17.2017.170
Riconoscimento di titoli di studio e professionali. Comunicazione ufficiali dell'autoritâ. Buona fede
27 ottobre 2017Italiano45 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.170
Locarno
27 ottobre 2017/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Mauro Trentini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 3 giugno 2017 da
AP 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 2 giugno 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 3 luglio 2017)
richiamata la dichiarazione di appello 10 luglio 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.
C295/2013 del 29 luglio 2015, riformulato in data 10 gennaio 2017 così
come ordinato dalla scrivente Corte con sentenza dal 15 settembre 2016 (inc.
17.2016.51), CT 1, Bellinzona, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
“1.contravvenzione alle Legge federale sulle
professioni mediche universitarie,
per avere
fatto uso di titoli di formazione di cui non è in possesso fra i quali il
titolo di perfezionamento di “medicina interna generale” e di altre
denominazioni inappropriate;
Fatti
avvenuti:
a far tempo
almeno dal 4 marzo 2013 e almeno fino al 29 luglio 2015
-
Chiasso e in altre imprecisate
località,
-
segnatamente sulle targhe esterne
dell’appartamento in via Chiasso,
-
in diverse e-mail con l’autorità,
coupon pubblicitari di promozione della sua attività sanitaria,
-
sul sito,
reato
previsto dall’art. 58 LPMed in rel. con OPMed-Allegato 1;
2. contravvenzione
alle Legge federale sulle professioni psicologiche,
per avere
fatto uso di diciture del tutto inappropriate fra le quali quella di
specializzazione in psicoterapia e psicoterapia antistress;
avvenuti:
a far tempo
almeno dal 28 maggio 2013 a tempo indeterminato, ma almeno fino al 29 luglio
2015:
-
a Chiasso, segnatamente sulle
targhe esterne dell’appartamento in via a Chiasso,
-
in svariate comunicazioni scritte,
-
in inserti pubblicitari e
informativi di promozione della sua attività sanitaria;
reato
previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. c in rel. con art. 8 cpv. 1 LPPsi;
3. contravvenzione
alla Legge sanitaria,
per avere
esercitato la professione medica ed erogato trattamenti medico-estetici in
locali ai quali non era stata conferita l’agibilità come studio medico;
avvenuti:
a far tempo
almeno dal 4 marzo 2013 e sino al 13 dicembre 2013;
a Chiasso, nell’appartamento
in via,”
e
ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 5'000.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 1'000.- e un importo di fr. 2'000.- a copertura delle spese.
B. Statuendo, dopo aver
tenuto il dibattimento, con sentenza 2 giugno 2017 (intimata il 3 luglio 2017),
il Presidente della Pretura penale ha confermato integralmente il decreto
d’accusa, rielaborandone stilisticamente il testo, senza modifiche di sostanza,
ed ha condannato AP 1 alla multa di fr. 5'000.-, caricandogli la tassa e le
spese giudiziarie per fr. 2'000.-.
C. Con scritto del 3
giugno 2017 l’imputato ha presentato annuncio d’appello, che ha, in seguito,
tempestivamente confermato, ricevuta la motivazione scritta, con dichiarazione
10 luglio 2017 in cui ha precisato di impugnare tutta la sentenza e di chiedere
il suo proscioglimento da ogni accusa, con il caricamento di tasse e spese allo
Stato ed il riconoscimento a suo favore di un’indennità di fr. 2'000.- per la
procedura di primo grado ed una da quantificare per quella di secondo grado
(doc. CARP III).
D. In
applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett c e cpv. 3 CPP,
in data 11 luglio 2017 la
presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato
trattato in procedura scritta ed ha impartito un termine di 20 giorni a AP 1
per la presentazione di una motivazione scritta. Il relativo allegato è stato
presentato dall’appellante, dopo la concessione di una proroga, in data 24
luglio 2017.
AP 1, in
particolare, dopo aver sollevato l'eccezione di nullità del decreto riprendendo
le motivazioni con cui la CARP aveva a suo tempo rinviato l'incarto
all'autorità inquirente, ha sostenuto di non essere il titolare dello Studio
medico sito a Chiasso in, che era invece gestito dall'__________ (__________),
della quale lui, ha sottolineato, era un semplice dipendente.
A suo dire, nel
luglio 2013, egli avrebbe concluso un accordo di collaborazione con lo studio
medico __________, consentendo a quest'ultimo di esporre delle targhe con il
suo nome in qualità di direttore sanitario. L'attività avrebbe tuttavia dovuto
iniziare solo dopo il ricevimento dell'autorizzazione sanitaria.
Responsabile per
i fatti ascrittigli è, pertanto, solo il titolare dello studio medico, non lui.
Inoltre,
sostiene, egli ha fatto uso della denominazione "medico FMH in medicina
generale" solo per un breve periodo, lontano, e solo a seguito della
risoluzione del Consiglio di Stato, fidandosi, quindi, della comunicazione di
un'autorità cantonale.
La stessa cosa
vale per le denominazioni "medicina manuale" e "medicina
estetica", usate basandosi sui diritti acquisiti e su quanto riportato
nell'attestazione della Federazione dei medici svizzeri e dall'Accordo di
libera circolazione delle persone.
Egli ha sempre
quindi agito in buona fede; buona fede confermata dal fatto che ha potuto
continuare ad usare tali titoli comunicando con le autorità che, a loro volta,
hanno utilizzato gli stessi titoli rivolgendosi a lui.
In merito al
profilo pubblicato su eccepisce di non aver alcun legame con lo stesso.
Sull'accusa di
contravvenzione alla LF sulle professioni psicologiche, ribadisce che le
denominazioni sono attribuibili al titolare dello studio medico, non a lui.
Contesta infine
la condanna per contravvenzione alla LSan, non essendo lui il titolare dello
studio medico e non essendo i fatti assolutamente provati. Egli non ha mai
esercitato nello studio medico in questione, né prima del 13 dicembre 2014 e
nemmeno in seguito.
In definitiva,
quindi, egli postula l'annullamento della sentenza di primo grado, il suo
proscioglimento da ogni accusa, l'accollamento di tasse e spese di giustizia
allo Stato ed il riconoscimento di fr. 2'000.- a titolo di indennità (art. 429
CPP) di primo grado e fr. 1'000.- per le indennità di appello.
E. In data
25 luglio 2017, la presidente di questa Corte ha ordinato l’intimazione alle
parti della motivazione d’appello, impartendo loro un termine di 20 giorni per
presentare eventuali osservazioni (art 390 cpv 2 CPP).
F. Il giudice della
Pretura penale, con scritto 31 luglio 2017, ha comunicato di non avere
osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con osservazioni 14
agosto 2017 CT 1 ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della
sentenza impugnata. Inoltre ha prodotto un estratto da un sito internet dal
quale si evincerebbe la renitenza assoluta dell’imputato.
L’allegato
alle osservazioni non può che essere estromesso dagli atti, non essendo
possibile, in procedura d’appello contravvenzionale, produrre nuove prove (art.
398 cpv. 4 CPP).
Considerandi
in
fatto e in diritto:
L’imputato
1.
Sulla vita
dell’imputato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ci si limita a
riportare quanto scritto nella sentenza impugnata:
“1. AP 1 è
nato il __________ 1948 in Italia. Il 26 marzo 1984 ha conseguito la laurea in
medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Milano, ottenendo il 14
gennaio 1987 l’abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia. Il 19
marzo 1991 ha inoltre conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria
(dentista). I suddetti diplomi sono stati
riconosciuti dall’autorità federale competente il 10 aprile 2003 (cfr. estratto
del Registro delle professioni mediche [MedReg] dell’Ufficio federale della
sanità pubblica; AI 4).
