17.2016.242
Infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup. Nell'ambito della commisurazione della pena, l'incensuratezza ha, di regola, un effetto neutro e di conseguenza non
10 maggio 2017Italiano39 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.242
Locarno
10 maggio 2017/gc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanni Celio, giudice presidente,
Stefano Manetti e Attilio Rampini
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 3 settembre 2016 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, 6903 Lugano
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti e nei confronti _________ il 29 agosto 2016 dalla Corte delle
assise criminali (motivazione scritta intimata il 19 dicembre 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 5 gennaio 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A. Il 31 maggio 2016 il
procuratore pubblico ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali
di Locarno nei confronti di AP 1, ritenendolo autore colpevole di:
“1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone
e meglio per
avere, senza essere autorizzato,
1.1 nel periodo tra il mese di marzo 2015 e l'11
febbraio 2016, a Locarno e in altre
località del Canton Ticino, agendo in correità con VIM 1, alienato, per averla procurata e venduta, complessivi 872 grammi di cocaina (grado di purezza
sconosciuto) a __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e ad
altri consumatori del locarnese, non identificati, sostanza stupefacente
consegnata a AP 1 e a IM 1 da un non meglio identificato fornitore;
1.2 l’11 febbraio 2016, a Locarno, in Via __________,
detenuto, in correità con IM 1,
747,80 grammi netti di cocaina (della purezza tra il 74.1% e il 67.6 %),
sostanza stupefacente ricevuta da un non meglio identificato fornitore e
destinata all'alienazione;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate; reato previsto: dall'art. 19 cpv. 2 LStup;
2. riciclaggio di denaro
per avere, nel periodo dal 26 marzo 2015 all'11 febbraio 2016, a Locarno e in altre località elvetiche, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento
e la confisca di valori patrimoniali, sapendo che
provenivano dalla commissione di un crimine, e meglio per avere,
2.1 nel periodo dal 26 marzo 2015 al 15 gennaio 2016,
inviato, personalmente e per il
tramite di IM 1, presso agenzie di
invio contanti del locarnese, complessivi CHF 8'022.00, denaro provento dell'alienazione di cocaina di cui
al punto 1.1., e meglio:
il 26.03.2015 CHF 350.00;
il
30.03.2015 CHF 500.00;
il
07.04.2015 CHF 240.00;
il
30.06.2015 CHF 365.00;
il
09.07.2015 CHF 800.00;
il
12.08. 2015 CHF 250.00;
il
03.09.2015 CHF 300.00;
il
21.09.2015 CHF 720.00;
il
03.10.2015 CHF 200.00;
il
06.10.2015 CHF 400.00;
il
03.11. 2015 CHF 500.00;
il
01.12. 2015 CHF 470.00;
il
04.12. 2015 CHF 236.00;
il
05.12. 2015 CHF 900.00;
il 05.12. 2015 CHF 450.00;
il
21.12.2015 CHF 1’091.00;
il
15.01.2016 CHF 250.00;
2.2 il 21 dicembre 2015 e il 14 gennaio 2016, presso l'agenzia di cambio della Stazione FFS
di Locarno, cambiato di valuta denaro contante e meglio complessivi EURO 8'761,35 in complessivi CHF 9’599,10, denaro provento del traffico di cocaina di cui al
punto 1.1., rispettivamente
necessario per il finanziamento di successive forniture di cocaina;
2.3 nel periodo dal mese di marzo 2015 all'11 febbraio 2016, presso un'agenzia di
cambio non meglio specificata, per il tramite di __________, cambiato di valuta denaro contante e meglio un importo
non meglio specificato di CHF in complessivi EURO 3200.--, denaro provento del traffico di cocaina di cui al
punto 1.1., rispettivamente
necessario per il finanziamento di successive forniture di cocaina.
2.4 l’11 febbraio 2016, a Locarno, in Via __________,
detenuto denaro contante per complessivi CHF
8'500.—, denaro provento del traffico di cocaina di cui al punto 1.1., rispettivamente necessario per il finanziamento di
successive forniture di cocaina;
in alternativa
I'11
febbraio 2016, a Locarno, in Via __________, detenuto denaro contante
per complessivi CHF 8'500.—, dovendolo trasportare fino a Zurigo e consegnarlo a personaggi non meglio
identificati dediti al traffico
internazionale di stupefacenti, denaro che sapeva o doveva presumere
essere provento di un crimine,
2.5 nel periodo dal mese di marzo 2015 al dicembre
2015, trasportato da Milano a Zurigo,
su incarico di personaggi non meglio identificati dediti al traffico internazionale di stupefacenti, denaro
contante per complessivi Euro
45’000.—/50’000.--, denaro che sapeva o doveva presumere essere provento
di un crimine;
fatti avvenuti:
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall'art. 305bis cifra 1 CP;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza
essere autorizzato,
3.1 a Locarno e in altre località del Canton Ticino, nel periodo tra il
mese di
marzo
2015 e l'11 febbraio 2016, consumato un imprecisato
quantitativo di marijuana ma almeno
30 grammi;
3.2 a Zurigo, nel corso del 2015, assaggiato un quantitativo minimo di cocaina;
3.3 a Locarno e in altre
località del Canton Ticino, nei giorni precedenti l’11
febbraio 2016, consumato un imprecisato
quantitativo di cocaina;
3.4 a Locarno,
in Via __________, l'11 febbraio 2016, detenuto, 1,40 grammi di marijuana, sostanza stupefacente destinata al
proprio consumo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall'art. 19 a LStup”.
