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Decisione

17.2016.239

Inosservanza del termine per l’annuncio d’appello. L’annuncio d’appello fatto oralmente deve essere fatto a verbale (art. 399 cpv. 1 CPP). Presupposti per la restituzione del termine ex art. 94 CPP

13 gennaio 2017Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi interessi. Ho spiegato che con la procura poteva eleggere domicilio

presso lo stesso avvocato il quale si sarebbe occupato di tutto anche in sua

assenza.

Mi ha chiesto se conoscevo un avvocato bravo

della zona: ho risposto che “purtroppo” non potevo aiutarlo e che dovevo

rimanere neutra (data la mia funzione). Gli ho consigliato di cercarlo

immediatamente guardando l’elenco telefonico sotto la rubrica “avvocati” o di

fare un giro qui a Locarno e cercare uno studio legale qualsiasi.

L’amico ha capito bene quanto da me riferito e ha

tradotto tutto all’imputato”

(doc. 26 TPC).

H. Con

scritto 20 luglio 2016 (doc. 32 TPC), l’avv. DI 1 - modificando,

così, quanto indicato nella sua istanza - ha osservato che i fatti, così come

descritti da __________ “non sono contestati dal signor AP 1”,

precisando unicamente che “la signora __________ gli avrebbe anzitutto

consigliato di raggiungere nuovamente Lugano e presentarsi presso il Tribunale

penale cantonale, ciò che avrebbe dovuto fare entro le 12.00. Stante l’orario e

i tempi di percorrenza il signor AP 1 ha osservato che ciò non era possibile.

E’ stato a quel momento che la signora __________ gli ha suggerito di trovare

un legale del posto” (doc. 32 TPC, pag. 1).

Nel

medesimo scritto, il legale ha spiegato che il suo assistito, seguendo il

consiglio ricevuto presso lo sportello della CARP, si era messo alla ricerca di

un legale a Locarno. Sennonché gli studi legali a cui si è rivolto (3 o 4) non

sono stati disposti a rappresentarlo. Egli non si è, per contro, rivolto al suo

patrocinatore durante la procedura di primo grado, poiché quest’ultimo “era

stato molto chiaro, una volta concluso il procedimento, di non avere più

nessuna intenzione di rappresentarlo”.

Pur

ammettendo che quanto riferito dalla signora __________ era formalmente

corretto, il legale ha rilevato che - a fronte di una persona in evidente

difficoltà nel districarsi tra le procedure per l’annuncio d’appello, costretta

a comunicare per il tramite di una terza persona e, per giunta, già mal

consigliata allo sportello del Ministero pubblico - i consigli forniti erano “del

tutto inadeguati alle circostanze”. A suo dire è, poi, lecito chiedersi

cosa abbia effettivamente compreso AP 1 di quanto spiegatogli se - anziché

procedere come indicato dalla signora __________ - egli si è presentato due

giorni dopo allo stesso sportello con l’annuncio d’appello formulato per

iscritto (doc. 32 TPC, pagg. 1 e 2).

I. Con

lettera 9 dicembre 2016, la presidente della Corte delle assise correzionali di

Mendrisio ha trasmesso alla CARP la sentenza motivata e l’incarto penale

concernente AP 1, così come l’annuncio d’appello 8 giugno 2016 e lo scambio di

allegati relativo alla questione della tempestività dello stesso per decisione,

precisando che il suo scritto 14 giugno 2016 all’attenzione del difensore

d’ufficio (doc. 16 TPC) era da considerarsi privo di effetti (doc. II CARP);

Considerandi

in

diritto: 1. L’appello va annunciato al tribunale di primo

grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure

oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1 CPP). La dichiarazione orale a verbale si

riferisce al caso in cui, chi intende ricorrere, lo manifesta immediatamente

dopo la comunicazione orale della sentenza (Basler

Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 399, n. 1,

nota 2 a pié di pagina, pag. 2650; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code

de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 399, n. 2, pag. 1781; Mini,

Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 744; Hug, in

Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 399 CPP, n. 5, pag. 1927).

2.

Giusta

l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza

dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal

giorno successivo.

3.

L’art. 91 cpv. 1 CPP

prevede che il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso

l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno. Per il cpv. 4, il termine è

reputato osservato anche quando la memoria o l’istanza perviene al più tardi

l’ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la

inoltra senza indugio all'autorità penale competente.

