17.2016.203
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 gennaio 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.203
17.2016.230
17.2017.11
Locarno
23 gennaio 2017/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Francesca Lepori Colombo e Marco Frigerio
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 25 ottobre 2016 e confermata con dichiarazione di appello 8
novembre 2016 dal
AP 1
e sull’appello incidentale 30 novembre 2016 presentato da
IM 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata il
20 ottobre 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta
intimata il 3 novembre 2016) nei confronti dell’appellante incidentale
esaminati gli atti;
ritenuto che A. IM 1, cittadino italiano, nato
il __________ a __________ (canton Turgovia) e domiciliato a __________, è
coniugato con __________ e padre di una bambina di 18 mesi.
Di formazione
carrozziere battilamiera qualificato, dal 2013 lavora quale rappresentante di
pulizia per la ditta __________ con sede a Neuheim (canton Zugo) e percepisce
mensilmente un salario fisso (comprensivo delle spese) variabile tra i fr.
3'000.- e i fr. 4'000.- al quale si aggiunge, poi, una percentuale delle
vendite. Nel 2016 ha avuto un salario mensile di ca. fr. 6'000.-. Non ha altre
fonti di reddito. La moglie __________ lavora al 100%.
B. L’imputato, l’AP e le
rispettive famiglie si sono conosciuti a Bodio (dove, all’epoca, risiedevano)
nel 2013 e frequentati fino a diventare buoni conoscenti.
C. L’11 agosto 2014 -
sostenendo, in estrema sintesi, che IM 1 non gli aveva restituito un prestito
di 6'000.- fr. che lui gli aveva concesso il 14 gennaio 2014 allo scopo di
sdoganare un camper, e questo nonostante egli avesse assunto l’impegno a
restituire la somma una volta venduto il camper oppure ratealmente - PC 1 lo ha
denunciato per titolo di appropriazione indebita. La denuncia riguardava anche
una motocicletta che, tuttavia, non concerne la presente procedura.
D. Esperiti alcuni atti
istruttori - in particolare dopo aver proceduto agli interrogatori delle parti
e di alcuni testi - con DA 3161/2015 datato 27 luglio 2015 il procuratore
pubblico AP 1 ha messo in stato d’accusa IM 1 siccome ritenuto autore colpevole
di:
“ appropriazione indebita
per avere, nel
periodo a far tempo dal 14 gennaio 2014, a Bodio,
al fine di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente impiegato, a
profitto proprio o di un terzo, valori patrimoniali affidatigli,
e meglio, per avere
destinato a non meglio precisate spese di carattere personale, la somma di CHF
6'000.-, che PC 1 gli aveva prestato allo scopo di sdoganare un camper
proveniente dall’Italia, disattendendo l’impegno assunto di restituire la somma
prestata dopo aver venduto il camper;
fatti avvenuti a
Bodio, a far tempo dal 14.01.2014;
reato previsto
dall’art. 138 cifra 1 CP;
richiamato l’art.
42 cpv. 1 e cpv. 4 CP”.
Il procuratore pubblico
ha, quindi, proposto una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-
ciascuna, per complessivi fr. 1’800.-, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni, oltre ad una multa di fr. 300.- ed al pagamento di tasse
e spese di giustizia.
E. A seguito
dell’opposizione tempestivamente interposta da IM 1, il caso è stato trasmesso
alla Pretura penale di Bellinzona. Con sentenza 20 ottobre 2016 il giudice
della Pretura penale ha assolto l’imputato, gli ha riconosciuto un’indennità di
fr. 2'661.- e ha posto a carico dello Stato la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 1'000.-. Non sono state, invece, assegnate, indennità per la
perdita di guadagno e per il torto morale.