(atto
d’accusa n. 83/2016 del 31 maggio 2016, doc. TPC 1)
B. Al dibattimento di primo grado, tenutosi il
29 agosto 2016, è stata concordemente modificata l’imputazione n. 2.2 dell’atto
d’accusa, nel senso che i cambi di valuta effettuati il 21 dicembre 2015 e il
14 gennaio 2016 andavano considerati da Franchi svizzeri in Euro e non
viceversa, ossia da fr. 9'599.10 in Euro 8'761.35 (sentenza impugnata, pag. 7).
C. Statuendo
dopo dibattimento, sempre il 29 agosto 2016, la Corte delle assise criminali si
è così pronunciata:
1. AP
1 è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che
sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone,
per
avere,
senza essere autorizzato,
in correità con IM 1,
1.1.1 tra
marzo 2015 e l’11 febbraio 2016,
a Locarno e in altre località del Canton Ticino,
alienato complessivi 872 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto) a
consumatori locali in parte identificati;
1.1.2 l’11
febbraio 2016,
a Locarno, in Via __________,
detenuto 747,8 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 67.6% e 74,1%)
destinati all’alienazione;
1.2
riciclaggio di denaro
per avere,
a Locarno e in altre località della
Svizzera,
ripetutamente compiuto
atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e
la confisca di valori patrimoniali sapendo che provenivano da un crimine,
e meglio per avere:
1.2.1 dal 26 marzo
2015 al 15 gennaio 2016,
inviato -
personalmente e per il tramite di IM 1 –
presso agenzie di
invio contanti, complessivi Fr. 8'022.00, denaro
provento
dell’alienazione di cocaina di cui al punto 1.1.1 del
dispositivo;
1.2.2 il
21 dicembre 2015 e il 14 gennaio 2016,
cambiato di valuta denaro contante pari a complessivi Fr. 9'599.10 in
Euro 8'761.35, provento dell’alienazione di cocaina di cui al punto 1.1.1
del dispositivo;
1.2.3 da
marzo 2015 all’11 febbraio 2016,
per
il tramite di __________, cambiato un imprecisato ammontare di denaro contante
da Franchi Svizzeri in Euro 3'200.00, soldi provento dell’alienazione di
cocaina di cui al punto 1.1.1 del dispositivo;
1.2.4 da
marzo 2015 a dicembre 2015,
trasportato da Zurigo a Milano denaro contante per complessivi Euro
45'000.00/50'000.00 che sapeva o doveva presumere essere provento di un crimine
e meglio provento di un traffico internazionale di stupefacenti;
1.3
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
1.3.1 a
Locarno e in altre località del Canton Ticino,
tra marzo 2015 e l’11 febbraio 2016,
intenzionalmente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno
30 grammi;
1.3.2
a Zurigo, nel corso del 2015,
intenzionalmente
consumato un quantitativo minimo di cocaina;
1.3.3 a
Locarno e in altre località del Canton Ticino,
nei giorni precedenti l’11 febbraio
2016,
intenzionalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;
1.3.4
a Locarno, in Via __________,
detenuto
1,40 grammi di marijuana destinati al proprio consumo,
2. (omissis).
3. AP
1 è prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al punto 2.4
dell’atto d’accusa 83/2016.
4. Di
conseguenza,
4.1 AP
1 è condannato:
4.1.1
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il
carcere
preventivo sofferto;
4.1.2 alla
multa di Fr. 100.00, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno;
4.2 (omissis)
5. Previa
deduzione della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata
la confisca di Fr. 8'500.00.
6. È
ordinata la confisca e la distruzione di:
-
747,80 grammi netti di cocaina (rep. SAD 01040);
-
1,40 grammi di marijuana (rep. SAD 01040);
-
0,6 grammi di cocaina (rep. SAD 1042).
7. È ordinata la
confisca di tutti gli oggetti in sequestro ed elencati nell’atto d’accusa
83/2016 e nell’atto d’accusa 84/2016, ad eccezione delle 2 agende con nomi e
numeri (rep. n. __________) e della documentazione cartacea (rep. n. __________),
sulle quali viene mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova.
8. La
tassa di giustizia di Fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei
condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
9. Le
spese per la difesa d’ufficio di AP 1 sono sostenute dallo Stato.
9.1 Le
note professionali 24 agosto 2016 dell’avv. __________ sono approvate per:
onorario Fr. 13'835.00
spese Fr. 954.00
totale Fr. 14'789.00
9.2 AP
1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr.
14’789.00 non appena le sue condizioni economiche
glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
10. (omissis)
11. (omissis).
D. Dev’essere annotato
che il giudizio impugnato contempla anche la contestuale condanna di IM 1,
cugino di AP 1, alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, per titolo di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, avendo egli alienato, in parte
in correità con AP 1, dall’inizio del 2014 all’11 febbraio 2016, 902 grammi di
cocaina (grado di purezza sconosciuto) e detenuto, l’11 febbraio 2016, 747,9
grammi di cocaina (grado di purezza tra 67,6% e 74,1%), così come la condanna
per titolo di riciclaggio tramite invio/contanti, di fr. 2'441.– provento
dell’alienazione di cocaina appena citata, nonché per contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti (consumo e detenzione), quest’ultima punita con la multa di
fr. 300.–.
IM
1, ha annunciato appello, rinunciando però all’inoltro della dichiarazione
d’appello, sicché la procedura è stata stralciata dal ruolo con ordinanza del
12 gennaio 2017 (inc. 17.2016.243). La sentenza è così integralmente passata in
giudicato nei suoi confronti.