Il 5 novembre
2003.
egli ha conseguito a Roma una formazione specifica in medicina generale,
per la quale l’autorità italiana ha rilasciato il titolo: “Attestato /
Diritto di esercitare l’attività di medico di medicina generale”.
Tale titolo
di perfezionamento è stato riconosciuto in data 13 agosto 2004 dal Comitato di
perfezionamento per le professioni mediche, Berna (sostituito dalla Commissione
delle professioni mediche, MEBEKO, a partire dall’entrata in vigore della
LPMed, il 1° settembre 2007), con la precisazione che:
“Questa
formazione specifica in medicina generale è riconosciuta in Svizzera e ha
gli stessi effetti di un titolo di perfezionamento federale come medico
generico (la messa in
grassetto e la sottolineatura sono del redattore, ndr). Esso conferisce
alla/al titolare il diritto di esercitare a titolo indipendente la professione
di medico in tutta la Svizzera.
La presente
conferma non costituisce un’autorizzazione all’esercizio della professione. La
competenza di tale autorizzazione è dei cantoni”
(cfr. Certificato di riconoscimento prodotto al
dibattimento; sub AI 37).
1.1
Con
risoluzione 18 agosto 2004, l’Ufficio di sanità – sulla scorta del diploma e
del titolo di specializzazione conseguiti, dei relativi certificati di
riconoscimento, come pure dell’estratto del casellario, del certificato medico
di idoneità e del permesso per stranieri – ha ammesso AP 1 al libero esercizio
nel Cantone Ticino quale medico (cfr. AI 1).
1.2
Con risoluzione 20 dicembre 2005, il
Consiglio di Stato ha inoltre accolto un’istanza presentata dal dr. AP 1 il 21
giugno 2005 tendente a ottenere l’autorizzazione per esercitare quale medico a
carico della LAMal e a riprendere lo studio medico di cui era titolare il
defunto dr. __________, specialista in medicina generale (cfr. AI 2 e 37).
La
concessione era vincolata all’impegno a continuare l’attività medica nella
stessa specializzazione del precedente titolare, ovvero quella di “medico,
specializzato in medicina generale”, a Lugano.
1.3
Una
seconda istanza presentata dal dr. AP 1 il 6 giugno 2008 intesa a ottenere
l’autorizzazione per esercitare a carico della LAMal è stata accolta dal
Consiglio di Stato il 18 agosto 2009 (cfr. allegati AI 20).
Detta
risoluzione – che annullava e sostituiva quella rilasciata il 20 dicembre 2005,
alla quale il dr. AP 1 aveva rinunciato nell’ottica di riprendere lo studio
medico del dr. __________ a Cabbio – differiva dalla precedente nella misura in
cui nel dispositivo n. 1 designava, a torto, il dr. AP 1 quale “medico FMH
in medicina generale”, sebbene la documentazione prodotta con l’istanza
fosse la medesima di quella presentata nel giugno 2005. Per il resto, oltre a
riconoscere all’istante una presunta cittadinanza svizzera (riprendendo invero
una svista contenuta nelle precedente risoluzione), la decisione in questione
lo autorizzava, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009, a esercitare quale
medico a carico della LAMal, con l’obbligo di esercitare “l’attività di
medico, specializzato in medicina generale” in uno studio medico ubicato in
Valle di Muggio (cfr. dispositivo n. 2).”
I fatti
2.
La procedura in
oggetto trae origine da una segnalazione trasmessa a titolo personale il 4
marzo 2013 dalla signora __________, attiva come segretaria per l’Ente
Ospedaliero (Ospedale Civico di Lugano), all’CT 1, con la quale ha comunicato
che, dopo aver acquistato su Groupon un buono per dei massaggi di
linfodrenaggio, si è recata, il 2 marzo 2013, presso lo studio del dr. AP 1 a
Chiasso ed ha trovato una situazione talmente anomala da indurla ad informare
le autorità:
“Mi è subito apparso qualcosa di strano: lo studio si
trova in un appartamento molto rovinato, non in norma ad uno studio medico, mi
ha fatto accomodare in uno stanzino con tanti cartoni e degli apparecchi,
poiché il signore si spaccia come medico, ma vende su Groupon sedute estetiche,
cavitazione, massaggi, cura bellezza per il viso, ho chiesto al Signore di
farmi vedere i diplomi, mi ha detto che era un medico-dentista ed io ero
polemica.” (inc. dell'CT 1, doc. 5).
Un
paio di settimane dopo, il 20 marzo 2013, l’ispettore dell’CT 1 __________, ha
quindi effettuato un sopralluogo in per accertarsi dello stato di fatto ed ha
potuto rilevare e fotografare quanto segue:
“All’esterno dello stabile sulla facciata rivolta verso
la strada (via) (foto 1 e 2), all’entrata principale dello stabile (foto 3) e
sulla porta d’entrata dell’appartamento ubicato al piano rialzato (foto 4) è
chiaramente identificabile lo “Studio medico AP 1 – FMH Medicina Interna
Generale, Medicina Manuale e Medicina Estetica”.
Durante il
sopralluogo ho potuto accertare la presenza di alcune persone all’interno
dell’appartamento (premesso che non sono entrato nell’appartamento), il dr. AP
1.
mi ha comunicato verbalmente e confermato nell’e-mail del 21 marzo 2013 che
ha svolto e svolge ancora all’interno della sua abitazione visite mediche.”
(rapporto 27 marzo 2013, in inc. dell’CT 1, doc. 8, con allegati fotografici).
Nel
rapporto del 27 marzo 2013 all’indirizzo dell’Ufficio Sanità, __________ ha
comunicato di aver indagato presso l’Ufficio tecnico di Chiasso, ottenendo la
conferma che, per l’appartamento in questione, non era stata inoltrata alcuna
richiesta di cambiamento di destinazione da abitazione in studio medico.
Pertanto, mancavano i presupposti per l’esercizio dell’attività medica nei locali
in oggetto, di modo che si imponevano l’emanazione di un divieto formale di
esercizio con effetto immediato e l’apertura di un procedimento
contravvenzionale (inc. dell’CT 1, doc. 8).
Dalle
foto allegate al rapporto è possibile rilevare che sulle targhe in questione figurava,
quale recapito di posta elettronica, l’indirizzo e-mail: __________ "
(inc. dell'CT 1, doc. 8). Si tratta, come si vedrà, di un particolare di non
poco conto nel contesto della fattispecie qui in discussione.
3.
In precedenza, lo
stesso imputato, rispondendo ad uno scritto proprio dell'ispettore __________
del 4 marzo 2013, con il quale gli era stato comunicato ufficialmente, in
qualità di presidente dell'__________, che all'associazione veniva proibito di
proseguire qualsiasi attività sanitaria e di utilizzare la dicitura
"centro diurno terapeutico", egli ha scritto: "(...) confermo
di essere presidente dell'associazione __________ con sede a Chiasso in via e
che l'associazione non svolge la sua attività in quella sede e il centro diurno
terapeutico __________ inizierà la sua attività solo dopo l'autorizzazione del
vostro ufficio competente e comunque in una sede diversa non ancora trovata.
