17.2016.239
Inosservanza del termine per l’annuncio d’appello. L’annuncio d’appello fatto oralmente deve essere fatto a verbale (art. 399 cpv. 1 CPP). Presupposti per la restituzione del termine ex art. 94 CPP
13 gennaio 2017Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.239
Locarno
13 gennaio 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Cristina Maggini, vicecancelliera
nella procedura d’appello dipendente dall’annuncio 8 giugno
2016 confermato con dichiarazione di appello 28 dicembre 2016 presentata
avverso la sentenza 25 maggio 2016 della Corte delle assise correzionali
richiamata l’istanza di restituzione del termine 17
giugno 2016 presentata da
AP 1
rappr. dall’avv. DI 1
esaminati
gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 25 maggio
2016, la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto AP 1
autore colpevole di riciclaggio di denaro e lo ha condannato alla pena
detentiva di 6 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni, oltre al pagamento di tasse e spese giudiziarie.
B. L’8 giugno 2016 AP 1
ha consegnato brevi manu, allo sportello della CARP, uno scritto di medesima
data indirizzato al Tribunale d’appello a Lugano (doc. I CARP), con cui ha
presentato “Einsprache gegen den Strafbefehl” (letteralmente:
opposizione al decreto d’accusa), facendo riferimento al numero d’incarto
72.2015.32 (relativo alla procedura davanti al TPC) e
alla data del 25
maggio 2016 (corrispondente a quella della sentenza emanata dalla Corte delle
assise correzionali di Mendrisio).
C. Lo stesso giorno la
presidente di questa Corte ha trasmesso al TPC lo scritto consegnato brevi manu alla cancelleria della CARP
(doc. 10 TPC).
D. Su
richiesta della presidente della Corte delle assise correzionali (doc. 11 TPC),
l’avv. __________ - con lettera 9 giugno 2016 - ha comunicato di non più
rappresentare AP 1 e ha trasmesso, inoltre, una dichiarazione di data 25 maggio
2016 con la quale l’imputato affermava di non voler impugnare la sentenza di
primo grado (doc. 12 TPC e relativo allegato).
E.
Il 13 giugno 2016 (dopo che l’imputato ha fatto domanda affinché gli fosse assegnato
un difensore d’ufficio, doc. 13 TPC), è stata formalizzata la nomina dell’avv. DI
1 in tale veste (doc. 14 TPC). Quest’ultimo - a fronte dello scritto 14 giugno
2016 della presidente della Corte delle assise correzionali che gli comunicava
l’intempestività dell’annuncio d’appello (doc. 16 TPC) - ha provveduto, in data
17 giugno 2016, a formalizzare un’istanza di restituzione del termine ex art.
94 CPP (doc. 18 TPC). Egli ha, in particolare, sostenuto che:
“alcuni giorni prima di consegnare brevi manu per
iscritto l’annuncio di appello 08.06.2016 (verosimilmente lunedì 6 giugno 2016
oppure venerdì 3 giugno 2016), alla mattina, il signor AP 1 si era recato a
Palazzo di giustizia a Lugano, precisamente allo sportello del Ministero
pubblico, per procedere con l’annuncio di appello. In tale circostanza a
riceverlo vi era una giovane segretaria che gli ha oralmente indicato di
rivolgersi alla Corte di appello e di revisione penale di Locarno (…)
Lo stesso giorno sempre alla mattina, il signor AP
1 si è dunque messo in viaggio per Locarno e si è presentato allo sportello
della CARP chiedendo di poter procedere con l’annuncio di appello. In quella
circostanza gli fu detto che doveva presentare l’annuncio di appello per
iscritto e che non poteva farlo a voce. Non gli furono date altre indicazioni,
né gi fu segnalato che l’Autorità competente era in realtà il lodevole
Tribunale penale cantonale, e ciò nonostante che evidentemente il signor AP 1
non avesse la minima idea di come dovesse procedere”
(istanza di restituzione del termine 17
giugno 2016, pag. 1, consid. 1 e 2, doc. 18 TPC).
Nell’istanza
di restituzione l’avv. DI 1 ha, anche, spiegato che - dopo essersi presentato
allo sportello della CARP - l’imputato, non conoscendo né l’italiano né nessuna
delle altre lingue nazionali),
“ha dunque lasciato la Svizzera e richiesto l’aiuto di
un conoscente per redigere l’annuncio di appello agli atti in lingua tedesca” (istanza
di restituzione del termine 17 giugno 2016, pag. 1, consid. 3, doc. 18 TPC).
