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Decisione

17.2016.45

Incidente della circolazione. Lesioni colpose gravi. Nesso di causalità, concorso tra lesioni colpose gravi e grave infrazione alle norme della circolazione, estensione dell’esame ex art. 404 cpv. 2 C

25 agosto 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza 28

maggio 2014 (motivazione intimata quasi due anni dopo, il 1. marzo 2016,), la

giudice della Pretura penale ha prosciolto l’imputata dall’accusa di lesioni

colpose gravi, mentre l’ha dichiarata autrice colpevole degli altri due reati a

lei ascritti con il DA, condannandola alla pena di 40 aliquote giornaliere da

fr. 50.- l’una (per complessivi fr. 2’000.-), sospesa per un periodo di prova

di due anni, oltre al pagamento della multa di fr. 320.- (con pena sostitutiva

in caso di mancato pagamento corrispondente a 8 giorni di detenzione) e al

pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'484.-.

C. Contro la sentenza della

Pretura penale, il procuratore pubblico AP 1 ha interposto appello con

tempestivo annuncio.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, egli

ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado con

dichiarazione di appello 17 marzo 2016, con cui ha precisato di appellare

unicamente il proscioglimento dal reato di lesioni colpose gravi (dispositivo

n. 1.) e, di riflesso, la commisurazione della pena (dispositivi n. 3.1. e 3.2.),

nonché l’accollamento di tasse e spese (dispositivo n. 4), chiedendo la

condanna della prevenuta anche per il reato di lesioni colpose gravi, così come

proposto con il DA.

D. Con istanza

probatoria 9 maggio 2016, l’imputata ha chiesto

- l’interrogatorio

degli agenti di polizia incaricati della stesura del rapporto, rispettivamente

che hanno preso in consegna il casco;

- l’interrogatorio

degli agenti di polizia, rispettivamente degli operatori dell’ambulanza

intervenuti al momento del soccorso, per riferire della posizione finale del

signor PC 1 e del suo scooter;

- l’esperimento

di una perizia atta a chiarire la dinamica dell’incidente, la velocità del

motoveicolo e le modalità con le quali il signor PC 1 si è procurato le varie

lesioni.

Con decisione del 20 maggio 2016 l’istanza probatoria è stata

respinta.

E. Preso atto del

consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art.

406 cpv. 2 CPP), con decreto 1. giugno 2016, la presidente di questa Corte ha

impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione

scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), invito cui il PP ha dato seguito il

17 giugno 2016.

F. Nella motivazione

scritta, l’appellante ha sostenuto che la versione dei fatti fornita

dall’imputata non è credibile, in modo particolare laddove ella ha dichiarato

che il motociclista non indossava il casco di protezione e ove ha sostenuto che

la velocità di PC 1 era troppo elevata e inadeguata alle circostanze (doc. CARP

IX, pag. 2 seg.).

Il Procuratore ha poi illustrato come la giudice della Pretura

penale oltre ad aver emanato una sentenza giuridicamente errata, ha pure

mischiato i concetti di causalità naturale e causalità adeguata e non ha tenuto

conto della notoria e consolidata giurisprudenza in materia: la velocità di PC

1, anche se elevata, non è circostanza così eccezionale ed imprevedibile da

relegare in secondo ordine la grave infrazione dell’imputata.

Inoltre, il PP ha sostenuto che la sentenza di primo grado è

errata anche nel risultato in quanto, da una parte, proscioglie l’accusata dal

reato di lesioni colpose ma, dall’altra, la condanna per grave infrazione alle

norme della circolazione, art. 90 cpv. 2 LCStr.

Infine, l’appellante rileva come la perizia prodotta dalla difesa sia

del tutto inattendibile, non considerando le dichiarazioni delle persone

coinvolte, dando per acquisite e scientificamente provate mere ipotesi di

lavoro e, in parte, fondandosi su una realtà dei fatti diversa da quella che

risulta dagli atti.

