Lexipedia

Decisione

17.2016.242

Infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup. Nell'ambito della commisurazione della pena, l'incensuratezza ha, di regola, un effetto neutro e di conseguenza non

10 maggio 2017Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti imputati a AP 1, tutti da lui ammessi (fatto salvo quello di cui al

punto 2.4 dell’atto d’accusa, per il quale è stato prosciolto), sono

integralmente supportati dalle corpose risultanze istruttorie. Di tali

emergenze, i primi giudici hanno dato ampio e convincente riscontro nella

sentenza impugnata, sicché, condividendo appieno i loro accertamenti, questa

Corte rinvia integralmente ai considerandi 8.1.2, 8.2, 8.2.2, 8.3 e 8.4 della

sentenza impugnata.

La piena confessione di AP 1

conferma pertanto le emergenze istruttorie e costituisce ulteriore prova – se

ancora ve ne fosse stato bisogno – dei fatti alla base delle imputazioni a suo

carico.

Non va

dimenticato poi che, limitandosi ora l’appello al dispositivo n. 4.1.1 del giudizio

impugnato, gli altri punti oggetto d’impugnativa indicati nella dichiarazione

d’appello sono passati in giudicato e che non sussistono elementi suscettibili

di giustificare un riesame delle imputazioni, non potendosi prospettare –

oggettivamente – un apprezzamento giuridico dei fatti più favorevole

all’imputato (art. 404 cpv. 2 CPP).

Dal profilo soggettivo è

pacifico e incontestato che AP 1 abbia commesso le infrazioni contemplate dal

giudizio impugnato consapevolmente e con piena volontà, per cui gli elementi

costitutivi dei reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art.

19 cpv. 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis cifra 1

CP) e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup), meglio

specificati nel prossimo considerando, si trovano riuniti.

Colpa e commisurazione

della pena

11. Rimane

aperta, pertanto, la questione della colpa e della pena.

AP 1 risponde della

commissione dei seguenti reati, con relative comminatorie di pena:

a) Infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

L’infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup) – che si realizza,

tra l’altro, se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce

a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in

pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che

è oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro

complesso, di 18 grammi (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122

IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF

2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2;6B_579/2013 del 20 febbraio 2014

consid. 3.4;6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2;6B_911/2009 del 15

marzo 2010 consid. 2.3.1;6P.149/2006,6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art.

19-28l), 3. ed., Berna 2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. 2, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78

segg.) – è punita con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può

essere cumulata una pena pecuniaria.

b) Riciclaggio di

denaro

L’art. 305bis

cifra 1 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria l’autore di riciclaggio di denaro, ovvero chiunque compia un atto

suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali sapendo, o dovendo presumere che provengono da

un crimine.

Contravvenzione

alla LF sugli supefacenti

c) L’art. 19a LStup

sanziona con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma

intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta

l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo.

12. Secondo l’art. 49 cpv.

1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

13. Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

a) Come

già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena

deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF

136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo

di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”,

e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per

esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate

da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio

del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

b) Determinata, così, la

colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la

gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la

pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice

deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione

dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, 2a ed., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

14. Definendo “molto grave” la colpa di AP 1, i primi giudici hanno così argomentato:

(…) la

Corte ha considerato molto grave la colpa dei due accusati avuto riguardo al

considerevole quantitativo di cocaina che hanno messo in commercio in un breve

lasso di tempo oltre al quantitativo importante di cocaina che è stata

sequestrata e che era pronta ad essere immessa sul mercato ed alla purezza di

quest’ultima che conduce ad oltre 500 grammi di sostanza pura essendo cocaina

di buona qualità per il che è sicuramente data l’aggravata alla LF sugli

Stupefacenti e ciò senza considerare ancora il quantitativo di sostanza pura

della cocaina che è stata venduta.

