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Decisione

17.2017.165

Atti sessuali con fanciulli/esame di credibilità delle vittime e dell'imputato/ concetto di atto di natura sessuale e consapevolezza dell'autore relativamente alla natura dei suoi atti

4 giugno 2018Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i toccamenti del padre gli provocavano, parlando di un “certo” fastidio

perché “non è normale fare questo” e perché “gli altri genitori non

fanno questo ai loro figli”;

-

ha esposto in modo coerente, dal punto di vista affettivo, i motivi per

cui non diceva nulla al padre, spiegando che non voleva né offenderlo né

angosciarlo e che non faceva domande perché gli dispiaceva, visto che al padre

piaceva “fare così”, anche se ha parlato di questi toccamenti come di “caroniate”

che, al fratello più grande, venivano risparmiate;

-

ha cercato di darsi delle spiegazioni sui motivi alla base del

comportamento del padre collegandolo, in maniera adeguata, a quanto anche il

nonno faceva su di lui e concludendo, quindi, che il padre agiva in tal modo

perché anche il nonno aveva agito così con il padre;

- ha

dedotto, con un ragionamento logico e, ancora una volta, adeguato, che al padre

piaceva toccargli il pene poiché lo faceva in continuazione.

In sintesi, così come si evince da quanto appena argomentato, il

racconto di __________ è credibile perché i toccamenti lamentati sono stati

contestualizzati in una situazione concreta ed emotiva ricca di dettagli e

perché la situazione descritta ha una sua logica - e, quindi, una

verosimiglianza - intrinseca.

c. A quanto sin qui

rilevato, va, poi, aggiunto che contribuisce a dare credibilità al suo racconto

il fatto che __________, nella sua audizione, ha, anche, riferito di aspetti

positivi del padre, ad esempio:

“Sì, io non faccio domande, perché…

ma però io quando me ne voglio andare lui mi… mi lascia andare. Però, ma però

lui sa essere anche… sa anche essere gentile e ben educato. Tipo alla festa del

papà, lui… il… il mio fratello ed io gli abbiamo dato i regali e lì ha detto

che li sono piaciuti molto, ma il regalo più grande siamo io e mio fratello”

(trascrizione audizione 21 marzo 2011, pag. 5, AI 34, doc. B).

Questa pacatezza e l’assenza di una volontà d’infierire sul padre

costituiscono ulteriori elementi a favore della credibilità del bambino.

d. Conferisce

attendibilità e verosimiglianza al racconto di __________, anche il fatto che

egli ha riferito soltanto cose di cui era sicuro e che lo riguardavano

direttamente, non invece fatti che non ricordava e nemmeno le reazioni e le

sensazioni del fratello __________ ai toccamenti del padre.

Richiesto dall’interrogante di indicare quand’era l’ultima volta

che suo padre lo aveva toccato come descritto, egli ha, infatti, dichiarato:

“I: … l’ultima volta che è

successa questa cosa, quando è stato? Ti ricordi?

V: O mamma mia, quand’era? E non

mi ricordo.

I: Se non ti ricordi fa niente,

eh?

V: Non mi ricordo, veramente mi… mi… scusami, sono

molto… mi… sono molto dispiaciuto, ma non mi ricordo” (trascrizione audizione

21 marzo 2011, pag. 11, AI 34, doc. B).

Dopo aver raccontato che il padre si comportava allo stesso modo

con il fratello __________, alla domanda dell’interrogante che gli chiedeva

cosa succedeva con __________, __________ rispondeva:

“V: E anche lui dice che… o mamma mia è troppo

difficile anche per questo, non so raccontare. Io non conosco proprio la vita

delle persone. Sì a me piacerebbe raccontarti tutto, ma non so proprio… co…

cosa lui, cioè ti stavo per raccontare, ma di quello mi sono fermato perché non

sapevo niente di cosa… di cosa lui… come si… come si dice… come… aspetta… come

reagisce, cosa fa e che cosa dice.

I: Chi?

I: __________” (trascrizione

audizione 21 marzo 2011, pag. 13, AI 34, doc. B).

e. Infine, le

dichiarazioni di __________ trovano riscontro nell’esposizione dei fatti della

madre.

Intanto la donna ha affermato che, nell’ultimo anno, l’imputato

era ossessionato dal sesso:

“da forse circa un anno, lui (ndr.

l’imputato) ha un linguaggio molto scurrile nei confronti sia miei che dei

bambini o meglio parla spesso di sesso.

[…] ultimamente il suo argomento

principale è il sesso, in casa ne parla spesso e mi dice anche che non sono mai

stata una buona compagna a livello sessuale […] devo dire che nell’ultimo anno,

da quando ha iniziato a comportarsi come un adolescente, o forse peggio,

parlando sempre e solo di sesso e delle donne che non valgono niente, non mi

sono più sentita a mio agio con lui” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, 3 e 6, allegato

a AI 4).

__________ ha, poi, dichiarato di aver visto l’ex marito, in

alcune occasioni, toccare i figli nelle parti intime:

“ogni tanto vedevo che li toccava

[…] Ogni tanto, forse un paio di

volte, mi è capitato di vedere AP 1 mentre toccava, accarezzava, i bambini

nelle parti intime e questo per insegnargli a mettere il pene nella posizione

eretta nelle mutande

[…] più volte gli ho detto di non

farlo, perché i bambini stanno crescendo e che non sono più piccoli, che non mi

sembrava un comportamento appropriato. Che i suoi comportamenti avrebbero

potuto essere fraintesi. Lui mi diceva che non dovevo immischiarmi nelle cose

tra uomini, che non potevo sapere queste cose, che ero matta (VI PG 21.3.2011,

pag. 2 e 4, allegato a AI 4).

E, anche, di averlo sentito dire ai bambini:

“di mettere il ‘picio’ in posizione

verticale sotto le mutande e di non farlo andare tra le gambe così sarebbe

cresciuto meglio, ma dicendolo scherzando” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, allegato a

AI 4)

[…] devi tenerlo dritto così cresce

bene. Così avrai una bella ragazza quando sarai grande” (VI PG 21.3.2011, pag.

2 e 3, allegato a AI 4).

Ella ha, pure, affermato che __________ “alcune volte mi ha detto che non voleva che il papà lo toccava” (VI PG

21.3.2011, pag. 4, allegato a AI 4), rispettivamente di aver parlato “più volte con il mio ex marito cercando di spiegargli

di non parlare di cose sessuali con i bambini perché non è ancora il momento ed

ho notato che a __________ queste cose danno fastidio. Danno fastidio i

commenti a livello sessuale come pure gli da fastidio che il papà lo tocca

nelle parti intime. Questo l’ho capito perché quando succedeva __________ si

arrabbiava” (VI PG 21.3.2011, pag. 3, allegato a AI 4).

