17.2016.237
L'accertamento di un improvviso e imprevebile colpo di sonno del conducente al momento dei fatti, causato dalla sindrome da apnea notturna, comporta il proscioglimento dall'infrazione di perdita di pa
14 aprile 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.237
Locarno
14 aprile 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 24 agosto 2016 da
AP 1,
rappr. dall’avv. DI 1,
Bellinzona
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 24 agosto 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 7 dicembre 2016)
richiamata
la dichiarazione di appello 27 dicembre 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
A. Alle ore 16.35 del 9
ottobre 2013, mentre circolava sull’autostrada A2 in direzione nord,
all’altezza di Sigirino, AP 1 ha perso il controllo della propria autovettura.
Questo il contenuto del rapporto allestito dai poliziotti
intervenuti sul luogo dell’incidente:
“
L’automobilista AP
1 circolava sulla corsia di destra a una velocità dichiarata di ca. 100 km/h.
all’altezza dell’uscita del cantiere ATG, per motivi che non ha saputo
chiaramente specificare, ma probabilmente a seguito di lieve malore, perdeva la
padronanza della vettura, deviava verso destra e oltrepassava la doppia linea
di sicurezza. In sequenza andava a collidere con la parte anteriore e laterale
destra, contro i paletti della segnaletica, l’ammortizzatore d’urto e la
protezione metallica laterale vario-guard, fermandosi poco oltre. AP 1 ha
riportato unicamente delle lievi escoriazioni alle tibie, a causa dell’entrata
in funzione degli air-bags inferiori”.
(AI 1)
B. Interrogato dagli
inquirenti, AP 1 ha, da subito, detto di non sapersi spiegare l’accaduto e di
non ricordare nulla dei momenti immediatamente precedenti l’impatto. Spiegato
di avere sin lì goduto di buona salute, ha detto di essersi molto allarmato per
l’accaduto e di essersi, perciò, sottoposto ad accertamenti medici (in
particolare, neurologici) per tentare di capire a che cosa dovesse essere
attribuita la perdita di controllo:
“
(…) nei prossimi
giorni sarò sottoposto ad una risonanza cerebrale.
D5: quale è il
suo stato di salute attuale?
R5: sto bene,
salvo il mattino che ho degli stati d’ansia. Preciso che questi sono
conseguenza diretta del mio stato d’animo dopo l’incidente.” (PS 15.10.2013 pag
2)
C. Così come risulta dal
certificato 20.12.2013 del dott. __________, medico curante di AP 1, questi,
nell’attesa dei risultati degli accertamenti medici approfonditi cui ha
iniziato a sottoporsi subito dopo l’incidente, così consigliato dal curante, “si
è astenuto completamente dalla guida di autoveicoli durante questi tre mesi
dopo l’incidente”.
D. Risulta, poi, che,
dopo una serie di esami medici approfonditi, nel novembre 2013 a AP 1 è stata
diagnosticata una “leggera sindrome delle apnee da sonno (OSAS con indice di
apnea ipopnea 11)” che, come si legge nel certificato dello specialista che
ha, poi, avuto in cura il qui appellante, “può causare stanchezza ed episodi
di sonnolenza anche repentini alla guida” (cfr. certificato 27.5.2014 del
dott. __________).
Lo specialista ha, pure,
certificato che “dopo la diagnosi di OSAS è stata introdotta una terapia
specifica con apparecchio nCPAP” che “viene seguita in maniera
scrupolosa dal paziente con pieno successo oggettivo e soggettivo” (cfr.
certificato 27.5.2014 del dott. __________).
E. AP 1 è stato sentito,
una seconda volta, dagli inquirenti il 24 febbraio 2014.
In quell’occasione, egli,
dopo avere confermato di non ricordare nulla dei momenti precedenti l’impatto,
così ha descritto gli esiti degli accertamenti medici esperiti:
“
il fatto di non
ricordarmi nulla prima dell’impatto ha condotto i medici a eseguire
approfonditi esami (neurologici) per capire la natura di quanto successo. Al
momento della redazione del presente verbale e a conoscenza degli esiti degli
esami medici effettuati, preciso che l’unica anomalia riscontrata è quella che
è risultata dal controllo del sonno (2 giorni all’OCL di Lugano e un controllo
all’OSG di Bellinzona, dott. __________). In sostanza, sono state riscontrate
57 apnee notturne, la più lunga delle quali di 50 secondi. A seguito di ciò mi
è stato prescritto il Cpap (apparecchio che genera aria durante il sonno che
viene insufflata tramite un tubo e una mascherina direttamente nel naso) (…)
D4: Ha già
accusato nel passato dei lievi malori o mancamenti o altri problemi di salute?