E. Di contro, AP 1 ha
tempestivamente impugnato la sentenza, e precisamente i dispositivi n. 1.1.1,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3), chiedendo il proscioglimento dalle imputazioni di cui a
tali dispositivi. Egli ha dedotto in appello pure la condanna ad una pena
detentiva di 4 anni e 3 mesi, di cui al dispositivo n. 4.1.1 del primo
giudizio, chiedendone una sensibile riduzione.
Svoltosi
il dibattimento d’appello il 28 aprile 2017, alla presenza di:
- AP
1, imputato,
- avv.
DI 1, difensore,
- PP
1, procuratore pubblico,
- A.
M.-A., interprete,
ove
il procuratore pubblico ha chiesto la conferma integrale della sentenza di
primo grado.
Mentre
che l’imputato ha postulato che la pena non abbia a superare i 3 anni e 6 mesi
di detenzione.
Considerato in
fatto e in diritto
Vita
e precedenti penali
1. Sulla vita di AP 1
si richiama integralmente, ex art. 82 cpv. 4 CPP, il consid 1.1.1 della
sentenza impugnata, ove sono trascritte, nel loro testuale tenore, le
dichiarazioni rese dall’imputato dinanzi al segretario giudiziario del
Ministero pubblico il 25 agosto 2016 (doc. TPC 43).
Egli
definisce la sua situazione finanziaria “disastrosa in quanto né in Spagna
né altrove ho denaro” (verbale PG 9 marzo 2016, pag. 11, AI 265; verbale
d’interrogatorio dibattimentale 29 agosto 2016, pag. 2).
L’imputato
risulta incensurato sia in Svizzera (AI 154 e 324) che in Spagna (AI 354). Al
dibattimento d’appello egli ha confermato le dichiarazioni fatte
in istruttoria e al primo dibattimento.
Arresto
2. Il 2 novembre 2015
era tratto in arresto, a Locarno, __________ siccome trovato in possesso di 450
grammi lordi di cocaina (Rapporto di arresto provvisorio 2 novembre 2015, pag.
4, AI 1). Tra le altre cose, egli raccontava di aver acquistato a credito, nel
giugno 2015, 100 grammi di cocaina da un dominicano di Ascona chiamato IM 1.
Quest’ultimo, gliela aveva procurata tramite un suo cugino. __________
dichiarava altresì che IM 1 riforniva di cocaina anche __________ in
quantitativi importanti, avendola vista almeno una decina di volte acquistarne
non meno di 100 grammi (verbali PG 27 novembre 2015, pag. 7, AI 73 e 28 gennaio
2016, pag. 3-4, AI 98). Si correggeva poi, nel verbale di confronto con __________,
affermando che in realtà egli non aveva mai assistito alle consegne tra IM 1 e __________,
ma sapeva che ogni volta che lei si recava da IM 1 o viceversa, lui la vedeva
con almeno 50 grammi di cocaina nelle mani (verbale di confronto PP 5 febbraio
2016, pag. 3-4, AI 119). A sua volta, __________ riforniva di cocaina la sua
amica __________. Quest’ultima, sentita dalla polizia il 10 febbraio 2016,
dichiarava che il fornitore di __________ era tale IM 1 detto __________, che
riconosceva (in una foto mostratale dalla polizia), prendendo atto che trattasi
di IM 1, detto appunto __________ (verbale PG 10 febbraio 2016, pag. 6-7, AI
145).
3. All’epoca dei fatti IM
1 viveva con la madre __________ in un appartamento di Via __________ a
Locarno. Alle 07.15 dell’11 febbraio 2016, quattro agenti di polizia si
presentavano a questo domicilio, trovandovi, IM 1, sua madre __________, suo
figlio tredicenne, così come un suo cugino residente in Spagna, ovvero AP 1.
Quest’ultimo, alla vista della polizia si precipitava in bagno, riuscendo a
gettare dalla finestra uno zaino, subito recuperato dalla polizia, contenente
823 grammi lordi di cocaina. In un paio di suoi pantaloni, gli agenti scovavano
pure la somma di fr. 8'500.– in banconote di grosso taglio. La perquisizione
eseguita permetteva, inoltre, di rinvenire cellulari, custodie per carte SIM,
carte SIM, carte prepagate, nonché una bilancia grigia Kenex funzionante, che
era stata gettata nella pattumiera del WC. In capo a AP 1 veniva disposto il
sequestro dello zaino, di 3 cellulari e 4 carte SIM, di una custodia Lebara, di
2,9 grammi lordi di canapa oltre ai già citati 823 grammi lordi di cocaina e
fr. 8'500.– (doc. annessi al rapporto di arresto provvisorio 11 febbraio 2016,
AI 159).
Da
qui il suo arresto, unitamente al cugino IM 1.
Dichiarazioni
dell’imputato
4. Nel suo primo
interrogatorio, AP 1 ha raccontato
che da Barcellona, ove risiede, era volato a Milano dove c’era ad attenderlo
all’aeroporto tale __________, cittadino italiano con origini dominicane, che
lo ha ospitato a casa propria qualche giorno, fino a domenica 7 febbraio 2016.
