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17.2016.246

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 aprile 2017Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I telefoni portatili sono stati invece dissequestrati.

La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali di fr. 17'847.60 sono

state poste a carico del condannato.

Inoltre

la nota del difensore d’ufficio è stata approvata per complessivi fr. 8'631.25,

ritenuto che le relative spese saranno sostenute dallo Stato ma che il

condannato è stato chiamato a rimborsarle non appena le sue condizioni

economiche lo permetteranno.

C. Il 26 ottobre

2016 AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della

Corte delle assise criminali.

Dopo avere ricevuto la

motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 3 gennaio

2017, l’imputato ha postulato il proscioglimento parziale dall’accusa di

infrazione aggravata alla LStup, dispositivo n. 1.1., precisando che per i

fatti di cui ai dispositivi n. 1.1.2 e 1.1.3 i quantitativi oggetto di reato

devono essere ridotti, che l’accusa di cui al dispositivo n. 1.1.1. è ammessa e

che invece quella al dispositivo n. 1.1.4 è integralmente contestata.

La falsità in

certificati e l’infrazione alla LStr non sono contestate.

Di

conseguenza la pena, dispositivo n. 2, deve essere massicciamente ridotta, così

come la revoca della sospensione condizionale alla pena detentiva di 2 anni

inflitta con sentenza del 15 gennaio 2013 deve essere annullata, dispositivo n.

3.

Sulla

scorta di queste richieste, anche la ripartizione delle tasse e delle spese

deve venire modificata, almeno parzialmente, così come l’esito dell’appello

deve avere un’influenza sull’obbligo di assunzione da parte del prevenuto dei

costi della difesa d’ufficio, dispositivo n. 8.2.

L’insorgente non ha presentato istanze probatorie.

D. Il 7 aprile 2017 è

stato esperito il pubblico dibattimento d’appello, in occasione del quale:

- il PP, ha

postulato l’integrale conferma della sentenza di primo grado, sia per quanto

concerne i reati, che per la commisurazione della pena, rispettivamente per la

revoca della sospensione condizionale alla condanna precedente;

- il difensore

dell’imputato ha chiesto l’accoglimento dell’appello e quindi il

proscioglimento dall’accusa di aver alienato 50 g di cocaina a __________, la

riduzione a 15 g del quantitativo di cocaina alienato a __________ e la

riduzione a 100 g della cocaina importata in correità con __________. Di

conseguenza, è stata postulata una massiccia riduzione della pena inflitta ed

il riconoscimento della sospensione condizionale della stessa, oltre alla non

revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva

precedente. In via subordinata, ha chiesto che quest’ultima rimanga sospesa

anche in caso di condanna piena e che la pena da infliggere sia pure essa

sospesa, sostenendo che l’imputato ha questa volta recepito la lezione, per cui

può essere concessa un’ultima possibilità.

Ritenuto in

fatto e in diritto

L’accusato

1. AP 1,

In patria, il prevenuto ha

frequentato le scuole dell’obbligo e quelle superiori, per poi iscriversi, per

un anno, alla facoltà di informatica dell’Università di Santo Domingo. Ha poi

interrotto gli studi perché ha sposato, sempre nell’isola caraibica, __________,

una cittadina svizzera che lo ha fatto venire nel nostro Paese nel 2011.

Prima del matrimonio, da una

precedente compagna, ha avuto un figlio che ora ha 6 anni e vive a Santo

Domingo con il nonno paterno, non avendo la madre mai avuto contatti con lui.

Al processo d’appello, il prevenuto ha dichiarato che il bambino dovrebbe

venire ad abitare a Varese, con la nonna paterna e, in futuro, con lui; della

pratica di ricongiungimento famigliare si sarebbe occupato il fratellastro.

In Svizzera AP 1 ha vissuto

dapprima a __________, per circa due anni, sino a quando, il 22 giugno 2012, è

stato incarcerato per traffico di stupefacenti per quasi sette mesi (207

giorni, AI 30), periodo durante il quale si è separato dalla moglie (dalla

quale non è tuttavia ancora divorziato). Dopo la sua liberazione, ha lavorato come

lavapiatti al __________ di __________, fino a che non gli è stato comunicato

che avrebbe dovuto lasciare la Svizzera perché non gli erano stati rinnovati i

permessi.

In effetti, nei suoi confronti,

è stato deciso un divieto d’entrata, notificato il 2 aprile 2015 e valido sino

al 30 marzo 2020.

Nel febbraio 2015 si è così

recato dapprima a Varese, per poi spostarsi, a inizio marzo 2015, in Olanda per

4 o 5 mesi, ed in seguito in Belgio per un mese, per tornare infine in Italia

ove è ufficialmente rimasto sino al suo nuovo fermo (MP 6 maggio 2016, AI 29,

pag. 3).

Dopo l’espulsione, da agosto

2015, il prevenuto è venuto in Ticino a più riprese, a suo dire per trovare

amici e per trascorrere del tempo in locali notturni del Cantone (MP 6 maggio

2016, AI 29, pag. 3).

Dall’estratto

del casellario giudiziale svizzero (AI 30) risulta che, con sentenza 15 gennaio

2013 della Corte delle assise criminali di Mendrisio, AP 1 è stato condannato

ad una pena di 2 anni di detenzione, sospesa per un periodo di prova di 5 anni,

per reati contro la LStup e la LCS commessi tra il settembre 2011 e il giugno

2012. Nel corso di quell’inchiesta, egli è stato posto in detenzione preventiva

per 207 giorni.

L’infrazione

aggravata alla LStup, reato principale oggetto della condanna, è stata

commessa, in Ticino, in correità con __________, ed è consistita nella vendita

di 276 g di cocaina a consumatori locali, nell’esportazione da Lugano a Parigi

di 130 g di cocaina e nella detenzione di altri 50 g di cocaina (inc.

72.2012.135).

In

data 27 dicembre 2016 il direttore delle Strutture carcerarie cantonali ha

sanzionato l'appellante per un'assenza ingiustificata dal lavoro (doc. CARP

III). Dalla decisione emerge che in precedenza, il 3 novembre 2016, egli era

già stato punito con 2 giorni d'isolamento in cella di rigore per atti di

violenza verbale contro il personale.

Inchiesta

Considerandi

2.

A seguito degli

arresti di __________, il 14 maggio 2015, e __________, il giorno seguente, è

stata avviata un’inchiesta che ha permesso di risalire all’organizzatore di un

traffico di cocaina dall’Olanda a Lugano per almeno 1170 g, avvenuto tra il

2014.

ed il 2015, identificato dagli inquirenti nella persona di AP 1.

In

data 2 settembre 2015 il Ministero Pubblico ha emanato così un mandato di

cattura internazionale, pubblicato a Ripol l’8 settembre 2015 (rapporto di

arresto provvisorio, AI 26, pag. 2) a carico dell’appellante. Qualche mese

dopo, il 5 maggio 2016, quest’ultimo è stato fermato per un normale controllo a

Paradiso dagli agenti della Polizia della Città di Lugano, mentre, in compagnia

di __________, stava uscendo dalla palazzina situata in via __________, ove era

situato l’appartamento della donna.

Ai

poliziotti, l’appellante si è legittimato per mezzo di un permesso per

stranieri ed una licenza di circolazione belgi recanti la sua foto ma

rilasciati a nome di __________

Interrogato

in merito il giorno stesso, il prevenuto ha ammesso che si trattava di

documenti contraffatti, acquistati in Belgio per Euro 3'700.-.

Nel

corso della perquisizione dell’abitazione di __________ è poi stata rinvenuta,

oltre al cellulare e alle borse dell’imputato, una copia di un passaporto

dominicano rilasciato a nome di AP 1 e un documento municipale di Madrid, pure

a suo nome (allegati a PG AP 1 del 5 maggio 2016, AI 26). Questi ha dichiarato

che l’originale del documento, autentico, era rimasto a Varese.

3.

Fondandosi sulle

risultanze dell’inchiesta, gli inquirenti sono giunti al convincimento che,

oltre al suo coinvolgimento nel traffico di almeno 1170 g di cocaina,

riconosciuto limitatamente a 100 g, accertato in base alle dichiarazioni dei

correi, AP 1 già nel 2011 aveva effettuato dei preparativi per l’importazione

dalla Spagna di 200 g di cocaina. Connessa a questa operazione, mai

concretizzata, il prevenuto si era procurato 1 kg (110 g per l’appellante) di

sostanza da taglio, data in custodia a __________ che ha indotto a concludere

che la cocaina avrebbe dovuto essere di purezza elevata, ritenuto che egli

avrebbe potuto disporre di 1.2 kg di cocaina da vendere.

Oltre

a questi fatti, una delle persone interrogate, __________, ha chiamato in causa

l’imputato, asserendo che egli gli avrebbe venduto, nel periodo tra l’aprile

del 2012 e il giugno 2012, 75 g di cocaina, quantitativo che questi ha

contestato, ammettendone solo una parte minima.

Infine,

un altro inquisito, __________, ha dichiarato che anche nel periodo da

giugno-luglio 2015 il prevenuto ha trafficato droga, avendogli procurato 50 g

di cocaina.

L’istruttoria

è sfociata infine nell’atto d’accusa 126/2016 del 26 luglio 2016, ripreso in

entrata, interamente confermato con la sentenza del 26 ottobre 2016 della Corte

delle assise criminali, impugnata dal condannato e all’origine della presente

procedura d’appello.

Appello

contro la condanna per infrazione aggravata alla LStup

4.

