17.2016.45
Incidente della circolazione. Lesioni colpose gravi. Nesso di causalità, concorso tra lesioni colpose gravi e grave infrazione alle norme della circolazione, estensione dell’esame ex art. 404 cpv. 2 C
25 agosto 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.45
17.2016.144
Locarno
25 agosto 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 2 giugno 2014 dal
AP 1
contro la sentenza emanata il 28
maggio 2014 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata
il 1. marzo 2016) nei confronti di
IM 1
rapp. dall’avv. DI 1
richiamata la dichiarazione di appello 17 marzo 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. con DA n. 34/2012 del 9 gennaio
2012 emanato dal Procuratore pubblico AP 1, l’appellante è stata ritenuta
autore colpevole di:
1. lesioni colpose gravi
per avere, il 28 maggio 2011, verso
le ore 20.40, ad Agno, in Via __________, cagionato per imprevidenza colpevole
lesioni gravi a PC 1 ed in particolare,
circolando al centro della
carreggiata anziché a destra, alla guida dell’autovettura marca Smart targata __________
in stato di inattitudine, nell’affrontare una curva piegante a sinistra, omesso
di prestare la dovuta attenzione e prudenza, nonché arrestandosi al centro
della carreggiata quando ha visto sopraggiungere in senso opposto lo scooter
marca MNK YQ100 targato __________ condotto da PC 1, costringendo quest’ultimo
a frenare e sterzare bruscamente per evitare la collisione, causandone la
perdita di controllo del motoveicolo e la caduta a terra, nella quale riportò
gravo lesioni personali e meglio un trauma cranico, un trauma alla colonna
vertebrale, un trauma toracico, un trauma addominale, un trauma muscolo-scheletrico
ed una lussazione esposta interfalangea prossimale al secondo dito della mano
destra, che lo obbligarono ad una degenza ospedaliera e riabilitativa
prolungata, con conseguente inabilità lavorativa prolungata, come attestato dal
certificato medico 25 novembre 2011 dell’Ospedale regionale di Lugano, agli
atti;
2.
guida in stato di inattitudine
per avere, nelle circostanze di cui
sopra, con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (min. 1.45 ‰ –
max. 2.09 ‰) guidato un veicolo a motore in stato di inattitudine;
3.
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, nelle circostanze di cui
al punto 1., omettendo di circolare il più possibile sul margine destro della
strada e causando la caduta del motoveicolo nelle modalità descritte, violato
gravemente le norme della circolazione stradale;
e ne è stata proposta la condanna ad una pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, per complessivi fr. 3’000.-, pena
sospesa per un periodo di prova di tre anni, oltre che al pagamento di una
multa di fr. 1’200.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena
detentiva sostitutiva sarebbe stata di 24 giorni.
Parimenti
è stato proposto il rinvio dell’accusatore privato PC 1 al competente foro per
le pretese di natura civile.
L’accusa
ha postulato inoltre la condanna della prevenuta al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 400.- e delle spese per fr. 400.-.
Fatti
B. Con sentenza 28
maggio 2014 (motivazione intimata quasi due anni dopo, il 1. marzo 2016,), la
giudice della Pretura penale ha prosciolto l’imputata dall’accusa di lesioni
colpose gravi, mentre l’ha dichiarata autrice colpevole degli altri due reati a
lei ascritti con il DA, condannandola alla pena di 40 aliquote giornaliere da
fr. 50.- l’una (per complessivi fr. 2’000.-), sospesa per un periodo di prova
di due anni, oltre al pagamento della multa di fr. 320.- (con pena sostitutiva
in caso di mancato pagamento corrispondente a 8 giorni di detenzione) e al
pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'484.-.
C. Contro la sentenza della
Pretura penale, il procuratore pubblico AP 1 ha interposto appello con
tempestivo annuncio.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, egli
ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado con
dichiarazione di appello 17 marzo 2016, con cui ha precisato di appellare
unicamente il proscioglimento dal reato di lesioni colpose gravi (dispositivo
n. 1.) e, di riflesso, la commisurazione della pena (dispositivi n. 3.1. e 3.2.),
nonché l’accollamento di tasse e spese (dispositivo n. 4), chiedendo la
condanna della prevenuta anche per il reato di lesioni colpose gravi, così come
proposto con il DA.
