro traduzione in gendarmeria, pronunciò le seguenti frasi:

- “sei

un buffone, senza la divisa non vali un cazzo”

- “vai

a prendere gli asilanti”

- “siete

ridicoli” e

- “non

avete un cazzo da fare”.

Non vi sono, invece, elementi probatori che permettano di

attribuire a AP 1 le seguenti esternazioni elencate ai punti 1 e 2 del DA:

- “vi brucio”,

- “siete delle merde”,

- “vi brucio la

divisa”

- “merdosi”

- “polizia di merda”

- “figli di puttana”.

7.

Detto di queste

intemperanze verbali, occorre - ritenuto, in particolare, l’imputazione di cui

al punto 1. del DA - accertare se il malcontento dei tre fermati (“si sono

scaldati un po’ gli animi: noi volevamo arrivare alla festa al __________ e

loro invece volevano portarci in centrale per fare un verbale”, cfr. verb.

dib. d’appello, pag. 2) ha avuto altre espressioni o manifestazioni concrete.

a. Nel suo rapporto di

segnalazione 2.3.2013, l’appuntato __________ nulla dice di atteggiamenti

“fisicamente” aggressivi - o meglio, degli “avvicinamenti con fare

minaccioso” di cui si parla al punto 1 del DA - dei tre fermati: in

effetti, in quel rapporto egli si limita a scrivere che “i fermati

continuavano a dichiararsi estranei ai fatti ed anzi cominciavano ad alzare i

toni e ad inveire contro di noi” (rapporto citato, pag. 2).

È vero che, in seguito, sentito dalla segretaria giudiziaria del

PP, __________, oltre che dei toni alti e delle invettive menzionati nel suo

rapporto, ha parlato di una “ricerca dello scontro fisico”:

“ i tre non collaboravano, cercavano

lo scontro verbale e anche fisico continuando a insultarci e a minacciarci” (AI

9.

pag. 3).

Tuttavia, nella misura in cui ha spiegato che lo scontro fisico

veniva ricercato con gli insulti e le minacce, occorre concludere che con quella

nuova espressione __________ non ha parlato di un fatto ma ha proposto una sua

interpretazione del significato delle “invettive e dei toni alti”.

Nemmeno in questo verbale, dunque, si trovano elementi che

possano, in qualche modo, sostenere l’ipotesi accusatoria di “avvicinamenti”

tanto minacciosi da costringere gli agenti ad indietreggiare.

b. Nelle sue

dichiarazioni, __________ va un po’ oltre: non parla solo di insulti e minacce

verbali ma sostiene anche che, mentre parlavano, i tre si avvicinavano a loro “come

per sfidarli” o “con aria di sfida”:

“ i giovani diventavano sempre più

minacciosi ed irrispettosi, entrando in conflitto ed arrivando vicino al nostro

corpo come per sfidarci” (rapporto 2.3.2013, pag. 2).

“ (…) i tre imputati invece si

avvicinavano con aria di sfida, sembrava che aspettavano che noi usassimo la

forza. Noi invece indietreggiavamo, cercando di calmare gli animi. Noi

spiegavamo loro di stare tranquilli che a verbale avrebbero potuto fornire la

loro versione, i tre continuavano invece ad insultarci. (…) alla fine eravamo

noi che indietreggiavamo per evitare il contatto fisico” (AI 8).

Tuttavia, queste dichiarazioni (da cui, peraltro, si

evincono più valutazioni soggettive che fatti) sono state, in seguito, di molto

relativizzate dallo stesso __________:

“ il problema principale è che non

collaboravano, erano agitati e rifiutavano di seguirci” (AI 8, pag. 4, riga 25).

Si tratta di una precisazione estremamente significativa con cui

l’agente ha ricondotto l’episodio alle sue reali dimensioni. Non di violenza

fisica né di minaccia di violenza fisica si è trattato. Ma soltanto di una - come

si vedrà, soltanto iniziale - resistenza (peraltro, manifestata solo

verbalmente, con proteste/insulti) dei tre fermati alla loro traduzione in

gendarmeria.

c. È, infatti, certo

che, dopo le resistenze e proteste verbali di cui s’è detto, i

tre giovani sono saliti sulle vetture con cui i poliziotti li hanno condotti in

centrale.