G. Con osservazioni 3

agosto 2016, il difensore dell’imputata ha postulato la reiezione dell’appello,

spiegando come le conclusioni della prima istanza siano corrette. Egli ha

rilevato come non sia corretta la deduzione dell’appellante per la quale

l’imputata stava per affrontare una curva sinistra, poiché al momento

dell’impatto era ancora sul rettilineo, mentre PC 1 era in curva e aveva la

visibilità alla sua destra ostruita dalla vegetazione. Non vi sono prove di

dove circolasse l’imputata esattamente, se a destra o in centro alla

carreggiata, poiché l’unica cosa certa è la sua posizione finale. Pure certo è

che ella ha potuto fermarsi nella metà dello spazio visivo; PC 1 invece no. In

merito al casco, il fatto che questo sia stato trovato distante dal luogo dell’impatto

è indizio che non fosse stato indossato. Indipendentemente dalla sua velocità,

che si ritiene essere elevata, è dato di fatto che la vittima ha perso il

controllo dello scooter.

In diritto, se l’art. 34 cpv. 1 LCStr impone di circolare a destra,

questo non significa che si debba circolare il più a destra possibile senza

tener conto delle circostanze concrete. A tal proposito la prevenuta ha

richiamato l’art. 7 ONC: il principio della circolazione sulla metà destra

della strada non è applicabile alle strade di larghezza limitata. In tal caso

il conducente deve prendere adeguate precauzioni, quali ridurre la velocità.

Nulla, poi, lascia presumere che PC 1 abbia tentato di scansare la

Smart sulla sinistra, come vorrebbe l’appellante. Inoltre anche se la vettura

fosse stata sulla destra, la larghezza della strada non consente di incrociare

a velocità elevate.

Manca indubbiamente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra

il comportamento della prevenuta e l’incidente.

Chiedendo la conferma della sentenza impugnata, IM 1 postula il

riconoscimento di fr. 3'225.42 a titolo di indennità ex art. 429 CPP e produce

la relativa nota.

Ritenuto in

fatto e in diritto

1. IM 1 è nata a __________

(Bielorussia) il __________ ed è domiciliata a __________. È vedova, non ha

figli ma, stando alle dichiarazioni del suo difensore, si è coniugata

recentemente con il signor __________, del quale ha preso il cognome, ed è in

stato interessante.

Professionalmente, al momento

del dibattimento di primo grado, era attiva come collaboratrice domestica,

guadagnando fr. 2'000.- netti al mese. Ora non è chiaro se stia ancora

esercitando o meno tale attività.

È titolare di una licenza di

condurre svizzera, cat. B, dal 30 maggio 2008.

Considerandi

2.

Sabato 28 maggio

2011, alle ore 20;40, si è verificato, a Agno, su via __________, un incidente

della circolazione che ha visto coinvolte le parti, la cui dinamica può essere

così riassunta.

IM 1, alla guida della sua

vettura marca Smart, targata __________, stava circolando in discesa su via __________

in direzione di Agno ad una velocità dichiarata di 20 km/h. Dopo aver percorso

100.

m circa su questa strada ad una sola corsia della larghezza di 4 m, in

prossimità di una curva per lei piegante a sinistra, ha notato sopraggiungere

l’accusatore privato a bordo del suo scooter ed ha frenato immediatamente fino

ad arrestarsi completamente in mezzo alla carreggiata.

Frattanto PC 1, nel tentativo

di evitare la collisione, ha sterzato “verso sinistra” - invero, pur non

essendo necessario per il giudizio, non si capisce bene sinistra per chi,

poiché a dichiararlo è stata IM 1 che non l’ha specificato (PG 3 giugno 2011,

pag. 2) e poiché nelle foto del rapporto di polizia lo scooter è per terra sul

suo fianco destro, cosa che lascerebbe intendere che sia scivolato con il

manubrio girato in quella direzione - perdendo il controllo del motoveicolo e

rovinando al suolo. Caduto sull’asfalto, egli ha continuato a scivolare insieme

al suo mezzo sino ad arrestarsi contro l’auto della prevenuta. L’urto è avvenuto

tra la parte bassa anteriore destra della Smart e la parte inferiore dello

scooter (AI 1). Quest’ultimo è poi rimbalzato indietro per trovarsi nella

posizione finale a qualche metro di distanza dall’auto.