D. Con istanza
probatoria 9 maggio 2016, l’imputata ha chiesto
- l’interrogatorio
degli agenti di polizia incaricati della stesura del rapporto, rispettivamente
che hanno preso in consegna il casco;
- l’interrogatorio
degli agenti di polizia, rispettivamente degli operatori dell’ambulanza
intervenuti al momento del soccorso, per riferire della posizione finale del
signor PC 1 e del suo scooter;
- l’esperimento
di una perizia atta a chiarire la dinamica dell’incidente, la velocità del
motoveicolo e le modalità con le quali il signor PC 1 si è procurato le varie
lesioni.
Con decisione del 20 maggio 2016 l’istanza probatoria è stata
respinta.
E. Preso atto del
consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art.
406 cpv. 2 CPP), con decreto 1. giugno 2016, la presidente di questa Corte ha
impartito all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione
scritta dell’appello (art. 406 cpv. 3 CPP), invito cui il PP ha dato seguito il
17 giugno 2016.
F. Nella motivazione
scritta, l’appellante ha sostenuto che la versione dei fatti fornita
dall’imputata non è credibile, in modo particolare laddove ella ha dichiarato
che il motociclista non indossava il casco di protezione e ove ha sostenuto che
la velocità di PC 1 era troppo elevata e inadeguata alle circostanze (doc. CARP
IX, pag. 2 seg.).
Il Procuratore ha poi illustrato come la giudice della Pretura
penale oltre ad aver emanato una sentenza giuridicamente errata, ha pure
mischiato i concetti di causalità naturale e causalità adeguata e non ha tenuto
conto della notoria e consolidata giurisprudenza in materia: la velocità di PC
1, anche se elevata, non è circostanza così eccezionale ed imprevedibile da
relegare in secondo ordine la grave infrazione dell’imputata.
Inoltre, il PP ha sostenuto che la sentenza di primo grado è
errata anche nel risultato in quanto, da una parte, proscioglie l’accusata dal
reato di lesioni colpose ma, dall’altra, la condanna per grave infrazione alle
norme della circolazione, art. 90 cpv. 2 LCStr.
Infine, l’appellante rileva come la perizia prodotta dalla difesa sia
del tutto inattendibile, non considerando le dichiarazioni delle persone
coinvolte, dando per acquisite e scientificamente provate mere ipotesi di
lavoro e, in parte, fondandosi su una realtà dei fatti diversa da quella che
risulta dagli atti.
G. Con osservazioni 3
agosto 2016, il difensore dell’imputata ha postulato la reiezione dell’appello,
spiegando come le conclusioni della prima istanza siano corrette. Egli ha
rilevato come non sia corretta la deduzione dell’appellante per la quale
l’imputata stava per affrontare una curva sinistra, poiché al momento
dell’impatto era ancora sul rettilineo, mentre PC 1 era in curva e aveva la
visibilità alla sua destra ostruita dalla vegetazione. Non vi sono prove di
dove circolasse l’imputata esattamente, se a destra o in centro alla
carreggiata, poiché l’unica cosa certa è la sua posizione finale. Pure certo è
che ella ha potuto fermarsi nella metà dello spazio visivo; PC 1 invece no. In
merito al casco, il fatto che questo sia stato trovato distante dal luogo dell’impatto
è indizio che non fosse stato indossato. Indipendentemente dalla sua velocità,
che si ritiene essere elevata, è dato di fatto che la vittima ha perso il
controllo dello scooter.
In diritto, se l’art. 34 cpv. 1 LCStr impone di circolare a destra,
questo non significa che si debba circolare il più a destra possibile senza
tener conto delle circostanze concrete. A tal proposito la prevenuta ha
richiamato l’art. 7 ONC: il principio della circolazione sulla metà destra
della strada non è applicabile alle strade di larghezza limitata. In tal caso
il conducente deve prendere adeguate precauzioni, quali ridurre la velocità.
Nulla, poi, lascia presumere che PC 1 abbia tentato di scansare la
Smart sulla sinistra, come vorrebbe l’appellante. Inoltre anche se la vettura
fosse stata sulla destra, la larghezza della strada non consente di incrociare
a velocità elevate.
