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Decisione

17.2016.63

Infrazione alle norme della circolazione per avere, alla guida di un motoveicolo, eseguito una manovra di sorpasso di una vettura che stava regolarmente svoltando a sinistra. Nozione di arbitrio

11 luglio 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3

pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e

sentenze ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_527/2011 del 22

dicembre 2011;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non incorre, invece,

in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque

sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209

consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9,

129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

2. a) L’art. 26 LCStr

prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non

essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle

norme stabilite.

Giusta l’art. 35 cpv. 3 LCStr, chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli

altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare. Per il

cpv. 4 del medesimo disposto, alle intersezioni il sorpasso è permesso solo se

la visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della

strada non viene ostacolato. L’art. 35 cpv. 5 LCStr sancisce il divieto di

sorpassare un veicolo, quando il conducente indica l’intenzione di voltare a

sinistra.

b) L’art. 90 cpv. 1

LCStr prevede che chi contravviene alle norme della circolazione contenute

nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito

con la multa.

Risultanze

dell’inchiesta

3. Alle 18’50 del 16

aprile 2015, si verificava a Locarno, su Via __________, all’altezza

dell’intersezione con Via __________, un incidente della circolazione che ha

coinvolto __________ (alla guida di un autoveicolo) e AP 1 (alla guida di un

motoveicolo).

Nel rapporto di polizia la dinamica dell’incidente è così stata descritta:

“ Entrambi i protagonisti circolavano

lungo Via __________, provenienti da Gordola e diretti verso Bellinzona.

Davanti vi era l'automobilista __________ seguito dal centauro AP 1. Giunti in

prossimità dell'intersezione con Via __________, __________ si spostava prima

verso destra per poi svoltare su Via __________; AP 1 dal canto suo iniziava un

superamento alla sinistra del veicolo di __________ entrando in collisione con

esso mentre questi aveva iniziato la sua svolta a sinistra” (cfr. AI 1, pag. 1).

4. Sui fatti qui in

esame, __________ ha dichiarato:

“ Arrivavo da via __________ e stavo

percorrendo Via __________ ad una velocità di circa 30-40 km/h con l'intenzione

di svoltare a sinistra nella via agricola che si collega a Via __________.

Prima dell'intersezione rallentavo, esponevo l'indicatore di direzione sinistro

e mi allargavo leggermente a destra per potermi inserire nel ponte che è molto

stretto, arrivando ad una velocità di circa 10-15 km/h. Mentre stavo per

imboccare il ponte, con la coda dell'occhio notavo qualcosa avvicinarsi alla

mia sinistra. Istintivamente cercavo di accelerare per evitarlo, con esito

negativo. (…)

D: Mi spieghi come ha effettuato il controllo e la manovra di svolta verso

sinistra.

R: Ho iniziato a rallentare mentre mi avvicinavo al ponte, ho esposto

l'indicatore di direzione sinistro e mi sono allargato per inserirmi nella via

agricola. Non ho guardato nello specchietto perché la strada è stretta e penso

che nessuno tenti il sorpasso in quella zona. La manovra l'ho effettuata a

circa 10-15 km/h, quindi impiegandoci diverso tempo” (cfr. verbale __________ 17 aprile

2015, allegato all’AI 1, pag. 2).

Dal canto suo, AP 1 ha riferito quanto segue:

“ Arrivato all'inizio di Via __________

trovavo a qualche decina di metri il veicolo di __________ che mi precedeva.

Visto che stavamo andando a circa 50-60 km/h mi sono tenuto a distanza.

All'altezza del ponticello che porta alla via agricola il veicolo __________ si

allargava verso destra, penso senza mettere la freccia non ricordo esattamente,

e rallentava. Vista la sua azione e credendo si stesse fermando o mi facesse

passare, mi allargavo verso sinistra e proseguivo. Mentre stavo per passare

all'altezza del ponticello, notavo con la coda dell'occhio il veicolo __________

che da destra si inseriva davanti a me cercando di entrare nella via agricola.

Istintivamente mi aggrappavo ai freni cercando di evitare la collisione, ma con

esito negativo.(…)

D: Perché

ha intrapreso il superamento del veicolo __________?

R: Ho visto il veicolo che stava accostando a destra senza esporre alcun

indicatore di direzione e credevo si stesse fermando o mi stesse facendo

passare.

D: Mi spieghi come ha effettuato il superamento?

R: Ero a circa 15 metri dal veicolo quando ha iniziato ad allargarsi a destra.

