17.2017.117
Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE-AELS e di stati terzi. informazioni sottaciute all'ufficio stranieri
4 ottobre 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.117
Locarno
4 ottobre 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Mauro Trentini, vicecancelliere
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 21 marzo 2017 dal
AP 1
contro la sentenza emanata il
16 marzo 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta
intimata il 18 aprile 2017nei suoi confronti di
IM 1
richiamata la dichiarazione di appello 25 aprile 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: 1. I fatti che hanno
dato il via al procedimento penale di cui trattasi sono descritti, per quanto
qui interessa, in modo esauriente al consid. 1 della sentenza impugnata che
viene, qui, richiamato in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP:
“IM 1,
cittadina italiana, è giunta in Ticino nell’agosto del 2010 per svolgere
l’attività di prostituta indipendente. A tal proposito si è annunciata alla
polizia cantonale, sezione TESEU, in data 29 agosto 2010. Il giorno successivo
ha cominciato a lavorare e pubblicizzato la sua attività sui siti
specializzati. A metà ottobre 2010 ha fatto ritorno in Italia.
È poi tornata
in Ticino con l’intenzione di stabilirsi.
“Nel
novembre del 2012 ho quindi detto alla proprietaria che volevo una camera in
affitto per viverci e le ho chiesto cosa dovevo fare. A quel punto ho fatto
domanda per il permesso B.”
(v. verbale 16 marzo 2017 IM1, pag. 2)
È così stata
accompagnata dal proprietario dello stabile (__________) all’Ufficio
migrazione.
“__________mi
ha chiesto le generalità e quando siamo andati all’ufficio migrazione ero
insieme al proprietario ed altre due ragazze. Lui aveva già i formulari
compilati che io ho firmato”
(v. verbale
Fatti
16 marzo 2017 IM 1, pag. 2)
Tra i
documenti sottoscritti dall’imputata vi era il formulario “Autocertificazione
precedenti penali”. Alle domande “è già stato condannato” e “Ha un procedimento
penale pendente” IM 1 ha apposto due volte la croce su “no”. Ciononostante
l’imputata ha commesso dei reati in Italia, per i quali ha scontato anche una
pena detentiva. “ (sentenza impugnata, pag. 2, consid. 1).
2.
A seguito di questi ed altri fatti che qui non è importante sviluppare
(in sintesi, per avere esercitato la prostituzione senza essere al beneficio
del necessario permesso), è stato aperto, nei confronti della signora IM 1, un
procedimento penale che .sfociato nell’emanazione di un DA per esercizio di
un’attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 cpv. 1 lett. c LStr) e
per inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’imputata, il giudice della Pretura
penale ha confermato il DA soltanto limitatamente al reato di cui all’art. 115
cpv. 1 lett c LStr (reato che ha ritenuto essere stato commesso per negligenza
e per cui ha inflitto alla condannata una multa di fr. 500.-).
Egli
ha, invece assolto l’imputata dal reato di inganno nei confronti dell’autorità
sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
“E
veniamo ora al secondo reato ipotizzato dall’accusa. A norma dell’art. 118 cpv.
1 LStr, chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della legge
fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o
per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è
punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Tale
norma discende dall’obbligo di collaborare sancito dall’art. 90 LStr, che
impone agli stranieri di fornire delle indicazioni corrette ed esaustive sugli
elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno.
Il
reato citato è intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente. Per la
realizzazione del reato, inoltre, è necessario un nesso di causalità adeguato
tra l’inganno perpetuato e il rilascio del permesso. In altre parole, occorre
accertare se l’Autorità preposta avrebbe rilasciato il permesso anche
conoscendo la realtà dei fatti (Gaëlle Sauthier, Code annoté de droit des
migrations, vol. II, Berna 2017, ad art. 118, N 9).
