17.2016.58
Conferma della condanna per ingiuria ripetuta e minaccia. In caso negata l'esenzione dalla pena ai sensi dell'art. 177 cpv. 2 e 3 CP
18 maggio 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.58
Locarno
18 maggio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Francesca Lepori Colombo e Ilario Bernasconi
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 30 ottobre 2015 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 22 ottobre 2015 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 9 marzo 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 21 marzo 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto A. Con DA 1. settembre
2014, il PP ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- ingiuria (ripetuta)
per avere, a __________ in data 14 febbraio 2014,
offeso l’onore diPC 1, appendendo alla porta principale dell’abitazione del
querelante un foglio formato A4 con la frase “PC 1 hai finito di fare il bastardo
il geloso il verme curati che sei malato di nervi”;
nonché
per
avere, a __________, in data 24 maggio 2012, offeso l’onore di PC 2 e PC 3 tacciandole
con gli epiteti di “troie” e “puttane”, nonché alzando il dito medio come gesto
offensivo nei confronti di PC 3 e lasciando, in data imprecisata, un foglio con
la frase “hai finito di fare la stronza”;
- minaccia
per
avere, a __________ in data 5 marzo 2014, incusso spavento o timore a PC 1
minacciandolo con le parole “guarda che io ti sgozzo e ti brucio
l’appartamento”;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 (trenta)
aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna - pena sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni – nonché alla multa di fr. 300.- (con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 3) e al pagamento della tassa e delle spese di
giustizia per complessivi fr. 200.-.
Fatti
B. A seguito
dell’opposizione interposta l’8 settembre 2014 e dopo il il pubblico
dibattimento celebrato il 22 ottobre 2015, il giudice della Pretura penale ha
confermato le imputazioni e la proposta di pena di cui al DA, diminuendo, però,
l’ammontare delle singole aliquote a fr. 30.- e l’ammontare della multa a fr.
200.-.
C. Con dichiarazione
d’appello 21 marzo 2016, AP 1 ha confermato l’annuncio precedentemente e
tempestivamente presentato ed ha chiesto la sua integrale assoluzione.
D. Il pubblico
dibattimento d’appello - cui né il PP né gli AP hanno partecipato - è stato
esperito il 17 maggio 2016.
In esso, l’imputato ha ribadito la sua richiesta di assoluzione.
Considerato
imputazioni di cui al punto 1. del DA (ingiuria ripetuta)
1. Così come al
dibattimento di primo grado, anche in appello AP 1 ha, in sostanza, ammesso di
essere l’estensore dei due scritti considerati dal DA e di avere alzato il dito
medio all’indirizzo di PC 3 ma ha negato di avere pronunciato gli epiteti
“troia” e “puttana”. Tuttavia, questa negazione non ha convinto la Corte perché
nemmeno in questa sede AP 1 ha saputo spiegare il perché della sua iniziale
diversa versione possibilista sul tema.
Dunque, in assenza di nuovi e significativi elementi che
potrebbero gettare una luce diversa sul materiale probatorio in atti, in applicazione
dell’art. 82 cpv. 4 CPP, sull’accertamento dei fatti rilevanti per
l’imputazione di ingiuria ripetuta, questa Corte richiama, poiché integralmente
condivise, le argomentazioni e conclusioni del primo giudice:
“ 6.
Nel caso
concreto, le ingiurie attribuite a AP 1 sarebbero state proferite nei confronti
degli accusatori privati in tre differenti occasioni. La prima il 14 febbraio
2014, attraverso uno scritto affisso alla porta principale dell’abitazione di PC
1 ove si legge: “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme curati
che sei malato di nervi?”; la seconda il 24 maggio 2014, tacciando di “troie” e
“puttane” PC 2 e PC 3, verso la quale sarebbe stato anche mostrato il dito
medio in un gesto offensivo; la terza in una data rimasta imprecisata, mediante
uno scritto ove si legge: “Hai finito di fare la stronza”, appeso alla porta
dell’appartamento abitato dalle signore PC 2 e PC 3.
