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Decisione

17.2017.130

Se procedura di 2do grado avviata da AP, Stato non ha alcuna responsabilitâ. Indennitâ spese patrocinio accollate ad AP

4 luglio 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. Ingiuria ex art. 177 CP

1. Richiamati

i considerandi della citata sentenza del 20 aprile 2017, questa Corte deve

prosciogliere IM 1 dall’imputazione a lui rivolta con il decreto d’accusa n.

3337/2015 2015 in quanto l’affermazione

non

avete onore, non avete dignità, siete come sepolcri imbiancati”,

espressa

sotto lo pseudonimo “_____” nel blog di commento ad un articolo intitolato

“Barlafüs a Monteceneri” non è stata ritenuta dalla Corte di diritto penale del

Tribunale Federale lesiva dell’onore personale dei municipali del Comune di

Monteceneri (cf. DTF 6B_88/2017 consid. 2.4).

Considerandi

II. Indennità

2.

Senza motivare alcunché, IM 1 ha chiesto in questa sede un’indennità ex

art. 429 CPP di fr 2000.-.

In primo

grado, a questo titolo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), il pretore gli ha

assegnato un’indennità di fr. 2'900.-.

IM 1 non ha

impugnato tale pronuncia né con un appello principale (preceduto dal debito

annuncio) né con uno adesivo. Ne deriva che, se fosse riferita al procedimento

di primo grado, la sua richiesta di vedersi assegnato, ex art. 429 cpv. 1

lett. a CPP, un importo supplementare di fr 2'000.- non sarebbe ricevibile.

Se, invece,

la richiesta di fr. 2'000.- è da intendersi come riferita al procedimento

d’appello, essa andrebbe respinta: lo Stato non ha, nella procedura di secondo

grado, alcuna responsabilità, essendo essa stata avviata unicamente ad opera

degli AP.

Un’indennità

per le spese di patrocinio è effettivamente dovuta a IM 1 anche per la

procedura di secondo grado, ma essa, in forza del DTF 139 IV 45 (consid. 1.2)

va accollata agli AP.

3.

Per la procedura d’appello, ritenuto come il tutto si riducesse ad una

questione giuridica (per cui non erano necessari lo studio di numerosi atti

d’inchiesta) relativa ad un unico fatto (accertato e non contestato) e che il

tema di diritto era già stato sviscerato dal patrocinatore per il dibattimento

di primo grado, questa Corte ritiene sufficiente, per un adeguato patrocino, un

dispendio orario complessivo di 8 ore di lavoro.

Considerata

la tariffa usuale di fr. 250.-/h, l’indennità per costi di patrocinio ammonta

ad un onorario di fr. 2'000.-. cui vanno aggiunte le spese quantificate al 10%

dell’onorario (fr. 200.-) e IVA, per un’indennità complessiva pari a fr. 2'376.-.

Ritenuto

come gli AP siano i soli appellanti, l’indennità di fr 2'376.- è a loro carico

ex art 432 cpv. 2 CPP (DTF 139 IV 45, consid. 1.2).

4.

Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali

del CO e, pertanto, essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1

CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto

e per la procedura di primo grado, dall’introduzione, in data 5 giugno 2015,

dell’opposizione al decreto d’accusa e per l’appello, dall’introduzione, in

data 25 ottobre 2016, delle osservazioni.

Spese

5.

Le spese della procedura di primo grado rimangono a carico dello Stato.

Quelle della

procedura d’appello, in applicazione dell’art. 427 cpv. 2 CPP, vanno, invece,

poste a carico degli AP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 177 CP, 426, 429,

432, 433 CPP

nonché sulle

spese e sulle ripetibili l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è respinto

Di

conseguenza

1.1 IM 1 è

prosciolto dall’imputazione di ingiuria per i fatti descritti nel decreto

d’accusa n. 2237/2015 del 1° giugno 2015

2. Gli

oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 550.-

(cinquecento cinquanta), sono posti a carico dello Stato;

3. A

titolo di indennità ex art. 429 CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 2'900.--, oltre interessi al 5% a

partire dal 5 giugno 2015.

4. Gli

accusatori privati AP 3, AP 2 e AP 1 rifonderanno a IM 1 l’importo di fr. 2'376.-,

oltre interessi al 5% a partire dal 25 ottobre 2016.

5. Gli

oneri processuali d’appello consistenti in:

- tassa di

giustizia fr.1'000.00

- altri

disborsi fr. 200.00

fr.

1'200.00

sono posti a

carico, in solido, degli accusatori privati AP 3, AP 2 e AP 1.

6. Intimazione

a:

-

-

7. Comunicazione

a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

- Comando

della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

- Ministero

pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

- Divisione

della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

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e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.