17.2017.130
Se procedura di 2do grado avviata da AP, Stato non ha alcuna responsabilitâ. Indennitâ spese patrocinio accollate ad AP
4 luglio 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.130
Locarno
4 luglio 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Mauro Trentini, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 27 giugno 2016 e confermato con dichiarazione d’appello 25 luglio
2016 da
AP 1, 6802 Rivera (AP)
AP 2, 6804 Bironico (AP)
AP 3, 6802 Rivera (AP)
tutti rappr. dall'avv. DI 1, 6501 Bellinzona
contro la sentenza emanata il
16 giugno 2016 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta
intimata il 19 luglio 2016) nei confronti di
IM 1
rappr. dall’a DI 1
esaminati gli atti;
preso atto che
A. Con decreto d’accusa
n. 22237/2015 del 1° giugno 2015, a seguito di querela penale sporta da AP 3, AP
2, AC 1, AC 2, AC 3e AC 4, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1autore
colpevole di ingiuria per avere
“
offeso l’onore
dei municipali del Comune di Monteceneri, scrivendo, utilizzando lo pseudonimo
“______”, nel blog dell’articolo dal titolo “ Barlafus” a Monteceneri, apparso
su Ticinonews lo stesso giorno, riferendosi ai municipali di Monteceneri
“kremlino Vergognatevi! Non avete onore, non avete dignità siete come sepolcri
imbiancati!”
e ne ha proposto la
condanna alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna,
corrispondenti a complessivi
fr. 600.-. Pena questa
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Inoltre, lo ha
condannato alla multa di fr. 100.- (sostituita, in caso di mancato pagamento,
con la pena detentiva di 1 giorno, art. 106 cpv. 2 CP) e al pagamento di tasse
e spese di giustizia per complessivi fr. 200.-.
Gli accusatori privati, AP
3, AP 2, AC 2, AC 3, AC 4, AP 1 e AC 1, dal canto loro, sono stati rinviati al
competente foro per le pretese civili (art. 353 cpv. 2 CPP).
Contro il decreto d’accusa
IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo
il dibattimento, con sentenza 16 giugno 2016, il giudice della Pretura penale
ha prosciolto IM 1 dall’imputazione di ingiuria per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 2237/2015 del 1° giugno 2015 (cf. lett. A) e ha caricato la
tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 550.- allo Stato. Ha inoltre
accolto la richiesta di indennità ex art. 429 cpv. 1 let a CPP, presentata da IM
1, per un importo di fr. 2'900.-.
C. Contro
il proscioglimento di IM 1 sono insorti congiuntamente gli accusatori privati AP
3, AP 2 e AP 1, postulando, con motivazione d’appello del 3 ottobre 2016, che
la sentenza di primo grado venisse riformata nel senso di dichiarare l’imputato
autore colpevole di diffamazione o, in subordine, di ingiuria per i fatti di
cui al decreto d’accusa 2237/2016 del 1 giugno 2015.
Gli
accusatori privati hanno, inoltre, chiesto la condanna di IM 1 al pagamento di
fr. 8'123.70 in loro favore a titolo di risarcimento danni per le spese di
patrocinio di prima e seconda istanza.
IM 1, dal
canto suo, con osservazioni 25 ottobre 2016, ha chiesto la conferma del
giudizio di assoluzione di primo grado. Inoltre, ha chiesto che lo Stato venga
condannato a versargli un indennizzo di fr. 2'000.- ex art. 429 CPP e un
ulteriore indennizzo, a carico dei querelanti, di fr. 17'800.- + IVA per spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti processuali.
D. Con sentenza 20 dicembre 2016 questa Corte ha accolto l’appello
presentato dagli accusatori privati AP 3, AP 2 e AP 1. Ha annullato il giudizio
di primo grado, ha dichiarato IM 1 autore colpevole di ingiuria e lo ha condannato
alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di fr. 120.- ciascuna per
complessivi fr. 600.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di prima istanza pari a fr.
550.-.
Inoltre, la
CARP ha condannato lo Stato a versare agli AP l’importo complessivo di fr 1'782.-
per la procedura d’appello mentre, per la procedura di primo grado, condannato
al versamento di un’indennità di fr 2'970.- è stato il condannato IM 1.
Gli oneri
processuali d’appello consistenti in fr. 1'000.- di tassa di giustizia e in fr.
200.- di altri esborsi sono stati posti a carico dello Stato.
E. IM 1, con ricorso in materia penale 27 gennaio 2017, ha impugnato la
sentenza cantonale, chiedendo di essere prosciolto dall’accusa e postulando,
come precedentemente fatto in appello (cf. osservazioni del 25 ottobre 2016),
un indennizzo di fr. 2'000.- ex art. 429 CPP oltre a fr. 17'800.- per le spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti processuali.
F. Con
sentenza del 20 aprile 2017, il TF ha accolto il ricorso di IM 1, annullato la
sentenza 20 dicembre 2016 (incarto CARP no 17.2016.137) e rinviato la causa a
questa Corte affinché prosciolga il ricorrente dall’imputazione di ingiuria e
statuisca nuovamente sulle spese giudiziarie e sulle indennità della procedura
cantonale.