4.

Se l’ultimo

giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo

dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale

seguente (art. 90 cpv. 2 CPP).

5.

Ai sensi dell’art. 93 CPP, vi è inosservanza di un

termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale o non

compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza è irrilevante (BK, op. cit.

ad art. 93, n. 5, pag. 581; Stoll, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 93

CPP, n. 2, pag. 340; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad

art. 93, n. 2, pag. 448; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, op. cit., ad

art. 93 CPP, n. 2, pag. 206).

6.

L’art. 94 CPP, che disciplina i presupposti per la

restituzione di un termine, prevede al cpv. 1 che la parte che, non avendo

osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e

irrimediabile, può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere

verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.

a) L’istanza di restituzione va motivata e presentata per

scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità

presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso; entro lo

stesso termine occorre compiere l’atto omesso (art. 94 cpv. 2 CPP).

b) La possibilità della restituzione del termine è esclusa

quando è data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza solo

lieve (BK, op. cit, ad art. 94 CPP, n. 33, pag. 591; Commentaire romand, op.

cit., ad art. 94 CPP, n. 10, pag. 344; Commentario CPP, op. cit., ad art. 94,

n. 2, pag. 207; Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 2, pag.

452; STF 6B_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.). La restituzione del termine è

concessa quando ci sono motivi oggettivamente riscontrabili (quali ad esempio

eventi naturali, infortuni, malattia), cioè ragioni che hanno reso impossibile

il rispetto del termine medesimo (BK, op. cit. ad art. 94 CPP, n. 37, pag. 592;

Commentaire romand, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 6, pag. 343; Commentario CPP,

op. cit., ad art. 94, n. 2, pag. 207).

In sostanza, la possibilità di restituzione

presuppone che la persona coinvolta sia stata - vista la sua situazione

concreta - impossibilitata ad osservare il termine oppure a conferire mandato

ad un terzo affinché quest’ultimo salvaguardasse il termine (BK, op. cit., ad

art. 94 CPP, n. 35 e rinvii).

La sola ignoranza del diritto e l’assenza di

indicazioni sui rimedi di diritto non costituiscono motivi sufficienti per

giustificare una restituzione del termine (BK, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 38,

pag. 593). Un'indicazione inesatta del rimedio giuridico

non può cagionare alcun pregiudizio all'interessato, salvo che questi sia in

grado di riconoscere, in base alla legge, tale inesattezza (BK, op. cit., ad

art. 94 CPP, n. 40, pag. 593; DTF 112 Ia 305 consid. 3).

La colpa di una persona ausiliaria deve essere

imputata alla parte coinvolta come propria (Commentaire romand, op. cit. ad

art. 94 CPP, n. 11, pag. 345; Donatsch/Hansjakob/Lieber,

op. cit., ad art. 94 CPP, n. 3, pag. 452 e rinvii.

L’irrimediabile pregiudizio giuridico di cui

all’art. 94 cpv. 1 CPP può consistere nella perdita di una possibilità di

ricorso (Commentario CPP, op. cit. ad art. 94 CPP, n. 1, pag. 206), come anche

della possibilità di interporre opposizione ad un decreto d’accusa (sentenze TF

6B_289/2013 del 6.5.2014 consid. 10.2;6B_360/2013 del 3.10.2013 consid. 3.3.;

6B_503/2013 del 27.8.2013 consid. 3.1.).

7.

L’art.

403.

cpv. 1 lett. a CPP attribuisce alla CARP la competenza per decidere se

entrare nel merito dell’appello quando viene invocata la tardività o

l’inammissibilità dell’annuncio o della dichiarazione d’appello.

nel caso

concreto

8.

Il 25 maggio 2016

si è tenuto il dibattimento di primo grado davanti alla Corte delle assise

correzionali di Mendrisio, alla presenza del PP, di AP 1, del suo difensore di

fiducia avv. __________ e dell’interprete di lingua albanese (cfr. verbale del

dibattimento 25 maggio 2016). A conclusione del medesimo, la presidente ha

motivato - oralmente e succintamente - la sentenza, ha informato l’imputato

sull’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale della pena e ha

letto il dispositivo che è stato, poi, consegnato alle parti (cfr. verbale del

dibattimento 25 maggio 2016, pag. 3). Al punto 5 del dispositivo sono stati

indicati i rimedi giuridici:

Questo giudizio

può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione

penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise

correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla

comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla

Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della

sentenza motivata”

(dispositivo

della sentenza 25 maggio 2016, allegato 2 al verbale del dibattimento di

medesima data, pag. 2).

