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Decisione

17.2016.81

Realizzazione anche degli elementi soggettivi di una fattispecie di eccesso di velcoità configuarnte una grave infrazione alle norme della circolazione stradale

1 settembre 2016Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Bellinzona, autostrada A2, il 15 giugno 2014;

e

ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 4 anni, di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna

corrispondenti a complessivi fr. 7'500.- nonché alla multa di fr. 1'200.-. e al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.-.

AP

1 ha presentato, l’11 dicembre 2014, tempestiva opposizione contro il

decreto d’accusa emesso a suo carico;

- in data 19 agosto

2015 il procuratore pubblico ha emanato nei confronti dell’imputato un nuovo

decreto d’accusa (DA 3468/2015) per grave infrazione alle norme della

circolazione in relazione a fatti avvenuti il 30 maggio 2015 a Oberbüren (SG). Contro

questo decreto AP 1, il 1. settembre 2015, ha interposto opposizione che ha,

poi, ritirato in data 3 marzo 2016;

- statuendo sull’opposizione

al DA 5494/2014 del 1. dicembre 2014, dopo aver tenuto il dibattimento, con

sentenza 4 marzo 2016 (intimata il 13 aprile 2016), la Corte delle assise

correzionali di Bellinzona ha confermato l’imputazione ed ha condannato

l’imputato alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni, di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna corrispondenti

a complessivi fr. 6'000.- nonché alla multa di fr. 1'200.-, “pena

interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere

da fr. 100.- cadauna di cui al decreto d’accusa del 19 agosto 2015”.

La

prima Corte ha, infine, posto a carico del condannato gli oneri processuali per

complessivi fr. 777.35;

ricordato che contro la sentenza della Corte

delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler

interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della

pronuncia, con dichiarazione di appello 28 aprile 2016, ha precisato

d’impugnare l’intera sentenza (CARP doc. I e III).

Egli

ha chiesto di essere prosciolto dal reato di grave infrazione alle norme della

circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr), con conseguente attribuzione allo Stato delle

tasse di giustizia, delle spese giudiziarie e dell’indennità (ex art. 429 cpv.

1 lett. a CPP) di fr. 5'500.- oltre IVA per il primo e il secondo grado di

giudizio.

L’appellante,

nel medesimo allegato, ha presentato un’istanza probatoria (precisata in

seguito negli scritti 6 giugno 2016 e 20 giugno 2016), solo in parte accolta

con decreto 23 giugno 2016 (CARP doc. IX, XIII, XIV).

Una

seconda istanza probatoria presentata dall’insorgente in data 19 agosto 2016 è

stata integralmente respinta (CARP doc. XVI, XVII).

esperito il pubblico dibattimento il 25 agosto 2016, durante il quale:

- l’avv.

DI 1 ha chiesto il proscioglimento del suo assistito dal reato di grave

infrazione alle norme della circolazione stradale ed ha protestato tasse, spese

e indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP così come indicato nella

dichiarazione d’appello e precisato nella nota professionale inviata a questa

Corte il 26 agosto 2016.

ritenuto

Potere

cognitivo della Corte d’appello penale

1. Giusta l’art. 398

cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di

primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In

particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del

diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c) (Mini, in Codice

svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13,

pag. 741; STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli

altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo

concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag.

261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione,

Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777).

L’accusato: vita, situazione economica e precedenti penali

Considerandi

2.

Sulla vita e la

situazione economica dell’appellante si richiama, in applicazione dell’art. 82

cpv. 4 CPP, quanto indicato a pag. 3 della sentenza impugnata:

“AP 1, cittadino germanico, è nato

il __________ a Zell im Wiesental (Germania) ed è domiciliato a San Gallo. L’imputato

è autista professionale e, come ha indicato al dibattimento,

“40 anni fa ho fatto la

formazione in Svizzera, poi ho lavorato in Svizzera 10 anni e poi sono tornato

in Germania. Successivamente sono tornato in Svizzera e sono qui da 10 anni. Sono

sposato con una cittadina svizzera da 7 anni. Ho 3 figli, di 26, 24 e 16 anni,

avuti da un precedente matrimonio”. Ha seguito le scuole dell’obbligo in

Svizzera, a Basilea, dove ha fatto la maturità ed in seguito ha studiato

informatica. Il padre era “a capo di una grossa impresa, una era edile e

l’altra di bevande. Mia madre era casalinga. Io ho una sorella, che vive in

Germania” (VI imputato pag. 1, all. 1 al VB)”

“in merito alla sua situazione

finanziaria, l’imputato ha dichiarato di lavorare

“per una ditta di trasporti (__________)

a San Gallo e guadagno fr. 5'300.- lordi. Mia moglie lavora, guadagna fr.