Sostanzialmente,

l'imputato, con la sua impugnativa, chiede che i quantitativi di cui ai

Dispositivo

dispositivi n. 1.1.2. e 1.1.3. vengano fortemente ridimensionati in base alle

sue dichiarazioni, e che la condanna per l'infrazione alla LStup di cui al

dispositivo n. 1.1.4. sia annullata ed egli prosciolto. Non contestata è per

contro la condanna per i fatti di cui al dispositivo n. 1.1.1., relativi ai preparativi

per l'importazione dalla Spagna di 200 g di cocaina effettuati nel 2011, per la

quale chiede comunque che, nella commisurazione della pena, si tenga conto

della desistenza (art. 23 CP).

5. Sostanzialmente

tutte le accuse confermate in prima sede si fondano su chiamate di correo da

parte di altre persone direttamente implicate nei traffici di stupefacenti con

ruoli che vanno da quello di semplice acquirente diretto, a quello di corriere,

a quello di co-organizzatore.

Nel

rispetto del principio della libera valutazione

delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) il giudice valuta tali dichiarazioni,

appunto, liberamente, ossia secondo il proprio convincimento, e decide

se attribuire loro forza probatoria. Nell'ambito della valutazione

spetta al giudice esaminare se la chiamata di correo, nella sua qualità di

semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se essa è

"vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti,

suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla

chiamata di correo (STF 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a).

Alienazione a __________

di 75 g di cocaina

6. La Corte di prime

cure ha condannato AP 1 per aver alienato a __________ 75 g di cocaina nel

periodo aprile-giugno 2012, a Lugano, Agno e Locarno, nonostante il prevenuto

abbia riconosciuto d'avergli venduto 5 g, al massimo 10 g con la seguente

motivazione: "(...) la Corte non avendo ragioni di dubitare delle

affermazioni di __________ che, con le stesse, si è pure sottoposto ad un

procedimento penale a suo carico.

Il tutto, fermo restando che, comunque, siffatta imputazione,

non ha avuto grandi effetti in termini di commisurazione della pena."

(sentenza impugnata, consid. 3.2., pag. 10).

Con il suo appello, il prevenuto, ammettendo parzialmente

l'addebito come fatto sin dall'inizio, postula una riduzione del quantitativo

da 75 g a 15 g, così come da lui ammesso.

7. __________ è stato

sentito a varie riprese dagli inquirenti e, con sentenza del 9 giugno 2016

(doc. TPC 16), è stato condannato, in procedura abbreviata, per i reati di

infrazione parzialmente aggravata e contravvenzione alla LStup ad una pena di

30 mesi di detenzione, di cui 24 sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni e 6 mesi da espiare. Come emerge dal dispositivo n. 1.1. della

decisione, una parte della cocaina da lui venduta è stata acquistata da AP 1.

In

tutti i suoi verbali __________ ha sempre sostenuto che, nel periodo dal 6

aprile 2012 al 19 giugno 2012 ha acquistato dal prevenuto, da lui conosciuto

anche comeAP 2, 75 g di cocaina, dei quali la metà sono poi stati rivenduti,

mentre 37.5 g sono stati da lui consumati direttamente (MP __________ del 23

marzo 2016, doc. TPC 16, pag. 2; PG __________ del 17 febbraio 2016, doc. TPC

16, pag. 4 seg.; MP __________ del 29 aprile 2016, AI 28, pag. 7 e 9).

Il

17 febbraio 2016 __________ è stato preciso nel descrivere i suoi rapporti con

l'imputato:

"In un bar di Locarno, qualcuno di cui ora non

ricordo, mi ha presentato AP 1 ed ho allacciato con lui i contatti vista la sua

disponibilità di cocaina. Con lui ho avuto contatti per un paio di mesi ed ho

acquistato varie volte della cocaina, almeno 20/30 grammi al mese. Ricordo che

una volta ne ho acquistata in una sola settimana 10/15 grammi in più in quanto

mi era stata richiesta da una persona che neppure conoscevo ma che era in giro

a cercare cocaina.

Da questo AP

1 ho acquistato complessivamente minimo 75 grammi di cocaina di cui metà

rivenduta al dettaglio. E' possibile che ho venduto anche qualche grammo in più

ma non ricordo esattamente.

Ho già preso

atto che AP 1 e visti i periodi dei tabulati, riconfermo che i contatti con lui

sono avvenuti da aprile a giugno 2012.

ADR che AP 1

non era sempre in condizioni di portare la cocaina a Locarno e dovevo

raggiungerlo io nei pressi di Agno. Lui abitava in un appartamento con un

ragazzo e una ragazza. Non mi andava più di spostarmi per acquistare la cocaina

e così ho cessato i rapporti con AP 1." (PG __________ del 17 febbraio

2016, doc. TPC 16, pag. 4 seg.).

8. Il prevenuto, dal

canto suo, ha sempre contestato il quantitativo, sostenendo inizialmente di

avergli dato al massimo 5 g (MP imputato 6 maggio 2016, AI 29, pag. 8; MP di

confronto del 13 maggio 2016, AI 36, pag. 3), poi ha parlato di “5 o al

massimo 10 g” (MP imputato del 4 luglio 2016, AI 65, pag. 7). In prima

sede, egli ha di nuovo ritoccato le sue ammissioni arrivando a sostenere di

essere sicuro che non si è trattato di più di 15 g (VI in verb. dib. di primo

grado, pag. 2).

9. Le considerazioni

dei primi giudici, seppur sintetiche, sono corrette.

Da un lato vi è il correo __________

che ha fornito delle dichiarazioni lineari, precise e dettagliate, sia in

merito ai quantitativi che alle circostanze di tempo e di luogo, sia ai motivi

che l’hanno infine indotto a cambiare rifornitore.

Inoltre

non va dimenticato che egli è stato condannato con sentenza 9 giugno 2016 (inc.

72.2016.89) cresciuta in giudicato per aver, tra le altre cose, trafficato 75 g

di cocaina acquistati dall’appellante. Con le sue dichiarazioni, quindi, egli

ha accusato in primo luogo sé stesso: in questo senso, non si vede perché egli

debba ammettere di avere acquistato un quantitativo superiore a quello

effettivamente comprato (doc. TPC 16).

Infine,

vi sono i tabulati telefonici che confermano i contatti (ben 47) tra i due

durante tutto il periodo contemplato dall’accusa (PG __________ del 17 febbraio

2016, doc. TPC 16, pag. 4). Queste telefonate non si giustificano che con la

vendita di stupefacenti, e ciò proprio sulla scorta, oltre che delle risultanze

d’istruttoria, delle dichiarazioni dello stesso imputato che, al processo

d’appello, ha detto che i loro rapporti erano limitati alla vendita di droga: “Avevamo

un rapporto consumatore spacciatore. Ma è capitato che facessimo anche delle

conversazioni che nulla avevano che fare con la droga. Ad esempio una volta gli

ho chiesto se poteva aiutarmi a trovare un lavoro.” (verb. dib. d’appello,

pag. 3).

Dall’altro lato, invece,

abbiamo il prevenuto che si è limitato a contestare il quantitativo, senza fornire

elementi o delucidazioni che potessero dar peso alle sue obiezioni e che ha -

fatto che intacca la sua affidabilità - aumentato di tanto in tanto i grammi

venduti (5-10-15), senza neppure spiegare il perché delle nuove concessioni.

In

base a queste emergenze di causa, la chiamata in causa da parte di __________ è

credibile e circostanziata. Pertanto, su questo punto, l’appello è respinto e

la sentenza di primo grado confermata.

Importazione

e parziale alienazione di 1090 g di cocaina

10. Il dispositivo n.

1.1.3. dichiara il prevenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla

LStup per aver importato dall’Olanda a Lugano, e poi in parte alienato, 1090 g

di cocaina nel periodo marzo/aprile 2014-15 maggio 2015, in correità con __________,

__________ e una non meglio identificata “__________”. Di questo traffico sono

stati sequestrati 90.12 g presso l’abitazione di __________, risultati avere

una purezza tra il 42 e il 42.6%.

11. L’appellante ha

avantutto eccepito l’inutilizzabilità dei verbali di interrogatorio di __________

e di __________, poiché resi in separato procedimento e, per quanto concerne la

donna, perché non è stato con lei possibile esercitare il contraddittorio.

Inoltre,

la chiamata di correo da parte di __________ non sarebbe univoca, né costante e

neppure disinteressata, considerato che egli ha potuto beneficiare di uno

sconto di pena per aver ricoperto un ruolo di secondo piano rispetto a AP 1,

confidando nel contempo nel fatto che quest’ultimo non sarebbe mai stato

fermato. Le dichiarazioni di __________, poi, non sarebbero nemmeno vestite,

ritenuto che i contatti telefonici tra loro erano giustificati dal rapporto di

amicizia e che non è stato identificato nessun acquirente.

Pure

le deposizioni di __________ sono incostanti e poco lineari.

In

definitiva, come già fatto in prima sede, il qui procedente postula una sua

condanna limitata all’importazione di 100 g di cocaina.

12. La Corte delle assise

criminali, dopo aver stabilito che le argomentazioni difensive in merito all’utilizzabilità

dei verbali dei due correi sono speciose e quindi inconsistenti, ha concluso

come non vi sia alcun motivo per non credere a __________, che con le sue

affermazioni si è anche auto-accusato, così come che la chiamata di correo da

parte di __________ __________, che pure si è auto-accusata, è senza ombra di

dubbio vestita.

Utilizzabilità

dei verbali

13. Giusta l’art. 147 cpv.

1 CPP le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da

parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli

interrogati.

La

parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia

ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o

altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi

cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse

comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del

diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande

(cpv. 3).

