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Decisione

17.2016.50

Reclamo contro la decisione del PP di non commutare la multa in un lavoro di pubblica utilità

27 aprile 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di far fronte al pagamento - nemmeno rateale - della multa di fr. 400.- a cui è

stato condannato.

Lo scritto dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano

Campagna prodotto al MP non soccorre il reclamante, ritenuto che si tratta

unicamente della richiesta fatta a IS 1 di voler meglio precisare e sostanziare

il calcolo entrate/uscite dell’anno 2014 da egli effettuato e dal quale risulta

Considerandi

un’insufficiente disponibilità per il sostentamento e che, in quanto tale, non

attesta in alcun modo la sua reale situazione finanziaria né, tantomeno, una

sua modifica ai sensi dell’art 36 cpv 3 CP;

- ne deriva che il reclamo

deve essere respinto e la decisione indipendente successiva del procuratore

pubblico confermata;

- si prescinde, anche in

questa sede, dal prelievo di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36 cpv. 1 e cpv. 3 CP

363

segg. e 393 segg. CPP

10

e 12 LEPEM;

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Via Naravazz 1, 6808 Torricella

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Ufficio

assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato,

Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.