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17.2016.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Breganzona il 15.03.2015;

e

ne è stata proposta la condanna ad una pena pecuniaria di 45 aliquote

giornaliere da fr. 90.- ciascuna, per complessivi fr. 4’050.-, pena sospesa per

un periodo di prova di tre anni, oltre che ad una multa di fr. 700.-, con

l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva

sarebbe stata di 7 giorni.

L’accusa

ha postulato pure la condanna del prevenuto alla rifusione della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese per fr. 200.-.

B. Con sentenza 7 aprile

2016 (la motivazione, intimata il 12 aprile 2016, è datata invece 8 aprile

2016), il giudice della Pretura penale ha confermato integralmente il decreto

d’accusa, con l’eccezione della riduzione del periodo di prova da tre a due

anni. La tassa e le spese giudiziarie, accollate al condannato, sono state

quantificate in complessivi fr. 1'185.-.

C. Contro la sentenza della

Pretura penale, l’imputato ha tempestivamente annunciato di volere interporre

appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1

ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado, con

dichiarazione di appello 2 maggio 2016, con la quale ha precisato di ricorrere

contro l’intera decisione postulando, in via principale, il suo annullamento ed

il suo proscioglimento dall’accusa di grave infrazione alla LCStr, con

assunzione di tasse e spese da parte dello Stato. In via sussidiaria, egli ha

chiesto che il reato venga derubricato in infrazione semplice alla LCStr e la

pena inflitta sia quella della multa di fr. 1.-, con accollamento di tasse e

spese di giustizia allo Stato. In via ancor più subordinata, egli ha postulato

la semplice riduzione della pena a 10 aliquote giornaliere da fr. 10.- l’una,

corrispondenti a complessivi fr. 100.-, sospesa per un periodo di prova di 2

anni, oltre ad una multa di fr. 1.-, sempre con assunzione da parte dello Stato

di tasse e spese. In tutti i casi, poi, ha chiesto il riconoscimento di un’equa

indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.

D. Ottenuto il consenso

delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2

CPP), con decreto 8 giugno 2016, la presidente di questa Corte ha impartito

all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta (art.

406 cpv. 3 CPP), invito cui egli ha dato seguito il 5 luglio 2016.

E. Nella motivazione

scritta, l’appellante ha sostenuto che la decisione pretorile si fonda su

considerazioni di fatto e su una valutazione delle prove sostanzialmente erronea.

In effetti, quelli che il primo giudice ha considerato indizi convergenti a

carico del prevenuto, in realtà, sono inconsistenti e, almeno in parte,

inesistenti. D’altronde, nemmeno è provato che a commettere l’infrazione

denunciata dal signor __________, sia stata la vettura dell’appellante, né

tanto meno che alla sua guida si trovasse proprio lui. Neppure appurato è dove

esattamente sia stato commesso il sorpasso.

Nella denegata ipotesi che la sua colpevolezza dovesse venire

confermata, egli ha chiesto una sensibile riduzione della pena inflitta.

Pertanto, in via subordinata ha postulato che essa venga ridotta alla sola

multa di fr. 1.- e, in via ancor più subordinata, ad una pena pecuniaria minima

di 10 aliquote da fr. 10.-, sospesa per un periodo di prova di due anni, oltre

ad una multa di fr. 1.-. Il tutto con accollamento di tasse e spese allo Stato

e il riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 429 CP pari ad almeno

fr. 21'000.-.

F. Con scritto 14 luglio

2016, il Pretore ha comunicato di non avere appunti e di rimettersi al giudizio

della Corte.

G. Con osservazioni 18

luglio 2016, il PP ha postulato la reiezione dell’appello, limitandosi a

sottolineare come, a suo parere, la sentenza sia ineccepibile. In merito alla

richiesta di indennizzo, egli ha rilevato come essa sia sproporzionata rispetto

all’esigua complessità giuridica del caso.

Ritenuto in

fatto e in diritto

1. Con fax datato 16

marzo 2015, __________ ha segnalato all’Ufficio giuridico della circolazione di

Camorino una “guida sconsiderata in via __________ in territorio di Breganzona

(cavalcavia verso Savosa)” (AI 1), descrivendo così i fatti:

“(…)

ieri, domenica 15 marzo alle ore 17.49, in via __________ stavamo procedendo

regolarmente verso l’incrocio di Savosa, quando siamo stati sorpassati, a

velocità folle, da una Peugeot di colore verde targata TI __________. La stessa

ha invaso la corsia di contromano (doppia linea di sicurezza) per poi tagliarci

la strada e fermarsi all’incrocio (poi proseguito imboccando lo svincolo per

l’autostrada).