A suo dire, __________ era in contatto con tale __________, detto __________,
anch’egli dominicano, residente a Zurigo, che dirigeva un traffico di cocaina
tra Zurigo e Milano e che aveva chiesto a __________ di accompagnare l’imputato
in Svizzera per servire da trasportatore. __________ aveva così accompagnato a
Locarno AP 1, che aveva poi chiesto ospitalità, come già avvenuto in passato,
alla zia __________ (verbale
PG 11 febbraio 2016, pag. 3-4, AI 156).
a) Il giorno prima dell’arresto, __________
aveva telefonato aAP 1,
dicendogli che __________ si trovava a Locarno e indicandogli il luogo dove lo
attendeva. L’imputato incontrava dunque a Locarno __________, che gli
consegnava uno zaino contenente cocaina. Secondo le indicazioni di __________ e
__________, lo zaino non sarebbe dovuto essere aperto. Rientrando a casa della
zia, egli veniva di nuovo raggiunto telefonicamente da __________ che gli
chiedeva di tornare da __________ allo stesso posto di prima, senza indicarne i
motivi. Giunto sul luogo, __________ gli consegnava del denaro, e meglio fr.
8'050.–. L’ordine era quello di recarsi in treno a Zurigo e consegnare sia la
cocaina che il denaro a __________, presso il Bar Presidente in Langstrasse.
Quale compenso, egli avrebbe ricevuto Euro 1’500.–. L’operazione, prevista per
il giorno 11 febbraio 2016, è andata in fumo a causa del suo arresto. AP 1 ha
dichiarato, in sede di verbale d’arresto, di prendere atto che lo zaino
conteneva complessivamente 823 grammi lordi di cocaina e fr. 8'500.– (verbale
PG 11 febbraio 2016, pag. 4-5, AI 156).
b) Agli
inquirenti AP 1 ha raccontato che era la prima volta che avrebbe dovuto
effettuare un trasporto di droga. Per contro, 4 o 5 mesi prima aveva già fatto,
sempre per conto di __________, un trasporto di denaro dalla Svizzera
all’Italia, per una somma attorno a fr. 45'000.–/50'000.–, consegnata alla
Stazione di Milano Centrale a tale __________ (un italiano), che faceva questo
lavoro prima che gli subentrasse __________.
Richiesto di fornire ulteriori
informazioni su __________, AP 1 nulla ha saputo, o voluto, riferire, se non notizie assolutamente
inutili per la sua identificazione. Lo stesso dicasi per __________. Quanto
alla conoscenza, da parte di suo cugino IM 1, dello zaino e del suo contenuto, AP
1 ha ribadito di essere convinto che il cugino nulla sapesse (ibidem,
pag. 6).
Egli
ha poi dichiarato di essere un consumatore di canapa (fino a 3 grammi al
giorno, al massimo 30 grammi durante la sua permanenza in Svizzera) e di aver
consumato una volta a Zurigo una striscia di cocaina con __________, “per
dimostrargli la mia fedeltà” (ibidem, pag. 7).
c) In
occasione del suo primo interrogatorio, a AP 1 venivano mostrati gli allegati
(al verbale di polizia dell’11 febbraio 2016, AI 156) A, B e C. L’allegato A
riguardava un cambio di valuta fatto alla Stazione FFS di Locarno il 21
dicembre 2015, da Euro fr. 5'125.– a fr. 5'599.10 e un secondo cambio di
valuta, fatto sempre alla Stazione di Locarno il 14 gennaio 2016, da Euro
3'636.35 a fr. 4'000.–. Trattasi dei cambi valuta indicati nell’atto d’accusa
al punto 2.2 da Euro in fr., poi rettificati al primo dibattimento da fr. in
Euro. Egli dichiarava che gli erano stati consegnati da __________ a Zurigo e
da lui cambiati in Euro in Ticino, prima di portarli in Italia e consegnarli a __________,
in cambio di Euro 1'500.– come pagamento per il precedente trasporto di fr.
45'000.–/50'000.– (ibidem, pag. 7-8). L’allegato B riguardava, invece un
invio di fr. 250.– fatto il 15 gennaio 2016 da Locarno, a nome di IM 1 per
conto di AP 1, a una sua parente. L’allegato C riguarda invece l’acquisto di un
biglietto aereo del 30 settembre 2015 per il prezzo di Euro 84.99, relativo a
un suo viaggio dalla Spagna all’Italia ove era giunto per lavorare con __________,
“ma non sapevo ancora che mi avrebbero coinvolto in fatti di droga”
(ibidem, pag. 7-8).
d) Nel
corso di tutta la rimanente istruttoria preliminare (ben 10 sono i verbali di
audizione davanti agli inquirenti), AP 1 ha sempre mantenuto un atteggiamento
negatorio nei confronti dei fatti a lui ascritti nell’atto d’accusa, salvo
sporadiche, quanto limitate, rettifiche. La Corte si richiama interamente, in
proposito, al consid. 4.2 della sentenza impugnata (art. 82 cpv. 4 CPP).
e) Al
primo dibattimento egli negava nuovamente i fatti di cui al punto 1.1 dell’atto
d’accusa (alienazione di 872 grammi di cocaina), così come quelli alla base
dell’accusa di riciclaggio (punto 2 dell’atto d’accusa). Riconosceva, di
contro, la detenzione di 747.80 grammi di cocaina (punto 1.2 dell’atto
d’accusa), affermando che “questa cocaina la detenevo perché dovevo
trasportarla a Zurigo, a __________, in cambio di Euro 2'000.–, corrispondenti
a fr. 2’000.– e qualcosa”, ammettendo altresì, come già in istruttoria, di
aver trasportato fr. 45'000.–/50'000.– per contro di trafficanti internazionali
non identificati, sapendo che si trattava di provento di un crimine. Parimenti
ammetteva il consumo di marijuana e di cocaina, come indicato al punto 3
dell’atto d’accusa.
