17.2017.165
Atti sessuali con fanciulli/esame di credibilità delle vittime e dell'imputato/ concetto di atto di natura sessuale e consapevolezza dell'autore relativamente alla natura dei suoi atti
4 giugno 2018Italiano65 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.165
17.2017.176
17.2017.181
Locarno
4 giugno 2018/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani (dal 1.06.2018 facente funzione di giudice
supplente) e Giovanni Celio
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 10 aprile 2017 e confermata con dichiarazione d’appello del 17
luglio 2017 da
AP 1,
di, domiciliato a
rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano
e con appello incidentale del 21 luglio 2017 presentato dal
procuratore pubblico PP 1, 6901 Lugano
contro la sentenza emanata il 4
aprile 2017 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP 1
(motivazione scritta intimata il 22 giugno 2017)
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Con atto di accusa 26 settembre
2013 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio AP 1 davanti alla Corte
delle assise criminali ritenendolo autore colpevole di:
atti
sessuali con fanciulli, ripetuti
per avere,
a __________, in Via __________,
nell’appartamento della moglie,
a partire dall’inizio dell’anno
2010 e fino al mese di marzo 2011,
in un numero imprecisato di
occasioni, quantificate da una delle vittime in “quasi tutti i giorni” e
anche più volte al giorno,
compiuto e tentato di compiere atti
sessuali con __________ (__________) e __________ (__________), minori di
sedici anni,
toccandoli e accarezzandoli sul
pene, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, desistendo a volte dal suo
agire perché i figli si lamentavano o lo respingevano.
B. Esperito il
dibattimento, con sentenza 4 aprile 2017 (motivazione scritta intimata il 22
giugno 2017), la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore
colpevole di atti sessuali con fanciulli (ripetuti e, in parte, tentati), per
avere agito come indicato nell’atto d’accusa 26 settembre 2013.
Ritenuta una violazione del principio di celerità, lo ha
condannato:
- alla pena
detentiva di 8 (otto) mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
2 (due) anni;
- al pagamento di tasse e spese per complessivi fr. 2'148.-;
- a versare allo Stato, non appena le sue condizioni economiche
glielo permetteranno, fr. 9'231.10 per le spese anticipate per la sua
difesa.
La Corte di primo grado ha, quindi, respinto l’istanza
d’indennizzo ex art. 429 CPP presentata dall’imputato e ha ordinato il
dissequestro in suo favore di un DVD.
C. Contro la sentenza
della Corte delle assise criminali, AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler
interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, ha confermato tale volontà con dichiarazione 17 luglio 2017 in cui
ha precisato di chiedere il suo proscioglimento, il riconoscimento dell’indennizzo
richiesto in primo grado e l’accollo di tasse e spese allo Stato.
D. Con dichiarazione
d’appello incidentale 21 luglio 2017, la pubblica accusa ha impugnato la
sentenza di primo grado limitatamente alla commisurazione della pena
(dispositivo 2.1.): concretamente ha chiesto che AP 1 venga condannato alla
pena detentiva di 24 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
anni.
E. Incontestati, i
dispositivi 4 e 6.1 sono passati in giudicato.
F. Il pubblico
dibattimento si è tenuto l’8 maggio 2018.
A conclusione dei loro interventi:
- il
procuratore pubblico (rivedendo la sua richiesta di cui alla dichiarazione
d’appello) ha chiesto che l’imputato sia condannato ad una pena detentiva di 18
mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
- il
difensore ha chiesto, in via principale, l’accoglimento integrale dell’appello
con conseguente proscioglimento del suo assistito dall’imputazione di atti
sessuali con fanciulli, il riconoscimento di un indennizzo per la riparazione
del torto morale di fr. 10'200.- (cfr. istanza d’indennizzo prodotta in
appello, doc. dib. 1) e l’accollo di tasse e spese a carico dello Stato.
In
via subordinata, egli ha chiesto la reiezione dell’appello incidentale del PP e
la condanna del suo assistito alla pena detentiva di 8 mesi sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, così come stabilito in
primo grado.
Considerato
in fatto e in diritto:
Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.
297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.
2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler
Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e seg.) che,
in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il
convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit.,
ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10,
n. 4 e 5, pag. 23; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10,
n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 944, pag. 328; Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurigo 2011, § 55, n. 1032, pag. 359; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer,
op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 185; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 129 I 8
consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010
del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile
2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
2. In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile
2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza
di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione
condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una
valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi
(Hauser/Schweri Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277;
Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un
giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che,
correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose
così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa
non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio
2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;
cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42
del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5;
17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9
giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
3. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 19 aprile
2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31
consid. 4b). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il
giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
4. Come il TF ha avuto
modo più volte di stabilire, le difficoltà probatorie che generalmente si
riscontrano nell’ambito di reati contro l’integrità sessuale rendono sovente
decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché -
trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell’altra - la
credibilità dell’autore e della vittima assurge a punto centrale della
valutazione delle prove (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.3;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.19/2002 del 30
luglio 2002 consid. 3.3; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit
sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997, pag. 503 e 506).
Rilevanti, per la valutazione
delle opposte dichiarazioni - che deve essere effettuata con estremo rigore
(STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3) -, sono la linearità e la
costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro
verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni che possano supportarle
(cfr. STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2). La generale credibilità
della presunta vittima va poi verificata, laddove possibile, con eventuali
riscontri oggettivi e con le testimonianze delle persone che hanno raccolto il
suo racconto (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2;6B_1012/2009 del
15 febbraio 2010 consid. 1.2;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e
3.8.2). Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima, coerenza
che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF 6P.218/2006 del 30 marzo
2007; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF del 28 maggio 2001 in re
A. B. e C).
vita dell’imputato e
rapporto con la moglie
5. Sulla vita
dell’imputato e sul rapporto con la moglie si richiamano, in applicazione
dell’art 82 cpv. 4 CPP, i considerandi da 1 a 4 (pag. 6-9) della sentenza
impugnata. A ciò ci si limita ad aggiungere che AP 1 percepisce, ora, una
rendita AI per un’invalidità del 100% che - unitamente alla prestazione
complementare riconosciutagli - consente a lui e alla sua famiglia (__________)
di vivere (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2).
Per il resto ci si limita a ricordare che AP 1 è incensurato.
6. Sempre in
applicazione dell’art 82 cpv. 4 CPP, si rinvia, per la descrizione dell’avvio
dell’inchiesta e del suo esito, ai considerandi da 6 a 11 (pag. 9-10) della
sentenza di primo grado. Per il riassunto delle dichiarazioni delle parti, si
richiamano i considerandi da 15 a 20 (pag.13-26) di tale sentenza.
credibilità generale delle parti
7. Ricordato che
l’imputato ha negato di avere, volontariamente toccato il membro ai propri
figli se non - in pratica - per accudirli nell’igiene personale e nella
vestizione, in concreto l’accertamento dei fatti ha quale sostanziale e
principale fondamento la credibilità delle due versioni contrapposte, e meglio
di quella del presunto autore e di quella delle presunte vittime.
7.1. valutazione della
credibilità delle dichiarazioni di __________
a. Le dichiarazioni di __________
hanno, innanzitutto, il pregio della linearità: nel suo racconto spontaneo
fatto alla docente di sostegno e in quello reso al momento della sua audizione
in polizia, egli ha, infatti, parlato di quanto suo padre faceva a lui (e __________)
negli stessi termini.
Qui di seguito quanto riferito dalla docente di sostegno:
“nel corso della lezione di ieri,
ad un certo momento, nel discutere, __________ mi diceva che il padre ogni
tanto gli diceva delle parole grosse, per esempio che doveva giocare con il suo
pisellino se vuole che gli diventa grande. In questo modo un giorno avrebbe
potuto anche avere delle ragazze.
Mi diceva pure che questa era una
brutta abitudine che suo padre aveva preso dal nonno. __________ mi diceva che
suo padre gli mette la mano dentro i pantaloni, anche dentro le mutande e gli
‘tira su’ il pisellino per averlo diritto e poi glielo fa girare come una
trottola.
[…] Mi diceva pure che a suo parere
il nonno è meno stupido del papà perché quando sono in __________, lo tocca
sopra i pantaloni.
[…] Ho poi chiesto di suo fratello __________
() e __________ mi rispondeva che il papà lo fa anche a lui.
[…] __________ le ha precisato
quando il padre agisce in questo modo nei loro confronti (__________)?
R: No, non mi ha precisato. Mi ha
solo detto che sono cose che succedono quando per esempio lui è sdraiato a
leggere, quindi presumo in casa loro ma non è entrato nello specifico.
[…] Anche nel corso di quest’ultimo
incontro, come in tutti quelli passati, non emerge un eventuale sentimento di
paura di __________ nei confronti di suo padre. Dico questo perché anche in
quest’ultimo incontro sono stata ‘colpita’ dalla naturalezza con la quale mi ha
raccontato i fatti appena precisati” (VI PG __________ del 19.3.2017, pag. 2 e
3, allegato a AI 4).
In occasione della sua audizione, il ragazzo ha raccontato quanto
segue:
“V: Comincio?
