17.2016.204
Grave infrazione alle norme della circolazione stradale. Il sorpasso a destra costituisce una regola fondamentale di sicurezza stradale. Nel caso concreto è dato il rischio accresciuto d'incidenti
13 aprile 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.204
Locarno
13 aprile 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Yasmine Dellagana-Sabry, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 11 marzo 2016 e confermata con dichiarazione di appello 8 novembre
2016 dal
procuratore pubblico APPE_1
contro la sentenza emanata il 9
marzo 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata
il 3 novembre 2016) nei confronti diAP 1
IM 1,
rappr. dall’avv.
esaminati gli atti;
ritenuto:
Fatti
A. Il presente
procedimento penale ha preso il via dopo che alcuni agenti della polizia
stradale grigionese hanno costatato, il 23 febbraio 2015, che, sull’autostrada
A13 (in direzione sud, tra Lostallo e Arbedo-Castione), IM 1, alla guida della propria
vettura, aveva, fra l’altro, effettuato un sorpasso a destra. Questo il
contenuto del loro rapporto allestito il 24 febbraio 2015:
“ Giunti in località di Lostallo, in
direzione sud, alle ore 10.30, veniva rilevata, tramite l’apparecchio Sat
speed, la velocità dell’autovettura __________, targata __________, che ci
precedeva. La misurazione (…) dava una media netta di 127 km/h, dove il limite
di velocità fissato per legge è di 120 km/h. La __________ veniva seguita poi
fino al confine con il Ticino, in località di Lumino, dove potevamo osservare
come il suo conducente, nella persona di IM 1, effettuava una manovra di
sorpasso sulla destra. (…) A seguito di questa manovra nessuno veniva
ostacolato o messo in pericolo. Al momento del sorpasso vi era poco traffico
verso sud e le condizioni della strada e la visuale erano buone. (…) Oltre a
ciò, durante tutto il tragitto da Lostallo fino a Lumino, IM 1 ometteva
ripetutamente di segnalare i propri cambiamenti di direzione ” (scritto
citato, p. 2 e 3).
B. La fase d’inchiesta è
stata chiusa con il DA 1319/2015 del 30 marzo 2015, il procuratore pubblico ha
dichiarato IM 1 autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle norme della circolazione
per
avere, il 23 febbraio 2015 a Lumino, circolando alla guida della propria
autovettura __________ targata __________ sulla tratta autostradale A13 in
direzione Sud, violato gravemente le norme della circolazione cagionando un
serio pericolo per la sicurezza altrui, in specie per avere sorpassato
un’autovettura sulla destra;
1.2. ripetuta infrazione (semplice) alle norme della
circolazione
per avere,
il 23 febbraio 2015 alla guida della propria autovettura __________ targata __________
sulla tratta autostradale A13 da Lostallo a Lumino, circolando alla velocità di
127 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), nonostante il limite vigente
fosse di 120 Km/h, omettendo inoltre ripetutamente di segnalare cambiamenti di
direzione;
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall’art. 90 cpv. 1 e cpv. 2 LCStr.;
richiamati
gli artt. 42 e segg. CP.
e ne ha
proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 230.- ciascuna – pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni – e alla multa di fr. 1’500.-
(prevedendone, in caso di mancato pagamento, la sostituzione con una pena
detentiva di 15 giorni) nonché al pagamento di tasse e spese di complessivi fr.
200.-.
IM 1 ha interposto tempestiva
opposizione al citato decreto d’accusa, cosicché il procuratore pubblico – dopo
averlo confermato in data 13 aprile 2015 – ha trasmesso gli atti alla Pretura
penale.