A seguito della caduta PC 1 ha

subito delle lesioni gravi, attestate nel certificato medico del 25 novembre

2011.

del servizio di chirurgia generale dell’Ospedale regionale di Lugano (AI

4) e meglio: trauma cranico, trauma della colonna vertebrale, trauma toracico

(contusione cardiaca, frattura della prima costa sinistra), trauma addominale

(lacerazione segmenti epatici, piccola lesione della milza), trauma

muscolo-scheletrico (frattura scomposta della base del terzo metacarpale mano

sinistra, lussazione esposta intrafalangea prossimale del secondo dito della

mano destra).

Il paziente è rimasto degente

presso l’Ospedale Civico di Lugano dal 28 maggio al 17 giugno 2011, per poi

essere trasferito alla Clinica Hildebrand di Brissago per il proseguimento

delle cure.

Secondo quanto scritto dalla

polizia nel suo rapporto - ed in maniera del tutto verosimile - le ferite non

sono state provocate dall’impatto con l’automobile di IM 1, ma da quello contro

il manubrio dello scooter (quelle al torace) e con l’asfalto (AI 1, rapporto di

polizia, pag. 2).

3.

Quella sera

l’imputata aveva bevuto del vino ad una grigliata, tanto che il tenore

alcoolico poi misurato sulla scorta dell’esame del sangue ha dato un risultato

tra l’1.45 g/kg e il 2.09 g/kg. Per contro, l’analisi del tasso alcolemico

sull’accusatore privato ha dato esito negativo.

4.

Dall’interrogatorio

dell’accusata - unica persona che ha potuto esprimersi sui fatti in quanto PC 1

non ricorda più nulla e non vi sono testimoni - è emerso che al momento

dell’incidente lei stava circolando al centro della strada “perché è stretta”,

cosa che faceva anche il motoveicolo proveniente dalla direzione contraria (PG

29.

maggio 2011, AI 1, pag. 3).

Mentre ella stava

transitando a velocità molto ridotta, circa 20 km/h secondo il suo dire,

l’accusatore privato aveva certamente una velocità non adeguata a quel tratto

di strada, da lei tuttavia non quantificabile (PG 29 maggio 2011, AI 1, pag.

3). La bassa velocità della Smart è comprovata dal fatto che è riuscita ad

arrestarsi immediatamente.

La

prevenuta ha sostenuto parimenti di avere avuto i fari anabbaglianti accesi,

mentre che PC 1 circolava senza casco e a luci spente (PG 29 maggio 2011, AI 1,

pag. 3 e PG 3 giugno 2011, AI 1, pag. 2)

5.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i

mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e

l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente,

secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010 del

28.

giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;

6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Un

giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove

materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del

tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata

in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di

essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile,

considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel

loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza

dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;6P.72/2004 del 28

giugno 2004, consid. 1.2;6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

La

valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio

della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal proposito

cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002

del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a;

120.

Ia 31 consid. 4b).

Il precetto non impone,

tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto

collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non

sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il

principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il

giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva

delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF

6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009

consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).

6.

L’art. 125 cpv. 1 CP

punisce colui che, per negligenza, causa un danno al corpo o alla salute di una

persona. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio, cpv. 2.

La

realizzazione di questo reato presuppone l’adempimento cumulativo di tre

condizioni: l’esistenza di lesioni corporali, una negligenza e un nesso di causalità

tra la negligenza e le lesioni.

Una negligenza è

data se, per imprevidenza colpevole, l’autore ha agito senza rendersi conto o

senza prendere in considerazione le conseguenze dei suoi atti, art. 12 cpv. 3

CP. La negligenza richiede avantutto che l’autore abbia violato le regole di

prudenza che gli imponevano le circostanze per non oltrepassare i limiti del

rischio ammissibile. In secondo luogo, la violazione di tali regole deve essere

colpevole, vale a dire che ci si deve trovare di fronte ad una disattenzione da

parte dell’autore o a una mancanza di sforzo riprovevole (DTF 135 IV 56 consid.

2.1

).

Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla

prudenza occorre riferirsi alle disposizioni di legge emanate a salvaguardia

della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255

consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1). Se non

sussistono, è possibile fare riferimento per analogia a regole analoghe fissate

da associazioni o categorie professionali private o semiprivate, se comunemente

riconosciute (STF 6B_ 408/2013 del 18 dicembre 2013, consid. 4.2.; DTF 127 IV

62.

consid. 2d).

