17.2016.26
Desistenza dalla querela; mancanza del presupposto processuale della querela; appello accolto; abbandono del procedimento
7 giugno 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.26
Locarno
7 giugno 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felipe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 3 febbraio 2016 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 26 gennaio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 16 febbraio 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 3 marzo 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 15
aprile 2015, il procuratore pubblico ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
1. ingiuria
per avere, a Lugano, presso la
palestra __________, in data 3 maggio 2014, offeso l’onore diPC 1, dandogli del
“frocio di merda” e dicendogli “vaffanculo”;
2. minaccia
per avere, a Lugano, presso la
palestra __________:
2.1. in
data 3 maggio 2014, usando grave minaccia, incusso timore a PC 1, e meglio
dicendogli “tu non mi devi nemmeno guardare frocio di merda”, “tu
devi stare molto attento”;
2.2. in
data 10 maggio 2014, usando grave minaccia, incusso timore aPC 2, e meglio
dicendogli “ti spacco le gambe”, “ti sei messo in un guaio”, “vedrai
quello che ti capita”, “so che abiti in via __________”, “so che
abiti a __________ e ti vengo a prendere lì o ti faccio venire a prendere lì”,
“non finisce qui”, “vedrai cosa ti succede”;
reati previsti dagli art. 177 e 180 CP;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote
giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 2'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni,
alla multa di fr. 200.- e al pagamento della tassa di giustizia di
fr. 100.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 100.-.
AP 1 ha presentato opposizione contro detto decreto di accusa il
24 aprile 2015.
Il 27 aprile 2015, il procuratore pubblico ha confermato il
decreto di accusa e ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
Fatti
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 26 gennaio 2016, il giudice della Pretura
penale ha prosciolto AP 1 dall’imputazione di “grave minaccia” (recte
minaccia) nei confronti di PC 1 per i fatti del 3 maggio 2014 descritti al
punto 2.1 del DA 1554/2015 del 15 aprile 2015 (sentenza impugnata, dispositivo
n. 1), mentre lo ha dichiarato autore colpevole di ingiuria nei confronti dello
stesso PC 1 per i fatti del 3 maggio 2014 descritti al punto 1 del DA 1554/2015
del 15 aprile 2015 (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.1), nonché di minaccia
nei confronti di PC 2 per i fatti del 10 maggio 2014 descritti al punto 2.2 del
DA 1554/2015 del 15 aprile 2015 (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.2).
Lo ha, quindi, condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere da fr. 100.- cadauna, per un totale di fr. 1'500.-,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di
fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie nel frattempo
aumentate a fr. 500.- (sentenza impugnata, dispositivo n. 3).
C. Con scritti 29
gennaio e 3 febbraio 2016, AP 1 ha trasmesso al primo giudice l’accordo
concluso lo stesso giorno con l’AP PC 2, rispettivamente ha presentato annuncio
d’appello, trasmettendo anche l’accordo 2 febbraio 2016 concluso con l’altro
AP, PC 1.
Con detti accordi gli AP acconsentivano, tra l’altro, a ritirare
le rispettive querele.
Ricevuta la motivazione scritta del giudizio, egli ha, il 3 marzo
2016, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello,
indicando di impugnare esclusivamente i dispositivi 2 e 3 della sentenza di
primo grado, richiamando il ritiro delle querele e postulando il suo proscioglimento
anche relativamente ai dispositivi impugnati.
D. In applicazione
dell’art. 406 cpv. 1 lett. a CPP, visto, in particolare, che occorre statuire
esclusivamente in merito a questioni giuridiche, con decisione 5 aprile 2016,
la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta e ha assegnato all’appellante un termine di 20
giorni per eventualmente completare la motivazione del suo appello.
E. Con atto 26 aprile
2016, l’appellante, a complemento della sua dichiarazione di appello, ha
prodotto copia degli scritti 13 e 25 aprile 2016, con cui l’AP PC 1 e,
rispettivamente, l’AP PC 2 hanno confermato la loro desistenza dalle querele
nei suoi confronti. I citati scritti degli AP sono pervenuti a questa Corte
separatamente e in originale in data 27 aprile 2016.
F. Con scritti 17
maggio, rispettivamente 2 giugno 2016, il procuratore e il giudice di prime
cure hanno comunicato di non avere osservazioni in merito all’appello e di
rimettersi algiudizio di questa Corte. Gli accusatori privati, dal canto loro,
non hanno manifestato alcuna reazione entro il termine impartito.