I: Comincia pure.
V: Il venerdì sono venuto dalla __________. Io
comincio a raccontarli che mio padre ha il vizio di giocare con il mio cosino.
Con il mio cosino rosa.
I: Mmm, mmm.
V: Con la canna dei pompieri.
I: Mmm, mmm.
V: Ecco. Lui comincia a giocare e lui… (incomprensibile)
a me… a me non dà così tanto fastidio, perché mi ci sono abituato. Però io non
faccio domande, perché per lui questa è una cosa che fa sempre quasi con me.
Ogni volta che mi sdraio con lui, lui mi dice: ‘oh… dov’è… dov’è?’. E mi infila
la mano nelle mutande.
[…]
V: Mmm, mmm. E perché ha preso da suo padre, perché
quando vado __________, lì a casa.
I: Mmm, mmm.
V: Quando io… quando me ne sto per i fatti miei
sulla mia comoda poltrona a guardare la televisione sparapanzato a mangiare le
cose.
I: Mmm, mmm.
V: Arriva lì il nonno (incomprensibile)… arriva mio
nonno, visto che non ha niente da fare e lui non me le infila nelle mutande, mi
incomincia a fare così… (mostra) [ndr. mette la mano sopra i pantaloni
all’altezza del pene]
I: Mmm.
V: E comincia a dire: ‘il mio bell’uccellino, il mio
bel uccellino’, eh… ho una famiglia di matti.
I: Una famiglia di matti.
V: Eh… almeno eh… si la mia fami.. la mi… il mio
padre e mia mamma sono un po’… non stupidi, diciamo un po’ strani.
I: Mmm, mmm.
V: Perché hanno questo vizio, perché in verità loro
sono __________, sono nati in un… e mio padre è nato in una… in una… in
campagna, in un villaggio di campagna.
[…]
I: Allora tu mi hai spiegato che… ho ben capito
quando siete sdraiati assieme?
V: Sì.
I: Raccontami un po’ … com’è
che…
V: I dettagli sono (incomprensibile) mentre io
guardo la televisione o faccio qualcosa, leggo.
I: Sì.
V: Quando lui arriva.
I: Mmm, mmm.
V: Incomincia a fare questa cosa.
I: Mmm, mmm.
V: Che mi dà un po’ fastidio. Però a me dispiace,
perché così a lui piace, che lo tocca e così. E io non faccio domande.
I: Mmm, mmm.
V: Perché se no… lui si offende.
I: Sì. Ma quando lo tocca, spiegami, come lo tocca?
Lo so che è un po’… magari un po’ imbarazzante, ma…
V: Allora, mi mette.
I: Tanto per capirci.
V: … mi mette la mano nei pa…
nelle mutande…
I: Mmm, mmm.
V: … e comincia a fare così (mostra) e strizzarlo,
come si strizza un panno, così.
I: Mmm, mmm. Ok.
V: Mi sento la sensazione di un..,
una specie di birillo. Qua (mostra) dentro.
I: Mmm.
V: Come un birillo che si sta muovendo dopo una… una
schiacciata con la palla.
I: Mmm. Ho capito. E tu dici che a lui piace, è per
quello che tu non dici niente. Spiegami...
V: Sì, anche a me non da molto
fastidio.
I: Mmm. Sì ma come fai a dire
che a lui piace? (incomprensibile)
V: E perché me lo tocca in
continuazione.
[…]
I: Mmm, mmm. Ma quando succede questa cosa che tu
mi hai raccontato, la mamma dov’è che è?
V: Ah, in cucina, sicuramente a
cucinare.
I: Ecco, allora, la mamma mi dicevi che è in
cucina, mentre tu dove sei col papà quando succedono queste cose?
V: E dipende se siamo nella sua ca… se siamo nella
camera da letto dei miei genitori o in camera mia, in salotto.
I: Mmm, mmm.
V: In bagno sicuramente no. E quando mi siedo sopra
di lui in cucina sul ginocchio, lui qualche volta,,, mi ricordo… comincia a
fare così (mostra)
I: Mmm, mmm. Ma ti dice qualcosa
il papà quando…
V: Quando lo fa?
I: … quando lo fa.
V: Sì, ma adesso non posso tradurre, perché è un
po’ difficile (incomprensibile) tradurre, ecco e così.
I: Mmm. In che senso è un po’
difficile tradurre?
V: E perché lui ne dice di cose,
che è difficile per me ricordarle. Ora…
I: Una cosa che ti viene in
mente?
V: Eh… il mio bel uccello, questa
è l’unica cosa che mi viene in mente.
[…]
V: Lui dice: ‘grazie a questo (mostra) che sei nato,
grazie a questo qua ti aiuterà con le ragazze’ (incomprensibile)
[…] … l’ultima volta che è successa
questa cosa, quando è stato? Ti ricordi?
V: O mamma mia, quand’era? E non
mi ricordo.
I: Se non ti ricordi fa niente,
eh?
V: Non mi ricordo, veramente mi… mi… scusami, sono
molto… mi… sono molto dispiaciuto, ma non mi ricordo.
I: Ok. Ecco. Dicia… non è un problema, non
dispiacerti perché non è un problema. Diciamo sulla… settimana, eh? Dal lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, quante volte capita questa
cosa? Me lo sai dire?
V: Eh…
I: Più o meno.
V: Quasi… quasi tutti i giorni.
I: Quasi tutti i giorni.
V: E diverse volte alla giornata.
I: Mmm, mmm.
V: Di solito una o due o tre
volte.
[…]
I: Questi… questo… il fatto che il papà ti tocca,
eccetera, succede anche ad altri? Cioè lo fa anche con altri?
V: Con altri fa con mio fratello.
I: Con tuo fratello, con tuo
fratello il piccolo o il grande?
V: Piccolo.
I: Piccolo.
V: Col grande non fa queste ca…
caroniate. Sì.
I: E cosa succede con __________?
V: E anche lui dice che… o mamma mia è troppo
difficile anche per questo. Non so come raccontare. Io non conosco proprio la
vita delle persone. Sì, a me piacerebbe raccontarti tutto, ma non so proprio…
co… cosa lui, cioè ti stavo per raccontare, ma di quello mi sono fermato perché
non sapevo niente di cosa… di cosa lui… come si… come si dice… aspetta… come
reagisce, cosa fa e cosa dice.
I: Chi?
V: __________
I: Mmm. Ma tu come fai a sapere
che questo succede anche con lui?
V: E perché lo so, anche lui… anche vedo mio padre
che fa queste cose con lui.
I: Hai visto?
I: Sì.
[…]
I: E secondo te, il papà perché
ti fa queste cose?
V: Boh. Per… vizio mi… perché lui fa questo così,
perché forse anche suo padre faceva così a lui e ha preso da lui e ha
cominciato a fare così con me.
I: Mmm, mmm. E tu come fai a sapere che anche il
suo papà faceva così con lui?
V: E perché se lui fa così, suo
papà vuol dire che glielo faceva.
[…]
I: Riesci a dirmi quelle cose
che ti dice in __________?
V: Ah… sono così tante che quasi
quasi non me le ricordo.
I: Mmm, una qualcuna, magari?
V: (Parla in __________) dice (parla in __________)
e adesso qua, l’ultima me la sono inventata, perché me ne dice di tutti i
colori, che non me le ricordo.
[…]
I: Va bene. Ce n‘è una in particolare, di queste
cose che ti ha detto, che ti è rimasta in testa?
V: Il mio bel pisello.
[…]
I: Mi spieghi, come lo sa la
mamma?
V: Mmm… anche lei guarda… (incomprensibile) mentre
passa di lì. Mentre passa, dove siamo nella stanza per prendere qualcosa, lei
ci vede.
I: Non hai mai detto niente al
papà?
V: Eh… io gli ho detto: ‘papà, ma è normale fare
questo?’. Lui mi fa: ‘e un po’ no… eh… normale, io amo toccarti il pisello’.
Cioè… un po’… un po’… un po’ stupidi, ma però anche… se a lui piace, non faccio
domande.
[…]
I: Ok. L’ultima cosa., tu mi hai spiegato prima che
al papà non hai mai detto niente mentre ti toccava, eh? Per non…
V: Io no, perché non volevo… volevo dir… non volevo,
come si dice… non volevo angosciarlo.
I: Angosciarlo. Prima hai detto
anche offenderlo.
V: Anche offenderlo, angosciarlo,
quasi stessa cosa.
[…]
I: Ma mettiamo che tu puoi parlare col papà senza
che lui si angoscia o si offende. Cos’è che vorresti dirgli? Quando ti tocca?
V: (incomprensibile) Gli direi: ‘papà a me fa
piacere che mi vuoi bene, ma questa cosa però mi dà un po’ fastidio, quando me
lo tocchi, perché non penso che molti genitori ai propri figli questo lo fanno”
(trascrizione audizione 21 marzo 2011, AI 34, doc. B).
Sebbene il bambino, in sede di audizione, abbia fornito più
dettagli (rispondendo, peraltro, alle domande di chi lo interrogava), il suo
racconto è, nella sua sostanza, del tutto identico a quello (seppur breve)
fatto alla docente di sostegno.
