17.2017.175
Registrare su di un telefonino delle riprese relative alla propria intimitâ è un atto direttamente imputabile alla persona che appare nelle immagini e dunque, di evidente consenso. Divulgazione a terz
26 ottobre 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
17.2017.175+250
Locarno
26 ottobre 2017/av
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretario:
Mauro Trentini, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero
pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello
avviata con annuncio del 21 giugno 2017 da
AP 1,
rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano
contro la sentenza di
proscioglimento emanata il 20 giugno 2017 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 13 luglio 2017) nei confronti di
IM 1,
rappr. dall'avv.DI 2, 6901 Lugano
richiamata la dichiarazione di appello 2 agosto 2017;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Il 24/25 agosto 2015
AP 1 - separatosi dalla moglie __________ nel 2014, dopo 7 anni di matrimonio e
la nascita di due figli (__________, __________ 2008 e __________, __________
2009) – ha avuto uno scambio di messaggi alquanto intimi via WhatsApp
(applicazione di messaggistica che permette di mandare testi, foto, video,
documenti e registrazioni vocali ad altri utenti via Internet attraverso il
proprio telefono cellulare) con la sua compagna __________, con la quale aveva
un legame dal maggio precedente.
Tra le varie cose,
egli ha inviato alla donna tre filmati e due fotografie che si era
fatto/scattato da solo, in bagno, mentre si stava masturbando, con il pene in
primo piano.
La
relazione sentimentale tra i due è terminata di lì a breve, ad inizio settembre
2015. Qualche tempo dopo, la ragazza, serbando un forte rancore nei confronti
di AP 1, ha deciso di dar seguito alle minacce a più riprese formulate ed ha
trasmesso alla moglie __________ i video della masturbazione.
In
un contesto di separazione estremamente litigiosa, __________, a sua volta, ha
deciso di inoltrare i filmati a suo padre, IM 1, poiché aveva capito che le
immagini erano state girate in occasione dell’esercizio di un diritto di
visita.
Su
questa scia, il 3 novembre 2015, la donna ha pure introdotto di fronte
all’Autorità di protezione regionale (ARP) 4 di Paradiso un’istanza per la
sospensione del diritto di visita (AI 3), corredata da una perizia psichiatrica
allestita proprio da __________ a sua detta su richiesta del peritato stesso.
L’istanza è stata accolta in via supercautelare il 4 novembre 2015 (AI 3).
La
sedicente perizia, va detto per completezza, è poi risultata essere stata fatta
alla completa insaputa di AP 1 a scopo evidentemente strumentale. Al punto che __________
è stata licenziata dalla clinica psichiatrica per la quale lavorava e nel cui
nome il referto era stato redatto.
Fatti
B. Dopo la sentenza
della ARP, il 25 novembre 2015, IM 1 si è recato dal parroco di ______, Don __________,
che aveva un buon rapporto sia con lui che con il denunciante, per sfogarsi,
confidarsi e per, a suo dire, favorire un incontro chiarificatore tra le parti
con la speranza di risolvere in modo civile la situazione.
Nell’ambito
della discussione, l’imputato ha mostrato al prelato la documentazione scritta
e, su sua richiesta dopo avergliene parlato, gli ha fatto vedere il video di AP
1 intento a masturbarsi.
In
seguito, Don __________, avendo visto che il prevenuto aveva esternato l’intenzione
(almeno a parole) di risolvere bonalmente la questione, ha preso contatto con
il denunciate per cercare di sollecitare una mediazione. Nel corso del
colloquio egli lo ha anche informato del fatto che giravano i video in
questione, rendendolo attento che il suo comportamento, nel contesto di quel
momento, era poco oculato: “Come detto ero preoccupato per un video che
circolava in un momento delicato e che poteva essere usato in cattiva fede
perché si diceva che nel video si sentivano le voci dei figli in un’altra
stanza” (PG __________ del 9 maggio 2016, AI 3, pag. 5).
Sconcertato per quanto
scoperto, il 1. dicembre 2015, AP 1 ha sporto querela penale nei confronti di IM
1 per diffamazione (art. 173 CP), calunnia (art. 174 CP) e violazione dei
segreti privati (art. 179 CP) per aver mostrato il filmato al parroco, con la
volontà di minare la sua credibilità ed infangare la sua immagine (AI 1).
