17.2016.23
Desistenza dalla querela. Condizioni. Colui che si impegna a ritirare la querela al realizzarsi di una condizione che spetta alla controparte realizzare e, alla sua realizzazione, non procede al ritir
11 luglio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
17.2016.23
17.2016.121
Locarno
11 luglio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 30 dicembre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 21 dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 5 febbraio 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 29 febbraio 2016;
esaminati gli atti;
preso atto che - il 15 aprile 2014 PC 1 ha sporto
querela nei confronti dell’allora marito AP 1 per i reati di furto, accesso
indebito ad un sistema per l’elaborazione di dati e violazione di domicilio (AI
1 inc. 2014.3527);
- il
procedimento penale avviato a seguito della querela è sfociato, il 3 novembre
2014, nel decreto d’accusa n. 5035/2014 con cui AP 1 è stato dichiarato autore
colpevole di violazione di domicilio per essersi, l’11 aprile 2014 a __________,
indebitamente introdotto, contro la volontà dell’avente diritto, nell’abitazione
di PC 1. Avverso tale DA, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.
Per gli altri reati il procedimento si è, invece, concluso con un
decreto di abbandono;
- il 6 novembre 2014 PC 1 ha
querelato nuovamente il marito, questa volta per il reato di ingiuria (AI 1
inc. 2014.10550). Il 13 novembre 2015 è stato emesso a carico di AP 1 un nuovo
decreto d’accusa (n. 5039/2015) con cui egli è stato ritenuto autore colpevole
di ingiuria per avere, in due distinte occasioni (il 5 marzo 2014 e il 6 agosto
2014), inserendo dei commenti nella causale di due bonifici bancari a favore
della moglie, ripetutamente offeso il suo onore, tacciandola di “dirty
prostitute” (“sporca prostituta”).
Il PP ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 7 aliquote
giornaliere da fr. 100.- ciascuna, per complessivi fr. 700.-, e alla multa di
fr. 100.-;
- il 26 novembre 2015 AP 1
ha interposto tempestiva opposizione anche contro quest’ultimo DA;
- i due procedimenti sono
stati riuniti (decreto del 10.12.2015 della pretura penale) e, dopo il
dibattimento, con sentenza 21 dicembre 2015 (intimata il 5 febbraio 2016), il
presidente della Pretura penale ha prosciolto AP 1 dall’imputazione di
violazione di domicilio, dichiarandolo invece autore colpevole di ripetuta
ingiuria e condannandolo alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, di 7 aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna,
per complessivi fr. 700.;
- AP 1 ha tempestivamente
annunciato di voler interporre appello e, dopo aver ricevuto la motivazione
scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 29 febbraio 2016, ha
precisato di impugnare i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza di primo grado,
chiedendo il suo proscioglimento e l’attribuzione di tasse e spese giudiziarie
allo Stato (III);
esperito il pubblico dibattimento il 22
giugno 2016 durante il quale il difensore ha chiesto il prosciolgimento di AP 1,
l’attribuzione di tasse e spese giudiziarie a carico dello Stato e il
riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP per le spese legali sostenute.
considerato che 1. L’appellante chiede il suo proscioglimento
dall’imputazione di ingiuria, sostenendo che la querela sporta nei suoi
confronti dall’ex moglie nel novembre 2014 deve essere considerata ritirata
poiché, al momento della conclusione dell’accordo sulle conseguenze accessorie
del divorzio, la signora PC 1 ha espresso chiaramente la volontà – confermata
per iscritto per il tramite del suo legale – di ritirare la querela penale al
momento in cui egli avesse versato l’ultima tranche delle somme a lei dovute a
liquidazione del regime matrimoniale e dei rapporti di dare e avere tra i
coniugi (III, pag. 2-4; arringa difensiva allegata al verb. dib. d’appello,
pag. 1-2).
Pertanto per l’appellante, una volta intervenuto il pagamento, la
rinuncia - espressa in modo esplicito e chiaro - ha esplicato i suoi effetti ed
egli deve, pertanto, essere prosciolto (III, pag. 5; arringa difensiva allegata
al verb. dib. d’appello, pag. 1-2).
Considerandi
2.
