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Decisione

17.2016.72

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 luglio 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati

previsti dagli art. 179ter CP, 91 cpv. 1 2a frase (recte cpv. 2)

LCStr e 91a cpv. 1 LCStr;

e ne ha proposto la

condanna alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 30.-

cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 2'250.-), con l’avvertenza che,

in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 75

giorni.

B. A seguito

dell’opposizione interposta il 27 giugno 2014 e dopo il pubblico dibattimento

tenutosi i giorni 20 e 27 maggio 2015, il giudice della Pretura penale ha

assolto IM 1 dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni (dispositivo

n. 4), mentre lo ha ritenuto autore colpevole di guida in stato di inattitudine

ex art. 91 cpv. 1 LCStr (con concentrazione non qualificata di alcol nel

sangue) e di elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida (dispositivo

Considerandi

n. 1), condannandolo alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr.

30.

- (per un totale di fr.1'500.-) – pena condizionalmente sospesa per un

periodo di prova di 5 anni – e alla multa di fr. 300.-, con l’avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva

di 10 giorni (dispositivo n. 2).

Il primo giudice non ha revocato il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da

fr. 80.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.-, decretata dal

Ministero pubblico il 25 gennaio 2012 nei confronti di IM 1, ne ha tuttavia

prolungato di un anno il periodo di prova, inizialmente fissato a 4 anni

(dispositivo n. 3).

Il giudice di prime cure ha anche ordinato il dissequestro e la riconsegna

a IM 1 del cellulare iPhone 5 (IMEI __________) sequestratogli il 17 aprile

2014, nonché delle due carte SIM Swisscom e della custodia di colore arancione

sequestrategli in stessa data (dispositivo n. 6), e ha posto tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 1'370.- (già compresa la somma di

fr. 500.- per la motivazione scritta) a carico dello Stato nella misura di

fr. 540.-, per il resto a carico di IM 1 (dispositivo n. 7), al quale ha

assegnato un’indennità di fr. 100.- giusta l’art. 428 (recte 429)

cpv. 1 lett. b CPP (dispositivo n. 5).

C. Ricevuto il

Dispositivo

dispositivo della sentenza in data 8 giugno 2015, il PP ha presentato annuncio

di appello con scritto 11 giugno 2015.

D. Con decreto di accusa

DAC 417/2015 emanato in altra procedura il 17 dicembre 2015 e passato in

giudicato, il Ministero pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di guida in

stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, elusione di

provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida, furto d’uso di veicolo,

guida senza autorizzazione per fatti avvenuti in data 9 e 29 ottobre 2015.

Quindi, richiamati gli art. 46 cpv. 1 CP e art. 19 (recte 49) cpv. 2 per

analogia, revocata la sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di

75 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, per complessivi

fr. 6'000.-, decretata dal Ministero pubblico il 25 gennaio 2012, lo ha

condannato alla pena unica di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.-

cadauna, per complessivi fr. 6'000.-, con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 120 giorni.

E. Ricevuta la

motivazione scritta, il PP ha, il 6 aprile 2016, tempestivamente trasmesso a

questa Corte la dichiarazione di appello, indicando di appellare i dispositivi

n. 1 (nella misura in cui non conferma l’imputazione di registrazione

clandestina di conversazioni), 2.1, 2.2, 4, 5 e 7 e postulando in sostanza che IM

1 sia dichiarato autore colpevole anche del reato di registrazione clandestina

di conversazioni e venga condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi

fr. 1'800.-, pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120

aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, per un totale di fr. 6'000.-,

decretata dal Ministero pubblico il 17 dicembre 2015.

Non impugnati sono rimasti i dispositivi 3 e 6.

F. In occasione del

pubblico dibattimento di appello, esperito il 18 luglio 2016, il PP ha confermato

quanto chiesto con la dichiarazione di appello 6 aprile 2016, mentre la difesa

ha postulato la conferma della sentenza di primo grado.

