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Decisione

17.2017.172

Proscioglimento dall'accusa di ripetuta violazione di domicilio, avendo l'accusata varcato la soglia del retrobottega di un chiosco con il consenso della dipendente che vi lavora espresso a voce e/o p

26 aprile 2018Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’AP

ha presentato tempestivo annuncio d’appello che ha confermato con dichiarazione

31 luglio 2017 in cui ha indicato di contestare il suddetto proscioglimento e “le

conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale”

ed ha postulato la condanna di IM 1, per ripetuta violazione di domicilio, alla

pena pecuniaria proposta nel DA e al pagamento a suo favore di fr. 5'530.- “a

titolo di indennizzo per le spese finora sostenute durante questo procedimento”.

Nella

dichiarazione d’appello, l’AP ha chiesto la condanna di IM 1 per essersi

introdotta indebitamente in cinque occasioni nel retrobottega:

- alle ore “18:28:30”

per poi uscirne alle ore “18:30:53”;

- alle ore “18:39:50”

per prendere il telefono poi dato alla __________;

- alle ore “18.50.19”

uscendo alle ore “18:50.26”;

- alle ore “18.50.53”

uscendovi “parzialmente” alle ore “18:51.00”;

- alle ore “18.51.05”

uscendo alle ore “18:51.11”.

L. Le

istanze probatorie presentate dall’AP dapprima con dichiarazione d’appello e,

poi, con scritti del 20 settembre 2017 e del 10 ottobre 2017 (CARP inc.

17.2017.172 doc. III, VIII, IX) sono state parzialmente accolte dalla

presidente di questa Corte con decreto 8 gennaio 2018, ovvero limitatamente

all’acquisizione della documentazione con esse prodotta, ritenuto che le altre

prove di cui si chiedeva l’ammissione o facevano già parte dell’incarto

acquisito da questa Corte o non apparivano necessarie al giudizio (CARP inc.

17.2017.172 doc. X).

M. Giusta

l’art. 406 cpv. 2 CPP, con il consenso delle parti, l’appello è stato trattato

in procedura scritta.

Nella

motivazione scritta del 5 marzo 2018 (CARP inc. 17.2017.172 doc. XVIII, pag. 11

segg., pti 11 segg.), con argomentazioni per di più fondate su misurazioni

sperimentali volte a dimostrare l’ingresso di IM 1 nel retrobottega, l’AP:

-

si è riconfermata nella sua richiesta di condanna per ripetuta violazione di

domicilio (con riferimento ai cinque casi indicati sopra al consid. I),

-

si è rimessa al giudizio di questa Corte quanto alla commisurazione della

pena;

-

ha aggiornato la pretesa d’indennizzo ex art. 433 cpv. 1 lett. a CPP nei

confronti dell’imputata, quantificandola per primo e secondo grado in

complessvi fr. 10’429.95.

Contestualmente alla

motivazione scritta, l’appellante ha presentato un’ulteriore istanza

probatoria, in cui ha chiesto l’acquisizione agli atti “delle immagini di

cui ai doc. F a F14” da lei allegate all’istanza concernenti “Fotografie

CAM 2”, “Fotografie del sopralluogo”, “Fotografie del fermo

immagine”.

L’8

marzo 2018 sia il procuratore pubblico che la Pretura penale hanno indicato di

non avere particolari osservazioni da fare e si sono rimessi al giudizio di

questa Corte (CARP inc. 17.2017.172 doc. XX e XXI).

IM

1, con scritto 16 aprile 2018, ha chiesto la conferma della sua assoluzione

nonché il riconoscimento di un’indennità per spese legali della procedura

d’appello pari a fr. 2'630.35 (CARP inc. 17.2017.172 doc. XXV).

Considerandi

Prove

1.

In

ordine, si premette che l’istanza probatoria presentata dall’appellante AP 1

nell’ambito della motivazione scritta del 5 marzo 2018 (CARP inc. 17.2017.172

doc. XVIII) è accolta. Sono, pertanto, acquisiti agli atti i sopracitati doc.

da F a F14.

In diritto

2.

Giusta l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente

diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una

casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in

un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi

ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria.

Bene protetto è la libertà di

domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il

diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre

degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale oppure di un

rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84,

118.

IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad

art. 186 CP).