Confermo che a questo indirizzo corrisponde il mio domicilio privato e il mio
studio medico privato come già dichiarato al Comune di Chiasso e comunicato
all'Ufficio Sanità" (e-mail stampato e firmato del 6 marzo 2013 in
inc. dell'CT 1, doc. 6 e 7).
Il
21.
marzo 2013, questa volta nell’ambito della procedura aperta nei suoi
confronti, il prevenuto ha comunicato all'ispettore __________: "(...)
ho sbagliato a pensare di potere avere uno studio medico presso la mia
residenza, pertanto ho rimosso le targhe di studio. Con la presente comunico
(...) di avere stabilito la sede del mio studio presso il centro sanitario __________
__________ in via 6900 Lugano. (...) Mentre a Chiasso, in vi è la mia residenza
dove ricevo per le visite di emergenza e le richieste delle visite
domiciliari." (inc. dell'CT 1, doc. 9).
4.
Dando
seguito al rapporto summenzionato, con lettera raccomandata del 17 aprile 2013,
l’CT 1 ha diffidato il prevenuto dall’esercitare qualsivoglia attività
sanitaria nei locali di a Chiasso, chiedendogli di togliere immediatamente le
targhe presenti sia all’esterno che all’interno dell’immobile. AP 1 è stato
pure informato dell’apertura di un procedimento contravvenzionale e
amministrativo nei suo confronti (inc. dell'CT 1, doc. 10).
Il
24.
aprile 2013, l’imputato ha inviato all’avv. __________, dell’CT 1, una
e-mail con cui ha ribadito i concetti espressi all’ispettore __________ il 21
marzo 2013, e meglio che effettivamente nella sua residenza vi era la sede del
suo studio medico, ma che, dal punto di vista operativo, eseguiva le sue visite
mediche a domicilio (dei pazienti) e nel suo studio di Lugano (inc. dell’CT 1,
doc. 11). Precisando che in egli si limitava “a dare consulenze, oltre che
ricevere chiamate per le visite a domicilio” e contestando la presenza di
pazienti in occasione del sopralluogo dell’ispettore __________, l’imputato ha
sostenuto di aver tolto le due targhe poste sulle porte interne, mentre per
quella sulla parete esterna, lato strada, ha chiarito che, essendo di piccole
dimensioni, non chiaramente leggibile ed essendo la scritta FMH riferita alla
medicina interna generale, l’avrebbe lasciata dove era, attendendosi di
ricevere dall’Ufficio una conferma della sua legittimità.
Il
28.
maggio 2013, AP 1 ha ancora scritto all'Ufficio Sanità (avv. __________),
annunciando di aver inoltrato una richiesta all'Ufficio tecnico di Chiasso per
ottenere l'autorizzazione a trasformare in studio medico parte del suo
appartamento di ed asserendo: "Lo studio medico è utilizzato con i
seguenti fini: consultazione di primo soccorso psicoterapeutica, psicosociale e
psicosomatica, come previsto dal mio attestato FMH dell'anno in corso, inviato
qui in allegato. Eseguo anche le consultazioni e le visite mediche a persone
portatrici di handicap." (inc. dell'CT 1, doc. 12).
5.
In una nota del 9
dicembre 2013, l’ispettore __________ ha prodotto nuove fotografie delle targhe
appese alle pareti dello stabile di (inc. dell'CT 1, doc. 14), dalle quali si
nota come quella sul muro che dà sulla strada fosse ancora al suo posto,
intatta, mentre quella all'entrata era stata cancellata in maniera rudimentale
e quella sulla porta dell'appartamento era stata sostituita con una nuova,
rosa, recante la scritta "AP 1, FMH dr. med. generale. Consultazioni
terapie psicoanalisi e psicoterapia / medicina psicosomatica e psicosociale /
medicina manuale". L'indirizzo e-mail di riferimento indicato sui
cartelli era rimasto quello __________. Le immagini prodotte mostrano pure come
l'appartamento fosse predisposto, almeno in parte, per visite mediche, con
lettini ed apparecchi appositi. Il tutto in una situazione di palese disordine
e carenza d'igiene.
Carenza
igienica che, a detta del funzionario, avrebbe manifestato anche il AP 1
stesso, presentandosi a lui con un abbigliamento sporco e rivelando una
evidente mancanza di pulizia personale, al punto da indurlo a scrivere: “mi
chiedo se un medico in questo stato possa ancora esercitare la professione
medica.” (inc. dell'CT 1, doc. 14).
6.
Il 13 dicembre 2013
l'CT 1 cantonale ha accordato l'agibilità dei locali di, limitatamente allo
studio medico (inc. dell'CT 1, doc. 15).
7.
Il 4 marzo 2014
l’Ufficio di Sanità ha scritto nuovamente all’appellante diffidandolo
formalmente, con effetto immediato, dall’utilizzare titoli professionali dei
quali non disponeva, sollecitandolo a cessare subito qualsivoglia attività
pubblicitaria in tal senso, rispettivamente a stralciare e cancellare dalle
targhe le diciture di tali titoli (inc. dell’CT 1, doc. 18).
Nella
lettera raccomandata, oltre a fare riferimento agli accertamenti dell’ispettore
__________ del 2 dicembre 2013, è stato evidenziato che, da informazioni
giunte, il 24 febbraio 2014 ed il 3 marzo 2014, sul quotidiano “20 minuti” sono
apparse delle inserzioni pubblicitarie che, sotto l’intestazione “, medico
di famiglia” reclamizzavano la prestazione in via a Chiasso di attività di
medicina psicosomatica, medicina manuale e psicoterapia antistress (inc. dell’CT
1, doc. 16, 17 e 19).
A
scanso d’equivoci, il capo dell’CT 1 ha riportato i contenuti dell’art. 58
lett. a e lett. b della LF sulle professioni mediche universitarie relativo al
divieto di fregiarsi di titoli che non si possiedono, e dell’art. 40 lett. d
LPMed che impone di far capo esclusivamente ad una pubblicità oggettiva e
corrispondente all’interesse generale, non ingannevole, né invadente, spiegando
come quese norme fossero state manifestamente violate con l’affissione delle
targhe e con le inserzioni pubblicitarie.
Il 14 marzo 2014, la Polizia
cantonale ha trasmesso all’CT 1 un rapporto di segnalazione sulla scorta di
alcuni rilevamenti fatti per la consegna di atti giudiziari al prevenuto, con
il seguente contenuto:
“(…)
è emerso che il dr. AP 1, che risulta dimorante ed avere lo studio in via a
Chiasso, non è mai presente all’indirizzo citato. (…) l’appartamento non sembra
abitato e che da tempo non vi sono movimenti di pazienti.
Per
poterlo contattare sono state fatte delle ricerche su internet dove risulta che
il medico effettua vari trattamenti che variano dai massaggi, allo sbiancamento
dei denti alla liposuzione alla psicoterapia.
E’
stato contattato l’Ordine dei medici ticinesi ed è emerso che AP 1 è stato
espulso in quanto non ha mai presentato dei documenti ed ha svariate fatture
scoperte. Inoltre vi sarebbero numerosi pazienti che hanno sporto reclamo
presso l’Ordine dei medici.” (inc. dell’CT 1, doc. 19).
Allo scritto sono state
allegate le fotografie di tre targhe, due già note e la terza con la scritta “.
AP 1 FMH-medicina interna generale” e l’indicazione del solito indirizzo
e-mail __________.
