17.2016.80
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22 settembre 2016Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.80
17.2016.126
Locarno
22 settembre 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 7 aprile 2016 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 7 aprile 2016 (erroneamente datata 8 aprile 2016) dalla
Pretura Penale (motivazione scritta intimata il 12 aprile 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 2 maggio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto che A. con DA n. 3348/2015 del 19
agosto 2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, l’appellante è stato
ritenuto autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura Peugeot
targata __________ ad una velocità definita “folle” da un altro utente della
strada, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso invadendo così la corsia
di contromano delimitata dalla linea di sicurezza;
Fatti
avvenuti a Breganzona il 15.03.2015;
e
ne è stata proposta la condanna ad una pena pecuniaria di 45 aliquote
giornaliere da fr. 90.- ciascuna, per complessivi fr. 4’050.-, pena sospesa per
un periodo di prova di tre anni, oltre che ad una multa di fr. 700.-, con
l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva
sarebbe stata di 7 giorni.
L’accusa
ha postulato pure la condanna del prevenuto alla rifusione della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese per fr. 200.-.
B. Con sentenza 7 aprile
2016 (la motivazione, intimata il 12 aprile 2016, è datata invece 8 aprile
2016), il giudice della Pretura penale ha confermato integralmente il decreto
d’accusa, con l’eccezione della riduzione del periodo di prova da tre a due
anni. La tassa e le spese giudiziarie, accollate al condannato, sono state
quantificate in complessivi fr. 1'185.-.
C. Contro la sentenza della
Pretura penale, l’imputato ha tempestivamente annunciato di volere interporre
appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, AP 1
ha confermato la sua intenzione di impugnare la sentenza di primo grado, con
dichiarazione di appello 2 maggio 2016, con la quale ha precisato di ricorrere
contro l’intera decisione postulando, in via principale, il suo annullamento ed
il suo proscioglimento dall’accusa di grave infrazione alla LCStr, con
assunzione di tasse e spese da parte dello Stato. In via sussidiaria, egli ha
chiesto che il reato venga derubricato in infrazione semplice alla LCStr e la
pena inflitta sia quella della multa di fr. 1.-, con accollamento di tasse e
spese di giustizia allo Stato. In via ancor più subordinata, egli ha postulato
la semplice riduzione della pena a 10 aliquote giornaliere da fr. 10.- l’una,
corrispondenti a complessivi fr. 100.-, sospesa per un periodo di prova di 2
anni, oltre ad una multa di fr. 1.-, sempre con assunzione da parte dello Stato
di tasse e spese. In tutti i casi, poi, ha chiesto il riconoscimento di un’equa
indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
D. Ottenuto il consenso
delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2
CPP), con decreto 8 giugno 2016, la presidente di questa Corte ha impartito
all’appellante un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta (art.
406 cpv. 3 CPP), invito cui egli ha dato seguito il 5 luglio 2016.
E. Nella motivazione
scritta, l’appellante ha sostenuto che la decisione pretorile si fonda su
considerazioni di fatto e su una valutazione delle prove sostanzialmente erronea.
In effetti, quelli che il primo giudice ha considerato indizi convergenti a
carico del prevenuto, in realtà, sono inconsistenti e, almeno in parte,
inesistenti. D’altronde, nemmeno è provato che a commettere l’infrazione
denunciata dal signor __________, sia stata la vettura dell’appellante, né
tanto meno che alla sua guida si trovasse proprio lui. Neppure appurato è dove
esattamente sia stato commesso il sorpasso.
Nella denegata ipotesi che la sua colpevolezza dovesse venire
confermata, egli ha chiesto una sensibile riduzione della pena inflitta.
Pertanto, in via subordinata ha postulato che essa venga ridotta alla sola
multa di fr. 1.- e, in via ancor più subordinata, ad una pena pecuniaria minima
di 10 aliquote da fr. 10.-, sospesa per un periodo di prova di due anni, oltre
ad una multa di fr. 1.-. Il tutto con accollamento di tasse e spese allo Stato
e il riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 429 CP pari ad almeno
fr. 21'000.-.
F. Con scritto 14 luglio
2016, il Pretore ha comunicato di non avere appunti e di rimettersi al giudizio
della Corte.
G. Con osservazioni 18
luglio 2016, il PP ha postulato la reiezione dell’appello, limitandosi a
sottolineare come, a suo parere, la sentenza sia ineccepibile. In merito alla
richiesta di indennizzo, egli ha rilevato come essa sia sproporzionata rispetto
all’esigua complessità giuridica del caso.