4'800.- e lavora nelle cure in una casa per anziani. Non possediamo sostanza o

immobili, siamo in affitto. Paghiamo fr. 1'200.- di affitto mensile. Per mio

figlio minorenne che abita in Germania in un internato perché ha avuto dei

problemi con la mamma, verso mensilmente circa fr. 700.-, comprese le trasferte

quando devo andare a prenderlo. Pago fr. 380.- di cassa malati. Per il leasing

e per altri debiti che ho pago fr. 1'400.- al mese. Ho circa fr. 8'000.- di

debiti con un privato”, precisando che “il leasing si riferisce alla Abarth.

Mia moglie non possiede un’auto” (VI imputato pag. 2, all. 1 al V. DIB.)”.

(sentenza

impugnata, pag. 3).

3.

AP 1

ha i seguenti precedenti penali:

- decreto

d’accusa 25.09.2007 (passato in giudicato il 18.10.2007) del Untersuchungsamt

St. Gallen che lo ha condannato per fatti del 07.09.2007 configuranti un

delitto contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

(commissione reiterata) - art. 23 cpv. 1 LDDS - alla pena pecuniaria di 50

aliquote giornaliere di fr. 80.- l’una, sospesa condizionalmente per 2 anni, e

alla multa di fr. 770.-;

- sentenza

09.01.2008

(passata in giudicato il 04.03.2008) del Bezirksamt Rheinfelden che

lo ha condannato per fatti del 26.02.2007 configuranti il reato di violazione

di un divieto d’entrata e per quello di soggiorno illegale - art. 23 cpv. 1

LDDS - alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 100.- l’una,

sospesa condizionalmente per 2 anni, e alla multa di fr. 1'000.-;

- sentenza

01.04.2008

(passata in giudicato il 07.05.2008) del Bezirksamt Rheinfelden che

lo ha condannato per fatti del 31.12.2007 configuranti il reato di violazione

di un divieto d’entrata, quello di soggiorno illegale - art. 23 cpv. 1 LDDS -

nonché quello di infrazione alle norme della circolazione - art. 90 cifra 1

vLCstr - alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 40.- l’una. Con

questo giudizio è pure stata revocata la sospensione condizionale della pena

pecuniaria inflittagli il 09.01.2008.

In data 03.06.2008 il

Bezirksamt Rheinfelden ha revocato anche la sospensione condizionale della pena

pecuniaria inflitta all’imputato dall’Untersuchungsamt St. Gallen con decreto

d’accusa 25.09.2007.

(AI

2; doc. TPC 11)

A carico di AP 1

è stato, come visto, pure emanato il decreto d’accusa 19.08.2015 (passato in

giudicato) del Ministero pubblico del Cantone Ticino che lo ha condannato per

fatti del 30.05.2015 (eccesso di velocità in autostrada a Oberbürem: 158 km/h

su 120 km/h) configuranti una grave infrazione alle norme della circolazione

(art. 90 cpv. 2 LCStr) alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr.

100.

- l’una, sospesa condizionalmente per 3 anni, e alla multa di fr. 500.-.

(doc.

TPC 6 e 23)

in

fatto e in diritto

4.

Alle ore 20:41 del

15.

giugno 2014, durante un controllo della velocità in territorio di

Bellinzona/Carasso (e più precisamente sull’autostrada A2 in direzione nord al

km 52.380), la polizia cantonale – mediante apparecchio “Kria T-EXSPEED v.2.0,

S.-Nr. 000140, Metas 424064” – rilevava che il veicolo Fiat 500 Abarth targato __________

circolava alla velocità di 174 km/h (già dedotto il margine di tolleranza)

malgrado il prescritto limite di 120 km/h.