9.

Il termine per

l’annuncio d’appello è iniziato a decorrere il giorno successivo alla

comunicazione orale della sentenza, quindi il 26 maggio 2016. Il termine di

dieci giorni veniva, dunque, a scadere sabato 4 giugno 2016, per cui è da

considerarsi prorogato fino al primo giorno feriale successivo, cioè lunedì 6

giugno 2016.

10.

Dagli atti emerge che

il 6 giugno 2016 AP 1 ha manifestato - perlomeno presso lo sportello della

CARP, ma verosimilmente anche presso quello del Ministero pubblico - la sua

volontà di impugnare la sentenza 25 maggio 2016 della Corte delle assise

correzionali di Mendrisio.

Lo ha fatto, tuttavia, oralmente. E non per iscritto.

Sennonché la possibilità di un annuncio d’appello in

forma orale è limitata al caso in cui, chi intende impugnare la sentenza di primo

grado, lo manifesta immediatamente dopo la comunicazione orale della stessa

(con conseguente annotazione nel verbale del dibattimento).

L’ammissibilità di un annuncio fatto oralmente

in ambiti diversi dal dibattimento (ad esempio, presso la cancelleria del

tribunale) è esclusa nella misura in cui l’art. 399 cpv. 1 CPP precisa che

l’annuncio fatto oralmente deve essere annotato “a

verbale” (in dottrina, la questione è affrontata soltanto da Donatsch che

si limita a dire che si tratta di cosa “fraglich”;

Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit. ad

art. 399 CPP, n. 5, pag. 1927).

Ne discende che l’unico annuncio che - in concreto -

fa testo è lo scritto dell’8 giugno 2016. Esso è, dunque, tardivo, poiché

presentato dopo il termine, scadente il 6 giugno 2016.

Resta, quindi, da valutare se - nel caso qui in

discussione - sono dati i presupposti per una restituzione del termine ex art.

94.

CPP.

11.

L’esistenza di un

irrimediabile pregiudizio giuridico - in considerazione del passaggio in

giudicato della sentenza di primo grado a seguito dell’inosservanza del termine

per l’annuncio d’appello - è, in concreto, pacifica.

Per contro difetta, nel caso di specie, il requisito

dell’assenza di qualsiasi colpa in capo all’imputato nell’inosservanza del

termine.

a)

Occorre - innanzitutto - rilevare

che AP 1, nella procedura di primo grado, era assistito da un difensore di

fiducia. E’ ben vero che l’avv. __________ ha, in seguito, comunicato di non

più patrocinare l’imputato (doc. 12 TPC) e che questa Corte ignora quando e in

quali circostanze il mandato è terminato. Nulla agli atti permette, tuttavia,

di affermare che l’imputato non sia stato correttamente informato dal suo

legale, né del resto lo sostiene lo stesso AP 1 (neppure nelle osservazioni 30

giugno 2016 alla presa di posizione del PP che aveva posto l’accento sulla

presenza del difensore al momento della comunicazione orale della sentenza,

cfr. doc. 23 TPC). Nella citata replica, l’avv. DI 1 si limita ad affermare -

senza realmente confrontarsi con l’argomentazione del PP - che:

non si comprende

ove risieda la presunta colpa del signor AP 1 che l’on. PP deduce dal fatto che

il medesimo fosse presente in aula al momento della lettura della sentenza. Il

CPP permette certo di poter formulare dichiarazione di appello (recte: annuncio

d’appello) immediatamente a verbale, ma al contempo riserva un termine di 10

giorni per la suddetta dichiarazione (recte: annuncio). Appare evidente che

l’imputato possa necessitare di qualche giorno per riflettere sull’opportunità

di appellare la sentenza del Tribunale di prime cure, nonché che durante il

termine di 10 giorni egli possa finanche cambiare idea, rispetto magari

all’iniziale idea di non presentare appello”

(replica avv. DI

1.