Ritenuto in
fatto e in diritto
1. Con fax datato 16
marzo 2015, __________ ha segnalato all’Ufficio giuridico della circolazione di
Camorino una “guida sconsiderata in via __________ in territorio di Breganzona
(cavalcavia verso Savosa)” (AI 1), descrivendo così i fatti:
“(…)
ieri, domenica 15 marzo alle ore 17.49, in via __________ stavamo procedendo
regolarmente verso l’incrocio di Savosa, quando siamo stati sorpassati, a
velocità folle, da una Peugeot di colore verde targata TI __________. La stessa
ha invaso la corsia di contromano (doppia linea di sicurezza) per poi tagliarci
la strada e fermarsi all’incrocio (poi proseguito imboccando lo svincolo per
l’autostrada).
Avendo
a bordo moglie e figli ho evitato di riprenderlo, ma mi creda la sua guida era
da sconsiderato! (ho pensato “ma se vi era una macchina in senso opposto cosa
sarebbe accaduto a noi?!”)” (AI 1).
Considerandi
2.
Risaliti facilmente
al qui appellante, essendo l’automobile menzionata dal denunciante a lui
intestata, AP 1 è stato interrogato dalla Polizia l’11 maggio 2016. In tale
occasione egli ha confermato che la targa segnalata è quella del suo veicolo e,
dopo che gli è stato letto il testo della denuncia, ha ammesso di poter
supporre che, se il segnalante ha preso nota della targa in maniera corretta,
era lui che stava guidando il veicolo (PG 11 maggio 2016, AI 1, pag. 2). Egli
non ha in questo modo respinto esplicitamente le accuse mossegli; tuttavia ha
precisato che, se avesse commesso una qualsiasi infrazione alla legge sulla
circolazione stradale, se ne sarebbe ricordato. Infine ha lasciato intendere di
essere spesso oggetto di angherie e invidie da parte di persone gelose del successo
della sua famiglia.
Sulla scorta di queste
risultanze istruttorie, senza aver mai interrogato il denunciante, il 19 agosto
2015.
il Procuratore pubblico ha emanato il DA qui in disamina, con il quale ha
ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alla LCStr per aver
effettuato, a velocità “folle”, una pericolosa manovra di sorpasso invadendo la
corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza.
Contro
tale decreto d’accusa è stata interposta regolare opposizione.
3.
Con la sentenza impugnata,
il pretore ha ritenuto esistere indizi sufficienti per concludere che alla
guida della Peugeot verde e ad effettuare il sorpasso vietato denunciato, quel
giorno, vi fosse l’imputato. E meglio:
- il comportamento
avuto da AP 1 durante l’istruttoria:
non
collaborativo, contraddittorio e, dunque, non credibile. A mente del pretore,
se egli fosse stato realmente estraneo ai fatti, avrebbe potuto facilmente
dimostrare la sua innocenza sin dall’inizio piuttosto che ammetterli
genericamente in un primo momento e cercare poi di sviare i sospetti su terzi;
-
la descrizione dell’autista della Peugeot fatta dal denunciante, che
consente di escludere che alla guida vi fossero i genitori;
- la
titolarità del veicolo, immatricolato a nome di AP 1 (sentenza impugnata,
consid. 6 pag. 3 seg.).
In merito all’infrazione, poi,
il giudice, senza grandi approfondimenti, ha fatto sua la descrizione fornita
dal denunciante, concludendo che essa adempie i presupposti del reato in
questione, avendo il prevenuto percorso qualche decina di metri ad una velocità
eccessiva sulla corsia di contromano. La violazione delle norme sulla
circolazione stradale è, a maggior ragione, grave se si considera che la
manovra è stata effettuata oltre la doppia linea continua nonché alla presenza di
altri veicoli. Ad aggravare il tutto, poi, è stato considerato che l’imputato
ha messo in pericolo pure il denunciante, rientrando sulla sua corsia di marcia
tagliando la strada al suo veicolo.
4.
Come visto,
l’appellante contesta l’accertamento dei fatti della sentenza impugnata,
considerandolo erroneo e arbitrario.
Giusta l’art. 139 cpv. 1
CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, in
applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010 del 28 giugno
2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;
6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Un
giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove
materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del
tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata
in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di
essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile,
considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati nel
loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza
dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;6P.72/2004 del 28
giugno 2004, consid. 1.2;6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).
La
valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio
della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2
CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal
proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86
consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).