Le

prove raccolte in violazione di questi diritti non possono essere utilizzate a

carico della parte che non era presente (cpv. 4).

La

garanzia dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU conferisce all'imputato, tra l'altro, il

diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, concretizzando

quindi gli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. Una dichiarazione testimoniale a

carico dell'imputato è di principio utilizzabile soltanto quand'egli durante il

procedimento penale abbia avuto almeno un'adeguata e sufficiente possibilità di

metterla in dubbio e di porre domande complementari. L'imputato deve essere

nella condizione di esaminare la credibilità di una deposizione e di metterne

in discussione il valore probatorio in contraddittorio. Ciò può avvenire nel

momento in cui il testimone a carico rilascia le sue dichiarazioni oppure in

una fase successiva del procedimento. La partecipazione dell'imputato può in

particolare essere determinante per valutare la credibilità delle deposizioni

del testimone quando questi si esprime su fatti ai quali hanno partecipato

entrambi (STF 6B_510/2013 del 3 marzo 2014 consid. 1.3.2 e rinvii).

Secondo

la giurisprudenza, la mancata possibilità d'interrogare un testimone a carico

non viola la citata garanzia quando questi rifiuta legittimamente di deporre,

quando rimane irreperibile nonostante l'avvio di adeguate ricerche, quando è

incapace di testimoniare durevolmente o per un lungo periodo, oppure in caso di

decesso. L'utilizzabilità di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che

l'imputato abbia potuto prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente,

che le deposizioni siano state valutate accuratamente e che non siano l'unico

fondamento del giudizio di colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per

la quale l'imputato non ha potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti

non sia imputabile alla responsabilità dell'autorità (DTF 131 I 476 consid.

2.2 e 2.3.4 e rinvii).

14. Secondo la prassi del

Tribunale federale (DTF 140 IV 172 consid. 1.2.3., 1.4. e 141 IV 220 consid.

4.5), l’imputato non è parte in un procedimento separato contro un correo. Egli

non ha pertanto neppure un diritto a partecipare all’assunzione delle prove in

quella procedura e neppure ad essere presente agli interrogatori degli altri

imputati, così come neppure ha diritto di visione degli atti (art. 101 cpv. 3

CPP).

Questa

differenziazione tra i diritti di colui che si vede inquisito nello stesso

procedimento con i correi e colui che invece viene perquisito in procedura

disgiunta, è stata prevista implicitamente dal legislatore ed è stata

confermata dall’alta corte federale (DTF 140 IV 172 consid. 1.2.3.). Con la

disgiunzione il correo perde anche la possibilità di far valere il divieto di

utilizzazione delle prove assunte nell’ambito degli altri procedimenti, di cui

all’art. 147 cpv. 4 CPP, poiché non può far valere alcuna violazione dei suoi

diritti (STF 1B_124/2016 del 12 agosto 2016 consid. 4.6;1B_86/2015 del 21 luglio

2015 consid. 1.3.2).

Ciò posto, per

potersi fondare su dichiarazioni di un imputato in un altro procedimento,

bisogna tenere conto del diritto al confronto. L’accusato deve quindi aver

avuto la possibilità almeno una volta di mettere in dubbio le dichiarazioni

formulate a suo carico e di porre delle domande all’imputato nel procedimento

separato che risulta essere suo correo o complice (DTF 140 IV 172 consid. 1.3.).

15. Il diritto al

confronto non è assoluto. Eccezioni sono possibili. Ad esempio quando un testimone

(analogamente un correo) si rifiuta di testimoniare, non può essere

rintracciato, oppure è morto (SDTF 131 I 476 consid. 2.2. e rinvii).

L'utilizzabilità

di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che l'imputato abbia potuto

prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente, che le deposizioni siano

state valutate accuratamente e che non siano l'unico fondamento del giudizio di

colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per la quale l'imputato non ha

potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti non sia imputabile alla

responsabilità dell'autorità (DTF 131 I 476 consid.

2.2 e 2.3.4 e rinvii).

Nella

fattispecie, tutte queste condizioni risultano essere adempite.

16. A parte questo, è

possibile richiamarsi ad una violazione del diritto al contraddittorio, e

quindi del diritto di essere sentiti, solo quanto l’imputato ha tempestivamente

e nelle dovute forme avanzato una corrispondente istanza probatoria (DTF 125 I 127 consid.

6c/bb; 121 I 306 consid. 1b; 118 Ia 462 consid. 5b;

STF 6B_510/2013 del 3 marzo 2014 consid. 1.3.2;

6B_373/2010 del 13 luglio 2010 consid. 3.3 e 6B_521/2008 del 26 novembre 2008

consid. 5.3.1). L’imputato può formulare una simile richiesta anche in sede di

appello, nonostante non l’abbia mai avanzata in precedenza (STF 6B_510/2013 del 3 marzo 2014 consid. 1.3.2).

Nel

caso che ci occupa, sia al momento della chiusura dell’istruzione (con scritto

18 luglio 2016, AI 69), sia in occasione del processo di fronte alla Corte

delle assise criminali (scritto 15 settembre 2016, doc. TPC 10), sia in appello

(lettera del 14 febbraio 2017, doc. CARP VII), AP 1 ha sempre esplicitamente

dichiarato di non avere istanze probatorie. Eccepire ora la violazione del

diritto di essere sentito, avendo sempre espressamente rinunciato a richiedere

l’assunzione di ulteriori prove, quindi anche l’interrogatorio di __________ e __________,

oltre ad essere contrario al principio della buona fede processuale, non lascia

spazi all’accoglimento dell’eccezione.

I

verbali possono pertanto essere utilizzati.

17. A proposito di __________,

va poi rilevato che egli è stato messo a confronto con l’imputato anche

nell’ambito della presente procedura, e meglio in data 23 maggio 2016 (AI 59

doc. 5). Certo, in tale occasione egli ha sostenuto di non ricordare più nulla,

nemmeno dei 100 g che l’imputato ha ammesso.

Dal verbale non

risulta tuttavia alcuna domanda da parte del prevenuto, nonostante gliene sia

stata data facoltà. Egli, pur cosciente delle accuse mossegli dal correo con le

dichiarazioni precedenti, non ritrattate ma solo non confermate con quel “io

non ricordo niente di questa storia”, ha deciso coscientemente di non

approfondire i motivi della chiamata di correo e quindi di rinunciare, de

facto, al controinterrogatorio (DTF 140 IV 172 consid. 1.5.). E’ una libera

scelta, non imposta, da quanto emerge dal verbale, da motivi oggettivi: in

effetti non è raro che chi si trincera dietro ai “non ricordo”, poi risponda a

domande precise o fornisca spiegazioni in merito a sue deposizioni, se

confrontato direttamente con esse.

A

ciò va aggiunto che, per quanto concerne __________, essendo stata condannata

ad una pena di 24 mesi di detenzione, sospesa per un periodo di prova di 3 anni

(AI 38) con sentenza del 17 novembre 2015, per cui è stata subito rilasciata,

ed essendo lei residente, almeno sino a quel momento, in Olanda, la sua

audizione è divenuta difficoltosa se non impraticabile già prima dell’arresto

dell’appellante del 5 maggio 2016.

Pertanto,

l’eccezione sollevata dalla difesa non può trovare accoglimento.

Valutazione

delle prove

18. __________, arrestata

il 14 maggio 2015 al valico di Gandria assieme a __________, è risultata essere

un corriere della droga che quel giorno trasportava, celati all’interno del suo

stomaco 12 ovuli di cocaina, di pertinenza proprio della “compagna di viaggio” __________

e destinati ad essere venduti in Italia. L’indagine avviata nelle ore subito dopo

il fermo ha consentito di arrivare all’arresto di __________. L’immediata

perquisizione dell’appartamento di quest’ultimo a Pregassona ha condotto al

sequestro di ulteriori 9 ovuli di cocaina del peso complessivo di 90.12 g.

Sentita

il 18 maggio 2015 (MP __________ del 18 maggio 2015, AI 38, doc. 15) dal

magistrato inquirente, dopo aver inizialmente cercato di negare, __________ ha

ammesso che, trovandosi in difficoltà economiche, aveva accolto la proposta di

una certa __________ (detta anche __________), che le aveva suggerito di

imparare ad ingoiare ovuli contenenti droga, insegnandole come fare. Una volta

appresa la tecnica, un conoscente di __________ le ha dato l’incarico di

portare 300 g di cocaina a Lugano (__________del 18 maggio 2015, AI 38, doc. 15,

pag. 4). Per fare ciò avrebbe dovuto andare dall’Olanda a Milano in bus e poi

recarsi a casa di __________, persona della quale aveva ricevuto gli estremi

telefonici, a Lugano. Questo primo viaggio è avvenuto il 10 dicembre 2014. Da __________

ella è rimasta per circa 8 giorni, in attesa di ricevere il compenso di Euro

1'500.- (pag. 4).

In

seguito, sempre secondo le sue dichiarazioni, ha fatto un secondo viaggio a

Zurigo, per la sua amica __________, portando 30 ovuli a un cittadino di

Curaçao.

Il

terzo viaggio in Svizzera è stato fatto ancora per portare della cocaina a __________

ed è avvenuto il 22/23 aprile 2015: lei aveva chiesto all’uomo se aveva bisogno

di stupefacenti perché avrebbe potuto procurargliene, per il tramite di una

conoscente, __________, 280 g. Dopo aver evacuato e consegnato i 28 ovuli a __________,

la donna è rimasta da lui sino al 1. maggio, giorno in cui si è recata a

Zurigo, per poi rientrare ancora da lui il 3/4 maggio, per attendere di

ricevere gli Euro 1'500.- del compenso e gli Euro 300.- per il viaggio sino a

casa.