C. Esperite le
Considerandi
indagini, in data 13 giugno 2016, il procuratore pubblico PP 1 ha emanato il
decreto d’accusa 2776/2016, con il quale ha ritenuto IM 1 autore colpevole del
reato di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa
d’immagini, art. 179 quater CP, “per avere, il 25 novembre 2015 a Morcote,
con un apparecchio video, reso accessibile ad un terzo una presa d’immagini
rientrante nella sfera privata di una persona, senza l’assenso di quest’ultima,
e meglio per avere mostrato in visione a __________, riprese filmate che
ritraevano AP 1 intento a masturbarsi” e ne ha proposto la condanna alla
pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 1'570.- cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 23'550.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni, oltre che al pagamento di una multa di fr.
1'500.- ed a quello della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
D. Con sentenza 20
giugno 2017, il presidente della Pretura penale ha prosciolto IM 1
dall’imputazione di violazione della sfera segreta o privata mediante
apparecchi di presa d’immagine e gli ha riconosciuto un’indennità ex art. 429
CPP di fr. 1'800.-. La tassa di giustizia e le spese sono state caricate allo
Stato.
E. Contro la sentenza di
primo grado, l’AP AP 1 ha tempestivamente annunciato l’appello, confermato con
la dichiarazione del 3 agosto 2017, allestita dopo la lettura della decisione
motivata.
Egli,
lamentando una violazione del diritto e del potere d’apprezzamento, sostiene
come, contrariamente a quanto giudicato in prima sede, i presupposti oggettivi
e soggettivi del reato di cui all’art. 179 quater CP sono stati adempiti sia
dalla ex-fidanzata __________, prima, che da IM 1, poi. Analizzando in maniera
estesa la norma sotto vari profili d’interpretazione, il ricorrente giunge a
sostenere che è mancato il suo consenso alla fissazione delle immagini
incriminate sul telefono e sul computer della ex compagna. Da qui, a cascata,
non vi è stata dunque alcuna autorizzazione né al susseguente salvataggio sui
Dispositivo
dispositivi della moglie, né su quello del suocero. Tantomeno si può parlare di
benestare alla divulgazione a terzi.
L’appellante
lamenta pure un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti poiché, a suo
dire, l’intento dell’imputato al momento di rivolgersi al prete non era quello
di favorire una riappacificazione, bensì quello di minare la sua credibilità ed
infangare la sua immagine.
Ciò
posto, AP 1 postula quindi l’annullamento della sentenza di prime cure e la
condanna di IM 1 per il reato ed i fatti indicati nel decreto d’accusa. Egli
chiede pure che al prevenuto venga inflitta la pena proposta dal procuratore
pubblico, e che gli vengano caricate tasse e spese di primo e secondo grado.
Ottenuto
il consenso delle parti alla trattazione in forma scritta dell’appello, con
decreto scritto del 6 settembre 2017, la presidente della CARP ha fissato
all’AP un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta
del suo ricorso. Con allegato del 15 settembre 2017, AP 1 ha quindi dato
seguito a tale richiesta. I contenuti della motivazione scritta coincidono
esattamente con quelli della dichiarazione d’appello, già molto dettagliata.
Con
decreto del 18 settembre 2017 è stato fissato alle altre parti un termine per
l’eventuale presentazione di osservazioni.
Il
19 settembre 2017 il procuratore pubblico ha scritto di rimettersi al prudente
giudizio di questa Corte.
In
data 9 ottobre 2017 IM 1 ha trasmesso le sue osservazioni con le quali,
ribadendo le argomentazioni del primo giudice, ha chiesto la conferma integrale
della sentenza impugnata, rivendicando nel contempo il riconoscimento di un
indennità ai sensi dell’art. 429 CPP per la procedura d’appello quantificata in
fr. 3'333.95 (7 ore a fr. 420.-/h oltre IVA).
Considerando in fatto e in diritto
1.I fatti,
nella loro sostanza, non sono contestati.
E’ dunque accertato che AP 1 si
è filmato e fotografato con il proprio telefono cellulare nell’atto di
masturbarsi ed ha inviato questi video e foto a __________, colei che in quel
momento era la sua compagna, nell’ambito di uno scambio di messaggi su
WhatsApp.
Di lì a poco, conclusasi la
loro relazione, la ragazza, ha voluto vendicarsi di lui trasmettendo le
immagini alla moglie, __________.
