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Decisione

17.2016.203

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 gennaio 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I. Le istanze

probatorie presentate dall’appellante principale (audizione di __________,

moglie dell’AP) e dall’appellante incidentale (ammissione agli atti di

documentazione riguardante il prestito contratto dall’imputato con un terzo al

fine di finanziare l’acquisto di un camper) sono state integralmente respinte dalla

presidente di questa Corte con decreto 10 gennaio 2017, ritenuto che le prove

di cui si chiedeva l’acquisizione non apparivano necessarie al giudizio.

L. In

occasione del pubblico dibattimento di appello, esperito il 17 gennaio 2017, il

PP ha chiesto che IM 1 venga dichiarato autore colpevole di appropriazione

indebita e condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr.

30.- ciascuna (per complessivi fr. 1'800.-) sospesa condizionalmente per il

periodo di due anni, alla multa di fr. 300.- e al pagamento di tasse e spese.

La Difesa ha, invece, chiesto la conferma dell’assoluzione dal reato contestato

e il riconoscimento di un indennizzo per le spese di patrocinio ex art. 429

cpv. 1 lett. a CPP di fr. 5'700.- per la procedura di primo grado e di fr.

5'275.- per la procedura d’appello, oltre a fr. 1'000.50 a valere quale

indennizzo per torto morale e perdita di guadagno ai sensi dell’art. 429 cpv. 1

lett. b e c CPP.

Considerandi

in fatto e in diritto

1.

Secondo l’ipotesi

dell’accusa, PC 1 avrebbe, il 14 gennaio 2014, consegnato ad IM 1 la somma di

fr. 6'000.- a titolo di prestito finalizzato allo sdoganamento di un camper,

con l’impegno a restituire la somma versata una volta venduto il camper.

Sennonché, a tutt’oggi, la restituzione dell’importo non sarebbe ancora

avvenuta e l’imputato avrebbe destinato il denaro ricevuto a non meglio

precisate spese di natura personale.

2.

L’intera inchiesta

si è, di fatto, concentrata sull’esistenza o meno del prestito. Sennonché

decisiva, per la presente procedura, è soltanto la questione a sapere se -

nell’eventualità in cui il prestito sia stato effettivamente accordato - esso

sia stato subordinato, nell’interesse del concedente, a un determinato utilizzo

del denaro.

Infatti, sulla base dei

principi di diritto pertinentemente ricordati dal primo giudice (sentenza

impugnata, pagg. 4 e 5), l’utilizzo di una somma di denaro ricevuta in prestito

può configurare appropriazione indebita soltanto se il mutuo è stato concesso per uno scopo determinato e se dall'accordo contrattuale può

essere dedotto un dovere del mutuatario di conservare costantemente il

controvalore di quanto ricevuto nell’interesse del mutuante (DTF 124 IV 9 consid. 1d; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010, ad art.

138.

CP, n. 23).

3.

In

concreto, l’imputato ha contestato di aver ricevuto del denaro dall’AP. Lo ha

fatto sia durante l’inchiesta (VI PP 3 ottobre 2014, pag. 2, AI 8; VI PP 17

novembre 2014, pagg. 3 e 4) sia durante il dibattimento di primo grado (verbale

20.

ottobre 2016, pag. 1 allegato al verbale del dibattimento di medesima data),

confermando tale sua posizione al dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello,

pag. 2). Per il resto, IM 1 ha, espressamente, precisato, non soltanto di non

avere mai dovuto sdoganare un camper (VI PP 3 ottobre 2014, pag. 2, AI 8; verb.

dib. d’appello, pag. 2), ma anche di non avere mai nemmeno pensato di

acquistare un camper in Italia (verbale 20 ottobre 2016, pag. 1, allegato al

verbale del dibattimento di medesima data). Egli ha dichiarato di avere

acquistato due camper nel corso del 2014, entrambi in Svizzera. Uno d’occasione

- da un privato residente nella svizzera tedesca - al prezzo di 2500.-/3'000.-

fr. (verbale 20 ottobre 2016, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento di

medesima data) e uno presso lo Swiss Camper Store di Arbedo ad un prezzo di

25'000.- fr. - pagato con il ricavato della vendita di alcune motociclette e,

in parte, mediante un prestito di fr. 8'000.- concessogli da un amico (VI PP 3

ottobre 2014, pag. 2, AI 8; verbale 20 ottobre 2016, pag. 1, allegato al

verbale del dibattimento di medesima data).