Dal

profilo soggettivo la violazione di domicilio presuppone l’intenzione

dell'autore (DTF 90 IV 74 consid. 3 pag. 78), almeno nella forma del dolo

eventuale (DTF 108 IV 33 consid. 5 c pag. 40). L'autore deve agire, perciò, con

l'intenzione di violare il domicilio, consapevole che il suo comportamento

implichi tale conseguenza o prendendo in considerazione che ciò avvenga. In tal

senso poco importa che l’autore abbia agito unicamente in tale ottica o che,

invece, perseguendo un altro obiettivo, abbia accettato la violazione di

domicilio come conseguenza inevitabile del suo agire (DTF 108 IV 33 consid. 5

c, pag. 40; Corboz, op. cit., ad art. 186 CP, n. 46, pag. 775). Egli deve

essere conscio inoltre di introdursi o di trattenersi illecitamente in luoghi

protetti, prendendo se non altro in considerazione tale possibilità

(Delnon/Rudy in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-393 StGB, 3a ed.,

Basilea 2013, ad art. 186 CP. n. 39, pag. 1298). Il modo in cui l'autore si è

introdotto nei luoghi può spesso fornire indicazioni, nell'apprezzamento delle

prove, sulla consapevolezza di lui circa la natura illecita del suo agire (DTF

118.

IV 167 consid. 4 pag. 174; Corboz, op. cit., n. 47 ad art. 186 CP).

3.

Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice si avvale di

tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza

che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, in base al

libero convincimento che trae dall’intero procedimento (STF 6B_936/2010 del 28

giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;

6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

Un

giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove

materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del

tribunale (sentenza 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003, consid. 1.4, pubblicata

in Pra 2004 n. 51 pag. 253). Allo stesso risultato si giunge anche se alcuni di

essi possono rivestire un'importanza secondaria e rendere possibile,

considerati isolatamente, soluzioni diverse, quando essi permettono, valutati

nel loro insieme, di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza

dell'accusato (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9;6P.72/2004 del 28

giugno 2004, consid. 1.2;6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2).

La

valutazione delle prove in ambito penale avviene nel rispetto del principio

della presunzione d’innocenza, garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2

CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP (a tal

proposito cfr., tra le altre, STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86

consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b).

Il precetto non impone,

tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili poiché ogni fatto

collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze – non

sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il

principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice

penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38

consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29

luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;

6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3).

L’accertamento dei fatti

cosa si vede nei filmati

4.

Le

immagini della videosorveglianza (MP inc. 2016.1263, AI 1 doc. E) agli atti

sono state filmate da tre telecamere installate all’interno del “__________” di

__________. Esse hanno videoregistrato, ciascuna con diversa prospettiva,

quanto è avvenuto nel __________ dalle ore 18.25.29 alle ore 19.10.58 del 3

febbraio 2016 nell’area accessibile ai clienti.

La

copertura della videosorveglianza, tuttavia, è parziale.

Per

quanto qui d’interesse, nessuna telecamera inquadra la porta d’entrata del

retrobottega in cui, secondo l’ipotesi accusatoria, IM 1 quel giorno sarebbe, “indebitamente

e contro la volontà dell’avente”, entrata “almeno in due occasioni”.

La

camera 2, ovvero quella il cui campo visivo avrebbe potuto meglio servire

all’accertamento dei fatti in dicussione, copre, con ripresa dall’alto e solo

parziale, esclusivamente la zona antistante a tale ingresso.

Invano,

l’appellante eccepisce nella propria motivazione scritta che le telecamere

presenti nel __________, “del tipo fish-eye”, “hanno un campo visivo

che ricopre tutta la superficie del __________, fino all’estremità della soglia

del retrobottega” (motivazione scritta 05.03.2018, pto. 3 pag. 4). Trattasi

di assunto di parte che, quand’anche fosse veritiero, non apporta elementi

utili ad accertare i fatti. Le misurazioni eseguite dall’AP a distanza di anni

dalle asserite violazioni di domiclio, corredate da immagini il cui angolo

visuale non sempre corrisponde a quello che avevano le telecamere al momento

dei fatti, hanno un valore del tutto relativo. Rilevanti, ai fini del giudizio,

non sono le capacità visive delle telecamere e la potenziale copertura della

videosorveglianza, ma l’effettiva presenza in atti d’immagini sufficientemente

chiare che immortalino il/i presunto/i ingresso/i di IM 1 nel retrobottega.

