17.2016.246
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21 aprile 2017Italiano69 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.246
17.2017.1
Locarno
21 aprile 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Damiano Stefani, giudice presidente,
Francesca Lepori-Colombo e Ilario Bernasconi
segretaria:
Yasmine Dellagana-Sabry, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 26 ottobre 2016 da
AP 1
e ultimo domicilio a
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 26 ottobre 2016 dalla Corte delle assise criminali (motivazione
scritta intimata il 27 dicembre 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 3 gennaio 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. Con atto di accusa 126/2016 del
26 luglio 2016 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa davanti alla Corte
delle assise criminali di Lugano nei confronti di AP 1 ritenendolo autore
colpevole di:
“1. infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti
siccome riferita a quantitativo di
cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o
indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio
per avere, senza essere
autorizzato,
1.1 nel
corso del 2011, tra la Spagna e Lugano, rifornendosi dapprima di sostanza da
taglio e in attesa dell’arrivo dello stupefacente dalla Spagna richiedendo a un
terzo di conservarla, fatto preparativi all’importazione dalla Spagna di 200
grammi di cocaina (importazione non verificatisi ritenuta la sparizione della
sostanza da taglio),
1.2 nel
periodo aprile 2012 / giugno 2012 a Agno, Lugano, Locarno, alienato a __________
75 grammi di cocaina;
1.3 nel
periodo marzo 2014 /aprile 2014 sino al 15.05.2015, tra l’Olanda e la Svizzera,
in specie Lugano, in correità con __________, non meglio identificata __________
e __________,
- queste ultime incaricate di
ingerire, in Olanda, sotto forma di ovuli, lo stupefacente, trasportarlo indi
presso il domicilio di __________, dove veniva espulso - importato e in parte
alienato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 1090 grammi, di cui
90.12 grammi (con una purezza compresa tra il 42% e 42.6%) sequestrati presso
il domicilio di __________ in data 15.05.2015;
1.5 a
Locarno, nel corso del mese di maggio 2015 / giugno 2015 alienato a __________
almeno 50 grammi di cocaina;
fatti avvenuti: nelle circostanze
di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2
lett. a) LStup in rel. all’art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) e g) LStup
2 falsità
in certificati
per avere
al fine di migliorare la propria
situazione,
nel periodo aprile 2015 sino al 5
maggio 2016,
a Paradiso e in altre località
fatto uso, a scopo di inganno, di
un permesso di soggiorno belga falso nt. e di un permesso di condurre belga nr.
falso, entrambi a nome di __________, __________.1987, legittimandosi con i
medesimi alle competenti autorità in caso di controllo;
fatti avvenuti: nelle circostanze
di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 252 CPS;
3. infrazione
alla LF stranieri
(entrata e soggiorno illegali)
per essere,
nel periodo dall’aprile 2015 sino
al 5 maggio 2016,
ripetutamente entrato illegalmente
in Svizzera e avervi soggiornato illegalmente a Lugano e altre imprecisate
località sapendo del divieto d’entrata di data 31 marzo 2015 valido sino al 30
marzo 2030 emanato nei suoi confronti dalle competenti autorità;
fatti avvenuti: nelle circostanze
di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 115 cpv. 1 lett.
a e b LStr.
Al prevenuto sono stati sequestrati fr. 559.35, due telefoni
cellulari e varie schede SIM, una licenza di condurre e un permesso per
stranieri rilasciati da autorità belghe e documentazione cartacea varia.
B. Con sentenza 26
ottobre 2016 (inc. 72.2016.143) la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP
1 autore colpevole di tutti i reati così come prospettati nell’AA e lo ha
condannato alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena detentiva di 2
anni inflittagli con sentenza della Corte delle assise criminali del 15 gennaio
2013. Inoltre ha ordinato la revoca della sospensione condizionale di
quest’ultima pena detentiva.
La
Corte di prime cure ha mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di fr.
559.35 a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese
procedurali, ha ordinato la confisca delle tre carte SIM, del permesso
stranieri belga, della licenza di condurre belga e della documentazione varia.
Fatti
I telefoni portatili sono stati invece dissequestrati.
La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali di fr. 17'847.60 sono
state poste a carico del condannato.
Inoltre
la nota del difensore d’ufficio è stata approvata per complessivi fr. 8'631.25,
ritenuto che le relative spese saranno sostenute dallo Stato ma che il
condannato è stato chiamato a rimborsarle non appena le sue condizioni
economiche lo permetteranno.
C. Il 26 ottobre
2016 AP 1 ha annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della
Corte delle assise criminali.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 3 gennaio
2017, l’imputato ha postulato il proscioglimento parziale dall’accusa di
infrazione aggravata alla LStup, dispositivo n. 1.1., precisando che per i
fatti di cui ai dispositivi n. 1.1.2 e 1.1.3 i quantitativi oggetto di reato
devono essere ridotti, che l’accusa di cui al dispositivo n. 1.1.1. è ammessa e
che invece quella al dispositivo n. 1.1.4 è integralmente contestata.
La falsità in
certificati e l’infrazione alla LStr non sono contestate.
Di
conseguenza la pena, dispositivo n. 2, deve essere massicciamente ridotta, così
come la revoca della sospensione condizionale alla pena detentiva di 2 anni
inflitta con sentenza del 15 gennaio 2013 deve essere annullata, dispositivo n.
3.
Sulla
scorta di queste richieste, anche la ripartizione delle tasse e delle spese
deve venire modificata, almeno parzialmente, così come l’esito dell’appello
deve avere un’influenza sull’obbligo di assunzione da parte del prevenuto dei
costi della difesa d’ufficio, dispositivo n. 8.2.
L’insorgente non ha presentato istanze probatorie.
D. Il 7 aprile 2017 è
stato esperito il pubblico dibattimento d’appello, in occasione del quale:
- il PP, ha
postulato l’integrale conferma della sentenza di primo grado, sia per quanto
concerne i reati, che per la commisurazione della pena, rispettivamente per la
revoca della sospensione condizionale alla condanna precedente;
- il difensore
dell’imputato ha chiesto l’accoglimento dell’appello e quindi il
proscioglimento dall’accusa di aver alienato 50 g di cocaina a __________, la
riduzione a 15 g del quantitativo di cocaina alienato a __________ e la
riduzione a 100 g della cocaina importata in correità con __________. Di
conseguenza, è stata postulata una massiccia riduzione della pena inflitta ed
il riconoscimento della sospensione condizionale della stessa, oltre alla non
revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva
precedente. In via subordinata, ha chiesto che quest’ultima rimanga sospesa
anche in caso di condanna piena e che la pena da infliggere sia pure essa
sospesa, sostenendo che l’imputato ha questa volta recepito la lezione, per cui
può essere concessa un’ultima possibilità.
Ritenuto in
fatto e in diritto
L’accusato
1. AP 1,
In patria, il prevenuto ha
frequentato le scuole dell’obbligo e quelle superiori, per poi iscriversi, per
un anno, alla facoltà di informatica dell’Università di Santo Domingo. Ha poi
interrotto gli studi perché ha sposato, sempre nell’isola caraibica, __________,
una cittadina svizzera che lo ha fatto venire nel nostro Paese nel 2011.
Prima del matrimonio, da una
precedente compagna, ha avuto un figlio che ora ha 6 anni e vive a Santo
Domingo con il nonno paterno, non avendo la madre mai avuto contatti con lui.
Al processo d’appello, il prevenuto ha dichiarato che il bambino dovrebbe
venire ad abitare a Varese, con la nonna paterna e, in futuro, con lui; della
pratica di ricongiungimento famigliare si sarebbe occupato il fratellastro.
In Svizzera AP 1 ha vissuto
dapprima a __________, per circa due anni, sino a quando, il 22 giugno 2012, è
stato incarcerato per traffico di stupefacenti per quasi sette mesi (207
giorni, AI 30), periodo durante il quale si è separato dalla moglie (dalla
quale non è tuttavia ancora divorziato). Dopo la sua liberazione, ha lavorato come
lavapiatti al __________ di __________, fino a che non gli è stato comunicato
che avrebbe dovuto lasciare la Svizzera perché non gli erano stati rinnovati i
permessi.
In effetti, nei suoi confronti,
è stato deciso un divieto d’entrata, notificato il 2 aprile 2015 e valido sino
al 30 marzo 2020.
Nel febbraio 2015 si è così
recato dapprima a Varese, per poi spostarsi, a inizio marzo 2015, in Olanda per
4 o 5 mesi, ed in seguito in Belgio per un mese, per tornare infine in Italia
ove è ufficialmente rimasto sino al suo nuovo fermo (MP 6 maggio 2016, AI 29,
pag. 3).
Dopo l’espulsione, da agosto
2015, il prevenuto è venuto in Ticino a più riprese, a suo dire per trovare
amici e per trascorrere del tempo in locali notturni del Cantone (MP 6 maggio
2016, AI 29, pag. 3).
Dall’estratto
del casellario giudiziale svizzero (AI 30) risulta che, con sentenza 15 gennaio
2013 della Corte delle assise criminali di Mendrisio, AP 1 è stato condannato
ad una pena di 2 anni di detenzione, sospesa per un periodo di prova di 5 anni,
per reati contro la LStup e la LCS commessi tra il settembre 2011 e il giugno
2012. Nel corso di quell’inchiesta, egli è stato posto in detenzione preventiva
per 207 giorni.
L’infrazione
aggravata alla LStup, reato principale oggetto della condanna, è stata
commessa, in Ticino, in correità con __________, ed è consistita nella vendita
di 276 g di cocaina a consumatori locali, nell’esportazione da Lugano a Parigi
di 130 g di cocaina e nella detenzione di altri 50 g di cocaina (inc.
72.2012.135).
In
data 27 dicembre 2016 il direttore delle Strutture carcerarie cantonali ha
sanzionato l'appellante per un'assenza ingiustificata dal lavoro (doc. CARP
III). Dalla decisione emerge che in precedenza, il 3 novembre 2016, egli era
già stato punito con 2 giorni d'isolamento in cella di rigore per atti di
violenza verbale contro il personale.
Inchiesta
Considerandi
2.