Avendo

a bordo moglie e figli ho evitato di riprenderlo, ma mi creda la sua guida era

da sconsiderato! (ho pensato “ma se vi era una macchina in senso opposto cosa

sarebbe accaduto a noi?!”)” (AI 1).

Considerandi

2.

Risaliti facilmente

al qui appellante, essendo l’automobile menzionata dal denunciante a lui

intestata, AP 1 è stato interrogato dalla Polizia l’11 maggio 2016. In tale

occasione egli ha confermato che la targa segnalata è quella del suo veicolo e,

dopo che gli è stato letto il testo della denuncia, ha ammesso di poter

supporre che, se il segnalante ha preso nota della targa in maniera corretta,

era lui che stava guidando il veicolo (PG 11 maggio 2016, AI 1, pag. 2). Egli

non ha in questo modo respinto esplicitamente le accuse mossegli; tuttavia ha

precisato che, se avesse commesso una qualsiasi infrazione alla legge sulla

circolazione stradale, se ne sarebbe ricordato. Infine ha lasciato intendere di

essere spesso oggetto di angherie e invidie da parte di persone gelose del successo

della sua famiglia.

Sulla scorta di queste

risultanze istruttorie, senza aver mai interrogato il denunciante, il 19 agosto

2015.

il Procuratore pubblico ha emanato il DA qui in disamina, con il quale ha

ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alla LCStr per aver

effettuato, a velocità “folle”, una pericolosa manovra di sorpasso invadendo la

corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza.

Contro

tale decreto d’accusa è stata interposta regolare opposizione.

3.

Con la sentenza impugnata,

il pretore ha ritenuto esistere indizi sufficienti per concludere che alla

guida della Peugeot verde e ad effettuare il sorpasso vietato denunciato, quel

giorno, vi fosse l’imputato. E meglio:

- il comportamento

avuto da AP 1 durante l’istruttoria:

non

collaborativo, contraddittorio e, dunque, non credibile. A mente del pretore,

se egli fosse stato realmente estraneo ai fatti, avrebbe potuto facilmente

dimostrare la sua innocenza sin dall’inizio piuttosto che ammetterli

genericamente in un primo momento e cercare poi di sviare i sospetti su terzi;

-

la descrizione dell’autista della Peugeot fatta dal denunciante, che

consente di escludere che alla guida vi fossero i genitori;

- la

titolarità del veicolo, immatricolato a nome di AP 1 (sentenza impugnata,

consid. 6 pag. 3 seg.).

In merito all’infrazione, poi,

il giudice, senza grandi approfondimenti, ha fatto sua la descrizione fornita

dal denunciante, concludendo che essa adempie i presupposti del reato in

questione, avendo il prevenuto percorso qualche decina di metri ad una velocità

eccessiva sulla corsia di contromano. La violazione delle norme sulla

circolazione stradale è, a maggior ragione, grave se si considera che la

manovra è stata effettuata oltre la doppia linea continua nonché alla presenza di

altri veicoli. Ad aggravare il tutto, poi, è stato considerato che l’imputato

ha messo in pericolo pure il denunciante, rientrando sulla sua corsia di marcia

tagliando la strada al suo veicolo.

4.

Come visto,

l’appellante contesta l’accertamento dei fatti della sentenza impugnata,

considerandolo erroneo e arbitrario.

Giusta l’art. 139 cpv. 1

CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di

prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in

applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010 del 28 giugno

2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;

6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Un

giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove

materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del

tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata

in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di

essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile,

considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel

loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza

dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;6P.72/2004 del 28

giugno 2004, consid. 1.2;6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

La

valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio

della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal

proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86

consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).

Il precetto non impone,

tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato

a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono

sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il

principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice

penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38

consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29

luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;

6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).

5.