In entrambe le occasioni, __________ ha riferito:
-
del linguaggio diretto ed esplicito che il padre usava parlando del
membro maschile;
-
che il padre gli metteva la mano nelle mutande e gli toccava il pene;
-
che ciò avveniva quando era sdraiato, ad esempio a leggere;
-
che anche suo fratello __________ subiva i medesimi toccamenti;
- che
anche il nonno in __________ lo toccava sul membro, ma sopra i vestiti.
Anche il fatto che, sia alla maestra che agli interroganti, egli
abbia riportato quanto gli diceva il padre a proposito di come il membro lo avrebbe
“aiutato con le ragazze” è un elemento particolarmente indicativo della
genuinità e della costanza del suo racconto.
In sintesi, la linearità evidenziata nelle dichiarazioni di __________
costituisce già di per sé un importante tassello nella costruzione di un
giudizio di credibilità.
b. Va, poi, rilevato che
la sua versione è credibile anche perché __________ non si è limitato a
raccontare dei toccamenti, ma:
-
li ha quantificati in modo preciso, dicendo che avvenivano quasi tutti i
giorni, anche più volte al giorno;
-
li ha collocati in luoghi ben determinati, spiegando che avvenivano
nella camera da letto dei genitori, nella sua camera, in salotto, qualche volta
in cucina e precisando, spontaneamente (senza rispondere a una specifica
domanda), che non avvenivano - invece - in bagno (“in bagno sicuramente no”);
-
ha raccontato che si verificavano, molto spesso, mentre lui era sdraiato
a guardare la televisione o a leggere e il padre si sdraiava accanto a lui
oppure, qualche volta, quando era seduto sulle ginocchia del padre,
descrivendo, quindi, una situazione del tutto congrua rispetto all’effettiva e
concreta possibilità del padre di toccargli il pene;
-
ha descritto in modo coerente rispetto alla situazione i sentimenti che
Fatti
i toccamenti del padre gli provocavano, parlando di un “certo” fastidio
perché “non è normale fare questo” e perché “gli altri genitori non
fanno questo ai loro figli”;
-
ha esposto in modo coerente, dal punto di vista affettivo, i motivi per
cui non diceva nulla al padre, spiegando che non voleva né offenderlo né
angosciarlo e che non faceva domande perché gli dispiaceva, visto che al padre
piaceva “fare così”, anche se ha parlato di questi toccamenti come di “caroniate”
che, al fratello più grande, venivano risparmiate;
-
ha cercato di darsi delle spiegazioni sui motivi alla base del
comportamento del padre collegandolo, in maniera adeguata, a quanto anche il
nonno faceva su di lui e concludendo, quindi, che il padre agiva in tal modo
perché anche il nonno aveva agito così con il padre;
- ha
dedotto, con un ragionamento logico e, ancora una volta, adeguato, che al padre
piaceva toccargli il pene poiché lo faceva in continuazione.
In sintesi, così come si evince da quanto appena argomentato, il
racconto di __________ è credibile perché i toccamenti lamentati sono stati
contestualizzati in una situazione concreta ed emotiva ricca di dettagli e
perché la situazione descritta ha una sua logica - e, quindi, una
verosimiglianza - intrinseca.
c. A quanto sin qui
rilevato, va, poi, aggiunto che contribuisce a dare credibilità al suo racconto
il fatto che __________, nella sua audizione, ha, anche, riferito di aspetti
positivi del padre, ad esempio:
“Sì, io non faccio domande, perché…
ma però io quando me ne voglio andare lui mi… mi lascia andare. Però, ma però
lui sa essere anche… sa anche essere gentile e ben educato. Tipo alla festa del
papà, lui… il… il mio fratello ed io gli abbiamo dato i regali e lì ha detto
che li sono piaciuti molto, ma il regalo più grande siamo io e mio fratello”
(trascrizione audizione 21 marzo 2011, pag. 5, AI 34, doc. B).
Questa pacatezza e l’assenza di una volontà d’infierire sul padre
costituiscono ulteriori elementi a favore della credibilità del bambino.
d. Conferisce
attendibilità e verosimiglianza al racconto di __________, anche il fatto che
egli ha riferito soltanto cose di cui era sicuro e che lo riguardavano
direttamente, non invece fatti che non ricordava e nemmeno le reazioni e le
sensazioni del fratello __________ ai toccamenti del padre.
Richiesto dall’interrogante di indicare quand’era l’ultima volta
che suo padre lo aveva toccato come descritto, egli ha, infatti, dichiarato:
“I: … l’ultima volta che è
successa questa cosa, quando è stato? Ti ricordi?
V: O mamma mia, quand’era? E non
mi ricordo.
I: Se non ti ricordi fa niente,
eh?
V: Non mi ricordo, veramente mi… mi… scusami, sono
molto… mi… sono molto dispiaciuto, ma non mi ricordo” (trascrizione audizione
21 marzo 2011, pag. 11, AI 34, doc. B).
Dopo aver raccontato che il padre si comportava allo stesso modo
con il fratello __________, alla domanda dell’interrogante che gli chiedeva
cosa succedeva con __________, __________ rispondeva:
“V: E anche lui dice che… o mamma mia è troppo
difficile anche per questo, non so raccontare. Io non conosco proprio la vita
delle persone. Sì a me piacerebbe raccontarti tutto, ma non so proprio… co…
cosa lui, cioè ti stavo per raccontare, ma di quello mi sono fermato perché non
sapevo niente di cosa… di cosa lui… come si… come si dice… come… aspetta… come
reagisce, cosa fa e che cosa dice.
I: Chi?
I: __________” (trascrizione
audizione 21 marzo 2011, pag. 13, AI 34, doc. B).
e. Infine, le
dichiarazioni di __________ trovano riscontro nell’esposizione dei fatti della
madre.
Intanto la donna ha affermato che, nell’ultimo anno, l’imputato
era ossessionato dal sesso:
“da forse circa un anno, lui (ndr.
l’imputato) ha un linguaggio molto scurrile nei confronti sia miei che dei
bambini o meglio parla spesso di sesso.
[…] ultimamente il suo argomento
principale è il sesso, in casa ne parla spesso e mi dice anche che non sono mai
stata una buona compagna a livello sessuale […] devo dire che nell’ultimo anno,
da quando ha iniziato a comportarsi come un adolescente, o forse peggio,
parlando sempre e solo di sesso e delle donne che non valgono niente, non mi
sono più sentita a mio agio con lui” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, 3 e 6, allegato
a AI 4).
__________ ha, poi, dichiarato di aver visto l’ex marito, in
alcune occasioni, toccare i figli nelle parti intime:
“ogni tanto vedevo che li toccava
[…] Ogni tanto, forse un paio di
volte, mi è capitato di vedere AP 1 mentre toccava, accarezzava, i bambini
nelle parti intime e questo per insegnargli a mettere il pene nella posizione
eretta nelle mutande
[…] più volte gli ho detto di non
farlo, perché i bambini stanno crescendo e che non sono più piccoli, che non mi
sembrava un comportamento appropriato. Che i suoi comportamenti avrebbero
potuto essere fraintesi. Lui mi diceva che non dovevo immischiarmi nelle cose
tra uomini, che non potevo sapere queste cose, che ero matta (VI PG 21.3.2011,
pag. 2 e 4, allegato a AI 4).
E, anche, di averlo sentito dire ai bambini:
“di mettere il ‘picio’ in posizione
verticale sotto le mutande e di non farlo andare tra le gambe così sarebbe
cresciuto meglio, ma dicendolo scherzando” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, allegato a
AI 4)
[…] devi tenerlo dritto così cresce
bene. Così avrai una bella ragazza quando sarai grande” (VI PG 21.3.2011, pag.
2 e 3, allegato a AI 4).
Ella ha, pure, affermato che __________ “alcune volte mi ha detto che non voleva che il papà lo toccava” (VI PG
21.3.2011, pag. 4, allegato a AI 4), rispettivamente di aver parlato “più volte con il mio ex marito cercando di spiegargli
di non parlare di cose sessuali con i bambini perché non è ancora il momento ed
ho notato che a __________ queste cose danno fastidio. Danno fastidio i
commenti a livello sessuale come pure gli da fastidio che il papà lo tocca
nelle parti intime. Questo l’ho capito perché quando succedeva __________ si
arrabbiava” (VI PG 21.3.2011, pag. 3, allegato a AI 4).
Se è ben vero che la donna ha riferito di aver visto l’ex marito
toccare i figli in un paio di occasioni, è altrettanto vero che ella ha, anche,
precisato di aver parlato “più volte” con lui per dirgli di non farlo,
ciò che induce a ritenere che in realtà tali episodi fossero più di un paio.
Per il resto, è ben possibile che la madre non sia, sempre, stata presente ai
toccamenti, perciò le sue dichiarazioni non scalfiscono quelle del figlio
neppure con riferimento alla loro frequenza.
f. Del resto, il
racconto di __________, trova conferma in quello del fratello, __________
7.2. valutazione della
credibilità delle dichiarazioni di __________
a. Come rettamente
rilevato dai primi giudici, nei racconti di __________ e __________ ci sono “più punti di contatto, con descrizioni di situazioni
analoghe” (sentenza impugnata, considerando 21, pag. 27).