Il tema che si pone
è, dunque, quello a sapere se la querela sporta da PC 1 nei confronti
dell’appellante per il reato di ingiuria è stata validamente ritirata.
a. Giusta l’art. 33
cpv. 1 CP, il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata
pronunciata (e passata in giudicato) la sentenza cantonale di seconda istanza
(Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed. 2013, n. 13 ad art. 33 CP con
rif. spec. a STF 6B_321/2009 del 14 agosto 2009 consid. 1.1 seg.).
b. Secondo l’art. 304
cpv. 2 CPP, il ritiro dalla querela deve essere formulata per scritto (o in
forma orale a verbale) e giurisprudenza e dottrina precisano che la volontà di desistere
dalla querela deve essere espressa in modo chiaro e incondizionato (DTF 89 IV
57, consid. 3a; DTF 79 IV 97, consid. 2; STF del 17.10.2011, inc.6B_510/2011,
consid. 2.3. e del 11.08.2004, inc.6S.439/2003, consid. 5.1.; STF del
11.08
, inc.6S.439/2003, consid. 4.; Riedo, in Basler Kommentar, op. cit,
n. 5 ad art. 33 CP; Treschsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2a ed., n. 3 ad art. 33 CP; Dupuis e altri, Code pénal I, n. 4
ad art. 33 CP; Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal I, n. 4 ad art. 33
CP).
Occorre, tuttavia, distinguere il ritiro condizionato della
querela, dall’impegno del querelante a ritirarla al realizzarsi di determinate condizioni.
b.1. In DTF 106 IV 174,
trattando di un caso che presenta molte analogie con quello ora sub judice, il
TF ha chiarito che, impegnandosi nell’ambito di un accordo di modifica di una
convenzione di divorzio a desistere dalla querela penale sporta nei confronti
dell’ex marito nel caso in cui questi avesse fatto fronte ai nuovi obblighi di
mantenimento pattuiti tra le parti, l’ex moglie non ha desistito dalla querela,
ma si è solo impegnata a farlo nel caso in cui l’ex marito avesse rispettato
l’accordo raggiunto.
In altre parole, la donna si era impegnata a ritirare la querela
penale in un secondo momento, a una condizione che spettava solo alla controparte
realizzare: non si trattava, dunque, di un ritiro di querela condizionato, ma
solo dell’impegno, sottoposto a determinate condizioni, di procedere
effettivamente a tale ritiro.
Di principio - ha continuato il TF - se, una volta realizzata la
condizione pattuita, la querelante non ritira la querela esprimendo chiaramente
e in modo incondizionato la volontà di procedere in tal senso, il procedimento
penale rimane in essere (DTF 106 IV 174 consid. 2). Tuttavia, il mantenimento,
senza nessun valido motivo, della querela nonostante il realizzarsi della
condizione pattuita, rappresenta un agire contrario alle regole della buona
fede che non merita nessuna protezione:
“ War aber die vor dem Richter und
unter dessen Mitwirkung abgeschlossene Vereinbarung vom Angeklagten eingehalten
worden, so verstiess es gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn di
Antragstellerin entgegen ihrer Zusage am Strafantrag festhielt und die
Bestrafung des angeklagten verlangte. Dieses Widersprüchliche Verhalten
verdient keinen Rechtsschutz (art. 2 ZGB), jedenfalls dann nicht, wenn, wie
hier, keine Triftigen Gründe vorgebracht werden können, die ein Zurückkommen
auf die frühere Zusage als verständlich erscheinen lassen” (DTF 106 IV 174
consid. 3).
In simili casi, la desistenza dalla querela penale va, comunque,
ammessa e, venendo a mancare un presupposto processuale, il procedimento penale
nei confronti del querelato deve essere abbandonato (cfr. art. 403 cpv. 1 lett
c, 379 e 329 cpv. 4 CPP, Schimid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 10 e 16 ad art. 329 CPP; Stephenson/
Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 13 ad. art. 329 CPP).
3.
a. Il 14 luglio 2015,
davanti al pretore di Lugano, i coniugi __________ hanno raggiunto un accordo
sulle conseguenze accessorie del divorzio. In particolare, per quanto qui
interessa, hanno così stabilito di liquidare il regime dei beni:
“ 7.1. L’appartamento sito negli USA,
1851.
