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Decisione

17.2016.23

Desistenza dalla querela. Condizioni. Colui che si impegna a ritirare la querela al realizzarsi di una condizione che spetta alla controparte realizzare e, alla sua realizzazione, non procede al ritir

11 luglio 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

17.2016.23

17.2016.121

Locarno

11 luglio 2016/mi

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero

pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello

avviata con annuncio del 30 dicembre 2015 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 21 dicembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona

(motivazione scritta intimata il 5 febbraio 2016)

richiamata la dichiarazione di appello 29 febbraio 2016;

esaminati gli atti;

preso atto che - il 15 aprile 2014 PC 1 ha sporto

querela nei confronti dell’allora marito AP 1 per i reati di furto, accesso

indebito ad un sistema per l’elaborazione di dati e violazione di domicilio (AI

1 inc. 2014.3527);

- il

procedimento penale avviato a seguito della querela è sfociato, il 3 novembre

2014, nel decreto d’accusa n. 5035/2014 con cui AP 1 è stato dichiarato autore

colpevole di violazione di domicilio per essersi, l’11 aprile 2014 a __________,

indebitamente introdotto, contro la volontà dell’avente diritto, nell’abitazione

di PC 1. Avverso tale DA, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.

Per gli altri reati il procedimento si è, invece, concluso con un

decreto di abbandono;

- il 6 novembre 2014 PC 1 ha

querelato nuovamente il marito, questa volta per il reato di ingiuria (AI 1

inc. 2014.10550). Il 13 novembre 2015 è stato emesso a carico di AP 1 un nuovo

decreto d’accusa (n. 5039/2015) con cui egli è stato ritenuto autore colpevole

di ingiuria per avere, in due distinte occasioni (il 5 marzo 2014 e il 6 agosto

2014), inserendo dei commenti nella causale di due bonifici bancari a favore

della moglie, ripetutamente offeso il suo onore, tacciandola di “dirty

prostitute” (“sporca prostituta”).

Il PP ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di 7 aliquote

giornaliere da fr. 100.- ciascuna, per complessivi fr. 700.-, e alla multa di

fr. 100.-;

- il 26 novembre 2015 AP 1

ha interposto tempestiva opposizione anche contro quest’ultimo DA;

- i due procedimenti sono

stati riuniti (decreto del 10.12.2015 della pretura penale) e, dopo il

dibattimento, con sentenza 21 dicembre 2015 (intimata il 5 febbraio 2016), il

presidente della Pretura penale ha prosciolto AP 1 dall’imputazione di

violazione di domicilio, dichiarandolo invece autore colpevole di ripetuta

ingiuria e condannandolo alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, di 7 aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna,

per complessivi fr. 700.;

- AP 1 ha tempestivamente

annunciato di voler interporre appello e, dopo aver ricevuto la motivazione

scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 29 febbraio 2016, ha

precisato di impugnare i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza di primo grado,

chiedendo il suo proscioglimento e l’attribuzione di tasse e spese giudiziarie

allo Stato (III);

esperito il pubblico dibattimento il 22

giugno 2016 durante il quale il difensore ha chiesto il prosciolgimento di AP 1,

l’attribuzione di tasse e spese giudiziarie a carico dello Stato e il

riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP per le spese legali sostenute.

considerato che 1. L’appellante chiede il suo proscioglimento

dall’imputazione di ingiuria, sostenendo che la querela sporta nei suoi

confronti dall’ex moglie nel novembre 2014 deve essere considerata ritirata

poiché, al momento della conclusione dell’accordo sulle conseguenze accessorie

del divorzio, la signora PC 1 ha espresso chiaramente la volontà – confermata

per iscritto per il tramite del suo legale – di ritirare la querela penale al

momento in cui egli avesse versato l’ultima tranche delle somme a lei dovute a

liquidazione del regime matrimoniale e dei rapporti di dare e avere tra i

coniugi (III, pag. 2-4; arringa difensiva allegata al verb. dib. d’appello,

pag. 1-2).

Pertanto per l’appellante, una volta intervenuto il pagamento, la

rinuncia - espressa in modo esplicito e chiaro - ha esplicato i suoi effetti ed

egli deve, pertanto, essere prosciolto (III, pag. 5; arringa difensiva allegata

al verb. dib. d’appello, pag. 1-2).

Considerandi

2.