8.
Il 17 marzo 2014 il
prevenuto ha inviato una e-mail all'CT 1 (inc. dell’CT 1, doc. 20) prendendo
posizione in merito alla diffida del 4 marzo 2014, rilevando d’aver provveduto
a togliere le targhe controverse già prima dell’apertura dello studio medico,
ad eccezione di quelle recanti la dicitura “AP 1 FMH medicina interna
generale” sulla facciata esterna verso via e sulla porta d’entrata, che
egli considerava legittime.
A
sostegno della regolarità della sua posizione ha richiamato e riprodotto nei
contenuti la risoluzione del Consiglio di Stato ticinese del 18 agosto 2009,
con cui l’esecutivo gli avrebbe a suo dire riconosciuto il titolo FMH in
medicina interna generale, e l’attestazione di valore intrinseco rilasciatagli
dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).
Con
riferimento alle inserzioni pubblicitarie, ha contestato la violazione delle
disposizioni di legge, poiché le attività mediche ivi pubblicizzate non erano
riferite alla sua persona.
9.
Il 16 maggio 2014
l’appellante è stato convocato dall’CT 1 per discutere delle infrazioni
attribuitegli (inc. dell’CT 1, doc. 22). All’incontro erano presenti il capo
dell’CT 1, la sua sostituta ed il medico cantonale. In tale occasione i
responsabili cantonali hanno illustrato in maniera semplice ma completa al
medico che negli ultimi anni le cose erano cambiate per quanto concerne la
designazione dei titoli e che per fare capo all’acronimo FMH bisognava essere
membro della FMH, qualità che lui non aveva. Inoltre gli è stato spiegato che
dai documenti in suo possesso non risultava assolutamente che era affiliato
all’FMH, poiché essi si limitavano ad attestare che egli aveva aderito al
TARMED. Il medico cantonale ha pure chiarito che il fatto che egli potesse
fatturare una prestazione riconosciuta TARMED non gli conferiva il diritto di
usare un titolo di specialità che non aveva conseguito, anche considerato che
alcune prestazioni di per sé “specialistiche” possono essere in realtà erogate
e fatturate da tutti i medici generici.
Con riferimento
all’uso dei titoli di psichiatra e psicoterapeuta, i presenti hanno indicato a AP
1.
che per poterli usare, avrebbe dovuto dapprima farsi riconoscere il titolo di
psichiatra in Italia e poi farlo riconoscere in svizzera.
All’interrogato
è stata consegnata una copia dell’Ordinanza federale che regola l’uso dei
titoli medici e gli è pure stato reso noto che l’indirizzo e-mail __________
non è conforme alle norme legali, per cui avrebbe dovuto essere cancellato
entro tre giorni.
Nonostante
vari solleciti, con comunicazione del 20 dicembre 2014, AP 1 si è rifiutato di
sottoscrivere il verbale dell’incontro, paventando querele nei confronti dell’Ordine
dei medici e dell’CT 1 per diffamazione nei suoi confronti, commessa,
addirittura, anche con la stesura del verbale in questione (inc. dell’CT 1,
doc. 22 e 27).
10.
Il 29
luglio 2015 l’CT 1 ha emanato un decreto d’accusa nei confronti di AP 1 per
contravvenzione alla LF sulle professioni mediche (LPMed) e alla LF sulle
professioni psicologiche, per l’uso sulle targhe del suo studio, sulle insegne
e nelle comunicazioni scritte, così come nelle inserzioni pubblicitarie, di
titoli di cui non era in possesso. Inoltre, sempre con lo stesso atto, egli è
stato ritenuto autore colpevole di contravvenzione alla Legge sanitaria (LSan)
per avere esercitato la professione medica ed erogato trattamenti
medico-estetici in uno studio medico per il quale non aveva ancora ottenuto
l’agibilità, né l’autorizzazione al cambio di destinazione. In applicazione
della pena, è stata proposta una multa di fr. 5'000.-, oltre al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese di fr. 2'000.- (inc.
dell’CT 1, doc. 30).
Il 3 agosto 2015, AP 1 ha
interposto tempestiva opposizione (inc. dell’CT 1, doc. 31).
Statuendo,
dopo aver tenuto il dibattimento, con sentenza 14 gennaio 2016, il Presidente
della Pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla
Legge federale sulle professioni mediche, contravvenzione alla Legge federale
sulle professioni psicologiche e contravvenzione alla Legge sanitaria e lo ha
condannato alla multa di fr. 5'000.- ed al pagamento di tasse e spese di
giustizia di complessivi fr. 2'000.-.
Avendo
il condannato formulato tempestivi annuncio e dichiarazione di appello, con
sentenza del 15 settembre 2016, la CARP ha accolto l’impugnativa dopo aver
accertato una grave lacuna formale presentata dal decreto d’accusa (inc.
17.2016
): esso non descriveva, in effetti, in maniera completa e precisa, ma
al tempo stesso succinta, i fatti contestati all’imputato, ma, al contrario, li
esponeva in maniera prolissa, disordinata ed incompleta. Al punto che il
Presidente della Pretura penale era stato costretto, per ovviare alla mancanza,
a formulare un DA completamente diverso, sia nella forma che nei contenuti,
andando oltre quanto consentito dalla procedura penale.
La
scrivente Corte non ha avuto, dunque, altra alternativa che rinviare gli atti
al primo giudice affinché rinviasse a sua volta la causa all’CT 1 per procedere
all’emanazione di un DA conforme ai dettami dell’art. 353 cpv. 1 CPP.
11.
Il 30
gennaio 2017 l’CT 1 ha riformulato il decreto d’accusa C295/2013, come indicato
al consid. A della presente decisione, proponendo, come sanzione, una multa di
fr. 5'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 1'000.- e un importo di fr.
2'000.- a copertura delle spese.
Con
la sentenza impugnata, come detto, le richieste dell’autorità inquirente sono
state integralmente accolte.
L’appello
12.
Come
anticipato (consid. D della presente sentenza), il prevenuto chiede il
proscioglimento da ogni accusa, sostenendo d’aver deciso di utilizzare la
denominazione “medico FMH in medicina generale” solo a seguito della
risoluzione del Consiglio di Stato del 28 agosto 2009. Per i titoli “medicina
manuale” e “medicina estetica” vale un discorso analogo, essendosi egli basato
sui diritti acquisiti e su quanto riportato dall’attestazione di valore
intrinseco emessa dalla Federazione dei medici svizzeri e sull’Accordo di
libera circolazione delle persone.
Stesso
discorso vale per la contestata infrazione alla LF sulle professioni
psicologiche.
Le
targhe esterne sono state apposte dall’architetto, ma senza che vi fosse un
effettivo esercizio della professione e senza che l’appellante avesse un
interesse diretto. Egli, anzi, aveva autorizzato l’apposizione delle insegne
solo dopo il rilascio dell’autorizzazione nel mese di dicembre 2014.
In
merito al profilo pubblicato sul sito, AP 1 rileva con non vi sia alcun
collegamento tra questo e lui e come non vi sia prova del contrario.
L’esercizio
contrario alla LSan nell’appartamento di via nel periodo indicato dal decreto
non sarebbe, infine, provato.
Contravvenzione
alla LPMed per uso indebito dei titoli professionali
13.