Sempre
nell’istanza 17 giugno 2016, l’avv. DI 1 ha, poi, affermato che il suo
patrocinato,
“persona non scolarizzata, di origine straniera,
che parla molto male l’italiano e non certo cognita delle procedure applicabili
all’annuncio di appello in un paese per lui straniero”
non è
stato adeguatamente indirizzato né presso lo sportello del Ministero pubblico
di Lugano (dove ha ricevuto “indicazioni manifestamente errate”) né
presso lo sportello della CARP, poiché - a suo dire - l’impiegata presente
“avrebbe
senz’altro dovuto segnalargli anzitutto che l’Autorità alla quale va presentato
l’annuncio di appello è il lodevole TPC e non la CARP” e “avrebbe dovuto
attirare la sua attenzione sul fatto che il termine per l’annuncio di appello
era in scadenza”. Il difensore ha, pure, sostenuto che la persona presente
allo sportello della CARP “avrebbe persino dovuto aiutare il signor AP 1,
viste le evidenti difficoltà, a procedere seduta stante con l’annuncio di
appello, ritenuto come si tratti di un atto invero semplice, che avrebbe potuto
essere immediatamente effettuato con un foglio e una penna nel giro di pochi
minuti direttamente sul posto” (istanza di restituzione del termine 17
giugno 2016, pag. 2, consid. 4-7, doc. 18 TPC).
Il difensore
dell’imputato, ritenendo adempiuti i presupposti del danno irreparabile e
dell’assenza di colpa da parte del suo patrocinato nell’inosservanza del
termine, ha - quindi - postulato la restituzione del termine ex art. 94 CPP.
F. Con
scritto 21 giugno 2016 alla presidente della Corte delle assise correzionali
(doc. 20 TPC), il PP ha chiesto la reiezione dell’istanza di restituzione del
termine formulata dall’imputato, adducendo che - da una parte - appariva
pacifica la sua colpa nell’inosservanza del termine, poiché il dispositivo
della sentenza gli era stato intimato il giorno stesso della pronuncia del
giudizio, alla presenza del suo difensore e dell’interprete e - d’altra parte -
perché non vi era la prova che egli si fosse effettivamente presentato presso
lo sportello del Ministero pubblico il 3 o il 6 giugno 2016. Il PP ha, inoltre,
allegato una dichiarazione di un’impiegata del Ministero pubblico il cui
contenuto viene, qui, integralmente ripreso:
“dichiaro che lavoro presso lo sportello del Ministero
pubblico di Lugano, al quale nelle scorse settimane si è presentato un uomo,
che non parlava bene l’italiano e che mi ha comunque chiesto dove si trovava un
certo Ufficio. Al che io ho cercato in google e ho visto che quell’Ufficio, che
ora scordo, era ubicato a Locarno. Io mi sono limitata a indicare questa Città
all’uomo, al quale ho consegnato un foglietto bianco, su cui ho indicato il
numero di telefono di quell’Ufficio. Non sono in grado di fornire le generalità
dell’uomo né il giorno in cui l’uomo si è presentato allo sportello”
(allegato allo scritto del 21 giugno 2016,
doc. 20 TPC).
G. Il
30 giugno 2016 __________ (segretaria della CARP), così richiesta (doc. 26
TPC), ha inoltrato alla presidente della Corte delle assise correzionali la
propria presa di posizione, spiegando che AP 1 si era presentato presso lo
sportello della CARP il giorno di lunedì 6 giugno 2016 con un amico che fungeva
da interprete, e riportando il contenuto della discussione nei seguenti
termini:
“il signor AP 1, per il tramite del suo amico,
comunicava che era stato indirizzato dal “Tribunale di Lugano” a presentarsi
allo sportello CARP per interporre annuncio d’appello contro la sentenza emessa
nei suoi confronti. Dopo averlo sentito (era l’amico che mi riportava in
italiano tutto quello che diceva l’imputato), ho controllato se alla CARP ci
fosse un incarto pendente. Costatando che non vi era nulla ho comunicato quanto
segue:
per avere la possibilità di presentare appello
contro una sentenza di primo grado è necessario presentare l’annuncio di
appello entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza direttamente
all’autorità che ha emesso la sentenza, nel caso specifico al TPC. Ho spiegato
che la CARP deve, poi, ricevere la dichiarazione di appello dopo 20 giorni dal
ritiro della sentenza di prima istanza.