A seguito degli
arresti di __________, il 14 maggio 2015, e __________, il giorno seguente, è
stata avviata un’inchiesta che ha permesso di risalire all’organizzatore di un
traffico di cocaina dall’Olanda a Lugano per almeno 1170 g, avvenuto tra il
2014.
ed il 2015, identificato dagli inquirenti nella persona di AP 1.
In
data 2 settembre 2015 il Ministero Pubblico ha emanato così un mandato di
cattura internazionale, pubblicato a Ripol l’8 settembre 2015 (rapporto di
arresto provvisorio, AI 26, pag. 2) a carico dell’appellante. Qualche mese
dopo, il 5 maggio 2016, quest’ultimo è stato fermato per un normale controllo a
Paradiso dagli agenti della Polizia della Città di Lugano, mentre, in compagnia
di __________, stava uscendo dalla palazzina situata in via __________, ove era
situato l’appartamento della donna.
Ai
poliziotti, l’appellante si è legittimato per mezzo di un permesso per
stranieri ed una licenza di circolazione belgi recanti la sua foto ma
rilasciati a nome di __________
Interrogato
in merito il giorno stesso, il prevenuto ha ammesso che si trattava di
documenti contraffatti, acquistati in Belgio per Euro 3'700.-.
Nel
corso della perquisizione dell’abitazione di __________ è poi stata rinvenuta,
oltre al cellulare e alle borse dell’imputato, una copia di un passaporto
dominicano rilasciato a nome di AP 1 e un documento municipale di Madrid, pure
a suo nome (allegati a PG AP 1 del 5 maggio 2016, AI 26). Questi ha dichiarato
che l’originale del documento, autentico, era rimasto a Varese.
3.
Fondandosi sulle
risultanze dell’inchiesta, gli inquirenti sono giunti al convincimento che,
oltre al suo coinvolgimento nel traffico di almeno 1170 g di cocaina,
riconosciuto limitatamente a 100 g, accertato in base alle dichiarazioni dei
correi, AP 1 già nel 2011 aveva effettuato dei preparativi per l’importazione
dalla Spagna di 200 g di cocaina. Connessa a questa operazione, mai
concretizzata, il prevenuto si era procurato 1 kg (110 g per l’appellante) di
sostanza da taglio, data in custodia a __________ che ha indotto a concludere
che la cocaina avrebbe dovuto essere di purezza elevata, ritenuto che egli
avrebbe potuto disporre di 1.2 kg di cocaina da vendere.
Oltre
a questi fatti, una delle persone interrogate, __________, ha chiamato in causa
l’imputato, asserendo che egli gli avrebbe venduto, nel periodo tra l’aprile
del 2012 e il giugno 2012, 75 g di cocaina, quantitativo che questi ha
contestato, ammettendone solo una parte minima.
Infine,
un altro inquisito, __________, ha dichiarato che anche nel periodo da
giugno-luglio 2015 il prevenuto ha trafficato droga, avendogli procurato 50 g
di cocaina.
L’istruttoria
è sfociata infine nell’atto d’accusa 126/2016 del 26 luglio 2016, ripreso in
entrata, interamente confermato con la sentenza del 26 ottobre 2016 della Corte
delle assise criminali, impugnata dal condannato e all’origine della presente
procedura d’appello.
Appello
contro la condanna per infrazione aggravata alla LStup
4.
Sostanzialmente,
l'imputato, con la sua impugnativa, chiede che i quantitativi di cui ai
Dispositivo
dispositivi n. 1.1.2. e 1.1.3. vengano fortemente ridimensionati in base alle
sue dichiarazioni, e che la condanna per l'infrazione alla LStup di cui al
dispositivo n. 1.1.4. sia annullata ed egli prosciolto. Non contestata è per
contro la condanna per i fatti di cui al dispositivo n. 1.1.1., relativi ai preparativi
per l'importazione dalla Spagna di 200 g di cocaina effettuati nel 2011, per la
quale chiede comunque che, nella commisurazione della pena, si tenga conto
della desistenza (art. 23 CP).
5. Sostanzialmente
tutte le accuse confermate in prima sede si fondano su chiamate di correo da
parte di altre persone direttamente implicate nei traffici di stupefacenti con
ruoli che vanno da quello di semplice acquirente diretto, a quello di corriere,
a quello di co-organizzatore.
Nel
rispetto del principio della libera valutazione
delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) il giudice valuta tali dichiarazioni,
appunto, liberamente, ossia secondo il proprio convincimento, e decide
se attribuire loro forza probatoria. Nell'ambito della valutazione
spetta al giudice esaminare se la chiamata di correo, nella sua qualità di
semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se essa è
"vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti,
suscettibili di comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla
chiamata di correo (STF 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a).
Alienazione a __________
di 75 g di cocaina
6. La Corte di prime
cure ha condannato AP 1 per aver alienato a __________ 75 g di cocaina nel
periodo aprile-giugno 2012, a Lugano, Agno e Locarno, nonostante il prevenuto
abbia riconosciuto d'avergli venduto 5 g, al massimo 10 g con la seguente
motivazione: "(...) la Corte non avendo ragioni di dubitare delle
affermazioni di __________ che, con le stesse, si è pure sottoposto ad un
procedimento penale a suo carico.
Il tutto, fermo restando che, comunque, siffatta imputazione,
non ha avuto grandi effetti in termini di commisurazione della pena."
(sentenza impugnata, consid. 3.2., pag. 10).
Con il suo appello, il prevenuto, ammettendo parzialmente
l'addebito come fatto sin dall'inizio, postula una riduzione del quantitativo
da 75 g a 15 g, così come da lui ammesso.
7. __________ è stato
sentito a varie riprese dagli inquirenti e, con sentenza del 9 giugno 2016
(doc. TPC 16), è stato condannato, in procedura abbreviata, per i reati di
infrazione parzialmente aggravata e contravvenzione alla LStup ad una pena di
30 mesi di detenzione, di cui 24 sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni e 6 mesi da espiare. Come emerge dal dispositivo n. 1.1. della
decisione, una parte della cocaina da lui venduta è stata acquistata da AP 1.
In
tutti i suoi verbali __________ ha sempre sostenuto che, nel periodo dal 6
aprile 2012 al 19 giugno 2012 ha acquistato dal prevenuto, da lui conosciuto
anche comeAP 2, 75 g di cocaina, dei quali la metà sono poi stati rivenduti,
mentre 37.5 g sono stati da lui consumati direttamente (MP __________ del 23
marzo 2016, doc. TPC 16, pag. 2; PG __________ del 17 febbraio 2016, doc. TPC
16, pag. 4 seg.; MP __________ del 29 aprile 2016, AI 28, pag. 7 e 9).
Il
17 febbraio 2016 __________ è stato preciso nel descrivere i suoi rapporti con
l'imputato:
"In un bar di Locarno, qualcuno di cui ora non
ricordo, mi ha presentato AP 1 ed ho allacciato con lui i contatti vista la sua
disponibilità di cocaina. Con lui ho avuto contatti per un paio di mesi ed ho
acquistato varie volte della cocaina, almeno 20/30 grammi al mese. Ricordo che
una volta ne ho acquistata in una sola settimana 10/15 grammi in più in quanto
mi era stata richiesta da una persona che neppure conoscevo ma che era in giro
a cercare cocaina.
Da questo AP
1 ho acquistato complessivamente minimo 75 grammi di cocaina di cui metà
rivenduta al dettaglio. E' possibile che ho venduto anche qualche grammo in più
ma non ricordo esattamente.
Ho già preso
atto che AP 1 e visti i periodi dei tabulati, riconfermo che i contatti con lui
sono avvenuti da aprile a giugno 2012.
ADR che AP 1
non era sempre in condizioni di portare la cocaina a Locarno e dovevo
raggiungerlo io nei pressi di Agno. Lui abitava in un appartamento con un
ragazzo e una ragazza. Non mi andava più di spostarmi per acquistare la cocaina
e così ho cessato i rapporti con AP 1." (PG __________ del 17 febbraio
2016, doc. TPC 16, pag. 4 seg.).
8. Il prevenuto, dal
canto suo, ha sempre contestato il quantitativo, sostenendo inizialmente di
avergli dato al massimo 5 g (MP imputato 6 maggio 2016, AI 29, pag. 8; MP di
confronto del 13 maggio 2016, AI 36, pag. 3), poi ha parlato di “5 o al
massimo 10 g” (MP imputato del 4 luglio 2016, AI 65, pag. 7). In prima
sede, egli ha di nuovo ritoccato le sue ammissioni arrivando a sostenere di
essere sicuro che non si è trattato di più di 15 g (VI in verb. dib. di primo
grado, pag. 2).
9. Le considerazioni
dei primi giudici, seppur sintetiche, sono corrette.
Da un lato vi è il correo __________
che ha fornito delle dichiarazioni lineari, precise e dettagliate, sia in
merito ai quantitativi che alle circostanze di tempo e di luogo, sia ai motivi
che l’hanno infine indotto a cambiare rifornitore.
Inoltre
non va dimenticato che egli è stato condannato con sentenza 9 giugno 2016 (inc.
72.2016.89) cresciuta in giudicato per aver, tra le altre cose, trafficato 75 g
di cocaina acquistati dall’appellante. Con le sue dichiarazioni, quindi, egli
ha accusato in primo luogo sé stesso: in questo senso, non si vede perché egli
debba ammettere di avere acquistato un quantitativo superiore a quello
effettivamente comprato (doc. TPC 16).
Infine,
vi sono i tabulati telefonici che confermano i contatti (ben 47) tra i due
durante tutto il periodo contemplato dall’accusa (PG __________ del 17 febbraio
2016, doc. TPC 16, pag. 4). Queste telefonate non si giustificano che con la
vendita di stupefacenti, e ciò proprio sulla scorta, oltre che delle risultanze
d’istruttoria, delle dichiarazioni dello stesso imputato che, al processo
d’appello, ha detto che i loro rapporti erano limitati alla vendita di droga: “Avevamo
un rapporto consumatore spacciatore. Ma è capitato che facessimo anche delle
conversazioni che nulla avevano che fare con la droga. Ad esempio una volta gli
ho chiesto se poteva aiutarmi a trovare un lavoro.” (verb. dib. d’appello,
pag. 3).
