17.2016.81
Realizzazione anche degli elementi soggettivi di una fattispecie di eccesso di velcoità configuarnte una grave infrazione alle norme della circolazione stradale
1 settembre 2016Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.81
17.2016.164
Locarno
1. settembre 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 7 marzo 2016 da
AP 1
rappr. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 4 marzo 2016 dalla Corte delle assise correzionali di
Bellinzona (motivazione scritta intimata il 13 aprile 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 28 aprile 2016;
esaminati
gli atti;
preso atto che - con decreto d’accusa n. 5494/2014
del 1. dicembre 2014 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore
colpevole di:
grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere violato gravemente le norme medesime
cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere
circolato con la vettura targata __________ alla velocità di 174 Km/h (dedotto
il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
Fatti
avvenuti a Bellinzona, autostrada A2, il 15 giugno 2014;
e
ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 4 anni, di 75 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna
corrispondenti a complessivi fr. 7'500.- nonché alla multa di fr. 1'200.-. e al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.
AP
1 ha presentato, l’11 dicembre 2014, tempestiva opposizione contro il
decreto d’accusa emesso a suo carico;
- in data 19 agosto
2015 il procuratore pubblico ha emanato nei confronti dell’imputato un nuovo
decreto d’accusa (DA 3468/2015) per grave infrazione alle norme della
circolazione in relazione a fatti avvenuti il 30 maggio 2015 a Oberbüren (SG). Contro
questo decreto AP 1, il 1. settembre 2015, ha interposto opposizione che ha,
poi, ritirato in data 3 marzo 2016;
- statuendo sull’opposizione
al DA 5494/2014 del 1. dicembre 2014, dopo aver tenuto il dibattimento, con
sentenza 4 marzo 2016 (intimata il 13 aprile 2016), la Corte delle assise
correzionali di Bellinzona ha confermato l’imputazione ed ha condannato
l’imputato alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni, di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna corrispondenti
a complessivi fr. 6'000.- nonché alla multa di fr. 1'200.-, “pena
interamente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere
da fr. 100.- cadauna di cui al decreto d’accusa del 19 agosto 2015”.
La
prima Corte ha, infine, posto a carico del condannato gli oneri processuali per
complessivi fr. 777.35;
ricordato che contro la sentenza della Corte
delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler
interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione di appello 28 aprile 2016, ha precisato
d’impugnare l’intera sentenza (CARP doc. I e III).
Egli
ha chiesto di essere prosciolto dal reato di grave infrazione alle norme della
circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr), con conseguente attribuzione allo Stato delle
tasse di giustizia, delle spese giudiziarie e dell’indennità (ex art. 429 cpv.
1 lett. a CPP) di fr. 5'500.- oltre IVA per il primo e il secondo grado di
giudizio.
L’appellante,
nel medesimo allegato, ha presentato un’istanza probatoria (precisata in
seguito negli scritti 6 giugno 2016 e 20 giugno 2016), solo in parte accolta
con decreto 23 giugno 2016 (CARP doc. IX, XIII, XIV).
Una
seconda istanza probatoria presentata dall’insorgente in data 19 agosto 2016 è
stata integralmente respinta (CARP doc. XVI, XVII).
esperito il pubblico dibattimento il 25 agosto 2016, durante il quale:
- l’avv.
DI 1 ha chiesto il proscioglimento del suo assistito dal reato di grave
infrazione alle norme della circolazione stradale ed ha protestato tasse, spese
e indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP così come indicato nella
dichiarazione d’appello e precisato nella nota professionale inviata a questa
Corte il 26 agosto 2016.
ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398
cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di
primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In
particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c) (Mini, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13,
pag. 741; STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli
altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo
concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag.
261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a edizione,
Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 398, n. 7, pag. 777).
L’accusato: vita, situazione economica e precedenti penali
Considerandi
2.
