17.2016.51
Contenuto del decreto di accusa, descrizione dei fatti contestati all’imputato, principio accusatorio Rinvio della causa al tribunale di primo grado
15 settembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.51
Locarno
15 settembre 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Felibe Buetti, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dall’Ufficio di
Sanità
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 26 gennaio 2016 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 14 gennaio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione
scritta intimata il 4 marzo 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 10 marzo 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.
C295/2013 del 29 luglio 2015 l’Ufficio della sanità ha ritenuto AP 1
colpevole di aver violato gli art. 38 della Legge sanitaria, 58 della Legge
sulle professioni mediche universitarie e 45 cpv. 1 della Legge sulle
professioni psicologiche e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 5’000.-
nonché al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e delle spese
giudiziarie pari a fr. 2’000.-.
Avverso tale decreto, AP 1 ha
presentato tempestiva opposizione.
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 14 gennaio 2016 (intimata il 4 marzo
2016), il Presidente della Pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1. contravvenzione alla
Legge federale sulle professioni mediche,
per
aver fatto uso a far tempo almeno dal 4 marzo 2013 a tutt’oggi, a __________ e
in altre imprecisate località, segnatamente sulle targhe esterne
dell’appartamento in via __________ a __________, come pure in diverse e-mail
con l’autorità e non da ultimo sul sito http://www.odmclub.ch/Centri.html, di titoli di cui non è in possesso, fra i quali il
titolo di perfezionamento in “medicina interna generale”, e di denominazioni
inappropriate;
2. contravvenzione alla
Legge federale sulle professioni psicologiche,
per
avere fatto uso a far tempo almeno dal 4 marzo 2013 a tempo indeterminato, a __________
e in altre imprecisate località, in comunicazioni scritte e su insegne di
diciture del tutto inappropriate fra le quali quella di specializzazione in
psicoterapia;
3. contravvenzione alla
Legge sanitaria
per
avere a __________, nell’appartamento sito in via __________, a far tempo dal 4
marzo 2013 e sino al 13 dicembre 2013, data in cui è stata rilasciata la
necessaria concessione, esercitato la professione medica ed erogato trattamenti
medico –estetici nonostante non fosse stata conferita ai locali l’agibilità
come studio medico.
In applicazione della
pena, il Presidente della Pretura penale ha condannato AP 1 alla multa di fr.
5'000.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia di complessivi fr.
2'000.-.
C. Con scritti 20 e 26
gennaio 2016 l’imputato ha presentato annuncio d’appello, che ha
tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione
10 marzo 2016 in cui ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1 e n. 2 della
sentenza, chiedendo il suo proscioglimento dai reati ascrittigli, nonché
l’attribuzione allo Stato degli oneri processuali di prima e seconda istanza e
il riconoscimento a suo favore di un’indennità di fr. 2'000.- per la procedura di
primo grado e di fr. 1000.- per la procedura d’appello (III).
D. In
applicazione degli art 406 cpv 1 lett c e cpv 3 CPP,
in data 19 maggio 2016 la
presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1
per la presentazione di una motivazione scritta. Il relativo allegato è stato
presentato dall’appellante, dopo la concessione di una proroga, in data 4
aprile 2016.
In data 5 aprile
2016, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle parti della
motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per presentare
eventuali osservazioni (art 390 cpv 2 CPP).
E. Il giudice della
Pretura penale, con scritto 7 aprile 2016, ha comunicato di non avere
osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con osservazioni 22
aprile 2016 l’Ufficio della sanità ha chiesto la reiezione dell’appello e la
conferma della sentenza impugnata.
in
diritto:
1. a. Giusta
l’art. 353 cpv. 1 litt. c CPP - applicabile grazie al rinvio dell’art. 357 cpv.
2 CPP - il decreto d’accusa deve indicare i fatti contestati all’imputato.
La
descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze poste per l’atto d’accusa (STF
6B_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii) che, fra l’altro, deve
indicare i fatti contestati all’imputato in modo quanto possibile succinto, ma
preciso, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati
commessi (art. 325 cpv. 1 litt. f CPP).
La
descrizione precisa dei fatti contestati all’imputato è di importanza centrale,
dal momento che è questa che definisce l’oggetto del procedimento e, di
conseguenza, costituisce un presupposto essenziale per la concretizzazione e il
rispetto del principio accusatorio (STF citata, ibidem con rinvii; STF
6B_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2;6B_984/2009 del 25 febbraio 2010
consid. 2.3;6B_292/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 1.1;6B_459/2007 del 18
gennaio 2008 consid. 4.2;6P.183/2006 del 19 marzo 2007 consid. 4.2; DTF 126 I
19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455
consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005,
n. 6 segg. e 16 segg. § 50; Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 9
CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 208
§ 12 pag. 79; Niggli/Heimgartner, Basler Kommentar, StPO, 2011, n. 36
segg. ad art. 9 CPP; Schubarth, Commentaire romand, CPP, 2011, n. 4 ad art. 9
CPP).