Il tema che si pone

è, dunque, quello a sapere se la querela sporta da PC 1 nei confronti

dell’appellante per il reato di ingiuria è stata validamente ritirata.

a. Giusta l’art. 33

cpv. 1 CP, il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata

pronunciata (e passata in giudicato) la sentenza cantonale di seconda istanza

(Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed. 2013, n. 13 ad art. 33 CP con

rif. spec. a STF 6B_321/2009 del 14 agosto 2009 consid. 1.1 seg.).

b. Secondo l’art. 304

cpv. 2 CPP, il ritiro dalla querela deve essere formulata per scritto (o in

forma orale a verbale) e giurisprudenza e dottrina precisano che la volontà di desistere

dalla querela deve essere espressa in modo chiaro e incondizionato (DTF 89 IV

57, consid. 3a; DTF 79 IV 97, consid. 2; STF del 17.10.2011, inc.6B_510/2011,

consid. 2.3. e del 11.08.2004, inc.6S.439/2003, consid. 5.1.; STF del

11.08

, inc.6S.439/2003, consid. 4.; Riedo, in Basler Kommentar, op. cit,

n. 5 ad art. 33 CP; Treschsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, 2a ed., n. 3 ad art. 33 CP; Dupuis e altri, Code pénal I, n. 4

ad art. 33 CP; Bichovsky, in Commentaire romand, Code pénal I, n. 4 ad art. 33

CP).

Occorre, tuttavia, distinguere il ritiro condizionato della

querela, dall’impegno del querelante a ritirarla al realizzarsi di determinate condizioni.

b.1. In DTF 106 IV 174,

trattando di un caso che presenta molte analogie con quello ora sub judice, il

TF ha chiarito che, impegnandosi nell’ambito di un accordo di modifica di una

convenzione di divorzio a desistere dalla querela penale sporta nei confronti

dell’ex marito nel caso in cui questi avesse fatto fronte ai nuovi obblighi di

mantenimento pattuiti tra le parti, l’ex moglie non ha desistito dalla querela,

ma si è solo impegnata a farlo nel caso in cui l’ex marito avesse rispettato

l’accordo raggiunto.

In altre parole, la donna si era impegnata a ritirare la querela

penale in un secondo momento, a una condizione che spettava solo alla controparte

realizzare: non si trattava, dunque, di un ritiro di querela condizionato, ma

solo dell’impegno, sottoposto a determinate condizioni, di procedere

effettivamente a tale ritiro.

Di principio - ha continuato il TF - se, una volta realizzata la

condizione pattuita, la querelante non ritira la querela esprimendo chiaramente

e in modo incondizionato la volontà di procedere in tal senso, il procedimento

penale rimane in essere (DTF 106 IV 174 consid. 2). Tuttavia, il mantenimento,

senza nessun valido motivo, della querela nonostante il realizzarsi della

condizione pattuita, rappresenta un agire contrario alle regole della buona

fede che non merita nessuna protezione:

“ War aber die vor dem Richter und

unter dessen Mitwirkung abgeschlossene Vereinbarung vom Angeklagten eingehalten

worden, so verstiess es gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn di

Antragstellerin entgegen ihrer Zusage am Strafantrag festhielt und die

Bestrafung des angeklagten verlangte. Dieses Widersprüchliche Verhalten

verdient keinen Rechtsschutz (art. 2 ZGB), jedenfalls dann nicht, wenn, wie

hier, keine Triftigen Gründe vorgebracht werden können, die ein Zurückkommen

auf die frühere Zusage als verständlich erscheinen lassen” (DTF 106 IV 174

consid. 3).

In simili casi, la desistenza dalla querela penale va, comunque,

ammessa e, venendo a mancare un presupposto processuale, il procedimento penale

nei confronti del querelato deve essere abbandonato (cfr. art. 403 cpv. 1 lett

c, 379 e 329 cpv. 4 CPP, Schimid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 10 e 16 ad art. 329 CPP; Stephenson/

Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 13 ad. art. 329 CPP).

3.

a. Il 14 luglio 2015,

davanti al pretore di Lugano, i coniugi __________ hanno raggiunto un accordo

sulle conseguenze accessorie del divorzio. In particolare, per quanto qui

interessa, hanno così stabilito di liquidare il regime dei beni:

“ 7.1. L’appartamento sito negli USA,

1851.