Colpa

grave perché si è trattato di un agire illecito reiterato e avuto riguardo

anche al fatto che i due cugini non vendevano solo pochi grammi di sostanza al

dettaglio ai vari consumatori ma decine di grammi, 50 e 100 grammi alla volta a

persone che a loro volta spacciavano, cosa questa di cui entrambi erano a

conoscenza. Il quantitativo di 872 grammi è stato venduto in meno di un anno e

vi era un quantitativo altrettanto importante di 747.80 grammi netti di cocaina

che non è stato immesso sul mercato solo grazie al tempestivo intervento della

Polizia ciò che denota un’intensa attività criminale.

Riguardo

al comportamento durante l’inchiesta la Corte non può esimersi dal rilevare che

i due accusati sono andati veramente oltre nel raccontare bugie su bugie, nel

mentire, nell’affermare e poi ritrattare, nel cambiare la propria versione

adattandola alle risultanze d’inchiesta rispettivamente alle contestazioni

delle dichiarazioni del correo che venivano man mano contestate, senza alcun

freno o remora di sorta come dimostra la ritrattazione finale di IM 1 in aula

di quanto dichiarato in inchiesta, che comporta che nessuna collaborazione può

essergli riconosciuta, come del resto anche la negazione ostinata e caparbia,

anche a fronte del riscontro oggettivo costituito dal risultato delle analisi

tossicologiche, di consumo di cocaina ad opera di AP 1 che solo in aula ha per

finire ammesso.

Riguardo

le dichiarazioni di AP 1 in merito alla cocaina gettata dalla finestra del

bagno all’arrivo della Polizia, subito recuperata dagli agenti, la Corte ha

considerato che il recupero immediato della cocaina lasciava poco spazio a

negazioni di sorta per cui le ammissioni fatte dall’imputato al riguardo non

hanno per la Corte grande rilevanza anche perché lo stesso ha continuato a

sostenere la versione del trasporto di detta sostanza a Zurigo oltre alla

negazione dell’attività di spaccio unitamente al cugino.

(…)

AP 1, da

un lato ha negato il suo coinvolgimento nella vendita di 872 grammi di cocaina

e dall’altro ha tentato di propinare agli inquirenti che la cocaina sequestrata

doveva essere da lui trasportata a Zurigo rendendo una versione cui la Corte,

per i motivi sopra indicati, non ha assolutamente creduto per cui non si può

certo parlare di atteggiamento collaborativo; ha raccontato menzogne su

menzogne, sapendo bene di dire cose false, ha cambiato più volte versione

riaffermando cose che aveva già ritrattato senza alcuna dignità e alcuna

vergogna e soprattutto senza alcun rispetto degli inquirenti e delle

istituzioni, beffandosi bellamente dell’intelligenza degli interlocutori.

Hanno

entrambi agito per fine di lucro, per fare soldi facili che permettono con poca

fatica di avere a disposizione contanti con i quali permettersi il superfluo.

(…)

AP 1 –

per mantenere i suoi numerosi figli – avrebbe potuto senz’altro cercarsi un

lavoro onesto in Spagna che non venire qua appositamente per delinquere

vendendo etti ed etti di cocaina e mentendo poi alla grande agli inquirenti.

La Corte

ha tenuto conto a favore di AP 1 della perdita del figlio e che la pena verrà

da lui espiata lontano da casa.

Tutto

ciò considerato e tenuto conto del concorso dei reati, del proscioglimento

pronunciato e del carcere preventivo sofferto, la Corte ha ritenuto adeguata

alla colpa di entrambi gli accusati la pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, che

vista la misura della stessa, è inevitabilmente da espiare.