(…) IM 1 ha dichiarato di avere erroneamente
omesso di indicare i precedenti penali commessi in Italia
sull’autocertificazione penale. È stata accompagnata all’Ufficio stranieri dal
proprietario dell’appartamento da lei affittato nel 2012 (__________) e in
quell’occasione ha sottoscritto dei formulari già compilati dal locatore.
Sostiene inoltre che quel giorno vi era ressa in quell’ufficio e che l’orario
di chiusura si stava avvicinando.
Sulla
base di questi fatti l’imputata ritiene che non vi sia intenzionalità nel
compimento del reato, ciò a maggior ragione se si considera che in una
successiva richiesta di rilascio di permesso di soggiorno (questa volta
avvenuta nel Canton Vallese) ha tranquillamente fornito i dati completi. In
quell’occasione ha concesso la sua piena collaborazione alle Autorità,
dichiarando tutti i suoi precedenti penali. La stessa si ritiene quindi in
perfetta buona fede.
Anche
in questo caso il dubbio sull’intenzionalità esiste. Ciononostante, come già
rilevato in precedenza, l’imputata non può invocare l’ignoranza della
legislazione vigente in Svizzera per giustificare la sua innocenza. Avrebbe
dovuto informarsi in modo appropriato sulla procedura di rilascio, trattandosi
per di più di una libera professionista. Il reato potrebbe quindi considerarsi
commesso nella misura del dolo eventuale, con la precisazione però che non
essendo adempiuti ulteriori presupposti oggettivi, l’imputata dovrà essere prosciolta.
Ecco i motivi.
(…)
Una violazione della norma qui in discussione deve infatti essere ammessa
unicamente nei casi in cui sussiste un nesso di causalità tra la falsa
dichiarazione dell’autore e il rilascio del permesso di lavoro. Nel caso di specie
il rapporto in questione non è adempiuto in quanto i reati commessi
dall’imputata in Italia (indicati nel verbale d’interrogatorio dell’imputata
effettuato dalla polizia il 12 settembre 2014, pag. 7 e 8) e taciuti in
Svizzera sono tutti riconducibili all’esercizio della prostituzione, o per
emissione di assegni a vuoto e ricettazione, sempre legati alla professione
dell’imputata e ai periodi d’incarcerazione che ha subito. Infatti, solo in
Italia tale attività è considerata quale reato e punita con la reclusione,
mentre in Svizzera la professione è lecita e regolamentata, pertanto non può
essere considerata come elemento ostante alla concessione di un’autorizzazione
da parte dell’Ufficio della migrazione.
A tale
conclusione si giunge a maggior ragione considerando il fatto che il permesso
di dimora ticinese non è pendente causa stato revocato e ciò nonostante
la Polizia cantonale sia, almeno dall’interrogatorio dell’imputata del 12
settembre 2014 perfettamente al corrente dei precedenti penali della straniera.
Di
conseguenza, mancando uno degli elementi essenziali del reato, l’imputata deve
senza indugio essere prosciolta da questa imputazione.” (sentenza impugnata, consid.
5-7, pag 4-5).
3.
La sentenza pretorile è stata impugnata dal solo PG che ha chiesto che IM 1
venga dichiarata autrice colpevole anche del reato di cui all’art. 118 LStr e
che venga condannata alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr.
110.- l’una con l’aggiunta di una multa che deve essere aumentata rispetto alla
decisione pretorile per tenere adeguatamente conto delle sue buone condizioni
economiche.
Queste
le argomentazioni dell’appello:
“
(…) La decisione impugnata (cons. 7.), infatti, ha negato l'esistenza del nesso
di causalità fra la falsa dichiarazione dell'autrice del reato ed il rilascio del permesso
di lavoro sostenendo che siccome in Svizzera l'attività del meretricio è lecita
e regolamentata ed "...i reati commessi dall'imputata in Italia (indicati
nel verbale d'interrogatorio dell'imputata effettuato dalla polizia /1 12 settembre 2014, pag. 7 e 8) e taciuti in Svizzera
sono tutti riconducibili all'esercizio della prostituzione, o per emissione di assegni a vuoto e ricettazione, sempre
legati a/la professione
dell'imputata e ai periodi d'incarcerazione che ha subito...", la condotta dell'imputata all'estero non può essere
considerata come elemento ostante alla concessione di un permesso. Tale
ragionamento non può essere seguito e questo per le ragioni che seguono.