Il precetto non impone,
tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.
Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato
a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono
sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il
principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice
penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38
consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29
luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;
6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).
5.
Innanzitutto non ci
si può qui esimere dal rilevare come la sentenza impugnata contenga
un’affermazione che non dovrebbe trovare spazio in una sentenza penale, e
meglio quella per la quale “(…) se veramente estraneo a quei fatti,
l’imputato avrebbe dovuto e potuto facilmente dimostrare la sua innocenza sin
dall’inizio” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 4), potendo essa far
pensare che la fattispecie è stata esaminata con un’impostazione viziata da un’inversione
dell’onere della prova.
Ciò posto, dalla sentenza
impugnata risulta, poi, come il pretore, alla stessa stregua del procuratore
pubblico, si sia fondato unicamente sulle parole del denunciante, senza
considerare che, almeno per certi aspetti, la connotazione degli eventi ha in
questo caso indiscutibilmente un carattere altamente soggettivo che nel diritto
penale non dovrebbe trasformarsi, come qui fatto, in oggettivo.
Il Pretore, poi, parla di
sorpasso oltre la doppia linea continua, laddove il decreto d’accusa non ne fa
cenno alcuno. Certo, sulla tratta in questione, come vedremo, vi è realmente
una doppia linea e lo stesso denunciante ne ha fatto esplicito riferimento;
tuttavia non essendo imputata al prevenuto, questa infrazione, di per sé grave,
non può essere approfondita in questa sede, pena una violazione del principio
accusatorio.
6.
Il
querelante è stato sentito per la prima volta al dibattimento di primo grado,
in occasione del quale ha esordito dicendo di non avere più un ricordo preciso
dei fatti, essendo trascorso un anno dagli stessi. In seguito, ha chiarito che
la manovra di sorpasso dell’imputato gli era sembrata “inutile”, visto che si è
dovuto fermare subito dopo al semaforo.
Interessante
è pure che egli ha dichiarato che in quei frangenti circolava “forse un po’
piano” a 30/40 km/h (interrogatorio dib. primo grado, pag. 2) e che ha
considerato “folle” la manovra, non quindi la velocità come scritto in
denuncia, perché il conducente aveva invaso la corsia di contromano
(interrogatorio dib. primo grado, pag. 2). Per il resto, ha fornito nuovamente
elementi atti a identificare la persona segnalata con il qui appellante.
7.
Il pretore penale,
fondandosi su queste dichiarazioni, ha dato per certo che la velocità con la
quale è stato effettuato il sorpasso segnalato è stata eccessiva al punto da
superare il confine che separa l’infrazione semplice da quella grave ai sensi
dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. In effetti, la giurisprudenza citata in sentenza
(consid. 8, pag. 4) è quella che fa riferimento agli eccessi di velocità.
Questa
conclusione non può essere condivisa. Non può sfuggire come il concetto
di “velocità folle” sia un mero giudizio di valore, prettamente soggettivo, e
dunque, come tale, di alcun ausilio per il giudizio che occupa un Tribunale, nella
misura in cui esso non è corroborato da elementi oggettivi o, per lo meno, da
descrizioni più sostanziate in grado di fornire dati concreti per consentire di
stimare con una certa affidabilità la velocità del mezzo.
Nel caso concreto, __________
si è limitato a definire con l’aggettivo summenzionato la velocità della Peugeot,
senza però andare oltre, senza spiegare nulla di più e senza offrire alcun dato
oggettivo. Basare su queste semplici dichiarazioni - come detto, generiche e
personali - un accertamento giudiziario è impossibile. La sensibilità
individuale nella percezione e susseguente connotazione dell’andatura di un
veicolo gioca un ruolo predominante nelle persone che non sono abituate a
stimare le velocità. Non è, così, per nulla assurdo pensare che, per una
persona che circolava a 30 km/h (in base a quanto ammesso dal denunciante, che
ha parlato di 30/40 km/h, ed in applicazione del principio in dubio pro reo),
folle potrebbe anche essere una velocità di 60 km/h, cioè una velocità che di
folle non ha nulla.
Inoltre, non si può trascurare
come __________ abbia modificato la sua versione, parlando dapprima, nel suo
scritto che ha dato avvio alla procedura, di “velocità folle” e, in
occasione della deposizione, di “manovra folle”. Concetti evidentemente
differenti, che lasciano intendere una correzione rispetto alla prima
espressione e la rendono, pertanto, poco affidabile.