L’art. 58 della LF
sulle professioni mediche universitarie (LPMed) stabilisce che debba essere
punito con una multa chiunque si fregia di un diploma o di un titolo di
perfezionamento di protetti dalla LPMed senza averlo ottenuto regolarmente
(lett. a) rispettivamente chi utilizza una denominazione che induce a credere
erroneamente che egli abbia concluso una formazione o un ciclo di
perfezionamento previsti dalla LPMed.
Giusta
l’art. 2 cpv. 1 LPMed, quella di medico, tra le altre, è considerata
professione medica universitaria. L’art. 5 cpv. 2 LPMed, prevede che il
Consiglio federale possa definire altre professioni del settore sanitario quali
professioni e sottoporle alla LPMed.
L’art.
5.
cpv. 1 LPMed stabilisce che per ogni professione medica universitaria è
rilasciato un diploma federale. Il secondo paragrafo di questa norma dà al Consiglio
Federale la competenza di determinare i titoli federali di perfezionamento
relativi alle professioni mediche universitarie il cui libero esercizio è
subordinato a un perfezionamento conformemente alla LPMed.
Per
l’art. 15 cpv. 1 LPMed sono riconosciuti i diplomi medici la cui equivalenza
con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco
concluso con gli Stati interessati e i cui titolari padroneggiano una lingua
nazionale della Svizzera. Il riconoscimento è di competenza della Commissione
delle professioni mediche.
Giusta
l’art. 21 cpv. 1 LPMed sono riconosciuti i titoli di perfezionamento estero la
cui equivalenza con un titolo federale di perezionamento è prevista in un
accordo con lo Stato interessato. Il titolo di perfezionamento estero
riconosciuto produce in Svizzera gli stessi effetti del titolo federale di
perfezionamento (cpv. 2). Anche il riconoscimento di titoli di perfezionamento
esteri è di competenza della Commissione delle professioni mediche (cpv. 3).
Dopo
aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale
disciplina le modalità di utilizzazione dei diplomi federali e dei titoli
federali di perfezionamento nella designazione della professione (art. 39
LPMed).
14.
L’art. 12 OPMed
precisa che per la professione di medico il titolo professionale è determinato
secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri
riconosciuti conformemente alla direttiva 2005/36/CE. I diplomi esteri
riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale
dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine (cpv. 1). I
titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere
usati nelle designazioni elencate nell’allegato 1 (cpv. 2).
Possono
anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I
titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche
nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione
del Paese d’origine (cpv. 2bis).
La
Commissione edlle professioni mediche (MEBEKO) tiene una banca dati,
consultabile anche online, nella quale sono registrati i diplomi, i titoli di
perfezionamento federali e riconosciuti e gli attestati di equivalenza (art. 5
OPMed, e sito internet pubblico www.medregom.admin.ch).
In
base all’art. 2 cpv. 1 lett. a e b OPMed, tra gli altri, sono rilasciati i
titoli di perfezionamento come medico generico ai sensi dell’allegato 1 e medico
specialista in uno dei settori di cui all’allegato 1.
Giusta
l’allegato 1 dell’OPMed, relativo al perfezionamento dei medici, la specializzazione
come medico generico dura 3 anni, quella in medicina interna generale è di 5
anni, mentre quella in psichiatria e psicoterapia si protrae per 6 anni.
Come
rilevato dal giudice di prime cure, va poi precisato che già al momento in cui
il prevenuto aveva chiesto il riconoscimento dei suoi titoli di studio e
professionali, quanto si era quindi ancora sotto l’egida dell’Ordinanza sul
perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di
perfezionamento delle professioni mediche del 17 ottobre 2001, in vigore dal 1°
giugno 2002 (abrogata il 1° settembre 2007 dall’OPMed), le specializzazioni
secondo l’articolo 5 della Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993
intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, prevedevano una
durata di 5 anni per il titolo di perfezionamento di medicina interna e per
quello di medicina generale, rispettivamente una durata di 3 anni per il titolo
di medico generico. Nulla, dal punto di vista materiale, è cambiato con il 1°
gennaio 2011, quando le due specializzazioni in medicina interna e medicina
generale (entrambe della durata di 5 anni) sono state sostituite dal nuovo
programma di formazione modulare di medicina interna generale, rimasto della
durata di 5 anni (cfr. Bollettino dei medici svizzeri n. 49/2010).
15.
E’
incontestato che AP 1 si sia fregiato di specializzazioni che non gli erano
state riconosciute nel nostro Paese quali quelle di medico FMH in medicina
interna generale, medicina manuale e medicina estetica. In effetti egli, avendo
studiato in Italia e in base alla sua formazione poteva esibire in Svizzera
unicamente il titolo di medico generico (“médecin practicien” o “Praktischer
Arzt”).
In
effetti egli non è mai neppure stato iscritto all’FMH e dal sito www.medregom.admin.ch risulta unicamente essere un medico
generico, senza ulteriori specializzazioni riconosciute in Svizzera.
16.
Con riferimento alle
targhe apposte all’esterno ed all’interno dell’edificio di via a Chiasso,
l’imputato sostiene trattarsi di un atto imputabile all’architetto, ma ammette
subito dopo di averne autorizzato l’apposizione, seppur con delle tempistiche
differenti da quelle attuate (motivazione d’appello del 10 luglio 2017, doc.
CARP III, pag. 5). Così facendo, egli stesso riconosce che l’obiezione
timidamente avanzata è infondata: è evidente che la responsabilità per i
contenuti delle scritte sulle targhe è di AP 1. Solo lui poteva stabilire cosa
indicare, poiché solo lui ne avrebbe tratto beneficio.
In
relazione al profilo pubblicato sul sito e alle relative insegne pubblicitarie,
l’appellante ha evidenziato come non vi sia alcun collegamento tra queste e la
sua persona. L’infrazione sarebbe da addebitare a terze persone, cioè ai
responsabili del sito e dell’associazione, e non certamente a lui.
Neppure questa tesi può essere
seguita. In primo luogo perché nessuno aveva interesse a far pubblicare
le inserzioni, se non l’accusato stesso. In secondo luogo perché agli atti non
vi è alcuna prova che egli si sia in qualche modo lamentato con i curatori
delle pagine web in questione per i titoli di studio indicati. E’ indubbio che
egli ha suggerito e poi accettato che il suo nome venisse associato a
specializzazioni FMH che non ha mai posseduto. Prova ne è che una semplice verifica
del sito permette di accertare che, a tutt’oggi, il suo profilo contiene le
indicazioni: “FMH medicina Interna/ Specializzazione in medicina manuale/
Visite a domicilio/ Medicospitex” ( /switzerland): nonostante tutto quanto
avvenuto, egli non ha neppure tentato di chiedere una rettifica.
Infine,
il fatto che i titoli indicati sul sito coincidano con quelli di cui si è
fregiato sulle insegne è indizio pesante del coinvolgimento diretto, e quindi
della paternità, di AP 1 nella stesura del testo per l’inserzione. Alla stessa
stregua, cioè come indizio a carico, va interpretato il fatto che tra il
prevenuto e l’ODM vi era (e vi è?) un legame molto stretto, tant’è che egli
stesso, il 21 marzo 2013 ha comunicato all’ispettore __________ di “avere
stabilito la sede del mio studio presso il centro sanitario __________ o__________
in via a 6900 Lugano” , così come il fatto che l’e-mail in questione è
firmato proprio “dr. med. AP 1, FMH medicina interna generale. Medicina
manuale. Studio medico presso ODM (…)” (inc. CT 1, doc. 9).