Date le circostanze, ho consigliato al signor AP
1 di recarsi immediatamente (lo stesso giorno il 6 giugno 2016) da un avvocato
per farsi aiutare e consigliare.
AP 1 mi disse che non era domiciliato da noi e
che era di ritorno in Albania, dove abitava, e che non aveva tempo di procedere
come da me indicato.
Ho consigliato vivamente all’imputato di
prendere immediatamente appuntamento con un avvocato che l’aiutasse a tutelare
Fatti
i suoi interessi. Ho spiegato che con la procura poteva eleggere domicilio
presso lo stesso avvocato il quale si sarebbe occupato di tutto anche in sua
assenza.
Mi ha chiesto se conoscevo un avvocato bravo
della zona: ho risposto che “purtroppo” non potevo aiutarlo e che dovevo
rimanere neutra (data la mia funzione). Gli ho consigliato di cercarlo
immediatamente guardando l’elenco telefonico sotto la rubrica “avvocati” o di
fare un giro qui a Locarno e cercare uno studio legale qualsiasi.
L’amico ha capito bene quanto da me riferito e ha
tradotto tutto all’imputato”
(doc. 26 TPC).
H. Con
scritto 20 luglio 2016 (doc. 32 TPC), l’avv. DI 1 - modificando,
così, quanto indicato nella sua istanza - ha osservato che i fatti, così come
descritti da __________ “non sono contestati dal signor AP 1”,
precisando unicamente che “la signora __________ gli avrebbe anzitutto
consigliato di raggiungere nuovamente Lugano e presentarsi presso il Tribunale
penale cantonale, ciò che avrebbe dovuto fare entro le 12.00. Stante l’orario e
i tempi di percorrenza il signor AP 1 ha osservato che ciò non era possibile.
E’ stato a quel momento che la signora __________ gli ha suggerito di trovare
un legale del posto” (doc. 32 TPC, pag. 1).
Nel
medesimo scritto, il legale ha spiegato che il suo assistito, seguendo il
consiglio ricevuto presso lo sportello della CARP, si era messo alla ricerca di
un legale a Locarno. Sennonché gli studi legali a cui si è rivolto (3 o 4) non
sono stati disposti a rappresentarlo. Egli non si è, per contro, rivolto al suo
patrocinatore durante la procedura di primo grado, poiché quest’ultimo “era
stato molto chiaro, una volta concluso il procedimento, di non avere più
nessuna intenzione di rappresentarlo”.
Pur
ammettendo che quanto riferito dalla signora __________ era formalmente
corretto, il legale ha rilevato che - a fronte di una persona in evidente
difficoltà nel districarsi tra le procedure per l’annuncio d’appello, costretta
a comunicare per il tramite di una terza persona e, per giunta, già mal
consigliata allo sportello del Ministero pubblico - i consigli forniti erano “del
tutto inadeguati alle circostanze”. A suo dire è, poi, lecito chiedersi
cosa abbia effettivamente compreso AP 1 di quanto spiegatogli se - anziché
procedere come indicato dalla signora __________ - egli si è presentato due
giorni dopo allo stesso sportello con l’annuncio d’appello formulato per
iscritto (doc. 32 TPC, pagg. 1 e 2).
I. Con
lettera 9 dicembre 2016, la presidente della Corte delle assise correzionali di
Mendrisio ha trasmesso alla CARP la sentenza motivata e l’incarto penale
concernente AP 1, così come l’annuncio d’appello 8 giugno 2016 e lo scambio di
allegati relativo alla questione della tempestività dello stesso per decisione,
precisando che il suo scritto 14 giugno 2016 all’attenzione del difensore
d’ufficio (doc. 16 TPC) era da considerarsi privo di effetti (doc. II CARP);
Considerandi
in
diritto: 1. L’appello va annunciato al tribunale di primo
grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1 CPP). La dichiarazione orale a verbale si
riferisce al caso in cui, chi intende ricorrere, lo manifesta immediatamente
dopo la comunicazione orale della sentenza (Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 399, n. 1,
nota 2 a pié di pagina, pag. 2650; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code
de procédure pénale, Basilea 2011, ad art. 399, n. 2, pag. 1781; Mini,
Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 744; Hug, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, ad art. 399 CPP, n. 5, pag. 1927).
2.
Giusta
l’art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza
dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal
giorno successivo.
3.