Le spese
giudiziarie per la procedura federale (fr. 2'000.-) sono state poste a carico
degli opponenti AP 1, AP 2 e AP 3 che sono stati, pure, condannati a rifondere
a IM 1 fr. 3'000.- di ripetibili per la sede federale.
considerato
In fatto e in diritto
Fatti
I. Ingiuria ex art. 177 CP
1. Richiamati
i considerandi della citata sentenza del 20 aprile 2017, questa Corte deve
prosciogliere IM 1 dall’imputazione a lui rivolta con il decreto d’accusa n.
3337/2015 2015 in quanto l’affermazione
“
non
avete onore, non avete dignità, siete come sepolcri imbiancati”,
espressa
sotto lo pseudonimo “_____” nel blog di commento ad un articolo intitolato
“Barlafüs a Monteceneri” non è stata ritenuta dalla Corte di diritto penale del
Tribunale Federale lesiva dell’onore personale dei municipali del Comune di
Monteceneri (cf. DTF 6B_88/2017 consid. 2.4).
Considerandi
II. Indennità
2.
Senza motivare alcunché, IM 1 ha chiesto in questa sede un’indennità ex
art. 429 CPP di fr 2000.-.
In primo
grado, a questo titolo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), il pretore gli ha
assegnato un’indennità di fr. 2'900.-.
IM 1 non ha
impugnato tale pronuncia né con un appello principale (preceduto dal debito
annuncio) né con uno adesivo. Ne deriva che, se fosse riferita al procedimento
di primo grado, la sua richiesta di vedersi assegnato, ex art. 429 cpv. 1
lett. a CPP, un importo supplementare di fr 2'000.- non sarebbe ricevibile.
Se, invece,
la richiesta di fr. 2'000.- è da intendersi come riferita al procedimento
d’appello, essa andrebbe respinta: lo Stato non ha, nella procedura di secondo
grado, alcuna responsabilità, essendo essa stata avviata unicamente ad opera
degli AP.
Un’indennità
per le spese di patrocinio è effettivamente dovuta a IM 1 anche per la
procedura di secondo grado, ma essa, in forza del DTF 139 IV 45 (consid. 1.2)
va accollata agli AP.
3.
Per la procedura d’appello, ritenuto come il tutto si riducesse ad una
questione giuridica (per cui non erano necessari lo studio di numerosi atti
d’inchiesta) relativa ad un unico fatto (accertato e non contestato) e che il
tema di diritto era già stato sviscerato dal patrocinatore per il dibattimento
di primo grado, questa Corte ritiene sufficiente, per un adeguato patrocino, un
dispendio orario complessivo di 8 ore di lavoro.
Considerata
la tariffa usuale di fr. 250.-/h, l’indennità per costi di patrocinio ammonta
ad un onorario di fr. 2'000.-. cui vanno aggiunte le spese quantificate al 10%
dell’onorario (fr. 200.-) e IVA, per un’indennità complessiva pari a fr. 2'376.-.
Ritenuto
come gli AP siano i soli appellanti, l’indennità di fr 2'376.- è a loro carico
ex art 432 cpv. 2 CPP (DTF 139 IV 45, consid. 1.2).
4.
Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali
del CO e, pertanto, essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1
CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto
e per la procedura di primo grado, dall’introduzione, in data 5 giugno 2015,
dell’opposizione al decreto d’accusa e per l’appello, dall’introduzione, in
data 25 ottobre 2016, delle osservazioni.
Spese
5.
Le spese della procedura di primo grado rimangono a carico dello Stato.
Quelle della
procedura d’appello, in applicazione dell’art. 427 cpv. 2 CPP, vanno, invece,
poste a carico degli AP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 177 CP, 426, 429,
432, 433 CPP
nonché sulle
spese e sulle ripetibili l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è respinto
Di
conseguenza
1.1 IM 1 è
prosciolto dall’imputazione di ingiuria per i fatti descritti nel decreto
d’accusa n. 2237/2015 del 1° giugno 2015
2. Gli
oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 550.-
(cinquecento cinquanta), sono posti a carico dello Stato;
3. A
titolo di indennità ex art. 429 CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a IM 1 l’importo di fr. 2'900.--, oltre interessi al 5% a
partire dal 5 giugno 2015.
4. Gli
accusatori privati AP 3, AP 2 e AP 1 rifonderanno a IM 1 l’importo di fr. 2'376.-,
oltre interessi al 5% a partire dal 25 ottobre 2016.
5. Gli
oneri processuali d’appello consistenti in:
- tassa di
giustizia fr.1'000.00
- altri
disborsi fr. 200.00
fr.
1'200.00
sono posti a
carico, in solido, degli accusatori privati AP 3, AP 2 e AP 1.
6. Intimazione
a:
-
-
7. Comunicazione
a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
- Comando
della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero
pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.