Di conseguenza, non vi sono
elementi oggettivi a sufficienza per poter concludere che AP 1 ha circolato ad
una velocità eccessiva.
8.
Diverso è per contro
l’esito in merito alle altre dichiarazioni di __________. In effetti, egli
appare decisamente credibile laddove sostiene di essere stato sorpassato da
un’automobile sul tratto di strada che termina al semaforo che porta poi all’ex
ginnasio di Savosa, su via __________.
L’affermazione è
stata confermata al dibattimento di primo grado, ove egli ha senza esitazione
asserito che l’auto ha invaso l’unica corsia di contromano per superarlo,
rientrando poi su quella di marcia e fermandosi al semaforo poco più avanti,
alla loro destra (interrogatorio dib. primo grado, pag. 2).
A favore
dell’affidabilità di questa descrizione degli eventi gioca innanzitutto il
fatto che le parti non si conoscevano assolutamente e non risulta alcun motivo
di inimicizia o altro secondo fine che possa aver indotto l’uomo, persona del
tutto rispettabile, a denunciare un fatto mai avvenuto. Anche se da soli,
questi elementi, non sarebbero sufficienti a fornire una patente di veridicità
alle dichiarazioni, combinati con quelli che seguono, acquisiscono valore.
__________ è pure
credibile quando descrive l’auto con cui è stata commessa l’infrazione,
indicandone esattamente la targa e il colore, e quando sostiene che a bordo
della stessa vi era un uomo di 40/50 anni (interrogatorio dib. primo
grado, pag. 2). In effetti è poi risultato che l’auto
targata __________ è effettivamente una Peugeot di colore verde, immatricolata
proprio a nome di AP 1, che al momento dei fatti aveva 47 anni e che abita
proprio a Breganzona, a breve distanza dal luogo in cui è avvenuta
l’infrazione. Che egli, a distanza di un anno, non ne abbia ricordato la
capigliatura, è ininfluente, oltre che comprensibile.
Inoltre, al primo
interrogatorio, AP 1 ha ammesso, implicitamente, che la sua auto potesse
trovarsi in zona e che vi fosse lui alla guida, ma ha contestato - invero in
modo generico e poco convincente - di aver effettuato una manovra di sorpasso
spericolata:
“ Ad ogni modo vorrei precisare che
probabilmente la tratta dove la mia autovettura circolava non aveva la doppia
linea di sicurezza ma eventualmente la linea di sicurezza.
E’ possibile che
sia stato io il conducente alla guida dell’autovettura targata __________ in
quanto anche se il reato fosse avvenuto di domenica, il mio posto di lavoro ed
il mio domicilio si trovano nelle adiacenze della via __________.
Purtroppo essendo
trascorso parecchio tempo, non ricordo i particolari. Se l’utente ha preso nota
correttamente della targa della mia autovettura nelle circostanze di tempo e di
luogo succitate posso supporre che ero io e stavo conducendo la mia autovettura
in questione.
Preciso che se
avessi commesso una qualsiasi infrazione alla legge sulla circolazione
stradale, mi sarei ricordato di questo. Se avessi fatto una manovra così
spericolata non avrei sicuramente messo a rischio altri utenti che in quel
momento circolavano sulla carreggiata.” (PG 11 maggio 2015, AI 1, pag. 3).
In
base a questi elementi, si può dare per accertato che l’appellante, alla guida
della sua vettura, in territorio di Breganzona, su via __________, ha invaso la
corsia di contromano per effettuare il sorpasso dell’automobile sulla quale, il
15.
marzo 2015, poco prima delle 17:50, __________ e la sua famiglia stavano
circolando.
Provato
è pure che l’infrazione è avvenuta sul tratto di strada di cui alle fotografie
allegate al verbale del dibattimento di primo grado, come ammesso anche dalla
difesa nella sua arringa, cioè poco prima del semaforo dell’incrocio in zona ex
ginnasio di Savosa, dal quale, continuando diritti, si può poi prendere
l’autostrada A 2 in direzione Nord, come intendeva fare il prevenuto, mentre
svoltando a sinistra, come voleva fare il denunciante, si va verso Vezia.
Come accennato in precedenza, la manovra ha comportato il
superamento di una doppia linea di sicurezza, poiché la stessa è presente su
tutta la tratta in questione. Ciononostante, facendo il decreto d’accusa
riferimento esclusivamente alla linea di sicurezza semplice - per evitare di
dover rinviare l’incarto al Ministero pubblico, per il tramite della Pretura
penale, affinché prospetti anche questa infrazione - va qui addebitato a AP 1
“solo” un sorpasso effettuato invadendo la corsia di contromano dopo essere
transitato oltre la linea di sicurezza semplice. Non cambiando, come vedremo,
nulla nell’esito della procedura, questa soluzione appare sostenibile e anche
nell’interesse del prevenuto, che viene scaricato da ulteriori lungaggini e
costi procedurali.