30 giugno 2016, pag. 1, doc. 23 TPC)

Sennonché

il tema sollevato dal PP non era la - legittima - facoltà di AP 1 di cambiare

idea in merito all’impugnazione della sentenza nel periodo di decorrenza del

termine per l’annuncio d’appello, bensì il fatto che l’imputato, nella

procedura di primo grado e, in particolare, al momento della comunicazione

orale della sentenza con l’indicazione dei rimedi di diritto, era assistito da un avvocato, ciò che permette di ritenere

che egli abbia ricevuto tutte le informazioni utili ad impugnare -

tempestivamente e validamente - la sentenza dei primi giudici.

Pure

meritevole di nota, nel caso concreto, la presenza - al momento della

comunicazione orale della sentenza e della consegna del dispositivo - di un

interprete di lingua albanese la cui funzione era, proprio, quella di garantire

che AP 1 ricevesse, istantaneamente e nella sua madre lingua, tutte le

informazioni utili relative al giudizio che lo concerneva, comprese quelle sui

rimedi di diritto. D’altronde l’imputato non ha sostenuto vizi di sorta

nell’attività dell’interprete giudiziario: né durante il dibattimento (poiché

non risulta dal verbale del procedimento), né nell’istanza di restituzione del

termine e negli allegati che sono seguiti.

A ben

vedere, la circostanza secondo cui l’imputato si è attivato presso lo sportello

del Ministero pubblico e della CARP proprio il 6 giugno 2016 - ultimo giorno

utile per l’annuncio d’appello - è piuttosto indicativa del fatto che a AP 1,

sia il termine dei dieci giorni che la sua effettiva scadenza, erano noti e

che, quindi, egli aveva ben compreso le condizioni per l’impugnazione della

sentenza dei primi giudici. Anche l’urgenza doveva essergli nota perché - dopo

essere stato al Ministero pubblico a Lugano - egli ha ritenuto di recarsi -

senza indugio - a Locarno per raggiungere la CARP.

Già

solo per questi motivi, l’inosservanza del termine in questione è imputabile a AP

1, il quale non ha dimostrato - ma invero neppure ha sostenuto - di non essere

stato correttamente informato (dal proprio difensore e dall’interprete) sui

termini e sui rimedi di diritto, al momento della comunicazione orale della

sentenza e della consegna del dispositivo.

b) In ogni caso è accertato che - al più tardi il 6 giugno

2016, presso lo sportello della CARP - l’imputato ha ricevuto tutte le

informazioni necessarie per poter - validamente e tempestivamente - presentare

annuncio d’appello. Nonostante ciò, egli per suo stesso dire - dopo aver

chiesto ad alcuni studi legali di rappresentarlo - si è assentato per due

giorni all’estero per poi ripresentarsi alla CARP, con l’annuncio d’appello

scritto (cfr. istanza di restituzione del termine 17 giugno 2016, consid. 3,

pag. 2, doc. 18 TPC). Anzi, la signora __________ (le cui dichiarazioni sono

rimaste incontestate da parte dell’imputato), ha riferito che AP 1 le disse che

“non era domiciliato da noi e che era di ritorno in Albania, dove abitava, e

che non aveva tempo di procedere come da me indicato” (cfr. doc. 26 TPC,

pag. 2). Un comportamento, il suo, che palesa senza dubbio una colpa. Il contenuto

delle spiegazioni fornitegli allo sportello della CARP era, infatti, chiaro ed

esaustivo: oltre alla necessità della forma scritta per l’annuncio d’appello, a

AP 1 è stato ricordato il termine di dieci giorni dalla notifica della

sentenza, l’autorità presso la quale procedervi (nel caso specifico il TPC), ma

anche l’urgenza (“date le circostanze, ho consigliato al signor AP 1 di

recarsi immediatamente (lo stesso giorno il 6 giugno 2016) da un avvocato per

farsi aiutare e consigliare (…) ho consigliato vivamente all’imputato di

prendere immediatamente appuntamento con un avvocato che l’aiutasse a tutelare

i propri interessi”, doc. 26 TPC).

La

circostanza addotta dall’imputato, secondo cui egli si sarebbe rivolto a tre o

quattro studi legali e che nessuno sarebbe stato disposto a rappresentarlo,

oltre a non essere documentata risulta, in ogni caso, insufficiente per

giustificare una restituzione del termine ex art. 94 CPP: ciò non escluderebbe,

comunque, una colpa dell’imputato che avrebbe potuto provare a rivolgersi ad

altri studi legali, rispettivamente che avrebbe potuto procedere lui stesso -

con l’aiuto dell’amico interprete - alla stesura dell’annuncio e consegnarla,

poi (come indicatogli dalla persona allo sportello della CARP) al TPC.