Sulla vita e la
situazione economica dell’appellante si richiama, in applicazione dell’art. 82
cpv. 4 CPP, quanto indicato a pag. 3 della sentenza impugnata:
“AP 1, cittadino germanico, è nato
il __________ a Zell im Wiesental (Germania) ed è domiciliato a San Gallo. L’imputato
è autista professionale e, come ha indicato al dibattimento,
“40 anni fa ho fatto la
formazione in Svizzera, poi ho lavorato in Svizzera 10 anni e poi sono tornato
in Germania. Successivamente sono tornato in Svizzera e sono qui da 10 anni. Sono
sposato con una cittadina svizzera da 7 anni. Ho 3 figli, di 26, 24 e 16 anni,
avuti da un precedente matrimonio”. Ha seguito le scuole dell’obbligo in
Svizzera, a Basilea, dove ha fatto la maturità ed in seguito ha studiato
informatica. Il padre era “a capo di una grossa impresa, una era edile e
l’altra di bevande. Mia madre era casalinga. Io ho una sorella, che vive in
Germania” (VI imputato pag. 1, all. 1 al VB)”
“in merito alla sua situazione
finanziaria, l’imputato ha dichiarato di lavorare
“per una ditta di trasporti (__________)
a San Gallo e guadagno fr. 5'300.- lordi. Mia moglie lavora, guadagna fr.
4'800.- e lavora nelle cure in una casa per anziani. Non possediamo sostanza o
immobili, siamo in affitto. Paghiamo fr. 1'200.- di affitto mensile. Per mio
figlio minorenne che abita in Germania in un internato perché ha avuto dei
problemi con la mamma, verso mensilmente circa fr. 700.-, comprese le trasferte
quando devo andare a prenderlo. Pago fr. 380.- di cassa malati. Per il leasing
e per altri debiti che ho pago fr. 1'400.- al mese. Ho circa fr. 8'000.- di
debiti con un privato”, precisando che “il leasing si riferisce alla Abarth.
Mia moglie non possiede un’auto” (VI imputato pag. 2, all. 1 al V. DIB.)”.
(sentenza
impugnata, pag. 3).
3.
AP 1
ha i seguenti precedenti penali:
- decreto
d’accusa 25.09.2007 (passato in giudicato il 18.10.2007) del Untersuchungsamt
St. Gallen che lo ha condannato per fatti del 07.09.2007 configuranti un
delitto contro la LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(commissione reiterata) - art. 23 cpv. 1 LDDS - alla pena pecuniaria di 50
aliquote giornaliere di fr. 80.- l’una, sospesa condizionalmente per 2 anni, e
alla multa di fr. 770.-;
- sentenza
09.01.2008
(passata in giudicato il 04.03.2008) del Bezirksamt Rheinfelden che
lo ha condannato per fatti del 26.02.2007 configuranti il reato di violazione
di un divieto d’entrata e per quello di soggiorno illegale - art. 23 cpv. 1
LDDS - alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 100.- l’una,
sospesa condizionalmente per 2 anni, e alla multa di fr. 1'000.-;
- sentenza
01.04.2008
(passata in giudicato il 07.05.2008) del Bezirksamt Rheinfelden che
lo ha condannato per fatti del 31.12.2007 configuranti il reato di violazione
di un divieto d’entrata, quello di soggiorno illegale - art. 23 cpv. 1 LDDS -
nonché quello di infrazione alle norme della circolazione - art. 90 cifra 1
vLCstr - alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 40.- l’una. Con
questo giudizio è pure stata revocata la sospensione condizionale della pena
pecuniaria inflittagli il 09.01.2008.
In data 03.06.2008 il
Bezirksamt Rheinfelden ha revocato anche la sospensione condizionale della pena
pecuniaria inflitta all’imputato dall’Untersuchungsamt St. Gallen con decreto
d’accusa 25.09.2007.
(AI
2; doc. TPC 11)
A carico di AP 1
è stato, come visto, pure emanato il decreto d’accusa 19.08.2015 (passato in
giudicato) del Ministero pubblico del Cantone Ticino che lo ha condannato per
fatti del 30.05.2015 (eccesso di velocità in autostrada a Oberbürem: 158 km/h
su 120 km/h) configuranti una grave infrazione alle norme della circolazione
(art. 90 cpv. 2 LCStr) alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr.
100.
- l’una, sospesa condizionalmente per 3 anni, e alla multa di fr. 500.-.
(doc.
TPC 6 e 23)
in
fatto e in diritto
4.
Alle ore 20:41 del
15.
giugno 2014, durante un controllo della velocità in territorio di
Bellinzona/Carasso (e più precisamente sull’autostrada A2 in direzione nord al
km 52.380), la polizia cantonale – mediante apparecchio “Kria T-EXSPEED v.2.0,
S.-Nr. 000140, Metas 424064” – rilevava che il veicolo Fiat 500 Abarth targato __________
circolava alla velocità di 174 km/h (già dedotto il margine di tolleranza)
malgrado il prescritto limite di 120 km/h.
