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Decisione

17.2016.35

Infrazione alle norme della circolazione per avere omesso di osservare un segnale luminoso rosso, per aver oltrepassato una linea di sicurezza e per avere ostacolato la circolazione sopraggiungente re

20 giugno 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i veicoli devono sempre circolare alla loro destra.

b) L’art. 26 LCStr

prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non

essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle

norme stabilite.

Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di

marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare

da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso

e a quelli che seguono.

Per l’art. 36 cpv. 3 LCStr, prima di voltare a sinistra, la precedenza

dev’essere data ai veicoli che giungono in senso inverso. La manovra di svolta

a sinistra può essere operata solo se la visuale è sufficientemente ampia da

poter escludere qualsiasi fonte di pericolo (DTF 84 IV 115, cfr. anche Giger,

SVG Kommentar, 8a edizione, Zurigo 2014, ad art. 36 n. 28).

3. L’art. 90 cpv. 1

LCStr prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute

nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito

con la multa.

Risultanze

dell’inchiesta

4. Alle 17’20 del 19

agosto 2015, si verificava un incidente della circolazione a __________, in Via

__________, su un tratto di strada dove - a causa delle dimensioni ridotte

della carreggiata - il traffico è regolato, a fasi alterne, da un impianto

semaforico.

__________ - ottenuta luce verde dal semaforo posto sulla sua corsia -

percorreva, alla guida del suo veicolo, Via __________ in direzione di __________.

Giunto all’altezza del semaforo che regolava il traffico inverso (commutato sul

rosso), egli si è improvvisamente trovato dinanzi, sulla corsia di contromano,

il veicolo condotto da AP 1 che lo ha costretto ad una frenata d’emergenza. La

vettura di __________ veniva quindi tamponata dal motoveicolo che la seguiva,

condotto da __________.

Quest’ultimo rovinava a terra, riportando ferite leggere (cfr. verbali __________

e __________ allegati all’AI 1).

5. Sui fatti qui in

esame, AP 1 ha dichiarato:

“il giorno in questione sono partito dal mio

domicilio di __________ ed ero diretto a __________ presso i posteggi FLP in

adiacenza alla fermata del trenino. Giunto su Via __________ in direzione di __________,

altezza impianto semaforico sottopasso FLP, viaggiavo dietro ad un furgone,

tipo giardinieri di colore bianco, il quale si è arrestato al segnale luminoso

rosso. A quel punto, visto che il posteggio che dovevo raggiungere si trovava a

sinistra rispetto il mio senso di marcia ho inserito l'indicatore di direzione

e ho svoltato per accedere alla stradina che porta al posteggio. In quel

momento notavo una macchina che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia. La

macchina si fermava e io continuavo la svolta. Una volta posteggiato notavo che

la vettura vista in precedenza era ancora ferma. A quel punto mi recavo sul

luogo e notavo che vi era stato un incidente di tamponamento, tra la citata

vettura ed un motociclista che seguiva. Subito l'automobilista

e il motociclista mi comunicavano che l'impatto era avvenuto a causa della mia

manovra.

(…)

L'agente interrogante mi fa

prendere atto che nel tratto di strada da me percorso vi è una linea di

sicurezza che io ho oltrepassato. Cosa ha da dire in merito?

R: Ammetto di aver oltrepassato la linea di sicurezza per immettermi nel

posteggio.

D: Ha prima dichiarato che viaggiava dietro ad un furgoncino da giardinieri,

quest'ultimo si è fermato all'impianto semaforico. Lei ha dovuto sorpassarlo

per poter entrare nei posteggi a sinistra rispetto il suo senso di marcia?

R: Si in un primo momento ho iniziato la manovra di sorpasso ed arrivato

all'altezza del medesimo furgone ho avuto la possibilità di entrare nei

posteggi.

Voglio specificare che non ho effettuato un sorpasso completo del mezzo che mi

precedeva”

(cfr. verbale AP 1 21 agosto 2015, allegato all’AI 1,

pag. 2-3).

Giudizio di primo grado

6. Dinanzi al pretore, AP

1 ha, nella sostanza, confermato la propria versione dei fatti, precisando

tuttavia che la linea continua longitudinale non era “molto visibile sul

campo stradale” e che nel punto dove aveva svoltato “non era

percepibile” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al

verbale dib. di primo grado).