Se è ben vero che la donna ha riferito di aver visto l’ex marito

toccare i figli in un paio di occasioni, è altrettanto vero che ella ha, anche,

precisato di aver parlato “più volte” con lui per dirgli di non farlo,

ciò che induce a ritenere che in realtà tali episodi fossero più di un paio.

Per il resto, è ben possibile che la madre non sia, sempre, stata presente ai

toccamenti, perciò le sue dichiarazioni non scalfiscono quelle del figlio

neppure con riferimento alla loro frequenza.

f. Del resto, il

racconto di __________, trova conferma in quello del fratello, __________

7.2. valutazione della

credibilità delle dichiarazioni di __________

a. Come rettamente

rilevato dai primi giudici, nei racconti di __________ e __________ ci sono “più punti di contatto, con descrizioni di situazioni

analoghe” (sentenza impugnata, considerando 21, pag. 27).

In effetti, ______ ha reso dichiarazioni del tutto simili (sebbene

più concise) a quelle del fratello quando ha parlato dei toccamenti che il

padre gli faceva:

“V: (incomprensibile) alcune volte [ndr. l’imputato]

tocca il pipino come divertimento.

I: Mmm, mmm.

V: E perché gli… gli piace, non lo so neanch’io

perché lo fa, ma… (incomprensibile) so che gli piace.

[…]

I: E cosa succedeva. Tipo dove

eravate in casa? Eravate fuori…

V: In casa.

I: Eravate in casa.

V: In casa.

I: Ok. E poi cosa capitava?

V: Capiva… capitava che ci co… eh… che ci fa… che

alcune volte ci toccava… che ti schiacciava un po’ il pipino e ci faceva male e

gli ho detto: ‘ahia papà smettila’.

[…]

I: … vi faceva male? Scusa.

V: Perché ce lo schiacciava un po’

tanto.

[…]

I: Ho capito. Ma po ehm… dove eravate nel… mi

dicevi in casa, no? Ma eravate dove? In cu

V: In camera.

I: In camera, camera?

V: Da letto.

I: Da letto, ma di chi?

V: Della mamma e del papà.

I: Della mamma e del papà.

V: Alcune volte vado a dormire con

la mamma e col papà.

[…]

V: Solo alcune volte non… non ci

stiamo tutti nel letto.

I: Mmm, mmm.

V: E la mamma o il papà va nella…

nella nostra stanza.

[…]

I: sopra o sotto i vestiti? Come

faceva?

V: Sopra (incompresibile)

I: Sopra?

V: No, sotto i vestiti…

I: So…

V: No, sopra, sopra.

I: Sopra, sopra i…

V: E alcune volte sotto

[…]

I: Ok. Lui ti ha mai detto

perché ti toccava il pipino?

V: Di solito, ha detto che mi

cresce di più il pipino”

(trascrizione audizione 21 marzo

2011, pag. 5, 6, 7, 10 e 11, AI 34, doc. A).

Le analogie nei racconti dei due minori costituiscono, già di per

sé, un importante elemento a favore della loro credibilità.

b. La versione di __________

appare credibile anche perché il bambino, oltre a riferire dei toccamenti del

padre, ha saputo collocare i fatti in un luogo ben preciso: la camera da letto

dei genitori, spiegando che talvolta dormiva o col padre o con la madre e descrivendo,

quindi, una situazione del tutto adeguata rispetto all’effettiva possibilità

del padre di toccargli il pene. _____ ha, inoltre, descritto in modo coerente

rispetto alla situazione i sentimenti che i toccamenti del padre gli

provocavano, parlando di “vergogna” e spiegando che proprio perché si

vergognava non aveva, mai, parlato a nessuno di tali fatti (ciò che spiega,

anche, l’impaccio di __________ nel parlare di come il fratello reagiva a

quanto il padre gli faceva).

Così come rappresentata da __________, la situazione concreta

appare logica e verosimile, ciò che conferisce credibilità alle sue

dichiarazioni.

c. Particolarmente

indicativa della genuinità del suo racconto è, poi, la spiegazione di quanto

messo in atto per evitare che il padre continuasse a toccargli il pene:

“V: Per alcune volte io faccio

puzzare il pipino.

I: Mmm, mmm.

V: Quindi così non lo fa ma… mai

più.

I: Mmmm, mmm.

V: Perché abbiamo fatto le

protezioni anti-pipino”

(trascrizione audizione 21.3.2011,

pag. 5, AI 34, doc. A).

Si tratta di una dichiarazione spontanea del bambino, che

difficilmente può essersi inventato un simile accorgimento se non a fronte di

una reale situazione di disagio.

d. Pure rivelatrice

dell’autenticità delle dichiarazioni di ______ è la perfetta sovrapponibilità

del racconto di quel che il padre gli diceva mentre lo toccava, con quanto

detto, sullo stesso tema, dal fratello.

__________ ha, infatti, affermato:

“I: […] Lui ti ha mai detto

perché ti toccava il pipino?

V: Di solito, ha detto che mi cresce

di più il pipino”

(trascrizione audizione 21.3.2011,

pag. 11, AI 34, doc. A).

Mentre __________, alla docente di sostegno, ha detto che il padre

gli diceva “delle parole grosse, per esempio che

doveva giocare con il suo pisellino se vuole che gli diventa grande. In questo

modo un giorno avrebbe potuto anche avere delle ragazze” (VI PG __________

del 19.3.2017, pag. 2, allegato a AI 4).

In questo senso, la credibilità delle dichiarazioni dei due

ragazzi è confortata anche dal fatto che la loro madre ha dichiarato di aver

sentito l’imputato dire ai bambini “di mettere

il ‘picio’ in posizione verticale sotto le mutande e di non farlo andare tra le

gambe così sarebbe cresciuto meglio” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, allegato

a AI 4), rispettivamente di averlo sentito dire a __________ “devi tenerlo dritto così cresce bene. Così avrai una

bella ragazza quando sarai grande” (VI PG 21.3.2011, pag. 2 e 3,

allegato a AI 4).

e. Ma __________ ha

dimostrato, anche, di non voler infierire in alcun modo sul padre, spiegando

che:

“V: Alcune volte noi… noi gli diciamo a… però anche

noi lo diciamo, alcune volte che può toccarlo.

I: Mmmm, mmm.