Innanzitutto non ci

si può qui esimere dal rilevare come la sentenza impugnata contenga

un’affermazione che non dovrebbe trovare spazio in una sentenza penale, e

meglio quella per la quale “(…) se veramente estraneo a quei fatti,

l’imputato avrebbe dovuto e potuto facilmente dimostrare la sua innocenza sin

dall’inizio” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 4), potendo essa far

pensare che la fattispecie è stata esaminata con un’impostazione viziata da un’inversione

dell’onere della prova.

Ciò posto, dalla sentenza

impugnata risulta, poi, come il pretore, alla stessa stregua del procuratore

pubblico, si sia fondato unicamente sulle parole del denunciante, senza

considerare che, almeno per certi aspetti, la connotazione degli eventi ha in

questo caso indiscutibilmente un carattere altamente soggettivo che nel diritto

penale non dovrebbe trasformarsi, come qui fatto, in oggettivo.

Il Pretore, poi, parla di

sorpasso oltre la doppia linea continua, laddove il decreto d’accusa non ne fa

cenno alcuno. Certo, sulla tratta in questione, come vedremo, vi è realmente

una doppia linea e lo stesso denunciante ne ha fatto esplicito riferimento;

tuttavia non essendo imputata al prevenuto, questa infrazione, di per sé grave,

non può essere approfondita in questa sede, pena una violazione del principio

accusatorio.

6.

Il

querelante è stato sentito per la prima volta al dibattimento di primo grado,

in occasione del quale ha esordito dicendo di non avere più un ricordo preciso

dei fatti, essendo trascorso un anno dagli stessi. In seguito, ha chiarito che

la manovra di sorpasso dell’imputato gli era sembrata “inutile”, visto che si è

dovuto fermare subito dopo al semaforo.

Interessante

è pure che egli ha dichiarato che in quei frangenti circolava “forse un po’

piano” a 30/40 km/h (interrogatorio dib. primo grado, pag. 2) e che ha

considerato “folle” la manovra, non quindi la velocità come scritto in

denuncia, perché il conducente aveva invaso la corsia di contromano

(interrogatorio dib. primo grado, pag. 2). Per il resto, ha fornito nuovamente

elementi atti a identificare la persona segnalata con il qui appellante.

7.

Il pretore penale,

fondandosi su queste dichiarazioni, ha dato per certo che la velocità con la

quale è stato effettuato il sorpasso segnalato è stata eccessiva al punto da

superare il confine che separa l’infrazione semplice da quella grave ai sensi

dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. In effetti, la giurisprudenza citata in sentenza

(consid. 8, pag. 4) è quella che fa riferimento agli eccessi di velocità.

Questa

conclusione non può essere condivisa. Non può sfuggire come il concetto

di “velocità folle” sia un mero giudizio di valore, prettamente soggettivo, e

dunque, come tale, di alcun ausilio per il giudizio che occupa un Tribunale, nella

misura in cui esso non è corroborato da elementi oggettivi o, per lo meno, da

descrizioni più sostanziate in grado di fornire dati concreti per consentire di

stimare con una certa affidabilità la velocità del mezzo.

Nel caso concreto, __________

si è limitato a definire con l’aggettivo summenzionato la velocità della Peugeot,

senza però andare oltre, senza spiegare nulla di più e senza offrire alcun dato

oggettivo. Basare su queste semplici dichiarazioni - come detto, generiche e

personali - un accertamento giudiziario è impossibile. La sensibilità

individuale nella percezione e susseguente connotazione dell’andatura di un

veicolo gioca un ruolo predominante nelle persone che non sono abituate a

stimare le velocità. Non è, così, per nulla assurdo pensare che, per una

persona che circolava a 30 km/h (in base a quanto ammesso dal denunciante, che

ha parlato di 30/40 km/h, ed in applicazione del principio in dubio pro reo),

folle potrebbe anche essere una velocità di 60 km/h, cioè una velocità che di

folle non ha nulla.

Inoltre, non si può trascurare

come __________ abbia modificato la sua versione, parlando dapprima, nel suo

scritto che ha dato avvio alla procedura, di “velocità folle” e, in

occasione della deposizione, di “manovra folle”. Concetti evidentemente

differenti, che lasciano intendere una correzione rispetto alla prima

espressione e la rendono, pertanto, poco affidabile.

Di conseguenza, non vi sono

elementi oggettivi a sufficienza per poter concludere che AP 1 ha circolato ad

una velocità eccessiva.

