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Decisione

17.2016.43

Appellante prosciolto dall’imputazione di danneggiamento. Accertamento dei fatti. Esame della credibilità delle parti e dei testi

24 maggio 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i danneggiamenti di questa vettura.

Ancora una volta, affermando che

“ l’imputato è stato visto aggirarsi

nei dintorni del veicolo danneggiato nel lasso di tempo in cui il

danneggiamento è avvenuto” (sentenza impugnata , consid. 4.4., pag. 8, vedi,

per PC 3, consid. 4.5),

il primo giudice segue acriticamente la tesi dell’AP che confonde

il momento della scoperta del danno con quello della sua esecuzione. Non ha da

essere spiegato come, invece, i due momenti siano ben distinti (con la sola

eccezione della scoperta dell’autore in flagranza di reato).

Va, inoltre, qui, precisato che la PC 2 non ha detto che, alle 10.15

di quel giorno, quando è partita per la passeggiata con il cane, ha accertato

de visu che la sua vettura non era ancora danneggiata: la donna si è, infatti,

limitata a dire di essere “passata vicino al mio parcheggio” e di essere

“sicura che non vi era nulla di anomalo”.

Se si considera, poi, che dalla locuzione “passata vicino al

mio parcheggio” non può essere dedotto che la donna è passata vicino alla

sua vettura ma soltanto che è transitata non lontano dall’area in cui è sito il

suo parcheggio, dalla deposizione dell’AP non può certo essere dedotto che il

danno è stato causato nel lasso di tempo che va dalle 10.15 alle 11.00, momento

in cui, al rientro della passeggiata, la donna “ha voluto avvicinarsi a dare

un’occhiata” - questa volta, evidentemente, alla vettura - ed ha visto la

striatura.

Ne segue, ancora una volta, che l’eventuale presenza dell’imputato

(che nega) “nei dintorni del veicolo” - peraltro parcheggiato in un

luogo accessibile a tutti - non ha alcun valore indiziante. Si ricorda, infatti,

che una circostanza può essere considerata un indizio soltanto se il suo

significato è univoco: ciò non è il caso per la presenza di una persona negli

immediati dintorni del suo luogo di residenza.

danneggiamento della Fiat Panda targata __________ (intestata a

PC 3) avvenuto, secondo il DA, il 5.12.2014

11. PC 3 non è stato

sentito: non si sa, quindi, quando e in quali circostanze lui abbia scoperto il

danno. Il primo giudice sembra avere fondato la condanna di AP 1 per questo

episodio anche sulla dichiarazione di PC 2 (che, peraltro, nulla dice riguardo alla

vettura del convivente), visto che l’uomo “di regola, parcheggia la sua

automobile nella stessa area di posteggio della danneggiata PC 2” e sul

fatto che, secondo le sue dichiarazioni, la donna avrebbe visto l’imputato “aggirarsi

nella succitata area di posteggio” (cfr. sentenza impugnata, consid. 4.5,

pag. 8).

Si rinvia, dunque, anche per questo episodio, alle considerazioni

svolte per il veicolo intestato a PC 2.

danneggiamento della vettura Audi A3 targata __________

(intestata a PC 1) avvenuto, secondo il DA, il 9 novembre 2014

12. Secondo il primo giudice,

l’ipotesi accusatoria relativa alla vettura Audi A3 (danneggiata il 9.11.2014)

è sostenuta dalle deposizioni di __________ e __________ che hanno, in estrema

sintesi, dichiarato di avere visto AP 1 che, alle 12.00 circa della domenica 9

novembre 2014, rigava la vettura in oggetto.

L’appellante - che nega qualsiasi addebito - contesta, invece,

l’attendibilità di tali testi affermando che lui non è la persona da loro vista

e rilevando come le loro deposizioni non siano attendibili nella misura in cui

esse divergono su elementi sostanziali.

a. A quanto sopra

rilevato sull’animosità che __________ sembra nutrire nei confronti di AP 1 (cfr.

consid. 4c), va aggiunto che egli è il fratello dell’intestataria della (delle)

vettura danneggiata (vetture danneggiate) e che __________ è cognato di

entrambi (ne ha sposato una sorella).

Ma non solo. __________ risulta essere la persona che ha in uso

l’Audi A5 che, secondo la sua denuncia, AP 1 avrebbe danneggiato il 18 ottobre

2014.

Non si sa chi abbia in uso l’Audi A3: tuttavia, il fatto che

l’intestataria sia domiciliata a __________ e che la vettura fosse parcheggiata

per i periodi indicati nel DA a __________ in Viale __________ fa pensare che

anch’essa fosse in uso a qualche membro della famiglia residente in tale via.

Si tratta di circostanze che impongono una lettura critica delle

deposizioni dei due testi.

b. Delle loro

deposizioni va, prima di tutto, evidenziata l’inverosimiglianza intrinseca

nella misura in cui essi sostengono che AP 1 ha messo in atto il danneggiamento

non solo in pieno giorno ma, proprio, mentre lì vicino (a pochi metri, secondo

i testi) transitava - verosimilmente a velocità contenuta (si tratta di un

abitato) - una vettura con a bordo due uomini che lo guardavano.

