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Decisione

17.2017.170

Riconoscimento di titoli di studio e professionali. Comunicazione ufficiali dell'autoritâ. Buona fede

27 ottobre 2017Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti:

a far tempo

almeno dal 4 marzo 2013 e almeno fino al 29 luglio 2015

-

Chiasso e in altre imprecisate

località,

-

segnatamente sulle targhe esterne

dell’appartamento in via Chiasso,

-

in diverse e-mail con l’autorità,

coupon pubblicitari di promozione della sua attività sanitaria,

-

sul sito,

reato

previsto dall’art. 58 LPMed in rel. con OPMed-Allegato 1;

2. contravvenzione

alle Legge federale sulle professioni psicologiche,

per avere

fatto uso di diciture del tutto inappropriate fra le quali quella di

specializzazione in psicoterapia e psicoterapia antistress;

avvenuti:

a far tempo

almeno dal 28 maggio 2013 a tempo indeterminato, ma almeno fino al 29 luglio

2015:

-

a Chiasso, segnatamente sulle

targhe esterne dell’appartamento in via a Chiasso,

-

in svariate comunicazioni scritte,

-

in inserti pubblicitari e

informativi di promozione della sua attività sanitaria;

reato

previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. c in rel. con art. 8 cpv. 1 LPPsi;

3. contravvenzione

alla Legge sanitaria,

per avere

esercitato la professione medica ed erogato trattamenti medico-estetici in

locali ai quali non era stata conferita l’agibilità come studio medico;

avvenuti:

a far tempo

almeno dal 4 marzo 2013 e sino al 13 dicembre 2013;

a Chiasso, nell’appartamento

in via,”

e

ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 5'000.- oltre alla tassa di

giustizia di fr. 1'000.- e un importo di fr. 2'000.- a copertura delle spese.

B. Statuendo, dopo aver

tenuto il dibattimento, con sentenza 2 giugno 2017 (intimata il 3 luglio 2017),

il Presidente della Pretura penale ha confermato integralmente il decreto

d’accusa, rielaborandone stilisticamente il testo, senza modifiche di sostanza,

ed ha condannato AP 1 alla multa di fr. 5'000.-, caricandogli la tassa e le

spese giudiziarie per fr. 2'000.-.

C. Con scritto del 3

giugno 2017 l’imputato ha presentato annuncio d’appello, che ha, in seguito,

tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione

10 luglio 2017 in cui ha precisato di impugnare tutta la sentenza e di chiedere

il suo proscioglimento da ogni accusa, con il caricamento di tasse e spese allo

Stato ed il riconoscimento a suo favore di un’indennità di fr. 2'000.- per la

procedura di primo grado ed una da quantificare per quella di secondo grado

(doc. CARP III).

D. In

applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett c e cpv. 3 CPP,

in data 11 luglio 2017 la

presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato

trattato in procedura scritta ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1

per la presentazione di una motivazione scritta. Il relativo allegato è stato

presentato dall’appellante, dopo la concessione di una proroga, in data 24

luglio 2017.

AP 1, in

particolare, dopo aver sollevato l'eccezione di nullità del decreto riprendendo

le motivazioni con cui la CARP aveva a suo tempo rinviato l'incarto

all'autorità inquirente, ha sostenuto di non essere il titolare dello Studio

medico sito a Chiasso in, che era invece gestito dall'__________ (__________),

della quale lui, ha sottolineato, era un semplice dipendente.

A suo dire, nel

luglio 2013, egli avrebbe concluso un accordo di collaborazione con lo studio

medico __________, consentendo a quest'ultimo di esporre delle targhe con il

suo nome in qualità di direttore sanitario. L'attività avrebbe tuttavia dovuto

iniziare solo dopo il ricevimento dell'autorizzazione sanitaria.

Responsabile per

i fatti ascrittigli è, pertanto, solo il titolare dello studio medico, non lui.

Inoltre,

sostiene, egli ha fatto uso della denominazione "medico FMH in medicina

generale" solo per un breve periodo, lontano, e solo a seguito della

risoluzione del Consiglio di Stato, fidandosi, quindi, della comunicazione di

un'autorità cantonale.

La stessa cosa

vale per le denominazioni "medicina manuale" e "medicina

estetica", usate basandosi sui diritti acquisiti e su quanto riportato

nell'attestazione della Federazione dei medici svizzeri e dall'Accordo di

libera circolazione delle persone.

Egli ha sempre

quindi agito in buona fede; buona fede confermata dal fatto che ha potuto

continuare ad usare tali titoli comunicando con le autorità che, a loro volta,

hanno utilizzato gli stessi titoli rivolgendosi a lui.

In merito al

profilo pubblicato su eccepisce di non aver alcun legame con lo stesso.

Sull'accusa di

contravvenzione alla LF sulle professioni psicologiche, ribadisce che le

denominazioni sono attribuibili al titolare dello studio medico, non a lui.

Contesta infine

la condanna per contravvenzione alla LSan, non essendo lui il titolare dello

studio medico e non essendo i fatti assolutamente provati. Egli non ha mai

esercitato nello studio medico in questione, né prima del 13 dicembre 2014 e

nemmeno in seguito.

In definitiva,

quindi, egli postula l'annullamento della sentenza di primo grado, il suo

proscioglimento da ogni accusa, l'accollamento di tasse e spese di giustizia

allo Stato ed il riconoscimento di fr. 2'000.- a titolo di indennità (art. 429

CPP) di primo grado e fr. 1'000.- per le indennità di appello.

E. In data

25 luglio 2017, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle

parti della motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per

presentare eventuali osservazioni (art 390 cpv 2 CPP).

F. Il giudice della

Pretura penale, con scritto 31 luglio 2017, ha comunicato di non avere

osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con osservazioni 14

agosto 2017 CT 1 ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della

sentenza impugnata. Inoltre ha prodotto un estratto da un sito internet dal

quale si evincerebbe la renitenza assoluta dell’imputato.

L’allegato

alle osservazioni non può che essere estromesso dagli atti, non essendo

possibile, in procedura d’appello contravvenzionale, produrre nuove prove (art.

398 cpv. 4 CPP).

Considerandi

in

fatto e in diritto:

L’imputato

1.

Sulla vita

dell’imputato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ci si limita a

riportare quanto scritto nella sentenza impugnata:

“1. AP 1 è

nato il __________ 1948 in Italia. Il 26 marzo 1984 ha conseguito la laurea in

medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Milano, ottenendo il 14

gennaio 1987 l’abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia. Il 19

marzo 1991 ha inoltre conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria

(dentista). I suddetti diplomi sono stati

riconosciuti dall’autorità federale competente il 10 aprile 2003 (cfr. estratto

del Registro delle professioni mediche [MedReg] dell’Ufficio federale della

sanità pubblica; AI 4).

Il 5 novembre

2003.

egli ha conseguito a Roma una formazione specifica in medicina generale,

per la quale l’autorità italiana ha rilasciato il titolo: “Attestato /

Diritto di esercitare l’attività di medico di medicina generale”.