R4: no, mai nel
passato. Quello che è successo potrebbe essere riconducibile al fatto delle
apnee (…)” (PS 24.2.2015 pag. 2 e 3)
F. L’inchiesta si è
conclusa il 10 marzo 2014 con l’emanazione di un decreto d’accusa con cui il
procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
1.
guida in
stato di inattitudine,
per avere condotto l’autovettura Mercedes targata TI __________ essendo in
stato di spossatezza;
2.
infrazione alle norme della
circolazione, per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida sbandando così sulla sua destra invadendo una superficie vietata
delimitata dalla linea di sicurezza, cozzando conseguentemente contro dei
paletti segnaletici, un ammortizzatore d’urto e la barriera protettiva ivi
esistenti;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 30 aliquote
giornaliere da fr. 230.– ciascuna (per complessivi fr. 6'900.–), alla multa di fr. 1'500.– e al pagamento di
tasse e spese di giustizia.
G. A seguito della
tempestiva opposizione di AP 1, con sentenza 17 dicembre 2014, il giudice della
Pretura penale lo ha assolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine
(dispositivo n. 3) ma lo ha dichiarato autore colpevole di infrazione alle
norme della circolazione (dispositivo n. 1). Lo ha, quindi, condannato alla
multa di fr. 300.– (dispositivo n. 2.1) e al pagamento della tassa e delle
spese giudiziarie di fr. 350.– (dispositivo n. 4).
H. Accogliendo
l’appello presentato da AP 1 contro tale giudizio, questa Corte, con sentenza 26
ottobre 2015, ha annullato la sentenza pretorile ed ha rinviato gli atti alla
Pretura penale per un nuovo giudizio.
A
seguito di tale rinvio, il giudice della Pretura penale, d’intesa con il
procuratore pubblico, ha prospettato a AP 1 la seguente mutata imputazione in
punto al reato di infrazione alle norme della circolazione:
“
(…) per avere
negligentemente perso la padronanza del veicolo, sbattendo così sulla sua
destra invadendo una superficie vietata delimitata dalla linea di sicurezza e
cozzando conseguentemente contro i paletti segnaletici, un ammortizzatore
d’urto e la barriera protettiva ivi esistenti”.
(inc. Pretura
penale 81.2016.68, doc. 2 e 3)
Imputazione che, poi, il
pretore ha confermato con sentenza 24 agosto 2016 (inc. 81.2016.68),
dichiarando AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione
(dispositivo n. 1) e nuovamente assolvendolo dall’imputazione di guida in stato
di inattitudine (dispositivo n. 3).
Ribadita la condanna alla
multa di fr. 300.– (dispositivo n. 2), il pretore ha condannato AP 1 a pagare
tassa e spese giudiziarie per complessivi fr. 680.– mettendo il resto a carico
dello Stato (dispositivo n. 4).
Fatti
I. AP 1 ha appellato
anche questa nuova sentenza chiedendo il proprio integrale proscioglimento
Rinunciando all’inoltro di
istanze probatorie, egli ha chiesto la trattazione dell’appello in procedura
orale, allorché il procuratore pubblico vi aveva rinunciato in favore di quella
scritta.
L. Il pubblico
dibattimento è stato esperito il 12 aprile 2017.
Assente il procuratore
pubblico, l’appellante ha ribadito la richiesta di assoluzione e chiesto un
indennizzo per costi di patrocinio (art 429 cpv. 1 lett. a CPP).
M. a) Giusta l’art. 90 cpv. 1
LCStr è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della
circolazione. La norma è concepita come delitto formale (“Tätigkeitsdelikt”,
“délit formel”): la violazione di una regola della circolazione è punibile
indipendentemente dalle conseguenze effettive o possibili dell’infrazione.
Pertanto, l’autore è punibile anche se il suo comportamento non ha causato un
pericolo concreto (Janneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la
circulation routière, Berna 2007, n. 17 ad art. 90 LCStr;
Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation
routière commenté, 4a ed., Basilea 2015, n. 3.4 ad art. 90 LCStr).
