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Decisione

17.2016.30

Omicidio colposo e guida in stato di inattitudine. Istanza di revisione fondata su nuovi ricordi dell'accaduto. Istanza respinta poiché né l'effettiva emergenza dei nuovi ricordi né il loro grado di a

8 giugno 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I

fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano idonei a comportare una

significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena

(Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla

base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo

stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 2095; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 24; DTF

130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a con richiami; STF 6B_455/2011 del 29

novembre 2011, consid. 1.2;6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2).

b. Per

l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i

motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 cpv. 1 CPP,

secondo cui la motivazione deve indicare i punti della decisione impugnati, i

motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati.

Nel caso di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, l’istante è in

particolare tenuto a rendere verosimile l’esistenza di un fatto o di un mezzo

di prova nuovo e suscettibile di far vacillare gli accertamenti alla base del

giudizio impugnato (Heer, in Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad art. 412 n. 2 e 5;

Fingerhuth, in Kommentar zur StPO, 2a edizione, Zurigo 2014, ad art. 411 n. 3).

Se, come in concreto, il mezzo di prova invocato dall’istante consiste in sue

nuove dichiarazioni che contraddicono quelle rilasciate durante il procedimento

ordinario, egli dovrà rendere verosimile l’esistenza di circostanze particolari

che lo hanno indotto al cambiamento di versione (cfr. Heer, in op. cit., ad

art. 412 n. 3).

Giusta l’art. 412 cpv. 1 e 2 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede

ad un esame preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è

manifestamente inammissibile o infondata.

2. L’istanza

di revisione dev’essere dichiarata inammissibile nella misura in cui IS 1

contesta la condanna per il reato di guida in stato di inattitudine.

Con la censura secondo cui il procuratore pubblico, nell’accertare la

concentrazione di THC nel sangue, non ha tenuto conto del margine di errore del

30% stabilito dalle direttive dell’USTRA, l’istante solleva, infatti, una

questione di natura giuridica, non suscettibile di fondare una revisione (cfr.

DTF 137 IV 59 consid. 5.1.1).

3. L’istante

chiede, poi, di essere nuovamente interrogata sui ricordi dell’incidente

asseritamente riaffiorati nel gennaio del 2013, dai quali - a suo dire - emerge

che l’incidente è stato causato dal comportamento di __________ che ha

interferito con la guida, manipolando la leva del cambio.

Su

questo punto l’istanza è da respingere. Infatti, IS 1 non ha reso verosimile -

Considerandi

ad esempio, tramite un referto psichiatrico fondato su considerazioni

medico-scientifiche - né l’effettiva emergenza dei nuovi ricordi né il loro

eventuale grado di attendibilità (è, infatti, risaputo che esiste un meccanismo

di difesa che fa si che - rielaborando col tempo accadimenti difficili da

sopportare - si tenda, inconsciamente, a cercare spiegazioni che permettano di

alleviare il peso delle proprie responsabilità).

La dichiarazione 22 ottobre 2015 della dr.ssa __________ è manifestamente

insufficiente ritenuto come, non soltanto la psichiatra abbia scritto di essere

stata soltanto informata dalla paziente dei nuovi ricordi durante un colloquio

telefonico avvenuto nel corso del mese di gennaio 2013, ma abbia anche (e

soprattutto) aggiunto di non potersi esprimere sulla loro attendibilità “vista

la compresenza di una reazione da stress, ma anche di un severo politrauma”

(cfr.doc. 4 allegato all’istanza).

Nemmeno basta a sostanziare la tesi dell’istante lo scritto 1° settembre 2015

dello psicologo __________ (cfr. doc. 5 allegato all’istanza) ritenuto che

questi ha affermato come sia possibile -“può accadere” - che nuovi

ricordi emergano a due anni dall’evento e, poi, ad accentuare tale affermazione

con l’aggiunta secondo cui ciò è “ abbastanza usuale dopo forti traumatismi”

senza supportare tale sua opinione con considerazioni scientifiche riferite

alla situazione specifica dell’istante.

Ne discende che, su questo punto, l’istanza è da respingere.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a

carico dell’istante.

Per questi

motivi,

visti gli

art. 3 cpv. 2 lett. b, 81, 410 segg., 428 CPP

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

pronuncia: 1. Nella

misura della sua ammissibilità, l’istanza è respinta.

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico

dell’istante.

3.

Intimazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.