L’art. 91 cpv. 1 CPP
prevede che il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso
l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno. Per il cpv. 4, il termine è
reputato osservato anche quando la memoria o l’istanza perviene al più tardi
l’ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la
inoltra senza indugio all'autorità penale competente.
4.
Se l’ultimo
giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale
seguente (art. 90 cpv. 2 CPP).
5.
Ai sensi dell’art. 93 CPP, vi è inosservanza di un
termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale o non
compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza è irrilevante (BK, op. cit.
ad art. 93, n. 5, pag. 581; Stoll, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 93
CPP, n. 2, pag. 340; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad
art. 93, n. 2, pag. 448; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, op. cit., ad
art. 93 CPP, n. 2, pag. 206).
6.
L’art. 94 CPP, che disciplina i presupposti per la
restituzione di un termine, prevede al cpv. 1 che la parte che, non avendo
osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e
irrimediabile, può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere
verosimile di non avere colpa dell’inosservanza.
a) L’istanza di restituzione va motivata e presentata per
scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza all’autorità
presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto procedurale omesso; entro lo
stesso termine occorre compiere l’atto omesso (art. 94 cpv. 2 CPP).
b) La possibilità della restituzione del termine è esclusa
quando è data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza solo
lieve (BK, op. cit, ad art. 94 CPP, n. 33, pag. 591; Commentaire romand, op.
cit., ad art. 94 CPP, n. 10, pag. 344; Commentario CPP, op. cit., ad art. 94,
n. 2, pag. 207; Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 2, pag.
452; STF 6B_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.). La restituzione del termine è
concessa quando ci sono motivi oggettivamente riscontrabili (quali ad esempio
eventi naturali, infortuni, malattia), cioè ragioni che hanno reso impossibile
il rispetto del termine medesimo (BK, op. cit. ad art. 94 CPP, n. 37, pag. 592;
Commentaire romand, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 6, pag. 343; Commentario CPP,
op. cit., ad art. 94, n. 2, pag. 207).
In sostanza, la possibilità di restituzione
presuppone che la persona coinvolta sia stata - vista la sua situazione
concreta - impossibilitata ad osservare il termine oppure a conferire mandato
ad un terzo affinché quest’ultimo salvaguardasse il termine (BK, op. cit., ad
art. 94 CPP, n. 35 e rinvii).
La sola ignoranza del diritto e l’assenza di
indicazioni sui rimedi di diritto non costituiscono motivi sufficienti per
giustificare una restituzione del termine (BK, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 38,
pag. 593). Un'indicazione inesatta del rimedio giuridico
non può cagionare alcun pregiudizio all'interessato, salvo che questi sia in
grado di riconoscere, in base alla legge, tale inesattezza (BK, op. cit., ad
art. 94 CPP, n. 40, pag. 593; DTF 112 Ia 305 consid. 3).
La colpa di una persona ausiliaria deve essere
imputata alla parte coinvolta come propria (Commentaire romand, op. cit. ad
art. 94 CPP, n. 11, pag. 345; Donatsch/Hansjakob/Lieber,
op. cit., ad art. 94 CPP, n. 3, pag. 452 e rinvii.
L’irrimediabile pregiudizio giuridico di cui
all’art. 94 cpv. 1 CPP può consistere nella perdita di una possibilità di
ricorso (Commentario CPP, op. cit. ad art. 94 CPP, n. 1, pag. 206), come anche
della possibilità di interporre opposizione ad un decreto d’accusa (sentenze TF
6B_289/2013 del 6.5.2014 consid. 10.2;6B_360/2013 del 3.10.2013 consid. 3.3.;
6B_503/2013 del 27.8.2013 consid. 3.1.).
7.
L’art.
403.
cpv. 1 lett. a CPP attribuisce alla CARP la competenza per decidere se
entrare nel merito dell’appello quando viene invocata la tardività o
l’inammissibilità dell’annuncio o della dichiarazione d’appello.
nel caso
concreto
8.