F. Contro la sentenza della
Pretura penale, il procuratore pubblico ha tempestivamente annunciato di volere
interporre appello. Egli ha, poi, confermato tale sua volontà con dichiarazione
8 novembre 2016 con la quale ha precisato di impugnare i punti 1 (assoluzione
dell’imputato dal reato di appropriazione indebita), 2 (attribuzione di
un’indennità di fr. 2'661.- ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) e 3 (tassa
di giustizia e spese per complessivi fr. 1'000.- a carico dello Stato) del
dispositivo della sentenza. Ha, quindi, postulato che l’imputato venga
condannato così come previsto ai punti 1 e 2 del DA 3161/2015 del 27 luglio
2015.
Contestualmente
alla dichiarazione d’appello, il PP - richiamandosi all’art. 406 cpv. 1 lett. a
CPP - ha comunicato il suo accordo alla trattazione del caso in procedura
scritta sostenendo che l’appello riguarda solo questioni giuridiche.
G. Con scritto 18
novembre 2016, l’imputato ha precisato di non consentire alla trattazione in
procedura scritta, nel caso in cui questa Corte “intendesse vagliare i
fatti, compresa la questione della ricezione, in prestito, di una somma di
denaro da parte di IM 1”.
H. Il 30 novembre 2016 IM
1 ha interposto appello incidentale contro la sentenza pretorile limitatamente
al punto 2 (compreso il punto 2.1), contestando - in particolare
- l’entità dell’importo riconosciutogli in prima sede quale indennizzo ex art.
429 cpv. 1 lett. a CPP e il mancato riconoscimento di un risarcimento per
perdita di guadagno e di un’indennità per torto morale giusta l’art. 429 cpv. 1
lett. b e c CPP.
Fatti
I. Le istanze
probatorie presentate dall’appellante principale (audizione di __________,
moglie dell’AP) e dall’appellante incidentale (ammissione agli atti di
documentazione riguardante il prestito contratto dall’imputato con un terzo al
fine di finanziare l’acquisto di un camper) sono state integralmente respinte dalla
presidente di questa Corte con decreto 10 gennaio 2017, ritenuto che le prove
di cui si chiedeva l’acquisizione non apparivano necessarie al giudizio.
L. In
occasione del pubblico dibattimento di appello, esperito il 17 gennaio 2017, il
PP ha chiesto che IM 1 venga dichiarato autore colpevole di appropriazione
indebita e condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr.
30.- ciascuna (per complessivi fr. 1'800.-) sospesa condizionalmente per il
periodo di due anni, alla multa di fr. 300.- e al pagamento di tasse e spese.
La Difesa ha, invece, chiesto la conferma dell’assoluzione dal reato contestato
e il riconoscimento di un indennizzo per le spese di patrocinio ex art. 429
cpv. 1 lett. a CPP di fr. 5'700.- per la procedura di primo grado e di fr.
5'275.- per la procedura d’appello, oltre a fr. 1'000.50 a valere quale
indennizzo per torto morale e perdita di guadagno ai sensi dell’art. 429 cpv. 1
lett. b e c CPP.
Considerandi
in fatto e in diritto
1.
Secondo l’ipotesi
dell’accusa, PC 1 avrebbe, il 14 gennaio 2014, consegnato ad IM 1 la somma di
fr. 6'000.- a titolo di prestito finalizzato allo sdoganamento di un camper,
con l’impegno a restituire la somma versata una volta venduto il camper.
Sennonché, a tutt’oggi, la restituzione dell’importo non sarebbe ancora
avvenuta e l’imputato avrebbe destinato il denaro ricevuto a non meglio
precisate spese di natura personale.
2.
L’intera inchiesta
si è, di fatto, concentrata sull’esistenza o meno del prestito. Sennonché
decisiva, per la presente procedura, è soltanto la questione a sapere se -
nell’eventualità in cui il prestito sia stato effettivamente accordato - esso
sia stato subordinato, nell’interesse del concedente, a un determinato utilizzo
del denaro.
Infatti, sulla base dei
principi di diritto pertinentemente ricordati dal primo giudice (sentenza
impugnata, pagg. 4 e 5), l’utilizzo di una somma di denaro ricevuta in prestito
può configurare appropriazione indebita soltanto se il mutuo è stato concesso per uno scopo determinato e se dall'accordo contrattuale può
essere dedotto un dovere del mutuatario di conservare costantemente il
controvalore di quanto ricevuto nell’interesse del mutuante (DTF 124 IV 9 consid. 1d; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art.