__________, a sua volta, ha
mandato tutto a suo padre, IM 1, che, a suo dire per trovare una soluzione, si
è rivolto al parroco di ______, amico e confidente suo, della figlia e del
genero.
Nel corso della discussione,
avendo accennato anche alle riprese, su richiesta del parroco che voleva meglio
capire di cosa si trattasse, gli ha mostrato un breve spezzone di uno dei
filmati controversi.
2.L’art.
179quater CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria colui che, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su
un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto,
non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una
persona, senza l'assenso di quest'ultima (cpv. 1), rispettivamente chi sfrutta
o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere
venuto a conoscenza mediante un reato secondo la regola appena citata (cpv. 2).
Pure con la stessa pena è punito chi conserva o rende accessibile a un terzo
una presa d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante il reato
principale di questa norma (cpv. 3).
Il reato è perseguito a querela
di parte.
La
norma - introdotta da un legislatore che pensava a quel momento principalmente
ai fotografi della stampa scandalistica che tartassavano i personaggi famosi -
persegue l’intrusione di nascosto nella sfera segreta o privata di una persona
così come la ripresa di immagini senza consenso da parte di persone alle quali
la vittima ha liberamente garantito accesso alla sua intimità.
Il
reato principale di cui al capoverso 1 della norma consiste nell’osservare o
nel fissare su un supporto d’immagini un fatto protetto, tramite un apparecchio
di presa. Un apparecchio di presa è un mezzo elettronico o meccanico che
consente di captare l’immagine su un qualsiasi tipo di supporto al fine di
poterla trasmettere, conservare o riprodurre (Von Ins/Wyder, in Basler Kommentar,
Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 179quater n. 18).
L’osservazione ad occhio nudo non è dunque sanzionabile, così come non lo è
quella con un cannocchiale o un binocolo, se privi di possibilità di
registrazione (DTF 117 IV 31).
Sono
tipicamente degli apparecchi per la presa (i cosiddetti “Aufnahmegeräte”) le
fotocamere, le videocamere, le telecamere e, da qualche tempo, le videocamere
dei telefoni cellulari (DTF 133 IV 249) e dei computer (webcams).
Per
rendere l’atto punibile, tuttavia, non basta la ripresa o l’osservazione, ma è
indispensabile l’assenza del consenso da parte dell’interessato. Non sussiste
ad esempio alcuna infrazione quando delle persone acconsentono ad essere
riprese all’interno di un abitazione come ad esempio avviene per i reality.
3.La
conservazione e la concessione dell’accesso a una registrazione d’origine
illegale ad un terzio previste dall’art. 179quater cpv. 3 CP è stata
concepita nella misura in cui tali atti costituiscono un pericolo per la
vittima che corre il rischio di essere nuovamente lesa nella sua sfera intima o
privata in caso di divulgazione delle immagini. In questo senso si tratta di un
reato di messa in pericolo astratta e non di risultato (cfr.
Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7 ed. Berna 2010,
§ 12 n. 58 con rinvio a n. 32 e seg.; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie
spéciale, Nouvelle édition refondue et augmentée, Ginevra 2009, § 81 n. 2220;
Von Ins/Wyder, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013,
ad art. 179quater n. 19 con rinvio ad art. 179bis n. 29).
Dal
profilo oggettivo, il reato di cui all’art. 179quater cpv. 3 CP presuppone
l’esistenza di una presa di immagini illecita che realizzi sia dal profilo
oggettivo sia da quello soggettivo il reato di cui al cpv. 1. È dunque
necessario che l’infrazione di base sia stata commessa intenzionalmente e che
non esistano motivi giustificativi. Per contro, non occorre che l’autore
dell’infrazione di base sia colpevole, potendo la stessa essere realizzata
anche da una persona incapace ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 CP o da un’altra
persona non penalmente responsabile (cfr. Hurtado Pozo, op. cit., § 81 n. 2222
con rinvio a n. 2215 e seg.; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 12 n. 58;
Donatsch, Strafrecht III, 10a edizione, Zurigo 2013, pag. 410 e pag. 404 e
seg.).
