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Decisione

17.2017.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 marzo 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti

2. L’imputato ha -

nella sostanza - subito ammesso i fatti così come raccontati da TE 1,

assumendosi, peraltro, la responsabilità di quanto accaduto e scagionando,

quindi, completamente, il giovane collega di pattuglia.

a. Egli ha, in particolare

riconosciuto di avere “ritornato a __________ la dose già aperta che si

trovava nel biglietto ferroviario e una pallina già aperta che si trovava nel

minigrip” (VI PG 7 maggio 2015, pag. 3) spiegando così la ragione del suo

comportamento:

“Al fine di riuscire ad avere informazioni sulla

provenienza della cocaina, gli (ndr. a __________) ho detto che gliela

sequestravo, ma che però avrei fatto figurare un ritrovamento casuale per non

metterlo nei guai. (…) Ho quindi trattenuto le palline di cocaina e ho detto a __________

che poteva andare. La droga l’ho depositata nel mio armadietto che ho in

ufficio a Muralto e che è chiuso a chiave (…) ho ritornato a __________ la dose

già aperta che si trovava nel biglietto ferroviario e una pallina già aperta che

si trovava nel minigrip (…) perché la mia idea era quella di aiutarlo e

arrivare a farmi dire da dove arrivava la droga e a chi lui avrebbe dovuto

portarla”

(VI

PG 7 maggio 2015, pag. 2 e 3, cfr. anche VI PP 19 giugno 2015, pag. 2).

In occasione del

dibattimento di primo grado e di quello d’appello, AP 1 ha, parzialmente,

modificato la propria versione, tentando di ridimensionare la quantità di

stupefacente riconsegnato ad __________, sostenendo che quello contenuto nella

pallina estratta dal minigrip era un “rimasuglio di quello che c’era nella

bolas” (cfr. dibattimento di primo grado, verbale 31 maggio 2016, pag. 3),

rispettivamente precisando che “quando ho preso lo stupefacente ad __________

(…), ho preso la pallina aperta che c’era nel biglietto del treno e l’ho messa

nel minigrip” e che, quindi, quanto consegnato di fatto ad __________

corrispondeva a quanto contenuto nel biglietto del treno (cfr. dibattimento

d’appello, verbale 14 febbraio 2017, pag. 7).

Detto che, in sé, la

quantità - comunque esigua - di stupefacente riconsegnata ad __________ non

modifica la sostanza di quanto contestato all’imputato, le sue successive

dichiarazioni (peraltro rese a distanza di un anno, rispettivamente di due anni

dai fatti) non sono credibili, poiché manifestamente mirate a tentare di

minimizzare le sue responsabilità.

b. Sul motivo della

riconsegna di parte della droga ad __________, AP 1 ha, fin da subito,

dichiarato di aver agito in questo modo allo scopo di ottenere da lui

informazioni su un traffico più ampio VI PG 7 maggio 2015, pag. 3) che, poi, ha

precisato essere legato a un appartamento sito a

Solduno (VI PP 19 giugno 2015, pag. 2; verb. dib. di primo grado 31 maggio

2016, pag. 3; verb. dib. d’appello 14 febbraio 2017, pag. 3).

c. Anche la circostanza

secondo cui, la sera del 2 maggio 2015 - una volta rientrato in ufficio

unitamente al collega TE 1 - non ha provveduto all’iscrizione nel jour del

controllo effettuato su __________ e, neppure, del ritrovamento dello

stupefacente, è ammessa da AP 1 (fin dal suo primo verbale reso il 7 maggio

2015).

d. Ne discende che, in

base alle congruenti dichiarazioni rese da TE 1 e da AP 1 - supportate dal dato

oggettivo della mancata annotazione nel jour del controllo effettuato su

__________ e del ritrovamento dello stupefacente - i presupposti oggettivi del

reato di favoreggiamento (peraltro, consumato e non tentato) sembrano essere dati, nella misura in cui l’imputato ha, perlomeno

temporaneamente, sottratto __________ - trovato in possesso di stupefacente - a

una procedura penale per contravvenzione alla LFStup.

Si è detto “sembrano” poiché, come vedremo, in base

all’accertamento sull’aspetto soggettivo (vedi sotto), siamo confrontati,

tutt’al più, ad un atto che turba il procedimento solo in modo passeggero, ciò

che non è sufficiente a realizzare, nemmeno dal profilo oggettivo, i

presupposti del reato (STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009, consid. 2.1).