Le dichiarazioni dell’imputato sono confermate da quelle della

moglie:

“ Né io né mio marito abbiamo mai

chiesto ai __________ di prestarci dei soldi, né mio marito mi ha mai detto di

averlo fatto o di averne ricevuti lui, dai __________. Non è mai accaduto che i

__________ abbiano consegnato in mia presenza CHF 6'000.- a Biasca in piazza

Centrale”

(verbale 20

ottobre 2016, pag 1, allegato al verbale del dibattimento di medesima data).

__________ ha - sostanzialmente - confermato le dichiarazioni del

marito anche con riferimento all’acquisto, nel corso del 2014, di due camper in

Svizzera e alle modalità di pagamento di quello più costoso (cioè vendita di una

motococicletta e prestito da un privato).

La questione dell’esistenza del contratto di mutuo - che è stata

lasciata aperta dal primo giudice (cfr. sentenza impugnata, pag. 5, cpv. 6) -

può rimanere indecisa anche in questa sede poiché, come vedremo, non vi sono in

atti elementi probatori atti a sostenere l’ipotesi secondo cui la concessione

del mutuo era condizionata ad un determinato utilizzo della somma mutuata

nell’interesse del mutuante.

4.

Va, dapprima,

rilevato che la tesi accusatoria di un’appropriazione indebita è, a ben vedere,

già smentita dal contenuto dell’esposto di denuncia (AI 1).

Dapprima, poiché in esso l’AP non pretende minimamente di avere

concesso il prestito soltanto a condizione che la somma fosse effettivamente

utilizzata per lo sdoganamento di un veicolo (che, poi, avrebbe dovuto venire

venduto così da permettere il pronto rimborso della somma). Semplicemente, l’AP

scrive che IM 1 gli aveva detto di avere bisogno dei 6.000.- fr. che chiedeva

in prestito per lo sdoganamento di un veicolo.

Se ne deduce che nemmeno

l’AP descrive il citato utilizzo dei fr. 6.000.- come una condizione da lui

posta per la concessione del prestito. Semplicemente, egli indica lo sdogamento

del camper come il motivo per cui il mutuatario ha chiesto il prestito.

Poi, la tesi della sussistenza di comportamenti sussumibili

nell’art 138 CP è esclusa poiché non si ritrova, nella denuncia, un benché

minimo accenno all’obbligo di conservare il controvalore della somma prestata

nell’interesse del mutuante. In effetti, lo stesso AP scrive che il debitore si

era impegnato a restituire quanto ricevuto nel seguente modo:

“ interamente appena avrebbe concluso

una vendita di un camper in Italia oppure a rate di CHF 500.- mensili a partire

dalla fine del mese stesso” (AI 1)

Che quel camper dalla cui vendita IM 1 avrebbe, secondo l’AP,

ricavato quanto necessario per rimborsarlo non fosse lo stesso che doveva

essere sdoganato è chiaro. Non si ripetono qui le pertinenti osservazioni fatte

al riguardo dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 5, cpv 5)

5.

Identiche

considerazioni vanno fatte per le dichiarazioni rese dalla moglie dell’AP al

dibattimento di primo grado poiché esse ricalcano il contenuto dell’esposto di

denuncia.

6.

Nemmeno gli atti

istruttori effettuati dagli inquirenti hanno permesso di raccogliere elementi

atti a far anche solo ipotizzare l’esistenza del reato penale appena citato.

a) Dalle audizioni di __________

(cognato dell’AP, quindi fratello della moglie __________) e della sua compagna,

__________ non si può trarre alcun elemento utile ad accertare che il prestito,

quand’anche concesso, sia stato condizionato in alcun modo. Men che meno che

sia stato condizionato in modo tale che il mancato rispetto delle condizioni

poste possa assurgere ad appropriazione indebita.

Infatti, __________ - oltre ad affermare che sarebbe stata la

sorella __________ a riferirgli del prestito - ha dichiarato di aver assistito

a una telefonata avvenuta in macchina il 4 agosto 2014, alla presenza sua (che

guidava l’auto), della sua compagna __________, di __________ e dei suoi due

figli:

“ __________ ha ricevuto, sul proprio

apparecchio mobile, una chiamata da parte del signor IM 1 (…) il natel di ________

presentava problemi tecnici e, per forza di cose, la conversazione è avvenuta

mediante l’inserimento del vivavoce. Ho riconosciuto, senza ombra di dubbio la

voce del IM 1, persona che ho conosciuto all’incirca un anno orsono (…)