8.

Diverso è per contro

l’esito in merito alle altre dichiarazioni di __________. In effetti, egli

appare decisamente credibile laddove sostiene di essere stato sorpassato da

un’automobile sul tratto di strada che termina al semaforo che porta poi all’ex

ginnasio di Savosa, su via __________.

L’affermazione è

stata confermata al dibattimento di primo grado, ove egli ha senza esitazione

asserito che l’auto ha invaso l’unica corsia di contromano per superarlo,

rientrando poi su quella di marcia e fermandosi al semaforo poco più avanti,

alla loro destra (interrogatorio dib. primo grado, pag. 2).

A favore

dell’affidabilità di questa descrizione degli eventi gioca innanzitutto il

fatto che le parti non si conoscevano assolutamente e non risulta alcun motivo

di inimicizia o altro secondo fine che possa aver indotto l’uomo, persona del

tutto rispettabile, a denunciare un fatto mai avvenuto. Anche se da soli,

questi elementi, non sarebbero sufficienti a fornire una patente di veridicità

alle dichiarazioni, combinati con quelli che seguono, acquisiscono valore.

__________ è pure

credibile quando descrive l’auto con cui è stata commessa l’infrazione,

indicandone esattamente la targa e il colore, e quando sostiene che a bordo

della stessa vi era un uomo di 40/50 anni (interrogatorio dib. primo

grado, pag. 2). In effetti è poi risultato che l’auto

targata __________ è effettivamente una Peugeot di colore verde, immatricolata

proprio a nome di AP 1, che al momento dei fatti aveva 47 anni e che abita

proprio a Breganzona, a breve distanza dal luogo in cui è avvenuta

l’infrazione. Che egli, a distanza di un anno, non ne abbia ricordato la

capigliatura, è ininfluente, oltre che comprensibile.

Inoltre, al primo

interrogatorio, AP 1 ha ammesso, implicitamente, che la sua auto potesse

trovarsi in zona e che vi fosse lui alla guida, ma ha contestato - invero in

modo generico e poco convincente - di aver effettuato una manovra di sorpasso

spericolata:

“ Ad ogni modo vorrei precisare che

probabilmente la tratta dove la mia autovettura circolava non aveva la doppia

linea di sicurezza ma eventualmente la linea di sicurezza.

E’ possibile che

sia stato io il conducente alla guida dell’autovettura targata __________ in

quanto anche se il reato fosse avvenuto di domenica, il mio posto di lavoro ed

il mio domicilio si trovano nelle adiacenze della via __________.

Purtroppo essendo

trascorso parecchio tempo, non ricordo i particolari. Se l’utente ha preso nota

correttamente della targa della mia autovettura nelle circostanze di tempo e di

luogo succitate posso supporre che ero io e stavo conducendo la mia autovettura

in questione.

Preciso che se

avessi commesso una qualsiasi infrazione alla legge sulla circolazione

stradale, mi sarei ricordato di questo. Se avessi fatto una manovra così

spericolata non avrei sicuramente messo a rischio altri utenti che in quel

momento circolavano sulla carreggiata.” (PG 11 maggio 2015, AI 1, pag. 3).

In

base a questi elementi, si può dare per accertato che l’appellante, alla guida

della sua vettura, in territorio di Breganzona, su via __________, ha invaso la

corsia di contromano per effettuare il sorpasso dell’automobile sulla quale, il

15.

marzo 2015, poco prima delle 17:50, __________ e la sua famiglia stavano

circolando.

Provato

è pure che l’infrazione è avvenuta sul tratto di strada di cui alle fotografie

allegate al verbale del dibattimento di primo grado, come ammesso anche dalla

difesa nella sua arringa, cioè poco prima del semaforo dell’incrocio in zona ex

ginnasio di Savosa, dal quale, continuando diritti, si può poi prendere

l’autostrada A 2 in direzione Nord, come intendeva fare il prevenuto, mentre

svoltando a sinistra, come voleva fare il denunciante, si va verso Vezia.