Va, qui, precisato che, nello scenario descritto dai due testi,

l’autore non può non avere visto la vettura in transito: entrambi, infatti,

hanno raccontato che questi, per raggiungere la vettura da danneggiare, “attraversava

la strada proprio davanti a noi” e, poi, raggiunto l’obiettivo, “si

guardava attorno” (__________, 20.11.2014, pag. 2; cfr., anche, PC 1,

10.11.2014 pag. 2).

Evidente è l’iperbolica stranezza della situazione descritta: solo

uno sprovveduto o una persona particolarmente disturbata – e AP 1, a questa

Corte, non è sembrato né l’uno né l’altra – si metterebbe a compiere un reato

di questo tipo in pieno giorno e davanti a testimoni.

E questo vale a maggior ragione per un (presunto) autore che,

abitando in zona, avrebbe tutte le possibilità di agire indisturbato in momenti

della giornata in cui il rischio di essere individuati è ridotto al minimo.

c. Rilevata la poca

credibilità intrinseca del racconto dei due testi, non può non essere

sottolineato che fra le loro versioni vi sono molte divergenze.

Fra queste, quella sulla posizione della vettura: a ragione, la

Difesa ha sottolineato, al dibattimento d’appello, come i due testi abbiano

indicato posizioni fra loro antitetiche - uno colloca la vettura all’inizio

della fila di posteggi in direzione di Bellinzona con il muso rivolto alla

pianta, l’altro la pone all’estremo opposto con la parte posteriore vicino alla

pianta - e come questa discrepanza sia particolarmente significativa visto che

proprio la presenza delle piante (che fungono da aiuole “spartiposteggi”)

Considerandi

avrebbe dovuto aiutarli nella localizzazione (cfr. foto prodotte al dib.

d’appello).

Ma vi sono altre incongruenze (cambiamenti di versione e versioni

divergenti) che contribuiscono, con quelle già evidenziate, a togliere

credibilità alle deposizioni dei due testi:

- __________

dice che, dietro la vettura (secondo lui, in direzione Locarno), c’erano altre

vetture posteggiate mentre PC 1 dichiara che, in quella direzione (per lui,

davanti), non c’era nessuna vettura;

- __________,

dopo averlo affermato in polizia (vedi sopra), al dibattimento di primo grado

nega che l’autore abbia attraversato la strada mentre PC 1 ribadisce che l’uomo

ha attraversato la strada proprio davanti a loro;

- PC

1.

dice che, quando lo ha visto nell’atto di danneggiare la vettura, loro erano

ad almeno 10 metri (PS 10.11.2014) se non di più (vedi schema al dib. di primo

grado) dall’autore, mentre __________, dopo avere dichiarato in polizia che “

ci trovavamo a circa 15 massimo 20 metri da lui”, davanti al pretore

sostiene che la loro vettura era a tal punto avanzata che, per vedere la scena,

ha dovuto girarsi;

- PC

1, alla polizia, dichiara di non avere visto che cosa l’autore tenesse nella

sua mano destra mentre, al pretore, racconta di avere visto che questi nella

mano destra aveva un mazzo di chiavi;

- __________,

in polizia, dice “non ho visto oggetti nella sua mano destra” (PS __________,

pag. 3) per poi, al pretore, dichiarare “nell’altra mano aveva un oggetto con

cui ha compiuto il danneggiamento” (__________, pag. 3)

- PC

1, al dibattimento di primo grado, dice che, dopo avere visto l’autore

nell’atto di danneggiare la vettura, “sono andato da mia sorella a

posteggiare e poi sono ritornato sul posto” mentre __________, alla

polizia, aveva detto che __________ ha immediatamente fermato la vettura (“ci

fermavamo subito”) aggiungendo che “__________chiamava immediatamente AP

1.

che in quel momento si trovava già all’entrata del palazzo dove abita, quindi

senza voltarsi entrava”.

Inoltre, così come opportunamente sottolineato dalla Difesa, fa

ancora dubitare della fedefacenza delle deposizioni dei due testi il fatto che PC

1, al dibattimento di primo grado, abbia spontaneamente parlato della rivista con

cui, secondo la versione data da __________ alla polizia, l’autore si riparava

dalla pioggia e di cui lui, invece, nulla aveva detto in quella sede: la

tardività del ricordo di questo particolare fa seriamente dubitare che i due

abbiano, in qualche modo, discusso e si siano, perlomeno, influenzati a

vicenda.

d. Ma, soprattutto, a

smentire i due testi, vi è la testimonianza di TE 1 che, da qualche anno,

avendo seri problemi di salute e, per questo, bisogno di assistenza, si è

trasferita a casa di AP 1 che provvede alle sue necessità (cfr., per i

dettagli, verb. dib. d’appello, pag. 4).

