17.2016.38
Grave infrazione alla LCStr. Eccesso di velocità (81 km/h sul 50 Km/h). Aspetto soggettivo del reato: l'imputato non aveva seri motivi per ritenere di non trovarso in una zona in cui vige il limite di
11 luglio 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.38+88
Locarno
11 luglio 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 4 dicembre 2015 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 30 novembre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 25 febbraio 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 4 marzo 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto
d’accusa del 9 febbraio 2015 il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, a
__________ l’8 ottobre 2014, circolato con la vettura Volvo targata __________
alla velocità di 81 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h.
Il
procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria
di 45 aliquote giornaliere da fr. 220.- ciascuna (corrispondenti a complessivi
fr. 9'900.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni,
oltre alla multa di fr. 700.- e al pagamento di tasse e spese.
Il
magistrato inquirente ha, inoltre, proposto la revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere da fr. 210.- decretata nei suoi confronti dal MP il 31.10.2011 per
grave infrazione alla LCStr.
Fatti
B. Statuendo
sull’opposizione presentata dall’accusato in data 19 febbraio 2015, con sentenza
30 novembre 2015 (intimata il 25 febbraio 2016) il giudice della Pretura penale
ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa. Il primo giudice ha,
però, ridotto la sanzione proposta dal procuratore pubblico, condannando
l’imputato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 220.-
ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 2’200.-), sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di quattro anni, oltre alla multa di fr. 300.-. Le
tasse e le spese giudiziarie sono state poste in parte a carico dello Stato
(fr. 300.-) e in parte a carico dell’imputato (fr. 800.-) , a cui è stata anche
riconosciuta un’indennità di fr. 300.- ex art. 429 CPP. Il pretore ha, infine,
deciso di non revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso
alla pena pecuniaria decretata nei confronti dell’imputato dal Ministero
pubblico il 31.10.2011, ma ne ha prolungato di un anno il periodo di prova (da
tre a quattro anni).
C. Contro
la sentenza del primo giudice AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler
interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia,
con dichiarazione di appello 4 marzo 2016 ha precisato di impugnare
integralmente la sentenza ed ha postulato il suo proscioglimento dall’accusa di
grave infrazione alle norme della circolazione stradale, la rinuncia a
prolungare di un anno il periodo di prova concesso alla precedente condanna del
2011, l’assegnazione di un’indennità ex art. 429 CPP pari a fr. 2'160.- per la
procedura di primo grado e fr. 2'160.- per la procedura d’appello, nonché
l’attribuzione di tasse e spese di primo e secondo grado a carico dello Stato.
L’appellante
ha, inoltre, chiesto che l’appello sia trattato in procedura scritta (III).
In data 5
aprile 2016 è stato assegnato all’appellante un termine di 20 giorni per
eventualmente completare la motivazione scritta della dichiarazione d’appello,
ciò che egli ha fatto con scritto 12 aprile 2016, limitandosi sostanzialmente a
ribadire le richieste già formulate in precedenza (VI).
Alle
motivazioni presentate dall’appellante né il procuratore pubblico (VIII), né il
giudice di prime cure (IX) hanno formulato particolari osservazioni.
Considerandi
In diritto: 1. Con il suo
appello AP 1 sostiene, innanzitutto, che non poteva sapere che sul tratto di
strada in cui è incappato nel controllo radar (via __________ a __________)
vigesse il limite di velocità di 50 km/h perché, sul tragitto da egli percorso,
la segnaletica non indica chiaramente quale sia il limite di velocità in
vigore. L’unico segnale “Velocità massima 50 Km/h, Limite generale” - continua
- egli l’ha incontrato in territorio di Camorino (sulla via “__________”) e,
dopo aver svoltato su via __________ ed essere entrato a __________, di segnali
di limitazione della velocità non ne ha più visti, né su via __________, prima,
né su via __________, poi.
Pertanto,
trattandosi di una zona non densamente fabbricata e considerato che fino a poco
tempo prima su via __________ vigeva il limite di 80 km/h, egli poteva in buona
fede presumere che tale limite fosse ancora in vigore.
