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Decisione

17.2016.216

Superamento limite di velocitâ di 44 km/h su tratto limitato a 100 km/h

28 marzo 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro il decreto

d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

C. Dopo il dibattimento,

con sentenza 3 novembre 2016, il giudice della Pretura Penale, statuendo

sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto d’accusa e

lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 anni - di CHF 3'600.00 (corrispondente a 30 aliquote giornaliere

da CHF 120.00 cadauna), alla multa di CHF 700.00 nonché al pagamento di tasse e

spese giudiziarie per complessivi CHF 1'050.00.

D. Con scritto 10

novembre 2016 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello

contro la sentenza pretorile, intenzione che ha confermato, il 9 dicembre 2016,

con dichiarazione scritta d’appello in cui postula di essere prosciolto da ogni

accusa.

E. AP 1 non ha

acconsentito alla procedura scritta. L’appello è stato, perciò, trattato in

procedura orale.

F. Il pubblico

dibattimento è stato esperito il 23 marzo 2017.

Alla sua conclusione, l’appellante ha chiesto la derubricazione

dell’infrazione alle regole della circolazione da grave a semplice sostenendo

che il cantiere che giustificava la riduzione del limite di velocitâ a 100 km/h

non era più in essere quando egli è stato controllato dal radar e che,

pertanto, il limite vigente su quel tratto di strada non era di 100 km/h bensì

di 120 km/h.

Considerandi

l’accusato: vita, situazione economica e precedenti penali

1.

Cittadino italiano,

nato nel 1948, AP 1 si è trasferito in Svizzera nel 1964 e vive a Siglistorf.

Coniugato, ha due figli nati una nel 1970 e l’altro nel 1972.

Oggi pensionato, ha detto di avere creato, negli anni 70, una

ditta a conduzione famigliare attiva nella produzione di proiettori, la __________

alla quale ha, in pratica, dedicato la sua intera vita professionale

rivestendone il ruolo di direttore (carica che ancora oggi occupa).

La __________, con sede a Regensdorf, risulta a RC attualmente in

concordato e l’imputato vi figura come membro (unico) del Consiglio di

amministrazione a lato di due amministratori del concordato.

AP 1 beneficia di una rendita pensionistica di ca. fr.

2'500.-mensili, a questa si aggiunge quella di cui è beneficiaria la moglie, di

medesimo ammontare.

AP 1 è incensurato.

fatti e dichiarazioni dell’imputato

2.

Alle ore 10:47 del

19.

giugno 2015 durante un controllo della velocità in territorio di Sigirino, comune

di Monteceneri (e più precisamente sull’autostrada A2, direzione Sud, al km 34.250),

la polizia cantonale - mediante apparecchio Laserscanner (LMS-14), Traffic

Observer LMS 511-10900S0’2, S. Nr. 14440121 METAS 430585-1 - rilevava che il

veicolo Alfa Romeo targato AG __________ circolava alla velocitâ di 144 km/h

(già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il prescritto limite di 100

km/h.

L’infrazione veniva rilevata durante un controllo di polizia senza

posto di blocco in condizioni di traffico normale e con fondo stradale asciutto

(rapporto di costatazione per eccesso di velocità del 17 settembre.2015).

Dinanzi alla polizia del Canton Argovia (agente su rogatoria

della polizia cantonale ticinese), l’imputato riconosceva, con dichiarazione

scritta del 1 settembre 2015, di essere stato alla guida del predetto veicolo

nelle circostanze di tempo e di luogo summenzionate e osservava, senza

pronunciarsi sui fatti che gli venivano imputati, che stava viaggiando,

accompagnato dalla moglie, per raggiungere Milano dove aveva un importante

appuntamento con un cliente, e che la consorte soffriva di un’ emicrania,

ragione per cui la sua concentrazione era rivolta a lei. Asseriva, inoltre, di

non essersi accorto di essere incappato in un radar (“ich habe nicht

gemerkt, dass ich geblitz wurde”). L’imputato dichiarava, infine, di

sempre viaggiare con attenzione, precisando “d.h. max 110 bei 100 km/h

erlaubt”.

3.

Al dibattimento di

primo grado, l’imputato confermava quanto dichiarato alla polizia argoviese

precisando che, in occasione del controllo radar, non aveva notato:

che vi fosse un cartello che

indicava un limite di velocità di 100 km/h. Ero già passato di li e il limite

era di 120 km/h. Mi sono informato in seguito da mio nipote che è poliziotto e

vive in Ticino, che mi ha confermato che il cartello c’era. Sono ripassato da

lì e lo stesso era davvero poco visibile, posato per terra su un treppiedi e

senza essere preceduto da una segnalazione di pericolo. (…)

Ho accelerato per superare il

furgoncino bianco che si vede nella foto, che mi stava stringendo”(verbale

dibattimento di primo grado).

appello

4.