138.
CP, n. 23).
3.
In
concreto, l’imputato ha contestato di aver ricevuto del denaro dall’AP. Lo ha
fatto sia durante l’inchiesta (VI PP 3 ottobre 2014, pag. 2, AI 8; VI PP 17
novembre 2014, pagg. 3 e 4) sia durante il dibattimento di primo grado (verbale
20.
ottobre 2016, pag. 1 allegato al verbale del dibattimento di medesima data),
confermando tale sua posizione al dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello,
pag. 2). Per il resto, IM 1 ha, espressamente, precisato, non soltanto di non
avere mai dovuto sdoganare un camper (VI PP 3 ottobre 2014, pag. 2, AI 8; verb.
dib. d’appello, pag. 2), ma anche di non avere mai nemmeno pensato di
acquistare un camper in Italia (verbale 20 ottobre 2016, pag. 1, allegato al
verbale del dibattimento di medesima data). Egli ha dichiarato di avere
acquistato due camper nel corso del 2014, entrambi in Svizzera. Uno d’occasione
- da un privato residente nella svizzera tedesca - al prezzo di 2500.-/3'000.-
fr. (verbale 20 ottobre 2016, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento di
medesima data) e uno presso lo Swiss Camper Store di Arbedo ad un prezzo di
25'000.- fr. - pagato con il ricavato della vendita di alcune motociclette e,
in parte, mediante un prestito di fr. 8'000.- concessogli da un amico (VI PP 3
ottobre 2014, pag. 2, AI 8; verbale 20 ottobre 2016, pag. 1, allegato al
verbale del dibattimento di medesima data).
Le dichiarazioni dell’imputato sono confermate da quelle della
moglie:
“ Né io né mio marito abbiamo mai
chiesto ai __________ di prestarci dei soldi, né mio marito mi ha mai detto di
averlo fatto o di averne ricevuti lui, dai __________. Non è mai accaduto che i
__________ abbiano consegnato in mia presenza CHF 6'000.- a Biasca in piazza
Centrale”
(verbale 20
ottobre 2016, pag 1, allegato al verbale del dibattimento di medesima data).
__________ ha - sostanzialmente - confermato le dichiarazioni del
marito anche con riferimento all’acquisto, nel corso del 2014, di due camper in
Svizzera e alle modalità di pagamento di quello più costoso (cioè vendita di una
motococicletta e prestito da un privato).
La questione dell’esistenza del contratto di mutuo - che è stata
lasciata aperta dal primo giudice (cfr. sentenza impugnata, pag. 5, cpv. 6) -
può rimanere indecisa anche in questa sede poiché, come vedremo, non vi sono in
atti elementi probatori atti a sostenere l’ipotesi secondo cui la concessione
del mutuo era condizionata ad un determinato utilizzo della somma mutuata
nell’interesse del mutuante.
4.
Va, dapprima,
rilevato che la tesi accusatoria di un’appropriazione indebita è, a ben vedere,
già smentita dal contenuto dell’esposto di denuncia (AI 1).
Dapprima, poiché in esso l’AP non pretende minimamente di avere
concesso il prestito soltanto a condizione che la somma fosse effettivamente
utilizzata per lo sdoganamento di un veicolo (che, poi, avrebbe dovuto venire
venduto così da permettere il pronto rimborso della somma). Semplicemente, l’AP
scrive che IM 1 gli aveva detto di avere bisogno dei 6.000.- fr. che chiedeva
in prestito per lo sdoganamento di un veicolo.
Se ne deduce che nemmeno
l’AP descrive il citato utilizzo dei fr. 6.000.- come una condizione da lui
posta per la concessione del prestito. Semplicemente, egli indica lo sdogamento
del camper come il motivo per cui il mutuatario ha chiesto il prestito.
