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Decisione

17.2016.58

Conferma della condanna per ingiuria ripetuta e minaccia. In caso negata l'esenzione dalla pena ai sensi dell'art. 177 cpv. 2 e 3 CP

18 maggio 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. A seguito

dell’opposizione interposta l’8 settembre 2014 e dopo il il pubblico

dibattimento celebrato il 22 ottobre 2015, il giudice della Pretura penale ha

confermato le imputazioni e la proposta di pena di cui al DA, diminuendo, però,

l’ammontare delle singole aliquote a fr. 30.- e l’ammontare della multa a fr.

200.-.

C. Con dichiarazione

d’appello 21 marzo 2016, AP 1 ha confermato l’annuncio precedentemente e

tempestivamente presentato ed ha chiesto la sua integrale assoluzione.

D. Il pubblico

dibattimento d’appello - cui né il PP né gli AP hanno partecipato - è stato

esperito il 17 maggio 2016.

In esso, l’imputato ha ribadito la sua richiesta di assoluzione.

Considerato

imputazioni di cui al punto 1. del DA (ingiuria ripetuta)

1. Così come al

dibattimento di primo grado, anche in appello AP 1 ha, in sostanza, ammesso di

essere l’estensore dei due scritti considerati dal DA e di avere alzato il dito

medio all’indirizzo di PC 3 ma ha negato di avere pronunciato gli epiteti

“troia” e “puttana”. Tuttavia, questa negazione non ha convinto la Corte perché

nemmeno in questa sede AP 1 ha saputo spiegare il perché della sua iniziale

diversa versione possibilista sul tema.

Dunque, in assenza di nuovi e significativi elementi che

potrebbero gettare una luce diversa sul materiale probatorio in atti, in applicazione

dell’art. 82 cpv. 4 CPP, sull’accertamento dei fatti rilevanti per

l’imputazione di ingiuria ripetuta, questa Corte richiama, poiché integralmente

condivise, le argomentazioni e conclusioni del primo giudice:

“ 6.

Nel caso

concreto, le ingiurie attribuite a AP 1 sarebbero state proferite nei confronti

degli accusatori privati in tre differenti occasioni. La prima il 14 febbraio

2014, attraverso uno scritto affisso alla porta principale dell’abitazione di PC

1 ove si legge: “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme curati

che sei malato di nervi?”; la seconda il 24 maggio 2014, tacciando di “troie” e

“puttane” PC 2 e PC 3, verso la quale sarebbe stato anche mostrato il dito

medio in un gesto offensivo; la terza in una data rimasta imprecisata, mediante

uno scritto ove si legge: “Hai finito di fare la stronza”, appeso alla porta

dell’appartamento abitato dalle signore PC 2 e PC 3.

(…)

6.2.

Ciò posto, va

quindi determinato se a AP 1 possa essere effettivamente ascritta la pronuncia

di simili manifestazioni di disprezzo.

Al riguardo

l’imputato ha riconosciuto di essere l’estensore delle scritte “PC 1 hai finito

di fare il bastardo il geloso il verme curati se sei malato di nervi?” (verbale

d’interrogatorio 9 aprile 2014, pag. 3; verbale d’interrogatorio 22 ottobre 2015,

pag. 1) e “Hai finito di fare la stronza” (verbale d’interrogatorio 8 luglio

2014, pag. 4), mentre non ha escluso - ritenendoli anzi possibili (“Può darsi

che mi è scappata una parola”; verbale d’interrogatorio 8 luglio 2014, pag. 4)

- gli improperi “troie” e “puttane”, nonché il gesto del dito medio alzato

(“può darsi si”; verbale d’interrogatorio 8 luglio 2014, pag. 6; “Può darsi che

a fronte delle provocazioni io abbia mostrato il dito medio a PC 3”; verbale

d’interrogatorio 22 ottobre 2015, pag. 1). Certo, in sede dibattimentale il

signor AP 1 ha invece negato di essersi rivolto a PC 2 e PC 3 definendole

“troie” e “puttane” (verbale d’interrogatorio 22 ottobre 2015, pag. 1):

Per quanto riguarda le ingiurie che

avrei rivolto nei confronti delle signore PC 2 e PC 3, escludo di avere detto

loro “troie” e “puttane”. La mia risposta come a verbale di polizia, pag. 4,

riga 4, ritengo si riferisse a quanto scritto sul foglio che ho appeso, che

confermo avere scritto io.

Trattasi però di

una rettifica che non convince, soprattutto perché chiara la domanda cui

l’imputato aveva inizialmente risposto “Può darsi che mi è scappata una parola”

(vale a dire: “Secondo PC 2 mentre andava a prendere lo scooter ha gridato:

‘Puttane! Troie! Vanno in giro a fare le troie e poi vengono qui a fare cosa?’

Cosa dichiara in merito?”) e perché i termini in questione sono ben diversi da

quelli dello scritto con cui ha successivamente preteso essersi confuso (vale a

dire: “Hai finito di fare la stronza”).