Tale titolo

di perfezionamento è stato riconosciuto in data 13 agosto 2004 dal Comitato di

perfezionamento per le professioni mediche, Berna (sostituito dalla Commissione

delle professioni mediche, MEBEKO, a partire dall’entrata in vigore della

LPMed, il 1° settembre 2007), con la precisazione che:

“Questa

formazione specifica in medicina generale è riconosciuta in Svizzera e ha

gli stessi effetti di un titolo di perfezionamento federale come medico

generico (la messa in

grassetto e la sottolineatura sono del redattore, ndr). Esso conferisce

alla/al titolare il diritto di esercitare a titolo indipendente la professione

di medico in tutta la Svizzera.

La presente

conferma non costituisce un’autorizzazione all’esercizio della professione. La

competenza di tale autorizzazione è dei cantoni”

(cfr. Certificato di riconoscimento prodotto al

dibattimento; sub AI 37).

1.1

Con

risoluzione 18 agosto 2004, l’Ufficio di sanità – sulla scorta del diploma e

del titolo di specializzazione conseguiti, dei relativi certificati di

riconoscimento, come pure dell’estratto del casellario, del certificato medico

di idoneità e del permesso per stranieri – ha ammesso AP 1 al libero esercizio

nel Cantone Ticino quale medico (cfr. AI 1).

1.2

Con risoluzione 20 dicembre 2005, il

Consiglio di Stato ha inoltre accolto un’istanza presentata dal dr. AP 1 il 21

giugno 2005 tendente a ottenere l’autorizzazione per esercitare quale medico a

carico della LAMal e a riprendere lo studio medico di cui era titolare il

defunto dr. __________, specialista in medicina generale (cfr. AI 2 e 37).

La

concessione era vincolata all’impegno a continuare l’attività medica nella

stessa specializzazione del precedente titolare, ovvero quella di “medico,

specializzato in medicina generale”, a Lugano.

1.3

Una

seconda istanza presentata dal dr. AP 1 il 6 giugno 2008 intesa a ottenere

l’autorizzazione per esercitare a carico della LAMal è stata accolta dal

Consiglio di Stato il 18 agosto 2009 (cfr. allegati AI 20).

Detta

risoluzione – che annullava e sostituiva quella rilasciata il 20 dicembre 2005,

alla quale il dr. AP 1 aveva rinunciato nell’ottica di riprendere lo studio

medico del dr. __________ a Cabbio – differiva dalla precedente nella misura in

cui nel dispositivo n. 1 designava, a torto, il dr. AP 1 quale “medico FMH

in medicina generale”, sebbene la documentazione prodotta con l’istanza

fosse la medesima di quella presentata nel giugno 2005. Per il resto, oltre a

riconoscere all’istante una presunta cittadinanza svizzera (riprendendo invero

una svista contenuta nelle precedente risoluzione), la decisione in questione

lo autorizzava, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009, a esercitare quale

medico a carico della LAMal, con l’obbligo di esercitare “l’attività di

medico, specializzato in medicina generale” in uno studio medico ubicato in

Valle di Muggio (cfr. dispositivo n. 2).”

I fatti

2.

La procedura in

oggetto trae origine da una segnalazione trasmessa a titolo personale il 4

marzo 2013 dalla signora __________, attiva come segretaria per l’Ente

Ospedaliero (Ospedale Civico di Lugano), all’CT 1, con la quale ha comunicato

che, dopo aver acquistato su Groupon un buono per dei massaggi di

linfodrenaggio, si è recata, il 2 marzo 2013, presso lo studio del dr. AP 1 a

Chiasso ed ha trovato una situazione talmente anomala da indurla ad informare

le autorità:

“Mi è subito apparso qualcosa di strano: lo studio si

trova in un appartamento molto rovinato, non in norma ad uno studio medico, mi

ha fatto accomodare in uno stanzino con tanti cartoni e degli apparecchi,

poiché il signore si spaccia come medico, ma vende su Groupon sedute estetiche,

cavitazione, massaggi, cura bellezza per il viso, ho chiesto al Signore di

farmi vedere i diplomi, mi ha detto che era un medico-dentista ed io ero

polemica.” (inc. dell'CT 1, doc. 5).

Un

paio di settimane dopo, il 20 marzo 2013, l’ispettore dell’CT 1 __________, ha

quindi effettuato un sopralluogo in per accertarsi dello stato di fatto ed ha

potuto rilevare e fotografare quanto segue:

“All’esterno dello stabile sulla facciata rivolta verso

la strada (via) (foto 1 e 2), all’entrata principale dello stabile (foto 3) e

sulla porta d’entrata dell’appartamento ubicato al piano rialzato (foto 4) è

chiaramente identificabile lo “Studio medico AP 1 – FMH Medicina Interna

Generale, Medicina Manuale e Medicina Estetica”.

Durante il

sopralluogo ho potuto accertare la presenza di alcune persone all’interno

dell’appartamento (premesso che non sono entrato nell’appartamento), il dr. AP

1.

mi ha comunicato verbalmente e confermato nell’e-mail del 21 marzo 2013 che

ha svolto e svolge ancora all’interno della sua abitazione visite mediche.”

(rapporto 27 marzo 2013, in inc. dell’CT 1, doc. 8, con allegati fotografici).

Nel

rapporto del 27 marzo 2013 all’indirizzo dell’Ufficio Sanità, __________ ha

comunicato di aver indagato presso l’Ufficio tecnico di Chiasso, ottenendo la

conferma che, per l’appartamento in questione, non era stata inoltrata alcuna

richiesta di cambiamento di destinazione da abitazione in studio medico.

Pertanto, mancavano i presupposti per l’esercizio dell’attività medica nei locali

in oggetto, di modo che si imponevano l’emanazione di un divieto formale di

esercizio con effetto immediato e l’apertura di un procedimento

contravvenzionale (inc. dell’CT 1, doc. 8).

Dalle

foto allegate al rapporto è possibile rilevare che sulle targhe in questione figurava,

quale recapito di posta elettronica, l’indirizzo e-mail: __________ "

(inc. dell'CT 1, doc. 8). Si tratta, come si vedrà, di un particolare di non

poco conto nel contesto della fattispecie qui in discussione.

3.

In precedenza, lo

stesso imputato, rispondendo ad uno scritto proprio dell'ispettore __________

del 4 marzo 2013, con il quale gli era stato comunicato ufficialmente, in

qualità di presidente dell'__________, che all'associazione veniva proibito di

proseguire qualsiasi attività sanitaria e di utilizzare la dicitura

"centro diurno terapeutico", egli ha scritto: "(...) confermo

di essere presidente dell'associazione __________ con sede a Chiasso in via e

che l'associazione non svolge la sua attività in quella sede e il centro diurno

terapeutico __________ inizierà la sua attività solo dopo l'autorizzazione del

vostro ufficio competente e comunque in una sede diversa non ancora trovata.

Confermo che a questo indirizzo corrisponde il mio domicilio privato e il mio

studio medico privato come già dichiarato al Comune di Chiasso e comunicato

all'Ufficio Sanità" (e-mail stampato e firmato del 6 marzo 2013 in

inc. dell'CT 1, doc. 6 e 7).