Poi, la tesi della sussistenza di comportamenti sussumibili
nell’art 138 CP è esclusa poiché non si ritrova, nella denuncia, un benché
minimo accenno all’obbligo di conservare il controvalore della somma prestata
nell’interesse del mutuante. In effetti, lo stesso AP scrive che il debitore si
era impegnato a restituire quanto ricevuto nel seguente modo:
“ interamente appena avrebbe concluso
una vendita di un camper in Italia oppure a rate di CHF 500.- mensili a partire
dalla fine del mese stesso” (AI 1)
Che quel camper dalla cui vendita IM 1 avrebbe, secondo l’AP,
ricavato quanto necessario per rimborsarlo non fosse lo stesso che doveva
essere sdoganato è chiaro. Non si ripetono qui le pertinenti osservazioni fatte
al riguardo dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 5, cpv 5)
5.
Identiche
considerazioni vanno fatte per le dichiarazioni rese dalla moglie dell’AP al
dibattimento di primo grado poiché esse ricalcano il contenuto dell’esposto di
denuncia.
6.
Nemmeno gli atti
istruttori effettuati dagli inquirenti hanno permesso di raccogliere elementi
atti a far anche solo ipotizzare l’esistenza del reato penale appena citato.
a) Dalle audizioni di __________
(cognato dell’AP, quindi fratello della moglie __________) e della sua compagna,
__________ non si può trarre alcun elemento utile ad accertare che il prestito,
quand’anche concesso, sia stato condizionato in alcun modo. Men che meno che
sia stato condizionato in modo tale che il mancato rispetto delle condizioni
poste possa assurgere ad appropriazione indebita.
Infatti, __________ - oltre ad affermare che sarebbe stata la
sorella __________ a riferirgli del prestito - ha dichiarato di aver assistito
a una telefonata avvenuta in macchina il 4 agosto 2014, alla presenza sua (che
guidava l’auto), della sua compagna __________, di __________ e dei suoi due
figli:
“ __________ ha ricevuto, sul proprio
apparecchio mobile, una chiamata da parte del signor IM 1 (…) il natel di ________
presentava problemi tecnici e, per forza di cose, la conversazione è avvenuta
mediante l’inserimento del vivavoce. Ho riconosciuto, senza ombra di dubbio la
voce del IM 1, persona che ho conosciuto all’incirca un anno orsono (…)
Inizialmente i toni erano nella normalità. In seguito, visto che vi erano di
mezzo questi benedetti soldi, vi è stato un battibecco e i toni si sono come si
suol dire surriscaldati. Mi rammento che IM 1 affermò che avrebbero dovuto
smetterla di comportarsi così, altrimenti li avrebbe denunciati per violazione
della privacy. (…) Ho inteso IM 1 affermare testuale frase: “avevo già detto
che avrei pagato il debito di CHF 6'000.-“ appena ricevuta l’eredità e che se
non la smettevano di comportarsi così ci pensava lui a creargli problemi”
(VI PG 14 ottobre
2014, pag. 4, allegato all’AI 10).
Le dichiarazioni di __________ si sovrappongono, sostanzialmente,
a quelle del compagno __________: ella riprende, in effetti, negli stessi
termini quanto affermato dal suo convivente.
Anche volendo dare piena credibilità ai testi sentiti, nelle loro
dichiarazioni non ci sono fatti e/o circostanze che supportano l’ipotesi
dell’esistenza di una pattuizione tra chi avrebbe concesso il prestito (l’AP) e
chi lo avrebbe ricevuto (l’imputato) con cui si condizionava la dazione del
denaro a un determinato suo utilizzo, segnatamente lo sdoganamento di un
camper, nell’interesse del mutuante.