a) In
primo luogo, la sentenza non considera
che la domanda posta sul modulo "Autocertificazione precedenti penali per
cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l'obbligo della presentazione
del certificato penale" concerne condanne o procedimenti penali pendenti
generici, senza alcun riferimento alla doppia punibilità
degli stessi. Non è rilevante quindi il fatto che i reati commessi
dall'imputata in Italia siano per lo più legati ad una professione legale nel
nostro paese. Rilevante, invece, è la condotta dello straniero nel paese di
provenienza e la sua predisposizione alla violazione delle norme di diritto
vigenti.
Aggiungasi
che i reati di ricettazione ed emissione di assegni a vuoto configurano in Svizzera i reati previsti dagli art. 146 e 160 CP.
La
citata autocertificazione, facendo riferimento esplicito agli artt. 62 e 63
LStr, nonché 24
OLCP, ha infatti lo scopo di permettere all'autorità preposta di valutare - tra
l'altro - se lo straniero che richiede un permesso costituisce o meno una
minaccia alla sicurezza ed all'ordine
pubblico.
Ora,
la sicurezza e l'ordine pubblici sono esposti a pericolo - quindi minacciati -
se sussistono indizi
concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una
violazione degli stessi (art. 80 cpv. 2 OASA). Vi è violazione della sicurezza e
dell'ordine pubblici, tra l'altro, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 litt. a
OASA).
Giusta l'art. 62 LStr, in relazione con l'art. 24
OLCP, l'autorità può allontanare o respingere uno straniero se sussiste un
motivo di revoca, ossia - tra l'altro - se egli o il suo rappresentante ha
fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto
fatti essenziali (litt. a), come ad esempio le condanne penali o i carichi
pendenti (cfr. in particolare sentenza del Tribunale cantonale amministrativo
del 6 novembre 2012, incarto n. 52.2012.263, consid. 4, nonché giurisprudenza
federale ivi citata). Motivo di revoca è anche la violazione ripetuta e
l'esposizione a pericolo dell'ordine e la sicurezza pubblici all'estero (litt.
c).
Nel caso di
specie, l'imputata ha sottaciuto all'autorità preposta fatti essenziali che
denotano senza dubbio alcuno una forte predisposizione della stessa alla
violazione dell'ordine e della sicurezza pubblici, invero una lista di notizie
di reato, condanne, arresti domiciliari, carcerazioni e detenzioni che si
protrae dal 1976 e che ha avuto termine, per quanto dato a sapere, nel 2012.
Considerato
quanto sopra, sebbene sia pacifico che nel nostro paese l'attività della
prostituzione è legale e regolamentata, è altrettanto pacifico che l'imputata
non ha avuto remore a violare la normativa vigente italiana per oltre
trent'anni commettendo pure reati punibili anche in Svizzera. Pertanto,
quand'anche la sua attività sia lecita all'interno dei confini della
Confederazione, rimane comunque alto il rischio che la stessa vìoli norme ivi
vigenti.
b) In secondo
luogo, la sentenza impugnata misconosce che "…Der Erfolg von art. 118
Abs. 1 AuG tritt ein, wenn die Bewilligung erteilt bzw. nicht entzogen wird.
Bleibt er aus, liegt Versuch vor..." (VETTERLI /D'ADDARIO DI PAOLO
in CARONI/GACHTER / THURNHERR, Bundesgesetz über die AusIänderinnen und
Ausländer (AuG), Berna 2010, n. 8 ad art. 118 LStr, messa in evidenza ad opera
di chi scrive).