V: Ora dico la verità, al… perché quando lo lasciamo

toccare la smette per qua… qualche giorno”

(trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 10, AI 34,

doc. A).

Questa pacatezza - che sfiora l’assunzione di responsabilità - è

un altro importante elemento che sostiene il giudizio di credibilità delle

dichiarazioni del ragazzo.

f. Infine, come

indicato al considerando 7.1.e., le dichiarazioni dei minori trovano riscontro

nell’esposizione fatta dalla madre. Quest’ultima, oltre a quanto già riportato

sopra, riferendosi a __________ ha dichiarato:

“Ho visto l’audizione di mio figlio

_______ e ho capito quanto da lui dichiarato. Non ritengo che lui sia un

bugiardo perché non mi ha mai raccontato bugie” (VI PP 31.3.2011, confronto con

l’imputato, pag. 8, AI 37).

7.3. In considerazione di

quanto precede, questa Corte, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dai figli

durante l’inchiesta, le ha ritenute interamente degne di fede, condividendo,

così, il giudizio di generale credibilità emesso dai primi giudici.

7.4. Questa Corte non ha,

invece, ritenuto credibili le ritrattazioni dei figli (cfr. doc. TPC 12

prodotto dalla Difesa poco prima del dibattimento di primo grado).

Che il contenuto di tali ritrattazioni sia il frutto di una rielaborazione

dei ragazzi, è, infatti, manifesto. Basta rilevare che __________, nella sua

ritrattazione, ha raccontato che, appena arrivati a __________ negli uffici

della polizia,

“subito uscii con la signora del

sostegno pedagocico che mi portò a fare pranzo in un ristorante, mi ricordo che

passò quel tempo a farmi delle domande molto personali e nel mentre che le

faceva cercava in tutti i modi di soddisfare tutte le richieste che non facevo,

poiché mi stava viziando senza un apparente motivo, almeno per me” (pag.

2).

Sennonché le sue affermazioni si scontrano con il video della sua

audizione, da cui risulta che:

- l’audizione

è avvenuta il mattino, prima del pranzo (“V: ma

tu mi porti a scuola ancora (incomprensibile) o a pranzo? […] V: Le dieci e

mezza. I: ok. S: Abbiamo ancora tempo. I: In ogni caso abbiamo ancora un

attimino di tempo, sì, eh? V: Un’ora, mezz’ora. I: Voilà. Finisci alle undici e

mezza di solito, la scuola? V: Mezz’ora abbiamo”, cfr. trascrizione audizione

21.3.2011, pag. 14, AI 34, doc. B);

- prima

dell’audizione aveva mangiato solo dei biscotti, a casa (“I: Sì, abbiamo quasi finito e dopo c’è la pausa. […] ti puoi fare un

po’ di movimento, eh? V: Sì. Anche mangiare un po’, perché… I: Hai fame? V:

Oggi ho mangiato soltato la plasma. I: La plasma? V: Sono dei biscotti __________.

I: Ah. Ok. V: Dei biscotti con tante vitamine dentro, vitamina c, vitamina a,

così. Molto… I: E quindi… adesso hai fame? V: Sì, perché ho mangiato soltanto…

ho mangiato soltanto questo oggi” (trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 10,

AI 34, doc. B).

Per tacere del fatto che delle pretese dichiarazioni che la

polizia gli avrebbe, quasi estorto (“cominciarono

a farmi delle domande diciamo leggere per farmi, secondo la loro teoria,

calmare, quando nel mentre che giravano attorno alla cosa che volevano coì

tanto sentirmi dire, facendomi svariate domande, mi fecero dire che mio padre

mi toccava, quando non era ssolutamente vero”, cfr. doc. TPC 12, scritto ________,

pag. 2), non vi è traccia nell’audizione: il ragazzo ha parlato del

tutto spontaneamente, usando parole sue e, molto spesso, raccontando delle cose

di sua iniziativa senza essere sollecitato da una domanda (“V: il venerdì sono __________. Io comincio a

raccontarli che mio padre ha il vizio di giocare con il mio cosino. Con il mio

cosino rosa. I: Mmm, mmm. V: Ecco. Lui comincia a giocare e lui

(incomprensibile) a me… a me non da così tanto fastidi, perché mi ci sono abituato.

Però io non faccio domande, perché per lui questa è una cosa che fa quasi

sempre con me. Ogni volta che mi sdraio con lui, lui mi dice: ‘oh… dov’è…

dov’è?’. E mi infila la mano nelle mutande. I: Mmm, mmm. V: Comincia a fa… a… a

giocare. I: Mmm, mmm. V: Sì, io non faccio domande perché… ma però quando me ne

voglio andare lui mi… mi lascia andare”, cfr. trascrizione 21.3.2011, pag. 5,

AI 34, doc. B).

Neppure la ritrattazione di __________ può essere creduta. Egli ha

preteso di essere incorso in un malinteso quando gli inquirenti gli hanno

chiesto se il padre gli faceva male e gli toccava le parti intime:

“Io essendo piccolo e distratto e

non pensavo a quello che dicevo e ho risposto: ‘solamente quando mi

facevo male’ perché mi ero operato alla gamba e portavo una stecca il

ciò spiega che non riuscivo a muovermi dai dolori e per fare la pipì mi

dovevano portare il pappagallo a letto. Solo in quel momento mi faceva male

perché doveva schiacciare un po’ il pappagallo per non fare fuorisucire i

liquidi e bagnarmi la stecca più la ferita. Io ho capito la domanda del

poliziotto (ti faceva male?) solo dopo un anno; la domanda era se mi molestava,

ma io avevo capito il male in senso di dolore” (cfr. doc. TPC 12, scritto _________,

pag. 1).

Sennonché, nella sua audizione, __________ non ha mai messo in

relazione i toccamenti del padre con la sua immobilità a seguito di malattia.

Egli, al contrario, ha fin da subito parlato di tali toccamenti come un “divertimento” del padre (“V: E perché gli… gli piace, non lo so neanch’io

perché lo fa, ma… [incomprensibile] so che gli piace”, cfr. trascrizione

audizione 21.3.2011, pag. 5, AI 34, doc. A). E quando ha riferito che,

toccandolo, alcune volte il padre gli faceva male, l’ha fatto del tutto

spontaneamente, senza essere sollecitato da alcuna domanda da parte degli

inquirenti (cfr. audizione 21.3.2011, pag. 6, AI 34, doc. A). Per tacere del

fatto che se si fosse trattato (come asserito nella ritrattazione) di

toccamenti finalizzati a permettere al ragazzo di espletare i suoi bisogni in

un periodo in cui egli era immobilizzato a letto, non avrebbe avuto senso

mettere in atto “la protezione pipino”.