Per la prima
volta in questa sede, l’appellante contesta il rilevamento tecnico della
velocità secondo cui egli circolava a 81 km/h (dedotto il margine di
tolleranza) poiché – sostiene - non è dato sapere se gli agenti preposti al
controllo e all’elaborazione dei dati raccolti disponevano delle conoscenze
previste dalla legge.
2.
a. Giusta
l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le
demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della
polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Giusta
l’art. 32 cpv. 2 LCStr, il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a
motore su tutte le strade. Al riguardo, l’art. 4a cpv. 1 lett. a ONC sancisce
che, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono
favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli nelle località può
raggiungere i 50 km/h. Il cpv. 2 della medesima norma stabilisce che la
limitazione generale della velocità a 50 km/h si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione incomincia al
segnale “Velocità massima 50, limite generale” (2.30.1) e termina al segnale
“Fine della velocità massima 50, limite generale” (2.53.1). Per i conducenti
che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade
che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole
di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca
la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.
Ai sensi
dell’art. 22 OSStr, i segnali «Velocità massima» (2.30) e «Velocità massima 50,
Limite generale» (2.30.1) indicano in km/h, la velocità che i veicoli non
devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è soppressa dal segnale
«Fine della velocità massima» (2.53) o «Fine della velocità massima 50, Limite
generale» (2.53.1) (cpv. 1). L'inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale»
(2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della
strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo
segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l'uno né l'altro dei lati
della strada è molto fabbricato (cpv. 3). I segnali che annunciano l'inizio o
la fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h non sono necessari sulle strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano
direttamente tra di loro località o quartieri esterni, strade agricole di
accesso, strade forestali e simili; art. 4a cpv. 2 ONC) (cpv. 4).
b. Ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, è punito con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le
norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assume il rischio di detto pericolo.
L’art. 90
cpv. 2 LCStr descrive una forma qualificata d’infrazione alle norme della
circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, due elementi
oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione
oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo
consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della
strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation
routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e seg., pag. 43 e seg.).
Nell’ambito
del superamento dei limiti di velocità, il TF ha stabilito delle regole precise
al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte
federale, il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle
circostanze concrete (segnatamente, dalle buone condizioni di circolazione o
dall’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore) –
quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle
semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (STF 6B_1028/2008 del 16
aprile 2009, consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b, 126
II 202 consid. 1a, 124 II 259 consid. 2b, 124 II 475 consid. 2a).
La
conseguenza di tale schematismo è quella di ammettere l’esistenza di una messa
in pericolo accresciuta unicamente in funzione del superamento della velocità
consentita, facendo astrazione del fatto che un terzo si trovi nelle vicinanze;
se la velocità massima è superata secondo quanto sopra, vi è una tale messa in
pericolo anche in presenza di condizioni di circolazione ottimali e con una
strada deserta (Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 28-29, pag. 47-48; v. anche
STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008, consid. 2 e DTF 132 II 234, consid. 3.1).
c. Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr
è realizzata quando l’autore ha adottato un comportamento senza riguardi o
gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso
d’infrazione commessa per negligenza, ha assunto un comportamento palesemente
negligente (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008
del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell’8 gennaio 2008, consid.
3.
; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; DTF 126 II
206.
consid. 1a; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n.
37, pag. 50). Quanto più è grave la violazione delle norme
della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la
conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi
contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012, consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid. 2.1;
Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 43, pag. 52).
Anche per
quanto concerne il riconoscimento dell’aspetto soggettivo del reato, in materia
di eccessi di velocità la giurisprudenza del Tribunale federale ha adottato lo
stesso schematismo già evocato in relazione agli elementi costitutivi
oggettivi: quando il superamento del limite massimo consentito costituisce dal
profilo oggettivo un caso grave (quale, ad esempio, un superamento del limite
di 50 km/h di 25 km/h o più) esso è, di regola, pure costituivo di una crassa
negligenza (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011
del 26 ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid.
2.
; DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f).
Un’eccezione
può entrare in considerazione solamente ove risulti che il conducente aveva
seri motivi per ritenere di non trovarsi più nella zona in cui vigeva tale
limite (STF 1C_518/2012 del 9 gennaio 2013, consid. 2.3; STF 1C_144/2011 del 26
ottobre 2011, consid. 3.3; STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3;
DTF 126 II 196 consid. 2; DTF 123 II 37 consid. 1f).