Notando questa manovra, ho deciso di spostarmi leggermente a sinistra verso il

centro della carreggiata e ho mantenuto la mia velocità di circa 50 km/h. Non

ho considerato la mia manovra un sorpasso in quanto il veicolo era fuori dalla

carreggiata e si stava praticamente fermando” (cfr. verbale AP 1 6 maggio 2015, allegato all’AI 1, pag.

2-3).

Giudizio di primo grado

5. Dinanzi al pretore, AP

1 ha precisato le sue precedenti dichiarazioni nei seguenti termini:

“ l'automobile non aveva solo

allargato verso destra, ma si era spostata completamente a destra sullo slargo.

(…) Ho allargato leggermente a sinistra quando ho notato l'automobile portarsi

completamente sullo spiazzo per evitare che in caso di apertura della portiera

fossi impedito nella circolazione.

Mentre seguivo il veicolo su via ____________________ la mia distanza dallo

stesso era di una trentina di metri. Quando l'auto ha rallentato la distanza si

è accorciata e quando questa si trovava sullo slargo io ero a una quindicina di metri. Devo dire che

quando l'automobile ha rallentato anch'io ho rallentato l'andatura, chiudendo

leggermente il gas, ma senza frenare. Mi si fa notare che in polizia (…) avevo

dichiarato di avere mantenuto la velocità. Ribadisco che non ho frenato, ma mi

sembra proprio di avere perlomeno lasciato un attimo il gas. (…) non potevo assolutamente

immaginare che l'automobile volesse svoltare a sinistra, perché quando si è

spostata a destra non aveva esposto nel modo più assoluto l'indicatore di

direzione (né a destra né a sinistra). Quando poi mi accingevo ormai a superare

l'automobile la mia attenzione era rivolta alla strada e non sono quindi più in

grado di dire se in un secondo momento l'automobilista ha esposto l'indicatore

di direzione. (…) Dalla mia prospettiva l'automobile mi sembrava ferma, non

posso tuttavia affermarlo con certezza. In ogni caso posso dire che aveva

rallentato a tal punto da apparire ferma per chi come me procedeva a una

velocità superiore”

(cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale dib. di primo

grado).

6. Nel giudizio impugnato, il presidente

della Pretura penale ha spiegato che, innanzitutto, la dinamica dei fatti

descritta da AP 1 non è credibile nella misura in cui ha sostenuto che __________

non aveva esposto il segnale luminoso. Su quest’aspetto, il primo giudice ha,

da un lato, messo in evidenza la scarsa linearità delle dichiarazioni

dell’imputato (cfr. sentenza impugnata, consid. 9.1, pag. 5) e ha, dall’altro,

rilevato come:

“ il fatto che egli non abbia visto

l’indicatore di direzione sinistro esposto non significa che questo non fosse

inserito, soprattutto se, come dichiarato in polizia, egli circolava a una

distanza abbastanza ravvicinata quando l’automobile ha iniziato ad allargarsi a

destra e, allargatosi a sua volta a sinistra, ha rivolto lo sguardo oltre la

vettura” (cfr.

sentenza impugnata, consid. 9.1 in fine pag. 5).

Il primo giudice ha, poi, spiegato che l’imputato neppure poteva essere

seguito laddove asseriva che __________ si era portato completamente sullo

slargo e aveva, nel contempo, rallentato al punto da

sembrare quasi fermo poiché questa versione - oltre che inverosimile (per

svoltare l’automobilista “non aveva alcuna necessità di portarsi

completamente sullo slargo (…) né tantomeno di fermarsi”) - è sconfessata

dal seguente ragionamento:

“ se l’automobile avesse effettivamente

abbandonato la carreggiata, mal si comprende per quale motivo l’imputato non

sia riuscito a ultimare indenne il sorpasso. In effetti, tenuto conto che nella

fase di superamento egli circolava a una velocità dichiarata di 50 km/h (ossia

circa 13,89 m/s) o poco meno (considerato che, per suo stesso dire, non ha

frenato bensì ha solo chiuso leggermente il gas; in polizia ha addirittura

asserito di aver allargato a sinistra mantenendo la velocità di 50 km/h; cfr.

verbale 6 maggio 2015, pag. 3, righe 7-9) e tenuto altresì conto che nel

momento in cui la vettura ha allargato a destra, rallentando, egli si trovava a

una distanza ravvicinata (15 metri), egli avrebbe percorso il tratto di 20

metri corrispondente alla lunghezza tra l’inizio dello slargo e il ponticello

(cfr. distanza estrapolabile dai segmenti di misurazione riportati sulle

fotografie aree del sistema googlemaps), in poco meno di due secondi (1.44

sec.)” (cfr.

sentenza impugnata, consid. 9.2 pag. 6).