Considerato

1. Con il suo appello,

il PP contesta in primo luogo l’assoluzione di IM 1 dall’imputazione di

registrazione clandestina di conversazioni ai sensi dell’art. 179ter

CP, che il primo giudice ha fondato sulla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 108 IV 161). In sede di requisitoria, il PP ha

ricordato che la sentenza di primo grado si fonda su una giurisprudenza del TF

che è datata e criticata dalla dottrina e che a favore di una riconsiderazione

della stessa militano motivi legati alla proliferazione di strumenti di

registrazione e al buono svolgimento degli interrogatori in sede di procedura

preliminare, nonché l’entrata in vigore del CPP, il cui art. 69 cpv. 3 elenca

espressamente le procedure “non pubbliche” in ambito penale.

Dal canto suo, la Difesa ha sostenuto che le argomentazioni del PP

sono inconferenti: determinante è l’interesse giuridico protetto dalla norma,

che non è cambiato.

2. Giusta l’art. 179ter

cpv. 1 CP, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno

o con una pena pecuniaria chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori,

registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi.

2.1. Con la DTF 108 IV 161,

con cui confermava una sentenza del 12 maggio 1982 del Tribunale cantonale del

Canton Grigioni (PKG 1982 S. 78), il Tribunale federale, avvalendosi di

un’interpretazione sistematica, e in particolare dei titoli e delle note

marginali, ha precisato che il bene giuridico tutelato dall’art. 179 ter

CP è, anche se ciò non è espressamente menzionato nel testo della disposizione,

la sfera personale riservata, ossia la sfera segreta o privata, come si può

leggere nelle versioni tedesca e francese del Titolo terzo del CP e della cifra

marginale 2 di detto titolo – der Geheim- oder Privatbereich,

rispettivamente le domaine secret ou le domaine privé (DTF 108 IV 161

consid. 2b).

Da ciò discende, prosegue il TF, che non tutte le conversazioni

non pubbliche godono della tutela penale di cui all’art. 179 ter CP,

bensì solo le conversazioni appartenenti all’ambito privato, segnatamente

quelle di natura personale, ma anche quelle di affari. Diverso è il caso,

invece, di un interrogatorio condotto da un agente di polizia o da altra

autorità inquirente nello svolgimento delle sue funzioni ufficiali, per lo meno

nella misura in cui la conversazione si mantiene nell’ambito del procedimento

in corso. Una conversazione tenuta nell’adempimento di un dovere di diritto

pubblico non rientra nella sfera privata dei partecipanti, giacché essi non

vengono lesi nella loro libertà personale riguardo alla comunicazione con altre

persone (DTF citata, consid. 2c, con riferimento a Schulz, Der strafrechtliche Schutz der

Geheimsphäre, SJZ 67 [1971] pag. 304 seg.).

Se e nella misura in cui la registrazione della conversazione

disturba o impedisce il regolare svolgimento del mandato ufficiale, ciò

riguarda l’ambito di tutela dell’amministrazione della giustizia, che,

tuttavia, non è tutelata dagli art. 179 segg. CP (DTF citata, ibid.).

Secondo il Tribunale federale, dunque, il fatto che la

conversazione appartenga alla sfera privata è a tutti gli effetti un

presupposto oggettivo per la realizzazione del reato (DTF citata, consid. 2d).

Se è vero che la giurisprudenza illustrata è criticata da diversi

autori, vero è anche che – come osservato dal Tribunale cantonale del Canton

Zurigo in una sentenza piuttosto recente, con cui il tribunale zurighese ha

convincentemente motivato la sua decisione di non scostarsi da quanto stabilito

dal TF (ZH-Obergericht, sentenza SB130424 del 27 agosto 2014, consid. 2.5.6

seg.) – la dottrina per lo più non argomenta le critiche avanzate né si

confronta con l’argomentazione dell’Alta Corte (cfr. von Ins/Wyder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ed.