Le intenzioni dell’imputato

3. Sulle proprie

intenzioni, AP 1 si è così espresso:

“Una

volta che __________ mi avrebbe fornito le informazioni, avrei fatto figurare

un ritrovamento casuale e l’avrei (ndr. la droga) portata qui da voi al SAD

Locarno. Noi abbiamo un apposito formulario da allestire in caso di

ritrovamento stupefacenti. Avrei adottato questo sistema, ovviamente, per non

creare problemi a __________ visto che lui mi avrebbe fornito delle

informazioni onde risalire ad un traffico di cocaina”

(VI PG 7 maggio 2015, pag. 2).

Sempre in quel primo verbale, egli ha, anche, precisato che:

“aspettavo

di entrare in possesso delle informazioni di __________ per poi parlare con un

mio superiore. Sicuramente ne avrei parlato con qualcuno del Servizio antidroga

della Città di Locarno, mi riferisco all’aiutante __________ (…)

Nella

misura in cui __________ mi avrebbe dato le informazioni promesse, avrei

allestito il formulario per il ritrovamento casuale della droga. Nel caso in

cui __________ non mi avesse dato le informazioni promesse avrei ugualmente

consegnato la droga al SAD. Ne avrei comunque parlato con un mio

superiore in ognuna delle due ipotesi e, a seconda di quello che mi avrebbe

detto, avrei proceduto (…)

Prima

di scrivere qualsiasi cosa sul rapporto giornaliero, era comunque mia

intenzione discuterne con il mio superiore, in questo caso come responsabile

SAD per le comunali che è l’aiutante __________, al quale avrei spiegato il mio

modo di procedere e le mie intenzioni. Non so quindi dire cosa avrei scritto

sul rapporto giornaliero perché non ho ancora potuto incontrare né __________

né __________”

(VI PG 7 maggio 2015, pag. 3 e

4; sott. ed evidenziazione del red.).

a. AP 1 ha, quindi,

affermato che, nella notte del 2 maggio 2015, la sua intenzione non era ancora

consolidata, perché - comunque - condizionata al consenso del proprio superiore

alle cui indicazioni, egli, si sarebbe, in ogni caso, attenuto.

b. Su questo punto, il

collega TE 1 non ha riferito nulla - e nulla gli è stato chiesto - per cui la

sua testimonianza non sconfessa la versione dell’imputato.

L’intervento - fin troppo sollecito - degli inquirenti ha, poi,

impedito di concretamente verificare se AP 1

avrebbe, effettivamente, agito così come dichiarato.

Ne discende che, in applicazione del principio in dubio pro reo (DTF 127 I 38 consid.

2a e rinvii), vista l’assenza di elementi

probatori contrari, occorre ritenere che l’intenzione

dell’imputato era quella di, comunque, verificare con il proprio superiore se

quanto egli aveva in mente di fare fosse cosa lecita oppure no e, poi,

di conformarsi alle indicazioni che il superiore gli avrebbe dato.

Sussunzione

4.1. In relazione

all’imputazione di favoreggiamento, nel caso

concreto, in applicazione del principio in dubio pro reo, occorre ritenere che

era intenzione dell’imputato sottoporre, al suo rientro in servizio, la

questione relativa ad __________ al proprio superiore e che egli avrebbe, poi,

proceduto a seconda di quanto il suo superiore gli avrebbe detto. Ne discende

che il reato di favoreggiamento non può considerarsi adempiuto dal profilo

soggettivo. A titolo abbondanziale si rileva che, anche dal profilo oggettivo,

sussiste il dubbio che, nel caso concreto, il comportamento dell’imputato sia

Considerandi

stato tale da disturbare il regolare avvio dell’inchiesta a carico di __________,

nei termini che dottrina e giurisprudenza ritengono necessari per l’adempimento

del reato di favoreggiamento.

4.2

Il reato di infrazione

alla LFStup è, invece, pacificamente realizzato, nella misura in cui -

circostanza peraltro ammessa dall’imputato - AP 1 ha, effettivamente,

riconsegnato ad __________ una - seppur esigua - quantità di droga. L’art. 19

LStup sanziona, in effetti, qualsiasi forma di partecipazione ad un traffico di

droga e anche quantitativi irrisori sono sufficienti per ritenere adempiuta la

fattispecie.

Violazione del principio di

celerità

5.

La sentenza motivata

è stata intimata più di 7 mesi dopo la comunicazione del dispositivo. Occorre,

quindi, valutare se - nel caso concreto - vi sia stata una violazione del

principio di celerità.

La questione deve essere affrontata d’ufficio.

5.1

Il principio della

celerità impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non

appena l'imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui (art. 29 cpv. 1

Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54 e 124 I 139).

Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della

celerità è la responsabilità delle autorità e vi può essere violazione di questo

principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130

IV 54). La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato

va decisa soprattutto in base ad un appezzamento globale del lavoro effettuato,

in cui va tenuto conto in particolare della complessità del procedimento, del

comportamento dell’interessato e delle autorità penali. Tempi morti sono

inevitabili e se nessuno di essi ha avuto una durata scioccante è

l'apprezzamento globale ad essere decisivo, fermo restando che - affinché

sussista una violazione di questo principio - non è di per sé sufficiente che

un atto processuale potesse essere compiuto anticipatamente.

La giurisprudenza ha, ad esempio, giudicato inaccettabili e

costitutivi di una violazione del principio di celerità un'inattività di

tredici o quattordici mesi in fase d’istruttoria (STF 6S.37/2006 del 8 giugno

2006, consid. 2.1.2).

Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più essere

sanati, il Tribunale Federale ha fatto derivare dalla violazione del principio

della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di tale

principio comporterà, nei casi più frequenti, una riduzione oppure addirittura

la rinuncia ad una pena o anche l'abbandono del procedimento (STF 6S.37/2006 dell’8

giugno 2006, DTF 130 IV 54, 124 I 139 e 117 IV 124).

5.2

Nel caso concreto, un

periodo di più di 7 mesi per l’intimazione della sentenza motivata è, non

soltanto non ossequioso dell’art. 84 cpv 4 CPP; ma manifestamente eccessivo

poiché non giustificato dalle circostanze del caso specifico, che non presenta

alcuna particolare difficoltà.

Di conseguenza, la pena pecuniaria inflitta deve imperativamente

essere ridotta anche per questo motivo.

Pena

6.

In considerazione

del proscioglimento dall’imputazione di (tentato) favoreggiamento e della -

seppur lieve - violazione del principio di celerità, appare adeguata una pena

pecuniaria pari a 3 aliquote giornaliere.

L’importo dell’aliquota (fr 110.- ) definito in primo grado viene

confermato in assenza di qualsivoglia contestazione.

Tasse, spese e indennizzo dell’imputato

7.

Visto l’esito della

procedura, gli oneri processuali di primo grado pari a complessivi fr. 1'150.-

sono a carico dello Stato in ragione di 1/2 e a carico del condannato in

ragione di 1/2.

8.

Per l’art. 429 cpv.

1.

lett. a CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo parzialmente, ha

diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio

dei suoi diritti procedurali.

a. La difesa chiede, in

primo luogo, il riconoscimento di una tariffa oraria di fr. 300.-

corrispondente a quella pattuita contrattualmente con l’imputato. Ritenuto che

il caso qui in discussione non presenta particolari difficoltà né dal profilo

fattuale né da quello giuridico, la tariffa oraria deve essere ridotta ai

canonici fr. 250.-/h.

b. Complessivamente, il

difensore ha preteso che vengano riconosciute, per la procedura di primo grado,

20.

ore di onorario (cfr. prestazioni fino al 1° giugno 2016).

Egli

ha fatturato complessivamente 2 ore e 45 minuti per i colloqui telefonici con

il cliente. Di tale dispendio orario si giustifica riconoscere un’ora, tempo più che sufficiente per discutere della fattispecie e approntare

una strategia difensiva (soprattutto alla luce del dispendio orario indicato

per il colloquio con il cliente, pari a 2 ore e 30 minuti).

Il dispendio orario fatturato per il verbale davanti

al procuratore pubblico (2 ore) va ridotto a 1 ora e 30 minuti in

considerazione dell’effettiva durata e della (breve) trasferta.

Per

il dibattimento di primo grado sono state fatturate 5 ore che vanno ridotte a 4

ore in virtù della durata effettiva e della relativa trasferta.

10.

ore e 15 minuti di lavoro sono, poi, state conteggiate per la formazione

dell’incarto (30 minuti), la corrispondenza e colloqui con il ministero

pubblico (1 ora e 15 minuti), l’esame dell’incarto e l’allestimento

dell’istanza probatoria (1 ora), il colloquio con il cliente (2 ore e 30

minuti), corrispondenza e colloqui telefonici con la pretura penale (1 ora) e

per la preparazione del dibattimento di primo grado (4 ore). Questo dispendio

orario viene integralmente riconosciuto.

c. L'onorario

riconosciuto per la procedura di primo grado è quindi di 10 ore a fr. 250.-

l'una, per totali fr. 2'500.-

d. Le spese esposte pari

a fr. 139.- vengono totalmente riconosciute.

e. Su questi importi va

calcolata e, poi, aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 211.12.

f. Complessivamente,

quindi, vista la parziale assoluzione, per la procedura di primo grado, sono

riconosciuti all'avv. __________, difensore di fiducia, fr. 1'425.06 (1/2 di

fr. 2'500.- + fr. 139.- + fr. 211.12).