Il

superamento sarebbe a maggior ragione avvenuto senza problemi, ha ancora

spiegato il pretore, se si considera che - secondo quanto dichiarato

dall’imputato - __________ avrebbe eseguito la sua manovra in due tempi,

dapprima rallentando fino a fermarsi (o quasi) fuori della carreggiata e poi

rientrandovi con una svolta improvvisa a sinistra (cfr. sentenza impugnata,

consid. 9.3 pag. 6).

In definitiva, ha concluso il primo giudice, la versione dell’automobilista

secondo cui egli ha allargato (solo) leggermente a destra, rallentando l’andatura,

ma senza fermarsi, in modo tale da poter eseguire la svolta a una velocità di

10-15 km/h, “risulta senz’altro preferibile a quella dell’imputato e

compatibile con la manovra che intendeva compiere” (cfr.

sentenza impugnata, consid. 9.3 pag. 6).

7. Visti

questi accertamenti, il pretore ha - dal profilo del diritto -ritenuto che:

“ l’imputato, che aveva percepito il

rallentamento, ma non aveva visto l’indicatore né a destra né a sinistra

esposto, doveva sincerarsi delle intenzioni del veicolo antistante, non potendo

escludere che volesse svoltare in prossimità del ponte (della cui esistenza era

perfettamente consapevole). In altre parole, prima di intraprendere il

sorpasso, egli doveva assicurarsi che il sorpassato si stesse effettivamente

fermando o intendesse lasciarlo passare, frenando e, se necessario,

arrestandosi. Ciò che invece non ha fatto (e neppure accennato a fare),

nonostante fosse ancora in tempo a rinunciare al sorpasso prima

dell’allargamento a sinistra, speculando su un possibile arresto o via libera

del veicolo in fase di rallentamento, pur in difetto di un qualsivoglia gesto

in tal senso. Egli ha quindi intrapreso un sorpasso senza avere certezza sulle

intenzioni dell’altro protagonista e sulla possibilità di poter superare senza

ostacoli. Al di là di eventuali errori che può aver commesso il

co-protagonista, egli non ha interpretato correttamente la situazione nel suo

insieme, come invece avrebbe dovuto fare, omettendo di adottare le precauzioni

necessarie in caso di sorpasso (cfr. sentenza impugnata, consid. 10 pag. 7).

Ciò posto,

il pretore ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alle norme della

circolazione e lo ha condannato alla multa di fr. 200.-, così come proposto dal

PP (cfr. sentenza impugnata, consid. 11 pag. 7).

Appello

8. Nel suo gravame, AP

1 sostiene che l’automobilista non è credibile quando

sostiene di avere esposto l’indicatore di direzione sinistro poiché, se così

fosse stato, egli avrebbe certamente rinunciato a sorpassarlo. Del

resto, continua l’appellante, il fatto che __________ abbia dichiarato di non

aver guardato nello specchietto retrovisore e non essersi accorto di essere

seguito da una moto, dimostra come egli fosse disattento alla guida e depone

per la tesi della mancata attivazione dell’indicatore di direzione (motivazione d’appello, pag. 3, 8).

L’insorgente sostiene, poi, che anche la manovra descritta da __________

(ovvero, un leggero allargamento verso destra per effettuare la svolta su Via __________)

risulta poco credibile: da un lato, perché non necessaria per immettersi sul

ponte che, come deducibile dalle foto in atti, “presenta una buona larghezza

d’imbocco” e, dall’altro, perché incompatibile con il punto d’impatto tra i

due veicoli (motivazione d’appello, pag. 8).

Egli sostiene come la sua versione secondo cui l’automobilista ha rallentato

per spostarsi (completamente) sullo slargo, senza manifestare in alcun modo la

sua volontà di svoltare a sinistra sia ben più attendibile e ribadisce come egli

si sia trovato in una situazione in cui poteva - “in perfetta buona fede e

secondo il principio dell’affidamento” - ritenere che l’automobilista

intendesse lasciarlo passare. La colpa di quanto accaduto - conclude

l’appellante - deve, pertanto, essere addossata a __________ (motivazione d’appello,

pag. 4, 6, 7).

9. Per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo

per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente

insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una

svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di

giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; DTF 135 V 2 consid.