Del

resto, come detto, l’imputato ha confermato che i fatti riportati nella presa di

posizione di __________ non sono contestati e, quindi, ha implicitamente

ammesso di avere - effettivamente - ricevuto le informazioni indicate nella

presa di posizione citata (cfr. scritto 20 luglio 2016 dell’avv. DI 1, doc. 32

TPC, pag. 1). L’unica circostanza discordante, secondo AP 1, sarebbe

l’indicazione delle 12:00 quale orario di chiusura dello sportello del TPC da

parte della signora __________. Quest’ultima ha, dal canto suo, smentito di

aver fornito una simile indicazione oraria, tanto più che - notoriamente - gli

sportelli degli uffici cantonali sono aperti, in determinate fasce orarie,

anche di pomeriggio, cosa ben nota a qualsiasi impiegato statale (per cui non

si vede perché la funzionaria della CARP avrebbe fornito una tale informazione,

manifestamente incompleta).

c) Quand’anche si volesse ritenere che l’amico che

accompagnava l’imputato presso lo sportello della CARP non abbia proceduto a

una corretta traduzione delle spiegazioni fornite da __________, occorre

rilevare che - in ogni caso - la colpa della persona ausiliaria deve essere

imputata, alla parte che chiede la restituzione del termine, come propria.

Peraltro AP 1, non ha fatto riferimento alcuno a eventuali pecche dell’amico

interprete, limitandosi - senza successo - a lamentare di non essere stato

adeguatamente indirizzato da chi lo aveva ricevuto allo sportello.

A ben vedere la prova che l’imputato ha capito

quanto spiegatogli allo sportello della CARP, è data dal fatto che egli si è

rivolto a degli studi legali e che ha redatto l’annuncio per iscritto; si

tratta, in entrambi i casi, di informazioni che aveva ricevuto proprio dalla

signora __________.

d) A titolo abbondanziale si osserva che anche volendo ammettere

- ciò che non è il caso - che, in concreto, l’imputato (per dirla con le parole

del suo legale) sarebbe stato inadeguatamente indirizzato agli sportelli del

Ministero pubblico e a quello della CARP, egli non sarebbe, comunque, protetto.

Infatti, una persona è protetta soltanto se l’inesattezza dell’indicazione non

gli era nota o gli era in ogni caso facilmente riconoscibile; nel caso in

esame, AP 1 aveva ricevuto copia del dispositivo della sentenza e poteva,

quindi verificare le informazioni ricevute allo sportello con quanto contenuto

nel documento (che peraltro coincidevano), facendosi aiutare da qualcuno per la

lingua - come peraltro ha fatto quando è stato allo sportello della CARP.

tassazione della nota

d’onorario

12.

Il

difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto - in data 9 gennaio 2016 -

l’elenco delle sue prestazioni e delle spese sostenute relativamente alla

presente procedura (d’appello e di restituzione del termine) che espone

complessivi fr. 1'159.-, di cui fr. 1'065.- di onorario e fr. 94.- di spese,

oltre all’IVA. Quanto esposto dal difensore appare adeguato, con il che la nota

dell’avv. DI 1 è integralmente approvata. All’importo esposto va aggiunta l’IVA

(calcolata all’8% che assomma a fr. 93.-), per cui l’importo complessivo

riconosciuto è di fr. 1'252.-.

spese

13.

Gli

oneri processuali della presente procedura, per complessivi fr. 1000.-,

sono posti a carico dell’istante/appellante soccombente in applicazione

dell’art. 428 cpv. 1 CPP.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. L’istanza

di restituzione del termine è respinta.

Di conseguenza:

- l’annuncio 8 giugno 2016 è

dichiarato tardivo;

- non si entra nel merito

della dichiarazione d’appello

28.

dicembre 2016.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in :

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1.

3.

La

nota professionale 9 gennaio 2017 dell’DI 1 è approvata per:

- onorario fr. 1'065.-

- spese fr. 94.-

- IVA fr. 93.-

- Totale fr. 1'252.-

e posta a carico dello Stato.

3.1

Contro

questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3.2

La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo.

4.

Intimazione

a:

5.

Comunicazione

a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

- Ufficio

di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse

29, 3003 Berna

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.