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Decisione

17.2016.8

Reclamo contro la decisione del PP di commutare le pene pecuniarie in una pena detentiva

23 febbraio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di non riuscire a pagare, ma nemmeno le ha descritte limitandosi ad affermare,

genericamente, di non essere in grado di far fronte al dovuto a causa della sua

situazione debitoria. Nemmeno i documenti in atti permettono di sopperire a

questa mancanza: da essi emerge, infatti, unicamente la sua situazione

finanziaria nel mese di dicembre 2013, e cioè al momento dell’emanazione della

decisione indipendente successiva con cui l’aliquota di cui al DAC 190/2013 è

stata ridotta a fr. 25.- (DIS.2013.97, consid. 4), e quella al momento

dell’emanazione del DA 1252/2015 del giugno 2015. I documenti allegati da IS 1

alla domanda di riscatto presentata all’Ufficio di patronato nel settembre 2015

attestano, infatti, unicamente un salario, al netto della trattenuta eseguita a

favore dell’UE di Locarno, di rispettivamente fr. 2'001.- per il mese di giugno

2015, fr. 2'121.- per il mese di luglio 2015 e fr. 2'241.- per il mese di

agosto 2015 e delle spese mensili di complessivi fr. 748.70 (affitto e cassa

malati). Nulla si sa, invece, né sulla situazione finanziaria attuale di IS 1,

né su quella al momento dell’emanazione del decreto d’accusa del 2014, né della

Considerandi

sua situazione debitoria. L’estratto UEF aggiornato che IS 1 si era impegnato a

fornire all’Ufficio di patronato al momento della richiesta del settembre 2015

non è mai stato prodotto (cfr. scritto 9 settembre 2015).

In queste condizioni, per questa Corte é impossibile assodare se

la situazione economica del condannato si è notevolmente deteriorata dopo la

pronuncia delle condanne a suo carico. Per dimostrare il deterioramento delle

sue condizioni economiche così come richiesto dall’art. 36 cpv. 3 CP, IS 1

avrebbe dovuto, quanto meno, produrre i documenti attestanti la sua situazione

finanziaria attuale, così come quella tra il 2013 e il 2015, nonché gli estratti

dell’UEF sulla sua situazione debitoria presente e passata. Ciò che egli non ha

fatto nemmeno dopo l’ulteriore termine di 20 giorni concessogli da questa Corte

per meglio motivare la sua richiesta, che deve pertanto essere respinta;

- la decisione di

commutazione del procuratore pubblico merita, però, soltanto parziale conferma,

ritenuto che – come rilevabile dallo scritto 26 agosto 2015 dell’UIPA – dalle

150.

aliquote inflitte a IS 1 con DAC n. 190/2013 e DIS.2013.97, vanno

previamente dedotti i due acconti (e non solo uno) di fr. 157.- (pari a 13

giorni di pena detentiva) versati dal reclamante;

- si prescinde, anche in

questa sede, dal prelievo di tasse e spese;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36 cpv. 1 e cpv. 3 CP

363

segg. e 393 segg. CPP

10

e 12 LEPEM;

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

parzialmente accolto.

Di conseguenza, le pene pecuniarie di complessive 332 aliquote giornaliere e la

multa di fr. 200.- inflitte a IS 1 con DAC 190/2013, DAC 195/2014 e DA

2512/2015 sono sostituite con una pena detentiva, da espiare, di 319 (trecentodiciannove)

giorni.

2. Non si prelevano

tasse di giustizia o spese.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Via Naravazz 1, 6808 Torricella

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Ufficio

assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato,

Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.