In effetti, ______ ha reso dichiarazioni del tutto simili (sebbene
più concise) a quelle del fratello quando ha parlato dei toccamenti che il
padre gli faceva:
“V: (incomprensibile) alcune volte [ndr. l’imputato]
tocca il pipino come divertimento.
I: Mmm, mmm.
V: E perché gli… gli piace, non lo so neanch’io
perché lo fa, ma… (incomprensibile) so che gli piace.
[…]
I: E cosa succedeva. Tipo dove
eravate in casa? Eravate fuori…
V: In casa.
I: Eravate in casa.
V: In casa.
I: Ok. E poi cosa capitava?
V: Capiva… capitava che ci co… eh… che ci fa… che
alcune volte ci toccava… che ti schiacciava un po’ il pipino e ci faceva male e
gli ho detto: ‘ahia papà smettila’.
[…]
I: … vi faceva male? Scusa.
V: Perché ce lo schiacciava un po’
tanto.
[…]
I: Ho capito. Ma po ehm… dove eravate nel… mi
dicevi in casa, no? Ma eravate dove? In cu
V: In camera.
I: In camera, camera?
V: Da letto.
I: Da letto, ma di chi?
V: Della mamma e del papà.
I: Della mamma e del papà.
V: Alcune volte vado a dormire con
la mamma e col papà.
[…]
V: Solo alcune volte non… non ci
stiamo tutti nel letto.
I: Mmm, mmm.
V: E la mamma o il papà va nella…
nella nostra stanza.
[…]
I: sopra o sotto i vestiti? Come
faceva?
V: Sopra (incompresibile)
I: Sopra?
V: No, sotto i vestiti…
I: So…
V: No, sopra, sopra.
I: Sopra, sopra i…
V: E alcune volte sotto
[…]
I: Ok. Lui ti ha mai detto
perché ti toccava il pipino?
V: Di solito, ha detto che mi
cresce di più il pipino”
(trascrizione audizione 21 marzo
2011, pag. 5, 6, 7, 10 e 11, AI 34, doc. A).
Le analogie nei racconti dei due minori costituiscono, già di per
sé, un importante elemento a favore della loro credibilità.
b. La versione di __________
appare credibile anche perché il bambino, oltre a riferire dei toccamenti del
padre, ha saputo collocare i fatti in un luogo ben preciso: la camera da letto
dei genitori, spiegando che talvolta dormiva o col padre o con la madre e descrivendo,
quindi, una situazione del tutto adeguata rispetto all’effettiva possibilità
del padre di toccargli il pene. _____ ha, inoltre, descritto in modo coerente
rispetto alla situazione i sentimenti che i toccamenti del padre gli
provocavano, parlando di “vergogna” e spiegando che proprio perché si
vergognava non aveva, mai, parlato a nessuno di tali fatti (ciò che spiega,
anche, l’impaccio di __________ nel parlare di come il fratello reagiva a
quanto il padre gli faceva).
Così come rappresentata da __________, la situazione concreta
appare logica e verosimile, ciò che conferisce credibilità alle sue
dichiarazioni.
c. Particolarmente
indicativa della genuinità del suo racconto è, poi, la spiegazione di quanto
messo in atto per evitare che il padre continuasse a toccargli il pene:
“V: Per alcune volte io faccio
puzzare il pipino.
I: Mmm, mmm.
V: Quindi così non lo fa ma… mai
più.
I: Mmmm, mmm.
V: Perché abbiamo fatto le
protezioni anti-pipino”
(trascrizione audizione 21.3.2011,
pag. 5, AI 34, doc. A).
Si tratta di una dichiarazione spontanea del bambino, che
difficilmente può essersi inventato un simile accorgimento se non a fronte di
una reale situazione di disagio.
d. Pure rivelatrice
dell’autenticità delle dichiarazioni di ______ è la perfetta sovrapponibilità
del racconto di quel che il padre gli diceva mentre lo toccava, con quanto
detto, sullo stesso tema, dal fratello.
__________ ha, infatti, affermato:
“I: […] Lui ti ha mai detto
perché ti toccava il pipino?
V: Di solito, ha detto che mi cresce
di più il pipino”
(trascrizione audizione 21.3.2011,
pag. 11, AI 34, doc. A).
Mentre __________, alla docente di sostegno, ha detto che il padre
gli diceva “delle parole grosse, per esempio che
doveva giocare con il suo pisellino se vuole che gli diventa grande. In questo
modo un giorno avrebbe potuto anche avere delle ragazze” (VI PG __________
del 19.3.2017, pag. 2, allegato a AI 4).
In questo senso, la credibilità delle dichiarazioni dei due
ragazzi è confortata anche dal fatto che la loro madre ha dichiarato di aver
sentito l’imputato dire ai bambini “di mettere
il ‘picio’ in posizione verticale sotto le mutande e di non farlo andare tra le
gambe così sarebbe cresciuto meglio” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, allegato
a AI 4), rispettivamente di averlo sentito dire a __________ “devi tenerlo dritto così cresce bene. Così avrai una
bella ragazza quando sarai grande” (VI PG 21.3.2011, pag. 2 e 3,
allegato a AI 4).
e. Ma __________ ha
dimostrato, anche, di non voler infierire in alcun modo sul padre, spiegando
che:
“V: Alcune volte noi… noi gli diciamo a… però anche
noi lo diciamo, alcune volte che può toccarlo.
I: Mmmm, mmm.
V: Ora dico la verità, al… perché quando lo lasciamo
toccare la smette per qua… qualche giorno”
(trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 10, AI 34,
doc. A).
Questa pacatezza - che sfiora l’assunzione di responsabilità - è
un altro importante elemento che sostiene il giudizio di credibilità delle
dichiarazioni del ragazzo.
f. Infine, come
indicato al considerando 7.1.e., le dichiarazioni dei minori trovano riscontro
nell’esposizione fatta dalla madre. Quest’ultima, oltre a quanto già riportato
sopra, riferendosi a __________ ha dichiarato:
“Ho visto l’audizione di mio figlio
_______ e ho capito quanto da lui dichiarato. Non ritengo che lui sia un
bugiardo perché non mi ha mai raccontato bugie” (VI PP 31.3.2011, confronto con
l’imputato, pag. 8, AI 37).
7.3. In considerazione di
quanto precede, questa Corte, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dai figli
durante l’inchiesta, le ha ritenute interamente degne di fede, condividendo,
così, il giudizio di generale credibilità emesso dai primi giudici.
7.4. Questa Corte non ha,
invece, ritenuto credibili le ritrattazioni dei figli (cfr. doc. TPC 12
prodotto dalla Difesa poco prima del dibattimento di primo grado).
Che il contenuto di tali ritrattazioni sia il frutto di una rielaborazione
dei ragazzi, è, infatti, manifesto. Basta rilevare che __________, nella sua
ritrattazione, ha raccontato che, appena arrivati a __________ negli uffici
della polizia,
“subito uscii con la signora del
sostegno pedagocico che mi portò a fare pranzo in un ristorante, mi ricordo che
passò quel tempo a farmi delle domande molto personali e nel mentre che le
faceva cercava in tutti i modi di soddisfare tutte le richieste che non facevo,
poiché mi stava viziando senza un apparente motivo, almeno per me” (pag.
2).
Sennonché le sue affermazioni si scontrano con il video della sua
audizione, da cui risulta che:
- l’audizione
è avvenuta il mattino, prima del pranzo (“V: ma
tu mi porti a scuola ancora (incomprensibile) o a pranzo? […] V: Le dieci e
mezza. I: ok. S: Abbiamo ancora tempo. I: In ogni caso abbiamo ancora un
attimino di tempo, sì, eh? V: Un’ora, mezz’ora. I: Voilà. Finisci alle undici e
mezza di solito, la scuola? V: Mezz’ora abbiamo”, cfr. trascrizione audizione
21.3.2011, pag. 14, AI 34, doc. B);
- prima
dell’audizione aveva mangiato solo dei biscotti, a casa (“I: Sì, abbiamo quasi finito e dopo c’è la pausa. […] ti puoi fare un
po’ di movimento, eh? V: Sì. Anche mangiare un po’, perché… I: Hai fame? V:
Oggi ho mangiato soltato la plasma. I: La plasma? V: Sono dei biscotti __________.
I: Ah. Ok. V: Dei biscotti con tante vitamine dentro, vitamina c, vitamina a,
così. Molto… I: E quindi… adesso hai fame? V: Sì, perché ho mangiato soltanto…
ho mangiato soltanto questo oggi” (trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 10,
AI 34, doc. B).