Inizialmente i toni erano nella normalità. In seguito, visto che vi erano di

mezzo questi benedetti soldi, vi è stato un battibecco e i toni si sono come si

suol dire surriscaldati. Mi rammento che IM 1 affermò che avrebbero dovuto

smetterla di comportarsi così, altrimenti li avrebbe denunciati per violazione

della privacy. (…) Ho inteso IM 1 affermare testuale frase: “avevo già detto

che avrei pagato il debito di CHF 6'000.-“ appena ricevuta l’eredità e che se

non la smettevano di comportarsi così ci pensava lui a creargli problemi”

(VI PG 14 ottobre

2014, pag. 4, allegato all’AI 10).

Le dichiarazioni di __________ si sovrappongono, sostanzialmente,

a quelle del compagno __________: ella riprende, in effetti, negli stessi

termini quanto affermato dal suo convivente.

Anche volendo dare piena credibilità ai testi sentiti, nelle loro

dichiarazioni non ci sono fatti e/o circostanze che supportano l’ipotesi

dell’esistenza di una pattuizione tra chi avrebbe concesso il prestito (l’AP) e

chi lo avrebbe ricevuto (l’imputato) con cui si condizionava la dazione del

denaro a un determinato suo utilizzo, segnatamente lo sdoganamento di un

camper, nell’interesse del mutuante.

Anzi. Nella misura in cui, secondo i due testi, IM 1 avrebbe fatto

riferimento a un’imminente eredità per la restituzione dei soldi, la tesi

dell’accusa - secondo cui il prestito era condizionato allo sdoganamento del

camper e la sua restituzione sarebbe avvenuta una volta venduto il mezzo -

sarebbe, in ogni caso, chiaramente smentita.

b) In aggiunta a quanto

precede, occorre rilevare che né i tabulati telefonici né gli sms prodotti

dall’AP in allegato allo scritto 2 settembre 2014 al Ministero pubblico (AI 4)

contribuiscono a sostanziare la tesi del “prestito condizionato”. Se i tabulati

attestano - unicamente - le telefonate che sono avvenute tra l’AP e l’imputato

senza, evidentemente, dire nulla sul loro contenuto, dagli sms l’unica cosa che

emerge è che l’AP e sua moglie chiedevano - ripetutamente - all’imputato la

restituzione dei soldi. Non vi è, tuttavia un solo accenno a una clausola che

vincolasse il prestito a un determinato scopo e, invero, l’imputato non

risponde mai, se non in un’unica occasione (e semplicemente per dire di

chiamare, qualora avessero bisogno di lui; cfr. sms di lunedì 3 marzo 2014).

Per tacere del fatto che dalla sola circostanza secondo cui l’imputato non

rispondeva agli sms, non si può certo dedurre nulla di rilevante per il caso

qui in discussione.

7.

Non solo, come

detto, nessun elemento probatorio agli atti consente di dire che il prestito -

sempre che sia stato concesso - sia stato accordato a condizione che il denaro

fosse utilizzato per lo sdoganamento di un camper la cui vendita faceva

scattare l’obbligo di restituzione da parte dell’imputato. Ma tale circostanza

è - perfino - esplicitamente esclusa dalle affermazioni della moglie dell’AP

riprese dal PP nel suo scritto 12 dicembre 2016 a questa Corte, laddove ha

osservato che:

“ La signora __________, moglie del

denunciante/accusatore privato, potrà riferire in merito alle circostanze in

cui IM 1, in occasione dei colloqui avuti con la stessa, non solo non ha mai

negato di aver ricevuto denaro dal di lei marito, ma ha precisato che la

restituzione sarebbe avvenuta non appena egli avrebbe ereditato”

(scritto PP 12

dicembre 2016, CARP XIV; sott. del red.).

8.

È, dunque, manifesto

che gli elementi probatori raccolti non permettono - in nessun modo - di

accertare che, al momento dell’asserito prestito, sia stato convenuto,

nell’interesse del mutuante, che il denaro prestato avrebbe dovuto avere un

determinato utilizzo.