C. Dopo il dibattimento
tenutosi il 13 gennaio e il 9 marzo 2016, il
giudice della Pretura penale di Bellinzona ha, da un lato, prosciolto IM 1 dal reato
di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per il
sorpasso sulla destra e, dall’altro, lo ha dichiarato autore colpevole di
ripetuta infrazione (semplice) alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1
LCStr) per avere superato il limite di velocità nei termini indicati nel DA,
per la mancata segnalazione dei cambiamenti di direzione e, dopo derubricazione dell’imputazione, anche per il sorpasso
sulla destra. Per questo reato, il pretore ha condannato IM 1 alla multa di fr.
800.-.
Vista la parziale assoluzione, il giudice di primo grado ha
accollato le tasse e spese di giustizia soltanto in parte al condannato.
D. Va, qui, notato che
la motivazione scritta del giudizio è stata intimata soltanto il 3
novembre 2016, cioè dopo 8 mesi dalla conclusione del dibattimento con
comunicazione del dispositivo.
E. Nel suo tempestivo
appello contro tale giudizio, il PP ha chiesto che, annullati i dispositivi 1,
2, 2.1, 3 e 4, l’imputato venga condannato così come previsto ai punti 1 e 2
del DA 1319/2015 del 30 marzo 2015.
F. Il giudice di primo
grado si è limitato a rimettersi al giudizio della Corte senza sviluppare
particolari osservazioni.
G. Nelle sue
osservazioni 20 marzo 2017, l’imputato ha, in sostanza, contestato d’avere
commesso una grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi
dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, negando, in particolare, d’avere effettuato un
sorpasso a destra. In conclusione del suo allegato, egli ha protestato tasse,
spese e ripetibili senza né quantificare né documentare la sua richiesta.
Considerandi
In
diritto:
1.
Preliminarmente, si
osserva che IM 1 non ha contestato il dispositivo n. 1 della sentenza di primo
grado con cui veniva dichiarato autore colpevole di infrazione semplice alla
LCStr per avere, fra l’altro, superato a destra una vettura che lo precedeva sulla
tratta autostradale A13, direzione sud tra il territorio di Castione e quello
di Lumino.
Ritenuto, poi, che l’appello del PP verte unicamente sulla
qualifica giuridica dei fatti accertati dal pretore, forza è constatare che l’accertamento
secondo cui il sorpasso a destra – che, insieme ad altri comportamenti, fonda
tale condanna – è effettivamente avvenuto è passato incontestato in giudicato.
Pertanto, esso non può più essere rimesso in discussione.
Le relative argomentazioni con cui il condannato chiede di
respingere l’appello del PP (doc. CARP XIV, pag. 4-7) sono, dunque,
irricevibili.
Per avere una sorte diversa, esse avrebbero dovuto trovare spazio
in una dichiarazione d’appello (preceduta dal dovuto annuncio) oppure in un
appello incidentale (art. 399/401 CPP).
2.
Visto quanto
precede, la questione che si pone in concreto è quella di sapere se la manovra
censurata è costitutiva del reato di grave (art. 90 cpv. 2 LCStr) o di semplice
(art. 90 cpv. 1 LCStr) infrazione alle norme della circolazione stradale.
2.1
Giusta l’art. 90 cpv.
1.
LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella
normativa o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale è punito con
la multa.
Per il cpv. 2 del citato disposto, è, invece, punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando
gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
2.2
Dal profilo oggettivo,
quest’ultima norma trova applicazione allorquando l’autore commette una
violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette
seriamente in pericolo la sicurezza del traffico (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
Code suisse de la circulation routière commenté, 4a edizione, Basilea 2015, ad
art. 90 LCStr, n 4.1; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la
circulation routière, Berna 2007, ad art. 90 LCStr, n. 19).
Secondo costante giurisprudenza (DTF 119 V 241 consid. 3.d.aa; DTF 118 IV 188 consid. 2a; DTF 111 IV 169 consid. 2a),
non è, di principio, possibile stabilire astrattamente una lista di regole oggettivamente
fondamentali ed è perciò necessario, in ogni situazione concreta, procedere ad
un confronto tra la norma violata e le circostanze oggettive in cui tale
violazione si è realizzata al fine di determinarne l’importanza, e meglio il
carattere fondamentale o meno (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.4; Jeanneret, op. cit., ad art. 90
LCStr, n. 21).