2013, n. 13 ad art. 179bis CP; Hurtado

Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2a ed. 2009, n. 2203, pag. 652; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed. 2013,

pag. 402; Stratenwerth/Jenny/Bommer,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a ed. 2010, n. 25, pag. 268). Ed è

convincente anche la risposta del tribunale zurighese all’argomento secondo cui

la protezione dalla conservazione e dalla riproduzione in tutt’altro contesto

di esternazioni fugaci e strettamente legate alla situazione andrebbe garantita

ai partecipanti a una conversazione, anche se svolta nell’espletazione di un

pubblico ufficio, tanto più che quale oggetto di una tale conversazione

ufficiale potrebbero affiorare anche temi di carattere strettamente privato. In

una tale conversazione, infatti, per esempio un interrogatorio di polizia, i

temi di natura strettamente privata suscettibili di essere toccati

riguarderanno la persona interrogata, e non certo l’agente interrogante, che

agisce e pone le debite domande sottostando, tra l’altro, al dovere ex art. 78

CPP di verbalizzare l’interrogatorio, per cui non rimane spazio per

esternazioni fugaci e legate alla situazione e per il relativo bisogno di

protezione da conservazione e riproduzione (cfr. ZH-Obergericht, sentenza citata,

consid. 2.5.7 con rif. a Schubart,

Kommentar zum schweizerischem Strafrecht, BT III, ed. 1984, pag. 97).

Altri motivi per scostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale

federale non si ravvisano. In particolare, nulla cambia a quanto esposto il

fatto che l’interrogatorio si svolga nell’ambito di una procedura “non

pubblica” ai sensi dell’art. 69 cpv. 3 CPP, ritenuto come il fatto che una

procedura non sia pubblica non significhi, all’evidenza, che essa appartenga alla

sfera privata ai sensi degli art. 179 segg. CP.

2.2. In concreto, agli atti

vi sono sia il verbale sia la registrazione che la polizia ha estratto dal

telefono cellulare sequestrato all’imputato. Da entrambi risulta chiaramente

come l’interrogatorio vertesse sulla procedura allora in corso a carico

dell’imputato e come né quest’ultimo né il querelante si siano espressi su

alcunché di personale esulante dall’ambito della procedura (cfr. PS IM 1

17.04.2014, all. RPG 18.04.2014). Né il querelante pretende il contrario (cfr.

Querela penale 17.04.2014, all. RPG 18.04.2014, pag. 3).

Il presupposto oggettivo posto dalla giurisprudenza federale,

ossia che la conversazione appartenga alla sfera personale, privata, non è

dunque adempiuto e, di conseguenza, l’assoluzione di IM 1 dall’imputazione di

registrazione clandestina di conversazioni va confermata.

3. Con il Tribunale

federale va ancora ricordato che, nella misura in cui disturba o intralcia il

regolare svolgimento di un interrogatorio, una registrazione può essere

impedita o interrotta, per esempio privando l’interrogato, in caso di una sua

mancata ottemperanza, dell’apparecchio registratore durante l’interrogatorio

(DTF 108 IV 161 consid. 3). Tali misure rientrano nel campo della polizia delle

udienze (art. 63 CPP) e, con l’eccezione delle sanzioni disciplinari (art. 64

CPP), possono essere esercitate dalla polizia durante lo svolgimento degli atti

procedurali di sua competenza, nonostante che ad essa non spetti in alcun

momento la formale direzione del procedimento (art. 61 CPP; cfr. Jent, Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 61 CPP; Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 4 ad art. 61

CPP).

L’AP ha, peraltro, agito in questo senso, quando si è fatto

consegnare il cellulare, seppur a titolo di sequestro (cfr. RPG 18.04.2014,

pag. 2)

4. Il procuratore

pubblico censura, poi, la commisurazione della pena operata dal primo giudice,

che ha condannato IM 1 alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da

fr. 30.- cadauna per un totale di fr. 1'500.-, pena sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni, nonché alla multa di

fr. 300.-, e che non ha revocato la sospensione condizionale concessa alla

pena di 75 aliquote giornaliere da fr. 80 cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 6'000.- decretata dal Ministero pubblico il 25 gennaio

2012 nei confronti dell’imputato, prolungandone tuttavia di un anno il periodo

di prova, inizialmente fissato a 4 anni.