La
plausibilità del fatto che se l'Autorità preposta avesse saputo dei precedenti
penali dell'imputata non le avrebbe concesso il permesso di soggiorno o glielo
avrebbe ritirato è data dalla copiosa giurisprudenza cantonale e federale sul
tema (si richiama in questa sede, ancora una volta, la sentenza del Tribunale
cantonale amministrativo del 6 novembre 2012, incarto n. 52.2012.263, consid.
4, nonché giurisprudenza federale ivi citata). Il fatto che, come viene
asserito nella sentenza impugnata, il permesso di dimora ticinese non sia
"...pendente causa stato revocato e ciò nonostante il fatto che la Polizia
cantonale sia, almeno dall'interrogatorio dell'imputata del 12 settembre 2014
perfettamente al corrente dei precedenti penali della straniera...", non
ha rilevanza nel caso di specie in quanto non comprova che l'autorità preposta
al rilascio del permesso abbia effettivamente avuto modo di chinarsi sulla
questione.” (cfr. osservazioni del 22.06.2017, pag 3-4, CARP VIII).
4. L’imputata
ha chiesto la reiezione dell’appello.
Da
un lato, sostiene di non avere mai voluto, nemmeno nella forma del dolo
eventuale, ingannare le autorità tanto è vero che, presentando analoga domanda
in Vallese, ella aveva indicato di avere dei precedenti penali in Italia. La
Considerandi
sua unica colpa - aggiunge – è quella di avere firmato senza leggerlo il
formulario compilato da __________.
D’altro
lato, la resistente sostiene che le informazioni non date non sono rilevanti e
afferma che “agli atti non vi è alcuna chiara dichiarazione dell’autorità
della migrazione che menzioni il fatto che il permesso di dimora non sarebbe
stato accordato se l’autorità fosse stata a conoscenza dell’esistenza di
precedenti penali e/o procedure penali in corso in capo all’imputata” (CARP
XI).
5.
Giusta
l’art. 13 cpv. 2 LStr. (procedura di permesso e di notificazione, cfr., anche,
art. 9 cpv. 1 dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle
persone del 22 maggio 2002, OLCP) l’autorità competente può esigere dallo
straniero la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello stato
d’origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la
procedura.
Con
l’entrata in vigore degli accordi bilaterali, in materia di permessi, si è
venuto a creare un “sistema duale” che ha istituito due categorie di
richiedenti. Da un lato, i cittadini degli stati terzi che devono ossequiare i
principi della LStr e, di conseguenza, l’obbligo ex lege di presentare un
estratto dal casellario giudiziale. Dall’altro, i cittadini, come nella
presente fattispecie, degli stati UE/AELS, per i quali la presentazione del
casellario giudiziale è necessaria solo in casi particolari (non dati nella
presente fattispecie).
In
questo contesto, a far tempo dall’11 maggio 2009 – in sintesi, richiamandosi
all’art. 5 cpv. 1 dell’Allegato I all’ALC - il Ticino ha introdotto il sistema
dell’autocertificazione (sistema questo già conosciuto in altri Cantoni, tra i
tanti Appenzello interno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Friburgo,
Ginevra, Nidwaldo, Sciaffusa, Svitto, Uri, Vallese, Vaud e Zurigo) per cui il
richiedente deve rispondere a due domande poste in un formulario: 1) È già
stato condannato/a?; 2) ha un procedimento penale pendente? (cf.
art. 13 cpv. 2 LStr e legge e regolamento cantonale di applicazione della LStr;
vedi, inoltre, il rapporto 26 aprile 2016 del Dipartimento delle istituzioni, “Misura
straordinaria concernente l’obbligo di presentazione dell’estratto del casellario
giudiziale e del certificato dei carichi pendenti per il rilascio e il rinnovo
dei permessi B e G UE/AELS: bilancio dopo un anno dall’entrata in vigore”,
pag. 1, 2).