In definitiva,

tutto porta a ritenere assodato che AP 1 abbia proferito nei confronti degli

accusatori privati le frasi ingiuriose che essi asseriscono e che il decreto

d’accusa ha ripreso. Vuoi perché ammesse, vuoi perché - oltre a non essere

state contestate dal diretto interessato, che le ha invece considerate

possibili - realistiche, a fronte di quelle già espresse in forma scritta e

della perdurante tensione fra le parti di cui testimoniano gli atti” (sentenza

impugnata, consid. 6 e 6.2., pag 6 e 7).

Considerandi

2.

Sulla natura ingiuriosa

- peraltro, evidente e nemmeno contestata dall’imputato - delle affermazioni

proferite da AP 1 e sulla realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi

del reato di cui all’art. 177 CP, si rinvia, in applicazione dell’art. 82 cpv.

4.

CPP, alla lettura del consid. 6.1 della sentenza impugnata (pag. 6 e 7).

3.

Come già in prima

sede, anche in appello AP 1 ha chiesto di essere assolto sostenendo, in estrema

sintesi, che le sue esternazioni sono il frutto del comportamento provocatorio

e ingiusto dei destinatari dei suoi epiteti.

Per quanto riguarda PC 1, egli sostiene che si tratta di una

reazione ad anni di “arroganza, ribellione, provocazioni, minacce,

pedinamenti, atti vandalici, ingiurie,(...) disturbi notturni, telefonate

anonime,…” di cui l’AP lo avrebbe fatto oggetto.

Relativamente, invece, a PC 2 e PC 3 (madre e figlia e sue vicine

di casa dal 2012 al 2015), egli ha sostenuto di avere reagito verbalmente al

loro comportamento maleducato (“rumori già di primo mattino, soprattutto

nelle ore notturne”) e di avere rivolto ad una di esse il dito medio alzato

poiché ella ”giorni addietro, mi fece lo stesso gesto ridendomi in faccia” (cfr.,

per uno sviluppo di queste tesi, verb. dib. d’appello).

4.

Ricordato come le

motivazioni dell’appellante potrebbero, tutt’al più e semmai, portare ad una

sua esenzione da pena ai sensi dell’art. 177 cpv. 2 e/o 3 CP (sulle condizioni

d’applicazione, cfr, fra gli altri, DTF 117 IV 270; 109 IV 39; 83 IV 151; STF

17.12.2008

in 6B_477/2007; STF 20.12.2001 in 6S.634/2001),

in concreto occorre, comunque, concludere, in armonia con il primo giudice, che

esse o sono smentite dagli atti (l’atteggiamento maleducato delle due AP)

oppure sono rimaste allo stadio del mero parlato, ritenuto come non vi sia

nulla che possa costituire anche soltanto un indizio della bontà della tesi

(che l’appellante insiste a sostenere) secondo cui PC 1 starebbe da anni

angariandolo. Ma non solo. All’applicazione dei due motivi d’esenzione citati

si opporrebbe, in ogni caso, sia l’assenza del presupposto dell’immediatezza

della reazione sia la reiterazione di AP 1 che impedisce di considerare le

ingiurie da lui proferite come irrilevanti al punto che non vi sarebbe alcun

interesse pubblico a perseguirle penalmente (al riguardo, sempre in applicazione

dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia alla lettura del consid 6.3, a pag. 8 della sentenza

impugnata).

imputazione di cui al punto 2 del DA (minaccia)

5.

Al dibattimento

d’appello, AP 1, riguardo ai fatti determinanti per l’imputazione di cui al

punto 2 del DA, ha dichiarato quanto segue:

“ ho effettivamente detto qualcosa del

genere. Forse non proprio quelle parole lì, ma il senso era quello. Adesso non

ricordo più esattamente. Il senso però era quello. Ma non l’ho fatto per

minacciare, ma solo per farlo smettere di comportarsi male. Come già dichiarato

in prima sede, non mi sembra di aver detto “ti brucio la casa”. Ho detto “vengo

su e ti ribalto l’appartamento”, probabilmente lui ha interpretato nel senso

ripreso dal DA. Ha probabilmente voluto accentuare un po’ la cosa” (cfr verb

dib. d’appello, pag 2).

Quest’ammissione conferma la bontà delle considerazioni e

conclusioni del primo giudice che, perciò, in applicazione dell’art. 82 cpv 4

CPP, vengono integralmente richiamate:

“ La minaccia attribuita a AP 1 è

rappresentata dalla frase “guarda che io ti sgozzo e ti brucio l’appartamento”

che egli avrebbe rivolto in data 5 marzo 2014 a PC 1. Espressosi al riguardo,

l’imputato non ha negato (rispettivamente non ha escluso) di avere ventilato

l’intenzione di attentare all’incolumità fisica dell’accusatore privato, senza

per contro confermare (perlomeno non con la stessa chiarezza) di avergli

preannunciato che avrebbe dato fuoco alla sua abitazione.