Il PP chiede che IM 1 sia condannato ad una pena pecuniaria di 60

aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna, per complessivi fr. 1'800.-,

non sospesa condizionalmente, e precisa che tale pena è da intendersi quale

pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da

fr. 50.- cadauna, per complessivi fr. 6'000.- irrogata dal Ministero

pubblico con DAC 17 dicembre 2015, passato in giudicato, per i fatti commessi

dall’imputato in date 9 e 29 ottobre 2015.

4.1. Gli art. 91 cpv. 2,

91a cpv. 1, 94 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr prevedono, rispettivamente,

- che

chiunque si rende colpevole di guida in stato di inattitudine di un veicolo a

motore con concentrazione qualificata di alcol,

- che

il conducente di un veicolo a motore colpevole di elusione di provvedimenti per

accertare l’incapacità alla guida di veicolo a motore,

- che

chiunque si rende colpevole di furto d’uso di un veicolo o di guida senza

autorizzazione di un veicolo a motore

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena

pecuniaria.

4.2. Giusta l’art. 47 CP,

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

4.3. Secondo l’art. 49

cpv.1 e 2 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni

modo vincolato al massimo legale del genere di pena (cpv. 1). Se deve giudicare

un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro

fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia

punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati

compresi in un unico giudizio (cpv. 2).

4.4. I reati oggetto della

presente procedura e di cui l’imputato è stato riconosciuto autore colpevole sono

guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) ed elusione di

provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida (art. 91a cpv. 1 LCStr) e

risalgono al 20 aprile 2014. Essi sono, dunque, anteriori al DAC 17 dicembre

2015, con cui il Ministero pubblico ha condannato l’imputato alla pena

pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, pena unica

intesa assorbire anche i reati giudicati con il DA 25 gennaio 2012. L’infrazione

di guida in stato di inattitudine ex art. 91 cpv. 1 LCStr, tuttavia,

costituisce una contravvenzione che è punita con una multa, cioè con una pena

di genere diverso da quella comminata dall’art. 91a cpv. 1 LCStr.

Nell’applicazione del concorso retrospettivo giusta l’art. 49 cpv.

2 CP, per la determinazione di un’ipotetica pena vanno, dunque, presi in

considerazione i seguenti reati:

- 2

episodi di guida in stato di inattitudine di veicolo a motore con

concentrazione qualificata di alcol (art. 91 cpv. 2 LCStr)

commessi il 16 maggio 2010 e il 9 ottobre 2015;

- 3

episodi di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida di

veicolo a motore (art. 91a cpv. 1 LCStr)

commessi il 16 maggio 2010, il 20 aprile 2014 e il 29 ottobre

2015;

- un furto d’uso di un

veicolo (art. 94 cpv. 1 LCStr)

commesso il 9 ottobre 2015;

- un’episodio

di guida senza autorizzazione di un veicolo a motore (art. 95 cpv. 1 lett. b

LCStr)

commesso il 9 ottobre 2015.

4.5. Pur tenuto conto dei

due precedenti DA a suo carico per reati di analoga natura (DA 14 marzo 2007

del MP di Zürich-Limmat, Canton Zurigo e DA 25 gennaio 2012 del MP del Canton

Ticino), questa Corte, considerato il meccanismo del concorso posto dall’art.

49 cpv. 1 CP, ritiene che per i reati elencati al punto precedente non possa

essere inflitta una pena superiore alle 130 aliquote.

Essendo questa pena totalmente aggiuntiva a quella di 120 aliquote

già inflitta con il DAC del dicembre 2015, in questa sede IM 1 viene condannato

alla pena di 10 aliquote. L’ammontare dell’aliquota è confermato in

fr. 30.-.

4.6. Vista la distanza

temporale del primo precedente specifico (elemento già considerato dal primo

giudice), e ritenuto che l’effettività della sanzione inflitta con il DAC del

17 dicembre 2015 appare atta a trattenere IM 1 dal commettere nuovi reati,

supportandone la prognosi, la pena può essere condizionalmente sospesa.