7. Nel giudizio impugnato, il presidente

della Pretura penale ha innanzitutto accertato - sulla scorta delle foto contenute

nel Rapporto di polizia - che la

linea longitudinale “benché sbiadita - soprattutto nella parte precedente la

linea d’arresto - era visibile” e che, pertanto, avendo l’imputato ammesso

di averla oltrepassata, il rimprovero mossogli con il DA era pertinente (cfr. sentenza impugnata, consid. 9 pag. 4-5).

Il primo giudice ha poi ancora ritenuto, sempre sulla base delle foto in atti,

che, “per eseguire a velocità normale, senza “tagliare” la curva, la manovra

di svolta a sinistra eseguita dall’imputato si deve per forza di cose procedere

oltre la linea di arresto”. Pertanto - ha spiegato - egli “non ha

ossequiato la luce rossa del segnale luminoso che gli imponeva di fermarsi e di

non oltrepassare quella linea” (cfr. sentenza

impugnata, consid. 10 pag. 5).

Il primo giudice ha infine rilevato che, spostandosi sulla corsia di

contromano, l’imputato è stato di pericolo e di ostacolo per gli altri utenti

della strada che provenivano in senso inverso e godevano del diritto di

precedenza, violando in tal modo gli art. 26 cpv. 1 e 36 cpv. 3 LCStr. Al

riguardo il pretore ha in particolare ritenuto:

“Non si può poi non rilevare che l’imputato ha

fatto uso della corsia di contromano in un punto e in un momento che si devono

definire “critici”.

Per quanto concerne il punto la visuale non era certo ottimale. A mente del

Considerandi

difensore la medesima era di una trentina di metri e quindi sufficiente tenuto

conto della velocità massima consentita di 30 Km/h. Questa tesi non può essere

condivisa. Il ragionamento del legale si fonda sulla fotografia n. 3 allegata

al rapporto di polizia, che è stata scattata al centro della carreggiata

all’altezza della linea di arresto. Non si tratta all’evidenza della visuale

che ha chi si trova incolonnato sulla parte destra della strada come lo era

l’imputato.

Da quella posizione lo spazio visibile, come si può notare dalle foto aeree, si

spinge poco oltre il punto in cui è situato il semaforo. Non si ha

assolutamente visibilità oltre la curva a destra. Questo a maggior ragione

quando – come in casu leggendo le dichiarazioni dell’imputato medesimo – in

testa alla colonna ferma vi è un furgone, ciò che induce a ritenere che la

visuale sia ulteriormente compromessa.

Anche il momento scelto per lo spostamento a sinistra non era certo ideale.

L’impianto semaforico indicava luce rossa, tant’è che già il veicolo che

precedeva quello di AP 1 aveva dovuto fermarsi. Ciò significa che per chi

proveniva dalla direzione contraria la via era libera. L’imputato doveva quindi

attendersi che da un momento all’altro sarebbe sbucato qualcuno, soprattutto in

quell’orario di traffico intenso” (cfr. sentenza impugnata, consid. 11 pag. 5).

Ciò posto, il pretore ha condannato AP 1 alla multa

di fr. 350.-, così come proposto dal PP (cfr. sentenza

impugnata, consid. 12 pag. 6).

Appello

8.

Si osserva

preliminarmente che la richiesta dell’appellante di esperire un

sopralluogo sul luogo dell’incidente - formulata per la prima volta in questa

sede (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 3) - dev’essere respinta.

L’art. 398 cpv. 4 CPP esclude infatti la possibilità, per le parti, di

addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come

nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler

Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n.

3; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 18).

9.

Nel suo gravame (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 2-3), AP 1 sostiene che:

- egli

non ha superato né la linea semaforica perpendicolare alla direzione di marcia,

né l’impianto semaforico indicante luce rossa, ma ha svoltato a sinistra prima

di questi due punti;

- come

risulta dalle foto prodotte in Pretura penale la linea di sicurezza “è

talmente sbiadita da essere invisibile” per cui “se dal profilo formale”

essa è stata “prevista e dipinta sull’asfalto”, allo stato attuale “non

può essere ritenuta sufficiente”;

- egli

non è responsabile dello scontro che ha coinvolto i veicoli di __________ e di __________,

ritenuto che “il tutto è solo dovuto alla velocità, mancata distanza e/o

imperizia di colui che ha tamponato”.

10.

Per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo

per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente

insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista

manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia

(DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF

135.

V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173

consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

11.

Nella misura in cui

sostiene di avere svoltato a sinistra prima della linea d’arresto del semaforo,

AP 1 si limita a riproporre la propria versione dei fatti, senza spiegare

perché l’accertamento pretorile secondo cui egli aveva “per forza di cose”

oltrepassato la linea d’arresto (conclusione dedotta da un esame della

situazione dei luoghi operato sulla scorta delle foto in atti) sarebbe

arbitrario.

