17.2016.27
Infrazione alla LStup. Coltivazione, trasporto e possesso di canapa stupefacente. Confisca del materiale utilizzato per la coltivazione e la conservazione della canapa sequestrata
3 giugno 2016Italiano69 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.27
17.2015.158
Locarno
3 giugno 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 17 ottobre 2014 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti l’8 ottobre 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 13 marzo 2015)
richiamata la dichiarazione di appello 17 marzo 2016;
esaminati gli atti;
In
fatto
A. Con decreto d’accusa
n. 4156/2013 del 7 ottobre 2013 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore
colpevole di
1. elusione di provvedimenti per accertare
l’inattitudine alla guida,
per
essersi intenzionalmente opposto, a __________ in data 10 luglio 2013, a una
prova del sangue e al prelievo delle urine ordinati a seguito del controllo
effettuato dalla polizia comunale a __________ dopo che, all’interno
dell’autofurgone da lui condotto furono rinvenute 89 talee di canapa;
2. infrazione alla LStup (ripetuta),
per avere, senza essere autorizzato:
2.1. a __________, nel periodo luglio 2010/21 settembre
2011, allo scopo di produrre sostanza stupefacente destinata alla vendita,
coltivato almeno 77 piante di canapa (metodo outdoor), 288 piante di canapa
(metodo indoor), di cui 224 talee e 64 piantine, 25 piante di canapa sul
balcone di casa (tenore di THC del 4,1% la coltivazione indoor e del 9,3% la
coltivazione outdoor), nonché per avere detenuto, allo stesso scopo, a __________,
presso il suo negozio __________, 12,7 grammi di marijuana e 6,5 grammi di semi
di canapa;
2.2. a __________, in data 10 luglio 2013, trasportato a
bordo del suo autofurgone Renault Trafic, targato __________, 89 talee di
canapa che dovevano servire alla produzione di sostanza stupefacente destinata
alla vendita;
2.3. a __________, nel periodo aprile 2013/10 luglio
2013, allo scopo di produrre sostanza stupefacente destinata alla vendita,
coltivato 1’108 talee di canapa, 74 piante di canapa, 17 piante di canapa in
fiore, 44 piante madri di canapa, [detenuto] 22 semi di canapa, 8 grammi di
marijuana, 4 grammi di resina di hashish, nonché per avere detenuto allo stesso
scopo, a __________, presso il suo negozio __________, 9 grammi di marijuana e
uno spinello di marijuana (tenore THC del 14%);
3. contravvenzione alla LStup,
per avere, senza essere autorizzato, nel Luganese, nel
periodo ottobre 2010/10 luglio 2013, consumato un imprecisato quantitativo di
marijuana proveniente dalle sue coltivazioni;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, di 90 aliquote giornaliere
da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 9’000.-, alla multa di
fr. 500.- e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.
1’600.-.
Il
PP non ha revocato la sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di
10 aliquote giornaliere di fr. 120.- cadauna inflitta all’imputato dal
Ministero pubblico il 25 marzo 2009, ma l’ha ammonito formalmente.
B. Contro tale decreto
d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.
Il
procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa con decisione 28 ottobre
2013 e ha, di conseguenza, trasmesso gli atti del procedimento alla Pretura
penale per il dibattimento ed il giudizio.
C. Con sentenza dell’8
ottobre 2014 (intimata il 13 marzo 2015), il giudice della Pretura penale ha
confermato le imputazioni di cui al DA ad eccezione della contravvenzione per
il consumo di stupefacenti, che è stata confermata solo in parte (l’azione
penale si era prescritta per il periodo ottobre 2010 - ottobre 2011) e ha
condannato AP 1 alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente con un periodo
di prova di due anni, di 70 aliquote giornaliere di fr. 90.- ciascuna, per
complessivi fr. 6'300.-, alla multa di fr. 400.- e al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie per complessivi fr. 2’750.-.
Il pretore ha, inoltre,
confermato la rinuncia alla revoca del beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena pecuniaria inflitta all’imputato con decisione del 25 marzo
2009, astenendosi tuttavia dall’ammonirlo formalmente.
Ha,
infine, ordinato la confisca del materiale per la coltivazione di canapa
sequestrato, la distruzione (in parte già avvenuta) della sostanza stupefacente
e il dissequestro a favore di AP 1 dei restanti oggetti posti sotto sequestro.
Non
si è, invece, determinato sulla retribuzione del difensore d’ufficio,
limitandosi ad indicare che, sulla stessa, sarebbe stato deciso con decisione
separata.
D. In data 17 ottobre
2014 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro tale sentenza. Dopo avere
ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 7
aprile 2015, ha indicato di impugnare parzialmente la sentenza di prima sede,
contestando unicamente la condanna per infrazione e contravvenzione alla LStup
e non quella per elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla
guida.
In
particolare, ha chiesto di essere prosciolto dal reato di infrazione alla LStup
per avere coltivato, detenuto e trasportato canapa stupefacente da destinare
alla vendita e di essere condannato - invece - unicamente per contravvenzione
alla LStup, avendo egli agito così come imputatogli con il DA unicamente per
assicurarsi il proprio consumo.
AP
1 ha altresì chiesto che la sua condanna per il consumo di marijuana sia
circoscritta al periodo da inizio luglio al 10 luglio 2013.
Infine,
ha postulato che la pena pecuniaria sospesa a lui inflitta sia, in ogni caso,
ridotta a 20 aliquote giornaliere di fr. 10.- ciascuna, che le tasse e le spese
giudiziarie a suo carico siano limitate a complessivi fr. 400.- e che le
attrezzature e il materiale a lui confiscato (ad eccezione dello stupefacente)
siano dissequestrati e a lui restituiti o - in via subordinata - realizzati con
successivo versamento in suo favore del ricavato.
E. Visto il consenso
delle parti allo svolgimento dell’appello in procedura scritta, con scritto 28
aprile 2015, la presidente di questa Corte ha impartito all’appellante un
termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406
cpv. 3 CPP).
Nella
sua motivazione, presentata - dopo la concessione di una proroga - il 9 giugno
2015, l’appellante si è riconfermato nelle conclusioni già formulate con la
dichiarazione d’appello.
Con
scritto 16 giugno 2015, il pretore ha comunicato di rimettersi al giudizio
della scrivente Corte, mentre con scritto 15 luglio 2015 il procuratore
pubblico ha postulato la reiezione del gravame.
F. Con decisione 19
ottobre 2015, questa Corte ha rinviato gli atti alla Pretura penale perché
completasse la sentenza con la tassazione della nota d’onorario, spiegando che,
nel frattempo, l’appello rimaneva sospeso.
G. Il 18 febbraio 2016 è
stata intimata alle parti la nuova sentenza del giudice penale, completa della
tassazione della nota d’onorario del difensore d’ufficio che è stata approvata
per un importo di fr. 6'045.30.
H. Con scritto 17 marzo
2016, l’avv. DI 1 ha comunicato a questa Corte la sua volontà di impugnare la
decisione relativa alla tassazione della nota d’onorario, chiedendo che gli
venga versato l’importo di complessivi fr. 8'877.31 a titolo di onorario, spese
ed esborsi.
1. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.
297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.
2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, vol. 1,
Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che, in applicazione
dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae
dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e
23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22;
Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag.
70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011,
n. 944, pag. 328 e n. 1032, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art.
10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28
consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011;
6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6P.218/2006 del
30 marzo 2007).
2. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b).
L’indizio,
per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa
dalla quale si può trarre, dopo un processo di
induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di
una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa
la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami,
pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo,
1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147
consid. 4).
In assenza di prove
tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna
soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente
nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far
concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può
essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im
Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del
28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr.
anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP
17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011
consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile
2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b,
confermata dal TF).
3. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31
consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il
giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone,
tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.
Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto
collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non
sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il
principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il
giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva
delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF
6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009
consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13
giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007
del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;
1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1.
settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3;
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n.
233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad
art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO,
Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire
romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato
4. AP 1, cittadino __________
nato il __________ a __________ è divorziato e ha una figlia, __________ (__________),
con la quale vive a __________. Secondo le sue dichiarazioni, egli non paga
nulla a titolo di pigione grazie ad un accordo con il proprietario che, in
cambio dell’esecuzione di piccoli lavori di ristrutturazione / sistemazione,
gli permette di vivere senza spese nell’abitazione (PS 21.09.2010, allegato 1
al rapporto d’arresto del 21.09.2010, AI 5, inc. 2010.8028, pag. 6; PS
12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag.3). Sempre secondo le sue
dichiarazioni, egli è titolare da oltre dieci anni del negozio “__________”
sito a __________, dove vende prodotti di artigianato (vestiti, soprammobili,
incensi, essenze profumate) per buona parte realizzati con la canapa (PS
21.09.2010, allegato 1 al rapporto d’arresto del 21.09.2010, AI 5, inc.
2010.8028, pag. 6). Da questa attività afferma di conseguire un reddito mensile di circa fr. 2'000.- / 2'500.- (PS
21.09.2010, allegato 1 al rapporto d’arresto del 21.09.2010, AI 5, inc.
2010.8028, pag. 6; PS 12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag.3; verbale di interrogatorio
dell’imputato, allegato al verb. dib. Primo grado, pag. 1), a cui si aggiunge,
nei mesi di luglio e agosto, un’entrata di fr. 15'000.- proveniente dalle
vendite di prodotti di artigianato ai mercatini estivi (PS 12.09.2013, allegato
2 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc.
2013.6249, pag.3).
L’autorità
fiscale lo tassa però d’ufficio per un reddito di fr. 5'000.- mensili e,
pertanto, nel 2014, risulta che ha conseguito un reddito fiscalmente imponibile
di fr. 50’000.- (mappetta verde pretura penale).
Dall’estratto
dell’UEF di Lugano dell’8.10.2014 figurano a suo carico 26 procedure esecutive per
un importo complessivo di fr. 43'843.80 e 53 atti di carenza beni per
complessivi fr. 165'192.65 (mappetta verde pretura penale).