L’infrazione

veniva rilevata durante un controllo di polizia senza posto di blocco, in

condizioni di traffico normale e con fondo stradale asciutto (rapporto di

costatazione per eccesso di velocità 12.09.2014 Polizia cantonale in AI 1).

5.

Ricevuto richiesta

di precisare le generalità del conducente, AP 1, in due scritti, riconosceva di

essere stato alla guida del predetto veicolo nelle circostanze di tempo e di

luogo summenzionate e precisava che, pur accettando le risultanze del

rilevamento tecnico, contestava di avere commesso l’infrazione con intenzione o

per negligenza.

Precisato di aver equipaggiato da oltre un anno la propria autovettura con

tappetini più lunghi di circa 25 cm rispetto ai precedenti, sulla dinamica

della fattispecie ha, quindi, asserito di essersi immesso nell’autostrada A2,

in direzione nord, dopo una pausa al Raststätte di Bellinzona nord (recte Bellinzona

sud) e di avere detto a sua moglie (passeggera assieme a suo figlio) “Das

Gas fühlt sich so komisch an. Eine Panne fehlt uns jetzt noch”. Sempre

secondo le sue dichiarazioni, percepito l’indurimento del pedale del gas, AP 1

lo ha più volte schiacciato per capire se si trattava di un malfunzionamento.

In piena accelerazione su un tratto di traffico intenso, raggiunta la velocità

di 120 km/h, egli sollevava il piede dal gas ma il relativo pedale restava

bloccato e non ritornava in posizione originaria. Seguiva un tentativo di

frenata che non sortiva l’effetto sperato (“Als ich bemerkte, dass das Auto

immer schneller wurde bremste ich zuerst ab. Das brachte aber nicht den

gewünschten Erfolg”). Ad elevata andatura, AP 1, dopo essersi spostato

tutto a sinistra sulla terza corsia, gettava un rapido sguardo al vano pedali e

notava che il tappetino era scivolato in avanti, finendo sopra il pedale del

gas che teneva così premuto verso il basso. Sempre in piena corsa, lo afferrava

e lo spostava altrove riacquistando, così, il controllo della propria

autovettura (cfr. scritto 05.08.2014 avv. __________ e scritto 23.08.2014 AP 1

allegati all’AI 1).

6.

Durante il

dibattimento dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona,

l’imputato, dopo aver ribadito di non contestare la velocità rilevata dal

radar, ha confermato che l’infrazione da lui commessa è da ricondurre allo spostamento

del tappetino.

Egli

ha, in particolare, dichiarato di avere “constatato abbastanza velocemente

che c’era un problema”, aggiungendo che “prima di poter controllare il

tappeto avevo frenato, però poi ho lasciato il freno e l’auto continuava a viaggiare

sempre velocemente”.

Sollecitato dalla Pubblica

Accusa di chiarire perché, constatato il problema, non si è fermato subito

sulla corsia di emergenza, AP 1 ha risposto che, “siccome la macchina

viaggiava ad una alta velocità, istintivamente mi sono spostato sulla corsia

sinistra perché sulla corsia di destra viaggiavano più lentamente, per cui dopo

aver zigzagato evitando le auto mi sono spostato sulla corsia di sinistra che

era libera”.

La

difesa ha prodotto al primo giudice lo scritto inviato un paio di giorni dopo i

fatti e prima di ricevere l’avviso d’infrazione al portale della 500 Abarth in

cui il suo assistito segnalava la sua esperienza negativa.

Sempre

al dibattimento, l’imputato ha precisato che il tappetino era omologato e

acquistato presso la Abarth a Milano (per i dettagli, cfr. dichiarazioni

rilasciate dall’imputato in all. 1 al verbale del dibattimento

durante il dibattimento di primo grado).

Appello

7.

Col gravame, AP 1

non contesta i fatti a lui imputati - e meglio di avere circolato, sul tratto

di strada in questione, alla velocità di 174 km/h (già dedotto il margine di

tolleranza) - né contesta che questa velocità configuri il reato prospettato

nel DA.

La realizzazione del reato dal profilo oggettivo è del resto pacifica, atteso

che, secondo il TF, sussiste una grave infrazione alle norme della circolazione

giusta l’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il superamento della velocità autorizzata

in autostrada è di almeno 35 km/h (DTF 132 II 234 consid. 3.1; STF 6B_3/2014

del 28 aprile 2014, consid. 1.1.;6B_622/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 3.3;

6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid. 2).