Manca indubbiamente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra
il comportamento della prevenuta e l’incidente.
Chiedendo la conferma della sentenza impugnata, IM 1 postula il
riconoscimento di fr. 3'225.42 a titolo di indennità ex art. 429 CPP e produce
la relativa nota.
Ritenuto in
fatto e in diritto
1. IM 1 è nata a __________
(Bielorussia) il __________ ed è domiciliata a __________. È vedova, non ha
figli ma, stando alle dichiarazioni del suo difensore, si è coniugata
recentemente con il signor __________, del quale ha preso il cognome, ed è in
stato interessante.
Professionalmente, al momento
del dibattimento di primo grado, era attiva come collaboratrice domestica,
guadagnando fr. 2'000.- netti al mese. Ora non è chiaro se stia ancora
esercitando o meno tale attività.
È titolare di una licenza di
condurre svizzera, cat. B, dal 30 maggio 2008.
Considerandi
2.
Sabato 28 maggio
2011, alle ore 20;40, si è verificato, a Agno, su via __________, un incidente
della circolazione che ha visto coinvolte le parti, la cui dinamica può essere
così riassunta.
IM 1, alla guida della sua
vettura marca Smart, targata __________, stava circolando in discesa su via __________
in direzione di Agno ad una velocità dichiarata di 20 km/h. Dopo aver percorso
100.
m circa su questa strada ad una sola corsia della larghezza di 4 m, in
prossimità di una curva per lei piegante a sinistra, ha notato sopraggiungere
l’accusatore privato a bordo del suo scooter ed ha frenato immediatamente fino
ad arrestarsi completamente in mezzo alla carreggiata.
Frattanto PC 1, nel tentativo
di evitare la collisione, ha sterzato “verso sinistra” - invero, pur non
essendo necessario per il giudizio, non si capisce bene sinistra per chi,
poiché a dichiararlo è stata IM 1 che non l’ha specificato (PG 3 giugno 2011,
pag. 2) e poiché nelle foto del rapporto di polizia lo scooter è per terra sul
suo fianco destro, cosa che lascerebbe intendere che sia scivolato con il
manubrio girato in quella direzione - perdendo il controllo del motoveicolo e
rovinando al suolo. Caduto sull’asfalto, egli ha continuato a scivolare insieme
al suo mezzo sino ad arrestarsi contro l’auto della prevenuta. L’urto è avvenuto
tra la parte bassa anteriore destra della Smart e la parte inferiore dello
scooter (AI 1). Quest’ultimo è poi rimbalzato indietro per trovarsi nella
posizione finale a qualche metro di distanza dall’auto.
A seguito della caduta PC 1 ha
subito delle lesioni gravi, attestate nel certificato medico del 25 novembre
2011.
del servizio di chirurgia generale dell’Ospedale regionale di Lugano (AI
4) e meglio: trauma cranico, trauma della colonna vertebrale, trauma toracico
(contusione cardiaca, frattura della prima costa sinistra), trauma addominale
(lacerazione segmenti epatici, piccola lesione della milza), trauma
muscolo-scheletrico (frattura scomposta della base del terzo metacarpale mano
sinistra, lussazione esposta intrafalangea prossimale del secondo dito della
mano destra).
Il paziente è rimasto degente
presso l’Ospedale Civico di Lugano dal 28 maggio al 17 giugno 2011, per poi
essere trasferito alla Clinica Hildebrand di Brissago per il proseguimento
delle cure.
Secondo quanto scritto dalla
polizia nel suo rapporto - ed in maniera del tutto verosimile - le ferite non
sono state provocate dall’impatto con l’automobile di IM 1, ma da quello contro
il manubrio dello scooter (quelle al torace) e con l’asfalto (AI 1, rapporto di
polizia, pag. 2).
3.
Quella sera
l’imputata aveva bevuto del vino ad una grigliata, tanto che il tenore
alcoolico poi misurato sulla scorta dell’esame del sangue ha dato un risultato
tra l’1.45 g/kg e il 2.09 g/kg. Per contro, l’analisi del tasso alcolemico
sull’accusatore privato ha dato esito negativo.