Per tacere del fatto che delle pretese dichiarazioni che la
polizia gli avrebbe, quasi estorto (“cominciarono
a farmi delle domande diciamo leggere per farmi, secondo la loro teoria,
calmare, quando nel mentre che giravano attorno alla cosa che volevano coì
tanto sentirmi dire, facendomi svariate domande, mi fecero dire che mio padre
mi toccava, quando non era ssolutamente vero”, cfr. doc. TPC 12, scritto ________,
pag. 2), non vi è traccia nell’audizione: il ragazzo ha parlato del
tutto spontaneamente, usando parole sue e, molto spesso, raccontando delle cose
di sua iniziativa senza essere sollecitato da una domanda (“V: il venerdì sono __________. Io comincio a
raccontarli che mio padre ha il vizio di giocare con il mio cosino. Con il mio
cosino rosa. I: Mmm, mmm. V: Ecco. Lui comincia a giocare e lui
(incomprensibile) a me… a me non da così tanto fastidi, perché mi ci sono abituato.
Però io non faccio domande, perché per lui questa è una cosa che fa quasi
sempre con me. Ogni volta che mi sdraio con lui, lui mi dice: ‘oh… dov’è…
dov’è?’. E mi infila la mano nelle mutande. I: Mmm, mmm. V: Comincia a fa… a… a
giocare. I: Mmm, mmm. V: Sì, io non faccio domande perché… ma però quando me ne
voglio andare lui mi… mi lascia andare”, cfr. trascrizione 21.3.2011, pag. 5,
AI 34, doc. B).
Neppure la ritrattazione di __________ può essere creduta. Egli ha
preteso di essere incorso in un malinteso quando gli inquirenti gli hanno
chiesto se il padre gli faceva male e gli toccava le parti intime:
“Io essendo piccolo e distratto e
non pensavo a quello che dicevo e ho risposto: ‘solamente quando mi
facevo male’ perché mi ero operato alla gamba e portavo una stecca il
ciò spiega che non riuscivo a muovermi dai dolori e per fare la pipì mi
dovevano portare il pappagallo a letto. Solo in quel momento mi faceva male
perché doveva schiacciare un po’ il pappagallo per non fare fuorisucire i
liquidi e bagnarmi la stecca più la ferita. Io ho capito la domanda del
poliziotto (ti faceva male?) solo dopo un anno; la domanda era se mi molestava,
ma io avevo capito il male in senso di dolore” (cfr. doc. TPC 12, scritto _________,
pag. 1).
Sennonché, nella sua audizione, __________ non ha mai messo in
relazione i toccamenti del padre con la sua immobilità a seguito di malattia.
Egli, al contrario, ha fin da subito parlato di tali toccamenti come un “divertimento” del padre (“V: E perché gli… gli piace, non lo so neanch’io
perché lo fa, ma… [incomprensibile] so che gli piace”, cfr. trascrizione
audizione 21.3.2011, pag. 5, AI 34, doc. A). E quando ha riferito che,
toccandolo, alcune volte il padre gli faceva male, l’ha fatto del tutto
spontaneamente, senza essere sollecitato da alcuna domanda da parte degli
inquirenti (cfr. audizione 21.3.2011, pag. 6, AI 34, doc. A). Per tacere del
fatto che se si fosse trattato (come asserito nella ritrattazione) di
toccamenti finalizzati a permettere al ragazzo di espletare i suoi bisogni in
un periodo in cui egli era immobilizzato a letto, non avrebbe avuto senso
mettere in atto “la protezione pipino”.
A ben vedere, il racconto dei due ragazzi relativamente alle
sofferenze che l’assenza del padre ha causato loro (questo sì, genuino) è
indiziante dei motivi che li ha spinti a ritrattare: essi si sono resi conto
che, con le loro audizioni del marzo 2011, il padre è stato allontanato e,
sentendosi responsabili per quanto accaduto, hanno - attraverso la
ritrattazione - cercato di ricomporre l’assetto famigliare.
7.5. valutazione
della credibilità dell’imputato
L’imputato ha addotto una serie di motivi che l’avrebbero portato
a toccare il membro dei propri figli, escludendo - sempre - una qualsiasi
connotazione sessuale del suo comportamento. Motivi che sono stati ben
descritti dai primi giudici nei considerandi da 20 a 20.5.1 (pag. 18-26) alla
cui lettura si rinvia (art. 82 cpv 4 CPP).
Qui ci si limita a ricordare che l’imputato ha modificato e
ampliato la sua versione sui motivi dei suoi toccamenti partendo dalle
necessità igieniche rispettivamente legate alla vestizione dovute a
malattie/infortuni occorsi ai figli (aggiungendo, peraltro, malattie/infortuni
e necessità legate all’igiene personale a mano a mano che veniva interrogato),
passando dai toccamenti avvenuti involontariamente durante il sonno a quelli
legati a motivi culturali del suo paese d’origine, per poi approdare a pretese
(e francamente inverosimili) necessità di “allenare” il pene dei figli per
svilupparne la dimensione e/o ridurre quella parte della pelle che ricopre il
glande. Salvo, poi, ritrattare quasi tutto, in occasione del dibattimento di
primo grado, ad eccezione delle necessità di aiutare i propri figli nella
vestizione.
a. Dopo averne rilevato
le contraddizioni, le ritrattazioni e la mancanza di verosimiglianza, i giudici
di prime cure hanno emesso un giudizio di generale non credibilità per
l’imputato.
Queste le loro argomentazioni:
“Da parte sua, l’imputato ha
fornito versioni contraddittorie, poco coerenti e sprovviste di linearità. Egli
ha in particolare ammesso toccamenti per motivi legati a gesti involontari,
all’igiene, a tradizioni del suo Paese, alle dimensioni del pene di uno dei
figli, giungendo poi in occasione del pubblico dibattimento a ritrattare buona
parte delle precedenti dichiarazioni.
Neppure risulta neccessario
dilungarsi particolarmente in merito alla versione secondo cui i toccamenti
sarebbero avvenuti inavvertitamente nottetempo, la cui credibilità è pari a
zero. Basterà evidenziare come le dichiarazioni dei figli indicano chiaramente
che il padre agiva intenzionalmente (e da sveglio) nel modo da loro descritto.
In tale contesto, la credibilità
dell’imputato risulta essere irrimediabilmente minata” (sentenza impugnata,
considerando 25, pag. 29).
Si tratta di argomentazioni e conclusioni del tutto pertinenti e
condivisibili che questa Corte fa integralmente proprie.
b. In aggiunta ad esse,
va rilevato quanto segue.
Innanzitutto le varie motivazioni per giustificare dei toccamenti
nelle parti intime dei figli, sono state fornite a mano a mano che gli
inquirenti procedevano con le contestazioni.
È solo dopo aver appreso dagli interroganti quanto riferito
dall’ex moglie al riguardo, che l’imputato ha parlato di motivi culturali legati
al suo paese d’origine alla base di toccamenti sopra i vestiti (VI PG
22.3.2011, pag. 4, AI 8).
E solo al terzo interrogatorio l’imputato ha cercato di
sostanziare altri motivi legati all’igiene personale dei propri figli, oltre
alla malattia, che l’avrebbero portato a toccarli nelle parti intime,
sostenendo che “la pelle del pene di entrambi i miei figli era molto lunga
nella parte finale” ciò che avrebbe richiesto “in occasione dei bagni e
delle doccie, di arretrare la pelle del pene e scoprire la punta così da
poterlo lavare con il getto d’acqua della doccia”, salvo, poi, affermare di
non essere sicuro che tale problema riguardava anche __________” (VI PG
30.3.20111, pag. 2-3, AI 36), rispettivamente sostenendo che __________ puzzava
di feci perché non si lavava bene e che lui doveva, quindi, controllare le sue
mutande “al mattino, a mezzogiorno e alla sera” (VI PG 30.3.2011, pag.
2, AI 86).
Le asserite motivazioni di natura igienica sono, in ogni caso,
state smentite:
Considerandi
-
dall’imputato medesimo, il quale ha dichiarato, dapprima che __________ “è dalla seconda elementare che non mi permette di
fargli la doccia, mentre permette a sua madre di farlo” (VI PG
21.3
, pag. 8, allegato a AI 4), successivamente che “nell’ultimo anno, o meglio da quando __________ non
ha più potuto lavorare a seguito di un infortunio, è quasi sempre lei che segue
i bambini nella cura della loro igiene personale” (VI PG 30.3.2011, pag.
3, AI 36). La circostanza non è priva di rilevanza, se si tien conto che il
periodo imputato a __________ nell’atto d’accusa riguarda proprio il 2010 e
l’inizio del 2011, quindi “l’ultimo anno” rispetto all’interrogatorio
dell’imputato;
-
da __________, che, spontaneamente e senza esitazione, ha escluso che i
toccamenti che il padre gli faceva avvenivano in bagno (“In bagno sicuramente no”, cfr. trascrizione audizione
21.3
, pag. 10, AI 34, doc. B);
-
da __________, che pur non avendo escluso esplicitamente il bagno, ha
raccontato che i toccamenti avvenivano nella camera da letto dei genitori (cfr.
trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 7, AI 34, doc. A);
- dalla
madre dei bambini, che, da un lato, ha escluso che vi sia mai stata la
necessità di controllare le mutande di __________ più volte al giorno perché
non si puliva bene e puzzava (cfr. VI 31.3.2011 confronto con l’imputato, pag.