Come già in

primo grado, l’appellante contesta, invece, la realizzazione del presupposto

soggettivo della grave infrazione alle norme della circolazione, ribadendo di

avere raggiunto la predetta velocità non con intenzione né per negligenza ma

unicamente a causa dell’interferenza nei termini suesposti del tappetino della

sua autovettura col pedale del gas.

Ricostruendo

i momenti topici, al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato quanto segue:

“ Uscendo dall’area di servizio ho

accelerato sino a raggiungere la velocità di 120 Km/h circa. Al momento di

togliere forza al pedale per mantenere la velocità ho notato che, nonostante

tutto, l’auto continuava ad accelerare. Ho cercato a quel momento di dare

qualche colpo di gas per tentare di sbloccare il pedale e farlo tornare

indietro. Infatti io pensavo che si fosse semplicemente bloccato il pedale e

non pensavo al tappetino. Nonostante queste manovre la velocità continuava ad

aumentare e mi sono trovato in una situazione molto pericolosa per me e per gli

altri utenti della strada. In effetti, visto il traffico intenso, sono stato

costretto a zigzagare tra le auto. Ho cercato di trovare una corsia libera e,

dopo aver superato un’auto sulla destra, mi sono così portato sulla corsia di

sinistra dove era tutto libero. A quel punto mi sono slacciato la cintura, ho

tirato il mio sedile tutto indietro ed ho visto che il tappetino era tutto

spostato in avanti e storto. L’ho quindi immediatamente afferrato e buttato nei

sedili dietro. L’auto ha subito rallentato così che io ho potuto riprenderne il

controllo e portarmi sulla corsia di emergenza dove mi sono fermato.” (verbale

dibattimento d’appello, pag. 2-3)

7.1

L’art.

90.

cpv. 2 LCStr presuppone, dal profilo soggettivo, un comportamento privo di

scrupoli nei confronti dei terzi o altra condotta gravemente contraria alle

norme della circolazione.

Tale condizione è sempre realizzata se l’autore è cosciente del

pericolo costituito dal suo modo di condurre.

In caso di atto commesso per negligenza, l’applicazione dell’art. 90

cpv. 2 LCStr implica che essa sia grossolana (DTF 131 IV 133 consid. 3.2). Per

il Tribunale federale, nell’ambito degli eccessi di velocità, il conducente che

supera in autostrada il limite prescritto di almeno 35 km/h agisce intenzionalmente o quanto meno dà prova di una mancanza totale

di prudenza. Per l’Alta Corte esiste uno stretto legame tra la violazione

oggettivamente grave e l’assenza di scrupoli dal profilo soggettivo, a meno che

non sussistano specifici indizi che sconfessano tale relazione (STF

6B_3/2014 del 28 aprile 2014 consid. 1.1.;6B_1011/2013 del 13 marzo 2014

consid. 2.1). L’esistenza di tali indizi a discarico è, tuttavia, finora stata

diffusamente negata dalla giurisprudenza (STF 6B_571/2012 dell’8 aprile 2013

consid. 3.4 con rinvii).

7.2

A questa

Corte, premesso che nel caso di specie il superamento di 54 km/h della velocità

consentita in autostrada (120 km/h) è stato quantificato sulla base di dati non

contestati e accertati in modo corretto (cfr. per la deduzione del margine di

sicurezza l’art. 8 cpv. 1 lett. a OOCCS-USTRA), resta da verificare se

l’infrazione è adempiuta dal profilo soggettivo.

Al

riguardo, le circostanze fattuali della fattispecie fugano ogni ragionevole

dubbio sul fatto che AP 1 abbia raggiunto la velocità contestagli

intenzionalmente o quanto meno con grossolana negligenza.

L’ipotesi

difensiva del tappetino che avrebbe bloccato il pedale del gas causando

un’accelerazione di oltre 50 km/h appare, infatti, inverosimile per più

ragioni.