Diversamente

da quanto stabilito dal Pretore al consid. 5 della sentenza impugnata, sulla

base della mera videosorveglianza non è possibile ricostruire se e in che

istante IM 1 ha varcato la soglia del retrobottega (MP inc. 2016.1263, AI 1,

doc. E).

Primo accesso al

retrobottega

5.

IM

1, come visto, ha dichiarato agli inquirenti di essere entrata in due occasioni

nel retrobottega.

Il

primo ingressoIM 1 lo ha collocato trascorso “qualche minuto” dal suo

arrivo nel __________. A dire dell’imputata, ella avrebbe chiesto di “andare

alla toilette” nel retrobottega alla ex collega __________ che avrebbe

acconsentito.

Le

immagini della videosorveglianza hanno immortalato la IM 1 entrare nel __________,

e meglio nella relativa area accessibile al pubblico, alle ore 18.26.33 e

conversare con __________.

I

filmati, pur non dicendoci nulla, come detto, sull’effettiva entrata nel

retrobottega, hanno ritratto l’imputata, preceduta dalla __________, dirigersi

verso quest’ultimo alle ore 18.28.26. Il comportamento di entrambe è del tutto

tranquillo.

__________

ha confermato agli inquirenti che la IM 1 in quell’occasione “doveva recarsi

in bagno”, precisando di essere stata lei ad averla autorizzata ad entrare

nel retrobottega, di avercela accompagnata e di averla vista “entrare in

gabinetto”. __________ ha aggiunto di fidarsi “ciecamente” della IM

1.

e di averla fatta accedere al retrobottega ben sapendo che era stata

licenziata e che aveva una causa civilistica col datore di lavoro.

Questo

primo ingresso, qui accertato sulla base delle dichiarazioni concordanti

dell’imputata e della persona informata sui fatti, non costituisce alcuna

violazione di domicilio ex art. 186 CP essendo stato autorizzato da __________,

ovvero l’impiegata presso “__________” di Muralto che, in quel momento, in

assenza di superiori, era l’unica legittimata a rappresentare il proprio datore

di lavoro e che disponeva degli spazi protetti in virtù del suo contratto

d’assunzione (sull’assenza di illiceità dell’ingresso per accordo dell’avente

diritto cfr. STF 6B_1130/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 2.1 e rinvii).

Secondo

accesso al retrobottega

6.

IM

1.

ha, poi, ammesso di essere “entrata in una seconda occasione solo per

prendere il telefono cellulare di __________ che suonava” e di averlo “dato

subito a quest’ultima”. IM 1 ha precisato di avere in questo caso “solo

allungato un braccio nel retrobottega”.

Se,

al riguardo, non è d’aiuto la deposizione della __________, ritenuto che ella

si ricorda che l’imputata sia entrata nel retrobottega “una sola volta”

(quando l’ha accompagnata alla toilette), una certa utilità si trae dalle

immagini della videosorveglianza.

Dalla

loro visione si evince che, quel 3 febbraio 2016, dal primo ingresso di IM 1

nel “__________” di __________, in un'unica occasione __________ parla al

telefono nell’area accessibile al pubblico e ciò avviene dopo che la IM 1 le

porge il telefono che ha preso in prossimità del retrobottega (ore 18.39.57).

Ne

deriva che, a prescindere dall’idoneità dal profilo soggettivo del gesto della IM

1.

a configurare il reato ascrittole (molto dubbia trattandosi come vedremo di

una mera gentilezza), quand’anche si partisse dalle dichiarazioni della stessa

imputata – ovvero, volendo dare per assunto che il telefono da lei preso fosse

nel retrobottega (AI 3, verbale 18.04.2016, pag. 3, circostanza invero che i

filmati non chiariscono), e quand’anche si desse credito alla versione di AP 1,

ammessa nella sostanza dall’imputata, ovvero che ella avrebbe telefonato a __________

avvisandola che IM 1 poteva stare nel negozio solo “in qualità di cliente”

- questa ingiunzione non potrebbe che essere successiva al contestato

allungamento del braccio, ovvero durante l’unica telefonata documentata dalle

immagini.

È

pur vero che, prima di quella telefonata, la __________ esce dal raggio di

tutte e tre le telecamere in 5 occasioni (dalle 18.28.25 alle 18.29.06, dalle

18.30.22

alle 18.30.52, dalle 18.32.19 alle 18.33.55 e dalle 18.35.33. alle

18.35.47

e, infine, dalle 18.35.55 alle 18.36.55). Ipotizzare, tuttavia, che la

telefonata ingiuntiva fattale dalla AP 1 sia avvenuta in una delle predette

occasioni, ovvero sia pregressa al contestato allungamento del braccio,

configurerebbe una violazione del principio in dubio pro reo.