Columbia RD NW APT 110, Washington DC, 20009 ora in comproprietà dei

coniugi in ragione di 1/2 ciascuno verrà attribuito in proprietà al solo marito

ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza di divorzio, secondo le

seguenti modalità:

- il marito

verserà alla moglie CHF 26'000.00 entro il 30 luglio 2015;

- ad avvenuto pagamento, al più

tardi il giorno successivo alla ricezione del primo pagamento di CHF 26'000.00,

la moglie firmerà i documenti per il trapasso immobiliare;

- ad avvenuto trapasso immobiliare

il marito verserà alla moglie ulteriori CHF 24'000.00, al più tardi il 31

agosto 2015” (doc. H allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550).

b. Al predetto accordo,

alfine di concretizzare il trapasso immobiliare concordato, è seguito uno

scambio di e-mail tra i due legali delle parti, l’avv. __________, dello Studio

legale __________ (legale del marito) e l’avv. __________ (legale della

moglie). Vengono qui ripresi unicamente i passaggi di interesse per il

procedimento in discussione (sottolineature del redattore):

- “Egregio Collega, faccio seguito

al nostro colloquio odierno e come convenuto, Le trasmetto in allegato i

documenti che dovranno essere sottoscritti dai coniugi __________ per il

trapasso di proprietà al Sig. AP 1 dell’immobile situato a Washington. Preciso

a questo proposito che il Quitclaim deed, Spousal Affidavit e Form FP7-C

dovranno essere firmati dalla moglie al più tardi il giorno successivo alla

ricezione del primo pagamento di CHF 26'000.-. Il documento intitolato

Acknowlegment & Agreement per contro verrà firmato dai coniugi ad avvenuto

versamento dell’importo di CHF 24'000.-. (…) Inoltre, ho preso nota che la

moglie ritirerà ogni denuncia penale attualmente pendente tra i coniugi ad

avvenuto versamento dell’importo di CHF 24'000.- (e-mail da avv. __________

a avv. __________ del 20.07.2015, ore 10.31, doc. I allegato all’opposizione

26.11

, inc. 2014.10550);

- “Gentile Collega, ho preso lettura della

documentazione allegata e le confermo che subito dopo il pagamento della prima

tranche di CHF 26'000.-, dopo aver fissato un apposito incontro, la mia

mandante si recherà presso il vostro Studio per le firme. Solo e soltanto

dopo il versamento della seconda tranche di CHF 24'000.- e dell’ammontare di

CHF 6'639.00 fissato con la decisione 16 luglio 2015 della Pretura di Lugano

(ossia, CHF 5'639.- a titolo di alimenti del figlio e CHF 1'000.- a titolo di

ripetibili), ergo per un complessivo di CHF 30'639.-, la mia mandante firmerà

il documento denominato Acknowlegment & Agreement e ritirerà le due denunce

penali attualmente pendenti presso il Ministero pubblico ( quella del

6.11.2014

per il reato di ingiuria sfociata nel DA del 13 novembre 2015 qui in

discussione e una successiva del 18.12.2014, poi sfociata in un decreto di

abbandono di medesima data, ndr)” (e-mail da avv. __________ a avv. __________

del 20.07.2015, ore 15.09, doc. L allegato all’opposizione 26.11.2015, inc.

2014.

);

- “Egregio Collega, (…) in occasione

dell’ultima udienza le parti hanno convenuto che con l’esecuzione della

presente convenzione le parti si dichiarano reciprocamente tacitate sotto ogni

profilo, anche in merito ad altri rapporti di dare e avere. Alla luce di quanto

sopra, la Moglie rinuncia al versamento dell’importo di CHF 6'639.- come anche

il marito rinuncia all’importo complessivo di CHF 1'600.- dovuto a titolo di

ripetibili dalla moglie al marito” (e-mail da avv. __________ a avv. __________

del 20.07.2015, ore 15.48, doc. M allegato all’opposizione 26.11.2015, inc.

2014.

);

- “Gentile collega, (…) per cui il signor AP

1.

dovrà corrispondere l’importo (arrotondato) di CHF 5'000.-, in aggiunta a CHF

50'000.- fissati in convenzione” (e-mail da avv. __________ a avv. __________

del 20.07.2015, ore 16.10, doc. N allegato all’opposizione 26.11.2015, inc.

2014.