L’infrazione
veniva rilevata durante un controllo di polizia senza posto di blocco, in
condizioni di traffico normale e con fondo stradale asciutto (rapporto di
costatazione per eccesso di velocità 12.09.2014 Polizia cantonale in AI 1).
5.
Ricevuto richiesta
di precisare le generalità del conducente, AP 1, in due scritti, riconosceva di
essere stato alla guida del predetto veicolo nelle circostanze di tempo e di
luogo summenzionate e precisava che, pur accettando le risultanze del
rilevamento tecnico, contestava di avere commesso l’infrazione con intenzione o
per negligenza.
Precisato di aver equipaggiato da oltre un anno la propria autovettura con
tappetini più lunghi di circa 25 cm rispetto ai precedenti, sulla dinamica
della fattispecie ha, quindi, asserito di essersi immesso nell’autostrada A2,
in direzione nord, dopo una pausa al Raststätte di Bellinzona nord (recte Bellinzona
sud) e di avere detto a sua moglie (passeggera assieme a suo figlio) “Das
Gas fühlt sich so komisch an. Eine Panne fehlt uns jetzt noch”. Sempre
secondo le sue dichiarazioni, percepito l’indurimento del pedale del gas, AP 1
lo ha più volte schiacciato per capire se si trattava di un malfunzionamento.
In piena accelerazione su un tratto di traffico intenso, raggiunta la velocità
di 120 km/h, egli sollevava il piede dal gas ma il relativo pedale restava
bloccato e non ritornava in posizione originaria. Seguiva un tentativo di
frenata che non sortiva l’effetto sperato (“Als ich bemerkte, dass das Auto
immer schneller wurde bremste ich zuerst ab. Das brachte aber nicht den
gewünschten Erfolg”). Ad elevata andatura, AP 1, dopo essersi spostato
tutto a sinistra sulla terza corsia, gettava un rapido sguardo al vano pedali e
notava che il tappetino era scivolato in avanti, finendo sopra il pedale del
gas che teneva così premuto verso il basso. Sempre in piena corsa, lo afferrava
e lo spostava altrove riacquistando, così, il controllo della propria
autovettura (cfr. scritto 05.08.2014 avv. __________ e scritto 23.08.2014 AP 1
allegati all’AI 1).
6.
Durante il
dibattimento dinanzi alla Corte delle assise correzionali di Bellinzona,
l’imputato, dopo aver ribadito di non contestare la velocità rilevata dal
radar, ha confermato che l’infrazione da lui commessa è da ricondurre allo spostamento
del tappetino.
Egli
ha, in particolare, dichiarato di avere “constatato abbastanza velocemente
che c’era un problema”, aggiungendo che “prima di poter controllare il
tappeto avevo frenato, però poi ho lasciato il freno e l’auto continuava a viaggiare
sempre velocemente”.
Sollecitato dalla Pubblica
Accusa di chiarire perché, constatato il problema, non si è fermato subito
sulla corsia di emergenza, AP 1 ha risposto che, “siccome la macchina
viaggiava ad una alta velocità, istintivamente mi sono spostato sulla corsia
sinistra perché sulla corsia di destra viaggiavano più lentamente, per cui dopo
aver zigzagato evitando le auto mi sono spostato sulla corsia di sinistra che
era libera”.
La
difesa ha prodotto al primo giudice lo scritto inviato un paio di giorni dopo i
fatti e prima di ricevere l’avviso d’infrazione al portale della 500 Abarth in
cui il suo assistito segnalava la sua esperienza negativa.
Sempre
al dibattimento, l’imputato ha precisato che il tappetino era omologato e
acquistato presso la Abarth a Milano (per i dettagli, cfr. dichiarazioni
rilasciate dall’imputato in all. 1 al verbale del dibattimento
durante il dibattimento di primo grado).
Appello
7.
Col gravame, AP 1
non contesta i fatti a lui imputati - e meglio di avere circolato, sul tratto
di strada in questione, alla velocità di 174 km/h (già dedotto il margine di
tolleranza) - né contesta che questa velocità configuri il reato prospettato
nel DA.