A ben vedere, il racconto dei due ragazzi relativamente alle

sofferenze che l’assenza del padre ha causato loro (questo sì, genuino) è

indiziante dei motivi che li ha spinti a ritrattare: essi si sono resi conto

che, con le loro audizioni del marzo 2011, il padre è stato allontanato e,

sentendosi responsabili per quanto accaduto, hanno - attraverso la

ritrattazione - cercato di ricomporre l’assetto famigliare.

7.5. valutazione

della credibilità dell’imputato

L’imputato ha addotto una serie di motivi che l’avrebbero portato

a toccare il membro dei propri figli, escludendo - sempre - una qualsiasi

connotazione sessuale del suo comportamento. Motivi che sono stati ben

descritti dai primi giudici nei considerandi da 20 a 20.5.1 (pag. 18-26) alla

cui lettura si rinvia (art. 82 cpv 4 CPP).

Qui ci si limita a ricordare che l’imputato ha modificato e

ampliato la sua versione sui motivi dei suoi toccamenti partendo dalle

necessità igieniche rispettivamente legate alla vestizione dovute a

malattie/infortuni occorsi ai figli (aggiungendo, peraltro, malattie/infortuni

e necessità legate all’igiene personale a mano a mano che veniva interrogato),

passando dai toccamenti avvenuti involontariamente durante il sonno a quelli

legati a motivi culturali del suo paese d’origine, per poi approdare a pretese

(e francamente inverosimili) necessità di “allenare” il pene dei figli per

svilupparne la dimensione e/o ridurre quella parte della pelle che ricopre il

glande. Salvo, poi, ritrattare quasi tutto, in occasione del dibattimento di

primo grado, ad eccezione delle necessità di aiutare i propri figli nella

vestizione.

a. Dopo averne rilevato

le contraddizioni, le ritrattazioni e la mancanza di verosimiglianza, i giudici

di prime cure hanno emesso un giudizio di generale non credibilità per

l’imputato.

Queste le loro argomentazioni:

“Da parte sua, l’imputato ha

fornito versioni contraddittorie, poco coerenti e sprovviste di linearità. Egli

ha in particolare ammesso toccamenti per motivi legati a gesti involontari,

all’igiene, a tradizioni del suo Paese, alle dimensioni del pene di uno dei

figli, giungendo poi in occasione del pubblico dibattimento a ritrattare buona

parte delle precedenti dichiarazioni.

Neppure risulta neccessario

dilungarsi particolarmente in merito alla versione secondo cui i toccamenti

sarebbero avvenuti inavvertitamente nottetempo, la cui credibilità è pari a

zero. Basterà evidenziare come le dichiarazioni dei figli indicano chiaramente

che il padre agiva intenzionalmente (e da sveglio) nel modo da loro descritto.

In tale contesto, la credibilità

dell’imputato risulta essere irrimediabilmente minata” (sentenza impugnata,

considerando 25, pag. 29).

Si tratta di argomentazioni e conclusioni del tutto pertinenti e

condivisibili che questa Corte fa integralmente proprie.

b. In aggiunta ad esse,

va rilevato quanto segue.

Innanzitutto le varie motivazioni per giustificare dei toccamenti

nelle parti intime dei figli, sono state fornite a mano a mano che gli

inquirenti procedevano con le contestazioni.

È solo dopo aver appreso dagli interroganti quanto riferito

dall’ex moglie al riguardo, che l’imputato ha parlato di motivi culturali legati

al suo paese d’origine alla base di toccamenti sopra i vestiti (VI PG

22.3.2011, pag. 4, AI 8).

E solo al terzo interrogatorio l’imputato ha cercato di

sostanziare altri motivi legati all’igiene personale dei propri figli, oltre

alla malattia, che l’avrebbero portato a toccarli nelle parti intime,

sostenendo che “la pelle del pene di entrambi i miei figli era molto lunga

nella parte finale” ciò che avrebbe richiesto “in occasione dei bagni e

delle doccie, di arretrare la pelle del pene e scoprire la punta così da

poterlo lavare con il getto d’acqua della doccia”, salvo, poi, affermare di

non essere sicuro che tale problema riguardava anche __________” (VI PG

30.3.20111, pag. 2-3, AI 36), rispettivamente sostenendo che __________ puzzava

di feci perché non si lavava bene e che lui doveva, quindi, controllare le sue

mutande “al mattino, a mezzogiorno e alla sera” (VI PG 30.3.2011, pag.

2, AI 86).

Le asserite motivazioni di natura igienica sono, in ogni caso,

state smentite:

Considerandi

-

dall’imputato medesimo, il quale ha dichiarato, dapprima che __________ “è dalla seconda elementare che non mi permette di

fargli la doccia, mentre permette a sua madre di farlo” (VI PG

21.3

, pag. 8, allegato a AI 4), successivamente che “nell’ultimo anno, o meglio da quando __________ non

ha più potuto lavorare a seguito di un infortunio, è quasi sempre lei che segue

i bambini nella cura della loro igiene personale” (VI PG 30.3.2011, pag.

3, AI 36). La circostanza non è priva di rilevanza, se si tien conto che il

periodo imputato a __________ nell’atto d’accusa riguarda proprio il 2010 e

l’inizio del 2011, quindi “l’ultimo anno” rispetto all’interrogatorio

dell’imputato;

-

da __________, che, spontaneamente e senza esitazione, ha escluso che i

toccamenti che il padre gli faceva avvenivano in bagno (“In bagno sicuramente no”, cfr. trascrizione audizione

21.3

, pag. 10, AI 34, doc. B);

-

da __________, che pur non avendo escluso esplicitamente il bagno, ha

raccontato che i toccamenti avvenivano nella camera da letto dei genitori (cfr.

trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 7, AI 34, doc. A);

- dalla

madre dei bambini, che, da un lato, ha escluso che vi sia mai stata la

necessità di controllare le mutande di __________ più volte al giorno perché

non si puliva bene e puzzava (cfr. VI 31.3.2011 confronto con l’imputato, pag.

5, AI 37) e, d’altro lato, ha affermato che il figlio __________ non si era mai

lamentato con lei di come il padre lo lavava, mentre si era lamentato “per il gesto del bacio sul pene” e “per il

fatto che gli prendesse il pene e lo tirasse su” (cfr. VI PP

31.3.2011

confronto con l’imputato), pag. 5, AI 37), ciò che comprova che,

quand’anche possa essere accaduto che il padre aiutasse il figlio nell’igiene

intima, non erano quei gesti a dare fastidio, ma altri toccamenti che il

bambino ha recepito in modo diverso rispetto a quelli legati all’igiene intima.

