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Decisione

17.2016.34

Valutazione dell’esistenza del reato patrimoniale “a monte” e del presupposto soggettivo del reato (intenzionalità). Conferma della condanna per ricettazione

26 ottobre 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I tre erano soci ed - a nome di __________ - avevano subaffittato

l’ex Ristorante __________ dal locatore PC 1 trasformandolo nel pub “__________”.

Per l’occasione avevano acquistato diversi apparecchi di cucina dalla ditta __________

(allegato 9 RIPG pag.1) .

6. Terminata

l’istruttoria, in data 24.9.2007, l’allora PP __________ emetteva un decreto di

non luogo a procedere a favore di AP 1. La decisione veniva motivata con la

mancanza di “prove sufficienti quo all’esistenza del reato prospettato di

ricettazione”.

In forza dell’allora art.186 CPP/TI PC 1 inoltrava istanza di

promozione dell’accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello

che accoglieva la medesima e - con decisione 10.3.2008 - ordinava la promozione

dell’accusa per titolo di ricettazione e l’istruzione del processo ad opera di

altro procuratore.

Il ricorso al Tribunale Federale di AP 1 veniva respinto in data

30.5.2008 siccome inammissibile.

Il PP PP 1 provvedeva allora ad emettere - il 21.3.2011 - un

decreto di accusa per il reato di ricettazione non essendo necessari ulteriori

atti istruttori.

A seguito delle opposizioni interposte da PC 1 (22.3.2011) e da AP

1 (29.3.2011) il dossier rimaneva inspiegabilmente in giacenza presso il

Ministero Pubblico per un periodo superiore ai tre anni.

Il decreto di accusa veniva infine confermato il 15.5.2014 dal PP PP

1 e, poi, preso a carico dalla Pretura penale.

La decisione della Pretura penale, qui appellata, é del 13.5.2015.

Considerazioni in diritto

7. La ricettazione

(art.160 CP) costituisce un reato contro il patrimonio che punisce chiunque

acquisti, riceva in dono o in pegno, occulti o aiuti ad alienare una cosa che

sa o deve presumere essere stata ottenuta da un terzo mediante un reato contro

il patrimonio.

Il reato riveste un carattere accessorio siccome implica che un’infrazione

penale preliminare - quale il furto, l’appropriazione indebita, la truffa, ecc.

- sia stata conclusa e consumata.

Dal profilo oggettivo, l’autore del reato a monte della

ricettazione deve essere un terzo, la cosa oggetto del reato può essere un bene

mobile o immobile (il cui valore economico non è rilevante); sono esclusi i

crediti in generale e il denaro scritturale in particolare (Stratenwerth/Jenny/

Bommer BT I § 20 N 4, Hurtado Pozo PS § 54 N 1557). La cosa deve, inoltre,

essere stata ottenuta da una precedente infrazione patrimoniale.

Il comportamento tipico che viene punito è l’acquisto,

l’occultamento e l’aiuto alla negoziazione di una cosa proveniente da un reato.

Dal profilo soggettivo l’adempimento del reato richiede

l’intenzionalità, che comprende il dolo eventuale (DTF 119 IV 242 consid.2b,

105 IV 303 consid.3b, Trechsel/Crameri, Praxiskom Nr.13 ad art.160, Corboz I n

48 ad art.160, Petit commentaire CP, 2012, nota 27 ad art. 160). La negligenza

è esclusa.

Agisce con dolo eventuale (art.12 cpv.2 CP) colui che, agendo con

consapevolezza e volontà, ritiene possibile il realizzarsi di una determinata

infrazione e prosegue ugualmente accollandosene il rischio. Non è

indispensabile che l’autore ritenga l’adempimento dell’infrazione come

necessario, essendo per contro sufficiente considerarlo possibile ed accettarlo

per il caso in cui si produca (Hurtado Pozo, Droit pénal général, 2013,

pag.128-129).

L’aspetto soggettivo va valutato con riferimento al momento in cui

la ricettazione si realizza, il “dolus subsequens” non essendo in genere

sufficiente (DTF 105 IV 303 consid.3b).

Non è richiesto un disegno di illecito arricchimento proprio o di

terzi e nemmeno la ricerca di un vantaggio illecito.

L’appello

8. Nella motivazione di

appello 6 giugno 2016 AP 1 chiede il proprio proscioglimento.

Con invero ardita argomentazione egli cerca di sostenere che il

reato a monte della ricettazione non risulterebbe dato, per cui - venendo a

cadere il presupposto - anche l’infrazione a lui imputata non sussisterebbe.

A sostegno della propria tesi egli evidenzia come il giudizio di

primo grado non avrebbe tenuto conto delle “regole civilistiche e delle loro

Considerandi

conseguenze sulla qualifica di ricettazione del caso in esame”.

Quale seconda argomentazione d’appello, AP 1 ritorna sull’aspetto

soggettivo della ricettazione sostenendo di non poter essere ritenuto “nemmeno

nella forma del dolo eventuale” consapevole dell’illecita provenienza dei

beni acquistati.

Tale posizione egli avrebbe assunto sin dall’interrogatorio del

17.3.2006

confermato dal confronto del 21.4.2006; quanto verbalizzato il

23.3.2006

non sarebbe invece da considerare.