4.
Dall’interrogatorio
dell’accusata - unica persona che ha potuto esprimersi sui fatti in quanto PC 1
non ricorda più nulla e non vi sono testimoni - è emerso che al momento
dell’incidente lei stava circolando al centro della strada “perché è stretta”,
cosa che faceva anche il motoveicolo proveniente dalla direzione contraria (PG
29.
maggio 2011, AI 1, pag. 3).
Mentre ella stava
transitando a velocità molto ridotta, circa 20 km/h secondo il suo dire,
l’accusatore privato aveva certamente una velocità non adeguata a quel tratto
di strada, da lei tuttavia non quantificabile (PG 29 maggio 2011, AI 1, pag.
3). La bassa velocità della Smart è comprovata dal fatto che è riuscita ad
arrestarsi immediatamente.
La
prevenuta ha sostenuto parimenti di avere avuto i fari anabbaglianti accesi,
mentre che PC 1 circolava senza casco e a luci spente (PG 29 maggio 2011, AI 1,
pag. 3 e PG 3 giugno 2011, AI 1, pag. 2)
5.
Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i
mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e
l’esperienza che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente,
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010 del
28.
giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;
6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Un
giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove
materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del
tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata
in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di
essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile,
considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel
loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza
dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;6P.72/2004 del 28
giugno 2004, consid. 1.2;6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
La
valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio
della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal proposito
cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002
del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a;
120.
Ia 31 consid. 4b).
Il precetto non impone,
tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.
Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto
collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non
sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il
principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il
giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva
delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF
6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009
consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).
6.
L’art. 125 cpv. 1 CP
punisce colui che, per negligenza, causa un danno al corpo o alla salute di una
persona. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio, cpv. 2.
La
realizzazione di questo reato presuppone l’adempimento cumulativo di tre
condizioni: l’esistenza di lesioni corporali, una negligenza e un nesso di causalità
tra la negligenza e le lesioni.
Una negligenza è
data se, per imprevidenza colpevole, l’autore ha agito senza rendersi conto o
senza prendere in considerazione le conseguenze dei suoi atti, art. 12 cpv. 3
CP. La negligenza richiede avantutto che l’autore abbia violato le regole di
prudenza che gli imponevano le circostanze per non oltrepassare i limiti del
rischio ammissibile. In secondo luogo, la violazione di tali regole deve essere
colpevole, vale a dire che ci si deve trovare di fronte ad una disattenzione da
parte dell’autore o a una mancanza di sforzo riprovevole (DTF 135 IV 56 consid.
2.1
).
Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla
prudenza occorre riferirsi alle disposizioni di legge emanate a salvaguardia
della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255
consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1). Se non
sussistono, è possibile fare riferimento per analogia a regole analoghe fissate
da associazioni o categorie professionali private o semiprivate, se comunemente
riconosciute (STF 6B_ 408/2013 del 18 dicembre 2013, consid. 4.2.; DTF 127 IV
62.
consid. 2d).
In ambito di circolazione stradale è opportuno richiamarsi alle
relative regole (DTF 122 IV 133 consid. 2a).
7.
Giusta gli art. 34
cpv. 1 LCS e 7 cpv. 1 ONC i veicoli devono circolare a destra. Essi devono
tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se
procedono lentamente e sui tratti senza visuale. Il principio è quindi quello
per il quale il conducente deve circolare il più a destra possibile, nella
misura in cui le circostanze lo esigono e lo consentono (Bussy/Rusconi, Code
suisse de la circulation routière, 4ème ed., Basilea 2015, ad art. 34 LCS, n.
1.
).
La regola non ha valenza
assoluta. L’art. 7 cpv. 1 seconda frase ONC prevede in effetti delle eccezioni
nei casi in cui la strada è convessa o comunque difficile da percorrere, così
come nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non
ostacola il traffico inverso.
Al momento di incrociarsi, due
veicoli devono spostarsi ognuno alla propria destra (art. 35 cpv. 1 LCStr.).
La giurisprudenza ha già avuto
modo di chiarire che su una strada della larghezza di 5.5 m, un motociclista
che circola a 1 m dal bordo destro della carreggiata e collide con un bus, non
ha mantenuto sufficientemente la destra (JdT 1986 I 405 n. 15).