Nel

frattempo l’aveva anche chiamata tale __________ (amica di Zurigo) per

chiederle di aiutarla a portare della droga in Italia. I 12 ovuli che le sono

stati trovati in occasione del suo arresto sono proprio quelli destinati

all’Italia ed erano quelli che aveva portato a marzo a Zurigo e le erano poi

stati restituiti perché di qualità non buona (pag. 5). Di questi, ha tenuto a

precisare la teste, __________ non sapeva nulla (pag. 6).

Il

3 luglio 2015 (AI 38, doc. 17) ha confermato i dettagli del primo trasporto di

300 g. Quale novità, parla di un secondo viaggio a Lugano, avvenuto tra il 10-12

gennaio 2015, in occasione del quale ha portato a __________ (chiamato anche __________)

240 g di cocaina, facendo lo stesso tragitto del primo (in bus fino a Milano e

poi da li a Lugano) e guadagnando Euro 1'300.- (MP __________ del 3 luglio

2015, AI 38, doc. 17, pag. 4). Sul terzo trasporto a Lugano, quello del 22-23

aprile 2015 di 280 g, ha confermato di aver scelto il tragitto dall’Olanda a

Zurigo, in bus, per poi prendere il treno fino a Lugano. Ha pure precisato

d’aver atteso due settimane d’essere pagata ma che __________, non essendo

riuscito a vendere la droga, non aveva potuto darle né la mercede promessa, né

il denaro per tornare a casa (pag. 5). La teste ha pure confermato quanto detto

in precedenza circa la consegna della cocaina a Zurigo avvenuta nel marzo 2015.

Al termine del verbale l’interrogante ha sottoposto una serie di fotografie

alla teste chiedendole se riconosceva qualcuno e lei si è limitata a dire che

riconosceva quello della n. 5, cioè il qui imputato, perché la sua foto le era già

stata mostrata nei verbali precedenti (MP __________ del 23 giugno 2015, AI 38,

doc. 16), ma sostenendo di non sapere chi fosse.

Nel

suo interrogatorio del 21 luglio 2015 di fronte al PP, __________ ha dichiarato

di aver conosciuto __________ tramite __________) e __________ (__________). In

seguito ha precisato che a dicembre e gennaio __________ era andato a prenderla

a Milano con una macchina nera; nella seconda occasione era pure accompagnato

da una ragazza (MP __________ del 21 luglio 2015, AI 1, pag. 2). Chiamata

nuovamente ad esprimersi sulla persona della foto già sottopostale negli

interrogatori precedenti, che questa volta le si è detto essere AP 1, la donna

ha inizialmente detto di averlo solo visto nei negozi dove si vendono le

tessere telefoniche per l’estero e che una volta __________ aveva parlato al

telefono con lui (pag. 2). In seguito ha poi precisato che __________, a

dicembre, dopo averla condotta da Milano a Lugano, non appena arrivato nel suo

appartamento, ha chiamato AP 1 dicendogli che la “doña” era

arrivata, aggiungendo: “avevo capito che lui c’entrava con la droga dalle

conversazioni che io riuscivo a sentire che __________ faceva a casa. Quando in

aprile l’ho visto in questo negozio avevo collegato la persona alla voce”

(pag. 3). A fatica, la teste ha poi ammesso che conosceva AP 1 con il nome di AP

2, che lo aveva sentito al telefono, direttamente, a dicembre e che aveva il

suo numero in rubrica (pag. 3), specificando: “ADR che il numero di AP 2 in

realtà mi era stato già dato da __________ e __________ quando ero in Olanda.

Mi avevano detto di chiamare __________ o AP 2 appena arrivavo. La prima volta

a dicembre io ho chiamato sia __________ che AP 2, soprattutto AP 2 perché io

ero arrivata alle 07:00 del mattino e ho dovuto aspettare l’arrivo di __________

tre o due ore. AP 2 so che nel frattempo aveva chiamato __________ dicendogli

che io stavo aspettando.” (pag. 3).

__________

ha in seguito spiegato che __________, in viaggio da Milano, ha chiamato AP 2

dicendogli che l’aveva presa e che l’ha richiamato più tardi per annunciare

l’arrivo a casa a Lugano. Ella ha dovuto ammettere che in realtà aveva

conosciuto AP 2 già a dicembre, di persona, nell’appartamento di __________,

che questi frequentava, e che era stato proprio lui a pagarle il compenso in

franchi per il trasporto, che poi lei aveva chiesto a __________ di cambiare in

Euro (pag. 3).

Anche

per il secondo viaggio il coinvolgimento di AP 1 ha dovuto essere ammesso dalla

teste, che ha illustrato come lei teneva sempre i contatti con lui per sapere

quando sarebbe partita, rispettivamente arrivata (pag. 4). Anche in questa

occasione __________, all’arrivo della donna, ha avvisato AP 2 e anche in

questa occasione è stato AP 2 a pagarla. La correa ha tenuto anche a

puntualizzare, una volta di più, che __________ e il prevenuto non avevano

nulla a che fare con i 300 g portati a Zurigo per __________.

Del

terzo viaggio “che ho fatto per conto di __________ e AP 2” ha poi

spiegato che __________ l’aveva contattata per sapere se era disposta a portare

a loro 280 g di cocaina, cosa che ha poi fatto, e che aveva dovuto fermarsi a

lungo perché “non erano riusciti a vendere la cocaina” (pag. 5).

Nel

suo verbale di confronto con __________ del 21 luglio 2015, oltre a ripetere

quanto appena riportato, ha dichiarato:

·

d’aver sentito, in un’occasione, AP 1 /AP 2 dire a __________ che

doveva portare 5 o 6 ovuli a una persona (MP confronto __________ del 21 luglio

2015, AI 1, pag. 3);

·

che tra il primo e il secondo viaggio aveva mantenuto i contatti

con AP 1 tramite WhatsApp e Pin, mentre con __________ tramite normali

telefonate (pag. 4);

·

che durante il primo soggiorno aveva sentito che i fornitori __________

e __________ avevano chiamato sia __________ che l’imputato, mentre che nel

secondo trasporto solo __________ li aveva sentiti, perché __________ non

c’entrava nulla (pag. 4);

·

che prima del terzo viaggio aveva ancora sentito sia __________

che AP 1 che le chiedevano quando sarebbe arrivata con della cocaina (pag. 5);

·

che quando è arrivata la terza volta il prevenuto non c’era

perché era in Olanda, ma che evidentemente lui sapeva del suo arrivo perché era

in contatto con lei (pag. 5);

·

che conferma d’aver trasportato 820 g di cocaina destinati a __________

e AP 1, e 300 g destinati a __________ (pag. 6).

Come

si vede, tutte le deposizioni di __________ sono dettagliate e precise, oltre

che perfettamente lineari. Ella non ha in alcun modo calcato la mano né con __________,

né con l’appellante ed ha sempre tenuto a precisare che del trasporto a Zurigo,

loro non sapevano nulla, come non sapevano nulla dei 12 ovuli. Per di più, il

nome di AP 1 e le dichiarazioni circa il suo coinvolgimento nel traffico di

stupefacenti, è stato fatto solo in un secondo tempo, quando la teste ha capito

che non poteva più negare. In precedenza, per contro, ella ha evitato ogni

riferimento alla sua persona, cercando così di coprirlo e di evitargli un

procedimento penale.

Inoltre,

__________ non ha tratto alcun giovamento procedurale nel fare il nome anche

del prevenuto, poiché ella aveva già collaborato ammettendo tutti i fatti,

parlando di trasporti come quello a Zurigo che sarebbero altrimenti

verosimilmente rimasti ignoti agli inquirenti e facendo i nomi di tutte le

altre persone implicate. La chiamata in causa di AP 1 da parte della teste è da

ritenersi dunque disinteressata e non può certamente apparire come una

ritorsione nei suoi confronti, perché se così fosse stato, sarebbe avvenuta sin

dalle prime battute.

19. __________, arrestato

il 15 maggio 2015, ha inizialmente negato ogni suo coinvolgimento nel traffico,

asserendo che la cocaina ritrovata nel suo appartamento era di __________, che

gli aveva chiesto se poteva tenergliela nascosta (MP __________ del 15 maggio e

del 16 maggio 2015, AI 38, doc. 1 e 2). Solo il 3 giugno 2015, dopo che gli

sono state prospettate le dichiarazioni della donna, ha iniziato ad ammettere

qualcosa, ma inventando una versione per la quale in due occasioni egli ha

ospitato due corrieri in cambio di 20 g, rispettivamente 10 g di cocaina (MP __________

del 3 giugno 2015, AI 38, doc. 3, pag. 4 seg.).

Il

19 giugno 2015 il correo ha, per la prima volta, raccontato che nel mese di

ottobre o novembre 2014 aveva conosciuto in discoteca un dominicano che viveva

a Milano - del quale non ha voluto fare il nome “perché ho paura” - che

gli ha chiesto se era interessato ad ospitare delle persone che gli avrebbero

portato della cocaina che poi lui avrebbe dovuto consegnare a terzi, ottenendo

come contropartita circa 30 g di cocaina per volta (MP __________ del 19 giugno

2015, AI 38, doc. 4, pag. 2). E’ stato così che __________ è arrivata una prima

volta con 300 g di cocaina: il domenicano gli aveva detto che sarebbe giunta,

che doveva alloggiarla, aspettare che andasse in bagno ad evacuare e tenere poi

la droga. __________ non ha saputo dire a chi ha poi consegnato lo

stupefacente.

