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Decisione

17.2016.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 maggio 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I reati di danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e di violazione di domicilio

(art. 186 CP) sono, invece, puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria.

c. Secondo l’art. 49

cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni

modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

9. a. A titolo di premessa,

si annota che, per la commisurazione della pena, la Corte ha voluto inserire le

sue riflessioni nella tela di fondo della prassi delle Corti ticinesi, e questo

nell’intento di evitare dissonanze talmente stridenti da assumere i contorni di

una disparità di trattamento.

Così, spulciando le sentenze

emanate dalle nostre Corti negli ultimi 11 anni, ha constatato che si trovano solo

tre casi di pena detentiva superiore ai 3 anni (3 anni e 6 mesi) inflitta ad

autori colpevoli di furto aggravato (senza altri reati di analoga se non

superiore gravità). In quei casi, si trattava, però:

- di due autrici

(con una lunga serie di condanne alle spalle e che rispondevano anche di

ripetuto abuso di impianti per l’elaborazione dati per un provento di reato di

ca fr. 10.000.-) che avevano agito in 71 occasioni sottraendo beni per almeno fr.

1.000.000.- e causando un danno a cose mobili per circa fr. 20.000.- (sentenza

5.8.2004, inc. 72.2004.55, pena: 3 anni e 6 mesi);

- di un

autore (con una pesante recidiva alle spalle) che aveva agito in 263 occasioni

per una refurtiva denunciata di almeno fr. 1.000.000.- e causando un danno

denunciato di ca fr. 56.000.- (sentenza 24 febbraio 2006, inc.72.2006.3, pena:

3 anni e 6 mesi);

- di un autore

(con due condanne alle spalle) che aveva agito in 124 occasioni con una

refurtiva del valore denunciato di fr. 679.950.- e causando danni a cose mobili

per ca fr. 66.000.- (sentenza 27.7.2006, inc. 72.2006.69, pena: 3 anni e 6

mesi).

Si trattava, dunque, di casi che, già considerando solo le

circostanze oggettive dei reati di cui rispondevano, erano più gravi di quello

ora in esame e, in più, di casi tutti piuttosto lontani nel tempo.

Per contro - cercando casi che,

dal profilo delle circostanze oggettive legate ai reati di cui l’autore

risponde, risultano comparabili con quello ora in esame - la Corte ha trovato le

seguenti sentenze:

- CARP

29.9.2011 inc 17.2011.71-72 in cui, ad un autore colpevole di furto per

mestiere (con precedenti condanne estere per furto continuato e tentato) che

aveva agito in 17 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr.

398’421.- e cagionando un danno a cose denunciato (specificato solo per 2

episodi) di fr. 5'771.-, è stata inflitta una pena detentiva di 2 anni e 3

mesi;

- CARP

13 maggio 2015 in inc. 17.2015.50 (che confermava la CORR 2.2.2015) in cui, ad

un autore (con diversi precedenti ma non specifici) colpevole di furto per

mestiere che aveva agito in 16 occasioni per una refurtiva dal valore

denunciato di fr. 67'215.- e cagionando un danno a cose per fr. 46'597.-, è

stata inflitta una pena detentiva di 22 mesi;

- Correzionali

26.6.2015 (inc 72.2015.73 e 96) in cui, ad un autore colpevole di furto

aggravato che aveva agito in 12 occasioni sottraendo beni per un valore

denunciato di fr. 81’560.- e cagionando un danno a cose denunciato di fr.

106'584.-, è stata inflitta una pena detentiva di 14 mesi;

- Criminali

7.5.2015 (inc. 72.2015.15) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato

(con una precedente condanna, segnatamente, per titolo di furto per mestiere e

associato ad una banda) che aveva agito in 27 occasioni sottraendo beni per un

valore denunciato di fr. 137'076.- e Euro 190.- e cagionando un danno a cose

per fr. 34'280.-, è stata inflitta una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi;

- Correzionali

20.4.2015 (inc 72.2015.21) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato

che aveva agito in 24 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr.