5, AI 37) e, d’altro lato, ha affermato che il figlio __________ non si era mai
lamentato con lei di come il padre lo lavava, mentre si era lamentato “per il gesto del bacio sul pene” e “per il
fatto che gli prendesse il pene e lo tirasse su” (cfr. VI PP
31.3.2011
confronto con l’imputato), pag. 5, AI 37), ciò che comprova che,
quand’anche possa essere accaduto che il padre aiutasse il figlio nell’igiene
intima, non erano quei gesti a dare fastidio, ma altri toccamenti che il
bambino ha recepito in modo diverso rispetto a quelli legati all’igiene intima.
Che le motivazioni siano arrivate “a singhiozzo” e, talvolta, solo
dopo aver appreso quanto dichiarato dalla ex moglie e dai figli, è circostanza
che mina in maniera importante la credibilità di AP 1. Per tacere del fatto che
alcune di queste motivazioni appaiono di primo acchito inverosimili: come
quella secondo cui i toccamenti sarebbero avvenuti involontariamente nel sonno.
Va, infine rilevato che l’imputato, richiesto di prendere
posizione rispetto all’audizione del figlio __________, ha ammesso di avere
“accarezzato” il pene del figlio __________, senza addurre particolari
giustificazioni al riguardo:
“non è vero che gli schiacciavo il
pipino e gli facessi male, come ha dichiarato __________ Gliel’ho solamente
accarezzato” (VI 31.3.2011 confronto con la moglie, pag. 7, AI 37).
Solo in occasione del dibattimento, richiesto dal presidente della
Corte di primo grado di confrontarsi con questa sua affermazione, ha precisato
che:
“si tratta sempre del periodo degli
infortuni, quando dovevo fare queste cose per motivi igienici, siccome loro non
erano in grado di farlo da soli. Quando dovevo fare queste cose con __________,
lui si opponeva, siccome non era contento che io lo facessi. Quindi io per
avvicinarmi lo accarezzavo sui capelli, sul collo, ecc” (allegato 1 al verb.
dib. 4.4.2017, pag. 5).
Non ha da essere argomentato che la successiva spiegazione fornita
da AP 1 è ben poco convincente: la carezza di cui aveva riferito nel suo
interrogatorio del 31.3.2011 era, inequivocabilmente, riferita al membro di __________
E “accarezzare” non è, con ogni evidenza, il verbo che verrebbe in mente di
usare se si fosse trattato di aiutare il figlio a lavarsi.
Del resto, anche la moglie ha raccontato di aver visto il marito
che “toccava, accarezzava, i bambini
nelle parti intime e questo per insegnargli a mettere il pene nella posizione
eretta nelle mutande” (VI PG 21.3.2011, pag. 2, allegato a AI 4).
8.
È, quindi accertato
che l’imputato ha ripetutamente toccato il pene a __________ e __________, sia
sulla pelle nuda che sopra i vestiti - fatti, peraltro, in sé, non contestati -
per motivi che esulano dalle cure che un padre presta ai propri figli (aiuto
nell’igiene personale, nella vestizione, ecc.). Ciò ritenuto, i motivi che
l’hanno spinto ad agire non possono che essere ricondotti al soddisfacimento di
un piacere di natura sessuale.
L’AA imputa a AP 1 anche dei tentativi di atti sessuali con i
propri figli, indicando che l’imputato avrebbe, a volte, desistito dal suo
agire perché i figli si lamentavano o lo respingevano. A sostegno dell’ipotesi
accusatoria vi sono le dichiarazioni di __________ Quest’ultimo ha spiegato che
mettendo in atto la “protezione pipino”, rispettivamente facendo capire
a gesti al padre “che non doveva azzardarsi” (alzando il dito indice)
oppure, ancora, dicendogli di “toccarsi il suo […] perché il suo è più
forte, il nostro è più debole”, talvolta l’imputato li aveva “rispettati”
(cfr. trascrizione audizione 21.3.2011, pag. 5 e 8, AI 34, doc. A).
diritto
9.
a. Giusta l’art. 187
cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli chiunque
compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale
persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale.
Questa norma si prefigge
di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013
del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.) che sono protetti in ragione della
loro giovane età, di modo che non è rilevante che abbiano o meno acconsentito
all’atto. Trattandosi di un reato che si realizza già solo per la messa in
pericolo astratta, esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta
in tale stato o sia stata perturbata nel proprio sviluppo (Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010, pag.
785.
n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10a ed., Zurigo 2013, § 58,
pag. 488; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil.,
vol. 4, 1997, pag. 24, n. 6 ad art. 187 CP).
b. Per atto di natura
sessuale s’intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta
all’eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard
Corboz, op. cit., p. 785 n. 6 ad art. 187 CP, Donatsch, op. cit., § 58, pag.
490).
Secondo la giurisprudenza,
occorre distinguere preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale - e,
pertanto, non riconducibili all’art. 187 CP - da quelli che, per un osservatore
neutro, sarebbero di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono
sempre i presupposti oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal
movente dell’autore oppure dal significato che questi o la vittima
attribuiscono loro (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011;6B_7/2011 del 15 febbraio
2011.
consid. 1.2;6B_777/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.3.;6S.355/2006 del 7
dicembre 2006 consid. 3.1 non pubblicato in DTF 133 IV 31).
Nei casi dubbi, cioè in
quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura
sessuale, bisogna tener conto dell’insieme delle circostanze, segnatamente
dell’età della vittima o della differenza d’età tra le persone coinvolte, della
durata dell’atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall’autore
(DTF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3b; STF 6B_103/2011 del 6 giugno
2011.
consid. 1.1;6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1;6S.117/2006 del 9
giugno 2006 consid. 2.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare,
come avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169),
fra l’altro se l’intenzione dell’autore è di soddisfare il proprio istinto
sessuale o quello altrui (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187 n. 5; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches
Strafrecht, BT I, 7. ed., Berna 2010, § 7 n. 12).
Nei casi in cui l’atto
coinvolge un fanciullo, l’esame va fatto tenendo presente che, secondo costante
giurisprudenza, la nozione di atto di natura sessuale dev’essere interpretata
in modo ampio e che, nella pratica dei tribunali cantonali supportata dal TF e
dalla dottrina, si nota una tendenza all’ammissione dell’esistenza di un atto
sessuale ai danni di un fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi
sopra i vestiti che provocherebbero, per l’adulto, l’applicazione dell’art. 198
cpv. 2 CP (DTF 137 IV 263 consid. 3.1 e JdT 2012 IV pag.
230, STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; STF
6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; STF 6B_702/2009 dell’8
gennaio 2010 consid. 5.4; Bernard Corboz, op cit., ad art.
187.
CP, n. 7; Jenny, op. cit., Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21 e n. 10, ad art
198; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo
2013, ad art. 187 n. 6; Philipp
Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, ad art. 187 n.
11; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, n. 17, ad art. 198).
A dipendenza dell’età
della vittima e/o della differenza d’età fra vittima e autore, dunque, il
presupposto oggettivo dell’atto di natura sessuale va ammesso già per atti
relativamente banali: vanno, per esempio, considerati atti sessuali ai sensi
dell’art. 187 CP, non soltanto dei toccamenti furtivi delle parti sessuali, ma
anche toccamenti meno intrusivi, quali, ad esempio, toccamenti nella zona del petto
o del ventre o delle gambe.
La natura sessuale di un
atto deve, in ogni caso, essere ammessa se l’atto in questione è tale da
perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1), ritenuto
che, come visto sopra, un tale perturbamento non è, comunque, condizione di
applicazione dell’art. 187 CP.
c. Dal profilo
soggettivo, il reato di cui all’art. 187 CP deve essere commesso con dolo,
quanto meno eventuale. L’intenzione deve portare sia sul carattere sessuale
dell’atto sia sul fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, op
cit., n. 27 segg.; Maier op cit., ad art. 187 n. 21).
sussunzione
10.
a. In concreto, è
certo che i toccamenti praticati da AP 1 al pene dei propri figli costituiscono
degli atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP.
Ritenuto come, in STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011, il TF abbia avuto modo di
stabilire che già “solo” inserire la mano nelle mutande di un bambino
toccandone la parte superiore del pube costituisce, dal profilo oggettivo, un
chiaro atto di natura sessuale, i presupposti oggettivi dell’art. 187 CP sono
pacificamente dati, posto che l’imputato ha fatto di più, toccando e palpando
il pene di entrambi i suoi figli.
In forza
della giurisprudenza e della dottrina citate al consid. 9.b., il fatto che, in
alcune occasioni, l’imputato abbia, toccato i propri figli sopra le mutande non
toglie natura sessuale al suo gesto.
Altrettanto irrilevante, in forza di quanto indicato
al consid. 9.a., è la questione a sapere se i bambini sono stati, o meno, concretamente
turbati da tali toccamenti: come visto, l’art. 187 CP è un reato di messa in
pericolo astratta (cfr., per esempio, STF 6P_2/2005 dell’11 febbraio
2005.
consid 7.3.3.) e il TF ha già avuto modo di chiarire che il gesto
considerato è, in sé, atto a perturbare un fanciullo (STF
6B_918/2010 del 14 marzo 2011).