(…)
6.2.
Ciò posto, va
quindi determinato se a AP 1 possa essere effettivamente ascritta la pronuncia
di simili manifestazioni di disprezzo.
Al riguardo
l’imputato ha riconosciuto di essere l’estensore delle scritte “PC 1 hai finito
di fare il bastardo il geloso il verme curati se sei malato di nervi?” (verbale
d’interrogatorio 9 aprile 2014, pag. 3; verbale d’interrogatorio 22 ottobre 2015,
pag. 1) e “Hai finito di fare la stronza” (verbale d’interrogatorio 8 luglio
2014, pag. 4), mentre non ha escluso - ritenendoli anzi possibili (“Può darsi
che mi è scappata una parola”; verbale d’interrogatorio 8 luglio 2014, pag. 4)
- gli improperi “troie” e “puttane”, nonché il gesto del dito medio alzato
(“può darsi si”; verbale d’interrogatorio 8 luglio 2014, pag. 6; “Può darsi che
a fronte delle provocazioni io abbia mostrato il dito medio a PC 3”; verbale
d’interrogatorio 22 ottobre 2015, pag. 1). Certo, in sede dibattimentale il
signor AP 1 ha invece negato di essersi rivolto a PC 2 e PC 3 definendole
“troie” e “puttane” (verbale d’interrogatorio 22 ottobre 2015, pag. 1):
Per quanto riguarda le ingiurie che
avrei rivolto nei confronti delle signore PC 2 e PC 3, escludo di avere detto
loro “troie” e “puttane”. La mia risposta come a verbale di polizia, pag. 4,
riga 4, ritengo si riferisse a quanto scritto sul foglio che ho appeso, che
confermo avere scritto io.
Trattasi però di
una rettifica che non convince, soprattutto perché chiara la domanda cui
l’imputato aveva inizialmente risposto “Può darsi che mi è scappata una parola”
(vale a dire: “Secondo PC 2 mentre andava a prendere lo scooter ha gridato:
‘Puttane! Troie! Vanno in giro a fare le troie e poi vengono qui a fare cosa?’
Cosa dichiara in merito?”) e perché i termini in questione sono ben diversi da
quelli dello scritto con cui ha successivamente preteso essersi confuso (vale a
dire: “Hai finito di fare la stronza”).
In definitiva,
tutto porta a ritenere assodato che AP 1 abbia proferito nei confronti degli
accusatori privati le frasi ingiuriose che essi asseriscono e che il decreto
d’accusa ha ripreso. Vuoi perché ammesse, vuoi perché - oltre a non essere
state contestate dal diretto interessato, che le ha invece considerate
possibili - realistiche, a fronte di quelle già espresse in forma scritta e
della perdurante tensione fra le parti di cui testimoniano gli atti” (sentenza
impugnata, consid. 6 e 6.2., pag 6 e 7).
Considerandi
2.
Sulla natura ingiuriosa
- peraltro, evidente e nemmeno contestata dall’imputato - delle affermazioni
proferite da AP 1 e sulla realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi
del reato di cui all’art. 177 CP, si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv.
4.
CPP, alla lettura del consid. 6.1 della sentenza impugnata (pag. 6 e 7).
3.
Come già in prima
sede, anche in appello AP 1 ha chiesto di essere assolto sostenendo, in estrema
sintesi, che le sue esternazioni sono il frutto del comportamento provocatorio
e ingiusto dei destinatari dei suoi epiteti.
Per quanto riguarda PC 1, egli sostiene che si tratta di una
reazione ad anni di “arroganza, ribellione, provocazioni, minacce,
pedinamenti, atti vandalici, ingiurie,(...) disturbi notturni, telefonate
anonime,…” di cui l’AP lo avrebbe fatto oggetto.
