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Decisione

17.2017.117

Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE-AELS e di stati terzi. informazioni sottaciute all'ufficio stranieri

4 ottobre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

16 marzo 2017 IM 1, pag. 2)

Tra i

documenti sottoscritti dall’imputata vi era il formulario “Autocertificazione

precedenti penali”. Alle domande “è già stato condannato” e “Ha un procedimento

penale pendente” IM 1 ha apposto due volte la croce su “no”. Ciononostante

l’imputata ha commesso dei reati in Italia, per i quali ha scontato anche una

pena detentiva. “ (sentenza impugnata, pag. 2, consid. 1).

2.

A seguito di questi ed altri fatti che qui non è importante sviluppare

(in sintesi, per avere esercitato la prostituzione senza essere al beneficio

del necessario permesso), è stato aperto, nei confronti della signora IM 1, un

procedimento penale che .sfociato nell’emanazione di un DA per esercizio di

un’attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 cpv. 1 lett. c LStr) e

per inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’imputata, il giudice della Pretura

penale ha confermato il DA soltanto limitatamente al reato di cui all’art. 115

cpv. 1 lett c LStr (reato che ha ritenuto essere stato commesso per negligenza

e per cui ha inflitto alla condannata una multa di fr. 500.-).

Egli

ha, invece assolto l’imputata dal reato di inganno nei confronti dell’autorità

sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

“E

veniamo ora al secondo reato ipotizzato dall’accusa. A norma dell’art. 118 cpv.

1 LStr, chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della legge

fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o

per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Tale

norma discende dall’obbligo di collaborare sancito dall’art. 90 LStr, che

impone agli stranieri di fornire delle indicazioni corrette ed esaustive sugli

elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno.

Il

reato citato è intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente. Per la

realizzazione del reato, inoltre, è necessario un nesso di causalità adeguato

tra l’inganno perpetuato e il rilascio del permesso. In altre parole, occorre

accertare se l’Autorità preposta avrebbe rilasciato il permesso anche

conoscendo la realtà dei fatti (Gaëlle Sauthier, Code annoté de droit des

migrations, vol. II, Berna 2017, ad art. 118, N 9).

(…) IM 1 ha dichiarato di avere erroneamente

omesso di indicare i precedenti penali commessi in Italia

sull’autocertificazione penale. È stata accompagnata all’Ufficio stranieri dal

proprietario dell’appartamento da lei affittato nel 2012 (__________) e in

quell’occasione ha sottoscritto dei formulari già compilati dal locatore.

Sostiene inoltre che quel giorno vi era ressa in quell’ufficio e che l’orario

di chiusura si stava avvicinando.

Sulla

base di questi fatti l’imputata ritiene che non vi sia intenzionalità nel

compimento del reato, ciò a maggior ragione se si considera che in una

successiva richiesta di rilascio di permesso di soggiorno (questa volta

avvenuta nel Canton Vallese) ha tranquillamente fornito i dati completi. In

quell’occasione ha concesso la sua piena collaborazione alle Autorità,

dichiarando tutti i suoi precedenti penali. La stessa si ritiene quindi in

perfetta buona fede.

Anche

in questo caso il dubbio sull’intenzionalità esiste. Ciononostante, come già

rilevato in precedenza, l’imputata non può invocare l’ignoranza della

legislazione vigente in Svizzera per giustificare la sua innocenza. Avrebbe

dovuto informarsi in modo appropriato sulla procedura di rilascio, trattandosi

per di più di una libera professionista. Il reato potrebbe quindi considerarsi

commesso nella misura del dolo eventuale, con la precisazione però che non

essendo adempiuti ulteriori presupposti oggettivi, l’imputata dovrà essere prosciolta.

Ecco i motivi.

(…)

Una violazione della norma qui in discussione deve infatti essere ammessa

unicamente nei casi in cui sussiste un nesso di causalità tra la falsa

dichiarazione dell’autore e il rilascio del permesso di lavoro. Nel caso di specie

il rapporto in questione non è adempiuto in quanto i reati commessi

dall’imputata in Italia (indicati nel verbale d’interrogatorio dell’imputata

effettuato dalla polizia il 12 settembre 2014, pag. 7 e 8) e taciuti in

Svizzera sono tutti riconducibili all’esercizio della prostituzione, o per

emissione di assegni a vuoto e ricettazione, sempre legati alla professione

dell’imputata e ai periodi d’incarcerazione che ha subito. Infatti, solo in

Italia tale attività è considerata quale reato e punita con la reclusione,

mentre in Svizzera la professione è lecita e regolamentata, pertanto non può

essere considerata come elemento ostante alla concessione di un’autorizzazione

da parte dell’Ufficio della migrazione.