Sul
piano soggettivo, il reato di cui all’art. 179quater cpv. 3 CP presuppone che
l’autore sapesse o dovesse presumere che la presa d’immagini è stata eseguita
mediante un’infrazione ai sensi dell’art. 179quater cpv. 1 CP. In questo senso,
se non ha agito per dolo diretto, l’autore deve aver almeno considerato,
secondo la sua conoscenza delle circostanze concrete, possibile che la
registrazione che intendeva conservare o divulgare era stata ottenuta tramite
il reato contemplato dall’art. 179quater cpv. 1. La negligenza non è
sufficiente, ma è richiesto il dolo, quanto meno nella forma di dolo eventuale
(cfr. Hurtado Pozo, op. cit., § 81 n. 2223 con rinvio a n. 2219;
Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 12 n. 58).
4.Nella
fattispecie le immagini sono state prese direttamente da AP 1, che si è filmato
e fotografato da solo con il suo cellulare.
Contrariamente a quanto
sostengono lui ed il suo patrocinatore, in maniera alquanto ardita, è stato AP
1 a fissare su supporto elettronico il video e le fotografie. Non è necessario
essere esperti informatici per comprendere che i files delle immagini sono
stati creati e salvati, per la prima volta, sul suo telefono cellulare. Egli
non ha fatto una videochiamata con la compagna che l’ha registrata a sua
insaputa, ma si è ripreso da solo con la camera frontale (quella dalla parte
dello schermo) del suo telefono cellulare, usando la mano libera, e poi ha
inviato le varie immagini alla compagna del momento in occasione di uno
scambio di messaggi WhatsApp a sfondo erotico.
L’accusatore privato, dunque,
non solo ha acconsentito a farsi ritrarre in un momento di intimità, ma è
addirittura l’autore delle riprese.
Va da sé, quindi, che, in una
simile situazione, si deve parlare di un atto direttamente imputabile alla
persona che compare nelle immagini e dunque, di evidente consenso.
E’ stato, poi, AP 1 stesso a
inviare, scientemente, i files alla fidanzata come gioco erotico da lui stesso
alimentato, se non addirittura avviato.
__________, così come __________
e IM 1 non hanno fissato nulla sul supporto d’immagini, ma si sono limitati a
salvare sul proprio telefono (cosa che per la maggior parte dei casi avviene
automaticamente, per default) o sul computer i files ricevuti. La tesi
dell’accusatore privato per la quale egli si è limitato ad eseguire il video
mentre è stata la compagna a fissarlo sul suo cellulare, sul computer e su un
CD è giuridicamente, tecnicamente e concettualmente errata.
Nella fattispecie, non essendo
dato quindi il presupposto indispensabile dell’assenza di consenso, la ripresa
e la fissazione dei filmati e delle fotografie trasmesse a __________ e da
questa a __________ che le ha poi inoltrate a IM 1, è stata del tutto lecita.
Di riflesso, non essendo
realizzati i presupposti di cui all’art. 179quater cpv. 1 CP,
neppure la successiva conservazione dei files e la loro divulgazione a terzi,
fatta dapprima dalla ex compagna, poi dalla moglie separata ed infine
dall’imputato, sono punibili ai sensi dell’art. 179quater cpv. 3 CP.
L’appello deve essere quindi respinto
e la sentenza di primo grado confermata.
Indennizzo
ex 429 CPP e 432 CPP
5. L’indennità
ex 429 CPP per la procedura di primo grado, quantificata in fr. 1'800.- e posta
a carico dello Stato, non è stata oggetto di contestazione specifica. Con la
reiezione del gravame, essa può dunque venire confermata ingralmente.
6.IM 1 ha
postulato il riconoscimento di un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP anche per
la procedura d’appello.
Secondo
l’art. 436 cpv. 1 CPP le pretese d’indennizzo e di riparazione del torto morale
nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429-434 CPP.
Giusta
l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il
procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali, ossia - generalmente - per la copertura delle spese di
patrocinio.
Con le sue sentenze DTF 139 IV 45 e 141 IV 476 il Tribunale federale ha
stabilito essere conforme al sistema elaborato dal legislatore (cfr. art. 432 cpv. 1 e 2 CPP) porre a carico dell'accusatore
privato le spese di patrocinio dell'imputato per la procedura di appello, nel
caso in cui il proscioglimento sia stato pronunciato al termine di una
procedura completa dinanzi ai tribunali e l'appello sia stato inoltrato
unicamente dall'accusatore privato.