1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con

richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le

altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

10. L’appello

è votato all’insuccesso nella misura in cui, argomentando nel modo descritto,

l’appellante si limita ad esporre una sua valutazione del materiale probatorio

senza, con questo, riuscire a dimostrare che quella effettuata dal primo

giudice è manifestamente sbagliata. Egli argomenta, in sintesi, come se la

Corte cui presenta il proprio gravame avesse, in materia di accertamento dei

fatti, una libera cognizione. Ciò che non è, potendo essa intervenire, in

materia di contravvenzioni, soltanto quando il primo giudice è incorso in un

arbitrio, cioè in un errore manifesto che non è dato quando le sue conclusioni,

pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag.

61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze

citate).

Occorre poi, qui, rilevare che l’accertamento del primo giudice

secondo cui __________ ha allargato (solo) leggermente a destra per svoltare

(dopo attivazione dell’indicatore di direzione) sul ponte posto alla sinistra

della carreggiata tutto può dirsi fuorché arbitrario.

Il pretore è, infatti, giunto a tale conclusione dopo avere, in modo del tutto

sostenibile, rilevato che la versione dell’automobilista era compatibile con la

manovra da lui effettivamente eseguita ed era, pertanto, preferibile a quella

dell’imputato che, oltre ad essere meno verosimile e poco lineare, risultava

inconciliabile con le risultanze dell’inchiesta.

Col gravame, AP 1 non si è confrontato con queste considerazioni, limitandosi a

sostenere che la versione dell’automobilista non è credibile senza, tuttavia,

riuscire a dimostrare il motivo per cui la manovra descritta da __________

dovrebbe essere irrimediabilmente sconfessata dal fatto che il ponte presenta “una

buona larghezza d’imbocco” o dal punto d’impatto trai due veicoli (cfr. al

riguardo le foto allegate al rapporto di polizia, AI 1 e quella allegata al

doc. 7 in inc. Pr. pen. 91.2015.253). Nemmeno egli è riuscito a dimostrare il

motivo per cui il primo giudice sarebbe incorso in un errore manifesto non

rilevando che - come egli ha sostenuto - la circostanza secondo cui

l’automobilista non si è accorto di essere seguito da una moto depone per la

mancata attivazione dell’indicatore di direzione: basta qui evidenziare, per

dimostrare come la tesi difensiva non soccorra l’appellante, che, giusta l’art.

39 LCStr, il conducente di un veicolo deve sempre segnalare qualsiasi

cambiamento di direzione. È, del resto, del tutto verosimile e, quindi,

sostenibile che - come spiegato dal pretore - __________ abbia esposto il

segnale di svolta, ma che esso non sia stato scorto dal centauro che aveva

rivolto lo sguardo oltre la vettura.

Ritenuto come l’appellante non abbia saputo dimostrare nessun arbitrio, occorre

confermare l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice e, con lui,

concludere che AP 1 ha, in fase di sorpasso, ostacolato il veicolo di __________

che stava regolarmente svoltando a sinistra sul ponte (cfr. al riguardo le

pertinenti considerazioni sviluppate al consid. 10 pag. 7 del giudizio

impugnato, riportate al consid. 7 del presente giudizio).

Egli si è pertanto reso autore colpevole d’infrazione alla LCStr ai sensi

dell’art. 90 cpv. 1 in combinazione con gli art. 26 cpv. 1, 35 cpv. 3, 4 e 5

LCStr.

11. Solo di transenna è

qui ancora il caso di osservare che ulteriori eventuali infrazioni alla LCStr

commesse da __________ evocate dall’appellante nel suo gravame (cfr. in part.

pag. 3-4, 7 e 8) sono irrilevanti per il giudizio, ritenuto che, in materia

penale, ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni (STF 6B_458/2009 del

9 dicembre 2010, consid. 5.3).

12. Quanto alla

commisurazione della pena (non oggetto di specifica contestazione), si osserva

che nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 200.- che - oltre a

situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) -

è, infatti, certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti

dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP.

13. Di conseguenza, la

sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli

oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico

dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

26 cpv. 1, 35 cpv. 3, 4 e 5 LCStr

47 e segg., 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara

e pronuncia:

1. Nella misura della

sua ricevibilità, l’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP

1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per

avere, il 16 aprile 2015 a Locarno, alla guida del motoveicolo __________,

eseguito una manovra di sorpasso di una vettura che stava regolarmente

svoltando a sinistra, collidendo con la stessa.

1.2. AP 1 è condannato alla

multa di fr. 200.- (duecento).

1.2.1. In caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

1.3. Gli oneri processuali

del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 720.-, sono posti a carico

dell’appellante.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr.

700.

-

sono posti a carico

dell’appellante.

3.

Intimazione a:

4.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501.

Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.