Egli non è incensurato.
Dall’estratto
del casellario giudiziale dell’8 ottobre 2014 risulta a suo carico una
precedente condanna del 25.03.2009 per infrazione alla LStup per aver venduto,
senza essere autorizzato, un numero imprecisato di talee (canapa) sapendo o
potendo presumere che le stesse sarebbero poi state utilizzate a scopo
stupefacente (doc. 11).
Inchiesta
5. a. Il 21 settembre 2010,
su segnalazione delle Guardie di Confine, la polizia cantonale e la Gendarmeria
territoriale di __________ sono intervenute presso l’abitazione di AP 1 a __________,
poiché si sospettava che vi fosse una piantagione di canapa (rapporto di
segnalazione e richiesta ordine di perquisizione del 15.09.2010, AI 1, inc.
2010.8028; ordine di perquisizione e sequestro del 15.09.2010, AI 3, inc.
2010.8028).
Durante il controllo -
resosi possibile solo dopo l’apertura della porta dello stabile ad opera della
ditta __________ poiché AP 1 (nascosto nel sotto tetto dell’abitazione) non
rispondeva alla polizia - sono state trovate e sequestrate, sia all’interno che
all’esterno, 77 piante di canapa di un’altezza tra i 120 e i 170 cm, 64 piante
di canapa in vaso di un’altezza media di 20 cm, 25 piante di canapa in vaso di
un’altezza tra i 30 e i 70 cm, 224 talee in vaso, 9,2 grammi lordi di marijuana,
diverso materiale per la coltivazione di canapa indoor, diversi minigrip e vari
sacchi contenenti fiori, foglie e resti di canapa, marijuana e terriccio
(verbali di sequestro del 21.09.2010 e del 23.09.2010, allegati 11, 12, 13 e 14
al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc.
2010.8028; rapporto di arresto del 21.09.2010, AI 5, inc. 2010.8028, pagg.
2-4).
Lo stesso giorno è stato
perquisito anche il negozio __________, presso il quale sono stati trovati 12,7
grammi di canapa e 6,5 grammi di semi di canapa (verbale di sequestro del
21.09.2010, allegato 12 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028).
Sulla base di quanto
emerso AP 1 è stato arrestato e posto in carcerazione preventiva dal 21 al 22
settembre 2010 (allegato 10 al rapporto di arresto del 21.09.2010, AI 5, inc.
2010.8028; AI 8).
Le piante e lo
stupefacente sequestrato sono stati distrutti.
L’analisi della canapa
sequestrata ha permesso di determinare che il tenore di THC era del 4,1% per la
coltivazione indoor e del 9,3% per la coltivazione outdoor (rapporto di analisi
del 18.10.2010, allegato 22 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028; PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag.
5).
b. Interrogato sia dalla
polizia che dal procuratore pubblico, AP 1 ha preteso fin dal principio e
durante tutta l’inchiesta di avere iniziato a coltivare canapa al suo domicilio
circa due mesi prima con il solo scopo di ottenere lo stupefacente necessario
per provvedere al suo consumo personale (PS 21.09.2010, allegato 1 rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 4; PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 1;
PP 15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028, pagg. 1-2).
Alle contestazioni degli
agenti interroganti e del PP, che gli facevano notare come l’estensione della
coltivazione di canapa trovata presso la sua abitazione mal si conciliava con
lo scopo da lui dichiarato (a dire degli inquirenti, le sole piante coltivate
all’esterno gli avrebbero garantito un raccolto di almeno 7 Kg), egli ha risposto
che dalla coltivazione avrebbe ricavato al massimo 3-4 Kg di marijuana e che un
simile quantitativo gli sarebbe bastato almeno per i tre anni successivi,
garantendogli dunque di avere - sul lungo periodo - dello stupefacente da
fumare senza doversi dedicare a nuove e rischiose coltivazioni (PS 21.09.2010, allegato 1 al rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 4;
PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 1; PP 15.12.2010, AI 11, inc.
2010.8028, pag. 2).
AP 1 - definendosi non
solo un padre di famiglia ma anche una persona attenta ai problemi generati dal
consumo di droghe (dice di aver fatto o di far parte di “un’associazione che
si chiama Zweite Hilfe che si occupa di prevenzione dei problemi generati dal
consumo di droghe”, PP 15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028., pag. 2; PS
01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 2) - ha categoricamente negato di aver
mai voluto vendere droga o di aver coltivato canapa per conto di terzi (PP
15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028., pag. 2).
Sull’entità del suo
consumo di canapa egli non ha però saputo riferire delle indicazioni precise.
Ha spiegato di fumare unicamente la marijuana frutto delle sue coltivazioni (“ho
iniziato a coltivare perché avevo voglia di fumare e non mi piace andare dagli
spacciatori” PP 15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028., pag. 1) e si è limitato
a definirsi un consumatore irregolare (“siccome penso che consumare canapa
non sia salutare, capita che ogni tanto passo dei periodi di tempo senza
consumarne”, pag. 5) e saltuario (“Nel periodo in cui consumo, però, non
succede tutti i giorni”, PS 21.09.2010, allegato 1 al rapporto di inchiesta
di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 5; PS
01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 1), situando il suo ultimo consumo a
quattro o cinque giorni prima dell’intervento della polizia (PS 21.09.2010,
allegato 1 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15,
inc. 2010.8028, pag. 5).
L’esame tossicologico
delle urine, a cui si è sottoposto al momento del fermo, ha dato esito negativo
(allegato 17 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011).
c. Durante l’inchiesta
sono stati interrogati anche alcuni amici e conoscenti di AP 1 per accertare se
egli avesse loro offerto e/o venduto della canapa. Questi hanno negato di aver
acquistato della canapa da AP 1 presso il negozio __________ (verbale __________
21.09.2010, allegato 5 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 2; verbale __________ 29.09.2010,
allegato 7 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI
15, inc. 2010.8028, pagg. 2-3; verbale __________ 06.10.2010, allegato 8 al
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc.
2010.8028, pag. 2; verbale __________ 07.10.2010, allegato 9 al rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 2
) e hanno riferito di non essere a conoscenza delle coltivazioni di canapa
presenti nella casa di AP 1 a __________ (verbale __________ 22.09.2010,
allegato 6 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI
15, inc. 2010.8028, pag. 2; verbale __________ 06.10.2010, allegato 8 al
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc.
2010.8028, pag. 2).
6.a. Il 10 luglio 2013 AP 1
è stato fermato dalla polizia comunale di __________ in occasione di un normale
controllo della circolazione. Nel suo autofurgone sono state trovate 89 talee
di canapa in vaso e mezzo spinello di marijuana (rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 3). Il procuratore
pubblico ha, dunque, ordinato la perquisizione della sua abitazione e, durante
il controllo, sono state scoperte e sequestrate 1'108 talee di canapa, 74
piante di canapa, 17 piante di canapa in fiore, 44 piante madri di canapa, 22
semi di canapa, 8 grammi di marijuana, 4 grammi di resina di haschish, oltre
che diverso materiale per la coltivazione di canapa indoor.
È stato poi perquisito
anche il negozio __________ dove sono stati sequestrati 9 grammi di marijuana e
1 spinello (PS 10.07.2013, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 4; verbale di perquisizione
e sequestro 10.07.2013, allegato 4 rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249).
Le piante e lo
stupefacente sequestrato sono stati distrutti.
L’analisi della canapa ha
permesso di determinare che il tenore di THC era del 14% (rapporto di pesata e
analisi del 12.08.2013, allegato 9 al rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria del 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249).
b. Interrogato dalla
polizia, AP 1 ha dichiarato che anche questa coltivazione era destinata
unicamente a sopperire al suo consumo personale di marijuana e non alla vendita
di stupefacente a terzi. Di nuovo ha spiegato l’entità della coltivazione (a
suo dire il raccolto sarebbe stato di un paio di chili di marijuana) con
l’intenzione di avere dello stupefacente a disposizione per più anni (PS
10.07.2013, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 4; PS 12.09.2013, allegato 2 al rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pagg.
3-5). Egli ha ribadito di essere un consumatore saltuario ed irregolare di
marijuana, ciò che gli avrebbe permesso di ricavare dalla coltivazione una
quantità di canapa sufficiente a coprire i consumi su più anni (PS 10.07.2013,
allegato 1 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc.
2013.6249, pag. 5; PS 12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pagg. 4-5).
c. In merito alle talee
di canapa rinvenute sul suo furgone al momento del fermo, AP 1 ha detto di
averle trovate, per caso, in un bosco a __________ dove era andato a far legna
e di averle volute trasportare sul __________ per trapiantarle in un bosco:
“
D: Ci può
indicare da dove provengono le piantine di canapa trovate nel suo furgone?
R: Provengono da
un bosco di __________ dove questa mattina sono andato a far legna e le ho
trovate per caso appoggiate per terra dentro ai loro vasetti. In seguito le ho
raccolte e caricate sul mio furgoncino. La mia successiva intenzione sarebbe
stata quella di recarmi in un bosco sul __________ dove le avrei trapiantate
nel terreno (PS 10.07.2013, allegato 1 a rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 2)”
“
…le talee, come ho già detto nel
precedente verbale, le ho trovare nel bosco a __________ e volevo portarle nel
bosco sul __________ a __________.
ADR che le talee le ho trovate
invasate come sono state trovate dalla polizia al momento del fermo” (PS
12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 4).