Il 25 maggio 2016
si è tenuto il dibattimento di primo grado davanti alla Corte delle assise
correzionali di Mendrisio, alla presenza del PP, di AP 1, del suo difensore di
fiducia avv. __________ e dell’interprete di lingua albanese (cfr. verbale del
dibattimento 25 maggio 2016). A conclusione del medesimo, la presidente ha
motivato - oralmente e succintamente - la sentenza, ha informato l’imputato
sull’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale della pena e ha
letto il dispositivo che è stato, poi, consegnato alle parti (cfr. verbale del
dibattimento 25 maggio 2016, pag. 3). Al punto 5 del dispositivo sono stati
indicati i rimedi giuridici:
“
Questo giudizio
può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione
penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise
correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla
comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla
Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della
sentenza motivata”
(dispositivo
della sentenza 25 maggio 2016, allegato 2 al verbale del dibattimento di
medesima data, pag. 2).
9.
Il termine per
l’annuncio d’appello è iniziato a decorrere il giorno successivo alla
comunicazione orale della sentenza, quindi il 26 maggio 2016. Il termine di
dieci giorni veniva, dunque, a scadere sabato 4 giugno 2016, per cui è da
considerarsi prorogato fino al primo giorno feriale successivo, cioè lunedì 6
giugno 2016.
10.
Dagli atti emerge che
il 6 giugno 2016 AP 1 ha manifestato - perlomeno presso lo sportello della
CARP, ma verosimilmente anche presso quello del Ministero pubblico - la sua
volontà di impugnare la sentenza 25 maggio 2016 della Corte delle assise
correzionali di Mendrisio.
Lo ha fatto, tuttavia, oralmente. E non per iscritto.
Sennonché la possibilità di un annuncio d’appello in
forma orale è limitata al caso in cui, chi intende impugnare la sentenza di primo
grado, lo manifesta immediatamente dopo la comunicazione orale della stessa
(con conseguente annotazione nel verbale del dibattimento).
L’ammissibilità di un annuncio fatto oralmente
in ambiti diversi dal dibattimento (ad esempio, presso la cancelleria del
tribunale) è esclusa nella misura in cui l’art. 399 cpv. 1 CPP precisa che
l’annuncio fatto oralmente deve essere annotato “a
verbale” (in dottrina, la questione è affrontata soltanto da Donatsch che
si limita a dire che si tratta di cosa “fraglich”;
Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit. ad
art. 399 CPP, n. 5, pag. 1927).
Ne discende che l’unico annuncio che - in concreto -
fa testo è lo scritto dell’8 giugno 2016. Esso è, dunque, tardivo, poiché
presentato dopo il termine, scadente il 6 giugno 2016.
Resta, quindi, da valutare se - nel caso qui in
discussione - sono dati i presupposti per una restituzione del termine ex art.
94.
CPP.
11.
L’esistenza di un
irrimediabile pregiudizio giuridico - in considerazione del passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado a seguito dell’inosservanza del termine
per l’annuncio d’appello - è, in concreto, pacifica.
Per contro difetta, nel caso di specie, il requisito
dell’assenza di qualsiasi colpa in capo all’imputato nell’inosservanza del
termine.
a)
Occorre - innanzitutto - rilevare
che AP 1, nella procedura di primo grado, era assistito da un difensore di
fiducia. E’ ben vero che l’avv. __________ ha, in seguito, comunicato di non
più patrocinare l’imputato (doc. 12 TPC) e che questa Corte ignora quando e in
quali circostanze il mandato è terminato. Nulla agli atti permette, tuttavia,
di affermare che l’imputato non sia stato correttamente informato dal suo
legale, né del resto lo sostiene lo stesso AP 1 (neppure nelle osservazioni 30
giugno 2016 alla presa di posizione del PP che aveva posto l’accento sulla
presenza del difensore al momento della comunicazione orale della sentenza,
cfr. doc. 23 TPC). Nella citata replica, l’avv. DI 1 si limita ad affermare -
senza realmente confrontarsi con l’argomentazione del PP - che:
“
non si comprende
ove risieda la presunta colpa del signor AP 1 che l’on. PP deduce dal fatto che
il medesimo fosse presente in aula al momento della lettura della sentenza. Il
CPP permette certo di poter formulare dichiarazione di appello (recte: annuncio
d’appello) immediatamente a verbale, ma al contempo riserva un termine di 10
giorni per la suddetta dichiarazione (recte: annuncio). Appare evidente che
l’imputato possa necessitare di qualche giorno per riflettere sull’opportunità
di appellare la sentenza del Tribunale di prime cure, nonché che durante il
termine di 10 giorni egli possa finanche cambiare idea, rispetto magari
all’iniziale idea di non presentare appello”
(replica avv. DI
1.