Anzi. Nella misura in cui, secondo i due testi, IM 1 avrebbe fatto
riferimento a un’imminente eredità per la restituzione dei soldi, la tesi
dell’accusa - secondo cui il prestito era condizionato allo sdoganamento del
camper e la sua restituzione sarebbe avvenuta una volta venduto il mezzo -
sarebbe, in ogni caso, chiaramente smentita.
b) In aggiunta a quanto
precede, occorre rilevare che né i tabulati telefonici né gli sms prodotti
dall’AP in allegato allo scritto 2 settembre 2014 al Ministero pubblico (AI 4)
contribuiscono a sostanziare la tesi del “prestito condizionato”. Se i tabulati
attestano - unicamente - le telefonate che sono avvenute tra l’AP e l’imputato
senza, evidentemente, dire nulla sul loro contenuto, dagli sms l’unica cosa che
emerge è che l’AP e sua moglie chiedevano - ripetutamente - all’imputato la
restituzione dei soldi. Non vi è, tuttavia un solo accenno a una clausola che
vincolasse il prestito a un determinato scopo e, invero, l’imputato non
risponde mai, se non in un’unica occasione (e semplicemente per dire di
chiamare, qualora avessero bisogno di lui; cfr. sms di lunedì 3 marzo 2014).
Per tacere del fatto che dalla sola circostanza secondo cui l’imputato non
rispondeva agli sms, non si può certo dedurre nulla di rilevante per il caso
qui in discussione.
7.
Non solo, come
detto, nessun elemento probatorio agli atti consente di dire che il prestito -
sempre che sia stato concesso - sia stato accordato a condizione che il denaro
fosse utilizzato per lo sdoganamento di un camper la cui vendita faceva
scattare l’obbligo di restituzione da parte dell’imputato. Ma tale circostanza
è - perfino - esplicitamente esclusa dalle affermazioni della moglie dell’AP
riprese dal PP nel suo scritto 12 dicembre 2016 a questa Corte, laddove ha
osservato che:
“ La signora __________, moglie del
denunciante/accusatore privato, potrà riferire in merito alle circostanze in
cui IM 1, in occasione dei colloqui avuti con la stessa, non solo non ha mai
negato di aver ricevuto denaro dal di lei marito, ma ha precisato che la
restituzione sarebbe avvenuta non appena egli avrebbe ereditato”
(scritto PP 12
dicembre 2016, CARP XIV; sott. del red.).
8.
È, dunque, manifesto
che gli elementi probatori raccolti non permettono - in nessun modo - di
accertare che, al momento dell’asserito prestito, sia stato convenuto,
nell’interesse del mutuante, che il denaro prestato avrebbe dovuto avere un
determinato utilizzo.
Ne consegue che - quand’anche si dovesse seguire la tesi
accusatoria secondo cui, effettivamente, un prestito c’è stato - la sua mancata
restituzione non potrebbe, comunque, essere costitutiva di reato poiché -
secondo dottrina e giurisprudenza - un prestito può fare l’oggetto di
un’appropriazione ai sensi dell’art. 138 CP solo se accordato con la condizione
di usare il denaro in un determinato modo, per un determinato scopo e solo se
l’autore utilizza i valori patrimoniali contrariamente alle istruzioni
ricevute, scartandosi dalla destinazione prestabilita (Niegli/Riedo in Basler
Kommentar Strafrecht II, Basilea 2013, ad art. 138 CP, n. 73; Corboz, op. cit. ad
art. 138 CP, n. 22; DTF 129 IV 259, consid. 2.2.1). Soltanto se un prestito è
stato accordato per un determinato scopo e implica un obbligo di conservazione
per il mutuatario fino al suo utilizzo e, poi, un obbligo di conservare il
controvalore così ottenuto, un uso diverso del denaro prestato costituisce un
abuso di fiducia giusta l’art. 138 CP (Corboz, op. cit., ad art. 138 CP, n. 23;
DTF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 120 IV 119 consid. a – f).
9.
In base a tutto
quanto precede, quindi, IM 1 deve essere prosciolto dall’accusa di
appropriazione indebita.
Indennità
ex art. 429 CPP per la procedura di primo grado
10.
