17.2016.86
Contestazione dell'accertamento dei fatti ex art. 398 cpv. 4 CPP. Appello inammissibile per mancanza di contestazione di arbitrio nell'accertamento dei fatti conforme ai criteri della giurisprudenza
12 luglio 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.86
Locarno
12 luglio 2016/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 19 febbraio 2016 da
AP 1
rappr. dall' DI1
contro la sentenza emanata il 16
febbraio 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta
intimata il 19 aprile 2016) nei confronti di
IM 1,
rappr. dall'avv. RC 1
richiamata la dichiarazione di appello 11 maggio 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa n.
1619/2015 del 20 aprile 2015, IM 1 è stato ritenuto autore colpevole di
disobbedienza a decisioni
dell’autorità
per non aver ottemperato, dal
21 gennaio 2015 ad oggi, a Lugano, alla decisione del Pretore del distretto di
Lugano del 21 gennaio 2015 che sotto comminatoria della pena prevista all’art.
292 CPS, ordinava l’invio “alle compagnie assicurative presso le quali sono in
essere delle polizze riconducibili alla clientela indicata nel documento
definito Allegato A) all’accordo 10.10.2014, un avviso di incompletezza delle
liste trasmesse in allegato alla lettera 11 dicembre 2014, informando che entro
il 25 gennaio 2015 riceveranno una lista a complemento inerente le polizze da
trasferire in favore di un altro broker indicato dal sig. AP 1”, e meglio per
avere trasmesso a tutte le compagnie assicurative la lista Allegato A) completa
(ovvero dove per i clienti era indicata la compagnia presso cui erano
assicurati nel 2011), senza avere, come ordinato dal Pretore, aggiornato detta
lista con le polizze in essere nel 2014 (ovvero senza verificare se la
clientela nel frattempo aveva cambiato assicurazione o era passata ad altro
broker);
e ne ha proposto la
condanna alla multa di fr. 300.- e al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.- e delle spese giudiziarie pari a fr. 100.-.
IM 1 ha presentato
opposizione contro il decreto di accusa emesso a suo carico.
Fatti
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 16 febbraio 2016 (motivazione scritta
intimata il 19 aprile 2016), il Presidente della Pretura penale ha prosciolto
l’imputato dal reato a lui ascritto e condannato lo Stato al pagamento della
tassa di giustizia, delle spese e di un’indennità di fr. 2'500.- (art. 429 cpv.
1 lett. a CPP).
C. Il 19 febbraio 2016
l’AP AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha tempestivamente confermato,
ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 11 maggio 2016 in cui ha
precisato di appellare l’intera sentenza e di postulare la condanna di IM 1 per
disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel DA (III).
D. In applicazione
dell’art. 400 cpv. 2 CPP e, visto, in particolare, che la sentenza di primo
grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 19 maggio 2016 la presidente
di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in
procedura scritta ed ha ordinato l’intimazione della dichiarazione d’appello
(già motivata) al PP, a IM 1 e alla Pretura penale, impartendo loro un termine
di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.
E. Con scritto 23 maggio
2016 IM 1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, osservando che
l’appello, così come proposto, è inammissibile, trattandosi di una “semplice
manifestazione di disaccordo, priva di reale confronto con la chiara motivazione
contemplata nella decisione” (V). Il giudice della Pretura penale,
con scritto di medesima data, ha comunicato di non avere osservazioni in merito
all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte (VI). Lo stesso ha
fatto il PP con scritto 27 maggio 2016 (VII).
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4
CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado
concerneva esclusivamente contravvenzioni, la Corte d’appello dispone di piena
cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in
Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 27 ad art.
398.
CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed.
2013, n. 12 ad art. 398 CPP).
L’esame dei fatti è, per
contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente
inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione
“manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio elaborata dalla
giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 22
ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398CPP; Schmid, op.
cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi
arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata
di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un
elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378
consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;
134.
I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF
6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non
incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.
3.
; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I
173.
consid. 3.1 e sentenze citate).
Ritenuto come l’appello
giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da
molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale
al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin,
op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,
op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di un accertamento dei fatti
manifestamente inesatto - ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento - va
sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere
che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata.
Per motivare l’arbitrio, non è
sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una
diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa
appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle
prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in
chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in
modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;
137.
I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In assenza di censure e di
relative motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza,
l’appello va dichiarato inammissibile.
2.1
Si osserva
preliminarmente che la richiesta dell’appellante di sentire quali
testimoni i signori __________ e __________ - formulata per la prima volta in
questa sede (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 3) - deve essere respinta.
L’art. 398 cpv. 4
CPP esclude infatti la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in
sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente
fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op.
cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n.
18).
2.2
Nella sua
dichiarazione di appello, il difensore dell’appellante si limita, dapprima, ad
affermare apoditticamente che “è pacifico e innegabile che l’ordine pretorile
non sia stato ottemperato, per volontà o negligenza, con le conseguenze del
grave pregiudizio patito dal sig. AP 1” per poi lamentarsi genericamente che
“nelle motivazioni che hanno portato alla sentenza qui impugnata, come
facilmente rilevabile da questa autorità che avrà modo di valutarlo nel
dettaglio, il Pretore penale ha accertato i fatti in modo inesatto e
incompleto, vedi ha ecceduto in modo palese al suo potere di apprezzamento”
(dichiarazione di appello, n. 5 e 6).
Così facendo l’appellante
non solo si limita a criticare genericamente l’operato del primo giudice senza
confrontarsi minimamente con gli accertamenti di fatto secondo cui l’ordine
pretorile non era sufficientemente circostanziato, era di difficile
comprensione ed esecuzione e poteva, pertanto, indurre l’imputato a
legittimamente ritenere di avervi ottemperato dopo aver agito così come ha
fatto (e, cioè, dopo aver trasmesso alle compagnie assicurative l’integralità
dei nominativi dei clienti apportati da AP 1 alla RVA, con l’espressa volontà
di non opporsi al loro trasferimento ad altro broker previo accordo degli
stessi). Ma egli neppure pretende che tali accertamenti siano arbitrari.
Si tratta di una
motivazione che è ben lungi dall’essere conforme alle esigenze di cui s’è detto
sopra e che rende, pertanto, l’appello inammissibile.
3.
Gli oneri
processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico
dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,
nonché, sulle spese, l’art. 428
CPP e la LTG,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
è inammissibile.
2. Gli
oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico
dell’appellante.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.