);

- “Egregio

Collega, pur non condividendo la Sua analisi, e ritenuto che il mio cliente

desidera chiudere una volta per tutte la procedura di divorzio, il Marito

verserà una seconda rata di CHF 24'000.- + CHF 5'000.-, a tacitazione di ogni

pretesa di dare e avere tra i coniugi a titolo di effetto del divorzio”

(e-mail da avv. __________ a avv. __________ del 20.07.2015, ore 16.32, doc. O

allegato all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550).

c. Come emerge dallo

scambio di e-mail tra i due avvocati, nell’ambito della concretizzazione degli

accordi per la liquidazione del regime matrimoniale, la signora PC 1 si è

validamente impegnata, per il tramite del suo patrocinatore, non solo a

sottoscrivere i documenti necessari al trapasso di proprietà, ma anche a

ritirare - nel momento in cui avesse ricevuto l’importo, da lei proposto e

accettato dalla controparte, di fr. 29'000.- (fr. 24'000.- + fr. 5'000.-) - le

querele sporte nei confronti del marito e ancora pendenti presso il Ministero

pubblico (cfr. DTF 106 IV 174 consid. 2).

Il fatto che l’impegno a ritirare le querele sia stato espresso

dal legale della querelante e non dalla querelante stessa non cambia alcunché,

ritenuto che l’avv. __________ - che peraltro rappresentava gli interessi di PC

1.

già nel 2014 quando sono state sporte le querele in questione e conosceva

pertanto bene la situazione - era certamente legittimato ad impegnare in tal

senso la cliente (Riedo, in BSK, Art. 1-110 StGB, 3. edizione, n. 28 ad art.

33) e che, pertanto, il signor AP 1 poteva legittimamente ritenere che quanto

espresso dal legale fosse l’effettiva volontà dell’ex moglie.

d. Il 22 luglio 2015 i

coniugi __________ hanno sottoscritto i documenti per il trapasso di proprietà

e il 31 agosto 2015, così come concordato, AP 1 ha versato alla moglie la

seconda tranche di fr. 29'000.- (fr. 24'000.- + fr. 5'000.-) (doc. P allegato

all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550), prestando fede all’accordo

raggiunto. Così non ha, invece, fatto la signora PC 1, ritenuto che, dopo aver

ricevuto il denaro, non ha ritirato le querele penali a carico dell’appellante

ancora pendenti presso il Ministero pubblico che il 13 novembre 2015 sono

pertanto sfociate, una nel DA qui in discussione, l’altra in un decreto di

abbandono (doc. G allegato

all’opposizione 26.11.2015, inc. 2014.10550).

e. Non occorre

dilungarsi per spiegare che, così come stabilito dal TF (cfr. DTF 106 IV 174

consid. 3), non ritirando le querele penali nei confronti dell’ex marito e non

rispettando l’impegno preso, la signora PC 1 ha agito contrariamente alle

regole della buona fede. Infatti, dal momento che l’appellante aveva ossequiato

alla condizione posta proprio dall’ex moglie (versamento dell’importo di fr.

29'000.-) per procedere al ritiro delle querele, la signora PC 1 non aveva

nessun valido motivo per non prestar fede all’impegno preso. Ne discende che

l’agire di PC 1 non può essere protetto dalla legge poiché contrario alla buona

fede (art. 2 cpv. 2 CC) e che, pertanto, s’impone di accertare, in armonia con

il principio posto dal TF (cfr. DTF 106 IV 174 consid. 3 ), che, in concreto, è

venuto a mancare il presupposto processuale per l’azione penale: i dispositivi

n. 2 e 3 della sentenza di primo grado vanno, pertanto, annullati e il

procedimento abbandonato (cfr. art. 320 cpv. 4 CPP, secondo cui un decreto di

abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria).

Permangono intatti, invece, i dispositivi n. 1 e 5 della sentenza

di primo grado (proscioglimento dall’imputazione di violazione di domicilio e

attribuzione di un idennità di fr. 800.-), non impugnati e, quindi, passati in

giudicato.

4.

Considerato che, al

momento in cui ha interposto opposizione avverso il DA, l’appellante aveva già

fatto valere, a ragione, che occorreva ritenere che la signora PC 1 aveva

validamente desistito dalla querela sporta nei suoi confronti per il reato

d’ingiuria (cfr. opposizione 26 novembre 2015) e che, pertanto, il procedimento

penale nei suoi confronti avrebbe dovuto essere abbandonato già allora, sia le

spese della procedura di primo grado che quelle di appello sono poste a carico

dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Per il medesimo motivo,

all’appellante va riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per

le spese legali sostenute sia per la procedura di primo grado che per quella

d’appello.