A tale

conclusione si giunge a maggior ragione considerando il fatto che il permesso

di dimora ticinese non è pendente causa stato revocato e ciò nonostante

la Polizia cantonale sia, almeno dall’interrogatorio dell’imputata del 12

settembre 2014 perfettamente al corrente dei precedenti penali della straniera.

Di

conseguenza, mancando uno degli elementi essenziali del reato, l’imputata deve

senza indugio essere prosciolta da questa imputazione.” (sentenza impugnata, consid.

5-7, pag 4-5).

3.

La sentenza pretorile è stata impugnata dal solo PG che ha chiesto che IM 1

venga dichiarata autrice colpevole anche del reato di cui all’art. 118 LStr e

che venga condannata alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr.

110.- l’una con l’aggiunta di una multa che deve essere aumentata rispetto alla

decisione pretorile per tenere adeguatamente conto delle sue buone condizioni

economiche.

Queste

le argomentazioni dell’appello:

(…) La decisione impugnata (cons. 7.), infatti, ha negato l'esistenza del nesso

di causalità fra la falsa dichiarazione dell'autrice del reato ed il rilascio del permesso

di lavoro sostenendo che siccome in Svizzera l'attività del meretricio è lecita

e regolamentata ed "...i reati commessi dall'imputata in Italia (indicati

nel verbale d'interrogatorio dell'imputata effettuato dalla polizia /1 12 settembre 2014, pag. 7 e 8) e taciuti in Svizzera

sono tutti riconducibili all'esercizio della prostituzione, o per emissione di assegni a vuoto e ricettazione, sempre

legati a/la professione

dell'imputata e ai periodi d'incarcerazione che ha subito...", la condotta dell'imputata all'estero non può essere

considerata come elemento ostante alla concessione di un permesso. Tale

ragionamento non può essere seguito e questo per le ragioni che seguono.

a) In

primo luogo, la sentenza non considera

che la domanda posta sul modulo "Autocertificazione precedenti penali per

cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l'obbligo della presentazione

del certificato penale" concerne condanne o procedimenti penali pendenti

generici, senza alcun riferimento alla doppia punibilità

degli stessi. Non è rilevante quindi il fatto che i reati commessi

dall'imputata in Italia siano per lo più legati ad una professione legale nel

nostro paese. Rilevante, invece, è la condotta dello straniero nel paese di

provenienza e la sua predisposizione alla violazione delle norme di diritto

vigenti.

Aggiungasi

che i reati di ricettazione ed emissione di assegni a vuoto configurano in Svizzera i reati previsti dagli art. 146 e 160 CP.

La

citata autocertificazione, facendo riferimento esplicito agli artt. 62 e 63

LStr, nonché 24

OLCP, ha infatti lo scopo di permettere all'autorità preposta di valutare - tra

l'altro - se lo straniero che richiede un permesso costituisce o meno una

minaccia alla sicurezza ed all'ordine

pubblico.

Ora,

la sicurezza e l'ordine pubblici sono esposti a pericolo - quindi minacciati -

se sussistono indizi

concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una

violazione degli stessi (art. 80 cpv. 2 OASA). Vi è violazione della sicurezza e

dell'ordine pubblici, tra l'altro, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 litt. a

OASA).

Giusta l'art. 62 LStr, in relazione con l'art. 24

OLCP, l'autorità può allontanare o respingere uno straniero se sussiste un

motivo di revoca, ossia - tra l'altro - se egli o il suo rappresentante ha

fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto

fatti essenziali (litt. a), come ad esempio le condanne penali o i carichi

pendenti (cfr. in particolare sentenza del Tribunale cantonale amministrativo

del 6 novembre 2012, incarto n. 52.2012.263, consid. 4, nonché giurisprudenza

federale ivi citata). Motivo di revoca è anche la violazione ripetuta e

l'esposizione a pericolo dell'ordine e la sicurezza pubblici all'estero (litt.

c).