Il

21.

marzo 2013, questa volta nell’ambito della procedura aperta nei suoi

confronti, il prevenuto ha comunicato all'ispettore __________: "(...)

ho sbagliato a pensare di potere avere uno studio medico presso la mia

residenza, pertanto ho rimosso le targhe di studio. Con la presente comunico

(...) di avere stabilito la sede del mio studio presso il centro sanitario __________

__________ in via 6900 Lugano. (...) Mentre a Chiasso, in vi è la mia residenza

dove ricevo per le visite di emergenza e le richieste delle visite

domiciliari." (inc. dell'CT 1, doc. 9).

4.

Dando

seguito al rapporto summenzionato, con lettera raccomandata del 17 aprile 2013,

l’CT 1 ha diffidato il prevenuto dall’esercitare qualsivoglia attività

sanitaria nei locali di a Chiasso, chiedendogli di togliere immediatamente le

targhe presenti sia all’esterno che all’interno dell’immobile. AP 1 è stato

pure informato dell’apertura di un procedimento contravvenzionale e

amministrativo nei suo confronti (inc. dell'CT 1, doc. 10).

Il

24.

aprile 2013, l’imputato ha inviato all’avv. __________, dell’CT 1, una

e-mail con cui ha ribadito i concetti espressi all’ispettore __________ il 21

marzo 2013, e meglio che effettivamente nella sua residenza vi era la sede del

suo studio medico, ma che, dal punto di vista operativo, eseguiva le sue visite

mediche a domicilio (dei pazienti) e nel suo studio di Lugano (inc. dell’CT 1,

doc. 11). Precisando che in egli si limitava “a dare consulenze, oltre che

ricevere chiamate per le visite a domicilio” e contestando la presenza di

pazienti in occasione del sopralluogo dell’ispettore __________, l’imputato ha

sostenuto di aver tolto le due targhe poste sulle porte interne, mentre per

quella sulla parete esterna, lato strada, ha chiarito che, essendo di piccole

dimensioni, non chiaramente leggibile ed essendo la scritta FMH riferita alla

medicina interna generale, l’avrebbe lasciata dove era, attendendosi di

ricevere dall’Ufficio una conferma della sua legittimità.

Il

28.

maggio 2013, AP 1 ha ancora scritto all'Ufficio Sanità (avv. __________),

annunciando di aver inoltrato una richiesta all'Ufficio tecnico di Chiasso per

ottenere l'autorizzazione a trasformare in studio medico parte del suo

appartamento di ed asserendo: "Lo studio medico è utilizzato con i

seguenti fini: consultazione di primo soccorso psicoterapeutica, psicosociale e

psicosomatica, come previsto dal mio attestato FMH dell'anno in corso, inviato

qui in allegato. Eseguo anche le consultazioni e le visite mediche a persone

portatrici di handicap." (inc. dell'CT 1, doc. 12).

5.

In una nota del 9

dicembre 2013, l’ispettore __________ ha prodotto nuove fotografie delle targhe

appese alle pareti dello stabile di (inc. dell'CT 1, doc. 14), dalle quali si

nota come quella sul muro che dà sulla strada fosse ancora al suo posto,

intatta, mentre quella all'entrata era stata cancellata in maniera rudimentale

e quella sulla porta dell'appartamento era stata sostituita con una nuova,

rosa, recante la scritta "AP 1, FMH dr. med. generale. Consultazioni

terapie psicoanalisi e psicoterapia / medicina psicosomatica e psicosociale /

medicina manuale". L'indirizzo e-mail di riferimento indicato sui

cartelli era rimasto quello __________. Le immagini prodotte mostrano pure come

l'appartamento fosse predisposto, almeno in parte, per visite mediche, con

lettini ed apparecchi appositi. Il tutto in una situazione di palese disordine

e carenza d'igiene.

Carenza

igienica che, a detta del funzionario, avrebbe manifestato anche il AP 1

stesso, presentandosi a lui con un abbigliamento sporco e rivelando una

evidente mancanza di pulizia personale, al punto da indurlo a scrivere: “mi

chiedo se un medico in questo stato possa ancora esercitare la professione

medica.” (inc. dell'CT 1, doc. 14).

6.

Il 13 dicembre 2013

l'CT 1 cantonale ha accordato l'agibilità dei locali di, limitatamente allo

studio medico (inc. dell'CT 1, doc. 15).

7.

Il 4 marzo 2014

l’Ufficio di Sanità ha scritto nuovamente all’appellante diffidandolo

formalmente, con effetto immediato, dall’utilizzare titoli professionali dei

quali non disponeva, sollecitandolo a cessare subito qualsivoglia attività

pubblicitaria in tal senso, rispettivamente a stralciare e cancellare dalle

targhe le diciture di tali titoli (inc. dell’CT 1, doc. 18).

Nella

lettera raccomandata, oltre a fare riferimento agli accertamenti dell’ispettore

__________ del 2 dicembre 2013, è stato evidenziato che, da informazioni

giunte, il 24 febbraio 2014 ed il 3 marzo 2014, sul quotidiano “20 minuti” sono

apparse delle inserzioni pubblicitarie che, sotto l’intestazione “, medico

di famiglia” reclamizzavano la prestazione in via a Chiasso di attività di

medicina psicosomatica, medicina manuale e psicoterapia antistress (inc. dell’CT

1, doc. 16, 17 e 19).

A

scanso d’equivoci, il capo dell’CT 1 ha riportato i contenuti dell’art. 58

lett. a e lett. b della LF sulle professioni mediche universitarie relativo al

divieto di fregiarsi di titoli che non si possiedono, e dell’art. 40 lett. d

LPMed che impone di far capo esclusivamente ad una pubblicità oggettiva e

corrispondente all’interesse generale, non ingannevole, né invadente, spiegando

come quese norme fossero state manifestamente violate con l’affissione delle

targhe e con le inserzioni pubblicitarie.

Il 14 marzo 2014, la Polizia

cantonale ha trasmesso all’CT 1 un rapporto di segnalazione sulla scorta di

alcuni rilevamenti fatti per la consegna di atti giudiziari al prevenuto, con

il seguente contenuto:

“(…)

è emerso che il dr. AP 1, che risulta dimorante ed avere lo studio in via a

Chiasso, non è mai presente all’indirizzo citato. (…) l’appartamento non sembra

abitato e che da tempo non vi sono movimenti di pazienti.

Per

poterlo contattare sono state fatte delle ricerche su internet dove risulta che

il medico effettua vari trattamenti che variano dai massaggi, allo sbiancamento

dei denti alla liposuzione alla psicoterapia.

E’

stato contattato l’Ordine dei medici ticinesi ed è emerso che AP 1 è stato

espulso in quanto non ha mai presentato dei documenti ed ha svariate fatture

scoperte. Inoltre vi sarebbero numerosi pazienti che hanno sporto reclamo

presso l’Ordine dei medici.” (inc. dell’CT 1, doc. 19).

Allo scritto sono state

allegate le fotografie di tre targhe, due già note e la terza con la scritta “.

AP 1 FMH-medicina interna generale” e l’indicazione del solito indirizzo

e-mail __________.

8.

Il 17 marzo 2014 il

prevenuto ha inviato una e-mail all'CT 1 (inc. dell’CT 1, doc. 20) prendendo

posizione in merito alla diffida del 4 marzo 2014, rilevando d’aver provveduto

a togliere le targhe controverse già prima dell’apertura dello studio medico,

ad eccezione di quelle recanti la dicitura “AP 1 FMH medicina interna

generale” sulla facciata esterna verso via e sulla porta d’entrata, che

egli considerava legittime.