In

tutto, i viaggi della donna sono stati tre: le prime due volte ha portato 300 g

(dei quali lui ha trattenuto 30 g in ogni occasione) e la terza 280 g di

cocaina (di cui ne ha trattenuto per sé 20 g).

La

droga è stata consegnata a persone, sempre diverse, indicategli dal domenicano,

che la ritiravano a volte sotto casa sua, a volte in stazione (pag. 2 seg.).

L’8

luglio 2015, __________ ha dichiarato di sapere chi commissionava i viaggi e

chi gli dava poi le istruzioni per la consegna agli acquirenti della droga, ma

di non voler fare il suo nome per paura (PG __________ dell’8 luglio 2015, AI

38, doc. 5, pag. 3). In seguito, l’interrogante gli ha sottoposto degli estratti

di SMS trovati sul suo BlackBerry, inviatigli da un numero sempre intestato a __________,

ma in uso a AP 1, con le istruzioni per la consegna della droga. Di fronte a

queste prove, __________ ha tentato ancora di evitare di fare nomi, ma poi ha

dovuto ammettere di conoscerlo. Egli, tuttavia, ha sostenuto che quella tra lui

e il qui appellante era una normale amicizia e che lui lavorava per

quest’ultimo nel senso che gli dava dei passaggi quando ne aveva bisogno. La

sua reticenza ha subito in questo verbale solo uno scossone, quando messo di

fronte ad alcuni SMS dal contenuto inequivocabile (ad es. “Ma sei tu che

devi venire da parte del mio amico domenicano? Sono __________!”, all. F al

verbale), ha dovuto riconoscere che in qualche occasione ha fatto delle

consegne per il suo amico (pag. 6).

Il

20 luglio 2015, __________ è stato confrontato con i risultati delle analisi

dei tabulati retroattivi, che hanno evidenziato come egli nei sei mesi

precedenti sia stato costantemente in contatto con utenze olandesi che lui

stesso aveva indicato appartenere a persone legate al traffico di cocaina, e,

nel contempo, sia anche sempre rimasto in contatto con AP 1. Ciononostante, ha

ribadito che questi era solo un suo amico e che gli faceva da chauffeur

portandolo al lavoro a Cademario perché era rimasto senza patente. Nonostante

le puntuali contestazioni, l’interrogato ha evitato di collegare il qui

prevenuto a questioni di stupefacenti, rifiutandosi in alcuni casi di

rispondere e in altri trincerandosi dietro ai “non ricordo”, per

raccontare unicamente dei passaggi che gli dava in auto.

Il

giorno seguente, __________ è stato messo dapprima a confronto con __________ e

- dopo averla sentita raccontare __________ e __________) le avevano dato i

suoi contatti ma anche quelli di AP 2/AP 1, che lei aveva avvisato entrambi del

suo arrivo a Lugano, che nel viaggio in auto da Milano a Lugano, lui aveva

chiamato il prevenuto per informarlo, così come lo aveva chiamato non appena

arrivati a destinazione, che aveva sentito AP 2 dire a __________ di portare 5

o 6 ovuli a una persona e che era stato AP 2 a pagarla - ha confermato la sua

versione (MP confronto __________ del 21 luglio 2015, AI 38, doc. 29, pag. 3),

dichiarando esplicitamente: “AP 1 mi aveva detto, prima che __________

veniva, che sarebbe arrivata una ragazza con l’aereo che avrebbe portato droga,

30 ovuli. (…) E’ corretto che è stato AP 1 a darle i soldi quando __________

partiva, io adesso non ricordo l’ammontare, se lei dice che ho cambiato Euro

1'500.- credo sia corretto” (pag. 3).

Poco

oltre, __________ ha confermato integralmente anche tutto quando la donna ha

raccontato in merito a quanto avvenuto durante il primo soggiorno e in merito

al secondo viaggio in Ticino, anche laddove ha descritto il ruolo dominante ed

attivo dell’appellante (pag. 4), aggiungendo che __________ era un amico di AP

1 e che le questioni di droga venivano discusse solo tra loro due. Mai tra lui

(__________) e __________, che tra l’altro non ha mai visto (pag. 4 seg.).

L’interrogato

ha poi puntualizzato: “Confermo che con AP 1 abbiamo ricevuto 24 ovuli a

gennaio e che AP 1 ha dato a __________ Euro 1'300. Voglio sottolineare che il

mio compito era andare a prenderla e riportarla.” (pag. 5).

__________

ha pure confermato quanto la donna ha raccontato in merito al terzo viaggio,

asserendo di non sapere spiegare come mai AP 1 non era ancora riuscito a

vendere i 9 ovuli trovati presso il suo domicilio (pag. 5).

Il

verbale si chiude con la frase, pronunciata da __________: “Confermo che per

conto di AP 1, ho ricevuto dalla sola __________ 820 g di cocaina, e dalla sola

__________ almeno 350 g, ricordando meglio 100 g la prima volta e 250 g la

seconda” (pag. 6).

Al

termine del confronto, __________ è stato sentito da solo dal procuratore pubblico,

al quale ha spiegato d’aver conosciuto AP 1 nel gennaio 2013, dopo la sua

scarcerazione; all’inizio parlavano solo di lavoro e sono diventati amici. AP 1,

sapendo che lui consumava, gli ha chiesto se era disposto a tenere droga in

casa, promettendo di lasciargliene una parte gratuitamente, mentre l’altra

l’avrebbe venduta (MP __________ del 21 luglio 2015, AI 38, doc. 7, pag. 2).

Nella primavera del 2014 è così arrivata __________ (__________) con 100 g, che

lui è andato a prendere a Milano per portarla a casa sua a Lugano ed avvertire AP

1 una volta arrivato (pag. 2). __________ non ha saputo dire se il prevenuto,

che gliene ha lasciati 20 g per il suo consumo, gli ha detto a chi consegnare

la cocaina restante o l’ha presa e consegnata lui.

__________

ha fatto un secondo viaggio a luglio o agosto 2014, portando 250 g. Anche in

quest’occasione lui era andato a Milano a prenderla e anche qui aveva potuto

tenere 20 g per sé, oltre che ricevere, a vendita conclusa, ulteriori fr.

500.-. Per questa partita, AP 1 gli aveva detto a chi consegnare la droga e

quando.

__________

ha pure spiegato il significato di alcuni SMS già prospettatigli, ammettendo

questa volta che una parte di essi era in relazione al traffico di

stupefacenti, ma precisando anche che altri, indicati con precisione, erano

legati a questioni diverse, in apparenza lecite (pag. 2 seg.).

In

genere, sulla destinazione dei 350 g portati da __________ e degli 820 g

importati da __________, __________ ha risposto: “R. che io avrò fatto dalle 7

alle 8 consegne. Consegnavo dai 40 ai 50 grammi. Era sempre AP 1 che mi diceva

che mi avrebbero chiamato. ADR che forse solo in due occasioni ha consegnato

alla stessa persona, che una volta ha dato la droga ad un uomo che veniva da

Milano e che complessivamente per le sue prestazioni ha ricevuto dai fr.

4'000.- ai fr. 5'000.- (pag. 3).

Anche

nel verbale del 19 agosto 2015 ha parlato del prevenuto e del suo ruolo

nell’importazione dello stupefacente, in linea con quanto detto il 21 luglio

2015, e spiegando d’aver consegnato per suo conto cocaina in al massimo 7/8

occasioni, sempre sotto forma di ovuli che lui dava così come li riceveva e

sempre seguendo le sue indicazioni. Solitamente lui recapitava solo la merce,

senza ricevere soldi, ad eccezione di un paio di occasioni in cui il cliente lo

ha pagato direttamente. Dell’incasso del denaro si occupava il qui appellante

(MP __________ del 19 agosto 2015, AI 38, doc. 8, pag. 2 seg.).

Il

29 settembre 2015, __________ ha confermato che, nel contesto del traffico

messo in atto con AP 1, ha ricevuto da __________ 100 g di cocaina nella

primavera del 2014 e 250 g nel luglio/agosto 2014, trattenendo per sé 20 g dal

primo trasporto e 30 g dal secondo (20 g dei quali da lui consumati e 10 g

venduti), lasciando la rimanenza di 300 g al correo, che li ha venduti (MP __________

28 settembre 2015, AI 38, doc. 3, pag. 2). Da __________, ha poi confermato

aver ricevuto 300 g nel corso del dicembre 2014, 240 g nel gennaio 2015 e 280 g

nell’aprile 2015, trattenendo per sé 30 g la prima volta (20 g consumati e 10 g

venduti), 20 g la seconda (10 g consumati e 10 g venduti) e 20 g la terza (10 g

consumati e 10 g venduti), mentre la rimanenza di 660 g sono stati dati a AP 1

o a persone da lui indicate, ritenuto che gli ultimi 90 g sono rimasti in

deposito nel suo appartamento a Paradiso (pag. 3).

Il

23 maggio 2016, __________ è infine stato interrogato a confronto con il qui

prevenuto e si è limitato a sostenere, in maniera perentoria, di non ricordare

nulla di questa storia, se non che lui portava al lavoro AP 1. Addirittura, ha

negato di ricordare persino dei 100 g ammessi dal correo (MP di confronto __________

/AP 1 del 23 maggio 2016, AI 59, doc. 5, pag. 11).

In

quel periodo entrambi erano incarcerati nella stessa struttura.