Ne consegue che - quand’anche si dovesse seguire la tesi

accusatoria secondo cui, effettivamente, un prestito c’è stato - la sua mancata

restituzione non potrebbe, comunque, essere costitutiva di reato poiché -

secondo dottrina e giurisprudenza - un prestito può fare l’oggetto di

un’appropriazione ai sensi dell’art. 138 CP solo se accordato con la condizione

di usare il denaro in un determinato modo, per un determinato scopo e solo se

l’autore utilizza i valori patrimoniali contrariamente alle istruzioni

ricevute, scartandosi dalla destinazione prestabilita (Niegli/Riedo in Basler

Kommentar Strafrecht II, Basilea 2013, ad art. 138 CP, n. 73; Corboz, op. cit. ad

art. 138 CP, n. 22; DTF 129 IV 259, consid. 2.2.1). Soltanto se un prestito è

stato accordato per un determinato scopo e implica un obbligo di conservazione

per il mutuatario fino al suo utilizzo e, poi, un obbligo di conservare il

controvalore così ottenuto, un uso diverso del denaro prestato costituisce un

abuso di fiducia giusta l’art. 138 CP (Corboz, op. cit., ad art. 138 CP, n. 23;

DTF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 120 IV 119 consid. a – f).

9.

In base a tutto

quanto precede, quindi, IM 1 deve essere prosciolto dall’accusa di

appropriazione indebita.

Indennità

ex art. 429 CPP per la procedura di primo grado

10.

Il giudice di prime

cure ha riconosciuto all’imputato un’indennità di fr. 2'661.- per le

spese di patrocinio. Non ha, per contro, assegnato indennità né per il

risarcimento del danno economico né per la riparazione del torto morale. A suo

giudizio, la partecipazione di IM 1 al procedimento è consistita nella presenza

a quattro interrogatori (durati, in tutto, meno di quattro ore) e in quella al

dibattimento di primo grado (durata ancora meno), ciò che non gli avrebbe

precluso di organizzare di conseguenza il proprio lavoro di rappresentante.

L’imputato - che non si è mai trovato in stato di detenzione - non avrebbe,

poi, dimostrato né reso verosimile una lesione particolarmente grave dei suoi

interessi personali.

IM 1, contestando la

relativa decisione di primo grado, ha chiesto che a suo favore siano

riconosciute indennità ex art. 429 CPP, in particolare:

-

fr. 5'700.- quale indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese

legali;

-

fr. 633.40 per la perdita di guadagno ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP;

- fr. 200.- per

il torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP

(cfr. istanza di

indennizzo prodotta al dibattimento d’appello il 17 gennaio 2017, doc. dib.

1).

Spese di patrocinio

10.1

Per l’art. 429 cpv. 1

lett. a CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha

diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio

dei suoi diritti procedurali.

a) L’imputato chiede, in

primo luogo, il riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 320.- corrispondente

a quella pattuita contrattualmente con __________. Il giudice di primo grado ha

riconosciuto, invece, la tariffa oraria di fr. 280.- che si applica ai casi

complessi (invece dei canonici fr. 250.-). Tale valutazione non può essere

condivisa. Il caso qui in discussione non presenta particolari difficoltà né

dal profilo fattuale né da quello giuridico. Di conseguenza, la tariffa oraria

deve essere ridotta a fr. 250.-/h.

b) Complessivamente, il

difensore ha preteso che vengano riconosciute, per la procedura di primo grado,

15.

ore di onorario.

Egli

ha fatturato 4.5 ore per la preparazione del dibattimento (di cui 2 ore per lo

studio dell’incarto e 2.5 ore per la stesura dell’arringa). Di queste 4.5 ore

si giustifica riconoscerne 3: va, infatti, considerato che l’incarto non è

voluminoso (gli atti istruttori esperiti sono stati pochi) e che la questione

giuridica era di quasi immediata comprensione.

Per

l’esame e la spiegazione della sentenza del Pretore e del verbale del

dibattimento al cliente, sono stati fatturati 45 minuti. Anche in questo caso

il tempo impiegato appare eccessivo per cui deve essere ridotto a 15 minuti. I

motivi - invero semplici - per i quali l’imputato era stato prosciolto, non

richiedevano molto tempo per essere spiegati e il verbale del dibattimento non

aveva bisogno di particolari chiarimenti perché l’imputato era presente in aula

e aveva preso parte al processo.

Delle

2.

ore e 30 minuti fatturate per la corrispondenza/per le istanze al Ministero

pubblico e alla Pretura penale, deve essere ridotto (perché apparso eccessivo)

soltanto il tempo conteggiato per l’allestimento dell’istanza di indennizzo del

20.

ottobre 2016 (da 1 ora e 15 minuti a 1 ora).

