17.2016.89
Furto di poca entità. Accertamento arbitrario dei fatti
11 luglio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2016.89
17.2016.99
Locarno
11 luglio 2016/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 4 marzo 2016 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 1. marzo 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 21 aprile 2016)
richiamata la dichiarazione di appello 27 aprile 2016;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 25
novembre 2014 il PP ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
furto di poca entità
per avere, a ________ il 20 agosto
2014, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene,
sottratto ai danni diPC 1, il cellulare Samsung Galaxy del valore di fr. 230.-;
reato previsto dall'art. 172ter CPS
e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 200.- (sostituita,
in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 2 giorni) oltre che al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese di fr. 50.-
Fatti
B. A seguito della
tempestiva opposizione di AP 1, l’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale
il cui giudice, statuendo con sentenza 17 settembre 2015, ha confermato
l’imputazione e la pena contenute nel DA e condannato, inoltre, l’opponente a
pagare tasse e spese di giustizia per complessivi 996.- fr.
C. Nell’appello
presentato contro tale sentenza, AP 1 ha postulato la sua integrale assoluzione
con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito e chiesto
la rifusione delle spese di patrocinio sostenute in primo e secondo grado, poi
quantificate in fr. 2'291.- (inc. CARP 17.2016.99, doc. II).
D. Il PP, senza svolgere
particolari osservazioni, ha chiesto la reiezione del gravame.
Il giudice di primo grado si è, invece, rimesso al giudizio di
questa Corte.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 398
cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo
grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far
valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento
dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove. Nei suddetti casi,
dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene
alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al
diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di
procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742;
Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea
2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778 e seg.). L’esame dei
fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è
“manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La
formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata
dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op.
cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398,
n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag.
779) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo
giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova,
se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III
552.
consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4
pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8
agosto 2011, inc.6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio
quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili
nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag.
211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 e sentenze citate).
2.
In concreto, i fatti
- svoltisi la sera del 20 agosto 2014 - hanno avuto come scenario il __________
di ________ dove, fra le altre, anche la squadra di atletica __________ (di cui
PC 1,18.5.2000, proprietario del cellulare, faceva parte) seguiva un corso
intensivo e dove AP 1, agente di sicurezza dipendente della __________,
svolgeva la sua attività (il suo turno serale iniziava verso le 22.15 ma, come
d’abitudine, aveva raggiunto il posto di lavoro con una quindicina di minuti
d’anticipo).
In estrema sintesi, i fatti non contestati sono i seguenti:
- verso
le 21.30, PC 1 ha dato il suo cellulare ad una compagna di squadra, __________,
affinché glielo tenesse mentre lui era impegnato in una partita;
- alle
21.
, la ragazza ha posato il cellulare sullo zerbino posto all’interno
dell’entrata dello stabile __________ e lì lo ha lasciato incustodito;
- alle
22.
, AP 1, che aveva appena preso servizio, ha raccolto il cellulare e lo ha
messo in tasca.
3.
Secondo le sue
dichiarazioni, il custode ha raccolto il cellulare poiché aveva ritenuto che
esso fosse stato smarrito e lo ha messo in tasca con l’intenzione di, poi,
consegnarlo all’ufficio del Centro. Cosa che non ha fatto poiché – sostiene –
lasciato lo stabile, lo ha consegnato ad una delle due ragazze che lo avevano
avvicinato chiedendogli se avesse trovato un cellulare e che lui aveva ritenuto
esserne la legittima proprietaria poiché, dopo avere apparentemente digitato un
PIN, gli aveva mostrato che il telefonino conteneva alcune loro fotografie:
“ Uscito dallo stabile, la mia
intenzione era quella di ritirare il telefono e il cercapersone dal custode, di
fronte agli uffici chiamati __________. In quel frangente, sono stato fermato
da due ragazze, le quali mi chiedevano se avessi trovato un cellulare. Posso
descrivere le due ragazze; una era bionda con una maglietta bianca e delle
scritte nere, mentre l’altra era mora con una maglia nera, età apparente fra i
14.
e i 16 anni circa.
Da parte mia, gli
ho mostrato il telefono, le quali mi riferivano che era della ragazza bionda. A
questo punto gli ho chiesto come potevo essere sicuro che il telefono fosse il
loro. Pertanto la bionda mi diceva che vi era un codice per poterlo sbloccare.
A questo punto la ragazza bionda ha preso il cellulare. La stessa mi ha
mostrato delle foto raffiguranti le due ragazze.
D: il codice
inserito era a numeri o seguiva un disegno?
R: sono sicuro
che il codice inserito dalla ragazza fosse a numeri.