In ambito di circolazione stradale è opportuno richiamarsi alle

relative regole (DTF 122 IV 133 consid. 2a).

7.

Giusta gli art. 34

cpv. 1 LCS e 7 cpv. 1 ONC i veicoli devono circolare a destra. Essi devono

tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se

procedono lentamente e sui tratti senza visuale. Il principio è quindi quello

per il quale il conducente deve circolare il più a destra possibile, nella

misura in cui le circostanze lo esigono e lo consentono (Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, 4ème ed., Basilea 2015, ad art. 34 LCS, n.

1.

).

La regola non ha valenza

assoluta. L’art. 7 cpv. 1 seconda frase ONC prevede in effetti delle eccezioni

nei casi in cui la strada è convessa o comunque difficile da percorrere, così

come nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non

ostacola il traffico inverso.

Al momento di incrociarsi, due

veicoli devono spostarsi ognuno alla propria destra (art. 35 cpv. 1 LCStr.).

La giurisprudenza ha già avuto

modo di chiarire che su una strada della larghezza di 5.5 m, un motociclista

che circola a 1 m dal bordo destro della carreggiata e collide con un bus, non

ha mantenuto sufficientemente la destra (JdT 1986 I 405 n. 15).

8.

L’art. 32 cpv. 1

LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in

particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle

condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in

cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve

circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la

visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a

livello.

In altri

termini, la norma impone al conducente di uniformarsi alle regole contenute

nell’art. 4 cpv. 1 ONC, secondo cui chi è alla guida di un veicolo deve

circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e,

quando l’incrocio con altri utenti della strada è difficile, nella metà dello

spazio visibile.

Il citato disposto è violato anche ove

l’automobilista rispetta i limiti, ma non adatta la velocità alle circostanze

quando queste ne impongono un’ulteriore riduzione (Bussy/Rusconi, op. cit., ad

art. 32 LCStr, n. 1.1). E’, infatti, consentito circolare alla velocità massima

autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del traffico e della

visibilità sono favorevoli (STF 4A_76/2009 del 6 aprile 2009 consid. 3.3).

L’art. 32 cpv. 1 LCStr obbliga

inoltre il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare

prima dell’impatto con eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata

all’interno del suo spazio visibile (“Anhalten vor bereits vorhandenen und

sichtbaren Hindernissen”). Inoltre, la norma in questione dispone che il

conducente adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se

improvvisi, sono prevedibili (“Hindernisse mit denen gerechnet werden muss”).

Il conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui degli

ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (“hindernisträchtige

Situationen”), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi

s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (Bussy/Rusconi, op.

cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011

consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).

9.

Il conducente deve

costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi

doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr).

Egli deve circolare ad una velocità che gli permetta di

fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile,

egli deve potersi fermare nella metà dello spazio visibile (art. 31 cpv. 2

LCStr).

10.

Nel caso che ci

occupa, è assodato che IM 1 ha circolato al centro di una strada a una sola

carreggiata della larghezza di circa 4 m, con dei bordi che, nel tratto in

questione, sono rovinati al punto da ridurne la parte percorribile, soprattutto

per una motocicletta.

Una

Smart è larga 1.51 m (doc. dib. PP 1). Come si può notare dalle foto in atti

prese dagli agenti il giorno dell’incidente (AI 1), lo spazio libero restante

della carreggiata, sul lato destro e quello sinistro dell’auto ferma, è minore

della larghezza del veicolo, sicché è legittimo arguire che, qualora la

prevenuta avesse circolato completamente sulla sua destra, la motocicletta

avrebbe avuto meno di 1.50 m di spazio per passare. Già solo con l’aiuto di una

riga e della matematica, fondandosi sulla foto, si giunge alla conclusione che

le misure indicate sono errate e che quelle reali sono circa, tenuto conto

degli specchietti, 10 cm in meno per parte (quindi 1.30 m).