Dibattimento d’appello –
dichiarazioni dell’imputato e richieste di giudizio
5. In
apertura del dibattimento l’avv. DI 1 ha dichiarato di limitare l’appello al
dispositivo n. 4.1.1 del giudizio impugnato, relativo alla pena di 4 anni e 3
mesi erogata dai primi giudici, il suo assistito essendosi deciso di ammettere
tutti i fatti addebitatigli nell’atto d’accusa, eccezion fatta per
l’imputazione n. 2.4 che lo ha visto prosciolto in primo grado (dispositivo n.
3 del giudizio impugnato).
6. La
Corte ha così proceduto all’interrogatorio di AP 1 che, dopo aver confermato i
rilievi, esposti dai primi giudici, sul suo vissuto alle pag. 12-13 della
sentenza impugnata, ha dichiarato di ammettere tutti i fatti – letti dalla
Corte e tradottigli dall’interprete – di cui ai dispositivi n. 1.1, 1.1.1, 1.2,
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. Da ricordare che i fatti trattati nei dispositivi 1.1.2,
1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4 erano già stati da lui ammessi in
precedenza, mentre che per i fatti indicati al punto 2.4 dell’atto di accusa,
egli è stato prosciolto in prima sede (dispositivo n. 3).
In sostanza, l’atteggiamento
processuale dell’imputato si è rivelato diametralmente opposto a quello
adottato dal cugino IM 1, che in corso di istruttoria si era man mano aperto
nei confronti degli inquirenti, fornendo versioni vieppiù precise sugli
acquirenti, sui quantitativi, ed in particolare sul ruolo fondamentale giocato
dal cugino AP 1 (chiamata in correità), per poi ritrattare tutto al
dibattimento di primo grado. AP 1 ha fatto esattamente il contrario.
Per finire, egli si è
dichiarato pentito dei suoi atti ed ha formulato le sue scuse alle autorità
elvetiche, consapevole “di aver detto molte bugie”, concludendo che “la
PP mi aveva dato la possibilità di rivedere la mia posizione. Non l’avevo fatto
allora, l’ho fatto oggi” (verbale dib. d’appello, pag. 4).
7. Il
procuratore pubblico ha chiesto che l’appello sia respinto, nonostante la piena
confessione resa al dibattimento. La colpa di AP 1 è molto grave, specie
pensando al quantitativo di cocaina trafficato e destinato ad essere immesso
sul mercato sull’arco di soli 10 mesi, ma anche dal punto di vista delle
modalità del traffico, ripetute, sistematiche. L’imputato aveva la libertà di
non delinquere, era senza legami con il nostro territorio, utilizzato all’unico
scopo di lucrare con la vendita di cocaina. Per l’accusa, ben venga che egli si
sia deciso ad ammettere i fatti, tuttavia l’imputato non ha fatto altro che
ammettere l’evidenza dei fatti. Tutto convergeva a suo carico, sia quanto al commercio
e alla detenzione di cocaina, sia quanto alla chiamata di correo da parte del
cugino (“AP 1 forniva, io vendevo”) e infine quanto alla spedizione del
contante provento di detto traffico.
In questi termini, a mente dell’accusa,
il comportamento processuale dell’imputato suscita non poche perplessità,
apparendo d’acchito evidente la finalità di questa “collaborazione”
dell’ultima ora: quella di ottenere un immeritato sconto di pena. L’accusa
annota, da ultimo, che la prima Corte ha già considerato in sentenza tutti gli
elementi suscettibili di attenuazione della pena, sicché la sentenza di primo
grado merita conferma.
8. Di
parere avverso, la difesa ritiene che la situazione di oggi si presenta
diversa, essendosi l’imputato ravveduto. Egli ha riconosciuto i fatti, e lo ha
fatto in una fase del procedimento che gli consentiva ancora di farlo, ove
nulla era ancora passato in giudicato. L’ammissione completa dei fatti
costituisce, per la difesa, un argomento cardine in favore di un’attenuazione
della pena. Se lo avesse fatto subito, la procedura si sarebbe verosimilmente
risolta con rito abbreviato e con pena di gran lunga inferiore. Inoltre, nel
giudizio impugnato la colpa dell’imputato è stata giudicata grave, non da
ultimo per il comportamento negatorio adottato. Ma, l’aver negato i fatti, non
può pesargli tanto nella commisurazione della pena. Commisurazione, ove non è
stato considerato il proscioglimento dall’imputazione n. 2.4 dell’atto
d’accusa. E neppure, sempre a mente della difesa, i primi giudici hanno
considerato, quale elemento di attenuazione, l’incensuratezza dell’imputato.
Quest’ultimo è al suo primo reato e con un rito abbreviato sarebbe già a casa
da tempo, sicché va considerato anche il lungo tempo di carcerazione sofferto a
valere come fattore di attenuazione. Ma non solo. Durante l’esecuzione
anticipata della pena egli ha lavorato nella falegnameria del carcere, dando
prova di buona volontà e senza subire sanzioni disciplinari, dimostrandosi
detenuto modello. Inoltre, prosegue il difensore, AP 1 non si oppone a un
divieto d’entrata in Svizzera amministrativo, anche per la durata di 5 anni,
ciò di cui si dovrebbe tener conto nella commisurazione della pena. Da ultimo,
il difensore ha tenuto a ricordare il grave lutto subito con la perdita, nel
2014, dell’ultimogenito (nato morto), per concludere, chiedendo che la pena sia
rivista verso il basso e contenuta in un massimo di 3 anni e 6 mesi di
detenzione.