L’adempimento
oggettivo della fattispecie, pertanto, è indubbio.
Nemmeno
per i presupposti soggettivi si pongono grossi problemi. Egli ha agito sapendo
cosa stava facendo, quindi intenzionalmente.
Resta
riservato l’esame dell’ipotesi avanzata dal ricorrente dell’esistenza di un
errore sui fatti commesso in buona fede, che verrà esperito in seguito.
Contravvenzione
alla LF sulle professioni psicologiche
17.
Per l’art. 2 LPPsi sono
riconosciuti i diplomi di master, le licenze e i diplomi in psicologia
rilasciati da una scuola universitaria svizzera che ha diritto ai sussidi
secondo la legge dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università o è accreditata
secondo la legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali.
Un
diploma estero in psicologia è riconosciuto se la sua equivalenza con un
diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla LPPsi
è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento concluso con lo Stato
interessato o con un'organizzazione sovrastatale, oppure è dimostrata nel
singolo caso (art. 3 cpv. 1 LPPsi). Il diploma estero riconosciuto ha in
Svizzera i medesimi effetti di un diploma di una scuola universitaria svizzera
riconosciuto conformemente alla presente legge. Il riconoscimento è di
competenza della Commissione delle professioni psicologiche (art. 3 cpv. 3
LPPsi).
A
norma dell’art. 4 LPPsi, chiunque abbia conseguito un diploma in psicologia
riconosciuto conformemente alla stessa legge può utilizzare la denominazione
professionale di psicologo o psicologa.
Tra
i titoli di perfezionamento previsti dalla legge, vi è quello in psicoterapia
(art. 8 cpv. 1 lett. a LPPsi). Il riconoscimento di titoli di perfezionamento
ottenuti all’estero soggiace alle stesse condizioni di quello per il titolo di
psicologo (art. 9 PPPsi).
L’art. 45 cpv. 1 lett. c
LPPsi prevede che colui che nei suoi documenti commerciali, nelle sue
comunicazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti
d’affari utilizza un titolo o una denominazione che induce a credere
erroneamente che egli abbia portato a termine un perfezionamento accreditato
conformemente alla LPPsi, debba essere punito con una multa.
18.
Nuovamente,
è incontestato ed incontestabile che fare uso dei termini “Psyche & Soma”,
“Psicanalisi e psicoterapia, medicina psicosomatica e psicosociale” sulle
targhe collocate fuori dalla porta dello studio e sulle pareti esterne dello
stabile di Via a Chiasso, rispettivamente impiegarle per le inserzioni
pubblicitarie, adempia la fattispecie dell’art. 45 cpv. 1 lett. c LPPsi.
In effetti, fatto pure indiscusso, AP 1 non dispone di nessun titolo
riconosciuto nel nostro Paese nel ramo delle professioni psicologiche. Tantomeno
di un titolo di perfezionamento come psicoterapeuta. Ciononostante, facendo
abilmente capo a queste diciture, egli ha indotto il pubblico di potenziali
utenti a pensare che possedesse (e possegga) una formazione di quel genere
parificata a quella elvetica e fosse pertanto autorizzato ad esercitare la
professione di psicologo/psicoterapeuta su territorio elvetico.
I
presupposti oggettivi del reato sono quindi realizzati.
19.
AP 1, con riferimento
alle inserzioni pubblicitarie, sostiene di non esserne l’autore.
L’eccezione
è, innanzitutto, generica e non supportata da alcuna prova.
A
prescindere da ciò, non si può mancare di osservare come il nome dello studio
“Psiche & Soma” sia esattamente lo stesso di quello indicato sulle targhe
poste fuori dal suo studio di Chiasso, così come che l’indirizzo indicato negli
inserti sia proprio quello di Via e così come che il recapito e-mail sia quel __________
che egli ha ammesso essere il suo indirizzo di posta elettronica (es: inc. CT 1,
doc. 16 e 17).
Questi
elementi, assommati al fatto che nessun altro, se non lui, poteva avere un
interesse a pubblicare simili inserzioni, permette di accertare senza dubbio
alcuno che AP 1 è l’autore delle inserzioni pubblicitarie in oggetto, per lo
meno nel senso di colui che le ha commissionate.
Per
l’apposizione delle targhe vale quanto scritto in precedenza per quelle
relative allo studio di medicina generale.
20.
Anche per questa
contravvenzione, l’adempimento oggettivo della fattispecie è assodato.
Soggettivamente, ancora
una volta, si deve accertare che AP 1 ha agito sapendo cosa stava facendo,
quindi intenzionalmente.
Come per l’infrazione alla
LPMed, essendo stata sollevata l’eccezione, resta riservata la valutazione
dell’esistenza di un asserito errore sui fatti commesso in buona fede, trattata
nei prossimi considerandi.
Errore
sui fatti/principio della buona fede
21.
A più riprese, AP 1 ha
sostenuto d’aver agito in completa buona fede, fidandosi delle comunicazioni
ufficiali delle autorità. Dal suo punto di vista, egli è stato dunque vittima
di un errore sui fatti, avendo infranto la legge a seguito di una supposizione
erronea delle circostanze di fatto (art. 13 cpv. 1 CP), inevitabile poiché
indotto dal comportamento e dalle prese di posizione delle autorità cantonali e
federali.
Il
principio della buona fede tutela la legittima fiducia del cittadino nei
confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni,
egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della
stessa autorità. Secondo la giurisprudenza, di regola, un'informazione erronea
è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei
confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino
non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non
sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso
delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 627 consid.
6.
; 129 I 161 consid. 4.1; 121 V 65 consid. 2a e sentenze ivi citate; STF
1C_342/2014 del 23 marzo 2015 consid. 2.1).
22.
AP 1 richiama, a
favore della sua buona fede, lo scritto della federazione dei medici svizzeri
FMH del 26 aprile 2013, al cui punto n. C2 vengono riconosciute come da diritti
acquisiti le prestazioni TARMED in psicoterapia, terapia psicosociale e
psicosomatica, medicina manuale (doc. allegato a doc. 20 dell'inc. dell'CT 1),
e la decisione 18 agosto 2009 del Consiglio di Stato, con la quale egli è stato
autorizzato ad esercitare come medico a carico della LAMal a partire dal 1.
gennaio 2009, con obbligo di esercizio in uno studio medico ubicato in Valle di
Muggio, e nella quale egli viene definito "medico FMH in medicina
generale" (doc. allegato a doc. 20 dell'inc. dell'CT 1).
23.
Per affrontare la
questione bisogna partire da lontano.
In una
decisione di contravvenzione del 26 novembre 2004 trasmessa a AP 1, l’allora
Sezione sanitaria aveva già chiarito in maniera inequivocabile all’appellante:
“Nel suo caso rileviamo che non dispone di un titolo FMH ma di un titolo
equipollente riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica che può
essere menzionato come: “specialista in medicina generale o medico pratico”.”
(AI 10 prodotto dallo stesso procedente). A scanso d’equivoci, le frasi più
importanti di questa comunicazione erano state addirittura scritte in grassetto
e sottolineate.
Con la decisione di
contravvenzione del 25 novembre 2005 (inc. CT 1 doc. 3), per una violazione
delle disposizioni della LSan sulla pubblicità, AP 1 era stato diffidato dalla
Sezione Sanitaria a fregiarsi di titoli che non aveva: “E’ confermata la
diffida dall’utilizzare titoli nonché ogni qualsiasi altra denominazione o
dicitura che possa trarre in inganno il pubblico”.