La realizzazione del reato dal profilo oggettivo è del resto pacifica, atteso
che, secondo il TF, sussiste una grave infrazione alle norme della circolazione
giusta l’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il superamento della velocità autorizzata
in autostrada è di almeno 35 km/h (DTF 132 II 234 consid. 3.1; STF 6B_3/2014
del 28 aprile 2014, consid. 1.1.;6B_622/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 3.3;
6B_1028/2008 del 16 aprile 2009, consid. 2).
Come già in
primo grado, l’appellante contesta, invece, la realizzazione del presupposto
soggettivo della grave infrazione alle norme della circolazione, ribadendo di
avere raggiunto la predetta velocità non con intenzione né per negligenza ma
unicamente a causa dell’interferenza nei termini suesposti del tappetino della
sua autovettura col pedale del gas.
Ricostruendo
i momenti topici, al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato quanto segue:
“ Uscendo dall’area di servizio ho
accelerato sino a raggiungere la velocità di 120 Km/h circa. Al momento di
togliere forza al pedale per mantenere la velocità ho notato che, nonostante
tutto, l’auto continuava ad accelerare. Ho cercato a quel momento di dare
qualche colpo di gas per tentare di sbloccare il pedale e farlo tornare
indietro. Infatti io pensavo che si fosse semplicemente bloccato il pedale e
non pensavo al tappetino. Nonostante queste manovre la velocità continuava ad
aumentare e mi sono trovato in una situazione molto pericolosa per me e per gli
altri utenti della strada. In effetti, visto il traffico intenso, sono stato
costretto a zigzagare tra le auto. Ho cercato di trovare una corsia libera e,
dopo aver superato un’auto sulla destra, mi sono così portato sulla corsia di
sinistra dove era tutto libero. A quel punto mi sono slacciato la cintura, ho
tirato il mio sedile tutto indietro ed ho visto che il tappetino era tutto
spostato in avanti e storto. L’ho quindi immediatamente afferrato e buttato nei
sedili dietro. L’auto ha subito rallentato così che io ho potuto riprenderne il
controllo e portarmi sulla corsia di emergenza dove mi sono fermato.” (verbale
dibattimento d’appello, pag. 2-3)
7.1
L’art.
90.
cpv. 2 LCStr presuppone, dal profilo soggettivo, un comportamento privo di
scrupoli nei confronti dei terzi o altra condotta gravemente contraria alle
norme della circolazione.
Tale condizione è sempre realizzata se l’autore è cosciente del
pericolo costituito dal suo modo di condurre.
In caso di atto commesso per negligenza, l’applicazione dell’art. 90
cpv. 2 LCStr implica che essa sia grossolana (DTF 131 IV 133 consid. 3.2). Per
il Tribunale federale, nell’ambito degli eccessi di velocità, il conducente che
supera in autostrada il limite prescritto di almeno 35 km/h agisce intenzionalmente o quanto meno dà prova di una mancanza totale
di prudenza. Per l’Alta Corte esiste uno stretto legame tra la violazione
oggettivamente grave e l’assenza di scrupoli dal profilo soggettivo, a meno che
non sussistano specifici indizi che sconfessano tale relazione (STF
6B_3/2014 del 28 aprile 2014 consid. 1.1.;6B_1011/2013 del 13 marzo 2014
consid. 2.1). L’esistenza di tali indizi a discarico è, tuttavia, finora stata
diffusamente negata dalla giurisprudenza (STF 6B_571/2012 dell’8 aprile 2013
consid. 3.4 con rinvii).
7.2
A questa
Corte, premesso che nel caso di specie il superamento di 54 km/h della velocità
consentita in autostrada (120 km/h) è stato quantificato sulla base di dati non
contestati e accertati in modo corretto (cfr. per la deduzione del margine di
sicurezza l’art. 8 cpv. 1 lett. a OOCCS-USTRA), resta da verificare se
l’infrazione è adempiuta dal profilo soggettivo.
Al
riguardo, le circostanze fattuali della fattispecie fugano ogni ragionevole
dubbio sul fatto che AP 1 abbia raggiunto la velocità contestagli
intenzionalmente o quanto meno con grossolana negligenza.
L’ipotesi
difensiva del tappetino che avrebbe bloccato il pedale del gas causando
un’accelerazione di oltre 50 km/h appare, infatti, inverosimile per più
ragioni.