Come accennato in precedenza, la manovra ha comportato il

superamento di una doppia linea di sicurezza, poiché la stessa è presente su

tutta la tratta in questione. Ciononostante, facendo il decreto d’accusa

riferimento esclusivamente alla linea di sicurezza semplice - per evitare di

dover rinviare l’incarto al Ministero pubblico, per il tramite della Pretura

penale, affinché prospetti anche questa infrazione - va qui addebitato a AP 1

“solo” un sorpasso effettuato invadendo la corsia di contromano dopo essere

transitato oltre la linea di sicurezza semplice. Non cambiando, come vedremo,

nulla nell’esito della procedura, questa soluzione appare sostenibile e anche

nell’interesse del prevenuto, che viene scaricato da ulteriori lungaggini e

costi procedurali.

9.

L’art. 90 cpv. 2 LCStr dispone che è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio

pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

Tale norma concerne

una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che

presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e

cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una

regola fondamentale della circolazione, il secondo nella creazione di un serio

pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales

de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e

seg., pag. 43 e seg.).

Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr è

realizzata non solo se l’infrazione è commessa intenzionalmente, ma anche

quando lo è per negligenza (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3;

STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell’8

gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e

rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret, Les dispositions pénales de la

LCR, ad art. 90, n. 37, pag. 50). Quanto più è grave la

violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più

fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo

particolari indizi contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012,

consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid.

2.

; Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 43, pag. 52).

Giusta

l’art. 34 cpv. 2 LCStr, sulle strade dove sono tracciate linee di sicurezza, i

veicoli devono circolare alla loro destra.

I

sorpassi avvengono a sinistra e sono ammessi solo se la visuale è sufficiente e

la manovra non è d’impedimento per i veicoli che sopraggiungono in senso

inverso (art. 35 cpv. 1 e 2 LCStr). Chi sorpassa deve avere speciale riguardo

verso gli altri utenti della strada (art. 35 cpv. 3 LCStr).

10.

In linea di principio il

Tribunale federale considera che un sorpasso, di per sé una delle manovre più

pericolose nella circolazione stradale, effettuato in condizioni di visibilità

ristretta che non consentono di garantire il rispetto dei principi fissati con

l’art. 35 LCStr, costituisce una violazione oggettivamente grave, creando una

messa in pericolo almeno di carattere astratto accresciuto, se non concreta,

specialmente se la velocità è elevata e se la manovra implica un superamento

della linea di sicurezza (DTF 6S.128/2004 del 15 giugno 2004).

Non univoca è per

contro la connotazione ove il sorpasso comporta unicamente l’infrazione della

linea di sicurezza - cioè la linea continua, art. 73 cpv. 1 OSStr - ma con

visibilità buona e velocità non eccessiva. Per la giurisprudenza, anche il mero

superamento della linea di sicurezza semplice costituisce una grave infrazione

alle norme della circolazione (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, CSCR,

4.

ed., n. 4.8. ad art. 90 LCStr con rinvio alla DFT 136 II 447 consid. 3; SFT

6B_14/2008 del 17 giugno 2008). In situazioni prive di rischi, a precise

condizioni, è già stato però anche ammesso il caso di infrazione semplice (STF

6S.219/2005 del 24 giugno 2005).

Nella fattispecie, pur

dovendo partire da un presupposto falsato dalla mancanza del decreto, cioè che

vi sia la linea continua semplice laddove invece c’è quella doppia, non si può

trascurare che la tratta è comunque sia una di quelle delicate, essendo de

facto caratterizzata da preselezioni e doppie corsie, prima da un lato e poi dall’altro,

nonché trovandosi tra due incroci importanti e particolarmente trafficati.

Indipendentemente dalla velocità alla quale è avvenuta, nel caso concreto

l’invasione dell’unica corsia di contromano - che può essere fatta solo,

seguendo la direzione di marcia delle persone qui coinvolte, a partire dal

punto in cui la corsia si sdoppia, creando una preselezione per la strada che

poi va verso l’autostrada ed una per quella che va verso Vezia – ha costituito

una grave infrazione alla LCStr, avendo creato un pericolo astratto

accresciuto. In effetti, in un simile contesto, un eventuale veicolo

proveniente dalla direzione opposta non poteva, né doveva, aspettarsi di

trovarsi un’automobile sulla propria corsia.