9.
L’art. 90 cpv. 2 LCStr dispone che è
punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio
pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Tale norma concerne
una forma qualificata d’infrazione alle norme della circolazione stradale che
presuppone, per la sua realizzazione, due elementi oggettivi costitutivi e
cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una
regola fondamentale della circolazione, il secondo nella creazione di un serio
pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales
de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 90, n. 19 e
seg., pag. 43 e seg.).
Dal profilo soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr è
realizzata non solo se l’infrazione è commessa intenzionalmente, ma anche
quando lo è per negligenza (STF 1C_144/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 3.3;
STF 1C_222/2008 del 18 novembre 2008, consid. 2.3; STF 6B_718/2007 dell’8
gennaio 2008, consid. 3.3; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e
rinvii; DTF 126 II 206 consid. 1a; Jeanneret, Les dispositions pénales de la
LCR, ad art. 90, n. 37, pag. 50). Quanto più è grave la
violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più
fondata sarà la conclusione che l'agente ha agito senza riguardi, salvo
particolari indizi contrari al proposito (STF 6B_742/2011 del 1° marzo 2012,
consid. 3.3; STF 6B_786/2011 del 5 luglio 2012, consid.
2.
; Jeanneret, op. cit., ad art. 90, n. 43, pag. 52).
Giusta
l’art. 34 cpv. 2 LCStr, sulle strade dove sono tracciate linee di sicurezza, i
veicoli devono circolare alla loro destra.
I
sorpassi avvengono a sinistra e sono ammessi solo se la visuale è sufficiente e
la manovra non è d’impedimento per i veicoli che sopraggiungono in senso
inverso (art. 35 cpv. 1 e 2 LCStr). Chi sorpassa deve avere speciale riguardo
verso gli altri utenti della strada (art. 35 cpv. 3 LCStr).
10.
In linea di principio il
Tribunale federale considera che un sorpasso, di per sé una delle manovre più
pericolose nella circolazione stradale, effettuato in condizioni di visibilità
ristretta che non consentono di garantire il rispetto dei principi fissati con
l’art. 35 LCStr, costituisce una violazione oggettivamente grave, creando una
messa in pericolo almeno di carattere astratto accresciuto, se non concreta,
specialmente se la velocità è elevata e se la manovra implica un superamento
della linea di sicurezza (DTF 6S.128/2004 del 15 giugno 2004).
Non univoca è per
contro la connotazione ove il sorpasso comporta unicamente l’infrazione della
linea di sicurezza - cioè la linea continua, art. 73 cpv. 1 OSStr - ma con
visibilità buona e velocità non eccessiva. Per la giurisprudenza, anche il mero
superamento della linea di sicurezza semplice costituisce una grave infrazione
alle norme della circolazione (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, CSCR,
4.
ed., n. 4.8. ad art. 90 LCStr con rinvio alla DFT 136 II 447 consid. 3; SFT
6B_14/2008 del 17 giugno 2008). In situazioni prive di rischi, a precise
condizioni, è già stato però anche ammesso il caso di infrazione semplice (STF
6S.219/2005 del 24 giugno 2005).
Nella fattispecie, pur
dovendo partire da un presupposto falsato dalla mancanza del decreto, cioè che
vi sia la linea continua semplice laddove invece c’è quella doppia, non si può
trascurare che la tratta è comunque sia una di quelle delicate, essendo de
facto caratterizzata da preselezioni e doppie corsie, prima da un lato e poi dall’altro,
nonché trovandosi tra due incroci importanti e particolarmente trafficati.
Indipendentemente dalla velocità alla quale è avvenuta, nel caso concreto
l’invasione dell’unica corsia di contromano - che può essere fatta solo,
seguendo la direzione di marcia delle persone qui coinvolte, a partire dal
punto in cui la corsia si sdoppia, creando una preselezione per la strada che
poi va verso l’autostrada ed una per quella che va verso Vezia – ha costituito
una grave infrazione alla LCStr, avendo creato un pericolo astratto
accresciuto. In effetti, in un simile contesto, un eventuale veicolo
proveniente dalla direzione opposta non poteva, né doveva, aspettarsi di
trovarsi un’automobile sulla propria corsia.