La donna, grazie al diario giornaliero che tiene per esigenze

terapeutiche, ha potuto ricostruire che la mattina di quel 9 novembre ha

telefonato a AP 1 - che, come sua abitudine, era uscito attorno alle 9.00 per

bere un caffè con gli amici al bar __________ - per chiedergli di rientrare

prima del solito siccome lei si sentiva particolarmente male. E che l’uomo è

accorso subito al suo richiamo, rientrando attorno alle 10.30 e non lasciandola

più sola.

Questo quanto si legge, per il giorno del 9 novembre, nella pagina

del diario annessa agli atti:

“ (…) il dolore mi ha svegliata verso

le 02.00 (…) è stata una notte lunga e sfibrante (…) quando si alza __________

“capisce”. Devo insistere perché esca un momento ma poi il malessere peggiora

(…) ho paura a stare sola (…) allora lo chiamo, per fortuna è qui vicino e

accorre subito”

Più in là nel tempo, a queste parole la donna ha aggiunto “saranno

state le 10.30 ca”.

Così la donna ha spiegato il senso di tale annotazione:

“ Mi viene chiesto di spiegare

l’annotazione “saranno state le 1030 ca” messa alla fine di quanto scritto per

la domenica 9 novembre nel diario di cui ho parlato.

Confermo che si

tratta di un’aggiunta che io ho fatto a posteriori, dopo che AP 1 mi aveva

detto della necessità di accertare che cosa egli avesse fatto quella domenica.

Ho allora fatto mente locale e, considerando che di solito lui torna a casa dal

bar verso le 1130 così da poter preparare il pranzo e che quel giorno io l’ho

chiamato chiedendogli di rientrare prioma perché stavo male, ho riciostruito

che il suo rientro a casa deve essere avvenuto attorno alle 1030 circa.

Non ho fatto

questo calcolo per compiacere AP 1. È stata una deduzione logica. Come ho

detto, lui rientra di solito attorno alle 1130 e considerando il momento in cui

io sono stata male, così come il suo rientro anticipato su mia richiesta,

l’orario indicato corrisponde certamente, minuto più minuto meno, all’orario

effettivo del suo rientro.

A domanda

dell’avv. DI 1, rispondo che escludo categoricamente che AP 1 sia rientrato

attorno a mezzogiorno. Ripeto, quel giorno è rientrato prima del normale.

Poi, AP 1 non è

più uscito.” (verb. dib. d’appello, pag. 5)

La Corte ha ritenuto del tutto credibile la deposizione della

signora TE 1. Non soltanto perché ella è apparsa serena e pacata ma soprattutto

perché la sua ricostruzione dell’utilizzo del tempo è apparsa più che

ragionevole ed attendibile: la teste ha ricostruito l’utilizzo del tempo non

soltanto in base alle abitudini (come ha ritenuto il primo giudice, cfr

sentenza impugnata, consid 4.1. in fine, pag. 6), ma sulla scorta dei suoi

appunti, cioè, di dati oggettivi annotati in tempi non sospetti.

È, dunque, accertato che, il 9 novembre 2014, AP 1 è rientrato a

casa prima del solito, cioè prima delle 11.30 e che, poi, non è più uscito.

Ed è così smentita la deposizione dei due testi che collocano AP 1,

nel periodo di tempo che va dalle “ore 11.45 alle 12.30 massimo” della

domenica 9 novembre 2014, su un marciapiede di Viale __________, intento a danneggiare

l’autovettura citata (PC 1, PS 10.11.2014; __________ PS 20.11.2014: “erano

circa le 12.00”).

13.

Da tutto quanto

indicato discende che gli elementi in atti non possono fungere da supporto

probatorio alla tesi accusatoria.

AP 1 deve, dunque, essere assolto dalle imputazioni che gli sono

state rivolte.

indennità ex art. 429 CPP

14.

Per quanto riguarda

l’istanza d’indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP dell’appellante, la nota

d’onorario prodotta dal suo patrocinatore viene ammessa così come esposta,

ossia per onorari di fr. 8'208.-, spese di fr. 747.- (di cui esborsi

di fr. 24.-). L’IVA ammonta a fr. 714.50.

Lo Stato rifonderà, quindi, all’appellante, a titolo di indennità,

complessivi fr. 9'669.50, IVA inclusa, per il procedimento di primo grado

e per il procedimento di appello (art. 436 cpv. 1 e art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP).

spese

15.

Le spese di primo e

secondo grado sono poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 segg.,

80, 81, 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP;

144 CP

29 e 32 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili,

l’art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, la sentenza 4 febbraio 2016 è annullata e AP 1 è

prosciolto da tutte le imputazioni rivoltegli con il DA n. 1549/2015 del 14

aprile 2015.

2. Lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a AP 1 complessivi fr. 9'669.50, IVA

inclusa, a titolo di indennità per il procedimento di prima sede e per il

procedimento di appello (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

3. Le tasse e spese di

giustizia per il procedimento di primo grado per complessivi fr. 1'050.- così

come quelle d’appello

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono a carico della Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.