Dall’altro lato, invece,
abbiamo il prevenuto che si è limitato a contestare il quantitativo, senza fornire
elementi o delucidazioni che potessero dar peso alle sue obiezioni e che ha -
fatto che intacca la sua affidabilità - aumentato di tanto in tanto i grammi
venduti (5-10-15), senza neppure spiegare il perché delle nuove concessioni.
In
base a queste emergenze di causa, la chiamata in causa da parte di __________ è
credibile e circostanziata. Pertanto, su questo punto, l’appello è respinto e
la sentenza di primo grado confermata.
Importazione
e parziale alienazione di 1090 g di cocaina
10. Il dispositivo n.
1.1.3. dichiara il prevenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla
LStup per aver importato dall’Olanda a Lugano, e poi in parte alienato, 1090 g
di cocaina nel periodo marzo/aprile 2014-15 maggio 2015, in correità con __________,
__________ e una non meglio identificata “__________”. Di questo traffico sono
stati sequestrati 90.12 g presso l’abitazione di __________, risultati avere
una purezza tra il 42 e il 42.6%.
11. L’appellante ha
avantutto eccepito l’inutilizzabilità dei verbali di interrogatorio di __________
e di __________, poiché resi in separato procedimento e, per quanto concerne la
donna, perché non è stato con lei possibile esercitare il contraddittorio.
Inoltre,
la chiamata di correo da parte di __________ non sarebbe univoca, né costante e
neppure disinteressata, considerato che egli ha potuto beneficiare di uno
sconto di pena per aver ricoperto un ruolo di secondo piano rispetto a AP 1,
confidando nel contempo nel fatto che quest’ultimo non sarebbe mai stato
fermato. Le dichiarazioni di __________, poi, non sarebbero nemmeno vestite,
ritenuto che i contatti telefonici tra loro erano giustificati dal rapporto di
amicizia e che non è stato identificato nessun acquirente.
Pure
le deposizioni di __________ sono incostanti e poco lineari.
In
definitiva, come già fatto in prima sede, il qui procedente postula una sua
condanna limitata all’importazione di 100 g di cocaina.
12. La Corte delle assise
criminali, dopo aver stabilito che le argomentazioni difensive in merito all’utilizzabilità
dei verbali dei due correi sono speciose e quindi inconsistenti, ha concluso
come non vi sia alcun motivo per non credere a __________, che con le sue
affermazioni si è anche auto-accusato, così come che la chiamata di correo da
parte di __________ __________, che pure si è auto-accusata, è senza ombra di
dubbio vestita.
Utilizzabilità
dei verbali
13. Giusta l’art. 147 cpv.
1 CPP le parti hanno il diritto di presenziare all'assunzione delle prove da
parte del pubblico ministero e del giudice, come pure di porre domande agli
interrogati.
La
parte o il suo patrocinatore può esigere che l'assunzione delle prove sia
ripetuta qualora essa stessa, se si tratta di parte senza patrocinio, o
altrimenti il suo patrocinatore siano stati impediti di partecipare per motivi
cogenti. Si può rinunciare a ripetere l'assunzione delle prove se essa dovesse
comportare oneri sproporzionati e se si può tenere conto in altro modo del
diritto della parte di essere sentita, segnatamente del suo diritto di porre domande
(cpv. 3).
Le
prove raccolte in violazione di questi diritti non possono essere utilizzate a
carico della parte che non era presente (cpv. 4).
La
garanzia dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU conferisce all'imputato, tra l'altro, il
diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, concretizzando
quindi gli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost. Una dichiarazione testimoniale a
carico dell'imputato è di principio utilizzabile soltanto quand'egli durante il
procedimento penale abbia avuto almeno un'adeguata e sufficiente possibilità di
metterla in dubbio e di porre domande complementari. L'imputato deve essere
nella condizione di esaminare la credibilità di una deposizione e di metterne
in discussione il valore probatorio in contraddittorio. Ciò può avvenire nel
momento in cui il testimone a carico rilascia le sue dichiarazioni oppure in
una fase successiva del procedimento. La partecipazione dell'imputato può in
particolare essere determinante per valutare la credibilità delle deposizioni
del testimone quando questi si esprime su fatti ai quali hanno partecipato
entrambi (STF 6B_510/2013 del 3 marzo 2014 consid. 1.3.2 e rinvii).
Secondo
la giurisprudenza, la mancata possibilità d'interrogare un testimone a carico
non viola la citata garanzia quando questi rifiuta legittimamente di deporre,
quando rimane irreperibile nonostante l'avvio di adeguate ricerche, quando è
incapace di testimoniare durevolmente o per un lungo periodo, oppure in caso di
decesso. L'utilizzabilità di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che
l'imputato abbia potuto prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente,
che le deposizioni siano state valutate accuratamente e che non siano l'unico
fondamento del giudizio di colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per
la quale l'imputato non ha potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti
non sia imputabile alla responsabilità dell'autorità (DTF 131 I 476 consid.
2.2 e 2.3.4 e rinvii).
14. Secondo la prassi del
Tribunale federale (DTF 140 IV 172 consid. 1.2.3., 1.4. e 141 IV 220 consid.
4.5), l’imputato non è parte in un procedimento separato contro un correo. Egli
non ha pertanto neppure un diritto a partecipare all’assunzione delle prove in
quella procedura e neppure ad essere presente agli interrogatori degli altri
imputati, così come neppure ha diritto di visione degli atti (art. 101 cpv. 3
CPP).
Questa
differenziazione tra i diritti di colui che si vede inquisito nello stesso
procedimento con i correi e colui che invece viene perquisito in procedura
disgiunta, è stata prevista implicitamente dal legislatore ed è stata
confermata dall’alta corte federale (DTF 140 IV 172 consid. 1.2.3.). Con la
disgiunzione il correo perde anche la possibilità di far valere il divieto di
utilizzazione delle prove assunte nell’ambito degli altri procedimenti, di cui
all’art. 147 cpv. 4 CPP, poiché non può far valere alcuna violazione dei suoi
diritti (STF 1B_124/2016 del 12 agosto 2016 consid. 4.6;1B_86/2015 del 21 luglio
2015 consid. 1.3.2).
Ciò posto, per
potersi fondare su dichiarazioni di un imputato in un altro procedimento,
bisogna tenere conto del diritto al confronto. L’accusato deve quindi aver
avuto la possibilità almeno una volta di mettere in dubbio le dichiarazioni
formulate a suo carico e di porre delle domande all’imputato nel procedimento
separato che risulta essere suo correo o complice (DTF 140 IV 172 consid. 1.3.).
15. Il diritto al
confronto non è assoluto. Eccezioni sono possibili. Ad esempio quando un testimone
(analogamente un correo) si rifiuta di testimoniare, non può essere
rintracciato, oppure è morto (SDTF 131 I 476 consid. 2.2. e rinvii).
L'utilizzabilità
di dichiarazioni a carico presuppone tuttavia che l'imputato abbia potuto
prendere posizione sulle stesse in modo sufficiente, che le deposizioni siano
state valutate accuratamente e che non siano l'unico fondamento del giudizio di
colpevolezza. Occorre inoltre che la circostanza per la quale l'imputato non ha
potuto esercitare (tempestivamente) i suoi diritti non sia imputabile alla
responsabilità dell'autorità (DTF 131 I 476 consid.
2.2 e 2.3.4 e rinvii).
Nella
fattispecie, tutte queste condizioni risultano essere adempite.
16. A parte questo, è
possibile richiamarsi ad una violazione del diritto al contraddittorio, e
quindi del diritto di essere sentiti, solo quanto l’imputato ha tempestivamente
e nelle dovute forme avanzato una corrispondente istanza probatoria (DTF 125 I 127 consid.
6c/bb; 121 I 306 consid. 1b; 118 Ia 462 consid. 5b;
STF 6B_510/2013 del 3 marzo 2014 consid. 1.3.2;
6B_373/2010 del 13 luglio 2010 consid. 3.3 e 6B_521/2008 del 26 novembre 2008
consid. 5.3.1). L’imputato può formulare una simile richiesta anche in sede di
appello, nonostante non l’abbia mai avanzata in precedenza (STF 6B_510/2013 del 3 marzo 2014 consid. 1.3.2).
Nel
caso che ci occupa, sia al momento della chiusura dell’istruzione (con scritto
18 luglio 2016, AI 69), sia in occasione del processo di fronte alla Corte
delle assise criminali (scritto 15 settembre 2016, doc. TPC 10), sia in appello
(lettera del 14 febbraio 2017, doc. CARP VII), AP 1 ha sempre esplicitamente
dichiarato di non avere istanze probatorie. Eccepire ora la violazione del
diritto di essere sentito, avendo sempre espressamente rinunciato a richiedere
l’assunzione di ulteriori prove, quindi anche l’interrogatorio di __________ e __________,
oltre ad essere contrario al principio della buona fede processuale, non lascia
spazi all’accoglimento dell’eccezione.
I
verbali possono pertanto essere utilizzati.
17. A proposito di __________,
va poi rilevato che egli è stato messo a confronto con l’imputato anche
nell’ambito della presente procedura, e meglio in data 23 maggio 2016 (AI 59
doc. 5). Certo, in tale occasione egli ha sostenuto di non ricordare più nulla,
nemmeno dei 100 g che l’imputato ha ammesso.
Dal verbale non
risulta tuttavia alcuna domanda da parte del prevenuto, nonostante gliene sia
stata data facoltà. Egli, pur cosciente delle accuse mossegli dal correo con le
dichiarazioni precedenti, non ritrattate ma solo non confermate con quel “io
non ricordo niente di questa storia”, ha deciso coscientemente di non
approfondire i motivi della chiamata di correo e quindi di rinunciare, de
facto, al controinterrogatorio (DTF 140 IV 172 consid. 1.5.). E’ una libera
scelta, non imposta, da quanto emerge dal verbale, da motivi oggettivi: in
effetti non è raro che chi si trincera dietro ai “non ricordo”, poi risponda a
domande precise o fornisca spiegazioni in merito a sue deposizioni, se
confrontato direttamente con esse.