Sul tema nonché sulla
rilevanza delle condanne penali precedenti, vedi, fra le altre, TrAmm
52.2012.263
del 6.11.2012 e inc 52.2010.341 del 10.2.2011; STF 2C_440/2017 del
25.08.2017
e DTF 134 II 10, consid. 4.3;130 II 176, consid.
3.4.1
; 129 II 215 consid. 7.4 con rinvii STF 2C_908/2010
del 7 aprile 2011, consid. 4.3;2C_310/2012 del 12.11.2012, consid. 3.23.1).
6.
Per
l’art. 118 cpv. 1 LStr, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione
della LStr fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tale
modo, per se o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso
sia ritirato.
a. Dal
punto di vista oggettivo, l’art. 118 cpv. 1 punisce chi inganna le autorità
preposte al controllo degli stranieri, premesso che, ex art. 90 LStr, lo
straniero e i terzi che partecipano a una procedura sono tenuti a collaborare
all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della legge. In
particolare, devono fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi
essenziali per la regolamentazione del soggiorno.
All’obbligo
di collaborare è accordata un’importanza capitale in quanto le autorità
dipendono dalle indicazioni veritiere fornite dal richiedente (cfr. messaggio
del Consiglio Federale dell’8 marzo 2002 pag. 3379).
Oggetto
dell’inganno ex art. 118 LStr, che può manifestarsi tramite parole, scritti,
atti concludenti, comportamento o silenzio qualificato (CF. M. Caroni, T.
Gächter, D. Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
(AuG), Berna 2010, ad art. 118, note 4 e 5, pag 1207e Messaggio del Consiglio
Federale dell’8 marzo 2002, pag. 3379), devono essere dei fatti.
Tra
il comportamento ingannevole e il rilascio del permesso bisogna inoltre che
esista un nesso causale adeguato (Martina Caroni, Thomas Gächter, Daniela
Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli
Verlag, Berna 2010, ad art. 118, nota 4, pag. 1207 e messaggio del Consiglio
Federale dell’8 marzo 2002 pag. 3379). Rapporto di causalità, nell’ambito del
quale non è necessario che l’autorizzazione, in caso di informazioni corrette e
complete, sia da rifiutare, essendo sufficiente che la pretesa all’ottenimento
del permesso, una volta conosciuti i fatti, possa essere seriamente messa in
dubbio. (cf. Silvia Hunziker, Bundesgesetz über die Ausläderinnen und Ausländer
(AuG), Stämpfli Handkommentar, 2010, pag. 585 e 6B_72/2015, consid. 2.2).
L’elemento
oggettivo della norma non è quindi realizzato quando i dati falsi o sottaciuti
riguardano fatti senza rilevanza per la decisione. L’inganno è rappresentato
dal fatto che senza di esso medesimo la decisione non sarebbe stata presa o non
lo sarebbe stata nella forma e modo con la quale è stata emessa. (cfr. DTF
6b_72/2015 del 27.05.2015, consid 2.2 e DTF 6B_497/2010 del 25 ottobre 2010,
consid. 1.1.)
b.
Dal punto di vista soggettivo, l’art. 118 cpv. 1 LStr è un reato di natura
intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (M. Caroni, T. Gächter, D.
Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berna
2010, ad art. 118, nota 9, pag 1209 e 6B_72/2015, consid. 2.3).
7.
In concreto, è pacifico che le informazioni sottaciute da IM 1 ai funzionari
dell’ufficio stranieri rappresentavano dei fatti essenziali che, se debitamente
conosciuti dalle autorità competenti, avrebbero impedito il rilascio del
permesso B, o quanto meno lo avrebbe seriamente messo in dubbio.
.
Non
solo perché, contrariamente all’opinione del primo giudice, le condanne subite
da IM 1 non erano unicamente per l’esercizio della prostituzione (non possono,
evidentemente, essere ritenute tali una condanna per ricettazione o per
emissione di assegni a vuoto). Ma, soprattutto, perché – come rettamente
rilevato dall’appellante – le condanne subite e il coinvolgimento in numerosi
procedimenti penali (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 12
settembre 2014, pag. 7-8) su un lungo arco di tempo denotano o, quantomeno,
sono indizianti di una consolidata tendenza ad infrangere la legge che avrebbe
certamente preoccupato l’autorità competente e messo, così, in forse – se non
impedito – il rilascio del permesso (cfr. sentenze citate dall’appellante).