Relativamente, invece, a PC 2 e PC 3 (madre e figlia e sue vicine
di casa dal 2012 al 2015), egli ha sostenuto di avere reagito verbalmente al
loro comportamento maleducato (“rumori già di primo mattino, soprattutto
nelle ore notturne”) e di avere rivolto ad una di esse il dito medio alzato
poiché ella ”giorni addietro, mi fece lo stesso gesto ridendomi in faccia” (cfr.,
per uno sviluppo di queste tesi, verb. dib. d’appello).
4.
Ricordato come le
motivazioni dell’appellante potrebbero, tutt’al più e semmai, portare ad una
sua esenzione da pena ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 e/o 3 CP (sulle condizioni
d’applicazione, cfr, fra gli altri, DTF 117 IV 270; 109 IV 39; 83 IV 151; STF
17.12.2008
in 6B_477/2007; STF 20.12.2001 in 6S.634/2001),
in concreto occorre, comunque, concludere, in armonia con il primo giudice, che
esse o sono smentite dagli atti (l’atteggiamento maleducato delle due AP)
oppure sono rimaste allo stadio del mero parlato, ritenuto come non vi sia
nulla che possa costituire anche soltanto un indizio della bontà della tesi
(che l’appellante insiste a sostenere) secondo cui PC 1 starebbe da anni
angariandolo. Ma non solo. All’applicazione dei due motivi d’esenzione citati
si opporrebbe, in ogni caso, sia l’assenza del presupposto dell’immediatezza
della reazione sia la reiterazione di AP 1 che impedisce di considerare le
ingiurie da lui proferite come irrilevanti al punto che non vi sarebbe alcun
interesse pubblico a perseguirle penalmente (al riguardo, sempre in applicazione
dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia alla lettura del consid 6.3, a pag. 8 della sentenza
impugnata).
imputazione di cui al punto 2 del DA (minaccia)
5.
Al dibattimento
d’appello, AP 1, riguardo ai fatti determinanti per l’imputazione di cui al
punto 2 del DA, ha dichiarato quanto segue:
“ ho effettivamente detto qualcosa del
genere. Forse non proprio quelle parole lì, ma il senso era quello. Adesso non
ricordo più esattamente. Il senso però era quello. Ma non l’ho fatto per
minacciare, ma solo per farlo smettere di comportarsi male. Come già dichiarato
in prima sede, non mi sembra di aver detto “ti brucio la casa”. Ho detto “vengo
su e ti ribalto l’appartamento”, probabilmente lui ha interpretato nel senso
ripreso dal DA. Ha probabilmente voluto accentuare un po’ la cosa” (cfr verb
dib. d’appello, pag 2).
Quest’ammissione conferma la bontà delle considerazioni e
conclusioni del primo giudice che, perciò, in applicazione dell’art. 82 cpv 4
CPP, vengono integralmente richiamate:
“ La minaccia attribuita a AP 1 è
rappresentata dalla frase “guarda che io ti sgozzo e ti brucio l’appartamento”
che egli avrebbe rivolto in data 5 marzo 2014 a PC 1. Espressosi al riguardo,
l’imputato non ha negato (rispettivamente non ha escluso) di avere ventilato
l’intenzione di attentare all’incolumità fisica dell’accusatore privato, senza
per contro confermare (perlomeno non con la stessa chiarezza) di avergli
preannunciato che avrebbe dato fuoco alla sua abitazione.
Davanti alla
polizia, il signor AP 1 ha segnatamente affermato che (verbale d’interrogatorio
9.
aprile 2014, pag. 3):
Io rispondevo a PC 1 “quando è
che mi paghi i danni che mi hai fatto?” Lui mi guardava e si metteva a
ridere facendo finta di niente dicendomi “tu sei tutto matto”. Io gli
rispondevo quando è che l’avrebbe finita di perseguitarmi e di farmi dei
danneggiamenti al domicilio dove abito. Lui mi rispondeva che ero matto. Io a
mia volta gli ho detto “prima o poi se non la finisci io ti ammazzo”.
Dopo la mia affermazione sono entrato nella filiale della Banca a prelevare i
soldi di cui avevo bisogno.