101’826.- e cagionando un danno a cose denunciato di fr. 9’663.-, è stata

inflitta una pena detentiva di 18 mesi;

- Criminali

13.5.2014 (inc 72.2014.28) in cui, ad un autore (con due precedenti condanne,

di cui una anche per rapina) colpevole di furto aggravato che aveva agito in 19

occasioni sottraendo beni per un valore di fr. 82'589.- e cagionando un danno a

cose per fr. 28’200.- è stata inflitta una pena detentiva di 22 mesi;

- Correzionali

24.2.2014 (inc 72.2013.163) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato

che aveva agito in 28 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr.

80'160.- e cagionando un danno a cose per fr. 22'133.-, è stata inflitta una

pena detentiva di 15 mesi;

- Correzionali

10.10.2013 (inc 72.2013.88) in cui, ad un autore colpevole di furto che aveva

agito in 7 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr. 69'762.- e

cagionando un danno a cose per fr. 5’563.-, è stata inflitta una pena detentiva

di 20 mesi;

- Correzionali

30.9.2013 (inc 72.2013.89) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato

che aveva agito in 43 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr.

69’387.- e cagionando un danno a cose per fr. 126'363.-, è stata inflitta una

Considerandi

pena detentiva di 22 mesi;

- Correzionali

10.6.2013

(inc 72.2013.31) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato

che aveva agito in 35 occasioni sottraendo beni per un valore denunciato di fr.

180’000.- e cagionando un danno a cose per fr. 90’000.-, è stata inflitta una

pena detentiva di 22 mesi;

- Criminali

23.7.2013

(inc 72.2011.109) in cui, ad un autore colpevole di furto aggravato

che aveva agito in 119 occasioni per un valore di refurtiva denunciato di circa

fr. 932’402.- e per un danno a cose per fr. 456'101.-, è stata inflitta di 2 anni

e 10 mesi.

b. Arrivando al caso ora

sub judice, e in sintesi, dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è almeno

mediamente grave sia per la reiterazione (egli risponde di 23 episodi), sia per

la risoluta determinazione a delinquere (dimostrata, in particolare, dal suo

trasferimento in Svizzera interna quando si é reso conto che, in Ticino, il suo

modus operandi lo rendeva facile preda degli inquirenti) sia anche (se non

soprattutto), trattandosi di un reato contro il patrimonio, per l’ammontare del

danno causato (poco meno di fr. 150.000.- fra furti e danneggiamenti).

Dal profilo soggettivo, aggrava la sua colpa il fatto che,

nonostante nulla gli impediva di lavorare onestamente (visto che possibilità di

lavoro onesto ne aveva), all’impegno AP 1 ha preferito la via della

delinquenza.

Pur considerando - parzialmente

a suo favore (poiché tale attitudine prudente andava non solo a vantaggio delle

sue vittime ma soprattutto a suo beneficio visto che ciò gli permetteva di

agire indisturbato) - che egli, nella stragrande maggioranza dei casi, ha fatto

il possibile per evitare di entrare in contatto con le vittime dei suoi furti

(in particolare, scegliendo per la maggior parte dei casi, come obiettivi,

delle persone giuridiche ed agendo prevalentemente in fasce orarie in cui

nessuno lavorava), avuto riguardo a tutte le circostanze legate ai reati di cui

risponde, adeguata alla sua colpa è, a mente di questa Corte, una pena

aggirantesi attorno ai 2 anni e 3 mesi.

c. Spostandosi

nell’ambito delle circostanze legate all’autore (Täterkomponente), secondo i

primi giudici, la colpa di AP 1 è qualificata negativamente soprattutto a causa

dei suoi precedenti specifici:

“ La colpa di AP

1.