Una parte
della dottrina ritiene che il comportamento del conducente che non si avvede di
una limitazione della velocità possa essere esaminato alla luce della norma
sull’errore sui fatti (art. 13 CP): il conducente agisce, infatti, sulla scorta
di una supposizione erronea delle reali circostanze della fattispecie
(Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 63 pag. 60).
Tuttavia, anche questo approccio conduce, nella maggior parte dei casi, alla
punibilità dell’autore per negligenza: in effetti, in considerazione
dell’elevato grado di attenzione che si esige dal conducente, occorre ritenere
che l’errore non è scusabile in quanto avrebbe potuto essere evitato usando le
debite precauzioni (art. 13 cpv. 2 CP; cfr. Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n.
64, pag. 61).
velocità
tenuta
3.
In
concreto, non vi sono dubbi sul fatto che AP 1, l’8 ottobre 2014, ha circolato
ad una velocità di 81 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto
di via __________ a __________ in cui vige il limite generale di 50 Km/h. Ciò
emerge, infatti, sia dalle risultanze del rilevamento tecnico della velocità
eseguito tramite radar - che l’appellante ha espressamente accettato quando è
stato sentito dalla polizia (PS 17.11.2014, AI 1, pag. 2) - sia da quanto da
lui scritto alla Sezione della circolazione poco più di un mese dopo i fatti,
quando ha spiegato che, quel giorno, viaggiava su via __________ “a poco più
di 80 km/h”, spinto dalla fretta di recarsi dal dentista e dalla
convinzione di rispettare il limite di velocità vigente (PS 17.11.2014, AI 1,
pag. 3 e doc. 7).
Circostanza,
questa, che l’appellante non ha contestato nemmeno davanti al giudice di primo
grado che, a ragione, ha ritenuto pacifico che AP 1 circolava alla velocità
rilevata di 81 km/h (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 3).
Rimettere in
discussione per la prima volta davanti a questa Corte tale accertamento,
sostenendo che la formazione e le conoscenze degli agenti preposti al controllo
radar non sono state verificate, è evidentemente frutto di una strategia
difensiva che non può essere seguita. Diversamente dalla decisione di questa
Corte citata dall’appellante, egli non solo non ha mai contestato, prima di
giungere in appello, la velocità punibile accertata ma, al contrario, l’ha
confermata. Non vi è, pertanto, nessun motivo per scostarsi dalle dichiarazioni
da egli rilasciate poche settimane dopo i fatti, in un momento in cui la sua
percezione di quanto accaduto era certamente più integra.
Viaggiando
alla velocità di 81 Km/h sul limite generale di 50 Km/h, AP 1 ha ecceduto di 31
km/h il limite consentito, ciò che realizza pacificamente dal profilo oggettivo
il reato di grave infrazione alla LCStr.
In base alla
giurisprudenza citata in precedenza, occorre partire dal presupposto che,
avendo circolato a 31 km/h oltre il limite di 50 km/h, AP 1 ha commesso una
crassa negligenza e si è reso colpevole del reato a lui imputato anche dal
profilo soggettivo, a meno che dagli atti emerga che, così come da lui preteso,
egli avesse seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vige il
limite generale di 50 km/h.
limite di velocità
4.
a. Il tragitto percorso
da AP 1 l’8 ottobre 2014 è pacifico: egli è partito dalla sua abitazione in via
In di Campagn a __________, si è immesso sulla strada principale in direzione
di Bellinzona (“__________”) e, giunto alla prima rotonda, ha svoltato a
sinistra su via __________, entrando in territorio di __________. Arrivato in
fondo alla via __________, ha svoltato a destra su via __________ ed è
incappato nel controllo radar poco più avanti, all’altezza della __________ (AI
1).
b. Innanzitutto, AP 1
pretende, dunque, che un primo segnale indicante il limite generale di 50 Km/h
avrebbe dovuto essere posato dopo l’intersezione tra la via __________ e la via
__________ e che l’assenza di ripetizione di tale segnale poteva, invece,
fargli credere di non essere più soggetto a tale limite. Da un lato, perché
proprio sulla via __________ vi è il confine tra il Comune di __________ e
quello di __________ e, dall’altro, perché per buona parte si tratta di una
strada che attraversa la campagna aperta.