A

sostegno della regolarità della sua posizione ha richiamato e riprodotto nei

contenuti la risoluzione del Consiglio di Stato ticinese del 18 agosto 2009,

con cui l’esecutivo gli avrebbe a suo dire riconosciuto il titolo FMH in

medicina interna generale, e l’attestazione di valore intrinseco rilasciatagli

dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).

Con

riferimento alle inserzioni pubblicitarie, ha contestato la violazione delle

disposizioni di legge, poiché le attività mediche ivi pubblicizzate non erano

riferite alla sua persona.

9.

Il 16 maggio 2014

l’appellante è stato convocato dall’CT 1 per discutere delle infrazioni

attribuitegli (inc. dell’CT 1, doc. 22). All’incontro erano presenti il capo

dell’CT 1, la sua sostituta ed il medico cantonale. In tale occasione i

responsabili cantonali hanno illustrato in maniera semplice ma completa al

medico che negli ultimi anni le cose erano cambiate per quanto concerne la

designazione dei titoli e che per fare capo all’acronimo FMH bisognava essere

membro della FMH, qualità che lui non aveva. Inoltre gli è stato spiegato che

dai documenti in suo possesso non risultava assolutamente che era affiliato

all’FMH, poiché essi si limitavano ad attestare che egli aveva aderito al

TARMED. Il medico cantonale ha pure chiarito che il fatto che egli potesse

fatturare una prestazione riconosciuta TARMED non gli conferiva il diritto di

usare un titolo di specialità che non aveva conseguito, anche considerato che

alcune prestazioni di per sé “specialistiche” possono essere in realtà erogate

e fatturate da tutti i medici generici.

Con riferimento

all’uso dei titoli di psichiatra e psicoterapeuta, i presenti hanno indicato a AP

1.

che per poterli usare, avrebbe dovuto dapprima farsi riconoscere il titolo di

psichiatra in Italia e poi farlo riconoscere in svizzera.

All’interrogato

è stata consegnata una copia dell’Ordinanza federale che regola l’uso dei

titoli medici e gli è pure stato reso noto che l’indirizzo e-mail __________

non è conforme alle norme legali, per cui avrebbe dovuto essere cancellato

entro tre giorni.

Nonostante

vari solleciti, con comunicazione del 20 dicembre 2014, AP 1 si è rifiutato di

sottoscrivere il verbale dell’incontro, paventando querele nei confronti dell’Ordine

dei medici e dell’CT 1 per diffamazione nei suoi confronti, commessa,

addirittura, anche con la stesura del verbale in questione (inc. dell’CT 1,

doc. 22 e 27).

10.

Il 29

luglio 2015 l’CT 1 ha emanato un decreto d’accusa nei confronti di AP 1 per

contravvenzione alla LF sulle professioni mediche (LPMed) e alla LF sulle

professioni psicologiche, per l’uso sulle targhe del suo studio, sulle insegne

e nelle comunicazioni scritte, così come nelle inserzioni pubblicitarie, di

titoli di cui non era in possesso. Inoltre, sempre con lo stesso atto, egli è

stato ritenuto autore colpevole di contravvenzione alla Legge sanitaria (LSan)

per avere esercitato la professione medica ed erogato trattamenti

medico-estetici in uno studio medico per il quale non aveva ancora ottenuto

l’agibilità, né l’autorizzazione al cambio di destinazione. In applicazione

della pena, è stata proposta una multa di fr. 5'000.-, oltre al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese di fr. 2'000.- (inc.

dell’CT 1, doc. 30).

Il 3 agosto 2015, AP 1 ha

interposto tempestiva opposizione (inc. dell’CT 1, doc. 31).

Statuendo,

dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 14 gennaio 2016, il Presidente

della Pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla

Legge federale sulle professioni mediche, contravvenzione alla Legge federale

sulle professioni psicologiche e contravvenzione alla Legge sanitaria e lo ha

condannato alla multa di fr. 5'000.- ed al pagamento di tasse e spese di

giustizia di complessivi fr. 2'000.-.

Avendo

il condannato formulato tempestivi annuncio e dichiarazione di appello, con

sentenza del 15 settembre 2016, la CARP ha accolto l’impugnativa dopo aver

accertato una grave lacuna formale presentata dal decreto d’accusa (inc.

17.2016

): esso non descriveva, in effetti, in maniera completa e precisa, ma

al tempo stesso succinta, i fatti contestati all’imputato, ma, al contrario, li

esponeva in maniera prolissa, disordinata ed incompleta. Al punto che il

Presidente della Pretura penale era stato costretto, per ovviare alla mancanza,

a formulare un DA completamente diverso, sia nella forma che nei contenuti,

andando oltre quanto consentito dalla procedura penale.

La

scrivente Corte non ha avuto, dunque, altra alternativa che rinviare gli atti

al primo giudice affinché rinviasse a sua volta la causa all’CT 1 per procedere

all’emanazione di un DA conforme ai dettami dell’art. 353 cpv. 1 CPP.

11.

Il 30

gennaio 2017 l’CT 1 ha riformulato il decreto d’accusa C295/2013, come indicato

al consid. A della presente decisione, proponendo, come sanzione, una multa di

fr. 5'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 1'000.- e un importo di fr.

2'000.- a copertura delle spese.

Con

la sentenza impugnata, come detto, le richieste dell’autorità inquirente sono

state integralmente accolte.

L’appello

12.

Come

anticipato (consid. D della presente sentenza), il prevenuto chiede il

proscioglimento da ogni accusa, sostenendo d’aver deciso di utilizzare la

denominazione “medico FMH in medicina generale” solo a seguito della

risoluzione del Consiglio di Stato del 28 agosto 2009. Per i titoli “medicina

manuale” e “medicina estetica” vale un discorso analogo, essendosi egli basato

sui diritti acquisiti e su quanto riportato dall’attestazione di valore

intrinseco emessa dalla Federazione dei medici svizzeri e sull’Accordo di

libera circolazione delle persone.

Stesso

discorso vale per la contestata infrazione alla LF sulle professioni

psicologiche.

Le

targhe esterne sono state apposte dall’architetto, ma senza che vi fosse un

effettivo esercizio della professione e senza che l’appellante avesse un

interesse diretto. Egli, anzi, aveva autorizzato l’apposizione delle insegne

solo dopo il rilascio dell’autorizzazione nel mese di dicembre 2014.

In

merito al profilo pubblicato sul sito, AP 1 rileva con non vi sia alcun

collegamento tra questo e lui e come non vi sia prova del contrario.

L’esercizio

contrario alla LSan nell’appartamento di via nel periodo indicato dal decreto

non sarebbe, infine, provato.

Contravvenzione

alla LPMed per uso indebito dei titoli professionali

13.

L’art. 58 della LF

sulle professioni mediche universitarie (LPMed) stabilisce che debba essere

punito con una multa chiunque si fregia di un diploma o di un titolo di

perfezionamento di protetti dalla LPMed senza averlo ottenuto regolarmente

(lett. a) rispettivamente chi utilizza una denominazione che induce a credere

erroneamente che egli abbia concluso una formazione o un ciclo di

perfezionamento previsti dalla LPMed.