Dopo di che,
visto le prove fornite, le ho lasciato il telefono e ho raggiunto il custode”
(PS 17.9.2014, pag. 2 e 3; PS 17.9.2014 ore 10:10 pag. 4; verbale
d’interrogatorio dell’imputato al dibattimento di primo grado pag. 1)
Va, poi, annotato che, al dibattimento di primo grado, sulla
questione del PIN (che, PC 1 aveva sostenuto essere inesistente), AP 1 ha
dichiarato:
“ stavo per iniziare il servizio di
ronda, erano circa le 22:00, le ragazze mi hanno chiamato per chiedermi se
avevo trovato un telefono. Io ho risposto affermativamente. Mi hanno chiesto se
era un Samsung. Io fino a li non lo sapevo, l’ho tolto dalla mia tasca e ho
visto che era un Samsung. Ho chiesto come faccio a sapere che è il vostro?
Hanno riso e hanno detto che il telefono conteneva le loro foto. Poi io ho
consegnato il telefono, loro hanno aperto il cellulare (non so se aveva un
codice) e mi hanno mostrato le loro foto. Io ho visto che corrispondevano, per
questo ho consegnato loro il cellulare.
(…) le ragazze
hanno fatto un codice?
Mi sembra di sì
ma non sono sicuro. Quello che per me era importante era visionare le foto”
(verbale d’interrogatorio dell’imputato al primo dibattimento, pag. 1 e 4)
4.
Secondo il primo
giudice, sostenendo di avere consegnato il cellulare ad una ragazza nei modi
appena descritti, AP 1 ha mentito poiché:
“
- diversamente
rispetto a quanto sostenuto dall’imputato, il cellulare in questione non aveva
un codice PIN;
- le ragazze che avevano preso in
consegna quello smartphone, non sono state riconosciute dall’imputato nel campo
di __________ il giorno seguente quando ha avuto la possibilità d’incontrare
tutti gli ospiti del centro;
- in base alle fotografie
contenute nel telefono sarebbe invece stato in grado di riconoscerle.
Infatti,
l’allenatore dei ragazzi del centro, __________, peraltro di professione
Carabiniere e assunto in qualità di teste al dibattimento, ha precisato che
l’imputato è stato il giorno seguente assiduamente coinvolto nella ricerca di
quel telefono e che sono pure stati organizzati degli incontri con gli alunni.
Nonostante dette opportunità, non ha saputo riconoscere le persone a cui aveva
consegnato il telefono con la certezza della loro legittimità, così da rendere
sospetta la sua dichiarazione secondo la quale il telefono sarebbe stato
consegnato a qualcuno.” (sentenza impugnata, consid 9)
Inoltre, secondo il primo giudice, l’imputato - la cui esperienza
e professionalità d’addetto alla sicurezza è “dimostrata” - non può
essere creduto poiché, visto che le sue dichiarazioni contrastano con quelle di
__________, ha mentito affermando di non avere fatto nessun confronto con le
ragazze al __________ e poiché non è verosimile che egli
“ si sia imbattuto in due ragazze non
facenti parte della comitiva della vittima, quindi non riconoscibili il giorno
seguente, in un momento in cui il centro _______ era però già chiuso agli
esterni e che lo avrebbe loro consegnato senza particolari formalità, credendo
alle affermazioni di due minorenni sconosciute.
Da professionista
esperto non appare logico concludere che lo stesso non abbia adottato tutte le
necessarie precauzioni atte a permettere di risalire con maggiore sicurezza al
vero proprietario del telefono e, in caso di dubbio, consegnandolo
all’esistente centro di raccolta per gli oggetti smarriti.
Ciò vale a
maggior ragione se si considera che, di questa vicenda, egli non ne ha neppure
minimamente accennato nel suo rapporto di lavoro giornaliero.” (sentenza
impugnata, consid 9 in fine e 10)
5.
L’accertamento è
arbitrario.
a. Va, prima di tutto,
osservato che nella sua valutazione del materiale probatorio il primo giudice omette
di considerare che raccogliere un telefonino dallo zerbino della porta
principale di uno stabile molto frequentato è perfettamente conforme ai doveri
di un agente di sicurezza.
b. Da un lato, la
conclusione del primo giudice secondo cui l’imputato ha, in sintesi, negato che
gli siano state mostrate le ragazze del Centro in vista di un loro
riconoscimento è affrettata.