Considerandi
in diritto:
1.
Nei procedimenti
aventi per oggetto reati perseguibili a querela di parte, la querela costituisce
un presupposto processuale ai sensi dell’art. 403 cpv. 1 lett. c CPP (cfr. Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 403 CPP).
Giusta l’art. 33 cpv. 1 CP, il querelante può desistere dalla
querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda
istanza. Tuttavia, perché la desistenza dalla querela abbia effetto, la
sentenza di primo grado non deve essere passata in giudicato, ovvero deve
essere pendente un procedimento di appello. In caso di crescita in giudicato
parziale, la desistenza non produrrà alcun effetto sui dispositivi della
sentenza non impugnati (Riedo, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed. 2013, n. 13 ad art. 33 CP con rif. spec.
a STF 6B_321/2009 del 14 agosto 2009 consid. 1.1 seg.).
2.
Accertata l’assenza
del presupposto processuale della querela, in applicazione degli art. 403 cpv.
1.
lett c, 379 e 329 cpv. 4 CPP, il procedimento penale nei confronti
dell’appellante deve essere abbandonato con decisione del tribunale di appello
(Schimid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 202013, n. 10 e 16 ad art. 329 CPP;
Stephenson/ Zalunardo-Walser, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 13 ad.
art. 329 CPP).
3.
Ritenuto che i reati
oggetto del presente procedimento – ingiuria (art. 177 CP) nei confronti
dell’AP PC 1 e minaccia (art. 180 CP) nei confronti dell’AP PC 2 – sono
perseguibili a querela di parte e che entrambi gli AP hanno validamente
desistito dalle rispettive querele (doc. di appello VI-VIII), sicché il
presupposto processuale della querela è venuto a cadere, i dispositivi n. 2 e 3
della sentenza di primo grado vanno annullati e il procedimento abbandonato
(cfr. art. 320 cpv. 4 CPP, secondo cui un decreto di abbandono passato in
giudicato equivale a una decisione finale assolutoria).
Permane intatto, invece, il dispositivo n. 1 della sentenza di
primo grado (proscioglimento dall’imputazione di minaccia nei confronti dell’AP
PC 1), non impugnato e, quindi, passato in giudicato.
4.
Visto che
l’appellante non ha contestato nel merito la sentenza di primo grado, che negli
accordi 29 gennaio, rispettivamente 2 febbraio 2016, conclusi con gli AP egli
ha, anzi, ammesso le sue responsabilità e che la sentenza di primo grado è,
quindi, annullata solo nella misura della desistenza degli AP dalle querele,
gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico dell’appellante in
misura di fr. 450.-, ad eccezione della maggiorazione di fr 50.- per
la motivazione scritta, posta a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).
L’appellante si è mosso per prendere contatto con gli AP e
concludere con loro gli accordi che prevedevano anche il ritiro delle querele
solo dopo la pronuncia del giudizio di primo grado, avvenuta con comunicazione
del dispositivo in data 26 gennaio 2016.
Di conseguenza, gli oneri
processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 600.-, sono posti
a carico dell’appellante in applicazione dell’ art. 428 cpv. 2 lett. a CPP.
In applicazione dell’art. 430 cpv. 2 CPP, all’appellante non si
assegna alcun indennizzo ex art. 429 CPP (cfr. Griesser,
in Donatsch/Hasjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014,
n. 16 ad art. 430 CPP con rinvio al messaggio).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80 segg., 84, 329, 379 segg.,
398 segg. CPP,
30 segg., 33, 177, 180 CP;
nonché, sulle spese, gli art. 426, 428 CPP e la LTG e,
sull’indennizzo, gli art. 429 e 430 CPP,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, ricordato
che il dispositivo n. 1 è passato in giudicato:
1.1. il procedimento penale
contro AP 1 per l’imputazione di ingiuria nei confronti di PC 1 (punto 1 del DA
1554/2015 del 15 aprile 2015) e per l’imputazione di minaccia nei confronti di PC
2 (punto 2.2 del DA 1554/2015 del 15 aprile 2015) è abbandonato;
1.2. gli oneri processuali
di primo grado sono posti, in misura di fr. 450.-, a carico
dell’appellante, mentre sono posti a carico dello Stato per i restanti
fr. 50.-.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-.-
- altri disborsi fr. 100.--
fr. 600.--
sono posti a carico dell’appellante, al quale non si assegna
alcuna indennità ex art. 429 CPP.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.