A
ciò va aggiunto che, per quanto concerne __________, essendo stata condannata
ad una pena di 24 mesi di detenzione, sospesa per un periodo di prova di 3 anni
(AI 38) con sentenza del 17 novembre 2015, per cui è stata subito rilasciata,
ed essendo lei residente, almeno sino a quel momento, in Olanda, la sua
audizione è divenuta difficoltosa se non impraticabile già prima dell’arresto
dell’appellante del 5 maggio 2016.
Pertanto,
l’eccezione sollevata dalla difesa non può trovare accoglimento.
Valutazione
delle prove
18. __________, arrestata
il 14 maggio 2015 al valico di Gandria assieme a __________, è risultata essere
un corriere della droga che quel giorno trasportava, celati all’interno del suo
stomaco 12 ovuli di cocaina, di pertinenza proprio della “compagna di viaggio” __________
e destinati ad essere venduti in Italia. L’indagine avviata nelle ore subito dopo
il fermo ha consentito di arrivare all’arresto di __________. L’immediata
perquisizione dell’appartamento di quest’ultimo a Pregassona ha condotto al
sequestro di ulteriori 9 ovuli di cocaina del peso complessivo di 90.12 g.
Sentita
il 18 maggio 2015 (MP __________ del 18 maggio 2015, AI 38, doc. 15) dal
magistrato inquirente, dopo aver inizialmente cercato di negare, __________ ha
ammesso che, trovandosi in difficoltà economiche, aveva accolto la proposta di
una certa __________ (detta anche __________), che le aveva suggerito di
imparare ad ingoiare ovuli contenenti droga, insegnandole come fare. Una volta
appresa la tecnica, un conoscente di __________ le ha dato l’incarico di
portare 300 g di cocaina a Lugano (__________del 18 maggio 2015, AI 38, doc. 15,
pag. 4). Per fare ciò avrebbe dovuto andare dall’Olanda a Milano in bus e poi
recarsi a casa di __________, persona della quale aveva ricevuto gli estremi
telefonici, a Lugano. Questo primo viaggio è avvenuto il 10 dicembre 2014. Da __________
ella è rimasta per circa 8 giorni, in attesa di ricevere il compenso di Euro
1'500.- (pag. 4).
In
seguito, sempre secondo le sue dichiarazioni, ha fatto un secondo viaggio a
Zurigo, per la sua amica __________, portando 30 ovuli a un cittadino di
Curaçao.
Il
terzo viaggio in Svizzera è stato fatto ancora per portare della cocaina a __________
ed è avvenuto il 22/23 aprile 2015: lei aveva chiesto all’uomo se aveva bisogno
di stupefacenti perché avrebbe potuto procurargliene, per il tramite di una
conoscente, __________, 280 g. Dopo aver evacuato e consegnato i 28 ovuli a __________,
la donna è rimasta da lui sino al 1. maggio, giorno in cui si è recata a
Zurigo, per poi rientrare ancora da lui il 3/4 maggio, per attendere di
ricevere gli Euro 1'500.- del compenso e gli Euro 300.- per il viaggio sino a
casa.
Nel
frattempo l’aveva anche chiamata tale __________ (amica di Zurigo) per
chiederle di aiutarla a portare della droga in Italia. I 12 ovuli che le sono
stati trovati in occasione del suo arresto sono proprio quelli destinati
all’Italia ed erano quelli che aveva portato a marzo a Zurigo e le erano poi
stati restituiti perché di qualità non buona (pag. 5). Di questi, ha tenuto a
precisare la teste, __________ non sapeva nulla (pag. 6).
Il
3 luglio 2015 (AI 38, doc. 17) ha confermato i dettagli del primo trasporto di
300 g. Quale novità, parla di un secondo viaggio a Lugano, avvenuto tra il 10-12
gennaio 2015, in occasione del quale ha portato a __________ (chiamato anche __________)
240 g di cocaina, facendo lo stesso tragitto del primo (in bus fino a Milano e
poi da li a Lugano) e guadagnando Euro 1'300.- (MP __________ del 3 luglio
2015, AI 38, doc. 17, pag. 4). Sul terzo trasporto a Lugano, quello del 22-23
aprile 2015 di 280 g, ha confermato di aver scelto il tragitto dall’Olanda a
Zurigo, in bus, per poi prendere il treno fino a Lugano. Ha pure precisato
d’aver atteso due settimane d’essere pagata ma che __________, non essendo
riuscito a vendere la droga, non aveva potuto darle né la mercede promessa, né
il denaro per tornare a casa (pag. 5). La teste ha pure confermato quanto detto
in precedenza circa la consegna della cocaina a Zurigo avvenuta nel marzo 2015.
Al termine del verbale l’interrogante ha sottoposto una serie di fotografie
alla teste chiedendole se riconosceva qualcuno e lei si è limitata a dire che
riconosceva quello della n. 5, cioè il qui imputato, perché la sua foto le era già
stata mostrata nei verbali precedenti (MP __________ del 23 giugno 2015, AI 38,
doc. 16), ma sostenendo di non sapere chi fosse.
Nel
suo interrogatorio del 21 luglio 2015 di fronte al PP, __________ ha dichiarato
di aver conosciuto __________ tramite __________) e __________ (__________). In
seguito ha precisato che a dicembre e gennaio __________ era andato a prenderla
a Milano con una macchina nera; nella seconda occasione era pure accompagnato
da una ragazza (MP __________ del 21 luglio 2015, AI 1, pag. 2). Chiamata
nuovamente ad esprimersi sulla persona della foto già sottopostale negli
interrogatori precedenti, che questa volta le si è detto essere AP 1, la donna
ha inizialmente detto di averlo solo visto nei negozi dove si vendono le
tessere telefoniche per l’estero e che una volta __________ aveva parlato al
telefono con lui (pag. 2). In seguito ha poi precisato che __________, a
dicembre, dopo averla condotta da Milano a Lugano, non appena arrivato nel suo
appartamento, ha chiamato AP 1 dicendogli che la “doña” era
arrivata, aggiungendo: “avevo capito che lui c’entrava con la droga dalle
conversazioni che io riuscivo a sentire che __________ faceva a casa. Quando in
aprile l’ho visto in questo negozio avevo collegato la persona alla voce”
(pag. 3). A fatica, la teste ha poi ammesso che conosceva AP 1 con il nome di AP
2, che lo aveva sentito al telefono, direttamente, a dicembre e che aveva il
suo numero in rubrica (pag. 3), specificando: “ADR che il numero di AP 2 in
realtà mi era stato già dato da __________ e __________ quando ero in Olanda.
Mi avevano detto di chiamare __________ o AP 2 appena arrivavo. La prima volta
a dicembre io ho chiamato sia __________ che AP 2, soprattutto AP 2 perché io
ero arrivata alle 07:00 del mattino e ho dovuto aspettare l’arrivo di __________
tre o due ore. AP 2 so che nel frattempo aveva chiamato __________ dicendogli
che io stavo aspettando.” (pag. 3).
__________
ha in seguito spiegato che __________, in viaggio da Milano, ha chiamato AP 2
dicendogli che l’aveva presa e che l’ha richiamato più tardi per annunciare
l’arrivo a casa a Lugano. Ella ha dovuto ammettere che in realtà aveva
conosciuto AP 2 già a dicembre, di persona, nell’appartamento di __________,
che questi frequentava, e che era stato proprio lui a pagarle il compenso in
franchi per il trasporto, che poi lei aveva chiesto a __________ di cambiare in
Euro (pag. 3).
Anche
per il secondo viaggio il coinvolgimento di AP 1 ha dovuto essere ammesso dalla
teste, che ha illustrato come lei teneva sempre i contatti con lui per sapere
quando sarebbe partita, rispettivamente arrivata (pag. 4). Anche in questa
occasione __________, all’arrivo della donna, ha avvisato AP 2 e anche in
questa occasione è stato AP 2 a pagarla. La correa ha tenuto anche a
puntualizzare, una volta di più, che __________ e il prevenuto non avevano
nulla a che fare con i 300 g portati a Zurigo per __________.
Del
terzo viaggio “che ho fatto per conto di __________ e AP 2” ha poi
spiegato che __________ l’aveva contattata per sapere se era disposta a portare
a loro 280 g di cocaina, cosa che ha poi fatto, e che aveva dovuto fermarsi a
lungo perché “non erano riusciti a vendere la cocaina” (pag. 5).
Nel
suo verbale di confronto con __________ del 21 luglio 2015, oltre a ripetere
quanto appena riportato, ha dichiarato:
·
d’aver sentito, in un’occasione, AP 1 /AP 2 dire a __________ che
doveva portare 5 o 6 ovuli a una persona (MP confronto __________ del 21 luglio
2015, AI 1, pag. 3);
·
che tra il primo e il secondo viaggio aveva mantenuto i contatti
con AP 1 tramite WhatsApp e Pin, mentre con __________ tramite normali
telefonate (pag. 4);
·
che durante il primo soggiorno aveva sentito che i fornitori __________
e __________ avevano chiamato sia __________ che l’imputato, mentre che nel
secondo trasporto solo __________ li aveva sentiti, perché __________ non
c’entrava nulla (pag. 4);
·
che prima del terzo viaggio aveva ancora sentito sia __________
che AP 1 che le chiedevano quando sarebbe arrivata con della cocaina (pag. 5);
·
che quando è arrivata la terza volta il prevenuto non c’era
perché era in Olanda, ma che evidentemente lui sapeva del suo arrivo perché era
in contatto con lei (pag. 5);
·
che conferma d’aver trasportato 820 g di cocaina destinati a __________
e AP 1, e 300 g destinati a __________ (pag. 6).
Come
si vede, tutte le deposizioni di __________ sono dettagliate e precise, oltre
che perfettamente lineari. Ella non ha in alcun modo calcato la mano né con __________,
né con l’appellante ed ha sempre tenuto a precisare che del trasporto a Zurigo,
loro non sapevano nulla, come non sapevano nulla dei 12 ovuli. Per di più, il
nome di AP 1 e le dichiarazioni circa il suo coinvolgimento nel traffico di
stupefacenti, è stato fatto solo in un secondo tempo, quando la teste ha capito
che non poteva più negare. In precedenza, per contro, ella ha evitato ogni
riferimento alla sua persona, cercando così di coprirlo e di evitargli un
procedimento penale.