Nel caso di

specie, l'imputata ha sottaciuto all'autorità preposta fatti essenziali che

denotano senza dubbio alcuno una forte predisposizione della stessa alla

violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici, invero una lista di notizie

di reato, condanne, arresti domiciliari, carcerazioni e detenzioni che si

protrae dal 1976 e che ha avuto termine, per quanto dato a sapere, nel 2012.

Considerato

quanto sopra, sebbene sia pacifico che nel nostro paese l'attività della

prostituzione è legale e regolamentata, è altrettanto pacifico che l'imputata

non ha avuto remore a violare la normativa vigente italiana per oltre

trent'anni commettendo pure reati punibili anche in Svizzera. Pertanto,

quand'anche la sua attività sia lecita all'interno dei confini della

Confederazione, rimane comunque alto il rischio che la stessa vìoli norme ivi

vigenti.

b) In secondo

luogo, la sentenza impugnata misconosce che "…Der Erfolg von art. 118

Abs. 1 AuG tritt ein, wenn die Bewilligung erteilt bzw. nicht entzogen wird.

Bleibt er aus, liegt Versuch vor..." (VETTERLI /D'ADDARIO DI PAOLO

in CARONI/GACHTER / THURNHERR, Bundesgesetz über die AusIänderinnen und

Ausländer (AuG), Berna 2010, n. 8 ad art. 118 LStr, messa in evidenza ad opera

di chi scrive).

La

plausibilità del fatto che se l'Autorità preposta avesse saputo dei precedenti

penali dell'imputata non le avrebbe concesso il permesso di soggiorno o glielo

avrebbe ritirato è data dalla copiosa giurisprudenza cantonale e federale sul

tema (si richiama in questa sede, ancora una volta, la sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo del 6 novembre 2012, incarto n. 52.2012.263, consid.

4, nonché giurisprudenza federale ivi citata). Il fatto che, come viene

asserito nella sentenza impugnata, il permesso di dimora ticinese non sia

"...pendente causa stato revocato e ciò nonostante il fatto che la Polizia

cantonale sia, almeno dall'interrogatorio dell'imputata del 12 settembre 2014

perfettamente al corrente dei precedenti penali della straniera...", non

ha rilevanza nel caso di specie in quanto non comprova che l'autorità preposta

al rilascio del permesso abbia effettivamente avuto modo di chinarsi sulla

questione.” (cfr. osservazioni del 22.06.2017, pag 3-4, CARP VIII).

4. L’imputata

ha chiesto la reiezione dell’appello.

Da

un lato, sostiene di non avere mai voluto, nemmeno nella forma del dolo

eventuale, ingannare le autorità tanto è vero che, presentando analoga domanda

in Vallese, ella aveva indicato di avere dei precedenti penali in Italia. La

Considerandi

sua unica colpa - aggiunge – è quella di avere firmato senza leggerlo il

formulario compilato da __________.

D’altro

lato, la resistente sostiene che le informazioni non date non sono rilevanti e

afferma che “agli atti non vi è alcuna chiara dichiarazione dell’autorità

della migrazione che menzioni il fatto che il permesso di dimora non sarebbe

stato accordato se l’autorità fosse stata a conoscenza dell’esistenza di

precedenti penali e/o procedure penali in corso in capo all’imputata” (CARP

XI).

5.

Giusta

l’art. 13 cpv. 2 LStr. (procedura di permesso e di notificazione, cfr., anche,

art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle

persone del 22 maggio 2002, OLCP) l’autorità competente può esigere dallo

straniero la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello stato

d’origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la

procedura.

Con

l’entrata in vigore degli accordi bilaterali, in materia di permessi, si è

venuto a creare un “sistema duale” che ha istituito due categorie di

richiedenti. Da un lato, i cittadini degli stati terzi che devono ossequiare i

principi della LStr e, di conseguenza, l’obbligo ex lege di presentare un

estratto dal casellario giudiziale. Dall’altro, i cittadini, come nella

presente fattispecie, degli stati UE/AELS, per i quali la presentazione del

casellario giudiziale è necessaria solo in casi particolari (non dati nella

presente fattispecie).