Se effettivamente lungo la
via __________ vi sia o meno il segnale “Velocità massima 50, Limite generale”
non è chiaro: la fotografia del luogo in possesso del Comune di __________
raffigura il segnale, mentre quella prodotta dall’appellante - scattata del
medesimo punto - no. Si tratta però, a mente di questa Corte, di un aspetto che
può rimanere indeciso.
Infatti, anche se tale
segnale non era presente, AP 1 doveva essere a conoscenza del limite generale
vigente non tanto per aver visto un segnale, quanto perché, dopo aver
incontrato il segnale “Velocità massima 50, Limite generale” posto all’entrata
del Comune di __________ (“davanti al __________”, come indicato dal difensore
nello scritto 12 aprile 2016, CARP VI), il suo tragitto si è svolto interamente
all’interno di una zona molto fabbricata. Infatti, contrariamente all’opinione
da egli espressa per la prima volta in sede di appello, la via __________ si
trova in una zona densamente fabbricata, in cui sorgono numerose costruzioni
(con i relativi accessi) su entrambi i lati della strada (cfr. al proposito
l’estratto dall’alto di Google maps consultabile in internet).
Il limite generale di 50
km/h segnalato sulla via __________ all’entrata del Comune di __________ era,
perciò, valido all’interno di tutta la zona molto fabbricata, senza che la sua
ripetizione all’interno della zona, nemmeno dopo l’intersezione o il passaggio
dal Comune di __________ a quello di __________, fosse necessaria (art. 16 cpv.
2.
OSStr; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4°
edizione, ad art. 32, n. 3.6.4).
Del resto, questa
situazione era chiara a AP 1, come emerge dalle sue iniziali - e assolutamente
credibili - dichiarazioni (“ho quindi imboccato via __________, strada con
limite 50 Km/h in tipica situazione abitativa”, cfr. scritto 30.11.2014,
doc. 7) poi modificate - evidentemente di nuovo a fini di una strategia difensiva
- solo in sede di appello.
Ne deriva che
all’appellante era chiaro che su via __________ vige il limite di 50 km/h.
c. L’appellante
sostiene, poi, che, per il tratto successivo - cioè, quello su via __________ -
egli poteva in buona fede presumere che il limite vigente fosse di 80 km/h
perché, a suo modo di vedere, la via __________ è una strada di grosso calibro,
fuori località, senza una particolare densità di fabbriche, con doppio
marciapiede e sulla quale, fino al momento in cui egli l’ha percorsa
quotidianamente, vigeva il limite di 80 km/h.
In assenza di un segnale
di limitazione della velocità a 50 km/h posto a quell’intersezione (Via __________
/Via __________) egli aveva validi motivi per ritenere di non essere soggetto a
tale limite.
c.1. Contrariamente
all’opinione dell’appellante è indubbio che la via __________ si trova in una
zona densamente fabbricata. Dalla documentazione prodotta al dibattimento di
primo grado (doc. 7 pretura penale) e dalla ripresa dall’alto visibile da Google
maps, emerge chiaramente che vi sono - soprattutto su uno dei due lati della
strada - numerosi insediamenti aziendali, industriali e commerciali, accessi
diretti alla strada, fermate del bus e un sottopasso (sopra transita il treno).
Se è vero che, seguendo il percorso dell’appellante, l’edificazione della zona
inizia ad essere particolarmente densa proprio nel punto in cui è stato posato
il radar per il controllo (nel tratto di strada tra l’intersezione con via __________
e la __________ vi è un solo grande edificio commerciale con il relativo
accesso e il sottopasso del treno), è anche soprattutto vero che AP 1 conosce
bene la zona, sia perché abita nelle immediate vicinanze, sia perché, per anni,
è passato quotidianamente di lì. Pertanto, anche quando ha svoltato su via __________,
egli doveva essere consapevole di essere soggetto al limite di 50 Km/h perché
doveva sapere di trovarsi ancora all’interno di una zona densamente fabbricata.