Diritto
9. Giusta
l’art. 160 CPP, qualora l’imputato sia reo confesso, il pubblico ministero e il
giudice esaminano l’attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere
con precisione le circostanze della fattispecie. Questo perché la confessione è
un mezzo di prova come gli altri e necessita di essere verificata con cura nel
rispetto della ricerca della verità materiale (art. 6 CPP); ciò non toglie che,
da un punto di vista pratico, ad essa venga spesso riconosciuta una valenza
accresciuta, come implicitamente risulta dal Codice stesso, segnatamente
dall’art. 352 cpv. 1 CPP, riguardante i presupposti per l’emanazione di un
decreto d’accusa, ma anche dagli art. 358 e segg. CPP concernenti la procedura
abbreviata (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 157, n. 3 e ad srt.
160, n. 1; Schmid, Schweizeriche Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed.,
ad art. 160, n. 1).
10. Nella
procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della
giurisdizione inferiore, per quanto concerne l’apprezzamento di fatto e di
diritto dei fatti contestati all’imputato (art. 82 cpv. 4 CPP).
In concreto
Fatti
i fatti imputati a AP 1, tutti da lui ammessi (fatto salvo quello di cui al
punto 2.4 dell’atto d’accusa, per il quale è stato prosciolto), sono
integralmente supportati dalle corpose risultanze istruttorie. Di tali
emergenze, i primi giudici hanno dato ampio e convincente riscontro nella
sentenza impugnata, sicché, condividendo appieno i loro accertamenti, questa
Corte rinvia integralmente ai considerandi 8.1.2, 8.2, 8.2.2, 8.3 e 8.4 della
sentenza impugnata.
La piena confessione di AP 1
conferma pertanto le emergenze istruttorie e costituisce ulteriore prova – se
ancora ve ne fosse stato bisogno – dei fatti alla base delle imputazioni a suo
carico.
Non va
dimenticato poi che, limitandosi ora l’appello al dispositivo n. 4.1.1 del giudizio
impugnato, gli altri punti oggetto d’impugnativa indicati nella dichiarazione
d’appello sono passati in giudicato e che non sussistono elementi suscettibili
di giustificare un riesame delle imputazioni, non potendosi prospettare –
oggettivamente – un apprezzamento giuridico dei fatti più favorevole
all’imputato (art. 404 cpv. 2 CPP).
Dal profilo soggettivo è
pacifico e incontestato che AP 1 abbia commesso le infrazioni contemplate dal
giudizio impugnato consapevolmente e con piena volontà, per cui gli elementi
costitutivi dei reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art.
19 cpv. 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis cifra 1
CP) e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup), meglio
specificati nel prossimo considerando, si trovano riuniti.
Colpa e commisurazione
della pena
11. Rimane
aperta, pertanto, la questione della colpa e della pena.
AP 1 risponde della
commissione dei seguenti reati, con relative comminatorie di pena:
a) Infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
L’infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup) – che si realizza,
tra l’altro, se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce
a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che
è oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro
complesso, di 18 grammi (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122
IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF
2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2;6B_579/2013 del 20 febbraio 2014
consid. 3.4;6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2;6B_911/2009 del 15
marzo 2010 consid. 2.3.1;6P.149/2006,6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art.
19-28l), 3. ed., Berna 2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. 2, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78
segg.) – è punita con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può
essere cumulata una pena pecuniaria.
b) Riciclaggio di
denaro
L’art. 305bis
cifra 1 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria l’autore di riciclaggio di denaro, ovvero chiunque compia un atto
suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali sapendo, o dovendo presumere che provengono da
un crimine.
Contravvenzione
alla LF sugli supefacenti
c) L’art. 19a LStup
sanziona con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma
intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta
l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo.
12. Secondo l’art. 49 cpv.
1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
13. Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
a) Come
già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena
deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF
136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo
di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono
ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”,
e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per
esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate
da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio
del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
b) Determinata, così, la
colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la
gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la
pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice
deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione
dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010
consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2
e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, 2a ed., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
14. Definendo “molto grave” la colpa di AP 1, i primi giudici hanno così argomentato:
(…) la
Corte ha considerato molto grave la colpa dei due accusati avuto riguardo al
considerevole quantitativo di cocaina che hanno messo in commercio in un breve
lasso di tempo oltre al quantitativo importante di cocaina che è stata
sequestrata e che era pronta ad essere immessa sul mercato ed alla purezza di
quest’ultima che conduce ad oltre 500 grammi di sostanza pura essendo cocaina
di buona qualità per il che è sicuramente data l’aggravata alla LF sugli
Stupefacenti e ciò senza considerare ancora il quantitativo di sostanza pura
della cocaina che è stata venduta.
Colpa
grave perché si è trattato di un agire illecito reiterato e avuto riguardo
anche al fatto che i due cugini non vendevano solo pochi grammi di sostanza al
dettaglio ai vari consumatori ma decine di grammi, 50 e 100 grammi alla volta a
persone che a loro volta spacciavano, cosa questa di cui entrambi erano a
conoscenza. Il quantitativo di 872 grammi è stato venduto in meno di un anno e
vi era un quantitativo altrettanto importante di 747.80 grammi netti di cocaina
che non è stato immesso sul mercato solo grazie al tempestivo intervento della
Polizia ciò che denota un’intensa attività criminale.