8.
L’art. 32 cpv. 1
LCStr prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in
particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in
cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve
circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la
visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a
livello.
In altri
termini, la norma impone al conducente di uniformarsi alle regole contenute
nell’art. 4 cpv. 1 ONC, secondo cui chi è alla guida di un veicolo deve
circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile e,
quando l’incrocio con altri utenti della strada è difficile, nella metà dello
spazio visibile.
Il citato disposto è violato anche ove
l’automobilista rispetta i limiti, ma non adatta la velocità alle circostanze
quando queste ne impongono un’ulteriore riduzione (Bussy/Rusconi, op. cit., ad
art. 32 LCStr, n. 1.1). E’, infatti, consentito circolare alla velocità massima
autorizzata soltanto se le condizioni della strada, del traffico e della
visibilità sono favorevoli (STF 4A_76/2009 del 6 aprile 2009 consid. 3.3).
L’art. 32 cpv. 1 LCStr obbliga
inoltre il conducente ad adeguare la sua velocità in modo da potersi arrestare
prima dell’impatto con eventuali ostacoli presenti sulla carreggiata
all’interno del suo spazio visibile (“Anhalten vor bereits vorhandenen und
sichtbaren Hindernissen”). Inoltre, la norma in questione dispone che il
conducente adegui la sua velocità in funzione degli ostacoli che, anche se
improvvisi, sono prevedibili (“Hindernisse mit denen gerechnet werden muss”).
Il conducente deve, pertanto, tenere conto di quelle situazioni in cui degli
ostacoli potrebbero apparire improvvisamente nel suo spazio visibile (“hindernisträchtige
Situationen”), laddove la possibilità che un tale evento si verifichi
s’impone seriamente in ragione di circostanze particolari (Bussy/Rusconi, op.
cit., ad art. 32 LCStr, n. 1.26; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011
consid. 4.5; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.b).
9.
Il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr).
Egli deve circolare ad una velocità che gli permetta di
fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile,
egli deve potersi fermare nella metà dello spazio visibile (art. 31 cpv. 2
LCStr).
10.
Nel caso che ci
occupa, è assodato che IM 1 ha circolato al centro di una strada a una sola
carreggiata della larghezza di circa 4 m, con dei bordi che, nel tratto in
questione, sono rovinati al punto da ridurne la parte percorribile, soprattutto
per una motocicletta.
Una
Smart è larga 1.51 m (doc. dib. PP 1). Come si può notare dalle foto in atti
prese dagli agenti il giorno dell’incidente (AI 1), lo spazio libero restante
della carreggiata, sul lato destro e quello sinistro dell’auto ferma, è minore
della larghezza del veicolo, sicché è legittimo arguire che, qualora la
prevenuta avesse circolato completamente sulla sua destra, la motocicletta
avrebbe avuto meno di 1.50 m di spazio per passare. Già solo con l’aiuto di una
riga e della matematica, fondandosi sulla foto, si giunge alla conclusione che
le misure indicate sono errate e che quelle reali sono circa, tenuto conto
degli specchietti, 10 cm in meno per parte (quindi 1.30 m).
Ritenuto
che non si può pretendere che l’auto circoli completamente al ridosso del
cordolo e che si deve tenere conto che il bordo a sinistra (secondo la
direzione di marcia dell’imputata) della strada era irregolare e rovinato, non
si può che ridurre ulteriormente lo spazio ipotetico disponibile al passaggio
sulla destra della moto, così come rettamente fatto dal perito di parte (doc.
PP n. 29, tavola 8 pag. 13 e tavola 9 pag. 14). Ipotizzando una distanza dal
cordolo di 15 cm (comunque sia, difficile da mantenere) e circa 20 cm in meno
sulla sinistra, si può concludere che lo spazio per il passaggio era inferiore
al metro (95 cm nella migliore delle ipotesi).
Viaggiando
con questa traiettoria, l’imputata ha certamente infranto l’obbligo di
transitare il più possibile a destra, dunque l’art. 34 LCS e l’art. 7 ONC. Lo
ha tuttavia fatto, come testé appurato, omettendo di lasciare libero uno spazio
di, al massimo, 95 cm di corsia transitabile ai veicoli in contromano.