Alle contestazioni
dell’agente interrogante, che gli faceva notare come i vasi contenenti le talee
trovate nel furgone non solo fossero identici a quelli trovati a casa sua, ma
riportassero anche delle scritte di colore bianco identiche a quelle presenti
sui vasi da lui utilizzati, AP 1 ha così risposto:
“
…le piante e le
qualità sono sempre le stesse e tutti utilizzano gli stessi vasi. Quindi è
possibile che la persona che ha coltivato le 89 talee da me trovate a __________
abbia usato dei vasi con le scritte come quelli trovati al mio domicilio” (PS
12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 4).
d. Dopo avere dichiarato
di avere consumato l’ultima volta marijuana (mezzo spinello) la mattina in cui
è incappato nel controllo di polizia, AP 1 si è rifiutato di sottoporsi
all’esame del sangue e delle urine (PS 10.07.2013, allegato 1 a rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 5).
A AP 1 è dunque stata sequestrata la licenza di condurre (cfr. rapporto di
costatazione LCStr del 15.07.2013, AI 1, inc. 2013.7247). Sui suoi precedenti
consumi ha detto:
“
D: Negli ultimi
3 anni (o dalla sua ultima denuncia in materia LStup) quanto e quale
stupefacente ha consumato e/o venduto?
R: Dall’ultima
denuncia nel mese di settembre 2010 non ho più consumato e tantomeno ho venduto
sostanza stupefacente” (PS 10.07.2013, allegato 1 a rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pagg. 4-5).
“
Dalla mia ultima
denuncia per contravvenzione alla LFstup, ossia il 21.09.2010, non sono in
grado di dire quanto ho fumato. Ho fatto un periodo dopo non ho fumato ed avevo
appena ricominciato a fumare poche settimane prima del fermo (PS 12.09.2013,
allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc.
2013.6249, pagg. 4-5).
7. L’inchiesta penale
si è conclusa con l’emanazione del decreto di accusa citato in ingresso avverso
il quale, come visto, AP 1 ha interposto opposizione.
Giudizio di
primo grado
8. L’8 aprile 2014 si è
tenuto il dibattimento di primo grado.
Interrogato dal pretore, AP
1 ha sostanzialmente confermato le sue precedenti dichiarazioni, precisando
unicamente di non aver più consumato marijuana dall’ultimo controllo di polizia
del 2013:
“
Dall’ultimo
intervento della polizia nel 2013 ho smesso del tutto con il consumo di canapa
anche in considerazione del riottenimento della patente (…).
Confermo tutte le
mie dichiarazioni rese in fase di istruttoria dal 2010 al 2013.
Ritenuto che fare
coltivazioni di canapa poteva essere pericoloso poiché interveniva la polizia,
ho ritenuto, sia nel 2010 che nel 2013, di procedere con una piantagione la più
grande possibile, per potere avere canapa a disposizione su più anni (speravo
per 2 – 2 ½ anni). Meno coltivazioni si fanno, meno rischio c’è.
Ripeto che
quantificare quanto fumavo allora non è possibile, ritenuto che lavoravo e che
le piantagioni mi sono state portate via. Ho potuto quindi fumare solo per un
breve periodo, non potendomi permettere finanziariamente di comprare della
canapa” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo
grado, pag. 1).
Fatti accertati
e non contestati
9. a. In concreto è
accertato e non contestato che nel 2010 AP 1 ha coltivato e detenuto, senza
essere autorizzato, canapa stupefacente. In particolare è accertato che:
-
in parte all’interno e in parte all’esterno della sua abitazione di __________
ha coltivato 166 piante di canapa (di cui 89 in vaso) di altezza tra i 20 e i
170 cm e 224 talee;
- la canapa
coltivata outdoor presentava un tenore in THC del 9,3%,
mentre quella coltivata indoor del 4,1%;
- ha detenuto 21,9
grammi di marijuana e 6,5 grammi di semi di canapa;
- nel mese di
settembre 2010 ha consumato un imprecisato - ma, a suo
dire, modesto - quantitativo di marijuana.
b. Pure accertato è che
nel 2013 AP 1 ha trasportato, coltivato e detenuto, senza essere autorizzato,
canapa stupefacente, nonché consumato un imprecisato quantitativo di marijuana,
e meglio è accertato che:
-
nella sua abitazione di __________ ha coltivato 1'108 talee, 74 piante
di canapa, 17 piante di canapa in fiore e 44 piante madri di canapa;
- la canapa coltivata
aveva un tenore in THC del 14%;
- ha detenuto 17
grammi di marijuana, 22 semi di canapa, 4 grammi
di resina di haschish e 1 spinello;
- ha trasportato
89 talee all’interno del suo autofurgone;
- tra l’inizio del
mese di luglio e il 10 luglio 2013 ha consumato un
imprecisato quantitativo di marijuana.
Appello
10. a. AP 1 contesta,
innanzitutto, che la canapa da lui coltivata, detenuta e trasportata fosse
destinata alla vendita e sostiene, invece, che servisse unicamente ad
assicurare il suo consumo personale di marijuana e sostiene che, non solo non
vi sono prove che dimostrano che egli avesse l’intenzione di vendere la
sostanza stupefacente, ma gli elementi oggettivi in atti dimostrano il
contrario.
Il
fatto che durante le perquisizioni - eseguite a sorpresa - è stata trovata una
quantità irrisoria di marijuana, prova che la sua intenzione non era quella di
venderla, poiché altrimenti i quantitativi reperiti sarebbero stati ben
maggiori. Il fatto che il suo negozio di __________, noto alle autorità, è
sempre rimasto aperto dimostra che non vi si compie nessun traffico illecito.
Inoltre,
continua, nessuno dei testi sentiti durante l’inchiesta del 2010 ha dichiarato
che egli vendeva talee, piante di canapa, marijuana o alcunché di illecito.
In
definitiva, AP 1 sostiene di non aver mai venduto o avuto anche solo intenzione
di vendere canapa, né sotto forma di fiori essiccati, né di semi, né di piante
o di talee e rimprovera al primo giudice di aver fondato “il proprio
convincimento che le coltivazioni in oggetto fossero destinate a produrre
sostanza stupefacente (intesa come fiori di canapa essiccati) destinata alla
vendita dalla sola quantità di piante reperite, effettuando calcoli avulsi
dalla realtà senza il necessario supporto peritale, senza considerare le
condizioni concrete di coltivazione (di cui secondo la stessa pubblicazione che
cita è necessario tenere conto: cf. Giovan Maria Zanini, Panoramica sulla
canapa e i suoi derivati, 2003, § 3.1.7 a p. 13) e giungendo a quantitativi di
marijuana essiccata ricavabili (12 Kg da ciascuna delle coltivazioni) abnormi
rispetto alla realtà e a quanto ammesso” (XII, pag. 2). A suo dire, la
conclusione a cui giunge il pretore si fonda unicamente “sul pregiudizio
secondo cui necessariamente chiunque coltivi canapa in quantità significative
intenda poi farne seccare tutti i fiori per venderli tutti come sostanza
stupefacente” (XII, pagg. 3-4). In sostanza AP 1 rimprovera al primo
giudice di avere violato il principio in dubio pro reo per aver nutrito “certezze
fondate su pregiudizi” invece di “provare dubbi in base alle risultanze
istruttorie” (XII, pag. 5).
b. L’appellante contesta
inoltre di aver consumato marijuana tra l’ottobre 2011 e il 10 luglio 2013.
Ricorda di aver ammesso di avere consumato stupefacente soltanto nel periodo
compreso tra il 1° e il 10 luglio 2013: non risulta, pertanto, comprovato un
consumo per il periodo precedente (XII, pag. 5).
11. a. Giusta l’art. 19 cifra
1 LStup (in vigore fino al 1° luglio 2011), chiunque, senza essere autorizzato,
coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti - rispettivamente,
detiene stupefacenti - è punito, se ha agito intenzionalmente, con una
pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
Per costante giurisprudenza,
la coltivazione e la vendita di canapa (pianta e/o fiori) e di suoi derivati
era punibile a norma dell’art 19 n. 1 LStup se lo scopo era quello di estrarne
stupefacenti (cfr art 8 cpv 1 LStup, DTF 124 IV 44; 125 IV 175 e 126 IV 198;
STF del 27 giugno 2001, inc.6S.363/2011, consid. 1a): l’infrazione era
realizzata dal profilo oggettivo quando l’autore coltivava o deteneva della
canapa che poteva essere consumata come stupefacente (STF del 27 giugno 2001,
inc.6S.363/2011, consid. 1a), ciò che era considerato il caso quando la canapa
aveva un tenore di THC pari almeno allo 0,3% (DTF 126 IV198; 124 IV 44).
b. La LStup è stata
modificata con effetto al 1° luglio 2011.
Il nuovo art 19 cpv. 1
lett. a e d LStup dispone che è punito con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o
produce in altro modo stupefacenti, rispettivamente detiene e trasporta
stupefacenti.
Al riguardo, il Rapporto
della commissione della sicurezza sociale e della sanità del 4 maggio 2006
sottolinea quanto segue:
“
La fattispecie
di fondo è stata rielaborata dal profilo terminologico e meglio strutturata. Il
contenuto ha subito le seguenti modifiche:
lettera a: le
piante da alcaloidi e la canapa non devono più essere menzionate separatamente
poiché la definizione di che cosa s’intende per stupefacenti è formulata sulla
base dell’art 2 cpv. 2 lett. c (ndr: in realtà, art 2 cpv. 1 lett. a). Non
occorre più nemmeno dimostrare che la coltivazione è effettuata per estrarre
stupefacenti. Nella prassi, un tale obiettivo era difficile da dimostrare da
parte delle autorità preposte al perseguimento penale e ostacolava il
perseguimento penale soprattutto da parte della polizia” (FF pag. 7916; cfr,
anche, SJ 2010 II, pag. 145, 156).
Secondo le norme
attualmente in vigore, la canapa deve essere considerata stupefacente se
presenta una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1% (cfr.
Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti del 30 maggio 2011, RS 812.121.11).
c. Sul piano
soggettivo, l’infrazione è, in ogni caso, realizzata quando l’autore sa che la canapa
che coltiva e/o vende sarà usata come stupefacente; il dolo eventuale è sufficiente
(Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 edizione, Berna 2010, n. 69 ad art.19
LStup; DTF 126 IV 60 consid 2b; 126 IV 198 consid 2; SJ 2002 I 446).
d. Giusta l’art. 19a
cpv. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente
stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’art. 19 per
assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
12. Che AP 1 abbia
coltivato, detenuto e trasportato canapa stupefacente ai sensi dell’art. 19
LStup (versione in vigore prima e dopo il 2011) non è - come visto - in
discussione.
Ciò che si tratta di
stabilire è, invece, se egli l’ha fatto esclusivamente con lo scopo di
garantirsi il suo consumo personale e sia pertanto passibile unicamente di
contravvenzione ai sensi dell’art. 19a cpv. 1 LStup.
Per farlo, occorre,
dapprima, chiarire se, e se si, in che misura, all’epoca dei fatti, AP 1
consumava marijuana.
Consumo di
marijuana
13. a. Accertato è, come
visto, che AP 1 ha consumato un imprecisato quantitativo di marijuana tra il 1°
luglio 2013 e il giorno del fermo di polizia, avvenuto il 10 luglio 2013. Pure
assodato, poiché ammesso dallo stesso imputato, è che egli ha consumato
marijuana nel 2010, e più precisamente quattro o cinque giorni prima della
perquisizione del 21 settembre 2010. Per il resto egli non ha saputo quantificare
con precisione i suoi consumi di cannabis all’epoca dei fatti, limitandosi a
negare di aver consumato marijuana tra il settembre 2010 e il luglio 2013 e ad
affermare, a più riprese, di essere stato un consumatore saltuario e
irregolare, che fumava unicamente la marijuana prodotta dalle sue coltivazioni
e che trascorreva, di conseguenza, anche lunghi periodi di astinenza quando non
ne aveva a disposizione (PS 21.09.2010, allegato 1 al rapporto d’arresto del
21.09.2010, AI 5, inc. 2010.8028, pag.5; PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto
di inchiesta di polizia giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag.
1; PP 15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028, pag. 1; PS 10.07.2013, allegato 1 a
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249,
pag. 5; PS 12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pagg. 4-5; verbale di interrogatorio
dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado, pag. 1).
Questa Corte non ha motivo
di discostarsi dalle dichiarazioni di AP 1 sul suo consumo sporadico e
irregolare di cannabis, ritenuto che trovano conferma nell’unico riscontro
oggettivo presente in atti su quest’aspetto. Il test tossicologico a cui AP 1 è
stato sottoposto in seguito alla perquisizione del 2010 non ha, invero,
rilevato la presenza di tracce di cannabis nelle urine, nonostante egli avesse
dichiarato che il suo ultimo consumo risalisse a 4 o 5 giorni prima.
Ciò dimostra,
inequivocabilmente, che AP 1 non era un consumatore regolare e assiduo di
cannibis: solo chi consuma cannabis occasionalmente può, infatti, smaltire le
tracce del consumo dalle urine già dopo 4 / 5 giorni, cosa che invece, in
presenza di consumo regolare e continuo, non sarebbe possibile a causa dell’accumularsi
della sostanza stupefacente (Thc) nel corpo (http://www.praxis-suchtmedizin.ch/fosumos/index.php/it/thc/rilevabilita-del-thc;
Anche il fatto che dopo il
fermo del 10 luglio 2013 AP 1 ha interrotto repentinamente e senza difficoltà
ogni consumo di cannabis - gli esami tossicologici a cui si è sottoposto per
mesi per ottenere la restituzione della patente sono risultati tutti negativi
(verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado,
pag. 1) - non fa che confermare che egli non fosse dipendente dalla marijuana e
che il consumo che egli faceva dello stupefacente fosse, pertanto, discontinuo.
In questo senso, e
diversamente dalle conclusioni a cui è giunto il primo giudice, AP 1 va creduto
anche quando afferma di non aver consumato cannabis tra l’ottobre 2010 e il
luglio 2013: egli non aveva a disposizione cannabis dalle sue coltivazioni e,
il fatto che non fosse, come visto, dipendente dallo stupefacente, gli ha
permesso di interrompere - come poi ha fatto anche successivamente - il suo
consumo per un lungo periodo.
Dunque, questa Corte
accerta che AP 1 era un consumatore soltanto occasionale di cannabis e che ne
ha consumato un imprecisato, ma modesto, quantitativo nel mese di settembre 2010
e tra il 1° e il 10 luglio 2013.
b. Per il consumo di
canapa del 2013 l’imputato va, dunque, dichiarato autore colpevole di
contravvenzione alla LStup.
Egli va, invece,
prosciolto dall’imputazione relativa al consumo dello stupefacente per il periodo
ottobre 2011 - 1° luglio 2013.
Per quanto riguarda il
consumo di marijuana del 2010, l’azione penale risulta - così come già rilevato
in prima sede - prescritta (sentenza impugnata, consid. 10.1, pag. 15).
Coltivazione,
detenzione e trasporto di canapa
14. a. Accertato che AP 1
consumava marijuana sporadicamente e senza regolarità, è inverosimile - già
solo per l’estensione delle coltivazioni avviate nel 2010 e nel 2013 - che
tutta la canapa da lui coltivata fosse destinata unicamente al suo consumo
personale. Nel 2010 AP 1 ha coltivato 166 piante e 224 talee di canapa, mentre
nel 2013 ne ha coltivate più di mille (135 piante e 1'197 talee, incluse quelle
che stava trasportando al momento del fermo). Senza volersi addentrare in
calcoli teorici sulla quantità di marijuana che AP 1 avrebbe potuto ricavare
dalle sue coltivazioni - calcoli che, come da questi rilevato, sono di
difficile esecuzione poiché non è possibile considerare le circostanze
specifiche e le peculiarità delle coltivazioni in oggetto - è sufficiente
riferirsi ai quantitativi che, secondo le sue dichiarazioni, AP 1 prevedeva di
ottenere dalle sue coltivazioni (e cioè 3-4 Kg di marijuana dalla coltivazione
del 2010 e 2 Kg di marijuana dalla coltivazione del 2013, cfr. PP 15.12.2010, AI
11, inc. 2010.8028, pag. 2; PS 12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 3), per escludere
che fossero tutti destinati al consumo - occasionale e modesto - di una sola
persona. Se si considera, infatti, che per uno spinello di marijuana (joint)
sono necessari da 0,5 a 1 g di cannabis (World Health Organization, Division of
Mental health and prevention of substance abuse, Cannabis, a health perspective
and research agenda, pag. 11), è evidente che l’imputato, con i quantitativi di
marijuana che sperava di ricavare dalle sue coltivazioni, di spinelli ne
avrebbe potuti confezionare un numero tale da eccedere di gran lunga il suo
sporadico fabbisogno.
Pretendere che
l’intenzione fosse quella di conservare la marijuana per averla a diposizione
per i consumi dei successivi 2-3 anni, così come fatto da AP 1 (PS 21.09.2010,
allegato 1 al rapporto d’arresto del 21.09.2010, AI 5, inc. 2010.8028, pag. 4;
PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del
17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 1; PS 12.09.2013, allegato 2 a rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag.5;
verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib. primo grado,
pag. 1), non è serio. È, infatti, notorio che il contenuto di THC nella
marijuana diminuisce rapidamente con il passare del tempo (https://it.wikipedia.org/wiki/Delta-9-tetraidrocannabinolo)
e AP 1 - quale persona appassionata di canapa (XII, pag. 2) e con una grande
esperienza e competenza in materia (cfr. CCRP del 25.03.2009, inc. 17.2008.24,
pagg. 8-9) - non poteva non sapere che la marijuana da lui coltivata avrebbe finito
con il perdere qualsiasi effetto psicotropo prima che egli arrivasse a
consumarla.
È, pertanto, evidente che
chi avvia una coltivazione come quella di cui trattasi - che richiede un
notevole impiego sia di tempo che di denaro (soprattutto per quanto riguarda la
massiccia coltivazione di canapa indoor, che è risaputo essere
particolarmente costosa) - non lo fa per ottenere della marijuana che consumerà
solo in minima parte e che poi lascerà, per il resto, deperire. Ma lo fa con
ben altre intenzioni. Del resto anche la giurisprudenza ammette
restrittivamente l’applicazione della circostanza attenuante dell’art. 19a
LStup quando si tratta di grandi quantità di droga che l’autore dichiara di
voler stoccare per i suoi consumi futuri già solo per il fatto che vi è il
rischio concreto di rendere accessibile lo stupefacente anche a terze persone
(DTF 118 IV 200 consid. 3d; 102 IV 125, consid. 2; SJ 1996, pag. 343, consid.