Giusta

l’art. 2 cpv. 1 LPMed, quella di medico, tra le altre, è considerata

professione medica universitaria. L’art. 5 cpv. 2 LPMed, prevede che il

Consiglio federale possa definire altre professioni del settore sanitario quali

professioni e sottoporle alla LPMed.

L’art.

5.

cpv. 1 LPMed stabilisce che per ogni professione medica universitaria è

rilasciato un diploma federale. Il secondo paragrafo di questa norma dà al Consiglio

Federale la competenza di determinare i titoli federali di perfezionamento

relativi alle professioni mediche universitarie il cui libero esercizio è

subordinato a un perfezionamento conformemente alla LPMed.

Per

l’art. 15 cpv. 1 LPMed sono riconosciuti i diplomi medici la cui equivalenza

con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco

concluso con gli Stati interessati e i cui titolari padroneggiano una lingua

nazionale della Svizzera. Il riconoscimento è di competenza della Commissione

delle professioni mediche.

Giusta

l’art. 21 cpv. 1 LPMed sono riconosciuti i titoli di perfezionamento estero la

cui equivalenza con un titolo federale di perezionamento è prevista in un

accordo con lo Stato interessato. Il titolo di perfezionamento estero

riconosciuto produce in Svizzera gli stessi effetti del titolo federale di

perfezionamento (cpv. 2). Anche il riconoscimento di titoli di perfezionamento

esteri è di competenza della Commissione delle professioni mediche (cpv. 3).

Dopo

aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale

disciplina le modalità di utilizzazione dei diplomi federali e dei titoli

federali di perfezionamento nella designazione della professione (art. 39

LPMed).

14.

L’art. 12 OPMed

precisa che per la professione di medico il titolo professionale è determinato

secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri

riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE. I diplomi esteri

riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale

dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine (cpv. 1). I

titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere

usati nelle designazioni elencate nell’allegato 1 (cpv. 2).

Possono

anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I

titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche

nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione

del Paese d’origine (cpv. 2bis).

La

Commissione edlle professioni mediche (MEBEKO) tiene una banca dati,

consultabile anche online, nella quale sono registrati i diplomi, i titoli di

perfezionamento federali e riconosciuti e gli attestati di equivalenza (art. 5

OPMed, e sito internet pubblico www.medregom.admin.ch).

In

base all’art. 2 cpv. 1 lett. a e b OPMed, tra gli altri, sono rilasciati i

titoli di perfezionamento come medico generico ai sensi dell’allegato 1 e medico

specialista in uno dei settori di cui all’allegato 1.

Giusta

l’allegato 1 dell’OPMed, relativo al perfezionamento dei medici, la specializzazione

come medico generico dura 3 anni, quella in medicina interna generale è di 5

anni, mentre quella in psichiatria e psicoterapia si protrae per 6 anni.

Come

rilevato dal giudice di prime cure, va poi precisato che già al momento in cui

il prevenuto aveva chiesto il riconoscimento dei suoi titoli di studio e

professionali, quanto si era quindi ancora sotto l’egida dell’Ordinanza sul

perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di

perfezionamento delle professioni mediche del 17 ottobre 2001, in vigore dal 1°

giugno 2002 (abrogata il 1° settembre 2007 dall’OPMed), le specializzazioni

secondo l’articolo 5 della Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993

intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco

riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, prevedevano una

durata di 5 anni per il titolo di perfezionamento di medicina interna e per

quello di medicina generale, rispettivamente una durata di 3 anni per il titolo

di medico generico. Nulla, dal punto di vista materiale, è cambiato con il 1°

gennaio 2011, quando le due specializzazioni in medicina interna e medicina

generale (entrambe della durata di 5 anni) sono state sostituite dal nuovo

programma di formazione modulare di medicina interna generale, rimasto della

durata di 5 anni (cfr. Bollettino dei medici svizzeri n. 49/2010).

15.

E’

incontestato che AP 1 si sia fregiato di specializzazioni che non gli erano

state riconosciute nel nostro Paese quali quelle di medico FMH in medicina

interna generale, medicina manuale e medicina estetica. In effetti egli, avendo

studiato in Italia e in base alla sua formazione poteva esibire in Svizzera

unicamente il titolo di medico generico (“médecin practicien” o “Praktischer

Arzt”).

In

effetti egli non è mai neppure stato iscritto all’FMH e dal sito www.medregom.admin.ch risulta unicamente essere un medico

generico, senza ulteriori specializzazioni riconosciute in Svizzera.

16.

Con riferimento alle

targhe apposte all’esterno ed all’interno dell’edificio di via a Chiasso,

l’imputato sostiene trattarsi di un atto imputabile all’architetto, ma ammette

subito dopo di averne autorizzato l’apposizione, seppur con delle tempistiche

differenti da quelle attuate (motivazione d’appello del 10 luglio 2017, doc.

CARP III, pag. 5). Così facendo, egli stesso riconosce che l’obiezione

timidamente avanzata è infondata: è evidente che la responsabilità per i

contenuti delle scritte sulle targhe è di AP 1. Solo lui poteva stabilire cosa

indicare, poiché solo lui ne avrebbe tratto beneficio.

In

relazione al profilo pubblicato sul sito e alle relative insegne pubblicitarie,

l’appellante ha evidenziato come non vi sia alcun collegamento tra queste e la

sua persona. L’infrazione sarebbe da addebitare a terze persone, cioè ai

responsabili del sito e dell’associazione, e non certamente a lui.

Neppure questa tesi può essere

seguita. In primo luogo perché nessuno aveva interesse a far pubblicare

le inserzioni, se non l’accusato stesso. In secondo luogo perché agli atti non

vi è alcuna prova che egli si sia in qualche modo lamentato con i curatori

delle pagine web in questione per i titoli di studio indicati. E’ indubbio che

egli ha suggerito e poi accettato che il suo nome venisse associato a

specializzazioni FMH che non ha mai posseduto. Prova ne è che una semplice verifica

del sito permette di accertare che, a tutt’oggi, il suo profilo contiene le

indicazioni: “FMH medicina Interna/ Specializzazione in medicina manuale/

Visite a domicilio/ Medicospitex” ( /switzerland): nonostante tutto quanto

avvenuto, egli non ha neppure tentato di chiedere una rettifica.

Infine,

il fatto che i titoli indicati sul sito coincidano con quelli di cui si è

fregiato sulle insegne è indizio pesante del coinvolgimento diretto, e quindi

della paternità, di AP 1 nella stesura del testo per l’inserzione. Alla stessa

stregua, cioè come indizio a carico, va interpretato il fatto che tra il

prevenuto e l’ODM vi era (e vi è?) un legame molto stretto, tant’è che egli

stesso, il 21 marzo 2013 ha comunicato all’ispettore __________ di “avere

stabilito la sede del mio studio presso il centro sanitario __________ o__________

in via a 6900 Lugano” , così come il fatto che l’e-mail in questione è

firmato proprio “dr. med. AP 1, FMH medicina interna generale. Medicina

manuale. Studio medico presso ODM (…)” (inc. CT 1, doc. 9).

L’adempimento

oggettivo della fattispecie, pertanto, è indubbio.

Nemmeno

per i presupposti soggettivi si pongono grossi problemi. Egli ha agito sapendo

cosa stava facendo, quindi intenzionalmente.