In

questo contesto, a far tempo dall’11 maggio 2009 – in sintesi, richiamandosi

all’art. 5 cpv. 1 dell’Allegato I all’ALC - il Ticino ha introdotto il sistema

dell’autocertificazione (sistema questo già conosciuto in altri Cantoni, tra i

tanti Appenzello interno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo,

Ginevra, Nidwaldo, Sciaffusa, Svitto, Uri, Vallese, Vaud e Zurigo) per cui il

richiedente deve rispondere a due domande poste in un formulario: 1) È già

stato condannato/a?; 2) ha un procedimento penale pendente? (cf.

art. 13 cpv. 2 LStr e legge e regolamento cantonale di applicazione della LStr;

vedi, inoltre, il rapporto 26 aprile 2016 del Dipartimento delle istituzioni, “Misura

straordinaria concernente l’obbligo di presentazione dell’estratto del casellario

giudiziale e del certificato dei carichi pendenti per il rilascio e il rinnovo

dei permessi B e G UE/AELS: bilancio dopo un anno dall’entrata in vigore”,

pag. 1, 2).

Sul tema nonché sulla

rilevanza delle condanne penali precedenti, vedi, fra le altre, TrAmm

52.2012.263

del 6.11.2012 e inc 52.2010.341 del 10.2.2011; STF 2C_440/2017 del

25.08.2017

e DTF 134 II 10, consid. 4.3;130 II 176, consid.

3.4.1

; 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii STF 2C_908/2010

del 7 aprile 2011, consid. 4.3;2C_310/2012 del 12.11.2012, consid. 3.23.1).

6.

Per

l’art. 118 cpv. 1 LStr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione

della LStr fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tale

modo, per se o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso

sia ritirato.

a. Dal

punto di vista oggettivo, l’art. 118 cpv. 1 punisce chi inganna le autorità

preposte al controllo degli stranieri, premesso che, ex art. 90 LStr, lo

straniero e i terzi che partecipano a una procedura sono tenuti a collaborare

all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della legge. In

particolare, devono fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi

essenziali per la regolamentazione del soggiorno.

All’obbligo

di collaborare è accordata un’importanza capitale in quanto le autorità

dipendono dalle indicazioni veritiere fornite dal richiedente (cfr. messaggio

del Consiglio Federale dell’8 marzo 2002 pag. 3379).

Oggetto

dell’inganno ex art. 118 LStr, che può manifestarsi tramite parole, scritti,

atti concludenti, comportamento o silenzio qualificato (CF. M. Caroni, T.

Gächter, D. Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

(AuG), Berna 2010, ad art. 118, note 4 e 5, pag 1207e Messaggio del Consiglio

Federale dell’8 marzo 2002, pag. 3379), devono essere dei fatti.

Tra

il comportamento ingannevole e il rilascio del permesso bisogna inoltre che

esista un nesso causale adeguato (Martina Caroni, Thomas Gächter, Daniela

Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli

Verlag, Berna 2010, ad art. 118, nota 4, pag. 1207 e messaggio del Consiglio

Federale dell’8 marzo 2002 pag. 3379). Rapporto di causalità, nell’ambito del

quale non è necessario che l’autorizzazione, in caso di informazioni corrette e

complete, sia da rifiutare, essendo sufficiente che la pretesa all’ottenimento

del permesso, una volta conosciuti i fatti, possa essere seriamente messa in

dubbio. (cf. Silvia Hunziker, Bundesgesetz über die Ausläderinnen und Ausländer

(AuG), Stämpfli Handkommentar, 2010, pag. 585 e 6B_72/2015, consid. 2.2).

L’elemento

oggettivo della norma non è quindi realizzato quando i dati falsi o sottaciuti

riguardano fatti senza rilevanza per la decisione. L’inganno è rappresentato

dal fatto che senza di esso medesimo la decisione non sarebbe stata presa o non

lo sarebbe stata nella forma e modo con la quale è stata emessa. (cfr. DTF

6b_72/2015 del 27.05.2015, consid 2.2 e DTF 6B_497/2010 del 25 ottobre 2010,

consid. 1.1.)

b.

Dal punto di vista soggettivo, l’art. 118 cpv. 1 LStr è un reato di natura

intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (M. Caroni, T. Gächter, D.

Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berna

2010, ad art. 118, nota 9, pag 1209 e 6B_72/2015, consid. 2.3).