Inoltre,
__________ non ha tratto alcun giovamento procedurale nel fare il nome anche
del prevenuto, poiché ella aveva già collaborato ammettendo tutti i fatti,
parlando di trasporti come quello a Zurigo che sarebbero altrimenti
verosimilmente rimasti ignoti agli inquirenti e facendo i nomi di tutte le
altre persone implicate. La chiamata in causa di AP 1 da parte della teste è da
ritenersi dunque disinteressata e non può certamente apparire come una
ritorsione nei suoi confronti, perché se così fosse stato, sarebbe avvenuta sin
dalle prime battute.
19. __________, arrestato
il 15 maggio 2015, ha inizialmente negato ogni suo coinvolgimento nel traffico,
asserendo che la cocaina ritrovata nel suo appartamento era di __________, che
gli aveva chiesto se poteva tenergliela nascosta (MP __________ del 15 maggio e
del 16 maggio 2015, AI 38, doc. 1 e 2). Solo il 3 giugno 2015, dopo che gli
sono state prospettate le dichiarazioni della donna, ha iniziato ad ammettere
qualcosa, ma inventando una versione per la quale in due occasioni egli ha
ospitato due corrieri in cambio di 20 g, rispettivamente 10 g di cocaina (MP __________
del 3 giugno 2015, AI 38, doc. 3, pag. 4 seg.).
Il
19 giugno 2015 il correo ha, per la prima volta, raccontato che nel mese di
ottobre o novembre 2014 aveva conosciuto in discoteca un dominicano che viveva
a Milano - del quale non ha voluto fare il nome “perché ho paura” - che
gli ha chiesto se era interessato ad ospitare delle persone che gli avrebbero
portato della cocaina che poi lui avrebbe dovuto consegnare a terzi, ottenendo
come contropartita circa 30 g di cocaina per volta (MP __________ del 19 giugno
2015, AI 38, doc. 4, pag. 2). E’ stato così che __________ è arrivata una prima
volta con 300 g di cocaina: il domenicano gli aveva detto che sarebbe giunta,
che doveva alloggiarla, aspettare che andasse in bagno ad evacuare e tenere poi
la droga. __________ non ha saputo dire a chi ha poi consegnato lo
stupefacente.
In
tutto, i viaggi della donna sono stati tre: le prime due volte ha portato 300 g
(dei quali lui ha trattenuto 30 g in ogni occasione) e la terza 280 g di
cocaina (di cui ne ha trattenuto per sé 20 g).
La
droga è stata consegnata a persone, sempre diverse, indicategli dal domenicano,
che la ritiravano a volte sotto casa sua, a volte in stazione (pag. 2 seg.).
L’8
luglio 2015, __________ ha dichiarato di sapere chi commissionava i viaggi e
chi gli dava poi le istruzioni per la consegna agli acquirenti della droga, ma
di non voler fare il suo nome per paura (PG __________ dell’8 luglio 2015, AI
38, doc. 5, pag. 3). In seguito, l’interrogante gli ha sottoposto degli estratti
di SMS trovati sul suo BlackBerry, inviatigli da un numero sempre intestato a __________,
ma in uso a AP 1, con le istruzioni per la consegna della droga. Di fronte a
queste prove, __________ ha tentato ancora di evitare di fare nomi, ma poi ha
dovuto ammettere di conoscerlo. Egli, tuttavia, ha sostenuto che quella tra lui
e il qui appellante era una normale amicizia e che lui lavorava per
quest’ultimo nel senso che gli dava dei passaggi quando ne aveva bisogno. La
sua reticenza ha subito in questo verbale solo uno scossone, quando messo di
fronte ad alcuni SMS dal contenuto inequivocabile (ad es. “Ma sei tu che
devi venire da parte del mio amico domenicano? Sono __________!”, all. F al
verbale), ha dovuto riconoscere che in qualche occasione ha fatto delle
consegne per il suo amico (pag. 6).
Il
20 luglio 2015, __________ è stato confrontato con i risultati delle analisi
dei tabulati retroattivi, che hanno evidenziato come egli nei sei mesi
precedenti sia stato costantemente in contatto con utenze olandesi che lui
stesso aveva indicato appartenere a persone legate al traffico di cocaina, e,
nel contempo, sia anche sempre rimasto in contatto con AP 1. Ciononostante, ha
ribadito che questi era solo un suo amico e che gli faceva da chauffeur
portandolo al lavoro a Cademario perché era rimasto senza patente. Nonostante
le puntuali contestazioni, l’interrogato ha evitato di collegare il qui
prevenuto a questioni di stupefacenti, rifiutandosi in alcuni casi di
rispondere e in altri trincerandosi dietro ai “non ricordo”, per
raccontare unicamente dei passaggi che gli dava in auto.
Il
giorno seguente, __________ è stato messo dapprima a confronto con __________ e
- dopo averla sentita raccontare __________ e __________) le avevano dato i
suoi contatti ma anche quelli di AP 2/AP 1, che lei aveva avvisato entrambi del
suo arrivo a Lugano, che nel viaggio in auto da Milano a Lugano, lui aveva
chiamato il prevenuto per informarlo, così come lo aveva chiamato non appena
arrivati a destinazione, che aveva sentito AP 2 dire a __________ di portare 5
o 6 ovuli a una persona e che era stato AP 2 a pagarla - ha confermato la sua
versione (MP confronto __________ del 21 luglio 2015, AI 38, doc. 29, pag. 3),
dichiarando esplicitamente: “AP 1 mi aveva detto, prima che __________
veniva, che sarebbe arrivata una ragazza con l’aereo che avrebbe portato droga,
30 ovuli. (…) E’ corretto che è stato AP 1 a darle i soldi quando __________
partiva, io adesso non ricordo l’ammontare, se lei dice che ho cambiato Euro
1'500.- credo sia corretto” (pag. 3).
Poco
oltre, __________ ha confermato integralmente anche tutto quando la donna ha
raccontato in merito a quanto avvenuto durante il primo soggiorno e in merito
al secondo viaggio in Ticino, anche laddove ha descritto il ruolo dominante ed
attivo dell’appellante (pag. 4), aggiungendo che __________ era un amico di AP
1 e che le questioni di droga venivano discusse solo tra loro due. Mai tra lui
(__________) e __________, che tra l’altro non ha mai visto (pag. 4 seg.).
L’interrogato
ha poi puntualizzato: “Confermo che con AP 1 abbiamo ricevuto 24 ovuli a
gennaio e che AP 1 ha dato a __________ Euro 1'300. Voglio sottolineare che il
mio compito era andare a prenderla e riportarla.” (pag. 5).
__________
ha pure confermato quanto la donna ha raccontato in merito al terzo viaggio,
asserendo di non sapere spiegare come mai AP 1 non era ancora riuscito a
vendere i 9 ovuli trovati presso il suo domicilio (pag. 5).
Il
verbale si chiude con la frase, pronunciata da __________: “Confermo che per
conto di AP 1, ho ricevuto dalla sola __________ 820 g di cocaina, e dalla sola
__________ almeno 350 g, ricordando meglio 100 g la prima volta e 250 g la
seconda” (pag. 6).
Al
termine del confronto, __________ è stato sentito da solo dal procuratore pubblico,
al quale ha spiegato d’aver conosciuto AP 1 nel gennaio 2013, dopo la sua
scarcerazione; all’inizio parlavano solo di lavoro e sono diventati amici. AP 1,
sapendo che lui consumava, gli ha chiesto se era disposto a tenere droga in
casa, promettendo di lasciargliene una parte gratuitamente, mentre l’altra
l’avrebbe venduta (MP __________ del 21 luglio 2015, AI 38, doc. 7, pag. 2).
Nella primavera del 2014 è così arrivata __________ (__________) con 100 g, che
lui è andato a prendere a Milano per portarla a casa sua a Lugano ed avvertire AP
1 una volta arrivato (pag. 2). __________ non ha saputo dire se il prevenuto,
che gliene ha lasciati 20 g per il suo consumo, gli ha detto a chi consegnare
la cocaina restante o l’ha presa e consegnata lui.
__________
ha fatto un secondo viaggio a luglio o agosto 2014, portando 250 g. Anche in
quest’occasione lui era andato a Milano a prenderla e anche qui aveva potuto
tenere 20 g per sé, oltre che ricevere, a vendita conclusa, ulteriori fr.
500.-. Per questa partita, AP 1 gli aveva detto a chi consegnare la droga e
quando.
__________
ha pure spiegato il significato di alcuni SMS già prospettatigli, ammettendo
questa volta che una parte di essi era in relazione al traffico di
stupefacenti, ma precisando anche che altri, indicati con precisione, erano
legati a questioni diverse, in apparenza lecite (pag. 2 seg.).
In
genere, sulla destinazione dei 350 g portati da __________ e degli 820 g
importati da __________, __________ ha risposto: “R. che io avrò fatto dalle 7
alle 8 consegne. Consegnavo dai 40 ai 50 grammi. Era sempre AP 1 che mi diceva
che mi avrebbero chiamato. ADR che forse solo in due occasioni ha consegnato
alla stessa persona, che una volta ha dato la droga ad un uomo che veniva da
Milano e che complessivamente per le sue prestazioni ha ricevuto dai fr.
4'000.- ai fr. 5'000.- (pag. 3).
Anche
nel verbale del 19 agosto 2015 ha parlato del prevenuto e del suo ruolo
nell’importazione dello stupefacente, in linea con quanto detto il 21 luglio
2015, e spiegando d’aver consegnato per suo conto cocaina in al massimo 7/8
occasioni, sempre sotto forma di ovuli che lui dava così come li riceveva e
sempre seguendo le sue indicazioni. Solitamente lui recapitava solo la merce,
senza ricevere soldi, ad eccezione di un paio di occasioni in cui il cliente lo
ha pagato direttamente. Dell’incasso del denaro si occupava il qui appellante
(MP __________ del 19 agosto 2015, AI 38, doc. 8, pag. 2 seg.).