è grave soprattutto dal profilo soggettivo e ciò in

ragione dei numerosissimi precedenti che ne hanno scandito la

vita. La lunga serie di condanne e, soprattutto, i molti anni passati in

carcere, non lo hanno evidentemente distolto dal commettere

furti. L'imputato ha compiutamente dimostrato di non aver tratto

alcun insegnamento dalle precedenti condanne.” (sentenza impugnata, consid. 39,

pag. 47)

Se è vero che, nell’ambito delle circostanze personali legate

all’autore, i precedenti penali - in specie, se specifici - ne aumentano la

colpa (DTF 135 IV 87; 105 IV 225; H. Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ed. Basilea 2013,

no 130 ad art. 47 CP; Queloz/Humbert, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea

2009, no 55 ad art. 47 CP; contra: Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2a ed., Berna 2006, § 6 no 44 ; Trechsel

e al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, no

31.

ad art. 47 CP), è anche vero che essi non possono condurre ad un aumento

massiccio della pena perché ciò equivarrebbe ad una seconda condanna

dell’autore per fatti già giudicati e sanzionati (DTF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

In concreto, è vero che AP 1 ha alle spalle una

serie impressionante di precedenti condanne per reati analoghi. Tuttavia,

considerando che, per tali condanne, egli ha già scontato circa 20 anni di

carcere, i suoi pur numerosi precedenti non possono - in forza del principio

giurisprudenziale appena evocato - condurre ad un aggravamento della pena che

superi i 6 mesi.

Rilevato, poi, come la collaborazione

prestata agli inquirenti da AP 1 sia di poco conto (egli, come osservato dai

primi giudici, ha ammesso soltanto quanto già era evidente) e non possa,

quindi, condurre ad un’attenuazione della pena, questa Corte ritiene che, tutto

ben considerato, la pena di 2 anni e 9 mesi sia adeguata alla colpa del qui

appellante.

d. La Difesa ha chiesto

che la pena venga ridotta anche in funzione della durata dell’inchiesta sostenendo

che gli inquirenti hanno violato il principio di celerità. La tesi non ha

convinto la Corte: se è vero che l’inchiesta avrebbe potuto essere più spedita,

è anche vero che i tempi morti non raggiungono la durata richiesta dalla giurisprudenza

perché possa essere ammessa una violazione del citato principio.

e. La pena inflitta a AP

1.

è interamente da espiare dovendosi formulare, per lui, una prognosi negativa.

Tassazione della nota

d’onorario

10.

a. Per le sue prestazioni in sede d’appello, il difensore

d’ufficio dell’imputato - avv. DI 1 - ha prodotto la nota d’onorario 22 aprile

2016.

che espone complessivi fr. 4'036.-, di cui fr. 3’543.- di onorario e fr. 194.-

di spese (cfr. doc. dib. appello 1, CARP 17.2016.46).

b. Il tempo complessivo

esposto di 19 ore e 41 min. di lavoro a fr. 180.-/ora appare adeguato e, ad

esso, vanno aggiunti 25 minuti avendo il patrocinatore sottostimato di tale

durata la lunghezza del dibattimento.

Viene, pertanto, riconosciuto

un dispendio temporale di 20 ore e 6 minuti a fr. 180.- l’una, con

conseguente approvazione dell’onorario per fr. 3’618.-.

Approvate

integralmente così come esposte sono le spese di cancelleria e quelle di

trasferta, per complessivi fr. 194.-.

L’IVA assomma a fr. 304.95.

La nota professionale del difensore è, pertanto, approvata per complessivi fr. 4’116.95

e anticipata dallo Stato.

Giusta

l’art. 135 cpv. 4 CPP, non appena le sue condizioni economiche glielo

permettono, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a

rimborsare allo Stato ¼ della retribuzione del

patrocinatore (lett. a) ed a versare al difensore la differenza tra la

retribuzione ufficiale e l’onorario integrale.

Sulla tassa di

giustizia e sulle spese

11.

Visto l’esito

dell’appello, si conferma l’attribuzione degli oneri processuali a carico di AP

1.

così come previsto al dispositivo 5. della sentenza impugnata.