Il periodo di prova va, tuttavia, fissato in 5 anni.

4.7. Confermata è la multa

di fr. 300.- inflitta dal primo giudice per l’nfrazione di guida in stato di

inattitudine ex art. 91 cpv. 1 LCStr.

Tuttavia, trattandosi di una multa a sé

stante e non di una multa inflitta contestualmente alla sospensione

condizionale giusta l’art. 42 cpv. 4 CP, la pena detentiva sostitutiva

ex art. 106 cpv. 2 CP va ridotta da 10 a 3 giorni.

Tasse, spese e

indennità

5. La liquidazione

degli oneri processuali di primo grado, per fr. 870.- senza motivazione

scritta e fr. 1'370.- con motivazione scritta, è stata operata dal primo

giudice in ragione di un terzo a carico dello Stato e di due terzi a carico

dell’imputato, con ripartizione della maggiorazione di fr 500.- per la

motivazione scritta fra le parti che l’hanno richiesta.

Visto l’esito dell’appello e ritenuto che anche l’imputato ha

annunciato l’appello, poi ritirato, la liquidazione degli oneri processuali di

primo grado di complessivi fr. 1'370.-, in misura di fr. 540.- a

carico dello Stato e di fr. 830.- a carico dell’imputato, va confermata

(art. 428 cpv. 3 CPP).

Altrettanto ne è dell’indennità di fr. 100.- ex art. 429 cpv.

1 lett. b CPP assegnata a IM 1 per il procedimento di primo grado.

Le spese procedurali di

appello, che comprendono le spese per la difesa d’ufficio, sono poste a carico

dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Essendo l’imputato al beneficio della difesa d’ufficio per il

procedimento di appello, non vi è luogo di assegnargli alcuna indennità ex art.

429 cpv. 1 lett. a CPP per il presente procedimento.

Nota d’onorario

6. La nota

professionale del difensore d’ufficio per la procedura d’appello è stata

tassata così come esposta.

In applicazione per analogia dell’art. 436 cpv. 2 CPP, ritenuto

come l’appello del PP sia respinto, l’imputato, in caso di ritorno a miglior

fortuna, non potrà essere chiamato a rimborsare allo Stato l’importo

riconosciuto a favore del suo difensore (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 130

segg., 139, 339, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

42 segg., 47 segg. e 179ter CP;

91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 94 cpv. 1 e 95 cpv. 1 lett. b LCStr;

nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle

indennità, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria

per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

2. Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1 (per quanto esula

dal proscioglimento dall’imputazione di registrazione clandestina di

conversazioni) e 6 sono passati in giudicato:

2.1. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di registrazione clandestina di conversazioni.

2.2. IM 1 è condannato per

il reato di guida in stato d’inattitudine e di elusione di provvedimenti per

accertare l’inattitudine alla guida:

2.2.1. alla pena pecuniaria di

10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 300.- (trecento), a valere quale pena

totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote

giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi

fr. 6'000.- (seimila) irrogata dal Ministero pubblico il 17 dicembre 2015;

2.2.1.1. L’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni.

2.2.2. alla multa di

fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la pena sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni.

2.2.3. al pagamento degli

oneri processuali di primo grado nella misura di fr. 830.-. La rimanenza

(fr. 540.-) rimane a carico dello Stato.

2.3. A IM 1 è assegnata

un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP di fr. 100.- per il

procedimento di primo grado.

3. Le spese per la

difesa d’ufficio relative alla procedura di appello sono a carico dello Stato.

3.1. Per le sue prestazioni

relative alla procedura d’appello, all’avvocato DI 1 vengono riconosciuti:

- onorario fr. 360.00

- spese fr. 38.00

- IVA (8%) fr. 31.85

Totale fr. 429.85

da porre a carico dello

Stato.

3.2. La richiesta di

pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso

e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808

Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota

d’onorario.

3.3. Contro la presente

tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

4. Gli oneri

processuali relativi alla procedura di appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1000.-

sono posti a carico dello Stato.

5. Intimazione a:

6. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.