Dapprima,

perché il fatto, evidenziato dalle foto agli atti, che il pedale

dell’acceleratore è collegato alla meccanica tramite una leva proveniente dall’alto e non è quindi fissato

al pavimento del veicolo, rende altamente improbabile l’asserita

sovrapposizione del tappetino a quel pedale.

Non

sarebbe, infatti, bastato a tale fine lo strisciamento del tappetino sul

pavimento ma, contro ogni logica, questo avrebbe dovuto perdere di aderenza,

sollevarsi dal pianale per poi andare a coprire il pedale dell’acceleratore.

Poi,

in quanto la versione dell’imputato è smentita dalle fotografie frontali

scattate dal sistema radar al momento del rilevamento di velocità. In esse il

conducente e il passeggero seduto sul sedile anteriore sono, infatti, immortalati

in una postura del corpo e del capo del tutto normale, consona a un ordinario

contesto di guida.

Non

ha da esser dimostrato che l’alterata conduzione del veicolo lanciato a forte

velocità sarebbe stata vissuta in uno stato di concitazione. Un’agitazione che,

come correttamente osservato dal primo giudice, al momento in cui l’imputato è

stato colto in infrazione a 174 km/h, avrebbe dovuto essere evidente avendo

egli – secondo il suo dire – già a 120 km/h percepito che l’auto era fuori

controllo.

È vero che il

conducente, al dibattimento d’appello, ha cercato di spiegare l’immagine di

tranquillità data dalle citate fotografie con la sua capacità di far fronte a

situazioni di pericolo (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3). Tuttavia,

quand’anche si volesse dare per buona l’inverosimile asserita sua

imperturbabilità alla guida, resta il fatto che della sequela di manovre da lui

stesso descritte per ristabilire la padronanza del veicolo in corsa e fuori

controllo, quali lo zigzagare tra le automobili, lo slacciarsi la cintura di

sicurezza, l’indietreggiare il proprio sedile, il chinarsi, l’afferrare il

tappetino sollevando i piedi e il buttarlo verso i sedili posteriore, avrebbe

dovuto restare traccia sulle immagini fotografiche agli atti, ciò che non

risulta.

La versione dell’insorgente

fa, inoltre, acqua anche laddove egli pretende di non essersi avveduto subito

della natura del problema:

“ Ho cercato a quel momento di dare

qualche colpo di gas per tentare di sbloccare il pedale e farlo tornare

indietro. Infatti io pensavo che si fosse semplicemente bloccato il pedale e

non pensavo al tappetino”

(verbale dibattimento d’appello,

pag. 2)

L’automobile

era, come si evince dalle risultanze istruttorie, dotata di pedali in metallo

privi di protezioni. Se realmente all’acceleratore si fosse sovrapposto il tappetino

(di un certo spessore e ben più largo del pedale), tale anomalia sarebbe stata

immediatamente percepita dal conducente: egli avrebbe, infatti, dovuto rendersi

conto istantaneamente del mancato contatto diretto del suo piede con il pedale,

o meglio del contatto del piede con una superficie diversa per caratteristiche

e area.

La versione

dell’appellante è smentita anche laddove egli pretende di avere lasciato, prima

della pausa caffè, il proprio veicolo al distributore del diesel per i camion

(cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2): risulta, infatti, che quella zona

dell’area di servizio di Bellinzona sud è priva di parcheggi per automobili -

cfr. www.googlemaps.ch).

La

deposizione dell’imputato è, poi, sconfessata anche laddove egli pretende che,

al momento dei fatti, vi era traffico intenso: dalle immagini fotografiche del

radar e dal rapporto di costatazione della polizia cantonale risulta che la situazione

del traffico era normale (AI 1 e allegati) e non vi era, come sostenuto

dall’appellante, “tanto traffico” al punto da doversi spostare sulla

corsia di sinistra. Dai fotogrammi relativi all’infrazione si evince, inoltre,

che il veicolo dell’imputato avrebbe avuto ampio margine di manovra attorno a

sé.

Questa

circostanza, non solo contribuisce con le altre sin qui rilevate a togliere

credibilità all’imputato, ma evidenzia come, quand’anche si volesse dare per vera

la tesi dell’interferenza del tappetino sulla guida, non mancavano le occasioni

al conducente per decelerare, schiacciando il pedale del freno e spostarsi a

destra fino ad accostare sulla corsia di emergenza.