Irrilevanti sono, anche, i motivi che hanno indotto
l’imputato ad agire come ha fatto nei confronti dei propri figli, per cui è del
tutto ininfluente se gli atti erano tesi alla ricerca dell’eccitazione o del
godimento o se erano dettati da altri sentimenti o intenti (STF 6B_103/2011 del
6.
giugno 2011, consid. 1.2. e 2.2.1 in cui il TF ha considerato atti con una
connotazione sessuale quelli commessi da una madre che, per tranquillizzarlo,
ha lasciato che il figlio le poppasse la mammella sino all’età di sette anni,
prodigandogli, in queste occasioni, delle carezze su tutto il corpo, anche sul
pene).
Ciò detto - e meglio, precisato che, quando, come in
concreto, il gesto è chiaramente di natura sessuale, gli intenti dell’autore
sono irrilevanti per la realizzazione del reato - va, comunque, ricordato che
dalle concordi e credibili dichiarazioni dei ragazzi emerge che, contrariamente
alla tesi difensiva sviluppata ancora in sede di appello, AP 1 toccava il pene
dei suoi figli con finalità di natura sessuale e non con intenti diversi. Oltre
a quanto già indicato, la tesi del padre che toccava il pene dei suoi ragazzi
unicamente per aiutarli nell’igiene personale è sconfessata, con evidenza, dai
gesti con cui __________ ha accompagnato le sue seguenti dichiarazioni:
“… e comincia a fare
così (mostra) e strizzarlo, come si strizza un panno, così […] Mi sento la
sensazione di un… una specie di birillo […] Come un birillo che si sta muovendo
dopo una… una schiacciata con la palla”, trascrizione audizione __________ 21.3.2011, pag. 8,
AI 34, doc. B);
In effetti, il movimento mimato dal ragazzo durante
l’audizione è, inequivocabilmente, quello della masturbazione (almeno
embrionale, se non completa).
È, dunque, certo che gli atti compiuti dall’imputato
sui propri figli, non solo avevano una chiara connotazione sessuale, ma erano
anche finalizzati al conseguimento di un piacere di natura sessuale.
Alla luce di quanto precede, non può, quindi, essere
seguita la tesi difensiva secondo cui quelli praticati dall’imputato sui propri
figli sarebbero atti privi di connotazione sessuale e, pertanto, non
sussumibili nell’art. 187 CP.
Ciò posto va rilevato che, affinché i presupposti
soggettivi dell’art. 187 CP siano realizzati è sufficiente, da un lato, che
l’autore sappia che la persona cui pratica gli atti sessuali è minore di 16
anni e, d’altro lato, che sia in grado di valutare pertinentemente il
significato sociale di tali atti (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011, consid. 1.2. e 2.2.1.; Philipp Meier in: Basler Kommentar, Strafrecht II,
Basilea 2013, ad art. 187 CP, n. 21). In concreto, AP 1
conosceva, evidentemente, l’età dei suoi figli e, altrettanto evidentemente,
era consapevole della natura del suo gesto.
Ne discende che, in concreto, sono realizzati i presupposti
oggettivi e soggettivi del reato e che AP 1 dev’essere, quindi, dichiarato
autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, in parte tentati.
10.
b. Riguardo al periodo in
cui ciò è avvenuto, occorre rilevare che l’atto d’accusa imputa a AP 1 di
averlo fatto dall’inizio dell’anno 2010 fino al mese di marzo 2011. Questo,
sulla base delle dichiarazioni della madre, che ha riferito:
“Mi viene chiesto da quanto tempo
accadono queste cose ed io rispondo che questo sta succedendo nell’ultimo
periodo, da circa un anno, e meglio da quando io non lavoro più a seguito di
un’operazione alla schiena. Forse succedeva già da prima, ma per il fatto che
io lavoravo al 100% ed andavo anche a scuola, non mi sono mai resa conto, ne ho
pensato che potesse succedere una cosa del genere” (VI PG 21.3.2011, pag. 2,
allegato a AI 4).
Detto che a __________ non è stato chiesto quando sono iniziati i
toccamenti, ciò che emerge dal suo racconto è che si tratta di fatti che
avvenivano da un certo tempo: egli ha, infatti, affermato che “mi ci sono abituato” (trascrizione audizione
21.3
, pag. 5, AI 34, doc. B), ciò che lascia intendere che i toccamenti
andavano avanti da un po’ di tempo. Circostanza, quest’ultima, confermata,
anche, dal fratello __________, che sebbene non abbia situato precisamente
l’inizio dei toccamenti da parte del padre, li ha situati a quando lui aveva “forse tre o quattro o sei anni” (trascrizione
audizione 21.3.2011, pag. 5, AI 34, doc. A), facendo così capire che la cosa
andava avanti da diverso tempo.
È, quindi, ben possibile che l’imputato abbia agito come descritto
nell’atto d’accusa, già prima del 2010. Tuttavia, in considerazione del
principio accusatorio, questa Corte non può scostarsi da quanto prospettato con
l’AA.
La Difesa ha sostenuto che dagli atti emergerebbe che, già prima
del marzo 2011 (fine periodo indicata nell’AA), i toccamenti erano cessati,
facendo, in particolare, riferimento alle dichiarazioni dei figli: segnatamente
a quelle di __________, che ha affermato che questi toccamenti sono cessati
quando aveva sette anni, rispettivamente a quelle di __________, il quale non è
stato in grado di indicare quando era stata l’ultima volta che il padre lo
aveva toccato.
L’argomentazione non ha pregio.
Se è ben vero che __________, richiesto dal verbalizzante
d’indicare quando era stata l’ultima volta che il padre lo aveva toccato, non
si è sentito di rispondere, è altrettanto vero che, nella sua audizione, egli
ha affermato:
“V: […] me lo tocca in
continuazione. I: Mmm, ok. V: Sì, tipo ieri non mi sa che me l’ha toccato,
perché ieri è andato a fare la prova della” (trascrizione audizione 21.3.2011,
pag. 5 e 6, AI 34, doc. B),
lasciando, quindi, chiaramente intendere che la cosa era andata
avanti fino a pochi giorni prima dell’audizione.
__________, sul tema, ha detto quanto segue:
“I: […] Dimmi un po’, l’ultima volta che questa cosa
è successa con te, _______ quando è stata? Ti ricordi?Riesci un po’ a dirmi il
periodo?
V: Quando avevo sette anni.
I: Quando avevi sette anni.
V: (fa cenno di sì col capo).
I: Andavi già in seconda
elementare?
V: Eh… no. An… sì andavo in
seconda elementare, ma solo metà.
I: Mmmm, mmm.
V: Perché quando avevo sette anni,
penso che ho fatto più di prima con se… sette anni. Dopo metà seconda con sette
anni, dopo al 25 ne ho ricevuti otto.
I: Ne hai ricevuti otto. Ok. E
perché il papà non l’ha più fatto dopo?
V: Non lo so, forse perché siamo
cresciuti, o perché abbiamo messo l’antipipino”
(trascrizione audizione 21.3.2011,
pag. 7 e 8, AI 34, doc. A).
Il bambino ha, quindi, affermato che i toccamenti sono continuati
fino in seconda elementare (classe che egli frequentava quando è stato sentito)
e fino a quando aveva sette anni (egli ne ha compiuti otto il 25.2.2011): si
può ben dire, pertanto, che in pratica __________ ha dichiarato che i
toccamenti erano continuati fino a pochi giorni prima della sua audizione.
Cade, quindi, nel vuoto l’argomentazione della Difesa secondo cui
il periodo indicato nell’atto d’accusa non troverebbe riscontri oggettivi negli
atti, segnatamente nelle dichiarazioni dei figli.
10.
c. È con ragione che la
Difesa ha censurato come arbitrario l’accertamento operato dai primi giudici
secondo cui __________ avrebbe proposto al padre un baratto, segnatamente gli
avrebbe consentito di toccargli il pene in cambio dell’acquisto di qualcosa
(cfr. sentenza impugnata, consid. 21, pag. 28): in effetti, non emerge dagli
atti che __________ abbia, mai, riferito una cosa simile. Conseguentemente non
reggono le conclusioni dei giudici di prime cure fondate su tale accertamento.
Ciò non di meno, il materiale probatorio agli atti è, comunque, come visto,
ampiamente sufficiente per sostanziare la sussistenza del reato imputato a AP 1.
pena
11.
AP 1 risponde di atti
sessuali con fanciulli, in parte tentati, per avere, nel periodo da inizio 2010
a marzo 2011, ripetutamente toccato e/o accarezzato rispettivamente tentato di
toccare e/o accarezzare i propri figli, __________ e __________ sul pene, sia
sulla pelle nuda che sopra i vestiti.
12.
L’art. 187 cifra 1 CP
commina una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per il
reato di atti sessuali con fanciulli.
a. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
b. Come già l’art. 63
vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere
commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55
consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”
(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono
ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21.