(sentenza

impugnata, consid. 9)

Questa Corte non può che associarsi a siffatte conclusioni, dando loro

piena adesione, sia con riguardo alle considerazioni sulla colpa sia per quanto

attiene all’entità della pena erogata.

a) Per la difesa la pena

dev’essere attenuata, tenuto conto dell’ammissione completa dei fatti da parte

dell’imputato. Avesse ammesso i fatti sin dall’inizio – sostiene la difesa –

egli avrebbe potuto beneficiare del rito abbreviato e cavarsela con una pena

assai più mite. L’argomento è fragile. La difesa, infatti, non spiega per quali

ragioni l’imputato abbia continuato a negare i fatti durante l’intero corso

dell’istruttoria e, ancora, al dibattimento di primo grado. Solo al

dibattimento d’appello egli ha ammesso i fatti, precisando in chiusura, che “la

PP mi aveva dato la possibilità di rivedere la mia posizione. Non l’avevo fatto

allora, l’ho fatto oggi” (verbale dib. d’appello, pag. 4). In realtà, il

tardivo “ravvedimento” può spiegarsi solo in termini di strategia

processuale. Una diversa motivazione non è emersa al dibattimento, né è trasparsa

dall’atteggiamento dell’imputato.

La

difesa non invoca espressamente il sincero pentimento dell’art. 48 lett. d CPP,

ma sembra orientarsi piuttosto verso un fattore di attenuazione generico,

derivante dalla situazione e dalle circostanze personali dell’imputato.

Un

sincero pentimento, nel senso della norma appena citata, non può, di tutta

evidenza, entrare in considerazione nel caso di specie, giacché tale condizione

si realizza solo se l’autore adotta un comportamento particolare,

disinteressato e meritevole che costituisca prova concreta del sincero

pentimento. Ammettere i fatti o manifestare dei rimorsi non è sufficiente. Chi,

confrontato con mezzi di prova a suo carico o che, consapevole che non potrà

sfuggire a una pena, sceglie di dire la verità o di esprimere rammarico per

come ha agito, non ha un comportamento, in sé, meritevole (DTF 121 IV 202

consid. 2d; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a; STF 6B_473/2011 del 13

ottobre 2011 consid. 5.4;6B_426/2010 del 22 luglio 2010 consid. 1.5;

6B_614/2009 del 10 agosto 2009 consid. 1.2). E tale conclusione s’impone in

concreto.

Per

il rimanente, e a maggior ragione, non si ravvedono elementi o circostanze che

conducano a ritenere che AP 1 possa in un qualche modo beneficiare di

un’attenuazione della pena derivante dall’art. 47 cpv. 2 CP.

b) In secondo luogo, la

difesa ritiene che si imponga un’attenuazione della pena, per non avere la

prima Corte tenuto conto del proscioglimento di AP 1 dal reato di

cui al punto 2.4 dell’atto d’accusa (dispositivo n. 3 del giudizio impugnato).

A torto. Commisurando la pena, i primi giudici hanno dato espressamente

riscontro in sentenza di tale attenuante (sentenza impugnata, consid. 9, pag.

84).

c) Analogo

discorso s’impone per l’attenuante, proposta dalla difesa, del grave lutto

famigliare subito dall’imputato (figlio nato morto nel 2014). Anche questa

circostanza è stata puntualmente considerata dai primi giudici nella

commisurazione della pena (sentenza impugnata, ibidem).

d) Ragionevolmente,

non è possibile ritenere, poi, quali circostanze attenuanti ai fini della pena,

il lungo tempo di carcerazione sofferto, il comportamento tenuto in carcere

dall’imputato (“detenuto modello”), così come la “disponibilità”

a non opporsi a un divieto di entrata in Svizzera per la durata di 5 anni,

invocate dalla difesa. E questo, senza che si rendano necessari ulteriori

approfondimenti di fatto e di diritto. Tali circostante non potendo, di tutta

logica, assurgere a elementi di attenuazione della pena.

e) La

difesa chiede, infine, che nella commisurazione della pena si consideri

l’incensuratezza dell’imputato, di cui non avrebbero tenuto conto i primi

giudici.

Anche qui a

torto. Rettamente, infatti, la prima Corte ha sorvolato sull’assenza di

precedenti. E questo perché, per costante giurisprudenza, invalsa dopo la

modifica giurisprudenziale intervenuta con DTF 136 IV 1 consid. 6.2,

l’incensuratezza ha, di regola, nell’ambito della commisurazione della pena un

effetto neutro e di conseguenza non deve essere valutata in senso attenuante,

fatti salvi casi eccezionali, ciò che in concreto non si verifica nel modo più

assoluto (ibidem).