La nota d’onorario presentata dalla sua patrocinatrice viene

ammessa nella misura di complessivi fr. 6'548.- per la procedura di primo e di

secondo grado (fr. 5'950.- di onorario, fr. 500.- di spese e fr. 98.- di

esborsi), ritenuto che la tariffa oraria riconosciuta ammonta a fr. 280.-

(invece dei fr 400.- / fr. 420.- esposti, cfr. l’art. 12 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili) e che si giustifica di ridurre le seguenti

prestazioni:

- delle

prestazioni del 18 novembre 2015 si giustifica di riconoscere unicamente quelle

relative alla corrispondenza con il cliente (15 minuti), mentre quelle

denominate “Vario con TTK” non possono essere ammesse perché non

specificate, così come quelle - identiche - del 25.11.2015;

- per il “Colloquio

con giudice penale + scambio e-mail + udienza e trasferta” vengono

riconosciute 4 ore invece delle 5 ore e mezza esposte, in considerazione della

durata effettiva del dibattimento e del tempo necessario per la trasferta da

Lugano a Bellinzona e ritorno;

- per la “Dichiarazione

di appello in CARP + e-mail cliente” si giustifica di ammette unicamente 1

ora (invece di 2 ore e mezza), ritenuto che si tratta di un esposto che

sostanzialmente riprende quanto già detto nell’opposizione scritta al DA;

- le prestazioni

del 9 marzo 2015 vanno ridotte a 15 minuti (invece dei 45 minuti esposti),

ampiamente sufficienti per “verificare” (o meglio, prendere atto de) la

notifica della dichiarazione d’appello all’AP e darne comunicazione al cliente;

- per il “Colloquio

con CARP + e-mail cliente” del 10 maggio 2015 si giustifica di riconoscere

unicamente 20 minuti (invece di 1 ora). Il colloquio consiste, infatti, in una

breve telefonata, il cui contenuto poteva, altrettanto brevemente, essere

riferito al cliente;

- le prestazioni

del 25 maggio 2015 vanno ridotte da mezz’ora a 10 minuti, poiché relative al

solo prendere atto di uno scritto di nemmeno due righe e alla sua successiva

comunicazione al cliente;

- per l’“Udienza

Pretura penale (recte CARP) + trasferta” viene ammessa solo 1 ora e 45

minuti (invece di 3 ore), in considerazione della breve durata del dibattimento

(soli 6 minuti) e del tempo necessario per la trasferta da Lugano a Locarno e

ritorno.

Inoltre, le spese, quantificate dall’appellante in fr. 553.50,

vanno ammesse unicamente nella misura di fr. 500.- (cfr. art. 6 cpv. 1

Regolamento Tpu), a cui si aggiungono fr. 98.- di esborsi (cpv. 2).

Ricordato che il dispositivo n. 5 della sentenza di primo grado è

passato in giudicato, dall’importo di fr. 6'548.- va dedotto l’importo di fr.

800.

- già riconosciuto all’appellante a titolo di indennità ex art. 429 CPP per

la procedura di primo grado.

Lo Stato rifonderà, quindi, all’appellante, a titolo di indennità,

complessivi fr. 5'748.-, per il procedimento di primo grado e per il

procedimento di appello (art. 436 cpv. 1 e art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 80 segg., 84, 329, 379 segg., 398 segg. CPP,

30.

segg., 33, 177 e 186 CP;

nonché, sulle spese, l’art. 428

CPP e la LTG e, sull’indennizzo, l’art. 429,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello è accolto.

Di

conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1 e 5 sono passati in giudicato:

1.1

il procedimento penale

contro AP 1 per l’imputazione di ingiuria nei confronti di PC 1 (DA 5039/2015

del 13 novembre 2015) è abbandonato;

1.2

gli oneri processuali

di primo grado sono posti a carico dello Stato.

2.

Lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 complessivi fr. fr. 5'748.-, a

titolo di indennità per il procedimento di prima sede e per il procedimento di

appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

3.

Gli oneri processuali

d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

800.

-

- altri disborsi fr. 200 .-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato.

4.

Intimazione a:

5.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.