Che le motivazioni siano arrivate “a singhiozzo” e, talvolta, solo

dopo aver appreso quanto dichiarato dalla ex moglie e dai figli, è circostanza

che mina in maniera importante la credibilità di AP 1. Per tacere del fatto che

alcune di queste motivazioni appaiono di primo acchito inverosimili: come

quella secondo cui i toccamenti sarebbero avvenuti involontariamente nel sonno.

Va, infine rilevato che l’imputato, richiesto di prendere

posizione rispetto all’audizione del figlio __________, ha ammesso di avere

“accarezzato” il pene del figlio __________, senza addurre particolari

giustificazioni al riguardo:

“non è vero che gli schiacciavo il

pipino e gli facessi male, come ha dichiarato __________ Gliel’ho solamente

accarezzato” (VI 31.3.2011 confronto con la moglie, pag. 7, AI 37).

Solo in occasione del dibattimento, richiesto dal presidente della

Corte di primo grado di confrontarsi con questa sua affermazione, ha precisato

che:

“si tratta sempre del periodo degli

infortuni, quando dovevo fare queste cose per motivi igienici, siccome loro non

erano in grado di farlo da soli. Quando dovevo fare queste cose con __________,

lui si opponeva, siccome non era contento che io lo facessi. Quindi io per

avvicinarmi lo accarezzavo sui capelli, sul collo, ecc” (allegato 1 al verb.

dib. 4.4.2017, pag. 5).

Non ha da essere argomentato che la successiva spiegazione fornita

da AP 1 è ben poco convincente: la carezza di cui aveva riferito nel suo

interrogatorio del 31.3.2011 era, inequivocabilmente, riferita al membro di __________

E “accarezzare” non è, con ogni evidenza, il verbo che verrebbe in mente di

usare se si fosse trattato di aiutare il figlio a lavarsi.

Del resto, anche la moglie ha raccontato di aver visto il marito

che “toccava, accarezzava, i bambini

nelle parti intime e questo per insegnargli a mettere il pene nella posizione

eretta nelle mutande” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, allegato a AI 4).

8.

È, quindi accertato

che l’imputato ha ripetutamente toccato il pene a __________ e __________, sia

sulla pelle nuda che sopra i vestiti - fatti, peraltro, in sé, non contestati -

per motivi che esulano dalle cure che un padre presta ai propri figli (aiuto

nell’igiene personale, nella vestizione, ecc.). Ciò ritenuto, i motivi che

l’hanno spinto ad agire non possono che essere ricondotti al soddisfacimento di

un piacere di natura sessuale.

L’AA imputa a AP 1 anche dei tentativi di atti sessuali con i

propri figli, indicando che l’imputato avrebbe, a volte, desistito dal suo

agire perché i figli si lamentavano o lo respingevano. A sostegno dell’ipotesi

accusatoria vi sono le dichiarazioni di __________ Quest’ultimo ha spiegato che

mettendo in atto la “protezione pipino”, rispettivamente facendo capire

a gesti al padre “che non doveva azzardarsi” (alzando il dito indice)

oppure, ancora, dicendogli di “toccarsi il suo […] perché il suo è più

forte, il nostro è più debole”, talvolta l’imputato li aveva “rispettati”

(cfr. trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 5 e 8, AI 34, doc. A).

diritto

9.

a. Giusta l’art. 187

cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli chiunque

compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale

persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale.

Questa norma si prefigge

di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013

del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.) che sono protetti in ragione della

loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito

all’atto. Trattandosi di un reato che si realizza già solo per la messa in

pericolo astratta, esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta

in tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo (Bernard Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, pag.

785.

n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., Zurigo 2013, § 58,

pag. 488; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil.,

vol. 4, 1997, pag. 24, n. 6 ad art. 187 CP).

b. Per atto di natura

sessuale s’intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta

all’eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard

Corboz, op. cit., p. 785 n. 6 ad art. 187 CP, Donatsch, op. cit., § 58, pag.

490).

Secondo la giurisprudenza,

occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale - e,

pertanto, non riconducibili all’art. 187 CP - da quelli che, per un osservatore

neutro, sarebbero di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono

sempre i presupposti oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal

movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima

attribuiscono loro (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011;6B_7/2011 del 15 febbraio

2011.

consid. 1.2;6B_777/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.;6S.355/2006 del 7

dicembre 2006 consid. 3.1 non pubblicato in DTF 133 IV 31).

Nei casi dubbi, cioè in

quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura

sessuale, bisogna tener conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente

dell’età della vittima o della differenza d’età tra le persone coinvolte, della

durata dell’atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall’autore

(DTF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3b; STF 6B_103/2011 del 6 giugno

2011.

consid. 1.1;6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1;6S.117/2006 del 9

giugno 2006 consid. 2.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare,

come avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169),

fra l’altro se l’intenzione dell’autore è di soddisfare il proprio istinto

sessuale o quello altrui (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187 n. 5; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches

Strafrecht, BT I, 7. ed., Berna 2010, § 7 n. 12).

Nei casi in cui l’atto

coinvolge un fanciullo, l’esame va fatto tenendo presente che, secondo costante

giurisprudenza, la nozione di atto di natura sessuale dev’essere interpretata

in modo ampio e che, nella pratica dei tribunali cantonali supportata dal TF e

dalla dottrina, si nota una tendenza all’ammissione dell’esistenza di un atto

sessuale ai danni di un fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi

sopra i vestiti che provocherebbero, per l’adulto, l’applicazione dell’art. 198

cpv. 2 CP (DTF 137 IV 263 consid. 3.1 e JdT 2012 IV pag.

230, STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; STF

6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; STF 6B_702/2009 dell’8

gennaio 2010 consid. 5.4; Bernard Corboz, op cit., ad art.

187.

CP, n. 7; Jenny, op. cit., Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21 e n. 10, ad art

198; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo

2013, ad art. 187 n. 6; Philipp

Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n.

11; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, n. 17, ad art. 198).

A dipendenza dell’età

della vittima e/o della differenza d’età fra vittima e autore, dunque, il

presupposto oggettivo dell’atto di natura sessuale va ammesso già per atti

relativamente banali: vanno, per esempio, considerati atti sessuali ai sensi

dell’art. 187 CP, non soltanto dei toccamenti furtivi delle parti sessuali, ma

anche toccamenti meno intrusivi, quali, ad esempio, toccamenti nella zona del petto

o del ventre o delle gambe.