2bb; Messaggio concernente la modifica della Legge sugli stupefacenti del 9
marzo 2001, pag. 3373).
b. A rendere
inverosimile la versione di AP 1, oltre alla notevole quantità di canapa
coltivata, si aggiunge il fatto che egli non è stato credibile nel riferire
anche altri particolari sulle coltivazioni da lui avviate. Come già rilevato dal
primo giudice, è evidente che AP 1 non può essere creduto né quando sostiene di
aver coltivato della canapa indoor solo per ovviare a un cattivo raccolto
esterno, né quando afferma che in caso di buon raccolto l’avrebbe gettata via
(PP 15.12.2010, AI 11, inc. 2010.8028, pag. 2). Nessuno, infatti, investe tempo
e denaro (come già detto la coltivazione indoor è decisamente più
costosa già solo a causa del consumo energetico che richiede) in una
coltivazione per poi gettarne il frutto. Non occorre poi dilungarsi per
spiegare che AP 1 non può essere creduto né quando sostiene di aver recuperato
casualmente, in un bosco di __________, le talee trovate nel suo furgone in
occasione del fermo del 2013, talee che - a suo dire - egli ha trovato già
trapiantate in vasi identici e con scritte identiche a quelle presenti sui vasi
rinvenuti nella sua abitazione, né quando pretende che le stava trasportando
sul __________ per piantarle in un bosco (PS 10.07.2013, allegato 1 a rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 2; PS
12.09.2013, allegato 2 a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
20.09.2013, AI 7, inc. 2013.6249, pag. 4). Già per la sola distanza che vi è
tra __________ e __________ (una ventina di chilometri) la versione di AP 1 non
è verosimile e non può essere creduta.
c. Contrariamente a
quanto pretende l’appellante, nemmeno le dichiarazioni delle persone
interrogate in corso d’inchiesta permettono di giungere ad una conclusione
diversa. __________ e __________ (peraltro, già noti alle autorità per
questioni legate al consumo di stupefacenti) si sono comunque limitati ad
escludere di aver acquistato marijuana da AP 1 presso il negozio __________,
senza essere in grado di esprimersi su eventuali attività legate alla coltivazione
dello stupefacente da egli intraprese. Le loro dichiarazioni, così come quelle
di __________ e __________, permettono, semmai, unicamente di escludere che
presso __________ si svolgessero attività illecite, ciò che è spiegabile con la
volontà di AP 1 di non destare inutili sospetti e di non voler compromettere la
decennale esistenza della sua attività. In questo senso e contrariamente alla
tesi dell’appellante, il fatto che il negozio sia ancora aperto dopo tanti anni
non prova nulla e non esclude che egli, altrove, si sia dedicato ad attività
illecite. Nemmeno le dichiarazioni dell’ex fidanzato della figlia sono
rilevanti per l’accertamento dei fatti oggetto del presente procedimento,
ritenuto che egli non aveva con AP 1 nessun tipo di rapporto e che è entrato
nell’abitazione di __________ una volta sola, senza peraltro avere accesso ai
luoghi in cui erano presenti le coltivazioni di canapa.
d. Infine, a conferma
del fatto che la canapa coltivata, detenuta e trasportata da AP 1 non fosse destinata
unicamente al suo consumo personale, vi è il precedente specifico del 2009
relativo proprio alla vendita di un imprecisato numero di talee tra il 2001 e
il 2003. Contrariamente a quanto sostiene AP 1 - che tenta di sminuire la
condanna facendo credere che allora egli non sapeva né di vendere canapa
stupefacente n.che gli acquirenti l’avrebbero utilizzata quale stupefacente -
questa precedente condanna dimostra che egli non è estraneo a questo genere di
attività. La Corte di cassazione e revisione penale ha, infatti, ritenuto che
l’accertamento di un dolo eventuale e non di un dolo diretto su quella
questione fosse a lui oltremodo favorevole poiché c’erano indizi sufficienti a
dimostrare sia la “volontà del ricorrente di produrre canapa da utilizzare come
stupefacente” sia “la messa in commercio consapevole di canapa
stupefacente” (CCRP del 25.03.2009, inc. 17.2008.24, pag. 9).
e. Di conseguenza,
visto tutto quanto precede, forza è concludere che la canapa coltivata,
detenuta e trasportata da AP 1 era destinata solo in minima parte al suo
consumo personale e, per il resto, era destinata ad essere venduta - o
perlomeno alienata - a terzi.
AP 1 va, pertanto,
dichiarato autore colpevole di infrazione alla LStup così come imputatogli con
il DA. Infatti, ritenuto come questa Corte ha accertato che il consumo di
marijuana di AP 1 era sporadico, irregolare e modesto, ne deriva che la
quantità di stupefacente destinata al suo consumo, rispetto ai quantitativi
prodotti dalle sue coltivazioni, è talmente irrisoria da non incidere sulla sua
colpevolezza per aver coltivato, trasportato e detenuto canapa stupefacente ai
sensi dell’art. 19 cpv. 1 LStup (art. 19 cifra 1 vLStup).
Commisurazione
della pena
15. L’appellante chiede
una riduzione del numero delle aliquote e dell’ammontare della multa a lui
inflitti in prima sede. A sostegno della sua richiesta invoca, sostanzialmente,
il fatto di essere una persona “mite, modesta e inoffensiva, animata da una
passione di natura ideale per la canapa” (XII, pagg. 5-6).
16. Il primo giudice nel
commisurare la pena da infliggere all’appellante ha considerato:
-
il precedente specifico per la vendita di un numero imprecisato di talee;
- la scarsa
collaborazione in corso di inchiesta;
- il fatto che
egli si lascia tassare d’ufficio senza formalmente reagire,
accumulando debiti proprio nel pagamento di tributi pubblici;
-
l’assenza di particolari elementi a suo favore, ad eccezione del fatto che gli
esami a cui si è sottoposto per riottenere la licenza di condurre hanno
escluso, per quel periodo, un consumo di stupefacenti.
Sulla scorta di queste
considerazioni, il pretore ha ritenuto adeguata alla colpa di AP 1 una pena
pecuniaria di 70 aliquote giornaliere e una multa di fr. 400.- a valere quale
pena aggiuntiva e quale pena per la contravvenzione legata al consumo di canapa
(sentenza impugnata, consid, 11, pagg. 16-18).
17. a. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della
vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto
che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso
disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di
evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. L’art. 19 cpv. 1
LStup (art. 19 cifra 1 vLStup) punisce con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria chiunque coltiva, detiene e trasporta stupefacenti. Il
reato di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida è
parimenti punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria (art. 91a cpv. 1 LCStr).
L’art. 19a cpv. 1 LStup
punisce invece con una multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma
intenzionalmente stupefacenti.
c. In concreto, la
colpa dell’appellante per l’infrazione alla LStup deve essere considerata di
grado da lieve a medio. Egli ha, infatti, coltivato, detenuto e trasportato una
quantità importante di canapa stupefacente perché mosso dal desiderio di
realizzare facili guadagni e non da intenti ideali e il fatto che tale grosso
quantitativo di stupefacente non è poi finito sul mercato non può essergli di
particolare beneficio, ritenuto che ciò non è dipeso dalla sua volontà ma
unicamente dall’intervento delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato le
piante prima che lo stupefacente potesse essere venduto a terzi. Dal profilo
delle circostanze legate all’autore, da un lato contribuisce ad aggravare la
colpa di AP 1 il precedente specifico per la vendita di talee per cui è stato
condannato nel 2009 (STF 5.7.2012, inc.6B_49/2012, consid. 1.2) e, dall’altro,
egli non può beneficiare di particolari attenuanti né per il suo vissuto, né
per il suo comportamento processuale.
Pertanto, tutto ben
ponderato, in considerazione della prassi delle Corti ticinesi (cfr., ad
esempio, sentenza TPC dell’11.05.2009, inc. 72.2008.127,;sentenza TPC del
31.01.2012, inc. 72.2008.113; sentenza TPC del 16.03.2012, inc. 72.2010.116;
sentenza CARP del 10.09.2014, inc. 17.2013.166) e tenuto conto che egli
risponde anche di una condanna per elusione di provvedimenti per accertare
l’incapacità alla guida, la pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere -
assortita della multa di fr. 400.- a valere quale pena aggiuntiva e quale
sanzione per la contravvenzione legata al consumo di canapa - inflittagli in prima
sede appare più che adeguata alla colpa dell’appellante e merita conferma.
18. a. L’appellante contesta
anche l’ammontare delle aliquote giornaliere stabilito dal primo giudice in fr.
90.-, rilevando come esso sia “fuori di misura rispetto alla condizione
economica dell’imputato”. A suo dire “fondarsi, in presenza di documenti
ufficiali attestanti l’insolvenza e pertanto l’indigenza, sulla tassazione
d’ufficio - ovvero su un reddito meramente ipotizzato dal fisco e non oggetto
di reclamo (quindi privo di ogni aderenza con la realtà) - è lesivo non solo
dell’art. 34 CP ma anche dell’art. 10 cpv. 3 CPP in quanto il Giudice, fra due
alternative ha scelto, senza motivazioni oggettive, quella più sfavorevole
all’imputato” (XII, pag. 6).
b. Giusta l’art. 34 cpv.
2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.-. Il giudice ne
fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al
momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo
reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
famigliari e assistenziali e del minimo vitale (cfr. DTF 135 IV 180 e seg.; STF
11 gennaio 2010 6B_845/2009 consid. 1, STF 13 maggio 2008 6B_541/2007 consid.
6.4, DTF 134 IV 60 consid. 6; STF 13.5.2008 6B_541/2007; Dolge, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad. art. 34 n. 60 e 73).
c. In concreto, in
sintonia con quanto deciso dal primo giudice, per stabilire l’ammontare delle
aliquote da infliggere all’appellante occorre riferirsi al reddito annuo di fr.
50'000.- accertato - seppur d’ufficio - dall’autorità fiscale per l’anno 2013. AP
1 non ha, invero, minimamente sostanziato le sue dichiarazioni circa un reddito
di soli fr. 24'000.- (fr. 2'000 mensili) percepito dalla sua attività
commerciale e nemmeno ha interposto reclamo avverso la decisione dell’autorità
fiscale. Pertanto, ritenuto come la sua attività commerciale sia rimasta
sostanzialmente immutata negli ultimi anni, il reddito da attività indipendente
da prendere in considerazione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP ammonta a fr.
50'000.- annui, pari a fr. 138.88 giornalieri. Da questo importo vanno, poi,
dedotti un importo pari al 15% per il mantenimento della figlia __________ che,
seppur maggiorenne, può essere ancora considerata a suo carico, e un importo
pari al 20% per imposte, contributi alle assicurazioni obbligatorie e spese
necessarie all’ottenimento del reddito. Altre deduzioni, in particolare in
relazione ai debiti di cui AP 1 risponde, non entrano invece in considerazione.
Ne deriva che l’ammontare delle aliquote giornaliere fissato dal primo giudice
in fr. 90.- merita conferma.
19. Nonostante ci si
potrebbe chiedere se per AP 1 non vada formulata una prognosi negativa, in
applicazione del principio del divieto della reformatio in pejus, la pena
pecuniaria viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni
(art. 42 CP), la sospensione della precedente condanna non viene revocata e
l’imputato non viene formalmente ammonito (art. 46 cpv. 5 CP).
