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Decisione

17.2016.26

Desistenza dalla querela; mancanza del presupposto processuale della querela; appello accolto; abbandono del procedimento

7 giugno 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 26 gennaio 2016, il giudice della Pretura

penale ha prosciolto AP 1 dall’imputazione di “grave minaccia” (recte

minaccia) nei confronti di PC 1 per i fatti del 3 maggio 2014 descritti al

punto 2.1 del DA 1554/2015 del 15 aprile 2015 (sentenza impugnata, dispositivo

n. 1), mentre lo ha dichiarato autore colpevole di ingiuria nei confronti dello

stesso PC 1 per i fatti del 3 maggio 2014 descritti al punto 1 del DA 1554/2015

del 15 aprile 2015 (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.1), nonché di minaccia

nei confronti di PC 2 per i fatti del 10 maggio 2014 descritti al punto 2.2 del

DA 1554/2015 del 15 aprile 2015 (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.2).

Lo ha, quindi, condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote

giornaliere da fr. 100.- cadauna, per un totale di fr. 1'500.-,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di

fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie nel frattempo

aumentate a fr. 500.- (sentenza impugnata, dispositivo n. 3).

C. Con scritti 29

gennaio e 3 febbraio 2016, AP 1 ha trasmesso al primo giudice l’accordo

concluso lo stesso giorno con l’AP PC 2, rispettivamente ha presentato annuncio

d’appello, trasmettendo anche l’accordo 2 febbraio 2016 concluso con l’altro

AP, PC 1.

Con detti accordi gli AP acconsentivano, tra l’altro, a ritirare

le rispettive querele.

Ricevuta la motivazione scritta del giudizio, egli ha, il 3 marzo

2016, tempestivamente trasmesso a questa Corte la dichiarazione di appello,

indicando di impugnare esclusivamente i dispositivi 2 e 3 della sentenza di

primo grado, richiamando il ritiro delle querele e postulando il suo proscioglimento

anche relativamente ai dispositivi impugnati.

D. In applicazione

dell’art. 406 cpv. 1 lett. a CPP, visto, in particolare, che occorre statuire

esclusivamente in merito a questioni giuridiche, con decisione 5 aprile 2016,

la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato

trattato in procedura scritta e ha assegnato all’appellante un termine di 20

giorni per eventualmente completare la motivazione del suo appello.

E. Con atto 26 aprile

2016, l’appellante, a complemento della sua dichiarazione di appello, ha

prodotto copia degli scritti 13 e 25 aprile 2016, con cui l’AP PC 1 e,

rispettivamente, l’AP PC 2 hanno confermato la loro desistenza dalle querele

nei suoi confronti. I citati scritti degli AP sono pervenuti a questa Corte

separatamente e in originale in data 27 aprile 2016.

F. Con scritti 17

maggio, rispettivamente 2 giugno 2016, il procuratore e il giudice di prime

cure hanno comunicato di non avere osservazioni in merito all’appello e di

rimettersi algiudizio di questa Corte. Gli accusatori privati, dal canto loro,

non hanno manifestato alcuna reazione entro il termine impartito.

Considerandi

in diritto:

1.

Nei procedimenti

aventi per oggetto reati perseguibili a querela di parte, la querela costituisce

un presupposto processuale ai sensi dell’art. 403 cpv. 1 lett. c CPP (cfr. Eugster, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 403 CPP).

Giusta l’art. 33 cpv. 1 CP, il querelante può desistere dalla

querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda

istanza. Tuttavia, perché la desistenza dalla querela abbia effetto, la

sentenza di primo grado non deve essere passata in giudicato, ovvero deve

essere pendente un procedimento di appello. In caso di crescita in giudicato

parziale, la desistenza non produrrà alcun effetto sui dispositivi della

sentenza non impugnati (Riedo, in

Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed. 2013, n. 13 ad art. 33 CP con rif. spec.

a STF 6B_321/2009 del 14 agosto 2009 consid. 1.1 seg.).

2.

Accertata l’assenza

del presupposto processuale della querela, in applicazione degli art. 403 cpv.

1.

lett c, 379 e 329 cpv. 4 CPP, il procedimento penale nei confronti

dell’appellante deve essere abbandonato con decisione del tribunale di appello

(Schimid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed. 202013, n. 10 e 16 ad art. 329 CPP;

Stephenson/ Zalunardo-Walser, in

Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 13 ad.

art. 329 CPP).

3.

Ritenuto che i reati

oggetto del presente procedimento – ingiuria (art. 177 CP) nei confronti

dell’AP PC 1 e minaccia (art. 180 CP) nei confronti dell’AP PC 2 – sono

perseguibili a querela di parte e che entrambi gli AP hanno validamente

desistito dalle rispettive querele (doc. di appello VI-VIII), sicché il

presupposto processuale della querela è venuto a cadere, i dispositivi n. 2 e 3

della sentenza di primo grado vanno annullati e il procedimento abbandonato

(cfr. art. 320 cpv. 4 CPP, secondo cui un decreto di abbandono passato in

giudicato equivale a una decisione finale assolutoria).

Permane intatto, invece, il dispositivo n. 1 della sentenza di

primo grado (proscioglimento dall’imputazione di minaccia nei confronti dell’AP

PC 1), non impugnato e, quindi, passato in giudicato.

4.

Visto che

l’appellante non ha contestato nel merito la sentenza di primo grado, che negli

accordi 29 gennaio, rispettivamente 2 febbraio 2016, conclusi con gli AP egli

ha, anzi, ammesso le sue responsabilità e che la sentenza di primo grado è,

quindi, annullata solo nella misura della desistenza degli AP dalle querele,

gli oneri processuali di primo grado sono posti a carico dell’appellante in

misura di fr. 450.-, ad eccezione della maggiorazione di fr 50.- per

la motivazione scritta, posta a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

L’appellante si è mosso per prendere contatto con gli AP e

concludere con loro gli accordi che prevedevano anche il ritiro delle querele

solo dopo la pronuncia del giudizio di primo grado, avvenuta con comunicazione

del dispositivo in data 26 gennaio 2016.

Di conseguenza, gli oneri

processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 600.-, sono posti

a carico dell’appellante in applicazione dell’ art. 428 cpv. 2 lett. a CPP.

In applicazione dell’art. 430 cpv. 2 CPP, all’appellante non si

assegna alcun indennizzo ex art. 429 CPP (cfr. Griesser,

in Donatsch/Hasjakob/Lieber, Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014,

n. 16 ad art. 430 CPP con rinvio al messaggio).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80 segg., 84, 329, 379 segg.,

398 segg. CPP,

30 segg., 33, 177, 180 CP;

nonché, sulle spese, gli art. 426, 428 CPP e la LTG e,

sull’indennizzo, gli art. 429 e 430 CPP,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, ricordato

che il dispositivo n. 1 è passato in giudicato:

1.1. il procedimento penale

contro AP 1 per l’imputazione di ingiuria nei confronti di PC 1 (punto 1 del DA

1554/2015 del 15 aprile 2015) e per l’imputazione di minaccia nei confronti di PC

2 (punto 2.2 del DA 1554/2015 del 15 aprile 2015) è abbandonato;

1.2. gli oneri processuali

di primo grado sono posti, in misura di fr. 450.-, a carico

dell’appellante, mentre sono posti a carico dello Stato per i restanti

fr. 50.-.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-.-

- altri disborsi fr. 100.--

fr. 600.--

sono posti a carico dell’appellante, al quale non si assegna

alcuna indennità ex art. 429 CPP.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

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Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.