La natura sessuale di un

atto deve, in ogni caso, essere ammessa se l’atto in questione è tale da

perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1), ritenuto

che, come visto sopra, un tale perturbamento non è, comunque, condizione di

applicazione dell’art. 187 CP.

c. Dal profilo

soggettivo, il reato di cui all’art. 187 CP deve essere commesso con dolo,

quanto meno eventuale. L’intenzione deve portare sia sul carattere sessuale

dell’atto sia sul fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, op

cit., n. 27 segg.; Maier op cit., ad art. 187 n. 21).

sussunzione

10.

a. In concreto, è

certo che i toccamenti praticati da AP 1 al pene dei propri figli costituiscono

degli atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP.

Ritenuto come, in STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011, il TF abbia avuto modo di

stabilire che già “solo” inserire la mano nelle mutande di un bambino

toccandone la parte superiore del pube costituisce, dal profilo oggettivo, un

chiaro atto di natura sessuale, i presupposti oggettivi dell’art. 187 CP sono

pacificamente dati, posto che l’imputato ha fatto di più, toccando e palpando

il pene di entrambi i suoi figli.

In forza

della giurisprudenza e della dottrina citate al consid. 9.b., il fatto che, in

alcune occasioni, l’imputato abbia, toccato i propri figli sopra le mutande non

toglie natura sessuale al suo gesto.

Altrettanto irrilevante, in forza di quanto indicato

al consid. 9.a., è la questione a sapere se i bambini sono stati, o meno, concretamente

turbati da tali toccamenti: come visto, l’art. 187 CP è un reato di messa in

pericolo astratta (cfr., per esempio, STF 6P_2/2005 dell’11 febbraio

2005.

consid 7.3.3.) e il TF ha già avuto modo di chiarire che il gesto

considerato è, in sé, atto a perturbare un fanciullo (STF

6B_918/2010 del 14 marzo 2011).

Irrilevanti sono, anche, i motivi che hanno indotto

l’imputato ad agire come ha fatto nei confronti dei propri figli, per cui è del

tutto ininfluente se gli atti erano tesi alla ricerca dell’eccitazione o del

godimento o se erano dettati da altri sentimenti o intenti (STF 6B_103/2011 del

6.

giugno 2011, consid. 1.2. e 2.2.1 in cui il TF ha considerato atti con una

connotazione sessuale quelli commessi da una madre che, per tranquillizzarlo,

ha lasciato che il figlio le poppasse la mammella sino all’età di sette anni,

prodigandogli, in queste occasioni, delle carezze su tutto il corpo, anche sul

pene).

Ciò detto - e meglio, precisato che, quando, come in

concreto, il gesto è chiaramente di natura sessuale, gli intenti dell’autore

sono irrilevanti per la realizzazione del reato - va, comunque, ricordato che

dalle concordi e credibili dichiarazioni dei ragazzi emerge che, contrariamente

alla tesi difensiva sviluppata ancora in sede di appello, AP 1 toccava il pene

dei suoi figli con finalità di natura sessuale e non con intenti diversi. Oltre

a quanto già indicato, la tesi del padre che toccava il pene dei suoi ragazzi

unicamente per aiutarli nell’igiene personale è sconfessata, con evidenza, dai

gesti con cui __________ ha accompagnato le sue seguenti dichiarazioni:

“… e comincia a fare

così (mostra) e strizzarlo, come si strizza un panno, così […] Mi sento la

sensazione di un… una specie di birillo […] Come un birillo che si sta muovendo

dopo una… una schiacciata con la palla”, trascrizione audizione __________ 21.3.2011, pag. 8,

AI 34, doc. B);

In effetti, il movimento mimato dal ragazzo durante

l’audizione è, inequivocabilmente, quello della masturbazione (almeno

embrionale, se non completa).

È, dunque, certo che gli atti compiuti dall’imputato

sui propri figli, non solo avevano una chiara connotazione sessuale, ma erano

anche finalizzati al conseguimento di un piacere di natura sessuale.

Alla luce di quanto precede, non può, quindi, essere

seguita la tesi difensiva secondo cui quelli praticati dall’imputato sui propri

figli sarebbero atti privi di connotazione sessuale e, pertanto, non

sussumibili nell’art. 187 CP.

Ciò posto va rilevato che, affinché i presupposti

soggettivi dell’art. 187 CP siano realizzati è sufficiente, da un lato, che

l’autore sappia che la persona cui pratica gli atti sessuali è minore di 16

anni e, d’altro lato, che sia in grado di valutare pertinentemente il

significato sociale di tali atti (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011, consid. 1.2. e 2.2.1.; Philipp Meier in: Basler Kommentar, Strafrecht II,

Basilea 2013, ad art. 187 CP, n. 21). In concreto, AP 1

conosceva, evidentemente, l’età dei suoi figli e, altrettanto evidentemente,

era consapevole della natura del suo gesto.

Ne discende che, in concreto, sono realizzati i presupposti

oggettivi e soggettivi del reato e che AP 1 dev’essere, quindi, dichiarato

autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, in parte tentati.

10.

b. Riguardo al periodo in

cui ciò è avvenuto, occorre rilevare che l’atto d’accusa imputa a AP 1 di

averlo fatto dall’inizio dell’anno 2010 fino al mese di marzo 2011. Questo,

sulla base delle dichiarazioni della madre, che ha riferito:

“Mi viene chiesto da quanto tempo

accadono queste cose ed io rispondo che questo sta succedendo nell’ultimo

periodo, da circa un anno, e meglio da quando io non lavoro più a seguito di

un’operazione alla schiena. Forse succedeva già da prima, ma per il fatto che

io lavoravo al 100% ed andavo anche a scuola, non mi sono mai resa conto, ne ho

pensato che potesse succedere una cosa del genere” (VI PG 21.3.2011, pag. 2,

allegato a AI 4).

Detto che a __________ non è stato chiesto quando sono iniziati i

toccamenti, ciò che emerge dal suo racconto è che si tratta di fatti che

avvenivano da un certo tempo: egli ha, infatti, affermato che “mi ci sono abituato” (trascrizione audizione

21.3

, pag. 5, AI 34, doc. B), ciò che lascia intendere che i toccamenti

andavano avanti da un po’ di tempo. Circostanza, quest’ultima, confermata,

anche, dal fratello __________, che sebbene non abbia situato precisamente

l’inizio dei toccamenti da parte del padre, li ha situati a quando lui aveva “forse tre o quattro o sei anni” (trascrizione

audizione 21.3.2011, pag. 5, AI 34, doc. A), facendo così capire che la cosa

andava avanti da diverso tempo.