Infine, questa Corte ritiene che il racconto di AP 1 sia, in sé,

inverosimile, non essendo realistico che un conducente, alla guida di

un’automobile ad alta velocità e in accelerazione, divenuta improvvisamente

ingovernabile, dopo aver dovuto serpeggiare fra i veicoli in un tratto

autostradale con molto traffico e la cui attenzione era, quindi, per forza di

cose, assorta dalle estreme condizioni di guida, abbia potuto pure porre in

essere la riferita serie di operazioni per rimuovere il tappetino (delle quali,

per giunta, ha parlato per la prima volta al dibattimento di primo grado) che

richiedono, a loro volta, altrettanta concentrazione e manualità.

La tesi dell’imputato non è,

inoltre, suffragata dalla segnalazione del 22 giugno 2014 sul sito

abarth-club.ch, in cui egli accenna genericamente ad una pericolosa esperienza

di guida causata dallo scivolamento di un tappetino sul pedale del gas, poi

risoltasi bene grazie alla sua bravura (all. al doc. TPC 13).

Tale scritto, di attenuata

valenza probatoria già solo in quanto, contrariamente alle sue dichiarazioni, a

quel momento l’autore ben sapeva di aver commesso l’infrazione (doc. TPC 20: rilevata

con scatto di una fotografia previa illuminazione del conducente con luce di

tipo “Led” accesa in modo continuo), non permette d’individuare nel tappetino

la causa di raggiungimento dell’elevata velocità di 174 km/h né di stabilire

che l’interferenza col pedale del gas sia avvenuta proprio in prossimità del

rilevamento radar.

Ininfluenti sono, al riguardo,

anche gli articoli giornalistici prodotti dall’appellante (doc. CARP III) per

sostenere che il problema “è capitato ad altre persone”, già solo per il

fatto che i casi ivi citati riguardano automobili e relativi tappetini diversi

da quella/i in esame.

Si

aggiunge, infine, a mero titolo abbondanziale che il giudizio non muterebbe

nemmeno volendo, per denegata ipotesi, ammettere la tesi del blocco del pedale

del gas sostenuta dall’appellante: resta, infatti, la circostanza che il

conducente, pur avendo percepito per sua stessa ammissione il problema quanto

meno a partire dai 120 km/h, ha permesso all’automobile, in modo gravemente

negligente, di accelerare per oltre 50 km/h, allorché, come è noto, pigiando il

freno con persistenza, ne avrebbe potuto immediatamente ridurre la velocità

(decelerazione per la quale sarebbe intuitivamente bastato finanche posizionare

il cambio automatico in folle - posizione Neutral - evitando la trasmissione

tra motore e ruote). Del resto, lo stesso AP 1 ha ammesso di avere in

quei frangenti dapprima frenato e, poi, inspiegabilmente, lasciato il pedale

del freno (“prima di poter controllare il tappeto avevo frenato, però poi ho

lasciato il freno e l’auto continuava a viaggiare sempre velocemente” –

verb. dib. primo grado, pag. 2), lasciando così deliberatamente accelerare il

veicolo. Pur potendo frenare, egli lo ha fatto brevemente senza perseverare (“Ricordo

che nel momento in cui il gas era bloccato dal tappetino avevo anche tentato di

frenare pigiando il relativo pedale. L’auto aveva rallentato, però il motore

continuava a girare ad alto regime. Per questo motivo avevo poi mollato il

freno” – verb. dib. appello, pag. 3).

Per

le ragioni suesposte, questa Corte ritiene che la grave infrazione alle norme

della circolazione di cui al decreto d’accusa n. 5494/2014 del 1. dicembre 2014

sia realizzata anche dal profilo soggettivo.

Commisurazione della pena

8.

Chi commette una

grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2

LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria.

Giusta l’art. 42

cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se

una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal

commettere nuovi crimini o delitti.

Il cpv. 4 di

questa norma prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice

può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi

dell’articolo 106.

8.1

Il superamento del

limite di velocità commesso da AP 1 (di ben 54 km/h su un tratto di autostrada

in cui è previsto quello di 120 km/h) è tutt’altro che trascurabile e

configura, dal profilo oggettivo, una colpa grave.