Questi due soli scritti hanno
sin dal primo momento messo in chiaro al prevenuto entro quali limiti poteva
muoversi nell’uso di titoli di studio e professionali. I testi sono
inequivocabili, ma anche se non lo fossero stati, la diffida avrebbe dovuto
indurlo ad approfondire la questione qualora avesse avuto dei dubbi.
Questi concetti sono stati
espressi nuovamente a AP 1 dall’CT 1 con la diffida del 17 aprile 2013 (inc. CT
1, doc. 10), dunque oltre due anni prima della conclusione del periodo
contemplato dal decreto d’accusa. Ciononostante il prevenuto ha persistito nel
fare uso dei titoli, senza voler sentire ragione.
Già questi fatti, da soli,
sono sufficienti a confermare l’intenzionalità dell’infrazione e ad escludere
qualsiasi errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP.
24.
A questo va poi
aggiunto che nessuno dei due atti richiamati dall’appellante a sostegno della
sua tesi può essere considerato adeguato a giustificare un agire in buona fede.
Nel
caso che ci occupa, è evidente che il Consiglio di Stato non era l'autorità
preposta al riconoscimento dei titoli di studio del prevenuto. Nella decisione
18.
agosto 2009 (inc. CT 1, doc. 20) impugnata l'Esecutivo cantonale si è
semplicemente chinato sulla questione dell'autorizzazione a fatturare le
prestazioni mediche a carico della LAMal.
Emanata
da un’autorità che egli sapeva non competente per la valutazione
dell’equipollenza dei titoli conseguiti all’estero e non trattando la questione
in nessun considerando, AP 1 non poteva in alcun modo contare su questo scritto
per fondare la sua buona fede.
Inoltre
l'inaffidabilità della decisione non poteva sfuggire al prevenuto, già solo
perché contenente un altro errore grossolano quale quello sulla sua
nazionalità, definita svizzera laddove egli è italiano.
Infine,
va pure sottolineato che il termine di specializzazione in “medicina interna”,
generale o meno, non compare da nessuna parte nel testo.
Il
prevenuto ha seguito degli studi universitari e possiede quindi una formazione
ed una cultura, almeno basilari, che gli consentono di comprendere come
l'esercizio della sua professione in uno stato estero soggiaccia a disposizioni
e limitazioni ben precise, che non può pretendere di non conoscere. Sfruttare
un errore palese per fregiarsi di titoli medici che non possiede è chiaro
indice di malafede. Non certamente di errore.
25.
Lo scritto dell’FMH
del 26 aprile 2013 (inc . CT 1, doc. 20) attesta innanzitutto, in maniera
inequivocabile, che il titolo riconosciuto all’imputato è quello di medico
generico (“Titre de formation postgraduée: Médecin practicien”, pag. 1).
Il
punto C, poi, fornisce semplicemente un elenco di prestazioni fatturabili
secondo il TARMED. Nulla più. Le prestazioni ivi indicate, comprese quelle
apparentemente specialistiche (psicologia) sono fatturabili da tutti i medici
generici e sono indicate nel formulario TARMED che ogni medico deve riempire al
momento della richiesta di rimborso. La possibilità di fatturare secondo il
TARMED non conferisce dunque certamente alcun diritto di fregiarsi del titolo
di specialista.
Inoltre,
fatto molto importante, al temine della tabella, nella quale sono inserite
anche le consultazioni di psicoterapia o psicolsociale, rispettivamente
psicosomatiche, si trova una nota che precisa come tutti i dati si fondino
sull’autocertificazione del medico: “Les données introduites à la rubrique
C. droits acquis reposent sur une auto-déclaration du médecin. En cas d’indications sciemment inexactes celui-ci ou celle-ci
encourt le risque de plainte pénale pour faux dans les titres.”.
In simili
circostanze, è alquanto azzardato sostenere la buona fede.
Anche
per questa fattispecie, va detto, AP 1, pur avendo una formazione estera, aveva
tutte le capacità cognitive per comprendere il quadro legislativo elvetico ed
interpretare nella dovuta maniera lo scritto della FMH. Egli ha ottenuto
l’ammissione al libero esercizio della professione medica in Ticino nel 2004
(inc. dell’CT 1, doc. 1), quindi ben 9 anni prima dello stesso). 9 anni durante
i quali ha lavorato e vissuto in Svizzera e, quindi, ha avuto a che fare
quotidianamente con le norme e le regole che reggono l’attività medica. Non è
credibile che egli abbia realmente travisato i contenuti e la valenza del
tariffario TARMED al punto da sentirsi seriamente legittimato a fregiarsi di
titoli di studio mai ottenuti e mai riconosciutigli.
A
maggior ragione se si tiene conto che aveva già dovuto affrontare l’accusa di
aver abusato del titolo FMH, fatto che avrebbe dovuto indurlo a muoversi con
estrema prudenza.
In
conclusione, quindi, l’eccezione di errore sui fatti deve essere respinta e la
buona fede negata. AP 1 ha agito volontariamente.
L’appello
contro le condanne per i due primi capi d’imputazione deve essere di
conseguenza respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Contravvenzione
alla LSan
26.
Dall’incarto
risulta che:
- il
4.
marzo 2013 CT 1 ha diffidato l’associazione __________, della quale AP 1 era
presidente, dal svolgere qualsiasi attività sanitaria nell’appartamento di Via
a Chiasso (inc. CT 1, doc. 6);
- il
17.
aprile 2013 l’imputato è stato diffidato una seconda volta, ma a titolo
personale ed individuale, dall’esercitare qualsiasi attività sanitaria nei
locali di Via (inc. CT 1, doc. 10);
- il
13.
dicembre 2013, l’CT 1 ha accordato l’agibilità dei locali in questione,
limitatamente allo studio medico (inc. CT 1, doc. 15).
27.
E’
indubbio e confermato da vari indizi convergenti che AP 1 abbia
esercitato la professione medica in Via durante il periodo contemplato dal
decreto d’accusa.
In
primo luogo vi è la segnalazione del 4 marzo 2013 di __________ (inc. CT 1,
doc. 5) e dall’allegata pubblicità su Groupon come “Centro medico estetico dr. AP
1”.
A
questo si aggiungono:
-
lo scritto email dell’appellante di data 6 marzo 2013, che si conclude con
un chiaro: “Confermo che a questo indirizzo corrisponde il mio domicilio
privato e il mio studio medico privato come già dichiarato al Comune di Chiasso
e comunicato all’CT 1” ed è firmato “Studio medico AP 1, FMH Medicina
interna generale, Medicina Manuale, Via. A. -6830 Chiasso” (inc. CT 1, doc.
7);
- il
rapporto 27 marzo 2013 dell’ispettore __________, che ha accertato, pur senza
essere entrato, la presenza di alcune persone all’interno dell’appartamento,
oltre che la presenza delle più volte menzionate targhe (inc. CT 1, doc. 8).