A

seguito di questo repentino cambio di versione, in data 5 luglio 2016, il

procuratore pubblico ha emesso un decreto d’accusa a suo carico per il reato di

falsa testimonianza e lo ha condannato ad una pena detentiva di sei mesi,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa

di fr. 300.- (DAC 210/2016, doc. dib. di primo grado 2). La condanna è passata

in giudicato, non essendo la decisione stata impugnata.

Come

si vede dall’evolversi delle deposizioni, __________ ha fatto di tutto per

evitare di dover coinvolgere il correo AP 1, e lo ha fatto, come dichiarato sin

dall’inizio, per paura di lui. Quando, però, è stato confrontato con le

dichiarazioni di __________, in un momento in cui l’appellante era fuori dalla

Svizzera, ha deciso di collaborare e ammettere che quanto da lei dichiarato

corrispondeva al vero. Lo ha fatto in modo attivo, aggiungendo dettagli e

particolari che rendono più che credibile la sua ammissione. Non ha, nemmeno

lui, calcato in alcun modo la mano e nemmeno ha fatto trapelare l’esistenza di

una qualsiasi forma di astio nei confronti dell’appellante. Anzi, fin che ha

potuto, lo ha protetto.

Quando

ha deciso di parlare, lo ha fatto con una dovizia di particolari che rendono

affidabile le sue dichiarazioni.

Il

deciso passo indietro fatto con l’ultimo verbale, quello di confronto con

l’appellante, è evidente conseguenza del timore che nutre nei suoi confronti.

In effetti, è eloquente a questo proposito, il tenore delle frasi da lui usate:

“R. Io ricordo quello che ricordo. Io ricordo che mi chiamo __________, ma

se mi chiede cosa ho mangiato sei mesi fa non mi ricordo. ADR che non mi

ricordo nemmeno i 100 g che dichiara AP 1” (MP di confronto __________ /AP

1 del 23 maggio 2016, AI 59, doc. 5, pag. 11).

D’altronde,

che l’imputato sia una persona temuta, che fa facilmente ricorso a minacce da

prendere sul serio, è attestato dalla deposizione di __________ del 12 marzo

2016 confermata anche il 22 marzo 2016 (PG del 22 marzo 2016, AI 59, doc. 15),

con la quale ha illustrato, producendo copia dei messaggi lasciati su Facebook,

di essere stato minacciato e, addirittura, che AP 1 aveva postato un messaggio

con la sua foto e la promessa di dare Euro 10'000.- a chi gli avesse detto dove

era (MP __________ del 12 marzo 2016, AI 60, pag. 4 e allegati).

__________,

collaborando, ha accusato anche sé stesso. Dalla chiamata in causa del qui

imputato non ha tratto alcun particolare beneficio.

Anche

la sua chiamata di correo è dunque credibile e fondata.

20. AP 1, per contro, ha

ammesso unicamente il suo coinvolgimento nel primo trasporto di cocaina

effettuato da __________, quello di 100 g, sostenendo di essere poi stato

estromesso dal giro da __________ e __________.

Il

6 maggio 2016, dopo aver da principio negato ogni implicazione

nell’importazione e commercio di cocaina in Svizzera - così come fatto il

giorno precedente (PG AP 1 del 5 maggio 2016, AI 26) - ha, oltre che

riconosciuto parte dei fatti relativi a __________ di cui sopra, ammesso di

aver mentito su alcune cose. In primo luogo ha confessato di aver conosciuto __________

dopo la sua scarcerazione e di aver pensato con lui di cominciare a trafficare

stupefacenti (MP AP 1 del 6 maggio 2016, AI 29, pag. 12). Così lo ha messo in

contatto con __________, che vive in Olanda, presentatale dal suo amico __________

(__________). __________ ha dunque effettuato il primo viaggio di prova

importando 100 g di cocaina, venduti da loro grazie a __________, che aveva i

contatti. Dopo questa consegna, __________ aveva tenuto i contatti anche con __________,

mentre avrebbe dovuto tenerli solo con il prevenuto, a suo dire. E’ stato così

che lui sarebbe stato estromesso dal business. In seguito ha saputo che __________

e __________ avevano anche organizzato l’arrivo di __________, donna che lui

ammette aver incontrato, ma con la quale nega aver trafficato stupefacenti

(pag. 12).

In

occasione del suo confronto con __________ (MP di confronto __________ /AP 1

del 23 maggio 2015, AI 59, doc. 5), l’imputato ha ancora una volta ammesso

unicamente di essersi limitato al traffico dei 100 g di cocaina portati nel

2014 da __________ sotto forma di ovuli, spiegando di aver smesso perché poi ha

trovato lavoro. All’obiezione del procuratore pubblico che in precedenza aveva

invece detto di essere stato escluso da __________ e __________, ha subito

risposto che era vero e che gli altri contatti telefonici avuti con

quest’ultimo erano dovuti al rapporto di amicizia tra loro, mentre non ha

saputo spiegare perché aveva avuto contatti telefonici con __________ (pag.

11).

Il

4 luglio 2016, il prevenuto ha genericamente confermato le dichiarazioni rese

in precedenza, dopo che gli sono state rilette (MP AP 1 del 4 luglio 2016, AI

65, pag. 2). Egli ha in seguito raccontato che la macchina intestata a __________

era sua e che quest’ultimo la usava per portarlo al lavoro, così come l’amico

gli aveva dato un telefono con scheda SIM intestata a suo nome (pag. 3).

In

merito al traffico dei 1170 g di cocaina in correità con __________, egli ha di

nuovo fornito una versione diversa, subito corretta dopo l’obiezione

dell’interrogante: “R: io ho messo in contatto __________ con quella gente

per i primi 100 g e poi mi sono tolto fuori. La verbalizzante mi dice che avevo

dichiarato che invece ero stato estromesso e rispondo che mi hanno tolto loro.”

(pag. 7). Ha poi aggiunto che la sua intenzione era di vendere quei 100 g

insieme a __________, ma poi lui ha solo saputo che la droga era arrivata e

null’altro (pag. 7), contraddicendo così, con quest’ultima frase, quanto

affermato in merito alla vendita il 6 maggio 2016.

21. In atti vi sono gli

estratti dei tabulati telefonici che attestano tutta una serie di contatti tra

i telefoni in uso a AP 1 e le altre persone sicuramente implicate nei trasporti

e nella fornitura della droga: __________, __________, gli olandesi. Questi

contatti si intensificano proprio nei momenti clou della partenza e dell’arrivo

del corriere (AI 38 e sunto in MP confronto __________ /AP 1 del 23 maggio

2016, AI 59, doc. 5).

I

tabulati prodotti al dibattimento di primo grado (doc. dib. 3), con

l’indicazione delle antenne a cui erano allacciati e il luogo in cui si

trovavano gli apparecchi (Standorte) attestano la presenza dell’appellante

nell’appartamento della compagna, a Paradiso, nei momenti topici del traffico.

Inoltre, sempre

nell’incarto, si trovano alcuni estratti di SMS scambiati dal prevenuto con __________,

che, dal loro contenuto, sono chiaro indizio di un suo coinvolgimento diretto

ed attivo nel traffico di droga (AI 38 e ripresa di alcuni di essi in MP __________

del 20 luglio 2015, AI 38, doc. 6).

22. Tutto ben ponderato,

considerato:

- che le chiamate di

correo non sono una sola ma ben due;

- che

sia __________ che __________, dal momento che hanno deciso di parlare, non si

sono limitati a superficiali dichiarazioni, ma hanno fornito descrizioni

dettagliate e precise dei fatti e del ruolo giocato dall’appellante;

- che esse sono lineari e

coerenti sia internamente che tra loro;

- che

i due correi __________ e __________ non hanno cercato in alcun modo di

scaricare le loro responsabilità sul prevenuto, ma, anzi, hanno tentato in

tutti i modi, fintanto che è stato possibile, di lasciarlo fuori;

- che

la ritrattazione di __________ è giustificabile unicamente con il timore nei

confronti del prevenuto, che già in precedenza ha minacciato altre persone,

senza farsi alcun problema a rendere pubblici i suoi intenti su Facebook,

terrorizzandole;

- che

AP 1 si è limitato a negare i fatti, ammettendo solo laddove è stato costretto

o ha voluto, ma senza mai spiegare con elementi concreti perché non avrebbe

avuto a che fare con il traffico di droga in disamina;

- che

l’imputato, nemmeno su un elemento chiave e semplice da illustrare - e cioè una

volta chiamato a spiegare perché lui, dopo l’importazione dei primi 100 g di

cocaina non abbia più partecipato al traffico di droga - è stato in grado di

essere lineare, avendo dato tre risposte diverse a tre occasioni diverse,

corrette immediatamente dopo che l’interrogante gli ha ricordato cosa aveva

dichiarato in precedenza, fatto che mina in maniera importante la sua

credibilità;

- che

i frequenti contatti telefonici tra le persone coinvolte e AP 1, soprattutto

quelli nei giorni topici, sono evidente indizio di un suo coinvolgimento;

- che

da alcuni SMS in atti si evince come il prevenuto abbia giocato un ruolo attivo

sia nell’importazione che nella vendita della droga;

- che

l’uso di falsi documenti non gioca decisamente a favore delle tesi difensive,

nemmeno nell’ambito della valutazione di questo reato;

non si può che concludere

a favore della credibilità delle chiamate di correo e, dunque, considerare

provati i fatti di cui all’atto d’accusa, e meglio, oltre all’importazione e

all’alienazione, almeno parziale, dei 100 g ammessi, anche di tutta la cocaina

trasportata da __________, cioè 300 g + 240 g + 280 g = 820 g, per complessivi

920 g.

Inoltre,

__________ deve essere creduto anche per quanto concerne i 250 g del secondo

viaggio di __________.