7.

In concreto, è pacifico che le informazioni sottaciute da IM 1 ai funzionari

dell’ufficio stranieri rappresentavano dei fatti essenziali che, se debitamente

conosciuti dalle autorità competenti, avrebbero impedito il rilascio del

permesso B, o quanto meno lo avrebbe seriamente messo in dubbio.

.

Non

solo perché, contrariamente all’opinione del primo giudice, le condanne subite

da IM 1 non erano unicamente per l’esercizio della prostituzione (non possono,

evidentemente, essere ritenute tali una condanna per ricettazione o per

emissione di assegni a vuoto). Ma, soprattutto, perché – come rettamente

rilevato dall’appellante – le condanne subite e il coinvolgimento in numerosi

procedimenti penali (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 12

settembre 2014, pag. 7-8) su un lungo arco di tempo denotano o, quantomeno,

sono indizianti di una consolidata tendenza ad infrangere la legge che avrebbe

certamente preoccupato l’autorità competente e messo, così, in forse – se non

impedito – il rilascio del permesso (cfr. sentenze citate dall’appellante).

Il

nesso causale fra le informazioni nascoste e la concessione del permesso –

così come esplicitato da dottrina e giurisprudenza – è , dunque, pacificamente

dato.

8.

Il tema del dolo non merita particolari approfondimenti.

Il

fatto che - quasi un anno dopo la presentazione del formulario con la

falsa indicazione - la signora IM 1 abbia segnalato all’autorità vallesana di

essere stata condannata “per favoreggiamento prostituzione esclusivamente in

Italia!” (doc. allegato a CARP XI), non può dare alcuna indicazione

sull’intenzione che ella aveva al momento dei fatti che qui interessano.

Non

tanto perché, anche in quell’occasione, le indicazioni date erano lacunose,

visto che la donna non aveva, per esempio, segnalato le condanne per emissione

di assegni a vuoto e per ricettazione e perché, quindi, quanto fatto in Vallese

non è propriamente dimostrativo di una generale volontà di trasparenza

dell’imputata.

Quanto

piuttosto perché il dolo che qui interessa va accertato al momento dei fatti

costitutivi del reato imputato.

In

questo senso, determinante è che il formulario “galeotto” consta di una sola

pagina in cui, oltre la richiesta delle generalità, c’è una sola

domanda - che, peraltro, è posta proprio sopra la finca per la firma - e

porta in alto, in grassetto e in caratteri cubitali, il titolo “Autocertificazione

precedenti penali per cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige

l’obbligo della presentazione del certificato penale”.

Ciò

ritenuto, la tesi per cui la signora IM 1 ha firmato senza sapere di cosa si

trattasse è del tutto inverosimile e non può essere seguita: basta, infatti,

un’occhiata al formulario per comprendere che cosa con esso viene chiesto.

Ne

deriva che – quand’anche si dovesse ammettere che è stato un terzo a compilare

detto formulario - apponendovi la sua firma, ella ne ha coscientemente e

volontariamente avallato il contenuto.

Tenuto

conto delle condanne subite e dei suoi coinvolgimenti in procedimenti penali in

Italia, la signora IM 1 ha, dunque, con dolo diretto (e non eventuale), fornito

all’autorità indicazioni inveritiere.

9.

Concludendo,

su questo punto, l’appello deve essere accolto e IM 1 deve essere dichiarata

autrice colpevole di inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 1

LStr per i fatti indicati al punto 2 del DA.

pena

10.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o lesione

La

legge commina, per inganno nei confronti delle autorità ai sensi dell’art. 118

cpv. 1 LSTr, una pena detentiva sino a 5 anni o una pena pecuniaria.

Ritenuto

come il primo giudice abbia stabilito che la signora Tallarico ha commesso il

reato di cui all’art. 115 cpv. 1 lett c LStr soltanto per negligenza, per esso

è prevista unicamente la multa (cpv. 3).

Richiamata

sui principi che reggono la commisurazione della pena, la DTF 134 IV 17

(consid. 2.1. e riferimenti citati), in relazione alle circostanze oggettive

dell’inganno nei confronti delle autorità, per la valutazione della colpa di IM

1, va, dapprima, considerata l’entità della lesione del bene giuridico

(l’ordine pubblico) e, ritenuta la possibilità concessa a IM 1 di risiedere e

lavorare nel nostro paese, la sua colpa appare di media gravità. Visto, poi,

che ella ha, per finire, agito per lucro, questa Corte ritiene adeguata la pena

pecuniaria di 20 aliquote giornaliere.