Il
29 settembre 2015, __________ ha confermato che, nel contesto del traffico
messo in atto con AP 1, ha ricevuto da __________ 100 g di cocaina nella
primavera del 2014 e 250 g nel luglio/agosto 2014, trattenendo per sé 20 g dal
primo trasporto e 30 g dal secondo (20 g dei quali da lui consumati e 10 g
venduti), lasciando la rimanenza di 300 g al correo, che li ha venduti (MP __________
28 settembre 2015, AI 38, doc. 3, pag. 2). Da __________, ha poi confermato
aver ricevuto 300 g nel corso del dicembre 2014, 240 g nel gennaio 2015 e 280 g
nell’aprile 2015, trattenendo per sé 30 g la prima volta (20 g consumati e 10 g
venduti), 20 g la seconda (10 g consumati e 10 g venduti) e 20 g la terza (10 g
consumati e 10 g venduti), mentre la rimanenza di 660 g sono stati dati a AP 1
o a persone da lui indicate, ritenuto che gli ultimi 90 g sono rimasti in
deposito nel suo appartamento a Paradiso (pag. 3).
Il
23 maggio 2016, __________ è infine stato interrogato a confronto con il qui
prevenuto e si è limitato a sostenere, in maniera perentoria, di non ricordare
nulla di questa storia, se non che lui portava al lavoro AP 1. Addirittura, ha
negato di ricordare persino dei 100 g ammessi dal correo (MP di confronto __________
/AP 1 del 23 maggio 2016, AI 59, doc. 5, pag. 11).
In
quel periodo entrambi erano incarcerati nella stessa struttura.
A
seguito di questo repentino cambio di versione, in data 5 luglio 2016, il
procuratore pubblico ha emesso un decreto d’accusa a suo carico per il reato di
falsa testimonianza e lo ha condannato ad una pena detentiva di sei mesi,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa
di fr. 300.- (DAC 210/2016, doc. dib. di primo grado 2). La condanna è passata
in giudicato, non essendo la decisione stata impugnata.
Come
si vede dall’evolversi delle deposizioni, __________ ha fatto di tutto per
evitare di dover coinvolgere il correo AP 1, e lo ha fatto, come dichiarato sin
dall’inizio, per paura di lui. Quando, però, è stato confrontato con le
dichiarazioni di __________, in un momento in cui l’appellante era fuori dalla
Svizzera, ha deciso di collaborare e ammettere che quanto da lei dichiarato
corrispondeva al vero. Lo ha fatto in modo attivo, aggiungendo dettagli e
particolari che rendono più che credibile la sua ammissione. Non ha, nemmeno
lui, calcato in alcun modo la mano e nemmeno ha fatto trapelare l’esistenza di
una qualsiasi forma di astio nei confronti dell’appellante. Anzi, fin che ha
potuto, lo ha protetto.
Quando
ha deciso di parlare, lo ha fatto con una dovizia di particolari che rendono
affidabile le sue dichiarazioni.
Il
deciso passo indietro fatto con l’ultimo verbale, quello di confronto con
l’appellante, è evidente conseguenza del timore che nutre nei suoi confronti.
In effetti, è eloquente a questo proposito, il tenore delle frasi da lui usate:
“R. Io ricordo quello che ricordo. Io ricordo che mi chiamo __________, ma
se mi chiede cosa ho mangiato sei mesi fa non mi ricordo. ADR che non mi
ricordo nemmeno i 100 g che dichiara AP 1” (MP di confronto __________ /AP
1 del 23 maggio 2016, AI 59, doc. 5, pag. 11).
D’altronde,
che l’imputato sia una persona temuta, che fa facilmente ricorso a minacce da
prendere sul serio, è attestato dalla deposizione di __________ del 12 marzo
2016 confermata anche il 22 marzo 2016 (PG del 22 marzo 2016, AI 59, doc. 15),
con la quale ha illustrato, producendo copia dei messaggi lasciati su Facebook,
di essere stato minacciato e, addirittura, che AP 1 aveva postato un messaggio
con la sua foto e la promessa di dare Euro 10'000.- a chi gli avesse detto dove
era (MP __________ del 12 marzo 2016, AI 60, pag. 4 e allegati).
__________,
collaborando, ha accusato anche sé stesso. Dalla chiamata in causa del qui
imputato non ha tratto alcun particolare beneficio.
Anche
la sua chiamata di correo è dunque credibile e fondata.
20. AP 1, per contro, ha
ammesso unicamente il suo coinvolgimento nel primo trasporto di cocaina
effettuato da __________, quello di 100 g, sostenendo di essere poi stato
estromesso dal giro da __________ e __________.
Il
6 maggio 2016, dopo aver da principio negato ogni implicazione
nell’importazione e commercio di cocaina in Svizzera - così come fatto il
giorno precedente (PG AP 1 del 5 maggio 2016, AI 26) - ha, oltre che
riconosciuto parte dei fatti relativi a __________ di cui sopra, ammesso di
aver mentito su alcune cose. In primo luogo ha confessato di aver conosciuto __________
dopo la sua scarcerazione e di aver pensato con lui di cominciare a trafficare
stupefacenti (MP AP 1 del 6 maggio 2016, AI 29, pag. 12). Così lo ha messo in
contatto con __________, che vive in Olanda, presentatale dal suo amico __________
(__________). __________ ha dunque effettuato il primo viaggio di prova
importando 100 g di cocaina, venduti da loro grazie a __________, che aveva i
contatti. Dopo questa consegna, __________ aveva tenuto i contatti anche con __________,
mentre avrebbe dovuto tenerli solo con il prevenuto, a suo dire. E’ stato così
che lui sarebbe stato estromesso dal business. In seguito ha saputo che __________
e __________ avevano anche organizzato l’arrivo di __________, donna che lui
ammette aver incontrato, ma con la quale nega aver trafficato stupefacenti
(pag. 12).
In
occasione del suo confronto con __________ (MP di confronto __________ /AP 1
del 23 maggio 2015, AI 59, doc. 5), l’imputato ha ancora una volta ammesso
unicamente di essersi limitato al traffico dei 100 g di cocaina portati nel
2014 da __________ sotto forma di ovuli, spiegando di aver smesso perché poi ha
trovato lavoro. All’obiezione del procuratore pubblico che in precedenza aveva
invece detto di essere stato escluso da __________ e __________, ha subito
risposto che era vero e che gli altri contatti telefonici avuti con
quest’ultimo erano dovuti al rapporto di amicizia tra loro, mentre non ha
saputo spiegare perché aveva avuto contatti telefonici con __________ (pag.
11).
Il
4 luglio 2016, il prevenuto ha genericamente confermato le dichiarazioni rese
in precedenza, dopo che gli sono state rilette (MP AP 1 del 4 luglio 2016, AI
65, pag. 2). Egli ha in seguito raccontato che la macchina intestata a __________
era sua e che quest’ultimo la usava per portarlo al lavoro, così come l’amico
gli aveva dato un telefono con scheda SIM intestata a suo nome (pag. 3).
In
merito al traffico dei 1170 g di cocaina in correità con __________, egli ha di
nuovo fornito una versione diversa, subito corretta dopo l’obiezione
dell’interrogante: “R: io ho messo in contatto __________ con quella gente
per i primi 100 g e poi mi sono tolto fuori. La verbalizzante mi dice che avevo
dichiarato che invece ero stato estromesso e rispondo che mi hanno tolto loro.”
(pag. 7). Ha poi aggiunto che la sua intenzione era di vendere quei 100 g
insieme a __________, ma poi lui ha solo saputo che la droga era arrivata e
null’altro (pag. 7), contraddicendo così, con quest’ultima frase, quanto
affermato in merito alla vendita il 6 maggio 2016.
21. In atti vi sono gli
estratti dei tabulati telefonici che attestano tutta una serie di contatti tra
i telefoni in uso a AP 1 e le altre persone sicuramente implicate nei trasporti
e nella fornitura della droga: __________, __________, gli olandesi. Questi
contatti si intensificano proprio nei momenti clou della partenza e dell’arrivo
del corriere (AI 38 e sunto in MP confronto __________ /AP 1 del 23 maggio
2016, AI 59, doc. 5).
I
tabulati prodotti al dibattimento di primo grado (doc. dib. 3), con
l’indicazione delle antenne a cui erano allacciati e il luogo in cui si
trovavano gli apparecchi (Standorte) attestano la presenza dell’appellante
nell’appartamento della compagna, a Paradiso, nei momenti topici del traffico.
Inoltre, sempre
nell’incarto, si trovano alcuni estratti di SMS scambiati dal prevenuto con __________,
che, dal loro contenuto, sono chiaro indizio di un suo coinvolgimento diretto
ed attivo nel traffico di droga (AI 38 e ripresa di alcuni di essi in MP __________
del 20 luglio 2015, AI 38, doc. 6).
22. Tutto ben ponderato,
considerato:
- che le chiamate di
correo non sono una sola ma ben due;
- che
sia __________ che __________, dal momento che hanno deciso di parlare, non si
sono limitati a superficiali dichiarazioni, ma hanno fornito descrizioni
dettagliate e precise dei fatti e del ruolo giocato dall’appellante;
- che esse sono lineari e
coerenti sia internamente che tra loro;
- che
i due correi __________ e __________ non hanno cercato in alcun modo di
scaricare le loro responsabilità sul prevenuto, ma, anzi, hanno tentato in
tutti i modi, fintanto che è stato possibile, di lasciarlo fuori;
- che
la ritrattazione di __________ è giustificabile unicamente con il timore nei
confronti del prevenuto, che già in precedenza ha minacciato altre persone,
senza farsi alcun problema a rendere pubblici i suoi intenti su Facebook,
terrorizzandole;
- che
AP 1 si è limitato a negare i fatti, ammettendo solo laddove è stato costretto
o ha voluto, ma senza mai spiegare con elementi concreti perché non avrebbe
avuto a che fare con il traffico di droga in disamina;
- che
l’imputato, nemmeno su un elemento chiave e semplice da illustrare - e cioè una
volta chiamato a spiegare perché lui, dopo l’importazione dei primi 100 g di
cocaina non abbia più partecipato al traffico di droga - è stato in grado di
essere lineare, avendo dato tre risposte diverse a tre occasioni diverse,
corrette immediatamente dopo che l’interrogante gli ha ricordato cosa aveva
dichiarato in precedenza, fatto che mina in maniera importante la sua
credibilità;
- che
i frequenti contatti telefonici tra le persone coinvolte e AP 1, soprattutto
quelli nei giorni topici, sono evidente indizio di un suo coinvolgimento;
- che
da alcuni SMS in atti si evince come il prevenuto abbia giocato un ruolo attivo
sia nell’importazione che nella vendita della droga;
- che
l’uso di falsi documenti non gioca decisamente a favore delle tesi difensive,
nemmeno nell’ambito della valutazione di questo reato;
non si può che concludere
a favore della credibilità delle chiamate di correo e, dunque, considerare
provati i fatti di cui all’atto d’accusa, e meglio, oltre all’importazione e
all’alienazione, almeno parziale, dei 100 g ammessi, anche di tutta la cocaina
trasportata da __________, cioè 300 g + 240 g + 280 g = 820 g, per complessivi
920 g.