Sul piano soggettivo, sono
puniti, non solo l’intenzione (compreso il dolo eventuale), ma anche la
negligenza che, spesso, si concretizza in una distrazione.
b) Secondo l’art. 31
cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in
modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
Questa regola è precisata
dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC secondo cui il conducente deve rivolgere la
sua attenzione alla strada e alla circolazione. L’attenzione richiesta al
conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente ai pericoli
che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali
altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza di un
pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle
circostanze. Secondo la giurisprudenza, anche una disattenzione involontaria di
circa un secondo costituisce una colpa (DTF 100 IV 279). A dipendenza delle
circostanze, può essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di
guida da un conducente inesperto, in particolare durante le ore di punta, in
prossimità di una fermata di un bus, quando vi sono dei lavori sulla
carreggiata, quando le condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate
oppure quando la velocità è elevata (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
op. cit., ad art. 31 LCStr, n. 2.4).
Il conducente deve
abbracciare con il suo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che
accade davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del
suo veicolo (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, op. cit., ad art. 31
LCStr, n. 2.4.1).
Secondo dottrina e
giurisprudenza, il conducente deve tener conto degli ostacoli che potrebbero
improvvisamente comparire nel suo spazio visibile soltanto quando la
possibilità che un tale evento si verifichi s’imponga seriamente alla luce
delle circostanze concrete. E’ imprevedibile l’ostacolo che si presenta al
conducente in maniera inopinata ed inattesa (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller,
op. cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26 e 1.27).
N. Secondo il primo
giudice, i certificati medici prodotti dall’imputato non bastano a concludere
che la perdita di padronanza del veicolo era da collegare all’apnea notturna poiché
essi formulerebbero delle semplici ipotesi. Inoltre, sempre secondo il pretore,
non si può credere, poiché circostanza inverosimile, che “l’unico momento in
cui le conseguenze della sindrome si sarebbero manifestate coinciderebbe
proprio e solo con l’infortunio in quel tratto autostradale ove vigeva una
segnaletica complessa e particolare”. Quindi, conclude il pretore - tenuto
conto anche che le tutto sommato limitate conseguenze dell’incidente fanno
credere che AP 1 “sia in qualche modo riuscito a dominare in un secondo
tempo l’autovettura” - appare ben più probabile, rispetto alla tesi di un
improvviso colpo di sonno dovuto alla malattia, quella di una disattenzione.
O. L’appellante censura
di arbitrio tale conclusione. Sostenendo che gli atti medici provano che egli
era/è affetto da una patologia che può provocare, fra l’altro, improvvisi colpi
di sonno e che il suo comportamento dopo l’incidente supporta, rendendola
Considerandi
verosimile, la tesi che fu proprio il manifestarsi improvviso di un sintomo di
tale patologia (a lui allora sconosciuta) ad avere causato la perdita di
padronanza del veicolo, afferma che il pretore è incorso in arbitrio accertando
che, invece, si trattò di disattenzione. Da un lato, perché egli ha dato ai
certificati medici in atti un’interpretazione insostenibile. Dall’altro perché
ha incomprensibilmente trascurato gli indizi costituiti dal suo comportamento
dopo il fatto. Infine, perché ha dedotto l’esistenza di una disattenzione da
luoghi comuni e fatti non accertati.
P. Sui criteri per
l’accertamento dei fatti, sul divieto d’arbitrio e sul principio in dubio pro
reo si rinvia ai considerandi di diritto contenuti, in particolare, nelle sentenze
17.2016.162
del 30 gennaio 2017, consid. 1, 17.2016.177 del 18 gennaio 2017
consid. 3-5, 17.2016.47-49+168+17.2017.2 dell’11 gennaio 2017 consid. 1-3 di
questa Corte.
Q. La tesi difensiva è
condivisibile.
Che AP 1 soffrisse, al
momento dell’incidente, di apnea notturna è un fatto incontrovertibilmente
accertato sulla scorta, in particolare, del primo certificato del dott. __________.
Che uno dei sintomi della
sindrome da apnea notturna sia la sopravvenienza di improvvise sonnolenze è,
parimenti, un fatto incontrovertibilmente accertato, non solo sulla scorta del
certificato del dott. __________, ma anche della lettura scientifica facilmente
reperibile, anche in internet (cfr., sul tema, anche, R. Schaffhauser, Jahrbuch
zum Strassenverkehrsrecht, Stämpfli Verlag 2016, pag. 318 e segg.). Va, qui,
precisato che il termine “sonnolenza” viene utilizzato per rappresentare
stati di “torpore, di sopore e di abbiocco” che si identificano in
quelli di “colpi di sonno, stanchezza improvvisa, sonnolenza” (vedi, per
esempio, dizionario dei Sinonimi e contrari, ed. Zanichelli 2006; pag. 13 per “abbiocco”
e pag. 899 per “sonnolenza” ).