Riguardo
al comportamento durante l’inchiesta la Corte non può esimersi dal rilevare che
i due accusati sono andati veramente oltre nel raccontare bugie su bugie, nel
mentire, nell’affermare e poi ritrattare, nel cambiare la propria versione
adattandola alle risultanze d’inchiesta rispettivamente alle contestazioni
delle dichiarazioni del correo che venivano man mano contestate, senza alcun
freno o remora di sorta come dimostra la ritrattazione finale di IM 1 in aula
di quanto dichiarato in inchiesta, che comporta che nessuna collaborazione può
essergli riconosciuta, come del resto anche la negazione ostinata e caparbia,
anche a fronte del riscontro oggettivo costituito dal risultato delle analisi
tossicologiche, di consumo di cocaina ad opera di AP 1 che solo in aula ha per
finire ammesso.
Riguardo
le dichiarazioni di AP 1 in merito alla cocaina gettata dalla finestra del
bagno all’arrivo della Polizia, subito recuperata dagli agenti, la Corte ha
considerato che il recupero immediato della cocaina lasciava poco spazio a
negazioni di sorta per cui le ammissioni fatte dall’imputato al riguardo non
hanno per la Corte grande rilevanza anche perché lo stesso ha continuato a
sostenere la versione del trasporto di detta sostanza a Zurigo oltre alla
negazione dell’attività di spaccio unitamente al cugino.
(…)
AP 1, da
un lato ha negato il suo coinvolgimento nella vendita di 872 grammi di cocaina
e dall’altro ha tentato di propinare agli inquirenti che la cocaina sequestrata
doveva essere da lui trasportata a Zurigo rendendo una versione cui la Corte,
per i motivi sopra indicati, non ha assolutamente creduto per cui non si può
certo parlare di atteggiamento collaborativo; ha raccontato menzogne su
menzogne, sapendo bene di dire cose false, ha cambiato più volte versione
riaffermando cose che aveva già ritrattato senza alcuna dignità e alcuna
vergogna e soprattutto senza alcun rispetto degli inquirenti e delle
istituzioni, beffandosi bellamente dell’intelligenza degli interlocutori.
Hanno
entrambi agito per fine di lucro, per fare soldi facili che permettono con poca
fatica di avere a disposizione contanti con i quali permettersi il superfluo.
(…)
AP 1 –
per mantenere i suoi numerosi figli – avrebbe potuto senz’altro cercarsi un
lavoro onesto in Spagna che non venire qua appositamente per delinquere
vendendo etti ed etti di cocaina e mentendo poi alla grande agli inquirenti.
La Corte
ha tenuto conto a favore di AP 1 della perdita del figlio e che la pena verrà
da lui espiata lontano da casa.
Tutto
ciò considerato e tenuto conto del concorso dei reati, del proscioglimento
pronunciato e del carcere preventivo sofferto, la Corte ha ritenuto adeguata
alla colpa di entrambi gli accusati la pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, che
vista la misura della stessa, è inevitabilmente da espiare.
(sentenza
impugnata, consid. 9)
Questa Corte non può che associarsi a siffatte conclusioni, dando loro
piena adesione, sia con riguardo alle considerazioni sulla colpa sia per quanto
attiene all’entità della pena erogata.
a) Per la difesa la pena
dev’essere attenuata, tenuto conto dell’ammissione completa dei fatti da parte
dell’imputato. Avesse ammesso i fatti sin dall’inizio – sostiene la difesa –
egli avrebbe potuto beneficiare del rito abbreviato e cavarsela con una pena
assai più mite. L’argomento è fragile. La difesa, infatti, non spiega per quali
ragioni l’imputato abbia continuato a negare i fatti durante l’intero corso
dell’istruttoria e, ancora, al dibattimento di primo grado. Solo al
dibattimento d’appello egli ha ammesso i fatti, precisando in chiusura, che “la
PP mi aveva dato la possibilità di rivedere la mia posizione. Non l’avevo fatto
allora, l’ho fatto oggi” (verbale dib. d’appello, pag. 4). In realtà, il
tardivo “ravvedimento” può spiegarsi solo in termini di strategia
processuale. Una diversa motivazione non è emersa al dibattimento, né è trasparsa
dall’atteggiamento dell’imputato.
La
difesa non invoca espressamente il sincero pentimento dell’art. 48 lett. d CPP,
ma sembra orientarsi piuttosto verso un fattore di attenuazione generico,
derivante dalla situazione e dalle circostanze personali dell’imputato.
Un
sincero pentimento, nel senso della norma appena citata, non può, di tutta
evidenza, entrare in considerazione nel caso di specie, giacché tale condizione
si realizza solo se l’autore adotta un comportamento particolare,
disinteressato e meritevole che costituisca prova concreta del sincero
pentimento. Ammettere i fatti o manifestare dei rimorsi non è sufficiente. Chi,
confrontato con mezzi di prova a suo carico o che, consapevole che non potrà
sfuggire a una pena, sceglie di dire la verità o di esprimere rammarico per
come ha agito, non ha un comportamento, in sé, meritevole (DTF 121 IV 202
consid. 2d; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a; STF 6B_473/2011 del 13
ottobre 2011 consid. 5.4;6B_426/2010 del 22 luglio 2010 consid. 1.5;
6B_614/2009 del 10 agosto 2009 consid. 1.2). E tale conclusione s’impone in
concreto.
Per
il rimanente, e a maggior ragione, non si ravvedono elementi o circostanze che
conducano a ritenere che AP 1 possa in un qualche modo beneficiare di
un’attenuazione della pena derivante dall’art. 47 cpv. 2 CP.
b) In secondo luogo, la
difesa ritiene che si imponga un’attenuazione della pena, per non avere la
prima Corte tenuto conto del proscioglimento di AP 1 dal reato di
cui al punto 2.4 dell’atto d’accusa (dispositivo n. 3 del giudizio impugnato).