Inoltre,
__________ deve essere creduto anche per quanto concerne i 250 g del secondo
viaggio di __________.
Pertanto,
complessivamente, i grammi di cocaina trafficata sarebbero 1170 g. Tuttavia,
con l’AA, per un errore di ripresa dati riconosciuto dal PP, ne sono stati
presi in considerazione 1090 g, sicché si fa riferimento a tale quantitativo.
Alienazione a __________
di 50 g di cocaina
23. AP 1 è stato
condannato in primo grado anche per aver venduto a __________ 50 g di cocaina
nel periodo maggio-giugno 2015, a Locarno, nonostante egli abbia sempre negato
averle mai venduto droga. A detta dei primi giudici, "l'imputato ha
ammesso i fatti, a fronte delle dichiarazioni di __________ "
(sentenza impugnata, consid. 3.4., pag. 13).
Con il suo appello, il prevenuto, chiede il proscioglimento da
questa accusa.
24. __________ è stato
sentito il 10 dicembre 2015. Parlando dei suoi fornitori, ha inizialmente
dichiarato di riconoscere sulle foto mostrategli anche AP 1 che lui conosceva
con il nome AP 2, specificando di averlo visto da un parrucchiere e di sapere
che aveva avuto storie con la polizia, ma sottolineando di non avere con lui
alcun rapporto di amicizia e, soprattutto, di non aver mai avuto questioni di
cocaina con lui (PG __________ del 10 dicembre 2015, AI 28, pag. 4). Con il
proseguire dell'interrogatorio, dopo aver deciso di collaborare, ha dichiarato
che tale __________ gli aveva fatto due consegne di droga nel giugno-luglio
2015, la prima delle quali, di 50 g di cocaina, era stata effettuata per suo
conto dal qui imputato (pag. 7), confezionata in ovuli da 10 g l'uno e da lui
subito rivenduta (pag. 8). Egli ha poi precisato di non aver fatto subito il
nome del prevenuto "perché ho paura di AP 2 perché fa parte di quel
gruppo di persone che girano con i coltelli" (pag. 8).
Il
correo è stato messo a confronto con AP 1 il 13 maggio 2016 ed ha ribadito la
sua deposizione fornendo precisi dettagli sull'acquisto: ha contattato AP 2,
tramite un indirizzo email datogli da un amico comune, ed hanno fissato un
appuntamento al parcheggio del bar Isolino. AP 2 gli ha poi consegnato i 50 g
di cocaina nei pressi della Migros di Minusio, droga pagatagli fr. 2'000.- una
settimana dopo, quando aveva rivenduto tutto. In seguito ha chiesto a AP 2 se
aveva ancora cocaina, ma egli gli ha risposto che non ne aveva più perché non
era sua (MP di confronto __________ /AP 1 del 13 maggio 2016, AI 37, pag. 2).
Ha visto l'imputato solo tre volte: alla consegna dei 50 g, al momento del
pagamento e una volta al negozietto dominicano vicino alla stazione (pag. 3).
AP
1 ha invece negato tutto, sostenendo che si tratta di una storia inventata e
asserendo che lui nel periodo indicato dal suo accusatore non era in Ticino (VI
dib. di primo grado, pag. 4), obiezione alla quale __________ ha risposto
ribadendo che si trattava della verità (pag. 3).
Evidentemente,
in base a quanto precede, l'appellante non ha mai riconosciuto i fatti, ma,
anzi, li ha sempre contestati. Anche al dibattimento di primo grado. I giudici
della Corte delle assise criminali hanno, dunque, sbagliato a ritenere data una
sua ammissione in proposito.
25. In questo caso, ci
troviamo di fronte ad una chiamata di correo, cui si oppone la versione
dell'appellante, senza che vi siano ulteriori elementi a favore di una versione
piuttosto che dell'altra, se non i tabulati delle telefonate prodotti al
processo di primo grado (doc. dib. di primo grado 3), che attestano che,
contrariamente alle sue dichiarazioni, AP 1, nel maggio del 2013 era in Ticino.
__________
è stato condannato dalla Corte delle assise criminali con sentenza del 9 giugno
2016 (doc. TPC 16) per infrazione aggravata alla LStup, in procedura
abbreviata, alla pena detentiva di 36 mesi, di cui 24 sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 4 anni. Tra i fatti che hanno condotto alla
condanna, vi sono anche quelli dell’acquisto di 50 g di cocaina, consegnatigli
dal qui prevenuto.
Preso
atto che, con le sue dichiarazioni__________ ha peggiorato la propria posizione
processuale, che nella descrizione dei fatti, oltre ad essere stato lineare e
congruente, egli ha fornito molti dettagli che la rendono affidabile, non si
può che considerare la sua chiamata di correo, fondata e credibile.
Di
transenna, si osserva che __________ è stato considerato affidabile anche
quando ha dichiarato di aver venduto a __________ 400 g di cocaina, a fronte
della contestazione di quest’ultimo. Entrambi sono poi stati condannati per tale
importo con sentenze cresciute in giudicato (AI 28 e doc. TPC 16).
Anche
su questo punto, dunque, l’appello viene respinto e la condanna decretata in
primo grado, anche se per altri motivi, confermata.
Commisurazione della
pena
26. AP 1 ha chiesto una
massiccia riduzione della pena detentiva e la non revoca della sospensione
condizionale a quella di due anni decretata con la sentenza del 15 gennaio 2013.
L’insorgente giustifica tale
richiesta con il fatto d’aver postulato il parziale proscioglimento dalle
accuse principali relative all’infrazione aggravata alla LStup.
Per quanto concerne i reati non
contestati, che si aggiungono a quello del traffico dei 100 g di cocaina, deve
pure essere tenuto conto che per quelli del 2011 vi è stata una desistenza e
che è trascorso molto tempo.
Da considerare è pure il duro
carcere preventivo e la collaborazione fornita sin dall’inizio da AP 1.
Infine, quale fatto nuovo, si
deve pure tener presente che a breve il piccolo figlio del prevenuto giungerà
in Italia.
27. L’infrazione aggravata
alla LStup (art. 19 cpv. 2 LStup) - che si realizza, tra l’altro, se l’autore
sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di
stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di parecchie persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è
oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro
complesso, di 18 grammi (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122
IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF
2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2.;6B_579/2013 del 20 febbraio 2014
consid. 3.4.;6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2;6B_911/2009 del 15
marzo 2010 consid. 2.3.1;6P.149/2006,6S.336/2006 del 12
ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht,
Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28l), 3. ed., Berna
2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg.) - è punita con una
pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena
pecuniaria.
Il giudice può attenuare liberamente la pena,
se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio
consumo di stupefacenti (art. 19 cpv. 3 lett. b LStup).
La
falsità in certificati è sanzionata con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria (art. 252 CP), mentre l’infrazione alla LStr è punita
con la pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria (art. 115
LStr).
28. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto
precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione (DTF 136 IV 55; 129 IV 6; 127 IV 101; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010; Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF
6B_370/2007 del 12 marzo 2008;6B_585/2008 del 19 giugno 2009).
29. Secondo
l’art. 49 cpv.1 e 2 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
30. Dal profilo oggettivo
la colpa di AP 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga
trafficata (oltre 1200 g di cocaina). Se è vero che questo non è l’unico
elemento da considerare, è anche vero che esso non va trascurato, ritenuto
come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il
numero di persone la cui salute è posta in pericolo (DTF 121 IV 202 consid.
2d/cc; DTF 119 IV 180 consid. 2.; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_558/2011 del
21 novembre 2011 consid. 3.4;6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3).
Aggrava la posizione
dell’imputato, inoltre, la continuità con cui egli ha delinquito: dal 2011 sino
al 2015, de facto, ha trafficato stupefacenti in Svizzera, ad eccezione del
2013, anno della sua scarcerazione ed “espulsione” dal nostro Paese.
Vanno, poi, considerati, quali elementi qualificanti, dal profilo
oggettivo, la colpa di AP 1, che, comunque sia, ha una formazione scolastica
che gli ha consentito di frequentare il primo anno di informatica
all’università, che egli non si è mai esposto in prima persona, soprattutto per
quanto concerne l’accompagnamento dei corrieri, compito a rischio, delegato a __________.
Inoltre, egli ha gestito i pagamenti dello stupefacente e, dato rilevante, era
lui personalmente che dava le disposizioni circa la vendita della cocaina.
Fatto che attesta il suo buon inserimento nel mondo della droga e, in genere,
in quello della criminalità.
Tutto ciò porta, poi, a concludere che AP 1 ha rivestito un ruolo
gerarchico primario nell’organizzazione dei reati imputatigli.
Da tenere in considerazione è pure l’estensione internazionale del
traffico.
Con riferimento ai
preparativi per l’importazione del 2011, per i quali il lungo tempo trascorso
non gioca un ruolo rilevante, non si può riconoscere una desistenza ai sensi
dell’art. 23 CP.
In relazione alla falsità in
certificati, la gravità è di grado medio, considerato che grazie ai documenti
contraffatti egli ha potuto aggirare controlli d’identità e, quindi, anche il
bando dalla Svizzera.
Sempre di grado medio è
l’infrazione alla LStr, essendo la stessa durata oltre un anno, avendo
dimostrato totale indifferenza alle decisioni delle autorità elvetiche ed
essendo l’imputato venuto nel nostro Paese anche per delinquere.
Dal profilo soggettivo, va considerato avantutto, quale aggravante
della posizione del prevenuto, il fatto che egli non è
tossicodipendente (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF
6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1;6B_10/2010 del 10 maggio 2010
consid. 2.1;6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c ).