Pertanto,

complessivamente, i grammi di cocaina trafficata sarebbero 1170 g. Tuttavia,

con l’AA, per un errore di ripresa dati riconosciuto dal PP, ne sono stati

presi in considerazione 1090 g, sicché si fa riferimento a tale quantitativo.

Alienazione a __________

di 50 g di cocaina

23. AP 1 è stato

condannato in primo grado anche per aver venduto a __________ 50 g di cocaina

nel periodo maggio-giugno 2015, a Locarno, nonostante egli abbia sempre negato

averle mai venduto droga. A detta dei primi giudici, "l'imputato ha

ammesso i fatti, a fronte delle dichiarazioni di __________ "

(sentenza impugnata, consid. 3.4., pag. 13).

Con il suo appello, il prevenuto, chiede il proscioglimento da

questa accusa.

24. __________ è stato

sentito il 10 dicembre 2015. Parlando dei suoi fornitori, ha inizialmente

dichiarato di riconoscere sulle foto mostrategli anche AP 1 che lui conosceva

con il nome AP 2, specificando di averlo visto da un parrucchiere e di sapere

che aveva avuto storie con la polizia, ma sottolineando di non avere con lui

alcun rapporto di amicizia e, soprattutto, di non aver mai avuto questioni di

cocaina con lui (PG __________ del 10 dicembre 2015, AI 28, pag. 4). Con il

proseguire dell'interrogatorio, dopo aver deciso di collaborare, ha dichiarato

che tale __________ gli aveva fatto due consegne di droga nel giugno-luglio

2015, la prima delle quali, di 50 g di cocaina, era stata effettuata per suo

conto dal qui imputato (pag. 7), confezionata in ovuli da 10 g l'uno e da lui

subito rivenduta (pag. 8). Egli ha poi precisato di non aver fatto subito il

nome del prevenuto "perché ho paura di AP 2 perché fa parte di quel

gruppo di persone che girano con i coltelli" (pag. 8).

Il

correo è stato messo a confronto con AP 1 il 13 maggio 2016 ed ha ribadito la

sua deposizione fornendo precisi dettagli sull'acquisto: ha contattato AP 2,

tramite un indirizzo email datogli da un amico comune, ed hanno fissato un

appuntamento al parcheggio del bar Isolino. AP 2 gli ha poi consegnato i 50 g

di cocaina nei pressi della Migros di Minusio, droga pagatagli fr. 2'000.- una

settimana dopo, quando aveva rivenduto tutto. In seguito ha chiesto a AP 2 se

aveva ancora cocaina, ma egli gli ha risposto che non ne aveva più perché non

era sua (MP di confronto __________ /AP 1 del 13 maggio 2016, AI 37, pag. 2).

Ha visto l'imputato solo tre volte: alla consegna dei 50 g, al momento del

pagamento e una volta al negozietto dominicano vicino alla stazione (pag. 3).

AP

1 ha invece negato tutto, sostenendo che si tratta di una storia inventata e

asserendo che lui nel periodo indicato dal suo accusatore non era in Ticino (VI

dib. di primo grado, pag. 4), obiezione alla quale __________ ha risposto

ribadendo che si trattava della verità (pag. 3).

Evidentemente,

in base a quanto precede, l'appellante non ha mai riconosciuto i fatti, ma,

anzi, li ha sempre contestati. Anche al dibattimento di primo grado. I giudici

della Corte delle assise criminali hanno, dunque, sbagliato a ritenere data una

sua ammissione in proposito.

25. In questo caso, ci

troviamo di fronte ad una chiamata di correo, cui si oppone la versione

dell'appellante, senza che vi siano ulteriori elementi a favore di una versione

piuttosto che dell'altra, se non i tabulati delle telefonate prodotti al

processo di primo grado (doc. dib. di primo grado 3), che attestano che,

contrariamente alle sue dichiarazioni, AP 1, nel maggio del 2013 era in Ticino.

__________

è stato condannato dalla Corte delle assise criminali con sentenza del 9 giugno

2016 (doc. TPC 16) per infrazione aggravata alla LStup, in procedura

abbreviata, alla pena detentiva di 36 mesi, di cui 24 sospesi condizionalmente

per un periodo di prova di 4 anni. Tra i fatti che hanno condotto alla

condanna, vi sono anche quelli dell’acquisto di 50 g di cocaina, consegnatigli

dal qui prevenuto.

Preso

atto che, con le sue dichiarazioni__________ ha peggiorato la propria posizione

processuale, che nella descrizione dei fatti, oltre ad essere stato lineare e

congruente, egli ha fornito molti dettagli che la rendono affidabile, non si

può che considerare la sua chiamata di correo, fondata e credibile.

Di

transenna, si osserva che __________ è stato considerato affidabile anche

quando ha dichiarato di aver venduto a __________ 400 g di cocaina, a fronte

della contestazione di quest’ultimo. Entrambi sono poi stati condannati per tale

importo con sentenze cresciute in giudicato (AI 28 e doc. TPC 16).

Anche

su questo punto, dunque, l’appello viene respinto e la condanna decretata in

primo grado, anche se per altri motivi, confermata.

Commisurazione della

pena

26. AP 1 ha chiesto una

massiccia riduzione della pena detentiva e la non revoca della sospensione

condizionale a quella di due anni decretata con la sentenza del 15 gennaio 2013.

L’insorgente giustifica tale

richiesta con il fatto d’aver postulato il parziale proscioglimento dalle

accuse principali relative all’infrazione aggravata alla LStup.

Per quanto concerne i reati non

contestati, che si aggiungono a quello del traffico dei 100 g di cocaina, deve

pure essere tenuto conto che per quelli del 2011 vi è stata una desistenza e

che è trascorso molto tempo.

Da considerare è pure il duro

carcere preventivo e la collaborazione fornita sin dall’inizio da AP 1.

Infine, quale fatto nuovo, si

deve pure tener presente che a breve il piccolo figlio del prevenuto giungerà

in Italia.

27. L’infrazione aggravata

alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup) - che si realizza, tra l’altro, se l’autore

sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di

stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di parecchie persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è

oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro

complesso, di 18 grammi (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122

IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF

2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2.;6B_579/2013 del 20 febbraio 2014

consid. 3.4.;6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2;6B_911/2009 del 15

marzo 2010 consid. 2.3.1;6P.149/2006,6S.336/2006 del 12

ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht,

Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28l), 3. ed., Berna

2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg.) - è punita con una

pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena

pecuniaria.

Il giudice può attenuare liberamente la pena,

se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio

consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).

La

falsità in certificati è sanzionata con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria (art. 252 CP), mentre l’infrazione alla LStr è punita

con la pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria (art. 115

LStr).

28. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione (DTF 136 IV 55; 129 IV 6; 127 IV 101; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010; Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF

6B_370/2007 del 12 marzo 2008;6B_585/2008 del 19 giugno 2009).

29. Secondo

l’art. 49 cpv.1 e 2 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

30. Dal profilo oggettivo

la colpa di AP 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga

trafficata (oltre 1200 g di cocaina). Se è vero che questo non è l’unico

elemento da considerare, è anche vero che esso non va trascurato, ritenuto

come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il

numero di persone la cui salute è posta in pericolo (DTF 121 IV 202 consid.

2d/cc; DTF 119 IV 180 consid. 2.; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_558/2011 del

21 novembre 2011 consid. 3.4;6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3).

Aggrava la posizione

dell’imputato, inoltre, la continuità con cui egli ha delinquito: dal 2011 sino

al 2015, de facto, ha trafficato stupefacenti in Svizzera, ad eccezione del

2013, anno della sua scarcerazione ed “espulsione” dal nostro Paese.

Vanno, poi, considerati, quali elementi qualificanti, dal profilo

oggettivo, la colpa di AP 1, che, comunque sia, ha una formazione scolastica

che gli ha consentito di frequentare il primo anno di informatica

all’università, che egli non si è mai esposto in prima persona, soprattutto per

quanto concerne l’accompagnamento dei corrieri, compito a rischio, delegato a __________.

Inoltre, egli ha gestito i pagamenti dello stupefacente e, dato rilevante, era

lui personalmente che dava le disposizioni circa la vendita della cocaina.

Fatto che attesta il suo buon inserimento nel mondo della droga e, in genere,

in quello della criminalità.

Tutto ciò porta, poi, a concludere che AP 1 ha rivestito un ruolo

gerarchico primario nell’organizzazione dei reati imputatigli.

Da tenere in considerazione è pure l’estensione internazionale del

traffico.

Con riferimento ai

preparativi per l’importazione del 2011, per i quali il lungo tempo trascorso

non gioca un ruolo rilevante, non si può riconoscere una desistenza ai sensi

dell’art. 23 CP.

In relazione alla falsità in

certificati, la gravità è di grado medio, considerato che grazie ai documenti

contraffatti egli ha potuto aggirare controlli d’identità e, quindi, anche il

bando dalla Svizzera.

Sempre di grado medio è

l’infrazione alla LStr, essendo la stessa durata oltre un anno, avendo

dimostrato totale indifferenza alle decisioni delle autorità elvetiche ed

essendo l’imputato venuto nel nostro Paese anche per delinquere.

Dal profilo soggettivo, va considerato avantutto, quale aggravante

della posizione del prevenuto, il fatto che egli non è

tossicodipendente (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF

6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1;6B_10/2010 del 10 maggio 2010

consid. 2.1;6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c ).