7.

ore e 35 minuti di lavoro sono, poi, state conteggiate per i colloqui con il

cliente (2 ore), per la partecipazione al dibattimento (4 ore e 20 minuti), per

l’esame di scritti pervenuti dalle autorità nonché per le informazioni al

cliente ad essi relativi 1 ora e 15 minuti). Questo dispendio orario viene

integralmente riconosciuto.

c) L'onorario

riconosciuto per la procedura di primo grado è quindi di 13 ore e 5 minuti

(arrotondate a 13 ore) a fr. 250.- l'una, per totali fr. 3'250.-.

d) Le spese vengono

rifuse in ragione di fr. 325.- (10% di fr.

3'250.-).

e) Su questi importi va

calcolata e, poi, aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 286.-.

f) Complessivamente,

quindi, per la procedura di primo grado, sono riconosciuti all'avv. DI 1,

difensore di fiducia, fr. 3'861.- (fr. 3'250.- + fr. 325.- + fr. 286.-).

Danno

economico

10.2

Per l’art. 429 cpv. 1

lett. b CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha

diritto al risarcimento del danno economico risultante dalla partecipazione

necessaria al procedimento penale.

a) L’imputato rileva,

innanzitutto, che il tempo perso per la partecipazione ai verbali

d’interrogatorio, al dibattimento e per le relative trasferte è nettamente

maggiore rispetto a quello stimato dal Pretore. Egli era, quindi,

impossibilitato a organizzare diversamente il proprio lavoro e ha dovuto, anzi,

prendere libero, rinunciando così - in parte - alle sue vacanze. Perciò la

pretesa per mancato guadagno deve essere ammessa.

La

richiesta deve essere accolta. E’, infatti, indubbio che il procedimento penale

abbia reso necessaria la partecipazione dell’imputato ai verbali

d’interrogatorio e al dibattimento in Pretura penale - con le relative

trasferte correttamente calcolate dal difensore - ed è più che comprensibile

che egli, non sapendo quale sarebbe stata la durata delle udienze, non abbia

fissato - per quei giorni - degli appuntamenti di lavoro e abbia, anzi, dovuto

prendere vacanza. La stima di due giorni fatta dal difensore, il calcolo della

perdita di guadagno basato su un reddito medio di almeno fr. 4'500.- mensili (che

su 20 giorni lavorativi al mese è di fr. 450.- per le due giornate), così come

il calcolo dell’importo per le trasferte (complessivi 262 km a una tariffa di

fr. 0.70 come riconosce il fisco) appaiono plausibili. All’imputato viene,

dunque, riconosciuta una perdita di guadagno di fr. 633.40.

Torto

morale

10.2

La richiesta del

riconoscimento di un indennizzo del torto morale, quantificato in fr. 200.-,

deve essere, per contro, respinta. In effetti, l’imputato si limita ad addure

che il solo fatto di essere stato ingiustamente accusato giustifica un simile

indennizzo equiparando (nell’istanza di indennizzo del 20 ottobre 2016) il suo

caso a quello di una persona ingiustamente accusata e incarcerata per un

giorno. Detto che la situazione del caso qui in discussione è ben diversa da

quella di un’ingiusta carcerazione (fattispecie cui la sentenza del TF citata

nell’istanza si riferisce), occorre considerare che - se è pur vero che una

procedura penale come quella in disamina comporta delle conseguenze spiacevoli

per colui che ne è ingiustamente fatto oggetto - tuttavia la particolare sofferenza psicologica patita deve essere

sufficientemente sostanziata, ciò che l’imputato - in concreto - non ha fatto,

neppure nell’istanza di indennizzo prodotta al dibattimento d’appello, nella

quale si è limitato ad addurre il generico - e per nulla sostanziato - rischio

che la procedura penale possa mettere in discussione l’attuale rapporto

d’impiego.

10.3

In conclusione, ad IM 1

deve essere riconosciuto, per la procedura di primo grado, un indennizzo delle

spese di patrocinio di complessivi fr. 3'861.- e un risarcimento del danno

economico in ragione di fr. 633.40.

L’appello incidentale

dell’imputato è, quindi, parzialmente accolto.

Indennità

ex art. 429 CPP per la procedura d’appello

Spese

di patrocinio

11.1

a) Come già fatto per la

procedura di primo grado, anche per la procedura d'appello l'istante chiede il

riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 320.-, invece dei canonici fr.

250.

-. Al riguardo valgono le medesime considerazioni di cui al considerando

che precede. La tariffa oraria deve, quindi, essere ridotta a fr.

250.