A torto. Commisurando la pena, i primi giudici hanno dato espressamente
riscontro in sentenza di tale attenuante (sentenza impugnata, consid. 9, pag.
84).
c) Analogo
discorso s’impone per l’attenuante, proposta dalla difesa, del grave lutto
famigliare subito dall’imputato (figlio nato morto nel 2014). Anche questa
circostanza è stata puntualmente considerata dai primi giudici nella
commisurazione della pena (sentenza impugnata, ibidem).
d) Ragionevolmente,
non è possibile ritenere, poi, quali circostanze attenuanti ai fini della pena,
il lungo tempo di carcerazione sofferto, il comportamento tenuto in carcere
dall’imputato (“detenuto modello”), così come la “disponibilità”
a non opporsi a un divieto di entrata in Svizzera per la durata di 5 anni,
invocate dalla difesa. E questo, senza che si rendano necessari ulteriori
approfondimenti di fatto e di diritto. Tali circostante non potendo, di tutta
logica, assurgere a elementi di attenuazione della pena.
e) La
difesa chiede, infine, che nella commisurazione della pena si consideri
l’incensuratezza dell’imputato, di cui non avrebbero tenuto conto i primi
giudici.
Anche qui a
torto. Rettamente, infatti, la prima Corte ha sorvolato sull’assenza di
precedenti. E questo perché, per costante giurisprudenza, invalsa dopo la
modifica giurisprudenziale intervenuta con DTF 136 IV 1 consid. 6.2,
l’incensuratezza ha, di regola, nell’ambito della commisurazione della pena un
effetto neutro e di conseguenza non deve essere valutata in senso attenuante,
fatti salvi casi eccezionali, ciò che in concreto non si verifica nel modo più
assoluto (ibidem).
Per tutte queste ragioni, non
emergono nel caso di specie elementi di attenuazione della pena erogata dai
primi giudici, che va perciò integralmente confermata, compresa la multa di fr.
100.–, non contestata in appello per la contravvenzione di cui all’art. 19a
LStup.
Spese procedurali
15. Dato
l’esito del procedimento, le spese procedurali d’appello, andranno interamente
a carico di AP 1.
Per questi
motivi,
visti gli art. 12, 40, 47, 49,
51, 69, 70, 305bis cifra 1 CP;
19 cpv. 1 lett. c e lett. d, 19 cpv. 2 lett. a, 19a LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 LTG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è respinto.
Di conseguenza,
considerato
che i dispositivi n. 1.1.2, 1.2.4, 1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4), 3, 4.1.2,
5, 6, 7, 8, 9 (9.1, 9.2) non sono stati impugnati e sono passati in giudicato,
Considerandi
2.
AP 1 è dichiarato
autore colpevole di
2.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
in correità con IM 1,
2.1.1
tra marzo 2015 e l’11
febbraio 2016,
a Locarno e in altre località del Canton Ticino,
alienato complessivi 872 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto) a
consumatori locali in parte identificati;
2.1.2
l’11 febbraio 2016,
a Locarno, in Via __________,
detenuto 747,8 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 67.6% e 74,1%)
destinati all’alienazione;
2.2
riciclaggio di
denaro
per avere,
a Locarno e in altre località della Svizzera,
ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali sapendo che
provenivano da un crimine,
e meglio per avere:
2.2.1
dal 26 marzo 2015 al 15
gennaio 2016,
inviato - personalmente e per il tramite di IM 1 - presso agenzie di invio
contanti, complessivi fr. 8'022.00, denaro provento dell’alienazione di
cocaina di cui al punto 1.1.1 del dispositivo;
2.2.2
il 21 dicembre 2015 e
il 14 gennaio 2016,
cambiato di valuta denaro contante pari a complessivi fr. 9'599.10 in
Euro 8'761.35, provento dell’alienazione di cocaina di cui al punto 1.1.1
del dispositivo;
2.2.3
da marzo 2015 all’11
febbraio 2016,
per il tramite di __________, cambiato un imprecisato ammontare di denaro
contante da Franchi Svizzeri in Euro 3'200.00, soldi provento
dell’alienazione di cocaina di cui al punto 1.1.1 del dispositivo;
2.2.4
da marzo 2015 a
dicembre 2015,
trasportato da Zurigo a Milano denaro contante per complessivi Euro
45'000.00/50'000.00 che sapeva o doveva presumere essere provento di un crimine
e meglio provento di un traffico internazionale di stupefacenti;
2.3
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
2.3.1
a Locarno e in altre
località del Canton Ticino,
tra marzo 2015 e l’11 febbraio 2016,
intenzionalmente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno
30.
grammi;
2.3.2
a Zurigo, nel corso del
2015,
intenzionalmente consumato un quantitativo minimo di cocaina;
2.3.3
a Locarno e in altre
località del Canton Ticino,
nei giorni precedenti l’11 febbraio 2016,
intenzionalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;
2.3.4
a Locarno, in Via __________
detenuto 1,40 grammi di marijuana destinati al proprio consumo,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa 83/2016 del
31.
maggio 2016 e precisato nei considerandi.
Di conseguenza,
3.
AP 1 è condannato:
3.1
alla pena detentiva di
4.
(quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
alla multa di fr.
100.
, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno.
4.
Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.00
- interprete fr. 250.00
- altri disborsi fr. 500.00
fr. 1'750.00
sono posti a carico di AP 1.
5.
Intimazione
a:
- c/o Carcere penale La Stampa,
6901.
Lugano
-
-
6.
Comunicazione
a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501.
Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003.
Berna
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di
denaro
(MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Direzione
del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla coPPetenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.