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF
1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
c. Determinata, così,
la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la
gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la
pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere
ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),
della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV
6.
consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;
cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2
e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
13.
AP
1.
risponde del reato di atti sessuali con fanciulli nei confronti dei suoi due
figli, in parte tentati.
a. Dal profilo
oggettivo, a qualificare la colpa di AP 1 è il fatto che egli ha agito
ripetutamente, sull’arco di oltre 1 anno e 2 mesi (inizio 2010 - marzo 2011) e
ai danni dei propri due figli.
Con la sua condotta, AP 1, non solo ha violato il diritto
all’autodeterminazione in ambito sessuale delle sue vittime, ma ne ha
potenzialmente messo a repentaglio il diritto a un naturale ed equilibrato
sviluppo e maturazione sessuale. Benché non vi siano, agli atti, certificati
medici al riguardo, già solo sulla base della comune conoscenza della vita è
evidente anche al profano la natura lesiva dell’essere sottoposto a toccamenti
quali quelli descritti da parte del proprio padre. I minori hanno, infatti,
dovuto vivere passivamente un’esperienza, attinente alla sfera sessuale, che
andava aldilà della loro possibilità di gestione ed elaborazione naturale. In
questo senso, si può ben considerare che la lesione del bene protetto non è di
un’intensità trascurabile.
In quest’ambito va, poi, considerato il fatto che, per ottenere
che i figli accettassero le sue attenzioni, AP 1 ha sfruttato l’autorevolezza e
l’influenza (anche sul piano affettivo) che gli derivavano dalla sua figura
genitoriale: emblematica, in tal senso - e, per molti versi commovente - la
dichiarazione di _________ secondo cui a volte lui e il fratello lo lasciavano
fare perché così era contento e, per un po’, li lasciava in pace. Pur in
assenza di una situazione coercitiva ai sensi dell’art 189 CP, questo
sfruttamento dell’affetto che i figli provavano per lui costituisce un elemento
aggravante di non poco conto.
Pesa, poi, sulla sua colpa il fatto che l’autore ha, con il suo
comportamento, violato i diritti di coloro di cui doveva prendersi cura.
Sotto l’aspetto oggettivo, la colpa di AP 1 è, alla luce dei
predetti elementi, di media gravità.
b. Dal profilo
soggettivo, qualifica come media la colpa di AP 1, non tanto l’avere agito per
motivi egoistici - implicito nei reati di questa natura - ma il fatto di aver
riversato sui propri figli le “ossessioni” (per dirla con le parole della ex
moglie) in ambito sessuale che stava vivendo in quel periodo.
c. Stabilito che, sulla
base delle suesposte circostanze oggettive e soggettive, AP 1 risponde di una
colpa media, alla luce del relativo quadro edittale, appare adeguata una pena
detentiva ipotetica di poco inferiore ai 3 anni.
d. Con riferimento alle
circostanze legate all’autore, nulla di particolarmente meritorio emerge a suo
favore. Egli ha, sempre, negato quanto imputatogli, accampando giustificazioni
contradditorie e smentite dall’evidenza del materiale probatorio in atti, ciò
che induce questa Corte a concludere ch’egli non abbia preso coscienza della gravità
del suo agire e tantomeno si sia ravveduto.
Sempre in relazione
alle circostanze personali legate all’autore, non giova all’imputato l’assenza
di precedenti penali, essendo l’incensuratezza un elemento neutro per la
commisurazione della pena (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.2; STF 6B_567/2012 del 18
dicembre 2012, consid. 3.3.5.).
Dal profilo della sensibilità alla pena, irrisorio è l’effetto
ch’essa avrà sulla vita di AP 1, non trattandosi, qui lo si anticipa, di pena
da espiare.
e. Considerato quanto premesso,
la Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena detentiva di 2 anni e 9
mesi.
f. Questa pena va,
tuttavia, ridotta poiché, come già ritenuto dal primo giudice, nel caso
concreto si ravvisa una non indifferente violazione del principio di celerità
ritenuto che tra l’atto d’accusa e la sentenza di primo grado sono trascorsi
circa 3 anni e 6 mesi (STF 6S.37/2006 del 8 giugno 2006, consid. 2.1.2).
Quest’inattività - oggettivamente lunga e non giustificata dalle circostanze
del caso specifico - impone una sensibile riduzione della pena che va, così, ad
assestarsi sui due anni.
Si rileva, che, il richiamo alla sentenza CARP 17.2016.147 del
31.3.2017
fatto dal PP per giustificare la diminuzione della pena richiesta al
dibattimento rispetto a quella richiesta con la dichiarazione d’appello, non è
pertinente, nella misura in cui, in quel caso, l’intensità degli atti sessuali
di cui il condannato si è reso colpevole è inferiore a quella degli atti
sessuali di cui risponde AP 1.
Sospensione
condizionale della pena
14.
Per le pene detentive
di una durata compresa tra un anno e due anni, la sospensione condizionale
della pena giusta l'art. 42 CP è la regola a cui si
può derogare solo in caso di prognosi sfavorevole o altamente incerta (DTF 135
IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2). C’è, in particolare, prognosi sfavorevole
quando vi è pericolo di recidiva (Tag/Manhart, Strafgesetzbuch: Ein Uberblick
über die Neuerungen, in Plädoyer 1/07, n. 2.1 pag. 38-39; Stratenwerth,
Allgemeiner Tei II, Strafen und Massnahmen, 2a ediz., Berna 2006, § 5, n. 19;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna
2013, ad art. 42, n. 9).
Nel caso di AP 1 non è data una prognosi negativa, non
tanto - o non solo - in ragione della sua incensuratezza ma, soprattutto, in
ragione del fatto che egli, tornato a vivere a tutti gli effetti con l’ex
moglie e con i propri figli, ha saputo comportarsi correttamente (va detto, al
riguardo, che dall’emanazione dell’atto d’accusa sono trascorsi circa 4 anni e
6.
mesi).
La sospensione della pena detentiva è assortita da un periodo di
prova di 2 (due) anni.
tassazione della nota
d’onorario dell’avv. DI 1 per la procedura d’appello
15.
a. Il
difensore d’ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto al dibattimento la sua nota
d’onorario 8 maggio 2018 relativa al procedimento d’appello che espone
complessivi fr. 3'586.41, (cfr. doc. dib. 2). L’onorario e le spese
esposte sono apparsi adeguati a questa Corte, ad eccezione di quanto esposto
per la partecipazione al dibattimento (stimata in 4 ore) che dev’essere ridotta
a 1 ora e 30 minuti. La nota d’onorario dell’avv. DI 1 è, quindi, approvata per
complessivi fr. 3'377.91 (IVA compresa).
b. Visto l’esito del procedimento, la richiesta d’indennizzo ex
art. 429 CPP è respinta ed è stabilito che, in caso di ritorno a
miglior fortuna, AP 1 dovrà risarcire allo Stato l’integralità dell’importo
anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).
Spese
16.
a. Visto l’esito
dell’appello, gli oneri processuali di primo grado di fr. 2'148.- rimangono a
carico di AP 1.
Per lo stesso motivo, le spese del suo appello sono
integralmente poste a suo carico.
Accolto l’appello incidentale del PP, le relative
spese vengono poste a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135 e
segg., 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 426, 428, 429 CPP,
12, 40, 47, 51, 187 CP,
nonché, sulle spese e
sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. a. L’appello principale
di AP 1 è respinto.
b. L’appello incidentale
del procuratore pubblico è accolto.
Di conseguenza, ricordato che,
in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 4 e 6.1.sono passati in giudicato.
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di:
1.1.1. atti
sessuali con fanciulli, ripetuti e in parte tentati
per
avere, a __________, in __________, nell’appartamento della moglie,
a partire dall’inizio dell’anno
2010 e fino al mese di marzo 2011,
in un numero imprecisato di
occasioni, compiuto e tentato di compiere atti sessuali con i suoi figli __________
(nato il __________) e __________ (nato il __________), minori di sedici anni,
toccandoli e accarezzandoli sul
pene, sia sopra i vestiti che sulla pelle nuda, desistendo a volte dal suo
agire perché i figli si lamentavano o lo respingevano,
e
meglio come descritto nei considerandi.
1.2. AP 1 è
condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi;
1.2.1. La pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
2 (due) anni.
2. Gli oneri
processuali di primo grado pari a fr. 2'148.- sono a carico di AP 1.
3. Non si assegnano
indennità ex art. 429 CPP.
4. La
nota professionale dell’avv. DI 1 Tper la procedura d’appello è approvata in
ragione di fr. 3'377.91 (IVA inclusa) e posta a carico dello Stato.
4.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla
notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
4.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del
patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della
Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando
l’originale del presente dispositivo.
4.3. Non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno AP 1 è
tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino fr. 3'377.91 corrispondenti a quanto quest’ultimo ha anticipato
per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).
5. Gli oneri
processuali dell’appello principale di AP 1 consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1'500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono
posti integralmente a carico dell’appellante soccombente.
6. Gli oneri
processuali dell’appello incidentale del PP, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1'500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono
posti a carico dello Stato.
7. Intimazione a:
8. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.