Nesso di causalità
11.
Tra il comportamento
colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere un
rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2c pag. 22).
Un rapporto di causalità naturale è dato se il comportamento colpevole
costituisce la condizione necessaria dell'evento, ossia se non può essere
tralasciato senza che l'evento venga meno, ancorché non ne sia la causa unica
(STF 6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1;6S.297/2003 del 14 ottobre
2003.
consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Al proposito un
alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 125 IV 195 consid. 2b; 116 IV
306.
consid. 3a).
In materia di circolazione stradale la causalità naturale è data
ove la violazione della norma risulti essere una condizione necessaria per
l'incidente, anche se non ne costituisce la causa unica e immediata; è
sufficiente che essa abbia contribuito, con altre, a produrre l'evento (STF
6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1; DTF 100 IV 279 consid. 3c pag.
283).
La causalità deve essere anche adeguata. È necessario quindi
stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento
ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a
favorire l'evento. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento
verificatosi era prevedibile da parte dell’agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2
pag. 10; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF
6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003
consid. 4).
Il rapporto di causalità adeguata viene meno e il concatenamento
dei fatti perde la sua rilevanza giuridica allorché un'altra causa
concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, costituisca
una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non
poteva essere prevista. Il suo carattere imprevedibile non è in sé sufficiente
per interrompere il nesso di causalità: occorre ancora che questa circostanza
rivesta un’importanza tale da risultare l'origine più probabile ed immediata
dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori
che hanno contribuito a provocarlo, in particolare, il comportamento
dell'agente (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158
consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2).
La questione relativa ad un’eventuale interruzione del nesso
causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione dell’imprevedibilità di
circostanze esterne all’autore e non in funzione della presenza o della gravità
di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui non esiste in diritto
penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb; STF
6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1).
12.
Nella fattispecie, è
assodato che i danni alla salute subiti dall’accusatore privato sono
riconducibili alla sua perdita di controllo dello scooter ed alla caduta che ne
ha fatto seguito.
Non ricordando PC 1 nulla
dell’accaduto, entrano in prima battuta in considerazione le dichiarazioni
della prevenuta che ha asserito come, a suo modo di vedere, il giovane
circolasse ad una velocità non adatta alle caratteristiche della strada
percorsa (“alta velocità”, PG 29 maggio 2011, AI 1, pag. 2), come anch’egli
transitasse al centro della carreggiata (PG 29 maggio 2011, AI 1, pag. 3) e
come egli abbia sterzato violentemente verso la sua sinistra, cadendo con la
moto prima di andare a cozzare contro la sua auto (PG 3 giugno 2011, AI 1, pag.
1).
La
caduta prima dell’impatto è comprovata dai riscontri oggettivi circa i punti di
collisione tra i due mezzi, mentre il fatto che la velocità fosse comunque sia
eccessiva, lo è dalla posizione finale dello scooter che, dopo aver sbattuto
contro la Smart ferma, è rimbalzato indietro per tre metri almeno (fotografie
in AI 1 e perizia di parte, doc. PP 29, pag. 18, punto n. 3.3.1.4., trattandosi
di un accertamento affidabile).
Come
visibile sempre dalle fotografie in atti (AI 1 foto 1 e foto 3) e dalle
immagini di google earth/google street, nonostante sulla sinistra dell’automobile
dell’imputata vi è, sì, un piccolo spazio di asfalto, di fianco ad esso,
tuttavia, si trova ancora una striscia di terreno sterrato praticabile che,
fatte le proporzioni con le dimensioni della Smart, garantisce uno spazio
ulteriore di oltre un metro. Spazio che a bassa velocità è sicuramente
percorribile senza grossi problemi anche da uno scooter.
La
brusca manovra che ha portato alla caduta dello scooter non si spiega, se non
con un errore del conducente e con il fatto che la velocità inadeguata da lui
avuta non ha lasciato margini di correzione. In effetti, così come la
prevenuta, anch’egli, se avesse viaggiato ad una velocità corretta per la
morfologia della tratta in questione, avrebbe potuto e dovuto arrestarsi nella
metà dello spazio visibile, senza cadere e senza cozzare contro l’auto
proveniente in senso contrario.