Precisato che, come sostenuto dall’appellante, il materiale
probatorio in atti non è sufficiente a fare piena chiarezza sul tema, va detto
che, in realtà, l’appellante, pur non confermando integralmente le
dichiarazioni di __________, ha detto che questi gli ha “mostrato due
ragazze al __________” (senza precisare quando) e, poi, “in spiaggia (…)
mi ha detto che il suo gruppo di ragazzi era lì da vedere. Io ho visto quei
giovani, ma è difficile distinguerli” (cfr. verbale d’interrogatorio
dell’imputato al primo dibattimento d’appello, pag. 4). Ne deriva che, pur con
sfumature diverse da quelle di __________ (del tutto irrilevanti, nella misura
in cui, come detto, la questione non è chiarissima), l’appellante ha, nella
sostanza, detto di avere partecipato ad una sorta di procedura di
riconoscimento. Non si può, dunque, dire che egli abbia mentito su tale
questione.
Inoltre, la tesi secondo cui l’imputato ha mentito su come questa
procedura di riconoscimento è stata messa in atto poiché le sue dichiarazioni
sono in contrasto con quelle di __________ non regge. Infatti, il primo giudice
non spiega perché le affermazioni di quest’ultimo sarebbero preferibili a
quelle di __________, amministratore del __________, che sembra confermare, al
riguardo, quanto dichiarato da AP 1 (e smentire, così, quelle di __________):
“ mi ricordo che il caso è successo il
20.8.2014
il 21.8.2014 il monitore si è presentato alla ricezione dicendo che
un telefonino era stato rubato. Io ho cercato di capire cosa era successo. Dai
racconti sembrava appunto che un’agente in servizio avesse preso un telefono.
L’agente qui presente ha detto di aver consegnato il telefono ad altre ragazze.
Però le ragazze lui non le aveva individuate perché non le conosceva.
Io ho proposto
quindi al monitore di fare un confronto, ossia di presentare all’agente tutto
il gruppo in modo che riconoscesse le ragazze. L’incontro era fissato per fine
pomeriggio. Io all’appuntamento ero presente puntuale. Il monitore si è
presentato in ritardo di qualche minuto con un suo collega.
A questo punto è
avvenuto il confronto di riconoscimento?
No perché le
ragazze non erano ancora arrivate.
E dopo?
Ricordo che
l’agente aveva un altro servizio e ha dovuto partire. Quindi davanti ai miei
occhi non è avvenuto nessun riconoscimento.
Dove era previsto
l’incontro?
Davanti allo
stabile __________” (verbale di audizione al dib. di primo grado, pag. 1)
c. D’altro lato, nulla
di pertinente può essere dedotto dal fatto che AP 1 non ha riconosciuto le
ragazze cui dice di avere consegnato il telefonino fra quelle che ha visto, nei
giorni successivi, al __________.
Rilevato che, come sottolineato nel memoriale d’appello,
l’imputato ha avuto davanti le due ragazze “per pochi secondi” (V pag.
8), la spiegazione da lui data al riguardo è, infatti, del tutto ragionevole e
credibile:
“ Io ho visto quei giovani, ma è
difficile distinguerli (…) spesso ho dato un’occhiata fintanto che sono
rimaste. Ma si assomigliano tutte” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato
al primo dibattimento d’appello, pag. 4).
A torto il primo giudice sembra individuare una contraddizione fra
questo mancato riconoscimento e il fatto che, invece, la sera del ritrovamento,
l’agente ha potuto verificare che le ragazze che si erano rivolte a lui erano
quelle ritratte nelle foto contenute nel cellulare. Così come indicato
dall’appellante, infatti, le due situazioni erano ben diverse:
“ in quel momento, le due ragazze le
aveva davanti e poteva facilmente verificare con le foto la somiglianza delle
stesse alle immagini che vedeva sul monitor del telefonino. Questo non era
evidentemente più possibile nei giorni seguenti, quando è stato chiamato in
spiaggia per una specie di riconoscimento, le cui modalità sono tutt’altro che
chiare e tutt’altro che chiarite” (V, pag. 8)
d. Pure di nessun
rilievo è la questione del PIN.
Da un lato, è vero che, come sostenuto dall’appellante, la tematica
non è stata indagata. D’altro lato, ragionando nella versione fornita
dall’imputato, è ben possibile che chi si è fatto consegnare il telefono abbia
fatto una veloce e finta manipolazione (come se stesse digitando un codice) per
cercare di dimostrare di essere, effettivamente, la proprietaria del telefono e
ottenerne, così, la consegna: non va dimenticato che, al dibattimento di primo
grado, l’agente ha precisato di avere avuto solo l’impressione che la ragazza
avesse digitato un codice (“mi sembra di sì ma non sono sicuro” ).
e. Infine, va detto che
non basta a sostanziare la tesi della menzogna dell’imputato il fatto che
questi non abbia annotato, nel suo rapporto, il ritrovamento del telefonino. In
effetti, egli ha più che ragionevolmente giustificato tale pretesa omissione
con la prassi seguita dagli agenti di sorveglianza:
“ di consuetudine, se si identifica il
proprietario dell’oggetto, gli viene consegnato, senza rimarcare nulla” (PS
17.9
, pag. 3)
“ perché non ha inserito questo evento
nel suo rapporto giornaliero?