Durante il

dibattimento d’appello, l’imputato ha sostanzialmente confermato le

dichiarazioni rese dinanzi al giudice di primo grado (cf. verbale del

dibattimento del 23 marzo 2017).

5.

L’art. 90 cpv. 2

LCStr, punisce con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria

chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio

pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal

profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette

oggettivamente una violazione grave di una regola fondamentale della

circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza

riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso

d’infrazione commessa per negligenza, questa deve essere “crassa” (DTF 131 IV

133.

consid. 3.2 e rinvii).

a) In linea generale,

l’art. 27 cpv. 1 Lcstr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i

segnali e le demarcazioni stradali.

b) Ai sensi dell’art. 4a

cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, sulle

autostrade, raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della

circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa

norma al cpv. 4, la limitazione generale della velocità a 120 km/h (cpv. 1 lett

d) vale a partire dal segnale ”autostrada” (4.01) e termina al segnale “fine

autostrada (4.02)

c) L’art. 4a cpv. 5 ONC

precisa inoltre che se, come nella fattispecie, dei segnali indicano altre velocità

massime, sono queste ad essere applicabili invece delle limitazioni generali di

velocità ai sensi del cpv. 1.

6.

Nell’ambito degli

eccessi di velocità, il TF ha stabilito regole precise al fine di garantire la

parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è

oggettivamente grave – cioè grave a prescindere dalle circostanze concrete –

quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno

delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semi

autostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b)

Questa giurisprudenza – confermata anche dopo la revisione del diritto sulla

circolazione stradale entrata in vigore il 1. gennaio 2005 (STF del 3 giugno

2010,1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008,1C_83/2008 consid. 2) –

non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del

caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante

(Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière

(LCR), Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54)

7.

La documentazione

prodotta dalla difesa prova che, effettivamente, al momento del passaggio

dell’appellante (alle ore 10.47 del 19 giugno 2015) al km 34.250

dell’autostrada A2, direzione Sud, la velocità ridotta (80 km/h) imposta a

causa del cantiere non era più in vigore ritenuto che la decisione 3 febbraio

2015.

concernente la regolamentanzione del traffico a causa di cantieri sulla

strada nazionale N2 nel Cantone Ticino (CARP doc. X) ed il relativo piano di

cantiere (CARP doc. X) ne stabilivano la durata sino alle ore 05.00 di quello

stesso giorno.

Tuttavia, questo accertamento

non gli giova nella misura in cui, come risulta dalla stessa documentazione prodotta

dall’appellante, dopo le 05.00 di quel 19 giugno è tornata in essere la

limitazione di velocità “normale”, e meglio il limite di 100 km/h, peraltro

segnalato da un cartello ben visibile (vedi scheda dell’Ufficio dei servizi di

manutenzione stradale dell’11 marzo 2015, con piano della segnaletica

applicabile).

Ne deriva, così, che,

circolando alla velocità di 144 km/h (già dedotto il limite di tolleranza), AP

1.

ha superato il limite vigente di ben 44 km/h.

8.

Premesso che nel

caso di specie il superamento di 44 km/ della velocità consentita sullo

specifico tratto di autostrada (100km/h) è stato quantificato sulla base di

dati non contestati e accertati in modo corretto (cfr. per la deduzione del

margine di sicurezza l’art. 8 cpv. 1 lett a OOCCS-USTRA), occorre verificare se

l’infrazione è adempiuta dal profilo soggettivo.

a) L’argomentazione

secondo cui egli non aveva visto il cartello che fissava il limite di velocità

non soccorre l’appellante nella misura in cui, quand’anche ciò fosse stato,

dalle dichiarazioni dello stesso appellante risulta che si tratterebbe di una

sua negligenza. Non solo perché, nella sua audizione del 3 novembre 2016 (cf.

supra consid. 3), egli ha ammesso di essersi reso conto, ripassando sul luogo

del controllo, prestando questa volta la necessaria e dovuta attenzione, che il

cartello che limitava la velocità a 100 km/h c’era ed era visibile. Ma perché

tale cartello è effettivamente ben visibile.

b) Inoltre, gli atti

permettono di fugare ogni ragionevole dubbio sul fatto che AP 1 abbia raggiunto

la velocità contestatagli intenzionalmente o quanto meno con grossolana

negligenza.

E questo perché dagli atti nulla emerge che possa far ritenere che

il sorpasso si fosse reso necessario, come egli ha, a suo tempo, sostenuto, a

causa di una manovra poco consona del furgoncino bianco che si intravvede sul

lato destro dell’automobile guidata dall’appellante.