13.
Da quanto in atti si
può dunque considerare accertato che se IM 1 avesse mantenuto la destra, vi
sarebbe stato a disposizione uno spazio di asfalto di circa 95 cm per consentire
all’accusatore privato di passare ed incrociare il suo veicolo. Tenuto conto
che la larghezza di un manubrio di scooter è di poco inferiore ai 70 cm (come
si può calcolare dalle foto e soprattutto secondo i dati tecnici che si trovano
in internet, http://www.dueruote.it/nuovo/mbk/mbk-nitro/,
in base ai quali è di ben 69 cm), ne risulta che l’incrocio sarebbe stato
facile - anche considerato che sulla sua destra non vi erano ostacoli per cui
le ruote avrebbero potuto essere anche dirette sul margine esterno della
carreggiata - ma ad una velocità moderata.
Semplice sarebbe pure
stato transitare a lato del veicolo nella posizione in cui effettivamente esso
si trovava, sempre alla condizione di una velocità contenuta.
La
causa primaria dell’incidente non può pertanto essere imputata all’infrazione
commessa dalla prevenuta. Essa deve piuttosto essere ascritta all’andatura non
adattata alle circostanze del motoveicolo ed alla sua imperizia. In effetti,
visto che anch’egli circolava al centro della strada, ad una corsia sola e a
curve con visibilità limitata, avrebbe indubbiamente dovuto adattare la
velocità, come imposto dalla legge, in modo tale da potersi fermare nella metà
dello spazio visibile, come fatto dalla signora IM 1. Questo errore, di per sé
grave, non lo è tuttavia al punto da rappresentare un evento straordinario ed
imprevedibile tale da interrompere il nesso di causalità adeguato.
Analogo
ragionamento vale per il casco. In effetti, non essendo stato possibile
appurare se la vittima indossasse regolarmente il casco se ne deve dedurre, in
applicazione del principio in dubio pro reo, che non lo abbia fatto. Si tratta
di una grave colpa da parte sua, che ha verosimilmente (neppure questo è stato
approfondito dall’accusa) avuto un’incidenza rilevante sulla gravità delle
ferite al capo. Nondimeno, non costituisce una mancanza tanto inusuale e
imponderabile da relegare in secondo piano il comportamento della prevenuta.
Inoltre
le ferite alla testa non sono state le uniche e per le altre, l’aver indossato
o meno il casco non ha avuto alcun influsso.
14.
Analogo è il discorso
per la caduta. I reali motivi all’origine della perdita di controllo dello
scooter non sono stati accertati perché impossibile farlo, visto che
l’accusatore privato ha subito un’amnesia e visto che non sussistono prove
oggettive in atti.
Il resto sono tutte
congetture. Non è in effetti possibile stabilire con certezza se lo ha fatto
nel maldestro tentativo di passare a destra del veicolo, oppure se lo ha fatto
perché ha erroneamente frenato (ad esempio solo con il freno anteriore), oppure
ancora se ha sterzato bruscamente e maldestramente a sinistra perché
spaventato, rispettivamente perché ha visto l’auto all’ultimo momento, forse
poiché distratto da altro o perché guidava senza cercare di guardare il più
lontano possibile in modo da prevenire gli ostacoli (cosiddetta guida alla
cieca; esempio analogo in STF 6B_163/2010 del 23 aprile 2010).
Qualsiasi
sia la spiegazione, tra quelle ipotizzabili, si tratta in ogni modo di
atti/errori decisivi, grossolani ma presagibili. In effetti non è assolutamente
straordinario che un utente della strada circoli a velocità inadeguata e non lo
è nemmeno che in simili circostanze, trovandosi improvvisamente di fronte un
ostacolo, reagisca in maniera insensata.
Pur
essendo gravi, le colpe del ciclomotorista non sono tali da interrompere il
nesso di causalità adeguata. Non conoscendo il diritto penale il principio
della compensazione delle colpe (“Verschuldenskompensation”), IM 1 deve essere
condannata per il reato di lesioni colpose.
Sulla
gravità delle lesioni, la difesa non ha sollevato particolari osservazioni.