Resta

riservato l’esame dell’ipotesi avanzata dal ricorrente dell’esistenza di un

errore sui fatti commesso in buona fede, che verrà esperito in seguito.

Contravvenzione

alla LF sulle professioni psicologiche

17.

Per l’art. 2 LPPsi sono

riconosciuti i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia

rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi

secondo la legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università o è accreditata

secondo la legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali.

Un

diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un

diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla LPPsi

è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato

interessato o con un'organizzazione sovrastatale, oppure è dimostrata nel

singolo caso (art. 3 cpv. 1 LPPsi). Il diploma estero riconosciuto ha in

Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria svizzera

riconosciuto conformemente alla presente legge. Il riconoscimento è di

competenza della Commissione delle professioni psicologiche (art. 3 cpv. 3

LPPsi).

A

norma dell’art. 4 LPPsi, chiunque abbia conseguito un diploma in psicologia

riconosciuto conformemente alla stessa legge può utilizzare la denominazione

professionale di psicologo o psicologa.

Tra

i titoli di perfezionamento previsti dalla legge, vi è quello in psicoterapia

(art. 8 cpv. 1 lett. a LPPsi). Il riconoscimento di titoli di perfezionamento

ottenuti all’estero soggiace alle stesse condizioni di quello per il titolo di

psicologo (art. 9 PPPsi).

L’art. 45 cpv. 1 lett. c

LPPsi prevede che colui che nei suoi documenti commerciali, nelle sue

comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti

d’affari utilizza un titolo o una denominazione che induce a credere

erroneamente che egli abbia portato a termine un perfezionamento accreditato

conformemente alla LPPsi, debba essere punito con una multa.

18.

Nuovamente,

è incontestato ed incontestabile che fare uso dei termini “Psyche & Soma”,

“Psicanalisi e psicoterapia, medicina psicosomatica e psicosociale” sulle

targhe collocate fuori dalla porta dello studio e sulle pareti esterne dello

stabile di Via a Chiasso, rispettivamente impiegarle per le inserzioni

pubblicitarie, adempia la fattispecie dell’art. 45 cpv. 1 lett. c LPPsi.

In effetti, fatto pure indiscusso, AP 1 non dispone di nessun titolo

riconosciuto nel nostro Paese nel ramo delle professioni psicologiche. Tantomeno

di un titolo di perfezionamento come psicoterapeuta. Ciononostante, facendo

abilmente capo a queste diciture, egli ha indotto il pubblico di potenziali

utenti a pensare che possedesse (e possegga) una formazione di quel genere

parificata a quella elvetica e fosse pertanto autorizzato ad esercitare la

professione di psicologo/psicoterapeuta su territorio elvetico.

I

presupposti oggettivi del reato sono quindi realizzati.

19.

AP 1, con riferimento

alle inserzioni pubblicitarie, sostiene di non esserne l’autore.

L’eccezione

è, innanzitutto, generica e non supportata da alcuna prova.

A

prescindere da ciò, non si può mancare di osservare come il nome dello studio

“Psiche & Soma” sia esattamente lo stesso di quello indicato sulle targhe

poste fuori dal suo studio di Chiasso, così come che l’indirizzo indicato negli

inserti sia proprio quello di Via e così come che il recapito e-mail sia quel __________

che egli ha ammesso essere il suo indirizzo di posta elettronica (es: inc. CT 1,

doc. 16 e 17).

Questi

elementi, assommati al fatto che nessun altro, se non lui, poteva avere un

interesse a pubblicare simili inserzioni, permette di accertare senza dubbio

alcuno che AP 1 è l’autore delle inserzioni pubblicitarie in oggetto, per lo

meno nel senso di colui che le ha commissionate.

Per

l’apposizione delle targhe vale quanto scritto in precedenza per quelle

relative allo studio di medicina generale.

20.

Anche per questa

contravvenzione, l’adempimento oggettivo della fattispecie è assodato.

Soggettivamente, ancora

una volta, si deve accertare che AP 1 ha agito sapendo cosa stava facendo,

quindi intenzionalmente.

Come per l’infrazione alla

LPMed, essendo stata sollevata l’eccezione, resta riservata la valutazione

dell’esistenza di un asserito errore sui fatti commesso in buona fede, trattata

nei prossimi considerandi.

Errore

sui fatti/principio della buona fede

21.

A più riprese, AP 1 ha

sostenuto d’aver agito in completa buona fede, fidandosi delle comunicazioni

ufficiali delle autorità. Dal suo punto di vista, egli è stato dunque vittima

di un errore sui fatti, avendo infranto la legge a seguito di una supposizione

erronea delle circostanze di fatto (art. 13 cpv. 1 CP), inevitabile poiché

indotto dal comportamento e dalle prese di posizione delle autorità cantonali e

federali.

Il

principio della buona fede tutela la legittima fiducia del cittadino nei

confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni,

egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della

stessa autorità. Secondo la giurisprudenza, di regola, un'informazione erronea

è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei

confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino

non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non

sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso

delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 627 consid.

6.

; 129 I 161 consid. 4.1; 121 V 65 consid. 2a e sentenze ivi citate; STF

1C_342/2014 del 23 marzo 2015 consid. 2.1).

22.

AP 1 richiama, a

favore della sua buona fede, lo scritto della federazione dei medici svizzeri

FMH del 26 aprile 2013, al cui punto n. C2 vengono riconosciute come da diritti

acquisiti le prestazioni TARMED in psicoterapia, terapia psicosociale e

psicosomatica, medicina manuale (doc. allegato a doc. 20 dell'inc. dell'CT 1),

e la decisione 18 agosto 2009 del Consiglio di Stato, con la quale egli è stato

autorizzato ad esercitare come medico a carico della LAMal a partire dal 1.

gennaio 2009, con obbligo di esercizio in uno studio medico ubicato in Valle di

Muggio, e nella quale egli viene definito "medico FMH in medicina

generale" (doc. allegato a doc. 20 dell'inc. dell'CT 1).

23.

Per affrontare la

questione bisogna partire da lontano.

In una

decisione di contravvenzione del 26 novembre 2004 trasmessa a AP 1, l’allora

Sezione sanitaria aveva già chiarito in maniera inequivocabile all’appellante:

“Nel suo caso rileviamo che non dispone di un titolo FMH ma di un titolo

equipollente riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica che può

essere menzionato come: “specialista in medicina generale o medico pratico”.”

(AI 10 prodotto dallo stesso procedente). A scanso d’equivoci, le frasi più

importanti di questa comunicazione erano state addirittura scritte in grassetto

e sottolineate.

Con la decisione di

contravvenzione del 25 novembre 2005 (inc. CT 1 doc. 3), per una violazione

delle disposizioni della LSan sulla pubblicità, AP 1 era stato diffidato dalla

Sezione Sanitaria a fregiarsi di titoli che non aveva: “E’ confermata la

diffida dall’utilizzare titoli nonché ogni qualsiasi altra denominazione o

dicitura che possa trarre in inganno il pubblico”.