Columbia RD NW APT 110, Washington DC, 20009 ora in comproprietà dei
coniugi in ragione di 1/2 ciascuno verrà attribuito in proprietà al solo marito
ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza di divorzio, secondo le
seguenti modalità:
- il marito
verserà alla moglie CHF 26'000.00 entro il 30 luglio 2015;
- ad avvenuto pagamento, al più
tardi il giorno successivo alla ricezione del primo pagamento di CHF 26'000.00,
la moglie firmerà i documenti per il trapasso immobiliare;
- ad avvenuto trapasso immobiliare
il marito verserà alla moglie ulteriori CHF 24'000.00, al più tardi il 31
agosto 2015” (doc. H allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550).
b. Al predetto accordo,
alfine di concretizzare il trapasso immobiliare concordato, è seguito uno
scambio di e-mail tra i due legali delle parti, l’avv. __________, dello Studio
legale __________ (legale del marito) e l’avv. __________ (legale della
moglie). Vengono qui ripresi unicamente i passaggi di interesse per il
procedimento in discussione (sottolineature del redattore):
- “Egregio Collega, faccio seguito
al nostro colloquio odierno e come convenuto, Le trasmetto in allegato i
documenti che dovranno essere sottoscritti dai coniugi __________ per il
trapasso di proprietà al Sig. AP 1 dell’immobile situato a Washington. Preciso
a questo proposito che il Quitclaim deed, Spousal Affidavit e Form FP7-C
dovranno essere firmati dalla moglie al più tardi il giorno successivo alla
ricezione del primo pagamento di CHF 26'000.-. Il documento intitolato
Acknowlegment & Agreement per contro verrà firmato dai coniugi ad avvenuto
versamento dell’importo di CHF 24'000.-. (…) Inoltre, ho preso nota che la
moglie ritirerà ogni denuncia penale attualmente pendente tra i coniugi ad
avvenuto versamento dell’importo di CHF 24'000.- (e-mail da avv. __________
a avv. __________ del 20.07.2015, ore 10.31, doc. I allegato all’opposizione
26.11
, inc. 2014.10550);
- “Gentile Collega, ho preso lettura della
documentazione allegata e le confermo che subito dopo il pagamento della prima
tranche di CHF 26'000.-, dopo aver fissato un apposito incontro, la mia
mandante si recherà presso il vostro Studio per le firme. Solo e soltanto
dopo il versamento della seconda tranche di CHF 24'000.- e dell’ammontare di
CHF 6'639.00 fissato con la decisione 16 luglio 2015 della Pretura di Lugano
(ossia, CHF 5'639.- a titolo di alimenti del figlio e CHF 1'000.- a titolo di
ripetibili), ergo per un complessivo di CHF 30'639.-, la mia mandante firmerà
il documento denominato Acknowlegment & Agreement e ritirerà le due denunce
penali attualmente pendenti presso il Ministero pubblico ( quella del
6.11.2014
per il reato di ingiuria sfociata nel DA del 13 novembre 2015 qui in
discussione e una successiva del 18.12.2014, poi sfociata in un decreto di
abbandono di medesima data, ndr)” (e-mail da avv. __________ a avv. __________
del 20.07.2015, ore 15.09, doc. L allegato all’opposizione 26.11.2015, inc.
2014.
);
- “Egregio Collega, (…) in occasione
dell’ultima udienza le parti hanno convenuto che con l’esecuzione della
presente convenzione le parti si dichiarano reciprocamente tacitate sotto ogni
profilo, anche in merito ad altri rapporti di dare e avere. Alla luce di quanto
sopra, la Moglie rinuncia al versamento dell’importo di CHF 6'639.- come anche
il marito rinuncia all’importo complessivo di CHF 1'600.- dovuto a titolo di
ripetibili dalla moglie al marito” (e-mail da avv. __________ a avv. __________
del 20.07.2015, ore 15.48, doc. M allegato all’opposizione 26.11.2015, inc.
2014.
);
- “Gentile collega, (…) per cui il signor AP
1.
dovrà corrispondere l’importo (arrotondato) di CHF 5'000.-, in aggiunta a CHF
50'000.- fissati in convenzione” (e-mail da avv. __________ a avv. __________
del 20.07.2015, ore 16.10, doc. N allegato all’opposizione 26.11.2015, inc.
2014.