Perché non è la
prima volta che trovo un oggetto e quando troviamo subito a chi l’oggetto
appartiene di solito non lo marchiamo nel rapporto” (verbale d’interrogatorio
dell’imputato al primo dibattimento, pag. 2)
f. Nemmeno è
sufficiente a sorreggere la tesi del primo giudice la conclusione secondo cui
un agente sperimentato quale è l’imputato si sarebbe premurato, prima di
consegnare loro il cellulare, di chiedere i nomi alle due ragazze.
Tale opinione si scontra, infatti, con la prassi di cui
l’appellante ha riferito e che, oltre che per la sua ragionevolezza, va data
per accertata anche per l’assenza di risultanze contrarie.
Non va poi dimenticato che le modalità in cui è avvenuta la
riconsegna non contrastano in alcun modo con i doveri di una guardia di
sicurezza: indiziava la loro titolarità dell’apparecchio, il fatto che esse
hanno detto di avere perso il cellulare che era, appunto, appena stato
ritrovato, il fatto che hanno dimostrato di saperlo maneggiare e la presenza,
nel cellulare, di loro foto. In simili circostanze, la tesi della consegna del
cellulare alle ragazze non ha alcunché di anomalo.
6.
Dall’arbitrarietà
della conclusione secondo cui AP 1 ha mentito discende che i fatti vanno
accertati così come alle sue dichiarazioni: va, cioè, accertato che egli, credendo
che il cellulare fosse stato smarrito, lo ha raccolto con l’intenzione di
consegnarlo negli uffici del ________ e che non ha dato seguito a tale
intenzione poiché lo ha consegnato ad una ragazza che lui ha creduto esserne la
proprietaria.
Del resto, la tesi accusatoria cozza contro la consapevolezza di AP
1.
della presenza, in quella zona, di una videosorveglianza (V pag. 3). È del
tutto inverosimile, infatti, che un agente di sicurezza metta consapevolmente a
repentaglio il proprio lavoro per impadronirsi di un cellulare (peraltro, di
poco valore: ca Euro 180.-) in una situazione in cui la possibilità di essere
scoperti rasenta la certezza.
L’appello va, così, accolto e AP 1 va assolto dall’imputazione di
cui al DA 25.11.2015.
7.
A titolo
abbondanziale, si annota quanto segue.
Chiunque avrebbe ritenuto che il cellulare in questione fosse stato
smarrito in un luogo non più determinabile dal proprietario: a nessuno che
abbia un minimo di ragionevolezza e di giudizio, infatti, verrebbe mai in mente
di posare volontariamente un cellulare su uno zerbino che copre una zona di intenso
passaggio e lasciarlo lì incustodito.
Ciò detto, ritenuto come la consapevolezza e la volontà
dell’autore devono portare su tutti gli elementi oggettivi, quand’anche, per
ipotesi di lavoro, si dovesse concludere che AP 1 ha raccolto il cellulare con
l’intento di appropriarsene, egli dovrebbe, comunque, essere assolto
dall’imputazione di furto, entrando, semmai, in considerazione, in forza dei
presupposti soggettivi, quella di appropriazione semplice (DTF 71 IV 87, 90)
8.
indennità ex art 429 cpv
1.
lett a. CPP
L’appellante ha chiesto,
quale indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; l’importo di fr. 2’291.-
corrispondenti alle prestazioni legali per il procedimento di primo e secondo
grado. Tuttavia, risulta dallo scritto dell’avv. DI 1 che tali prestazioni sono
state/saranno fatturate alla __________ - datrice di lavoro dell’appellante - e
che saranno da essa sostenute.
Ne deriva che la nota
professionale dell’avv. DI 1 non configura, né prova, un danno patito da AP 1.
Dovendo l’indennità ex
art. 429 cpc. 1 lett. a CPP fondarsi su un danno effettivo, prodottosi con le
spese di patrocinio insorte a carico dell’imputato, interamente o parzialmente
prosciolto, se ne conclude che, in concreto, simile pregiudizio non si è
prodotto per l’appellante (cfr. CARP 19.1.2016 in inc. 17.2015.15/19/157/159,
consid. 23a).
La domanda d’indennità va, perciò, respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg CPP, 139 e
172 ter CP;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto
dall’imputazione di cui al DA 5507/2014 del 25.11.2014.
2. L’istanza di
indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a è respinta.
3. Le tasse e spese di
giustizia per il procedimento di primo grado consistenti in complessivi fr.
996.- così come gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.