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Decisione

17.2016.51

Contenuto del decreto di accusa, descrizione dei fatti contestati all’imputato, principio accusatorio Rinvio della causa al tribunale di primo grado

15 settembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti concreti che l’autorità amministrativa ha ritenuto costitutivi di

reato. Si tratta di un vizio formale che, come ricordato al considerando

precedente, rende il DA non valido e che avrebbe dovuto determinare il primo

giudice ad annullarlo e a rinviare la causa all’autorità inquirente per

l’emanazione di un DA conforme, in ossequio a quanto previsto dall’art. 356

cpv. 5 CPP.

3. Per ovviare alle

carenze sopradescritte il presidente della Pretura penale ha, invece, formulato

un DA completamente diverso - sia nella forma che nei contenuti (cfr., ad

esempio, l’inserimento della circoscrizione temporale dei fatti) - rispetto al

precedente, peraltro senza nemmeno prospettare simili modifiche né all’imputato

(che non era rappresentato da un avvocato) né all’autorità inquirente.

Si tratta di un modo di

procedere che non può essere protetto.

Ne deriva che, così come

disposto dall’art. 356 cpv. 5 CPP, gli atti vanno rinviati al primo giudice,

affinché provveda a rinviare la causa all’Ufficio della sanità per l’emanazione

di un DA conforme ai dettami dell’art. 353 cpv. 1 CPP.

4. a. Nella sua motivazione

Considerandi

d’appello, l’appellante ha chiesto il versamento in suo favore di complessivi fr. 3'000.- a titolo di indennità di primo e

secondo grado. Successivamente, alla richiesta di questa Corte di precisare

quale fosse il danno di cui egli chiedeva l’indennizzo (XIII), l’appellante ha

modificato la sua richiesta , indicando di pretendere il risarcimento di

complessivi fr. 618'888.- per il danno economico e di immagine patito (XV).

b. A titolo preliminare,

si osserva che, vista la natura del giudizio di questa Corte e avuto riguardo

al fatto che l’appellante non è patrocinato da un avvocato, l’unico danno che

può essergli indennizzato è quello eventualmente derivantegli dalla

partecipazione necessaria al procedimento (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP).

Rispondendo

a specifica richiesta della presidente di questa Corte, AP 1 non ha nemmeno

preteso di avere subito un simile danno (XV). Nulla può, pertanto, essergli

riconosciuto ex art 429 CPP a questo stadio del procedimento.

Le altre

pretese di risarcimento da egli formulate risultano, invece, premature. Esse

andranno, se del caso, valutate nell’ambito di un eventuale giudizio di merito

a lui favorevole.

5.

Visto

l’esito del procedimento, gli oneri processuali per la procedura d’appello sono

integralmente posti a carico dello Stato, così come la tassa di giustizia di

fr. 1'600.- relativa alla procedura di primo grado (art. 428 cpv. 4 CPP),

mentre le spese di fr. 400.- vanno riportate sulla nuova procedura di primo

grado e sulla loro attribuzione deciderà l’istanza inferiore con la nuova

decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

nonché, sulle spese, l’art.

428 CPP, la LTG e rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello è accolto

ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, la sentenza

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura penale che

procederà ai sensi dei considerandi.

1.1. La tassa di giustizia,

per fr. 1'600.-, relativa alla procedura di primo grado, è posta a carico dello

Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a

carico dello Stato (art. 428 cpv. 4 CPP).

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

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Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.