La tesi secondo cui fu
proprio un improvviso colpo di sonno/sonnolenza causato dalla sindrome da apnea
notturna (affezione sin lì mai diagnosticata) a far perdere a AP 1 il controllo
della vettura è, invece, circostanza sufficientemente supportata da una serie
di indizi, e meglio da tutto quanto da lui intrapreso immediatamente dopo i
fatti “del dosso di Taverne”: e, segnatamente, gli approfonditi esami medici
cui s’è sottoposto, l’astensione volontaria dalla guida per un periodo
prolungato, la terapia cui egli si è sottoposto in modo diligente e costante
(vedi secondo certificato medico del dott. __________) e il conseguente
diradarsi dei sintomi (in particolare, del numero di episodi di apnee notturne
registrate dall’apparecchio C-PAP).
La valenza probatoria di
questi elementi non può, pena l’arbitrio, essere vanificata da considerazioni
soggettive e opinabili, peraltro, desunte da elementi di fatto non accertabili
sulla scorta degli atti, quali, ad esempio, la (solo pretesa) “segnaletica
che richiedeva particolare prudenza e attenzione” oppure fondate su
elementi come la telefonata al ristorante da cui nulla si può dedurre a carico
dell’imputato ritenuto come essa, non solo fosse già conclusa al momento
dell’incidente, ma fosse stata effettuata con dispositivo bluetooth . Nemmeno
qualcosa di significativo dal punto di vista dell’accertamento dei fatti può
essere dedotto dalla (più che opinabile, come risulta con evidenza dalla
semplice visione delle foto in atti) considerazione secondo cui l’incidente ha
avuto “conseguenze in fin dei conti limitate” (sentenza impugata,
consid. 11.2.5., pag. 14 e 15).
Trascurando e
misconoscendo, sulla scorta di queste soggettive e discutibili considerazioni,
il quadro probatorio che indicava chiaramente come la tesi del colpo di sonno
improvviso fosse la più probabile, il primo giudice si è posto in
aperto contrasto con gli atti di causa, interpretandoli in modo insostenibile
(DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid.
4.2
pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133
I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno
2014;6B_527/2011 del 22 dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).
Accertato
l’arbitrio, e considerando come l’improvviso colpo di sonno fosse per lui, a
quel momento, imprevedibile, a AP 1 non può essere addebitata negligenza alcuna
per la perdita di padronanza del veicolo. Egli va, pertanto, assolto anche
dall’imputazione di infrazione (semplice) alle norme della LCStr.
Spese e indennità
R. In
considerazione dell’integrale proscioglimento dell’imputato, le tasse e spese
di giustizia per entrambi i gradi di giudizio vanno posti a carico dello Stato.
La difesa ha chiesto
il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. A sostegno ha
prodotto due note che questa Corte non è riuscita a comprendere ritenuto come
vi siano delle sovrapposizioni di fatturazione.
Ciò detto, tenuto
conto del fatto che la fattispecie non presenta particolari difficoltà né in
fatto né in diritto, avuto riguardo alla durata dei dibattimenti (trasferte
comprese) e alla necessità di preparazione degli interventi difensivi, questa
Corte ritiene adeguato remunerare per il primo e secondo grado di giudizio 16
ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 250.-, per un totale di fr. 4000.-. A
ciò si aggiungono fr. 400.- di spese (art. 6 Reg. sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili) e fr. 352.- di IVA. Complessivamente, dunque, lo Stato verserà a AP
1.
fr. 4’752.- a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90
cpv. 1 LCStr;
3
cpv. 1 ONC
6, 10, 80, 84 cpv. 3, 139,
348 segg., 398 e segg., 408, 429 CPP;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché, sulle spese e sulle
ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è integralmente
prosciolto dalle imputazioni rivoltegli nel DA n. 1110/2014 del 10.3.2014.
1.2. Le tasse e le spese di
giustizia di primo grado – per complessivi fr. 1’040.- – sono posti a carico
dello Stato.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico
dello Stato che verserà AP 1 fr. 4’752.- a titolo di indennità ex art 429 cpv.
1 lett a CPP.
3. Intimazione
a:
-
-
-
4. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro
decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e
contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.