Tenuto conto, poi, che è
risultato che l’appellante si è fermato al semaforo su una corsia di
preselezione diversa da quella del denunciante, essendosi trovati appaiati, la
manovra risulta essere stata ancor più insensata, visto che gli sarebbe bastato
seguire la propria direzione per superare correttamente il signor ________ e
considerato che quanto fatto lo ha invece obbligato a tagliargli la strada per
portarsi nuovamente alla sua destra.
Anche dovendo prescindere
quindi dal superamento della doppia linea di sicurezza e dovendo definire la
velocità di AP 1 nei limiti, quanto da lui fatto quel giorno adempie i
presupposti della grave infrazione alla LCStr (art. 90 cpv. 2 LCStr). Di
conseguenza, anche se con una motivazione in parte differente da quella della
sentenza di primo grado, la condanna deve essere confermata, seppur
limitatamente all’esecuzione di un sorpasso comportante l’invasione della
corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza.
Commisurazione
della pena
11.
In prima sede è stata
inflitta all’appellante una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr.
90.
- l’una, per complessivi fr. 4'050.- sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni, e della multa di fr. 700.-.
L’appellante
ha chiesto in via subordinata al proscioglimento che la sanzione venga ridotta
ad una multa di fr. 1.- e, in via ancor più subordinata, che la pena pecuniaria
sia contenuta in 10 aliquote giornaliere da fr. 10.- l’una, per complessivi fr.
100.
-, sospesa per due anni, oltre alla multa di fr. 1.-.
L’art.
90.
cpv. 2 LCStr prevede la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria.
La
semplice multa è dunque già di per sé esclusa.
Nella commisurazione della pena (art. 47 CP), si deve tenere innanzitutto
conto del fatto che l’accusa di aver circolato a velocità folle è caduta.
Ciononostante non si può non prendere atto che l’infrazione qui riconosciuta non
è irrilevante ma è oggettivamente di gravità media, soprattutto poiché avvenuta
in un tratto di strada che il giudice di prime cure ha rettamente definito
“sensibile” e “trafficato”, oltre che di una certa pericolosità, essendo caratterizzato
dalla presenza di doppie corsie di preselezione in vista di un incrocio molto
battuto.
L’incensuratezza di AP 1, argomento principale richiamato dalla
difesa, come noto, ha un valore neutro nella fissazione della pena (DTF 136 IV
1.
consid. 2.6).
Tutto ciò considerato, rilevato che l’appellante non ha sollevato
critiche concrete e puntuali alla commisurazione effettuata in prima sede e che
le sue richieste appaiono per certi versi incomprensibili ed azzardate (in modo
particolare quella di ridurre la multa a fr. 1.-, rispettivamente quella della
riduzione dell’importo della singola aliquota a fr. 10.-, a fronte di un
reddito imponibile di fr. 42'000.- annui), questa Corte reputa adeguata alla
colpa ed alle circostanze concrete una pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere da fr. 90.- l’una, per complessivi fr. 2'700.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad una multa di fr.
540.
-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena sostitutiva
sarà fissata in 6 giorni di detenzione.
Indennità ex art 429 CPP
12.
Vista la conferma
della sua condanna e rilevato come il parziale accoglimento dell’appello sia de
facto irrilevante rispetto all’esito complessivo della vertenza, l’istanza
di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 per un importo di almeno fr.
21'000.-, di per sé già spropositato rispetto all’esigua difficoltà della
procedura ed alle argomentazioni proposte, va, necessariamente, respinta.
Tasse, spese
13.
Visto l’esito del
procedimento, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico del
condannato (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP).
Allo stesso modo, vanno posti a suo carico quelli per la procedura
d’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 10, 80, 81, 84, 139, 398 e segg., 406 CPP,
26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 35, 90 cpv. 2 LCStr,
73
OSStr,
34,
42, 44, 47 e segg. e 106 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere, il 15 marzo
2015, a Breganzona, su via __________, verso le ore 17.50, a bordo della
vettura marca Peugeot targata __________ effettuato una manovra di sorpasso
invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di
30 (trenta) aliquote da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento);
1.2.1.1. l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di fr. 540.-
(cinquecentoquaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni;
1.2.3. al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’185.- per il procedimento
di primo grado.
2. L’istanza di
indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.
3. Gli oneri
processuali dell’appello, consistenti in:
-
tassa di giustizia fr. 1'000.-
-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono
posti a carico di AP 1.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.