30 giugno 2016, pag. 1, doc. 23 TPC)
Sennonché
il tema sollevato dal PP non era la - legittima - facoltà di AP 1 di cambiare
idea in merito all’impugnazione della sentenza nel periodo di decorrenza del
termine per l’annuncio d’appello, bensì il fatto che l’imputato, nella
procedura di primo grado e, in particolare, al momento della comunicazione
orale della sentenza con l’indicazione dei rimedi di diritto, era assistito da un avvocato, ciò che permette di ritenere
che egli abbia ricevuto tutte le informazioni utili ad impugnare -
tempestivamente e validamente - la sentenza dei primi giudici.
Pure
meritevole di nota, nel caso concreto, la presenza - al momento della
comunicazione orale della sentenza e della consegna del dispositivo - di un
interprete di lingua albanese la cui funzione era, proprio, quella di garantire
che AP 1 ricevesse, istantaneamente e nella sua madre lingua, tutte le
informazioni utili relative al giudizio che lo concerneva, comprese quelle sui
rimedi di diritto. D’altronde l’imputato non ha sostenuto vizi di sorta
nell’attività dell’interprete giudiziario: né durante il dibattimento (poiché
non risulta dal verbale del procedimento), né nell’istanza di restituzione del
termine e negli allegati che sono seguiti.
A ben
vedere, la circostanza secondo cui l’imputato si è attivato presso lo sportello
del Ministero pubblico e della CARP proprio il 6 giugno 2016 - ultimo giorno
utile per l’annuncio d’appello - è piuttosto indicativa del fatto che a AP 1,
sia il termine dei dieci giorni che la sua effettiva scadenza, erano noti e
che, quindi, egli aveva ben compreso le condizioni per l’impugnazione della
sentenza dei primi giudici. Anche l’urgenza doveva essergli nota perché - dopo
essere stato al Ministero pubblico a Lugano - egli ha ritenuto di recarsi -
senza indugio - a Locarno per raggiungere la CARP.
Già
solo per questi motivi, l’inosservanza del termine in questione è imputabile a AP
1, il quale non ha dimostrato - ma invero neppure ha sostenuto - di non essere
stato correttamente informato (dal proprio difensore e dall’interprete) sui
termini e sui rimedi di diritto, al momento della comunicazione orale della
sentenza e della consegna del dispositivo.
b) In ogni caso è accertato che - al più tardi il 6 giugno
2016, presso lo sportello della CARP - l’imputato ha ricevuto tutte le
informazioni necessarie per poter - validamente e tempestivamente - presentare
annuncio d’appello. Nonostante ciò, egli per suo stesso dire - dopo aver
chiesto ad alcuni studi legali di rappresentarlo - si è assentato per due
giorni all’estero per poi ripresentarsi alla CARP, con l’annuncio d’appello
scritto (cfr. istanza di restituzione del termine 17 giugno 2016, consid. 3,
pag. 2, doc. 18 TPC). Anzi, la signora __________ (le cui dichiarazioni sono
rimaste incontestate da parte dell’imputato), ha riferito che AP 1 le disse che
“non era domiciliato da noi e che era di ritorno in Albania, dove abitava, e
che non aveva tempo di procedere come da me indicato” (cfr. doc. 26 TPC,
pag. 2). Un comportamento, il suo, che palesa senza dubbio una colpa. Il contenuto
delle spiegazioni fornitegli allo sportello della CARP era, infatti, chiaro ed
esaustivo: oltre alla necessità della forma scritta per l’annuncio d’appello, a
AP 1 è stato ricordato il termine di dieci giorni dalla notifica della
sentenza, l’autorità presso la quale procedervi (nel caso specifico il TPC), ma
anche l’urgenza (“date le circostanze, ho consigliato al signor AP 1 di
recarsi immediatamente (lo stesso giorno il 6 giugno 2016) da un avvocato per
farsi aiutare e consigliare (…) ho consigliato vivamente all’imputato di
prendere immediatamente appuntamento con un avvocato che l’aiutasse a tutelare
i propri interessi”, doc. 26 TPC).
La
circostanza addotta dall’imputato, secondo cui egli si sarebbe rivolto a tre o
quattro studi legali e che nessuno sarebbe stato disposto a rappresentarlo,
oltre a non essere documentata risulta, in ogni caso, insufficiente per
giustificare una restituzione del termine ex art. 94 CPP: ciò non escluderebbe,
comunque, una colpa dell’imputato che avrebbe potuto provare a rivolgersi ad
altri studi legali, rispettivamente che avrebbe potuto procedere lui stesso -
con l’aiuto dell’amico interprete - alla stesura dell’annuncio e consegnarla,
poi (come indicatogli dalla persona allo sportello della CARP) al TPC.