Ed è altrettanto certo che lo hanno fatto

spontaneamente:

“ hanno continuato cinque minuti con

insulti e con aria di sfida e poi ci hanno seguito in macchina “ (__________, AI

8.

pag. 4 righe 16 e 17).

Non è stato, cioè, necessario nessun intervento

coercitivo degli agenti. Ma non solo. Nessuno dei tre giovani è stato

ammanettato.

Se ancora fosse necessario, è questa circostanza

oggettiva a dimostrare che, effettivamente, le resistenze dei tre

giovani si sono esaurite nelle proteste verbali (e meglio, negli apprezzamenti

negativi) di cui s’è detto.

8.

Vero è che,

rispondendo ad una specifica domanda dell’interrogante, i due agenti hanno

detto di avere avuto paura:

“ si, mi sono sentito in pericolo e

impaurito” (__________, AI 9, pag. 3)

“ mi sono sentito intimorito e ho

avuto paura a causa del loro atteggiamento e del fatto che continuavano ad

avvicinarsi con un fare minaccioso.” (__________, AI 8, pag. 4).

Tuttavia, si tratta di affermazioni del tutto inverosimili: non è,

infatti, credibile che tre ragazzi riescano, sostanzialmente unicamente con

degli insulti, ad intimorire un gruppo nutrito di agenti (all’inizio, erano in

4, poi in 6). E questo a maggior ragione se si pensa che i tre, visibilmente

“alticci”, faticavano persino un po’ a rimanere in piedi. E’, infatti, lo stesso

__________, ad affermarlo:

“ i tre imputati erano visibilmente

ubriachi, si vedeva che stavano in piedi ma barcollavano un po” (__________, AI 8, pag. 4).

È cosa nota che gli agenti di polizia devono, per funzione, affrontare

ogni tipo di situazione e che, per questo, seguono una formazione che, fra

l’altro, prevede uno specifico addestramento: pretendere di essere spaventato

dalla situazione descritta - tre ragazzi barcollanti che protestano nel modo

descritto contro un gruppo di agenti in superiorità numerica - significa, in

pratica, per un poliziotto, affermare di non essere in grado di fare il proprio

lavoro.

9.

Va, infine, aggiunto che ai tre giovani nulla è stato imputato in

relazione ai presunti danneggiamenti per cui sono stati fermati.

Del resto, significativo è che, nell’interrogatorio

cui sono stati sottoposti dopo essere stati condotti in gendarmeria, la

questione è stata affrontata soltanto di striscio (si è, infatti, risolta con

una domanda e una risposta negativa).

imputazione di cui al punto 1. del DA (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari)

10.

a. Perché

l’art. 285 CP trovi applicazione occorre, fra l’altro, che l’autore abbia

espresso nei confronti della vittima una minaccia ai sensi dell’art. 181 CP:

egli deve, cioè, far temere alla vittima il sopraggiungere di un oggettivamente

serio pregiudizio in modo da influenzare l’autorità o il funzionario e

intralciarne la libertà decisionale (DTF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17

consid. 2 a/aa; 106 IV 125 consid. 2; 101 IV 47 consid. 2a; 96 IV 58 consid. 3;

81.

IV 101 consid. 3; STF 6B_154/2014 del 17.11.2014 consid. 4.3.;6B_281/2013

del 16.07.2013 consid. 1.1.1.;6B_54/2011 del 26.04.2011 consid. 2.2.1;

6B_257/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5.1.1; Heimgartner in Basler Kommentar,

Strafrecht II, 3a ed., 2013, ad art. 285 CP, n. 10; Stratenwerth/Bommer,

Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ed., Berna 2013, § 52, n. 20; Trechsel/Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo/San Gallo 2013,

ad art. 285 n. 6; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010,

ad art. 285 CP n. 5).

b. È evidente che ciò,

in concreto, non è avvenuto.

Gli insulti proferiti da AP 1 - e, del resto,

nemmeno quelli attribuibili agli altri - non possono evidentemente costituire

una minaccia ai sensi di quanto indicato.

Nemmeno può essere seriamente sostenuto che “un

avvicinamento con aria di sfida” - quand’anche dovesse essere ammesso - costituisca,

nella situazione descritta, una minaccia ex art. 285 CP, cioè una minaccia in

grado di intralciare la libertà decisionale di un poliziotto (o meglio, di più

poliziotti).