Ritenuto

che non si può pretendere che l’auto circoli completamente al ridosso del

cordolo e che si deve tenere conto che il bordo a sinistra (secondo la

direzione di marcia dell’imputata) della strada era irregolare e rovinato, non

si può che ridurre ulteriormente lo spazio ipotetico disponibile al passaggio

sulla destra della moto, così come rettamente fatto dal perito di parte (doc.

PP n. 29, tavola 8 pag. 13 e tavola 9 pag. 14). Ipotizzando una distanza dal

cordolo di 15 cm (comunque sia, difficile da mantenere) e circa 20 cm in meno

sulla sinistra, si può concludere che lo spazio per il passaggio era inferiore

al metro (95 cm nella migliore delle ipotesi).

Viaggiando

con questa traiettoria, l’imputata ha certamente infranto l’obbligo di

transitare il più possibile a destra, dunque l’art. 34 LCS e l’art. 7 ONC. Lo

ha tuttavia fatto, come testé appurato, omettendo di lasciare libero uno spazio

di, al massimo, 95 cm di corsia transitabile ai veicoli in contromano.

Nesso di causalità

11.

Tra il comportamento

colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere un

rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2c pag. 22).

Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole

costituisce la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere

tralasciato senza che l'evento venga meno, ancorché non ne sia la causa unica

(STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1;6S.297/2003 del 14 ottobre

2003.

consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un

alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV

306.

consid. 3a).

In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data

ove la violazione della norma risulti essere una condizione necessaria per

l'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è

sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF

6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; DTF 100 IV 279 consid. 3c pag.

283).

La causalità deve essere anche adeguata. È necessario quindi

stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento

ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a

favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento

verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2

pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF

6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003

consid. 4).

Il rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento

dei fatti perde la sua rilevanza giuridica allorché un'altra causa

concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca

una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non

poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente

per interrompere il nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza

rivesta un’importanza tale da risultare l'origine più probabile ed immediata

dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori

che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento

dell'agente (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158

consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2).

La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso

causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di

circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità

di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto

penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF

6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1).

12.

Nella fattispecie, è

assodato che i danni alla salute subiti dall’accusatore privato sono

riconducibili alla sua perdita di controllo dello scooter ed alla caduta che ne

ha fatto seguito.

Non ricordando PC 1 nulla

dell’accaduto, entrano in prima battuta in considerazione le dichiarazioni

della prevenuta che ha asserito come, a suo modo di vedere, il giovane

circolasse ad una velocità non adatta alle caratteristiche della strada

percorsa (“alta velocità”, PG 29 maggio 2011, AI 1, pag. 2), come anch’egli

transitasse al centro della carreggiata (PG 29 maggio 2011, AI 1, pag. 3) e

come egli abbia sterzato violentemente verso la sua sinistra, cadendo con la

moto prima di andare a cozzare contro la sua auto (PG 3 giugno 2011, AI 1, pag.

1).

La

caduta prima dell’impatto è comprovata dai riscontri oggettivi circa i punti di

collisione tra i due mezzi, mentre il fatto che la velocità fosse comunque sia

eccessiva, lo è dalla posizione finale dello scooter che, dopo aver sbattuto

contro la Smart ferma, è rimbalzato indietro per tre metri almeno (fotografie

in AI 1 e perizia di parte, doc. PP 29, pag. 18, punto n. 3.3.1.4., trattandosi

di un accertamento affidabile).

Come

visibile sempre dalle fotografie in atti (AI 1 foto 1 e foto 3) e dalle

immagini di google earth/google street, nonostante sulla sinistra dell’automobile

dell’imputata vi è, sì, un piccolo spazio di asfalto, di fianco ad esso,

tuttavia, si trova ancora una striscia di terreno sterrato praticabile che,

fatte le proporzioni con le dimensioni della Smart, garantisce uno spazio

ulteriore di oltre un metro. Spazio che a bassa velocità è sicuramente

percorribile senza grossi problemi anche da uno scooter.

La

brusca manovra che ha portato alla caduta dello scooter non si spiega, se non

con un errore del conducente e con il fatto che la velocità inadeguata da lui

avuta non ha lasciato margini di correzione. In effetti, così come la

prevenuta, anch’egli, se avesse viaggiato ad una velocità corretta per la

morfologia della tratta in questione, avrebbe potuto e dovuto arrestarsi nella

metà dello spazio visibile, senza cadere e senza cozzare contro l’auto

proveniente in senso contrario.