IM

1, quando ha preso il telefono, aveva, pertanto, ancora il pieno assenso a varcare

la soglia del retrobottega da parte della ex collega, la quale le era legata da

un rapporto di amicizia e, come visto, riponeva in lei cieca fiducia nonostante

sapesse del suo licenziamento e del contenzioso civilistico che aveva avviato

nei confronti del datore di lavoro.

Una

fiducia, del resto, che la __________ aveva appena manifestato alla IM 1

avendola da poco accompagnata proprio all’interno di quel retrobottega.

Diversamente

da quanto vorrebbe l’appellante (motivazione scritta, pag. 4, pto. 4.; pag. 9,

pto. 6), non inficia la validità dell’autorizzazione della __________

l’asserita presenza di un cartello di divieto d’accesso apposto all’ingresso

del retrobottega (CARP inc. 17.2017.172 doc. VIII, doc. B) nonché l’asserita

consegna allaIM 1 del regolamento aziendale dei “__________” che, all’all’art.

19, vieta agli estranei l’accesso ai locali aziendali (cfr. CARP inc.

17.2017.172

doc. IX, doc. C; cfr. anche punto 5, pag. 4 reg.).

Al

di là del fatto che non è provato né che al momento dei fatti quel cartello

fosse già stato affisso alla porta del retrobottega (nulla si evince in tal

senso dai filmati in atti), né che a IM 1 fosse già stato sottoposto il

predetto regolamento, è evidente che l’autorizzazione di __________, espressa a

voce e/o per atti concludenti proprio durante i due casi qui accertati, ha

vanificato quei divieti.

Dal

profilo soggettivo, il modo in cui la IM 1 avrebbe varcato la soglia del

retrobottega per la seconda volta (ingresso qui solo ipotizzato), ben visibile dalla

__________ che era lì a due passi, allungando il braccio giusto il tempo di

prendere il telefono che squillava, per poi darlo subito alla sua ex collega

che lo ha preso senza reazioni particolari, dimostra che quello dell’imputata è

stato un mero gesto di cortesia, privo di qualsiasi intento illecito (in ogni

caso, qui escluso, come visto, già dal profilo oggettivo).

Anche

il secondo asserito ingresso non costituisce, dunque, violazione di domicilio

ex art. 186 CP.

Visto

il proscioglimento per le ragioni di cui sopra, può essere lasciata aperta la

questione sull’eventuale vizio di un presupposto processuale, non coprendo la

querela presentata dall’AP AP 1 esplicitamente il suddetto episodio.

La

querelante, nel proprio allegato introduttivo, si è, infatti, limitata a

contestare a IM 1, in modo puntuale, tre ingressi nel retrobottega (quelli

dalle ore “18:28:54” alle “18:30:54”, dalle ore “18:50:19” alle

ore “18:50:27” e dalle ore “18.51.05” alle ore “18:51.11”)

fra i quali non vi è l’episodio in cui l’imputata avrebbe allungato il braccio

per prendere il telefono dato alla __________ (poi, invero, contestatole

dall’AP solo nella dichiarazione d’appello e nella relativa motivazione (cfr.

riferimento a episodio delle ore “18:39:50”, dichiarazione nella quale

se ne indica finanche un quinto, anch’esso non precisato in querela, collocato

dalle ore “18.50.53 alle ore “18:51.00”) (sul tema cfr. STF

6S.10/2005 del 23 febbraio 2005 consid. 2 e rinvii; Riedo in Basler Kommentar,

2a ed., Strafrecht I, Art. 1-110 StGB, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 30, N. 100

segg., pag. 655 segg.; Stoll in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110

CP, Basilea 2009, ad art. 30, N. 9 pag. 368).

Ulteriori

accessi al retrobottega?

7.

L’imputata,

agli inquirenti che le contestavano un ulteriore indebito ingresso nel

retrobottega, ha replicato che “la terza volta mi sono fermata sulla soglia

della porta del retrobottega”.

Al

riguardo, come detto, nulla hanno permesso di stabilire le immagini agli atti

delle telecamere installate nell’area accessibile al pubblico del __________,

non inquadrando la porta d’entrata del retrobottega.

l’uscita dall’inquadratura delle telecamere 1 e 2 della capigliatura della IM 1

che fa ipotizzare al patrocinatore dell’AP un terzo accesso dell’imputata al

retrobottega, è di aiuto in tal senso, non potendosene dedurre alcunché sul

superamento della soglia d’entrata.