Il presupposto del serio pericolo per la sicurezza altrui è dato non
solo in caso di messa in pericolo concreto ma già in caso di messa in pericolo
astratta accresciuta (DTF 142 IV 93 consid. 3.1; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.1).
Il TF ha avuto l’occasione di stabilire che il divieto di
sorpassare a destra i veicoli che precedono (art. 35 cpv. 1 LCStr e 8 cpv. 3
frase 2 ONC) costituisce una regola fondamentale di sicurezza stradale la cui
violazione accresce in modo importante il rischio d’incidenti. Gli utenti della
strada devono potere confidare nella certezza di non essere superati sulla
destra. In particolare, il superamento a destra in autostrada, dove le velocità
sono elevate, è una grave messa in pericolo astratta degli altri utenti in
quanto essi possono essere sorpresi dalla manovra e indotti a frenare in modo
brusco o intempestivo qualora desiderino spostarsi sulla corsia di destra (DTF
128.
II 285 consid. 1.3; DTF 126 IV 192 consid. 3; STF del 2 luglio 2008
1C_93/2008 consid. 2.3; STF del 3 giugno 2005 6S.71/2005 consid. 4; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 59; Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 287 e 291
seg.).
2.3
Dal
profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza
riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione
oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un
comportamento palesemente negligente (DTF 142 IV 93 consid. 3.1; DTF 131 IV 133
consid. 3.2 e rinvii; STF del 8 gennaio 2008 6B_718/2007 consid. 3.3;
Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 37 segg.;
Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 4.1 e
4.
).
2.4
Nel caso in disamina, sorpassando
sulla destra la vettura che lo precedeva, IM
1.
ha violato il divieto previsto dagli art. 35 cpv. 1 LCStr e 8 cpv. 3 frase 2
ONC, ovvero – per consolidata giurisprudenza – una norma fondamentale posta a tutela della sicurezza stradale. Tale
infrazione, come precisato dal Tribunale federale, comporta, di principio, una
considerevole messa in pericolo degli utenti, accrescendo sensibilmente i
rischi d’incidente (cfr. DTF citata sopra). Il rischio accresciuto d’incidenti è
dato anche nel presente caso: basti pensare a cosa sarebbe accaduto se il
conducente della vettura superata nei modi descritti avesse deciso, al momento
in cui IM 1 metteva in atto la sua manovra illecita, di rientrare sulla corsia
di destra.
L’imputato non può trarre giovamento alcuno dal richiamo della DTF
142.
IV 93: la situazione in cui egli circolava non era, infatti, per nulla
assimilabile al caso di circolazione in colonne parallele poiché, come risulta
dal rapporto di polizia, “al momento del sorpasso vi era poco traffico verso
sud” (rapporto 24.2.2015 dalla polizia cantonale grigionese, pag. 2).
Nemmeno è sostenibile la tesi secondo cui le circostanze del caso
concreto erano tali per cui il conducente che precedeva IM 1 doveva attendersi
di essere superato. Non bastano, per questo, né il fatto che IM 1 abbia
effettuato il sorpasso senza accelerare (anzi, a ben vedere, questo potrebbe
deporre per il contrario), né il fatto che egli abbia rispettato i limiti di
velocità né il fatto che la manovra di rientro sulla corsia di sinistra sia
avvenuta mantenendo una distanza sufficiente dal veicolo superato a destra
(cfr. sentenza impugnata, consid. 6.3, pag. 8). Ritenuto come si circolasse, in
quel momento, in una situazione di traffico ottimale (e, pur se in via abbondanziale,
ricordato che IM 1 non ha in alcun modo segnalato la propria intenzione),
nessuna delle circostanze elencate basta – e di lunga – a dimostrare che il
conducente che lo precedeva doveva o poteva attendersi a che egli procedesse,
senza necessità alcuna, ad una manovra vietata di sorpasso a destra.