Rimangono le frasi “vi brucio” e “vi

brucio la divisa”.

Come visto sopra, queste frasi sono state

pronunciate da __________ all’intenzione dei due agenti della cantonale, mentre

AP 1 stava parlando con i due della comunale, a 2/3 metri di distanza.

In queste condizioni, in palese assenza di qualsiasi

ipotesi di correità, esse non sono attribuibili ad AP 1 che non potrebbe,

perciò, nemmeno se esse configurassero una minaccia ex art. 285 CP, esserne

dichiarato penalmente responsabile.

Ciò detto, questa Corte non può esimersi

dall’esprimere dei dubbi sulla valenza oggettivamente minacciosa ai sensi del

citato disposto di tali frasi, nella misura in cui esse sono state pronunciate

in una situazione oggettivamente scevra da pericolo per i destinatari.

Ne deriva che, in accoglimento dell’appello, AP 1 deve essere

assolto dall’imputazione di cui al punto 1 del DA.

imputazione di cui al punto 2. del DA (ingiuria)

11.

a. Come visto sopra, è

accertato che AP 1 ha pronunciato le seguenti frasi:

- “sei

un buffone, senza la divisa non vali un cazzo”

- “vai

a prendere gli asilanti”

- “siete

ridicoli” e

- “non

avete un cazzo da fare”.

Altrettanto accertato è che AP 1 ha pronunciato tali frasi quando

stava parlando con i due agenti della comunale. Certo è, pure, che le prime due

frasi erano indirizzate specificamente ad uno dei due agenti della comunale

(cfr. supra, consid. 6) e non ai due AP.

b. Il punto 2. del DA

imputa ad AP 1 di avere offeso i due AP tacciandoli di “merdosi”, “polizia

di merda”, “senza divisa non valete un cazzo” e “figli di puttana”.

Per gli epiteti “merdosi”, “polizia di merda” e “figli

di puttana”, AP 1 va assolto perché non risulta che egli li abbia

proferiti.

Per la frase “senza divisa non vali (n.d.r: e non: valete) un

cazzo” - che AP 1 ha ammesso di avere pronunciato - il procedimento nei

suoi confronti deve essere abbandonato per assenza del presupposto di una

valida querela ritenuto come sia accertato che il destinatario di tale frase

(uno dei due agenti della comunale) non ha sporto alcuna querela (Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 10

e 16 ad art. 329 CPP; Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed., Basilea 2014, n. 13 ad. art. 329

CPP; cfr. art. 320 cpv. 4 CPP, secondo cui un decreto di abbandono

passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria).

Infine, per le altre frasi pronunciate da AP 1 e non riprese nel

DA, quand’anche si trattasse di espressioni a valenza ingiuriosa, il qui

appellante non potrebbe per esse venire condannato, pena una crassa violazione

del principio accusatorio (art. 9 CPP).

indennità ex art. 429 CPP

12.

La richiesta d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP avanzata

dall’imputato per fr. 4’070.50, corrispondenti alle prestazioni fornite dal

difensore durante l’inchiesta e presso le due istanze di giudizio - composti da

fr. 3'600.- di onorario (per 12 ore e 52 min. di lavoro a fr. 280.-/ora) e da

fr. 169.- di spese oltre all’IVA (cfr. doc. dib. d’appello 1) - è

congrua e va interamente accolta ponendola a carico dello Stato.

Tassa di

giustizia e spese

13.

Visto l’esito del giudizio,

gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a carico dello Stato

(art. 428 CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.

CPP,

177,

285.

CP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza, ritenuto che i dispositivi 3 e 4 della sentenza impugnata sono

passati incontestati in giudicato,

1.1

AP 1 è assolto

dall’accusa di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e

dall’accusa di ingiuria per i fatti indicati nel DA 5358/2013 del 9 dicembre

2013.

emanato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.

2.

Lo Stato verserà a

AP 1 l’importo di fr. 4’070.50 quale indennità ai sensi

dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

3.

Gli oneri

processuali di primo grado per complessivi fr. 725.- sono posti a carico dello

Stato.

4.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico a carico dello Stato

5.

Intimazione a:

6.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.