Impropriamente motivato, il gravame su questo punto va pertanto dichiarato

irricevibile.

12.

Per quanto concerne,

poi, il superamento della linea di sicurezza, questa Corte ritiene che

l’accertamento del primo giudice secondo cui detta linea “benché sbiadita (…)

era visibile” è - con riferimento a quanto deducibile dalle foto contenute

nel Rapporto di polizia (cfr. in part. le foto 2 e 5 allegate all’AI 1 e quelle

aeree estrapolate da googlemaps.ch e allegate al verbale del dibattimento) -

del tutto sostenibile. Nessuna conclusione contraria permettono, in

particolare, le foto prodotte dall’imputato in Pretura penale, che - oltretutto

- risultano difficilmente intellegibili a motivo delle ombre proiettate sulle

carreggiata (cfr. in part. le ultime 3 foto allegate al verbale del

dibattimento).

Su questo punto l’appello deve pertanto essere respinto.

13.

Visto quanto precede,

questa Corte conferma il giudizio di condanna emanato dal primo giudice.

Spostandosi sulla corsia di contromano per immettersi nei posteggi FLP (il cui

viale di accesso si trova sulla sinistra della carreggiata), AP 1 ha, in

particolare, violato le norme della circolazione che gli imponevano, da un

lato, di fermarsi sulla sua corsia di marcia (in colonna dietro al furgone che

lo precedeva) fino alla commutazione del semaforo sul verde (art. 68 cpv. 1bis 1a frase e 75 cpv. 1 OSStr) e gli

impedivano, dall’altro, di svoltare a sinistra prima di aver superato la linea

di sicurezza longitudinale (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr e 34 cpv. 2 LCStr).

La sua manovra appare, poi, ancora maggiormente reprensibile, ritenuto che,

come accertato dal pretore, egli - per accedere ai posteggi FLP - si è spinto

(almeno con la parte anteriore del veicolo) addirittura oltre alla linea

d’arresto del semaforo ancora commutato sul rosso.

Come indicato nel giudizio impugnato, l’appellante ha, inoltre, violato gli

art. 26 cpv. 1 e 36 cpv. 3 LCStr

(oltre l’art. 34 cpv. 3 LCStr), avendo egli ostacolato gli utenti della strada

che circolavano in senso inverso conformemente alle norme stabilite e che

beneficiavano del diritto di precedenza (cfr. al riguardo le pertinenti

considerazioni sviluppate al consid. 11 pag. 5 del giudizio impugnato,

riportate al consid. 7 del presente giudizio).

Ritenuto quanto precede, AP 1 si è reso colpevole del reato di infrazione alla

LCStr ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 LCStr in combinazione con gli art. 26 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 3 LCStr nonché 68 cpv. 1bis 1a frase, 73 cpv. 6 lett. a e 75 cpv. 1 OSStr.

14.

Solo di transenna è

qui ancora il caso di osservare che eventuali infrazioni alla LCStr commesse

dal motociclista (evocate dall’appellante nel suo gravame) sono irrilevanti per

il presente giudizio, ritenuto che, in materia penale, ognuno risponde delle

proprie azioni ed omissioni (STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010, consid. 5.3).

15.

Quanto alla

commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva

che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 350.- inflitta

all’appellante dal presidente della Pretura penale.

La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr.

art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di

valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

16.

Di conseguenza, la

sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di

seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art.

428.

cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

26 cpv. 1, 34 cpv. 2 e

3, 36 cpv. 3, 90 cpv. 1 LCStr

68 cpv. 1bis 1a frase, 73 cpv. 6 lett. a, 75

cpv. 1 OSStr,

47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui

è ricevibile, l’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore

colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per non avere, il 19

agosto 2015 a __________, alla guida della vettura __________, osservato una

segnalazione semaforica rossa indicante “fermata” e, onde accedere ad un

piazzale posto a sinistra della carreggiata, essersi spostato a sinistra della

linea di sicurezza ivi demarcata e avere accostato il primo veicolo della fila

fermo al semaforo, ostacolando la circolazione sopraggiungente regolarmente in

senso inverso e in particolar modo i primi veicoli della fila che incorrevano

in un incidente.

1.2. AP 1 è condannato alla

multa di fr. 350.- (trecentocinquanta).

1.2.1. In caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art.

106 cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali

del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 630.-, sono posti a carico

dell’appellante.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.