Confische
20. a. Il primo giudice
ha disposto la confisca di diverso materiale per la coltivazione e la
conservazione di canapa sequestrato all’imputato. In particolare al dispositivo
n. 4 della sentenza impugnata ha ordinato la confisca:
“
4.1.Per i fatti
del 10 luglio 2013:
4.1.1. Di 15
lampade, di un binario con carrello elettrico, di un accenditore
(trasformatore), di un filtro ventilatore marca Ruck, di 9 supporti per
lampade; reperti 27973, 27974, 27975, 27976 e 27977.
4.2.Per i fatti
del 21 settembre 2010:
4.2.1. Dei 141
reperti indicati sull’elenco (incarto 14046) del Servizio reperti di
Bellinzona, parte integrante del presente decreto d’accusa e intimato
all’imputato, al suo difensore d’ufficio e al Servizio dei reperti, competente
per la confisca; reperti dal 10814 al 10954.
4.2.2. Di 13
piccoli contenitori in plastica, reperto 11772, di 96 minigrip, reperto 11774,
di 60 minigrip, reperto 11775, di 4 sacchetti minigrip con etichetta Super
Skunk, reperto 11776, di un mazzo di sacchetti minigrip con l’effige della
foglia di canapa, reperto 11777, di una bilancia elettronica marca Mettler
Toledo con cavo di alimentazione; reperto 11778” (sentenza impugnata, pagg.
22-23).
b. L’appellante contesta
tale confisca e chiede, in via principale, che tutto il materiale confiscato
venga dissequestrato e a lui restituito. A suo modo di vedere, si tratta di
oggetti di uso comune, facilmente reperibili, che sono comunemente e legalmente
commercializzabili in Svizzera, che non sono serviti né erano destinati a
commettere alcun reato e nemmeno ne costituiscono il prodotto e che non
compromettono né la sicurezza delle persone, né la moralità o l’ordine pubblico
e che, pertanto, non possono essere oggetto di confisca (XII, pag. 6).
In via subordinata, per quegli
oggetti che dovessero venire confiscati, l’appellante ne chiede la
realizzazione a suo profitto, sostenendo che la confisca “non può assurgere
a sanzione e nella misura in cui gli oggetti - come nel caso di specie è
senz’altro il caso - possano essere realizzati come commercializzabili, il
giudice deve assicurare che il provento di tale realizzazione venga versato
all’imputato” (XII, pag. 7).
c. In applicazione
dell’art. 69 CP, il giudice ordina la confisca degli oggetti che hanno servito
o erano destinati a commettere un reato nella misura in cui questi
compromettano la sicurezza delle persone, la morale o l’ordine pubblico (DTF
116 IV 117 consid. 2a; STF 14.2.2000 1P.31/2000). La confisca di oggetti
pericolosi è una misura volta alla tutela della collettività nei confronti del
(ri-)utilizzo di oggetti
pericolosi che rappresentano una minaccia per i beni giuridici protetti dalla
legge. Il giudice penale deve, dunque, operare una prognosi sulla pericolosità
dell’oggetto da confiscare e stabilire il grado di probabilità che esso, in
futuro, nelle mani dell’autore, possa compromettere la sicurezza delle persone,
la moralità o l’ordine pubblico (DTF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid.
3.3.1).
Il pericolo creato o
costituito dall’instrumenta sceleris può essere inerente all’oggetto in
quanto tale o all’utilizzo che il suo detentore può ancora farne. In
quest’ultima ipotesi, è sufficiente che il pericolo di un suo successivo
utilizzo delittuoso appaia verosimile e che - in applicazione del principio
della proporzionalità cui ogni confisca deve attenersi (Schmid, Das neue
Einziehungsrecht nach StGB 58 ff., in: ZStrR 113/ 1995 pag. 328; Trechsel et
al., Praxiskommentar, nota 7 ad art. 69 CP) - questo pericolo non possa essere
sviato se non con la confisca dell’oggetto (DTF 124 IV 121 consid. 2a; 117 IV
345 consid. 2a; 116 IV 117 consid. 2a). E’, in particolare, il caso quando
l’oggetto è stato acquistato proprio per commettere la o le infrazioni (DTF 114
IV 98), quando esso è stato più volte utilizzato a fini delittuosi (DTF 81 IV
217) o ancora quando di esso può venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116
IV 117 consid. 2a). In applicazione di questi principi, il TF ha confermato la
confisca di alambicchi destinati alla produzione di assenzio ritenuto che,
visto l’utilizzo sin lì fatto, poteva essere escluso un loro futuro utilizzo
lecito (DTF 81 IV 217).
d. In concreto non vi
sono dubbi sul fatto che il materiale di cui l’appellante chiede il
dissequestro sia servito a commettere il reato di infrazione alla LStup per il
quale egli viene condannato. È infatti evidente che la presenza di oggetti come
quelli di cui trattasi (per un elenco sommario cfr. consid. 13 della sentenza
impugnata, pag. 19) non può essere spiegata, in casa di chi la canapa la
coltivava, se non con il loro utilizzo proprio per la coltivazione di canapa
indoor e per la conservazione del successivo raccolto. Pure palese è la
pericolosità, nelle mani di AP 1, del materiale sequestrato, ritenuto che egli
si è dedicato per ben due volte alla coltivazione di marijuana. Ne deriva,
pertanto, che il materiale sequestrato - seppur facilmente reperibile sul
mercato - va confiscato ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CP. Secondo il TF,
infatti, il fatto che gli oggetti confiscati siano facilmente reperibili sul
mercato non rende la confisca pronunciata automaticamente priva di qualsiasi
efficacia rispetto allo scopo perseguito dalla misura (DTF 137 IV 249, consid.
4.5.2; 81 IV 217, consid. 3). Le circostanze del caso concreto la possono -
come accade per AP 1 - giustificare, ritenuto che la mancata restituzione del
materiale sequestrato - oltre a valere come “grave avertissement” (DTF
81 IV 217) - rende certamente più difficoltosa, vista la varietà di oggetti di
cui trattasi, una nuova coltivazione di canapa da parte dell’appellante.
Riacquistare tutta l’attrezzatura risulterebbe, infatti, nel complesso
particolarmente dispendioso in termini di tempo e denaro.
Infine anche la richiesta
formulata in via subordinata dall’appellante va respinta poiché lo scarso
valore sul mercato dei singoli oggetti confiscati non giustifica la loro
realizzazione (DTF 135 I 209, consid. 4.1.).
La decisione di confisca
del primo giudice merita pertanto conferma, ad eccezione della confisca dei
reperti n. 1953 e 1954 che, come risulta dagli atti, non sono più stati oggetto
di sequestro (PS 01.11.2010, allegato 4 al rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria del 17.01.2011, AI 15, inc. 2010.8028, pag. 6; incarto 14046 del
Servizio dei reperti, pag. 21).
Tassazione della
nota d’onorario relativa all’inchiesta e al procedimento dinanzi
la Pretura penale
21. A titolo preliminare
si osserva che, se una delle parti interpone appello e l’appello medesimo
risulta ricevibile in ordine, tutte le censure relative all’indennizzo (anche
quelle sollevate dal difensore d’ufficio) vanno risolte nella procedura
d’appello (DTF 140 IV 213, consid. 1.4; 139 IV 199, consid. 5.6; sentenze CRP
60.2015.53 del 1° aprile 2015, consid. 3.3; 60.2014.418 del 7 aprile 2015,
consid. 1.3).
Ritenuto come AP 1 abbia interposto appello avverso il suo giudizio di
condanna, questa Corte è competente anche per dirimere le censure del difensore
d’ufficio sulla tassazione della sua nota d’onorario da parte del primo
giudice.
22. Per
l’inchiesta e il procedimento di primo grado l’avv. DI 1 - difensore d’ufficio
di AP 1 (cfr. CRP 60.2013.330, doc. 6 in inc. Pretura penale) - aveva chiesto
la rifusione di complessivi fr. 8'877.30.- pari a fr. 7’590.- di onorario
(senza dibattimento), fr. 145.60.- di spese effettive ed esborsi, fr. 500.- di
spese forfettarie giusta l’art. 6 cpv. 1 Regolamento Tpu (cfr. doc. 10 pretura
penale) e fr. 641.70 di IVA. Nella nota d’onorario del 17 ottobre 2014 il
patrocinatore aveva, inoltre, indicato di aver incassato l’importo di fr.
1’000.- a titolo di ripetibili per il reclamo interposto alla CRP contro la
decisione del PP di respingere l’estensione, anche ai procedimenti penali
successivi, del gratuito patrocinio precedentemente deciso in favore di AP 1
(cfr. documenti allegati al verb. dib. primo grado).
23. Col
giudizio impugnato, il giudice della Pretura penale ha riconosciuto le
prestazioni contenute nella nota d’onorario per complessivi fr. 6'045.30 e,
meglio, fr. 4'965.- d’onorario (corrispondente ad un dispendio orario di 27 ore
e 35 minuti), fr. 632.50.- di spese e fr. 447.80 di IVA.
24. Nel
suo appello 17 marzo 2016, l’avv. DI 1 (appellante) - dopo aver censurato le
decurtazioni operate dal pretore - chiede la rifusione di complessivi fr.
8'777.31 comprensivi di onorario, spese e IVA e già dedotto l’importo di fr.
1'000.- incassato a titolo di ripetibili.
25.a. Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento.
b. Giusta
l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in
seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza
giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di
fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.7; STF 1P.161/2006 del 25.09.2006
consid. 3.2; STF 2P.17/2004 del 06.06.2006, consid. 8.5 e seg.).
c. La
retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo
impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 02.07.2009, consid.