Per tutte queste ragioni, non

emergono nel caso di specie elementi di attenuazione della pena erogata dai

primi giudici, che va perciò integralmente confermata, compresa la multa di fr.

100.–, non contestata in appello per la contravvenzione di cui all’art. 19a

LStup.

Spese procedurali

15. Dato

l’esito del procedimento, le spese procedurali d’appello, andranno interamente

a carico di AP 1.

Per questi

motivi,

visti gli art. 12, 40, 47, 49,

51, 69, 70, 305bis cifra 1 CP;

19 cpv. 1 lett. c e lett. d, 19 cpv. 2 lett. a, 19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 LTG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è respinto.

Di conseguenza,

considerato

che i dispositivi n. 1.1.2, 1.2.4, 1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4), 3, 4.1.2,

5, 6, 7, 8, 9 (9.1, 9.2) non sono stati impugnati e sono passati in giudicato,

Considerandi

2.

AP 1 è dichiarato

autore colpevole di

2.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

in correità con IM 1,

2.1.1

tra marzo 2015 e l’11

febbraio 2016,

a Locarno e in altre località del Canton Ticino,

alienato complessivi 872 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto) a

consumatori locali in parte identificati;

2.1.2

l’11 febbraio 2016,

a Locarno, in Via __________,

detenuto 747,8 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 67.6% e 74,1%)

destinati all’alienazione;

2.2

riciclaggio di

denaro

per avere,

a Locarno e in altre località della Svizzera,

ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali sapendo che

provenivano da un crimine,

e meglio per avere:

2.2.1

dal 26 marzo 2015 al 15

gennaio 2016,

inviato - personalmente e per il tramite di IM 1 - presso agenzie di invio

contanti, complessivi fr. 8'022.00, denaro provento dell’alienazione di

cocaina di cui al punto 1.1.1 del dispositivo;

2.2.2

il 21 dicembre 2015 e

il 14 gennaio 2016,

cambiato di valuta denaro contante pari a complessivi fr. 9'599.10 in

Euro 8'761.35, provento dell’alienazione di cocaina di cui al punto 1.1.1

del dispositivo;

2.2.3

da marzo 2015 all’11

febbraio 2016,

per il tramite di __________, cambiato un imprecisato ammontare di denaro

contante da Franchi Svizzeri in Euro 3'200.00, soldi provento

dell’alienazione di cocaina di cui al punto 1.1.1 del dispositivo;

2.2.4

da marzo 2015 a

dicembre 2015,

trasportato da Zurigo a Milano denaro contante per complessivi Euro

45'000.00/50'000.00 che sapeva o doveva presumere essere provento di un crimine

e meglio provento di un traffico internazionale di stupefacenti;

2.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

2.3.1

a Locarno e in altre

località del Canton Ticino,

tra marzo 2015 e l’11 febbraio 2016,

intenzionalmente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno

30.

grammi;

2.3.2

a Zurigo, nel corso del

2015,

intenzionalmente consumato un quantitativo minimo di cocaina;

2.3.3

a Locarno e in altre

località del Canton Ticino,

nei giorni precedenti l’11 febbraio 2016,

intenzionalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;

2.3.4

a Locarno, in Via __________

detenuto 1,40 grammi di marijuana destinati al proprio consumo,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa 83/2016 del

31.

maggio 2016 e precisato nei considerandi.

Di conseguenza,

3.

AP 1 è condannato:

3.1

alla pena detentiva di

4.

(quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

alla multa di fr.

100.

, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno.

4.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.00

- interprete fr. 250.00

- altri disborsi fr. 500.00

fr. 1'750.00

sono posti a carico di AP 1.

5.

Intimazione

a:

- c/o Carcere penale La Stampa,

6901.

Lugano

-

-

6.

Comunicazione

a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003.

Berna

- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro

(MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla coPPetenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.