A ciò si aggiunge il fatto che egli ha dimostrato una risoluta

volontà di delinquere, non scalfita neppure dalla prima carcerazione in Ticino e

dalla condanna del 15 gennaio 2013 decretata nei suoi confronti dalla Corte

delle assise criminali (inc. 72.2012.135), né tantomeno dalla decisione di

divieto d’entrata in Svizzera.

AP 1 ha agito unicamente a

scopo di lucro ed ha deciso di trafficare stupefacenti nonostante abbia

dimostrato, in passato, di potersi mantenere dignitosamente lavorando

onestamente, come fatto al __________ di __________.

A fronte di simili

circostanze, la colpa dell’imputato per la violazione della LStup risulta

essere importante mentre quella per il riciclaggio di denaro e in relazione

alla LStr tendenzialmente di media gravità.

Ciò premesso, tenendo conto

a mero titolo indicativo della giurisprudenza di questa Corte (ad es.: sentenza

CARP del 21 gennaio 2016, inc. 17.2015.201; sentenza CARP del 14 gennaio 2016,

inc. 17.2015.147; sentenza CARP del 2 luglio 2015,17.2015.66; sentenza CARP del

28 gennaio 2015, 17.2014.129; sentenza CARP 15 gennaio 2014, inc. 17.2013.97+115;

sentenza CARP del 27 giugno 2011, inc. 17.2011.30+31) nonché alla luce del

quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguata

la pena di 3 anni, inflitta in prima sede, a valere quale pena parzialmente

aggiuntiva a quella a suo tempo decretata con la sentenza del 15 gennaio 2013.

31. AP 1 non può

pretendere sconti di pena in forza del suo comportamento processuale, poiché

durante buona parte dell’inchiesta ha cercato di sminuire il suo coinvolgimento

nei fatti oggetto del procedimento, concedendo parziali ammissioni - alquanto

limitate per rapporto alle sue effettive responsabilità e per nulla spontanee -

in quanto confrontato con risultanze istruttorie inequivocabili.

Circa il criterio della

particolare sensibilità alla pena e dell’effetto che la pena avrà sul suo

futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va

riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“aussergewöhnlichen

Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per

sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del

condannato che la deve scontare (STF 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid.

2.2.1.; STF 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6; STF 6B_605/2013 del 13

gennaio 2014 consid. 2.4.3; STF 6B_499/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 1.4.).

Nella fattispecie, l’appellante è privo di occupazione, vive da tempo lontano

dalla sua patria ed ha dei parenti che abitano poco distante dal confine,

sicché a tale criterio non si può che dare nel caso concreto grande peso.

L’arrivo del figlio per il ricongiungimento famigliare è stato solamente

sostenuto ma non dimostrato. A prescindere da ciò, questo rappresenterebbe un

elemento positivo, poiché renderebbe possibile le visite in carcere che ora non

sono pensabili.

In

definitiva, dunque, appare corretto confermare la pena di 36 mesi di detenzione

fissata con la sentenza impugnata. Trattasi, infine, di pena da espiare, non

essendo realizzati i presupposti dell’art. 42 CP. In effetti, la prognosi, per

l’imputato, non può che essere negativa.

32. In caso di sospensione

condizionale di una pena, l’eventuale esecuzione della stessa dipende, di

principio, dal comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna.

Se egli supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più

eseguita (art. 45 CP).

Se, invece,

durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, il

giudice può revocare la sospensione condizionale (art. 46 cpv. 1 CP) oppure, in

luogo della revoca, lo può ammonire o prorogare il periodo di prova al massimo

della metà della durata stabilita nella sentenza (art. 46. cpv. 2 CP). Il

compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova

costituisce pertanto un possibile motivo di revoca. Il nuovo reato deve

presentare una certa gravità, in particolare deve essere punito con una pena

detentiva o con una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP).

Tuttavia, un

crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non vincola alla revoca

della sospensione condizionale. Questa ha luogo, giusta l’art. 46 cpv. 1 CP,

solo se, a seguito del reato commesso dal condannato durante il periodo di

prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati”. Come per la

concessione del beneficio della sospensione condizionale, determinante è,

dunque, la prognosi relativa al suo comportamento futuro. La pena deve essere revocata

soltanto nell’ipotesi in cui il nuovo reato fa venire meno la prospettiva di

buona condotta (“Bewährungsaussichten”), ovvero quando la ripetizione

del delinquere evidenzia una prognosi negativa (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e

4.3).

Di conseguenza,

per tutto quanto esposto in precedenza, non si può far altro in questa sede che

confermare la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di due

anni, inflitta con sentenza del 15 gennaio 2013, per la quale il periodo di

prova non era ancora scaduto al momento dei fatti.

Tassazione della nota d’onorario

33. Il

difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al dibattimento la sua nota

d’onorario 6 aprile 2017 relativa al procedimento d’appello che espone

complessivi fr. 3'092.35.-, di cui fr. 2'521.20 di onorario (corrispondenti a 14.01

ore di lavoro) e fr. 342.10 di spese, oltre all’IVA per fr. 229.05.

a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito

secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si

svolge il procedimento.

b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario

dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo

il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I

201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del

tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,

consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti,

in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl,

in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea

2014, ad art. 135, n. 3).

d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui

va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato

ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,

pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.

17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario

ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza

giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007

del 12 novembre 2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21

giugno 1995, in re avv. B.; 8 novembre 1996, in re avv. B.; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo/San Gallo

2013, ad art. 135, n. 3, pag. 232; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. ed., Zurigo 2014,

ad art. 135, n. 8; Galiani/Marcellini, in Bernasconi ed altri, Codice svizzero

di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4).

34. Dal

tempo complessivo esposto va dedotta l’ora in più della stimata durata del

dibattimento rispetto a quella effettiva. Vengono così tassate 13 ore a fr.

180.- l’una, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 2'340.-.

a. Le

spese esposte sono approvate in ragione di fr. 234.-, calcolate con il forfait

del 10%, con l’aggiunta dei fr. 90.- per la trasferta, per complessivi fr.

324.-.

b. L’IVA,

calcolata nella misura dell’8%, assomma a fr. 213.15.

c. La

nota professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2'877.15.

d. Vista

la condanna, in caso di ritorno a miglior fortuna il condannato dovrà risarcire

allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).

Questo vale anche per i costi di patrocinio riconosciuti e tassati con

la sentenza di primo grado per complessivi fr. 8'631.25,

come stabilito al dispositivo n. 8.2 della stessa, impugnato con l’appello.

Anche su questo punto, dunque, le pretese dell’insorgente devono essere

respinte.

A

questo proposito va rilevato che il prevenuto, a verbale d’appello, ha

espressamente dichiarato di avere dei risparmi a Santo Domingo (verb. dib.

d’appello, pag. 3) e di essere disposto ad utilizzarli per contribuire a pagare

i costi del difensore d’ufficio.

Tassa di giustizia e spese

35. In base all’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del

condannato.

La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza

(art. 428 cpv. 1 CPP) e sono poste a carico dell’appellante. L’art. 425 CPP non

trova applicazione, avendo AP 1 dichiarato di avere dei risparmi in patria.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139,

147, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426 CPP;

40, 47, 49, 51, 252, 305 bis CP;

19 LStup;

115 LStr;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è respinto.

Di

conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1.1.1., 1.2.,

1.3., 4., 5., 6., e 8.1. del dispositivo della sentenza impugnata sono passati

in giudicato,

1.1. AP

1 è giudicato autore colpevole, oltre che di falsità in certificati e

infrazione alla LF sugli stranieri (dispositivi n. 1.2 e n. 1.3. della

sentenza impugnata), di:

1.1.1. infrazione

aggravata alla LStup

siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere

poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte

persone,

e meglio

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1.1. nel corso del 2011, tra

la Spagna e Lugano, fatto preparativi all’importazione dalla Spagna di 200 g di

cocaina;

1.1.1.2 nel periodo aprile 2012

/ giugno 2012 a Agno, Lugano, Locarno, alienato a __________ 75 g di cocaina;

1.1.1.3 nel periodo marzo 2014

/aprile 2014 sino al 15 maggio 2015, tra l’Olanda e la Svizzera, in specie

Lugano, in correità con __________ __________, la non meglio identificata __________

(__________) e __________,

importato e in parte alienato un imprecisato quantitativo di

cocaina ma almeno 1090 g, di cui 90.12 g (con un grado di purezza tra il 42% e il

42.6%) sequestrati presso il domicilio di __________ in data 15 maggio 2015;

1.1.1.4 a Locarno, nel corso del

mese di maggio 2015 / giugno 2015, alienato a __________ almeno 50 g di

cocaina.

1.2. AP

1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

1.3. È

ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva

di 2 (due) anni, inflitta a AP 1 con sentenza della Corte delle

assise criminali del 15 gennaio 2013.

1.4. Gli

oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 18'847.60 sono posti

a carico del condannato.

1.5. In

caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato

l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura sino

al processo di primo gradoper complessivi fr. 8'631.25 (art. 135 cpv. 4 CPP).

2. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 2'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono

posti a carico di AP 1.

3. La nota

professionale 6 aprile 2017 DIFE_1 è approvata per:

- onorario fr.

2'340.00

- spese fr.

324.00

- IVA fr. 213.15

Totale fr.

2'877.15

e posta a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.

3.1. Contro questa

decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

3.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via

Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente

dispositivo.

3.3. In caso di ritorno a

miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato anche l’intero

importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura d’appello, art.

135 cpv. 4 CPP.

4. Intimazione a:

- c/o Carcere penale La Stampa,

6901 Lugano

-

-

5. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del Giudice

dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,

3003 Berna

- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi,

3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.