Infatti, la versione dell’imputato è smentita dalle fotografie

frontali scattate dal sistema radar al momento del rilevamento di velocità

(protocollo-velocità 19 giugno 2015): in esse, infatti, sia il conducente che

la moglie seduta al suo fianco sono ripresi in una postura del corpo e del capo

del tutto normale, consona ad un ordinario contesto di guida, privo di

qualsiasi motivo di turbamento o concitazione derivante dall’asserita manovra

di “stringimento” del furgoncino bianco.

Del resto, non va dimenticato che, nella sentenza 4A_76/2009 del 6

aprile 2009, il TF ha stabilito che un sorpasso non crea in nessun caso una

situazione che permette al conducente di non attenersi ai limiti di velocità

imposti.

c) Sempre sulla scorta

della situazione tranquilla testimoniata dalle foto in atti, si può escludere

che l’emicrania asseritamente patita dalla consorte abbia (così come sostenuto

dall’appellante) creato, in quel momento, una situazione tale da incidere in

modo determinante sulla consapevolezza del conducente.

Ne deriva che le argomentazioni difensive non possono trovare

accoglimento e che, quindi, AP 1 va dichiarato autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr), commessa

intenzionalmente o, perlomeno, con grossolana negligenza.

commisurazione della pena

9.

Sulla commisurazione

della pena si richiama, oltre all’art 47 CP, la DTF 136 IV 55 consid. 5.4.

Per la multa come pena

accessoria, si richiama la DTF 135 IV 191 consid. 3.4.4.

In concreto, il superamento del limite di velocità (di ben 44 km/h

su di un tratto di autostrada in cui è previsto quello di 100 km/h ) di cui AP

1.

risponde è tutt’altro che trascurabile: in questo senso, ben si può

considerare che la lesione del bene protetto sia di una certa gravità. Ne

deriva, quindi, che la commisurazione della pena pecuniaria (nel numero delle

aliquote) operata dal primo giudice è condivisa da questa Corte, ritenuto,

peraltro, che l’asserita emicrania patita dalla moglie non potrebbe,

quand’anche ammessa, costituire uno stato di necessità discolpante (cf. Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Precis de

droit Stämpfli, 2015 nota 49.13 pag. 328 e segg).

Va, invece, ridotto l’ammontare della singola aliquota da fr. 120.- a

fr 60.- ritenuto come il reddito computabile del condannato sia di fr 2.500.- e

non di fr 5.000.- come erroneamente considerato dal primo giudice.

Di riflesso, in forza

della DTF 135 citata, anche la multa va ridotta a fr 360.-.

Non si entra nel merito della sospensione condizionale della pena

pecuniaria né sul periodo di prova già solo in applicazione del divieto della

reformatio in pejus.

tassa di giustizia e spese

10.

Dato l’esito

dell’appello gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico di AP 1.

Considerato, invece, il parziale

accoglimento dell’appello, in applicazione dell’art 428 cpv 1 CPP, gli oneri

processuali del presente giudizio, di complessivi CHF 1'200.00, sono posti a

carico di AP 1 in ragione di 9/10 e per il resto a carico dello Stato.

Indennità per spese

sostenute

11.

Ai sensi dell’art. 436

cpv. 2 CPP l’imputato, se non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né

dell’abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, ha

diritto a una congrua indennità per le spese sostenute.

Ritenuto il parziale accoglimento dell’appello (riduzione

dell’ammontare dell’aliquota giornaliera), si giustifica il riconoscimento di

un’indennità ridotta per le spese patrocinio pari a fr 300.-.

Dispositivo

Per questi motivi

visti gli art. 90 cpv. 2 LCstr, in rel con gli

artt 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv 1 lett c) ONC, 22 cpv 1 OSStr.

nonché, sulle spese e sulle ripetibili l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia

1. L’appello è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere,

il 19 giugno 2015 a Sigirino (sull’autostrada A2), circolato alla velocità di

144 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 100

km/h.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta) cadauna, per un totale

di CHF 1’800.00 (milleottocento);

1.2.2. alla multa di fr. 360.-

(trecentosessanta) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita da una pena

detentiva di 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.2.3. l’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.4. Gli oneri processuali

del procedimento di primo grado , per complessivi fr. 1'050.-, sono posti a

carico del condannato.

1.3. Gli oneri processuali

d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell’appellante in ragione di 9/10 e per il

resto a carico dello Stato che gli verserà fr. 300.- a titolo di indennità

ridotta ex art. 436 cpv. 2 CPP.

2. Intimazione a:

-

-

-

3. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.