Certo, il funzionario non ha effettuato una verifica diretta dei motivi per i
quali le persone che egli ha sentito essere presenti nei locali, per cui il
rapporto è solo indizio della presenza di più persone. Letto nel contesto della
procedura, ad ogni buon conto, questo dato fornisce un elemento, seppur tenue,
a favore della tesi accusatoria;
del 21 marzo 2013 (inc. CT 1, doc. 9), ove il prevenuto ha scritto: “a
integrazione di quanto ci siamo detti ieri, intendo precisare che ho sbagliato
a pensare di potere avere uno studio medico presso la mia residenza, pertanto
ho rimosso le targhe di studio. Con la presente comunico presso l’CT 1 di avere
stabilito la sede del mio studio presso il centro sanitario __________ __________
in via 6900 Lugano tel.. Mentre a Chiasso in vi è la mia residenza dove ricevo
per le visite di emergenze e le richieste delle visite domiciliari (…)”;
del 24 aprile 2013, nel quale si legge: “lei avrà preso atto (…) che nella
mia residenza vi è la sede del mio studio medico, mentre operativamente eseguo
le mie visite nel domicilio dei pazienti, oltre che presso il mio studio di
Lugano (…). Da quanto detto, acclarato che non esercito la professione medica
all’interno dell’appartamento (…) ritengo non serva l’agibilità dei locali per
svolgere attività sanitarie, tanto meno non serve il cambio di destinazione.”,
salvo poi formulare un’istanza per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
medica proprio in quei locali con e-mail del 28 maggio 2013, nel quale ha
esplicitamente scritto: “Lo studio medico è utilizzato con i seguenti fini:
consultazione di primo soccorso psicoterapeutica, psicosociale e psicosomatica come
previsto dal mio attestato FMH dell’anno scorso, inviato qui in allegato.
Eseguo anche le consultazioni e le visite a domicilio a persone portatrici di
handicap.” (inc. CT 1, doc. 12);
- fotografie
prese il 21 novembre 2013, dalle quali si nota come i locali siano forniti di
letti e strumenti per visite mediche (inc. CT 1, doc. 14);
- lo
scritto dell’FMH relativo alla fatturazione TARMED è stato inviato
all’indirizzo di Via (inc. CT 1, doc. 10), così come tutta la corrispondenza
relativa alla procedura dell’CT 1;
- presenza
delle targhe indicanti l’esistenza dello studio medico già molto tempo prima
dell’ottenimento dell’abitabilità e della relativa autorizzazione.
Sconfessare questi indizi,
se realmente erronei, sarebbe stato estremamente semplice per l’appellante:
sarebbe bastato portare le testimonianze dei suoi pazienti. Egli, per contro,
si è limitato a negare, per poi contraddirsi, e ad accampare scuse talmente
poco credibili da avvalorare la tesi accusatoria. Ne è espressione lampante il
verbale d’interrogatorio di fronte alla Pretura penale del 12 gennaio 2016, in
occasione del quale ha, comunque sia, dichiarato che nel marzo 2014 era ormai
stato screditato, per cui la gente non andava più da lui e che l’unica persona
che aveva visitato prima dell’ottenimento del permesso era un inquilino del
palazzo in situazione d’urgenza. Addirittura, AP 1 ha sostenuto che le targhe
erano state apposte alle pareti dello stabile molto prima dell’inizio
dell’attività, non perché lui vi esercitasse, ma “quasi come un souvenir”
(VI dib. di primo grado del 12 gennaio 2016, pag. 1). Anche a proposito della
signora __________, che ha dapprima sostenuto non ricordare, ha asserito che,
se anche fosse andata in Via, non era per sottoporsi alle cure ma solo per
intrattenersi con lui, ritenuto che per le cure l’avrebbe poi invitata a
presentarsi al suo studio di Campione: tesi illogica poiché nulla giustifica
ricevere il paziente in un luogo e poi deviarlo su un altro, anche perché la
scelta del medico spesso avviene in base alla località ed alla vicinanza.
Il
prevenuto ha pure mentito laddove ha dichiarato, sempre al presidente della
Pretura penale di non aver potuto contattare nessuno del sito ___________ perché in esso non è contenuto alcun riferimento:
prescindendo dal fatto che sul sito vi sono in realtà tutti i recapiti, egli,
avendo lavorato per __________, avrebbe anche solo potuto contattare uno dei
corresponsabili del sedicente ordine.
28.
Tenuto conto delle
diffide summenzionate e dell’accertamento di un’attività medica costante,
seppur non quantificabile (ma bastano pochissimi clienti per commettere
l’infrazione), nel periodo indicato nel decreto d’accusa, si possono
considerare adempiti sia i presupposti oggettivi che quelli soggettivi della
contravvenzione alla LSan.
Anche
questa condanna pronunciata in primo grado è di conseguenza confermata.
Nel
complesso, pertanto, la sentenza impugnata regge ad ogni critica.
Pena
29.
La pena, non
espressamente contestata dall’appellante, appare adeguata e viene confermata.
Tasse e spese
30.
Visto l’esito
dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP,
è confermata l’attribuzione a carico di AP 1
degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede, consistenti
nella tassa di giustizia di fr. 1’600.- e delle spese procedurali di fr. 400.-.
Gli
oneri relativi al procedimento di appello, consistenti in fr. 2'000.- e fr.
200.
- a titolo di spese sono pure posti a carico dell’imputato (art. 428 cpv. 1
CPP).
Per questi
motivi,
visti gli
art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84, 139,
339, 348 segg., 374 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,
13,
47, 49, 103 segg. CP;
2,
5, 15, 21 LPMed, 2, 12 OPMed
3,
4, 8, 9, 45 LPPSI,
37,
38a LSan
nonché,
sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 426, 428
cpv. 3, 429, 433 e 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1.
L’appello è
respinto.
Di
conseguenza,
1.1
AP
1.
è dichiarato autore colpevole di
1.1.1
contravvenzione
alle Legge federale sulle professioni mediche,
per
avere fatto uso a far tempo almeno dal 4 marzo 2013 e almeno fino al 29 luglio
2015, a Chiasso e in altre imprecisate località, segnatamente sulle targhe
esterne dell’appartamento in via a Chiasso, in diverse e-mail con l’autorità e
sul sito , di titoli di formazione di cui non è in possesso, fra i quali il
titolo di perfezionamento in “medicina interna generale”, e di altre
denominazioni inappropriate.
1.1.2
contravvenzione
alle Legge federale sulle professioni psicologiche,
per
avere fatto uso a far tempo almeno dal 28 maggio 2013 a tempo indeterminato, ma
almeno fino al 29 luglio 2015, a Chiasso, segnatamente sulle targhe esterne
dell’appartamento in via a Chiasso e in svariate comunicazioni scritte, di
diciture del tutto inappropriate fra le quali quella di specializzazione in
psicoterapia e psicoterapia antistress.
1.1.3
contravvenzione
alla Legge sanitaria
per
avere a Chiasso, nell’appartamento in via, a far tempo almeno dal 4 marzo 2013
e sino al 13 dicembre 2013, esercitato la professione medica ed erogato
trattamenti medico-estetici in locali ai quali non era stata conferita
l’agibilità come studio medico.
1.2
AP
1.
è condannato:
1.2.1
alla multa di fr. 5'000.-
(cinquemila);
1.2.1.1
in caso di mancato
pagamento, la multa verrà sostituita con una pena detentiva di 50 (cinquanta)
giorni (art.106 cpv.2 CP).
1.2.2
al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado per complessivi
fr. 2’000.-.
2.
Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2’000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico
dell’imputato.
3.
Intimazione a:
-
-
4.
Comunicazione a:
- Pretura
penale, 6501 Bellinzona
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.