Questi due soli scritti hanno

sin dal primo momento messo in chiaro al prevenuto entro quali limiti poteva

muoversi nell’uso di titoli di studio e professionali. I testi sono

inequivocabili, ma anche se non lo fossero stati, la diffida avrebbe dovuto

indurlo ad approfondire la questione qualora avesse avuto dei dubbi.

Questi concetti sono stati

espressi nuovamente a AP 1 dall’CT 1 con la diffida del 17 aprile 2013 (inc. CT

1, doc. 10), dunque oltre due anni prima della conclusione del periodo

contemplato dal decreto d’accusa. Ciononostante il prevenuto ha persistito nel

fare uso dei titoli, senza voler sentire ragione.

Già questi fatti, da soli,

sono sufficienti a confermare l’intenzionalità dell’infrazione e ad escludere

qualsiasi errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP.

24.

A questo va poi

aggiunto che nessuno dei due atti richiamati dall’appellante a sostegno della

sua tesi può essere considerato adeguato a giustificare un agire in buona fede.

Nel

caso che ci occupa, è evidente che il Consiglio di Stato non era l'autorità

preposta al riconoscimento dei titoli di studio del prevenuto. Nella decisione

18.

agosto 2009 (inc. CT 1, doc. 20) impugnata l'Esecutivo cantonale si è

semplicemente chinato sulla questione dell'autorizzazione a fatturare le

prestazioni mediche a carico della LAMal.

Emanata

da un’autorità che egli sapeva non competente per la valutazione

dell’equipollenza dei titoli conseguiti all’estero e non trattando la questione

in nessun considerando, AP 1 non poteva in alcun modo contare su questo scritto

per fondare la sua buona fede.

Inoltre

l'inaffidabilità della decisione non poteva sfuggire al prevenuto, già solo

perché contenente un altro errore grossolano quale quello sulla sua

nazionalità, definita svizzera laddove egli è italiano.

Infine,

va pure sottolineato che il termine di specializzazione in “medicina interna”,

generale o meno, non compare da nessuna parte nel testo.

Il

prevenuto ha seguito degli studi universitari e possiede quindi una formazione

ed una cultura, almeno basilari, che gli consentono di comprendere come

l'esercizio della sua professione in uno stato estero soggiaccia a disposizioni

e limitazioni ben precise, che non può pretendere di non conoscere. Sfruttare

un errore palese per fregiarsi di titoli medici che non possiede è chiaro

indice di malafede. Non certamente di errore.

25.

Lo scritto dell’FMH

del 26 aprile 2013 (inc . CT 1, doc. 20) attesta innanzitutto, in maniera

inequivocabile, che il titolo riconosciuto all’imputato è quello di medico

generico (“Titre de formation postgraduée: Médecin practicien”, pag. 1).

Il

punto C, poi, fornisce semplicemente un elenco di prestazioni fatturabili

secondo il TARMED. Nulla più. Le prestazioni ivi indicate, comprese quelle

apparentemente specialistiche (psicologia) sono fatturabili da tutti i medici

generici e sono indicate nel formulario TARMED che ogni medico deve riempire al

momento della richiesta di rimborso. La possibilità di fatturare secondo il

TARMED non conferisce dunque certamente alcun diritto di fregiarsi del titolo

di specialista.

Inoltre,

fatto molto importante, al temine della tabella, nella quale sono inserite

anche le consultazioni di psicoterapia o psicolsociale, rispettivamente

psicosomatiche, si trova una nota che precisa come tutti i dati si fondino

sull’autocertificazione del medico: “Les données introduites à la rubrique

C. droits acquis reposent sur une auto-déclaration du médecin. En cas d’indications sciemment inexactes celui-ci ou celle-ci

encourt le risque de plainte pénale pour faux dans les titres.”.

In simili

circostanze, è alquanto azzardato sostenere la buona fede.

Anche

per questa fattispecie, va detto, AP 1, pur avendo una formazione estera, aveva

tutte le capacità cognitive per comprendere il quadro legislativo elvetico ed

interpretare nella dovuta maniera lo scritto della FMH. Egli ha ottenuto

l’ammissione al libero esercizio della professione medica in Ticino nel 2004

(inc. dell’CT 1, doc. 1), quindi ben 9 anni prima dello stesso). 9 anni durante

i quali ha lavorato e vissuto in Svizzera e, quindi, ha avuto a che fare

quotidianamente con le norme e le regole che reggono l’attività medica. Non è

credibile che egli abbia realmente travisato i contenuti e la valenza del

tariffario TARMED al punto da sentirsi seriamente legittimato a fregiarsi di

titoli di studio mai ottenuti e mai riconosciutigli.

A

maggior ragione se si tiene conto che aveva già dovuto affrontare l’accusa di

aver abusato del titolo FMH, fatto che avrebbe dovuto indurlo a muoversi con

estrema prudenza.

In

conclusione, quindi, l’eccezione di errore sui fatti deve essere respinta e la

buona fede negata. AP 1 ha agito volontariamente.

L’appello

contro le condanne per i due primi capi d’imputazione deve essere di

conseguenza respinto e la sentenza di primo grado confermata.

Contravvenzione

alla LSan

26.

Dall’incarto

risulta che:

- il

4.

marzo 2013 CT 1 ha diffidato l’associazione __________, della quale AP 1 era

presidente, dal svolgere qualsiasi attività sanitaria nell’appartamento di Via

a Chiasso (inc. CT 1, doc. 6);

- il

17.

aprile 2013 l’imputato è stato diffidato una seconda volta, ma a titolo

personale ed individuale, dall’esercitare qualsiasi attività sanitaria nei

locali di Via (inc. CT 1, doc. 10);

- il

13.

dicembre 2013, l’CT 1 ha accordato l’agibilità dei locali in questione,

limitatamente allo studio medico (inc. CT 1, doc. 15).

27.

E’

indubbio e confermato da vari indizi convergenti che AP 1 abbia

esercitato la professione medica in Via durante il periodo contemplato dal

decreto d’accusa.

In

primo luogo vi è la segnalazione del 4 marzo 2013 di __________ (inc. CT 1,

doc. 5) e dall’allegata pubblicità su Groupon come “Centro medico estetico dr. AP

1”.

A

questo si aggiungono:

-

lo scritto email dell’appellante di data 6 marzo 2013, che si conclude con

un chiaro: “Confermo che a questo indirizzo corrisponde il mio domicilio

privato e il mio studio medico privato come già dichiarato al Comune di Chiasso

e comunicato all’CT 1” ed è firmato “Studio medico AP 1, FMH Medicina

interna generale, Medicina Manuale, Via. A. -6830 Chiasso” (inc. CT 1, doc.

7);

- il

rapporto 27 marzo 2013 dell’ispettore __________, che ha accertato, pur senza

essere entrato, la presenza di alcune persone all’interno dell’appartamento,

oltre che la presenza delle più volte menzionate targhe (inc. CT 1, doc. 8).