Il giudice di prime
cure ha riconosciuto all’imputato un’indennità di fr. 2'661.- per le
spese di patrocinio. Non ha, per contro, assegnato indennità né per il
risarcimento del danno economico né per la riparazione del torto morale. A suo
giudizio, la partecipazione di IM 1 al procedimento è consistita nella presenza
a quattro interrogatori (durati, in tutto, meno di quattro ore) e in quella al
dibattimento di primo grado (durata ancora meno), ciò che non gli avrebbe
precluso di organizzare di conseguenza il proprio lavoro di rappresentante.
L’imputato - che non si è mai trovato in stato di detenzione - non avrebbe,
poi, dimostrato né reso verosimile una lesione particolarmente grave dei suoi
interessi personali.
IM 1, contestando la
relativa decisione di primo grado, ha chiesto che a suo favore siano
riconosciute indennità ex art. 429 CPP, in particolare:
-
fr. 5'700.- quale indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese
legali;
-
fr. 633.40 per la perdita di guadagno ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP;
- fr. 200.- per
il torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP
(cfr. istanza di
indennizzo prodotta al dibattimento d’appello il 17 gennaio 2017, doc. dib.
1).
Spese di patrocinio
10.1
Per l’art. 429 cpv. 1
lett. a CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha
diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio
dei suoi diritti procedurali.
a) L’imputato chiede, in
primo luogo, il riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 320.- corrispondente
a quella pattuita contrattualmente con __________. Il giudice di primo grado ha
riconosciuto, invece, la tariffa oraria di fr. 280.- che si applica ai casi
complessi (invece dei canonici fr. 250.-). Tale valutazione non può essere
condivisa. Il caso qui in discussione non presenta particolari difficoltà né
dal profilo fattuale né da quello giuridico. Di conseguenza, la tariffa oraria
deve essere ridotta a fr. 250.-/h.
b) Complessivamente, il
difensore ha preteso che vengano riconosciute, per la procedura di primo grado,
15.
ore di onorario.
Egli
ha fatturato 4.5 ore per la preparazione del dibattimento (di cui 2 ore per lo
studio dell’incarto e 2.5 ore per la stesura dell’arringa). Di queste 4.5 ore
si giustifica riconoscerne 3: va, infatti, considerato che l’incarto non è
voluminoso (gli atti istruttori esperiti sono stati pochi) e che la questione
giuridica era di quasi immediata comprensione.
Per
l’esame e la spiegazione della sentenza del Pretore e del verbale del
dibattimento al cliente, sono stati fatturati 45 minuti. Anche in questo caso
il tempo impiegato appare eccessivo per cui deve essere ridotto a 15 minuti. I
motivi - invero semplici - per i quali l’imputato era stato prosciolto, non
richiedevano molto tempo per essere spiegati e il verbale del dibattimento non
aveva bisogno di particolari chiarimenti perché l’imputato era presente in aula
e aveva preso parte al processo.
Delle
2.
ore e 30 minuti fatturate per la corrispondenza/per le istanze al Ministero
pubblico e alla Pretura penale, deve essere ridotto (perché apparso eccessivo)
soltanto il tempo conteggiato per l’allestimento dell’istanza di indennizzo del
20.
ottobre 2016 (da 1 ora e 15 minuti a 1 ora).
7.
ore e 35 minuti di lavoro sono, poi, state conteggiate per i colloqui con il
cliente (2 ore), per la partecipazione al dibattimento (4 ore e 20 minuti), per
l’esame di scritti pervenuti dalle autorità nonché per le informazioni al
cliente ad essi relativi 1 ora e 15 minuti). Questo dispendio orario viene
integralmente riconosciuto.
c) L'onorario
riconosciuto per la procedura di primo grado è quindi di 13 ore e 5 minuti
(arrotondate a 13 ore) a fr. 250.- l'una, per totali fr. 3'250.-.
d) Le spese vengono
rifuse in ragione di fr. 325.- (10% di fr.
3'250.-).
e) Su questi importi va
calcolata e, poi, aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 286.-.
f) Complessivamente,
quindi, per la procedura di primo grado, sono riconosciuti all'avv. DI 1,
difensore di fiducia, fr. 3'861.- (fr. 3'250.- + fr. 325.- + fr. 286.-).