Tenuto conto, poi, che è

risultato che l’appellante si è fermato al semaforo su una corsia di

preselezione diversa da quella del denunciante, essendosi trovati appaiati, la

manovra risulta essere stata ancor più insensata, visto che gli sarebbe bastato

seguire la propria direzione per superare correttamente il signor ________ e

considerato che quanto fatto lo ha invece obbligato a tagliargli la strada per

portarsi nuovamente alla sua destra.

Anche dovendo prescindere

quindi dal superamento della doppia linea di sicurezza e dovendo definire la

velocità di AP 1 nei limiti, quanto da lui fatto quel giorno adempie i

presupposti della grave infrazione alla LCStr (art. 90 cpv. 2 LCStr). Di

conseguenza, anche se con una motivazione in parte differente da quella della

sentenza di primo grado, la condanna deve essere confermata, seppur

limitatamente all’esecuzione di un sorpasso comportante l’invasione della

corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza.

Commisurazione

della pena

11.

In prima sede è stata

inflitta all’appellante una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr.

90.

- l’una, per complessivi fr. 4'050.- sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di due anni, e della multa di fr. 700.-.

L’appellante

ha chiesto in via subordinata al proscioglimento che la sanzione venga ridotta

ad una multa di fr. 1.- e, in via ancor più subordinata, che la pena pecuniaria

sia contenuta in 10 aliquote giornaliere da fr. 10.- l’una, per complessivi fr.

100.

-, sospesa per due anni, oltre alla multa di fr. 1.-.

L’art.

90.

cpv. 2 LCStr prevede la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria.

La

semplice multa è dunque già di per sé esclusa.

Nella commisurazione della pena (art. 47 CP), si deve tenere innanzitutto

conto del fatto che l’accusa di aver circolato a velocità folle è caduta.

Ciononostante non si può non prendere atto che l’infrazione qui riconosciuta non

è irrilevante ma è oggettivamente di gravità media, soprattutto poiché avvenuta

in un tratto di strada che il giudice di prime cure ha rettamente definito

“sensibile” e “trafficato”, oltre che di una certa pericolosità, essendo caratterizzato

dalla presenza di doppie corsie di preselezione in vista di un incrocio molto

battuto.

L’incensuratezza di AP 1, argomento principale richiamato dalla

difesa, come noto, ha un valore neutro nella fissazione della pena (DTF 136 IV

1.

consid. 2.6).

Tutto ciò considerato, rilevato che l’appellante non ha sollevato

critiche concrete e puntuali alla commisurazione effettuata in prima sede e che

le sue richieste appaiono per certi versi incomprensibili ed azzardate (in modo

particolare quella di ridurre la multa a fr. 1.-, rispettivamente quella della

riduzione dell’importo della singola aliquota a fr. 10.-, a fronte di un

reddito imponibile di fr. 42'000.- annui), questa Corte reputa adeguata alla

colpa ed alle circostanze concrete una pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere da fr. 90.- l’una, per complessivi fr. 2'700.-, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad una multa di fr.

540.

-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena sostitutiva

sarà fissata in 6 giorni di detenzione.

Indennità ex art 429 CPP

12.

Vista la conferma

della sua condanna e rilevato come il parziale accoglimento dell’appello sia de

facto irrilevante rispetto all’esito complessivo della vertenza, l’istanza

di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 per un importo di almeno fr.

21'000.-, di per sé già spropositato rispetto all’esigua difficoltà della

procedura ed alle argomentazioni proposte, va, necessariamente, respinta.

Tasse, spese

13.

Visto l’esito del

procedimento, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del

condannato (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).

Allo stesso modo, vanno posti a suo carico quelli per la procedura

d’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 10, 80, 81, 84, 139, 398 e segg., 406 CPP,

26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 35, 90 cpv. 2 LCStr,

73

OSStr,

34,

42, 44, 47 e segg. e 106 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere, il 15 marzo

2015, a Breganzona, su via __________, verso le ore 17.50, a bordo della

vettura marca Peugeot targata __________ effettuato una manovra di sorpasso

invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla pena pecuniaria di

30 (trenta) aliquote da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento);

1.2.1.1. l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.2.2. alla multa di fr. 540.-

(cinquecentoquaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni;

1.2.3. al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’185.- per il procedimento

di primo grado.

2. L’istanza di

indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.

3. Gli oneri

processuali dell’appello, consistenti in:

-

tassa di giustizia fr. 1'000.-

-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono

posti a carico di AP 1.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.