2.1; STF 6B_960/2008 del 22.01.2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti in Commentaire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 135, n. 3,
pag. 909).
d. In
applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito
il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del
mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il
dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto
penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino,
vedi Consiglio di Moderazione 19.11.1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un
altro ambito, CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del
29.12.2010 inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).
e. Non
vengono rimunerati interventi che vanno oltre quanto necessario ritenuto, tra
l’altro, che lo Stato non deve assumersi, nell’assistenza giudiziaria,
prestazioni di sostegno morale o aiuto sociale (STF 6B_464/2007 del 12.11.2007
consid. 4; per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 21.06.1995, in re avv.
B.; 08.11.1996, in re avv. B.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 135, n. 3, pag. 236; Lieber in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
(StPO), Zurigo 2010, ad art. 135, n. 8, pag. 581; Bernasconi ed altri, Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 135,
n. 4, pag. 290).
f. Giusta
l’art. 6 Regolamento Tpu al patrocinatore può essere riconosciuto un importo
forfetario in % dell’onorario (10% sino a fr. 5’000.-, 6% ma almeno fr. 500.-
oltre i fr. 5’000.- e sino a fr. 10’000.-, 5% ma almeno fr. 600.- sino a fr.
20’000.-, 4% ma almeno fr. 1’000.- oltre i fr. 20’000.- di onorario) quale
rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di
comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (cpv.
1). Il patrocinatore ha, poi, diritto al rimborso delle altre spese sopportate
nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le
note e fatture pagate a terzi e ad uffici pubblici per il cliente, le spese di
trasferta e di pernottamento e vitto fuori domicilio (cpv. 2).
26.a. Le seguenti prestazioni
(pari a complessive 16 ore e 5 minuti) sono ammesse - così come già fatto in
prima sede - poiché conformi ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione
del mandato:
-
15 minuti per la telefonata al GIAR del 22.9.2010;
-
30 minuti per il colloquio del 22.9.2010;
-
2 ore per il verbale presso il GIAR del 22.9.2010;
-
40 minuti per l’interrogatorio del 23.9.2010;
-
15 minuti per l’esame incarto del 28.9.2010;
-
2 ore e 40 minuti complessivi per le prestazioni relative all’interrogatorio
del 1.11.2010;
-
10 minuti complessivi per i contatti telefonici e via Skype del 29.11.2010;
-
complessivamente 1 ora e 45 minuti per le prestazioni relative all’interrogatorio
del 15.12.2010;
-
10 minuti per “l’ottenimento estratto UE x AG allo sportello”, 10 minuti
per la lettera al GIAR e 5 minuti per quella al SPP di medesima
data;
- 10 minuti
complessivi per le telefonate del 26 e del 27.01.2011 al
SPP;
- 45 minuti per la
trasferta e l’esame incarto presso il MP del 3.02.2011;
- 15 minuti
complessivi per le telefonate del 9.9.2013;
- 1 ora e 25
minuti per le prestazioni relative all’interrogatorio del 12.09.2013;
- 10 minuti per le
telefonata del 17.09.2013;
- 5 minuti per la
“ricezione dell’ordinanza termine notifica prove” del
20.05.2014;
- 5 minuti per la
telefonata del 28.05.2014;
- 50 minuti per
l’esame incarto del 29.05.2014;
- 5 minuti per la
“ricezione citazione udienze e cpc cliente” del 24.07.2014;
- 10 minuti per la
telefonata del 30.07.2014;
- 5 minuti per la
telefonata del 06.10.2014;
- 55 minuti per il
colloquio con il cliente e 45 minuti per la telefonata
del 07.10.2014;
- 1 ora e 15 minuti
per la trasferta a Bellinzona dell’8.10.2014;
- 15 minuti per il
colloquio con il cliente (prima del dibattimento) di
medesima data;
- 10 minuti per lo
scritto dell’8.10.2014 alla Pretura penale.
b. Il
pretore ha ridotto alcune delle prestazioni effettuate nel 2010 dall’avv. __________,
legale che ha assistito AP 1 – in sostituzione dell’avv. DI 1 che era in quel
momento temporaneamente assente all’estero - all’apertura dell’inchiesta
penale. Si tratta delle prestazioni relative alla trasferta alla Farera del 22
settembre 2010 (ridotta da 40 a 30 minuti), al colloquio tra AP 1, __________ e
il PP del 23 settembre 2010 (ridotto da un’ora a 30 minuti) e alla trasferta in
polizia di medesima data (ridotta da 30 a 20 minuti).
Tali riduzioni sono
corrette. Contrariamente a quanto pretende il patrocinatore d’ufficio, il fatto
che il GIAR aveva a suo tempo accettato che fosse l’avv. __________ ad
assistere AP 1 durante l’assenza dell’avv. DI 1, non significa che tutte le
prestazioni da egli effettuate - e per di più solo stimate dal patrocinatore
d’ufficio - debbano essere riconosciute. Devono esserlo solo quelle necessarie
a garantire una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato. Pertanto,
in considerazione dei tempi medi di percorrenza tra il centro di Lugano (via __________)
e rispettivamente La Farera e la centrale di Polizia, si giustifica di ridurre
le prestazioni per le relative trasferte così come fatto in prima sede.
Parimenti, il dispendio orario per il colloquio del 23 settembre 2010 va
riconosciuto unicamente nella misura di 30 minuti, ritenuto che avvocato e
imputato si erano già incontrati il giorno precedente e avevano, pertanto, già
avuto l’occasione di discutere dell’inchiesta e di fare il punto della
situazione in vista dell’interrogatorio.
c. Il
pretore ha, poi, ridotto anche il dispendio orario relativo ai contatti
(telefonate, colloqui, scambi di e-mail) tra l’avv. __________ e l’avv. DI 1,
spiegando che si tratta di prestazioni che vanno valutate con prudenza e
riconosciute solo se proporzionate. A fronte di contatti tra i due avvocati
pari a complessive 4 ore e 30 minuti, il primo giudice ne ha riconosciute solo
1 ora e 55 minuti.
Di nuovo, e per gli stessi
motivi già sopra esposti, non soccorre l’appellante sostenere che il fatto che
il GIAR abbia accettato la delega all’avv. __________ implica che tutte le
prestazioni relative ai contatti fra i due legali per il passaggio di consegne
debbano essere riconosciute, e per di più in doppio (una prima volta quali
prestazioni eseguite dall’avv. DI 1 e una seconda volta quali prestazioni svolte
dall’avv. __________). È evidente che tali prestazioni non possono essere
conteggiate due volte e, pertanto, le telefonate del 22 settembre (il cui
dispendio orario va ridotto a 30 minuti, ampiamenti sufficienti per definire i
termini della delega della difesa) e del 29 novembre 2010, così come i colloqui
del 28 settembre e del 13 dicembre 2010, vanno conteggiati una volta sola.
Inoltre, anche la riduzione da 45 a 30 minuti del dispendio orario per lo
scambio di e-mail fra i due legali del 28 agosto 2013 merita conferma. Del
resto, a quasi due anni dall’intervento dell’avv. __________ nell’inchiesta, ci
si chiede quale fosse la necessità di scambiarsi ancora delle informazioni.
Il
dispendio orario relativo alla telefonata del 22 settembre 2010 all’avv. __________
“per chiedere se disposto ad assumere la difesa” non può, invece, essere
riconosciuto. Non spetta, infatti, allo Stato, ma al difensore d’ufficio,
sopportare i costi per la ricerca di un collega disponibile a sostituirlo
temporaneamente nella difesa.
d. La
riduzione del dispendio orario per l’esame incarto del 12 settembre 2013 merita
conferma: 30 minuti (invece dei 40 fatturati) sono un tempo più che sufficiente
per esaminare un incarto che, a quello stadio dell’inchiesta, era composto da
un unico verbale di interrogatorio e pochi altri fogli.
Quanto al dispendio orario
per l’allestimento della lettera al PP di medesima data, si giustifica di
ridurlo - come fatto in prima sede - da 20 a 10 minuti, trattandosi di un breve
scritto di nemmeno una pagina con cui il difensore si limita a chiedere
l’estensione del gratuito patrocinio anche al nuovo procedimento penale avviato
nei confronti di AP 1, nonché una copia del rapporto di polizia relativo alle
nuove imputazioni.
e. Il
pretore ha, poi, ancora spiegato come non possono essere ammesse tutte le
prestazioni relative al reclamo alla CRP del 7 ottobre 2013 inerente la mancata
estensione del gratuito patrocinio anche al nuovo procedimento penale, in
quanto l’avv. DI 1, per quel procedimento, ha già beneficiato di fr. 1’000.- di
ripetibili.
Le 6 ore esposte dall’avv. DI 1 per il procedimento presso la CRP sono
giustificate e, pertanto, da indennizzare. Dall’importo dovuto per queste
prestazioni va, però, dedotto l’importo di fr. 1'000.- già riconosciuto a
titolo di ripetibili (e dunque a titolo di partecipazione ai costi di
patrocinio) dalla CRP.
f. Per
quanto concerne i tempi di preparazione del dibattimento (esame fatto e diritto
e stesura dell’arringa e della nota d’udienza), quantificati dall’avv. DI 1 in
complessive 8 ore e mezza, questa Corte ritiene giustificate le riduzioni
decise dal giudice di prime cure. Visto il volume ridotto dell’incarto e la
mancanza di particolari difficoltà giuridiche, il dispendio orario di 5 ore e
mezza stabilito dal pretore appare più che adeguato per la preparazione del
processo.