Un’indicazione
dei fatti quanto possibile completa e precisa nel decreto d’accusa è necessaria
anche nell’ottica del principio “ne bis in idem”, ritenuto che dai fatti
riportati in un decreto d’accusa passato in giudicato si deve poter verificare
se si è in presenza di fatti già giudicati oppure no (STF 6B_848/2013 del 3
aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii).
In altre
parole, il DA deve enunciare i fatti che, secondo l’autorità inquirente,
realizzano gli elementi costitutivi dell’infrazione imputata al prevenuto (STF
del 20.06.2016, inc.6B_877/2015, consid. 1.1.).
b. Giusta l’art. 356
cpv. 2 CPP, il tribunale di prima istanza statuisce, in via pregiudiziale ai
sensi degli art. 329 cpv. 1 litt. b e 339 cpv. 2 litt. b CPP, sulla validità
del decreto d’accusa e dell’opposizione (STF 6B_848/2013 del 3 aprile 2014
consid. 1.3.2 con rinvii). La verifica di tali presupposti processuali avviene
d’ufficio (STF citata, ibidem con rinvii). Se il DA contiene dei vizi di
poca importanza, il tribunale può correggerli (STF del 20.06.2016, inc.
6B_877/2015, consid. 1.1.). Se, invece, il decreto d’accusa non è valido - ciò
che è il caso quando, come visto sopra, è affetto da un vizio formale (STF
citata, ibidem con rinvii) quale la mancanza della descrizione dei fatti
contestati all’imputato secondo i requisiti di cui all’art. 325 cpv. 1 litt. f
CPP - il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero,
rispettivamente all’autorità amministrativa competente in materia di
contravvenzioni, affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv.
5 CPP).
2. Il decreto d’accusa
emanato dall’Ufficio della sanità in data 29 luglio 2015 non descrive in modo
completo e preciso, ma al tempo stesso succinto, i fatti contestati
all’imputato (così come disposto dall’art. 353 cpv. 1 lett. c CPP combinato con
l’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP) ma, al contrario, li espone in modo prolisso,
disordinato e incompleto.
In particolare, non indica
chiaramente né la data, né il luogo di commissione dei fatti rimproverati a AP
1 e non permette, dunque, di comprendere in modo chiaro e immediato quali sono
Fatti
i fatti concreti che l’autorità amministrativa ha ritenuto costitutivi di
reato. Si tratta di un vizio formale che, come ricordato al considerando
precedente, rende il DA non valido e che avrebbe dovuto determinare il primo
giudice ad annullarlo e a rinviare la causa all’autorità inquirente per
l’emanazione di un DA conforme, in ossequio a quanto previsto dall’art. 356
cpv. 5 CPP.
3. Per ovviare alle
carenze sopradescritte il presidente della Pretura penale ha, invece, formulato
un DA completamente diverso - sia nella forma che nei contenuti (cfr., ad
esempio, l’inserimento della circoscrizione temporale dei fatti) - rispetto al
precedente, peraltro senza nemmeno prospettare simili modifiche né all’imputato
(che non era rappresentato da un avvocato) né all’autorità inquirente.
Si tratta di un modo di
procedere che non può essere protetto.
Ne deriva che, così come
disposto dall’art. 356 cpv. 5 CPP, gli atti vanno rinviati al primo giudice,
affinché provveda a rinviare la causa all’Ufficio della sanità per l’emanazione
di un DA conforme ai dettami dell’art. 353 cpv. 1 CPP.
4. a. Nella sua motivazione
Considerandi
d’appello, l’appellante ha chiesto il versamento in suo favore di complessivi fr. 3'000.- a titolo di indennità di primo e
secondo grado. Successivamente, alla richiesta di questa Corte di precisare
quale fosse il danno di cui egli chiedeva l’indennizzo (XIII), l’appellante ha
modificato la sua richiesta , indicando di pretendere il risarcimento di
complessivi fr. 618'888.- per il danno economico e di immagine patito (XV).
b. A titolo preliminare,
si osserva che, vista la natura del giudizio di questa Corte e avuto riguardo
al fatto che l’appellante non è patrocinato da un avvocato, l’unico danno che
può essergli indennizzato è quello eventualmente derivantegli dalla
partecipazione necessaria al procedimento (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP).
Rispondendo
a specifica richiesta della presidente di questa Corte, AP 1 non ha nemmeno
preteso di avere subito un simile danno (XV). Nulla può, pertanto, essergli
riconosciuto ex art 429 CPP a questo stadio del procedimento.
Le altre
pretese di risarcimento da egli formulate risultano, invece, premature. Esse
andranno, se del caso, valutate nell’ambito di un eventuale giudizio di merito
a lui favorevole.
5.
Visto
l’esito del procedimento, gli oneri processuali per la procedura d’appello sono
integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia di
fr. 1'600.- relativa alla procedura di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP),
mentre le spese di fr. 400.- vanno riportate sulla nuova procedura di primo
grado e sulla loro attribuzione deciderà l’istanza inferiore con la nuova
decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,
nonché, sulle spese, l’art.
428 CPP, la LTG e rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello è accolto
ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, la sentenza
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura penale che
procederà ai sensi dei considerandi.
1.1. La tassa di giustizia,
per fr. 1'600.-, relativa alla procedura di primo grado, è posta a carico dello
Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a
carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.