Ulteriori

ingressi di IM 1 nel retrobottega sono, del resto, stati negati dalla ex

collega __________ che, come visto, ne ricorda solo uno, quello da lei

autorizzato a seguito del quale l’imputata era andata in bagno.

Ne

deriva che è qui accertata l’assenza di ulteriori ingressi della IM 1 nel

retrobottega.

In

ragione del principio accusatorio, non è qui necessario soffermarsi, come

invece ha fatto il primo giudice, sulla presenza dell’imputata all’interno

dell’area accessibile al pubblico, limitandosi il decreto d’accusa a

contestarle di essersi indebitamente introdotta “all’interno del

retrobottega del__________” e non in spazi destinati alla clientela.

8.

Ne

discende che, sulla base degli accertamenti fattuali appena citati, l’appello

dell’AP AP 1 è respinto.

IM

1.

va, dunque, prosciolta dal reato di ripetuta violazione di domicilio (art.

186.

CP).

Tasse e spese

9.

L’esito

del gravame impone che gli oneri processuali di primo grado siano posti a

carico dello Stato, mentre quelli di appello gravino sull’AP AP 1, appellante

soccombente.

Indennizzo a favore

dell’imputata prosciolta

10.

a. L’indennità ex art 429 CPP stabilita dal primo giudice in fr. 1'675.-

(IVA compresa) a favore di IM 1 e posta a carico dello Stato per il

procedimento di primo grado è confermata.

b. L’avv.

DF 1 (patrocinatore di fiducia di IM 1), ha prodotto, con riferimento al

procedimento di appello, la nota d’onorario 16 aprile 2018 (CARP inc.

17.2017.172

doc. XXV) per complessivi fr. 2'630.35 (IVA inclusa), in cui ha

esposto le seguenti poste:

Onorario

legale 8%

fr.

975.

-

Spese

8%

fr.

139.30

Onorario

legale 7.7%

fr.

1'235.-

Spese

7.

%

fr.

89.

-

Iva

8%

su fr. 1'114.30, 7.7% su fr. 1'324.90

fr.

191.15

Totale

fr.

2'630.35

È stato indicato un dispendio

orario, per il patrocinio in seconda istanza, di complessivi 7 ore e 22 minuti

fatturato a fr. 300.- all’ora.

Questa

Corte ritiene congrue le ore fatturate, pur considerata la lieve difficoltà del

caso.

Sono

corrette anche le spese esposte di fr. 228.30.

La tariffa di fr. 300.- all’ora

è, invece, eccessiva: il caso, come detto, può dirsi semplice e va, pertanto, applicata la

tariffa oraria di fr. 280.-.

E’,

pertanto, riconosciuto un esborso per spese di patrocinio di fr. 2'470.50 (IVA

inclusa) (fr. 2'062.65.- + fr. 228.30 + fr. 179.55).

In considerazione del fatto che

la procedura d’appello è stata promossa solo dall’AP AP 1 (integralmente

soccombente), le spese di patrocinio di IM 1 per la procedura d’appello (fr.

2'471.55), in applicazione dei principi ricordati in DTF 139 IV 45, sono poste

a carico dell’accusatrice privata (art. 428, 432 e 436 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 6, 10, 76 segg., 80 segg., 84,

139, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 406, 428, 429, 432, 436 CPP;

30

segg., 186 CP;

art.

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

Di

conseguenza, ricordato che l’assoluzione dell’imputata dal reato

di falsità in documenti è passata incontestata in giudicato:

1.1. IM

1 è prosciolta dall’accusa di ripetuta violazione di domicilio per i

fatti descritti nel decreto d’accusa 2664/2016 del 7 giugno 2016.

1.2. Le tasse e spese giudiziarie del procedimento di primo grado sono poste

a carico dello Stato.

1.3. Lo

Stato rifonderà a IM 1, a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP,

l’importo di fr. 1'675.- (IVA compresa) per spese di patrocinio per la

procedura di primo grado.

2. L’AP

1 rifonderà a IM 1, a titolo d’indennità ex art. 432 CPP l’importo di fr. 2'470.50

(IVA compresa) per spese di patrocinio per la procedura d’appello.

3. Gli

oneri processuali relativi alla procedura di appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dell’AP 1.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.