L’ammontare

delle aliquote – non oggetto di specifica contestazione e che, comunque, appare

essere il risultato di una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali

in materia (cfr. documenti inerenti la situazione patrimoniale in incarto MP) –

deve essere confermato in fr. 110.-.

11.

Non essendovi elementi che impongano la formulazione di una prognosi

negativa, la pena è sospesa condizionalmente per il periodo di prova di due

anni.

12.

L’appellante

ritiene “estremamente lieve la pena” inflitta dal pretore per

l’infrazione di cui all’art. 115 cpv. 1 lett c, considerato che IM 1 ha esercitato

la professione di prostituta almeno nei periodi fine agosto – metà ottobre

2010.

e febbraio – inizio maggio 2011, ossia circa per 135 giorni ottenendo, se

si

calcola una media (a

favore dell’imputata) di una prestazione al giorno a fr. 50.-/80.- (sempre a

favore dell’imputata), entrate per fr. 6'750.-/10'800.- (cfr. osservazioni del

22.

giugno 2017, pag. 3).

13.

Giusta l’art. 106 cpv. 3 CP, nel determinare l’entità della multa, il

giudice deve tener conto delle condizioni dell’autore, in modo che questi

sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. Anche per la fissazione della

multa, la colpa dell’autore costituisce il criterio principale da prendere in

considerazione. In questo contesto, trovano applicazione i criteri generali

dell’art. 47 CP (cfr. sentenza CARP ad incarto 17.2012.63 del 24 luglio 2012,

consid. 5.3.B, pag. 14).

14.

Tenuto

conto del reddito ipotetico indicato dal PG (fr. 6'750.-/10'800.-) - che

rimane, comunque, inferiore a quanto dichiarato dalla stessa IM 1 nella

dichiarazione stato civile e patrimoniale del 12.09.2014 (reddito mensile netto

di fr. 9'800.-; cfr. dichiarazione di stato civile e patrimoniale del

12.09

) – la multa inflitta dal primo giudice appare, effettivamente,

troppo clemente. Adeguata – anche in considerazione degli elementi di cui

all’art. 47 CP – è, invece, una multa di fr. 1'500.-.

In

caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 14

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

Spese

e indennità

15.

Visto

l’esito dell’appello, le spese di primo grado consistenti in fr. 625.- (tasse

di giustizia) e fr. 125.- (spese giudiziarie) + fr. 500.- sono poste a carico

di IM 1. Le spese per la procedura d’appello, come da consolidata prassi di

questa Corte, ammontanti a fr. 1'200.-, sono invece poste a carico dello Stato.

Vista la sua condanna, a IM

1.

non è dovuta nessuna indennità ex art. 429 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi

visti gli art. 47, 106 cpv. 3 CPS, 115 E 118

LFStr, 398 cpv. 4 CPP

nonché,sulle spese e sulle

ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia

1. L’appello

è accolto.

Di

conseguenza, oltre che di attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115

cpv. 1 lett. c LStr) commessa per negligenza

1.1.

IM 1 è dichiarata autrice colpevole di inganno nei confronti

dell’autorità (art. 118 cpv. 1 LStr),

per avere, a Lugano, in data 12.11.2012, omesso di

indicare nel formulario “Autocertificazione precedenti penali per cittadini

UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della presentazione del

certificato penale” i suoi precedenti penali in Italia.

1.2.

IM 1 è condannata:

1.2.1.

alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 110.- cadauna, per

un totale di fr. 2’200.-;

1.2.2.

l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni

1.2.3.

alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento) con l’avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 14

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS)

1.2.4. Gli oneri processuali

di primo grado, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 625.--

- spese giudiziarie fr. 125.--

fr. 750.--

sono posti a carico di IM 1.

2.

Alla condannata non è assegnata nessuna indennità ex art. 429 CPP.

3. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.--

- altri disborsi fr. 200.--

fr. 1'200.--

sono posti a carico dello

Stato.

4. Intimazione a:

-

-

-

5. Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando della

Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della

migrazione,

6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.