A ciò si aggiunge il fatto che egli ha dimostrato una risoluta
volontà di delinquere, non scalfita neppure dalla prima carcerazione in Ticino e
dalla condanna del 15 gennaio 2013 decretata nei suoi confronti dalla Corte
delle assise criminali (inc. 72.2012.135), né tantomeno dalla decisione di
divieto d’entrata in Svizzera.
AP 1 ha agito unicamente a
scopo di lucro ed ha deciso di trafficare stupefacenti nonostante abbia
dimostrato, in passato, di potersi mantenere dignitosamente lavorando
onestamente, come fatto al __________ di __________.
A fronte di simili
circostanze, la colpa dell’imputato per la violazione della LStup risulta
essere importante mentre quella per il riciclaggio di denaro e in relazione
alla LStr tendenzialmente di media gravità.
Ciò premesso, tenendo conto
a mero titolo indicativo della giurisprudenza di questa Corte (ad es.: sentenza
CARP del 21 gennaio 2016, inc. 17.2015.201; sentenza CARP del 14 gennaio 2016,
inc. 17.2015.147; sentenza CARP del 2 luglio 2015,17.2015.66; sentenza CARP del
28 gennaio 2015, 17.2014.129; sentenza CARP 15 gennaio 2014, inc. 17.2013.97+115;
sentenza CARP del 27 giugno 2011, inc. 17.2011.30+31) nonché alla luce del
quadro edittale e del concorso tra i reati, appare adeguata
la pena di 3 anni, inflitta in prima sede, a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva a quella a suo tempo decretata con la sentenza del 15 gennaio 2013.
31. AP 1 non può
pretendere sconti di pena in forza del suo comportamento processuale, poiché
durante buona parte dell’inchiesta ha cercato di sminuire il suo coinvolgimento
nei fatti oggetto del procedimento, concedendo parziali ammissioni - alquanto
limitate per rapporto alle sue effettive responsabilità e per nulla spontanee -
in quanto confrontato con risultanze istruttorie inequivocabili.
Circa il criterio della
particolare sensibilità alla pena e dell’effetto che la pena avrà sul suo
futuro, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va
riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie (“aussergewöhnlichen
Umständen”), ritenuto come l’espiazione della pena detentiva implichi per
sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del
condannato che la deve scontare (STF 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid.
2.2.1.; STF 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6; STF 6B_605/2013 del 13
gennaio 2014 consid. 2.4.3; STF 6B_499/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 1.4.).
Nella fattispecie, l’appellante è privo di occupazione, vive da tempo lontano
dalla sua patria ed ha dei parenti che abitano poco distante dal confine,
sicché a tale criterio non si può che dare nel caso concreto grande peso.
L’arrivo del figlio per il ricongiungimento famigliare è stato solamente
sostenuto ma non dimostrato. A prescindere da ciò, questo rappresenterebbe un
elemento positivo, poiché renderebbe possibile le visite in carcere che ora non
sono pensabili.
In
definitiva, dunque, appare corretto confermare la pena di 36 mesi di detenzione
fissata con la sentenza impugnata. Trattasi, infine, di pena da espiare, non
essendo realizzati i presupposti dell’art. 42 CP. In effetti, la prognosi, per
l’imputato, non può che essere negativa.
32. In caso di sospensione
condizionale di una pena, l’eventuale esecuzione della stessa dipende, di
principio, dal comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna.
Se egli supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più
eseguita (art. 45 CP).
Se, invece,
durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, il
giudice può revocare la sospensione condizionale (art. 46 cpv. 1 CP) oppure, in
luogo della revoca, lo può ammonire o prorogare il periodo di prova al massimo
della metà della durata stabilita nella sentenza (art. 46. cpv. 2 CP). Il
compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova
costituisce pertanto un possibile motivo di revoca. Il nuovo reato deve
presentare una certa gravità, in particolare deve essere punito con una pena
detentiva o con una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP).
Tuttavia, un
crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non vincola alla revoca
della sospensione condizionale. Questa ha luogo, giusta l’art. 46 cpv. 1 CP,
solo se, a seguito del reato commesso dal condannato durante il periodo di
prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati”. Come per la
concessione del beneficio della sospensione condizionale, determinante è,
dunque, la prognosi relativa al suo comportamento futuro. La pena deve essere revocata
soltanto nell’ipotesi in cui il nuovo reato fa venire meno la prospettiva di
buona condotta (“Bewährungsaussichten”), ovvero quando la ripetizione
del delinquere evidenzia una prognosi negativa (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e
4.3).
Di conseguenza,
per tutto quanto esposto in precedenza, non si può far altro in questa sede che
confermare la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di due
anni, inflitta con sentenza del 15 gennaio 2013, per la quale il periodo di
prova non era ancora scaduto al momento dei fatti.
Tassazione della nota d’onorario
33. Il
difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al dibattimento la sua nota
d’onorario 6 aprile 2017 relativa al procedimento d’appello che espone
complessivi fr. 3'092.35.-, di cui fr. 2'521.20 di onorario (corrispondenti a 14.01
ore di lavoro) e fr. 342.10 di spese, oltre all’IVA per fr. 229.05.
a. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito
secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si
svolge il procedimento.
b. Giusta l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario
dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo
il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I
201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).
c. La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del
tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,
consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti,
in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea
2014, ad art. 135, n. 3).
d. In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui
va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole
conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato
ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e
sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga
complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,
pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.
17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).
e. Non vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario
ritenuto, tra l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza
giudiziaria, prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007
del 12 novembre 2007 consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21
giugno 1995, in re avv. B.; 8 novembre 1996, in re avv. B.; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo/San Gallo
2013, ad art. 135, n. 3, pag. 232; Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. ed., Zurigo 2014,
ad art. 135, n. 8; Galiani/Marcellini, in Bernasconi ed altri, Codice svizzero
di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135, n. 4).
34. Dal
tempo complessivo esposto va dedotta l’ora in più della stimata durata del
dibattimento rispetto a quella effettiva. Vengono così tassate 13 ore a fr.
180.- l’una, con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 2'340.-.
a. Le
spese esposte sono approvate in ragione di fr. 234.-, calcolate con il forfait
del 10%, con l’aggiunta dei fr. 90.- per la trasferta, per complessivi fr.
324.-.
b. L’IVA,
calcolata nella misura dell’8%, assomma a fr. 213.15.
c. La
nota professionale dell’avv. DI 1 è pertanto approvata per complessivi fr. 2'877.15.
d. Vista
la condanna, in caso di ritorno a miglior fortuna il condannato dovrà risarcire
allo Stato l’intero importo anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).
Questo vale anche per i costi di patrocinio riconosciuti e tassati con
la sentenza di primo grado per complessivi fr. 8'631.25,
come stabilito al dispositivo n. 8.2 della stessa, impugnato con l’appello.
Anche su questo punto, dunque, le pretese dell’insorgente devono essere
respinte.
A
questo proposito va rilevato che il prevenuto, a verbale d’appello, ha
espressamente dichiarato di avere dei risparmi a Santo Domingo (verb. dib.
d’appello, pag. 3) e di essere disposto ad utilizzarli per contribuire a pagare
i costi del difensore d’ufficio.
Tassa di giustizia e spese
35. In base all’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del
condannato.
La tassa di giustizia e le spese di appello seguono la soccombenza
(art. 428 cpv. 1 CPP) e sono poste a carico dell’appellante. L’art. 425 CPP non
trova applicazione, avendo AP 1 dichiarato di avere dei risparmi in patria.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139,
147, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426 CPP;
40, 47, 49, 51, 252, 305 bis CP;
19 LStup;
115 LStr;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di AP 1 è respinto.
Di
conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 1.1.1., 1.2.,
1.3., 4., 5., 6., e 8.1. del dispositivo della sentenza impugnata sono passati
in giudicato,
1.1. AP
1 è giudicato autore colpevole, oltre che di falsità in certificati e
infrazione alla LF sugli stranieri (dispositivi n. 1.2 e n. 1.3. della
sentenza impugnata), di:
1.1.1. infrazione
aggravata alla LStup
siccome riferita a quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere
poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone,
e meglio
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1.1. nel corso del 2011, tra
la Spagna e Lugano, fatto preparativi all’importazione dalla Spagna di 200 g di
cocaina;
1.1.1.2 nel periodo aprile 2012
/ giugno 2012 a Agno, Lugano, Locarno, alienato a __________ 75 g di cocaina;
1.1.1.3 nel periodo marzo 2014
/aprile 2014 sino al 15 maggio 2015, tra l’Olanda e la Svizzera, in specie
Lugano, in correità con __________ __________, la non meglio identificata __________
(__________) e __________,
importato e in parte alienato un imprecisato quantitativo di
cocaina ma almeno 1090 g, di cui 90.12 g (con un grado di purezza tra il 42% e il
42.6%) sequestrati presso il domicilio di __________ in data 15 maggio 2015;
1.1.1.4 a Locarno, nel corso del
mese di maggio 2015 / giugno 2015, alienato a __________ almeno 50 g di
cocaina.
1.2. AP
1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
1.3. È
ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva
di 2 (due) anni, inflitta a AP 1 con sentenza della Corte delle
assise criminali del 15 gennaio 2013.
1.4. Gli
oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 18'847.60 sono posti
a carico del condannato.
1.5. In
caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato
l’intero importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura sino
al processo di primo gradoper complessivi fr. 8'631.25 (art. 135 cpv. 4 CPP).
2. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 2'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono
posti a carico di AP 1.
3. La nota
professionale 6 aprile 2017 DIFE_1 è approvata per:
- onorario fr.
2'340.00
- spese fr.
324.00
- IVA fr. 213.15
Totale fr.
2'877.15
e posta a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP.
3.1. Contro questa
decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
3.2. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via
Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
dispositivo.
3.3. In caso di ritorno a
miglior fortuna, AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo Stato anche l’intero
importo anticipato per la sua difesa d’ufficio per la procedura d’appello, art.
135 cpv. 4 CPP.
4. Intimazione a:
- c/o Carcere penale La Stampa,
6901 Lugano
-
-
5. Comunicazione a:
- Corte
delle assise criminali, 6901 Lugano
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice
dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
- Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi,
3003 Berna
- Direzione
del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.