Danno
economico
10.2
Per l’art. 429 cpv. 1
lett. b CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha
diritto al risarcimento del danno economico risultante dalla partecipazione
necessaria al procedimento penale.
a) L’imputato rileva,
innanzitutto, che il tempo perso per la partecipazione ai verbali
d’interrogatorio, al dibattimento e per le relative trasferte è nettamente
maggiore rispetto a quello stimato dal Pretore. Egli era, quindi,
impossibilitato a organizzare diversamente il proprio lavoro e ha dovuto, anzi,
prendere libero, rinunciando così - in parte - alle sue vacanze. Perciò la
pretesa per mancato guadagno deve essere ammessa.
La
richiesta deve essere accolta. E’, infatti, indubbio che il procedimento penale
abbia reso necessaria la partecipazione dell’imputato ai verbali
d’interrogatorio e al dibattimento in Pretura penale - con le relative
trasferte correttamente calcolate dal difensore - ed è più che comprensibile
che egli, non sapendo quale sarebbe stata la durata delle udienze, non abbia
fissato - per quei giorni - degli appuntamenti di lavoro e abbia, anzi, dovuto
prendere vacanza. La stima di due giorni fatta dal difensore, il calcolo della
perdita di guadagno basato su un reddito medio di almeno fr. 4'500.- mensili (che
su 20 giorni lavorativi al mese è di fr. 450.- per le due giornate), così come
il calcolo dell’importo per le trasferte (complessivi 262 km a una tariffa di
fr. 0.70 come riconosce il fisco) appaiono plausibili. All’imputato viene,
dunque, riconosciuta una perdita di guadagno di fr. 633.40.
Torto
morale
10.2
La richiesta del
riconoscimento di un indennizzo del torto morale, quantificato in fr. 200.-,
deve essere, per contro, respinta. In effetti, l’imputato si limita ad addure
che il solo fatto di essere stato ingiustamente accusato giustifica un simile
indennizzo equiparando (nell’istanza di indennizzo del 20 ottobre 2016) il suo
caso a quello di una persona ingiustamente accusata e incarcerata per un
giorno. Detto che la situazione del caso qui in discussione è ben diversa da
quella di un’ingiusta carcerazione (fattispecie cui la sentenza del TF citata
nell’istanza si riferisce), occorre considerare che - se è pur vero che una
procedura penale come quella in disamina comporta delle conseguenze spiacevoli
per colui che ne è ingiustamente fatto oggetto - tuttavia la particolare sofferenza psicologica patita deve essere
sufficientemente sostanziata, ciò che l’imputato - in concreto - non ha fatto,
neppure nell’istanza di indennizzo prodotta al dibattimento d’appello, nella
quale si è limitato ad addurre il generico - e per nulla sostanziato - rischio
che la procedura penale possa mettere in discussione l’attuale rapporto
d’impiego.
10.3
In conclusione, ad IM 1
deve essere riconosciuto, per la procedura di primo grado, un indennizzo delle
spese di patrocinio di complessivi fr. 3'861.- e un risarcimento del danno
economico in ragione di fr. 633.40.
L’appello incidentale
dell’imputato è, quindi, parzialmente accolto.
Indennità
ex art. 429 CPP per la procedura d’appello
Spese
di patrocinio
11.1
a) Come già fatto per la
procedura di primo grado, anche per la procedura d'appello l'istante chiede il
riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 320.-, invece dei canonici fr.
250.
-. Al riguardo valgono le medesime considerazioni di cui al considerando
che precede. La tariffa oraria deve, quindi, essere ridotta a fr.
250.
-/h.
b) Complessivamente, il
difensore ha preteso che gli vengano riconosciute, per la fase successiva al
giudizio di primo grado, 13 ore e 45 minuti di onorario, alle quali si devono
aggiungere 3 ore per la stesura dell’istanza di indennizzo del 17 gennaio 2017.