9.

Visto l’esito, gli

oneri processuali d’appello, consistenti in complessivi fr. 1’700.-, gravano

per 1/2 sullo Stato e per 1/2 sul condannato .

10.

Come già ricordato,

per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato assolto, pienamente o anche solo

parzialmente, ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un

adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

a. Anche per la

procedura d’appello, l’imputato chiede, in primo luogo, il riconoscimento di

una tariffa oraria di fr. 300.- corrispondente a quella pattuita

contrattualmente con l’imputato. Ritenuto che il caso qui in discussione non

presenta particolari difficoltà né dal profilo fattuale né da quello giuridico,

la tariffa oraria deve essere ridotta ai canonici fr. 250.-/h.

b. Complessivamente, il

difensore ha preteso che vengano riconosciute, per la procedura di appello, 17

ore e 15 minuti di onorario (cfr. prestazioni a far tempo dal 2 giugno 2016).

Egli

ha fatturato complessivamente 1h e 30 minuti per i colloqui telefonici con il

cliente e per un colloquio telefonico con la CARP.

Di

tale dispendio orario si giustifica riconoscere 1h: non va dimenticato che l'appello

giunge alla fine di tutta la procedura di primo grado, durante la quale sia il

difensore che il cliente hanno avuto modo di comprendere esattamente le accuse

e di scegliere - conseguentemente - le strategie difensive.

Per

la preparazione al dibattimento d’appello, sono state fatturate 7h e 15 minuti.

In considerazione del fatto che l’arringa difensiva ricalca, sostanzialmente,

quella per il processo di primo grado, il tempo impiegato appare eccessivo, per

cui deve essere ridotto a 4 ore.

8.

ore e 30 minuti di lavoro sono, poi, state conteggiate per l’esame della

sentenza di primo grado con relativa lettera al cliente (1h), per

l’allestimento della dichiarazione d’appello (30 minuti), per i colloqui con il

cliente (1h e 30 minuti), per l’allestimento dell’istanza di indennizzo (30

minuti) e per il dibattimento con trasferta compresa (5h). Questo dispendio

orario viene integralmente riconosciuto.

c. L'onorario

riconosciuto per la procedura d’appello è quindi di 13 ore e 30 minuti a fr.

250.

- l'una, per totali fr. 3'375.-.

d. Le spese esposte pari

a fr. 134.- vengono totalmente riconosciute.

e. Su questi importi va

calcolata e, poi, aggiunta l'IVA all'8%, cioè fr. 280.72.

f. Complessivamente,

quindi, vista la parziale soccombenza, per la procedura d’appello, sono

riconosciuti all'avv. __________, difensore di fiducia, fr. 1'894.86 (1/2 di

fr. 3'375.- + fr. 134.- + fr. 280.72).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 76 segg.,

80, 81, 84, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 429, 436 CPP;

22,

305 cpv. 1 CP;

19

cpv. 1 LF sugli stupefacenti;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di conseguenza

1.1. AP 1 è prosciolto dal

reato di tentato favoreggiamento.

1.2. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.2.1. infrazione alla LF

sugli stupefacenti

per

avere, il 2 maggio 2015, a __________, senza essere autorizzato, procurato a __________

un modesto e imprecisato quantitativo di cocaina, e meglio per avere, durante

un controllo di polizia, restituito ad __________ una bolas di cocaina e la

cocaina contenuta in un biglietto ferroviario, posto che appena prima la droga

gli era stata requisita.

1.3. Di conseguenza, AP 1 è

condannato alla pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere da fr. 110.-

ciascuna, per un totale di fr. 330.-.

1.4. L’esecuzione della

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

1.5. La tassa di giustizia

e le spese procedurali di prima sede consistenti in complessivi fr. 1'150.-

sono posti per 1/2 (fr. 575.-) a carico dello Stato e per 1/2 (fr. 575.-) a

carico di AP 1.

1.6. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1, a titolo di

indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr. 1'425.06 (IVA

inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura di

primo grado.

2. Gli oneri

processuali per la procedura d’appello consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1700.-

sono posti per 1/2 (fr. 850.-)

a carico dello Stato e per 1/2 (fr. 850.-) a carico di AP 1.

3. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 1, a titolo di

indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr. 1'894.86 (IVA

inclusa) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura

d’appello.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.