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Decisione

17.2016.86

Contestazione dell'accertamento dei fatti ex art. 398 cpv. 4 CPP. Appello inammissibile per mancanza di contestazione di arbitrio nell'accertamento dei fatti conforme ai criteri della giurisprudenza

12 luglio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 16 febbraio 2016 (motivazione scritta

intimata il 19 aprile 2016), il Presidente della Pretura penale ha prosciolto

l’imputato dal reato a lui ascritto e condannato lo Stato al pagamento della

tassa di giustizia, delle spese e di un’indennità di fr. 2'500.- (art. 429 cpv.

1 lett. a CPP).

C. Il 19 febbraio 2016

l’AP AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha tempestivamente confermato,

ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione 11 maggio 2016 in cui ha

precisato di appellare l’intera sentenza e di postulare la condanna di IM 1 per

disobbedienza a decisioni dell’autorità per i fatti descritti nel DA (III).

D. In applicazione

dell’art. 400 cpv. 2 CPP e, visto, in particolare, che la sentenza di primo

grado concerne unicamente contravvenzioni, in data 19 maggio 2016 la presidente

di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in

procedura scritta ed ha ordinato l’intimazione della dichiarazione d’appello

(già motivata) al PP, a IM 1 e alla Pretura penale, impartendo loro un termine

di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni.

E. Con scritto 23 maggio

2016 IM 1 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, osservando che

l’appello, così come proposto, è inammissibile, trattandosi di una “semplice

manifestazione di disaccordo, priva di reale confronto con la chiara motivazione

contemplata nella decisione” (V). Il giudice della Pretura penale,

con scritto di medesima data, ha comunicato di non avere osservazioni in merito

all’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte (VI). Lo stesso ha

fatto il PP con scritto 27 maggio 2016 (VII).

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4

CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado

concerneva esclusivamente contravvenzioni, la Corte d’appello dispone di piena

cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in

Commentario CPP, ed. 2010, n. 20 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ed. 2011, n. 27 ad art.

398.

CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed.

2013, n. 12 ad art. 398 CPP).

L’esame dei fatti è, per

contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente

inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione

“manifestamente inesatto” richiama la nozione di arbitrio elaborata dalla

giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 22

ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398CPP; Schmid, op.

cit., n. 13 ad art. 398 CPP), secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi

arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata

di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un

elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della

vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con

gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378

consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4; 136 III 552 consid. 4.2; 135 V 2 consid. 1.3;

134.

I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF

6B_216/2014 del 5 giugno 2014;6B_312/2011 dell’8 agosto 2011). Il giudice non

incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo

discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid.

3.

; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I

173.

consid. 3.1 e sentenze citate).

Ritenuto come l’appello

giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP si apparenti al ricorso per cassazione previsto da

molti precedenti diritti processuali cantonali e al ricorso in materia penale

al Tribunale federale (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin,

op. cit., n. 25 ad art. 398CPP; Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur schweizerischen StPO, 2a ed. 2014, n. 24 ad art. 398 CPP; Mini,

op. cit., n. 18 ad art. 398 CPP), la censura di un accertamento dei fatti

manifestamente inesatto - ossia dell’arbitrio viziante tale accertamento - va

sollevata (cfr. anche il testo dell’art. 398 cpv. 4 CPP: “[…] si può far valere

che […] l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto […]”) e motivata.

Per motivare l’arbitrio, non è

sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una

diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa

appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle

prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in

chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in

modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7;

137.

I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217

consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In assenza di censure e di

relative motivazioni conformi alle esigenze poste dalla giurisprudenza,

l’appello va dichiarato inammissibile.

2.1

Si osserva

preliminarmente che la richiesta dell’appellante di sentire quali

testimoni i signori __________ e __________ - formulata per la prima volta in

questa sede (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 3) - deve essere respinta.

L’art. 398 cpv. 4

CPP esclude infatti la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in

sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente

fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, in op.

cit., ad art. 398, n. 30; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,

2a edizione, Basilea 2014, ad. art. 398 n. 3; Mini, op. cit., ad art. 398, n.

18).

2.2

Nella sua

dichiarazione di appello, il difensore dell’appellante si limita, dapprima, ad

affermare apoditticamente che “è pacifico e innegabile che l’ordine pretorile

non sia stato ottemperato, per volontà o negligenza, con le conseguenze del

grave pregiudizio patito dal sig. AP 1” per poi lamentarsi genericamente che

“nelle motivazioni che hanno portato alla sentenza qui impugnata, come

facilmente rilevabile da questa autorità che avrà modo di valutarlo nel

dettaglio, il Pretore penale ha accertato i fatti in modo inesatto e

incompleto, vedi ha ecceduto in modo palese al suo potere di apprezzamento”

(dichiarazione di appello, n. 5 e 6).

Così facendo l’appellante

non solo si limita a criticare genericamente l’operato del primo giudice senza

confrontarsi minimamente con gli accertamenti di fatto secondo cui l’ordine

pretorile non era sufficientemente circostanziato, era di difficile

comprensione ed esecuzione e poteva, pertanto, indurre l’imputato a

legittimamente ritenere di avervi ottemperato dopo aver agito così come ha

fatto (e, cioè, dopo aver trasmesso alle compagnie assicurative l’integralità

dei nominativi dei clienti apportati da AP 1 alla RVA, con l’espressa volontà

di non opporsi al loro trasferimento ad altro broker previo accordo degli

stessi). Ma egli neppure pretende che tali accertamenti siano arbitrari.

Si tratta di una

motivazione che è ben lungi dall’essere conforme alle esigenze di cui s’è detto

sopra e che rende, pertanto, l’appello inammissibile.

3.

Gli oneri

processuali del giudizio d’appello sono integralmente posti a carico

dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 80 segg., 84, 348 segg.,379 segg., 398 segg. CPP,

nonché, sulle spese, l’art. 428

CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

è inammissibile.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico

dell’appellante.

3. Intimazione a:

4. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.