Dapprima,
perché il fatto, evidenziato dalle foto agli atti, che il pedale
dell’acceleratore è collegato alla meccanica tramite una leva proveniente dall’alto e non è quindi fissato
al pavimento del veicolo, rende altamente improbabile l’asserita
sovrapposizione del tappetino a quel pedale.
Non
sarebbe, infatti, bastato a tale fine lo strisciamento del tappetino sul
pavimento ma, contro ogni logica, questo avrebbe dovuto perdere di aderenza,
sollevarsi dal pianale per poi andare a coprire il pedale dell’acceleratore.
Poi,
in quanto la versione dell’imputato è smentita dalle fotografie frontali
scattate dal sistema radar al momento del rilevamento di velocità. In esse il
conducente e il passeggero seduto sul sedile anteriore sono, infatti, immortalati
in una postura del corpo e del capo del tutto normale, consona a un ordinario
contesto di guida.
Non
ha da esser dimostrato che l’alterata conduzione del veicolo lanciato a forte
velocità sarebbe stata vissuta in uno stato di concitazione. Un’agitazione che,
come correttamente osservato dal primo giudice, al momento in cui l’imputato è
stato colto in infrazione a 174 km/h, avrebbe dovuto essere evidente avendo
egli – secondo il suo dire – già a 120 km/h percepito che l’auto era fuori
controllo.
È vero che il
conducente, al dibattimento d’appello, ha cercato di spiegare l’immagine di
tranquillità data dalle citate fotografie con la sua capacità di far fronte a
situazioni di pericolo (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3). Tuttavia,
quand’anche si volesse dare per buona l’inverosimile asserita sua
imperturbabilità alla guida, resta il fatto che della sequela di manovre da lui
stesso descritte per ristabilire la padronanza del veicolo in corsa e fuori
controllo, quali lo zigzagare tra le automobili, lo slacciarsi la cintura di
sicurezza, l’indietreggiare il proprio sedile, il chinarsi, l’afferrare il
tappetino sollevando i piedi e il buttarlo verso i sedili posteriore, avrebbe
dovuto restare traccia sulle immagini fotografiche agli atti, ciò che non
risulta.
La versione dell’insorgente
fa, inoltre, acqua anche laddove egli pretende di non essersi avveduto subito
della natura del problema:
“ Ho cercato a quel momento di dare
qualche colpo di gas per tentare di sbloccare il pedale e farlo tornare
indietro. Infatti io pensavo che si fosse semplicemente bloccato il pedale e
non pensavo al tappetino”
(verbale dibattimento d’appello,
pag. 2)
L’automobile
era, come si evince dalle risultanze istruttorie, dotata di pedali in metallo
privi di protezioni. Se realmente all’acceleratore si fosse sovrapposto il tappetino
(di un certo spessore e ben più largo del pedale), tale anomalia sarebbe stata
immediatamente percepita dal conducente: egli avrebbe, infatti, dovuto rendersi
conto istantaneamente del mancato contatto diretto del suo piede con il pedale,
o meglio del contatto del piede con una superficie diversa per caratteristiche
e area.
La versione
dell’appellante è smentita anche laddove egli pretende di avere lasciato, prima
della pausa caffè, il proprio veicolo al distributore del diesel per i camion
(cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2): risulta, infatti, che quella zona
dell’area di servizio di Bellinzona sud è priva di parcheggi per automobili -
cfr. www.googlemaps.ch).
La
deposizione dell’imputato è, poi, sconfessata anche laddove egli pretende che,
al momento dei fatti, vi era traffico intenso: dalle immagini fotografiche del
radar e dal rapporto di costatazione della polizia cantonale risulta che la situazione
del traffico era normale (AI 1 e allegati) e non vi era, come sostenuto
dall’appellante, “tanto traffico” al punto da doversi spostare sulla
corsia di sinistra. Dai fotogrammi relativi all’infrazione si evince, inoltre,
che il veicolo dell’imputato avrebbe avuto ampio margine di manovra attorno a
sé.
Questa
circostanza, non solo contribuisce con le altre sin qui rilevate a togliere
credibilità all’imputato, ma evidenzia come, quand’anche si volesse dare per vera
la tesi dell’interferenza del tappetino sulla guida, non mancavano le occasioni
al conducente per decelerare, schiacciando il pedale del freno e spostarsi a
destra fino ad accostare sulla corsia di emergenza.