Il
nesso causale fra le informazioni nascoste e la concessione del permesso –
così come esplicitato da dottrina e giurisprudenza – è , dunque, pacificamente
dato.
8.
Il tema del dolo non merita particolari approfondimenti.
Il
fatto che - quasi un anno dopo la presentazione del formulario con la
falsa indicazione - la signora IM 1 abbia segnalato all’autorità vallesana di
essere stata condannata “per favoreggiamento prostituzione esclusivamente in
Italia!” (doc. allegato a CARP XI), non può dare alcuna indicazione
sull’intenzione che ella aveva al momento dei fatti che qui interessano.
Non
tanto perché, anche in quell’occasione, le indicazioni date erano lacunose,
visto che la donna non aveva, per esempio, segnalato le condanne per emissione
di assegni a vuoto e per ricettazione e perché, quindi, quanto fatto in Vallese
non è propriamente dimostrativo di una generale volontà di trasparenza
dell’imputata.
Quanto
piuttosto perché il dolo che qui interessa va accertato al momento dei fatti
costitutivi del reato imputato.
In
questo senso, determinante è che il formulario “galeotto” consta di una sola
pagina in cui, oltre la richiesta delle generalità, c’è una sola
domanda - che, peraltro, è posta proprio sopra la finca per la firma - e
porta in alto, in grassetto e in caratteri cubitali, il titolo “Autocertificazione
precedenti penali per cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige
l’obbligo della presentazione del certificato penale”.
Ciò
ritenuto, la tesi per cui la signora IM 1 ha firmato senza sapere di cosa si
trattasse è del tutto inverosimile e non può essere seguita: basta, infatti,
un’occhiata al formulario per comprendere che cosa con esso viene chiesto.
Ne
deriva che – quand’anche si dovesse ammettere che è stato un terzo a compilare
detto formulario - apponendovi la sua firma, ella ne ha coscientemente e
volontariamente avallato il contenuto.
Tenuto
conto delle condanne subite e dei suoi coinvolgimenti in procedimenti penali in
Italia, la signora IM 1 ha, dunque, con dolo diretto (e non eventuale), fornito
all’autorità indicazioni inveritiere.
9.
Concludendo,
su questo punto, l’appello deve essere accolto e IM 1 deve essere dichiarata
autrice colpevole di inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 1
LStr per i fatti indicati al punto 2 del DA.
pena
10.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2
dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o lesione
La
legge commina, per inganno nei confronti delle autorità ai sensi dell’art. 118
cpv. 1 LSTr, una pena detentiva sino a 5 anni o una pena pecuniaria.
Ritenuto
come il primo giudice abbia stabilito che la signora Tallarico ha commesso il
reato di cui all’art. 115 cpv. 1 lett c LStr soltanto per negligenza, per esso
è prevista unicamente la multa (cpv. 3).
Richiamata
sui principi che reggono la commisurazione della pena, la DTF 134 IV 17
(consid. 2.1. e riferimenti citati), in relazione alle circostanze oggettive
dell’inganno nei confronti delle autorità, per la valutazione della colpa di IM
1, va, dapprima, considerata l’entità della lesione del bene giuridico
(l’ordine pubblico) e, ritenuta la possibilità concessa a IM 1 di risiedere e
lavorare nel nostro paese, la sua colpa appare di media gravità. Visto, poi,
che ella ha, per finire, agito per lucro, questa Corte ritiene adeguata la pena
pecuniaria di 20 aliquote giornaliere.
L’ammontare
delle aliquote – non oggetto di specifica contestazione e che, comunque, appare
essere il risultato di una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali
in materia (cfr. documenti inerenti la situazione patrimoniale in incarto MP) –
deve essere confermato in fr. 110.-.