Del
resto, come detto, l’imputato ha confermato che i fatti riportati nella presa di
posizione di __________ non sono contestati e, quindi, ha implicitamente
ammesso di avere - effettivamente - ricevuto le informazioni indicate nella
presa di posizione citata (cfr. scritto 20 luglio 2016 dell’avv. DI 1, doc. 32
TPC, pag. 1). L’unica circostanza discordante, secondo AP 1, sarebbe
l’indicazione delle 12:00 quale orario di chiusura dello sportello del TPC da
parte della signora __________. Quest’ultima ha, dal canto suo, smentito di
aver fornito una simile indicazione oraria, tanto più che - notoriamente - gli
sportelli degli uffici cantonali sono aperti, in determinate fasce orarie,
anche di pomeriggio, cosa ben nota a qualsiasi impiegato statale (per cui non
si vede perché la funzionaria della CARP avrebbe fornito una tale informazione,
manifestamente incompleta).
c) Quand’anche si volesse ritenere che l’amico che
accompagnava l’imputato presso lo sportello della CARP non abbia proceduto a
una corretta traduzione delle spiegazioni fornite da __________, occorre
rilevare che - in ogni caso - la colpa della persona ausiliaria deve essere
imputata, alla parte che chiede la restituzione del termine, come propria.
Peraltro AP 1, non ha fatto riferimento alcuno a eventuali pecche dell’amico
interprete, limitandosi - senza successo - a lamentare di non essere stato
adeguatamente indirizzato da chi lo aveva ricevuto allo sportello.
A ben vedere la prova che l’imputato ha capito
quanto spiegatogli allo sportello della CARP, è data dal fatto che egli si è
rivolto a degli studi legali e che ha redatto l’annuncio per iscritto; si
tratta, in entrambi i casi, di informazioni che aveva ricevuto proprio dalla
signora __________.
d) A titolo abbondanziale si osserva che anche volendo ammettere
- ciò che non è il caso - che, in concreto, l’imputato (per dirla con le parole
del suo legale) sarebbe stato inadeguatamente indirizzato agli sportelli del
Ministero pubblico e a quello della CARP, egli non sarebbe, comunque, protetto.
Infatti, una persona è protetta soltanto se l’inesattezza dell’indicazione non
gli era nota o gli era in ogni caso facilmente riconoscibile; nel caso in
esame, AP 1 aveva ricevuto copia del dispositivo della sentenza e poteva,
quindi verificare le informazioni ricevute allo sportello con quanto contenuto
nel documento (che peraltro coincidevano), facendosi aiutare da qualcuno per la
lingua - come peraltro ha fatto quando è stato allo sportello della CARP.
tassazione della nota
d’onorario
12.
Il
difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto - in data 9 gennaio 2016 -
l’elenco delle sue prestazioni e delle spese sostenute relativamente alla
presente procedura (d’appello e di restituzione del termine) che espone
complessivi fr. 1'159.-, di cui fr. 1'065.- di onorario e fr. 94.- di spese,
oltre all’IVA. Quanto esposto dal difensore appare adeguato, con il che la nota
dell’avv. DI 1 è integralmente approvata. All’importo esposto va aggiunta l’IVA
(calcolata all’8% che assomma a fr. 93.-), per cui l’importo complessivo
riconosciuto è di fr. 1'252.-.
spese
13.
Gli
oneri processuali della presente procedura, per complessivi fr. 1000.-,
sono posti a carico dell’istante/appellante soccombente in applicazione
dell’art. 428 cpv. 1 CPP.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
di restituzione del termine è respinta.
Di conseguenza:
- l’annuncio 8 giugno 2016 è
dichiarato tardivo;
- non si entra nel merito
della dichiarazione d’appello
28.
dicembre 2016.
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in :
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1.
3.
La
nota professionale 9 gennaio 2017 dell’DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 1'065.-
- spese fr. 94.-
- IVA fr. 93.-
- Totale fr. 1'252.-
e posta a carico dello Stato.
3.1
Contro
questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3.2
La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del
presente dispositivo.
4.
Intimazione
a:
5.
Comunicazione
a:
- Corte
delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501.
Bellinzona
- Ufficio
di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse
29, 3003 Berna
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.