Di conseguenza, non avendo incontrato nessun segnale di “Fine velocità massima
50, limite generale”, AP 1 non poteva in buona fede ritenere che il limite di
velocità fosse passato da 50 Km/h ad 80 km/h.
c.2. Contrariamente
all’opinione dell’appellante, né la circostanza secondo cui il limite di
velocità su via __________ era fino a poco tempo prima di 80 Km/h, né la
presenza su via __________ del segnale “Velocità massima 50, Limite generale”
in direzione opposta alla sua, in concomitanza col cartello di località “__________”,
permettono di giungere ad una diversa conclusione.
c.3.1. L’introduzione del
limite di velocità di 50 Km/h sulla via __________ risale al 2013 (la
pubblicazione sul foglio ufficiale è del 27 agosto 2013, doc. 7 pretura
penale), mentre il controllo della velocità in cui è incappato l’appellante è stato
effettuato l’8 ottobre 2014. A distanza di un anno dall’introduzione del nuovo
limite di velocità, non è serio pensare che AP 1 - che, lo si ricorda, anche se
nel frattempo ha cambiato posto di lavoro e modificato di conseguenza il
tragitto percorso in auto quotidianamente, risiede tuttora nella zona - non
fosse a conoscenza della modifica.
c.3.2. La presenza del segnale
“Velocità massima 50, Limite generale” in direzione opposta non permette,
invece, all’appellante di trarre nessuna conclusione utile sul limite di
velocità in vigore nel tratto di strada che lo precede. La segnaletica non
implica, infatti, che nel tratto che precede sia necessariamente in vigore una
velocità superiore (cfr. al riguardo Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 32 LCR n.
3.6.4
che non esclude la possibilità di ripetere il segnale indicante la
velocità massima consentita).
c.4. Da quanto precede
discende che AP 1 non aveva alcun “serio motivo” per ritenere di non trovarsi
in una zona in cui vigeva il limite di 50 km/h, né può avvalersi di un errore
sui fatti ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CP. In considerazione
dell’elevato grado di attenzione che si esige dal conducente, il fatto che egli
abbia ritenuto che il limite vigente su via __________ fosse di 80 km/h è,
infatti, un errore che doveva essere evitato e, in quanto tale, non è scusabile
(art. 13 cpv. 2 CP; cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR,
ad art. 90, n. 63 e 64, pag. 60-61).
La condanna inflitta in
prima istanza per grave infrazione alle norme della circolazione deve, dunque,
essere confermata in questa sede.
5.
Per quanto attiene
alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - la
pena pecuniaria deve essere confermata, così come la multa.
Confermata è, pure, la
sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di 4
anni.
Parimenti merita conferma
il prolungamento di un anno del periodo di prova della pena pecuniaria inflitta
all’imputato dal Ministero pubblico il 31 ottobre 2011.
6.
È
integralmente confermata anche l’attribuzione di tasse, spese e indennità
decisa in prima sede (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), mentre per quanto
riguarda la procedura d’appello le tasse e le spese giudiziarie sono poste
integralmente a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP), a cui non si
giustifica di assegnare nessuna indennità ex art. 429 CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398
e segg. e 429 CPP,
13,
21, 42 e segg. e 47 CP,
27
cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cpv. 2 LCStr,
4a
ONC,
16
cpv. 2 e 22 cpv. 1, 3 e 4 OSStr,
nonché sulle spese l’art. 428
CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza:
1.1.
AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione stradale per avere, a ________, l’8 ottobre 2014,
circolato con la vettura Volvo targata __________ alla velocità di 81 Km/h
(dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio
radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
1.2. AP
1 è condannato:
1.2.1.alla pena pecuniaria di 10 aliquote
giornaliere di fr. 220.- cadauna, per un totale di fr. 2’200.-
(duemiladuecento);
1.2.2.alla multa di fr. 300.- (trecento) con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è
fissata in giorni 2 (due).
1.3. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
1.4. È
confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come
decisa in prima sede.
2. Il
periodo di prova di 3 (tre) anni relativo alla sospensione condizionale della
pena pecuniaria inflitta a AP 1 dal Ministero pubblico il 31 ottobre 2011 è
prorogato di un anno (art. 46 cpv. 2 CP).
3. È
confermata l’assegnazione ad AP 1 di un’indennità pari a fr. 300.-
(trecento) per la procedura di primo grado. Non si assegnano indennità ex art.
429 CPP per la procedura d’appello.
4. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1.
5. Intimazione a:
6. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.