11.
Non essendovi elementi che impongano la formulazione di una prognosi
negativa, la pena è sospesa condizionalmente per il periodo di prova di due
anni.
12.
L’appellante
ritiene “estremamente lieve la pena” inflitta dal pretore per
l’infrazione di cui all’art. 115 cpv. 1 lett c, considerato che IM 1 ha esercitato
la professione di prostituta almeno nei periodi fine agosto – metà ottobre
2010.
e febbraio – inizio maggio 2011, ossia circa per 135 giorni ottenendo, se
si
calcola una media (a
favore dell’imputata) di una prestazione al giorno a fr. 50.-/80.- (sempre a
favore dell’imputata), entrate per fr. 6'750.-/10'800.- (cfr. osservazioni del
22.
giugno 2017, pag. 3).
13.
Giusta l’art. 106 cpv. 3 CP, nel determinare l’entità della multa, il
giudice deve tener conto delle condizioni dell’autore, in modo che questi
sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. Anche per la fissazione della
multa, la colpa dell’autore costituisce il criterio principale da prendere in
considerazione. In questo contesto, trovano applicazione i criteri generali
dell’art. 47 CP (cfr. sentenza CARP ad incarto 17.2012.63 del 24 luglio 2012,
consid. 5.3.B, pag. 14).
14.
Tenuto
conto del reddito ipotetico indicato dal PG (fr. 6'750.-/10'800.-) - che
rimane, comunque, inferiore a quanto dichiarato dalla stessa IM 1 nella
dichiarazione stato civile e patrimoniale del 12.09.2014 (reddito mensile netto
di fr. 9'800.-; cfr. dichiarazione di stato civile e patrimoniale del
12.09
) – la multa inflitta dal primo giudice appare, effettivamente,
troppo clemente. Adeguata – anche in considerazione degli elementi di cui
all’art. 47 CP – è, invece, una multa di fr. 1'500.-.
In
caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 14
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Spese
e indennità
15.
Visto
l’esito dell’appello, le spese di primo grado consistenti in fr. 625.- (tasse
di giustizia) e fr. 125.- (spese giudiziarie) + fr. 500.- sono poste a carico
di IM 1. Le spese per la procedura d’appello, come da consolidata prassi di
questa Corte, ammontanti a fr. 1'200.-, sono invece poste a carico dello Stato.
Vista la sua condanna, a IM
1.
non è dovuta nessuna indennità ex art. 429 CPP.
Dispositivo
Per questi motivi
visti gli art. 47, 106 cpv. 3 CPS, 115 E 118
LFStr, 398 cpv. 4 CPP
nonché,sulle spese e sulle
ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia
1. L’appello
è accolto.
Di
conseguenza, oltre che di attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115
cpv. 1 lett. c LStr) commessa per negligenza
1.1.
IM 1 è dichiarata autrice colpevole di inganno nei confronti
dell’autorità (art. 118 cpv. 1 LStr),
per avere, a Lugano, in data 12.11.2012, omesso di
indicare nel formulario “Autocertificazione precedenti penali per cittadini
UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della presentazione del
certificato penale” i suoi precedenti penali in Italia.
1.2.
IM 1 è condannata:
1.2.1.
alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 110.- cadauna, per
un totale di fr. 2’200.-;
1.2.2.
l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni
1.2.3.
alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento) con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 14
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS)
1.2.4. Gli oneri processuali
di primo grado, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 625.--
- spese giudiziarie fr. 125.--
fr. 750.--
sono posti a carico di IM 1.
2.
Alla condannata non è assegnata nessuna indennità ex art. 429 CPP.
3. Gli
oneri processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.--
- altri disborsi fr. 200.--
fr. 1'200.--
sono posti a carico dello
Stato.
4. Intimazione a:
-
-
-
5. Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della
migrazione,
6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.