In applicazione di questa giurisprudenza, preso atto che in casu la procedura
di secondo grado è stata promossa solo dall'accusatore privato (integralmente
soccombente), le relative spese di patrocinio dell’imputato prosciolto sono
poste a carico dell’AP.
7.A. Per
stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la
congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 21
cpv. 2 LAVV (del 13 febbraio 2013, RL 3.2.1.1, identico nel suo tenore all’art.
15a cpv. 2 vLAvv del 16 settembre 2002, in vigore dal 1. gennaio 2008,
disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con
effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa), secondo cui
l’avvocato ha riguardo alla complessità e all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua
responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità.
Sulla scorta
di tali principi, questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a una
regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto
mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile
a una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è
stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto
penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con la particolarità
del caso (sentenza della Camera dei ricorsi penali inc. 60.2010.119 del 10
novembre 2010 e inc. 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
La
remunerazione oraria viene fissata prendendo come base, per i casi che non
presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art.
12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007
B. Delle spese si riconoscono quelle effettive e necessarie
cagionate dal procedimento penale, applicando (così come in precedenza la CRP)
per analogia i principi di cui all’art. 3 TOA (del 7 dicembre 1984) secondo
cui, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi
e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da
questi cagionate, quali in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a
uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno,
pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici
(posta, telefono ecc.). L’avvocato ha, inoltre, diritto al rimborso dei seguenti
importi:
a) fino
a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto
b) fr. 5.- per ogni pagina
originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni
copia, qualunque sia il
metodo di riproduzione;
c) fr.
1.- al km per le trasferte con la propria automobile.
(cfr. ad es.: sentenza della Corte di appello e
revisione penale, inc. 17.2017.82 del 21 aprile 2017, consid. 1 -4).
8. Con le
osservazioni del 9 ottobre 2017, la patrocinatrice di IM 1 ha prodotto una nota
di onorario (doc. CARP X) per complessivi fr. 3'333.95, di cui fr. 2'940.- di
onorario (7 ore a fr. 420.-/h), fr. 147.- di spese, e fr. 246.95 di IVA.
Considerato che il caso non presenta particolari difficoltà né
in relazione all’accertamento dei fatti, né in diritto, la tariffa oraria
riconosciuta è di fr. 280.-.
Tutto quanto
ben ponderato, ricordato che il difensore ha dovuto per lo meno leggere la
sentenza di primo grado, l’appello, discutere con il cliente e redigere il suo
allegato di 7 pagine, si giustifica riconoscere le 7 ore fatturate, per un
onorario complessivo di fr. 1'960.-.
Le spese, di fr. 147.- non
sono state dettagliate. Ciononostante, tenuto conto dei principi base di
calcolo elencati nel considerando precedente, l’importo appare adeguato alla
fattispecie (apertura incarto, copie originali, fotocopie stimabili consentono
di arrivare molto vicino a questa cifra).
L’IVA ammonta a fr. 168.55.
AP 1 dovrà in definitiva
risarcire a IM 1, a titolo di indennità per la procedura d’appello, fr.
2'275.55.
Oneri
processuali
9. Visto l'esito del
procedimento, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico dello
Stato, mentre quelli dell'appello sono caricati ad AP 1, integralmente
soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli
art. 10, 76 segg., 80 segg., 84, 126, 348 segg., 379
segg., 398 segg. CPP
179quater CP
nonché, sulle spese, gli art. 423, 426, 428 CPP e la LTG, e, sulle
indennità, gli art. 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza,
1.2. E’ confermato il
proscioglimento di IM 1 dall’imputazione di violazione della sfera segreta o
privata mediante apparecchi di presa d’immagine per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 2776/2016 del 13 giugno 2016.
1.3. Gli oneri processuali
di primo grado rimangono a carico dello Stato.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di AP 1.
3. È confermata
l'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 1'800.- riconosciuta a IM 1
in primo grado, posta a carico dello Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
4. A titolo di
indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l’art. 432
cpv. 1 CPP per le spese legali della procedura d’appello è riconosciuto a IM 1
un importo di fr. 2'275.55, che gli dovrà essere corrisposto dall’accusatore
privato appellante AP 1.
5. Intimazione a:
-
-
6. Comunicazione a:
- Pretura penale,
6501 Bellinzona
- Comando della
Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ufficio del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Divisione
della giustizia, 6501 Bellinzona (x art. 429 CPP)
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.