13.

Da quanto in atti si

può dunque considerare accertato che se IM 1 avesse mantenuto la destra, vi

sarebbe stato a disposizione uno spazio di asfalto di circa 95 cm per consentire

all’accusatore privato di passare ed incrociare il suo veicolo. Tenuto conto

che la larghezza di un manubrio di scooter è di poco inferiore ai 70 cm (come

si può calcolare dalle foto e soprattutto secondo i dati tecnici che si trovano

in internet, http://www.dueruote.it/nuovo/mbk/mbk-nitro/,

in base ai quali è di ben 69 cm), ne risulta che l’incrocio sarebbe stato

facile - anche considerato che sulla sua destra non vi erano ostacoli per cui

le ruote avrebbero potuto essere anche dirette sul margine esterno della

carreggiata - ma ad una velocità moderata.

Semplice sarebbe pure

stato transitare a lato del veicolo nella posizione in cui effettivamente esso

si trovava, sempre alla condizione di una velocità contenuta.

La

causa primaria dell’incidente non può pertanto essere imputata all’infrazione

commessa dalla prevenuta. Essa deve piuttosto essere ascritta all’andatura non

adattata alle circostanze del motoveicolo ed alla sua imperizia. In effetti,

visto che anch’egli circolava al centro della strada, ad una corsia sola e a

curve con visibilità limitata, avrebbe indubbiamente dovuto adattare la

velocità, come imposto dalla legge, in modo tale da potersi fermare nella metà

dello spazio visibile, come fatto dalla signora IM 1. Questo errore, di per sé

grave, non lo è tuttavia al punto da rappresentare un evento straordinario ed

imprevedibile tale da interrompere il nesso di causalità adeguato.

Analogo

ragionamento vale per il casco. In effetti, non essendo stato possibile

appurare se la vittima indossasse regolarmente il casco se ne deve dedurre, in

applicazione del principio in dubio pro reo, che non lo abbia fatto. Si tratta

di una grave colpa da parte sua, che ha verosimilmente (neppure questo è stato

approfondito dall’accusa) avuto un’incidenza rilevante sulla gravità delle

ferite al capo. Nondimeno, non costituisce una mancanza tanto inusuale e

imponderabile da relegare in secondo piano il comportamento della prevenuta.

Inoltre

le ferite alla testa non sono state le uniche e per le altre, l’aver indossato

o meno il casco non ha avuto alcun influsso.

14.

Analogo è il discorso

per la caduta. I reali motivi all’origine della perdita di controllo dello

scooter non sono stati accertati perché impossibile farlo, visto che

l’accusatore privato ha subito un’amnesia e visto che non sussistono prove

oggettive in atti.

Il resto sono tutte

congetture. Non è in effetti possibile stabilire con certezza se lo ha fatto

nel maldestro tentativo di passare a destra del veicolo, oppure se lo ha fatto

perché ha erroneamente frenato (ad esempio solo con il freno anteriore), oppure

ancora se ha sterzato bruscamente e maldestramente a sinistra perché

spaventato, rispettivamente perché ha visto l’auto all’ultimo momento, forse

poiché distratto da altro o perché guidava senza cercare di guardare il più

lontano possibile in modo da prevenire gli ostacoli (cosiddetta guida alla

cieca; esempio analogo in STF 6B_163/2010 del 23 aprile 2010).

Qualsiasi

sia la spiegazione, tra quelle ipotizzabili, si tratta in ogni modo di

atti/errori decisivi, grossolani ma presagibili. In effetti non è assolutamente

straordinario che un utente della strada circoli a velocità inadeguata e non lo

è nemmeno che in simili circostanze, trovandosi improvvisamente di fronte un

ostacolo, reagisca in maniera insensata.

Pur

essendo gravi, le colpe del ciclomotorista non sono tali da interrompere il

nesso di causalità adeguata. Non conoscendo il diritto penale il principio

della compensazione delle colpe (“Verschuldenskompensation”), IM 1 deve essere

condannata per il reato di lesioni colpose.

Sulla

gravità delle lesioni, la difesa non ha sollevato particolari osservazioni.