È, quindi, ben possibile che l’imputato abbia agito come descritto

nell’atto d’accusa, già prima del 2010. Tuttavia, in considerazione del

principio accusatorio, questa Corte non può scostarsi da quanto prospettato con

l’AA.

La Difesa ha sostenuto che dagli atti emergerebbe che, già prima

del marzo 2011 (fine periodo indicata nell’AA), i toccamenti erano cessati,

facendo, in particolare, riferimento alle dichiarazioni dei figli: segnatamente

a quelle di __________, che ha affermato che questi toccamenti sono cessati

quando aveva sette anni, rispettivamente a quelle di __________, il quale non è

stato in grado di indicare quando era stata l’ultima volta che il padre lo

aveva toccato.

L’argomentazione non ha pregio.

Se è ben vero che __________, richiesto dal verbalizzante

d’indicare quando era stata l’ultima volta che il padre lo aveva toccato, non

si è sentito di rispondere, è altrettanto vero che, nella sua audizione, egli

ha affermato:

“V: […] me lo tocca in

continuazione. I: Mmm, ok. V: Sì, tipo ieri non mi sa che me l’ha toccato,

perché ieri è andato a fare la prova della” (trascrizione audizione 21.3.2011,

pag. 5 e 6, AI 34, doc. B),

lasciando, quindi, chiaramente intendere che la cosa era andata

avanti fino a pochi giorni prima dell’audizione.

__________, sul tema, ha detto quanto segue:

“I: […] Dimmi un po’, l’ultima volta che questa cosa

è successa con te, _______ quando è stata? Ti ricordi?Riesci un po’ a dirmi il

periodo?

V: Quando avevo sette anni.

I: Quando avevi sette anni.

V: (fa cenno di sì col capo).

I: Andavi già in seconda

elementare?

V: Eh… no. An… sì andavo in

seconda elementare, ma solo metà.

I: Mmmm, mmm.

V: Perché quando avevo sette anni,

penso che ho fatto più di prima con se… sette anni. Dopo metà seconda con sette

anni, dopo al 25 ne ho ricevuti otto.

I: Ne hai ricevuti otto. Ok. E

perché il papà non l’ha più fatto dopo?

V: Non lo so, forse perché siamo

cresciuti, o perché abbiamo messo l’antipipino”

(trascrizione audizione 21.3.2011,

pag. 7 e 8, AI 34, doc. A).

Il bambino ha, quindi, affermato che i toccamenti sono continuati

fino in seconda elementare (classe che egli frequentava quando è stato sentito)

e fino a quando aveva sette anni (egli ne ha compiuti otto il 25.2.2011): si

può ben dire, pertanto, che in pratica __________ ha dichiarato che i

toccamenti erano continuati fino a pochi giorni prima della sua audizione.

Cade, quindi, nel vuoto l’argomentazione della Difesa secondo cui

il periodo indicato nell’atto d’accusa non troverebbe riscontri oggettivi negli

atti, segnatamente nelle dichiarazioni dei figli.

10.

c. È con ragione che la

Difesa ha censurato come arbitrario l’accertamento operato dai primi giudici

secondo cui __________ avrebbe proposto al padre un baratto, segnatamente gli

avrebbe consentito di toccargli il pene in cambio dell’acquisto di qualcosa

(cfr. sentenza impugnata, consid. 21, pag. 28): in effetti, non emerge dagli

atti che __________ abbia, mai, riferito una cosa simile. Conseguentemente non

reggono le conclusioni dei giudici di prime cure fondate su tale accertamento.

Ciò non di meno, il materiale probatorio agli atti è, comunque, come visto,

ampiamente sufficiente per sostanziare la sussistenza del reato imputato a AP 1.

pena

11.

AP 1 risponde di atti

sessuali con fanciulli, in parte tentati, per avere, nel periodo da inizio 2010

a marzo 2011, ripetutamente toccato e/o accarezzato rispettivamente tentato di

toccare e/o accarezzare i propri figli, __________ e __________ sul pene, sia

sulla pelle nuda che sopra i vestiti.

12.

L’art. 187 cifra 1 CP

commina una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per il

reato di atti sessuali con fanciulli.

a. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

b. Come già l’art. 63

vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere

commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF

1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c. Determinata, così,

la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la

gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la

pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),

della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6.

consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

13.

AP

1.

risponde del reato di atti sessuali con fanciulli nei confronti dei suoi due

figli, in parte tentati.

a. Dal profilo

oggettivo, a qualificare la colpa di AP 1 è il fatto che egli ha agito

ripetutamente, sull’arco di oltre 1 anno e 2 mesi (inizio 2010 - marzo 2011) e

ai danni dei propri due figli.

Con la sua condotta, AP 1, non solo ha violato il diritto

all’autodeterminazione in ambito sessuale delle sue vittime, ma ne ha

potenzialmente messo a repentaglio il diritto a un naturale ed equilibrato

sviluppo e maturazione sessuale. Benché non vi siano, agli atti, certificati

medici al riguardo, già solo sulla base della comune conoscenza della vita è

evidente anche al profano la natura lesiva dell’essere sottoposto a toccamenti

quali quelli descritti da parte del proprio padre. I minori hanno, infatti,

dovuto vivere passivamente un’esperienza, attinente alla sfera sessuale, che

andava aldilà della loro possibilità di gestione ed elaborazione naturale. In

questo senso, si può ben considerare che la lesione del bene protetto non è di

un’intensità trascurabile.

In quest’ambito va, poi, considerato il fatto che, per ottenere

che i figli accettassero le sue attenzioni, AP 1 ha sfruttato l’autorevolezza e

l’influenza (anche sul piano affettivo) che gli derivavano dalla sua figura

genitoriale: emblematica, in tal senso - e, per molti versi commovente - la

dichiarazione di _________ secondo cui a volte lui e il fratello lo lasciavano

fare perché così era contento e, per un po’, li lasciava in pace. Pur in

assenza di una situazione coercitiva ai sensi dell’art 189 CP, questo

sfruttamento dell’affetto che i figli provavano per lui costituisce un elemento

aggravante di non poco conto.

Pesa, poi, sulla sua colpa il fatto che l’autore ha, con il suo

comportamento, violato i diritti di coloro di cui doveva prendersi cura.