Certo, il funzionario non ha effettuato una verifica diretta dei motivi per i

quali le persone che egli ha sentito essere presenti nei locali, per cui il

rapporto è solo indizio della presenza di più persone. Letto nel contesto della

procedura, ad ogni buon conto, questo dato fornisce un elemento, seppur tenue,

a favore della tesi accusatoria;

- e-mail

del 21 marzo 2013 (inc. CT 1, doc. 9), ove il prevenuto ha scritto: “a

integrazione di quanto ci siamo detti ieri, intendo precisare che ho sbagliato

a pensare di potere avere uno studio medico presso la mia residenza, pertanto

ho rimosso le targhe di studio. Con la presente comunico presso l’CT 1 di avere

stabilito la sede del mio studio presso il centro sanitario __________ __________

in via 6900 Lugano tel.. Mentre a Chiasso in vi è la mia residenza dove ricevo

per le visite di emergenze e le richieste delle visite domiciliari (…)”;

- e-mail

del 24 aprile 2013, nel quale si legge: “lei avrà preso atto (…) che nella

mia residenza vi è la sede del mio studio medico, mentre operativamente eseguo

le mie visite nel domicilio dei pazienti, oltre che presso il mio studio di

Lugano (…). Da quanto detto, acclarato che non esercito la professione medica

all’interno dell’appartamento (…) ritengo non serva l’agibilità dei locali per

svolgere attività sanitarie, tanto meno non serve il cambio di destinazione.”,

salvo poi formulare un’istanza per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività

medica proprio in quei locali con e-mail del 28 maggio 2013, nel quale ha

esplicitamente scritto: “Lo studio medico è utilizzato con i seguenti fini:

consultazione di primo soccorso psicoterapeutica, psicosociale e psicosomatica come

previsto dal mio attestato FMH dell’anno scorso, inviato qui in allegato.

Eseguo anche le consultazioni e le visite a domicilio a persone portatrici di

handicap.” (inc. CT 1, doc. 12);

- fotografie

prese il 21 novembre 2013, dalle quali si nota come i locali siano forniti di

letti e strumenti per visite mediche (inc. CT 1, doc. 14);

- lo

scritto dell’FMH relativo alla fatturazione TARMED è stato inviato

all’indirizzo di Via (inc. CT 1, doc. 10), così come tutta la corrispondenza

relativa alla procedura dell’CT 1;

- presenza

delle targhe indicanti l’esistenza dello studio medico già molto tempo prima

dell’ottenimento dell’abitabilità e della relativa autorizzazione.

Sconfessare questi indizi,

se realmente erronei, sarebbe stato estremamente semplice per l’appellante:

sarebbe bastato portare le testimonianze dei suoi pazienti. Egli, per contro,

si è limitato a negare, per poi contraddirsi, e ad accampare scuse talmente

poco credibili da avvalorare la tesi accusatoria. Ne è espressione lampante il

verbale d’interrogatorio di fronte alla Pretura penale del 12 gennaio 2016, in

occasione del quale ha, comunque sia, dichiarato che nel marzo 2014 era ormai

stato screditato, per cui la gente non andava più da lui e che l’unica persona

che aveva visitato prima dell’ottenimento del permesso era un inquilino del

palazzo in situazione d’urgenza. Addirittura, AP 1 ha sostenuto che le targhe

erano state apposte alle pareti dello stabile molto prima dell’inizio

dell’attività, non perché lui vi esercitasse, ma “quasi come un souvenir”

(VI dib. di primo grado del 12 gennaio 2016, pag. 1). Anche a proposito della

signora __________, che ha dapprima sostenuto non ricordare, ha asserito che,

se anche fosse andata in Via, non era per sottoporsi alle cure ma solo per

intrattenersi con lui, ritenuto che per le cure l’avrebbe poi invitata a

presentarsi al suo studio di Campione: tesi illogica poiché nulla giustifica

ricevere il paziente in un luogo e poi deviarlo su un altro, anche perché la

scelta del medico spesso avviene in base alla località ed alla vicinanza.

Il

prevenuto ha pure mentito laddove ha dichiarato, sempre al presidente della

Pretura penale di non aver potuto contattare nessuno del sito ___________ perché in esso non è contenuto alcun riferimento:

prescindendo dal fatto che sul sito vi sono in realtà tutti i recapiti, egli,

avendo lavorato per __________, avrebbe anche solo potuto contattare uno dei

corresponsabili del sedicente ordine.

28.

Tenuto conto delle

diffide summenzionate e dell’accertamento di un’attività medica costante,

seppur non quantificabile (ma bastano pochissimi clienti per commettere

l’infrazione), nel periodo indicato nel decreto d’accusa, si possono

considerare adempiti sia i presupposti oggettivi che quelli soggettivi della

contravvenzione alla LSan.

Anche

questa condanna pronunciata in primo grado è di conseguenza confermata.

Nel

complesso, pertanto, la sentenza impugnata regge ad ogni critica.

Pena

29.

La pena, non

espressamente contestata dall’appellante, appare adeguata e viene confermata.

Tasse e spese

30.

Visto l’esito

dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP,

è confermata l’attribuzione a carico di AP 1

degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti

nella tassa di giustizia di fr. 1’600.- e delle spese procedurali di fr. 400.-.

Gli

oneri relativi al procedimento di appello, consistenti in fr. 2'000.- e fr.

200.

- a titolo di spese sono pure posti a carico dell’imputato (art. 428 cpv. 1

CPP).

Per questi

motivi,

visti gli

art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139,

339, 348 segg., 374 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,

13,

47, 49, 103 segg. CP;

2,

5, 15, 21 LPMed, 2, 12 OPMed

3,

4, 8, 9, 45 LPPSI,

37,

38a LSan

nonché,

sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 426, 428

cpv. 3, 429, 433 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.

L’appello è

respinto.

Di

conseguenza,

1.1

AP

1.

è dichiarato autore colpevole di

1.1.1

contravvenzione

alle Legge federale sulle professioni mediche,

per

avere fatto uso a far tempo almeno dal 4 marzo 2013 e almeno fino al 29 luglio

2015, a Chiasso e in altre imprecisate località, segnatamente sulle targhe

esterne dell’appartamento in via a Chiasso, in diverse e-mail con l’autorità e

sul sito , di titoli di formazione di cui non è in possesso, fra i quali il

titolo di perfezionamento in “medicina interna generale”, e di altre

denominazioni inappropriate.

1.1.2

contravvenzione

alle Legge federale sulle professioni psicologiche,

per

avere fatto uso a far tempo almeno dal 28 maggio 2013 a tempo indeterminato, ma

almeno fino al 29 luglio 2015, a Chiasso, segnatamente sulle targhe esterne

dell’appartamento in via a Chiasso e in svariate comunicazioni scritte, di

diciture del tutto inappropriate fra le quali quella di specializzazione in

psicoterapia e psicoterapia antistress.

1.1.3

contravvenzione

alla Legge sanitaria

per

avere a Chiasso, nell’appartamento in via, a far tempo almeno dal 4 marzo 2013

e sino al 13 dicembre 2013, esercitato la professione medica ed erogato

trattamenti medico-estetici in locali ai quali non era stata conferita

l’agibilità come studio medico.

1.2

AP

1.

è condannato:

1.2.1

alla multa di fr. 5'000.-

(cinquemila);

1.2.1.1

in caso di mancato

pagamento, la multa verrà sostituita con una pena detentiva di 50 (cinquanta)

giorni (art.106 cpv.2 CP).

1.2.2

al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado per complessivi

fr. 2’000.-.

2.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2’000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico

dell’imputato.

3.

Intimazione a:

-

-

4.

Comunicazione a:

- Pretura

penale, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.