Infine, questa Corte ritiene che il racconto di AP 1 sia, in sé,
inverosimile, non essendo realistico che un conducente, alla guida di
un’automobile ad alta velocità e in accelerazione, divenuta improvvisamente
ingovernabile, dopo aver dovuto serpeggiare fra i veicoli in un tratto
autostradale con molto traffico e la cui attenzione era, quindi, per forza di
cose, assorta dalle estreme condizioni di guida, abbia potuto pure porre in
essere la riferita serie di operazioni per rimuovere il tappetino (delle quali,
per giunta, ha parlato per la prima volta al dibattimento di primo grado) che
richiedono, a loro volta, altrettanta concentrazione e manualità.
La tesi dell’imputato non è,
inoltre, suffragata dalla segnalazione del 22 giugno 2014 sul sito
abarth-club.ch, in cui egli accenna genericamente ad una pericolosa esperienza
di guida causata dallo scivolamento di un tappetino sul pedale del gas, poi
risoltasi bene grazie alla sua bravura (all. al doc. TPC 13).
Tale scritto, di attenuata
valenza probatoria già solo in quanto, contrariamente alle sue dichiarazioni, a
quel momento l’autore ben sapeva di aver commesso l’infrazione (doc. TPC 20: rilevata
con scatto di una fotografia previa illuminazione del conducente con luce di
tipo “Led” accesa in modo continuo), non permette d’individuare nel tappetino
la causa di raggiungimento dell’elevata velocità di 174 km/h né di stabilire
che l’interferenza col pedale del gas sia avvenuta proprio in prossimità del
rilevamento radar.
Ininfluenti sono, al riguardo,
anche gli articoli giornalistici prodotti dall’appellante (doc. CARP III) per
sostenere che il problema “è capitato ad altre persone”, già solo per il
fatto che i casi ivi citati riguardano automobili e relativi tappetini diversi
da quella/i in esame.
Si
aggiunge, infine, a mero titolo abbondanziale che il giudizio non muterebbe
nemmeno volendo, per denegata ipotesi, ammettere la tesi del blocco del pedale
del gas sostenuta dall’appellante: resta, infatti, la circostanza che il
conducente, pur avendo percepito per sua stessa ammissione il problema quanto
meno a partire dai 120 km/h, ha permesso all’automobile, in modo gravemente
negligente, di accelerare per oltre 50 km/h, allorché, come è noto, pigiando il
freno con persistenza, ne avrebbe potuto immediatamente ridurre la velocità
(decelerazione per la quale sarebbe intuitivamente bastato finanche posizionare
il cambio automatico in folle - posizione Neutral - evitando la trasmissione
tra motore e ruote). Del resto, lo stesso AP 1 ha ammesso di avere in
quei frangenti dapprima frenato e, poi, inspiegabilmente, lasciato il pedale
del freno (“prima di poter controllare il tappeto avevo frenato, però poi ho
lasciato il freno e l’auto continuava a viaggiare sempre velocemente” –
verb. dib. primo grado, pag. 2), lasciando così deliberatamente accelerare il
veicolo. Pur potendo frenare, egli lo ha fatto brevemente senza perseverare (“Ricordo
che nel momento in cui il gas era bloccato dal tappetino avevo anche tentato di
frenare pigiando il relativo pedale. L’auto aveva rallentato, però il motore
continuava a girare ad alto regime. Per questo motivo avevo poi mollato il
freno” – verb. dib. appello, pag. 3).
Per
le ragioni suesposte, questa Corte ritiene che la grave infrazione alle norme
della circolazione di cui al decreto d’accusa n. 5494/2014 del 1. dicembre 2014
sia realizzata anche dal profilo soggettivo.
Commisurazione della pena
8.
Chi commette una
grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2
LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria.
Giusta l’art. 42
cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se
una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal
commettere nuovi crimini o delitti.
Il cpv. 4 di
questa norma prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice
può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi
dell’articolo 106.
8.1
Il superamento del
limite di velocità commesso da AP 1 (di ben 54 km/h su un tratto di autostrada
in cui è previsto quello di 120 km/h) è tutt’altro che trascurabile e
configura, dal profilo oggettivo, una colpa grave.
In relazione all’aspetto soggettivo della fattispecie, diversamente da quanto
preteso col gravame, l’imputato ha, come visto, agito intenzionalmente o,
perlomeno, con grossolana negligenza.