Sotto l’aspetto oggettivo, la colpa di AP 1 è, alla luce dei

predetti elementi, di media gravità.

b. Dal profilo

soggettivo, qualifica come media la colpa di AP 1, non tanto l’avere agito per

motivi egoistici - implicito nei reati di questa natura - ma il fatto di aver

riversato sui propri figli le “ossessioni” (per dirla con le parole della ex

moglie) in ambito sessuale che stava vivendo in quel periodo.

c. Stabilito che, sulla

base delle suesposte circostanze oggettive e soggettive, AP 1 risponde di una

colpa media, alla luce del relativo quadro edittale, appare adeguata una pena

detentiva ipotetica di poco inferiore ai 3 anni.

d. Con riferimento alle

circostanze legate all’autore, nulla di particolarmente meritorio emerge a suo

favore. Egli ha, sempre, negato quanto imputatogli, accampando giustificazioni

contradditorie e smentite dall’evidenza del materiale probatorio in atti, ciò

che induce questa Corte a concludere ch’egli non abbia preso coscienza della gravità

del suo agire e tantomeno si sia ravveduto.

Sempre in relazione

alle circostanze personali legate all’autore, non giova all’imputato l’assenza

di precedenti penali, essendo l’incensuratezza un elemento neutro per la

commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2; STF 6B_567/2012 del 18

dicembre 2012, consid. 3.3.5.).

Dal profilo della sensibilità alla pena, irrisorio è l’effetto

ch’essa avrà sulla vita di AP 1, non trattandosi, qui lo si anticipa, di pena

da espiare.

e. Considerato quanto premesso,

la Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 2 anni e 9

mesi.

f. Questa pena va,

tuttavia, ridotta poiché, come già ritenuto dal primo giudice, nel caso

concreto si ravvisa una non indifferente violazione del principio di celerità

ritenuto che tra l’atto d’accusa e la sentenza di primo grado sono trascorsi

circa 3 anni e 6 mesi (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).

Quest’inattività - oggettivamente lunga e non giustificata dalle circostanze

del caso specifico - impone una sensibile riduzione della pena che va, così, ad

assestarsi sui due anni.

Si rileva, che, il richiamo alla sentenza CARP 17.2016.147 del

31.3.2017

fatto dal PP per giustificare la diminuzione della pena richiesta al

dibattimento rispetto a quella richiesta con la dichiarazione d’appello, non è

pertinente, nella misura in cui, in quel caso, l’intensità degli atti sessuali

di cui il condannato si è reso colpevole è inferiore a quella degli atti

sessuali di cui risponde AP 1.

Sospensione

condizionale della pena

14.

Per le pene detentive

di una durata compresa tra un anno e due anni, la sospensione condizionale

della pena giusta l'art. 42 CP è la regola a cui si

può derogare solo in caso di prognosi sfavorevole o altamente incerta (DTF 135

IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2). C’è, in particolare, prognosi sfavorevole

quando vi è pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Uberblick

über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1 pag. 38-39; Stratenwerth,

Allgemeiner Tei II, Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 5, n. 19;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna

2013, ad art. 42, n. 9).

Nel caso di AP 1 non è data una prognosi negativa, non

tanto - o non solo - in ragione della sua incensuratezza ma, soprattutto, in

ragione del fatto che egli, tornato a vivere a tutti gli effetti con l’ex

moglie e con i propri figli, ha saputo comportarsi correttamente (va detto, al

riguardo, che dall’emanazione dell’atto d’accusa sono trascorsi circa 4 anni e

6.

mesi).

La sospensione della pena detentiva è assortita da un periodo di

prova di 2 (due) anni.

tassazione della nota

d’onorario dell’avv. DI 1 per la procedura d’appello

15.

a. Il

difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al dibattimento la sua nota

d’onorario 8 maggio 2018 relativa al procedimento d’appello che espone

complessivi fr. 3'586.41, (cfr. doc. dib. 2). L’onorario e le spese

esposte sono apparsi adeguati a questa Corte, ad eccezione di quanto esposto

per la partecipazione al dibattimento (stimata in 4 ore) che dev’essere ridotta

a 1 ora e 30 minuti. La nota d’onorario dell’avv. DI 1 è, quindi, approvata per

complessivi fr. 3'377.91 (IVA compresa).

b. Visto l’esito del procedimento, la richiesta d’indennizzo ex

art. 429 CPP è respinta ed è stabilito che, in caso di ritorno a

miglior fortuna, AP 1 dovrà risarcire allo Stato l’integralità dell’importo

anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).

Spese

16.

a. Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado di fr. 2'148.- rimangono a

carico di AP 1.

Per lo stesso motivo, le spese del suo appello sono

integralmente poste a suo carico.

Accolto l’appello incidentale del PP, le relative

spese vengono poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135 e

segg., 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 426, 428, 429 CPP,

12, 40, 47, 51, 187 CP,

nonché, sulle spese e

sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. a. L’appello principale

di AP 1 è respinto.

b. L’appello incidentale

del procuratore pubblico è accolto.

Di conseguenza, ricordato che,

in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 4 e 6.1.sono passati in giudicato.

1.1. AP 1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.1. atti

sessuali con fanciulli, ripetuti e in parte tentati

per

avere, a __________, in __________, nell’appartamento della moglie,

a partire dall’inizio dell’anno

2010 e fino al mese di marzo 2011,

in un numero imprecisato di

occasioni, compiuto e tentato di compiere atti sessuali con i suoi figli __________

(nato il __________) e __________ (nato il __________), minori di sedici anni,

toccandoli e accarezzandoli sul

pene, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, desistendo a volte dal suo

agire perché i figli si lamentavano o lo respingevano,

e

meglio come descritto nei considerandi.

1.2. AP 1 è

condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi;

1.2.1. La pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

2 (due) anni.

2. Gli oneri

processuali di primo grado pari a fr. 2'148.- sono a carico di AP 1.

3. Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP.

4. La

nota professionale dell’avv. DI 1 Tper la procedura d’appello è approvata in

ragione di fr. 3'377.91 (IVA inclusa) e posta a carico dello Stato.

4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla

notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del

patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della

Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando

l’originale del presente dispositivo.

4.3. Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno AP 1 è

tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino fr. 3'377.91 corrispondenti a quanto quest’ultimo ha anticipato

per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).

5. Gli oneri

processuali dell’appello principale di AP 1 consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1'500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono

posti integralmente a carico dell’appellante soccombente.

6. Gli oneri

processuali dell’appello incidentale del PP, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

1'500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'700.-

sono

posti a carico dello Stato.

7. Intimazione a:

8. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.