Ciò detto, l’infrazione è pacificamente realizzata anche dal
profilo soggettivo: risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese da IM 1 che egli
ha agito intenzionalmente (cfr. verbale PS grigionese 23.2.2015 pag. 3; verbale
di interrogatorio dell’imputato 13.1.2016 allegato al verbale del dibattimento
di primo grado, pag. 1).
Ne deriva che, su questo punto, l’appello è da accogliere e IM 1
va dichiarato autore colpevole, per il sorpasso a destra, di grave
infrazione alle norme della circolazione stradale (art. 90 cpv. 2 LCStr).
3.
Come visto al punto D.,
la sentenza motivata è stata intimata ben 8 mesi dopo la comunicazione orale
del dispositivo. Si tratta di un periodo non soltanto irrispettoso dell’art. 84
cpv. 4 CPP, ma manifestamente eccessivo avuto riguardo alle circostanze del
caso specifico, che non presenta particolari difficoltà. In questo senso, esso
costituisce una violazione del principio di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP; DTF
130.
IV 54; 124 I 139 e 117 IV 124; STF 6S.37/2006 8 giugno 2006, consid. 2.1.).
4.
Richiamati sui
criteri per la commisurazione della pena l’art. 47 CP e le DTF 136 IV 55
consid. 5.4. (sui criteri per la valutazione della colpa) e 135 IV 188 consid.
3.4.4
(sulla pena accessoria ex art. 42 cpv. 2 CP), e vista la violazione del
principio di celerità constatata al punto precedente, questa Corte ritiene
giustificata e congruamente commisurata alla colpa di IM 1 la pena pecuniaria
di 20 aliquote giornaliere di fr. 230.- cadauna – sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni – e la multa di fr. 1'100.- (di cui fr. 900.-
come pena accessoria ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CPP e fr. 200.- per le
infrazioni – non contestate – semplici alla LCStr).
Su questo punto, l’appello è quindi solo parzialmente accolto.
5.
Visto l’esito
dell’appello, la richiesta di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP
presentata da IM 1 va, necessariamente, respinta.
6.
Gli oneri
processuali di primo grado, consistenti in tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 950.-, sono posti a carico dello Stato nella misura di fr.
500.
- (tassa per la motivazione scritta) e di IM 1 nella misura di fr. 450.-
(art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).
Gli oneri processuali d’appello, di complessivi fr. 1’200.-,
sono, invece, interamente a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 5, 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 84
cpv. 4, 379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP;
42 ss, 106 CP;
art. 90 cpv. 1 e 2 LCStr;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto.
Di conseguenza, oltre che di ripetuta infrazione (semplice)
alla LCStr per avere, il 23 febbraio 2015, sulla tratta autostradale A13 da
Lostallo a Lumino, circolato alla velocità di 127 Km/h (già dedotto il margine
di tolleranza), nonostante il limite vigente di 120 Km/h e per avere
ripetutamente omesso di segnalare cambiamenti di direzione,
1.1. IM 1 è dichiarato
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere,
il 23 febbraio 2015 a Lumino, sulla tratta autostradale A13 in direzione Sud,
sorpassato un’autovettura sulla destra;
1.2. IM 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 230.- (duecentotrenta) cadauna, per un
totale di fr. 4'600.- (quattromilaseicento);
1.2.2. alla multa di fr.
1'100.- (millecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita da una
pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.3. L’esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Non si assegnano
indennità ex art. 429 CPP.
3. Gli oneri
processuali di primo grado, consistenti in tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 950.-, sono posti a carico di IM 1 nella misura di fr. 450.- e
per il resto a carico dello Stato.
4. Gli oneri
processuali d'appello, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr.
1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
5. Intimazione a:
-
-
-
6. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Staatsanwaltschaft des Kantons
Graübunden, 7001 Coira
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.