-/h.

b) Complessivamente, il

difensore ha preteso che gli vengano riconosciute, per la fase successiva al

giudizio di primo grado, 13 ore e 45 minuti di onorario, alle quali si devono

aggiungere 3 ore per la stesura dell’istanza di indennizzo del 17 gennaio 2017.

Egli

ha fatturato 45 minuti per l’esame delle decisioni della CARP del 7 dicembre

2016.

e la stesura dell’istanza 14 dicembre 2016 (nonché delle due lettere

informative al cliente). Di questi 45 minuti si giustifica riconoscerne 30. In

effetti, non va dimenticato che l'appello giunge alla fine di tutta la

procedura di primo grado, durante la quale sia il difensore che il cliente

hanno avuto modo di comprendere esattamente le accuse e di scegliere -

conseguentemente - le strategie difensive, nonché di stabilire quali mezzi di

prova appaiono necessari.

Il

tempo di 4 ore per la trasferta e il dibattimento d'appello è ridotto a 2 ore e

30.

minuti, in considerazione della sua reale durata.

Per

la preparazione del processo e l’arringa di appello sono state fatturate 4 ore.

In considerazione del fatto che l’arringa difensiva ricalca, sostanzialmente,

quella per il processo di primo grado, il tempo impiegato appare eccessivo, per

cui deve essere ridotto a 2 ore.

La

spiegazione della sentenza, visto l'esito, non richiederà più di 15 minuti (non

quindi i 45 minuti previsti).

Per

l’esame di altri scritti pervenuti dalle autorità e le informazioni al cliente,

in considerazione dell’effettivo scambio avvenuto, l’ora fatturata appare

eccessiva e deve essere ridotta a 30 minuti.

Anche

le 3 ore per l’allestimento dell’istanza di indennizzo 17 gennaio 2017 appaiono

eccessive, in considerazione del fatto che buona parte delle argomentazioni

erano già state addotte nell’istanza 20 ottobre 2016 nella procedura di primo

grado.

3.

ore e 15 minuti di lavoro sono poi state conteggiate per i colloqui con il

cliente, l’esame della richiesta del PP di procedere in forma scritta e delle

varie decisioni in materia della CARP, nonché per la stesura dell’appello

incidentale e per la lettera alla Pretura del 21 ottobre 2016. Questo dispendio

orario viene integralmente riconosciuto.

c) L'onorario

riconosciuto per la procedura d'appello è, quindi, di 10 ore a fr. 250.- l'una,

per totali fr. 2’500-.

d) Le spese vengono

rifuse in ragione di fr. 250.- (10% di 2'500.-).

e) Su questi importi va

calcolata e, poi, aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 220-.

Danno

economico

11.2

Per il mancato guadagno

provocato dalla procedura d’appello, IM 1 chiede un risarcimento di fr. 167.10

per la mezza giornata di lavoro persa. Il calcolo si fonda sui medesimi criteri

già indicati per la quantificazione del danno economico per la procedura di

primo grado e la richiesta, sulla base delle medesime argomentazioni già

esposte al considerando che precede, deve essere accolta.

11.3

Complessivamente,

quindi, per la procedura d'appello, ad IM 1 sono riconosciuti complessivi fr.

3'137.10 di cui fr. 2'970.- (fr. 2’500.- + fr. 250.- + fr. 220.-) per le spese

di patrocinio e fr. 167.10 per il danno economico..

Spese

12.

Visto l’esito del

procedimento, gli oneri processuali di primo e secondo grado sono posti a

carico dello Stato (art. 428 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 10, 76 segg., 80, 81, 84, 348

segg., 379 segg., 398 segg., 429, 436 CPP;

138

CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

I. L’appello del

procuratore pubblico è respinto.

II. L’appello

incidentale di IM 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza

1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita.

1.1. La tassa e i disborsi

relativi al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 1'000.-, sono

posti a carico dello Stato.

1.2. Lo Stato della Repubblica

e del Cantone Ticino rifonderà a IM 1, a titolo di indennità ex

art. 429 cpv. 1 lett. a e b CPP l’importo di fr. 3'861.- (IVA inclusa)

per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura di primo grado e

fr. 633.40 per il risarcimento del danno economico subito.

2. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IM 1, a titolo di

indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a e b CPP l’importo di fr. 2'970.- (IVA

inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura d’appello

e fr. 167.10 per il risarcimento del danno economico subito.

3. Non si assegnano

indennità per la riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

4. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1’500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’700.-

sono

posti a carico dello Stato.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.