D’altronde il certificato medico 25 novembre 2011 dell’Ospedale regionale di
Lugano non lascia dubbi in merito.
15.
L’adempimento del
reato di lesioni colpose gravi (art. 125 CP) assorbe quello di grave violazione
delle norme della circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr) quando le
ferite cagionate sono la conseguenza di una tale infrazione (DTF 91 IV 30; 91
IV 211). Un concorso tra le due fattispecie è riconosciuto solo quando, oltre
alla vittima, vi sono altre persone che sono state messe in pericolo dal
mancato rispetto delle norme della circolazione imputabile all’accusato.
Nel
caso che ci occupa, nonostante la condanna per il reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr non sia stata impugnata, in applicazione dell’art. 404 cpv. 2
CPP, questa Corte deve prosciogliere l’appellante da questa imputazione,
poiché, se ciò non avvenisse, si avrebbe una decisione iniqua e contraria alla
legge.
Commisurazione
della pena
16.
In prima sede è stata
inflitta all’appellante una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr.
40.
- l’una, per complessivi fr. 1'600.- sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni, e della multa di fr. 320.-.
L’appellante
ha chiesto che la sanzione venga fissata in 60 aliquote giornaliere da fr. 40.-
l’una, per complessivi fr 2'400.-, sospesa per due anni, oltre alla multa, aumentata
a fr. 480.-.
Nella commisurazione della pena (art. 47 CP), da effettuare nel
rispetto dell’art. 49 CP, si deve tenere conto, a favore dell’imputata, che la
sua colpa ha avuto un’importanza molto limitata, minima, nell’insorgere delle
lesioni subite dall’accusatore privato, rispetto alle colpe, preponderanti, di
quest’ultimo.
Inoltre non si può dimenticare che, essendo la sentenza motivata
stata intimata a quasi due anni dal dibattimento – in, per quanto consta a
questa Corte, immotivato dispregio dell’art. 84 cpv. 4 CPP - ci si trova qui di
fronte ad un caso di crassa violazione del principio di celerità.
Tutto ciò considerato, appare nella fattispecie corretto,
nonostante l’accoglimento dell’appello, mantenere la pena al livello di quella
decretata in prima sede.
Indennità ex art 429 CPP
17.
Preso atto della sua
condanna, l’istanza d’indennizzo ex art. 429 CPP presentata da IM 1 va,
necessariamente, respinta.
Tasse, spese
18.
Visto l’esito del
procedimento, gli oneri processuali di primo grado, di complessivi fr. 1’925.-,
sono posti a carico della condannata (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).
Ritenuto poi come ella non abbia ragione di trovarsi, sulle spese,
in una posizione più sfavorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovata se
l’esito del presente procedimento fosse stato raggiunto già con la procedura di
primo grado, gli oneri processuali relativi all’appello del PP sono posti a
carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 81, 84, 135, 379
e segg. e 398 e segg. CPP;
125 CP;
26, 31, 32, 34, 35,
90, 91 LCStr
4, 7 ONC
nonché, sulle spese e la
tassa di giustizia, gli art. 426 cpv. 1 e 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, ricordato
che in assenza d’impugnazione il dispositivo n. 2.1. della sentenza impugnata è
passato in giudicato,
1.1. IM 1, è dichiarata
autrice colpevole, oltre che di guida in stato di inattitudine, di
lesioni colpose gravi
per avere, il 28 maggio
2011, verso le ore 20.40, ad Agno, in Via __________, cagionato per
imprevidenza colpevole lesioni gravi a PC 1;
1.2. IM 1, è prosciolta
dall’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione di cui al
dispositivo n. 2.2. della sentenza impugnata.
1.3. IM 1, è condannata:
1.3.1. alla pena pecuniaria di
40 (quaranta) aliquote da fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'600.- (milleseicento);
1.3.1.1. l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.3.2. alla multa di fr. 320.00
(trecentoventi), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena
detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni;
1.3.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’925.- per il procedimento
di primo grado.
2. L’istanza di
indennizzo ex art. 429 CPP presentata da IM 1, è respinta.
3. Gli oneri
processuali dell’appello, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 1'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono
posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.