Quanto
al dispendio orario per la telefonata del 6 ottobre 2014 all’avv. __________
per avere la distinta delle sue prestazioni, lo stesso non può essere ammesso
ritenuto che - come correttamente osservato dal primo giudice - la distinta non
è stata prodotta.
g. Per quanto attiene,
infine, al dispendio orario per la partecipazione al dibattimento, questa Corte
- in assenza di specifica contestazione e vista l’esigua differenza con il
dispendio orario di 3 ore e 20 minuti esposto nella nota d’onorario - conferma
le 3 e 15 minuti ritenute giustificate dal primo giudice. Vanno invece
riconosciuti, diversamente da quanto fatto in prima sede, i 15 minuti di
colloquio con il cliente al termine del dibattimento, poiché è assolutamente
legittimo che l’imputato condannato abbia voluto discutere con il legale della
possibilità di annunciare l’appello.
h. Visto quanto precede
si giustifica riconoscere al difensore d’ufficio a titolo d’onorario
complessivi fr. 5'300.- (corrispondenti a 35 di lavoro a fr. 180.-/ora e già
dedotto l’importo di fr. 1’000.- versato dallo Stato a titolo di ripetibili).
Fatti
i. Per quanto concerne
le spese, il pretore, in applicazione dell’art. 6 del Regolamento Tpu, ha
riconosciuto un importo forfettario di fr. 496.50.- (corrispondente al 10 %
dell’onorario) oltre a fr. 136.- esposti per le trasferte e le spese effettive.
La decisione del pretore - in linea con quanto richiesto dall’avv. DI 1 -
merita conferma nel principio ma non nell’ammontare. Il patrocinatore
d’ufficio, a cui viene riconosciuto a titolo di onorario un importo superiore a
fr. 5'000.-, ha infatti diritto ad un importo forfettario per le spese pari a
fr. 500.- (art. 6 cpv. 1 Regolamento Tpu). A questo importo si aggiungono fr.
145.60 per spese effettive e di trasferta (fr. 136.- già riconosciuti in prima
sede + fr. 9.60 corrispondenti ai costi di posteggio sostenuti dal
patrocinatore durante il procedimento di primo grado).
l. Diversamente da
quanto ritenuto dal pretore, l’IVA deve essere calcolata al 7,6% fino al
31.12.2010 e all’8% dal 1.1.2011. Pertanto essa ammonta a fr. 541.10.-
complessivi.
m. In esito, lo Stato
rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 6'486.70 per le prestazioni fornite durante
l’inchiesta e dinanzi la Pretura penale.
AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino questo importo non appena le sue
condizioni glielo permetteranno.
Tassazione della nota
d’onorario relativa al procedimento d’appello
27. In data 17 marzo 2016,
l’avv. DI 1, ha trasmesso a questa Corte la nota d’onorario aggiornata relativa
alla procedura d’appello (II).
a. Del
tempo complessivo esposto di 15 ore e 25 min. appaiono adeguate 11 ore e 35
min. con conseguente approvazione dell’onorario per fr. 2'085.-.
Non viene riconosciuto il
dispendio orario per le prestazioni del 16 marzo, del 15 maggio e del 27
Considerandi
ottobre 2015 poiché non necessarie. Si tratta, infatti, del dispendio orario
per la sola ricezione di atti giudiziari che sono poi stati oggetto di un
successivo, e retribuito, esame più approfondito da parte del difensore. Il
dispendio orario relativo alle seguenti prestazioni viene, invece, ridotto:
- per
l’esame dell’incarto e la stesura della dichiarazione d’appello vengono ammesse
unicamente 7 ore (a fronte delle 8 ore e 55 min. esposte), sicuramente
sufficienti per motivare l’appello, soprattutto se sommate alle due ore e mezza
già riconosciute per l’esame della sentenza di primo grado, le ricerche e la
stesura della dichiarazione d’appello (cfr. prestazioni del 7 aprile 2015).
- il
dispendio orario (2 ore e 15 min.) relativo all’appello dell’avv. DI 1 avverso
la decisione di tassazione della sua nota d’onorario non può, invece, essere
ammesso. A copertura di questi costi, al patrocinatore d’ufficio che ha
presentato l’appello in suo nome (IV), viene riconosciuta un’indennità parziale
ex art. 436 cpv. 2 CPP per analogia.
b. Le spese ammontano a
fr. 208.50.- (10% dell’onorario, cfr. Art. 6 cpv. 1 Regolamento Tpu) e l’IVA a
fr. 183.50.
c. In conclusione, lo
Stato rifonderà all’avv. DI 1 complessivi fr. 2'477.- per le prestazioni
fornite in sede d’appello.
AP 1 è tenuto a rimborsare al Cantone Ticino questo importo non appena le sue
condizioni glielo permetteranno.
Tasse e spese
28.
a. L’appellante contesta
l’ammontare dell’importo delle spese giudiziarie posto a suo carico, sostenendo
che le perizie atte ad accertare il tenore di THC delle piante di canapa da lui
coltivate fossero superflue, giacché egli non ne ha mai contestato la destinazione
ad uso stupefacente. La censura cade nel vuoto. Dal momento che il carattere
stupefacente delle piante di canapa è un elemento costitutivo oggettivo
dell’infrazione di cui all’art. 19 cpv. 1 (art. 19 cifra 1 vLStup), non occorre
dilungarsi per spiegare che le perizie erano necessarie ad accertarne la
realizzazione e che le sole dichiarazioni dell’imputato sull’uso stupefacente
che intendeva fare della canapa coltivata non erano, in questo senso,
sufficienti. Le spese giudiziarie relative all’inchiesta e al procedimento di
primo grado che vanno poste a carico dell’appellante ammontano, pertanto, a fr.
2’350.- (e non fr. 2'750.- come erroneamente indicato dal primo giudice al
Dispositivo
dispositivo 2.3. della sentenza impugnata).
b. Visto l’estremamente
ridotto grado di accoglimento dell’appello di AP 1, la tassa di giustizia e le spese
del procedimento di primo grado sono poste a carico dell’appellante, così come
gli oneri processuali d’appello (art. 428 CPP).
c. Gli oneri
processuali dell’appello dell’avv. DI 1 contro la tassazione della nota
professionale sono posti a suo carico per 1/4 e per il rimanente a carico dello
Stato, che gli rifonderà fr. 600.- a titolo di indennità parziale (ex art. 436
cpv. 2 CPP per analogia).
Per questi
motivi,
visti gli art. 6,
10, 77, 80, 379 e segg., 398 e segg. CPP,
34,
42 e 47 CP,
19 cpv. 1, 19
cifra 1 vLStup e 19a cifra 1 LStup,
32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 425, 426, 428 e 436 CPP e la LTG, rispettivamente
il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di AP 1 è
parzialmente accolto.
1. Di conseguenza,
ricordato che in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1., 3, 5, 5.1.,
5.1.1., 5.2., 5.2.1., 6, e 7 della sentenza 8 ottobre 2014 della Pretura penale
sono passati in giudicato, AP 1, oltre che di elusione di provvedimenti per
accertare l’inattitudine alla guida, è dichiarato autore colpevole di:
1.1. infrazione alla
LStup (ripetuta), per avere, senza essere autorizzato:
1.1.1. a __________, nel
periodo luglio 2010/21 settembre 2011, allo scopo di produrre sostanza
stupefacente destinata alla vendita, coltivato almeno 77 piante di canapa
(metodo outdoor), 288 piante di canapa (metodo indoor), di cui 224 talee e 64
piantine, 25 piante di canapa sul balcone di casa (tenore di THC del 4,1% la
coltivazione indoor e del 9,3% la coltivazione outdoor), nonché per avere
detenuto, allo stesso scopo, a __________, presso il suo negozio __________,
12,7 grammi di marijuana e 6,5 grammi di semi di canapa;
1.1.2. a __________, in data
10 luglio 2013, trasportato a bordo del suo autofurgone Renault Trafic, targato
__________, 89 talee di canapa che dovevano servire alla produzione di sostanza
stupefacente destinata alla vendita;
1.1.3. a __________, nel
periodo aprile 2013/10 luglio 2013, allo scopo di produrre sostanza
stupefacente destinata alla vendita, coltivato 1’108 talee di canapa, 74 piante
di canapa, 17 piante di canapa in fiore, 44 piante madri di canapa, [detenuto]
22 semi di canapa, 8 grammi di marijuana, 4 grammi di resina di hashish, nonché
per avere detenuto allo stesso scopo, a __________, presso il suo negozio __________,
9 grammi di marijuana e uno spinello di marijuana (tenore THC del 14%);
1.2. contravvenzione
alla LStup, per avere, senza essere autorizzato, nel __________, nel
periodo 1° - 10 luglio 2013, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana
proveniente dalle sue coltivazioni.
2. AP 1 è condannato:
2.1. alla
pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta)
ciascuna, per complessivi fr. 6’300.- (seimilatrecento);
2.2. alla
multa di fr. 400.- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 4 (quattro);
2.3. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 2'350.- per il
procedimento di primo grado.
3. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.
II. L’appello dell’avv.
DI 1 contro la tassazione della sua nota professionale 17 ottobre 2014 è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1. La nota
professionale 17 ottobre 2014 dell’avv. DI 1 relativa all’inchiesta e al
procedimento di primo grado e approvata per:
- onorario fr. 5’300.00
- spese fr. 645.60
- IVA fr. 541.10
Totale fr. 6'486.70
e posta a carico dello Stato.
2. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via
Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente
dispositivo
3. AP
1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la suddetta
retribuzione di fr. 6'486.70 non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
III. La
nota professionale 17 marzo 2016 relativa al procedimento d’appello
dell’avvocato DI 1 è approvata per:
- onorario fr. 2'085.00
- spese fr. 208.50
- IVA fr.
183.50
Totale fr. 2'477.00
e posta a carico dello Stato.
1. Contro
questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
2. La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del
presente dispositivo.
3. AP
1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino la suddetta
retribuzione di fr. 2'477.- non appena le sue condizioni glielo permetteranno.
IV. Gli oneri processuali
dell’appello di AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- disborsi fr.
200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico
dell’appellante.
V. Gli
oneri processuali dell’appello dell’avv. DI 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono
posti per 1/4 a carico dell’avv. DI 1 e per il rimanente a carico dello Stato
che rifonderà all’appellante fr. 600.- a titolo di indennità parziale (art. 436
cpv. 2 CPP per analogia).
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,
3003 Berna
- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.