Davanti alla

polizia, il signor AP 1 ha segnatamente affermato che (verbale d’interrogatorio

9.

aprile 2014, pag. 3):

Io rispondevo a PC 1 “quando è

che mi paghi i danni che mi hai fatto?” Lui mi guardava e si metteva a

ridere facendo finta di niente dicendomi “tu sei tutto matto”. Io gli

rispondevo quando è che l’avrebbe finita di perseguitarmi e di farmi dei

danneggiamenti al domicilio dove abito. Lui mi rispondeva che ero matto. Io a

mia volta gli ho detto “prima o poi se non la finisci io ti ammazzo”.

Dopo la mia affermazione sono entrato nella filiale della Banca a prelevare i

soldi di cui avevo bisogno.

In sede di

dibattimento, egli ha invece sostenuto che (verbale d’interrogatorio 22 ottobre

2015, pag. 2):

Per quanto riguarda l’episodio

davanti alla Banca Raiffeisen, può darsi che in un cinque minuti di raptus io

abbia detto a PC 1: “guarda che ti sgozzo, mimando il gesto con la mano”. Non

mi sembra di avere detto: “ti brucio l’appartamento”.

Da quanto precede

- dall’ammissione divenuta in seguito (pur sempre) una possibilità - si reputa

comprovato il fatto che AP 1 abbia prospettato il taglio della gola a PC 1, per

di più accentuando simile annuncio con un gesto della mano, come riferito

dall’accusatore privato in sede di querela. Non, per contro, l’incendio del suo

appartamento, azione che come visto l’imputato non ha mai riconosciuto di avere

delineato” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 9 e 10).

6.

Che la frase

“guarda che ti sgozzo” accompagnata dal gesto della mano che mima l’azione

costituisca oggettivamente una minaccia grave di un danno illecito ai sensi

dell’art. 180 cpv. 1 CP è fuor di dubbio (per presupposti applicativi del

citato disposto, cfr., fra gli altri, 106 IV 128; 99 IV 212 consid. 1a pag. 215;

STF 06.10.2011 in 6B_435/2011, consid. 3.1; CCRP 12 dicembre 2007, in

17.2006

, consid. 3a con richiami; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, StGB II,

Basilea 2013, ad art. 180, pag. 1193 con richiami). Altrettanto fuor di dubbio

è che tale frase abbia realmente spaventato il suo destinatario, avuto conto,

oltre che del suo significato oggettivo, anche dell’annosa e profonda

perturbazione dei rapporti fra imputato e AP e della soggettiva intensità del

turbamento emotivo dimostrato dall’imputato. Infine, fuor di dubbio è anche

l’aspetto soggettivo: il senso della frase proferita era chiaramente intelleggibile

dall’imputato ed è pacifico che egli l’abbia detta proprio per incutere timore

e spavento al suo interlocutore.

Per il resto, come già ha correttamente rilevato il primo giudice,

la tesi difensiva non aiuta AP 1: essa non è provata e, quand’anche lo fosse,

non osterebbe ad una sua condanna per il titolo di reato di cui all’art. 180 CP

(vedi, al riguardo, sentenza impugnata, pag. 10 in fine).

7.

Sulla colpa e sulla

pena sono integralmente richiamate - perché totalmente condivise - le

argomentazioni e conclusioni del primo giudice: si rinvia, perciò, in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 9 della sentenza impugnata

(pag. 11).

8.

Le spese seguono la

soccombenza.

In applicazione dell’art. 425 CPP, per tener conto della

situazione finanziaria non propriamente florida del condannato (cfr. consid. 1

della sentenza impugnata), la tassa di giustizia viene fissata in soli fr.

500.

-.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 82 cpv.

4, 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP,

177 cpv. 1, art. 180 cpv. 1 CP,

34 segg., 42 segg., 47, 106 cpv. 2 CP, CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, gli art. 425, 426, 428 CPP

e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è dichiarato autore

colpevole di:

1.1.1. ripetuta ingiuria

per avere, il 14 febbraio 2014 a __________, offeso l’onore di PC 1 con scritto

contenente la frase “PC 1 hai finito di fare il bastardo il geloso il verme

curati che sei malato di nervi”

nonché

per avere, il 24 maggio 2014 a __________, offeso l’onore di PC 2 e PC 3

tacciandole con gli epiteti di “troie” e “puttane” e con un gesto offensivo nei

confronti di PC 3 alla quale ha inoltre lasciato, in data imprecisata, un

foglio con la frase “hai finito di fare la stronza”;

1.1.2. minaccia per

avere, il 5 marzo 2014 a Savosa, incusso spavento o timore a PC 1,

minacciandolo con la frase “guarda che io ti sgozzo”.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a

complessivi CHF 900.- (novecento);

1.2.1.1. la pena pecuniaria è

sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. alla multa di CHF 200.-

(duecento) che, in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 7 (sette);

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di primo grado per complessivi 950.- fr.

(novecentocinquanta).

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.