);
- “Egregio
Collega, pur non condividendo la Sua analisi, e ritenuto che il mio cliente
desidera chiudere una volta per tutte la procedura di divorzio, il Marito
verserà una seconda rata di CHF 24'000.- + CHF 5'000.-, a tacitazione di ogni
pretesa di dare e avere tra i coniugi a titolo di effetto del divorzio”
(e-mail da avv. __________ a avv. __________ del 20.07.2015, ore 16.32, doc. O
allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550).
c. Come emerge dallo
scambio di e-mail tra i due avvocati, nell’ambito della concretizzazione degli
accordi per la liquidazione del regime matrimoniale, la signora PC 1 si è
validamente impegnata, per il tramite del suo patrocinatore, non solo a
sottoscrivere i documenti necessari al trapasso di proprietà, ma anche a
ritirare - nel momento in cui avesse ricevuto l’importo, da lei proposto e
accettato dalla controparte, di fr. 29'000.- (fr. 24'000.- + fr. 5'000.-) - le
querele sporte nei confronti del marito e ancora pendenti presso il Ministero
pubblico (cfr. DTF 106 IV 174 consid. 2).
Il fatto che l’impegno a ritirare le querele sia stato espresso
dal legale della querelante e non dalla querelante stessa non cambia alcunché,
ritenuto che l’avv. __________ - che peraltro rappresentava gli interessi di PC
1.
già nel 2014 quando sono state sporte le querele in questione e conosceva
pertanto bene la situazione - era certamente legittimato ad impegnare in tal
senso la cliente (Riedo, in BSK, Art. 1-110 StGB, 3. edizione, n. 28 ad art.
33) e che, pertanto, il signor AP 1 poteva legittimamente ritenere che quanto
espresso dal legale fosse l’effettiva volontà dell’ex moglie.
d. Il 22 luglio 2015 i
coniugi __________ hanno sottoscritto i documenti per il trapasso di proprietà
e il 31 agosto 2015, così come concordato, AP 1 ha versato alla moglie la
seconda tranche di fr. 29'000.- (fr. 24'000.- + fr. 5'000.-) (doc. P allegato
all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550), prestando fede all’accordo
raggiunto. Così non ha, invece, fatto la signora PC 1, ritenuto che, dopo aver
ricevuto il denaro, non ha ritirato le querele penali a carico dell’appellante
ancora pendenti presso il Ministero pubblico che il 13 novembre 2015 sono
pertanto sfociate, una nel DA qui in discussione, l’altra in un decreto di
abbandono (doc. G allegato
all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550).
e. Non occorre
dilungarsi per spiegare che, così come stabilito dal TF (cfr. DTF 106 IV 174
consid. 3), non ritirando le querele penali nei confronti dell’ex marito e non
rispettando l’impegno preso, la signora PC 1 ha agito contrariamente alle
regole della buona fede. Infatti, dal momento che l’appellante aveva ossequiato
alla condizione posta proprio dall’ex moglie (versamento dell’importo di fr.
29'000.-) per procedere al ritiro delle querele, la signora PC 1 non aveva
nessun valido motivo per non prestar fede all’impegno preso. Ne discende che
l’agire di PC 1 non può essere protetto dalla legge poiché contrario alla buona
fede (art. 2 cpv. 2 CC) e che, pertanto, s’impone di accertare, in armonia con
il principio posto dal TF (cfr. DTF 106 IV 174 consid. 3 ), che, in concreto, è
venuto a mancare il presupposto processuale per l’azione penale: i dispositivi
n. 2 e 3 della sentenza di primo grado vanno, pertanto, annullati e il
procedimento abbandonato (cfr. art. 320 cpv. 4 CPP, secondo cui un decreto di
abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria).
Permangono intatti, invece, i dispositivi n. 1 e 5 della sentenza
di primo grado (proscioglimento dall’imputazione di violazione di domicilio e
attribuzione di un idennità di fr. 800.-), non impugnati e, quindi, passati in
giudicato.
4.
Considerato che, al
momento in cui ha interposto opposizione avverso il DA, l’appellante aveva già
fatto valere, a ragione, che occorreva ritenere che la signora PC 1 aveva
validamente desistito dalla querela sporta nei suoi confronti per il reato
d’ingiuria (cfr. opposizione 26 novembre 2015) e che, pertanto, il procedimento
penale nei suoi confronti avrebbe dovuto essere abbandonato già allora, sia le
spese della procedura di primo grado che quelle di appello sono poste a carico
dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).