Gli oneri processuali del

presente giudizio seguono la soccombenza e vanno posti per l’appello di AP 1 a

suo carico nella misura di ¼ mentre per ¾ a carico della Stato e per l’appello

del procuratore pubblico interamente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1

CPP). Per tener conto delle condizioni di AP 1, gli oneri processuali vengono

fissati, in applicazione dell’art 425 CPP, in soli complessivi fr. 600.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 139, 348

e segg., 379 e segg., 398 e segg., 425 e 426 CPP;

22, 40, 47, 49, 51, 67e, 139 cifra 1 e 2, 144 cpv. 1, 186 CP;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello del procuratore

pubblico è respinto.

2. L’appello di AP 1 è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che i punti 3.2, 4. e 6. del dispositivo

della sentenza impugnata sono passati incontestati in giudicato e che AP 1 è

dichiarato autore colpevole di:

- furto

aggravato,

siccome

commesso per mestiere,

per

avere, nel periodo compreso tra il 5 novembre 2011 e il 18 febbraio 2014, a

Lucerna, Zugo, San Gallo, in Ticino e in Italia, ripetutamente sottratto,

rispettivamente tentato di sottrarre, in 23 occasioni, cose mobili altrui per

un valore complessivo di fr. 96'037.75;

- ripetuto

danneggiamento,

per

avere, al fine di compiere i furti di cui sopra, ripetutamente danneggiato la

proprietà altrui, per un importo complessivo di almeno fr. 51'192.70;

- ripetuta

violazione di domicilio,

per

essersi, al fine di compiere i furti di cui sopra, contro la volontà

dell’avente diritto, ripetutamente introdotto nella proprietà altrui.

2.1. Non si fa luogo a

decisione in relazione alle imputazioni di cui ai punti 1.13, 1.14,

1.16, 1.17, 1.20 e 1.21 nonché 4, 5, 6 e 7 dell’atto di accusa

2.2. AP 1 è prosciolto dalle

imputazioni di ripetuto furto aggravato di cui ai punti 1.4.5 (limitatamente al

passaporto germanico di __________), 1.5, 1.6, 1.7, 1.18 e 1.19 dell’atto di

accusa, ripetuto danneggiamento di cui al punto 2, seconda parte, dell’atto

d’accusa, eccezion fatta per l’imputazione relativa al furto di cui al punto

1.2, e ripetuta violazione di domicilio di cui al punto 3, seconda parte,

dell’atto d’accusa, eccezion fatta per l’imputazione relativa al furto di cui

al punto 1.2.

2.3. AP 1 è condannato alla

pena detentiva di 2 (due) anni e 9 (nove) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui alla sentenza

della Pretura penale del Cantone Ticino del 22 marzo 2012 e al decreto d’accusa

del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 25 giugno 2012.

2.4. La tassa di giustizia

di fr. 1'000.- e le spese procedurali relative al procedimento di prima sede

rimangono a carico di AP 1 in ragione di ½. Il rimanente è a carico dello

Stato.

3.

3.1. La nota professionale 22

aprile 2016 dell’avvocato DI 1 è approvata per:

- onorario fr. 3’618.-

- spese fr.

194.-

- IVA fr.

304.95

Totale fr.

4'116.95.-

ed è anticipata dallo Stato.

3.2. In

caso di ritorno a miglior fortuna AP 1 sarà chiamato a rimborsare allo

Stato ¼ dell’importo anticipato per la sua difesa d’ufficio.

3.3. La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del

presente dispositivo.

3.4. Contro questa

decisione di tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

4. Gli oneri

processuali dell’appello di AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti nella misura di ¼ a carico dell’imputato e per i

restanti ¾ a carico dello Stato.

5. Gli oneri

processuali dell'appello del procuratore pubblico, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.–

- altri disborsi fr. 200.–

fr. 1'000.–

sono interamente posti a carico dello Stato.

6. Intimazione a:

7. Comunicazione a:

- Corte

delle assise criminali, 6901 Lugano

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Direzione

del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.