Egli
ha fatturato 45 minuti per l’esame delle decisioni della CARP del 7 dicembre
2016.
e la stesura dell’istanza 14 dicembre 2016 (nonché delle due lettere
informative al cliente). Di questi 45 minuti si giustifica riconoscerne 30. In
effetti, non va dimenticato che l'appello giunge alla fine di tutta la
procedura di primo grado, durante la quale sia il difensore che il cliente
hanno avuto modo di comprendere esattamente le accuse e di scegliere -
conseguentemente - le strategie difensive, nonché di stabilire quali mezzi di
prova appaiono necessari.
Il
tempo di 4 ore per la trasferta e il dibattimento d'appello è ridotto a 2 ore e
30.
minuti, in considerazione della sua reale durata.
Per
la preparazione del processo e l’arringa di appello sono state fatturate 4 ore.
In considerazione del fatto che l’arringa difensiva ricalca, sostanzialmente,
quella per il processo di primo grado, il tempo impiegato appare eccessivo, per
cui deve essere ridotto a 2 ore.
La
spiegazione della sentenza, visto l'esito, non richiederà più di 15 minuti (non
quindi i 45 minuti previsti).
Per
l’esame di altri scritti pervenuti dalle autorità e le informazioni al cliente,
in considerazione dell’effettivo scambio avvenuto, l’ora fatturata appare
eccessiva e deve essere ridotta a 30 minuti.
Anche
le 3 ore per l’allestimento dell’istanza di indennizzo 17 gennaio 2017 appaiono
eccessive, in considerazione del fatto che buona parte delle argomentazioni
erano già state addotte nell’istanza 20 ottobre 2016 nella procedura di primo
grado.
3.
ore e 15 minuti di lavoro sono poi state conteggiate per i colloqui con il
cliente, l’esame della richiesta del PP di procedere in forma scritta e delle
varie decisioni in materia della CARP, nonché per la stesura dell’appello
incidentale e per la lettera alla Pretura del 21 ottobre 2016. Questo dispendio
orario viene integralmente riconosciuto.
c) L'onorario
riconosciuto per la procedura d'appello è, quindi, di 10 ore a fr. 250.- l'una,
per totali fr. 2’500-.
d) Le spese vengono
rifuse in ragione di fr. 250.- (10% di 2'500.-).
e) Su questi importi va
calcolata e, poi, aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 220-.
Danno
economico
11.2
Per il mancato guadagno
provocato dalla procedura d’appello, IM 1 chiede un risarcimento di fr. 167.10
per la mezza giornata di lavoro persa. Il calcolo si fonda sui medesimi criteri
già indicati per la quantificazione del danno economico per la procedura di
primo grado e la richiesta, sulla base delle medesime argomentazioni già
esposte al considerando che precede, deve essere accolta.
11.3
Complessivamente,
quindi, per la procedura d'appello, ad IM 1 sono riconosciuti complessivi fr.
3'137.10 di cui fr. 2'970.- (fr. 2’500.- + fr. 250.- + fr. 220.-) per le spese
di patrocinio e fr. 167.10 per il danno economico..
Spese
12.
Visto l’esito del
procedimento, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a
carico dello Stato (art. 428 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 84, 348
segg., 379 segg., 398 segg., 429, 436 CPP;
138
CP;
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello del
procuratore pubblico è respinto.
II. L’appello
incidentale di IM 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza
1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita.
1.1. La tassa e i disborsi
relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1'000.-, sono
posti a carico dello Stato.
1.2. Lo Stato della Repubblica
e del Cantone Ticino rifonderà a IM 1, a titolo di indennità ex
art. 429 cpv. 1 lett. a e b CPP l’importo di fr. 3'861.- (IVA inclusa)
per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura di primo grado e
fr. 633.40 per il risarcimento del danno economico subito.
2. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IM 1, a titolo di
indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a e b CPP l’importo di fr. 2'970.- (IVA
inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura d’appello
e fr. 167.10 per il risarcimento del danno economico subito.
3. Non si assegnano
indennità per la riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
4. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1’500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’700.-
sono
posti a carico dello Stato.
5. Intimazione a:
6. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.