In relazione all’aspetto soggettivo della fattispecie, diversamente da quanto

preteso col gravame, l’imputato ha, come visto, agito intenzionalmente o,

perlomeno, con grossolana negligenza.

Con riferimento ai fattori

legati all’autore, aggravano la posizione dell’imputato non tanto le precedenti

ripetute sue condanne per violazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS, quanto

l’infrazione semplice in materia di circolazione stradale pregressa ai fatti in

discussione (31.12.2007).

Non emergono, poi, elementi attenuanti dal suo comportamento

processuale, ritenuto come egli abbia sempre negato le sue colpe. Se è vero che

negare è un diritto di ogni imputato, è anche vero che un simile atteggiamento

equivale ad una mancata assunzione di responsabilità ed esclude, pertanto, la

concessione di “sconti” di pena.

Visto

quanto precede, questa Corte ritiene di poter confermare la pena di 60 aliquote

giornaliere inflitta dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona

all’imputato. Anche l’ammontare dell’aliquota, stabilito dal primo giudice in

fr. 100.- e non oggetto di specifica contestazione, merita conferma.

La sanzione può essere posta al beneficio della sospensione condizionale non

sussistendo una prognosi negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP. Tuttavia,

ritenuto il comportamento negativo dell’appellante prima e dopo i fatti, anche

questa Corte ritiene giustificato – ai fini di una migliore prevenzione

speciale – fissare un periodo di prova di 3 anni e assortire la pena pecuniaria

sospesa con una multa aggiuntiva. L’importo di fr. 1'200.- previsto in prima

sede è adeguato alla gravità della colpa e alla situazione finanziaria

dell’imputato e rispetta la soglia del 20 % della pena di base (DTF 135 IV 191

consid. 3.4.4). Confermata è, infine, pure l’entità della pena detentiva

sostitutiva fissata in 12 giorni (cfr. al riguardo DTF 134 IV 60 consd. 7.3.3

secondo cui nel caso di multe aggiuntive ad una pena pecuniaria, il fattore di

conversione corrisponde all’importo dell’aliquota giornaliera; cfr., nello

stesso senso, anche Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea

2013, 3a edizione, ad art. 106 n. 16).

Per una svista, il giudice di

primo grado non ha ripreso nel dispositivo (punto 2.) della sentenza impugnata

la multa di fr. 500.- che, unitamente alla pena pecuniaria di fr. 3'000.-,

costituisce la pena posta a carico di AP 1 con DA 3468/2015 del 19 agosto 2015

passato in giudicato. L’errore viene corretto ora con il suo inserimento nel

Dispositivo

dispositivo (cfr. pto. 1.2.).

Indennità ex art. 429 CPP

9. Visto l’esito

dell’appello, sono da respingere le pretese d’indennità di cui alla nota

professionale 26.08.2016 avanzate dall’insorgente ex art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP, per costi di patrocinio nella procedura di primo e secondo grado.

Tassa di giustizia e spese

10. Gli oneri processuali

di primo grado rimangono a carico di AP 1.

Gli

oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1’000.- per tassa

di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti

a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 80, 81, 398 e segg. CPP,

27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 2 LCStr,

4a

cpv. 1 lett. d ONC,

22

cpv. 1 OSStr,

34,

42, 44, 47 e segg. e 106 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP

1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione per avere, il 15 giugno 2014, a Bellinzona,

sull’autostrada A2, circolato con la vettura targata __________ alla velocità

di 174 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante

apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 km/h.

1.2. AP

1,

come

pena interamente aggiuntiva a quella pecuniaria di 30 (trenta) aliquote

giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna, per complessivi fr. 3'000.- (tremila),

sospesa condizionalmente per 3 anni e alla multa di fr. 500.- (cinquecento) di

cui al decreto d’accusa 19.08.2015 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,

è

condannato:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento)

cadauna, per un totale di fr. 6'000.- (seimila);

1.2.2. alla

multa di fr. 1’200.- (milleduecento); in caso di mancato pagamento la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.3. L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

1.4. Gli

oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 777.35.-,

sono posti a carico dell’appellante.

2. L’istanza di

indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr.

1’200.-

sono posti a carico di

dell’appellante.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

- Corte

delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione

della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art.115 LTF.