In sede di
dibattimento, egli ha invece sostenuto che (verbale d’interrogatorio 22 ottobre
2015, pag. 2):
Per quanto riguarda l’episodio
davanti alla Banca Raiffeisen, può darsi che in un cinque minuti di raptus io
abbia detto a PC 1: “guarda che ti sgozzo, mimando il gesto con la mano”. Non
mi sembra di avere detto: “ti brucio l’appartamento”.
Da quanto precede
- dall’ammissione divenuta in seguito (pur sempre) una possibilità - si reputa
comprovato il fatto che AP 1 abbia prospettato il taglio della gola a PC 1, per
di più accentuando simile annuncio con un gesto della mano, come riferito
dall’accusatore privato in sede di querela. Non, per contro, l’incendio del suo
appartamento, azione che come visto l’imputato non ha mai riconosciuto di avere
delineato” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 9 e 10).
6.
Che la frase
“guarda che ti sgozzo” accompagnata dal gesto della mano che mima l’azione
costituisca oggettivamente una minaccia grave di un danno illecito ai sensi
dell’art. 180 cpv. 1 CP è fuor di dubbio (per presupposti applicativi del
citato disposto, cfr., fra gli altri, 106 IV 128; 99 IV 212 consid. 1a pag. 215;
STF 06.10.2011 in 6B_435/2011, consid. 3.1; CCRP 12 dicembre 2007, in
17.2006
, consid. 3a con richiami; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, StGB II,
Basilea 2013, ad art. 180, pag. 1193 con richiami). Altrettanto fuor di dubbio
è che tale frase abbia realmente spaventato il suo destinatario, avuto conto,
oltre che del suo significato oggettivo, anche dell’annosa e profonda
perturbazione dei rapporti fra imputato e AP e della soggettiva intensità del
turbamento emotivo dimostrato dall’imputato. Infine, fuor di dubbio è anche
l’aspetto soggettivo: il senso della frase proferita era chiaramente intelleggibile
dall’imputato ed è pacifico che egli l’abbia detta proprio per incutere timore
e spavento al suo interlocutore.
Per il resto, come già ha correttamente rilevato il primo giudice,
la tesi difensiva non aiuta AP 1: essa non è provata e, quand’anche lo fosse,
non osterebbe ad una sua condanna per il titolo di reato di cui all’art. 180 CP
(vedi, al riguardo, sentenza impugnata, pag. 10 in fine).
7.
Sulla colpa e sulla
pena sono integralmente richiamate - perché totalmente condivise - le
argomentazioni e conclusioni del primo giudice: si rinvia, perciò, in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 9 della sentenza impugnata
(pag. 11).
8.
Le spese seguono la
soccombenza.
In applicazione dell’art. 425 CPP, per tener conto della
situazione finanziaria non propriamente florida del condannato (cfr. consid. 1
della sentenza impugnata), la tassa di giustizia viene fissata in soli fr.
500.
-.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 82 cpv.
4, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,
177 cpv. 1, art. 180 cpv. 1 CP,
34 segg., 42 segg., 47, 106 cpv. 2 CP, CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 425, 426, 428 CPP
e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore
colpevole di:
1.1.1. ripetuta ingiuria
per avere, il 14 febbraio 2014 a __________, offeso l’onore di PC 1 con scritto
contenente la frase “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme
curati che sei malato di nervi”
nonché
per avere, il 24 maggio 2014 a __________, offeso l’onore di PC 2 e PC 3
tacciandole con gli epiteti di “troie” e “puttane” e con un gesto offensivo nei
confronti di PC 3 alla quale ha inoltre lasciato, in data imprecisata, un
foglio con la frase “hai finito di fare la stronza”;
1.1.2. minaccia per
avere, il 5 marzo 2014 a Savosa, incusso spavento o timore a PC 1,
minacciandolo con la frase “guarda che io ti sgozzo”.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi CHF 900.- (novecento);
1.2.1.1. la pena pecuniaria è
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di CHF 200.-
(duecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 7 (sette);
1.2.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di primo grado per complessivi 950.- fr.
(novecentocinquanta).
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.