Con riferimento ai fattori
legati all’autore, aggravano la posizione dell’imputato non tanto le precedenti
ripetute sue condanne per violazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS, quanto
l’infrazione semplice in materia di circolazione stradale pregressa ai fatti in
discussione (31.12.2007).
Non emergono, poi, elementi attenuanti dal suo comportamento
processuale, ritenuto come egli abbia sempre negato le sue colpe. Se è vero che
negare è un diritto di ogni imputato, è anche vero che un simile atteggiamento
equivale ad una mancata assunzione di responsabilità ed esclude, pertanto, la
concessione di “sconti” di pena.
Visto
quanto precede, questa Corte ritiene di poter confermare la pena di 60 aliquote
giornaliere inflitta dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona
all’imputato. Anche l’ammontare dell’aliquota, stabilito dal primo giudice in
fr. 100.- e non oggetto di specifica contestazione, merita conferma.
La sanzione può essere posta al beneficio della sospensione condizionale non
sussistendo una prognosi negativa ai sensi dell’art. 42 cpv. 1 CP. Tuttavia,
ritenuto il comportamento negativo dell’appellante prima e dopo i fatti, anche
questa Corte ritiene giustificato – ai fini di una migliore prevenzione
speciale – fissare un periodo di prova di 3 anni e assortire la pena pecuniaria
sospesa con una multa aggiuntiva. L’importo di fr. 1'200.- previsto in prima
sede è adeguato alla gravità della colpa e alla situazione finanziaria
dell’imputato e rispetta la soglia del 20 % della pena di base (DTF 135 IV 191
consid. 3.4.4). Confermata è, infine, pure l’entità della pena detentiva
sostitutiva fissata in 12 giorni (cfr. al riguardo DTF 134 IV 60 consd. 7.3.3
secondo cui nel caso di multe aggiuntive ad una pena pecuniaria, il fattore di
conversione corrisponde all’importo dell’aliquota giornaliera; cfr., nello
stesso senso, anche Heimgartner, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea
2013, 3a edizione, ad art. 106 n. 16).
Per una svista, il giudice di
primo grado non ha ripreso nel dispositivo (punto 2.) della sentenza impugnata
la multa di fr. 500.- che, unitamente alla pena pecuniaria di fr. 3'000.-,
costituisce la pena posta a carico di AP 1 con DA 3468/2015 del 19 agosto 2015
passato in giudicato. L’errore viene corretto ora con il suo inserimento nel
Dispositivo
dispositivo (cfr. pto. 1.2.).
Indennità ex art. 429 CPP
9. Visto l’esito
dell’appello, sono da respingere le pretese d’indennità di cui alla nota
professionale 26.08.2016 avanzate dall’insorgente ex art. 429 cpv. 1 lett. a
CPP, per costi di patrocinio nella procedura di primo e secondo grado.
Tassa di giustizia e spese
10. Gli oneri processuali
di primo grado rimangono a carico di AP 1.
Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1’000.- per tassa
di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti
a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi
motivi,
visti gli
art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 2 LCStr,
4a
cpv. 1 lett. d ONC,
22
cpv. 1 OSStr,
34,
42, 44, 47 e segg. e 106 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP
1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione per avere, il 15 giugno 2014, a Bellinzona,
sull’autostrada A2, circolato con la vettura targata __________ alla velocità
di 174 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 km/h.
1.2. AP
1,
come
pena interamente aggiuntiva a quella pecuniaria di 30 (trenta) aliquote
giornaliere di fr. 100.- (cento) cadauna, per complessivi fr. 3'000.- (tremila),
sospesa condizionalmente per 3 anni e alla multa di fr. 500.- (cinquecento) di
cui al decreto d’accusa 19.08.2015 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,
è
condannato:
1.2.1. alla
pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento)
cadauna, per un totale di fr. 6'000.- (seimila);
1.2.2. alla
multa di fr. 1’200.- (milleduecento); in caso di mancato pagamento la pena
detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
1.4. Gli
oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 777.35.-,
sono posti a carico dell’appellante.
2. L’istanza di
indennizzo ex art. 429 CPP presentata da AP 1 è respinta.
3. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr.
1’200.-
sono posti a carico di
dell’appellante.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
- Corte
delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.