Il giudice di primo grado avrebbe interpretato gli interrogatori

in modo erroneo “esplicitando le ragioni della propria convinzione con una

motivazione viziata dal profilo logico-giuridico e giungendo quindi a una

conclusione arbitraria”.

9.

Sul primo argomento

di appello vale la pena di osservare come nessun dubbio possa sussistere in

merito all’esistenza di un reato patrimoniale a monte della ricettazione.

In primo luogo, perché ad ammetterlo - in sede di verbale di confronto

21.4.2006

- è stato proprio __________ (allegato 14 RIPG).

In secondo luogo, in quanto lo stesso autore dell’appropriazione

indebita è stato (da tempo) condannato con decreto di accusa passato in

giudicato.

Decisiva è per contro la valutazione dell’aspetto soggettivo.

Interrogato

in sede di prima giudizio, AP 1 ha tentato di sminuire quanto precedentemente

ammesso.

In particolare, egli ha “sfumato” sui dubbi espressi nel verbale

17.3.2006

indicando come i medesimi erano da riferire alla “licenza del

locale” e non alla provenienza dei beni acquistati, arrivando a sostenere

per il verbale 23.3.2006 che il medesimo “non è proprio giusto”,

essendosi svolto in fretta, con qualche domanda “trabocchetto” ed avendo

egli firmato “senza leggere”.

Tale ritrattazione, tuttavia, non convince risultando

inattendibile sotto vari punti di vista.

Premesso che i tentativi di annullare le specifiche ammissioni

rese nel verbale 23.3.2006 non possono essere considerati seriamente, essendo

pacifico per qualsiasi persona con un minimo di raziocinio che affermazioni

rilasciate e verbalizzate avanti alla polizia possono essere utilizzate a

proprio svantaggio e che, pertanto, va prestata attenzione a quanto viene

verbalizzato, richiedendo correzioni, rispettivamente rifiutandosi di

sottoscrivere un verbale inveritiero.

Devesi constatare come AP 1 conosceva bene __________ (definito “strusone”

al quale addirittura aveva prestato del denaro mai restituito e che tempo addietro

era stato suo datore di lavoro - allegato 11 RIPG in fine pag.1). Analogamente

egli era a conoscenza del contesto fallimentare in cui avveniva la vendita dei

mobili (il locale gestito da __________ già risultava chiuso e tutto

l’inventario andava venduto - allegato 11 RIPG inizio pag.2). Inoltre, egli

sapeva (perché gliene aveva accennato lo stesso __________) che vi erano dei

soci e che trattando unicamente con __________ che nemmeno disponeva del

diritto di firma di __________ (circostanza facilmente verificabile in

zefix.ch) il rischio di una “vendita” illecita era concreto. Infine, il prezzo

concordato di ca. fr.4'000.- invece dell’importo di fr. 17'000.- richiesto da __________

(allegato 11 RIPG pag.2 R1) ben avrebbe dovuto far riflettere l’accusato.

A ciò si aggiunga che il tenore della ricevuta d’acquisto

sottoscritta a nome della __________ della quale pure __________ non disponeva

del diritto di firma non poteva che suscitare dei dubbi.

Tutti questi concreti e specifici elementi oggettivi, che AP 1 non

poteva ignorare, conducono alla conclusione certa che il medesimo doveva non

solo avere dei dubbi al momento in cui ha accettato di acquistare da __________

i mobili indicati nel contratto 11.1.2005 ma addirittura la certezza che a

monte di tale operazione vi fosse un reato di natura patrimoniale.

Decidendo, comunque, di perfezionare l’acquisto egli ha assunto il

rischio di realizzare il reato di ricettazione, ciò che puntualmente si è

verificato.

Adempiuti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, ne

consegue la conferma della condanna di prima istanza e la reiezione

dell’appello.

10.

La pena

Considerando la reiezione dell’appello la pena pecuniaria decisa

in prima istanza, dimezzata a seguito della violazione del principio della celerità,

può essere confermata. Essa, infatti, già ha tenuto in debito conto il lungo

tempo intercorso dai fatti, in particolare della prolungata inattività del

Ministero Pubblico.

Confermata è pure la

sospensione condizionale della pena.

11.

Le indennità

Visto la sorte dell’appello, la richiesta di attribuzione di

indennità ex art. 429 CPP va respinta.

Non avendo l’accusatore privato

formulato osservazioni alla motivazione di appello, non si assegnano indennità

per la seconda sede di giudizio a carico di AP 1.

12.

Le spese

Gli oneri procedurali di prima istanza vengono confermati mentre

quelli del presente giudizio - consistenti nella tassa di giustizia di CHF 1'000.-

e nelle spese di CHF 200.- - vanno a carico di AP 1.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 352

e segg., 398 e segg., 406, 429 e segg. CPP,

34, 42, 47 e 50 CP;

160 CP;

e sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l’art. 433

CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è

respinto.

Di conseguenza, il giudizio della Pretura penale del 13 maggio

2015 è confermato.

2. L’istanza di

indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.

3. Gli oneri

processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia CHF

1'000.00

- altri disborsi CHF

200.00

CHF

1'200.00

sono posti a carico di AP 1.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.