D’altronde il certificato medico 25 novembre 2011 dell’Ospedale regionale di

Lugano non lascia dubbi in merito.

15.

L’adempimento del

reato di lesioni colpose gravi (art. 125 CP) assorbe quello di grave violazione

delle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr) quando le

ferite cagionate sono la conseguenza di una tale infrazione (DTF 91 IV 30; 91

IV 211). Un concorso tra le due fattispecie è riconosciuto solo quando, oltre

alla vittima, vi sono altre persone che sono state messe in pericolo dal

mancato rispetto delle norme della circolazione imputabile all’accusato.

Nel

caso che ci occupa, nonostante la condanna per il reato previsto dall’art. 90

cifra 2 LCStr non sia stata impugnata, in applicazione dell’art. 404 cpv. 2

CPP, questa Corte deve prosciogliere l’appellante da questa imputazione,

poiché, se ciò non avvenisse, si avrebbe una decisione iniqua e contraria alla

legge.

Commisurazione

della pena

16.

In prima sede è stata

inflitta all’appellante una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr.

40.

- l’una, per complessivi fr. 1'600.- sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di due anni, e della multa di fr. 320.-.

L’appellante

ha chiesto che la sanzione venga fissata in 60 aliquote giornaliere da fr. 40.-

l’una, per complessivi fr 2'400.-, sospesa per due anni, oltre alla multa, aumentata

a fr. 480.-.

Nella commisurazione della pena (art. 47 CP), da effettuare nel

rispetto dell’art. 49 CP, si deve tenere conto, a favore dell’imputata, che la

sua colpa ha avuto un’importanza molto limitata, minima, nell’insorgere delle

lesioni subite dall’accusatore privato, rispetto alle colpe, preponderanti, di

quest’ultimo.

Inoltre non si può dimenticare che, essendo la sentenza motivata

stata intimata a quasi due anni dal dibattimento – in, per quanto consta a

questa Corte, immotivato dispregio dell’art. 84 cpv. 4 CPP - ci si trova qui di

fronte ad un caso di crassa violazione del principio di celerità.

Tutto ciò considerato, appare nella fattispecie corretto,

nonostante l’accoglimento dell’appello, mantenere la pena al livello di quella

decretata in prima sede.

Indennità ex art 429 CPP

17.

Preso atto della sua

condanna, l’istanza d’indennizzo ex art. 429 CPP presentata da IM 1 va,

necessariamente, respinta.

Tasse, spese

18.

Visto l’esito del

procedimento, gli oneri processuali di primo grado, di complessivi fr. 1’925.-,

sono posti a carico della condannata (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).

Ritenuto poi come ella non abbia ragione di trovarsi, sulle spese,

in una posizione più sfavorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovata se

l’esito del presente procedimento fosse stato raggiunto già con la procedura di

primo grado, gli oneri processuali relativi all’appello del PP sono posti a

carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 81, 84, 135, 379

e segg. e 398 e segg. CPP;

125 CP;

26, 31, 32, 34, 35,

90, 91 LCStr

4, 7 ONC

nonché, sulle spese e la

tassa di giustizia, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è accolto.

Di conseguenza, ricordato

che in assenza d’impugnazione il dispositivo n. 2.1. della sentenza impugnata è

passato in giudicato,

1.1. IM 1, è dichiarata

autrice colpevole, oltre che di guida in stato di inattitudine, di

lesioni colpose gravi

per avere, il 28 maggio

2011, verso le ore 20.40, ad Agno, in Via __________, cagionato per

imprevidenza colpevole lesioni gravi a PC 1;

1.2. IM 1, è prosciolta

dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione di cui al

dispositivo n. 2.2. della sentenza impugnata.

1.3. IM 1, è condannata:

1.3.1. alla pena pecuniaria di

40 (quaranta) aliquote da fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 1'600.- (milleseicento);

1.3.1.1. l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.3.2. alla multa di fr. 320.00

(trecentoventi), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni;

1.3.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’925.- per il procedimento

di primo grado.

2. L’istanza di

indennizzo ex art. 429 CPP presentata da IM 1, è respinta.

3. Gli oneri

processuali dell’appello, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 1'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono

posti a carico dello Stato.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.