Per il medesimo motivo,
all’appellante va riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per
le spese legali sostenute sia per la procedura di primo grado che per quella
d’appello.
La nota d’onorario presentata dalla sua patrocinatrice viene
ammessa nella misura di complessivi fr. 6'548.- per la procedura di primo e di
secondo grado (fr. 5'950.- di onorario, fr. 500.- di spese e fr. 98.- di
esborsi), ritenuto che la tariffa oraria riconosciuta ammonta a fr. 280.-
(invece dei fr 400.- / fr. 420.- esposti, cfr. l’art. 12 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili) e che si giustifica di ridurre le seguenti
prestazioni:
- delle
prestazioni del 18 novembre 2015 si giustifica di riconoscere unicamente quelle
relative alla corrispondenza con il cliente (15 minuti), mentre quelle
denominate “Vario con TTK” non possono essere ammesse perché non
specificate, così come quelle - identiche - del 25.11.2015;
- per il “Colloquio
con giudice penale + scambio e-mail + udienza e trasferta” vengono
riconosciute 4 ore invece delle 5 ore e mezza esposte, in considerazione della
durata effettiva del dibattimento e del tempo necessario per la trasferta da
Lugano a Bellinzona e ritorno;
- per la “Dichiarazione
di appello in CARP + e-mail cliente” si giustifica di ammette unicamente 1
ora (invece di 2 ore e mezza), ritenuto che si tratta di un esposto che
sostanzialmente riprende quanto già detto nell’opposizione scritta al DA;
- le prestazioni
del 9 marzo 2015 vanno ridotte a 15 minuti (invece dei 45 minuti esposti),
ampiamente sufficienti per “verificare” (o meglio, prendere atto de) la
notifica della dichiarazione d’appello all’AP e darne comunicazione al cliente;
- per il “Colloquio
con CARP + e-mail cliente” del 10 maggio 2015 si giustifica di riconoscere
unicamente 20 minuti (invece di 1 ora). Il colloquio consiste, infatti, in una
breve telefonata, il cui contenuto poteva, altrettanto brevemente, essere
riferito al cliente;
- le prestazioni
del 25 maggio 2015 vanno ridotte da mezz’ora a 10 minuti, poiché relative al
solo prendere atto di uno scritto di nemmeno due righe e alla sua successiva
comunicazione al cliente;
- per l’“Udienza
Pretura penale (recte CARP) + trasferta” viene ammessa solo 1 ora e 45
minuti (invece di 3 ore), in considerazione della breve durata del dibattimento
(soli 6 minuti) e del tempo necessario per la trasferta da Lugano a Locarno e
ritorno.
Inoltre, le spese, quantificate dall’appellante in fr. 553.50,
vanno ammesse unicamente nella misura di fr. 500.- (cfr. art. 6 cpv. 1
Regolamento Tpu), a cui si aggiungono fr. 98.- di esborsi (cpv. 2).
Ricordato che il dispositivo n. 5 della sentenza di primo grado è
passato in giudicato, dall’importo di fr. 6'548.- va dedotto l’importo di fr.
800.
- già riconosciuto all’appellante a titolo di indennità ex art. 429 CPP per
la procedura di primo grado.
Lo Stato rifonderà, quindi, all’appellante, a titolo di indennità,
complessivi fr. 5'748.-, per il procedimento di primo grado e per il
procedimento di appello (art. 436 cpv. 1 e art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
Per questi
motivi,
visti gli
art. 80 segg., 84, 329, 379 segg., 398 segg. CPP,
30.
segg., 33, 177 e 186 CP;
nonché, sulle spese, l’art. 428
CPP e la LTG e, sull’indennizzo, l’art. 429,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello è accolto.
Di
conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1 e 5 sono passati in giudicato:
1.1
il procedimento penale
contro AP 1 per l’imputazione di ingiuria nei confronti di PC 1 (DA 5039/2015
del 13 novembre 2015) è abbandonato;
1.2
gli oneri processuali
di primo grado sono posti a carico dello Stato.
2.
Lo Stato della
Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 complessivi fr. fr. 5'748.-, a
titolo di indennità per il procedimento di prima sede e per il procedimento di
appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
3.
Gli oneri processuali
d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
800.
-
- altri disborsi fr. 200 .-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
4.
Intimazione a:
5.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501.
Bellinzona
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.